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APERTURA DI CREDITO IPOTECARIA IN CONTO CORRENTE ...

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Foglio Informativo n° AC05 aggiornamento n° 009 data ultimo aggiornamento 01.01.2010<br />

Pag. 1 di 4<br />

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B.<br />

FOGLIO <strong>IN</strong>FORMATIVO<br />

<strong>APERTURA</strong> <strong>DI</strong> CRE<strong>DI</strong>TO <strong>IPOTECARIA</strong> <strong>IN</strong> <strong>CONTO</strong> <strong>CORRENTE</strong> DEST<strong>IN</strong>ATA ALLE<br />

IMPRESE<br />

<strong>IN</strong>FORMAZIONI SULLA BANCA<br />

Denominazione Sociale: UniCredit Banca di Roma Spa<br />

Forma giuridica: Società per Azioni<br />

Sede Legale e Direzione Generale: Roma, Viale Umberto Tupini, 180<br />

Indirizzo telematico: www.bancaroma.it e-mail: info.ucbancaroma@unicreditgroup.eu<br />

Capitale Sociale euro 1.106.400.000,00<br />

Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma - Codice Fiscale e P. IVA n° 09976231002 – R.E.A. 1200934<br />

Cod. ABI 03002,3 - Banca iscritta all'Albo delle Banche ed appartenente al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all'Albo dei<br />

Gruppi Bancari n°3135.1 – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi<br />

Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede:<br />

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI<br />

Struttura e funzione economica<br />

Con l’apertura di credito la Banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro concedendogli la facoltà di<br />

addebitare il conto corrente fino alla cifra concordata.<br />

Il presente finanziamento, a tempo determinato, è in particolare destinato all’acquisto, costruzione, ristrutturazione,<br />

ampliamento di immobili, ovvero all’acquisto di impianti e macchinari, è assistito da garanzia ipotecaria di norma di 1°<br />

grado e viene regolato ad un tasso variabile in relazione all’andamento del parametro Euribor. La durata del<br />

finanziamento è prevista da 24 a 180 mesi (annualità intere) con riduzioni periodiche (trimestrali o semestrali) degli<br />

importi disponibili, secondo un piano concordato.<br />

Il cliente - nei limiti degli importi tempo per tempo disponibili - può utilizzare in una o più volte la somma finanziata e può,<br />

con successivi versamenti, ripristinare la disponibilità del credito.<br />

La Banca propone, unitamente al mutuo, una polizza “All Risk” contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione e scoppio<br />

dell’immobile oggetto della garanzia ipotecaria.<br />

Principali rischi tipici<br />

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:<br />

• Trattandosi di finanziamento a tasso variabile: possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto<br />

al tasso di partenza;<br />

• Variazione in senso sfavorevole delle commissioni e spese applicabili al finanziamento.<br />

CON<strong>DI</strong>ZIONI ECONOMICHE<br />

Durata Da 2 a 15 anni<br />

Periodicità della riduzione dell’importo dell’apertura di credito e del Mensile, Trimestrale, Semestrale (solare)<br />

rimborso<br />

Rimborso Addebito in conto corrente<br />

Tasso nominale annuo Il tasso d’interesse sara’ pari all’ Euribor (Euro Interbank Offered Rate) a 3/6 mesi,<br />

rilevato dal comitato di gestione dell’Euribor (Euribor Panel Steering Commitee) per<br />

valuta data di stipula con aggiornamento trimestrale e pubblicato, di norma, su “Il Sole<br />

24 Ore”, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (colonna “365” de “Il Sole 24 Ore” ). Il<br />

tasso come sopra rilevato verra’ arrotondato allo 0,05 superiore e maggiorato di uno<br />

spread massimo di 5,00 punti in ragione d’anno<br />

Corrispettivo per servizio di disponibilità immediata fondi calcolato in<br />

proporzione all’importo ed alla durata dell’affidamento tempo per tempo<br />

concesso<br />

0,50% dell’importo iniziale dell’apertura di credito,<br />

applicato al momento in cui l’affidamento è<br />

utilizzabile da parte del cliente<br />

1,00‰ dell’importo dell’apertura di credito tempo per<br />

tempo vigente (secondo quanto contrattualmente<br />

previsto), applicato alla fine di ogni trimestre<br />

/semestre solare, a decorrere dal trimestre /semestre<br />

solare successivo a quello nel quale è avvenuta la<br />

stipula del contratto.<br />

Comm. Rinuncia finanziamento deliberato € 250 (dopo invio lettera concessione)


Variazione durata, riduz. somma iscritta € 180 escl. Spese notarili e di perizia<br />

