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Depositi olii minerati e distrib. carburanti liquidi - Ordine degli ...

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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE<br />

“PREVENZIONE INCENDI”<br />

Impianti di <strong>distrib</strong>uzione di <strong>carburanti</strong> <strong>liquidi</strong> per<br />

autotrazione<br />

Dott. Ing. Alessandro Gabrielli


Impianti di <strong>distrib</strong>uzione di <strong>carburanti</strong> <strong>liquidi</strong> e gassosi per<br />

autotrazione<br />

ATTIVITA’ PRINCIPALI<br />

ATTIVITA’ ELENCATE NEL DECRETO MINISTERIALE 16/02/1982<br />

N. ATTIVITA’<br />

PERIODICITA’<br />

DELLE VISITE<br />

7<br />

Impianti di <strong>distrib</strong>uzione di gas combustibili per<br />

autotrazione (GPL , Metano o Idrogeno)<br />

6<br />

17<br />

<strong>Depositi</strong> e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli<br />

diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc 6<br />

18<br />

Impianti fissi di <strong>distrib</strong>uzione di benzina, gasolio e<br />

miscele per autotrazione ad uso pubblico e<br />

privato con o senza stazione di servizio<br />

6


Impianti di <strong>distrib</strong>uzione di <strong>carburanti</strong> <strong>liquidi</strong> e gassosi per<br />

autotrazione<br />

ATTIVITA’ ACCESSORIE<br />

ATTIVITA’ ELENCATE NEL DECRETO MINISTERIALE 16/02/1982<br />

N. ATTIVITA’<br />

PERIODICITA’<br />

DELLE VISITE<br />

15<br />

<strong>Depositi</strong> di <strong>liquidi</strong> infiammabili e/o combustibili per<br />

uso industriale, artigianale, agricolo e privato 3 - 6<br />

3b)<br />

4b)<br />

<strong>Depositi</strong> e rivendite di gas combustibili in bombole<br />

disciolti o liquefatti per quantitativi compresi tra 75<br />

Kg e 500 Kg<br />

<strong>Depositi</strong> di gas combustibili in serbatoi fissi per<br />

quantitativi complessivi fino a 5 mc<br />

6<br />

6


Lett. Cicolare prot. P 522/4113 Sott. 87 del 20 aprile 2007<br />

PERIODICITÀ DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI in<br />

presenza di IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI CARBURANTI<br />

PER AUTOTRAZIONE, anche di tipo misto, con annesse attività accessorie<br />

Con la lettera-circolare prot. P325/4113 sott. 87 del 14 marzo 2006 è stato precisato che<br />

nel caso di impianti di <strong>distrib</strong>uzione di <strong>carburanti</strong> <strong>liquidi</strong> ad uso autotrazione<br />

comprendenti anche il deposito e/o la rivendita di oli lubrificanti,<br />

deve essere rilasciato un UNICO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI<br />

con validità pari a sei anni.


Lett. Cicolare prot. P 522/4113 Sott. 87 del 20 aprile 2007<br />

…….Un’analoga previsione deve ritenersi valida anche in presenza di impianti di<br />

<strong>distrib</strong>uzione stradale ove è prevista l’erogazione di <strong>carburanti</strong> sia <strong>liquidi</strong> che gassosi (cosiddetti<br />

impianti “misti”)<br />

nel cui ambito possono altresì essere ubicati depositi e rivendite di GPL in bombole con<br />

quantitativi complessivi non superiori a 500 kg di prodotto ovvero depositi di GPL in serbatoi fissi<br />

con capacità complessiva non superiore a 2 m 3 destinati ad alimentare utenze a servizio di attività<br />

accessorie nell’ambito del medesimo impianto di <strong>distrib</strong>uzione.<br />

Con l’occasione si evidenzia, infine, che per l’eventuale deposito di GPL in serbatoi fissi di<br />

capacità complessiva non superiore a 2 m 3 , installati presso l’impianto di <strong>distrib</strong>uzione <strong>carburanti</strong><br />

non potrà applicarsi la semplificazione procedurale recentemente introdotta dal DPR n. 214/2006.


Distributori <strong>carburanti</strong><br />

Le normative di riferimento per i<br />

<strong>distrib</strong>utori di carburante si<br />

differenziano in base al tipo di<br />

combustibile:<br />

• Liquidi infiammabili<br />

• Gas di petrolio liquefatto<br />

• Metano<br />

• Idrogeno


Impianti di <strong>distrib</strong>uzione di <strong>carburanti</strong><br />

<strong>liquidi</strong> per autotrazione<br />

Punto 18 del DM 16/2/1982


DISTRIBUTORI DI CARBURANTI<br />

Principali norme antincendi<br />

Decreto Ministero dell'Interno 31 luglio 1934<br />

Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento,<br />

l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto <strong>degli</strong> oli stessi.<br />

Circolare Ministero dell’Interno n. 10 del 10 febbraio 1969<br />

Distributori stradali di carburante<br />

Circolare Ministero dell'Interno 8 luglio 1970, n. 54<br />

Distributori stradali di carburante<br />

Circolare Ministero dell'Interno 23 settembre 1970, n. 68<br />

Distributori automatici di <strong>carburanti</strong> con funzionamento a gettone<br />

Circolare Ministero dell'Interno 11 aprile 1973, n. 47<br />

Distributori automatici di <strong>carburanti</strong> con funzionamento a gettone o a monete<br />

Circolare Ministero dell'Interno 19 febbraio 1974, n. 16<br />

Distributori automatici di <strong>carburanti</strong>. Detenzione olio lubrificante e petrolio<br />

lampante adulterato ad uso riscaldamento in confezione. Quantitativi massimi<br />

ammessi dalla legge.


