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CCNL AF - FILT CGIL Foggia

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Premessa<strong>CCNL</strong> Mobilità / Area <strong>AF</strong>Contratto aziendale FS1


Premessa (nuovo <strong>CCNL</strong> Mobilità)Il <strong>CCNL</strong> della Mobilità è riferito ai quattro istituti comuni :1. campo di applicazione;2. decorrenza e durata;3. disciplina del sistema delle relazioni industriali e diritti sindacali;4. mercato del lavoro.le discipline sono recepite in sede di rinnovo del <strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> 16 aprile2003 e <strong>CCNL</strong> Autofiloferrotranvieri 23 luglio 1976 e s.m.i.Per gli istituti non espressamente disciplinati restano confermate lerispettive discipline contrattuali.2


Premessa(area contrattuale Attività Ferroviarie)Il <strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> è parte integrante del nuovo <strong>CCNL</strong> della Mobilità di cui al Protocollo del 30 aprile - 14 maggio2009 e all’ipotesi di intesa siglata dalle parti il 30 settembre 2010.Esigenza di dotare i settori del trasporto pubblico locale e delle attività ferroviarie di comuni regolecontrattuali collettive per accompagnare i processi di liberalizzazione in atto, consentendo alleaziende di operare in un sistema regolato e in grado di garantire ai cittadini servizi efficienti, sicuri,sostenibili e di qualità e, al contempo, di definire condizioni adeguate di tutela per il lavoro che sisvolge in questi settori.Accelerazione impressa a tali processi dal nuovo quadro legislativo nazionale delineatosi nel corsodell’ultimo anno, dalle sue possibili ulteriori evoluzioni, dagli orientamenti che si vannoconcretizzando a livello comunitario.Necessità del costante allineamento del processo di progressiva unificazione contrattuale in attoattraverso il nuovo <strong>CCNL</strong> della MobilitàComplessità dei processi di riassetto industriale in corso e quelli previsti nell’intero settore interessati dallaulteriore fase di apertura al mercato e da processi di integrazione ed aggregazione delle imprese,Obiettivo: favorire percorsi negoziali di inclusione nel <strong>CCNL</strong> della Mobilità e nel presente <strong>CCNL</strong> Mobilità/Area<strong>AF</strong>, diRiattivare la sede negoziale del confronto a partire da gennaio 2013, anche con il coinvolgimento dellealtre associazioni datoriali/aziende che rientrano nel campo di applicazione del <strong>CCNL</strong> della Mobilità, peruna verifica degli elementi utili all’armonizzazione contrattuale, con particolare riguardo agli aspettinormativi ed economici sulla base delle dinamiche economiche dei rinnovi contrattuali.Percorsi negoziali anche attraverso la contrattazione collettiva aziendale ai sensi degli AccordiInterconfederali del 28 giugno-21 settembre 2011 e del 21 dicembre 2011 .Attivare presso le sedi istituzionalmente interessate iniziative finalizzate all’adozione del nuovo <strong>CCNL</strong> dellaMobilità e delle relative aree contrattuali “Attività ferroviarie” e “Trasporto Pubblico Locale” tra i criterilegislativi di qualificazione delle imprese ferroviarie autorizzate all’esercizio dei servizi ditrasporto sulla infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché quale elemento di riferimento normativoed economico nell’ambito delle prossime procedure di affidamento dei servizi di trasporto locale eregionale di persone.


Campo di applicazionedecorrenza e durata(Nuovo <strong>CCNL</strong> della Mobilità)si applica ai lavoratori delle imprese che svolgono, per via terrestre o sulle acqueinterne e lagunari, attività di trasporto pubblico di persone e di trasporto mercisu ferrovia, nonché l'esercizio delle relative reti infrastrutturali, fermo restando irispettivi campi di applicazione dei singoli <strong>CCNL</strong>.Il presente contratto si applica altresì ai lavoratori delle imprese che svolgono leattività connesse all'esercizio e gli altri servizi complementari e accessori se enei limiti di quanto già previsto dai rispettivi <strong>CCNL</strong> di categoria.(Area contrattuale Attività Ferroviarie)si applica ai dipendenti delle imprese che esercitano le attività per il trasportodi persone e merci su ferrovia ed i servizi connessi (quali, la manutenzione e lariparazione dei rotabili, la manovra, la vendita, ecc.), i servizi complementari eaccessori nell’ambito delle attività di trasporto ferroviario, nonché le attività digestione della rete infrastrutturale ferroviaria, assicurandone il mantenimento inefficienza, la sicurezza e lo sviluppo.DECORRENZA E DURATAIl presente <strong>CCNL</strong> Mobilità/Area <strong>AF</strong> ha durata triennale e scadrà il 31 dicembre2014, nel rispetto del percorso negoziale concordato nelle Premesse e potrà essererinnovato dalle stesse parti stipulanti.


Premessa FSSecondo livello di contrattazione per le Società del Gruppo Ferrovie dello StatoItaliane: Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., TrenitaliaS.p.A., Ferservizi S.p.A., Italferr S.p.A., FS Sistemi Urbani S.p.A. e Italcertifer S.p.A.Si applica a decorrere dal 1° settembre 2012 sia per la parte normativa che per quellaeconomica.Il contratto FS e il <strong>CCNL</strong> Mobilità/Area <strong>AF</strong> rappresentano gli strumenti con i quali leSocietà del Gruppo FS potranno affrontare le sfide competitive determinate dallacompleta realizzazione del processo di liberalizzazione del settore.L’incremento dell’orario di lavoro settimanale non determina ricadute negativesui livelli occupazionali, ma costituisce il presupposto per perseguire obiettivi diottimizzazione della produttività e, coerentemente con gli scenari di mercato, persviluppare la capacità produttiva delle aziende, consolidando ed incrementando gliattuali volumi di produzione, nonché per cogliere le opportunità di progressiveinternalizzazioni di attività.L’adozione della nuova strumentazione normativa in materia di organizzazione dellavoro e dei regimi di orario ha l’obiettivo di realizzare il consolidamento delperimetro delle attività industriali, commerciali, manutentive, amministrative e diprogettazione del Gruppo e, conseguentemente, la stabilizzazione e laqualificazione dei livelli occupazionali complessivi nel Gruppo FS nell’arco divigenza del presente contratto.Le parti attiveranno i confronti necessari per individuare ed adottare le soluzioni più idonee, con gliobiettivi e le finalità qui descritti.


Retribuzione<strong>CCNL</strong> Mobilità/Area <strong>AF</strong>Contratto Aziendale FS1


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> – Retribuzione art 68Elementi della retribuzione:Minimo contrattuale,Apa,Assegni ad personam pensionabiliElementi ulteriori della retribuzione:13ma14maIndennità di funzione QuadriSalario professionalePremio di risultatoCompenso per lavoro straordinarioIndennità per lavoro notturnoIndennità per lavoro domenicaleIndennità per lavoro festivoTrasferta e altri trattamenti per attività fuori sedeIndennità di trasferimentoCompensi per reperibilità e disponibilitàIndennità di maneggio denaroIndennità di turnoIndennità per lavorazioni in condizioni disagiateIndennità diverse2


4<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> Retribuzioneart 68


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> Assegni ad personampensionabili – art 68.4Salvaguardia eccedenze prodotte dai riassetti retributivi <strong>AF</strong>:Nuovo Minimo contrattualeMinimo contrattuale 30 aprile 2009Edr 2008Indennità di funzione (solo per Q e direttivi)Superminimo individuale (concorre a 13ma, 14ma e TFR)assegno ad personam pensionabile, non riassorbibile né rivalutabileConfermati assegni ad personam in applicazione art 63.5 ccnl af 2003, e EDR giàriconosciuti ai lavoratori in forza al 31/7/2003 con stessi importiCA: modalità di definizione superminimo per aziende che non provengono da <strong>AF</strong>5


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> - Aumenti periodici diApa: per ogni biennio dianzianità max 7Q1: 47,19 D1: 28,42Q2: 38,27 D2: 25,64A: 35,95 D3: 25,22B1: 33,62 E1: 24,34B2: 31,77 E2: 22,66B3: 31,30 E3: 22,26C1: 29,91 F1: 18,58C2: 29,45 F2: 18,22anzianità art 69Decorrono dal primo giorno del mesesuccessivo a quello di maturazioneIn caso di passaggio di livello: Importirivalutati e frazione di biennio maturatautile per successivo aumentoSe maturato importo inferiore allasomma dei 7, attribuiti aumenti biennalinecessari al raggiungimento del valoreimmediatamente inferiore. Differenzaerogata sino a successiva maturazione,considerando utile il tempo trascorsodall’ultimo aumento.Se maturato importo superiore,differenza mantenuta ad personam, eriassorbita in caso di successivoavanzamento di livello(Differenze considerate a tutti gli effettinella retribuzione)6


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> - 13ma e 14ma mensilitàart 70Calcolate su:Minimo contrattuale, Apa, Assegni ad personampensionabili, Indennità di funzione Quadri, SalarioprofessionaleIn godimento al 30/6 (14ma)e al 1/12 (13ma)Erogazione: 13ma: 15 dicembre, 14ma: 27 luglioPer i lavoratori già occupati al 31/7/2003 in aziende cheapplicavano ccnl <strong>AF</strong>, la 14ma mantiene i riflessiprevidenziali precedentemente in vigore7


Indennità di funzione / salarioprofessionale /premio di risultatoart. 71/72/73Indennità di funzione Quadri art 71:Q1: 250,00 euro Q2: 130,00 euroSalario professionale art 72:Identificato in ragione dellafunzionalità produttiva della figura professionale.Utile alla determinazione di 13ma e 14maPremio di risultato art 73: CA: definizione importi,parametri, meccanismi per determinazione quantitativaSono fatti salvi gli accordi in essere8


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> - Lavoro Straordinarioart 7418% 06-22 feriali diurne35% 22-06 feriali notturne e 06-22 festive diurne50% 22-06 festive notturnemaggiorazioni orarie calcolata su: minimo contrattuale + apa + assegni personalipensionabili + salario professionale /160)Eccedenze prestazione giornaliera o prestazioni rese in giornate di riposo lavorate nonrecuperate entro il mese successivoQuadri già in forza: maggiorazioni orarie per prestazioni aggiuntive dopo la 6° oraNuovi quadri: maggiorazioni orarie per prestazioni aggiuntive sempre.EQUIPAGGI: eccedenze mensili non recuperate con richiesta da presentare entro il 5del mese successivo (al netto dello straordinario giornaliero): 20%Limiti max: 250h/anno, 80h trimestre9


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> - Indennità Lavoro Notturnoart 75Servizio tra le 22 e le 06Indennità oraria 2,30 euroEquipaggi: indennità pernottazioneSe servizio interessa fascia 22-06(non spetta in trasferta) 2,80 euro10


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> - Indennità domenicale efestivo art 76>2h domenica: 19,00 euro>2h Pasqua: 65,00 euro


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> – Trasfertaart 77.1Per esigenze di servizio temporaneamente fuori comune sede di lavoroRimborsi spese viaggio o Auto propria (km percorsi tabelle ACI 1° genn)Spese pernottamento e colazione max 60,00 euroSpese vitto max 26,00 euro due pasti o 15,00 euro un pastoIndennità giornaliera:>12 ore 32,00 euro> 4 ore 12,00 euro> 2gg in alternativa a pernottamento e vitto: 45,00 forfettariCA per diverse soluzioniTrasferte estere: maggiorazioni 30% spese vitto e indennitàtrasferta + spese documentate pernottamento 3 albergo stelle12


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> - Assenza dalla Residenzaart 77.2Dall’orario stabilito di partenza all’arrivoreale per minimo 3hSenza RFR 1,30 euro/ora (2,00 estero)Con RFR 2,20 euro/ora (3,20 estero)Acc. notte 1,00 euro/ora (1,60 estero)San sar sap definiti in CA13


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> - Indennità di Lineaart 77.3Manutenzione infrastruttureSpostamento >3km da sede di lavoro2h< spostamento>10hQuadri 5,00 euro / giornoAltri 4,00 euro / giorno>10h: maggiorazione 20%14


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> - Indennità di Trasferimentoart 78- Stessa provincia: 15gg trasferta 32 euro (30gg con fam)- Stessa Regione: 30gg trasferta 32 euro (45gg con fam)4/3 ultima retribuzione (raddoppiato con fam.) + 2gg permesso (4ggcon fam.)- Regione limitrofa: 45gg trasferta 32 euro (60gg con fam)4/3 ultima retribuzione (raddoppiato con fam.) x 2 + 3gg permesso(5gg con fam.)- Oltre Regione limitrofa: 90gg trasferta 32 euro (120gg con familiari)4/3 ultima retribuzione (raddoppiato con fam) x 3 + 3gg permesso(5gg con fam)Rimborso trasporti + Contributi per cambio abitazione15


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> - Reperibilità e Disponibilitàart 7914,00 euro giornata lavorativa32,00 euro giornata libera dal servizio58,00 euro 1° genn, Pasqua, 15 ago, 25 dic20,00 euro indennità di chiamata in aggiunta a compenso giornaliero33,00 euro indennità di chiamata in disponibilitàPrestazioni retribuite con maggiorazioni orarie o recuperate (dalraggiungimento del punto di raccolta all’ora in cui viene lasciatolibero)Polizza kasko per auto privata, franchigie garantite dalle aziende (kmrimborsati secondo tabelle ACI 1°gennaio)CA: modalità applicative16


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> - Indennità maneggio denaroart 80Vendita diretta, uffici cassa valori,maneggio valuta estera con responsabilitàdiretta per gli ammanchi: 2,20 eurogiornoPDB addetto a vendita titoli di viaggio eservizi: provvigioni da definire in CA17


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> - Indennità di Turnoart 81Turni avvicendati nelle 24h: 2,00 euroTurni non cadenzati nelle 24h: 2,25 euroTurni avvicendati su 2 periodi: 1,10 euro18


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> - Indennità Lavorazioni inCondizioni Disagiate art 81Sostanze tossiche o nocive:Uso protezioni integrali: 11,00 euro giornoCon normali indumenti: 1,40 euro giornoLavori in galleria e sottosuolo:Almeno 2h gallerie >300m: 1,70 euro giornoAlmeno ½ giornata in locali sotterranei:1,00 euro giorno19


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> - Indennità Diverseart 83Multiperiodo: indennità settimanaleSuperamento 3h: 36 euro6° giorno lavorato: 15,00 euroSpezzato >2h: 17,00 euro Q, A, B11,35 euro C, D, E, FEquipaggi:Flex prestazioni diurne: 8,00 euroFlex prestazioni notturne: 10,00 euroCumulo flex:16,00 euroPART TIME (art 20 bis):clausole flex: 10 euro giornataclausole elastiche: 10% magg. Oraria20


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> - TFRart 84Minimo contrattualeAssegni ad personam pensionabiliEDRApa13ma e 14maIndennità di funzione quadriSalario professionaleIndennità per lavoro notturnoIndennità per lavoro domenicale ofestivoCompenso per reperibilitàIndennità di maneggio denaroIndennità di turnoIndennità per lavorazioni in condizioni disagiateIndennità orario spezzato >2h21


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> Una tantumallegato AAi lavoratori in forza alla data di stipula a copertura 1/1/2009 – 31/8/2012A 2249,00 F1 1644,00B 1933,00 F2 1565,00C 1854,00 G1 1538,00D1 1815,00 G2 1460,00D2 1736,00 H 1315,00C1 1670,0050% agosto 201250% ottobre 2012in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento22


FS Retribuzioneart.24Ad integrazione di quanto definito nell’art. 68 “Retribuzione” del <strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> alpersonale occupato nelle società del gruppo FS sono previsti i seguenti ulteriorielementi:ERIEDRSalario di ProduttivitàIUPIndennità di navigazioneIndennità vetture eccedentiIndennità cantieri notturniEPAIndennità diverseIndennità per personale naviganteAssegno ad Personam ex art. 38 <strong>CCNL</strong> 90-92I nuovi elementi retributivi troveranno applicazione dal 1 settembre 201223


FS 13ma e assegno personalepensionabile (14ma) art 28/29Calcolate su:Minimo contrattuale, Apa, Assegni ad personampensionabili, Indennità di funzione Quadri,Salario professionale13ma: + ERI, EDR 95, EDR 98, assegno adpersonam14ma: + ERI, EDR 95, assegno ad personamIn godimento al 30/6 (14ma) e al 1/12 (13ma)Erogazione: 13ma: 20 dicembre,14ma: 27 luglio24


FS Salario di produttività art 30.1Importi riconosciuti a fronte dei maggiori livelli diproduttività, conseguibili per effetto dell’applicazione delle seguentiflessibilità normative:- Multiperiodalità- Variazione della distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale,- Riduzione a 8 ore minime consecutive del riposo giornaliero per T3 e T2- Orario spezzato- per il personale mobile il limite orario annuo del lavoro notturno e la diversamodalità di calcolo delle ore annue di riposo settimanaleImporti annui erogati all’80% su base mensile, conguaglio febbraiodell’anno successivo.In caso di temporanea utilizzazione in attività diverse da quelle previste per lafigura professionale rivestita, il salario di produttività verrà riconosciuto conriferimento alla effettiva utilizzazione.ridotto di 1/26 per ogni giornata di assenza non retribuita.25


