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RELAZIONE DEIULEMAR.pdf - Comune di Torre del Greco

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Relazione avente ad oggetto lo stato <strong>di</strong> cresi <strong>del</strong>la società “Deiulemar Compagnia<strong>di</strong> Navigazione s.p.a.”1. Premessa.Con <strong>del</strong>ibera <strong>di</strong> Giunta Municipale n. 63 <strong>del</strong> 2/3/2012 si è conferito l’incarico agliscriventi <strong>di</strong> effettuare un monitoraggio sulla evoluzione <strong>del</strong>lo stato <strong>di</strong> crisi che hariguardato la Deiulemar Compagnia <strong>di</strong> Navigazione s.p.a., con il compito <strong>di</strong> riferireall’amministrazione in or<strong>di</strong>ne allo stato <strong>del</strong>le cose, ad eventuali iniziative, al fine <strong>di</strong>assicurare utili informazioni sulla vicenda.Preliminarmente, occorre precisare che l’ente comunale non <strong>di</strong>spone <strong>di</strong> alcunacompetenza in materia <strong>di</strong> tutela <strong>del</strong> risparmio, nel senso che l’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>conon conferisce allo stesso nessuna specifica attribuzione che possa legittimare unintervento <strong>di</strong>retto <strong>del</strong>l’ente a tutela dei citta<strong>di</strong>ni cre<strong>di</strong>tori nei confronti <strong>del</strong>la società.Tuttavia, il <strong>Comune</strong>, in quanto ente esponenziale degli interessi <strong>del</strong>la collettività ed inconsiderazione <strong>del</strong>la circostanza che la società Deiulemar Compagnia <strong>di</strong> Navigaziones.p.a. rappresenta un primario gruppo impren<strong>di</strong>toriale presente nell’area torrese ed una1


<strong>del</strong>le principali società armatoriali operanti in Europa, nonché tenuto conto <strong>del</strong>l’elevatonumero <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ni torresi che risultano implicati nella vicenda in qualità <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>tori,legittimamente può svolgere un’attività <strong>di</strong> controllo continuo sullo stato <strong>di</strong> crisi, anchefacendosi promotore <strong>di</strong> incontri con le istituzioni pubbliche ed organismi <strong>di</strong> vigilanza -titolari <strong>di</strong> specifiche competenze in materia <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a <strong>del</strong>l’occupazione industrialee <strong>di</strong> protezione <strong>del</strong> risparmio (Regione, Ministero <strong>del</strong>lo Sviluppo Economico, Consob) -nell’ambito dei quali verificare la praticabilità <strong>di</strong> possibili soluzioni per contrastare lostato <strong>di</strong> crisi <strong>del</strong>la società, svolgendo altresì una funzione informativa nell’interesse<strong>del</strong>la citta<strong>di</strong>nanza sulle iniziative comunali.Deve precisarsi che le informazioni assunte ai fini <strong>del</strong>la presente relazione sono state,esclusivamente, reperite sulla base <strong>di</strong> documenti ufficiali <strong>del</strong>la società “DeiulemarCompagnia <strong>di</strong> Navigazione s.p.a.” che includono i documenti pubblicati sulla camera <strong>di</strong>commercio, i comunicati resi dalla società ai sensi degli artt. 114 e 116 <strong>del</strong> TestoUnico <strong>del</strong>la Finanza (Dlgs.n. 58/1998) e <strong>del</strong>l’art. 66 <strong>del</strong> regolamento <strong>di</strong>attuazione <strong>del</strong> Dlgs. N. 58/98 concernente la <strong>di</strong>sciplina degli emittenti, leinformazioni assunte negli incontri ufficiali con i rappresentanti <strong>del</strong>la società,nonché si fondano sulla motivazioni contenute nella sentenza <strong>di</strong> fallimentoemessa dal Tribunale Civile <strong>di</strong> <strong>Torre</strong> Annunziata in data 2 maggio 2012.In tale sede si provvederà dunque al preliminare riepilogo <strong>del</strong>le attività svoltenell’interesse <strong>del</strong>l’ente, si renderanno alcune osservazioni in or<strong>di</strong>ne alla2


sentenza <strong>di</strong> fallimento resa dal Tribunale <strong>di</strong> <strong>Torre</strong> Annunziata, nonché siprocederà alla descrizione <strong>del</strong>le principali regole cui risulta improntata laprocedura fallimentare.Da ultimo, sì effettuerà una breve <strong>di</strong>samina in or<strong>di</strong>ne alla sussistenza deipresupposti per l’ammissione <strong>del</strong>la società in questione alla procedura <strong>del</strong>l’amministrazione straor<strong>di</strong>naria.2) Le attività svolte.2.1. A seguito <strong>del</strong>la comunicazione <strong>del</strong>l’incarico avvenutaufficialmente in data 16/3/2012, si è, imme<strong>di</strong>atamente, provveduto a prenderecontatti con l’amministratore <strong>del</strong>la società avv. Roberto Maviglia, al fine <strong>di</strong>conseguire la documentazione ufficiale utile alla ricostruzione <strong>del</strong>la vicendain questione.2.2. In data 8 marzo 2012, si è presenziato all’incontro richiesto dal Sindacopresso la sede <strong>del</strong>l’Assessorato al Lavoro e alla Formazione <strong>del</strong>la RegioneCampania, al quale hanno partecipato l’Assessore Severino Nappi, in qualità <strong>di</strong>coor<strong>di</strong>natore <strong>del</strong>la Cabina <strong>di</strong> regia per la gestione dei processi <strong>di</strong> crisi e <strong>di</strong> sviluppo,l’amministratore <strong>del</strong>la società e alcuni rappresenti sindacali.3


Nel corso <strong>del</strong>l’incontro, sono state richieste all’amministratore, estraneo alla proprietà,garanzie sull’esistenza <strong>di</strong> risorse finanziarie capaci <strong>di</strong> consentire ai risparmiatori <strong>di</strong> nonperdere i propri investimenti e ai <strong>di</strong>pendenti il proprio posto <strong>di</strong> lavoro, sia pure neltempo e nell’ambito <strong>di</strong> un percorso <strong>di</strong> rilancio <strong>del</strong>l’impresa.L’amministratore <strong>del</strong>la società confermava, a quella data, il conferimento da parte deisoci <strong>di</strong> risorse per circa 75 milioni, nonché la volontà manifestata dai soci <strong>di</strong> mettere a<strong>di</strong>sposizione beni immobiliari per circa 50 milioni.In particolare, veniva comunicato l’avvio <strong>del</strong>le procedure per far confluire, nella<strong>di</strong>sponibilità <strong>del</strong>la società, le partecipazioni azionarie <strong>del</strong>la società Deiulemar Shippings.p.a e Le<strong>di</strong> Shipping s.r.l detentrici <strong>del</strong>la proprietà <strong>di</strong> una flotta <strong>di</strong> circa 18 navi.All’esito <strong>del</strong>l’incontro l’Assessore Nappi richiedeva all’amministratore <strong>di</strong> promuoverela costituzione <strong>di</strong> un fondo <strong>di</strong> almeno 1 milione <strong>di</strong> euro, a valere sui conferimenti deisoci, che avrebbero dovuto erogare le somme secondo le decisioni assunte da uncomitato etico, al fine <strong>di</strong> salvaguardare gli obbligazionisti più bisognosi.2.3. Si è successivamente provveduto a prendere contatti con la <strong>di</strong>rezionegenerale <strong>del</strong>la Consob, al fine precipuo <strong>di</strong> illustrare all’organo <strong>di</strong> vigilanza, lostato <strong>del</strong>l’arte sulla vicenda.In particolare in data 2/4/2012 è stato organizzato un incontro con il Direttoregenerale <strong>del</strong>la Consob, a seguito <strong>del</strong> quale è stato emesso il seguentecomunicato ufficiale “Il 2.4.2012, a seguito <strong>di</strong> richiesta <strong>del</strong> Sindaco, si è4


