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Dicembre - Direzione regionale Emilia Romagna - Agenzia delle ...

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18<br />

CONTRIBUTI<br />

venduta dall’impresa costruttrice<br />

entro 4 anni dalla sua ultimazione<br />

• la cessione della pertinenza è<br />

soggetta a imposta di registro<br />

e gode dell’aliquota del 3%, se<br />

la pertinenza non è venduta<br />

dall’impresa costruttrice o lo è<br />

dopo 4 anni dalla costruzione 6<br />

I presupposti fondamentali per la<br />

sussistenza del c.d. vincolo pertinenziale<br />

7 sono due: un “elemento<br />

soggettivo”, rappresentato dalla volontà<br />

effettiva di creare un vincolo<br />

di strumentalità e complementarietà<br />

funzionale tra due beni e un<br />

“elemento oggettivo”, consistente nel<br />

rapporto funzionale corrente tra la<br />

cosa principale e quelle accessorie<br />

purché nell’atto di cessione sia evidenziato<br />

il “vincolo pertinenziale”,<br />

che rende il bene servente, una proiezione<br />

del bene principale.<br />

Sono applicabili le aliquote agevolate<br />

anche quando la pertinenza si<br />

trova in prossimità dell’abitazione<br />

principale (comunque non in un<br />

punto distante o in un altro Comune)<br />

ma, di fatto, è destinata in modo<br />

durevole a servizio della casa di abitazione.<br />

Il beneficio fiscale, solitamente<br />

escluso per l’acquisto di pertinenze<br />

concernenti un immobile acquistato<br />

in regime ordinario, è consentito<br />

invece per:<br />

• l’acquisto della pertinenza di<br />

un immobile che, a suo tempo,<br />

pur trovandosi nelle condizioni<br />

oggettive e soggettive richieste<br />

dalla norma, non ha goduto del<br />

trattamento agevolato perché<br />

non ancora previsto dalla normativa<br />

vigente o ancora in corso<br />

di costruzione 8 <br />

• l’acquisto, con atto separato<br />

della pertinenza della casa di<br />

abitazione acquistata direttamente<br />

dall’impresa costruttrice<br />

prima del 22.5.93, senza<br />

applicazione dell’agevolazione<br />

prima casa, pur ricorrendone<br />

al tempo tutti i requisiti richiesti<br />

dalla normativa. L’esistenza<br />

di tali condizioni deve essere<br />

dichiarata nell’atto di acquisto<br />

della pertinenza e deve essere<br />

documentata su richiesta degli<br />

uffici finanziari<br />

I requisiti<br />

Il primo requisito indispensabile<br />

per fruire <strong>delle</strong> agevolazioni è che<br />

l’acquisto riguardi una casa di abitazione<br />

non “di lusso”. Per verificare se<br />

un immobile è considerato di lusso,<br />

occorre far riferimento ai criteri individuati<br />

dal decreto del Ministro<br />

dei lavori pubblici 2 agosto 1969,<br />

mentre non è assolutamente rilevante<br />

(in questo caso) la categoria<br />

catastale.<br />

Il decreto individua le caratteristiche<br />

per definire la natura dell’abitazione,<br />

in particolare:<br />

• gli artt. da 1 a 7 elencano le singole<br />

caratteristiche alla presenza<br />

di ciascuna <strong>delle</strong> quali l’immobile<br />

è considerato di lusso<br />

• l’art. 8, invece, definisce come<br />

“di lusso” le unità immobiliari<br />

che abbiano più di 4 caratteristiche<br />

tra quelle indicate nella<br />

tabella allegata al decreto stesso<br />

• E’, quindi, sicuramente di lusso<br />

l’abitazione unifamiliare dotata<br />

di piscina di almeno 80 mq di<br />

superficie o campi da tennis<br />

con sottofondo drenato di superficie<br />

non inferiore a 650 mq.<br />

Se invece piscina e campi da tennis<br />

sono condominiali (con meno di<br />

15 unità abitative) l’appartamento<br />

è considerato di lusso se ricorrono<br />

anche altre tre condizioni: ad esempio,<br />

superficie utile complessiva<br />

superiore a 160 mq (esclusi balconi,<br />

terrazzi, cantine, soffitte, scale e<br />

posto macchina); balconi o terrazzi,<br />

a servizio della singola unità immobiliare,<br />

di superficie utile complessi-

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