FS Salario di produttività art 30.2/3Incremento (Tabella) in relazione aimaggiori livelli di produttività perapplicazione 38h sett. Ai qualisaranno sommati i valori delle IUPparte fissa.Ai lavoratori che alla data di stipularisultino impiegati in attività dimanovra e terminalizzazionecon orario di lavoro settimanalea 34 ore, gli importi sonoincrementati, per ciascun livelloprofessionale/posizioneretributiva, dei seguenti ulterioriimporti annui lordi:26


FS vetture eccedenti e cantierinotturni art 32/33Vetture eccedenti pdb: confermatitrattamenti contratto 2003Cantieri notturni manutenzioneinfrastruttura: 12,00 euro indennitàgiornaliera27


FS Indennità Diverseart 36bilinguismo (tn/bz)Q1 e Q2: 174,11A e B: 145,09C e D: 116,08E e F: 104,47Istruttori per corsi professionali:Oltre 8gg/mese: 1,55 euroSaltuariamente: 4,15 euroIndennità pdm cargo: confermato accordo 29/3/2012 per attività 11,28 euroCompenso collaudi: confermatoVisite conto terzi sanitario: confermatoIndennità sede etero: confermataCompenso addetti manutenzione rotabili: confermato accordo 23/6/2005Indennità personale navigante: confermateDL e CEL: Entro 3 mesi da definire indennità correlata a durata, complessità evalore commesse28


FS welfare aziendaleart 22Assistenza sanitaria integrativa:75 euro/anno dal 1/1/2013Se ammesso le prestazioni possono essere integrate dal lavoratorePensione complementare Eurofer:1% a carico del lavoratore + 1% a carico del datore di lavoro(minimi contrattuali, apa, indennità funz.Q, sal. Prof.)Fondo di solidarietà: i lavoratori che causano un danno allasocietà sono tenuti al risarcimento solo in caso di dolo o colpagrave. Per il risarcimento alla Società e ai terzi in caso di colpagrave interviene il Fondo di solidarietà art 47 ccnl 94Tutela inidoneità: criteri e importi da definire entro 31/12/2012(prevedere ampliamento fondo di solidarietà per forme di tuteladel reddito per inidoneità)29


FS Trattamento economicoart 24Salario professionale: protezioneaziendale proveniente da salariprofessionali maggiori mantengono adpersonam per la differenza corripondenteERI: confermato (concorre a 13ma, ass.pers. Pensionabile, TFR)EDR 95 e 98: confermati e riassorbiti suelementi retributivi (non competono in tuttii casi di riduzione retribuzionepensionabile)30


FS Premio di risultatoart 29Istituito per il raggiungimento degli obiettividi produzione / efficienza / qualitàaziendale.Indicatori di produttività, modalità, ambititerritoriali definiti da accordo 17.11.201031


FS Indennità diverseart. 31.5a/bPdm ( ex media impianto 1° misura ) euro 12,80Pdm ( ex media impianto 2° misura) 12,80Pdm ( ex media impianto 1° misura ) euro 4,50Pdm ( ex media impianto 2° misura) 4,5032


FS Indennità diverseart. 31.11Condotta diurna Au euro 8,70Condotta notturna Au 10,50Condotta diurna AS 12,00Condotta notturna As 14,00Condotta diurna Pol 8,70Condotta notturna Pol 11,80Scorta diurna 2,40Scorta notturna 4,70Scorta diurna con As 3,20Scorta notturna con As 5,5033


FS Indennità Diverseart 36Prestazione unica o Spezzato fino 1h: 1,00 euroSpezzato sup. a 1h e fino 2h: 5,20 euroSpezzato sup. 2h fino 3h:17,00 euro Q, A, B11,35 euro C, D, E, F6° g lavorato (orario su 5gg mar-sab): 24,00 euro7° g lavorato (su 5gg compresa dom.): 34,00 euroCondotta mezzi >200cv (tmc e osc) 0,90/hPremio controlleria:35% sovrattasse,10% sprovvisti34


FS Assegno di confine art 36(Modane-Francia, Chiasso-Svizzera, Arnoldstein e Innsbruck-Austria) maggiorato 100%.(Svizzera: misure dell’assegno di confine in valuta locale, da trasformare in € sulla basedel tasso giornaliero di conversione del 1° giorno di ciascun mese)Assegno di confine lordo mensile attribuito ai lavoratori in servizio in territorio estero diconfine con l’Italia ed ivi residente, con dimora fissa, senza il carico familiare:livello prof.le FRANCIA AUSTRIA SVIZZERAH - G € 398,96 € 668,15 fr.sv. 1.899F € 459,94 € 736,39 fr.sv. 2.099E € 498,06 € 820,91 fr.sv. 2.325D-C-B-A € 559,03 € 905,50 fr.sv. 2.565Assegno di confine lordo mensile attribuito ai lavoratori in servizio in territorio estero diconfine con l’Italia ed ivi residente, con dimora fissa, con la famiglia:livello prof.le FRANCIA AUSTRIA SVIZZERAH - G € 489,06 € 860,08 fr.sv. 2.420F € 550,04 € 948,96 fr.sv. 2.670E € 603,39 € 1.139,80 fr.sv. 2.948D-C-B-A € 672,00 € 1.154,12 fr.sv. 3.223Al delegato responsabile della delegazione estera gli importi dell’assegno di confine di cuisopra sono maggiorati del 5%.35


FS TFRart 39ERI,ass. personale pensionabilesalario produttivitàiup50% ind. Navigazioneind. Diverse spezzatoass. ad personam.36


FS premio di risultato 2010 - 2011A € 1.100,00B € 1.000,00C € 920,00D € 920,00E € 840,00F € 800,00G € 700,00H € 700,00Ai cessati dal servizio nel biennio 2010-2011 l’importocomplessivo pro-quota sarà erogato in unica soluzione entro ilmese di novembre 2012.non spetta a chi abbia sottoscritto un verbale di risoluzioneconsensuale del rapporto di lavoro in sede sindacale presso leAssociazioni Territoriali di Confindustria o presso le DirezioniProvinciali del Lavoro.37


Svolgimento delrapporto di lavoro15.6.2012<strong>CCNL</strong> Mobilità / Area <strong>AF</strong>Contratto aziendale FS1


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> Classificazione professionale art 27Livelli prof Pos. retributive(permanenzaper passaggio)Livello professionaleDeclaratoriaF - Generici F2 (4aa)F1E - Operatori E3 (2aa)E2 (3aa)E1D – Op. Specializzati D3 (4aa)D2 (4aa)C - TecniciD1C2 (5aa)C1B - Tecn Specializzati B3 (4aa)B2 (4aa)B1A - DirettiviQ - QuadriA1Q2Q1Differenti posizioni retributive:grado di competenza maturata nellosvolgimento delle mansioni eprofessionalità acquisita, anchecon riferimento alle abilitazioni /patenti.FiguraProfessionale x(caratteristicheComplementari)Pos 1,2,3FiguraProfessionale y(caratteristicheComplementari)Pos 1,2,3FiguraProfessionale z(caratteristicheComplementari)Pos 1,2,3(la descrizione delle caratteristiche complementari nonha carattere esaustivo)Declaratorie + caratteristiche complementari: peranalogia consentono di inquadrare ulteriorifigure professionali non indicate nel <strong>CCNL</strong>ATTIVITA’ POLIFUNZIONALI:CA i lavoratori in possesso dei requisiti fisici e professionali richiestiin relazione alle rispettive specializzazioni, potranno svolgereattività polifunzionali previa acquisizione delle prescritteabilitazioni da parte del Gestore dell’Infrastruttura e/odell’Impresa ferroviaria nei livelli professionali B, C e D.


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> Classificazione professionaleart 27I lavoratori devono essere adibiti alle mansioni proprie per le quali sono stati assunti o a quellecorrispondenti al livello professionale superiore che abbiano successivamente acquisito.Assegnazione a mansioni di livello superiore trattamento corrispondente.L’assegnazione divienedefinitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente condiritto alla conservazione del posto, dopo un periodo comunque non superiore a tre mesi.Mansioni diverse nell’ambito delle figure professionali dello stesso livello professionale Percomprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive il lavoratore, anche a domanda, svoltetemporaneamente, purché in possesso delle abilitazioni e dei requisiti richiesti e purché ciò noncomporti un mutamento sostanziale della posizione professionale. Permanendo tali esigenze per piùdi 18 mesi l’assegnazione diventa definitiva ove le parti interessate lo convengano.Assunzione posizione retributiva minima prevista per la figura professionale, fatto salvo quantoprevisto nella Parte II “Mercato del Lavoro” del presente <strong>CCNL</strong>.CA: concordati gli opportuni adeguamenti della disciplina contrattuale in materia qualora lo sviluppotecnico organizzativo del settore, le esigenze produttive delle aziende o gli accordi aziendaliapplicativi del presente <strong>CCNL</strong> evidenziassero la necessità di individuare nuove figureprofessionali, in coerenza con l’impianto classificatorio definito nel presente articolo.


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> Declaratorie e figure professionaliF generici art 27.2Declaratoria: attività manuali e/o generiche, anche di sorveglianza di impianti e/o strutture,conoscenze professionali elementari, sulla base di indicazioni ricevute, in applicazione di metodioperativi predefiniti e procedure codificate in relazione all’esperienza e alle abilitazioniconseguite, utilizzo di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.Attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizionivigenti nel settore marittimo delle Navi Traghetto.Figure professionali esemplificative:Manovale: attività di carico e scarico delle merci, di facchinaggio e pulizia per le quali non occorronospecializzazioni o esperienze particolari.Pulitore impianti fissi e a bordo treno: avvalendosi anche di mezzi e di attrezzature meccaniche,provvedono alla pulizia, disinfezione e disinfestazione degli ambienti e delle carrozze ferroviarie,anche in corso di viaggio, nonché all’allestimento e al disallestimento delle vetture.Generici (servizi ausiliari): a bordo treno che a terra, attività generiche comunque connesse con iservizi ferroviari, che non richiedono particolari qualificazioni professionali.Addetto di logistica: carico e scarico delle merci dai carrelli trasportatori ed il carico e lo scarico deiprodotti destinati ai servizi a bordo; effettuano il prelievo da bordo treno e nei magazzini dei rifiuticon il trasporto fino ai punti di raccolta indicati ed i rifornimenti idrici dei materiali rotabili.Addetto al minibar: nell’ambito delle attività a bordo treno, sulla base di procedure prestabilite,promuovono sul treno la vendita dei prodotti commercializzati con l’ausilio del bar mobile, nelrispetto delle norme igieniche, amministrative e fiscali vigenti.MozzoAllievo comune polivalentePiccolo di cucinaPiccolo di camera


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> Declaratorie e figureprofessionali – E operatori art 27.2Declaratoria: attività di carattere operativo tecniche e/o amministrative in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedurecodificate in relazione alle esperienze e alle abilitazioni conseguite, attività a bordo delle navi in servizio di traghettamentoferroviario in attuazione delle disposizioni vigenti nel settore marittimo delle Navi Traghetto.Figure professionali esemplificative:Addetto di bordo: anche con conoscenza di lingue estere, effettuano il servizio di accoglienza e assistenza clienti delle carrozzeferroviarie provvedendo ad ogni attività connessa al tipo di servizio scortato e riscuotono e versano gli importi per ogni servizio apagamento reso alla clientela con i relativi rendiconto.Operatore polivalente di condotta e manovra nei raccordi: in possesso delle prescritte abilitazioni, svolgono attività di condotta emanovra esclusivamente nei raccordi industriali e commerciali con le relative operazioni accessorie nei binari di presa econsegna, provvedendo, se collocati almeno nella posizione retributiva 2, anche al coordinamento ed al controllo di lavoratori dilivello pari o inferiore, comprese le attività amministrative connesse.Meccanico officina fissa/mobile: inseriti nel ciclo manutentivo, svolgono attività operative di natura tecnico qualificata ancheattraverso l’acquisizione delle abilitazioni previste.Armatore ferroviario raccordi/Referente armamento ferroviario: inseriti nel ciclo produttivo, svolgono attività di montaggio emanutenzione dei binari esclusivamente all’interno dei raccordi industriali e commerciali anche attraverso l’utilizzo di mezzi, delleattrezzature e delle abilitazioni previste. Se collocati almeno nella posizione retributiva 2 possono svolgere anche compiti diaddestramento e di controllo di squadre di lavoratori di livello pari o inferiore, comprese le attività amministrative connesse.Ausiliario (Circolazione, Manovra Infrastruttura, Manovra Rotabili, Uffici): Lavoratori che svolgono attività di carattere operativoanche amministrative di limitata complessità nell’ambito dei rispettivi settori di attività a supporto della realizzazione del processolavorativo.Operatore (servizi ausiliari e/o di pulizia): svolgono attività di carattere operativo di limitata complessità nell’ambito dei rispettivisettori di attività a supporto della realizzazione del processo lavorativo.Operatore qualificato di logistica: nell’ambito delle attività di logistica sussidiarie ai servizi a bordo treno in condizioni di autonomiaesecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni di natura amministrativa e/o tecnico/pratiche che richiedono ilpossesso di conoscenze qualificate.Addetto ai servizi di ristorazione a bordo treno: nell’ambito delle attività a bordo treno , sulla base di procedure prestabilite edin condizioni di autonomia esecutiva svolgono il servizio di sala secondo modalità di esecuzione predeterminata,provvedendo direttamente a bordo treno all’approntamento dei pasti secondo ricette predefinite, alla preparazione dellepietanze ed alla presentazione delle stesse adempiendo alle operazioni di pulizia del materiale e delle attrezzature diristorazione. Svolgono anche compiti di carattere manuale destinati a fornire il servizio di accoglienza/assistenza abordo, di ristorazione e le necessarie attività d’offerta, prenotazioni, preparazione e vendita dei prodotti commercializzati. Il tuttonel rispetto delle norme igieniche, amministrative e fiscali vigenti.Comune polivalente, Giovanotto di coperta, Garzone di camera, Garzone di cucina, Cameriere


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> Declaratorie e figure professionali –D operatori specializzati art 27.2Declaratoria: sulla base di conoscenze professionali specifiche e di adeguata esperienza acquisita nell’esercizio delle proprie mansioni, ovvero attraversospecifici percorsi formativi, svolgono attività operative, tecniche ed amministrative, nell’ambito di metodi e procedure predefiniti comprese attività diaddestramento al lavoro e di coordinamento di personale di livello pari o inferiore; in possesso della qualificazione professionale necessaria, svolgonoattività operative e pratiche in assistenza e a supporto del personale medico e paramedico;svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio ditraghettamento ferroviario in attuazione delle vigenti nel settore marittimo delle Navi Traghetto; in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delleconoscenze acquisite attraverso moduli formativi di specializzazione e/o esperienza professionale maturata nei livelli inferiori, nell’ambito dei rispettivisettori di attività, concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento dei processi e delle attività di personale di livellopari o inferiore.Figure professionali esemplificative:Operatore Specializzato Manutenzione Infrastrutture: attività pratico-operative relative a installazione, riparazione, manutenzione e verifica sugli impianti esulle strutture, sulle apparecchiature, nonché sulla sede e sull’armamento svolgendo altresì le mansioni di uso comune comprese le operazioniamministrative connesse.Operatore Specializzato Manutenzione Rotabili: attività pratico-operative relative a installazione, riparazione, manutenzione e verifica sul materiale rotabilee sulle apparecchiature, svolgendo le mansioni di uso comune comprese le operazioni amministrative connesse; effettuano, altresì, la messa in eserciziodei mezzi di trazione.Operatore Specializzato Circolazione: attività pratico-operative relative a manovra degli scambi e dei segnali di istradamento mediante l’uso di appositidispositivi ed apparati di sicurezza; composizione e scomposizione dei convogli ferroviari; condotta di locomotive da manovra, limitatamente a manovrenell’ambito di un impianto di servizio e ad interventi tecnici sui mezzi di trazione e sul materiale rimorchiato.Operatore Specializzato Commerciale: sia a terra che a bordo treno attività di assistenza e accoglienza della clientela, anche con riferimento ai settoridell’accompagnamento notte e della ristorazione dialogando in lingua straniera quando necessario e provvedendo, con ogni iniziativa atta, ad assicurareil miglior comfort possibile, effettuando anche prestazioni connesse con iniziative promozionali e commerciali. Concorrono ad assicurare il buonandamento del servizio e del corretto adempimento delle norme igieniche, tecnico/amministrative e fiscali.Operatore Specializzato Attività di supporto: attività tecnico/amministrative richiedenti la conoscenza di procedure operative definite e l’applicazione diconoscenze acquisite, nonché attività di vigilanza degli asset aziendali, di reception, di controllo degli accessi aziendali, di smistamento e inoltro dellacorrispondenza e, all’occorrenza, compiti di supporto alle attività dei lavoratori di livello superiore nonché, in possesso delle patenti prescritte, dimanutenzione e conduzione di automezzi di servizio su gomma, comprese le operazioni amministrative connesse.Operatore Specializzato di logistica: attività di logistica sussidiarie ai servizi a bordo treno in condizioni di autonomia operativa coordinano le attività delpersonale di livello inferiore relative alle operazioni di trasporto da e per il treno, di carico e di scarico delle merci, attrezzature e materiali utili ai servizi dibordo, alle operazioni di ricezione, presa in consegna, magazzinaggio, custodia e smistamento sia di prodotti alimentari che non alimentari, delleattrezzature di bordo.Responsabile dei servizi di bordo: attività a bordo treno, in condizioni di autonomia operativa e con specifica ed adeguata capacità professionale svolgonolavori che comportano una particolare conoscenza tecnica, coordinando un gruppo di lavoratori di livello inferiore che esplicano i servizi di ristorazione, diaccoglienza e di assistenza nelle carrozze ristorante e lungo il treno. Sono responsabili del buon andamento del servizio e del corretto adempimentodelle norme igieniche, tecnico/amministrative e fiscali.Coordinatore di cantiere: in possesso dei requisiti previsti per l’operatore polivalente di condotta e manovra nei raccordi, provvedono anche al coordinamentoed al controllo di squadre di lavoratori di livello pari o inferiore, comprese le attività ad esso connesse.Coordinatore di armamento ferroviario: provvedono anche al coordinamento ed al controllo tecnico, operativo e amministrativo delle squadre di armamentoferroviario nei raccordi industriali e commerciali.Operatore sanitario specializzato, Ingrassatore, Marinaio, Dispensiere