DISTRIBUTORI DI CARBURANTI<br />

Principali norme antincendi<br />

Circolare Ministero della Marina Mercantile 24 aprile 1974, n. 70<br />

Concessioni per <strong>distrib</strong>utori automatici di <strong>carburanti</strong> nell’ambito dei porti<br />

Lettera circolare Ministero dell'Interno n. 29657/4113 del 12 dicembre 1974<br />

Distributori di <strong>carburanti</strong> sottostanti ad elettrodotti<br />

Lettera circolare Ministero dell'Interno n. 14516/4113 del 16 luglio 1977<br />

Impianti <strong>distrib</strong>uzione <strong>carburanti</strong> su aree di servizio autostradali – Cambio<br />

prodotto da benzina super a gasolio<br />

Decreto Ministero dell'Interno 17 giugno 1987, n. 280<br />

Modificazioni al decreto ministeriale 31 luglio 1934 recante norme di sicurezza<br />

per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego e la vendita di <strong>olii</strong> minerali e<br />

per il trasporto <strong>degli</strong> <strong>olii</strong> stessi<br />

Decreto Ministero dell'Interno 5 febbraio 1988, n. 53<br />

Norme di sicurezza antincendi per impianti stradali di <strong>distrib</strong>uzione di <strong>carburanti</strong><br />

<strong>liquidi</strong> per autotrazione di tipo self-service a pre-determinazione e pre-pagamento


DISTRIBUTORI DI CARBURANTI<br />

Principali norme antincendi<br />

Circolare Ministero dell'Interno n. 11 prot. n. 8599/4113 del 4 maggio<br />

1988<br />

Decreto del Ministro dell’Interno del 5 febbraio 1988, n. 53, concernente: Norme<br />

di sicurezza antincendi per impianti stradali di <strong>distrib</strong>uzione di <strong>carburanti</strong> <strong>liquidi</strong><br />

per autotrazione di tipo self-service a pre-determinazione e pre pagamento<br />

Circolare Ministero dell'Interno n. 17 del 11 ottobre 1988<br />

Modifica del punto 10.2 della Circolare n. 10 del 10 febbraio 1969 – Distributori<br />

stradali di <strong>carburanti</strong><br />

Decreto Ministero dell'Ambiente 20 gennaio 1999, n. 76<br />

Regolamento recante norme per l’installazione dei dispositivi di recupero dei<br />

vapori di benzine presso i <strong>distrib</strong>utori<br />

Decreto Ministero dell'Ambiente 24 maggio 1999, n. 246<br />

Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione,<br />

l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati<br />

(annullato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 266 del 5 – 19 luglio<br />

2001)


DISTRIBUTORI DI CARBURANTI<br />

Principali norme antincendi<br />

Sentenza della Corte Costituzionale n. 266 del 5 - 19 luglio 2001<br />

… Annullamento del decreto impugnato – Assorbimento di ulteriori censure. –<br />

Decreto Ministro dell’Ambiente 24 maggio 1999, n. 246…<br />

Lettera circolare Ministero dell’Interno n. 80/4112 del 23 gennaio 2002<br />

Annullamento del decreto del Ministro dell’Ambiente n. 246/1999 recante norme<br />

concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio di<br />

serbatoi interrati. Precisazioni sugli impianti di <strong>distrib</strong>uzione stradale di<br />

carburante<br />

Decreto ministero dell’Interno 29 novembre 2002<br />

Requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi<br />

interrati destinati allo stoccaggio di <strong>carburanti</strong> <strong>liquidi</strong> per autotrazione, presso gli<br />

impianti di <strong>distrib</strong>uzione<br />

Decreto ministero dell’Interno 27 gennaio 2006<br />

Requisiti <strong>degli</strong> apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente<br />

esplosiva, ai sensi della direttiva n°94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio.<br />

(IN VIGORE DAL 8 FEBBRAIO 2006)<br />

Lett. Circolare DCPST n°6651 del 22 agosto 2006<br />

“Disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza in caso d’incendio”


Decreto Ministero dell'Interno 31 luglio 1934<br />

Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione,<br />

l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli<br />

minerali, e per il trasporto <strong>degli</strong> oli stessi.


OLI MINERALI: Categorie secondo<br />

il DM 31/7/34<br />

CATEGO<br />

RIA<br />

“A”<br />

DEFINIZIONE<br />

Liquidi i cui vapori possono dare luogo a scoppio<br />

(Tinf< 21°C) (Petrolio, Benzine)<br />

“B” Liquidi “infiammabili” aventi una Tinf compresa<br />

tra 21 e 65°C (Kerosene, jet-fuel)<br />

“C” Liquidi “combustibili” aventi una Tinf compresa<br />

tra 65 e 125°C (gasolio, olio combustibile)<br />

“C” Oli lubrificanti aventi una Tinf> 125°C


LIMITI DI<br />

INFIAMMABILITA’<br />

0<br />

Zona povera di vapori<br />

Limite inferiore di infiammabilità<br />

Campo di infiammabilità<br />

Zona satura di vapori<br />

Limite superiore di infiammabilità<br />

Vapori %<br />

Liquido infiammabile


LIMITI DI INFIAMMABILITA’<br />

SONO LE CONCENTRAZIONI MINIMA E MASSIMA DI<br />

UN COMBUSTIBILE IN MISCELA CON UN OSSIDANTE<br />

ALLE QUALI LA COMBUSTIONE, UNA VOLTA INIZIATA<br />

IN QUALSIASI PUNTO DELLA MISCELA, SI PROPAGA<br />

A TUTTA LA MASSA<br />

LIMITE INFERIORE DI INFIAMMABILITÀ:<br />

E’ la più bassa concentrazione in volume di<br />

vapore della miscela al di sotto della quale non<br />

si ha accensione in presenza di innesco per<br />

carenza di combustibile;<br />

LIMITE SUPERIORE DI INFIAMMABILITÀ:<br />

SOSTANZE Limite inferiore Limite superiore<br />

(% in volume) (% in volume)<br />

acetone 2,5 13<br />

ammoniaca 15 18<br />

benzina 1 6,5<br />

gasolio 0, 6<br />

6,5<br />

idrogeno 4 75,6<br />

metano 5 15<br />

E’ la più alta concentrazione in volume di vapore<br />

della miscela al di sopra della quale non si ha<br />

accensione in presenza di innesco per eccesso<br />

di combustibile.


5. TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA’<br />

E’ LA MINIMA TEMPERATURA ALLA QUALE UNA SOSTANZA LIQUIDA EMETTE UNA QUANTITA’ DI<br />

VAPORI SUFFICIENTE A FORMARE CON L’ARIA, UNA MISCELA IN GRADO INCENDIARSI SE VIENE<br />

A CONTATTO CON UNA FONTE D’INNESCO.<br />

In altre parole è la temperatura richiesta perché:<br />

• I <strong>liquidi</strong> combustibili emettano vapori in quantità tale da incendiarsi in caso di innesco<br />

QUINDI PER BRUCIARE IN PRESENZA DI INNESCO UN LIQUIDO INFIAMMABILE DEVE PASSARE DALLO STATO LIQUIDO<br />

ALLO STATO DI VAPORE<br />

SOSTANZE<br />

Temperatura di<br />

Infiammabilità (°C)<br />

Valori indicativi<br />

gasolio 65<br />

acetone -18<br />

benzina -20<br />

alcool metilico 11<br />

alcool etilico 13<br />

toluolo 4<br />

olio lubrificante 149


OLI MINERALI: Classi dei depositi<br />

Il DM 31/7/34 distingue dieci classi di depositi in relazione<br />

alla natura dei <strong>liquidi</strong> che contengono (pericolosità) ed<br />

in relazione alla capacità intesa come volume effettivo<br />

del liquido (- 5% se Interrati – 10 % se Fuori Terra).<br />

Il primo gruppo composto dalle prime sette classi è<br />

relativo alle categorie A e B (può essere misto con<br />

presenza di tutte e tre le categorie)<br />

Il secondo gruppo composto dalle rimanenti tre classi è<br />

relativo alla categoria C (può contenere solo la<br />

categoria C)


Decreto Ministero dell'Interno 31 luglio 1934


OLI MINERALI:<br />

Equivalenza tra le varie specie di <strong>liquidi</strong><br />

E’ rappresentata rispettivamente dai numeri<br />

1, 10, 40, e 60<br />

ESEMPIO:<br />

Benzina = 10 mc 10<br />

Kerosene = 50 mc 5<br />

Gasolio = 1200 mc 30<br />

Oli lubrificanti = 2400 40<br />

TOTALE 85 mc


Decreto Ministero dell'Interno 17 giugno 1987, n. 280<br />

Categorie A e B<br />

Classe 6 a - Serbatoi interrati per <strong>distrib</strong>utori di<br />

<strong>carburanti</strong> per autotrazione della capacità massima di<br />

litri 10.000 nell'abitato, e di litri 25.000 nelle strade<br />

fuori città, autostrade, aeroporti ed idroscali civili.<br />

(nel D.M del 34 era C >= 3,5 mc)<br />

N.B. Il DM (Interno) 29/11/2002 ammette, per i<br />

serbatoi interrati dei <strong>distrib</strong>utori di carburante<br />

una capacità massima di 50 mc


Decreto Ministero dell'Interno 17 giugno 1987, n. 280<br />

Categoria C<br />

Classe 10 a - Serbatoi interrati per <strong>distrib</strong>utori di <strong>carburanti</strong><br />

per autotrazione della capacità massima di litri 15.000<br />

nell'abitato e di litri 25.000 nelle strade fuori città,<br />

autostrade, aeroporti ed idroscali civili.<br />

(Nel D.M. del 34 “serbatoi interrati per residui distillati”)<br />

N.B. Il DM (Interno) 29/11/2002 ammette, per i serbatoi<br />

interrati dei <strong>distrib</strong>utori di carburante una capacità<br />

massima di 50 mc


OLI MINERALI: Gradi di sicurezza<br />

INFIAMMABILITA’<br />

“L’interramento dei serbatoi è la misura più efficace di<br />

sicurezza in quanto sottrae materialmente il serbatoio al<br />

fuoco”<br />

ESPLODIBILITA’<br />

“Esistono differenti dispositivi o sistemi finalizzati ad<br />

evitare la formazione di una miscela di vapori nel<br />

campo di infiammabilità”<br />

N.B. Deve essere garantita la respirazione atmosferica dei<br />

serbatoi al fine di consentire sia le dilatazioni dovute a<br />

variazioni di temperatura che le operazioni di travaso


OLI MINERALI: Gradi di sicurezza<br />

1° GRADO (Solo serbatoi interrati)<br />

“ per esempio, serbatoi interrati con sistema a saturazione”<br />

SISTEMA A SATURAZIONE<br />

La saturazione della benzina (20%) si produce in tempi<br />

relativamente brevi in funzione della temperatura (20 °C<br />

15 min); non esistono particolari fenomeni di<br />

stratificazione delle concentrazioni. Però affinchè si abbia<br />

una rapida ed intensa saturazione, occorre che l’aria, che<br />

entra nel serbatoio attraversi la fase liquida.


