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obiettivo - Anmil

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<strong>obiettivo</strong> TUTELA<br />

le nostre battaglie<br />

11<br />

La giurisprudenza della Suprema Corte ha infatti chiarito<br />

che il divieto di cumulo si verifica solo in situazioni di invalidità<br />

connotate da completa sovrapponibilità.<br />

Per aversi divieto di cumulo, quindi, non è sufficiente una<br />

generica sovrapponibilità tra le invalidità.<br />

Ciò significa, in altri termini, che per aversi il divieto di<br />

cumulo la prestazione a carico dell’INAIL e quella per<br />

l’inabilità pensionabile o per l’assegno di invalidità a carico<br />

dell’INPS devono fondarsi sull’identico medesimo<br />

presupposto, potendosi ipotizzare, solo con riferimento<br />

a queste situazioni, quella duplicazione di tutele con la<br />

quale si giustifica la scelta legislativa dell’approntamento<br />

di un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza<br />

sociale. E’ stato così riconosciuto il diritto al cumulo<br />

della rendita INAIL con l’assegno ordinario di invalidità a<br />

carico dell’INPS in numerosi casi pratici.<br />

Ad esempio, un associato ANMIL, titolare di rendita INAIL<br />

nella misura di 85 punti percentuali per amputazione<br />

dell’arto superiore destro,<br />

aveva purtroppo subito<br />

un successivo ulteriore<br />

grave incidente stradale<br />

con politraumatismo e lesioni<br />

polmonari trattate<br />

chirurgicamente.<br />

All’associato continuava<br />

ad essere effettuata la<br />

trattenuta sul pagamento<br />

dell’assegno ordinario di<br />

invalidità per la quota infortunistica<br />

INAIL, ma i<br />

Giudici del Lavoro di Torino,<br />

sia di primo che di secondo<br />

grado, ne hanno dichiarato<br />

l’illegittimità, dopo<br />

aver disposto una visita<br />

medico-legale in sede di<br />

giudizio che ha accertato la non perfetta sovrapponibilità<br />

dei presupposti invalidanti dell’una e dell’altra prestazione<br />

economica.<br />

L’associato ANMIL, quindi, ha visto riconoscersi il suo diritto<br />

di cumulo non solo per il futuro, anche tutti i ratei<br />

arretrati dell’assegno ordinario di invalidità, nella misura<br />

integrale e non più quindi soggetta a trattenuta.<br />

Il tutto, ovviamente, con gli interessi legali sulle somme<br />

liquidate, vista l’illegittimità della condotta dell’INPS.<br />

Di esempi come quello appena citato ce ne sono stati svariati,<br />

ed anche più eclatanti ancora: come quello in cui<br />

era stato negato il cumulo della prestazione INAIL, di 62<br />

punti tra l’altro, con quella posta a carico dell’INPS, sebbene<br />

quest’ultima derivasse da una patologia di natura<br />

non professionale, un blefarospasmo per l’esattezza (si<br />

veda Cass. Sezione Lavoro n. 5494/2006).<br />

Anche in questo caso la Sentenza ha riparato ad una<br />

inaccettabile ingiustizia sostanziale.<br />

Visto che siamo entrati in argomento, crediamo che sia<br />

opportuno segnalare un punto importantissimo per chi<br />

dovesse trovarsi ad intraprendere un giudizio in tribunale<br />

per vedere riconosciuti i suoi diritti sul cumulo delle<br />

prestazioni INAIL ed INPS.<br />

Si tenga infatti sempre ben presente che nei giudizi<br />

concernenti le prestazioni di invalidità liquidate in conseguenza<br />

di infortunio sul lavoro o malattia professionale<br />

e il divieto di cumulo con la rendita vitalizia liquidata<br />

per lo stesso evento invalidante, il giudice di merito,<br />

investito della questione del divieto di cumulo, deve<br />

sempre decidere: in un senso o nell’altro, ma deve sempre<br />

decidere.<br />

E’ accaduto infatti nelle aule di tribunale che il giudice,<br />

di fronte ai due enti assicurativi e previdenziali interessati,<br />

cioè INAIL ed INPS, che si rimpallano le responsabilità<br />

su chi deve pagare e cosa debba pagare, decida di rinviare<br />

la soluzione ad una decisione<br />

amministrativa tra<br />

i due, ed ad una eventuale<br />

contestazione giudiziaria<br />

tra gli enti. In realtà il giudice<br />

è obbligato per legge<br />

ad affrontare il merito<br />

della questione ed accertare<br />

per quale tecnopatia<br />

è stata riconosciuta la rendita<br />

INAIL e per quali malattie<br />

viene invocata e riconosciuta<br />

l’invalidità per<br />

la quale spetta la tutela<br />

previdenziale a carico dell’INPS;<br />

quindi, deve decidere<br />

la causa.<br />

Finiamo questo breve intervento<br />

rammentando<br />

che il comma 43 dell’art. 1 della Legge n. 335/1995, anche<br />

sulla scia dell’ampio dibattito critico suscitato ancor più<br />

dopo il salvataggio operato dalla Corte Costituzionale, è<br />

stato comunque successivamente corretto dalla Legge n.<br />

388/2000, almeno su un punto importantissimo.<br />

La Legge n. 388/2000, infatti, consente invece il cumulo<br />

nel caso dei trattamenti ai superstiti.<br />

L’introduzione di questa Legge ha comportato, dunque,<br />

che le pensioni di reversibilità liquidate dall’INPS prima<br />

dell’1 luglio 2001, ma non versate agli aventi diritto in ottemperanza<br />

al disposto di cui all’art. 1, comma 43 della<br />

Legge n. 335/1995 perchè i coniugi defunti erano titolari<br />

di pensione d’inabilità fondata sullo stesso evento invalidante<br />

per il quale l’INAIL corrispondeva le rendite vitalizie,<br />

vanno pagate ai richiedenti.<br />

* Legale ANMIL

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