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> Declaratorie e figure professionali –C tecnici art 27.2Declaratoria: con autonomia operativa e con margini di discrezionalità, nell’ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un qualificato livello diconoscenze e professionalità nonché competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione deiprocessi produttivi, anche attraverso l’addestramento al lavoro, il controllo di attività operative ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore; inpossesso delle qualificazioni professionali necessarie, sulla base delle norme vigenti e di apposite istruzioni svolgono attività operative di natura tecnico-sanitariaed amministrativa, nonché quelle connesse all’accertamento psico-attitudinale e per l’ergonometria;attività a bordo delle navi in servizio di traghettamentoferroviario in attuazione delle disposizioni nel settore marittimo delle Navi Traghetto; in possesso delle prescritte abilitazioni/patenti e sulla base delle conoscenzeacquisite attraverso una specifica formazione o esperienza professionale maturata nelle posizioni retributive e nei livelli professionali inferiori, nell’ambito deirispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo delle attività di personale di livellopari o inferiore.Figure professionali esemplificativeTecnico della Manutenzione Infrastrutture: attività tecnico-operative di installazione e manutenzione degli impianti e degli apparati, anche attraverso l’utilizzo dischemi, disegni e tecnologie complesse, realizzando, inoltre, il connesso controllo amministrativo.Tecnico della Manutenzione Rotabili: svolgono attività tecnico-operative di installazione e manutenzione degli apparati e del materiale rotabile, anche attraversol’utilizzo di schemi, disegni e tecnologie complesse, realizzando, inoltre, il connesso controllo amministrativo.Tecnico della Circolazione: svolgono attività di circolazione e/o di controllo e sorveglianza su determinati apparati di sicurezza operando con autonomia operativarelativamente agli istradamenti, ovvero collaborano alle attività gestionali necessarie in stazione ferroviaria di non elevato traffico.Tecnico di Verifica e Formazione Treno: nel rispetto di norme e regolamenti prefissati, al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza e circolazione, attivitàtecniche, di controllo e verifica sul materiale rotabile, nonché attività operative/tecnico-pratiche/amministrativo-contabili con specifica preparazione professionalein relazione ai processi di gestione del materiale rotabile e della formazione dei convogli ed in coerenza con le norme di sicurezza e circolazione.Tecnico di Manovra e Condotta: svolgono attività: di manovra, di composizione e scomposizione dei convogli ferroviari nel rispetto delle normative vigenti ed operano,inoltre, con autonomia operativa relativamente alla manovra, anche attraverso il coordinamento e la sorveglianza di più squadre di manovra; di condotta di mezzidi trazione da manovra negli scali o nelle stazioni; di condotta di tradotte su tratti di linea specificatamente autorizzati; di condotta, previa abilitazione al mezzo ditrazione, di tradotte tra impianti della stessa località con locomotive da treni/manovra, locomotori isolati o accoppiati tra gli scali e/o impianti di una stessa localitànonché di traghettamento; di supporto al macchinista in servizio ai treni, intervenendo in caso di emergenza.Tecnico Polifunzionale Treno: una o più delle seguenti attività: manovra degli scambi e dei segnali di istradamento mediante l’uso di appositi dispositivi; manovra dicomposizione e scomposizione dei convogli ferroviari nel rispetto delle normative vigenti; operano, inoltre, con autonomia operativa relativamente alla manovra,nonché attraverso il coordinamento e la sorveglianza di più squadre di manovra; operative/tecnico-pratiche/amministrativo-contabili, nel rispetto di norme eregolamenti prefissati, con specifica preparazione professionale in relazione ai processi di gestione del materiale rotabile e della formazione dei convogli ed incoerenza con le norme di sicurezza e circolazione; tecniche, di controllo e verifica sul materiale rotabile, nel rispetto di norme e regolamenti prefissati, al fine digarantire il rispetto delle norme di sicurezza e circolazione; condotta di mezzi di trazione da manovra negli scali o nelle stazioni; condotta di tradotte su tratti dilinea specificatamente autorizzati nonché, previa abilitazione al mezzo di trazione, effettuano tradotte tra impianti della stessa località con locomotive datreni/manovra, locomotori isolati o accoppiati tra gli scali e/o impianti di una stessa località; di supporto al macchinista in servizio ai treni, intervenendo in caso diemergenza.Tecnico di Ufficio: specifica natura tecnica e/o amministrativa anche operando su sistemi informatici.Tecnico Commerciale a terra/a bordo: in possesso delle specifiche abilitazioni e competenze professionali, espletano attività di assistenza alla clientela svolgendo inparticolare, nelle stazioni e a bordo treno, dialogando in lingua straniera quando necessario, attività di controlleria ed emissione dei titoli di viaggio, informazionialla clientela e provvedendo, con ogni iniziativa atta, ad assicurare il miglior comfort possibile, effettuando anche prestazioni connesse con iniziative promozionalie commerciali. Sono responsabili del buon andamento del servizio e del corretto adempimento delle norme igieniche, tecnico/amministrative e fiscali.Tecnico di Logistica: nell’ambito delle attività di logistica sussidiarie ai servizi a bordo treno, in condizioni di autonomia operativa supervisionano, nel rispetto delleindicazioni fornite dall’azienda ed in particolare dal responsabile di impianto, tutte le attività che vengono svolte all’interno ed all’esterno dei magazzini, sussidiarieai servizi a bordo treno, sia ordinarie che straordinarie; provvedono alla corretta ottimizzazione delle risorse umane impiegate, all’adeguamento ed allo sviluppo diprocedure, metodologie e tecnologie presenti sui luoghi di lavoro.Tecnico di Protezione Aziendale, Tecnico Sanitario, Elettricista, Motorista, Carpentiere, Operaio di Coperta


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> Declaratorie e figure professionali –B tecnici specializzati art 27.2Declaratoria: espletano, con maggiore autonomia operativa e discrezionalità nell’ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti unelevato livello di conoscenza, di professionalità e di competenze tecniche, specialistiche, di sicurezza e coordinamento dei lavori, commercialie/o gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l’addestramento al lavoro, ilcontrollo delle attività e dei processi produttivi e il coordinamento di personale di livello pari o inferiore; in possesso delle qualificazioniprofessionali necessarie, svolgono attività tecnico-sanitarie nell’ambito delle mansioni previste dalla vigente normativa per l’infermiereprofessionale e coadiuvano il medico sulla base di apposite istruzioni negli accertamenti clinico-strumentali, oppure svolgono le operazioniconnesse all’esecuzione di esami radiologici, di analisi cliniche, chimiche e microbiologiche, di igiene industriale e di riabilitazione, nonché ilavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni vigenti nei settorimarittimi dei Capi Servizio e dello Stato Maggiore delle Navi Traghetto.; in possesso delle prescritte abilitazioni/patenti e sulla base delleconoscenze acquisite attraverso una specifica formazione o esperienza professionale maturata nelle posizioni retributive e nei livelliprofessionali inferiori, nell’ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso ilcoordinamento ed il controllo delle attività di personale di livello pari o inferiore.Figure professionali esemplificative:Capo Stazione: attività di dirigenza della circolazione dei treni, di sorveglianza e coordinamento tecnico/pratico/amministrativo/gestionale in ambitostazione e nei settori relativi all’andamento dei treni, di applicazione delle norme regolamentari dell’esercizio ferroviario.Capo Tecnico Infrastrutture: attività tecnico/operative/organizzative/gestionali e contabili finalizzate alla realizzazione ed al controllo dei processiproduttivi di manutenzione e realizzazione dell’infrastruttura ferroviaria in linea, negli impianti, nei cantieri e nei laboratori.Capo Tecnico Rotabili: attività tecnico/operative/organizzative/gestionali e contabili finalizzate alla realizzazione ed al controllo dei processi produttividi manutenzione dei rotabili e delle apparecchiature negli impianti e nelle officine.Specialista Tecnico Amministrativo: attività: amministrative, gestionali, di supporto e collaborazione, di studio, di ricerca e di coordinamento;specialistiche tecnico-amministrative, contabili, di controllo, verifica e collaudo, di disegno, misurazione e rilievo, di partecipazione allaprogettazione nonché di collaborazione e coordinamento di particolari attività.Specialista Tecnico Commerciale:i con qualificata competenza professionale che svolgono attività relative alla promozione, alla vendita nonché allarealizzazione del contratto di trasporto, di sorveglianza e di coordinamento tecnico, pratico, amministrativo e contabile, di collaudo e verifica deimateriali e di assistenza alla clientela.Capo Treno/Capo Servizi Treno: attività relative alla dirigenza, sorveglianza e responsabilità del convoglio relativamente alla circolazione, anche coninterventi sul materiale, ivi compresa l’effettuazione della prova freno nei casi previsti sulla base dei regolamenti e della normativa vigenti; allacompilazione e conservazione dei documenti di viaggio, al coordinamento del personale di scorta, alla sorveglianza e controllo sulla regolaritàdel servizio viaggiatori e sui servizi svolti da terzi a bordo treno nell’ambito delle rispettive responsabilità, alla emissione e controllo di biglietti diviaggio, alla assistenza e informazione della clientela, al controllo ed intervento nelle attività di manovra e scambi in particolari situazioni, dicoadiutore del macchinista nei casi previsti.Macchinista: attività di condotta di mezzi di trazione con relativo materiale rimorchiato, su treni che circolano sull’intera infrastruttura ferroviarianazionale, o su tratti di linea della stessa specificatamente autorizzati, con le responsabilità sul convoglio definite in base ai regolamenti e allenormative vigenti e le cui competenze alla condotta sulla infrastruttura ferroviaria nazionale vengono certificate dai soggetti competenti previstidalle discipline legislative in materia. Effettuano visite di controllo e di accertamento tecnico sui mezzi di trazione, eseguono la prova freno edintervengono sui mezzi medesimi e, nei casi previsti, sul materiale rimorchiato.Tecnico Specializzato di Protezione Aziendale, Coadiutore medico, Tecnico Sanitario Specializzato, Nostromo, Capo Elettricista, CapoMotorista, Ufficiale Navale, Ufficiale di Macchina, Ufficiale


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> Declaratorie e figureprofessionali – A Direttivi art 27.2Declaratoria: in possesso di più elevata professionalità, competenze, esperienze e formazionespecialistica rispetto al livello inferiore, oltre che delle abilitazioni/patenti prescritte, espletano condiscrezionalità e facoltà di iniziativa, nei diversi settori aziendali, attività per l’attuazione di obiettiviproduttivi che richiedono specifiche competenze e conoscenze professionali specialistiche, disicurezza e coordinamento dei lavori, anche attraverso il coordinamento, l’istruzioneprofessionale e la gestione di altro personale e/o di risorse affidate di livello pari o inferiore.Figure professionali esemplificativeEsperto/Impiegato Direttivo: con specifica preparazione e/o competenza professionale acquisitarispetto al sistema di conoscenze richiesto nell’ambiente organizzativo di appartenenza, sonoadibiti ad attività specialistiche, anche di protezione aziendale, con funzioni gestionali e/odirettive.Responsabili di piattaforma: gestiscono con discrezionalità e facoltà di iniziativa l’arrivo e l’uscitadelle merci negli impianti di logistica.Capo traffico traslochi: svolgono funzioni direttive e specialistiche inerenti la realizzazione deirisultati produttivi anche attraverso il coordinamento e il controllo del processo legato al traslocodelle merci nel settore della logistica.Capo commessa commerciale: con compiti di responsabilità, alla gestione delle commessecommerciali nel settore della logistica sia sotto il profilo tecnico che relazionale.


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> Declaratorie e figure professionali– Q quadri art 27.2Declaratoria: ai sensi della legge 13.5.1985, n. 190, svolgono la loro attività con elevata preparazione professionale, ampia autonomia, alto grado dispecializzazione, responsabilità diretta nell’attuazione degli obiettivi e dei processi produttivi dell’azienda,;hanno la gestione e la responsabilità distrutture organizzative di rilievo, o ai quali, in relazione all’elevato contenuto specialistico della professionalità, sono attribuite funzioni organizzative inambito amministrativo, commerciale o tecnico o progetti di interesse strategico per l’azienda, che comportino attività di studio, consulenza,progettazione, programmazione, pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie innovative della massima rilevanza.Posizione retributiva 2Figure professionali esemplificativeResponsabile linea/struttura operativa-tecnica: operando sulla base di obiettivi assegnati, sono responsabili di linea/unità operativa-tecnica e gestisconorisorse umane, economiche, tecniche ed organizzative nell'ambito di uno dei seguenti settori aziendali di appartenenza: manutenzione, circolazione,esercizio rete, condotta, servizi di bordo, sicurezza e coordinamento dei lavori, protezione aziendale, marketing, assistenza alla clientela, vendita,amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo.Professional: sulla base di direttive aziendali, in possesso dei prescritti titoli professionali e con la necessaria conoscenza ed esperienza in uno dei seguentisettori aziendali: manutenzione, circolazione, esercizio rete, condotta, servizi di bordo, protezione aziendale, marketing, assistenza alla clientela,vendita, approvvigionamenti, logistica, ingegneria, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo, medico-sanitario, finanza, pianificazione econtrollo, personale e organizzazione, nel loro campo di attività realizzano studi di ricerca, di progettazione o di pianificazione operativa finalizzati alconseguimento degli obiettivi aziendali, anche attraverso l’utilizzo di sistemi e metodologie innovativi, nonché i lavoratori che hanno il coordinamento,la direzione e il controllo tecnico/contabile nella realizzazione di nuove opere di ingegneria o che curano la supervisione o concorrono all’attuazioneoperativa dei programmi aziendali e dei processi produttivi, anche con funzioni di coordinamento nell’ambito di strutture operative complesse oesercitando funzioni di rappresentanza.Professional sanitario, Primo Ufficiale Navale, Primo Ufficiale di Macchina, Primo Ufficiale: in possesso dei prescritti titoli professionali, svolgono la loroattività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative e amministrative vigenti nel settoremarittimo dello Stato Maggiore delle Navi Traghetto.Posizione retributiva 1Figure professionali esemplificativeResponsabile Struttura operativa complessa: in possesso di notevole esperienza, dei prescritti titoli professionali e di elevatissime competenze tecniche egestionali organizzano e coordinano, in strutture operative articolate e complesse e con ampi margini di discrezionalità ed iniziativa, le risorse di unodei seguenti settori: manutenzione dell’infrastruttura, manutenzione e verifica dei rotabili, circolazione treni, esercizio rete, condotta rotabili, servizi dibordo, di sicurezza e coordinamento dei lavori, protezione aziendale, servizi di vendita, di marketing, di assistenza clienti, medico-sanitario, diamministrazione e contabilità e tecnico-amministrativi.Professional Senior:, in coerenza con la missione aziendale e sulla base delle sole direttive generali, con una spiccata conoscenza di uno dei seguentisettori aziendali: manutenzione, circolazione, esercizio rete, condotta, servizi di bordo, protezione aziendale, marketing, assistenza alla clientela,vendita, approvvigionamenti, logistica, ingegneria, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo, medico-sanitario, finanza, pianificazione econtrollo, personale e organizzazione, nell’ambito del loro campo di attività realizzano studi di ricerca, di progettazione e/o di pianificazione operativa,direzione e coordinamento della progettazione e dei lavori di realizzazione di nuove opere di ingegneria, finalizzati al conseguimento degli obiettiviaziendali, nonché l’attuazione operativa, con ampi margini di discrezionalità e iniziativa, dei programmi prestabiliti ricercando e utilizzando, ovenecessario, sistemi e metodologie innovativi, anche con funzioni di coordinamento ed esercitando funzioni di rappresentanza.Comandante, Direttore di Macchina: in possesso dei prescritti titoli professionali, sono responsabili della loro attività a bordo delle navi in servizio ditraghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo dello Stato Maggiore delle NaviTraghetto.Passaggio di posizione retributiva: Il passaggio dalle figure professionali della posizione retributiva 2 alle figure professionali della posizione retributiva 1avviene esclusivamente sulla base di una positiva valutazione di merito dell’azienda sulle competenze e sulle capacità professionali espresse nellefunzioni svolte e sulla attitudine al disimpegno delle funzioni previste per le figure professionali della posizione retributiva 1.


