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COMUNE DI GERENZAGO - Comune di Lodi Vecchio

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Città <strong>di</strong> Lo<strong>di</strong> <strong>Vecchio</strong><br />

Provincia <strong>di</strong> Lo<strong>di</strong><br />

IMPOSTA COMUNALE PROPRIA - ANNO 2012<br />

Dall’anno 2012 è stata anticipata , in via sperimentale, l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria.<br />

L’IMU sostituisce l’ I.C.I e, per la sola componente immobiliare, l’imposta sul red<strong>di</strong>to delle persone fisiche<br />

(IRPEF) e le relative ad<strong>di</strong>zionali dovute per i red<strong>di</strong>ti fon<strong>di</strong>ari relativi agli immobili non locati.<br />

Con questa comunicazione l’Amministrazione Comunale vuole fornire un supporto per aiutarla ad<br />

applicare correttamente l’I.M.U. per l’anno in corso.<br />

SOGGETTI D’IMPOSTA<br />

L’imposta municipale propria deve essere pagata:<br />

Dai proprietari dei fabbricati, aree e<strong>di</strong>ficabili e terreni agricoli situati nel territorio dello stato;<br />

Dai titolari dei <strong>di</strong>ritti reali <strong>di</strong> go<strong>di</strong>mento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi<br />

beni;<br />

Dai concessionari nel caso <strong>di</strong> concessione su aree demaniali;<br />

Dai locatari nel caso <strong>di</strong> immobili, anche da costruire o in corso <strong>di</strong> costruzione, concessi in locazione<br />

finanziaria;<br />

Dai locatari nel caso <strong>di</strong> fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti al catasto,<br />

interamente posseduti da imprese e <strong>di</strong>stintamente contabilizzati, a decorrere dal primo gennaio<br />

dell’anno successivo.<br />

ABITAZIONE PRINCIPALE – USO GRATUITO<br />

Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto e<strong>di</strong>lizio urbano come unica<br />

unità immobiliare, nel quale il possessore (proprietario, usufruttuario, titolare <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> abitazione come<br />

il coniuge superstite) <strong>di</strong>mora abitualmente e risiede anagraficamente.<br />

Le unità immobiliari date in uso gratuito a parenti non sono più assimilabili all’abitazione principale,<br />

attraverso una norma regolamentare, come avveniva per l’ICI. Pertanto tali unità abitative e le loro<br />

pertinenze dal 1° gennaio 2012 sono assoggettate all’IMU con l’aliquota altri immobili<br />

ALIQUOTE<br />

Per il versamento dell’acconto da effettuare entro il 18 giugno, devono essere utilizzate le sottoin<strong>di</strong>cate<br />

aliquote <strong>di</strong> base :<br />

<br />

<br />

Per l’unità immobiliare a<strong>di</strong>bita ad abitazione principale (compresi i fabbricati rurali per uso abitativo) e<br />

relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima <strong>di</strong> una<br />

unità immobiliare per categoria:<br />

4,00 per mille<br />

Per gli altri immobili, a prescindere dal fatto che siano o meno dati in locazione e per quelli<br />

accatastati per uso commerciale:<br />

7,60 per mille<br />

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 2,00 per mille<br />

Entro il 20 settembre 2012, i comuni possono approvare o mo<strong>di</strong>ficare il regolamento e la deliberazione<br />

relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.


Il versamento dell’importo a saldo da effettuare entro il 17 <strong>di</strong>cembre, dovrà essere calcolato in base alle<br />

aliquote che saranno approvate dal <strong>Comune</strong> e conguagliato con quanto già versato in acconto.<br />

BASE IMPONIBILE<br />

La base imponibile dell’ IMU per i fabbricati è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi<br />

della Legge 662 del 23/12/1996.<br />

La ren<strong>di</strong>ta catastale deve essere rivalutata del 5 per cento e all’importo così determinato vanno applicati i<br />

moltiplicatori previsti dall’art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011:<br />

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,<br />

con l’esclusione della categoria catastale A/10;<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

140 per fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;<br />

80 per i fabbricati classificati nelle categoria catastale A/10;<br />

80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; (istituti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to, cambio e<br />

assicurazione);<br />

60 per gli altri fabbricati classificati nel gruppo catastale D; il moltiplicatore è elevato a 65 dal<br />

2013;<br />

55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1<br />

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del red<strong>di</strong>to<br />

dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno <strong>di</strong> imposizione, rivalutato del 25 per cento<br />

ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 <strong>di</strong>cembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.<br />

Per i coltivatori <strong>di</strong>retti e gli impren<strong>di</strong>tori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il<br />

moltiplicatore è pari a 110.<br />

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio<br />

dell’anno <strong>di</strong> imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale <strong>di</strong> ubicazione, all’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità, alla<br />

destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori <strong>di</strong> adattamento del terreno necessari per la<br />

costruzione, ai prezzi me<strong>di</strong> rilevati sul mercato dalla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> aree aventi analoghe caratteristiche.<br />

A norma dell’art.36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree<br />

utilizzabili a scopo e<strong>di</strong>ficatorio in base allo strumento urbanistico adottato, in<strong>di</strong>pendentemente dall’<br />

approvazione della Regione e dall’adozione <strong>di</strong> strumenti attuativi del medesimo.<br />

In caso <strong>di</strong> utilizzazione e<strong>di</strong>ficatoria dell’aria, <strong>di</strong> demolizione <strong>di</strong> fabbricato, <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> recupero a norma<br />

dell’art. 3, comam1, lettere c), d) ed f ) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001m n. 380,<br />

la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a<br />

quanto stabilito nell’art. 3 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in<br />

corso d’opera, fino alla data <strong>di</strong> ultimazione dei lavori <strong>di</strong> costruzione, ricostruzione o ristrutturazione<br />

ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque<br />

utilizzato.<br />

DETRAZIONE D’IMPOSTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE COMUNALE<br />

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare a<strong>di</strong>bita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le<br />

relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al<br />

periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è a<strong>di</strong>bita ad<br />

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno <strong>di</strong> essi proporzionalmente alla<br />

quota per la quale la destinazione medesima si verifica.


Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata <strong>di</strong> 50 euro per ciascun<br />

figlio <strong>di</strong> età non superiore a ventisei anni, purché <strong>di</strong>morante abitualmente e residente anagraficamente<br />

nell’unità immobiliare a<strong>di</strong>bita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al<br />

netto della detrazione <strong>di</strong> base, non può superare l’importo massimo <strong>di</strong> euro 400.<br />

E’ equiparata all’abitazione principale l’abitazione posseduta dal soggetto passivo che, a seguito <strong>di</strong><br />

provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del<br />

matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a con<strong>di</strong>zione che il soggetto passivo non sia il<br />

titolare del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> proprietà o <strong>di</strong> altro <strong>di</strong>ritto reale su immobili destinato ad abitazione situato nello<br />

stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.<br />

Si considerano abitazione principale, ai fini della sola detrazione <strong>di</strong> euro 200,00, le unità immobiliari <strong>di</strong> cui<br />

all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 20 <strong>di</strong>cembre 1992 n. 504, e precisamente:<br />

- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative e<strong>di</strong>lizie a proprietà in<strong>di</strong>visa, a<strong>di</strong>bite ad<br />

abitazione principale dei soci assegnatari;<br />

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.<br />

Le con<strong>di</strong>zioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni <strong>di</strong> cui al presente<br />

articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere <strong>di</strong>chiarate nella <strong>di</strong>chiarazione IMU.<br />

RIDUZIONE IMPOSTA<br />

La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:<br />

Per i fabbricati <strong>di</strong> interesse storico o artistico (art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)<br />

Per i fabbricati <strong>di</strong>chiarati inagibili o inabilitati e <strong>di</strong> fatto non utilizzati, limitatamente al periodo<br />

dell’anno durante il quale sussistono dette con<strong>di</strong>zioni.<br />

L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario,<br />

che allega idonea documentazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà <strong>di</strong> presentare una<br />

<strong>di</strong>chiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 <strong>di</strong>cembre 2000, n. 445,<br />

rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.<br />

VERSAMENTI<br />

Il versamento dell’imposta complessivamente dovuta deve essere effettuato in due rate:<br />

ACCONTO: entro il 18 giugno<br />

(pari al 50% dell’imposta dovuta, ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale per cui l’acconto<br />

sui paga nella misura del 30% )<br />

SALDO: entro il 17 <strong>di</strong>cembre<br />

(ammontante alla <strong>di</strong>fferenza tra il totale dell’imposta dovuta per l’intero anno e l’acconto versato)<br />