Sistema a saturazione


OLI MINERALI: Gradi di sicurezza<br />

2° GRADO (serbatoi interrati, fuori terra e magazzini di<br />

merce imballata)<br />

“ per esempio, serbatoi interrati con tubo di equilibrio, e<br />

serbatoi fuori terra con tetto galleggiante (per merce<br />

imballata si confida nelle disposizioni sui contenitori)”<br />

TETTO GALLEGGIANTE<br />

Il tetto è formato da una parte metallica ( in genere a<br />

cassone) e da una corona circolare in gomma, sempre a<br />

struttura cellulare, in grado di consentire la<br />

movimentazione verticale del tetto garantendo la tenuta


SERBATOIO A TETTO GALLEGGIANTE


SERBATOIO A TETTO GALLEGGIANTE


SERBATOIO A TETTO GALLEGGIANTE


OLI MINERALI: Gradi di sicurezza<br />

3° GRADO (solo serbatoi fuori terra)<br />

“ per esempio, serbatoi fuori terra con tubo di<br />

equilibrio”<br />

TUBO DI EQUILIBRIO<br />

La fase vapore del serbatoio è a contatto con<br />

l’atmosfera tramite un tubo metallico di sviluppo<br />

tale da sottrarne la parte superiore alle fiamme o<br />

da azioni dolose. Integrano il sistema due<br />

dispositivi tagliafiamma.


Tubo di equilibrio


DISTRIBUTORI DI CARBURANTI:<br />

ELEMENTI PERICOLOSI<br />

• SERBATOI INTERRATI<br />

• COLONNINE DI DISTRIBUZIONE<br />

• DEPOSITI E VENDITA DI LUBRIFICANTI<br />

ELEMENTI VULNERABILI<br />

• STAZIONI DI SERVIZIO (AUTOFFICINA,<br />

VENDITA ACCESSORI PER AUTO, BAR<br />

ETC)


ELEMENTI PERICOLOSI<br />

Distanze di<br />

sicurezza<br />

CRITE<br />

RI DI<br />

SICUR<br />

EZZA<br />

Modalità di<br />

realizzazione<br />

Modalità di<br />

GESTIONE


DISTANZE DI SICUREZZA<br />

Nella terminologia tecnica per la stesura delle norme, il termine “distanza di sicurezza” sta<br />

ad indicare una INTERPOSIZIONE DI SPAZIO SCOPERTO FRA EDIFICI O<br />

INSTALLAZIONI.<br />

Le distanze di sicurezza si distinguono in:<br />

• distanza di sicurezza interna: finalizzata a<br />

proteggere elementi appartenenti ad uno stesso complesso<br />

• distanza di sicurezza esterna: finalizzata a<br />

proteggere elementi esterni al complesso<br />

• distanza di protezione: misurata orizzontalmente tra<br />

il perimetro in pianta di ciascun elemento pericoloso di una<br />

attività e la recinzione (ove prescritta) ovvero il confine<br />

dell’area su cui sorge l’attività stessa.<br />

La scelta delle opportune distanze di sicurezza da adottare in un’attività è determinata dall’energia<br />

termica teorica che l’eventuale incendio può irraggiare (tale energia varierà a seconda delle attività e<br />

delle sostanze in gioco)


Circolare n. 10 del 10/02/1969<br />

Attraversamento con linee telegrafiche e linee per<br />

il trasporto di energia elettrica delle aree destinate<br />

agli impianti di <strong>distrib</strong>uzione <strong>carburanti</strong><br />

- consentito l'attraversamento con linee telegrafoniche<br />

- consentito l’attraversamento con linee di trasporto di<br />

energia elettrica a condizione che i punti di rifornimento<br />

(colonnine <strong>distrib</strong>utrici) ed i punti di travaso (pozzetto<br />

dei serbatoi interrati e carico concentrato) non<br />

risultino sottostanti a linee elettriche ad alta tensione<br />

(oltre 600 volt a corrente continua e 400 volt a corrente<br />

alternata) e distino dalla proiezione orizzontale di queste<br />

non meno di mt. 6.


Circolare n. 10 del 10/02/1969<br />

Attraversamento con linee telegrafiche e linee per<br />

il trasporto di energia elettrica delle aree destinate<br />

agli impianti di <strong>distrib</strong>uzione <strong>carburanti</strong><br />

N.B.:Le distanze vanno misurate orizzontalmente<br />

dalla proiezione verticale a terra del<br />

conduttore più vicino ai bordi<br />

rispettivamente delle colonnine e dei chiusini<br />

dei pozzetti dei serbatoi interrati e del carico<br />

concentrato.


Circolare n. 10 del 10/02/1969<br />

Le colonnine per le benzine, esistenti nell'ambito<br />

della stazione di rifornimento, possono essere<br />

sistemate in gruppi su apposite isole.<br />

Le isole debbono essere disposte razionalmente<br />

in modo da consentire le soste per il<br />

rifornimento ed il facile movimento <strong>degli</strong><br />

automezzi; la distanza tra le isole misurata dai<br />

cordoli deve essere superiore a 6 mt.


Circolare n. 10 del 10/02/1969<br />

Le colonnine predette debbono distare non meno di 9 m<br />

da aree destinate specificamente a parcheggio, da<br />

motels, da posti di ristoro (ristoranti, bar, snack bar,<br />

tavole calde), con superficie superiore a 150 m 2 , da<br />

locali-vendita di merci varie con superficie superiore a<br />

200 m 2 .<br />

Ove i posti di ristoro ed i locali vendita risultino<br />

contigui su una o più pareti, o sottostanti o sovrastanti<br />

tra loro ma non direttamente comunicanti, ovvero<br />

risultino non contigui e separati tra loro da semplici<br />

passaggi coperti, le rispettive superfici non vanno<br />

cumulate.