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> Classificazionepersonale norma transitorialivelli G, F, D e rispettivi parametri, attribuite le posizioni retributive previste nei nuovi livelli di classific.- la posizione retributiva 1 corrisponde ai parametri retributivi 1 dei livelli G, F, D;- la posizione retributiva 2 corrisponde ai parametri retributivi 2 dei livelli G, F, D.livelli E e H attribuita la posizione retribut. 1 prevista rispettivamente nei nuovi livelli di classific C e FL’anzianità di servizio maturata alla data di entrata in vigore del presente <strong>CCNL</strong> nei parametriretributivi 2 dei livelli professionali G, D, F, è utile ai fini del passaggio alla posizioneretributiva 1 del nuovo inquadramento.n° mesi mancanti x pos1 = n° mesi mancanti per par1 del livello di provenienza x n° mesi utili per passaggio a pos.retributiva 1n° mesi per il passaggio al parametro 1 del livello di provenienzaI lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante stipulato ai sensi dell’accordo nazionale di settore del1.3.2006, sono inquadrati:se in possesso di una anzianità di servizio inferiore a 18 mesi, nella posizione retributiva 1 del livello professionaleinferiore rispetto a quello previsto per la figura professionale da conseguire e l’anzianità di servizio maturata èutile ai fini del passaggio al livello superiore ai sensi del citato accordo del 1.3.2006;se in possesso di una anzianità di servizio uguale o superiore a 18 mesi, nella posizione retributiva iniziale (3 o 2) dellivello professionale previsto per la figura professionale da conseguire e l’anzianità di servizio complessivamentematurata con il contratto di apprendistato è utile, in caso di conferma a tempo indeterminato, ai fini del passaggioalla posizione retributiva superiore come stabilito dall’accordo del 1.3.2006 e dal punto 3 del precedente art. 22bis.


Orario di Lavoro<strong>CCNL</strong> Mobilità/Area <strong>AF</strong>Contratto aziendale FS1


Orario di lavoro settimanale<strong>AF</strong> art 28.1.1 FS art 1338 ORETurno in terza: media turnodi norma meseMax e min programmatiEquipaggi: media turno dinorma mesemax 44h min 30hServizi ausiliari: media su 4 mesimax 48hCA: max su 6 mesi38 ORETurno in terza: mediaturno di norma meseEquipaggi: media turno dinorma mesemax 44h min 30h2


Multiperiodo<strong>AF</strong> art 28.1.2CA: 38 ore media periodoMax 46h min 30h3 periodi max 4 mesiciascunoCon accordo: Turni in terza,seconda e giornataSenza accordo: Turno inseconda e giornata per unsolo periodo/annomax 4 mesiFS art 13.1.138 ore media periodoMax 46h min 30hUP: 45gg primadell’applicazione si attiva laprocedura negoziale.Con accordo: entro 20ggdall’attivazione dellaprocedura, per tutte letipologie di turno, sidefinisce durata e limiti maxe min, 3 periodi max 4 mesiciascunoSenza accordo: solo Turni inseconda e giornata per unsolo periodo/anno,comunicazione a OS 15 ggprima su modalità operative3


Distribuzione Giornaliera<strong>AF</strong> art 28.1.2 FS art 13.1.2Programmata dalle aziende infunzione delle esigenze teniche,produttive, organizzativeVariazioni: oggetto dinegoziazione CA entro 20ggsuccessivi a presentazione aOSSenza accordo: ulteriorecomunicazione a OS 20gg primadell’attivazione con variazionimax 1h nell’anno (fermo restandoil periodo giornalierooriginariamente programmato o ladurata del nastro in caso dispezzato)In caso di necessità di variazionio istituzioni di nuove posizioni dilavoro: attivazione procedura diconfronto 2 mesi prima diattuazioneCon accordo da definire entro20 gg dall’attivazione dellaprocedura divengono operativele modalità convenute.Senza accordo: ulteriorecomunicazione a OS 20ggprima dell’attivazione convariazioni max 1h nell’anno(fermo restando il periodogiornaliero o la durata del nastroin caso di spezzato)4


Periodo di Lavoro giornaliero<strong>AF</strong> art 28.1.4 FS art 13.1.6Max 10h8h fascia 00-059h fascia 00-05 Turno in 3°CA: 9h fascia 00-05 Turnoin 2° se inizia non primadelle 4.00 e termina entrol’1.00Servizi ausiliari a terra:max 10h fascia 00-05 media8h fra due riposiMax 10h8h fascia 0.00-5.009h fascia 0.00-5.00Turno in 3°UP: 9h fascia 0.00-5.00Turno in 2° se iniziadopo le ore 4.00 otermina entro 1.005


Ripartizione Orario di Lavoro<strong>AF</strong> art 28.1.5 FS art 13.1.3Su 5 gg di normaPer specifiche esigenzetecniche e produttive:Su 6 ggVariazioni oggetto diaccordoProcedura negoziale: siattiva 2 mesi prima, daconcludere 20ggdall’attivazioneSu 5 gg di norma (sempre perattivazione nuove posizioni)Per specifiche esigenze tecniche eproduttive: Su 6 ggVariazioni oggetto di accordoProcedura negoziale UPinizia 2 mesi prima.Con accordo da definire entro 20 ggdall’attivazione:variazione operativa secondomodalità convenute.6


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> Articolazione OrarioGiornaliero art 28.1.6• Turni avvicendati nelle 24h (Turno in 3°)• Turni non cadenzati (equipaggi)• Turni avvicendati su 2 periodi giornalieri(Turno in 2°)• Su prestazione unica (spezzato o Mec3)Variazioni articolazione: oggetto diprocedura negoziale da completare 20ggdall’attivazione7


Orario Spezzato<strong>AF</strong> art 28.1.7 FS art 13.1.5Durata di ciascunperiodo: min 2hDurata intervallomin 30’ max 2.30hCA: elevazione limitemax intervallo 3hDurata di ciascun periodo: min 2hDurata intervallo: min 30’ max2.30hUP: in caso di necessità divariazione entro limiti min e maxcomunicazione a OOSS 30 ggprima.Su richiesta OOSS attivazioneprocedura da concludere 10ggprima dell’attivazione.UP: In caso di necessità di modificadei limiti in essere o di nuovaattivazione spezzato, 2 mesi primasi attiva la procedura.Con accordo da concludere 20 ggprima dell’attivazione, la variazionediventa operativa.8


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> SOSTITUZIONEart 28.1.8Per prestazioni che richiedono continuitàdi presenza Turno in 3° e Turno in 2°:garantita sostituzione entro un’ora daltermine del periodo giornalieroprogrammatoCA: innalzamento limite a due ore9


Lavoro Notturno<strong>AF</strong> art 28.1.9 art 13.1.7Servizi notturniprogrammabili (00-05)- Due tra due RCA: elevabili a tre servizipurchè il terzo non siaconsecutivo- 10 mese- 79 annoCA: definire ulterioricriteri per individuazionelavoratori notturniDue tra due RManutenzione infrastrutturaprestazione unica confermatemodalità programmazione eprocedure negoziali in essere per3° notte.10 mese79 annoSe le attività di manutenzioneinfrastruttura sono svoltesistematicamente dagli stessilavoratori: gli addetti ai cantierinotturni sono considerati lavoratorinotturni.Turni in terza: lavoratori notturni.10


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> Riposo Giornaliero(parte generale) art 28.1.1011h ogni 24 oreTurni in terza e in seconda: min 8h(11h medie nel turno di norma nel mese)CA manutenzione infrastruttura attivitànotturne: min 8h, 11 tra due riposi11


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> Riposo Settimanale(parte generale) art 28.1.11Minimo 48 oreArticolazione su 6 gg: 35 ore min (comprendenteun’intera giornata di calendario)Ripresa servizio se periodo lavoro giornalieroprecedente R termina nella fascia 0-6: dopo le 6.00Spostamento eccezionale del riposo ad altro giornodella settimana successiva: preavviso min 48h max 1volta nel mese (art 30)12


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> Pausaart 28.1.12Se lavoro >6h continuative: pausa 15’CA per definizione modalità fruizioneEQUIPAGGI (art 28.2.6): programmata 30’ seinteressa fascia 11-15 o 18-22 (assorbe 15’)Assorbita da rfr se programmato 11-15 o 18-22Non programmata se a/r notturno inizio dopo 2213


Ccnl <strong>AF</strong> moduli di equipaggio art 28.2Per quanto non diversamente disciplinato si applica la disciplina generale(art 28.1)Si applica a PDM, PDB, PPT, PDS (pan, par, pap), PNT quando è inservizio ai treni.Previste definizioni: condotta, scorta, accessoria, complementare, riserva,sosta di servizio, pausa, spostamento di servizio, base operativa, modulo diequipaggio, riposo giornaliero, a/r, rfr, assenza dalla residenza.Normative articolate per Sezioni Specifiche SP Per quanto nondiversamente disciplinato si applica la disciplina generale (art 28.1)Si applica a PDM, PDB, PPT, PDS (pan, par, pap), PNT quando è inservizio ai treni.Previste definizioni: condotta, scorta, accessoria, complementare, riserva,sosta di servizio, pausa, spostamento di servizio, base operativa, modulo diequipaggio, riposo giornaliero, a/r, rfr, assenza dalla residenza.Normative articolate per Sezioni Specifiche SP14


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> Condottaart 28.2.1.cCONTINUATIVAquando, nell’ambito di uno stessoperiodo di lavoro giornaliero, sisvolge in servizio al medesimoTreno o a più treni e comunqueCon modalità operative,compreseLe attività accessorie ecomplementari, che non nedeterminino le interruzioni dicontinuità descritte per la“condotta effettiva”EFFETTIVASommatoria dei periodi dicondotta continuativainterrotti da una pausa dialmeno 15 minuti netti, oda fermate di servizioprogrammate di almeno30 minuti nelle quali nonsia prevista lasostituzione del mezzo15Servizi con moduli di equipaggio promiscui: l’intera prestazione è daconsiderare ad Mec1, Mec4 o con equipaggio Mec3 se una diqueste supera le 2.30 ore (soste attribuite al 50% tra i due servizi)art 28.2.1.2


Attività Accessorie<strong>AF</strong> art 28.2.1.c FS art 13.2.3Tempo nel corso del qualepdm, pdb, ppt, pds svolgonooperazioni preliminari allapartenza o successiveall’arrivo.Confermate tutte le normativetecnico organizzative inessereVariazioni: oggetto diinformativa aziendale almeno20 giorni prima della lorointroduzione (art 28.2.1.1.2).Confermate tutte le normativetecnico organizzative in esseree aspetti quantitativi.Variazioni: oggetto diinformativa aziendale 20 giorniprima della loro introduzione.Su richiesta delle OOSS puòessere effettuata una verificaprima dell’introduzione.16


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> modulo di equipaggio<strong>AF</strong> art 28.2.1.d FS art 13.2.1I moduli di equipaggio già operativinelle aziende all’atto dell’entrata invigore del Presente <strong>CCNL</strong> restanoconfermati.E’ subordinato all’accordo in sedeaziendale l’impiego degli ulterioriModuli di equipaggio, semprechésiano coerenti con le disposizionidell’ANSF e rispettino lecondizioni di Utilizzazione definite;MEC 1- 1 solo pdm in cabinaMEC 2- 2 pdm in cabinaMEC 3 1 pdm + 1 ppt in cabinaMEC 4- 1 pdm + 1 pdb in cabinaMEB 1- bordo 1 solo pdbMEB 2- bordo meb 1 + altri pdbMES pds (no art 13 FS)MES 1 accompagnamento notteMES 2 assistenza / ristorazioneMES 3 assistenza / puliziaI moduli di equipaggio giàoperativi restanoconfermati secondo lemodalità in essere.I prolungamenti delleprestazioni lavorativediurne sono possibilisecondo quanto stabilitonelle SPE’ subordinato alla CAl’impiego di ulteriori modulidi equipaggio in coerenzacon norme ANSF e nelrispetto dell’art 13 contrattoaziendale FS17


Base Operativa<strong>AF</strong> art 28.2.1.d FS art 13.2Entità organizzativaconvenzionale entro il cuiperimetro il personale mobilepuò iniziare o terminare ilservizio. E’ composta dagliimpianti all’interno del Comunedella sede di lavoro.CA il perimetro può esseremodificatoLe aziende garantiscono glispostamenti all’interno dellaBOP per il rientro a termineservizio all’impianto di partenza.Art 28.2.1.1.3Riposo giornaliero decorre daora di rientro in impianto dipartenza.FS PAX AV, MLP E MERCIE’ composta dagli impiantiall’interno del Comune dellasede di lavoroSe il termine servizio avvienein impianto diverso da doveha avuto inizio l’aziendagarantisce i mezzi per rientrocon tempi max di 30 minutiFS Regionalesi conferma la normativaattuale18


Riposo Settimanale (equipaggi)<strong>AF</strong> art 28.2.4 FS art 13.2.4Min 48hDi norma 6° giornoCA spostabile 4°/7°Garanzia 3538hin programmazioneCA : riduzione 35h max8/annoCA: modalità alternativedi fruizione a condizioniequivalenti con riduzionemonte ore annuo (riposodi qualità o di quantità)Min 48hDi norma 6° giorno,spostabile 4°/7°I doppi riposi previsti nellenormative delle singoleSP non possono esserecompresi nei periodi diferie superiori a 7ggconsecutivi.19


FS Riposo Settimanaleart 13.2.4 +SP 13.2.7MLP: 12 periodi annui di almeno60 ore comprendenti sabato odomenica.Ulteriori 12 periodi annui dialmeno 60 ore senza garanziasabato o domenicaGaranzia 3276 oreMerci: 12 periodi annui dialmeno 60 ore comprendentisabato e domenica.Ulteriori 12 periodi annui dialmeno 60 ore comprendenti osabato o domenicaGaranzia 3276 oreAV: 12 periodi annui di almeno60 ore comprendenti sabato edomenica.Garanzia 3276 oreRegionale: 14 periodi annui dialmeno 60 ore comprendentisabato e domenica.12 periodi annui di almeno 48 orecomprendenti o sab o domGaranzia 3420 oreUP: per max 8 riposi/anno durataminima 35 ore se R coincide con sabo dom e la ripresa servizio è dopo le6.0020


Lavoro Notturno<strong>AF</strong> art 28.2.5 FS art 13.2.5Servizi notturni tra due R,nel mese e nell’annofissati nelle SP.CA: definire ulterioricriteri per individuazionelavoratori notturni.CA: modalità di calcolodiverse del limitenumerico annuo.AV:Reg:MLP:Merci:ppt350 ore320 ore360 ore390 orepdm lavoratorenotturno21


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> - Termine del Servizioart 28.2.8Entro i limiti stabiliti nelle sezioni specifiche si può lasciareil servizio nella prima località utile tra quelle individuate tra GIe IF.Comunicazione all’azienda almeno 2h prima del termineprogrammato di periodo giornaliero.Se il lavoratore non esercita la facoltà il servizio non puòprotrarsi due ore oltre i limiti massimi programmabili inattività di scorta o condotta e l’azienda attua gli interventinecessari per il raggiungimento della località di fruizione delriposo entro tali limiti22


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> Procedura Negoziale Turniart 28.2.9Turni elaborati in relazione a esigenze di mercatoCambio orario o variazioni significative offerta:attivazione procedura negozialeConsegna a OOSS informativa su: volumi produzione,consistenza personale per impiantoIn assenza di accordo: turni aziendali senza FlexCA: modalità attuative23


FS Procedura negoziale turniart 13.2.8Consegna turni mensileAnticipo 7gg su attivazioneProgrammazione servizi per due mesi (visibilitàpiù breve all’approssimarsi delle VCO)Programmazione riposi per tre mesiConsegna report mensile del lavoro effettuatoUp o Divisione: fase informativa di report suprincipali indicatori gestionali24


FS Procedura negoziale turniart 13.2.8.1Mantenimento volumi di produzione +/- 10%- Fase informativa nazionale Divisione- Fase di contrattazione decentrata: UP DPR, presso divisione per altre SP- Fasi informative di report quadrimestraliEntro 30gg dal rilascio tracce (20gg DC) l’azienda comunica:Caratteristiche quantitative/qualitativeConsistenze numericheRipartizione volumi di produzioneProiezione impegno personale30gg prima dell’entrata in vigore dei turni (20gg per DC):Attivazione fase contrattazione decentrata nelle sedi previsteOggetto di informazione: grafici senza flexOggetto di contratttazione: turni con flexCon accordo: entra in vigore entro 20gg dall’intesaIn assenza di accordo: turni aziendali senza Flex25


AV Lavoro Giornaliero<strong>AF</strong> art 28.2.7.A.1 FS art 13.2.7.28.30h a/r 05-247h a/r 00-05 Mec18h a/r 00-05 Mec2 e Meb217h rfr (max 9h diurni, limitinotturni 00-05)CA: - 10h a/r 05-01- 9h rfr 05-01CA + trattativa turni:- 18h rfr- 11h Meb1 Meb2 05-01 max5/mese10h a/r 05-01*8h a/r Mec2 00-0517h rfr (9h 05-01*,limiti notturni 00-05)UP: - 18h rfr- 11h Meb1 Meb205-01 max 5/mese26