Rilascio dichiarazioni varie per c/cliente o riproduzione documenti in<br />

genere<br />

Minimo € 13; massimo € 50<br />

Assenso cancellazione ipoteca € 150 per ogni unità immobiliare<br />

Sottrazioni ipotecarie € 300 per importi inferiori a € 250.000; € 500 per<br />

importi inferiori a € 500.000; € 1.000 oltre<br />

Estensioni ipotecarie € 75<br />

Postergazioni ipotecarie € 75<br />

Cancellazione a fronte di sussistenza di debito € 75<br />

Rinnovazioni ipotecarie € 100 più tasse<br />

Interessi di mora 3 punti in più del tasso in vigore<br />

Commissione per dichiarazione di sussistenza di credito / debito € 120<br />

Spese per dichiarazione consistenza rapporti € 20<br />

Imposte come da disp. legislative<br />

Spese di perizia Regolate direttamente dal cliente al perito<br />

1° e 2° sollecito pagamento € 5<br />

Spese invio diffida € 10<br />

Attestazione pagamento / dich. Interessi pagati € 15<br />

Comm. Rinegoziazione 1 per mille (minimo € 100, massimo € 250)<br />

Svincoli ipotecari<br />

Polizza assicurativa (servizio accessorio a carattere opzionale)<br />

La polizza garantisce nell’ambito del massimale assicurato la<br />

ricostruzione del fabbricato e/o il rimpiazzo dell’impianto danneggiato<br />

causati dagli eventi previsti in polizza.<br />

0,05% del valore (min. € 150, massimo € 500)<br />

Attività industriali<br />

1,00 pro mille<br />

Ufficio<br />

0,50 pro mille<br />

Depositi, magazzini ed esercizi commerciali di valore oltre i 200.000€ 1,00 pro mille<br />

Depositi, magazzini ed esercizi commerciali di valore fino a 200.000€ 0,50 pro mille<br />

ESEMPLIFICAZIONE CON VALORE RECENTE ASSUNTO DAL PARAMETRO <strong>DI</strong> RIFERIMENTO EURIBOR A TRE<br />

MESI PER MUTUO <strong>DI</strong> EURO 50.000 A 10 E 15 ANNI CON PERIO<strong>DI</strong>CITA’ RATA TRIMESTRALE<br />

Durata del mutuo<br />

in mesi<br />

Pag. 2 di 4<br />

Valore Euribor<br />

(arrotondato allo<br />

0,05 superiore) al<br />

10.04.2009<br />

Spread Tasso nominale<br />

I.S.C. al<br />

10.04.2009<br />

Importo rata<br />

120 1,50% 5,00% 6,50% 6,876% € 1.709,74<br />

180 1,50% 5,00% 6,50% 6,814% € 1.310,82<br />

Tasso effettivo globale medio, rilevato trimestralmente con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi<br />

dell’art. 2 della legge 108/96 (legge sull’usura): categoria di operazione « Aperture credito in conto corrente»; per i valori<br />

e per il periodo di applicazione si rinvia ai valori espressi per la corrispondente categoria nel Foglio Informativo n° 116<br />

“Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura”.<br />

Si riportano di seguito le condizioni economiche relative al conto corrente di corrispondenza applicabili al<br />

presente finanziamento:<br />

Tasso creditore minimo:<br />

- nominale annuo 0,010%<br />

- effettivo annuo (comprensivo degli effetti della capitalizzazione) 0,010%<br />

Ritenuta fiscale sugli interessi creditori: 27%<br />

Tasso debitore massimo per utilizzi in eccedenza rispetto al fido tempo per tempo esistente<br />

- nominale annuo 18,300%


- effettivo annuo (comprensivo degli effetti della capitalizzazione) 19,594%<br />

Capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori<br />

Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all’anno civile<br />

Spese per singola scrittura<br />

- centralizzata € 1,80<br />

- allo sportello € 2,70<br />

Con un minimo/forfait trimestrale di € 20,00<br />

Spese fisse trimestrali di liquidazione € 21,00<br />

Spese produzione ed invio estratto conto o scalare ( per ogni estratto conto o scalare) € 1,20<br />

Spese produzione ed invio comunicazione di legge ( per ogni comunicazione) € 0,60 oltre alle spese<br />

postali di spedizione a<br />

mezzo raccomandata ove<br />

previsto dalla normativa<br />

Spesa per ristampa movimenti c/c relativi a periodi particolari indicati dal cliente € 5,00<br />

Spese produzione ed invio contabile o documento ( per ogni contabile o documento)<br />

€ 0,60<br />

Recupero dell’imposta di bollo relativa agli estratti conto nella misura prevista dalla legge<br />

S<strong>IN</strong>TESI DELLE PR<strong>IN</strong>CIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI NON AVENTI CONTENUTO ECONOMICO<br />

La presente sezione riporta una sintesi delle clausole contrattuali di natura non economica. Il testo integrale delle<br />

clausole che regolano il rapporto tra la banca ed il cliente è contenuto nel contratto.<br />