Serbatoi<br />

Passo d’uomo in pozzetto con pareti impermeabili<br />

con bordi rialzati rispetto al terreno<br />

Distanza di 2 metri dal serbatoio a gallerie stradali o<br />

ferroviarie, fognature, cantine e simili e superficie<br />

esterna dei manufatti intonacata. (no nel caso di<br />

doppio contenimento)<br />

Distanza di 1 metro da gallerie per pubblici esercizi,<br />

cavi elettrici, tubi gas etc<br />

Se i n cassa di contenimento 20 cm dal fondo, 60 cm<br />

ai lati e 1 metro nella parte superiore, il fondo della<br />

cassa di contenimento deve essere realizzato con<br />

pendenza longitudinale a senso unico


Decreto ministero dell’Interno 29 novembre 2002<br />

Requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e<br />

l’esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio<br />

di <strong>carburanti</strong> <strong>liquidi</strong> per autotrazione, presso gli<br />

impianti di <strong>distrib</strong>uzione


Decreto ministero dell’Interno 29 novembre 2002<br />

Art. 1.<br />

Scopo - Campo di applicazione<br />

1. Le disposizioni del presente decreto stabiliscono i requisiti tecnici<br />

per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei<br />

SERBATOI INTERRATI destinati allo stoccaggio di <strong>carburanti</strong> <strong>liquidi</strong> per<br />

autotrazione presso gli impianti di <strong>distrib</strong>uzione.<br />

Art. 5. Art. 5.<br />

Disposizioni finali<br />

1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'interno 17<br />

giugno 1987, n. 280, e modifica il decreto del Ministro dell'interno 31<br />

luglio 1934 ed il decreto ministeriale 1 luglio 1972.<br />

2. Il presente decreto si applica alle nuove installazioni.<br />

3. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle<br />

province autonome.


Decreto ministero dell’Interno 29 novembre 2002<br />

Art. 2. Requisiti di progettazione, costruzione ed installazione<br />

dei serbatoi<br />

Obiettivi:<br />

Mantenimento dell’integrita’ strutturale durante l’esercizio:<br />

a) doppia parete con sistema di monitoraggio in continuo dell’intercapedine,<br />

con pareti:<br />

• entrambe metalliche con parete esterna rivestita di materiale<br />

anticorrosione;<br />

• parete interna metallica e la parete esterna in altro materiale non<br />

metallico idoneo a garantire la tenuta;<br />

• entrambe non metalliche purché resistenti alle sollecitazioni<br />

meccaniche ed alle corrosioni;<br />

• parete interna non metallica ed esterna in metallo, rivestita in<br />

materiale anticorrosione.<br />

b) parete singola metallica o non metallica all’interno di una cassa di<br />

contenimento in cls, rivestita di materiale impermeabile, con monitoraggio<br />

in continuo delle perdite più serbatoi possono essere contenuti in un’unica<br />

cassa di contenimento:


Decreto ministero dell’Interno 29 novembre 2002<br />

Art. 2.<br />

Requisiti di progettazione, costruzione ed installazione dei<br />

serbatoi<br />

Obiettivi:<br />

Contenimento e rilevamento delle perdite<br />

I serbatoi devono essere dotati di:<br />

a) Dispositivi di sovrappieno del liquido che eviti la fuori uscita del prodotto;<br />

b) Incamiciatura, o sistema equivalente, per le tubazioni interrate funzionanti in<br />

pressione (nb le tubazioni possono esere non metalliche se realizzate con doppio<br />

contenimento)<br />

Possibilita’ di eseguire i controlli previsti<br />

È ammessa la centralizzazione dei sistemi a condizione che sia possibile il controllo del<br />

singolo serbatoio (n.b non con cassa di contenimento) e nel caso di aerbatoi<br />

compartimentati il rivelatore sia idoneo per tutte le tipologie di prodotto


Decreto ministero dell’Interno 29 novembre 2002<br />

Art. 2.<br />

Requisiti di progettazione, costruzione ed<br />

installazione dei serbatoi<br />

La capacita’ massima dei singoli serbatoi interrati<br />

e’ stabilita in 50 m 3<br />

I serbatoi possono essere compartimentati e<br />

contenere prodotti diversi nei vari compartimenti


Decreto ministero dell’Interno 29 novembre 2002<br />

Art. 2.<br />

Requisiti di progettazione, costruzione ed<br />

installazione dei serbatoi<br />

Su ciascun serbatoio deve essere installata, in posizione<br />

visibile, apposita targa di identificazione che deve indicare:<br />

a) il nome e l'indirizzo del costruttore;<br />

b) l'anno di costruzione;<br />

c) la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio;<br />

d) la pressione di progetto del serbatoi e dell'intercapedine.


DISTRIBUTORI DI CARBURANTI:<br />

serbatoi interrati<br />

• Non esiste una limitazione al numero e quindi alla<br />

capacità complessiva dei serbatoi appartenenti ad<br />

una stessa stazione di servizio<br />

• I serbatoi possono essere non metallici, devono<br />

• I serbatoi possono essere non metallici, devono<br />

comunque essere dotati di dispositivo di<br />

sovrappieno


Dispositivo di sovrappieno


Circolare n. 10 del 10/02/1969<br />

2.3. I serbatoi interrati<br />

per i <strong>carburanti</strong> di cat. A e B dei <strong>distrib</strong>utori fissi<br />

debbono essere muniti di:<br />

• sistema di sicurezza di 1° grado a saturazione,<br />

• sistema di caricamento a ciclo chiuso<br />

• tubazione di equilibrio della pressione<br />

• sfogo dei vapori;<br />

per i <strong>carburanti</strong> di cat. C,<br />

• sistema di sicurezza di 2° grado, con semplice tubo di<br />

equilibrio.


Ciclo chiuso


Circolare n. 10 del 10/02/1969<br />

Tubazione di equilibrio:<br />

a) disposta nella colonna come disposto dall’art. 70<br />

lettera F) e b) del D.M. 31/07/34 (h ≥ 2,40 metri)<br />

b) collocata all’interno della colonna<br />

c) collocata fuori della colonna, convenientemente<br />

sostenuto e protetto (h ≥ 2,40 metri)<br />

N.B.: in ogni caso le bocche dei tubi di equilibrio<br />

devono essere dotati di idoneo dispositivo<br />

tagliafiamma


Circolare n. 10 del 10/02/1969<br />

1. Mezzi di <strong>distrib</strong>uzione consentiti o vietati<br />

1.1. Per la vendita in aree pubbliche, nelle stazioni di<br />

rifornimento e nelle stazioni di servizio, di <strong>carburanti</strong><br />

di categoria A, B e C, si debbono usare esclusivamente<br />

mezzi costituiti da colonne di <strong>distrib</strong>uzione fissate al<br />

suolo, con serbatoi interrati per il contenimento del<br />

carburante; ….