tenuta presso la Direzione Generale <strong>del</strong>la Consob una riunione sullo stato <strong>di</strong>crisi che interessa la società Deiulemar Compagnia <strong>di</strong> Navigazione s.p.a.”.Nel corso <strong>del</strong>l’incontro il Sindaco, con l'ausilio dei consulenti <strong>del</strong> <strong>Comune</strong>, haesposto la particolare situazione che interessa gran parte dei citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong><strong>Torre</strong> <strong>del</strong> <strong>Greco</strong> e ha manifestato viva preoccupazione quanto agli sviluppi<strong>del</strong>la crisi che ha colpito il settore armatoriale che risulta <strong>di</strong> vitaleimportanza per l’economia <strong>del</strong> territorio.In particolare il Sindaco ha evidenziato l’impatto socio-economico <strong>del</strong>lavicenda, rammentando l’elevato numero <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ni torresi che risultanocoinvolti in qualità <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>tori/obbligazionisti.Sulla vicenda il Direttore generale ha evidenziato che la Consob, nei limiti<strong>del</strong>le proprie competenze, ha conoscenza <strong>del</strong>la vicenda e seguirà la stessa,manifestando l'utilità <strong>di</strong> ogni forma <strong>di</strong> collaborazione con l'ente locale.Il sindaco ha altresì evidenziato che intende promuovere ulteriori incontri,anche con gli organi <strong>di</strong> amministrazione <strong>del</strong>la Società, sollecitando lecompetenti amministrazioni statali, tra le quali il Ministero <strong>del</strong>lo sviluppoeconomico”.2.4. Si è, altresì, provveduto a richiedere incontro presso la Direzionegenerale <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>lo Sviluppo Economico, per il quale si attende laconvocazione.5


2.5. In data 5 marzo 2012, si è presenziato all’incontro organizzato dal Sindacopresso l’aula <strong>del</strong> consiglio comunale al quale hanno partecipato l’Amministratore <strong>del</strong>lasocietà e i rappresentanti <strong>di</strong> associazioni dei consumatori e comitati spontanei <strong>di</strong>obbligazionisti.Nel corso <strong>del</strong>l’incontro l’amministratore <strong>del</strong>la società ha provveduto a fornire i primidati ufficiali in merito agli esiti <strong>del</strong> censimento <strong>del</strong>le c.d. obbligazioni irregolari, inquanto emesse al <strong>di</strong> fuori <strong>del</strong>le modalità <strong>di</strong> cui all’art. 2412 c.c.2.6. Sono seguiti ulteriori contatti con l’amministratore <strong>del</strong>la società, al fine <strong>di</strong>conseguire informazioni ed aggiornamenti sull’evoluzione <strong>del</strong>la vicenda ed inparticolare sui contenuti <strong>del</strong>la proposta <strong>di</strong> concordato.2.7. In data 21/4/2012, alle ore 16.00, si è presenziato all’incontro tenutopresso la sede <strong>di</strong> Palazzo Baronale, al quale hanno partecipato alcunirappresentanti <strong>di</strong> comitati degli obbligazionisti, nonché i parlamentari senatoreFrancesco Nitto Palma e on.le Paolo Russo.All’esito <strong>del</strong>l’incontro l’onorevole Paolo Russo, ha manifestato l’impegno <strong>di</strong>presentare al Ministro <strong>del</strong>la Giustizia un’interrogazione parlamentare, al fine <strong>di</strong> avereesatta contezza <strong>del</strong>l’evoluzione <strong>del</strong>la vicenda quanto agli sviluppi <strong>del</strong>la stessa sia sulpiano penale che su quello civile.2.8. Successivamente, alle ore 18.00 <strong>del</strong>lo stesso giorno si è presenziato all’incontrotenutosi presso l’Hotel Sakura in <strong>Torre</strong> <strong>del</strong> <strong>Greco</strong> al quale erano presenti il Sindaco,6


l’amministratore <strong>del</strong>la società ed un socio <strong>del</strong>la stessa omissis, che hanno fornitoinformazioni sull’evoluzione <strong>del</strong>la vicenda sul piano giu<strong>di</strong>ziario, ed in particolare sullosvolgimento <strong>del</strong>l’u<strong>di</strong>enza tenutasi presso il Tribunale civile <strong>di</strong> <strong>Torre</strong> Annunziata il 18aprile, avente ad oggetto la <strong>del</strong>ibazione in merito alla <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento <strong>del</strong>lasocietà amatoriale.Inoltre i rappresentati <strong>del</strong>la società hanno illustrato, per le vie brevi, i contenutiessenziali <strong>del</strong>la proposta <strong>di</strong> concordato, che venivano rappresentati, quanto allepercentuali <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfazione <strong>del</strong> ceto degli obbligazionisti, in questi termini:riconoscimento <strong>di</strong> una percentuale pari al 52% <strong>del</strong> valore nominale <strong>del</strong>le obbligazioni,rispetto a tale valore riconoscimento <strong>del</strong> 24% in contanti, il 38% in obbligazioni ed ilrestante 38% in azioni <strong>del</strong>la società.Inoltre i rappresentanti <strong>del</strong>la società provvedevano ad aggiornare i presenti in or<strong>di</strong>neagli impegni che avevano preso i singoli soci, quanto alla messa a <strong>di</strong>sposizione a favore<strong>del</strong>la Deiulemar Compagnia <strong>di</strong> Navigazione s.p.a. <strong>di</strong> beni personali e quote societarie <strong>di</strong>altre società.Rispetto a tale proposta si è chiesto preliminarmente che fosse resa pubblica ancheattraverso la pubblicazione sul sito aziendale, ed inoltre unitamente al Sindaco, si èrichiesto più volte <strong>di</strong> verificare la fattibilità <strong>di</strong> ulteriori mo<strong>di</strong>fiche al pianoconcordatario, aumentando la percentuale prevista per il rimborso degli obbligazionisti.7


2.9. In data 22 aprile 2012 alle ore 17.00 si è presenziato ad ulteriore incontroorganizzato dall’amministratore e dai soci <strong>del</strong>la società omissis, tenutosi presso la sede<strong>del</strong>l’Hotel Sakura, nell’ambito <strong>del</strong> quale l’amministratore ed i soci hanno illustrato neldettaglio le soluzioni proposte nel piano <strong>di</strong> concordato depositato.In particolare, i soci hanno illustrato il progetto <strong>di</strong> costituzione <strong>di</strong> una public company,resa possibile in virtù <strong>del</strong>la esecuzione <strong>del</strong>la <strong>del</strong>iberazione assembleare <strong>del</strong> 23 aprile2012, con la quale i soci riapprovano la situazione economico-patrimoniale<strong>del</strong>la società al 29 febbraio 2012, a seguito <strong>del</strong>le attività <strong>di</strong> censimento deicertificati obbligazionari, dalla quale emergeva un patrimonio netto negativo<strong>del</strong>la società pari a Euro 858.877.901,15, che include anche la voce relativa alfondo rischi per pretese dei portatori <strong>di</strong> certificati c.d. irregolari, giàmenzionato nel comunicato <strong>di</strong>ffuso dalla società in data 18 aprile 2012, e che,senza considerare il citato fondo rischi, evidenzierebbe un patrimonio nettonegativo pari a Euro 136.414.620,57.In detta sede i soci hanno, altresì, confermato la percentuale <strong>di</strong> rimborso <strong>del</strong>leobbligazioni come sopra descritta, riservandosi <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficarla in caso <strong>di</strong> variazionifavorevoli degli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> mercato.Inoltre i soci hanno provveduto alla descrizione, attraverso <strong>di</strong>apositive, <strong>di</strong> tutti gliimmobili messi a <strong>di</strong>sposizione <strong>del</strong>la società, dalla cui liquidazione si sarebbero potuti8