Scopo del finanziamento e importo<br />

Il finanziamento deve essere utilizzato per gli scopi dichiarati nella richiesta.<br />

Per l’accensione del finanziamento è prevista l’apertura di un apposito conto corrente di corrispondenza destinato<br />

esclusivamente all’utilizzo ed al rimborso del finanziamento.<br />

Il correntista potrà operare sul predetto conto solo mediante operazioni di prelevamento e versamento per cassa o<br />

disposizione di addebito/accredito per il giro al/dal conto corrente ordinario. E' esclusa l'operatività a mezzo assegni<br />

bancari.<br />

Condizioni del finanziamento<br />

L’effettiva disponibilità dell’apertura di credito è subordinata alla consegna alla Banca della documentazione<br />

comprovante la valida iscrizione dell’ipoteca, l’avvenuta assicurazione dell’immobile, la vigenza dell’Impresa e gli altri<br />

obblighi specifici previsti in contratto ed in genere avviene nell’arco di circa 20 giorni dalla stipula: tale termine è<br />

indicativo in quanto si tratta di adempimenti non dipendenti dalla Banca.<br />

Qualora la documentazione richiesta non venga prodotta entro un mese la Banca potrà ritenersi libera da ogni impegno<br />

assunto con il contratto.<br />

Norme del contratto di conto corrente<br />

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme e le condizioni relative al rapporto di conto corrente; di tale<br />

contratto si segnala in particolare:<br />

Art. 1 Poteri di rappresentanza<br />

Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate per iscritto dal Correntista a rappresentarlo nei suoi rapporti con la<br />

Banca, nonché le rinunce da parte delle medesime, non sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa<br />

comunicazione a mezzo lettera raccomandata o mediante consegna a mano allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non<br />

siano trascorsi sette giorni lavorativi dal ricevimento.<br />

Il Correntista risponde dell’operato della persona delegata anche per eventuali disposizioni allo scoperto od eccedenti i limiti del fido, ed<br />

assumerà direttamente le notizie relative alle operazioni compiute, esonerando la Banca da ogni informativa al riguardo.<br />

Art. 5 Diritto di garanzia e compensazione<br />

A garanzia di qualunque credito verso il Correntista la Banca ha il diritto di pegno e il diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di<br />

pertinenza del Correntista medesimo.<br />

In presenza di più rapporti o conti tra la Banca e il Correntista ha luogo la compensazione legale, mentre al verificarsi di una delle<br />

ipotesi di cui all’art. 1186 c.c., ovvero di eventi che incidano negativamente sulla solvibilità del Correntista, alla Banca è<br />

riconosciuto il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili (compensazione volontaria).<br />

Art. 7 Chiusura periodica del conto<br />

I rapporti di dare e avere relativi al conto sono regolati con identica periodicità trimestrale. Il saldo risultante dalla chiusura definitiva<br />

del conto produce interessi nella misura pattuita, senza capitalizzazione.<br />

Art. 8 Approvazione estratto conto<br />

L’estratto conto si intende approvato dal Correntista se trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento non comunica per iscritto alla<br />

Banca un reclamo specifico.<br />

Nel caso di errori di scritturazioni o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Correntista può esigere, e la Banca può<br />

effettuare d’iniziativa, la rettifica di tali errori od omissioni entro il termine di 10 anni.<br />

Eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Correntista dovranno essere da questi effettuati per<br />

iscritto entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione di esecuzione, trascorsi i quali l’operato della Banca si<br />

intenderà approvato.<br />

Art. 11 Cointestazione del rapporto di conto<br />

Salvo contraria pattuizione scritta, quando il conto è intestato a più persone l’operatività sul conto è a firme disgiunte con facoltà<br />

per ciascuno degli intestatari del conto di operare separatamente. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della<br />

Banca.<br />

Art. 13 Modifica norme e condizioni<br />

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La Banca, in presenza di giustificato motivo, può modificare le norme contrattuali del rapporto dandone comunicazione al<br />

Correntista con un preavviso di sette giorni. Il Correntista potrà recedere dal rapporto dandone comunicazione scritta alla Banca<br />

entro il termine di preavviso.<br />

La Banca può modificare le condizioni economiche applicate al rapporto dandone comunicazione al Correntista, il quale può, entro<br />

15 giorni dalla comunicazione, recedere senza penalità e con la possibilità di ottenere l’applicazione delle condizioni<br />

precedentemente praticate.<br />

Commissioni e spese<br />

La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare – anche in senso sfavorevole al mutuatario - le<br />

commissioni e spese, percepibili durante l’intera durata del mutuo rispettando le prescrizioni di legge.<br />

Ipoteca<br />

A garanzia di tutti gli importi dovuti in relazione al finanziamento la Banca richiede la concessione di ipoteca di norma di<br />

primo grado per un importo pari al 200 % dell’importo finanziato, da iscriversi su beni immobili del correntista o di terzi<br />