DISTRIBUTORI DI CARBURANTI:<br />

colonnine di <strong>distrib</strong>uzione<br />

• Devono essere omologate dal Ministero<br />

dell’Interno<br />

• Sono regolamentate in termini di distanze di<br />

sicurezza<br />

• Devono essere dotate di dispositivo per il<br />

recupero dei vapori, e quelle self-service di<br />

idoneo dispositivo di sicurezza contro la<br />

perdita accidentale dai tubi di erogazione<br />

• E’ ammesso il collegamento multiplo serbatoicolonnine


Recupero vapori


Decreto ministero dell’Interno 27 gennaio 2006<br />

Requisiti <strong>degli</strong> apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva,<br />

ai sensi della direttiva n°94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio.<br />

(IN VIGORE DAL 8 FEBBRAIO 2006) SI VEDA ANCHE Lettera Circolare dcpst 6651 del 22/08/06<br />

I <strong>distrib</strong>utori per l’erogazione dei <strong>liquidi</strong> categoria A e B<br />

devono essere provvisti di:<br />

a) Marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità<br />

b) Omologazione rilasciata dal Ministero dell’Interno dei<br />

dispositivi per il recupero vapori (cat. A) ovvero vedi art.<br />

3 c. 3<br />

c) Collaudo in sede locale dell’intero impianto da parte della<br />

relativa Commissione<br />

Per il rilascio della concessione, l’eventuale potenziamento,<br />

le modifiche <strong>degli</strong> impianti ed il rinnovo si veda la Legge<br />

Regionale 2 aprile 2001 n°8 così come modificato dalla<br />

Legge Regionale del 3 novembre 2003 n°35


Decreto Ministero dell'Ambiente 20 gennaio 1999, n. 76<br />

Regolamento recante norme per l’installazione dei<br />

dispositivi di recupero dei vapori di benzine presso i<br />

<strong>distrib</strong>utori


Decreto Ministero dell'Ambiente 20 gennaio 1999, n. 76<br />

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, entro<br />

il 30 giugno 2000 le pompe di <strong>distrib</strong>uzione delle<br />

benzine presso tutti gli impianti preesistenti di<br />

<strong>distrib</strong>uzione dei <strong>carburanti</strong> devono essere attrezzate<br />

con dispositivi di recupero dei vapori.


Decreto Ministero dell'Interno 5 febbraio 1988, n. 53<br />

Art. 1<br />

Gli impianti stradali di <strong>distrib</strong>uzione di <strong>carburanti</strong> <strong>liquidi</strong><br />

per autotrazione, di tipo self-service a pre-determinazione<br />

e pre-pagamento, dovranno essere dotati, entro due anni<br />

dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente<br />

decreto, di un<br />

DISPOSITIVO DI SICUREZZA CONTRO LA PERDITA<br />

ACCIDENTALE DI CARBURANTI,<br />

DAI TUBI DI EROGAZIONE.


Decreto Ministero dell'Interno 5 febbraio 1988, n. 53<br />

Tale dispositivo deve effettuare, ad ogni richiesta di<br />

erogazione, la verifica automatica della pressione<br />

all'interno della tubazione di erogazione provvedendo<br />

al blocco del gruppo motore-pompa, qualora il valore<br />

rilevato sia inferiore ad 1 bar e dovrà entrare in<br />

funzione entro 2 secondi.


Decreto Ministero dell'Interno 5 febbraio 1988, n. 53<br />

Gli impianti elettrici devono essere a sicurezza in<br />

conformità di quanto stabilito dalla legge n. 186 del 1°<br />

marzo 1968.<br />

Il dispositivo di sicurezza di cui trattasi deve essere di<br />

tipo approvato dal Ministero dell'interno ai sensi di<br />

quanto previsto dal titolo I, n. XVII, del decreto<br />

ministeriale 31 luglio 1934.


Decreto Ministero dell'Interno 5 febbraio 1988, n. 53<br />

Art. 2<br />

Gli organismi preposti ai controlli dei predetti impianti<br />

dovranno verificare quanto indicato al precedente<br />

articolo in occasione <strong>degli</strong> adempimenti di<br />

competenza.


Decreto ministero dell’Interno 29 novembre 2002<br />

Art. 3.<br />

Conduzione dei serbatoi interrati<br />

1. Nella conduzione dei serbatoi interrati sono attuate tutte<br />

le procedure di buona gestione che assicurino la<br />

prevenzione dei rilasci, dei traboccamenti e <strong>degli</strong> sversamenti<br />

del contenuto<br />

2. Il conduttore del serbatoio provvede annualmente ad<br />

una verifica di funzionalita' dei dispositivi che assicurano il<br />

contenimento ed il rilevamento delle perdite secondo quanto<br />

previsto nel successivo art. 4 o in mancanza secondo le<br />

indicazioni fornite dal costruttore.