generare i ricavi necessari per il rimborso parziale <strong>del</strong>la quota prevista in contanti, parial 24% <strong>del</strong> valore nominale <strong>del</strong> certificato obbligazionario riconosciuto al 52%.Nell’ambito <strong>di</strong> tali incontri si è sempre auspicata una soluzione alternativa al fallimento,anche attraverso la verifica <strong>del</strong>le con<strong>di</strong>zioni legittimanti il ricorso all’amministrazionestraor<strong>di</strong>naria, al fine precipuo <strong>di</strong> coniugare da un lato l’esigenza <strong>di</strong> massima tutela degliobbligazionisti, dall’altro <strong>di</strong> consentire la prosecuzione <strong>del</strong>le attività impren<strong>di</strong>toriali, inmodo da ri<strong>di</strong>mensionare l’impatto socio-economico <strong>del</strong>la vicenda sul tessuto economicotorrese.3. La sentenza <strong>di</strong> fallimento.In data 2 maggio 2012 il Tribunale civile <strong>di</strong> <strong>Torre</strong> Annunziata ha emessosentenza <strong>di</strong> fallimento <strong>del</strong>la società “Deiulemar Compagnia <strong>di</strong> Navigaziones.p.a.”Come si apprende dalla lettura <strong>del</strong>la sentenza le richieste <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong>insolvenza <strong>del</strong>la società sono state presentate anche da cre<strong>di</strong>tori appartenentialla categoria dei soggetti detentori dei certificati c.d. irregolari.In particolare, dalla premessa in punto <strong>di</strong> fatto, emerge che in sede <strong>di</strong> u<strong>di</strong>enzatenutasi in data 18.4.2012 la <strong>di</strong>fesa <strong>del</strong>la società resistente ha richiesto unrinvio <strong>del</strong>l’u<strong>di</strong>enza, per consentire la presentazione <strong>di</strong> una proposta <strong>di</strong>concordato preventivo <strong>del</strong>la società.9


Tale richiesta veniva rigettata da tutti i <strong>di</strong>fensori dei cre<strong>di</strong>tori ricorrenti (n. 8),ad eccezione <strong>di</strong> un cre<strong>di</strong>tore.Sennonché in corso <strong>di</strong> u<strong>di</strong>enza, il procuratore costituito <strong>del</strong>la società dava atto<strong>del</strong>la presentazione in cancelleria <strong>di</strong> una proposta <strong>di</strong> concordato preventivo,richiedendo per l’effetto la sospensione <strong>del</strong>la procedura fallimentare, rispettoalla quale i cre<strong>di</strong>tori ricorrenti si opponevano.Deve precisarsi che in via assolutamente preliminare, il Tribunale ha respintol’eccezione inerente l’ammissibilità <strong>del</strong>l’intervento <strong>del</strong> P.M., ritenendoloassolutamente legittimo, essendo lo stesso proponibile ai sensi degli artt. 6 e 7<strong>del</strong>la L.F. e ricorrendo nella specie un pubblico interesse, riconducibile a fattonotorio, la vicenda riguardante la società Deiulemar, in ragione <strong>del</strong>laparticolare risonanza me<strong>di</strong>atica <strong>di</strong> tale evento.In secondo luogo, il Tribunale ha respinto l’eccezione sollevata dalla societàresistente, che aveva <strong>di</strong>sconosciuto la conformità agli originali dei certificatiobbligazionari in forza dei quali agivano i cre<strong>di</strong>tori ricorrenti.Nella specie, il Tribunale ha stigmatizzato l’irritualità sul piano procedurale<strong>del</strong> <strong>di</strong>sconoscimento operato dalla società, osservando che: “Anche la provalogica, infine, conforta l’assunto che è almeno inverosimile che molti soggettipossano aver alterato o falsificato i titoli obbligazionari prodotti.10


Consegue da quanto esposto che non vi sono ragioni valide per non ritenere icertificati conformi a quelli rilasciati dalla Deiulemar agli investitori.”Sempre in via preliminare, il Tribunale pur prendendo atto <strong>del</strong> deposito <strong>del</strong>ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, non ha ritenuto <strong>di</strong> doversospendere l’istruttoria pre-fallimentare, né <strong>di</strong> doversi pronunciare ritualmentesecondo le forme <strong>di</strong> cui ai sensi <strong>del</strong>l’art. 162 L.F., ritenendo, alla stregua <strong>di</strong>specifici orientamenti giurisprudenziali menzionati, <strong>di</strong> poter includere ilgiu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> inammissibilità <strong>del</strong>la domanda <strong>di</strong> concordato preventivo all’interno<strong>del</strong>la sentenza <strong>di</strong> fallimento, in ragione <strong>del</strong> conclamato stato <strong>di</strong> insolvenza incui versa la società.Sotto tale profilo, quanto alla sussistenza <strong>del</strong>lo stato <strong>di</strong> insolvenza, ilTribunale ha ritenuto che lo stesso emergerebbe proprio dalle notizie <strong>di</strong>ffuseda mesi dagli organi <strong>di</strong> stampa, alla quale peraltro, ha più volte fatto richiamola stessa amministrazione societaria nei comunicati aziendali.Inoltre, ulteriori circostanze che depongono ai fini <strong>del</strong>la declaratoria<strong>del</strong>l’insolvenza fanno riferimento alle denunce presentate dagli obbligazionistialla Procura <strong>del</strong>la Repubblica <strong>di</strong> <strong>Torre</strong> Annunziata, aventi ad oggetto ilmancato rimborso degli interessi sui titoli, nonché la circostanza che sia stataproprio la società ad effettuare un “censimento” <strong>di</strong> tali titoli obbligazionari,11


in<strong>di</strong>ce quest’ultimo <strong>di</strong> una condotta palesemente irregolare, in quantoviolativa <strong>del</strong>le modalità e dei limiti previsti dall’art. 2412 c.c..Sotto tale ultimo profilo, il Tribunale sostiene che attraverso tale modalità siastato riversato sugli obbligazionisti il rischio d’impresa, in misuraampiamente maggiore che sugli azionisti, in contrapposizione con i principigenerali propri <strong>del</strong>le società <strong>di</strong> capitali: “Con l’ovvia conseguenza che ildenaro versato e non rientrante nella somma <strong>del</strong>iberata per l’emissione <strong>del</strong>prestito obbligazionario, non è confluito nelle casse <strong>del</strong>la società e, quin<strong>di</strong> neirelativi libri sociali, ma altrove….”Per cui viene aggiunto che: “Né alcun dubbio può sussistere che trattasi <strong>di</strong>debito <strong>del</strong>la società: la spen<strong>di</strong>ta <strong>del</strong> nome <strong>del</strong>la stessa, l’intestazione deititoli, il successivo riconoscimento apposto sugli stessi (v. timbro “Documentopresentato in data…ai fini <strong>del</strong>la richiesta <strong>di</strong> ricognizione e riconoscimento”sono tutti elementi d’assoluto conforto e conformi ai principi civlisticocommercialitra l’altro già adottati da questo Tribunale in altra procedurafallimentare (Dimaiolines).Ai fini <strong>del</strong>la legittimazione, tutti i soggetti ricorrenti hanno, pertanto,<strong>di</strong>mostrato <strong>di</strong> possedere uno o più titoli <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to nei confronti <strong>del</strong>laresistente, nei cui confronti la Deiulemar appare inadempiente, avendo inconcreto, <strong>di</strong>mostrato <strong>di</strong> non possedere la liqui<strong>di</strong>tà necessaria per estinguere12


