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Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti ...

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origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche,<br />

appartenenza a una minoranza nazionale, <strong>di</strong>sabilità, con<strong>di</strong>zioni sociali o <strong>di</strong> salute, età e orientamento<br />

sessuale o su altri <strong>di</strong>versi fattori.<br />

6. Il <strong>di</strong>pendente <strong>di</strong>mostra la massima <strong>di</strong>sponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche<br />

amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e <strong>dei</strong> dati in qualsiasi forma<br />

anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.<br />

Art. 4 Regali, compensi e altre utilità<br />

1. Il <strong>di</strong>pendente non chiede, nè sollecita, per sè o per altri, regali o altre utilità.<br />

2. Il <strong>di</strong>pendente non accetta, per sè o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>co valore<br />

effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni <strong>di</strong> cortesia e nell'ambito delle consuetu<strong>di</strong>ni<br />

internazionali. In ogni caso, in<strong>di</strong>pendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il<br />

<strong>di</strong>pendente non chiede, per sè o per altri, regali o altre utilità, neanche <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>co valore a titolo <strong>di</strong><br />

corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre<br />

benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, nè da soggetti nei cui confronti è o sta per essere<br />

chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.<br />

3. Il <strong>di</strong>pendente non accetta, per sè o per altri, da un proprio subor<strong>di</strong>nato, <strong>di</strong>rettamente o<br />

in<strong>di</strong>rettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>co valore. Il <strong>di</strong>pendente non offre,<br />

<strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraor<strong>di</strong>nato, salvo quelli d'uso <strong>di</strong><br />

mo<strong>di</strong>co valore.<br />

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello<br />

stesso <strong>di</strong>pendente cui siano pervenuti, sono imme<strong>di</strong>atamente messi a <strong>di</strong>sposizione dell'Amministrazione<br />

per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.<br />

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>co valore si intendono quelle <strong>di</strong> valore non<br />

superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma <strong>di</strong> sconto. I co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> <strong>comportamento</strong> adottati<br />

dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità<br />

<strong>di</strong> riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.<br />

6. Il <strong>di</strong>pendente non accetta incarichi <strong>di</strong> collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto<br />

nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio <strong>di</strong><br />

appartenenza.<br />

7. Al fine <strong>di</strong> preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila<br />

sulla corretta applicazione del presente articolo.<br />

Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni<br />

1. Nel rispetto della <strong>di</strong>sciplina vigente del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> associazione, il <strong>di</strong>pendente comunica<br />

tempestivamente al responsabile dell'ufficio <strong>di</strong> appartenenza la propria adesione o appartenenza ad<br />

associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti <strong>di</strong> interessi<br />

possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica<br />

all'adesione a partiti politici o a sindacati.<br />

2. Il pubblico <strong>di</strong>pendente non costringe altri <strong>di</strong>pendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, nè<br />

esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi <strong>di</strong> carriera.

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