<strong>Depositi</strong> di <strong>olii</strong> lubrificanti<br />

“presso i <strong>distrib</strong>utori di carburante per<br />

autotrazione”<br />

Punto 17 del DM 16/2/1982


DEPOSITI DI OLI LUBRIFICANTI<br />

Principali norme antincendi<br />

Circolare Ministero dell'Interno 19 febbraio 1974, n. 16<br />

Distributori automatici di <strong>carburanti</strong>. Detenzione olio lubrificante e petrolio lampante<br />

adulterato ad uso riscaldamento in confezione. Quantitativi massimi ammessi dalla legge.<br />

Circolare Ministero dell'Interno 3 settembre 1974, n. 54<br />

Distribuzione di <strong>carburanti</strong>. Detenzione oli lubrificanti e petrolio lampante adulterato ad<br />

uso riscaldamento in confezione. Quantitativi massimi ammessi dalla legge e capacita’<br />

singola dei contenitori.<br />

Lettera circolare Ministero dell'Interno n. 22732/4113 del 10 novembre 1976<br />

Detenzione <strong>olii</strong> lubrificanti presso impianti <strong>distrib</strong>utori di <strong>carburanti</strong> ubicati su autostrade<br />

Lettera circolare Ministero dell'Interno n. 13133/4112 del 26 settembre 1983<br />

Immagazzinamento oli lubrificanti presso gli impianti stradali di <strong>distrib</strong>uzione <strong>carburanti</strong><br />

Lettera circolare Ministero dell'Interno n. 25340/4112 del 16 novembre 1983<br />

Immagazzinamento oli lubrificanti presso gli impianti stradali di <strong>distrib</strong>uzione <strong>carburanti</strong><br />

– Vie di comunicazione ordinaria


DISTRIBUTORI DI CARBURANTI:<br />

depositi e vendita lubrificanti<br />

• Capacità massima del deposito pari a 15 mc se<br />

in sede propria, 2 mc per i normali <strong>distrib</strong>utori<br />

• È consentita la detenzione, in contenitori<br />

originali sigillati di 200 Kg di oli lubrificanti<br />

• L’idoneità del locale deve essere accertata dal<br />

Comando VVF


DISTRIBUTORI DI CARBURANTI:<br />

depositi e vendita lubrificanti<br />

• Per il locale deposito, in linea di massima si<br />

prevede:<br />

– Divieto di effettuare operazioni di travaso<br />

– Bacino di contenimento<br />

– Estintori per fuochi di classe B<br />

– Locale realizzato con materiali incombustibili<br />

– Aerazione almeno pari ad 1/30<br />

– Accesso dall’esterno o da disimpegno aerato


Contenitori <strong>distrib</strong>utori mobili di <strong>liquidi</strong> di<br />

categoria C<br />

Punto 15 del DM 16/2/1982<br />

Punto 18 del DM 16/2/1982


CONTENITORI DISTRIBUTORI MOBILI DI LIQUIDI DI<br />

CAT. C<br />

Rientrano al punto 15 del DM (Interno) 16/2/82 (C> 0,5 mc)<br />

nel caso di:<br />

• rifornimento di macchine per cave, cantieri ed aziende<br />

agricole, (non soggette ai controlli DM 19 marzo 1990)<br />

• rifornimento di macchine operatrici non targate e non<br />

circolanti su strada per altre attività (soggette ai controlli<br />

DM 19 marzo 1990)<br />

Rientrano al punto 15 del DM (Interno) 16/2/82 (C> 0,5 mc)<br />

nel caso di:<br />

• rifornimento di automezzi destinati all’attività di<br />

autotrasporto ( soggette ai controlli DM 12 settembre 2003)<br />

La capacità massima è limitata a 9 mc<br />

Devono essere di tipo omologato dal Ministero dell’interno


Decreto Ministero dell'Interno 12 settembre 2003<br />

Approvazione della<br />

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI<br />

per l'installazione e l'esercizio di<br />

DEPOSITI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE AD USO<br />

PRIVATO, di capacità geometrica non superiore a 9 mc,<br />

in contenitori-<strong>distrib</strong>utori rimovibili per il rifornimento di<br />

automezzi destinati all'attività di autotrasporto


Decreto Ministero dell'Interno 12 settembre 2003<br />

Campo di applicazione<br />

Il presente decreto disciplina ai fini della prevenzione incendi l'installazione e<br />

l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione, ad uso privato, di capacità<br />

geometrica complessiva non superiore a 9 mc, in contenitori-<strong>distrib</strong>utori<br />

rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto.<br />

Le disposizioni del presente decreto NON SI APPLICANO AGLI IMPIANTI<br />

FISSI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE, AD USO<br />

PUBBLICO E PRIVATO, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche<br />

disposizioni di prevenzione incendi


Decreto Ministero dell'Interno 12 settembre 2003<br />

Obiettivi<br />

a) minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di<br />

incendio<br />

b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;<br />

c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e o locali contigui<br />

all'impianto;<br />

e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.


Decreto Ministero dell'Interno 12 settembre 2003<br />

Capacità del deposito<br />

La capacità complessiva massima del deposito è fissata in 9<br />

mc e può essere ottenuta con uno o più contenitori<strong>distrib</strong>utori


Decreto Ministero dell'Interno 12 settembre 2003<br />

Modalità di installazione<br />

a) dichiarazione di conformità al prototipo approvato, manuale, targa di<br />

identificazione;<br />

b) installazione esclusivamente su aree a cielo libero. È vietata l'installazione in<br />

rampe carrabili, su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi;<br />

c) Le piazzole di posa devono risultare in piano e rialzate di almeno 15 cm<br />

rispetto al livello del terreno circostante.<br />

d) I contenitori-<strong>distrib</strong>utori devono essere provvisti di bacino di contenimento, di<br />

capacita non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore<strong>distrib</strong>utore<br />

stesso, e di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata<br />

in materiale non combustibile.


Decreto Ministero dell'Interno 12 settembre 2003<br />

Modalità di installazione<br />

e) I contenitori-<strong>distrib</strong>utori, ed il relativo bacino di contenimento, se di tipo<br />

prefabbricato, devono essere saldamente ancorati al terreno per evitare<br />

spostamenti durante il riempimento e l'esercizio e per resistere ad eventuali<br />

spinte idrostatiche.<br />

f) Lo sfiato del tubo di equilibrio deve essere posizionato all'altezza di m 2,40 dal<br />

piano di calpestio e deve essere dotato di apposito dispositivo tagliafiamma.<br />

g) Il grado di riempimento dei contenitori-<strong>distrib</strong>utori deve essere non maggiore<br />

del 90% della capacita geometrica <strong>degli</strong> stessi; a tal fine deve essere previsto<br />

un apposito dispositivo limitatore di carico.