AV Riposo Giornaliero<strong>AF</strong> art 28.2.7.A.2/3 FS art 13.2.7.2IN RESIDENZA:14 ore 5.00 – 24.0018 ore 0.00 – 5.00CA + trattativa turni: 14ore estensione finoore 1.00FUORI RESIDENZA:7 ore comunqueinteressanti fascia0.00–5.00IN RESIDENZA:14 ore 5.00 – 24.0018 ore 0.00 – 5.00UP 14 ore estensionefino ore 1.00FUORI RESIDENZA:7 ore comunqueinteressanti fascia0.00–5.0027


AV RFR<strong>AF</strong> art 28.2.7.A.3 FS art 13.2.7.2N° MAX: 2 tra due R5 nel meseAssenza Residenza24 oreCA + trattativa turni:assenza dallaresidenza 30 oreN° MAX: 2 tra due R5 nel meseAssenza Residenza24 oreUP assenza dallaresidenza 30 ore28


AV Condotta<strong>AF</strong> art 28.2.7.A.4 FS art 13.2.7.26h continuativa Mec25h continuativa Mec16.30h effettiva congaranzia rientro inresidenza Mec1CA + trattativa turni: 7heffettiva a/r conrientro in residenzaMec1 5/mese6h continuativa Mec25h continuativa Mec16.30h effettiva congaranzia rientro inresidenza Mec1UP 7h effettiva a/r conrientro in residenzaMec1 5/mese29


AV Lavoro notturno<strong>AF</strong> art 28.2.7.A.5 FS art 13.2.7.22 Tra due Rsettimanali11 mese79 anno2 Tra due Rsettimanali11 mese350 h anno30


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> - AV Termine Servizioart 28.2.7.A.6Non prima di 2h oltre termine programmatoNon oltre 1h oltre limiti max programmabiliCA: si possono definire termini fino a2h oltre i limiti max programmabili31


Trasporto Regionale Lavoro giornaliero<strong>AF</strong> art 28.2.7.B.1 FS art 13.2.7.38.30h a/r 05-24 Mec110h a/r 05-24 Mec2 e Meb17h a/r 00-05 Mec18h a/r 00-05 Mec2 e Meb116h tot rfr (max 8.30h diurni,max limiti notturni fascia 00-05)CA: 10h a/r 05-24 Mec1 su lineecomplementariCA + trattativa turni:- Estensione fascia fino 1.00(8.30h Mec1, 10h Mec2/Meb1,8.30 rfr)8.30h a/r 05-24 Mec110h a/r 05-24 Mec2 e Meb18h a/r 00-05 Mec2 e Meb116h tot rfr (max 8.30h diurni,max limiti notturnifascia 00-05)10h* a/r 05-24 Mec1 su lineecomplementari, perimpianti associati eturni di zona, max 1 tradue riposiUP: Estensione fascia fino 1.00(8.30h Mec1, 10hMec2/Meb1, 8.30 rfr)32


Trasporto Regionale Riposo Giornaliero<strong>AF</strong> art 28.2.7.B.2/3 FS art 13.2.7.3IN RESIDENZA14h 05-2418h 00-05CA: 11h per a/r 06-22CA + trattativa turni:- 14h a/r 05 - 01- 11h per a/r 05-24FUORI RESIDENZA7h comunque interessanti00-056h se rfr almeno 4h infascia 00-05IN RESIDENZA14h 05-2418h 00-0511h per a/r 06-22UP - 14h a/r 05 - 01- 11h per a/r 05-24FUORI RESIDENZA7h comunque interessanti00-056h se rfr almeno 4h in fascia00-0533


Trasporto Regionale RFR<strong>AF</strong> art 28.2.7.B.3 FS art 13.2.7.32 tra due riposi5 nel mese pdm4 nel mese pdbAssenza Residenza 24 oreCA + trattativa turni: rfrdiurno interamentecompreso fascia 05-24con 6h min di riposo fra idue serviziN° MAX:2 tra due riposi5 nel mese pdm4 nel mese pdbAssenza Residenza 24 oreUP: rfr diurno interamentecompreso fascia 05-24con 6h min di riposo fra idue servizi34


Trasporto Regionale Condotta<strong>AF</strong> art 28.2.7.B.4 FS art 13.2.7.35h continuativaMec15h continuativaMec15.30h continuativaMec25.30h continuativaMec25.30h effettivaMec15.30h effettivaMec135


Trasporto Regionale lavoro Notturno<strong>AF</strong> art 28.2.7.B.5 FS art 13.2.72 Tra due Rsettimanali11 mese79 anno2 Tra due Rsettimanali11 mese320 h anno36


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> - Trasporto RegionaleTermine Servizio art 28.2.7.B.6Non prima di 2h oltre termine programmatoNon oltre 1h oltre limiti max programmabiliCA: si possono definire termini fino a 2h oltre ilimiti max programmabili37


PAX MLP Lavoro Giornaliero<strong>AF</strong> art 28.2.7.C.1 FS art 13.2.7.410h a/r 05-247h a/r 00-05 Mec18h a/r 00-05 Mec2Meb1 Meb217h tot rfr (max 9hdiurno, limiti notturnifascia 00-05)CA + trattativa turni:-10h a/r 05-01- 9h rfr 05-0110h a/r 05-248h a/r 00-05 Mec2 Meb1Meb217h tot rfr (max 9hdiurno, limiti notturnifascia 00-05)UP: -10h a/r 05-01- 9h rfr 05-0138


PAX MLP Riposo Giornaliero<strong>AF</strong> art 28.2.7.C.2/3 FS art 13.2.7.4IN RESIDENZA14h 05-2418h 00-05CA + trattativa turni:14h a/r 05-01IN RESIDENZA14h 05-2418h 00-05CA + trattativa turni:14h a/r 05-01FUORI RESIDENZA7h comunqueinteressanti fascia 00-056h se rfr almeno 4h infascia 00-05FUORI RESIDENZA7h comunqueinteressanti fascia 00-056h se rfr almeno 4h infascia 00-0539


PAX MLP RFR<strong>AF</strong> art 28.2.7.C.3 FS art 13.2.7.4N° MAX:2 tra due riposi5 nel meseAssenza Residenza24 oreCA + trattativa turni:assenza residenzamax 30 oreN° MAX:2 tra due riposi5 nel meseAssenza Residenza24 oreCA + trattativa turni:assenza residenzamax 30 ore40


PAX MLP Condotta<strong>AF</strong> art 28.2.7.C.4 FS art 13.2.7.46h continuativa Mec24.30h continuativaMec1 o Mec46h effettiva Mec1 oMec4 (se 00–05garantito rientro inresidenza)CA + trattativa turni- 5h continuativa Mec1 oMec4- 6.30h effettiva Mec1 oMec4(se 00-05garantitorientro in residenza)6h continuativa Mec24.30h continuativaMec1 o Mec46h effettiva Mec1 o Mec4CA + trattativa turni- 5h continuativa Mec1 oMec4- 6.30h effettiva Mec1 oMec441


PAX MLP Lavoro Notturno<strong>AF</strong> art 28.2.7.C.5 FS art 13.2.7.42 Tra due Riposisettimanali11 mese79 annoCA: inserito terzoservizio notturnotra due R purchè:- non consecutivo- max 1h fascia 00-05- max 2/mese2 Tra due Riposisettimanali11 mese360 oreUP: inserito terzoservizio notturnotra due R purchè:- non consecutivo- max 1h fascia 00-05- max 2/mese42


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> - PAX MLP Termine Servizioart 28.2.7.C.6Non prima di 2h oltre termine programmatoNon oltre 1h oltre limiti max programmabiliCA si possono definire termini fino a 2h oltre ilimiti programmabili43


MERCI equipaggio Mec3<strong>AF</strong> art 28.2.7.D FS art 13.2.7.5Equipaggio Mec3solo su lineeattrezzate conSCMT e SSC emezzi attrezzaticon SCMT o SSCe GSM/GSM-RPPT a bordoDa 1/5/2013modulo DEntro 31/12/2013patente A444


MERCI Lavoro Giornaliero<strong>AF</strong> art 28.2.7.D.1 FS art 13.2.7.510h a/r 05-24 Mec28.30h a/r 05-24 Mec3 o Mec4 con30’ pausa8h a/r 00-05 Mec27h a/r 00-05 Mec3 o Mec416h tot rfr Mec2 Mec3 o Mec4 (8hmax diurni, limiti notturni 00-05)10h a/r 05-24 Mec28.30h a/r 05-24 Mec3 o Mec4 con30’ pausa8h a/r 00-05 Mec216h tot rfr Mec2 Mec3 o Mec4 (8hmax diurni, limiti notturni 00-05)CA + trattativa turni- 10h a/r 05-01 Mec2- 8h rfr 05-01 Mec3 o Mec4- 11h a/r 05-24 Mec2- 10h a/r 05-24 Mec3 o Mec4- 8h a/r 00-01 e 04-05 Mec3 oMec4- 9h rfr 05-24 Mec2UP: 10h 5-1 Mec211h a/r 05-24 Mec210h a/r 05-24 Mec3 o Mec4(se ppt con mod D)8h a/r 00-01 e 04-05 Mec3 o Mec4(se ppt con mod D)9h rfr 05-24Mec245


MERCI Riposo Giornaliero<strong>AF</strong> art 28.2.7.D2/3 FS art 13.2.7.5IN RESIDENZA16h 05-2418h 00-0522h dopo ciascun serviziose 2 servizi notturniconsecutivi (18h se ilsecondo servizio è rfr)FUORI RESIDENZA7h comunqueinteressanti fascia 00-05IN RESIDENZA16h 05-2418h 00-0522h dopo ciascun serviziose 2 servizi notturniconsecutivi (18h se ilsecondo servizio è rfr)FUORI RESIDENZA7h comunqueinteressanti fascia 00-0546


MERCI RFR<strong>AF</strong> art 28.2.7.D3 FS art 13.2.7.5N° MAX:2 tra due riposi5 nel meseAssenza Residenza24 oreCA + trattativa turni:- Rfr diurno collocatofascia 00-24 e rfr min 7h- 3 rfr fra due R settimanali- 7 rfr nel mese- ass. resid. max 30 oreN° MAX:2 tra due riposi6* nel meseAssenza Residenza24 oreCA + trattativa turni:- Rfr diurno collocatofascia 00-24 e rfr min 7h- 3 rfr fra due Rsettimanali- 7 rfr nel mese- ass. resid. max 30 ore47


Merci Condotta<strong>AF</strong> art 28.2.7.D4 FS art 13.2.7.55.30 continuativaMec3 o Mec4 5-245.00 continuativaMec3 o Mec4 0-56.30 effettiva a/r Mec3 o Mec45.30 effettiva rfr Mec3 o Mec4CA + trattativa turni:Aumento 30’ limiti condotta5.30 continuativaMec3 o Mec4 5-245.00 continuativaMec3 o Mec4 0-56.30 effettiva a/r Mec3 o Mec45.30 effettiva rfr Mec3 o Mec4CA + trattativa turni:Aumento 30’ limiti condotta48


Merci Lavoro Notturno<strong>AF</strong> art 28.2.7.D.5 FS art 13.2.7.5Max 3 servizi tra dueR purchè il terzo nonsia consecutivo emax 1h fascia 00-05Max 12/meseMax 79 annoCA: definire ulterioricriteri perindividuazionelavoratori notturniMax 3 servizi tra dueR purchè il terzo nonsia consecutivo emax 1h fascia 00-05Maxppt12/mese390 orepdm lavoratorenotturno49


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> – Merci Termine Servizioart 28.2.7.D.6Non prima 3h oltre termine programmatoNon oltre 11° ora prestazioni diurneNon oltre 9° ora prestaz notturnaNon oltre 10° ora in rfr50


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> SAN (treni notte)art 28.2.7.E38h ripartite su cicli, media garantita subase mensileRispetto riposi settimanali previsti per leggeAttività accessoria: 75’ partenza/arrivoCA: diversa definizione tempiCA: è possibile concordare servizi a terra durante iservizi di “riserva”51


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> SAN (treni notte)art 28.2.7.E18h limite max periodo lavoro programmato (sola andata o solo ritorno)Prestazione prolungabile sino all’arrivo + tempi accessori:in funzione dell’orario se il servizio supera il limiteNon si applicano i limiti notturniMax 4 servizi tra due riposiAssenza residenza: max 70hRiposo giornaliero in residenza: min 28h con un’intera notteCA: variazioni assenza residenza, riposo giornalieroRiposo giornaliero fuori residenza: min 8hCA + trattativa turni: min 6hCasi eccezionali da concordare in trattative turni purchè sia garantita laprotezione appropriataCA: intese per articolazione organizzativa connessa a ulteriorispecificità aziendali52


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> SAR(assistenza e ristorazione a bordo)art 28.2.7.F38h ripartite su cicli, media garantita su quadrimestre,max 46h min 30hRispetto riposi settimanali previsti per leggeAccessori:60’ treni origine corsa (30’senza carico merce)30’ treni in transito (15’ senza carico merce)30’ termine servizio (15’ senza scarico merce)CA + trattativa turni: diversa definizione accessoriCA: effettuazione servizi a terra durante le giornate diriserva53


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> SAR(assistenza e ristorazione a bordo)art 28.2.7.F13h limite max periodo lavoro programmatoCA + trattativa turni: 14h a/r (per una sola coppia di treni,fascia 06-22, particolari relazioni ferroviarie).Riposo giornaliero in residenza: 11h dopo servizi max 10h16h dopo servizi max 13h24h dopo servizi >13hAssenza residenza: 24hCA + trattativa turni: assenza residenza 48hRfr: min 7h riducibile a 5h se totalmente ricompreso 00-06CA:diverse articolazioni organizzative per specificità aziendaliLimiti notturni: 2 tra due R11 mese350h anno54


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> SAP (ausiliari e pulizia a bordo)art 28.2.7.G38h ripartite su cicli, media garantita su quadrimestreRispetto riposi settimanali previsti da <strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong>CA + trattativa turni: definizione tempi accessoriCA: effettuazione servizi a terra durante legiornate di riserva55


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> SAP (ausiliari e pulizia a bordo)art 28.2.7.G13h limite max periodo lavoro programmatoCA + trattativa turni: 14h a/r (per una sola coppia di treni,fascia 6-22, particolari relazioni ferroviarie).Riposo giornaliero in residenza: 11h dopo servizi max 10h16h dopo servizi max 13h24h dopo servizi >13hAssenza residenza: 40hRfr: min 7h riducibile a 5h se totalmente ricompreso 0-6CA: diverse articolazioni organizzative per specificitàaziendaliLimiti notturni:2 tra due R11 mese350h anno56


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> - SNT (navi traghetto)art 28.2.7.HTraghettamento ferroviario di breve durata:38h articolate su Turno in 3°, Turno in 2° o giornata T3: min 8.10Riposo giornaliero min 7.30, media 11h/meseServizi notturni: 2 tra due R11 meseCA: terzo servizio notturno purchè non sia consecutivoSNT breve durata: lavoratori notturniTraghettamento su lunghe tratte: dlgs 108/200557


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> - Pasti Aziendaliart 51Turni in terza, in seconda e giornata: prestazioneEFFETTIVAMENTE resa PROGRAMMATA > 6h( multiperiodo mantiene regime fruizioneanche se 6h (multiperiodo mantieneregime fruizione anche se


FASCE FRUIZIONE: 11-15, 18-22FS Pasti Aziendaliart 18Turni in terza, seconda e giornata: prestazione EFFETTIVAMENTE resaPROGRAMMATA > 6h (multiperiodo mantiene regime fruizione anche se


<strong>CCNL</strong> <strong>AF</strong> - Reperibilità e Disponibilitàart 79Per garantire sicurezza, continuità servizio e funzionalità impiantisu segnalazione guasti o anomalie.Per sopperire a esigenze IF non prevedibili di protezione aziendale ecomunicazione con media o clientela.turnazioni obbligatorie esposte 15gg prima, durata trimestraleObbligo di raggiungere entro un’ora il punto di raccoltaMax 7 gg/mese (CA: 10gg con diversa articolazione)Max 4h di intervento se al momento della chiamata non ha ancora fruito di 8hdi riposo (fino a 8h per necessità di continuità di intervento)CA: Tempi di intervento maggiori60


Mercato dellavoro<strong>CCNL</strong> Mobilità / Area <strong>AF</strong>Contratto aziendale FS1


Costituzione del rapporto di lavoroart 17(Nuovo <strong>CCNL</strong> della Mobilità)Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma comunedei rapporti di lavoro.Ricorso ad altre tipologie di contratto di lavoro utilizzabili alivello aziendale (informativa alle strutture territoriali delleOrganizzazioni Sindacali stipulanti i singoli <strong>CCNL</strong> oriconosciute in azienda).Prima dell’assunzione il lavoratore è sottoposto a visita medicaallo scopo di certificare l’idoneità alle specifiche mansioni daricoprire, secondo le disposizioni della legislazione vigente.In sede aziendale troveranno applicazione i principi di cuiall’articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198 (Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna)definendo percentuali minime di accesso, da realizzareprevedendo modalità e requisiti con apposito accordo.2


Periodo di provaart 18 / art 18 bis(Nuovo <strong>CCNL</strong> della Mobilità)Disciplina e durata, ove non indicate nel presente contratto, sono fissate dalle disposizioni di leggevigenti e/o nei singoli <strong>CCNL</strong>.Art. 18 bisIl lavoratore assunto in servizio potrà essere soggetto ad un periodo di prova che deve risultare dalla lettera diassunzione.La durata del periodo di prova è:- di sei mesi, per i livelli professionali Quadri e A;- di tre mesi, per i livelli professionali B - C;- di due mesi per i livelli professionali D - E - F.Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a malattia oinfortunio, nei quali cas il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado diriprendere il servizio entro tre mesi.Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova al termine del periodo diinfortunio.Durante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momentosenza obbligo di preavviso.In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova o al termine dello stesso, la retribuzione verràcorrisposta per il solo periodo di servizio prestato.Decorso il periodo di prova il lavoratore si intende confermato in servizio se nessuna delle parti abbia dato disdetta periscritto.In tal caso il periodo di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali.


