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Processo alla Rete (free version) completo - Guido Scorza

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<br />

Tale
 reato,
 peraltro
 –
 stando
 a
 quanto
 ipotizzato
<br />

dall'accusa
 –
 sarebbe
 stato
 commesso
 “con
 l’aggravante
 di
 cui
<br />

all’arr.
 61
 n.
 7
 c.p..,
 per
 aver
 cagionato
 ai
 detentori
 del
 diritto
<br />

patrimoniale
di
autore
sulle
suddette
opere
un
danno
patrimoniale
<br />

di
 rilevante
 gravità
 (essendo
 indici
 sintomatici
 della
 ritenuta
<br />

gravità
 sia
 l’elevatissimo
 numero
 di
 opere
 dell’ingegno
<br />

abusivamerne
circolanti
tramite
il
sito
che
il
considerevole
prezzo
<br />

di
 mercato
 del
 software
 reso
 disponibile,
 comprensivo
 sia
 di
<br />

sistemi
operativi
che
di
programmi
informatici
applicativi
per
uso
<br />

professionale)”.
<br />

Il
 Giudice
 per
 le
 indagini
 preliminari,
 nel
 pronunciare
 il
<br />

provvedimento
del
primo
agosto
pur
prendendo
atto
del
fatto
che
i
<br />

server
della
baia
non
ospitano
direttamente
contenuti
protetti
da
<br />

diritto
 d'autore
 ha,
 comunque,
 ritenuto
 che
 la
 funzione
 di
<br />

indicizzazione
 svolta
 dal
 sito
 sia
 “
 strettamente
 strumentale
 <strong>alla</strong>
<br />

consumazione
dello
scambio
di
file
al
di
fuori
delle
fonti
messe
a
<br />

disposizione
 dai
 detentori
 dei
 diritti
 di
 autore
 e
 comunque
 al
 di
<br />

fuori
degli
ordinari
e
leciti
circuiti
commerciali
dei
beni
oggetto
di
<br />

proprietà
intellettuale”.
<br />

Si
 tratta
 di
 una
 conclusione
 che
 non
 convince
 in
 quanto
<br />

essa
rischia
di
condurre
ad
un
profondo
ripensamento
di
uno
dei
<br />

principi
fondamentali
attorno
ai
quali
è
cresciuta
e
si
è
sviluppata
<br />

la
<strong>Rete</strong>:
quello
della
non
resposansabilità
degli
intermediari
della
<br />

comunicazione.
<br />

Una
volta
affermato
il
principio
per
il
quale
i
gestori
di
un
<br />

motore
di
ricerca
di
files
torrent
sono
responsabili
per
l'eventuale
<br />

download
 illegale
 posto
 in
 essere
 dai
 propri
 utenti
 è
 piuttosto
<br />

difficile
 resistere
 <strong>alla</strong>
 tentazione
 di
 imputare
 analoga
<br />

responsabilità
 ai
 titolari
 di
 un
 motore
 di
 ricerca
 per
 eventuali
<br />

contenuti
 illeciti
 –
 anche
 sotto
 profili
 diversi
 d<strong>alla</strong>
 proprietà
<br />

intellettuale
 (pedopornografia,
 notizie
 diffamatorie,
 diffusione
 di
<br />

dati
personali,
insider
trading,
aggiotaggio)
–
indicizzati.
<br />

Difficile,
 d'altra
 parte,
 trovare
 convincenti
 le
 motivazioni
<br />

sulla
 cui
 base
 il
 magistrato
 è
 giunto
 <strong>alla</strong>
 conclusione
 di
 ritenere
<br />

attendibile
l'ipotesi
di
reato
formulata
dall'accusa.
<br />

Scrive,
 infatti,
 il
 Giudice
 nell'Ordinanza
 che
 l’ipotesi
<br />

apparirebbe
 “vieppiù
 fondata
 ‐
 anzi
 del
 tutto
 pacifica
 ‐
 avendo
<br />

riguardo
 agli
 assetti
 ed
 ai
 contenuti
 del
 sito
 in
 esame,
 che
<br />

programmaticamente
 non
 prevede
 alcune
 attenzione
 al
 rispetto
<br />

dei
diritti
di
autore”.
<br />

Ciò,
 secondo
 lo
 stesso
 giudice,
 potrebbe
 evincersi
 “d<strong>alla</strong>
<br />

denominazione,
innanzitutto
‐
sintomatica
di
un
chiaro
e
convinto
<br />

riferimento
alta
“pirateria
informatica”
(
The
Pirate
Bay
La
baia
dei
<br />

pirati)
‐
come
pure
dalle
indicazioni
riportare
sulle
pagine
stesse
<br />

del
 sito,
 dove
 si
 evidenzia,
 tra
 l’altro
 che
 gli
 unici
 contenuti
<br />

14


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