Decreto Ministero dell'Interno 12 settembre 2003<br />

Distanze di sicurezza<br />

fabbricati, eventuali fonti di accensione,<br />

depositi di materiali combustibili e/o<br />

infiammabili non ricompresi tra le attività<br />

soggette ai controlli di prevenzione incendi ai<br />

sensi del decreto ministeriale 16 febbraio<br />

1982: 5 m<br />

fabbricati e/o locali destinati anche in parte a<br />

civile abitazione, esercizi pubblici, collettività,<br />

luoghi di riunione, di trattenimento o di<br />

pubblico spettacolo, depositi di materiali<br />

combustibili e/o infiammabili costituenti<br />

attività soggette ai controlli di prevenzione<br />

incendi ai sensi del decreto ministeriale 16<br />

febbraio 1982: 10 m;<br />

linee ferroviarie e tranviarie: 15 m, fatta salva<br />

in ogni caso l'applicazione di specifiche<br />

disposizioni emanate in proposito;<br />

proiezione verticale di linee elettriche ad alta<br />

tensione: 6 m.<br />

Distanze di protezione<br />

Rispetto al perimetro dei contenitori<strong>distrib</strong>utori<br />

(con esclusione del bacino di<br />

contenimento) deve essere osservata una<br />

distanza di protezione di almeno 3 m


Decreto Ministero dell'Interno 12 settembre 2003<br />

Recinzione<br />

I contenitori-<strong>distrib</strong>utori devono essere ubicati in apposita zona delimitata da<br />

recinzione in muratura o rete metallica alta almeno 1,8 m e dotata di porta apribile<br />

verso l'esterno, chiudibile con serratura o lucchetto.<br />

Nel caso di depositi collocati in attività provviste di recinzione propria, la<br />

recinzione di cui al comma precedente non è necessaria


Decreto Ministero dell'Interno 12 settembre 2003<br />

Altre misure di sicurezza<br />

I contenitori-<strong>distrib</strong>utori devono essere contornati da un'area, avente ampiezza<br />

non minore di 3 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa<br />

costituire pericolo di incendio.<br />

In prossimità dei contenitori-<strong>distrib</strong>utori non devono essere depositati materiali di<br />

alcun genere.<br />

Appositi cartelli fissi ben visibili devono segnalare il divieto di avvicinamento al<br />

deposito da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere. La<br />

segnaletica di sicurezza deve rispettare le prescrizioni del decreto legislativo 14<br />

agosto 1996, n. 493.<br />

Apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamento e i recapiti<br />

telefonici dei Vigili del fuoco e del tecnico della ditta <strong>distrib</strong>utrice del carburante<br />

da contattare in caso di emergenza.


Decreto Ministero dell'Interno 12 settembre 2003<br />

Impianto elettrico e messa a terra<br />

Gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzati ed installati in<br />

conformità a quanto previsto dalle leggi 1° marzo 1968, n. 186 e 5 marzo 1990, n.<br />

46.<br />

Il contenitore-<strong>distrib</strong>utore deve essere dotato di dispositivo di blocco<br />

dell'erogazione che intercetti l'alimentazione elettrica al motore del gruppo<br />

erogatore in caso di basso livello carburante nel contenitore.<br />

Il contenitore-<strong>distrib</strong>utore deve essere provvisto di idonea messa a terra.


Decreto Ministero dell'Interno 12 settembre 2003<br />

Estintori<br />

In prossimità del contenitore-<strong>distrib</strong>utore, devono essere tenuti almeno due<br />

estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacita estinguente non<br />

inferiore a 21A-89B-C e un estintore carrellato avente carica nominale non<br />

minore di 30 kg e capacita estinguente non inferiore a B3.


Decreto Ministero dell'Interno 12 settembre 2003<br />

Norme di esercizio<br />

Per i divieti e le limitazioni da osservare sia nella fase di riempimento del<br />

contenitore-<strong>distrib</strong>utore che nelle operazioni di erogazione del carburante, si<br />

rimanda a quanto previsto dal decreto ministeriale 31 luglio 1934 e successive<br />

modifiche ed integrazioni.<br />

il personale addetto al riempimento del contenitore-<strong>distrib</strong>utore, prima di iniziare<br />

le operazioni, deve:<br />

assicurarsi della quantità di prodotto che il contenitore-<strong>distrib</strong>utore può<br />

ricevere;<br />

verificare l'efficienza delle apparecchiature a corredo del contenitore<strong>distrib</strong>utore<br />

e l'assenza di perdite;<br />

effettuare il collegamento equipotenziale tra autocisterna e punto di<br />

riempimento;<br />

verificare il rispetto dei divieti al contorno del contenitore-<strong>distrib</strong>utore;<br />

il contenitore-<strong>distrib</strong>utore deve essere trasportato scarico.


Lettera Circolare 26 novembre 2002 protn°P1517/4113 sott.87<br />

Procedure da applicare in caso di sostituzione di<br />

<strong>carburanti</strong> di categoria A con <strong>carburanti</strong> di categoria C<br />

Tale variazione non comporta la necessità di presentare<br />

nuovamente la richiesta di parere di conformità e della<br />

conseguente richiesta di rilascio del CPI!!<br />

E’ SUFFICIENTE LA COMUNICAZIONE AL<br />

COMANDO PROVINCIALE VVF DELL’AVVENUTA<br />

SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI<br />

Occorre apportare modifiche destinate all’interdizione del<br />

circuito destinato al recupero dei vapori.

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