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CCNL Autotrasporto, spedizioni merci e Logistica - FILT CGIL Foggia

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1 di 798AUTOTRASPORTO, SPEDIZIONE MERCI E LOGISTICACONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO13 giugno 2000che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalleimprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali,dalle aziende esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto diterzi, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, dalleimprese di trasporto combinato, dalle imprese svolgenti l’attività dicom<strong>merci</strong>o elettronico, nonché dalle agenzie aeree e pubblicimediatori marittimi che esercitano tale attività promiscuamente aquella di spedizione.Decorrenza: 1 luglio 2000Scadenza: 31 dicembre 2001 per la parte economica 31 dicembre2003 per la parte normativaIl presente <strong>CCNL</strong>, rinnovato con gli accordi del 13.06.2000, 18.07.2000 e16.07.2001, sostituisce i precedenti contratti del 12 aprile 1995, dell’1°luglio 1997 e del 23 settembre 1997.Con appendice di leggi ed accordi


2 di 798VERBALE DI ACCORDOIn applicazione dell'ipotesi di accordo 13 giugno 2000 e successiveintegrazioni, addì 15 maggio 2003 in Romatral'Associazione Italiana Traslocatori Internazionali (AlTI), rappresentatadal Presidente Robert Bolliger e dal Segretario Generale FrancescoDamato;l'Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (ANITA),rappre-sentata dal Presidente Umbro Bernardini e dai signori GiacomoSarzina, Giorgio Cravedi, Massimo Masotti, Sergio Bertani, MicheleBozzola, Giancarlo Vaccari, assistiti dal Segretario GeneraleLuigi Sestieri e da Giuseppina Della Pepa e Giovanna Salimbene;la Federazione Italiana Trasportatori (FEDIT, già FEDERCORRIERI),rappresentata dal Presidente Giuseppe Smeriglio, assistito dal SegretarioGenerale Enzo Solaro e dai signori Claudio Isolano, GiuseppeOccidente, Claudio Poggi Longostrevi, Michele Rossetti e AdrianoVaia;la Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali(FEDE-SPEDI), rappresentata dal Presidente Pietro Vavassori, assistitodai signori Franco Boffa, Tito Carminati, Giuseppe Cesaris, AndreaDemurtas, Giuseppe Gualazzini, Piera Marini, Giovanni Montella,Paolo Paschetta, Claudio Poggi Longostrevi, Alessandra Sgarella,Enrico Sopelsa, Ampelio Zanzottera e Giorgio Zingoni;la Federazione Italiana Spedizionieri Industriali (FISI), rappresentatadal Presidente Guglielmo Strada, assistito dal sig. Gianni Maggioni;assistite dalla Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della<strong>Logistica</strong> (CONFETRA), rappresentata dal Presidente Aldo Gatti, assistitodal Direttore Generale Piero Luzzati e dal sig. Fabio Marrocco;


3 di 798l’AGCI Produzione e Servizi di Lavoro (A.G.C.I.), rappresentata dalPresidente Marco Di Martino e dal Vice Presidente Renzo Collina,assistita dall’Associazione Generale Cooperative Italiane rappresentatadal Presidente Maurizio Zaffi e da Filippo Turi dell’ufficio relazioniindustriali;l'Associazione Nazionale Cooperative Servizi e Turismo (ANCST-Legacoop), rappresentata dai signori Franco Tumino, Carlo Marignani,Alberto Armuzzi, Giuliano Peruzzi, Remo Dal Pra e Edoardo Zeiman;l'Associazione Italiana Trasporti Eccezionali (AlTE), rappresentatadal Presidente Antonio Catiello, dal Segretario Nazionale SandraForzoni e dal Vice Presidente Severino Aliani;l’Associazione Imprese Smaltimento Stoccaggio Trasporti Rifiuti(ASSTRI), rappresentata dal Presidente Felicino Del Carlo, dal SegretarioGenerale Tullio Cozzi e dal sig. Alessandro Vanni;l'Associazione Italiana Trasportatori conto terzi di Rifiuti (ECOTRAS)la Federazione Autotrasportatori Italiani (FAI), rappresentata dal PresidenteFabrizio Palenzona, assistito dal Segretario Generale PaoloUggè e dai signori Stefania Cippitelli, Guido Bertoldo, Armando Bizzotto,Stefano Sini, Enzo Pompilio, Pino Bulla, Pierino Cotti, ClaudioFraconti, Walter Giupponi, Giorgio Guaraglia, Claudio Poggi, PietroLiva, Anna Colato, Massimo Colato;la Federlavoro e Servizi-Confcooperative rappresentata dal PresidenteMassimo Stronati, dal Direttore Mario Troisi con l’assistenzadel Servizio Sindacale di Confcooperative nelle persone di FerruccioPelos e Sabina Valentini;la Federazione Traslocatori Italiani (FEDERTRASLOCHI), rappresentatadal Presidente Gennaro Blanco assistito dal Segretario MarcoColombo;


4 di 798la Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali (FIAP/L), rappresentatadal Presidente Leopoldo Renzo Lucchi e dal SegretarioGenerale Silvio Faggi;la Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali (FIAP/M), rappresentatadal Vice Presidente Nazionale Secondo Sauliano, daimembri della Giunta esecutiva Pio Luciano Colicci e Santo Giaquinta,assistiti dai signori Pietro Speca e Alessandro Viglietti;l'Associazione Nazionale Artigiani e Piccole e Medie Imprese delTrasporto Merci (FITA), rappresentata dal Presidente NazionaleFranco Coppelli, dal Vice Presidente Nazionale Nicolò Samberisi, dalSegretario Nazionale Maurizio Longo, dal Coordinatore Fita per lacontrattazione Gianpietro Bertani, assistiti dalla Confederazione Nazionaledell'Artigianato (CNA) nella persona del Responsabile areepolitiche sindacali Alberto De Crais;l’Unione Imprese Trasporti Automobilistici (UNITAI), rappresentatadal Presidente Massimo Dolciami, dal Vice Presidente EmanuelaBertoni e dal Segretario Generale Tullio Cozzi;ela Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (<strong>FILT</strong> -<strong>CGIL</strong>), rappresentatadal Segretario Generale Guido Abbadessa, dal Segretario NazionaleMario Sommariva, dai Dirigenti Territoriali, Maurizio Amadori,Paola Bentivegna, Mario Boido, Enzo Misuri, Fulvio Dal Zio, KatiaBasso, Silvano Talotti, Germano Toselli, Paola Meloccaro, ClaudioSantoro, Vincenzo Mazzeo, Enrico Sartori, Roberto Savoldelli, FrancescoTrunfio, Vittorio Bertocco, Mimmo Rinaldi, Davide Aletto, AntonioCorradi, Giovanni Ciarlo, Ivano Giordan unitamente ad una delegazionedi lavoratori RSA/RSU composta da Mirko Dichio, AlbertoListanti, Gianna Pepe, Flavio Valesella, Nino Baudo, Piera Dossini,Gianni Peretta, Roberto Felli.la Federazione Italiana Trasporti (FIT-CISL), rappresentata dal SegretarioGenerale Claudio Claudiani, dal Segretario Nazionale MarioZotti, dai Responsabili Regionali Maurizio Becucci, Enrico Borrelli,Enrico Caruso, Antonio Del Giudice, Giorgio Framarin, Pasquale Pa-


6 di 798PREMESSAIl presente contratto collettivo nazionale di lavoro nell'assumere lospirito e l'indirizzo del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione,sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegnoal sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, perquanto di competenza del contratto nazionale di categoria, le finalitàin tema di relazioni sindacali.In tale ambito il contratto collettivo nazionale di lavoro vuole essereuna occasione importante per determinare la capacità di tutti i soggettiche operano nel mercato del trasporto delle <strong>merci</strong> a qualificarele scelte produttive, finanziarie ed operative per una migliore efficienzadei servizi di trasporto <strong>merci</strong> e della tutela e valorizzazione del lavoroe delle professionalità presenti nel settore.Ciò rende attuale una visione del trasporto <strong>merci</strong> più conforme allenecessità produttive del mondo industriale come un elemento importantedella stessa innovazione del nostro sistema produttivo.Le parti convengono sulla opportunità che l'attività di trasporto <strong>merci</strong>si debba sviluppare sia per eseguire in maniera più qualificata e funzionalei servizi di trasporto medesimi, sia per integrare tale attivitàcon le altre che riguardano la logistica industriale e l'intermodalità deitrasporti.Attraverso lo sviluppo di imprese strutturate di trasporto le stesse a-vranno la possibilità di essere competitive nel mercato dei traffici nazionalied internazionali delle <strong>merci</strong>, dando stabilità alla situazioneeconomica dell'azienda con conseguente salvaguardia e, se possibile,incremento dei livelli occupazionali e della professionalità degliaddetti del settore.La risposta strutturale ai problemi di squilibrio, congestione, inquinamentoe sicurezza del trasporto di <strong>merci</strong> consiste, nel breve periodo,nell'intermodalità che si configura come sistema al quale difficilmentepossono partecipare in termini imprenditoriali le numerose impreseche operano come "trazione" svolgendo l'attività di prestatori d'operaautonomi.Verso questa strategia occorre siano indirizzate le risorse pubbliche,con una correzione nelle destinazioni e negli scopi, sostenendo inmaniera sistematica le iniziative che sollecitano la intermodalità e losviluppo delle aziende strutturate; in questa direzione debbono convergerele iniziative legislative di riforma volte a superare la fram-


mentazione dell'autotrasporto, favorendo la costituzione di aziendeassociate e consorzi, sostenendo la riorganizzazione delle impreseartigiane, per regolamentare l'attuale sistema di decentramento.Un sistema i cui risultati sono stati quelli di un frazionamento delleimprese che non trova confronto con gli altri paesi della Comunitàeuropea e le conseguenze sono state subite anche dai lavoratori chehanno dovuto in molti casi convertirsi in lavoratori autonomi, causandocontrasti all'interno del settore che continuano a rendere negativaed inefficace l'azione dei pubblici poteri.In questi anni la trasformazione dettata dal mercato europeo e dallaforte internazionalizzazione dei traffici è penetrata nelle varie realtàdel trasporto <strong>merci</strong> con una diffusione di interlocutori nuovi che hannoprodotto significative qualificazioni della funzione tradizionale dellaspedizione delle <strong>merci</strong>: operatori multimodali, logistica, couriers,trasporti specifici e specialistici.Ne consegue un confronto sulla prospettiva, per la quale è condizionanteun riequilibrio e un riproporzionamento delle risorse pubblichedelle regioni e a livello governativo, funzionale al sostegno del processodi ristrutturazione del trasporto <strong>merci</strong> e della sua articolazionesu strada, ferrovia, mare e cielo che richiede combinazioni di fattori,qualità e densità di investimenti, sviluppo di nuove professionalità ecompetenze, incremento dei posti di lavoro.La prospettiva del trasporto <strong>merci</strong> assume rilevanza per il lavoro, taleda richiedere un intervento certo ed organico, non solo legato all'effettodella liberalizzazione delle dogane, per dotare le aziende e i lavoratoridi ammortizzatori sociali e di benefici poggiati sulla riqualificazioneprofessionale e sul reimpiego nel settore.Tale obiettivo può diventare un riferimento per un percorso contrattualecapace di comprendere esigenze normative proprie delle realtàproduttive connesse al trasporto <strong>merci</strong>.Internet ha creato in pochi anni una grande piazza dove ogni giornosi incontrano e intrattengono relazioni centinaia di milioni di soggetti:questo mercato è il più grande che sia mai esistito e presenta caratteristichedel tutto nuove. E’ attivo 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno.Consente a tutti i potenziali clienti della terra un confronto istantaneotra beni analoghi prodotti in luoghi molto lontani tra loro. Permette difare acquisti in tempo reale con pagamenti on-line. Nasce l’e-Commerce. Questo nuovo tipo di fare transazioni in rete mette in discussionel’attuale struttura dei canali com<strong>merci</strong>ali tradizionali poiché7 di 798


8 di 798si fonda su un contatto diretto tra produttore e cliente senza ulteriorimediazioni.All’intermediario com<strong>merci</strong>ale si sostituisce l’impresa di trasportospedizione-logisticache vede dischiudersi un nuovo vasto campo diattività: l’e-Fulfilment cioè il soddisfacimento degli ordini on-line andandoben oltre la semplice distribuzione fisica delle <strong>merci</strong>.L’e-Fulfilment rispetto ai tradizionali servizi logistici fin qui conosciuti(magazzinaggio, trasporto e consegna) comprende la presadell’ordine direttamente dal cliente finale, l’incasso e i servizi posttransazionequali rese, riparazioni, ecc.In altre parole le imprese destinatarie della presente normativa sarannochiamate a “salire” e a “scendere” lungo la catena della distribuzionedei beni per offrire nuovi servizi a valore aggiunto alle imprese,ridefinendo il concetto stesso di catena logistica fino a inglobarviattività, come quella bancaria, che nell’accezione corrente non vi e-rano comprese.L’e-Fulfilment collegato all’e-Commerce Business to Business (B2B)e ancor più al Business to Consumer (B2C) richiederà alle aziendemassima flessibilità negli orari per gestire gli ordini in qualsiasi ora epreparare le <strong>spedizioni</strong> e realizzare le consegne nelle ore e nei giornipiù graditi alla clientela. Richiederà inoltre, da una parte, nuove professionalità(parabancarie, informatiche, tecnico-meccaniche connessealla manutenzione dei beni) e dall’altra nuove modalità dellaprestazione lavorativa, come il telelavoro.Le parti si danno atto che, il presente <strong>CCNL</strong> è volto ad intercettarequesta nuova attività emergente forte di enormi potenzialità occupazionali.Si conviene pertanto che la normativa inerente la specialeregolamentazione dell’orario di lavoro atta a soddisfare le indispensabiliesigenze di flessibilità richieste dalla nuova attività, sarà applicabileunicamente ai nuovi assunti dal 1° luglio 2000 che verrannoespressamente dedicati all’e-Fulfillment.A tal fine le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditorialee le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delleorganizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue.Dichiarazione congiunta associazioni cooperative/organizzazioni sindacali.


Le parti sopra indicate convengono che, per quanto concerne il trattamentoeconomico complessivo del socio-lavoratore di cooperativa,fatte salve le prerogative statutarie e le deliberazioni assembleari, sifaccia riferimento a quanto previsto dal presente <strong>CCNL</strong>.Le parti sopra indicate convengono che si incontreranno, qualora siaemanato un apposito provvedimento legislativo sul socio-lavoratoredi cooperativa, al fine di armonizzare alle disposizioni di legge quantoprevisto dal comma precedente.Le parti sopra indicate, inoltre, concordano che la realizzazione delriferimento di cui al primo comma sarà attuata, nel settore della movimentazione<strong>merci</strong>\logistica, in modo graduale e comunque secondotempi e modalità che saranno definiti tra le Associazioni cooperativee le OO.SS firmatarie del presente <strong>CCNL</strong>, in appositi incontri da tenersia decorrere dal primo gennaio 2001.Per quanto attiene infine la forma attuativa nella cooperazione deitrattamenti di previdenza complementare definiti nel presente <strong>CCNL</strong>,le Associazioni cooperative e le OO.SS firmatarie il presente <strong>CCNL</strong>ribadiscono impegni già assunti e sottoscritti in riferimento al FondoPensione Cooperlavoro.In data 27 giugno 2002 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa di cuialla presente dichiarazione congiunta.9 di 798


10 di 798CAPITOLO I - RELAZIONI INDUSTRIALILivello nazionaleDi norma annualmente, entro l'ultimo trimestre, le associazioni nazionaliimprenditoriali, nel corso di appositi incontri in sede nazionale,porteranno a conoscenza di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, con gliopportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione nazionaledei trasporti:- i programmi inerenti le prospettive del settore con articolazioni per itrasporti specialistici più significativi;- le previsioni degli investimenti complessivi, con eventuale articolazioneper i trasporti specialistici più significativi e/o per aree geografiche;- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributia fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato delloStato e degli Enti locali nel quadro di apposite leggi;- i mutamenti causati alle strutture aziendali dalle trasformazioni tecnichee sociali del trasporto <strong>merci</strong>, nonché i programmi di innovazioneprevisti;- l'aggiornamento di dati organici sulla struttura del settore nonchéquelli relativi alla produttività nelle sue varie componenti, allo scopodi salvaguardare le capacità competitive del settore nell'ambito dell'integrazioneeconomica;- i dati globali occupazionali riferiti ai settori e le informazioni/previsionicirca le ripercussioni sull'occupazione dei lavoratori subordinati,le condizioni di impiego e di rapporto di lavoro a loro voltaarticolati per le diverse fasce di età e sesso, nonché le condizioni peril mantenimento e lo sviluppo nel settore delle professionalità esistenti;- i dati, distinti per settore relativi alla quantificazione e qualificazionedel lavoro appaltato/esternalizzato o terziarizzato.Considerate le modifiche della legislazione nazionale (legge quadro407/1955) e della nuova legge sugli appalti di prestazioni e serviziterzi, le parti potranno convenire - al fine di sperimentare concretamentenel trasporto <strong>merci</strong> una politica attiva del lavoro - di redigere ediffondere per opportuna conoscenza presso le aziende, elenchi diimprese consortili e/o cooperative che assicurino il rispetto delle


11 di 798normative relative alla retribuzione, all'orario e alle condizioni dellaprestazione lavorativa.Livello regionaleIn ogni regione, su richiesta di una delle parti, potranno svolgersi annualmenteriunioni tra le parti aventi per oggetto le stesse materie dicui a livello nazionale, con esclusivo riferimento alla realtà locale.Ambito aziendaleLe parti concordano di sviluppare e migliorare l’attuale sistema di relazionisindacali riaffermando, nei ruoli distinti, attraverso le reciprocheautonomie e responsabilità, la capacità di cogliere le modifiche dicarattere strutturali in atto nel settore. Tutto ciò nella comune finalitàdi affermazione dei principi della valorizzazione della prestazione edella formazione e riqualificazione delle risorse umane. In tale contestole relazioni sindacali devono strutturarsi attraverso momenti diconfronto predefiniti tra le parti con appositi calendari annuali e contempistiche e procedure del confronto definite contrattualmente.In questo senso le parti convengono quanto segue.Le Aziende con più di 150 dipendenti, calcolati su base annuale comemedia, forniranno ogni anno in appositi incontri le informazioni alleRSA/RSU, unitamente alle OO.SS. territoriali, riguardanti i seguentiargomenti:1. andamento produttivo e piani di sviluppo aziendali;2. politica degli investimenti, preventiva e consuntiva, con la eventualespecifica della fruizione di forme di incentivazione da parte stataleo regionale;3. andamento occupazionale in relazione a nuova organizzazione dellavoro riguardante introduzione di nuove tecnologie e sistemi informatici;4. organizzazione del lavoro;5. applicazione Dlgs 626/94;6. applicazione della legge sulle pari opportunità;7. numero degli addetti, distinti per sesso, età e livelli professionali,anche per filiali o sedi decentrate ove presenti;


12 di 7988. rapporti di lavoro atipici (P.T., tempo determinato, lavoro interinale,stage);9. informazione, anche per singoli reparti e/o filiali, in merito agli oraristraordinari effettuati ed ai regimi di orario flessibile;10. inquadramenti professionali.Per le aziende o gruppi industriali articolati con più unità produttivedislocate in più zone sul territorio nazionale, che hanno in organicopiù di 150 dipendenti, di media calcolati su base annua, le informazionisaranno date in sede nazionale con i medesimi criteri.Per le imprese con meno di 150 dipendenti saranno date ogni annoinformazioni sulle materie suddette in forma aggregata in sede territoriale,ovvero in occasione della contrattazione di secondo livello edei suoi aggiornamenti.Costituzione dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionaliLe parti convengono di costituire l'Osservatorio nazionale permanenteed Osservatori regionali allo scopo di individuare scelte atte allasoluzione di problemi economici e sociali del settore e ad orientarel'azione dei propri rappresentati secondo l'esperienza maturata e nellaconsapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni industrialidi tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.Gli Osservatori hanno il compito di analizzare e valutare le questioniche possono essere rilevanti per l'attività complessiva del trasportodelle <strong>merci</strong> in conto terzi, al fine di consentire di individuare tempestivamentele occasioni di sviluppo dell'attività, determinandone le condizioni,e di accertare le motivazioni che causano difficoltà allo sviluppoper poterle superare, in tutte le forme possibili.In particolare saranno oggetto di studio e anche di ricerche specifiche,le seguenti materie:- l'andamento dell'occupazione complessiva dell'intero settore, conparticolare attenzione ai contratti di formazione e lavoro e ai loro risultati,l'andamento dell'occupazione femminile con le relative possibiliazioni positive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunità,di cui alle leggi n. 903/77 e n.125/91 e successive modificazioni;


- i problemi connessi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza sia in relazioneai prodotti manipolati sia rispetto alle modalità di lavorazionee di trasporto;- la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle impresee delle R.S.U. eventuali nuove figure di attività professionale dei lavoratoriper meglio interpretare ed applicare in modo funzionale la disciplinacontrattuale;- lo studio di nuove possibili forme di organizzazione del lavoro nelleimprese per migliorare la professionalità e la formazione dei lavoratori;- la promozione della partecipazione delle associazioni nazionali edelle organizzazioni sindacali alle attività delle istituzioni europee edelle organizzazioni territoriali e sindacali degli altri paesi, in materiadi trasporto e relazioni sociali, per migliorare l'informazione reciprocaquale strumento per rendere partecipi le parti alla elaborazione dellapolitica sociale della Comunità;- la raccolta degli elementi per valutare le materie degli orari di lavoro,della formazione e della sicurezza e dell'ambiente di lavoro.Gli Osservatori territoriali potranno essere costituiti indipendentementedalla costituzione dell’Osservatorio nazionale ad iniziativa delleassociazioni imprenditoriali e dei sindacati dei lavoratori territorialmentecompetenti con il compito di svolgere, con esclusivo riferimentoalla realtà locale, le stesse attività di analisi e valutazione per lematerie indicate per l'Osservatorio nazionale.Gli Osservatori territoriali una volta costituiti definiranno al proprio internouna apposita sezione in relazione alle tematiche della sicurezzadel lavoro.Gli Osservatori definiscono i propri programmi di lavoro impiegandole risorse esistenti nelle strutture delle organizzazioni stipulanti il presentecontratto collettivo e potranno avvalersi di collaborazioni specializzateper particolari programmi di ricerca, previe decisioni assuntedi volta in volta.Gli Osservatori trasmettono alle parti stipulanti il programma e il rapportocirca la loro attività annuale nonché gli studi e le ricerche compiutie possono promuovere incontri e manifestazioni pubbliche.Soltanto gli atti approvati all'unanimità dai componenti gli Osservatoripossono produrre effetti impegnando le parti interessate.Gli Osservatori hanno sede presso una delle associazioni imprenditorialiche fornirà i servizi di segreteria. La data delle convocazioni è13 di 798


