Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.490 - Comune di Alatri
Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.490 - Comune di Alatri
Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.490 - Comune di Alatri
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
COMUNE DI ALATRI – Sped Sportello unico per l’e<strong>di</strong>lizia 40<br />
Articolo 1<strong>29</strong><br />
Inosservanza dei provve<strong>di</strong>menti amministrativi<br />
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 70)<br />
1. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque non ottempera ad un or<strong>di</strong>ne<br />
impartito dall'autorita' preposta alla tutela dei beni culturali in conformita' del presente Titolo e'<br />
punito con le pene previste dall'articolo 650 del co<strong>di</strong>ce penale.<br />
Sezione II<br />
Sanzioni amministrative<br />
Articolo 130<br />
Omessa redazione degli elenchi dei beni culturali<br />
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 58, come mo<strong>di</strong>ficato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 15)<br />
1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai rappresentanti degli enti <strong>di</strong> cui all'articolo 5 che non<br />
presentano o non aggiornano l'elenco descrittivo dei beni in<strong>di</strong>cati nell'articolo 2, comma 1,<br />
lettera a) <strong>di</strong> loro spettanza nel termine loro assegnato dal Ministero, si applica la sanzione<br />
amministrativa del pagamento <strong>di</strong> una somma da lire 600.000 a lire 6.000.000.<br />
2. Il Ministero <strong>di</strong>spone la compilazione dell'elenco a spese dell'ente inadempiente. La nota delle<br />
spese e' resa esecutoria con provve<strong>di</strong>mento del Ministero. All'esazione si procede nelle forme<br />
previste per le entrate patrimoniali dello Stato.<br />
Articolo 131<br />
Or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> reintegrazione<br />
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come mo<strong>di</strong>ficato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)<br />
1. Se per effetto della violazione degli obblighi <strong>di</strong> conservazione stabiliti dalle <strong>di</strong>sposizioni del<br />
Capo II <strong>di</strong> questo Titolo il bene culturale subisce un danno, il Ministero or<strong>di</strong>na al responsabile<br />
l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.<br />
2. Qualora le opere da <strong>di</strong>sporre a norma del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-e<strong>di</strong>lizio l'avvio<br />
del proce<strong>di</strong>mento e il provve<strong>di</strong>mento finale sono comunicati anche al <strong>Comune</strong> interessato.<br />
3. In caso <strong>di</strong> inottemperanza all'or<strong>di</strong>ne impartito a norma del comma 1, il Ministero provvede<br />
all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede<br />
nelle forme previste per le entrate patrimoniali dello Stato.<br />
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile e' tenuto a corrispondere allo<br />
Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla <strong>di</strong>minuzione <strong>di</strong> valore subita dalla<br />
cosa.<br />
5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non e' accettata dall'obbligato, la<br />
somma stessa e' determinata da una commissione composta <strong>di</strong> tre membri da nominarsi uno<br />
dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono<br />
anticipate dall'obbligato.<br />
Articolo 132<br />
Danno ai beni culturali ritrovati<br />
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come mo<strong>di</strong>ficato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)<br />
1. Le misure previste nell'articolo 131 si applicano anche a chi cagiona un danno ai beni<br />
culturali in<strong>di</strong>cati all'articolo 88, trasgredendo agli obblighi in<strong>di</strong>cati agli articoli 86 e 87.