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APERTURA DI CREDITO IPOTECARIA IN CONTO CORRENTE ...

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La Banca, in presenza di giustificato motivo, può modificare le norme contrattuali del rapporto dandone comunicazione al<br />

Correntista con un preavviso di sette giorni. Il Correntista potrà recedere dal rapporto dandone comunicazione scritta alla Banca<br />

entro il termine di preavviso.<br />

La Banca può modificare le condizioni economiche applicate al rapporto dandone comunicazione al Correntista, il quale può, entro<br />

15 giorni dalla comunicazione, recedere senza penalità e con la possibilità di ottenere l’applicazione delle condizioni<br />

precedentemente praticate.<br />

Commissioni e spese<br />

La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare – anche in senso sfavorevole al mutuatario - le<br />

commissioni e spese, percepibili durante l’intera durata del mutuo rispettando le prescrizioni di legge.<br />

Ipoteca<br />

A garanzia di tutti gli importi dovuti in relazione al finanziamento la Banca richiede la concessione di ipoteca di norma di<br />

primo grado per un importo pari al 200 % dell’importo finanziato, da iscriversi su beni immobili del correntista o di terzi<br />

(garanti).<br />

Obbligazioni<br />

Il correntista ed i garanti assumono diversi obblighi legati alla garanzia ipotecaria (tra cui: pagare ogni tassa/tributo<br />

relativo all’immobile ed i premi assicurativi, mantenere il bene con la diligenza del “buon padre di famiglia”, informare la<br />

Banca di diritti che i terzi dovessero reclamare sull’immobile) e alla propria capacità di rimborsare il finanziamento (tra<br />

cui: segnalare alla Banca ogni mutamento della propria situazione giuridica e/o economica).<br />

Assicurazione<br />

Il correntista ed i garanti sono tenuti ad assicurare l’immobile ipotecato con vincolo a favore della Banca in relazione al<br />

credito residuo. Qualora non si provveda all’assicurazione, potrà provvedere direttamente la Banca addebitando al<br />

correntista garanti le relative spese.<br />

Il correntista/i garanti devono informare la Banca di ogni sinistro entro tre giorni.<br />

Decadenza del beneficio del termine, risoluzione del contratto di finanziamento<br />

La Banca avrà diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ove ricorrano le ipotesi di cui all’art. 1186 cc e<br />

di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 cc qualora vi siano stati inadempimenti del correntista in relazione: al<br />

rispetto degli scopi dichiarati, ai documenti da fornire alla banca, al regolare pagamento di ogni importo dovuto, agli<br />

obblighi assicurativi ed agli altri obblighi che il cliente si è assunto in relazione alla garanzia ipotecaria ovvero qualora vi<br />

sia pericolo di pregiudizio per il credito o per la garanzia della Banca. Nei casi di cui sopra la Banca avrà diritto di<br />

chiedere l’immediato pagamento di ogni suo credito relativo alla apertura di credito.<br />

Foro competente<br />

Per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del finanziamento, il Foro competente per le azioni promosse<br />

dal Cliente (e dai Garanti) è quello della sede legale della Banca, e cioè Roma. La Banca ha invece facoltà di agire nei<br />

confronti del Cliente e dei Garanti anche in uno qualsiasi dei Fori indicati in contratto.<br />

LEGENDA<br />

Capitalizzazione: meccanismo per cui, normalmente trimestralmente e comunque secondo cadenze e modalità prefissate, gli interessi<br />

producono a loro volta interessi;<br />

Compensazione: rappresenta l’estinzione, tra due soggetti, di due debiti reciproci: è legale se si tratta di debiti ugualmente<br />

determinati nel loro ammontare ed esigibili ; è volontaria quando le parti concordano di procedere alla compensazione dei debiti<br />

reciproci anche se non ricorrono le condizioni della compensazione legale.<br />

Euribor (Euro Interbank Offered Rate): è il tasso Interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell’Euribor (Euribor Panel Steering<br />

Commitee), pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà tempo per<br />

tempo il finanziamento<br />

Foro competente: giudice competente a decidere su una determinata causa<br />

Giustificato motivo – evento estraneo alla volontà della Banca che pregiudica il rapporto fiduciario tra Banca e Cliente o evento di<br />

ordine generale che comporta per la Banca la necessità di modificare determinate clausole contrattuali<br />

Interessi di mora: tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il<br />

periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.<br />

Ipoteca: è una garanzia che attribuisce alla Banca, in caso di insolvenza del debitore, il potere di far vendere l’immobile sul quale<br />

l’ipoteca è stata iscritta e di essere pagata con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita.<br />

Pegno: garanzia a favore della banca costituita su beni mobili del cliente o di un terzo.<br />

Ritenzione: diritto della banca di conservare il possesso dei titoli e valori del cliente fino a che questi non abbia rimborsato le spese<br />

sostenute per la loro conservazione o non abbia effettuato il pagamento di eventuali suoi debiti nei confronti della banca.<br />

Recesso: atto con il quale una delle parti di un rapporto contrattuale esercita la facoltà di sciogliere il rapporto stesso.<br />

Risoluzione: scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa<br />

del quale il correntista ha l’obbligo di pagare immediatamente l’intero debito.<br />

Spread: maggiorazione applicata al parametro di riferimento per determinare il tasso complessivo da pagare<br />

Tasso nominale: ammontare nominale del tasso di interesse debitore a carico del cliente<br />

Valuta: periodo di tempo riferito alla decorrenza degli interessi: si intende cioè il giorno in cui cominciano a maturare gli interessi attivi<br />

e passivi di un’operazione bancaria.<br />

Tasso Effettivo Globale Medio: media aritmetica dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari, rilevato<br />

trimestralmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 2,commi 1 e 2 della legge 108/1996 (legge<br />

sull’usura)<br />

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