14 di 798fissata d'accordo fra i rappresentanti delle parti e comunque non oltrei 15 giorni dalla presentazione della richiesta di una delle due partiche costituiscono l'Osservatorio.Le modalità di finanziamento degli Osservatori territoriali potrannoformare oggetto di confronto nell’ambito della contrattazione a livelloterritoriale.Commissione nazionale per le pari opportunitàLe parti, nel confermare la comune volontà di valorizzare le risorsedel lavoro femminile e di promuovere comportamenti coerenti con iprincipi di parità e di pari opportunità fra donne ed uomini nel lavoro,costituiranno la "Commissione paritetica per le pari opportunità" formatafino ad un massimo di 6 rappresentanti per ciascuna delle dueparti stipulanti designati, rispettivamente, dalle Associazioni nazionaliimprenditoriali e dalle Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti,con lo scopo di svolgere attività di studio, ricerca e promozionesui principi di parità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e allalegge 10 aprile 1991, n. 125, e di individuare gli eventuali ostacoliche non consentono un'effettiva parità di opportunità tra donne euomini nel lavoro nonché le modalità per un loro superamento.La Commissione opera:- studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamentodell'occupazione femminile nel comparto del trasporto <strong>merci</strong> in contoterzi, utilizzando a tal fine i dati dell'Osservatorio nazionale permanentedi cui al Cap. II;- seguendo l'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materiadi pari opportunità nel lavoro anche in riferimento al programma diazione della Comunità Europea 1991-95 e successivi e al programmadi azione per l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti socialifondamentali;con il compito di:a) analizzare le caratteristiche della presenza femminile nello specificocomparto e individuare iniziative in materia di orientamento e formazioneprofessionale al fine di agevolare l'incontro fra domanda eofferta di lavoro, favorire la diversificazione delle scelte lavorative el'accesso a nuove professionalità, con particolare attenzione alle re-


15 di 798altà aziendali interessate da processi di ristrutturazione e riorganizzazione,in collegamento con l'Osservatorio nazionale permanente dicui al Cap. II;b) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratricidopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;c) individuare iniziative dirette a favorire l'occupazione femminile inruoli connessi alle nuove tecnologie;d) studiare la fattibilità, anche in via sperimentale, di proposte di specificheazioni positive e di interventi atti a diffondere atteggiamenti ecomportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;e) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessualinei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristichedel fenomeno.La Commissione, presieduta a turno da un rappresentante di unadelle due parti, si riunirà di norma ogni 4 mesi e invierà periodicamente,e comunque almeno una volta l'anno, alle parti stipulanti unrapporto sull'attività svolta. Essa si potrà avvalere, per lo sviluppo deipropri compiti, del contributo di esperti/e nominati di comune accordo.Soltanto gli atti approvati all'unanimità possono produrre effetti, impegnandole parti interessate.Sei mesi prima della scadenza del contratto, la Commissione esauriràil proprio compito presentando alle parti stipulanti un rapporto conclusivocompleto del materiale raccolto, degli elaborati e delle esperienzerealizzate nell'arco di attività della Commissione, corredato daeventuali proposte che costituiranno oggetto di esame in occasionedel rinnovo del presente contratto.La Commissione avrà sede presso una delle Associazioni nazionaliimprenditoriali, che fornirà i servizi di segreteria.Servizi essenziali da garantireFermo restando il fatto che la legge n.146/90 disciplina l'esercizio deldiritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali limitatamente alla tuteladei diritti della persona, le parti convengono che le seguenti attivitàcorrispondono alla necessità, prevista dalla suddetta legge, diproteggere alcuni interessi costituzionalmente garantiti:


a) trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento edi combustibile da riscaldamento;b) raccolta e distribuzione del latte;c) trasporto di animali vivi;d) trasporto di medicinali e forniture per ospedali e case di cura;e) trasporto di prodotti alimentari di prima necessità.Le parti pertanto si impegnano a garantire, nelle diverse ipotesi diconflitto, l'effettuazione dei servizi di cui sopra.16 di 798


17 di 798CAPITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARITrasporti speciali1. Per i trasporti di carne, latte e generi di monopolio, nonchéper i trasporti complementari e sussidiari dei trasporti ferroviari,se esercitati in forma esclusiva, non trova applicazione l'istituto degliaccordi integrativi provinciali e le norme relative alla distribuzione dell'orariosettimanale di lavoro in cinque giorni lavorativi, salva diversapattuizione in sede locale in relazione alle esigenze del servizio.2. Tenuto presente la non applicazione degli accordi integrativiper i settori di cui al comma precedente delle presenti disposizioniparticolari, le imprese di detti settori corrisponderanno una indennitàsostitutiva nella misura del 9,80% minimo contrattuale conglobato.Dichiarazione a verbaleLe parti si danno atto che l'indennità sostitutiva di cui al comma 2viene calcolata a far data dall'1 febbraio 1977 sulla sola retribuzionetabellare in applicazione dell'accordo 24 giugno 1977.


18 di 798CAPITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALIArt. 1 - Assunzione1. L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessatocon lettera nella quale deve essere specificato:1) la data di assunzione;2) il livello retributivo a cui il lavoratore viene assegnato e, in modosommario, le mansioni cui deve attendere nonché la sede di lavoro;3) il trattamento economico iniziale;4) la durata dell'eventuale periodo di prova.2. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:1) la carta d'identità o documento equivalente;2) il libretto di lavoro o documento equivalente;3) il tesserino di codice fiscale;4) i documenti previsti da particolari disposizioni di legge ed eventualialtri documenti o certificati richiesti dall'azienda.3. Il lavoratore è tenuto a comunicare, inoltre, il suo domicilioe le eventuali successive variazioni.4. Prima dell'assunzione le aziende possono, per mezzodelle strutture pubbliche e a proprie spese, sottoporre il lavoratore avisita medica.5 . È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione,come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuareindagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose osindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazionedell'attitudine professionale del lavoratore.Art.1 bis - Qualifiche da escludere dall'obbligo della riserva del12% nelle assunzioni1. In attuazione del secondo comma dell'art.25 della legge23 luglio 1991, n.223, le parti convengono che, ai fini della determinazionedella riserva prevista dal primo comma della legge citata,non si tiene conto delle seguenti assunzioni:


19 di 798– lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelliQuadro, 1°, 2°, nonché 3° super e 3°, limitatamente al personaleviaggiante;– lavoratori da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza.2. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previstedal quinto comma dell'art. 25 della legge n.223/91 saranno computabiliai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6del citato articolo 25, anche quando vengono inquadrati nelle qualificheprecedentemente individuate.3. Il presente articolato sarà trasmesso a cura delle partistipulanti al Ministero del Lavoro affinché provveda agli adempimenticonseguenti.Art. 2 - Periodo di prova1. L'assunzione può avvenire con un periodo di prova nonsuperiore a:- 6 mesi per i quadri;- 4 mesi per gli impiegati del 1° livello;- 3 mesi per gli impiegati del 2° livello e per i conducenti di autoveicoliinquadrati nel 3° livello Super e nel 3° livello;- 2 mesi per gli impiegati del 3° livello Super, 3° livello e 4° livello;- 10 giorni lavorativi per tutti gli altri lavoratori.Il decorso del periodo di prova resta interrotto nel caso di sopravvenienza,durante il periodo stesso, di malattia o infortunio.2. Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzionedi cui all'art.1.3. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i dirittie gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente dispostodal contratto stesso.4. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto dilavoro potrà avere luogo da ciascuna delle due parti, in qualsiasimomento, senza preavviso, né diritto alla relativa indennità sostitutiva.5. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni, in qualunquetempo o per licenziamento, durante i primi due mesi di provaper i Quadri e gli impiegati del 1° livello, durante il primo mese per gliimpiegati degli altri livelli e per i conducenti di autoveicoli inquadrati


20 di 798nel 3° livello Super e nel 3° livello, la retribuzione sarà corrisposta peril solo periodo di servizio prestato.6. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti,all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla finedel mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro laprima o la seconda quindicina del mese stesso.7. Qualora alla scadenza del periodo di prova, l'aziendanon proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermatoin servizio e tale periodo sarà computato, a tutti gli effetti,nella determinazione dell'anzianità di servizio e ad ogni altro effettocontrattuale.8. Le norme relative al Fondo di previdenza non si applicanodurante il periodo di prova; superato tale periodo, le normestesse saranno però applicate con decorrenza dalla data di assunzione.9. Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che loabbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioninei dodici mesi precedenti.Art. 3 - Contratto a termine1. Le assunzioni con contratto a termine sono regolatedalla legge 18.4.1962 n.230, dal D.P.R. 7.10.1963 n.1525 e dallalegge 28.2.1987 n.56, art.23.2. Possono essere conclusi, nel campo dell'autotrasportoe della spedizione, contratti di lavoro a tempo determinato anchequalora siano resi necessari dall'intensificazione dell'attività lavorativacui non sia possibile sopperire con il normale organico.3. Fermo restando quanto disposto dall'art.23 della leggen.56/87, è consentita la conclusione di contratti a termine nei seguenticasi:- esigenze di servizio legate a particolari periodi annuali;- commesse improvvise e/o importanti con consegne in tempi ristretti;- manutenzione straordinaria degli impianti e/o trasloco di sede, uffici,magazzini, ecc..Ai sensi dell'art.23 della legge 28 febbraio 1987, n.56, le parti individuanole seguenti ulteriori ipotesi per le quali sono consentite assunzionicon contratto di lavoro a termine:


- incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse, progettistraordinari o sperimentali;- esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità, richiedonol'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quellenormalmente impiegate;- assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;- esecuzione di un servizio e/o di un appalto definiti o predeterminatinel tempo.4. Altre ipotesi di contratto a termine potranno essere concordatecon i sindacati a norma dell'art.23, comma 1, legge n.56/87.5. Le evenienze di cui sopra e le relative necessità di assunzionia tempo determinato costituiranno materia di esame preventivoin sede aziendale con le R.S.U o, in mancanza di queste, in sedelocale con le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente<strong>CCNL</strong>.6. Le assunzioni con contratto a termine, e i motivi che lehanno indotte, verranno comunicate, entro 10 giorni dalla loro stipulazione,alle R.S.U. ovvero, in mancanza di queste, alle organizzazionisindacali locali predette.7. I contratti a termine di cui ai commi 3 e 4 del presentearticolo possono essere conclusi:- nelle aziende fino a 50 dipendenti, entro la misura del 25% dei lavoratoriassunti a tempo indeterminato;- nelle aziende con più di 50 dipendenti, entro la misura massima del10% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e in ogni caso inmisura non inferiore a quella consentita alle aziende fino a 50 dipendenti.Qualora se ne ravvisi la necessità, i limiti di cui sopra possono essereelevati con accordo sindacale con le OO.SS. territoriali congiuntamentealle R.S.U. in funzione delle specifiche esigenze aziendali.8. Se dall'applicazione delle suddette percentuali risultasserofrazioni di unità, il numero degli assumendi è elevato all'unitàsuperiore.9. La durata minima dei contratti a termine è di sei settimanee le norme relative al Fondo di Previdenza non si applicano aicontratti di durata inferiore ai 3 mesi.10. In tema di contratti a termine hanno inoltre efficacia gliaccordi interconfederali.21 di 798


22 di 798Art. 4 - Lavoro a tempo parziale1. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoroprestato con un orario settimanale ridotto rispetto a quello stabilitodagli artt.9, 11 e 11 bis del presente contratto e regolato dal decretolegislativo n.61/2000 e successive modifiche e integrazioni.2. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultareda atto scritto, nel quale sia indicata la durata della prestazionelavorativa ridotta e le relative modalità.3. Il rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenticriteri:a) volontarietà di entrambe le parti;b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno inrelazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con lemansioni svolte e/o da svolgere, fermo restando la volontarietà delleparti;c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversadei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioniper le stesse mansioni, tenendo in particolare conto delle esigenzeindividuali come quelle legate al lavoro di cura e alla formazione;d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibilicon la natura del rapporto stesso, secondo criteri di proporzionalitàalla misura della prestazione lavorativa, ivi comprese, anche medianteriposo compensativo, le semifestività previste dall’art.13 letterac); i permessi retribuiti previsti dall’art.24 comma 3 possono esserefruiti per intero;e) limitazione a non più del 25% del personale dipendente (con arrotondamentoall'unità superiore) e per un monte ore di norma non inferiorea 20 settimanali; la percentuale del 25% può essere derogataa livello aziendale attraverso accordo con la R.S.A., R.S.U. o delegatodi impresa unitamente alle OO.SS. territorialmente competenti; intali accordi dovrà essere inoltre specificato il numero dei contratti peri quali dovrà essere aumentato l’orario settimanale di lavoro in misuranon inferiore alle 5 ore; per i nuovi contratti di cui sopra sarà datapriorità al personale già in forza all’azienda;f) facoltà di convertire il rapporto a tempo parziale in rapporto a tempopieno, nei casi in cui il termine di conversione sia prestabilito.


23 di 7984. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempopieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà ancheavere durata predeterminata, che di norma non sarà inferiore a 6mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro 45giorni dalla richiesta. Qualora il tempo parziale sia definito nel tempoè consentito, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n.56,l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato percompletare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensilee annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoroparziale.Art. 5 - Apprendistato e tirocinioApprendistato1. L’apprendistato è un rapporto di lavoro speciale a causamista il cui scopo è far acquisire al lavoratore una qualifica professionale.Per quanto non contemplato dalla legislazione vigentevalgono le normative previste dal presente contratto di lavoro.2. Il periodo di prova degli apprendisti sia operai che impiegatinei vari profili professionali è pari a 4 settimane. Detto periodosarà ridotto a due settimane quando si tratta di un lavoratore chenell’ambito di precedenti rapporti di lavoro abbia frequentato corsiformativi inerenti il profilo professionale da conseguire. Il periodo diprova verrà computato sia agli effetti del periodo previstodall’apprendistato, sia agli effetti dell’anzianità di servizio.3. La durata massima del periodo di apprendistato per iprofili professionali previsti dal presente contratto sono stabiliti in:24 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 4° e5° nonché per gli autisti inquadrati nei livelli 3° e 3° super;36 mesi: per gli apprendisti non autisti destinati ad essere inseriti neilivelli 3° e 3° super;48 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 2°.4. Per gli apprendisti in possesso di diploma conseguitopresso istituto professionale ovvero di scuola media superiore o diqualifica professionale inerente la professionalità da acquisire, le duratedei contratti di apprendistato sono così ridotte:


24 di 79824 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 3° e3° super;36 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 2°.5. La retribuzione è determinata in percentuale sul minimoconglobato contrattuale previsto per la rispettiva categoria secondola seguente scaletta:contratto di 24 mesidal 1° al 12° mese compreso 70%dal 13° al 24° mese “ 90%contratto di 36 mesidal 1° mese al 12° compreso 70%dal 13° “ al 24° “ 85%dal 25° “ al 36° “ 95%contratto di 48 mesidal 1° mese al 12° compreso 70%dal 13° “ al 24° “ 80%dal 25° “ al 36° “ 85%dal 37° “ al 48° “ 95%6. Agli apprendisti di età non superiore a 18 anni verrà riconosciutoun periodo di ferie pari a 30 giorni di calendario annuo.Per gli apprendisti con età superiore a 18 anni le ferie saranno corrispostesecondo quanto stabilito dal <strong>CCNL</strong> presente.7. Per quanto concerne i trattamenti spettantiall’apprendista in caso di malattia, infortunio e cure termali, sono confermatele previsioni di cui all’art. 28 del presente <strong>CCNL</strong>.8. L’impegno formativo dell’apprendista è regolato sullabase della correlazione tra la qualifica professionale, la mansione daconseguire ed il titolo di studio in possesso dell’apprendista secondole seguenti modalità:Titolo di studio Ore di formazionemedie annue- Scuola dell’obbligo 120- Attestato di qualifica professionale 100- Diploma di Scuola Media Superiore 80


- Diploma Universitario 60- Diploma di laurea 60Al secondo livello di contrattazione potrà essere stabilito un differenteimpegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazioneinterna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi,tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazionistagionali delle attività.Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così comequelle svolte presso gli Istituti di formazione, si cumulano ai finidell’assolvimento degli obblighi formativi.E’ in facoltà dell’azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazionepreviste per gli anni successivi.Le ore di formazione di cui al presente comma sono compresenell’orario normale di lavoro9. Per la formazione degli apprendisti ai sensi del DecretoMinisteriale 20 maggio 1999, attuativo dell’art. 16 della legge 196/97,le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolosperimentale dalle Parti stipulanti il presente <strong>CCNL</strong>.10. Le attività formative sono articolate in contenuti a caratteretrasversale e contenuti a carattere professionalizzante. In particolaresia i contenuti a carattere trasversale, sia quelli a carattereprofessionalizzante, andranno predisposti per gruppi di profili omogeneidella categoria in modo da consentire l’acquisizione delle conoscenzee competenze necessarie di base per adibire proficuamentel’apprendista nell’area di attività aziendale di riferimento.11. Le attività formative di cui all'art. 2 lett. A) del Decretodel Ministro del lavoro 8 aprile 1998, dovranno perseguire gli obiettiviformativi definiti nel Decreto ministeriale 20 maggio1999 ed articolatinelle seguenti quattro aree di contenuti:- competenze relazionali- organizzazione ed economia- disciplina del rapporto di lavoro- sicurezza sul lavoro12. I contenuti di cui all'art. 2 lett. B) del Decreto del Ministrodel Lavoro 8 aprile 1998 e le competenze da conseguire medianteesperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base deiseguenti obiettivi formativi, individuati nel Decreto ministeriale 20maggio 1999:- conoscere i prodotti e i servizi di settore e contesto aziendale25 di 798


26 di 798- conoscere e saper applicare le basi tecniche scientifiche dellaprofessionalità- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro ( attrezzature,macchinari e strumenti di lavoro)- conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e tutelaambientale- conoscere le innovazione di prodotto, di processo e di contesto.Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/ matematiche saràeffettuato all’interno dei moduli trasversali e professionalizzanti.13. Per tutto quanto non espressamente contemplato nelpresente accordo trovano applicazione le norme contrattuali previstedal presente <strong>CCNL</strong>. Fatti salvi gli accordi interconfederali in vigore,gli Osservatori territoriali potranno stabilire modalità e percorsi formativiper l’apprendistato. Sono inoltre fatti salvi eventuali accordi di migliorfavore a livello aziendale e/o territoriale.Tirocinio1. In applicazione dell'art.22 legge n.56 del 28.2.1987, siconviene che per i giovani in possesso di diploma o attestato di qualificaconseguito ai sensi dell'art.14 della legge n.845 del 21.12.1978,e che vengono assunti a tempo indeterminato, si applica un periododi tirocinio di mesi 6 per il quale si prevede la retribuzione stabilita al5° livello della scala parametrale.Nota a verbalePer i rapporti di apprendistato instaurati prima del 18 luglio 2000 continuanoad applicarsi sino alla scadenza le disposizioni previste daiprecedenti contratti e quelle della legge n.196/97.Art. 6 - Classificazione e livelli retributiviParte prima1. In relazione alle mansioni svolte, i prestatori di lavorosubordinato disciplinati dal presente contratto sono inquadrati nei se-


27 di 798guenti otto livelli, fermo restando che la distinzione tra quadri, impiegatied operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative,regolamentari, contrattuali, ecc.) che prevedono un trattamentodifferenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.Quadri1. Appartengono a tale livello i quadri intermedi che, purnon appartenendo alla categoria dei dirigenti sono preposti ad unramo o servizio autonomo dell'azienda e svolgono con carattere dicontinuità funzioni direttive, con un elevato grado di responsabilità edi capacità di coordinamento, gestione, organizzazione e controllo, aifini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, stabilitidalla direzione.2. Tale livello è previsto esclusivamente nell'ambito di unitàproduttive multifunzionali con più di 40 dipendenti ed il lavoratore,per essere inquadrato in questo livello, oltre a rispondere a tutte lecaratteristiche sopra dettagliate, deve comunque avere alla propriedipendenze almeno 8 impiegati.3. Fermo restando il limite dimensionale dei 40 dipendentisopracitato tale livello è anche previsto per quei responsabili di funzioneche operano in staff alla direzione dell'azienda, con particolarespecializzazione ed autonomia professionale e decisionale.4. Appartengono a tale livello, a titolo di esempio:a) responsabili di filiale, agenzia, docks e silos, capi servizio, capi repartoo capi ufficio con poteri di coordinamento, gestione, organizzazionee controllo dell'attività del ramo cui sono preposti, quando lostesso ha le caratteristiche numeriche previste in declaratoria;b) responsabile aeroportuale delle attività di import-export e distribuzione(air couriers).1° Livello1. Appartengono al 1° livello gli impiegati sia tecnici cheamministrativi, interni od esterni, che hanno funzioni direttive nonrientranti in quelle previste per i quadri, nonché quelli aventi mansioni


28 di 798di concetto svolte in autonomia decisionale di particolare ampiezza eimportanza, nei limiti delle sole direttive generali loro impartite.2. Vengono inquadrati in questo livello, a titolo di esempio:a) responsabili di filiale, agenzia, docks e silos, capi servizio o capireparto e capi ufficio con mansioni di analoga importanza non rientrantinel livello superiore;b) capo contabile o contabile incaricato di compilare il bilancio di gestionedell'azienda;c) capo tariffista di traffico nazionale e/o internazionale o tariffista autonomoper traffici internazionali;d) capo operatore traffico traslochi, capo traffico traslochi;e) produttori o acquisitori di traffici internazionali che svolgano, conspecifiche conoscenze tecniche, lavoro autonomo;f) impiegati muniti di patente di <strong>spedizioni</strong>ere doganale, qualora lapatente venga utilizzata per conto dell'azienda;g) impiegati contenzionisti e segretari di direzione in quanto abbianole funzioni specificate nella declaratoria;h) cassiere principale o che sovrintenda a più casse;i) corrispondente in proprio in lingue estere con padronanza di almenodue lingue estere;l) analista/programmatore responsabile della conduzione di progettiin autonomia;m) incaricato della compilazione del budget aziendale;n) coordinatore aeroportuale (air couriers);o) capo centro smistamento e distribuzione (air couriers);p) responsabile di laboratorio chimico-fisico;q) responsabile di terminal container gestito direttamente dall'azienda.2° Livello1. Appartengono a questo livello gli impiegati di concettoche svolgono attività tecnico amministrative specializzate caratterizzate- sia pur nei limiti delle procedure e delle direttive valevoli per illoro campo di attività - da una limitata autonomia operativa e che richiedonouna particolare preparazione professionale e/o formazionetecnico-pratica.