Contratto a termineart 19 /19/bis(Nuovo <strong>CCNL</strong> della Mobilità)per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’aziendaLimite complessivo: 36 mesi.eventuale ulteriore successivo contratto a termine che ecceda detto limite complessivo può essere stipulato peruna sola volta tra le stesse parti presso la DPL secondo le modalità previste dalla legislazione e per una durata nonsuperiore ai 12 mesi.(attività stagionali:quelle che si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni o periodi dell’anno.)nuove assunzioni a tempo indeterminato nello stesso profilo professionale, precedenza ai lavoratori assunti atermine nella stessa unità produttiva o in una delle unità produttive ubicate nel territorio della medesima regione per unperiodo, anche frazionato, superiore a 12 mesi e il cui contratto sia scaduto da non più di 9 mesi e che ne abbianofatto richiesta scritta entro 2 mesi dalla cessazione del rapporto. Nel caso di concomitanza tra più aspiranti sarà datapriorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a termine nelle stesse mansioni. Il diritto diprecedenza di cui sopra non è esercitabile dai lavoratori a tempo determinato che abbiano concluso il rapporto dilavoro per licenziamento o dimissioni.fase di avvio:10 mesi, prolungabile a 18 mesi a seguito di negoziazione aziendale.Premio di risultato: stabilito negli accordi aziendaliAdeguati interventi formativi/informativi su sicurezza e processo lavorativo con riferimento alle mansioni assegnate.Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio al D.Lgs. n. 368/2001 e successive modificazioni eintegrazioni, nonchè alle ulteriori disposizioni contenute nei singoli <strong>CCNL</strong> in materia di durata min. e max.Art. 19 bisA livello aziendale la direzione informerà annualmente le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente <strong>CCNL</strong> sulledimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sulle figure professionali dei contratti a termine. Le aziendeinformeranno le RSU sulle quantità dei contratti da stipulare.I lavoratori con contratto a termine usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza sia conriferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia dell’attività.


OrrizzontaleRiduzione orariogiornalieroClausole flessibili(Con accordo scritto)Variazione collocazione temporaleAttivazione:preavviso 10gg(4gg eccez.)<strong>AF</strong>: 10% maggioraz. orariaPart timeTrattamenti economici e normativiproporzionaliNuovi assunti minimo 50%mistoVerticalelavoro giornalieroa tempo pieno ma su periodi(settimana, mese, anno)Clausole elasticheSolo verticale o misto(Con accordo scritto)Aumento prestazionemax 20% annoAttivazione:preavviso 7gg(2gg eccez.)<strong>AF</strong>: 10 euro/giornoLavoro supplementare (fino al limite del tempo pieno)Max 20% annoMaggiorazione 10% retribuzione ordinariaLavoro straordinario (oltre il limite del tempo pieno)Solo su base volontariaConsentito su PT verticale o mistoMaggiorazioni orarie <strong>CCNL</strong>


Lavoro a tempo parzialeart 20 / art 20 bis(Nuovo <strong>CCNL</strong> della Mobilità)Orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero dilavoro;Verticale: quando l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corsodella settimana, del mese o dell’anno;Misto: quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate.I trattamenti economici e normativi spettanti al lavoratore a tempo parziale sono definiti sulla base del criterio diproporzionalità.Nel contratto di lavoro a tempo parziale dovrà, comunque, essere specificata la durata della prestazione lavorativa e ladistribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua).Per i lavoratori assunti a tempo parziale:verticale la prestazione minima 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile o annuale;orizzontale la prestazione settimanale, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi, non potrà minimo 50% dell’orario normalesettimanale.<strong>CCNL</strong> autofiloferrotranvieri: orizzontale la prestazione è resa in modo continuativo. Servizi urbani: collocata in unasola delle fasce orarie:Inizio – ore 14.30; Ore 14.00 – fine servizio.servizi extraurbani la prestazione è considerata resa in modo continuativo anche quando è collocata all’interno di unadelle seguenti fasce e si svolge in non più di una ripresa: Inizio servizio – ore 16.00; Ore 14.00 – fine servizio.Prestazioni lavorative inferiori alle 4 ore: durata massima dell’impegno giornaliero non può eccedere di oltre il 50% laprestazione stessa. Per le prestazioni pari o superiori al predetto limite la durata massima dell’impegnogiornaliero non può eccedere le 10 ore, elevabili a 11 ore previo accordo a livello aziendale.Servizi dedicati ad aree a domanda debole effettuati con un numero limitato di corse, nonchè per i servizi specializzati escolastici, valgono le norme riferite ai servizi extraurbani, fatti salvi eventuali accordi a livello aziendalefinalizzati alla concreta effettuabilità del servizio da svolgere.Nel tempo parziale è consentita la prestazione di lavoro supplementare sino al limite del tempo pieno nel casodi specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne oda cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Ilnumero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d’anno è pari al 20% delladurata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno.


Lavoro a tempo parziale art 20 / art 20 bisLe ore di lavoro eccedenti quelle del limite del tempo pieno possono essere effettuate solo con il consenso del lavoratore interessato e sono retribuite con lemaggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo dilicenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare.Le ore supplementari saranno compensate con la maggiorazione del 10% della retribuzione oraria come definita nei singoli <strong>CCNL</strong>.Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto è altresì consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie.Diritti del lavoratore: legittimità del rifiuto di accettare la trasformazione a tempo parziale, informativa preventiva al personale a tempo pieno in caso di nuoveassunzioni a tempo parziale, diritto del lavoratore affetto da grave patologia oncologica ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempopieno in lavoro a tempo parziale, ritornare a tempo pieno a richiesta del lavoratore stesso.Incasi di gravi e comprovate necessità familiari del lavoratore, questi può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale.L’azienda compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive potrà accogliere la domanda e, qualora il numero delle richieste risultisuperiore alle disponibilità aziendali, la scelta tra le varie istanze sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:in caso di patologie oncologiche o altre gravi patologie riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui illavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità; in caso dirichiesta del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap, In altricasi di particolare necessità del lavoratore, debitamente motivata e comprovata, l’azienda valuterà, compatibilmente con le proprie esigenze, lapossibilità di concedere la trasformazione del contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale per un periodo predeterminato, di durata noninferiore a 6 mesi e non superiore a 24 mesi.E’ consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile oannuale fino a quando l’interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Il personale assunto con la causale di cui al presente punto deve essereinformato dei motivi per cui è stato assunto e non viene computato nella percentuale di limite complessivo.Diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno presso la medesima unità produttiva.Nel settore dell’esercizio, l’azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità con le esigenze di sicurezza del servizio.Su accordo scritto, con l’assistenza di RSU, o RSA o di struttura territoriale di una delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, potrà essere concordato losvolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità flessibili, che consentano la variazione della collocazione dellaprestazione lavorativa; nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite clausole elastiche relativealla variazione in aumento della durata della prestazione.Le variazioni in aumento della prestazione lavorativa non possono eccedere il 20% della prestazione concordata su base annua.L’azienda potrà attivare le clausole elastiche e/o flessibili in caso di specifiche esigenze organizzative e/o produttive.Le variazioni in aumento della prestazione lavorativa devono essere preannunciate con un preavviso di 7 giorni, ridotto a 2 giorni in caso di oggettiveesigenze di servizio, e sono compensate con riguardo alle ore prestate in aumento mediante l’utilizzo dei criteri stabiliti.Le variazioni della collocazione temporale della prestazione di lavoro devono essere preannunciate con un preavviso di 10 giorni, ridotto a 4 giorniin caso di oggettive esigenze di servizio, e sono compensate, per il periodo in cui la variazione stessa viene effettuata, mediante l’utilizzo dei criteristabiliti..Il lavoratore può richiedere di sospendere l’efficacia delle clausole elastiche e/o flessibili per tutto il periodo durante il quale sussistono gravicause connesse ad esigenze di carattere familiare o di tutela della propria salute.Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio al D.Lgs. n. 61/2000 e sue successive modificazioni e integrazioni.Art. 20 bisle variazioni in aumento della prestazione lavorativa attuate attraverso clausole elastiche determinano il riconoscimento a favore del lavoratore, per le oreprestate in aumento, di una maggiorazione pari al 10% della quota oraria della retribuzionele variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa attuate attraverso clausole flessibili determinano il riconoscimento a favore dellavoratore di un’indennità pari a 10 € per ciascuna giornata di prestazione in regime di flessibilità.


Contratto di apprendistato professionalizzante art 22(Nuovo <strong>CCNL</strong> della Mobilità)età compresa tra i 18 e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età per le figure professionali e le durate previste dai singoli <strong>CCNL</strong> ed èfinalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnicoprofessionali (percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda).I profili formativi del contratto di apprendistato sono definiti dai singoli <strong>CCNL</strong>, ovvero dalle intese nazionali allegate al presente contratto.Profili formativi diversi: trasmissione del piano formativo individuale alla Regione competente. Nella definizione del piano formativo individuale il datore di lavoro fariferimento, per ciascuna figura professionale, a similari profili formativi già approvati in altri settori.Periodo di apprendistato svolto presso altri datori di lavoro: computato per intero nella nuova azienda se riguarda le stesse mansioni e l’interruzione max 12 mesi.Parametro retributivo/livello al quale è finalizzata l’attività formativa nell’ipotesi in cui lo stesso sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneorispetto all’attività da svolgere. In mancanza di tale requisito l’inquadramento dell’apprendista è disciplinato secondo i criteri stabiliti dai singoli <strong>CCNL</strong>.Utile ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio, con esclusione dei primi 24 mesi ai soli fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.Agli apprendisti spettano il trattamento economico e gli eventuali servizi aziendali secondo quanto previsto dai singoli <strong>CCNL</strong>.L’attribuzione del premio di risultato ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante avverrà secondo quanto stabilito negli accordi stessi.In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro ha diritto ad un trattamento normativo e retributivo a carico del datore di lavoro pari a quello previsto dai <strong>CCNL</strong>.L’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendistiaddetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni.Le ore destinate alla formazione sono considerate orario di lavoro ordinario e retribuite secondo quanto previsto dai singoli <strong>CCNL</strong>.Formazione formale aziendale: processo formativo, strutturato e certificabile secondo la normativa vigente, in cui l’apprendimento si realizza in un contesto formativoorganizzato volto all’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, anche mediante le modalità on the job e in affiancamento.L’azienda, qualora disponga di propria capacità formativa interna, potrà erogare ai dipendenti l’intero monte ore di formazione annuale attraverso le idonee struttureformative di cui è dotata e, nel caso di gruppi di aziende, potrà erogare nelle medesime strutture la formazione agli apprendisti delle aziende del gruppo.(presenza di risorse umane, con esperienza o titoli di studio adeguati, in grado di trasferire competenze; presenza di una figura in possesso di formazione e competenzeidonee a ricoprire la figura del tutor; disponibilità di locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali).Piano formativo individuale che indica gli obiettivi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione e il nome del tutor, costituisce parte integrante del contrattod’apprendistato e i relativi contenuti possono essere modificati durante la vigenza del contratto medesimo, previa informativa all’apprendista, può prevederele specifiche abilitazioni richieste da norme di legge e/o regolamenti, da ottenere nei tempi programmati.La durata della formazione: almeno 120 ore annue, anche raggiungibili come media nell’intero periodo di durata del contratto, di cui 40 di formazioneprofessionalizzante in modalità teorica ed almeno 40 di formazione trasversale. (discrezionalità aziendale articolazione formazione)Le ore destinate alla formazione esterna, ove prevista, vengono aggregate, di norma, in moduli settimanali da realizzare compatibilmente con le esigenze aziendali.E’ possibile stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento in coincidenza con particolari periodi lavorativi e punte di più intensa attività.La durata, le modalità e l’articolazione della formazione sono quelle sopra individuate salvo diversamenente stabilite nei profili formativi delle figure professionali diassunzione definite nei <strong>CCNL</strong>.Il percorso formativo del lavoratore comprende oltre le ore di formazione anche l’adibizione alle mansioni proprie del profilo di destinazione, che potranno esseresvolte autonomamente purché l’apprendista sia in possesso delle relative abilitazioni, ove prescritte.La formazione effettuata dovrà essere registrata nel libretto formativo del cittadino secondo le modalità definite dalla normativa vigente in materia.L’utilizzazione degli apprendisti nelle attività di condotta e scorta dei treni nonché nelle attività caratteristiche del personale viaggiante sui mezzi di trasporto pubblicodeve essere coerente con le abilitazioni conseguite in applicazione della normativa vigente.Inoltre, per le imprese che applicano il <strong>CCNL</strong> delle Attività Ferroviarie:il pdm apprendista, nei primi 20 mesi potrà svolgere tali servizi solo se affiancato da altro agente di condotta in possesso della patente F;ove la condotta dei treni sia affidata ad un solo agente, il ct apprendista potrà essere impiegato in tali servizi non prima di 8 mesi dall’inizio del contratto di apprendistato.


Contratto di apprendistato professionalizzante art 22 bisPossono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioniproprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” .Durata max 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato già in essere.Per i primi 24 mesi inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamenteinferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizioneretributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale.Se in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere: inquadrato pertutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figuraprofessionale alle cui attività è finalizzata la formazione.Trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale daconseguirePeriodo di prova: 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.Le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sonoquelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 :Capo Stazione - (livello professionale B),Macchinista - (livello professionale B),Capo Treno/Capo Servizi Treno - (livello professionale B),Specialista Tecnico Commerciale - (livello professionale B),Capo Tecnico Infrastrutture - (livello professionale B),Capo Tecnico Rotabili - (livello professionale B),Operatore Specializzato della Manutenzione (per le infrastrutture ferroviarie) - (livello professionale D),Operatore Specializzato della Manutenzione (per il materiale rotabile) - (livello professionale D);Operatore Specializzato della Circolazione - (livello professionale D).A livello aziendale, ove siano definite diversamente le figure professionali di cui sopra, potranno essere adottati conspecifico accordo tra le parti i relativi profili formativi come definiti nel presente <strong>CCNL</strong>.Profili formativiI profili formativi per ciascuna delle figure professionali sopra indicate sono riportati nell’Allegato B al presente <strong>CCNL</strong>.Le figure professionali ed i profili formativi di cui al precedente punto 8 potranno essere integrati con specifico accordotra le parti stipulanti il presente <strong>CCNL</strong>, ovvero tra le parti a livello aziendale, qualora le imprese, in relazione alleesigenze produttive, lo richiedano.


Somministrazione a tempo determinato art 23(Nuovo <strong>CCNL</strong> della Mobilità)ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo osostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’azienda, tenuto conto deidivieti di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 276/2003.L’azienda comunicherà preventivamente alla RSU o RSA ove esistenti, o, inmancanza, alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti isingoli <strong>CCNL</strong> o riconosciute in azienda, il numero dei lavoratori somministratie i motivi del ricorso al lavoro somministrato. Ove ricorrano motivate ragioni diurgenza e necessità la predetta comunicazione è fornita entro i cinque giornisuccessivi alla stipula del contratto di fornitura.I lavoratori somministrati a tempo determinato dovranno essere in possessodelle specifiche abilitazioni/patenti prescritte per le mansioni da svolgere.I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso le aziendeutilizzatrici i diritti di libertà e attività sindacale previsti dalla legge 20.5.1970,n.300.


Telelavoro art 24(Nuovo <strong>CCNL</strong> della MobilitàAccordo Interconfederale del 9.6.2004, sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche, miglioramento della qualità delle condizioni di vita,la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili,Il telelavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazionelavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediantel'impiego non occasionale di strumenti telematici e con modalità non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza inservizio presso la sede dell'azienda.Variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi secondo modalità logistico-operative riconducibili a varie tipologie e sisvolge di regola presso il domicilio del lavoratore.Le parti possono modificare la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per unperiodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere dirientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12mesi dall’inizio del telelavoro.Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia comecollocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che iltelelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito delle direttive aziendali.Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda. In caso di impossibilità iltelelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda.Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazionegiuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal presente contratto.Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni dilegge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurarel'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli.Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispettodell'art. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazionegiornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esternifinalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza.L'azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva diappartenenza.Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia disicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazione.Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali,individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto.Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale.