detti debiti e risultando in questa sede ininfluente ogni valutazione sullacapienza patrimoniale non trattandosi <strong>di</strong> società posta in stato <strong>di</strong>liquidazione.”Infine, viene aggiunto che sintomatico in<strong>di</strong>zio <strong>del</strong>l’insolvenza è stato anche ilsistematico “svuotamento” <strong>del</strong> patrimonio sociale, attraverso il trasferimento<strong>di</strong> molteplici unità navali ad altro soggetto giuri<strong>di</strong>co, la Deiulemar Shippings.p.a., unitamente alla cessione <strong>di</strong> un ramo d’azienda, comprendenti due unitànavali alla Le<strong>di</strong> Shipping s.r.l.Alla stregua <strong>di</strong> tali motivazioni il Tribunale ha <strong>di</strong>chiarato il fallimento <strong>del</strong>lasocietà “Deiulemar Compagnia <strong>di</strong> Navigazione s.p.a.”, assegnando ai cre<strong>di</strong>toriil termine <strong>di</strong> trenta giorni, prima <strong>del</strong>l’u<strong>di</strong>enza fissata per l’adunanza deicre<strong>di</strong>tori, per il deposito <strong>del</strong>le domande <strong>di</strong> insinuazione al passivo.L’u<strong>di</strong>enza per l’adunanza dei cre<strong>di</strong>tori è stata fissata per il giorno 25 ottobre2012, ore 10.00, davanti al Giu<strong>di</strong>ce <strong>del</strong>egato dott. Massimo Palescandolo.4. Osservazioni in merito alla sentenza.In tale sede, si provvederanno a rendere alcune osservazioni in merito aglieffetti che produce la sentenza <strong>di</strong>chiarativa <strong>del</strong> fallimento, al fine <strong>di</strong> rendere13


più facilmente comprensibili le principali fasi in cui si articola la procedurafallimentare <strong>di</strong>sciplinata dal R.D. 267/1942.A questo proposito si provvede ad allegare alla presente uno schema tipo <strong>di</strong>“Domanda <strong>di</strong> insinuazione al passivo” che potrà essere utilizzato dai cre<strong>di</strong>toriche detengono certificati obbligazionari rilasciati dalla società.Preliminarmente, pare doveroso affermare che la sentenza che ha <strong>di</strong>chiarato ilfallimento può essere oggetto <strong>di</strong> reclamo da parte <strong>del</strong> debitore e da qualunquealtro interessato ai sensi <strong>del</strong>l’art. 18 <strong>del</strong>la L.F entro il termine perentorio <strong>di</strong>trenta giorni.Fatta questa precisazione, la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento produce effettiparticolari non solo per il debitore, che si concretano nello spossessamento <strong>del</strong>l’aziendache viene affidata al curatore fallimentare, ma anche per i cre<strong>di</strong>tori che perdono il potere<strong>di</strong> agire <strong>di</strong>rettamente contro il debitore, in quanto nel sistema <strong>del</strong>ineato dagli art. 52, 93e 103 <strong>del</strong>la Legge fallimentare, qualsiasi ragione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to nei confronti <strong>del</strong>la proceduradeve essere fatta valere, nel rispetto <strong>del</strong>la regola <strong>del</strong> concorso, con le forme<strong>del</strong>l’insinuazione al passivo.Pertanto, l’accertamento <strong>del</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to vantato da qualsiasi tipologia <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>tore<strong>del</strong>la società Deiulemar Compagnia <strong>di</strong> Navigazione s.p.a deve necessariamente avvenirenelle forme <strong>di</strong> cui all’art. 93 L.F., pena l’inammissibilità <strong>del</strong>la domanda (cosìCassazione civile, sez. l, 27 marzo 2008, n. 7967 secondo cui “Nel sistema <strong>del</strong>ineato14


dagli artt. 52 e 93 l. fall. qualsiasi ragione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to nei confronti <strong>del</strong>la procedurafallimentare deve esser dedotta, nel rispetto <strong>del</strong>la regola <strong>del</strong> concorso, con le forme<strong>del</strong>l'insinuazione al passivo”).In applicazione <strong>di</strong> tale principio, ne consegue che dalla data <strong>del</strong>la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong>insolvenza i cre<strong>di</strong>tori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena <strong>di</strong>nullità, iniziare o proseguire azioni giu<strong>di</strong>ziarie esecutive sul patrimonio <strong>del</strong>la società, inquanto è il fallimento stesso la procedura attraverso la quale si giunge alla liquidazione<strong>del</strong> patrimonio <strong>del</strong>l’impren<strong>di</strong>tore e alla conseguente <strong>di</strong>stribuzione <strong>del</strong> ricavato tra icre<strong>di</strong>tori nella misura concordata.Sotto tale profilo trova applicazione l’art. 51 <strong>del</strong>la L.f che testualmente prevede che:“Salvo <strong>di</strong>versa <strong>di</strong>sposizione <strong>del</strong>la legge, dal giorno <strong>del</strong>la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimentonessuna azione in<strong>di</strong>viduale esecutiva o cautelare, anche per cre<strong>di</strong>ti maturati durante ilfallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento”.Ne consegue che eventuali sequestri che siano stati autorizzati anche su richiesta <strong>di</strong> altricre<strong>di</strong>tori, verranno <strong>di</strong>chiarati improce<strong>di</strong>bili, in quanto anche questi cre<strong>di</strong>tori dovrannoprocedere a riven<strong>di</strong>care il proprio cre<strong>di</strong>to me<strong>di</strong>ante domanda <strong>di</strong> insinuazione al passivo.Scopo principale <strong>del</strong> fallimento è, infatti, quello <strong>di</strong> consentire la ripartizione <strong>del</strong>patrimonio <strong>del</strong> debitore tra tutti i cre<strong>di</strong>tori in ragione <strong>del</strong>l’entità dei loro cre<strong>di</strong>ti e <strong>del</strong>legaranzie che li assistono.15


Le ragioni sostanziali <strong>di</strong> tale ripartizione le troviamo in generale nell’art. 2740 c.c. ( inrelazione alla garanzia per l'adempimento <strong>del</strong>le obbligazioni) e nell’art. 2741 c.c. chestabilisce in generale la regola <strong>del</strong>la par con<strong>di</strong>cio tra i cre<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> uno stesso debitore,fatte salve le cause legittime <strong>di</strong> prelazioneSi possono definire cre<strong>di</strong>tori concorsuali tutti coloro che erano cre<strong>di</strong>tori sino almomento <strong>del</strong>la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento.Per sapere chi sono i cre<strong>di</strong>tori concorsuali, è quin<strong>di</strong> necessario verificare quando siasorto il titolo <strong>del</strong> cre<strong>di</strong>to ( il contratto o altro titolo costitutivo <strong>del</strong>l'obbligazione), se cioètale titolo sia sorto prima o dopo la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento; questo vale anche nelcaso <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti sottoposti a con<strong>di</strong>zione sospensiva, e ciò perché il titolo costitutivo sorgenel momento <strong>del</strong>la stipula, ad es., <strong>del</strong> contratto, solo che tale titolo è inefficace finoall'eventuale verificarsi <strong>del</strong>la con<strong>di</strong>zione; avveratasi la con<strong>di</strong>zione, questa avrà efficaciaretroattiva (retroattività reale).I cre<strong>di</strong>tori concorsuali, quin<strong>di</strong>, hanno, quin<strong>di</strong>, il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> insinuarsi nel fallimento,previa verifica <strong>del</strong>la loro posizione.I cre<strong>di</strong>tori che hanno il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> partecipare al concorso sono dunque1) i cre<strong>di</strong>tori i cui cre<strong>di</strong>ti sono scaduti prima o alla data <strong>del</strong>la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong>fallimento;2) i cre<strong>di</strong>tori i cui cre<strong>di</strong>ti non siano ancora scaduti alla data <strong>del</strong>la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong>fallimento;16