29 di 7982. Appartengono al 2° livello gli impiegati di concetto siatecnici che amministrativi, interni od esterni, non classificabili nel 1°livello.3. Vengono inquadrati in questo livello, a titolo di esempio:a) altri capi reparto o capi ufficio, anche distaccati;b) contabili anche se esplicano la loro attività mediante prima nota,purché con discrezionalità ed autonomia e per tutti gli articoli dellacontabilità aziendale, salvo quelli di fine gestione necessari per laformazione del bilancio;c) supervisori operativi o servizio clienti (air couriers);d) coadiutori di <strong>spedizioni</strong>eri doganali patentati, in quanto utilizzino laloro procura per conto dell'azienda da cui dipendono;e) tariffisti per traffici internazionali, marittimi e/o terrestri o tariffistiautonomi per traffici nazionali anche se si esprimono mediante codice;f) acquisitori di traffici internazionali e/o nazionali;g) altri segretari di direzione;h) cassieri e impiegati addetti prevalentemente alle casse anticipatee/o inoltri;i) capi reparto magazzino di deposito;l) corrispondenti in lingua italiana o estera;m) altri contenzionisti (ad esempio gli addetti alla definizione o quantomeno alla completa istruzione delle pratiche di contenzioso relativea danni e/o avarie e/o furti e/o mancanze e/o eccedenze delle<strong>merci</strong> trasportate);n) capi fatturisti;o) stenodattilografi in lingua estera anche operanti con sistemi di videoscrittura;p) impiegati con mansioni autonome incaricati del servizio paghe e/ostipendi;q) traduttori e interpreti;r) capo del personale di magazzino con responsabilità del carico escarico del magazzino <strong>merci</strong>;s) impiegati addetti alle <strong>spedizioni</strong> internazionali con mansioni comportantila conoscenza specifica delle disposizioni valutarie, com<strong>merci</strong>alie doganali nel settore in cui operano, svolte con la discrezionalitàpropria dell'impiegato di concetto;


30 di 798t) - programmatori addetti alla minutazione ed alla composizione didiagrammi elementari inerenti problematiche tecniche, amministrativee com<strong>merci</strong>ali- operatore CED di unità articolate;u) telescriventisti che effettuano corrispondenza e/o traduzione in oda lingua estera (cioè con esclusione della semplice trasmissione ditesto già predisposto in lingua estera);x) esperti operanti in imprese di controllo con conoscenza completadelle tecniche di campionamento, cernita e selezione delle <strong>merci</strong>, misurazioni,calibrazioni nel loro specifico settore di attività;y) assistenti e/o esecutori di analisi, prove chimiche, fisiche, meccaniche,organolettiche, effettuate sia in azienda che in ambienti esternioperanti in imprese di controllo;v) addetti alla emissione in autonomia di lettere di vettura aerea.3° Livello Super1. Appartengono al 3° livello Super gli operai aventi specificaprofessionalità ed alta specializzazione addetti alla guida di mezziparticolarmente impegnativi, alla riparazione di motori - sempreche siano in grado di effettuare il completo smontaggio e rimontaggiodi qualsiasi parte di esso - e collaudo per l'esame complessivo dellafunzionalità degli automezzi; gli impiegati che esplicano attività di carattereesecutivo non rientranti nel 3° livello.2. Appartengono al 3° livello Super:A) Gli operai ad esempio:a)conducenti di autotreni o autoarticolati di portata superiore a 80quintali e i conducenti di autocarri con portata superiore a 20 quintalimuniti di gru;b) primi conducenti addetti ai trasporti eccezionali;c) gruisti addetti alle gru semoventi di portata maggiore di 20 tonnellate;d) motoristi e/o collaudatori.B) Gli impiegati ad esempio:e) "ausiliari" dello <strong>spedizioni</strong>ere doganale operante nell'ambito degliuffici doganali.f) addetti al servizio clienti senior dopo 24 mesi (air couriers);g) telesales senior dopo 24 mesi (air couriers);


31 di 798h) city couriers senior dopo 18 mesi (air couriers);i) operatore addetto alle trilaterali automatizzate;l) assistente alla pesatura e/o taratura delle <strong>merci</strong> con certificazione;m) addetti ai campionamenti e finalizzazione dei campioni;n) addetti al controllo imballaggi con certificazione.3° Livello1. Appartengono a questo livello gli impiegati con mansioniesecutive d'ordine che richiedono generica preparazione professionaleacquisita mediante conoscenze scolastiche di base o esperienzeo addestramento; gli operai che svolgono mansioni per l'esecuzionedelle quali si richiede una specifica capacità tecnico-praticaacquisita mediante preparazione scolastica professionale o attraversol'esperienza o che coordinano altri lavoratori sia pure nell'ambitodi procedure o di istruzioni.2. Vengono inquadrati in questo livello:A) Gli impiegati ad esempio:a) contabili d'ordine ed aiuti contabili;b) impiegati addetti alla cassa o ai prelevamenti o versamenti, conesclusione dei semplici portavalori;c) agenti esterni consegnatari di <strong>merci</strong> con il carico-scarico e <strong>spedizioni</strong>di <strong>merci</strong>;d) stenodattilografi anche operanti con sistemi di videoscrittura;e) impiegati muniti di delega o di procura limitata per le operazioniferroviarie, postali e bancarie;f) impiegati addetti al servizio di esazione, sempreché siano autorizzatia quietanzare e a versare;g) magazzinieri con responsabilità del carico e scarico del magazzino<strong>merci</strong>, sempreché non compiano abitualmente mansioni manuali;h) fatturisti su tariffe già stabilite anche operanti su videoterminali;i) compilatori di polizze di carico e lettere di vettura aerea ancheoperanti su videoterminali;l) compilatori di bolle doganali;m) fattorini con mansioni impiegatizie che prevalentemente faccianoprelevamenti o versamenti in banca per l'azienda e non per terzi,pagamenti e/o incassi fatture, pagamento noli, trasporti, ecc.;


32 di 798n) archivisti;o) telefonisti esclusivi e/o centralinisti;p) operatori su sistemi di potenzialità medio-piccola e terminalistiche eseguono operazioni di inserimento di dati per la lettura da documentioppure che ricevono dati video o a stampa utilizzando programmipreesistenti;q) city couriers junior (air couriers);r) agente di smistamento/operatore aeroportuale senior dopo 24mesi (air couriers);s) addetti al servizio clienti junior (air couriers);t) telesales junior (air couriers);u) telescriventisti in lingua italiana o su testi già predisposti in linguaestera;v) addetti alla compilazione di lettere di vettura e/o bollette di spedizionecomportante la specifica conoscenza delle procedure aggiuntivecome contrassegni, anticipate e altre, anche con sistemi computerizzati.B) Gli operai ad esempio:a) autisti conducenti di autotreni o autoarticolati di portata inferiorea 80 q.li;b) conducenti di motobarche;c) conducenti di natanti azionati da propulsione meccanica;d) trattoristi;e) capisquadra normalmente addetti a traslochi di mobilio ed aitrasporti eccezionali;f) addetti a gru semoventi e a gru a ponte cabinate con portata inferiorea 20 tonnellate;g) capisquadra di magazzino e ribalta che coordinino più di tre o-perai;h) conducenti di carrelli elevatori di portata superiore a 30 quintali;i) addetti al ricevimento <strong>merci</strong> e/o ribalta con controllo e rilasciodocumenti del o al mittente;l) falegnami e/o imballatori;m) conducenti di autocarri con portata superiore ai 30 quintali e finoa 20 quintali se muniti di gru;n) operai specializzati d'officina.4° Livello


33 di 7981. Appartengono a questo livello gli impiegati d'ordine noninquadrabili nel 3° livello che svolgono una attività esecutiva sullabase di procedure prestabilite e/o di istruzioni dettagliate; gli operainon inquadrabili nel 3° livello addetti a mansioni che richiedono unagenerica capacità tecnico-pratica acquisita attraverso l'esperienza dilavoro e/o la formazione professionale.A) Ad esempio gli impiegati d'ordine:a) dattilografi, anche con sistemi di videoscrittura;b) altri compilatori di lettere di vettura, bollette di spedizione, ecc.,non rientranti nel 3° livello anche con sistemi computerizzati;c) fattorini di ufficio non rientranti nel 3° livello;d) agente di smistamento ed operatore aeroportuale junior (aircouriers).B) Ad esempio gli operai:a) altri capisquadra;b) altri autisti non compresi nel 3° livello Super e nel 3° livello;c) motocarristi;d) magazzinieri con mansioni non impiegatizie;e) stivatori;f) facchini addetti ai traslochi;g) conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li;h) operai qualificati di manutenzione e di officina.5° Livello1. Appartengono a questo livello gli operai addetti a mansionimanuali per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo dipratica e conoscenza professionale di tipo elementare.2. Vengono inquadrati in questo livello, a titolo di esempio:a) conducenti di autocarri elettrici;b) conducenti di carrelli elettrici;c) chiattaioli;d) barcaioli;e) fattorini addetti alla presa e consegna;f) spuntatori;g) uomini di garage (lavaggio vetture, riparazioni gomme, pulizia localigarage);h) operai comuni di manutenzione di garage e di officina.


34 di 7986° Livello1. Appartengono a questo livello gli operai addetti a mansionipuramente manuali o a compiti di semplice sorveglianza o custodiaper le quali occorrono semplici conoscenze professionali.2. Vengono inquadrati in questo livello, a titolo di esempio:a) manovali comuni, compresi quelli di officina;b) facchini;c) fattorini di magazzino;d) addetti ai comuni lavori di pulizia;e) guardiani e/o personale di custodia alla porta.Parte secondaQuadri1. Le parti si danno atto che con la nuova definizione dellivello Quadri è data attuazione al disposto della legge n.190/85 suiquadri intermedi.2. In relazione a quanto definito sopra, in sede di primaapplicazione, i datori attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratoriinteressati a partire dall'1 luglio 1987.3. L'azienda, ai sensi del combinato disposto dell'art.2049c.c. e dell'articolo 5 della legge n.190/85, è responsabile per i danniconseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della suaattività.La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante lasottoscrizione di apposita polizza assicurativa.L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso polizzaassicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva per i procedimenticivili e penali nei confronti del quadro medesimo per fattiche siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli.4. In relazione alle loro esigenze, le aziende di normapromuoveranno la partecipazione dei singoli quadri a iniziative diformazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali.


35 di 7985. A decorrere dall'1 marzo 1991 l'indennità di funzioneviene elevata da L.50 mila (25.82 euro) a L.100 mila (51.65 euro)mensili lorde.6. Le parti si danno atto di assimilare - agli effetti dell'orariodi lavoro - i quadri fra il personale direttivo di cui all'art. 1, R.D.L.15 marzo 1923 n.692, cui fa riferimento la dichiarazione a verbaledell'articolo 9.7. Per quanto non espressamente previsto in deroga e perla parte normativa si fa riferimento a quanto previsto per l'ex 1° livelloSuper.Art. 7 - Mutamento di mansioni1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioniper le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoriasuperiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioniequivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzionedella retribuzione.2. Al lavoratore che sia destinato a compiere mansionirientranti nel livello superiore al suo, dovrà essere corrisposto, in aggiunta,un compenso non inferiore alla differenza tra le retribuzionicontrattuali dei due livelli, composte dai minimi conglobati dei due livelli.3. Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno dimansioni del livello Quadri e 1° livello e di due mesi nel disimpegnodi mansioni degli altri livelli, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratorea tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzionedi altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi,ecc., nel qual caso spetterà al lavoratore il minimo conglobato dellivello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello.4. In caso di spostamento non temporaneo di consistentialiquote di lavoratori in rapporto al numero globale del personale occupatonella unità produttiva, l'azienda fornirà preventiva comunicazionescritta alle R.S.A.. Quest'ultime potranno richiedere per iscritto,entro tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, un incontrocon l'azienda allo scopo di esperire al riguardo un esamecongiunto del provvedimento.


36 di 7985. L'esame di cui al comma precedente dovrà essere effettuatoentro e non oltre cinque giorni dalla richiesta scritta delleR.S.A..6. L'azienda comunque non darà corso al provvedimentoprima che siano trascorsi i termini predetti.Art. 8 - Cumulo di mansioni1. Al lavoratore che sia destinato a compiere con caratteredi continuità mansioni rientranti in due diversi livelli, sarà senz'altroattribuito il livello superiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultimosiano prevalenti.2. Nel caso in cui ciò non avvenga, è attribuito al lavoratoreil livello superiore dopo un anno di svolgimento delle mansionirientranti nei due livelli, oppure se il lavoratore abbia esercitato inmodo non continuativo mansioni superiori per un periodo complessivodi un anno nell'arco di tre anni.3. Il dipendente che ha acquisito il livello superiore per effettodei commi precedenti continuerà a svolgere anche le mansionidel livello di provenienza già svolte prima del passaggio di livello.Art.9 - Orario di lavoro per il personale non viaggiante1. La durata dell'orario di lavoro è di norma 39 ore settimanalicon un massimo di 8 ore giornaliere, ripartite fra il lunedì e ilvenerdì. L’orario di lavoro potrà altresì essere distribuito fra il martedìed il sabato.2. La distribuzione dell'orario normale di lavoro, l'inizio edil termine della giornata lavorativa costituiscono oggetto di esamepreventivo tra le parti.3. Se il lavoro prestato nella giornata di sabato ha caratteredi occasionalità dà luogo al pagamento delle ore lavorate con laretribuzione globale oraria maggiorata del 50%. Detta percentualeassorbe fino a concorrenza le maggiorazioni per il lavoro straordinario.Nel caso sia concesso il riposo compensativo la suddetta percentualeè ridotta al 20%.


4. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamentefissata dall'azienda per l'entrata nel luogo di lavoro per l'inizio dellaprestazione fino all'ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messoin libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità.5. Durante la giornata il lavoratore, anche in relazione all'organizzazionedel lavoro aziendale, per la consumazione del pastoha diritto ad una pausa non retribuita da un minimo di 30 minuti adun massimo di 120 minuti. Eventuali specifiche esigenze produttivesaranno oggetto di esame a livello aziendale e/o territoriale e potrannocomportare l’estensione della pausa sino ad un massimo di 180minuti fermo restando il pagamento, a titolo di orario disagiato, di unamaggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria per il periodo dimaggior estensione della pausa, ovvero mensilmente saranno maturatedue ore di permesso retribuito; l’alternativa e’ in relazione alleesigenze aziendali, previa verifica delle modalità applicative con leR.S.U, il delegato d’impresa, le OO.SS territoriali. Nella definizionedella pausa si dovrà comunque tenere conto della localizzazionedell’unità produttiva e della situazione dei trasporti pubblici.6. Gli addetti all'uso di attrezzature munite di videoterminalie dei call-center saranno adibiti all'uso dei medesimi in conformitàalle normative di cui al D.Leg.vo 626/94.7. L'eventuale istituzione di turni continuativi di lavoro e/oorari sfalsati della durata di 8 ore giornaliere, nonché l'eventuale distribuzionedell'orario di lavoro in modo non uniforme per i diversi repartiproduttivi dovrà essere concordata tra le parti.8. Si intendono per orari sfalsati quelli che hanno inizioalmeno due ore prima o dopo l'inizio dell'orario normale di lavoro fissatoai sensi del comma 2.9. L'istituzione di detti turni e/o orari sfalsati è finalizzataalla contrazione delle prestazioni straordinarie.Per i lavoratori qualificati notturni ai sensi dell’art.2 del D.Leg.vo26/11/99 n.532, nonché per i lavoratori operanti in turni continui avvicendatisulle 24 ore, per ciascun turno notturno di 8 ore l’orario di lavoroverrà ridotto di 15 minuti.Ai lavoratori che effettuano turni continuativi e/o sfalsati, ferma restandola durata dell’orario settimanale, viene accordata per ciascunturno di 8 ore una pausa retribuita di 30 minuti, il cui utilizzo sarà definitod’intesa tra le parti.37 di 798


10. Nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personaleavente le medesime qualifiche, si curerà che gli stessi, compatibilmentecon le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che ledomeniche e le ore notturne siano equamente ripartite fra il personalestesso, garantendo a ciascuno, oltre al riposo giornaliero, 24 ore diininterrotto riposo per settimana.11. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessantenon può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituitoda quello del turno successivo, sostituzione che dovrà comunque avvenireentro un tempo massimo di 2 ore.12. Per il solo personale di magazzino e/o ribalta, fermo restandola durata dell'orario contrattuale e l'intervallo di cui al precedente5° comma, potrà essere anticipato o posticipato l'inizio dell'attivitàlavorativa per un massimo di 2 ore giornaliere, previo accordocon le R.S.U..In ogni caso la diversa distribuzione dell'orario di lavoro non potràessere richiesta per più di 6 settimane nell'arco dell'anno.13. In aggiunta ai gruppi di ore spettanti per le festività aboliteai sensi dell'art. 14 del presente <strong>CCNL</strong>, vengono riconosciute 88ore annuali complessive in 11 gruppi di 8 ore ciascuno da usufruiremediante permessi individuali e/o collettivi retribuiti in ragione di annodi servizio o frazione di esso. Allo scopo di realizzare l’orario settimanaledi 39 ore, si intendono assorbite 48 ore dei permessi retribuitidi cui sopra. Pertanto le ore fruibili secondo le modalità successivamenteindicate ammontano a 40. L’assorbimento di 48 ore è subordinatoall’effettiva fruizione dell’orario settimanale di 39 ore. Tale assorbimentosarà comunque effettuato pro rata in ragione d’anno.Le parti si incontreranno a livello aziendale per esaminare le modalitàdi attuazione di quanto sopra.I permessi dovranno essere usufruiti secondo modalità concordatetra le parti tenendo anche conto delle specifiche esigenze aziendali esaranno inoltre riproporzionati su base annua in rapporto alle assenzenon retribuite (assenze facoltative post-partum, aspettativa, ecc.,)fatto salvo quanto previsto dalle predette modalità concordate tra leparti. Qualora non fruiti entro l'anno di maturazione (1.1-31.12) decadrannoe saranno pagati con la retribuzione in atto al momento dellascadenza entro il mese di aprile successivo.14. Per i lavoratori inseriti in turni continuativi e/o orari sfalsatiche godono della pausa retribuita di 30 minuti giornalieri, la pre-38 di 798


39 di 798detta riduzione viene fruita di norma per il 50% con le medesime modalitàpreviste nel precedente comma e il restante 50%, qualora nonfruito entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione, verrà retribuitocon la retribuzione in atto al momento della scadenza, entro il mesedi aprile successivo.Quanto sopra non si applica alle imprese che attuino la riduzione dell'orariodi lavoro su base giornaliera o settimanale.15. La riduzione di orario non si applica, fino a concorrenza,ai lavoratori che già godono, per effetto di trattamenti collettivi precedenti,di riduzioni per lo stesso titolo.16. Ai lavoratori con orario a tempo parziale, la riduzione diorario viene accordata in misura proporzionale.17. Per il personale addetto alla filiera logistica dell’e-Commerce (e-Fulfilment), assunto a partire dal 1 luglio 2000 l’orariodi lavoro settimanale, calcolato come media nell’arco di 4 mesi, èstabilito in 38 ore dal lunedì al sabato con un minimo di 30 e un massimodi 48 ore settimanali; la prestazione ordinaria giornaliera nonpotrà essere inferiore alle 5 ore e non superiore alle 10 ore, fermerestando le normative di legge inerenti le pause. Per prestazioni superiorialle otto ore, sarà concessa una pausa retribuita di mezz’ora.Tra ciascuna prestazione settimanale ed un'altra, sarà garantito, ognidue settimane, un periodo di riposo continuativo di almeno due giornate.Resta inteso che si è in presenza di orario multiperiodale, formalmentedeterminato, solo allorquando l’imprenditore ha programmatoil predetto orario e lo ha formalizzato con le modalità di cuiall’art. 12 del R.D 10/9/1923 n. 1955 ed alle normative di legge in vigore. Non si farà luogo al pagamento di alcuna maggiorazione per leore lavorate di sabato; restano ferme le maggiorazioni per il lavoroprestato di notte ai sensi dell’articolo 17; restano ferme le maggiorazionidi cui all’art.18 per il lavoro straordinario; i permessi di cui alcomma 13 del presente articolo sono ridotti a 20 ore in ragione dianno di servizio o frazione di esso.Nota a verbaleLe parti riconoscono che l’utilizzo di sistemi telematici e/o di posta e-lettronica ovvero di altri sistemi di comunicazione informaticanell’ambito delle attività svolte non costituisce di per sé condizione


40 di 798sufficiente per l’applicazione della speciale regolamentazione inerentel’E-Fulfilment che deve essere unicamente intesa a regolamentaretale specifica nuova attività svolta con nuova occupazione.Deroghea) Il solo personale esterno che svolge stabilmente ed esclusivamentela propria attività nel settore dei traffici degli ortofrutticoli e dei generideperibili, operando fisicamente presso gli scali ferroviari e/o ledogane, fermo restando la durata dell'orario normale di cui al presentearticolo, è escluso dalla ripartizione in 5 giornate. Conseguentementeper il personale stesso non si farà luogo al pagamento dellamaggiorazione del 50% per le ore lavorate di sabato.b) Per il personale addetto ai traslochi, la durata normale di lavoropotrà essere ripartita in cinque giornate dal martedì al sabato, restandointeso che tutte le norme del presente contratto, relative allagiornata del sabato, varranno integralmente per la giornata di lunedì.Dichiarazione a verbaleLe parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina delladurata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunqueinteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art.1 del RegioDecreto Legge 15 marzo 1923, n.692, il quale esclude dalla limitazionedell'orario gli impiegati con funzioni direttive.A tale effetto ed ai sensi dell'art.3 n.2 del Regio Decreto 10 settembre1923, n.1955 (Regolamento per l'applicazione del Regio DecretoLegge sopra citato) si conferma che è da considerare personale direttivo,escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro, "quello prepostoalla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto diessa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi"; personale,quindi, da non identificare necessariamente con quello del primolivello.Dichiarazione a verbale


41 di 798Con il presente articolo le parti hanno inteso disciplinare la materiadell'orario di lavoro in maniera più aderente alle esigenze organizzativee produttive delle imprese; si intendono pertanto superati e quindinon più applicabili le norme sui nastri lavorativi previste da accorditerritoriali.Art. 10 - Flessibilità1. Qualora siano preventivamente concordati con leR.S.U., ovvero in loro mancanza con i sindacati territoriali, periodiannuali di flessibilità dell'orario di lavoro l'impresa può stabilire in taliperiodi regimi diversi di orario contrattuale.2. La diversa modulazione dell'orario settimanale potrà riguardaresia singoli gruppi di lavoratori sia la totalità dei dipendentidell'impresa.3. La maggiore prestazione lavorativa settimanale resa inregime di flessibilità, non potrà superare complessivamente le 150ore annue, suddivisibili al massimo nell'arco di 6 mesi, e dovrà essererecuperata mediante corrispondente rimodulazione dell'orario contrattuale,anche individuale, in periodi di minor intensità produttiva,sulla base di programmi prestabiliti.4. In regime di flessibilità, per ogni ora prestata oltre ilnormale orario, fermo restando la compensazione di cui al precedentecomma, verrà corrisposta una quota pari al 17% della paga orariaglobale, con la retribuzione dello stesso mese in cui è avvenuta lamaggiore prestazione.5. I riposi compensativi potranno essere goduti anche anticipatamentee comunque, se goduti successivamente, dovrannoessere usufruiti entro 180 giorni dall'effettuazione della maggiore prestazione.6. Al lavoratore che non abbia potuto godere dei permessicompensativi a causa della risoluzione del rapporto spetterà la retribuzionerelativa alle ore prestate in regime di flessibilità oltre l'orarionormale di lavoro maggiorate di una percentuale pari alla differenzaintercorrente tra la percentuale di maggiorazione prevista per il lavo-


42 di 798ro straordinario che sarebbe spettata ed il 17% già erogato; il pagamentosarà dovuto con le spettanze di fine lavoro.Le ore di lavoro non recuperate e retribuite come sopra verrannocomputate in diminuzione del monte annuo di ore straordinarie previstodall’art.18.7. Qualora i riposi compensativi siano goduti anticipatamentealla correlativa maggior prestazione lavorativa, in caso di risoluzionedel rapporto di lavoro, al lavoratore non sarà effettuata alcunatrattenuta a fronte dei riposi compensativi di cui sopra né gli stessipotranno essere compensati con permessi dovuti ad altro titolo. Qualorail lavoratore, per motivi indipendenti dalla sua volontà (malattia,infortunio, maternità, ecc.) non abbia potuto rendere la maggior controprestazionelavorativa, la stessa potrà essere effettuata al terminedella causa impeditiva.8. Ai lavoratori che, per comprovate necessità, non fossepossibile osservare il programmato regime di flessibilità, sarannoconcesse le opportune deroghe.Deroghe1) In considerazione di particolari situazioni produttive, collegate adincrementi di attività di carattere stagionale, è comunque consentitoalle imprese di ripartire, per un massimo di cinque settimane consecutive,la durata normale dell’orario di lavoro su 6 giorni, con un limitemassimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondenterimodulazione dell’orario settimanale nelle precedenti o successivecinque settimane.Tale deroga potrà essere attivata per una sola volta nell’anno.La retribuzione di tali ore verrà corrisposta con la maggiorazione del20%.Le parti concordano che, a livello aziendale, saranno oggetto di verificale modalità di attuazione della presente deroga con le RSU,RSA, le OO.SS territoriali.Le parti si danno atto che la mancata definizione di quanto sopra nonpregiudica l’applicazione della suddetta deroga.2) In considerazione delle particolarità attinenti al personale strettamentecollegato al trasporto completo ed ai traslochi internazionali,per la misura massima del 50% della sua consistenza, e’ consentito


43 di 798alle imprese di attuare regimi di flessibilità relativamente alla prestazionedel sabato, per un massimo di 4 ore giornaliere, col limite di200 ore cumulative nell’anno. Tale limite non è cumulabile con le 150ore di cui all’art.10, comma 3.La retribuzione di tali ore verrà corrisposta con la maggiorazione del20%.Le parti concordano che, a livello aziendale, saranno oggetto di verificale modalità di attuazione della presente deroga con le RSU,RSA, le OO.SS territoriali.Le parti si danno atto che la mancata definizione di quanto sopra nonpregiudica l’applicazione della suddetta deroga.Art. 11 - Orario di lavoro per il personale viaggiante1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 11bis relativo ai lavoratori addetti a mansioni discontinue, per il personaleviaggiante, il cui tempo di prestazione coincide con quello di lavoroeffettivo, senza i tempi di disponibilità tipici della prestazione discontinua,l'orario di lavoro settimanale e' stabilito in 39 ore, a decorreredal 1 luglio 2000, come previsto dall'articolo relativo al personalenon viaggiante.2. Le norme previste dal regolamento CEE n.3820/85 del20.12.1985 devono essere integralmente osservate, senza eccezionealcuna, dal datore di lavoro e dal lavoratore.3. Per il personale viaggiante dei livelli 3° Super e 3° ètempo di lavoro effettivo quello che non rientra nelle seguenti definizioni:a) tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, aereo od altrimezzi di trasporto per la esecuzione dei servizi affidati al lavoratore;b) tempo di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell'autotrenoguidato da due conducenti e ripartendo in misura uguale fra di essiil lavoro effettivo in trasferta.I tempi specificati nelle precedenti lettere a) e b) si calcolano in ragionedel 50% della loro durata per la sola parte che eccede il limitedell’orario ordinario, e non concorrono al computo del lavoro straordinario.


