Processo alla Rete (free version) completo - Guido Scorza
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Tale reato, peraltro – stando a quanto ipotizzato <br />
dall'accusa – sarebbe stato commesso “con l’aggravante di cui <br />
all’arr. 61 n. 7 c.p.., per aver cagionato ai detentori del diritto <br />
patrimoniale di autore sulle suddette opere un danno patrimoniale <br />
di rilevante gravità (essendo indici sintomatici della ritenuta <br />
gravità sia l’elevatissimo numero di opere dell’ingegno <br />
abusivamerne circolanti tramite il sito che il considerevole prezzo <br />
di mercato del software reso disponibile, comprensivo sia di <br />
sistemi operativi che di programmi informatici applicativi per uso <br />
professionale)”. <br />
Il Giudice per le indagini preliminari, nel pronunciare il <br />
provvedimento del primo agosto pur prendendo atto del fatto che i <br />
server della baia non ospitano direttamente contenuti protetti da <br />
diritto d'autore ha, comunque, ritenuto che la funzione di <br />
indicizzazione svolta dal sito sia “ strettamente strumentale <strong>alla</strong> <br />
consumazione dello scambio di file al di fuori delle fonti messe a <br />
disposizione dai detentori dei diritti di autore e comunque al di <br />
fuori degli ordinari e leciti circuiti commerciali dei beni oggetto di <br />
proprietà intellettuale”. <br />
Si tratta di una conclusione che non convince in quanto <br />
essa rischia di condurre ad un profondo ripensamento di uno dei <br />
principi fondamentali attorno ai quali è cresciuta e si è sviluppata <br />
la <strong>Rete</strong>: quello della non resposansabilità degli intermediari della <br />
comunicazione. <br />
Una volta affermato il principio per il quale i gestori di un <br />
motore di ricerca di files torrent sono responsabili per l'eventuale <br />
download illegale posto in essere dai propri utenti è piuttosto <br />
difficile resistere <strong>alla</strong> tentazione di imputare analoga <br />
responsabilità ai titolari di un motore di ricerca per eventuali <br />
contenuti illeciti – anche sotto profili diversi d<strong>alla</strong> proprietà <br />
intellettuale (pedopornografia, notizie diffamatorie, diffusione di <br />
dati personali, insider trading, aggiotaggio) – indicizzati. <br />
Difficile, d'altra parte, trovare convincenti le motivazioni <br />
sulla cui base il magistrato è giunto <strong>alla</strong> conclusione di ritenere <br />
attendibile l'ipotesi di reato formulata dall'accusa. <br />
Scrive, infatti, il Giudice nell'Ordinanza che l’ipotesi <br />
apparirebbe “vieppiù fondata ‐ anzi del tutto pacifica ‐ avendo <br />
riguardo agli assetti ed ai contenuti del sito in esame, che <br />
programmaticamente non prevede alcune attenzione al rispetto <br />
dei diritti di autore”. <br />
Ciò, secondo lo stesso giudice, potrebbe evincersi “d<strong>alla</strong> <br />
denominazione, innanzitutto ‐ sintomatica di un chiaro e convinto <br />
riferimento alta “pirateria informatica” ( The Pirate Bay La baia dei <br />
pirati) ‐ come pure dalle indicazioni riportare sulle pagine stesse <br />
del sito, dove si evidenzia, tra l’altro che gli unici contenuti <br />
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