15.11.2014 Views

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.490 - Comune di Alatri

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.490 - Comune di Alatri

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.490 - Comune di Alatri

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

COMUNE DI ALATRI – Sped Sportello unico per l’e<strong>di</strong>lizia 40<br />

Articolo 1<strong>29</strong><br />

Inosservanza dei provve<strong>di</strong>menti amministrativi<br />

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 70)<br />

1. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque non ottempera ad un or<strong>di</strong>ne<br />

impartito dall'autorita' preposta alla tutela dei beni culturali in conformita' del presente Titolo e'<br />

punito con le pene previste dall'articolo 650 del co<strong>di</strong>ce penale.<br />

Sezione II<br />

Sanzioni amministrative<br />

Articolo 130<br />

Omessa redazione degli elenchi dei beni culturali<br />

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 58, come mo<strong>di</strong>ficato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 15)<br />

1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai rappresentanti degli enti <strong>di</strong> cui all'articolo 5 che non<br />

presentano o non aggiornano l'elenco descrittivo dei beni in<strong>di</strong>cati nell'articolo 2, comma 1,<br />

lettera a) <strong>di</strong> loro spettanza nel termine loro assegnato dal Ministero, si applica la sanzione<br />

amministrativa del pagamento <strong>di</strong> una somma da lire 600.000 a lire 6.000.000.<br />

2. Il Ministero <strong>di</strong>spone la compilazione dell'elenco a spese dell'ente inadempiente. La nota delle<br />

spese e' resa esecutoria con provve<strong>di</strong>mento del Ministero. All'esazione si procede nelle forme<br />

previste per le entrate patrimoniali dello Stato.<br />

Articolo 131<br />

Or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> reintegrazione<br />

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come mo<strong>di</strong>ficato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)<br />

1. Se per effetto della violazione degli obblighi <strong>di</strong> conservazione stabiliti dalle <strong>di</strong>sposizioni del<br />

Capo II <strong>di</strong> questo Titolo il bene culturale subisce un danno, il Ministero or<strong>di</strong>na al responsabile<br />

l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.<br />

2. Qualora le opere da <strong>di</strong>sporre a norma del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-e<strong>di</strong>lizio l'avvio<br />

del proce<strong>di</strong>mento e il provve<strong>di</strong>mento finale sono comunicati anche al <strong>Comune</strong> interessato.<br />

3. In caso <strong>di</strong> inottemperanza all'or<strong>di</strong>ne impartito a norma del comma 1, il Ministero provvede<br />

all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede<br />

nelle forme previste per le entrate patrimoniali dello Stato.<br />

4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile e' tenuto a corrispondere allo<br />

Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla <strong>di</strong>minuzione <strong>di</strong> valore subita dalla<br />

cosa.<br />

5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non e' accettata dall'obbligato, la<br />

somma stessa e' determinata da una commissione composta <strong>di</strong> tre membri da nominarsi uno<br />

dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono<br />

anticipate dall'obbligato.<br />

Articolo 132<br />

Danno ai beni culturali ritrovati<br />

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come mo<strong>di</strong>ficato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)<br />

1. Le misure previste nell'articolo 131 si applicano anche a chi cagiona un danno ai beni<br />

culturali in<strong>di</strong>cati all'articolo 88, trasgredendo agli obblighi in<strong>di</strong>cati agli articoli 86 e 87.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!