44 di 7984. Il tempo di lavoro effettivo si calcola inoltre con l'esclusionedei tempi di riposo intermedio, intendendosi per tali quelli in cuiil lavoratore e' lasciato in libertà anche fuori dal proprio domicilio edalla sede dell'impresa, e con la facoltà di allontanarsi dall'autoveicolo,essendo manlevato dalla responsabilità di custodia del veicolostesso e del carico.5. I tempi di riposo previsti dal contratto non sono cumulabilicon quelli previsti dalla legge e dai regolamenti e si applica la disposizionepiù favorevole al lavoratore.6. Rientrano nei riposi intermedi:- i tempi per la consumazione dei pasti, che sono di un'ora per le trasfertedi durata fino a 15 ore e di 2 ore (un'ora per ciascuna interruzione)per le trasferte superiori alle 15 ore;- il tempo minimo previsto dalle norme di legge.7. Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi diriposo ed ha diritto alla sola indennità di trasferta nel caso in cui il ripososia dato fuori dalla sede dell'impresa.8. Agli effetti della qualificazione dei tempi di lavoro, è inparticolare tempo di lavoro effettivo quello, ad esempio, trascorso allaguida del mezzo per la esecuzione delle operazioni di dogana e dicarico in raffinerie.9. Ferma restando la durata del lavoro contrattuale, la e-ventuale maggior durata del lavoro effettivo per la guida dei veicoli ela attività complementare viene retribuita con le maggiorazioni previsteper il lavoro straordinario nel modo seguente:a) secondo l'attività effettivamente prestata, quale risulta dal foglio diregistrazione del cronotachigrafo ovvero da altri parametri oggettivi,dandone informazioni alle R.S.U.. Le aziende su richiesta deilavoratori sono tenute a fornire copia del foglio di registrazione delcronotachigrafo;b) secondo quanto previsto da accordi aziendali, ovvero dagli accorditerritoriali di cui al successivo paragrafo, per la definizione, ancheforfettaria, dei trattamenti di trasferta e del compenso per il lavorostraordinario.- Accordi collettivi territoriali:Gli accordi collettivi territoriali stabiliscono regole per la forfettizzazioneche facciano riferimento alle “linee guida” stabilite fra le parti a


livello nazionale. Tali accordi vengono stipulati secondo le seguentimodalità.1) Accordo-quadro territoriale - Definisce, senza determinarne i valori,i parametri di riferimento per gli accordi di forfettizzazione. I valoridi forfettizzazione saranno determinati a livello aziendale. Perle aziende che occupano meno di 8 dipendenti autisti, salvo chele stesse non applichino accordi aziendali ovvero i parametri di riferimentodi cui agli “accordi quadro territoriali”, gli accordi territorialistessi potranno determinare altresì i valori della forfetizzazione.Sono comunque fatte salve altre norme di regolazione dellamateria purché rientrino nella fattispecie di accordi collettivi stipulatifra le parti titolate a norma del presente contratto, conclusiprecedentemente alla stipula del presente <strong>CCNL</strong>.2) Accordi per servizi omogenei e/o per bacini di traffico – Tali accordivengono stipulati fra le Associazioni datoriali e le OO.SSstipulanti e firmatarie il presente <strong>CCNL</strong>, laddove si individuino, alivello territoriale, condizioni oggettivamente omogenee in ragionedella tipologia dei servizi, della durata e della qualità delle relazionie dei bacini di traffico. A fronte di tali condizioni, i valori delleforfettizzazioni saranno individuati all’interno dell’accordo territoriale.Gli accordi aziendali e territoriali saranno depositati presso le Direzionidel Lavoro e quelle degli Istituti previdenziali, territorialmentecompetenti, a norma dell’art.3, D.L 318/96, convertito nella legge29.07.1996, n° 402, affinché abbiano piena efficacia anche agli effettiprevidenziali, come previsto dalla stessa legge.La forfettizzazione dei trattamenti di trasferta e dei compensi per lavorostraordinario ha la natura e l’efficacia di accordo collettivo.Sono titolate alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le impresee le loro Associazioni da una parte; le RSU, le RSA, il delegatod’impresa, le rappresentanze territoriali delle OO.SS stipulanti e firmatarie,dall’altra.Gli accordi collettivi si applicano alla totalità dei lavoratori dipendentidelle aziende che rientrano nel campo di applicazione degli accordistessi.Gli accordi collettivi territoriali si applicano altresì a tutte le impreseed ai loro dipendenti che, pur non aderendo alle associazioni ed alleOO.SS stipulanti, vi abbiano dato adesione volontaria, applicandoli difatto.45 di 798


Le imprese che sono tenute all’applicazione degli accordi territoriali,possono derogare agli stessi soltanto con accordi collettivi aziendali,conclusi dalle parti titolate a norma del presente articolo.Le parti, entro 12 mesi dalla stipula del presente <strong>CCNL</strong>, si impegnanoa far rientrare eventuali accordi individuali plurimi, già esistenti alivello aziendale alla data della stipula del presente <strong>CCNL</strong>,nell’ambito degli accordi collettivi previsti dal presente articolo, conl’esercizio dei poteri loro conferiti dai rispettivi statuti. Le parti verificheranno,con incontri trimestrali, a livello nazionale, lo stato di effettivarealizzazione dell’impegno di cui sopra anche assumendo datiinerenti il numero, le quantità e la qualità, nonché la distribuzione territorialedegli accordi collettivi stipulati.10. Per l'efficacia di tali accordi si applica agli stessi la seguenteclausola di decadenza: "il lavoratore è tenuto, a pena di decadenza,a chiedere il pagamento delle differenze di indennità di trasfertae di compenso per lavoro straordinario che ritenga dovute, derivantidal presente accordo, nel termine perentorio di sei mesi dalladata in cui riceve i compensi ai titoli suddetti".Gli accordi di cui sopra dovranno essere firmati per adesione dai lavoratoriinteressati.11. Al personale viaggiante non si applicano le norme dell'art.18- lavoro straordinario - comma 9 del presente <strong>CCNL</strong>.12. In aggiunta alle 4 festività abolite spettanti ai sensi dell'art.14del presente <strong>CCNL</strong>, al personale viaggiante sono riconosciute,a decorrere dal 1 luglio 2000, 4,5 giornate di permesso retribuitoin ragione di anno di servizio o frazione di esso.Le suddette giornate vengono riproporzionate su base annua in rapportoalle assenze non retribuite (assenze facoltative post-partum,aspettativa ecc.).L’assorbimento di 48 ore dai permessi di cui sopra è subordinatoall’effettiva fruizione dell’orario settimanale a 39 ore o a 47 ore nelcaso di personale viaggiante discontinuo. Tale assorbimento saràcomunque effettuato pro rata in ragione d’anno.Le parti si incontreranno a livello aziendale per esaminare le modalitàdi attuazione di quanto sopra, nonché per una verifica degli accordidi forfettizzazione esistenti.13. La riduzione di orario non si applica fino a concorrenzaai lavoratori che già godono, per effetto di trattamenti collettivi precedenti,di riduzioni allo stesso titolo.46 di 798


47 di 79814. Al personale addetto ai servizi di trasloco diverso dalconducente, per il tempo in viaggio e l'eventuale tempo di presenza adisposizione, si applicano per analogia le norme del presente articolo.Le condizioni di migliore favore di cui ai commi precedenti vengonoassorbite fino a concorrenza.15. Fatta eccezione per il trasporto a collettame, l'orario dilavoro del personale viaggiante addetto ai servizi extraurbani chegode del trattamento di trasferta (3° livello e 3° livello Super) si intendedistribuibile fino alle ore 13,00 del sabato senza la maggiorazionedel 50% ed è consentito il conguaglio orario nell'ambito di 4 settimane.NotaPer i “Trasporti speciali” vedi le “Disposizioni particolari” Capitolo IIdel presente <strong>CCNL</strong>.Art. 11 bis - Orario di lavoro e modalità di prestazione del personaleviaggiante impiegato in mansioni discontinue1. In deroga a quanto previsto dall’art. 11 punto 1, il limitedi orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali per il personaleviaggiante inquadrato nel livello 3° Super, il cui tempo di lavoro effettivonon coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione dioggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti,in genere di carattere extraurbano, che comportino assenzegiornaliere continuate per le quali spetti l’indennità di trasferta di cuiall’art. 19, per i quali vengono utilizzati automezzi che rientrano nelcampo di applicazione dei regolamenti CEE 3820/85 e 3821/85 e lacui attività rientri in quella definita al successivo comma 2. Il limitemassimo di prestazione per gli autisti di cui al presente articolo è di250 ore mensili.2. Ai lavoratori che esercitano l’attività nelle condizionisuddette – e, perciò, considerati discontinui anche a norma del


R.D.L. 15/3/1923 n. 692, R.D. 10/9/1923, n. 1953, R.D. 6/12/1923,n. 2657, - fermo restando quanto previsto dall’art 11, comma 9, letteraa), e secondo quanto previsto dagli eventuali accordi di cui allostesso comma, lettera b), si applicano i criteri di retribuzione del periododi impegno lavorativo determinati secondo quanto di seguitoprevisto:a) periodi di guidab) tempo occorrente per la collaborazione alle operazioni di caricoe scarico delle <strong>merci</strong>, a norma dell’art. 34, comma 1 del presentecontratto;c) tempo occorrente per la manutenzione ordinaria e straordinaria,a norma dell’ art. 36 del presente contratto;d) attività amministrative derivanti dalle mansioni di conducente;e) tempo occorrente per le operazioni di rifornimento, di pulizia,verifica dell’efficienza del veicolo, accertamenti della sicurezzadel carico;f) tempi di attesa, funzionalmente necessari per l’esecuzione delservizio.3. L’ attività del conducente, in quanto non trasfertista, siesercita in partenza dal luogo fisso nel quale è situata l’abituale sededi lavoro, per rientrare nello stesso luogo, fermo restando che tale attivitàè quella definita in modo positivo al comma 2.4. In occasione della stipula degli accordi collettivi aziendalidi cui all’art.11, comma 9, punto b), sarà verificata la sussistenzadelle condizioni che costituiscono requisito essenziale perl’applicazione del regime di orario previsto dal presente articolo.5. Tutte le ore prestate oltre il limite di cui al comma 1 sarannoretribuite con le maggiorazioni per lavoro straordinario.6. Le controversie derivanti dall’applicazione del presentearticolo debbono essere deferite all’Ufficio di conciliazione sindacalee, se convenuto, sono affidate al Collegio Arbitrale, di cui all'art.11ter. Lo stesso collegio, secondo le modalità previste dalla clausolacompromissoria, e’ competente a decidere le azioni promosse daldatore di lavoro o dai lavoratori, anche tramite l’Organizzazione Sindacalecui aderiscano o abbiano conferito mandato, per accertare lasussistenza delle condizioni di discontinuità previste in questo articolo;anche per tali azioni di accertamento, esperibili senza che sianoinsorte controversie, e’ obbligatorio il tentativo di conciliazione davan-48 di 798


49 di 798ti agli uffici sindacali di conciliazione istituiti tra le parti sociali, secondola clausola compromissoria.L’ufficio sindacale di conciliazione e’ composto pariteticamente con ilmassimo di tre rappresentanti delle OO.SS. stipulanti e di tre rappresentantidelle Associazioni imprenditoriali.Nota a verbaleQuanto concordato in tema di orario di lavoro per mansioni discontinuenon comporta conseguenza alcuna sugli accordi già intervenutia livello aziendale tra le parti, relativi alla forfettizzazione delle prestazionistraordinarie, fino a nuova intesa, né può determinare in alcuncaso peggioramenti del trattamento economico preesistente, aparità di condizioni.Art. 11 ter – Clausola compromissoria.1. Le parti stipulanti, in applicazione del DLGVO n.80 del31/3/1998 e del DLGVO n.387 del 29/10/1998, istituiscono gli ufficisindacali di conciliazione per il tentativo obbligatorio di conciliazioneper le controversie individuali o seriali.2. Qualora il tentativo di conciliazione non producesse esitopositivo sarà stilato apposito verbale nel quale saranno precisati itermini di dissenso tra le parti. Ciascuna delle parti può attivare volontariamenterichiesta di arbitrato. Se tale richiesta viene accoltadall’altra parte la controversia sarà devoluta al collegio arbitrale.3. L’ufficio sindacale di conciliazione di cui al comma 1 e ilcollegio arbitrale di cui al comma 2 sono costituiti e disciplinati aisensi del regolamento funzionale riportato nell’allegato 2 del presente<strong>CCNL</strong> di cui fa parte integrante.4. In ogni caso le parti hanno il diritto di ripensamento entro10 giorni a partire della data di ricevimento della comunicazione chela segreteria del collegio invierà alle parti avviando formalmente laprocedure con lettera raccomandata A.R.5. Il ricorso alla via giudiziaria è ammesso solo dopo averesperito il tentativo di conciliazione.


50 di 7986. Per le controversie riguardanti la natura continua o discontinuadell’attività del conducente a norma degli artt.11 e 11 bisdel presente contratto, il collegio decide esclusivamente secondonorme di legge e contratto collettivo, accertando se sussistano e nonsussistano le condizioni oggettive della continuità o della discontinuità.7. Il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essereesperito nei casi in cui non è previsto dalla legge, fatta eccezione peril caso previsto dall’art. 11 bis.Art. 12 - Riposo settimanale1. Il riposo settimanale cadrà di domenica salvo le eccezionidi legge.2. Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giornidi domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana,la domenica sarà considerata giorno lavorativo, salva l'applicazionedelle maggiorazioni di cui all'art. 17 o 18, mentre sarà consideratofestivo, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo compensativo.3. In caso di modificazioni dei turni di riposo, il lavoratoresarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato peril riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovutoavere il riposo - ad una maggiorazione del 40%.Art. 13 - Giorni festivi1. Sono considerati giorni festivi:a) la domenica od i giorni di riposo compensativi di cui all'art.12;b) le seguenti festività nazionali ed infrasettimanali:1) Capodanno (1 gennaio)2) Epifania (6 gennaio) D.P.R. 28.12.1985 n.7923) S. Pasqua (mobile)4) Lunedì dopo Pasqua (mobile)5) Anniversario Liberazione (25 aprile)


51 di 7986) Festa del Lavoro (1 maggio)7) Festa della Repubblica (2 giugno)8) Assunzione (15 agosto)9) Ognissanti (1 novembre)10) Immacolata Concezione (8 dicembre)11) S. Natale (25 dicembre)12) S. Stefano (26 dicembre)13) Festa del Patrono del luogo ove si trova la sede, filiale o agenziapresso la quale il lavoratore presta la sua opera (per Roma è stabilitoil 29 giugno SS. Pietro e Paolo quale giorno del Santo Patrono)o un'altra festività da concordarsi tra l'azienda e le R.S.A. o, in mancanzacon le OO.SS. locali, in sostituzione di quella del Santo Patrono.Fermo restando il minimo di 13 festività, qualsiasi variazione in aumento,stabilita dall'autorità nell'elenco dei giorni festivi, si intenderàriportata nell'elenco di cui al punto b) di cui sopra. In quelle località,in cui la Festa del S. Patrono coincide con altra festività, le Associazioniterritoriali stabiliranno un'altra giornata di festività in modo damantenere invariato il numero complessivo delle medesime;c) il pomeriggio della vigilia del S. Natale (24 dicembre) e il pomeriggiodella vigilia di Capodanno (31 dicembre): in tali giornate la prestazionelavorativa non potrà andare oltre le ore 13 ed eccedere lametà dell'orario normale giornaliero.2. Per le festività di cui al punto b), escluse invece le semifestivitàdi cui al punto c), cadenti di sabato, di domenica o in altrafestività è dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzioneglobale di una giornata, calcolata in base ad un ventiduesimo diquella mensile.3. Uguale trattamento spetterà al lavoratore che in tale festivitàcoincidente con il sabato, la domenica o con altra festività, siain infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativaseguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie e permessiper giustificati motivi.4. Lo stesso trattamento è dovuto, per le festività coincidenticon la domenica o con altra festività, anche a coloro che lavorinodi domenica godendo del prescritto riposo compensativo in altrogiorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun com-


52 di 798penso nel caso di coincidenza della festività col giorno di riposocompensativo.5. Nel giorno di coincidenza fra la domenica e festività infrasettimanale,il lavoratore di cui al precedente comma, che normalmentelavora di domenica con riposo compensativo in altro giorno,non sarà tenuto ad alcuna prestazione lavorativa. Le eventualiprestazioni saranno quindi compensate come straordinario festivo.6. In caso di prestazione d'opera nelle festività elencatenella lettera b), oltre al trattamento di cui ai precedenti commi, saràcorrisposta la retribuzione per le ore di lavoro prestate con le maggiorazionipreviste dall'art.17.Chiarimento a verbaleLe parti si danno atto che l'adozione della settimana corta non comportaad alcun effetto contrattuale che il sabato venga consideratogiornata festiva.Art. 14 - Festività abolite1. Quattro gruppi di otto ore di permesso individuale retribuitoin sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge n.54/1977,verranno fruiti dai lavoratori in ragione d'anno (1 gennaio - 31 dicembre).2. Le aziende potranno stabilire, previo esame congiuntocon le R.S.A., diverse modalità di utilizzazione compatibilmente conle specifiche esigenze aziendali.3. I permessi non usufruiti entro l'anno di maturazione decadrannoe saranno pagati con la retribuzione in atto al momentodella scadenza entro il mese di aprile successivo.4. Per quanto riguarda la festività del 4 novembre la cuicelebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese di novembre,il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festivitàche coincidono con la domenica.Art. 15 - Retribuzione


53 di 7981. La retribuzione globale mensile dei lavoratori è compostada:1) minimo tabellare, come da allegato, in relazione al livello spettante;2) eventuali aumenti periodici di anzianità maturati ai sensi dell'art.21;3) eventuali altri aumenti comunque denominati;4) erogazioni previste dagli accordi di secondo livello di cui all'art. 47(con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali,previste dagli accordi stessi);5) eventuale terzo elemento, per i dipendenti con anzianità fino al 30settembre 1981 come da nota in calce;6) eventuale indennità di mensa nella località ove esiste;7) indennità di funzione per i quadri di cui all'art.6 parte II.2. Non fanno parte della retribuzione le indennità di cui a-gli artt.16, 19 e 38 e qualunque altra avente, come quelle, caratteredi indennizzo e non retributivo; per il rimborso spese si richiamano lenorme dell'art.19.3. La retribuzione giornaliera del personale di cui all'art.1del Capitolo II, nonché del personale di cui agli articoli 9, 11 e 11 bisdel Capitolo III, si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22. Laretribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per168.4. La retribuzione sarà corrisposta ai lavoratori ad ogni finemese unitamente ad un prospetto compilato a norma di legge.5. Nel caso in cui l'azienda ne ritardi di oltre 5 giorni lavorativiil pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misurapari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti e condecorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre il lavoratoreavrà facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsionedell'indennità di licenziamento e di mancato preavviso.6. In caso di contestazione sullo stipendio o salario e suglialtri elementi costitutivi della retribuzione, al lavoratore dovrà essereintanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.Deroga


54 di 798La retribuzione giornaliera dei lavoratori che, ai sensi della "deroga"in calce dell'art.9, non fruiscono della settimana corta, si ottiene dividendola retribuzione mensile per 26.NotaA decorrere dall’1.1.2001 l’indennità di contingenza è stata conglobatanei minimi tabellari unitamente all’EDR di lire 20.000 mensili.Le parti precisano che il terzo elemento per i lavoratori che ne hannodiritto, è stato stabilito - con <strong>CCNL</strong> 12.11.1983 - nelle seguenti misure:Livello Lire EuroQuadri (ex 1° Super) 41.135 21,241° 41.135 21,242° 37.225 19,233° Super 34.535 17,843° 33.920 17,524° 32.820 16,955° 32.335 16,706° 31.845 16,45Art. 16 - Indennità di cassa e maneggio denaro1. All'impiegato con qualifica di cassiere verrà corrispostauna indennità di cassa nella misura del 5% della retribuzione globalemensile.2. Agli altri lavoratori, che hanno normalmente maneggiodi denaro, verrà corrisposta un'indennità di cassa nella misura del4% della retribuzione globale mensile.3. Questa indennità non sarà corrisposta al personale dicui trattasi nel solo caso in cui l'azienda lo abbia preventivamenteesonerato per iscritto da ogni responsabilità per le eventuali mancanzenella resa dei conti. Il ricalcolo delle suddette indennità di cassa,per quanto concerne le variazioni dell'indennità di contingenza, si