Percentuali di utilizzoart 26(Nuovo <strong>CCNL</strong> della Mobilità)Fatte salve le tipologie contrattuali di cui agli articoli 21 e 22 (inserimento e apprendistato) delpresente <strong>CCNL</strong>, le altre forme contrattuali a tempo determinato, nonchè le assunzioni concontratto di lavoro a tempo indeterminato con modalità a tempo parziale di tipo orizzontale, sonoattivabili:nelle aziende fino a 50 dipendenti, entro la misura massima del 35% dei lavoratori a tempoindeterminato in forza all’atto dell’assunzione, fatto comunque salvo il minimo di 5 unitàassumibili;nelle aziende con più di 50 e fino a 500 dipendenti, entro la misura massima del 25% dei lavoratoriassunti a tempo indeterminato in forza all’atto dell’assunzione e, in ogni caso, in misuranumerica non inferiore a quella consentita alle aziende fino a 50 dipendenti;nelle aziende con più di 500 dipendenti, entro la misura massima del 20% dei lavoratori a tempoindeterminato in forza all’atto dell’assunzione e, in ogni caso, in misura numerica non inferiore aquella consentita nelle aziende fino a 500 dipendenti.I contratti part-time verticali (a tempo determinato ed indeterminato) la cui prestazione sia compresafra il 35% ed il 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile, annuale, sonoattivabili nel limite del 5% dei lavoratori a tempo pieno in forza all’atto dell’assunzione, conarrotondamento all’unità superiore di eventuali frazioni, fatto comunque salvo il minimo di 5 unitàassumibili. Tali contratti concorrono ai limiti complessivi stabiliti al punto 1 del presente articolo.


FS Assunzioni art 10Assunzioni particolari art 11Le Società del Gruppo FS utilizzeranno avvisi e forme di pubblicità per raggiungere il potenziale bacino di reperimento attivando di norma, invia prioritaria, il canale “Lavora con noi” del sito web di Gruppo “fsitaliane.it”.Gli avvisi dovranno specificare, in particolare, i seguenti requisiti:Società e figure professionali interessate dalla procedura di assunzione;titoli di studio, conoscenze tecnico-professionali e/o esperienze richieste;limiti di età;tipologia di contratti da stipulare, di norma corredati dall’indicazione delle relative quantità.Sulla base delle caratteristiche richieste, il percorso di acquisizione si articolerà in tre fasi:1a fase – Preselezione: Sulla base della corrispondenza alle caratteristiche richieste, verranno individuati i candidati da invitare a selezionetenendo conto di: punteggio del titolo di studio richiesto; precedenti esperienze lavorative maturate all’interno e fuori dal Gruppo.2a fase – Selezione: Per coloro che al termine della prima fase risultino in possesso dei requisiti richiesti, il percorso di selezione potràprevedere, a seconda del ruolo da ricoprire: prove tecnico-attitudinali (test, esercitazioni, simulazioni, ecc.); colloquio di valutazionemotivazionale.3a fase – Valutazioni finali: Colloquio di riscontro finale di idoneità con i responsabili delle strutture interessate.Al termine della selezione l’azienda renderà noto l’esito ai candidati esaminati.Per la ricerca di personale neolaureato potranno essere attivati scouting mirati con gli istituti universitari. Per specifiche funzioni di caratteretecnico-specialistico le Società del Gruppo FS potranno acquisire professionalità esperte direttamente dal mercato esterno.Le Società del Gruppo FS potranno disporre l’assunzione del coniuge del lavoratore deceduto per cause direttamente connesse con il servizioferroviario, che ne faccia richiesta entro due anni dal verificarsi dell’evento.In caso di rinuncia da parte del coniuge o di sua inesistenza, le Società potranno assumere un figlio maggiorenne del lavoratore deceduto chene abbia fatto richiesta entro due anni dal verificarsi dell’evento. Allorché più figli maggiorenni abbiano presentato richiesta diassunzione, le Società potranno procedere all’assunzione di uno di essi secondo l’ordine cronologico della nascita.Inoltre, le Società del Gruppo FS esamineranno, compatibilmente con le esigenze tecniche, produttive od organizzative, l’ulteriore possibilità diassunzione nei seguenti casi particolari: figlio minorenne alla data di decesso del lavoratore per cause direttamente connesseall’esercizio ferroviario, nel caso di rinuncia di altri componenti il nucleo familiare, sempreché presenti domanda entro un anno dalraggiungimento della maggiore età; coniuge o figlio maggiorenne di lavoratore deceduto in costanza di rapporto di lavoro che, alverificarsi dell’evento, non possa vantare un’anzianità contributiva utile al conseguimento della pensione e/o la cui famiglia versi instato di bisogno, sempreché presenti domanda entro due anni dal verificarsi dell’evento; coniuge o figlio maggiorenne di lavoratorelicenziato per inabilità al lavoro dovuta a cause comuni, qualora non possa vantare un’anzianità contributiva utile al conseguimentodella pensione e la cui famiglia versi in stato di bisogno, sempreché presenti domanda entro due anni dal licenziamento; coniuge diun lavoratore deceduto per cause di servizio, con figli minori a carico al momento del decesso, entro 10 anni dal verificarsi dell’evento.


Diritti sindacali<strong>CCNL</strong> Mobilità / Area <strong>AF</strong>Contratto aziendale FS1


Contributi sindacali art 6 / 6 bis2Art. 6 (Nuovo <strong>CCNL</strong> della Mobilità)Specifica delega sottoscritta e inoltrata all’azienda con lettera dell’Organizzazione sindacale stipulante il singolo<strong>CCNL</strong>, alla quale il lavoratore aderisce, l’azienda stessa provvederà a trattenere l’importo del contributoassociativo dalla retribuzione del lavoratore.Validità dal primo giorno del mese successivo a quello dell’inoltro e si intende tacitamente rinnovata ove non vengarevocata dall’interessato.La revoca della delega va inoltrata in forma scritta all’Organizzazione Sindacale ed all’azienda e avrà effetto secondole prassi aziendali vigenti alla data di stipula del presente <strong>CCNL</strong> e/o fino a successive diverse previsioni.L’importo del contributo sindacale sarà definito congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presentecontratto e le parti convengono che, nelle more, restano valide le modalità di calcolo in atto.L’azienda ricevuta la comunicazione verserà mensilmente gli importi della trattenuta su conto corrente bancario opostale secondo le indicazioni che verranno fornite dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti. Eventualivariazioni delle modalità di versamento dovranno essere comunicate all’azienda per iscritto e con unpreavviso di almeno tre mesi.In funzione del perseguimento degli scopi statutari delle Organizzazioni Sindacali, a richiesta di ciascuna delleOrganizzazioni stipulanti i singoli <strong>CCNL</strong>, l’azienda fornirà l’elenco degli iscritti con le relative quoteassociative, nel rispetto delle normative vigenti.Le deleghe di sottoscrizione del contributo sindacale devono prevedere sul modulo, in conformità alla normativa dicui al D.Lgs. n. 196/2003, la dicitura:“Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003,consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consentoanche che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nellamisura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge o dai contratti”.Art. 6 bisLa revoca della delega da parte del lavoratore potrà intervenire in qualsiasi momento. Gli effetti si produrranno dal1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui viene presentata.Il contributo sindacale è pari allo 0,55% (minimo contrattuale, apa, salario professionale) anche sulla 13a e sulla 14aA richiesta delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, l’azienda fornirà entro e non oltre 20 giorni i dati relativi agliiscritti all'Organizzazione Sindacale richiedente, funzionali al perseguimento degli scopi statutaridell'Organizzazione stessa.


Affissioneart 7(Nuovo <strong>CCNL</strong> della Mobilità)Le aziende, all’interno di ciascuna unità produttiva, metteranno a disposizionedelle Organizzazioni Sindacali stipulanti o riconosciute in azienda nonchédelle RSU ovvero delle RSA ove esistenti, appositi spazi comuni, in luoghiaccessibili e visibili ai lavoratori, per l’affissione di pubblicazioni, testi ecomunicati riguardanti materie di interesse sindacale inerenti il rapporto dilavoro.Il materiale informativo deve recare la denominazione della/e struttura/esindacale/i che lo ha/hanno redatto.Copia del materiale informativo di cui sopra dovrà esseretempestivamente inoltrato alla direzione aziendale.Il materiale va affisso solo negli appositi spazi assegnati.Le aziende provvederanno a rimuovere il materiale di informazione epropaganda esposto in difformità a quanto stabilito nel presente articolo.


Permessi sindacali art 8 / 8 bisArt. 8 (Nuovo <strong>CCNL</strong> della Mobilità)Ai lavoratori membri di organi direttivi delle confederazioni sindacali, delle federazioni nazionali di categoria, deisindacati regionali/territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti i singoli <strong>CCNL</strong> saranno concessi, salvo accertaticasi di impedimento determinati da esigenze di servizio debitamente motivate, permessi retribuiti per partecipare ariunioni degli organi cui appartengono o per le attività sindacali di loro competenza.Le generalità dei lavoratori investiti di cariche sindacali negli organi direttivi delle organizzazioni di cui al presente articolo e lerelative variazioni vanno comunicate, con l’indicazione delle aziende dalle quali essi dipendono, esclusivamente dallefederazioni nazionali dei lavoratori, a quelle nazionali dei datori di lavoro, che devono provvedere, a loro volta, a darnenotificazione alle proprie associate.Il numero dei permessi e le relative modalità di computo, di fruizione e di retribuzione sono disciplinati dalla legge, dai singoli<strong>CCNL</strong>, dagli accordi nazionali e dagli eventuali accordi aziendali in essere alla data di sottoscrizione del presente<strong>CCNL</strong>.Art. 8 bisRSU hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge20.5.1970, n. 300 e dall’Accordo Interconfederale del 20.12.1993.Componenti organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali, anche confederali, delle Organizzazioni Sindacali stipulanti:permessi retribuiti giornalieri fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun anno fruibili consecutivamente per unmassimo di tre giornate.Richiesta di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine di consentirele necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (atitolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventualediniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della dataprevista dell’assenza.L’appartenenza agli organismi direttivi di cui al precedente punto 2 e le relative variazioni dovranno essere comunicate periscritto dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente <strong>CCNL</strong> alle Associazioni Industriali territoriali e alle aziendeinteressate.Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizionidi cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche edintegrazioni.permessi non cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovesseroderivare da disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livelloaziendale.I permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n)del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente <strong>CCNL</strong> e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributivasuperiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattuali.


FS Permessi sindacali e cariche elettiveart 7Per i permessi retribuiti di cui al presente articolo laretribuzione giornaliera da corrispondere al lavoratoreè integrata da ERI, EDR, assegno ad personam,salario di produttività, indennità di utilizzazioneprofessionale e indennità di navigazione, EPA,indennità diverse.Per i permessi sindacali di cui al presente articolo ai solifini del recupero delle festività è facoltà del lavoratore,anche per il tramite dell’Organizzazione Sindacale diappartenenza, di posticipare il recupero delle stesseanche oltre i termini definiti.


Rappresentanze Sindacali dei lavoratoriart 9 / art 15(Nuovo <strong>CCNL</strong> della Mobilità)Ai sensi degli accordi interconfederali in materia le OrganizzazioniSindacali dei lavoratori stipulanti i singoli <strong>CCNL</strong> o riconosciutein azienda istituiscono nelle aziende, con la partecipazioneesclusiva dei lavoratori da esse dipendenti, le RSU ovvero le RSAladdove previste nei singoli <strong>CCNL</strong>.La costituzione, il funzionamento e le prerogative delle rappresentanzesindacali dei lavoratori nelle aziende sono disciplinati dai singoli<strong>CCNL</strong> e dai relativi accordi nazionali in coerenza con quantostabilito dai suddetti accordi interconfederali.Art. 15 Non cumulabilità dei diritti sindacali(Nuovo <strong>CCNL</strong> della Mobilità)I diritti riconosciuti alle rappresentanze sindacali non possono esserecumulati con quelli eventualmente concessi allo stesso titolo insede aziendale.


RSU/RLSart 10 / art 10 bisArt. 10 (Nuovo <strong>CCNL</strong> della Mobilità)Per quanto riguarda l’individuazione, il numero e le competenze dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nonchéper ciò che attiene agli organismi di natura pattizia di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche eintegrazioni, le parti fanno riferimento alle disposizioni dell’Accordo Interconfederale del 22.6.1995.Resta confermato che agli RLS, per l’espletamento della loro attività, saranno attribuite 40 ore di permesso retribuito perciascun anno. Con riferimento alle modalità di computo, di fruizione e di retribuzione dei permessi valgono le medesimedisposizioni relative ai permessi sindacali di cui all’art. 8.3.Per gli RLS valgono le tutele previste dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni, e dai relativiaccordi attuativi nazionali.Art. 10 bisRappresentanze sindacali unitarie (RSU)RSU congiuntamente alle strutture territoriali/regionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente <strong>CCNL</strong> hanno lacapacità di partecipare alle trattative e la facoltà di sottoscrivere accordi collettivi in sede aziendale negli ambiti, per lematerie, con le procedure e i criteri stabiliti dal presente <strong>CCNL</strong>.Costituite in ciascuna unità produttiva sulla base del Protocollo del 23.7.1993, come disciplinato dall’Accordo Interconfederale del20.12.1993. Le modalità di elezione (individuazione delle RSU e del numero dei componenti la RSU, composizionedelle liste, effettuazione delle operazioni elettorali) saranno oggetto di specifici accordi aziendali che dovranno,comunque, tener conto di quanto stabilito nel predetto Accordo Interconfederale.Sono fatti salvi gli assetti definiti in applicazione di eventuali intese esistenti a livello aziendale alla data di stipula del presente<strong>CCNL</strong>. Tali intese devono essere rinnovate entro tre mesi dalla data di stipula del presente <strong>CCNL</strong>.Le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 20.12.1993, del presente contratto o comunque aderentialla disciplina contenuta nello stesso Accordo Interconfederale e negli accordi aziendali di cui al punto precedente,partecipando alla procedura di elezione delle RSU rinunciano formalmente ed espressamente a costituire leRappresentanze Sindacali Aziendali (RSA).I componenti le RSU sono titolari in via esclusiva dei diritti, dei poteri, dei permessi, delle libertà sindacali e delle tutele stabilitidalle disposizioni di cui al titolo III della legge 20.5.1970, n. 300, con particolare riferimento a quelle previste persituazioni di trasferimento e di risoluzione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo.Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (RLS)L’individuazione e il numero degli RLS viene definito in specifici accordi a livello aziendale.Sono fatti salvi gli assetti definiti in applicazione di eventuali intese esistenti a livello aziendale alla data di stipula del presente<strong>CCNL</strong>. Tali intese devono essere rinnovate entro tre mesi dalla data di stipula del presente <strong>CCNL</strong>.


FS-RLSart 8L’ art. 49 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che ha introdotto la figura delRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo(RLSSP), per rispondere alle esigenze specifiche riscontrabili in alcunipeculiari contesti lavorativi.Due potenziali contesti riferibili alle attività svolte dalle Società del Gruppo FS:a) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta deicantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dailavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;b) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenzadelle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamenteoperanti nell'area superiore a 500.Le parti convengono di definire con uno specifico accordo, entro il 31 dicembre2012, gli ambiti riferibili alle precedenti lettere a) e b), le procedure diindividuazione dei siti e dei RLSSP, nonché le modalità secondo cui ilRLSSP eserciterà le proprie attribuzioni, con particolare riferimento alnecessario coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per lasicurezza presenti nel medesimo sito.


Assemblee dei lavoratori art 11/art 11bisArt. 11 (Nuovo <strong>CCNL</strong> della Mobilità)Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti i singoli <strong>CCNL</strong> o riconosciute in azienda nonchè le rappresentanze sindacalidei lavoratori possono indire, separatamente o congiuntamente, nei limiti riconosciuti dai suddetti <strong>CCNL</strong>, l’assembleadei lavoratori nei luoghi di lavoro per l’esame di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dall’orario diservizio, inoltrando comunicazione scritta alla direzione dell’azienda almeno 36 ore prima della data fissata,trasmettendo l’ordine del giorno. Conseguentemente l’azienda metterà a disposizione locali per tale scopo.Le assemblee possono comunque aver luogo anche durante l’orario di lavoro, a condizione che: siano indettecongiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali,non arrechino impedimento alla regolarità del servizio; ne sia datacomunicazione scritta all’azienda almeno 48 ore prima della data e dell’ora fissata, trasmettendo l’ordine del giorno.Le Organizzazioni Sindacali di cui al punto 1 si impegnano, con riferimento all’art. 20 della legge n. 300 del 1970, a nonconvocare assemblee dei lavoratori con modalità che comportino interruzione totale o parziale nell’erogazione delservizio all’utenza. Restano ferme le previsioni di cui ai singoli <strong>CCNL</strong> e alle discipline vigenti relativamente allapartecipazione alle assemblee dei lavoratori, compresi quelli per i quali non è possibile sospendere l’attività perspecifiche esigenze di presidio del servizio e/o di esercizio.Alle assemblee possono partecipare, previo tempestivo preavviso all’azienda, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali deilavoratori di cui al punto 1, nonché dirigenti degli organi confederali delle stesse.Art. 11 bis Assemblea e ReferendumLe assemblee indette durante l’orario di lavoro dalle RSU e/o dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente <strong>CCNL</strong>congiuntamente, nei limiti complessivi di 10 ore annue retribuite, si terranno preferibilmente all'inizio o al terminedella prestazione lavorativa giornaliera. Al riguardo sono fatti salvi specifici accordi a livello aziendale.In occasione dei congressi sindacali e dei relativi adempimenti statutari, le assemblee potranno essere indette dallesingole Organizzazioni sindacali stipulanti il presente <strong>CCNL</strong>.Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà comunque avere luogo con modalità che consentano di garantirela sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e la regolare circolazione dei treni.Nel caso in cui l’attività del personale interessato si svolga a turni e/o in presenza di specifiche esigenze di presidio del servizio,l’assemblea potrà essere articolata in almeno due riunioni nell’arco di sei giorni consecutivi.Ai lavoratori che garantiscono quanto previsto al precedente 2° comma del presente punto 1 e che non possono presenziareall’assemblea se non intaccando il proprio periodo di riposo, verrà riconosciuto il recupero del periodo di riposocorrispondente alle ore documentate di presenza ad altra assemblea esclusivamente a titolo di recupero,secondo modalità che saranno definite tra le parti a livello aziendale.Il personale interessato da processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione e temporaneamente sospeso dal lavoro potràpartecipare alle assemblee nonché ai referendum indetti in azienda ai sensi del successivo art. 12.Per l’effettuazione dei referendum ai sensi del successivo art. 12, le aziende metteranno a disposizione delle RSU e/o delleOrganizzazioni sindacali stipulanti il presente <strong>CCNL</strong> idonei locali ed attrezzature.