3) i cre<strong>di</strong>tori i cui cre<strong>di</strong>ti erano sottoposti a con<strong>di</strong>zione sospensiva alla data<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento (cre<strong>di</strong>tori con<strong>di</strong>zionali).Inoltre, va evidenziato che la <strong>di</strong>sciplina fallimentare introduce anche un’apposita tutelaper i cre<strong>di</strong>ti derivanti da obbligazioni e titoli <strong>di</strong> debito prevedendo all’art. 58 L.F. che: “Icre<strong>di</strong>ti derivanti da obbligazioni e da altri titoli <strong>di</strong> debito sono ammessi al passivo per illoro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio daestrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene <strong>di</strong>stribuito tra tutti i titoli che hanno<strong>di</strong>ritto al sorteggio”.Alla luce <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>sposizione i cre<strong>di</strong>tori che detengono certificatiobbligazionari riconducibili alla società fallita dovranno re<strong>di</strong>gere istanza <strong>di</strong>insinuazione al passivo per conseguire il riconoscimento <strong>del</strong> loro cre<strong>di</strong>to, sullabase <strong>del</strong>la summenzionata <strong>di</strong>sposizione.A questo proposito, occorre aggiungere che sulla base <strong>del</strong> percorsomotivazionale seguito dal Tribunale nella sentenza <strong>del</strong> fallimento (relatoreDott. Palescandolo), non è stata effettuata alcuna <strong>di</strong>stinzione tra obbligazioniregolarmente emesse dalla società, ovvero contabilizzate da quest’ultima e leobbligazioni che non risulterebbero contabilizzate dalla società.Sotto tale ultimo profilo, come anticipato, il Tribunale ha ritenuto che dadeterminati in<strong>di</strong>catori tra cui la spen<strong>di</strong>ta <strong>del</strong> nome, l’attività <strong>di</strong> censimentosvolto dalla società, si possa ragionevolmente ritenere che quei titoli,17


ancorché non registrati nelle scritture contabili obbligatorie, sianoeffettivamente riconducibili alla società.Ne consegue che in <strong>di</strong>pendenza <strong>del</strong> percorso motivazionale adottato dalgiu<strong>di</strong>ce, il portatore <strong>di</strong> un certificato obbligazionario, in sede <strong>di</strong> ammissione alpassivo, non dovrà richiedere al Tribunale il previo accertamento che queltitolo sia effettivamente riconducibile alla società fallita e che dunquequest’ultima sia ritenuta debitrice nei confronti <strong>del</strong> portatore.Ciò in quanto, il Tribunale ai fini <strong>del</strong>la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> insolvenza <strong>del</strong>lasocietà - richiesta anche da soggetti detentori <strong>di</strong> certificati obbligazionari che,a detta <strong>del</strong>la società, non risultavano registrati nelle scritture contabili - hadovuto, preliminarmente, verificare la legittimazione attiva <strong>del</strong> cre<strong>di</strong>tore, edunque accertare che quel titolo potesse essere considerato come titolo <strong>di</strong>cre<strong>di</strong>to nei confronti <strong>del</strong>la società, e dunque idoneo a configurare lalegittimazione attiva a richiedere il fallimento.In detta prospettiva, la valutazione <strong>del</strong> giu<strong>di</strong>ce ha così implicato unaccertamento <strong>del</strong>la natura giuri<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> detti certificati, che a detta <strong>del</strong>Tribunale non possono che essere riconducibili alla società “DeiulemarCompagnia <strong>di</strong> Navigazione s.p.a.”, richiamando, a riguardo, altro precedentegiu<strong>di</strong>ziario relativo al fallimento <strong>del</strong>la società “Dimaiolines”, per il quale il18


Tribunale aveva provveduto a riconoscere come emesse da quest’ultima i titoliobbligazionari che non risultavano dalla stessa contabilizzati.Pertanto, le motivazioni rese sul punto dal Tribunale consentono a tutti icre<strong>di</strong>tori portatori dei titoli obbligazionari <strong>di</strong> qualsiasi natura, la possibilità <strong>di</strong>effettuare <strong>di</strong>rettamente le domande <strong>di</strong> insinuazioni al passivo per le sommeportate dal titolo, senza dover soggiacere ad un giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> accertamento inor<strong>di</strong>ne alla effettiva riconducibilità<strong>del</strong> titolo alla società DeiulemarCompagnia <strong>di</strong> Navigazione s.p.a.Si precisa, inoltre, che la domanda <strong>di</strong> insinuazione al passivo potrà essere sottoscritta<strong>di</strong>rettamente dal cre<strong>di</strong>tore, il quale potrà presenziare all’u<strong>di</strong>enza personalmente, inquanto la legge non prescrive l’obbligo per la parte <strong>di</strong> farsi rappresentare da un avvocatonell’ambito <strong>del</strong> proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> accertamento al passivo.5. Natura chirografaria <strong>del</strong> cre<strong>di</strong>to dei portatori <strong>di</strong> titoli obbligazionari.Come anticipato uno dei principi car<strong>di</strong>ni <strong>del</strong>la procedura fallimentare è la cosiddetta"par con<strong>di</strong>cio cre<strong>di</strong>torum".Sulla base <strong>di</strong> questa regola, i cre<strong>di</strong>tori, <strong>di</strong> norma, devono essere sod<strong>di</strong>sfatti in egualmisura con il patrimonio <strong>del</strong> debitore. Tuttavia, possono sussistere dei <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>prelazione che <strong>di</strong>stinguono i cre<strong>di</strong>tori in due categorie alle quali è destinato untrattamento <strong>di</strong>verso.19


Per <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> prelazione si intende quel <strong>di</strong>ritto in capo a un soggetto <strong>di</strong> godere <strong>di</strong> untrattamento privilegiato, <strong>di</strong> carattere preferenziale, rispetto ad altri cre<strong>di</strong>tori.Il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> prelazione è dato dalle eventuali garanzie reali che il soggetto cre<strong>di</strong>tore haottenuto dal debitore, quali ad esempio un’ipoteca (nel nostro caso, come, peraltro,emerge dal comunicato <strong>del</strong>la società <strong>del</strong> 16/3/2012 vi sono banche finanziatrice lacostruzione <strong>di</strong> una motonave che hanno iscritto ipoteca su quest’ultima).I cre<strong>di</strong>tori si possono dunque <strong>di</strong>stinguere in due categorie principali: privilegiati: sonoquei cre<strong>di</strong>tori che godono <strong>del</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> prelazione e hanno <strong>di</strong>ritto ad essere sod<strong>di</strong>sfattiprima <strong>di</strong> altri (lavoratori, cre<strong>di</strong>tori ipotecari, professionisti, artigiani, lo Stato può essereun cre<strong>di</strong>tore privilegiato nel caso in cui l’impresa insolvente abbia in sospeso ilpagamento <strong>di</strong> tributi ecc.); chirografari: sono tutti gli altri cre<strong>di</strong>tori che, non godendo<strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> prelazione, non possono beneficiare <strong>di</strong> alcun trattamento privilegiato,come i titolari <strong>di</strong> obbligazioni.Come anticipato la normativa fallimentare reca una prescrizione specifica per la tutela<strong>del</strong>la suddetta categoria <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>tori -art. 58- secondo la quale i cre<strong>di</strong>ti derivanti daobbligazioni e da altri titoli <strong>di</strong> debito sono ammessi al passivo per il loro valorenominale detratti i rimborsi già effettuati.Ne consegue che in base alle regole sul concorso dei cre<strong>di</strong>tori, i cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> naturachirografaria potranno essere sod<strong>di</strong>sfatti, soltanto all’esito <strong>del</strong>le attività <strong>di</strong> riparto deiricavi derivanti dalle attività <strong>di</strong> liquidazione <strong>di</strong>sposte in favore dei cre<strong>di</strong>tori privilegiati.20