55 di 798effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dall'1gennaio successivo.Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni andranno a beneficio dellavoratore.4. Le somme anticipate dalle aziende ai lavoratori in trasfertaa titolo di fondo spese non sono da considerarsi ai fini dellacorresponsione dell'indennità di cassa per maneggio denaro.Dichiarazione a verbaleAgli impiegati non qualificati cassieri, cui per le loro mansioni sia osia stata riconosciuta la maggiorazione del 5%, tale indennizzo verràmantenuto e corrisposto fintantoché gli stessi esplichino le mansionisuddette.Art. 17 - Lavoro notturno - Lavoro domenicale con riposo compensativo- Lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali1. Il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificati motivi diimpedimento, di compiere, nell'ambito del proprio orario normale, lavoronotturno, lavoro domenicale con riposo compensativo e lavoronelle festività nazionali e infrasettimanali.2. È considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore22,00 alle 6,00.3. È considerato compreso in turni avvicendati quello eseguitoa turni regolari ed alternativi.4. È considerato lavoro domenicale con riposo compensativoil lavoro compiuto la domenica dal lavoratore che goda di ripososettimanale in altro giorno della settimana, stabilito con preavviso dialmeno tre giorni rispetto alla domenica lavorata.5. Per il lavoro notturno, il lavoro domenicale con riposocompensativo e il lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali,saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale,determinata in base alle voci previste dall'art.15:- lavoro notturno (escluso il personale viaggiante ex artt. 19 e 20)a) compiuto dal guardiano: maggiorazione 20%b) compreso in turni avvicendati: maggiorazione 15%


56 di 798c) non compreso in turni avvicendati: maggiorazione 25%- lavoro domenicale con riposo compensativoa) diurno: maggiorazione 20%b) notturno: maggiorazione 50%- lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali (prestato nell'ambitodell'orario normale)a) maggiorazione: 50%.Art. 18 - Lavoro straordinario1. Il lavoro straordinario ha carattere saltuario o eccezionale,e non può superare il limite massimo complessivo di 165 oreannuali individuali.2. Il lavoratore, se necessario, è tenuto, nei limiti e nellecondizioni sopra detti, ad effettuare il lavoro straordinario, salvo motivid'impedimento.3. È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre ilimiti giornalieri e settimanali previsti dagli artt.9, 11 e 11 bis.4. È considerato lavoro straordinario festivo quello eseguitola domenica, salvo il caso dei lavoratori per i quali il riposo cade inaltro giorno; per questi è lavoro straordinario festivo quello eventualmentecompiuto nel giorno di riposo compensativo. È altresì consideratolavoro straordinario festivo quello eseguito oltre l'orario normale,nei giorni festivi di cui alla lettera b) dell'art.13.5. È considerato lavoro straordinario notturno quello compiutodalle ore 22,00 alle 6,00.6. Per il lavoro straordinario saranno corrisposte le seguentimaggiorazioni sulla retribuzione globale determinata in basealle voci previste dall'art. 15:- lavoro straordinario feriale diurno: maggiorazione 30%; per tutto ilpersonale, ad esclusione di quello cui si applica l’art.11 bis, la solaprima ora di straordinario settimanale feriale diurna verrà retribuitasino al 31 dicembre 2003 con la maggiorazione del 20%- lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata del sabato(per il personale con orario normale settimanale distribuito dal lunedìal venerdì): maggiorazione 50%


57 di 798- lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata del lunedì(per il personale con orario normale settimanale distribuito dal martedìal sabato): maggiorazione 50%- lavoro straordinario feriale notturno: maggiorazione 50%- lavoro straordinario festivo diurno: maggiorazione 65%- lavoro straordinario festivo notturno: maggiorazione 75%.7. Le suddette percentuali, come pure quelle dell'art.17,non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minoresalvo che per il guardiano per il quale potranno cumularsi con la percentualedi maggiorazione prevista dall'art.17 per il lavoro notturno.8. Agli effetti del presente articolo, nonché del precedentearticolo, per la determinazione della retribuzione oraria, si divide laretribuzione mensile per 168. Ove la retribuzione sia corrisposta intutto o in parte in base a provvigioni o commissioni, si prenderà perbase la parte fissa, col minimo in ogni caso della retribuzione mensiledi cui all'art.15.9. Le ore straordinarie non possono superare le 2 oregiornaliere e le 12 settimanali. Se si deve superare il limite delle 12ore settimanali, il lavoratore è tenuto a prestare il lavoro straordinarioa condizione che nel periodo di 9 settimane consecutive il numero totaledelle ore di lavoro straordinario non sia superiore a 36.10. Le aziende comunicheranno mensilmente alle R.S.U. leore straordinarie complessivamente effettuate dal personale dipendente,suddivise per settore omogeneo.11. La comunicazione di cui al comma precedente dovràessere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo aquello in cui vengono retribuite le ore straordinarie.12. Le aziende legate alla distribuzione alimentare e di generidi largo consumo hanno facoltà di richiedere, in relazione a particolariesigenze di mercato legate alla stagionalità, tre gruppi di ottoore di straordinario collettivo da attuarsi il sabato, previa verifica sullemodalità di attuazione con le RSU, RSA, le OO.SS. territoriali.Dichiarazione a verbaleLe parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina delladurata del lavoro normale e del lavoro straordinario, non hanno


58 di 798comunque inteso introdurre alcuna modifica ai limiti legali dell'orariodi lavoro di cui al Regio Decreto Legge 15 marzo 1923, n. 692.Art. 19 - Rimborso spese - Indennità equivalenti1. Ai lavoratori in missione di servizio ed a quelli chiamatiquali testi in causa civile o penale per motivi inerenti al servizio - fattaeccezione per il personale di cui al comma 3 - l'azienda corrisponderà:a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normalimezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia in territorio nazionale èdovuto il rimborso della prima classe);b) il rimborso delle normali spese di vitto e alloggio nei seguenti limitimassimi in vigore dall’1.1.2001:LIREEURO1 - prima colazione 3.600 1,862 - pranzo 42.900 22,163 - cena 42.900 22,164 - pernottamento 100.000 51,65c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamentodella missione. Resta inteso che il trattamento previsto alsoprastante punto 2 della lettera b) è dovuto anche nel caso che illavoratore per le implicazioni del servizio o per disposizioni aziendalisi trovi fuori dalla sede di lavoro per l'intervallo di cui al comma 5 dell'art.9ovvero sia impossibilitato a rientrare in tempo utile per usufruirlosecondo l'orario prestabilito.2. Per le missioni di durata superiori a 30 giorni i rimborsidelle spese potranno essere rivisti e concordati diversamente daquanto sopra previsto in relazione alle particolarità delle missionistesse.3. Il personale viaggiante di cui agli articoli 11 e 11 bis,nonché il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizioextra urbano, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera,ha diritto ad una indennità di trasferta in relazione al tempo trascorsoin territorio extra urbano.Le misure dell'indennità di trasferta sono le seguenti:


59 di 798dall’1.7.2000 dall’1.1.20011 - per i servizi in territorio nazionaledalle 6 alle 12 ore L.34.300 L.34.700 (17,92 euro)dalle 12 alle 18 ore L.52.900 L.53.600 (27,68 euro)dalle 18 alle 24 ore L.66.400 L.67.300 (34,76 euro)2 - per i servizi in territorio esterodalle 6 alle 12 ore L.47.800 L.48.400 (25,00 euro)dalle 12 alle 18 ore L.69.500 L.70.500 (36,41 euro)dalle 18 alle 24 ore L.98.600 L.99.900 (51,59 euro).4. I valori dell'indennità di trasferta e quelli relativi ai limitimassimi di rimborso delle spese di vitto e alloggio di cui al comma 1lettera b, saranno adeguati all'indice ISTAT del costo della vita inoccasione della verifica biennale della parte economica del presente<strong>CCNL</strong>.5. Le misure per l'indennità di trasferta per i servizi internazionalivengono applicate per le sole ore trascorse in territorio e-stero, fermo restando che le ore di assenza in territorio nazionale sarannoconteggiate con le misure previste al punto 1) cumulandosi idue trattamenti.6. L’indennità di trasferta prevista dal presente articolo hanatura restitutoria nella misura fissata dalle parti e può essere integratafino alla concorrenza dei limiti stabiliti per l’esenzione contributivae fiscale.Le regole e le definizioni possono essere stabilite con gli accordi collettiviaziendali o territoriali.7. Le differenze in più rispetto ai valori esenti dall’IRPEFhanno natura retributiva e sono computabili esclusivamente nelT.F.R., sempre che l'indennità sia erogata in modo non occasionale.


60 di 7988. Il personale che compie servizi extraurbani, anche saltuariamente,non avrà diritto al trattamento di trasferta qualora la duratadel servizio non superi nel complesso le sei ore continuative.9. Nell'ipotesi di più servizi extraurbani, anche intermittenti,di durata ciascuno inferiore a 6 ore, si procederà, ai fini di raggiungereil diritto alla trasferta, alla somma delle rispettive durate, salvo ilcaso che al lavoratore sia concessa un'ora di libertà in sede per consumareil pasto e sempreché tale sosta sia contenuta, per il pastomeridiano, dalle 11,30 alle 14,30 e, per il pasto serale, dalle 18,30 alle21,30.10. Restano salve le condizioni individuali e collettive di migliorfavore fino al loro assorbimento con gli aumenti e le rivalutazionipreviste dal presente articolo.11. Per il personale che goda del trattamento di trasferta, leprestazioni dalle 22,00 alle 6,00 non danno luogo alla maggiorazioneper lavoro notturno di cui ai precedenti artt.17 e 18 essendo concordatal'indennità di disagio di cui all'art.20.Art. 20 - Indennità di disagio1. Il lavoratore cui spetta l'indennità di trasferta ha dirittoalla indennità di disagio di euro 0,93 (lire 1.800) per ciascuna indennitàdi trasferta da 18 a 24 ore, oppure per ogni indennità di trasfertadovuta per l'assenza coincidente, anche in parte, con l'orario notturno.L'indennità di disagio ha natura retributiva e viene computata e-sclusivamente ai fini del T.F.R..Art. 21 - Aumenti periodici di anzianità1. Ai lavoratori, per l'anzianità di servizio maturata pressola stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complessofacente capo alla stessa azienda), indipendentemente daqualsiasi aumento di merito sarà corrisposto al compimento di ognibiennio di anzianità e fino ad un massimo di 8 bienni, un aumento incifra fissa differenziata riferita al livello retributivo di appartenenza almomento della maturazione di ciascun biennio di anzianità.


61 di 798Per i lavoratori assunti successivamente all’1 giugno 2000 il numeromassimo degli aumenti periodici di anzianità è pari a 5.2. L'importo degli aumenti è il seguente:Livello Lire EuroQuadri 60.000 30,991° 57.000 29,442° 52.000 26,863° Super 48.000 24,793° 47.000 24,274° 45.000 23,245° 43.000 22,216° 40.000 20,663. Gli aumenti periodici di anzianità non potranno essereassorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumentidi merito potranno essere assorbiti negli aumenti periodici di anzianitàmaturati o da maturare.4. Gli aumenti periodici di anzianità decorreranno dal 1°giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compieil biennio di anzianità.5. In caso di passaggio di livello, il lavoratore manterràl'importo degli scatti di anzianità maturati nel livello di provenienza.Tale importo, ai fini della individuazione del numero di scatti, o frazionidi numero di scatti, che a quel momento si considererà maturatodal lavoratore, sarà diviso per il valore dello scatto corrispondenteal nuovo livello.6. Il lavoratore avrà diritto a maturare tanti ulteriori scatti dianzianità, o loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere ilnumero massimo di otto o di cinque per i lavoratori assunti dopo l’1giugno 2000.7. La frazione di biennio in corso al momento del passaggiodel livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivoscatto di anzianità del nuovo livello.8. La normativa prevista dal presente articolo ha decorrenzadall'1.11.1983 e sostituisce a tutti gli effetti quella precedentementestabilita che pertanto deve considerarsi abrogata.


62 di 798Art. 22 - Tredicesima mensilità1. L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità parialla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di dicembre,determinata in base alle voci previste dall'art.15. La corresponsionedi tale mensilità avverrà normalmente il 16 dicembre.2. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante ilcorso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontaredella tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizioprestato anche nel caso di cessazione del contratto a termine o dimancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese nonsuperiori ai 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno consideratecome mese intero se superiori a 15 giorni.3. La 13 a mensilità va computata agli effetti del T.F.R. edella indennità sostitutiva di preavviso.Art. 23 - Quattordicesima mensilità1. L'azienda corrisponderà una quattordicesima mensilitàpari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore, determinatain base alle voci previste dall'art.15.2. La corresponsione della suddetta quattordicesima mensilitàavverrà entro la prima decade di luglio nella misura della retribuzioneglobale risultante in vigore al 30 giugno. La quattordicesimamensilità è riferita all'anno che precede la data di pagamento e quindi,precisamente, al periodo dall'1 luglio dell'anno precedente al 30giugno dell'anno in corso. Nel caso di inizio o di cessazione del rapportodurante il suddetto periodo annuale il lavoratore avrà diritto atanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità perquanti sono i mesi di servizio prestati anche nel caso di cessazionedel contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova.Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non saranno calcola-


63 di 798te, mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15giorni.3. La quattordicesima mensilità viene computata ai soli effettidel T.F.R. e dell'indennità sostitutiva del preavviso.Art. 24 - Assenze, permessi e congedo matrimoniale1. Le assenze debbono essere tempestivamente giustificateall'azienda.2. Al lavoratore che ne faccia domanda, l'azienda ha facoltàdi accordare permessi di breve congedo per giustificati motivied ha altresì facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali brevicongedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo.3. In ogni caso al lavoratore che ne faccia domanda, l'aziendadovrà concedere permessi fino al limite di 20 ore all'anno (chepotranno essere usufruiti anche frazionatamente) con facoltà di noncorrispondere la retribuzione e senza scomputo dall'annuale periododi ferie. Dieci delle suddette ore verranno retribuite in caso di esamiclinici, visite ed interventi specialistici.4. Le aziende concederanno un permesso retribuito acausa di decesso: del coniuge anche se legalmente separato; del convivente more uxorio;di parenti entro il II° grado (genitori, nonni, fratelli);di persone anche non familiari conviventi purché la convivenzasia attestata da certificazione anagrafica del lavoratore.Tali permessi saranno fruiti nella misura minima di 3 giorni lavorativiall'anno ovvero 4 nel caso che a seguito dell'evento luttuoso il lavoratoredebba intraprendere viaggi fuori della provincia in cui abita.5. Salvo quanto previsto dal successivo comma sei, le a-ziende concorderanno un permesso retribuito a causa di documentatagrave infermità del coniuge anche legalmente separato, del conviventemore uxorio, di parenti entro il II° grado (genitori, nonni, fratelli),o di altre persone componenti la famiglia anagrafica come dalprecedente comma 4; tale permesso sarà nella misura minima di tregiorni lavorativi all'anno.Fermo restando che il permesso deve essere fruito entro sette giornidall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o dell'accertamentodella necessità di provvedere ad interventi terapeutici, il la-


voratore deve comunicare per iscritto quale sia l'evento che dà titoloal permesso ed i giorni nei quali deve essere utilizzato.La documentazione comprovante la sussistenza della grave infermità,rilasciata dal medico specialista del Servizio Sanitario nazionale ocon esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dal pediatradi libera scelta o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero ointervento chirurgico, deve essere presentata all'azienda entro giornidieci dalla ripresa della attività lavorativa.6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, le aziendeconcorderanno per iscritto con il lavoratore che ne faccia domandadiverse modalità di espletamento della attività lavorativa in presenzadi documentata grave infermità che colpisca le persone indicate alcomma cinque. Nel caso di fruizione dei permessi secondo le formealternative previste dal presente comma i giorni lavorativi, previsti alcomma precedente, potranno essere anche più di tre.L'accordo deve prevedere i giorni di permesso sostituiti con le diversemodalità, pari comunque ad una riduzione dell'orario di lavorocomplessivamente non inferiore ai giorni di permesso sostituiti.La permanenza della infermità deve risultare da certificazione delmedico specialista del Servizio Sanitario nazionale o con esso convenzionatoo del medico di medicina generale o del pediatra di liberascelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico,certificazione che deve tenere conto del diritto alla riservatezzadella persona inferma.La riduzione dell'orario di lavoro di cui al presente comma deve esserefruita entro sette giorni dalla insorgenza del fatto che ne dà causa.In caso di accertato venire meno dell'infermità, il dipendente è tenutoa riprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie ed il residuoperiodo di permesso può essere goduto successivamente nell'arcodell'anno.I permessi di cui al presente comma sono cumulabili con altri permessiprevisti da altre norme di legge, quali la legge 104/92 e successivemodifiche e da altre norme del presente contratto.7. Le aziende concederanno inoltre i permessi richiesti acausa di nascita di figli e saranno tenute a retribuirli per il minimo diun giorno.8. Ai lavoratori sarà concesso un permesso di giorni 15 dicalendario, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimo-64 di 798


65 di 798nio. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.Art. 24 bis – Permessi per gravi e documentati motivi familiari.1. Il lavoratore può richiedere e usufruire di un periodo dicongedo, della durata non superore a due anni nell’arco della vita lavorativa,per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell’art.4,comma 2 della legge 8 marzo 2000 n.53 e dell’art.2 del Decreto delMinistro per la solidarietà sociale 21 luglio 2000 n.278 (“Regolamentorecante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della legge 8 marzo2000 n.52 concernente congedi per eventi e cause particolari”).2. Il congedo deve essere motivato dalla situazione personaledel lavoratore, di un componente della sua famiglia anagrafica,del coniuge, dei figli, e delle altre persone indicate dall’art. 433del codice civile anche se non conviventi, di persone portatrici dihandicap, che siano parenti o affini entro il terzo grado, anche se nonconviventi.I gravi motivi per i quali è giustificata la richiesta del congedo di cui alpresente comma sono costituiti da: necessità familiari derivanti dal decesso di una delle personeindicate sopra; necessità di impegno particolare nella cura o nell’assistenzadi una delle persone suindicate; situazione di grave disagio personale (esclusa l’ipotesi di malattia)del lavoratore;specifiche patologie acute o croniche a carico di una dellepersone suindicate quali quelle indicate alla lettera d) delcomma 1 dell’art.2 del Decreto ministeriale 21 luglio 2000n.278.3. Il congedo può essere fruito in materia continuativa ofrazionata. Il suo godimento viene attestato dal datore di lavoro altermine del rapporto; nel calcolo si computano anche le frazioni dimese.4. Durante il periodo di assenza per congedo di cui al presentearticolo, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto;


66 di 798non ha diritto a retribuzione alcuna e gli è interdetto lo svolgimento diqualsiasi attività lavorativa.5. Salva l’applicazione di quanto previsto dal comma secondodell’art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 in ordine al riscattoed alla prosecuzione volontaria, il periodo di congedo non vienecomputato ai fini della anzianità di servizio ed ai fini previdenziali.6. Il lavoratore che intenda godere del permesso di cui alpresente articolo ne deve fare domanda per iscritto con un preavviso,salvo casi di oggettiva impossibilità, di almeno giorni quindici di calendariospecificando, sempre con il rispetto della riservatezza dellapersona interessata, il motivo della domanda ed allegando idoneadocumentazione del medico specialista del Servizio Sanitario nazionaleo con esso convenzionato o del medico di medicina generale odel pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricoveroo intervento chirurgico. Devono essere indicate altresì la decorrenzae la durata del periodo o dei periodi di congedo richiesti e, ovesia possibile, indicata anche una durata minima. Ove il congedo vengarichiesto per causa di decesso, lo stesso deve essere documentatocon la relativa certificazione o con dichiarazione sostitutiva. Ove ilcongedo venga richiesto per situazioni che richiedano particolare impegnodel dipendente o per la sua situazione di grave disagio personale,in un uno con la domanda deve essere indicata la sussistenzadelle condizioni ivi previste.7. Entro quindici giorni di calendario dalla ricezione delladomanda, l’azienda deve pronunciarsi in ordine alla stessa;l’eventuale diniego, la concessione solo parziale, la proposta di rinviodevono essere motivati: dal mancato rispetto delle condizioni previste dalla legge odal regolamento di attuazione;da ragioni tecniche, organizzative e produttive che non consentanola sostituzione del lavoratore.8. E’ data facoltà alle parti di indicare se sia o meno possibileil rientro del lavoratore in azienda anticipatamente ed in casoaffermativo di specificare con quale preavviso. In ogni caso, con ilconsenso dell’azienda, il lavoratore può sempre rientrare in epocaanticipata.9. In caso di parziale accoglimento o di diniego, il lavoratorepuò chiedere il riesame della sua domanda nei successivi ventigiorni assistito dalle RSA/RSU o dalle OO.SS. territoriali.