(garanti).<br />

Obbligazioni<br />

Il correntista ed i garanti assumono diversi obblighi legati alla garanzia ipotecaria (tra cui: pagare ogni tassa/tributo<br />

relativo all’immobile ed i premi assicurativi, mantenere il bene con la diligenza del “buon padre di famiglia”, informare la<br />

Banca di diritti che i terzi dovessero reclamare sull’immobile) e alla propria capacità di rimborsare il finanziamento (tra<br />

cui: segnalare alla Banca ogni mutamento della propria situazione giuridica e/o economica).<br />

Assicurazione<br />

Il correntista ed i garanti sono tenuti ad assicurare l’immobile ipotecato con vincolo a favore della Banca in relazione al<br />

credito residuo. Qualora non si provveda all’assicurazione, potrà provvedere direttamente la Banca addebitando al<br />

correntista garanti le relative spese.<br />

Il correntista/i garanti devono informare la Banca di ogni sinistro entro tre giorni.<br />

Decadenza del beneficio del termine, risoluzione del contratto di finanziamento<br />

La Banca avrà diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ove ricorrano le ipotesi di cui all’art. 1186 cc e<br />

di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 cc qualora vi siano stati inadempimenti del correntista in relazione: al<br />

rispetto degli scopi dichiarati, ai documenti da fornire alla banca, al regolare pagamento di ogni importo dovuto, agli<br />

obblighi assicurativi ed agli altri obblighi che il cliente si è assunto in relazione alla garanzia ipotecaria ovvero qualora vi<br />

sia pericolo di pregiudizio per il credito o per la garanzia della Banca. Nei casi di cui sopra la Banca avrà diritto di<br />

chiedere l’immediato pagamento di ogni suo credito relativo alla apertura di credito.<br />

Foro competente<br />

Per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del finanziamento, il Foro competente per le azioni promosse<br />

dal Cliente (e dai Garanti) è quello della sede legale della Banca, e cioè Roma. La Banca ha invece facoltà di agire nei<br />

confronti del Cliente e dei Garanti anche in uno qualsiasi dei Fori indicati in contratto.<br />

LEGENDA<br />

Capitalizzazione: meccanismo per cui, normalmente trimestralmente e comunque secondo cadenze e modalità prefissate, gli interessi<br />

producono a loro volta interessi;<br />

Compensazione: rappresenta l’estinzione, tra due soggetti, di due debiti reciproci: è legale se si tratta di debiti ugualmente<br />

determinati nel loro ammontare ed esigibili ; è volontaria quando le parti concordano di procedere alla compensazione dei debiti<br />

reciproci anche se non ricorrono le condizioni della compensazione legale.<br />

Euribor (Euro Interbank Offered Rate): è il tasso Interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell’Euribor (Euribor Panel Steering<br />

Commitee), pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà tempo per<br />

tempo il finanziamento<br />

Foro competente: giudice competente a decidere su una determinata causa<br />

Giustificato motivo – evento estraneo alla volontà della Banca che pregiudica il rapporto fiduciario tra Banca e Cliente o evento di<br />

ordine generale che comporta per la Banca la necessità di modificare determinate clausole contrattuali<br />

Interessi di mora: tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il<br />

periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.<br />

Ipoteca: è una garanzia che attribuisce alla Banca, in caso di insolvenza del debitore, il potere di far vendere l’immobile sul quale<br />

l’ipoteca è stata iscritta e di essere pagata con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita.<br />

Pegno: garanzia a favore della banca costituita su beni mobili del cliente o di un terzo.<br />

Ritenzione: diritto della banca di conservare il possesso dei titoli e valori del cliente fino a che questi non abbia rimborsato le spese<br />

sostenute per la loro conservazione o non abbia effettuato il pagamento di eventuali suoi debiti nei confronti della banca.<br />

Recesso: atto con il quale una delle parti di un rapporto contrattuale esercita la facoltà di sciogliere il rapporto stesso.<br />

Risoluzione: scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa<br />

del quale il correntista ha l’obbligo di pagare immediatamente l’intero debito.<br />

Spread: maggiorazione applicata al parametro di riferimento per determinare il tasso complessivo da pagare<br />

Tasso nominale: ammontare nominale del tasso di interesse debitore a carico del cliente<br />

Valuta: periodo di tempo riferito alla decorrenza degli interessi: si intende cioè il giorno in cui cominciano a maturare gli interessi attivi<br />

e passivi di un’operazione bancaria.<br />

Tasso Effettivo Globale Medio: media aritmetica dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari, rilevato<br />

trimestralmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 2,commi 1 e 2 della legge 108/1996 (legge<br />

sull’usura)<br />

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