11.07.2015 Views

messaggio inps 5891 08.03.2011 - FILT CGIL Foggia

messaggio inps 5891 08.03.2011 - FILT CGIL Foggia

messaggio inps 5891 08.03.2011 - FILT CGIL Foggia

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>FILT</strong> <strong>CGIL</strong> FOGGIA09/03/2011 08.20.09HERMES Messaggistica UfficialeINPS.HERMES.08/03/2011.000<strong>5891</strong>Mittente0.013 ___ /D.C. PensioniUfficio: Area Normative e contenzioso amministrativoinvalidità civile, indennità a carattere assistenziale e fondispecialiMessaggio N. 00<strong>5891</strong> del 08/03/2011 16.53.05DestinatariDestinatari selezionati [554]: ALLClassificazioneTipo Messaggio: Standard-010.010Classificazione:OggettoArt. 12 legge 122. Decorrenza pensioni di vecchiaia dei lavoratori iscritti al soppresso fondoautoferrotranvieri aventi la qualifica di personale viaggiante a cui venga meno il titolo abilitantealio svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento limite di età.TestoDIREZIONE CENTRALE PENSIONIOggetto: Art. 12 legge 122. Decorrenza pensioni di vecchiaia deilavoratori iscritti al soppresso fondo autoferrotranvieri aventi laqualifica di personale viaggiante a cui venga meno il titoloabilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa perraggiungimento limite di età.Come e noto, l’art. 12 della legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversionedel decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ha introdotto, dal 1° gennaio2011, una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione divecchiaia e dei trattamenti di anzianità rispetto alle disposizioni previstedalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del 2007.Secondo quanto previsto dal comma 4 lettera b) del citato articolo 12, ledisposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigentiprima della data di entrata in vigore della norma in argomento,pag. 1/21


<strong>FILT</strong> <strong>CGIL</strong> FOGGIA09/03/2011 08.20.09continuano ad applicarsi nei confronti dei lavoratori per i quali viene menoil titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa perraggiungimento del limite di età.Con <strong>messaggio</strong> n. 1256 del 19 gennaio 2011, sono state impartite leprime istruzioni sulle modalità di applicazione della deroga in argomentocon riferimento agli iscritti al fondo volo e ai lavoratori marittimi con laqualifica di pilota di porto.Con il presente <strong>messaggio</strong> si forniscono indicazioni in merito agli iscritti alfondo autoferrotranvieri che rivestano la qualifica ed esercitino lemansioni di "personale viaggiante". Tale tipologia di lavoratori, per i qualil’art. 5 del D. Lgs. N. 503/92 ha cristallizzato l’età pensionabile a 60 annidi età se uomini e 55 se donne, potrebbe essere tra i destinatari dellanorma in argomento.II codice della strada (decreto legislativo 30/4/1992 n. 285, comemodificato dalla legge 29 luglio 2010 n 120) prevede all'art. 115 comma2 lett. b) che chi guida veicoli a motore non può aver superato " annisessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati,autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essereelevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducenteconsegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito divisita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente,secondo le modalità stabilite nel regolamento".In base a quanto disposto dalla norma sopra citata, la derogaall’applicazione delle nuove finestre di uscita previste dalla legge n. 122 siapplica soltanto nell'ipotesi che l'iscritto al soppresso fondoautoferrotranvieri perda l'idoneità alla guida al compimento del 60° annodi età.Pertanto le finestre di accesso previste per il pensionamento di vecchiaiadalla previgente normativa, continueranno a trovare applicazione per gliiscritti al soppresso fondo autoferrotranvieri solo nell'ipotesi che all'attodella domanda di pensione venga prodotta la documentazione attestantela perdita del titolo abilitante al compimento dell’età pensionabile di 60anni di età.Qualora tale specifica documentazione non fosse prodotta, dovrà essereapplicato in via ordinaria il nuovo regime delle finestre di uscita previstodalla legge 122.Tale nuovo regime si applicherà anche alle donne con qualifica di personaleviaggiante che si pensionino al compimento del 55° anno di età, in quantopotendo condurre il veicolo adibito a trasporto pubblico fino ai 60 anni dietà, non rientrano nel campo di applicazione della norma.Il Direttore GeneraleNoripag. 2/22

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!