67 di 79810. In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato,l’azienda può negare il congedo perché la durata richiesta è incompatibilecon quella del rapporto di lavoro stesso, per avere già concessocongedi per durata superiore a 3 giorni, per essere stato il dipendenteassunto in sostituzione di lavoratore assente per motivi dicongedo di cui al presente articolo.11. In applicazione del disposto dell’articolo 4, comma 3della legge 53/2000, il dipendente che riprenda l’attività lavorativadopo avere goduto un congedo ai sensi del presente articolo, percomplessivi due anni potrà frequentare un corso di formazione teoricopratico della durata massima di 160 ore, delle quali almeno metàdi formazione teorica; ove il periodo di congedo sia stato inferiore adue anni, la durata del corso verrà riproporzionata in relazione alladurata del congedo ed alle mansioni del dipendente.Art. 25 - Diritto allo studio/formazione continua1. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolaridi studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazioneprofessionale statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunqueabilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turnidi lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agliesami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durantei riposi settimanali.2. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, chedevono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessigiornalieri retribuiti che non saranno computabili nell'annuale periododi ferie.3. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, hannoinoltre diritto a 30 ore annue di permessi retribuiti.4. Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione dellecertificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti.5. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al dirittoallo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n.300, idipendenti che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio


68 di 798presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione delrapporto di lavoro per congedi per la formazione ai sensi dell'art.5della legge 53/2000 per un periodo non superiore ad undici mesi,continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.6. I lavoratori che, ai fini previsti dall'art.6 della legge 8marzo 2000, n.53, intendono:- frequentare presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsidi studio istituiti in base a disposizioni di legge o comunque nelquadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali I-stituti;- migliorare la loro preparazione professionale specifica, attraversola frequenza di corsi di formazione continua correlati all’attivitàgenerale dell’azienda e organizzati da enti pubblici o da enti gestitidalle Regioni;- frequentare, qualora inviati dall'azienda, corsi di formazione continuaprevisti da piani formativi aziendali o territoriali,potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti nella misuramassima di 200 ore triennali ciascuno, che potranno anche essereutilizzate in un solo anno sempre che il corso al quale il lavoratoreintende partecipare comporti la frequenza per un numero di ore paria o superiore a 300.7. I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare icorsi di cui sopra non dovranno superare - nel triennio - il 5% del totaledella forza occupata nell'unità produttiva alla data di iniziodell’anno solare e non potranno contemporaneamente superare il 3%del totale della forza occupata nell'unità produttiva, con il minimo di 1unità nelle imprese che occupano almeno 15 dipendenti.8. I permessi verranno concessi compatibilmente alla possibilitàdi un normale espletamento del servizio. I lavoratori dovrannoinoltrare apposita domanda scritta, con un preavviso di almeno 30giorni, alla Direzione aziendale e successivamente il certificato di i-scrizione al corso e gli attestati mensili di effettiva frequenza, con indicazionedelle ore relative. Qualora il numero dei richiedenti sia superiorealla suddetta percentuale massima del 5%, la Direzione a-ziendale e le R.S.A., fermo restando il limite sopra previsto, stabili-


69 di 798ranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori, i criteri o-biettivi (quali l'età, l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi distudio, ecc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi.In caso di parziale accoglimento o di diniego il lavoratore può chiedereil riesame della sua richiesta nei successivi 20 giorni assistito dalleRSU/RSA o dalle OO.SS. territoriali.Art. 26 - Interruzioni, sospensioni di lavoro e recuperi1. In caso di interruzione della prestazione normale, saràriservato agli operai il seguente trattamento:1) per le ore perdute, ma passate a disposizione dell'azienda, saràcorrisposta la retribuzione globale, con facoltà per l'azienda di adibiregli operai stessi ad altri lavori;2) per le ore perdute per le quali gli operai non vengono trattenuti adisposizione, non essendo stati preavvisati in termine utile in relazionealla prevedibilità dell'evento, sarà corrisposta la retribuzione globaleper la prima giornata di sospensione;3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamentepreavvisati non sarà dovuta alcuna retribuzione.2. Restano ferme le norme sulla Cassa integrazione guadagniper quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle aziende.3. Nel caso di sospensione del lavoro per un periodomaggiore di 15 giorni, l'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto allaindennità sostitutiva del preavviso ed a quella di licenziamento.4. È ammesso il recupero a salario normale delle ore perduteper le cause di cui ai commi precedenti e per le interruzioni dilavoro concordate fra le parti, purché esso sia contenuto nei limiti diun'ora al giorno oltre l'orario normale e in caso di giornata libera nonfestiva, trasferendo le ore perdute a tale giornata e si effettui entro ledue quindicine immediatamente successive a quelle in cui è avvenutal'interruzione.Art. 27 - Ferie


1. Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare (1 gennaio -31 dicembre), ad un periodo di riposo retribuito pari a 22 giorni lavorativiindipendentemente dall'anzianità di servizio.2. La determinazione dei periodi di cui sopra ha tenutoconto dell'adozione della settimana corta e pertanto la giornata delsabato non potrà essere considerata come ferie, tanto per il personalenon viaggiante, quanto per il personale viaggiante di cui agli articoli11 e 11 bis.3. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione, lefrazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni dimese fino a 15 giorni non saranno conteggiate, mentre saranno consideratemese intero quelle superiori.4. Per il personale entrato in servizio o cessatone in corsod'anno, il conteggio per dodicesimi sarà fatto con arrotondamento allamezza giornata superiore nel caso che le ferie siano interamenteusufruite e al secondo decimale superiore nel caso di pagamento percessazione di rapporto. Il periodo di prova va computato agli effettidella determinazione delle giornate di ferie spettanti.5. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo,non pregiudica il diritto alle ferie e il lavoratore avrà diritto allestesse od alla indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti.6. Qualora il lavoratore abbia invece goduto un numero digiorni di ferie superiori a quelli maturati, il datore di lavoro avrà il dirittodi trattenere in sede di liquidazione l'importo corrispondente aigiorni di ferie goduti e non maturati.7. L'epoca delle ferie sarà fissata dall'azienda tenuto conto,compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideridel lavoratore e previa consultazione, al fine di una auspicabilesoluzione di comune soddisfazione, con le Commissioni interne e leRappresentanze sindacali aziendali.8. Le ferie devono normalmente essere godute continuativamente,salvo per i periodi superiori a 15 giorni che mediante accordofra le parti potranno essere divisi in più periodi, tenuto contodelle rispettive esigenze.9. L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo duranteil periodo di preavviso, salvo richiesta scritta del lavoratore.10. In caso di richiamo in servizio nel corso del godimentodel periodo feriale o di spostamento del periodo precedentemente70 di 798


71 di 798fissato, il lavoratore avrà diritto al rimborso spese (comprovate documentariamente)derivatigli dall'interruzione o dallo spostamento.11. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso si sopravvenienza,durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciatao riconosciuta.L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolvaagli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altroadempimento necessario per l'espletamento della visita di controllodello stato d'infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizionicontrattuali vigenti.12. Il lavoratore è tenuto a riprendere servizio al termine delperiodo feriale, o a guarigione avvenuta se successiva al termine fissatoper le ferie, fermo restando il diritto alle ferie non godute.DerogaI lavoratori che ai sensi della "deroga" in calce all'art.9 non fruisconodella settimana corta, avranno diritto, per anno solare (1 gennaio - 31dicembre) (computando come ferie anche la giornata di sabato) adun periodo di riposo retribuito di 26 giorni lavorativi indipendentementedall'anzianità di servizio.Dichiarazione a verbaleLe parti si danno atto di aver stabilito, col terzo comma del presentearticolo, il diritto di godimento delle ferie maturate nell'anno solare diassunzione anche per i lavoratori che non abbiano un anno di anzianità.Art. 28 - Malattia, infortunio, cure termali, tossicodipendenza, e-tilismoA) Malattia1. Vanno considerati nel computo della malattia tutti glieventi che implichino inabilità temporanea del lavoratore, desunta


dall'apposita certificazione medica e derivanti da cause non attinentiall'attività lavorativa occorsi fuori dell'orario di lavoro e come tali riconosciutidagli istituti previdenziali.2. L'assenza deve essere comunicata all'azienda entro ilnormale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza stessa,salvo i casi di giustificato impedimento.3. Il lavoratore è tenuto ad inviare o consegnare all'aziendail certificato medico attestante la malattia entro il secondo giornosuccessivo a quello del suo rilascio.4. Nel caso in cui il secondo giorno successivo a quellodel rilascio del certificato coincidesse con una domenica o con unafestività, il termine d'invio o di consegna è posticipato al primo giornonon festivo immediatamente seguente.5. Ai fini dell'accertamento del tempestivo inoltro fa fede iltimbro postale in caso d'invio, ovvero, in caso di consegna, l'attestazionedi ricevuta da parte dell'azienda.6. L'eventuale prosecuzione dell'assenza deve esserecomunicata e certificata con le stesse modalità sopra previste.7. I lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazionedel posto:1) per 8 mesi se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;2) per 12 mesi se aventi anzianità di servizio superiore ai 5 anni.8. Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommanotutti i periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli per malattieparticolarmente gravi, quali a scopo esemplificativo T.B.C., tumori,occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi, peri lavoratori di cui al punto 1) del precedente comma, e di 30 mesi, peri lavoratori di cui al punto 2). L'arco temporale da assumere per ilcalcolo coincide con i 24 o 30 mesi consecutivi immediatamente precedentiqualsiasi momento considerato ove concomitante con lo statodi malattia in corso e con l'esclusione del periodo di prova.9. Superati i periodi di conservazione del posto, al lavoratoreverrà accordato, previa richiesta scritta, un periodo di aspettativaper malattia, nella misura massima di 6 mesi non retribuiti. Tale a-spettativa non è computabile ad alcun effetto contrattuale nell'anzianitàdi servizio. La richiesta deve essere presentata, salvo cause diforza maggiore, entro il secondo giorno lavorativo successivo allascadenza dei termini previsti e potrà essere inoltrata anche per iltramite delle strutture sindacali aziendali.72 di 798


73 di 79810. Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove l'aziendaproceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamentodi licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.11. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i terminisuddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratorestesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo T.F.R..Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, ilrapporto, per il periodo successivo all'aspettativa, rimane sospeso,salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e delT.F.R..B) Infortunio sul lavoroDisposizioni normative1. Si considerano infortuni sul lavoro quelli indennizzabilicome tali dall'INAIL.2. Le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, diprevenzione e soccorso costituiscono un preciso dovere dell'aziendae dei lavoratori (D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, D.P.R. 27 aprile1955 n.547).3. Il lavoratore è obbligato - salvo cause di forza maggiore- a dare immediata notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunioche gli accada, anche se di lieve entità. Il datore di lavoro ètenuto a denunciare all'INAIL ed all'autorità di Pubblica sicurezza gliinfortuni da cui siano colpiti i propri dipendenti e che siano prognosticatinon guaribili entro tre giorni.4. Per le certificazioni mediche attestanti l'infortunio si applicanole stesse disposizioni previste alla lettera A) commi 3, 4, 5 e6 del presente articolo, fatti salvi i casi di forza maggiore relativamenteal primo certificato.5. Al lavoratore sarà conservato il posto di lavoro per tuttoil periodo riconosciuto dall'istituto assicuratore per la corresponsionedell'indennità per l'invalidità temporanea.6. L'assenza per infortunio non va computata nei periodi dicomporto previsti dai commi 8 e 9 della lettera A) del presente articolo.


74 di 7987. Il personale impiegatizio che abitualmente esplica lesue mansioni fuori dall'ufficio e non è obbligatoriamente assicuratoall'INAIL, deve essere altrimenti assicurato, a spese dell'azienda, coni seguenti massimali:- per il caso di morte: 5 annualità di retribuzione globale- per il caso d'invalidità permanente: 6 annualità di retribuzione globale.8. Per la conservazione del posto di lavoro per invaliditàtemporanea, valgono le disposizioni dei comma 5 e 6 qui sopra riportati.C) Malattie professionali1. In materia di eventuali malattie professionali si richiamanole diposizioni di legge (D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124).D) Malattia ed infortunio sul lavoroDisposizioni normative ed economiche comuni1. Per quanto riguarda il controllo delle assenze si richiamal'art.5 della legge n.300/1970, nonché la legge n.638/1983 e lerelative disposizioni di attuazione.2. Il lavoratore è tenuto a trovarsi nel domicilio comunicatoal datore di lavoro al fine di poter essere sottoposto all'eventuale visitadi controllo nelle seguenti fasce orarie:- dalle ore 10,00 alle ore 12,00- dalle ore 17,00 alle ore 19,00in qualunque giorno della settimana, anche se non lavorativo. Vengonofatte salve eventuali variazioni disposte a livello nazionale o territorialedalle competenti autorità.3. Ogni mutamento d'indirizzo all'inizio o durante il periododi assenza deve essere tempestivamente comunicato all'azienda.4. Il lavoratore, che per i motivi giustificativi previsti dall'INPSabbia necessità di assentarsi dal proprio domicilio durante lefasce orarie sopra previste è tenuto, salvo giustificato impedimento adarne preventiva comunicazione all'azienda.


75 di 7985. Il lavoratore che, salvo i casi previsti dal precedentecomma 4, non sia reperito al domicilio comunicato al datore di lavorodurante le fasce orarie indicate, incorre nei provvedimenti economiciprevisti dalle vigenti norme di legge, salva l'eventuale applicazionedelle sanzioni disciplinari.6. Al termine del periodo di assenza il lavoratore devepresentarsi immediatamente in azienda per ricevere disposizioni inordine alla ripresa del lavoro.7. Per l'assistenza di malattia ed infortunio sul lavoro a favoredel prestatore d'opera si provvede a termini delle disposizionicontenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti.Disposizioni economiche comuni1. Ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arcotemporale individuato secondo le quantità e modalità di cui alcomma 8 lettera A) del presente articolo, verrà accordato il seguentetrattamento complessivo:1) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesie della metà di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizionon superiore a 5 anni;2) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesie della metà di essa per altri 7, se aventi anzianità di servizio superiorea 5 anni.2. Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennitàdovute dall'INPS e dall'INAIL ma le integra per differenza,nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, nel rispetto deicriteri avanti dettati.3. Per la determinazione delle quote di integrazione a caricodell'azienda si prende in considerazione unicamente la parte diindennità afferente la normale retribuzione globale mensile aumentatafigurativamente dell'incidenza contributiva a carico del dipendente.4. La parte di indennità afferente compensi retributivi supplementarialla normale retribuzione mensile (lavoro straordinario, festivitàcadenti di sabato e/o domenica, indennità disagio, ecc.) che inforza delle normative in vigore rientrano nella base di calcolo, resteràal lavoratore in aggiunta al trattamento stesso.5. La parte di indennità afferente i ratei di 13a e 14a mensilità,e ove trattasi di indennità INAIL anche quella afferente le feriee i riposi compensativi, sarà trattenuta dall'azienda in quanto poi tali


76 di 798Istituti non potranno subire in nessun caso alcuna decurtazione all'attodel loro pagamento e/o fruizione.6. Resta inteso che qualora la parte d'indennità dovutadall'INPS o dall'INAIL utilizzata per determinare le quote d'integrazionesia maggiore del trattamento previsto dal presente articolo, l'interaindennità risulterà acquisita dal lavoratore e da parte dell'aziendanon si farà luogo né a pagamenti né a ritenute.7. In ciascun periodo di retribuzione l'azienda corrisponderàal lavoratore l'intero trattamento di cui al presente articolo mantenendodistinte le quote di integrazione da quelle relative all'indennitàin relazione alle quali rimetterà copia della documentazione predispostaper l'INPS e/o per l'INAIL.8. In caso di infortunio sul lavoro all'azienda che non siavvalga del sistema di compensazione diretta con l'Istituto assicuratore,è data facoltà di recuperare l'anticipazione corrisposta, in occasionedel secondo periodo di retribuzione mensile successivo a quelloin cui la medesima è avvenuta, ovvero al momento della liquidazioneda parte dell'Istituto assicuratore. A richiesta il lavoratore è tenutoa presentare all'azienda il prospetto di liquidazione dell'indennitàrilasciatogli dall'INAIL.E) Cure termali1. Le assenze per cure termali, così come individuate dallevigenti disposizioni di legge, concesse dagli Enti a proprio carico,danno luogo al seguente trattamento:- al lavoratore autorizzato con motivata prescrizione dai competentiorganismi sanitari, esclusivamente per effettive esigenze terapeuticheo riabilitative non dilazionabili, secondo le vigenti disposizioni, adeffettuare un ciclo di cure idrotermali nell'anno (per un massimo di 2settimane) sarà applicato per ogni giornata di assenza il trattamentoeconomico di malattia di cui al comma 1 delle "Disposizioni economichecomuni" del presente articolo nella misura del 90% della retribuzione.2. La domanda all'azienda dovrà essere avanzata con sufficienteanticipo rispetto all'inizio del previsto periodo di cure, ondeconsentire di richiedere al lavoratore eventuali integrazioni all'accertamentodei predetti requisiti presso le competenti strutture pubbli-


77 di 798che, qualora gli stessi non risultino chiaramente indicati nella certificazioneprodotta.3. Ove la certificazione sanitaria rilasciata dai competentiorganismi non contenga esplicita dichiarazione di accertata indifferibilitàdel ciclo autorizzato, le cure termali verranno effettuate neigiorni che dovranno essere concordati tra il lavoratore e l'azienda inrelazione alle esigenze di servizio e, comunque, in un arco di temponon superiore a tre mesi dalla data della richiesta presentata dall'azienda.F) Tossicodipendenza1. I lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali siastato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenzae che intendano accedere ai programmi terapeutici edi riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o dialtre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, hanno dirittoalla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensionedelle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione deltrattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore adodici mesi.2. L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativoè considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali,quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione della retribuzionee senza decorrenza di anzianità.3. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono aloro volta essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita perconcorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiaretossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attestila necessità.4. Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 3 èconsentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art.1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n.230.5. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono ilpossesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accessoall'impiego nonché per l'espletamento di mansioni che comportanorischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi. Gli appartenentialle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano


78 di 798rischi per la sicurezza alla incolumità e la salute dei terzi, sono individuatecon decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale,di concerto con il Ministro della Sanità, e sono sottoposti a cura distrutture pubbliche nell'ambito del Servizio Sanitario nazionale e aspese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenzaprima dell'assunzione in servizio e successivamente, adaccertamenti periodici, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale.6. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenzanel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a farcessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comportarischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.7. Le parti si danno atto che la presente regolamentazioneè conforme a quanto previsto dal D.P.R. o ottobre 1990. n.309. esuccessive modificazioni. Conseguentemente, per l'applicazione dellepresenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri,dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.G) Etilismo1. Al lavoratore assunto a tempo indeterminato, cui vieneaccertato lo stato di etilismo, e che accede ai programmi terapeutici eriabilitativi presso i servizi sanitari delle UU.SS.LL. o di altre struttureterapeutico-riabilitative e socio-assistenziali abilitate, può essereconcesso per una sola volta, compatibilmente con le esigenze aziendalie di servizio, un periodo di aspettativa con la conservazione delposto di lavoro per il tempo in cui la sospensione della prestazione èdovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque per unperiodo non superiore a tre mesi. A tal fine, il lavoratore è tenuto apresentare unitamente alla relativa richiesta, la documentazione attestantelo stato di etilismo e l'ammissione al programma di riabilitazione.Ogni mese il lavoratore interessato dovrà altresì presentareadeguata attestazione rilasciata dalla struttura presso cui esegue iltrattamento riabilitativo circa l'effettiva prosecuzione del programmastesso.2. Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratorenon riprenda servizio entro sette giorni dal completamento del trattamentoriabilitativo, o alla scadenza dell'annualità ovvero alla data


79 di 798dell'eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico.3. L'aspettativa prevista dal comma 1 costituisce interruzionedal servizio. Pertanto durante i suddetti periodi non decorreràretribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcunistituto di legge e/o di contratto.4. Per la sostituzione del lavoratore in aspettativa l'aziendapotrà ricorrere ad assunzioni a tempo determinato.Dichiarazione a verbaleLe OO.SS. ribadiscono che le visite fiscali previste dalla legge11.11.1983 n.638 sono finalizzate unicamente ad accertare l'effettivasussistenza dello stato invalidante e pertanto ritengono che il ricorsoa tale strumento si giustifichi solo se diretto a controllare assenzenon confermate, nell'ambito della stessa prognosi, da precedenticontrolli.Art. 29 - Tutela della maternità1. Ferme restando le disposizioni di cui al T.U. emanatocon il D.lgvo n.151/2001 e dei decreti ministeriali e circolari applicativesulla tutela della maternità, l'azienda deve comunque in tale evenienza:a) conservare il posto per un periodo di 8 mesi di cui 2 prima del partoe 6 dopo; nel caso in cui la lavoratrice si avvalga, ai sensidell’art.20 del suddetto T.U., della facoltà di astenersi dal lavoro apartire dal mese precedente al parto, il periodo di 8 mesi decorre dalladata di effettiva assenza;b) corrispondere ad ogni fine mese, mediante integrazione con glistessi criteri previsti dal precedente art.28 di quanto le lavoratrici percepisconoper atti di previdenza a cui l'azienda è tenuta per disposizionidi legge, l'intera retribuzione globale mensile per i primi 4 mesidella sua assenza, l'80% di essa per il 5° mese ed il 50% di essa peril 6° mese.


80 di 7982. L'inizio dell'assenza è determinato dal certificato medicodi cui all'art.21 del T.U. ovvero dal provvedimento di astensioneanticipata emanato dall'Ispettorato del Lavoro ai sensi dell'art.17 delmedesimo T.U..3. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventualiprevidenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertantoè in loro esclusiva facoltà di assorbirle da quelle di cui alle letterea) e b).4. Ove durante il periodo di cui al punto a) intervenga unamalattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art.28 del presente<strong>CCNL</strong> quando risultino più favorevoli alle lavoratrici e con decorrenzadal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.5. L'assenza per i motivi di cui al presente articolo non interrompeil decorso dell'anzianità di servizio.6. Il lavoratore che intende avvalersi del diritto di cuiall’articolo 32 del T.U. sulla maternità deve preavvisare l’azienda,mediante comunicazione scritta, almeno 15 giorni primadell’usufruizione di tale diritto.Art. 30 - Tutela delle persone handicappate1. La lavoratrice madre, o in alternativa, il lavoratore padre,anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravitàaccertata ai sensi dell'art.4, comma 1, della legge n.104/1992, hannodiritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativadal lavoro di cui all'art.7 della legge 30 dicembre 1971,n.1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pienopresso istituti specializzati.2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettividatori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino atre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permessogiornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita delbambino.3. Successivamente al compimento del terzo anno di vitadel bambino, la lavoratrice madre o in alternativa, il lavoratore padre,anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonchécolui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità,parente o affine entro il terzo grado, convivente hanno diritto a


81 di 798tre giorni di permesso retribuito, fruibili anche in maniera continuativao oraria, a condizione che la persona con handicap in situazione digravità non sia ricoverata a tempo pieno.4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano conquelli previsti all'art.7 della citata legge n.1204 del 1971, si applicanole disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7, nonchéquelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9.12.1977 n.903.5. Il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuitàun parente o un affine entro il terzo grado handicappato, conlui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoropiù vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suoconsenso ad altra sede.6. La persona handicappata maggiorenne in situazione digravità può usufruire dei permessi retribuiti di cui ai commi 2 e 3, eha diritto di scegliere, ove possibile, la sede lavoro più vicina al propriodomicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il proprioconsenso.7. Le parti si danno atto che la presente regolamentazioneè conforme a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104.Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservanole disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismipubblici competenti.Art. 31 - Servizio militare1. La chiamata alle armi per il servizio di leva, salvo per ilavoratori in prova, non risolve il rapporto di lavoro ed il tempo passatosotto alle armi sarà considerato utile agli effetti della maturazionedegli aumenti periodici di anzianità.2. In caso di richiamo alle armi si applicano le norme dellalegge 3 maggio 1955, n.370 ed il periodo passato sotto le armi vienecomputato nella anzianità di servizio.3. Terminato il servizio militare, il lavoratore dovrà presentarsinel termine di 30 giorni all'azienda per riprendere il servizio; nonpresentandosi nel termine suddetto sarà considerato dimissionario.4. Quanto sopra salvo diverse disposizioni di leggi specialipiù favorevoli al lavoratore.


