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Cronache mastro - Assemblea Regionale Siciliana

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Statuto<br />

CGA: LA CORTE COSTITUZIONALE<br />

CONFERMA LA LEGITTIMITÀ<br />

DELLE NORME DI ATTUAZIONE<br />

La Corte Costituzionale ha<br />

posto la parola “fine” alla<br />

questione della legittimità delle<br />

norme di attuazione sulla composizione<br />

ed il funzionamento del<br />

Consiglio di Giustizia amministrativa,<br />

poste dal suo Presidente protempore.<br />

La sentenza è stata salutata con<br />

particolare soddisfazione dalle istituzioni<br />

regionali, poiché conferma,<br />

e in maniera netta, la legittimità<br />

della specialità dello Statuto siciliano<br />

in un ambito particolarmente<br />

delicato quale quello degli organi<br />

di giustizia amministrativa, e in un<br />

momento storico di ripensamento<br />

dell’istituto autonomistico nel quadro<br />

della riforma federale dello<br />

Stato.<br />

“Si tratta – ha commentato il<br />

presidente della Regione, Salvatore<br />

Cuffaro – del più autorevole riconoscimento<br />

nei confronti del<br />

nostro assetto autonomistico che,<br />

proprio nell’attività e nell’articolazione<br />

organizzativa del Cga, trova<br />

uno dei più significativi punto di<br />

concretizzazione”.<br />

In via preliminare, i giudici della<br />

Consulta hanno sottolineato il fatto<br />

che il Presidente del CGA ha sollevato<br />

le questioni di legittimità costituzionale<br />

sulla composizione<br />

“mista” (giudici togati e giudici<br />

laici) dell’Organo da egli presieduto<br />

in sede di trattazione monocratica<br />

di una domanda “cautelare”. Tale<br />

fatto è stato ritenuto inammissibile<br />

per difetto di rilevanza, perché non<br />

è in sede cautelare che vanno<br />

discusse questioni che riguardano<br />

la composizione del collegio che<br />

10<br />

deve costituirsi immediatamente<br />

dopo per trattare nel merito la controversia.<br />

Dette questioni di legittimità<br />

sono state ritenute non fondate per<br />

i seguenti motivi. Il decentramento<br />

degli organi di giustizia amministrativa<br />

nella Regione <strong>Siciliana</strong> corrisponde<br />

ad una consolidata tradizione<br />

che risale fino ai tempi che<br />

precedono l’Unità d’Italia. L’art. 23<br />

dello Statuto siciliano reca pertanto<br />

una norma che conferma un principio<br />

di specialità che, ancorché con<br />

termini non coordinati con la vigente<br />

Costituzione repubblicana a<br />

causa del mancato coordinamento<br />

con essa dello Statuto che l’ha temporalmente<br />

preceduta, risponde ad<br />

una robusta aspirazione alla realizzazione<br />

di forme di decentramento<br />

giurisdizionale nell’Isola.<br />

Il recente D. Lgs. 373/2003 aveva<br />

già recepito una serie di anomalie<br />

già sottolineate dalla Corte costituzionale,<br />

nel senso delle realizzazione<br />

di un disegno conforme al<br />

modello statutario nell’organizzare<br />

il CGA su due sezioni staccate del<br />

Consiglio di Stato.<br />

Le norme di attuazione contenute<br />

nel D. Lgs. 373/2003, che prevedono<br />

la composizione mista del<br />

CGA, appaiono pertanto compatibili<br />

con le previsioni statutarie che,<br />

anche in assenza di modalità organizzative<br />

prestabilite, sono apparse<br />

condivisibili dalla Consulta. Che il<br />

modello siciliano fosse conforme<br />

al disegno costituzionale viene<br />

confermato dal fatto che, a distanza<br />

di diversi anni dalla promulgazione<br />

della Carta siciliana, anche lo<br />

statuto del Trentino Alto Adige con<br />

relativa norma di attuazione si sia<br />

ispirato al modello siciliano, basato<br />

sulla composizione mista dell’Organo<br />

di giustizia amministrativa<br />

decentrato.<br />

Alla luce di queste considerazioni,<br />

la Corte Costituzionale ha rigettato<br />

la censura principale mossa dal<br />

Presidente del CGA, e cioè che la<br />

composizione mista dell’Organo<br />

fosse contro le previsioni dello<br />

Statuto. I particolari requisiti necessari<br />

per la nomina a giudice del<br />

CGA e soprattutto le recenti novità<br />

legislative che hanno limitato la prorogatio<br />

degli stessi a sessanta giorni<br />

dalla scadenza della carica – come<br />

previsto dal D. Lgs. 373/2003 – e la<br />

mancanza di ipotesi di riconferma<br />

hanno vieppiù ribadito il carattere<br />

di indipendenza ed imparzialità di<br />

detti giudici non togati.<br />

Inoltre, i giudici costituzionali<br />

hanno ritenuto che non esistesse<br />

nessuna incongruenza tra norme di<br />

attuazione e norme statutarie;<br />

ancora, gli artt. 4 e 6 del D. Lgs.<br />

373/2003 non hanno potuto violare,<br />

in quanto norme di rango costituzionale,<br />

la riserva di legge prevista<br />

dall’art.108 della Costituzione. Si<br />

deve pertanto parlare di fonti con<br />

competenza riservata e separata,<br />

rispetto alle normali leggi della<br />

Repubblica Italiana.<br />

È un’importante pronuncia,<br />

quella dei giudici della Consulta,<br />

che conferma la peculiarità e la specialità<br />

dell’autonomia siciliana, che<br />

consentirà la ripresa di un ordinato<br />

funzionamento della giustizia amministrativa<br />

in Sicilia.<br />

V.O.

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