Quanto alla tempistica <strong>del</strong>la procedura <strong>di</strong> riparto strumentale alla <strong>di</strong>stribuzione deiricavi generati dalle attività <strong>di</strong> liquidazione <strong>del</strong>l’attivo sociale, non è possibile effettuarealcuna stima, posto che non si <strong>di</strong>spone <strong>di</strong> dati sufficienti in base ai quali sia possibiledare una risposta al quesito.Ciononostante, alla luce <strong>del</strong>la situazione patrimoniale ed economica, così comedesumibile dall’analisi dei dati <strong>di</strong> bilancio <strong>del</strong>la società “Deiulemar Compagnia <strong>di</strong>Navigazione s.p.a.” è ampiamente evincibile che non sia ipotizzabile la restituzione <strong>del</strong>capitale prestato, così come l’integrale sod<strong>di</strong>sfacimento degli investitori e dei cre<strong>di</strong>toriin genere.Ciononostante, si rileva che alla luce <strong>del</strong>la motivazioni seguite dal Tribunale nellasentenza <strong>di</strong> fallimento, che attribuiscono precipua rilevanza <strong>di</strong>strattiva alle cessioni <strong>di</strong>ramo d’azienda compiute, che hanno portato al sostanziale scorporo dalla DeiulemarCompagnia <strong>di</strong> Navigazione <strong>del</strong>le attività armatoriale per effetto <strong>del</strong>la attribuzione allaDeiulemar Shipping s.p.a. e alla Le<strong>di</strong> Shipping s.r.l. <strong>di</strong> gran parte <strong>del</strong> patrimonio sociale<strong>del</strong>la prima, è presumibile ritenere che i curatori fallimentari possano attivare iniziativerecuperatorie, nonché richiedere l’estensione <strong>del</strong> fallimento anche alle societàcessionarie, al fine <strong>di</strong> incrementare l’attivo patrimoniale <strong>del</strong>la Deiulemar Compagnia <strong>di</strong>Navigazione s.p.a.Del resto, ulteriore in<strong>di</strong>catore che potrebbe far propendere implicitamente per larilevanza <strong>di</strong>strattiva <strong>del</strong>le suddette operazioni, sembrerebbe desumersi dai comunicati21


ufficiali pubblicati sul sito internet aziendale, ove l’organo amministrativo dà atto <strong>del</strong>laredazione <strong>di</strong> scritture private sottoscritte dai soci, formalizzate alla data <strong>del</strong>29/2/2012, attraverso le quali i soci si sarebbero impegnati a richiedere airappresentanti degli strumenti giuri<strong>di</strong>ci cui ne è riconducibile la titolarità, <strong>di</strong> far si chesia apportato alla società Deiulamar Compagnia <strong>di</strong> Naviazione s.p.a., il 100% <strong>del</strong>lequote societarie <strong>di</strong> Deiulemar Shipping S.p.A, che, a sua volta, detiene il 100% <strong>del</strong>lequote societarie <strong>di</strong> Le<strong>di</strong> Shipping S.r.l..Pervero, deve evidenziarsi che tali misure erano stato preor<strong>di</strong>nate dai sociproprio al fine <strong>di</strong> rafforzare la base patrimoniale <strong>del</strong>la società emittenteDeiulemar Compagnia <strong>di</strong> Navigazione s.p.a. e che le stesse risulterebberoesplicate nella proposta <strong>di</strong> concordato presentata in data 17/4/2012,all’evidente finalità <strong>di</strong> massimizzare il grado <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfazione dei cre<strong>di</strong>toriobbligazionisti.6. Il concordato preventivo proposto dalla Deiulemar Compagnia <strong>di</strong>navigazione s.p.a.Come anticipato la società ora fallita aveva provveduto a depositare unaproposta <strong>di</strong> concordato preventivo in costanza <strong>del</strong>l’u<strong>di</strong>enza c.d. prefallimentaretenutasi in data 17/4/2012, avente ad oggetto la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong>fallimento <strong>del</strong>la società.22


Si è evidenziato che rispetto a tale proposta il Tribunale non si è pronunciatoritualmente secondo le forme <strong>di</strong> cui ai sensi <strong>del</strong>l’art. 162 L.F., avendo ritenuto<strong>di</strong> poter includere il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> inammissibilità <strong>del</strong>la domanda nella sentenza<strong>di</strong> fallimento, in ragione <strong>del</strong> conclamato stato <strong>di</strong> insolvenza in cui versa lasocietà.Ad ogni buon conto, sussistendo ancora i termini per interporre reclamo aisensi <strong>del</strong>l’art. 18 <strong>del</strong>la L.F. da parte <strong>del</strong>la società avverso la sentenza <strong>di</strong>fallimento, non pare ultroneo rammentare in sintesi i tratti caratterizzanti <strong>di</strong>tale procedura ed in<strong>di</strong>viduare le principali <strong>di</strong>fferenze rispetto alla procedurafallimentare.Si rammenta che nonostante si sia provveduto a richiedere una copia <strong>del</strong> piano<strong>di</strong> concordato, tale richiesta non è stata riscontrata dalla società, sicchè perquanto attiene i contenuti valga quanto sopra illustrato in merito allarappresentazione <strong>del</strong> piano da parte dei rappresentanti la società negli incontrieffettuati.Ad ogni buon conto, si precisa che il concordato preventivo è una proceduraconcorsuale <strong>di</strong>sciplinata dagli art. 160 e ss. <strong>del</strong> regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (c.dlegge fallimentare), attraverso la quale è consentito all’impren<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> ricercare unaccordo con i suoi cre<strong>di</strong>tori, funzionale ad evitare il fallimento e dunque finalizzato aconsentire il superamento <strong>del</strong>lo stato <strong>di</strong> crisi in cui versa l’impresa.23


