Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.490 - Comune di Alatri
Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.490 - Comune di Alatri
Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.490 - Comune di Alatri
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
COMUNE DI ALATRI – Sped Sportello unico per l’e<strong>di</strong>lizia 27<br />
2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.<br />
Articolo 81<br />
Destinazione del bene restituito<br />
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 10)<br />
1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua<br />
custo<strong>di</strong>a fino alla consegna all'avente <strong>di</strong>ritto.<br />
2. La consegna del bene e' subor<strong>di</strong>nata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il<br />
proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> restituzione e per la custo<strong>di</strong>a del bene.<br />
3. Quando non sia conosciuto chi abbia <strong>di</strong>ritto alla consegna del bene, il Ministero da' notizia<br />
del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> restituzione me<strong>di</strong>ante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della<br />
Repubblica italiana e con altra forma <strong>di</strong> pubblicita'.<br />
4. Qualora l'avente <strong>di</strong>ritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data <strong>di</strong><br />
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto dal comma 3, il bene e' acquisito al<br />
demanio dello Stato. Il competente Ufficio dell'amministrazione centrale, sentiti il competente<br />
comitato <strong>di</strong> settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e le regioni<br />
interessate, <strong>di</strong>spone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio dello Stato, <strong>di</strong><br />
una Regione o <strong>di</strong> altro ente pubblico al fine <strong>di</strong> assicurarne la migliore tutela e il pubblico<br />
go<strong>di</strong>mento nel contesto culturale piu' opportuno.<br />
Articolo 82<br />
Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale<br />
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 14)<br />
1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunita' europee delle misure adottate dall'Italia<br />
per assicurare l'esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni<br />
trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.<br />
2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato <strong>di</strong> previsione della<br />
spesa del Ministero, una relazione sull'attuazione del presente Capo, nonche' sull'attuazione<br />
della <strong>di</strong>rettiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri.<br />
3. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, pre<strong>di</strong>spone ogni tre<br />
anni la relazione alla Commissione in<strong>di</strong>cata al comma 1 sull'applicazione del regolamento CEE e<br />
della <strong>di</strong>rettiva CEE. La relazione e' trasmessa al Parlamento.<br />
Articolo 83<br />
Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti<br />
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 15)<br />
1. Presso il Ministero e' istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti.<br />
2. Le modalita' <strong>di</strong> attuazione della banca dati sono determinate dal regolamento.<br />
Articolo 84<br />
Accor<strong>di</strong> con gli alti Stati membri dell'Unione europea<br />
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 16)<br />
1. Al fine <strong>di</strong> sollecitare e favorire una reciproca maggiore conoscenza del patrimonio culturale<br />
nonche' della legislazione e dell'organizzazione <strong>di</strong> tutela dei <strong>di</strong>versi Stati membri dell'Unione<br />
europea, il Ministero promuove gli opportuni accor<strong>di</strong> con le corrispondenti autorita' degli altri<br />
Stati.