82 di 798Art. 32 - Diritti e doveri del lavoratore - Provvedimenti disciplinari- LicenziamentiA) Diritti e doveri del lavoratore1. I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacalie di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano laloro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispettodei principi della Costituzione e delle norme della legge 20.5.1970,n.300 (Statuto dei lavoratori).2. Sia il datore di lavoro (o chi lo rappresenta) che il lavoratoredevono nei reciproci rapporti usare modi educati nel pieno rispettodella loro dignità e dei loro diritti.B) Provvedimenti disciplinari1. Le mancanze del lavoratore potranno essere punite coni seguenti provvedimenti disciplinari:a) rimprovero verbale;b) rimprovero scritto;c) multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione da versarsiall'Istituto di Previdenza Sociale;d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a10 giorni.2. L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei dannial lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimentodisciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno.3. A titolo indicativo:1) il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto al lavoratore checommetta durante il lavoro, lievi mancanze;2) il provvedimento di cui al punto c) potrà essere adottato a carico:- del lavoratore che si presenti in ritardo al lavoro più volte nellostesso mese, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificatomotivo oppure non adempia ripetutamente nello stesso mese alleformalità prescritte per il controllo, a norma di legge, della presenza;- del lavoratore che esegua il lavoro affidatogli con provata negligenza;


- del lavoratore che arrechi danno per incuria al materiale e/o allamerce che deve trasportare, o che comunque abbia in consegna, alveicolo o a terzi oppure non avverta subito l'azienda degli eventualidanni arrecati;- del lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescrittoil divieto;- del lavoratore che tenga un contegno inurbano o scorretto versola clientela;- del lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizioalla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda;3) il provvedimento di cui al punto d) potrà essere adottato a carico:- del lavoratore che si assenti simulando malattia o con sotterfugisi sottragga agli obblighi di lavoro;- del lavoratore che si presenti o si trovi in servizio in stato di u-briachezza;- del conducente che ometta di fare il rapporto al rientro del veicoloper gli incidenti accaduti nel corso del servizio o trascuri di provvederea raccogliere, ove possibile, le testimonianze atte a suffragare o-gni eventuale azione di difesa.4. Nei casi non elencati le sanzioni saranno applicate riferendosiper analogia di gravità a quelli elencati.5. Nel caso di recidività potranno essere applicate le sanzionidi grado immediatamente superiore a quelle applicate per lemancanze precedenti.6. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimentodisciplinare nei confronti del lavoratore più grave del rimproveroverbale senza avergli preventivamente e per iscritto contestato l'addebitoe senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dovràessere notificata al lavoratore entro 15 giorni dalla data in cui l'impresaè venuta a conoscenza del fatto contestato.7. Il lavoratore, entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimentodella contestazione, potrà chiedere di essere sentito a suadifesa con la facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'associazionesindacale cui aderisce o conferisce mandato.8. La sanzione disciplinare dovrà essere inviata dall'impresaal lavoratore entro e non oltre 20 giorni dalla scadenza deltermine di 5 giorni stabilito dall’art.7 della legge n.300/70.9. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzionedisciplinare, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria,83 di 798


84 di 798può promuovere nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'associazionealla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzionetramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazionedi un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da unrappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto dicomune accordo e, in difetto di accordo, nominato dal Direttore dell'Ufficiodel lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino allapronuncia da parte del Collegio.10. Qualora l'azienda non provveda, entro 10 giorni dall'invitorivoltogli dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentantein seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinarenon ha effetto.11. Se l'impresa adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinareresta sospesa fino alla definizione del giudizio.12. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinaridecorsi 2 anni dalla loro applicazione.C) Licenziamenti1. I licenziamenti individuali sono regolati dagli artt.2118 e2119 del Codice Civile, dalle leggi 15 luglio 1966, n.604, 20 maggio1970, n.300 e 11 maggio 1990, n.108.2. I licenziamenti per riduzione di personale sono regolatidalla legge 23 luglio 1991, n.223 e successive modificazioni.3. Il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa dimatrimonio è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1963, n.7.4. Il divieto di licenziamento delle lavoratrici madri è disciplinatodal T.U. sulla maternità 26 marzo 2001, n.151.Art. 33 - Volontariato1. In relazione a quanto previsto dall'art. 17 della legge 11agosto 1991 n.266, le parti concordano che i lavoratori che fannoparte delle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri previstidalla legge predetta, hanno diritto di usufruire, compatibilmente conle esigenze tecnico-produttive, delle forme di flessibilità dell'orario edelle turnazioni in atto aziendalmente.


85 di 7982. A livello aziendale saranno definiti i criteri di accesso allapresente normativa.Art. 34 - Responsabilità dell'autista e del personale di scorta1. L'autista non deve essere comandato né destinato adeffettuare operazioni di facchinaggio. Fermo restando quanto sopra,l'autista deve collaborare a che le operazioni di carico e scarico dell'automezzoaffidatogli siano tecnicamente effettuate.2. L'autista è responsabile del veicolo affidatogli e, unitamenteal personale di scorta, di tutto il materiale e delle <strong>merci</strong> che ricevonoin consegna, rispondendo degli eventuali smarrimenti e danniche siano ad essi imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.È a carico del datore di lavoro, l'onere di provare:- la gravità della responsabilità del lavoratore;- l'ammontare definitivo dei danni subiti a lui imputabili.Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l'osservanzadelle norme sulla sicurezza della circolazione fermo restando l'obbligoper il datore di lavoro di garantire le condizioni di piena efficienzadei veicoli. A tale scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamentedifetti e anomalie da lui riscontrate.Nel caso che il datore di lavoro abbia stipulato polizze di assicurazionekasko, deve comunicare ai lavoratori ed alla R.S.U. le condizionidell'assicurazione.Eventuali forme assicurative possono essere concordate con il concorsoeconomico dei lavoratori, in occasione della conclusione deicontratti di secondo livello.3. L'autista è inoltre responsabile per le contravvenzioni alui imputabili per negligenza.4. Quando le due parti - azienda e lavoratore - siano d'accordoa produrre opposizione a provvedimento contravvenzionale,l'onere relativo - compreso quello dell'assistenza legale - è a caricodell'azienda.5. A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima diiniziare il servizio, deve in ogni caso assicurarsi che il veicolo stessosia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessarioed in caso contrario deve darne immediatamente avviso all'azienda,


86 di 798la quale ha l'obbligo di predisporre le condizioni affinché tali verifichepossano essere effettuate.6. Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo ilconducente deve mettere in opera tutte le strumentazioni fornite dall'aziendae adottare tutte le misure necessarie per prevenire furti edanni al veicolo e alle <strong>merci</strong>.7. Ad esclusione del settore artigiano, per particolari especifici servizi di presa e consegna, le parti a livello aziendale e/oterritoriale si incontreranno per esaminare ed eventualmente concordarele possibilità e le condizioni di esecuzione di detti particolari especifici servizi con il solo autista. In questo ambito verrà definitacontemporaneamente la posizione del fattorino di presa e consegnanon utilizzato come tale.Art. 35 - Ritiro patente1. L'autista al quale sia dall'Autorità, per motivi che noncomportino il licenziamento in tronco, ritirata la patente per condurreautoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo disei mesi senza percepire retribuzione alcuna. L'autista durante questoperiodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in questo caso percepiràla retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio.2. Nelle aziende che occupano fino a 6 dipendenti il datoredi lavoro provvederà ad assicurare a sue spese l'autista contro ilrischio del ritiro della patente per un massimo di sei mesi.3. Nelle aziende che occupano più di 6 dipendenti, oltrealla conservazione del posto di cui sopra, l'azienda dovrà adibire l'autistaa qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propriadel livello al quale viene adibito.4. Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i terminisuddetti, oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavorocui l'azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapportodi lavoro. In tal caso all'autista verrà corrisposto il trattamento di finerapporto di cui all'art.39, secondo la retribuzione percepita nel livellocui il dipendente apparteneva prima del ritiro della patente.Art. 36 - Piccola manutenzione e pulizia macchine


87 di 7981. Il conducente deve curare la piccola manutenzione delveicolo intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamentoe nella dovuta pulizia. Dette operazioni rientrano nell'orarionormale di lavoro. Qualora siano effettuate oltre l'orario normale dilavoro, saranno considerate come prestazioni straordinarie.2. Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansionianche se eseguite da altro personale.Art. 37 - Trasferimenti1. Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttivaad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzativee produttive.2. Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economicogoduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenzeche siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazionipresso la sede di origine e che non ricorrano nella destinazione esalva l'applicazione dei nuovi minimi di stipendio o salario della localitàove viene trasferito se più favorevoli per il lavoratore, nonché il riconoscimentodi quelle indennità e competenze che siano inerenti allenuove condizioni locali e alle particolari nuove prestazioni.3. Il lavoratore che, benché sussistano comprovate ragionitecniche organizzative e produttive, non accetti il trasferimento avràdiritto al trattamento di fine rapporto ed al preavviso come nel caso dilicenziamento.Al lavoratore che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso dellespese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia e pergli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.). Le modalità ed i termini dovrannoessere previamente concordati coll'azienda.4. È inoltre dovuta la diaria, una tantum, nella misura diuna intera retribuzione globale mensile, e, per i lavoratori con famiglia,un quarto della retribuzione mensile per ogni familiare a caricoche si trasferisca con il lavoratore.5. Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debbacorrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto diaffitto, regolarmente registrato e denunciato al datore di lavoro precedentementealla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al


88 di 798rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo diquattro mesi di pigione.6. Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicatoal lavoratore per iscritto con il preavviso di un mese ed alleR.S.A. con procedura analoga a quella prevista dall'art.7 per il mutamentodi mansioni.7. Al lavoratore che chieda il suo trasferimento non competonole indennità di cui sopra.8. Il lavoratore che abbia trasferito nella nuova residenzaanche persone a carico e che venga licenziato, non per motivi checomportino il licenziamento in tronco, nei primi sei mesi dal trasferimentoha diritto al rimborso spese come sopra per trasferirsi al luogodi origine, purché ne faccia richiesta prima della cessazione dal servizio.Art. 38 - Indennità varie e alloggio al personale- Indennità di uso mezzo di trasportoL'azienda corrisponderà al lavoratore che usa per servizio la propriabicicletta o altro mezzo di trasporto, una indennità mensile da concordarsifra le parti.- Indennità zona malaricaIl lavoratore in zona malarica, riconosciuta tale dalle Autorità sanitariecompetenti, ha diritto ad un'indennità di rischio, la cui entità deveessere concordata dalle organizzazioni sindacali territoriali competenti.- Indennità di alta montagnaAi lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori dalla loro normalesede di lavoro in località di alta montagna, l'azienda corrisponderàun'equa indennità da concordarsi fra le Associazioni sindacali territorialicompetenti.- Indennità di lontananza dai centri abitatiQualora la sede dell'azienda disti dal perimetro del più vicino centroabitato oltre 30 Km., in mancanza di mezzi pubblici di trasporto, l'aziendache non provveda direttamente al trasporto stesso corrispon-


89 di 798derà un indennizzo da concordarsi fra le Associazioni sindacali territorialicompetenti.- Alloggio al personaleAl personale cui, per esigenze di servizio, l'azienda chieda di restarecontinuativamente a disposizione dell'azienda stessa, la concessionedell'alloggio sarà gratuita.Art. 39 - Indumenti di lavoro1. Le aziende forniranno una volta l'anno, a proprie spese,due tute o due completi di due pezzi ciascuno a tutto il personale o-peraio dipendente, uno invernale ed uno estivo.2. Qualora il rapporto di lavoro venisse comunque a cessareentro i tre mesi dall'assegnazione dell'indumento, lo stesso resteràdi proprietà del lavoratore previo rimborso del 50% del prezzodi acquisto.3. L'azienda terrà in dotazione impermeabili con relativocopricapo a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgerela loro attività sotto la pioggia. I lavoratori sono tenuti a curare labuona conservazione degli indumenti loro affidati.4. Le aziende che intendono far indossare al personaleuna tenuta di propria prescrizione, sono obbligate a fornirla a lorospese ed il personale deve, durante il servizio, vestire la tenuta fornitagli.Art. 40 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a meno chenon si tratti di licenziamento per giusta causa, non può essere risoltoda nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sonostabiliti come segue:A) Per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, nonhanno superato i cinque anni di servizio:- mesi due e quindici giorni per i quadri e gli impiegati del 1° livello;- mesi uno e quindici giorni per gli impiegati del 2° livello;- mesi uno per gli impiegati degli altri livelli.


B) Per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio enon dieci:- mesi tre e quindici giorni per i quadri e gli impiegati del 1° livello;- mesi due per gli impiegati del 2° livello;- mesi uno e quindici giorni per gli impiegati degli altri livelli.C) Per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:- mesi quattro e quindici giorni per i quadri e gli impiegati del 1° livello;- mesi due e quindici giorni per gli impiegati del 2° livello;- mesi due per gli impiegati degli altri livelli.Il periodo di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascunmese. Nel caso di dimissioni da parte dell'impiegato i termini di preavvisosono ridotti della metà.D) Per gli operai non in prova, sei giorni lavorativi, decorrenti daqualsiasi giorno della settimana.E) Per il personale viaggiante dei livelli 3° e 3° Super non in prova,quindici giorni di calendario, decorrenti da qualsiasi giorno della settimana.2. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza deipredetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennitàpari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.3. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia dalui dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzioneper il periodo di preavviso da questi eventualmente non prestato.4. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondenteindennità, sarà computato agli effetti del trattamento di finerapporto.5. È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensidel primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corsodel preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo peril periodo di preavviso non compiuto.6. Durante la decorrenza del preavviso il lavoratore ha dirittodi ottenere permessi (retribuiti nel caso di licenziamento) in ragionedi 2 ore giornaliere o di 12 ore settimanali per la ricerca di altraoccupazione.7. L'orario di tali assenze sarà concordato col datore di lavoroche dovrà tenere conto delle esigenze del lavoratore.90 di 798


91 di 7988. Il licenziamento dovrà essere comunicato per iscritto allavoratore. Anche le dimissioni saranno normalmente comunicate periscritto.Art. 41 - Trattamento di fine rapporto1. Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle normedella legge 29 maggio 1982, n.297.2. La retribuzione annua da prendere in considerazioneagli effetti del T.F.R. è quella composta tassativamente dai seguentielementi:- minimo tabellare;- aumenti periodici di anzianità;- aumenti di merito o superminimi;- erogazioni di cui all'art.47, salvo che l'esclusione dal T.F.R. sia previstadagli accordi di secondo livello;- eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste;- 13 a e 14 a mensilità;- parte retributiva della trasferta a norma dell'art.19;- indennità di disagio a norma dell'art.20;- eventuale terzo elemento di cui al punto 6 dell'art.15;- indennità di funzione per i quadri.Nota a verbalePer quanto riguarda i lavoratori operanti all'estero il calcolo della quotaannua da accantonare sarà effettuato a far data dall'1.8.1982, nelrispetto dei criteri sopra indicati, sulla base della retribuzione che a-vrebbero percepito in Italia, con ciò non innovando rispetto a quantostabilito prima dell'entrata in vigore della legge 29 maggio 1982,n.297.Norme transitorie1) Per l'anzianità maturata fino al 31 maggio 1982 si richiamanole norme relative all'indennità di anzianità previste dall'art.35 del


<strong>CCNL</strong> 26 luglio 1979 qui di seguito riportato. I riferimenti all'art.37 e24 contenuti nell'ultimo comma s'intendono adeguati agli attuali artt.43 e 28. Lo stesso dicasi per il riferimento alla Legge 26.8.1950n.860 che è stata sostituita dalla Legge 30.12.1971 n.1204.Art. 35 - Indennità di anzianitàAll'atto della cessazione del rapporto di lavoro a qualunque causadovuta (licenziamento da parte dell'azienda, dimissioni da parte dellavoratore, ecc.) spetta al lavoratore la seguente indennità di anzianità.ImpiegatiUn importo pari a tante mensilità di retribuzione per quanti sono glianni di servizio prestati.Operaia) Per l'anzianità maturata dalla data di assunzione e fino al31.12.1950:- un importo pari al 27% della retribuzione mensile per ogni annodi anzianità.b) Per l'anzianità maturata successivamente all'1.1.1951 e fino al31.3.1971:- 27% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità, per lavoratoriaventi anzianità fino a 5 anni;- 31% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità, per lavoratoriaventi anzianità fino a 10 anni;- 38,50% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità, perlavoratori aventi anzianità fino a 15 anni;- 46,50% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità, perlavoratori aventi anzianità oltre 15 anni. L'anzianità maturata sino al31.12.1950 e quella successiva al 31.3.1971 sarà computata agli effettidella maggiore indennità spettante per il periodo di servizio oggettodel presente punto b) nel senso che lo scaglione di giorni applicabileper l'anzianità compresa tra l'1 gennaio 1951 e fino al31.3.1971 è quello corrispondente all'intera anzianità maturatasi dalladata di assunzione del lavoratore a quella di cessazione.c) Per l'anzianità successiva al 31.3.1971:- 50% della retribuzione mensile per l'anzianità di servizio dall'1.4.1971al 31.3.1972;- 75% della retribuzione mensile per l'anzianità di servizio dall'1.4.1972al 31.3.1973;92 di 798


- 83,34% della retribuzione mensile per l'anzianità di servizio dall'1.4.1973al 31.3.1974;- una intera retribuzione mensile per ogni anno di anzianità successivaal 31.3.1974.Le frazioni di anno (compreso il primo anno) si computano in dodicesimi.Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni si computano comemese intero, mentre si trascurano le frazioni fino a 15 giorni.La liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzioneglobale in corso al momento della risoluzione del rapporto, maggioratadei ratei di 13a e 14a mensilità.Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltrele provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anchetutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi caratterecontinuativo e che siano di ammontare determinato.Se il lavoratore è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premidi produzione o partecipazione agli utili, questi saranno commisuratisulla media dell'ultimo triennio o, se il lavoratore non abbia compiutotre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine,conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avereesecuzione posteriormente.I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuatae le partecipazioni agli utili a quelle degli esercizi già chiusi al momentodella risoluzione del rapporto.Salvo quanto diversamente previsto dal presente contratto e salvo icasi di contraria pattuizione per l'aspettativa eventualmente richiestadal lavoratore (con esclusione di quella prevista della legge26.8.1950, n.860 e relativo regolamento) le sospensioni di lavoro,dovute a qualsiasi causa, non interrompono l'anzianità.È facoltà dell'azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dall'indennitàdi licenziamento quanto il lavoratore percepisca in conseguenzadel licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassapensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda; nessunadetrazione è invece ammessa per il trattamento di previdenzaprevisto dall'articolo 37 del presente contratto e per il trattamento diprevidenza di cui al contratto collettivo 5 agosto 1937 (Fondo previdenzaindustria), nonché il trattamento assicurativo di cui all'art.24.93 di 798


94 di 7982) Per i lavoratori in servizio al 26.7.1979 l'indennità di anzianitàsarà costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazionedelle norme previste nel presente articolo ed integrata dellasomma di Lire 200.000.Detta somma sarà anticipata:nella misura di L. 80.000 in coincidenza con la retribuzione di settembre1979;nella misura di L. 60.000 con il pagamento della retribuzione di ottobre1979;nella misura di L. 60.000 con il pagamento della retribuzione di novembre1979.Per i rapporti di lavoro instaurati successivamente all'1.10.1978 e finoal 25.7.1979 la somma di L.200.000 e le conseguenti anticipazionisaranno erogate e proporzionalmente ridotte nella misura di 1/10 perogni mese di anzianità maturata presso l'impresa alla data del26.7.1979.Art. 42 - Indennità in caso di morte1. Nel caso di morte del lavoratore le indennità indicateagli artt.40 (preavviso) e 41 (T.F.R.) devono corrispondersi al coniuge,ai figli e, se viventi a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entroil terzo grado ed agli affini entro il secondo grado (artt. da 74 a 78c.c.) fatta deduzione di quanto essi percepiscano per eventuali atti diprevidenza compiuti dall'azienda.2. Non sono però deducibili le somme spettanti per il Fondodi previdenza previsto dall'art.41 del presente contratto ed eventualmenteanche per il trattamento di previdenza di cui al contrattocollettivo 5 agosto 1937 (Fondo previdenza industria), nonché il trattamentoassicurativo di cui all'art.28.3. Resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto leferie o le frazioni di esse, la 13a mensilità o le frazioni di essa, la 14amensilità o la frazione di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettatoal lavoratore defunto in caso di normale licenziamento.4. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tragli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno stabilitogiudizialmente.


95 di 7985. In mancanza delle persone indicate nel primo comma,le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.(1)6. È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore dilavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.Raccomandazione a verbaleIn caso di morte dell'operaio, il datore di lavoro valuterà per le anzianitàinferiori ai 5 anni, l'opportunità di integrare il trattamento di finerapporto dovuto a termine di contratto, nell'ipotesi di sopravvivenzadel coniuge o figli minori già conviventi a carico dell'operaio defuntoed in condizioni di particolare bisogno.(1) NotaLa Corte Costituzionale, con sentenza 19.1.1972 n.8 ha dichiaratol'illegittimità costituzionale di quanto dispone questo comma nellaparte in cui esclude che il lavoratore subordinato, in mancanza dellepersone indicate nel comma 1 possa disporre per testamento dell'indennitàdi cui al presente articolo.Art. 43 - Previdenza1. A favore degli impiegati dipendenti da aziende inquadrate,agli effetti contributivi, nel settore terziario, è mantenuto il trattamentodi previdenza istituito con il contratto collettivo 25 gennaio1936 con le successive modifiche ed integrazioni.2. I contributi al Fondo di previdenza di cui al contratto citatovengono calcolati - con decorrenza dall'1 luglio 1973 - sulla retribuzioneglobale mensile di fatto soggetta ai contributi previdenzialied assistenziali di legge, nonché sulla 13a e sulla 14a mensilità.3. Gli impiegati di età inferiore ai 18 anni sono esclusi dallaiscrizione al Fondo.4. L'obbligo di iscrizione al Fondo nazionale di previdenzaper gli impiegati delle imprese di spedizione non sorge invece per leaziende che in relazione al loro inquadramento sindacale e contributivonon applicavano, alla data di stipulazione del presente contratto,


96 di 798il trattamento di previdenza di cui ai comma precedenti, fermo restandol'obbligo di continuare il trattamento di previdenza di cui al<strong>CCNL</strong> 5 agosto 1937 (Fondo di previdenza industria).5. Le parti convengono altresì che per il periodo successivoal momento della cessazione degli obblighi contributivi al Fondo,l'aliquota a carico delle aziende andrà a far parte in cifra fissa dellaretribuzione al netto degli oneri contributivi.6. A decorrere dall'1 marzo 1991, il contributo per il trattamentodi previdenza di cui al comma 1 del presente articolo è dovutoanche per i quadri.7. Al fine di garantire una maggiore aderenza delle prestazioniprevidenziali del Fondo alle linee e tendenze di riforma delsistema previdenziale italiano, sempre negli ambiti definiti dal D.lgv.n. 509/94, le parti convengono quanto segue: le prestazioni del Fasc verranno attivate per il personale operaio,delle Aziende che versano contributi al Fasc, a partire dalla medesimadata da cui decorreranno i contributi per la Previdenza integrativaex 124/93 di cui all’articolo seguente; per tutti i lavoratori di Aziende che versano contributi al Fasc cheentreranno nel settore a far data dal 1/1/02 le prestazioni previdenzialidel Fondo avranno carattere pensionistico aggiuntivo everranno corrisposte eliminando eventuali disparità di trattamentotra lavoratrici e lavoratori, con le stesse modalità e con gli stessirequisiti previsti nell’art. 7 del D.lgv. n. 124/93; tutti i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 31/12/01 potrannooptare, in relazione ai contributi futuri, per il nuovo regime di prestazionicome sopra previsto, sulla base dell’aspettativa di migliorirendimenti conseguente all’impiego di capitali per un piùlungo periodo e alle incentivazioni che verranno determinate dalC.d.A. del Fondo; i lavoratori che opteranno per il nuovo regime diprestazioni dovranno altresì scegliere se destinarvi anche quantomaturato precedentemente alla data del nuovo regime di prestazionio se conservare per detta quota l’attuale trattamento. IlC.d.A. del Fondo individuerà inoltre scadenze entro le quali i lavoratoridovranno esprimere le opzioni suddette.Dall’applicazione del nuovo meccanismo saranno esclusi tutti isoggetti che si trovano ad aver maturato una anzianità contributivaai fini INPS tale che permetta loro, nel giro di un breve lasso


97 di 798temporale (5 anni) di accedere alla pensione di vecchiaia o di anzianità;agli attuali dipendenti che non preferiscano per il nuovo regimecontinueranno ad essere riconosciute, all’atto dell’uscita dal settore,le prestazioni ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, consistenti nellaliquidazione del capitale versato e degli interessi accreditati allafine dell’anno sulla base dei risultati di bilancio;a decorrere dall’1/1/2002 i contributi al Fasc sono determinati nellamisura del 2,5% a carico del lavoratore e del 3,1% a carico delleimprese, di cui la quota della 0,6% a titolo di adesione associativadelle imprese, secondo la convenzione di cui all’art. 6 comma3 del vigente Statuto.Nota a verbaleNel caso di insorgenza di insormontabili problematiche giuridiche inrelazione a quanto sopra pattuito le Parti provvederanno ad articolarele soluzioni atte ad inserire I lavoratori operai delle imprese che versanocontributi al Fasc nel Fondo ex 124/93 di cui all’articolo seguente.Nota a verbale della FaiIl contributo dello 0,6% a titolo di adesione associativa, previsto dalcomma 7 dell’art.43, non e’ dovuto dalle imprese associate alla FAI.Art. 44 - Previdenza complementareLe parti convengono, per il personale dipendente da aziende che nonversano contributi al Fondo nazionale di previdenza di cui al D.lgvon.509/94, di destinare l’1% della retribuzione di cui all’art.15, a caricodelle imprese e la stessa quota a carico del lavoratore, a titolo di previdenzacomplementare secondo le normative vigenti, nonché la percentualedi TFR stabilita dalla legislazione vigente.Le parti concorderanno altresì di comune accordo la forma attuativadella previdenza complementare.