Nel concordato preventivo, l’impren<strong>di</strong>tore deve offrire un piano <strong>di</strong> risanamento <strong>del</strong>laesposizione debitoria proponendo o la ristrutturazione dei debiti e la sod<strong>di</strong>sfazione deicre<strong>di</strong>ti attraverso qualsiasi forma, (anche me<strong>di</strong>ante la cessione dei beni, accollo, o altreoperazioni straor<strong>di</strong>narie, compresa l’attribuzione ai cre<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> azioni, quote,obbligazioni) oppure l’attribuzione <strong>di</strong> attività <strong>del</strong>le imprese interessate dalla proposta <strong>di</strong>concordato da parte <strong>di</strong> un assuntore (possono costituirsi come assuntori anche gli stessicre<strong>di</strong>tori). La proposta <strong>di</strong> concordato si presenta me<strong>di</strong>ante il deposito <strong>di</strong> un ricorso inTribunale, al quale compete verificare la completezza e la regolarità <strong>del</strong>ladocumentazione presentata, <strong>di</strong>chiarando il concordato ammissibile.La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole dei cre<strong>di</strong>tori che rappresentino lamaggioranza dei cre<strong>di</strong>ti ammessi al voto.Il singolo cre<strong>di</strong>tore potrà presenziare personalmente all’adunanza fissata per la<strong>di</strong>scussione <strong>del</strong>la proposta <strong>di</strong> concordato, oppure potrà conferire mandato ad unprofessionista (art. 174 LF).Successivamente, il Tribunale in camera <strong>di</strong> consiglio decide se omologare o menol’accordo. In tale sede possono opporsi all’omologazione lo stesso impren<strong>di</strong>tore, ilcommissario giu<strong>di</strong>ziale, gli eventuali cre<strong>di</strong>tori <strong>di</strong>ssenzienti e qualsiasi interessato. Se ilTribunale non omologa l’accordo, è <strong>di</strong>chiarato d’ufficio il fallimento.La <strong>di</strong>fferenza con la procedura fallimentare risiede proprio nella circostanzache la proposta <strong>di</strong> concordato preventivo ha il fine <strong>di</strong> consentire all’impresa24


attraverso l’accordo con i debitori <strong>di</strong> pervenire al superamento <strong>del</strong>lo stato <strong>di</strong>crisi, ed è quin<strong>di</strong> un accordo giu<strong>di</strong>ziale con il quale i cre<strong>di</strong>tori ed il debitoreconcordano le modalità <strong>di</strong> estinzione <strong>del</strong>le obbligazioni contratte.Tuttavia, tale procedura potrebbe implicare anche un sacrificio da parte dei cre<strong>di</strong>tori,che rischiano <strong>di</strong> non vedere sod<strong>di</strong>sfatto completamente il proprio cre<strong>di</strong>to.Inoltre, nel caso <strong>del</strong> concordato preventivo, il debitore non subisce lo spossessamentodei beni, che possono essere ancora da lui gestiti, anche se sotto il controllo <strong>del</strong>commissario giu<strong>di</strong>ziale; durante la procedura il debitore conserva l’amministrazione deibeni e la capacità processuale, il e dunque continua ad esercitare l’impresa, sotto lavigilanza <strong>del</strong> commissario giu<strong>di</strong>ziale e <strong>del</strong> giu<strong>di</strong>ce <strong>del</strong>egato. In tal senso, la procedura <strong>di</strong>concordato preventivo consente <strong>di</strong> salvaguardare l’interesse pubblico al mantenimentoin attività <strong>del</strong>l’impresa.In aggiunta, i contratti in corso conservano pienamente la loro efficacia, mentre, gli attieccedenti l’or<strong>di</strong>naria amministrazione, come ad esempio mutui, transazioni, ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>immobili ecc. possono essere compiuti, ma solo previa autorizzazione <strong>del</strong> giu<strong>di</strong>ce<strong>del</strong>egato.Infine, nell’ambito <strong>di</strong> una procedura fallimentare, il riconoscimento dei debiti <strong>del</strong>lasocietà avverrà nell’ambito <strong>del</strong> proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> accertamento <strong>del</strong> passivo a cura <strong>del</strong>curatore fallimentare.25


7. Sulla sussistenza dei requisiti per l’amministrazione straor<strong>di</strong>naria.Quanto alla possibilità che la società Deiulemar Compagnia <strong>di</strong> Navigazione potesseessere ammessa alla normativa dettata in materia <strong>di</strong> amministrazione straor<strong>di</strong>naria èopportuno effettuare le seguenti precisazioni.Preliminarmente, si osserva, per le vie brevi, che il tratto <strong>di</strong>stintivo tral’amministrazione straor<strong>di</strong>naria e il fallimento, è dato dalla circostanza che la primapersegue la principale finalità <strong>di</strong> consentire la prosecuzione <strong>del</strong>la attività aziendale,attraverso la duplice opzione <strong>di</strong> un piano <strong>di</strong> cessione <strong>del</strong>le attività aziendali o per iltramite <strong>di</strong> un programma <strong>di</strong> ristrutturazione economica e finanziaria <strong>del</strong>la società, cui siaccompagna un piano <strong>di</strong> prosecuzione <strong>del</strong>le attività non superiore ad un anno (v. art. 27<strong>del</strong> Dlgs. 270/99)Ulteriore <strong>di</strong>fferenza rispetto alla normativa fallimentare è data dalla circostanza chel’or<strong>di</strong>namento consente l’accesso a tale procedura speciale, esclusivamente, a quelleimprese che si trovino in possesso <strong>di</strong> determinati requisiti <strong>di</strong>mensionali, ovvero connessial numero <strong>del</strong> personale <strong>di</strong>pendente <strong>del</strong>le società, nonché relativi a determinatiparametri <strong>di</strong> indebitamento <strong>del</strong>la società.In particolare, detti requisiti sono previsti dall’art. 2 <strong>del</strong> Dlg.s. 270/99 (c.d. Pro<strong>di</strong> bis)secondo il quale: “Possono essere ammesse all'amministrazione straor<strong>di</strong>naria, allecon<strong>di</strong>zioni e nelle forme previste dal presente decreto, le imprese, anche in<strong>di</strong>viduali,soggette alle <strong>di</strong>sposizioni sul fallimento che hanno congiuntamente i seguenti requisiti:26


a) un numero <strong>di</strong> lavoratori subor<strong>di</strong>nati, compresi quelli ammessi al trattamento <strong>di</strong>integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno;b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto <strong>del</strong> totale<strong>del</strong>l'attivo <strong>del</strong>lo stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle ven<strong>di</strong>te e dalleprestazioni <strong>del</strong>l'ultimo esercizio”.Inoltre per le gran<strong>di</strong> imprese in crisi trova applicazione l’art. 1 <strong>del</strong> D.L. 347/2003,convertito in legge, con mo<strong>di</strong>ficazioni dall’art. 1, L. 18 febbraio 2004, n. 39, secondo ilquale: “Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>del</strong> presente decreto si applicano alle imprese soggette alle<strong>di</strong>sposizioni sul fallimento in stato <strong>di</strong> insolvenza che intendono avvalersi <strong>del</strong>laprocedura <strong>di</strong> ristrutturazione economica e finanziaria <strong>di</strong> cui all'articolo 27, comma 2,lettera b), <strong>del</strong> decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, <strong>di</strong> seguito denominato: «decretolegislativo n. 270», ovvero <strong>del</strong> programma <strong>di</strong> cessione dei complessi aziendali, <strong>di</strong> cuiall'articolo 27, comma 2, lettera a), <strong>del</strong> medesimo decreto, purché abbiano,singolarmente o, come gruppo <strong>di</strong> imprese costituito da almeno un anno, entrambi iseguenti requisiti:a) lavoratori subor<strong>di</strong>nati, compresi quelli ammessi al trattamento <strong>di</strong> integrazione deiguadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivonon inferiore a trecento milioni <strong>di</strong> euro”.27


