15.11.2014 Views

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.490 - Comune di Alatri

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.490 - Comune di Alatri

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.490 - Comune di Alatri

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

COMUNE DI ALATRI – Sped Sportello unico per l’e<strong>di</strong>lizia 26<br />

Articolo 76<br />

Prescrizione dell'azione<br />

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 5)<br />

1. L'azione <strong>di</strong> restituzione e' promossa nel termine perentorio <strong>di</strong> un anno a decorrere dal giorno<br />

in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un<br />

determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore.<br />

2. L'azione <strong>di</strong> restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine <strong>di</strong> trenta anni dal giorno<br />

dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.<br />

3. L'azione <strong>di</strong> restituzione non si prescrive per i beni in<strong>di</strong>cati nell'articolo 73, comma 3, lettere<br />

b) e c).<br />

Articolo 77<br />

Indennizzo<br />

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 6)<br />

1. Il tribunale, nel <strong>di</strong>sporre la restituzione del bene, puo', su domanda della parte interessata,<br />

liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi.<br />

2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato e' tenuto a<br />

<strong>di</strong>mostrare <strong>di</strong> aver acquisito in buona fede il possesso del bene.<br />

3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione ere<strong>di</strong>ta' o legato non puo'<br />

beneficiare <strong>di</strong> una posizione piu' favorevole <strong>di</strong> quella del proprio dante causa.<br />

4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo puo' rivalersi nei<br />

confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.<br />

Articolo 78<br />

Pagamento dell'indennizzo<br />

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 7)<br />

1. L'indennizzo e' corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione<br />

del bene.<br />

2. Del pagamento e della consegna del bene e' redatto, a cura <strong>di</strong> un notaio, <strong>di</strong> un ufficiale<br />

giu<strong>di</strong>ziario, ovvero <strong>di</strong> funzionari all'uopo designati dal Ministero, processo verbale, che viene<br />

rimesso in copia al Ministero stesso.<br />

3. Il processo verbale in<strong>di</strong>cato nel comma 2 costituisce titolo idoneo per la cancellazione della<br />

trascrizione della domanda giu<strong>di</strong>ziale.<br />

Articolo 79<br />

Custo<strong>di</strong>a temporanea dei beni ed altri adempimenti<br />

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 8)<br />

1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custo<strong>di</strong>a<br />

temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all'applicazione dell'articolo<br />

74, nonche' quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che <strong>di</strong>spone la restituzione.<br />

Articolo 80<br />

Azione <strong>di</strong> restituzione a favore dell'Italia<br />

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 9)<br />

1. L'azione <strong>di</strong> restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano e'<br />

esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giu<strong>di</strong>ce dello<br />

Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!