15.11.2014 Views

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.490 - Comune di Alatri

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.490 - Comune di Alatri

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.490 - Comune di Alatri

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

COMUNE DI ALATRI – Sped Sportello unico per l’e<strong>di</strong>lizia 24<br />

2. La licenza <strong>di</strong> esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE e' rilasciata dall'ufficio<br />

<strong>di</strong> esportazione contestualmente all'attestato <strong>di</strong> libera circolazione previsto dall'articolo 66,<br />

comma 3, ed e' valida per sei mesi. La licenza <strong>di</strong> esportazione e' altresi' rilasciata dal<br />

medesimo ufficio che ha emesso l'attestato <strong>di</strong> libera circolazione in data non anteriore a trenta<br />

mesi.<br />

3. Nel caso <strong>di</strong> esportazione temporanea <strong>di</strong> un bene elencato nell'allegato A <strong>di</strong> questo Testo<br />

Unico, l'ufficio <strong>di</strong> esportazione rilascia la licenza <strong>di</strong> esportazione temporanea in conformita'<br />

all'assenso espresso dal Ministero a norma dell'articolo 69, comma 4.<br />

4. Le <strong>di</strong>sposizioni della sezione I <strong>di</strong> questo Capo e dell'articolo 134 non si applicano ai beni<br />

culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza <strong>di</strong> esportazione rilasciata da<br />

altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la<br />

durata <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>ta' della licenza medesima.<br />

5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici <strong>di</strong> esportazione del Ministero sono autorita' competenti<br />

per il rilascio delle licenze <strong>di</strong> esportazione <strong>di</strong> beni culturali. Il Ministero ne forma e conserva<br />

l'elenco, comunicando alla Commissione delle Comunita' europee eventuali aggiornamenti<br />

entro due mesi dalla loro effettuazione.<br />

Sezione III<br />

Restituzione <strong>di</strong> beni culturali illecitamente usciti dal territorio <strong>di</strong> uno Stato membro<br />

dell'Unione europea<br />

Articolo 73<br />

Restituzione<br />

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 2)<br />

1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio <strong>di</strong> uno Stato membro dell'Unione europea<br />

dopo il 31 <strong>di</strong>cembre 1992 sono restituiti a norma delle <strong>di</strong>sposizioni della presente sezione.<br />

2. Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello<br />

Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale<br />

nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunita'<br />

economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 <strong>ottobre</strong> 1957, n. 1203, sostituito<br />

dall'articolo 6 del Trattato <strong>di</strong> Amsterdam, ratificato e reso esecutivo con legge 16 giugno 1998,<br />

n. 209.<br />

3. La restituzione e' ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti categorie:<br />

a) beni in<strong>di</strong>cati nell'allegato A;<br />

b) beni facenti parte <strong>di</strong> collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e fon<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />

conservazione <strong>di</strong> biblioteche; si intendono pubbliche le collezioni <strong>di</strong> proprieta' dello Stato, <strong>di</strong><br />

altre autorita' territoriali, <strong>di</strong> enti qualificati pubblici in conformita' alla legislazione nazionale,<br />

nonche' le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato o da altri enti pubblici<br />

territoriali;<br />

c) beni inclusi in inventari ecclesiastici.<br />

4. E' illecita l'uscita dei beni culturali avvenuta in violazione del regolamento CEE o della<br />

legislazione dello Stato richiedente in materia <strong>di</strong> protezione del patrimonio culturale nazionale,<br />

ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine <strong>di</strong> uscita o <strong>di</strong> esportazione<br />

temporanea.<br />

5. Si considerano altresi' illecitamente usciti i beni dati in uscita o esportazione temporanea<br />

qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provve<strong>di</strong>mento previsto nell'articolo 69,<br />

comma 4.<br />

6. La restituzione e' ammessa se le con<strong>di</strong>zioni in<strong>di</strong>cate nei commi 4 e 5 sussistono al momento<br />

della proposizione della domanda.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!