Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.490 - Comune di Alatri
Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.490 - Comune di Alatri
Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.490 - Comune di Alatri
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
COMUNE DI ALATRI – Sped Sportello unico per l’e<strong>di</strong>lizia 24<br />
2. La licenza <strong>di</strong> esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE e' rilasciata dall'ufficio<br />
<strong>di</strong> esportazione contestualmente all'attestato <strong>di</strong> libera circolazione previsto dall'articolo 66,<br />
comma 3, ed e' valida per sei mesi. La licenza <strong>di</strong> esportazione e' altresi' rilasciata dal<br />
medesimo ufficio che ha emesso l'attestato <strong>di</strong> libera circolazione in data non anteriore a trenta<br />
mesi.<br />
3. Nel caso <strong>di</strong> esportazione temporanea <strong>di</strong> un bene elencato nell'allegato A <strong>di</strong> questo Testo<br />
Unico, l'ufficio <strong>di</strong> esportazione rilascia la licenza <strong>di</strong> esportazione temporanea in conformita'<br />
all'assenso espresso dal Ministero a norma dell'articolo 69, comma 4.<br />
4. Le <strong>di</strong>sposizioni della sezione I <strong>di</strong> questo Capo e dell'articolo 134 non si applicano ai beni<br />
culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza <strong>di</strong> esportazione rilasciata da<br />
altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la<br />
durata <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>ta' della licenza medesima.<br />
5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici <strong>di</strong> esportazione del Ministero sono autorita' competenti<br />
per il rilascio delle licenze <strong>di</strong> esportazione <strong>di</strong> beni culturali. Il Ministero ne forma e conserva<br />
l'elenco, comunicando alla Commissione delle Comunita' europee eventuali aggiornamenti<br />
entro due mesi dalla loro effettuazione.<br />
Sezione III<br />
Restituzione <strong>di</strong> beni culturali illecitamente usciti dal territorio <strong>di</strong> uno Stato membro<br />
dell'Unione europea<br />
Articolo 73<br />
Restituzione<br />
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 2)<br />
1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio <strong>di</strong> uno Stato membro dell'Unione europea<br />
dopo il 31 <strong>di</strong>cembre 1992 sono restituiti a norma delle <strong>di</strong>sposizioni della presente sezione.<br />
2. Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello<br />
Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale<br />
nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunita'<br />
economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 <strong>ottobre</strong> 1957, n. 1203, sostituito<br />
dall'articolo 6 del Trattato <strong>di</strong> Amsterdam, ratificato e reso esecutivo con legge 16 giugno 1998,<br />
n. 209.<br />
3. La restituzione e' ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti categorie:<br />
a) beni in<strong>di</strong>cati nell'allegato A;<br />
b) beni facenti parte <strong>di</strong> collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e fon<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
conservazione <strong>di</strong> biblioteche; si intendono pubbliche le collezioni <strong>di</strong> proprieta' dello Stato, <strong>di</strong><br />
altre autorita' territoriali, <strong>di</strong> enti qualificati pubblici in conformita' alla legislazione nazionale,<br />
nonche' le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato o da altri enti pubblici<br />
territoriali;<br />
c) beni inclusi in inventari ecclesiastici.<br />
4. E' illecita l'uscita dei beni culturali avvenuta in violazione del regolamento CEE o della<br />
legislazione dello Stato richiedente in materia <strong>di</strong> protezione del patrimonio culturale nazionale,<br />
ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine <strong>di</strong> uscita o <strong>di</strong> esportazione<br />
temporanea.<br />
5. Si considerano altresi' illecitamente usciti i beni dati in uscita o esportazione temporanea<br />
qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provve<strong>di</strong>mento previsto nell'articolo 69,<br />
comma 4.<br />
6. La restituzione e' ammessa se le con<strong>di</strong>zioni in<strong>di</strong>cate nei commi 4 e 5 sussistono al momento<br />
della proposizione della domanda.