Il versamento dell’imposta complessiva dovuta solo per l’abitazione principale può essere effettuato anche<br />

in tre rate:<br />

1° ACCONTO: entro il 18 giugno<br />

(pari al 33% dell’imposta dovuta)<br />

2° ACCONTO: entro il 17 settembre<br />

(pari al 33% dell’imposta dovuta)<br />

SALDO: entro il 17 <strong>di</strong>cembre<br />

(<strong>di</strong>fferenza tra il totale dell’imposta dovuta per l’intero anno e gli acconti versati)


MODALITA’ VERSAMENTO<br />

Secondo l’articolo 13, comma 12, del decreto legge n. 201 il versamento dell’imposta è effettuato<br />

esclusivamente tramite modello F24;<br />

E’ consentito il pagamento me<strong>di</strong>ante bollettino postale SOLTANTO per il conguaglio <strong>di</strong> <strong>di</strong>cembre.<br />

Sono istituiti i seguenti co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> tributo:<br />

3912 – denominato: “IMU – su abitazione principale e relative pertinenze- <strong>COMUNE</strong>”;<br />

3913 – denominato: “IMU – per fabbricati rurali ad uso strumentale – <strong>COMUNE</strong>”;<br />

3914 – denominato: “IMU – imposta municipale propria per i terreni – <strong>COMUNE</strong>”;<br />

3915 – denominato: “IMU – imposta municipale propria per i terreni – STATO “;<br />

3916 – denominato: “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – <strong>COMUNE</strong>”;<br />

3917 – denominato: “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO”;<br />

3918 – denominato: “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – <strong>COMUNE</strong>”;<br />

3919 – denominato: “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO”;<br />

In sede <strong>di</strong> compilazione del modello F24 i suddetti co<strong>di</strong>ci tributo sono esposti nella “SEZIONE IMU E<br />

ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme da versare con le seguenti in<strong>di</strong>cazioni:<br />

nello spazio “co<strong>di</strong>ce ente/co<strong>di</strong>ce comune” è riportato il co<strong>di</strong>ce catastale del <strong>Comune</strong> nel cui<br />

territorio sono situati gli immobili. Co<strong>di</strong>ce catastale LO<strong>DI</strong> VECCHIO E651;<br />

nello spazio “Acc.” Barrare se il pagamento si riferisce all’acconto; nello spazio “Saldo” barrare<br />

se il pagamento si riferisce al saldo; Se il pagamento è effettuato in unica soluzione barrare<br />

entrambe le caselle;<br />

nello spazio “Numero immobili “ in<strong>di</strong>care il numero degli immobili per i quali si effettua il<br />

pagamento;<br />

nello spazio “Anno <strong>di</strong> riferimento” deve essere in<strong>di</strong>cato l’anno d’imposta cui si riferisce il<br />

pagamento.<br />

PRESENTAZIONE DELLA <strong>DI</strong>CHIARAZIONE <strong>DI</strong> VARIAZIONE<br />

I soggetti passivi devono presentare la <strong>di</strong>chiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli<br />

immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta,<br />

utilizzando il modello approvato con in decreto <strong>di</strong> cui all’articolo 9, comma 6, del D.Lgs 23/2011,<br />

solamente per comunicare con<strong>di</strong>zioni o agevolazioni non oggettivamente riscontrabili da parte del<br />

<strong>Comune</strong>.<br />

La <strong>di</strong>chiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino mo<strong>di</strong>ficazioni dei<br />

dati ed elementi <strong>di</strong>chiarati cui consegua un <strong>di</strong>verso ammontare dell’imposta dovuta. Restano valide le<br />

denunce ICI presentate negli anni precedenti in quanto compatibili.<br />

Per gli immobili posseduti al 1° gennaio 2012 la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> variazione deve essere presentata entro<br />

il 30 settembre 2012.<br />

INFORMAZIONI E ASSISTENZA<br />

Per informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici Comunali:<br />

tel. 0371 405009 – fax 0371754351 - e-mail: zaneboni@comune.lo<strong>di</strong>vecchio.lo.it<br />

Si informa, inoltre, che accedendo al sito www.comune.lo<strong>di</strong>vecchio.lo.it , è <strong>di</strong>sponibile la funzione per il<br />

CALCOLO IMU me<strong>di</strong>ante la quale l’utente può determinare in autonomia l’imposta complessivamente<br />

dovuta, ottenere una stampa riepilogativa e stampare <strong>di</strong>rettamente il modello F24 precompilato.

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