FS Assembleaart 4Assemblee al di fuori dell’orario di lavoroLavoratori appartenenti a più unità produttive della stessa o di più Società del Gruppo che insistano nel medesimo impianto/sede,la stessa deve essere presentata a ciascuno dei responsabili delle unità produttive interessate con un preavvisominimo di quattro giorni e deve contenere l’indicazione del numero complessivo previsto di partecipanti. Ciò al fine diconsentire alla/e azienda/e di verificare per tempo la disponibilità di un idoneo locale.Qualora il numero dei partecipanti all’assemblea risulti maggiore della previsione comunicata alle aziende dalle OrganizzazioniSindacali che l’abbiano indetta, ed il locale individuato non abbia sufficiente capienza, le responsabilità organizzativesono a carico delle medesime Organizzazioni Sindacali e l’assemblea si riterrà regolarmente effettuata.I responsabili delle unità produttive interessate dovranno congiuntamente valutare la richiesta e, ove in relazione al numeroprevisto di partecipanti, la/e azienda/e non abbia/abbiano disponibilità di locali idonei, ne dovranno dare comunicazionecongiunta alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU che abbiano indetto l’assemblea almeno due giorni prima della dataprevista, per consentire alle stesse di provvedere direttamente alla individuazione di un locale idoneo al di fuori della/eazienda/e, ovvero a modificare le modalità di effettuazione dell’assemblea.Nel caso di più assemblee concomitanti, l’uso dei locali per le riunioni verrà concesso seguendo l’ordine cronologico dipresentazione della richiesta al responsabile dell’unità produttiva, da parte delle Organizzazioni Sindacali stipulanti ilpresente contratto ovvero dalle RSU.Assemblee durante l’orario di lavoroIl monte ore di permessi retribuiti per la partecipazione alle assembleeè individuato in 12 ore annue.Per le assemblee indette congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto e solo per tre voltenell’anno, in caso di indisponibilità di idoneo locale aziendale, i responsabili delle unità produttive interessate dovrannocongiuntamente individuare un locale atto ad ospitare l’assemblea, anche al di fuori delle aziende e darnecomunicazione alle Organizzazioni Sindacali richiedenti e alle RSU almeno 2 giorni prima della data prevista.Al fine di consentire che lo svolgimento delle assemblee garantisca comunque la sicurezza delle persone e la salvaguardia degliimpianti e non arrechi pregiudizio al regolare svolgimento del servizio, nei singoli impianti dell’unità produttiva nei qualinon è possibile sospendere momentaneamente l’attività lavorativa, in quanto questa si svolge a turni e/o in presenza dispecifiche esigenze di presidio del servizio, in occasione delle predette assemblee il gestore delle risorse autorizzeràl’allontanamento dal lavoro del personale non strettamente indispensabile.Le Organizzazioni Sindacali o la/e RSU che ha/hanno indetto l’assemblea dovranno fornire al gestore delle risorse, entro enon oltre il terzo giorno successivo a quello di svolgimento dell’assemblea, l’elenco dei lavoratori che, liberidal servizio, hanno partecipato alle assemblee comunicando la durata delle stesse.Il gestore delle risorse accrediterà ai lavoratori così segnalati un numero di ore, o frazione di ora, pari alla duratadell’assemblea, da usufruirsi esclusivamente a recupero, e solo a tale titolo, entro il 31 gennaio dell’annosuccessivo.


Referendumart 12(Nuovo <strong>CCNL</strong> della Mobilità)Consentito nell’ambito aziendale lo svolgimento di referendum indettidalle RSU, o congiuntamente: dalle Organizzazioni Sindacalistipulanti i singoli <strong>CCNL</strong>; dalle RSA ove esistenti; dalleOrganizzazioni Sindacali stipulanti i singoli <strong>CCNL</strong> e da quellericonosciute in azienda, limitatamente alle materie di competenzadel secondo livello.I referendum, che se svolti durante l’orario di lavoro dovrannoprevedere modalità compatibili con la regolarità del servizioordinario, dovranno riguardare le materie inerenti l’attivitàsindacale di cui all’art. 21 della legge 20.5.1970, n. 300.Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio alleulteriori previsioni in materia contenute nei singoli <strong>CCNL</strong>.Ulteriori modalità operative di svolgimento potranno altresì esseredefinite tra le parti a livello aziendale.


FS Referendumart 5Su materie inerenti l’attività sindacale: indetti daOrganizzazioni Sindacali stipulanti il presente contrattoe RSU ai sensi di quanto previsto in materiadall’accordo del 29.7.2004 e successive modifiche.La richiesta di referendum dovrà essere formulata allasocietà almeno 15 giorni prima della sua effettuazione.Lo svolgimento dei referendum di cui agli stessi puntiprecedenti inerenti consultazioni di carattere nazionalesarà disciplinato da specifica intesa tra le parti stipulantiil presente contratto.


Localiart 13(Nuovo <strong>CCNL</strong> della Mobilità)Nelle aziende/unità produttive con almeno 200 dipendenti sarà messo a disposizionedelle RSU, o RSA ove esistenti, per l’esercizio delle loro funzioni un idoneo localecomune, all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.Nelle aziende/unità produttive con meno di 200 dipendenti, le RSU, o RSA ove esistenti,potranno usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le riunioni. Inquesto caso la richiesta dei locali dovrà essere inoltrata dalle suddetterappresentanze sindacali al responsabile dell'azienda/unità produttiva almeno duegiorni prima della data fissata per la riunione.A livello aziendale si potranno definire tra le parti specifiche intese per regolare:l’utilizzo di locali aziendali per le Organizzazioni Sindacali stipulanti i singoli<strong>CCNL</strong> o riconosciute in azienda, ove le aziende ne abbiano la disponibilità;l’accesso alle reti intranet aziendali alle strutture delle Organizzazioni Sindacalidi cui al precedente alinea.


FS Localiart 6L’azienda porrà a disposizione della RSU un locale comune nelle Unità produttive – individuatenell’accordo nazionale del 29.7.2004 e successive modifiche – con più di 200 dipendenti occupati.E’ facoltà dell’azienda assegnare due locali nelle Unità produttive con più di 1000 dipendenti occupati.Nelle unità produttive con meno di 200 dipendenti occupati, le RSU potranno usufruire, ove nefacciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.In questo caso la richiesta del locale dovrà essere inoltrata dalla RSU al responsabile dell’unitàproduttiva almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.I locali saranno individuati sul territorio a cura dei responsabili delle singole Unità produttive, cheprocederanno alla loro assegnazione predisponendo adeguato verbale di consegna.E’ in ogni caso fatta salva la possibilità per l’azienda di sostituire il locale assegnato con un altro,dando un preavviso alla RSU di almeno 30 giorni.Resta confermata la situazione in essere per quanto riguarda i locali assegnati alle RSU.Entro tre mesi dalla data di stipula del presente contratto, intesa per la definizione, ove le aziende neabbiano la disponibilità, delle modalità di utilizzo di locali aziendali da parte delle Organizzazionisindacali stipulanti il presente contratto.Fino alla definizione della presente intesa nei termini previsti resta confermata la situazione in atto.


Comitati Aziendali Europei (CAE)art 14(Nuovo <strong>CCNL</strong> della Mobilità)Istituzione di un Comitato Aziendale Europeo (CAE) o di unaprocedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratoridipendenti da imprese e gruppi di imprese di dimensionicomunitarie.A livello aziendale le parti definiranno il campo di applicazione, lacomposizione della delegazione speciale di negoziazione, leattribuzioni, le modalità di funzionamento e di finanziamentononché la durata del mandato del CAE ovvero le modalità diattuazione della procedura per l’informazione e la consultazioneSu richiesta congiunta di una delle due parti stipulanti singoli <strong>CCNL</strong>,sarà esperita una verifica congiunta a livello nazionale in ordineall’applicazione del D.Lgs. n. 74/2002


Appalti e trasferimenti d’azienda dart 16(Nuovo <strong>CCNL</strong> della Mobilità)Qualora le aziende ricorrano all’appalto, le stesse dovranno porre particolare attenzionealla salvaguardia delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodidi lavoro e tecnologie, al rapporto tra qualità del servizio ed economicità di gestione.Le aziende appaltanti, al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori,inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le impreseappaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene dellavoro, conformemente alle disposizioni di legge, nonché all’applicazione del <strong>CCNL</strong>del settore merceologico di riferimento.Previe opportune intese tra l’azienda appaltante e l’azienda appaltatrice i lavoratori delleaziende appaltatrici potranno fruire dei servizi di mensa, ove esistenti.Relativamente alla garanzia delle tutele occupazionali e dei trattamenti normativi edeconomici dei dipendenti delle imprese interessate da processi di trasferimentodi attività per subentro di azienda a qualunque titolo nelle attività rientranti nelcampo di applicazione come definito dal presente contratto, si applicano lenormative contrattuali vigenti nei rispettivi singoli <strong>CCNL</strong> e sono fatti salvi gliaccordi di confluenza agli stessi, laddove esistenti.


Appalti e trasferimenti d’aziendadart 16 bisContrastare fenomeni distorsivi della concorrenza e favorire la progressiva estensione /applicazione di norme comuni riferite al sistema degli appalti e dei cambi appalto.Disciplina valida per appalti dei servizi rientranti nel campo di applicazione del presente<strong>CCNL</strong>:accompagnamento treni notte e relativi servizi ausiliari,assistenza e/o ristorazione a bordo treno e relativi servizi ausiliari,pulizia a bordo treno o negli impianti e relativi servizi ausiliari nell’ambito delle attivitàdi trasporto ferroviarioLe aziende appaltanti acquisiranno la documentazione occorrente al fine di avere in particolarevisibilità su:- capacità economico-finanziaria delle aziende che partecipano alle procedure di appalto;- regolarità contributiva (verifica del DURC nelle fasi di aggiudicazione e nelle successivefasi di gestione, prima di ogni pagamento previsto);- Ccnl applicato;- numero dei lavoratori impiegati, i livelli di inquadramento, l’orario di lavoronell’appalto mediante una dichiarazione mensile;in fase di gestione del contratto: Modelli F24 mensile; DM 10 virtuale, DURC, flusso Uniemens,comunicazione ai Centri per l’Impiego e ogni altra documentazione utile a verificare ilregolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori;Su richiesta delle OO.SS, le aziende appaltanti daranno visibilità di quanto sopra previsto,in occasione del cambio appalto.


Appalti e trasferimenti d’aziendadart 16 bisContrastare fenomeni distorsivi della concorrenza e favorire la progressiva estensione/applicazione di norme comuni riferite al sistema degli appalti edei cambi appalto. Disciplina valida per appalti dei servizi rientranti nel campo di applicazione del presente <strong>CCNL</strong>:accompagnamento treni notte e relativi servizi ausiliari,assistenza e/o ristorazione a bordo treno e relativi servizi ausiliari,pulizia a bordo treno o negli impianti e relativi servizi ausiliari nell’ambito delle attività di trasporto ferroviarioLe aziende appaltanti acquisiranno la documentazione occorrente al fine di avere in particolare visibilità su:-la capacità economico-finanziaria delle aziende che partecipano alle procedure di appalto in materia di servizi;- la regolarità contributiva attestata attraverso la verifica del DURC nelle fasi di aggiudicazione e nelle successive fasi di gestione, prima di ogni pagamentoprevisto;- il Ccnl applicato;- il numero dei lavoratori impiegati, i livelli di inquadramento, l’orario di lavoro nell’appalto mediante una dichiarazione mensile;in fase di gestione del contratto: Modelli F24 mensile; DM 10 virtuale, DURC, flusso Uniemens, comunicazione ai Centri per l’Impiego e ogni altradocumentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori;Su richiesta delle OO.SS, le aziende appaltanti daranno visibilità di quanto sopra previsto, in occasione del cambio appalto.Al fine di tutelare l’occupazione, in occasione dei bandi di gara, si considera il bacino complessivo dei lavoratori, che alla data di pubblicazione del bandoabbiano lavorato almeno nove mesi nelle medesime attività oggetto di gara, sia alle dipendenze dell’appaltatore, sia dell’eventuale subappaltatore.Con riferimento al bacino occupazionale così complessivamente considerato, l’impresa appaltante inserirà nel bando di gara e nel successivo contrattodi appalto per l’azienda subentrante l’obbligo di assumere prioritariamente e con passaggio diretto gli stessi addetti che operavano alledipendenze dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore uscenti, a condizione che siano armonizzabili e coerenti con l’organizzazione diimpresa prescelta dall’imprenditore subentrante e in relazione al perimetro e/o ai volumi delle lavorazioni/ servizi oggetto di appalto. Per tali lavoratorisarà preso a riferimento l’orario di lavoro individualmente contrattualizzato all’atto del cambio appalto.Il cambio d’appalto e il passaggio dei lavoratori all’impresa subentrante saranno oggetto di confronto diretto tra l’azienda cedente, e leorganizzazioni sindacali, anche rispetto ai subappalti.Nel caso ll’appalto e/o di cambio appalto sia di rilevanza nazionale e comporti la riduzione del perimetro di attività l’azienda appaltante daràcomunicazione alle OO.SS. stipulanti il presente <strong>CCNL</strong>, nei 30 giorni precedenti alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente <strong>CCNL</strong>,specificando gli elementi oggettivi determinanti la riduzione stessa.All’azienda subentrante, saranno fornite tutte le informazioni utili all’applicazione delle norme contenute nel presente articolo.Per gli appalti relativi ad attività di gestione accumulatori, preclimatizzazione rotabili, movimentazione rotabili in ambito impianti, nonchè per isubappalti delle stesse attività e di quelle di cui al punto 1, vale la disciplina del presente articolo, fatta eccezione per l’applicazione ccnl af.Qualora al termine del confronto previsto per il cambio appalto non trovi applicazione il presente <strong>CCNL</strong>, dovrà comunque essere adottato il <strong>CCNL</strong> delsettore merceologico di riferimento.Definizione delle tabelle del costo orario, da predisporre a cura del Ministero del Lavoro, sulla base di quanto previsto dal codice degli appalti.Nelle more della definizione delle tabelle di cui sopra le aziende appaltanti prenderanno a riferimento per i bandi di gara gli elementi normativi eretributivi disciplinati dal presente <strong>CCNL</strong>.


Affidamento servizi di trasporto aseguito di gara art 16 terLiberalizzazione dei servizi di trasporto attraverso procedure di affidamentoad evidenza pubblica: commisurare le esigenze di competitività delleimprese con la tutela sociale e contrattuale del lavoro,Il personale utilizzato da almeno 9 mesi alle dipendenze del precedenteaffidatario nelle medesime attività oggetto della gara transita conpassaggio diretto alle dipendenze del nuovo affidatario, in relazione alperimetro e/o ai volumi delle attività oggetto del nuovo affidamento.Il passaggio del personale sarà oggetto di confronto tra leOrganizzazioni Sindacali competenti (nazionali/territoriali/regionali)stipulanti il presente <strong>CCNL</strong>, l’impresa cedente e quella subentrante:- Armonizzazione dei trattamenti economici e normativi nel rispetto dei dirittiacquisiti- Modalità di applicazione del presente <strong>CCNL</strong> in caso di sub-affidamento diquote di servizio qualora previste/autorizzate dal bando di gara.


FS Fondo di sostegno al redditoart 9Le parti individuano nel Fondo di sostegno al reddito per il personaledelle Società del Gruppo FS istituito con l’accordo nazionale del15.5.2009 uno strumento utile per la gestione delle ricaduteoccupazionali nei casi di ristrutturazione o riorganizzazioneaziendale, e confermano le modalità procedurali per la suaattivazione definite con l’Accordo di procedura sottoscritto nellastessa data del 15.5.2009.In presenza di modifiche legislative che intervengano sulla costituzionee sul funzionamento di detti Fondi, le parti si incontreranno perdefinire le modifiche necessarie degli accordi sopra richiamati alfine di renderli coerenti con le nuove norme di legge.

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