Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.490 - Comune di Alatri
Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.490 - Comune di Alatri
Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.490 - Comune di Alatri
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
COMUNE DI ALATRI – Sped Sportello unico per l’e<strong>di</strong>lizia 44<br />
Articolo 141<br />
Approvazione dell'elenco<br />
(Legge <strong>29</strong> giugno 1939, n. 1497, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)<br />
1. Entro tre mesi dalla pubblicazione dell'elenco i soggetti interessati possono presentare<br />
osservazioni alla Regione, che ha altresi' facolta' <strong>di</strong> in<strong>di</strong>re un'inchiesta pubblica.<br />
2. La Regione, sulla base della proposta formulata dalla commissione, esaminate le<br />
osservazioni e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, approva l'elenco,<br />
apportandovi le mo<strong>di</strong>fiche ritenute opportune.<br />
Articolo 142<br />
Pubblicita' dell'elenco<br />
(Legge <strong>29</strong> giugno 1939, n. 1497, art. 4; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)<br />
1. L'elenco approvato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel<br />
Bollettino Ufficiale della Regione.<br />
2. Copia della Gazzetta Ufficiale e' affissa per un periodo <strong>di</strong> tre mesi all'albo pretorio <strong>di</strong> tutti i<br />
comuni interessati. Copia dell'elenco e delle relative planimetrie resta depositata a libera<br />
visione del pubblico presso gli uffici comunali.<br />
Articolo 143<br />
Dichiarazione dei beni in<strong>di</strong>cati alle lettere a) e b) dell'articolo 139<br />
(Legge <strong>29</strong> giugno 1939, n. 1497, art. 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)<br />
1. Sulla base dell'elenco dei beni in<strong>di</strong>cati alle lettere a) e b) dell'articolo 139, la Regione emette<br />
il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> notevole interesse pubblico, notificandolo ai proprietari,<br />
possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili. Tale <strong>di</strong>chiarazione viene trascritta a<br />
richiesta della stessa Regione sui relativi registri immobiliari e depositata presso il <strong>Comune</strong> con<br />
le modalita' previste all'articolo 142, comma 2.<br />
Articolo 144<br />
Integrazione degli elenchi<br />
(<strong>Decreto</strong> del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 2, lett. a)<br />
1. Il Ministero ha facolta' <strong>di</strong> integrare gli elenchi dei beni e delle localita' in<strong>di</strong>cati all'articolo<br />
139, su proposta del soprintendente competente.<br />
2. La proposta, corredata dalla relativa planimetria, e' inviata dal Ministero ai comuni<br />
interessati affinche' provvedano alla pubblicazione a norma dell'articolo 140, comma 5. Copia<br />
della proposta e della relativa planimetria resta altresi' depositata a libera visione del pubblico<br />
presso gli uffici comunali. Il Ministero provvede altresi' alla pubblicazione come previsto<br />
dall'articolo 140, comma 6.<br />
3. Entro il termine <strong>di</strong> sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione le regioni, gli enti territoriali e<br />
gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni al Ministero.<br />
4. L'integrazione dell'elenco e' approvata con decreto del Ministro, sentito il competente<br />
comitato <strong>di</strong> settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia<br />
anche sulle eventuali osservazioni formulate a norma del comma 3.<br />
Articolo 145<br />
Revoca o mo<strong>di</strong>fica degli elenchi<br />
(<strong>Decreto</strong> del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 3)<br />
1. Gli elenchi dei beni e delle localita' in<strong>di</strong>cati all'articolo 139 approvati dal Ministero prima<br />
dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,