obiettivo - Anmil
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<strong>obiettivo</strong> TUTELA<br />
le nostre battaglie<br />
11<br />
La giurisprudenza della Suprema Corte ha infatti chiarito<br />
che il divieto di cumulo si verifica solo in situazioni di invalidità<br />
connotate da completa sovrapponibilità.<br />
Per aversi divieto di cumulo, quindi, non è sufficiente una<br />
generica sovrapponibilità tra le invalidità.<br />
Ciò significa, in altri termini, che per aversi il divieto di<br />
cumulo la prestazione a carico dell’INAIL e quella per<br />
l’inabilità pensionabile o per l’assegno di invalidità a carico<br />
dell’INPS devono fondarsi sull’identico medesimo<br />
presupposto, potendosi ipotizzare, solo con riferimento<br />
a queste situazioni, quella duplicazione di tutele con la<br />
quale si giustifica la scelta legislativa dell’approntamento<br />
di un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza<br />
sociale. E’ stato così riconosciuto il diritto al cumulo<br />
della rendita INAIL con l’assegno ordinario di invalidità a<br />
carico dell’INPS in numerosi casi pratici.<br />
Ad esempio, un associato ANMIL, titolare di rendita INAIL<br />
nella misura di 85 punti percentuali per amputazione<br />
dell’arto superiore destro,<br />
aveva purtroppo subito<br />
un successivo ulteriore<br />
grave incidente stradale<br />
con politraumatismo e lesioni<br />
polmonari trattate<br />
chirurgicamente.<br />
All’associato continuava<br />
ad essere effettuata la<br />
trattenuta sul pagamento<br />
dell’assegno ordinario di<br />
invalidità per la quota infortunistica<br />
INAIL, ma i<br />
Giudici del Lavoro di Torino,<br />
sia di primo che di secondo<br />
grado, ne hanno dichiarato<br />
l’illegittimità, dopo<br />
aver disposto una visita<br />
medico-legale in sede di<br />
giudizio che ha accertato la non perfetta sovrapponibilità<br />
dei presupposti invalidanti dell’una e dell’altra prestazione<br />
economica.<br />
L’associato ANMIL, quindi, ha visto riconoscersi il suo diritto<br />
di cumulo non solo per il futuro, anche tutti i ratei<br />
arretrati dell’assegno ordinario di invalidità, nella misura<br />
integrale e non più quindi soggetta a trattenuta.<br />
Il tutto, ovviamente, con gli interessi legali sulle somme<br />
liquidate, vista l’illegittimità della condotta dell’INPS.<br />
Di esempi come quello appena citato ce ne sono stati svariati,<br />
ed anche più eclatanti ancora: come quello in cui<br />
era stato negato il cumulo della prestazione INAIL, di 62<br />
punti tra l’altro, con quella posta a carico dell’INPS, sebbene<br />
quest’ultima derivasse da una patologia di natura<br />
non professionale, un blefarospasmo per l’esattezza (si<br />
veda Cass. Sezione Lavoro n. 5494/2006).<br />
Anche in questo caso la Sentenza ha riparato ad una<br />
inaccettabile ingiustizia sostanziale.<br />
Visto che siamo entrati in argomento, crediamo che sia<br />
opportuno segnalare un punto importantissimo per chi<br />
dovesse trovarsi ad intraprendere un giudizio in tribunale<br />
per vedere riconosciuti i suoi diritti sul cumulo delle<br />
prestazioni INAIL ed INPS.<br />
Si tenga infatti sempre ben presente che nei giudizi<br />
concernenti le prestazioni di invalidità liquidate in conseguenza<br />
di infortunio sul lavoro o malattia professionale<br />
e il divieto di cumulo con la rendita vitalizia liquidata<br />
per lo stesso evento invalidante, il giudice di merito,<br />
investito della questione del divieto di cumulo, deve<br />
sempre decidere: in un senso o nell’altro, ma deve sempre<br />
decidere.<br />
E’ accaduto infatti nelle aule di tribunale che il giudice,<br />
di fronte ai due enti assicurativi e previdenziali interessati,<br />
cioè INAIL ed INPS, che si rimpallano le responsabilità<br />
su chi deve pagare e cosa debba pagare, decida di rinviare<br />
la soluzione ad una decisione<br />
amministrativa tra<br />
i due, ed ad una eventuale<br />
contestazione giudiziaria<br />
tra gli enti. In realtà il giudice<br />
è obbligato per legge<br />
ad affrontare il merito<br />
della questione ed accertare<br />
per quale tecnopatia<br />
è stata riconosciuta la rendita<br />
INAIL e per quali malattie<br />
viene invocata e riconosciuta<br />
l’invalidità per<br />
la quale spetta la tutela<br />
previdenziale a carico dell’INPS;<br />
quindi, deve decidere<br />
la causa.<br />
Finiamo questo breve intervento<br />
rammentando<br />
che il comma 43 dell’art. 1 della Legge n. 335/1995, anche<br />
sulla scia dell’ampio dibattito critico suscitato ancor più<br />
dopo il salvataggio operato dalla Corte Costituzionale, è<br />
stato comunque successivamente corretto dalla Legge n.<br />
388/2000, almeno su un punto importantissimo.<br />
La Legge n. 388/2000, infatti, consente invece il cumulo<br />
nel caso dei trattamenti ai superstiti.<br />
L’introduzione di questa Legge ha comportato, dunque,<br />
che le pensioni di reversibilità liquidate dall’INPS prima<br />
dell’1 luglio 2001, ma non versate agli aventi diritto in ottemperanza<br />
al disposto di cui all’art. 1, comma 43 della<br />
Legge n. 335/1995 perchè i coniugi defunti erano titolari<br />
di pensione d’inabilità fondata sullo stesso evento invalidante<br />
per il quale l’INAIL corrispondeva le rendite vitalizie,<br />
vanno pagate ai richiedenti.<br />
* Legale ANMIL