Da quanto esposto è possibile <strong>del</strong>imitare il campo <strong>di</strong> indagine alla sola verifica <strong>del</strong>laapplicazione al caso <strong>di</strong> specie <strong>del</strong>la normativa dettata dal Dlgs. 270/99 (c.d. Pro<strong>di</strong> bis) enon <strong>di</strong> quella contenuta nel D.L. 347/2003, in quanto quest’ultima risulta applicabileesclusivamente alle imprese che occupino almeno da un anno un numero <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendentipari a 500, ipotesi questa che non ricorre per la Deiulemar Compagnia <strong>di</strong> Navigazione.In particolare, così come si desume dai dati <strong>di</strong> bilancio relativi all’esercizio 2010, laDeiulemar Compagnia <strong>di</strong> Navigazione avrebbe circa 62 <strong>di</strong>pendenti, con conseguenteinsussistenza <strong>del</strong> requisito <strong>di</strong> cui all’art. 2 lett. b <strong>del</strong> <strong>del</strong> Dlgs. 270/99.Diversamente, la sussistenza <strong>del</strong> requisito <strong>di</strong>mensionale relativo al personale impiegatosembrerebbe esservi per la società Deiulemar Shipping, presso la quale sarebberoimpiegati circa n. 262 unità lavorative.Quanto alla sussistenza <strong>del</strong> requisito legato alla posizione debitoria, alla luce <strong>del</strong>l’ultimobilancio depositato non sarebbe sussistente, ma se si volesse considerare il debito <strong>del</strong>lec.d. obbligazioni irregolari, che sulla base <strong>del</strong>le motivazioni rese <strong>del</strong> Tribunale in or<strong>di</strong>nealla natura <strong>di</strong>strattiva <strong>del</strong>le cessioni <strong>del</strong> ramo armatoriale, potrebbe essere ricondottoanche alla Deiulemar Shipping, con conseguente sussistenza <strong>del</strong>l’ulteriore requisitoconnesso alla <strong>di</strong>mensione <strong>del</strong>l’indebitamento.Quanto ai soggetti che risultano legittimati alla presentazione <strong>di</strong> una domanda <strong>di</strong>retta adaccertare i presupposti per l’ammissione alla amministrazione straor<strong>di</strong>naria, essi sonoquelli previsti dall’art. 3 <strong>del</strong> Dlgs.. 270/99 secondo cui “ Se un'impresa avente i requisiti28


previsti dall'articolo 2 si trova in stato <strong>di</strong> insolvenza, il tribunale <strong>del</strong> luogo in cui essaha la sede principale, su ricorso <strong>del</strong>l'impren<strong>di</strong>tore, <strong>di</strong> uno o piu' cre<strong>di</strong>tori, <strong>del</strong>pubblico ministero, ovvero d'ufficio, <strong>di</strong>chiara tale stato con sentenza in camera <strong>di</strong>consiglio”La norma dunque non attribuisce a soggetti <strong>di</strong>versi da quelli sopra in<strong>di</strong>cati la possibilità<strong>di</strong> richiedere l’ammissione alla procedura speciale, né tantomeno all’ente comunale, chenon rientra nella categoria dei cre<strong>di</strong>tori, non vantando cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> nessuna natura neiconfronti <strong>del</strong>la società.Pervero, deve evidenziarsi che non constano nella prassi casi <strong>di</strong> ammissione allaprocedura <strong>di</strong> amministrazione straor<strong>di</strong>naria promossi su istanza <strong>di</strong> soggetti <strong>di</strong>versidall’impren<strong>di</strong>tore, e ciò in ragione anche dei precisi obblighi che le successive<strong>di</strong>sposizioni legislative prevedono in capo all’impren<strong>di</strong>tore.In particolare si abbia riguardo a quanto <strong>di</strong>spone l’art. 5 rubricato “Obblighi<strong>del</strong>l'impren<strong>di</strong>tore che chiede la <strong>di</strong>chiarazione <strong>del</strong> proprio stato <strong>di</strong> insolvenza”, cheprevede una serie <strong>di</strong> elementi che l’impren<strong>di</strong>tore deve in<strong>di</strong>care, non solo <strong>di</strong> tipodocumentale quali i bilanci le scritture contabili aggiornate, l’elenco <strong>di</strong> tutti i cre<strong>di</strong>toriecc., ma anche elementi utili ai fini <strong>del</strong>la valutazione <strong>del</strong>la concreta sussistenza deipresupposti collegati sia al possesso dei requisiti per l’ammissione, sia alla possibilità <strong>di</strong>intraprendere le opzioni <strong>di</strong> risanamento <strong>del</strong>la società previste dall’art. 27.29


In particolare l’art. 5 prevede che: “ L'impren<strong>di</strong>tore che chiede la <strong>di</strong>chiarazione <strong>del</strong>proprio stato <strong>di</strong> insolvenza deve esporre, nel ricorso, le cause che lo hannodeterminato, segnalando ogni elemento utile ai fini <strong>del</strong>la valutazione <strong>del</strong>l'esistenza deirequisiti e <strong>del</strong>le con<strong>di</strong>zioni in<strong>di</strong>cati negli articoli 2 e 27.2. L'impren<strong>di</strong>tore deve altresi' depositare presso la cancelleria <strong>del</strong> tribunale:a) le scritture contabili;b) i bilanci relativi agli ultimi due esercizi, ovvero dall'inizio <strong>del</strong>l'impresa, se questa haavuto una minore durata;c) una situazione patrimoniale aggiornata a non piu' <strong>di</strong> trenta giorni anteriori alla data<strong>di</strong> presentazione <strong>del</strong> ricorso;d) l'elenco nominativo dei cre<strong>di</strong>tori con l'in<strong>di</strong>cazione dei rispettivi cre<strong>di</strong>ti e <strong>del</strong>le cause<strong>di</strong> prelazione;e) l'elenco nominativo <strong>di</strong> coloro che vantano <strong>di</strong>ritti reali mobiliari su cose in suopossesso e l’in<strong>di</strong>cazione <strong>del</strong>le cose stesse e <strong>del</strong> titolo da cui deriva il <strong>di</strong>ritto”.Quin<strong>di</strong>, la specialità degli incombenti posti a carico <strong>del</strong>l’impren<strong>di</strong>tore da tale<strong>di</strong>sposizione è tale da rendere un’ipotesi <strong>di</strong> scuola la proponibilità <strong>del</strong>la domanda <strong>di</strong>ammissione alla procedura <strong>di</strong> amministrazione straor<strong>di</strong>naria da parte <strong>di</strong> altri soggetti .Del resto, non può sottacersi che nel caso <strong>di</strong> specie siano stati proprio alcuni cre<strong>di</strong>torisociali appartenenti alla categoria degli obbligazionisti a richiedere il fallimento <strong>del</strong>lasocietà, così come risulta dalla sentenza <strong>di</strong> fallimento.30


In definitiva e nei limiti dei dati <strong>di</strong>sponibili, sembrerebbe profilarsi la sussistenza deirequisiti <strong>di</strong>mensionali previsti dall’art. 2 <strong>del</strong>la Dlgs. 270/99 per la società DeiulemarShipping s.p.a., avendo riguardo al numero <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenti impiegato, nonché alladebitoria, così come risultante dai dati emergenti dal censimento effettuato dall’organoamministrativo, sempre che tali dati contabili possano essere intesi come riconducibili atale società, sulla base <strong>del</strong>l’interpretazione fornita dal Tribunale nella sentenza <strong>di</strong>fallimento.Nei sensi suesposti il riepilogo <strong>del</strong>le attività svolte e <strong>del</strong>lo stato attuale <strong>del</strong>la vicenda cheriguarda il gruppo armatoriale, con riserva <strong>di</strong> riferire ulteriore dati utili in <strong>di</strong>pendenzadegli sviluppi <strong>del</strong>la questione.Roma - Napoli 10 maggio 2012Avv. Luciano ImparatoProf. Avv. Gennaro Terracciano31

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