Dicembre - Direzione regionale Emilia Romagna - Agenzia delle ...
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18<br />
CONTRIBUTI<br />
venduta dall’impresa costruttrice<br />
entro 4 anni dalla sua ultimazione<br />
• la cessione della pertinenza è<br />
soggetta a imposta di registro<br />
e gode dell’aliquota del 3%, se<br />
la pertinenza non è venduta<br />
dall’impresa costruttrice o lo è<br />
dopo 4 anni dalla costruzione 6<br />
I presupposti fondamentali per la<br />
sussistenza del c.d. vincolo pertinenziale<br />
7 sono due: un “elemento<br />
soggettivo”, rappresentato dalla volontà<br />
effettiva di creare un vincolo<br />
di strumentalità e complementarietà<br />
funzionale tra due beni e un<br />
“elemento oggettivo”, consistente nel<br />
rapporto funzionale corrente tra la<br />
cosa principale e quelle accessorie<br />
purché nell’atto di cessione sia evidenziato<br />
il “vincolo pertinenziale”,<br />
che rende il bene servente, una proiezione<br />
del bene principale.<br />
Sono applicabili le aliquote agevolate<br />
anche quando la pertinenza si<br />
trova in prossimità dell’abitazione<br />
principale (comunque non in un<br />
punto distante o in un altro Comune)<br />
ma, di fatto, è destinata in modo<br />
durevole a servizio della casa di abitazione.<br />
Il beneficio fiscale, solitamente<br />
escluso per l’acquisto di pertinenze<br />
concernenti un immobile acquistato<br />
in regime ordinario, è consentito<br />
invece per:<br />
• l’acquisto della pertinenza di<br />
un immobile che, a suo tempo,<br />
pur trovandosi nelle condizioni<br />
oggettive e soggettive richieste<br />
dalla norma, non ha goduto del<br />
trattamento agevolato perché<br />
non ancora previsto dalla normativa<br />
vigente o ancora in corso<br />
di costruzione 8 <br />
• l’acquisto, con atto separato<br />
della pertinenza della casa di<br />
abitazione acquistata direttamente<br />
dall’impresa costruttrice<br />
prima del 22.5.93, senza<br />
applicazione dell’agevolazione<br />
prima casa, pur ricorrendone<br />
al tempo tutti i requisiti richiesti<br />
dalla normativa. L’esistenza<br />
di tali condizioni deve essere<br />
dichiarata nell’atto di acquisto<br />
della pertinenza e deve essere<br />
documentata su richiesta degli<br />
uffici finanziari<br />
I requisiti<br />
Il primo requisito indispensabile<br />
per fruire <strong>delle</strong> agevolazioni è che<br />
l’acquisto riguardi una casa di abitazione<br />
non “di lusso”. Per verificare se<br />
un immobile è considerato di lusso,<br />
occorre far riferimento ai criteri individuati<br />
dal decreto del Ministro<br />
dei lavori pubblici 2 agosto 1969,<br />
mentre non è assolutamente rilevante<br />
(in questo caso) la categoria<br />
catastale.<br />
Il decreto individua le caratteristiche<br />
per definire la natura dell’abitazione,<br />
in particolare:<br />
• gli artt. da 1 a 7 elencano le singole<br />
caratteristiche alla presenza<br />
di ciascuna <strong>delle</strong> quali l’immobile<br />
è considerato di lusso<br />
• l’art. 8, invece, definisce come<br />
“di lusso” le unità immobiliari<br />
che abbiano più di 4 caratteristiche<br />
tra quelle indicate nella<br />
tabella allegata al decreto stesso<br />
• E’, quindi, sicuramente di lusso<br />
l’abitazione unifamiliare dotata<br />
di piscina di almeno 80 mq di<br />
superficie o campi da tennis<br />
con sottofondo drenato di superficie<br />
non inferiore a 650 mq.<br />
Se invece piscina e campi da tennis<br />
sono condominiali (con meno di<br />
15 unità abitative) l’appartamento<br />
è considerato di lusso se ricorrono<br />
anche altre tre condizioni: ad esempio,<br />
superficie utile complessiva<br />
superiore a 160 mq (esclusi balconi,<br />
terrazzi, cantine, soffitte, scale e<br />
posto macchina); balconi o terrazzi,<br />
a servizio della singola unità immobiliare,<br />
di superficie utile complessi-