98 di 798Art. 45 - Cessazione del rapporto di lavoro e liquidazione1. Entro il giorno successivo all'effettiva cessazione delrapporto di lavoro (artt.6 e 12 legge 10.1.1935 n.112) l'azienda metteràa disposizione del lavoratore per il ritiro i documenti dovutigli, regolarmenteaggiornati, ed il lavoratore rilascerà regolare ricevuta.2. Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per circostanzeeccezionali indipendenti dalla volontà dell'imprenditorequesti non fosse in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciareal lavoratore una dichiarazione scritta che serva da giustificazione allavoratore stesso per richiedere i documenti necessari per instaurareun eventuale nuovo rapporto di lavoro.3. L'azienda, a richiesta del lavoratore, rilascerà un certificatoattestante le mansioni svolte.4. L’azienda corrisponderà al lavoratore le competenze difine rapporto entro il periodo di paga successivo a quello di cessazionedel rapporto stesso.5. Qualora esistano contestazioni sull'ammontare dellecompetenze di fine rapporto, l'azienda corrisponderà al lavoratore,nonostante eventuali contestazioni in corso, le competenze di finerapporto secondo il proprio computo.6. L'azienda rilascerà, inoltre, al lavoratore - entro i terminidi cui sopra - un prospetto con le caratteristiche previste dalla leggeper i prospetti paga, con l'indicazione particolareggiata delle competenzespettanti al lavoratore in conseguenza della cessazione delrapporto di lavoro.7. Nel caso in cui l'azienda non ottemperi al pagamentoalle scadenze sopra previste decorreranno di diritto gli interessi nellestesse misure indicate all'art.15 del presente contratto.Art. 46 - Cessione, trasformazione e cessazione dell'azienda1. La cessione e la trasformazione dell'azienda in qualsiasimodo non risolve di per sé il contratto di lavoro ed il personaleconserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo la facoltàdi ciascun dipendente di chiedere la liquidazione del trattamento difine rapporto e di iniziare ex novo un altro rapporto di lavoro.


99 di 7982. Per accordo sindacale con le Organizzazioni territorialidelle parti stipulanti può essere convenuta la risoluzione del rapportodi lavoro e la conseguente liquidazione.3. Devono comunque essere rispettate le procedure previstedall'art.47 della legge 29.12.1990, n.428 (legge comunitaria '90)e successive modifiche.4. Nei casi in cui, in applicazione dell’art.47 della leggen.428/90, il trasferimento di azienda riguardi più di 60 dipendenti, iltermine di 25 giorni previsto dallo stesso art.47 è portato a 40 giorni.Art. 47 - Secondo livello di contrattazione1. Il secondo livello di contrattazione, nel rispetto di quantoprevisto al comma 3 del capitolo "Assetti contrattuali" del Protocollodel 23 luglio 1993, riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivirispetto a quelli già disciplinati dal presente <strong>CCNL</strong> e verrà pertantosvolto per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del<strong>CCNL</strong> in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate.2. Gli accordi di secondo livello hanno durata quadriennalee sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei ciclinegoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del<strong>CCNL</strong>.3. Le erogazioni derivanti dalla contrattazione di secondolivello sia aziendale che territoriale devono avere caratteristiche talida consentire l'applicazione del particolare trattamento previsto dallalegge n.135/97.4. Gli importi di tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili.Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sonostrettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione diprogrammi, concordati tra le parti, aventi come obiettivi incrementi diproduttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le impresedispongono, compresi i margini di produttività, che potrà essereimpegnata per accordo tra le parti, nonché ai risultati legati all'andamentoeconomico dell'impresa. Al fine dell'acquisizione di elementi diconoscenza comune per la definizione degli obiettivi del secondo livellodi contrattazione, vanno valutate le condizioni dell'impresa e dellavoro, le prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo contodell'andamento e delle prospettive della competitività e delle con-


dizioni essenziali di redditività. Precedenti erogazioni economichecontrattate a titolo di produttività, comunque denominate, anche parzialmentevariabili, dovranno essere ricondotte, senza assorbimenti,nell'ambito delle nuove erogazioni sia per la parte variabile che per laparte fissa.5. I parametri ed i meccanismi utili alla determinazionequantitativa delle erogazioni saranno definiti contrattualmente a livelloterritoriale tra le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratorie delle imprese ovvero, alternativamente, nell'ambito di ciascuna unitàproduttiva locale e in imprese con oltre 15 dipendenti con le R.S.U.assistite dalle OO.SS. territoriali; le imprese forniranno annualmentele informazioni necessarie.In presenza di erogazioni a titolo di salario di produttività concordataa livello territoriale, per la vigenza del presente <strong>CCNL</strong> non potrannoessere presentate piattaforme aziendali per lo stesso titolo. La contrattazioneaziendale di secondo livello, dove realizzata, sostituirà lacontrattazione territoriale.Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizionedei parametri utili per la contrattazione di secondo livello, leparti, anche in base ai dati degli osservatori regionali valuterannopreventivamente le condizioni del comparto nel territorio.Laddove a livello territoriale non fosse avviata la contrattazione disecondo livello - che si svolgerà una sola volta nel corso dell'attualevigenza contrattuale - dopo 30 giorni dalla presentazione della piattaformao non fosse definito l'accordo dopo 90 giorni dalla presentazionedella medesima, ai lavoratori interessati le aziende corrisponderanno,a titolo di salario di produttività, un'erogazione provvisoria eassorbibile corrispondente all’1,36% dei minimi tabellari in vigore almomento della presentazione della piattaforma.6. In comparti omogenei, qualora se ne ravvisi la necessità,potranno essere concordate tra le parti criteri generali al fine difavorire omogeneità di impostazione alla contrattazione aziendale disecondo livello.7. Fermo restando quanto previsto in materia dei compitidelle rappresentanze aziendali dei lavoratori all'art.51 del <strong>CCNL</strong> equanto contenuto al Capitolo I sulle relazioni industriali, la contrattazionedi secondo livello avrà per oggetto i trattamenti economici conle modalità e i criteri sopra indicati, in ogni caso non ripetitivi rispettoa quelli retributivi propri del <strong>CCNL</strong>.100 di 798


101 di 7988. Le parti si impegnano a non modificare le condizioni delpresente contratto nazionale per tutto il suo periodo di attività.Le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente contratto si impegnano,anche a nome e per conto dei propri organismi territoriali ed aziendalia dare corretta attuazione ai principi del presente articolo.In questo ambito le parti si impegnano ad avviare i confronti richiestiin applicazione del presente articolo.Le associazioni stipulanti il presente <strong>CCNL</strong>, nei limiti conferiti dai rispettivistatuti, si impegnano a favorire il pieno svolgimento del secondolivello di contrattazione di cui al comma 1.9. Per gli eventuali premi e indennità aziendali comunquedenominati, non previsti dal <strong>CCNL</strong>, espressi in tutto o in parte in percentuale,le percentuali stesse dovranno essere ricalcolate in relazionealle variazioni apportate ai minimi tabellari cosicché la misurain cifra non risulti variata.Dichiarazione a verbale Fita/CNA-OO.SS.Considerato che, in sede di contrattazione e stesura del testo unificato,il secondo livello di contrattazione (ex accordi integrativi) non havisto le parti affrontare la questione della necessaria armonizzazione,si concorda che i valori corrispondenti i diversi integrativi regionali,sono fatti salvi dalle precedenti contrattazioni.Per le stesse ragioni le parti concordano che la questione sarà affrontatain sede di rinnovo del Ccnl.Art. 48 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto1. Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito diciascun istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro.2. Ferma la inscindibilità di cui sopra, le parti con il presentecontratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoliin atto, che dovranno essere mantenute in ogni singolo istituto.


102 di 798Art. 49 - Sostituzione degli usi1. Il presente contratto sostituisce ed assorbe tutti gli usi oconsuetudini anche se più favorevoli ai lavoratori, da considerarsipertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme postenel contratto stesso.Art. 50 - Controversie1. Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgesseronello svolgimento del rapporto di lavoro in relazione all'applicazionedel presente contratto, qualora non venissero conciliatecon la direzione dell'azienda, tramite le rappresentanze aziendali deilavoratori, entro quindici giorni verranno sottoposte all'esame dellecompetenti organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori le qualidovranno pronunciarsi in merito entro i successivi 30 giorni ferma restando,in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l'azione giudiziaria.2. Le controversie collettive sulla interpretazione del presentecontratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioniterritoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.Art. 51 - Compiti delle rappresentanze aziendali dei lavoratori1. Le parti convengono sulla necessità di incontri tra le direzionie le rappresentanze aziendali dei lavoratori per la definizionedeiseguentiproblemi:- la distribuzione degli orari di lavoro;- l'eventuale articolazione dei turni;- l'inizio e il termine del nastro lavorativo, ferme le condizioni di migliorfavore;- le condizioni ambientali, la prevenzione delle malattie e degli infortuni,in attuazione dell'art.9 dello Statuto dei lavoratori;- l'eventuale istituzione e il funzionamento delle mense aziendali e interaziendali;


103 di 798- la programmazione del periodo delle ferie annuali;- gli indumenti di lavoro nonché per tutti gli altri problemi specificatamenteprevisti dal presente contratto o da norme di legge.Nota a verbaleLe OO.SS. hanno comunicato alle Organizzazioni imprenditoriali laloro decisione di procedere, a livello aziendale, alla elezione di RappresentanzeSindacali Unitarie. Nel momento in cui saranno costituite,le R.S.U. avranno i compiti, le tutele e le libertà sindacali oggipreviste per le R.S.A. e queste ultime decadranno.Art. 52 - Diritti sindacaliParte IImprese con più di 15 dipendentiCariche sindacali - Permessi e aspettative1. Ai lavoratori componenti gli organi esecutivi e/o direttivisia delle Confederazioni e dei Sindacati nazionali delle organizzazionistipulanti il presente contratto sia delle strutture territoriali, regionalie provinciali e/o comprensoriali delle predette organizzazioni, sarannoconcessi, dietro esibizione della convocazione degli organismi dicui sopra o su espressa richiesta delle organizzazioni predette, permessiretribuiti fino a 24 giornate annue.2. I nominativi dei lavoratori componenti gli organi di cui alprecedente comma devono essere tempestivamente comunicati all'azienda.3. I componenti gli organi direttivi delle rappresentanze a-ziendali sindacali, di cui alla legge 20 maggio 1970, n.300, in sostituzionedi quanto previsto dall'art.23 della legge stessa, hanno diritto,per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.4. Tali permessi retribuiti verranno concessi nel limitecomplessivo annuo di un'ora e mezza per ciascun dipendente dell'unitàproduttiva aziendale.


104 di 7985. I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali,regionali e nazionali possono, a richiesta, essere collocati in a-spettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.6. Durante il periodo di aspettativa si applicano le normedi cui all'art.31 della legge 20 maggio 1970, n.300.Diritto di affissione1. Presso i posti di lavoro l'impresa collocherà un unicoalbo per l'affissione di comunicazioni a disposizione delle organizzazionisindacali di categoria firmatarie del presente contratto.2. Tali comunicazioni, firmate dai responsabili delle Segreterienazionali, provinciali o territoriali e dai dirigenti delle rappresentanzesindacali aziendali dovranno riguardare esclusivamente materiasindacale attinente alla regolamentazione del rapporto di lavoro.L'impresa consentirà altresì l'affissione della stampa sindacale periodicaregolarmente autorizzata dalle competenti autorità.3. Le organizzazioni sindacali nazionali o territoriali preciserannoall'impresa, tramite le rispettive organizzazioni datoriali, inominativi dei responsabili autorizzati alla firma delle predette comunicazioni.4. Della comunicazione da affiggere verrà contemporaneamenteinformata la direzione locale mediante consegna di una copiadella stessa.Parte IIImprese fino a 15 dipendentiAssemblea e delegato di impresa1. Nelle unità produttive che occupano fino a quindici dipendentisaranno concesse a ciascun dipendente otto ore annue retribuiteper assemblee da tenersi fuori dell'orario di lavoro per le qualile imprese forniranno l'uso dei locali, compatibilmente con le disponibilitàaziendali.2. Presso le predette unità produttive è eletto un delegatod'impresa in rappresentanza dei lavoratori nei confronti del datore dilavoro.


105 di 7983. Compito fondamentale del delegato d'impresa è quellodi concorrere a mantenere normali i rapporti tra i lavoratori ed il datoredi lavoro per il regolare svolgimento dell'attività produttiva, in unospirito di collaborazione e di reciproca comprensione.4. Per l'esercizio delle sue funzioni di rappresentanza delpersonale spetta al delegato d'impresa:1) intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta osservanza dellenorme di legislazione sociale e di igiene e sicurezza del lavoro;2) intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta applicazione deicontratti di lavoro e degli accordi sindacali, tentando in prima istanzala composizione delle controversie collettive ed individuali relative;3) esaminare con il datore di lavoro anche preventivamente e al finedi una auspicabile soluzione di comune soddisfazione, gli schemi diregolamenti interni aziendali, la programmazione delle ferie dispostadall'azienda tenuto conto dei desideri espressi dai lavoratori, la distribuzionedel normale orario di lavoro.Parte IIIContributi sindacali1. Il lavoratore che intenda versare, tramite ritenuta mensilesulla busta paga, il proprio contributo sindacale alle OO.SS. sottoscrittricidel presente accordo, potrà incaricare l’Azienda attraversoapposita delegazione di pagamento ex art. 1269 del Codice Civileespressa in forma scritta.2. La delegazione di pagamento conterrà l’indicazionedell’Organizzazione Sindacale beneficiaria, il numero di conto correntesu cui l’Azienda effettuerà il versamento dei contributi sindacali,l’importo percentuale della trattenuta che non potrà essere inferioreall’1% del minimo tabellare conglobato.3. La trattenuta sarà applicata su tutte le mensilità (comprese13 a e 14 a ) percepite dal lavoratore e sarà versata mensilmenteall’Organizzazione sindacale interessata.4. La delegazione di pagamento potrà comunque essererevocata in qualunque momento in forma scritta dal lavoratore concomunicazione da indirizzarsi sia all’azienda che all’OrganizzazioneSindacale interessata.


106 di 7985. Gli effetti della revoca decorreranno dal mese successivoa quello di ricevimento da parte dell’Azienda, salvo diverse previsionicontenute nella originaria delegazione di pagamento.Art. 53 - Composizione delle R.S.U.Le parti convengono di recepire l'accordo interconfederale20.12.1993 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie.Il numero massimo dei componenti le R.S.U. è il seguente:- 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 70 dipendenti;- 4 componenti nelle unità produttive che occupano da 71 a 110 dipendenti;- 6 componenti nelle unità produttive che occupano da 111 a 250 dipendenti;- 9 componenti nelle unità produttive che occupano oltre 250 dipendenti.Art. 54 - Utilizzo lavoro in appalto1. Le parti si impegnano ad operarsi per il pieno rispettodel DPR 342/94 sulla disciplina dei lavori di facchinaggio.2. In caso di necessità, le aziende potranno ricorrere all'utilizzodi facchini solamente nell'ambito delle cooperative e/o carovaneche risultino iscritte nel registro depositato presso la Direzioneprovinciale del lavoro.3. Con riferimento alle problematiche degli appalti si dovràdefinire tra le parti la necessità che da parte delle aziende sia verificatal’idoneità dei soggetti economici interessati da eventuali terziarizzazioni.In tali circostanze le imprese forniranno preventivamentealle RSA/RSU e alle OO.SS. le informazioni necessarie circal’applicazione dei contratti di lavoro (in caso di lavoratore dipendente)e/o delle normative previdenziali di legge (in caso di socio di cooperativa),quanto sopra anche nei casi di cambio di appalto.4. Nei casi in cui, su segnalazione delle strutture sindacalidi base o delle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, ven-


107 di 798gano accertate irregolarità nel trattamento economico e/o previdenzialeche l’appaltatore è tenuto a riservare al singolo lavoratore facchino,l'azienda committente dovrà interrompere il rapporto con l'organismoeconomico inadempiente, garantendo l'occupazione al lavoratoreed ai lavoratori interessati che provvederanno a collocarsipresso altra carovana o cooperativa che offra garanzie di pieno rispettodei diritti contrattuali e di legge dei lavoratori.5. Le aziende non potranno utilizzare per le operazioni difacchinaggio il personale delle carovane e/o cooperative o comunqueesterno in numero superiore al 50% rispetto al numero del personaleoperaio risultante in forza all'azienda nell'ambito regionale.6. Nel caso in cui nell'unità produttiva si manifesti la necessitàdi procedere ad assunzioni di personale di ribalta con mansionidi facchinaggio, la precedenza va attribuita al personale di carovanae/o cooperativa che ha maturato la maggior anzianità nell'unitàproduttiva stessa.7. Restano ferme le condizioni di miglior favore esistenti.Chiarimento a verbaleSi precisa che i servizi svolti per conto delle aziende dalle cooperativeo carovane di facchinaggio in autonomia e con propria organizzazioneaziendale non sono vincolati dalla normativa di cui sopra.Dichiarazione a verbale delle organizzazioni sindacali dei lavoratoriLe OO.SS. intendono precisare che la norma di cui all'art.54 del vigente<strong>CCNL</strong> va intesa nel pieno rispetto delle norme della leggen.1369/60 per quanto riguarda l'utilizzo del personale di terzi.Dichiarazione a verbale delle delegazioni imprenditorialiLe aziende riconfermano la piena validità ed efficacia della norma dicui all'art.54 e del relativo chiarimento a verbale nel rispetto delleleggi vigenti in materia.


108 di 798Art. 54 bis – Cambi di appalto1. In caso di cambio di gestione nell’appalto l’azienda oente appaltatore darà comunicazione alle OO.SS. competenti di taleoperazione con un preavviso di almeno 60 giorni.2. La gestione subentrante, su richiesta delle OO.SS.competenti, informerà sulle problematiche relative al subentro, conparticolare riferimento di questioni di organizzazione del lavoro e sicurezza.3. L’azienda appaltante farà includere nel contratto di appaltocon l’impresa subentrante l’impegno di questa, nel rispettodell’autonomia imprenditoriale, a parità di condizioni di appalto ed afronte di obiettive necessità operative e produttive dell’impresa subentrante,a dare preferenza, a parità di condizioni, ai lavoratori dellagestione uscente.Art. 55 – Lavoro temporaneo1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, oltre chenei casi previsti dall’art. 1 lettera b) e c) della legge 196/97, può essereconcluso anche per l’aumento delle attività nei seguenti casi:- punte di intensa attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ainormali assetti produttivi aziendali;- quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, diun servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo eche non possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normaliassetti produttivi aziendali;- per l’esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità richiedanol’impiego di professionalità e specializzazioni diverseda quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale oche siano carenti sul mercato del lavoro locale.2. I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispeciedi cui sopra non potranno superare per ciascun trimestre lamedia del 10 % dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice concontratto a tempo indeterminato. In alternativa è consentita la stipulazionedi contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino a 5 presta-


109 di 798tori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contrattidi lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa.3. L’Azienda utilizzatrice comunica alle RSU/RSA e, inmancanza alle OO.SS. Territoriali di categoria aderenti alle Confederazionidei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:a) il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima dellastipula del contratto di fornitura di cui all’art.1; ove ricorrano motivateragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto,l’impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i5 giorni successivi;b) ogni 12 mesi, anche per il tramite dell’associazione dei datori dilavoro alla quale aderisce o conferisce il mandato, il numero edi motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi,la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.Art. 56 – Decorrenza e durata1. Salvo le diverse decorrenze previste per i singoli istitutiil presente <strong>CCNL</strong> ha decorrenza dall’1 luglio 2000 e durata sino al 31dicembre 2003.Al 31 dicembre 2001 verrà effettuata la valutazione dello scarto tra itassi di inflazione presi a base degli aumenti contrattuali (1,7% per il1999, 2% per il 2000 e 1,4% per il 2001) e quello effettivamente registratolimitatamente all’anno 2001, nonché si procederàall’incremento delle retribuzioni in base ai tassi programmati per ilbiennio 2002-2003.Il contratto è rinnovabile tacitamente di sei mesi in sei mesi, salvo disdettadi una delle due parti stipulanti da comunicarsi all’altra partetre mesi prima della scadenza con raccomandata A.R..2. Le imprese si impegnano a consegnare ad ogni lavoratoreuna copia del presente <strong>CCNL</strong>. Il costo della stampa del testo del<strong>CCNL</strong> sarà a carico delle imprese.


110 di 798MINIMI TABELLARI MENSILILivelli 1.7.2000(in lire)1.1.2001(in lire)(1)1.1.2001(in euro)Parametridall’1.1.2001Quadri1°2°(+ 127.211)1.785.386(+ 115.646)1.621.721(+ 52.381)2.888.280(+ 47.619)2.714.3341.491,671.401,841.288,331561461343° Super3°4°5°6°(+ 101.190)1.418.045(+ 85.000)1.191.475(+ 80.952)1.134.897(+ 75.077)1.035.722(+ 41.667)2.494.563(+ 35.000)2.252.400(+ 33.333)2.192.143(+ 30.238)2.085.5531.163,271.132,151.077,101.026,98958,67121118112107100(+ 71.797)944.672(+ 27.619)1.988.502(+ 64.731)818.706(+23.810)1.856.237(1) Dall’1.1.2001 i minimi tabellari comprendono anche la contingenzae l’EDR.


111 di 798Una tantumAi lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo verràcorrisposto, a copertura del periodo 1.1.1999 – 30.6.2000, un importoforfettario lordo procapite di lire 1.127.000 da cui andranno dedottigli importi di IVC eventualmente corrisposti che in ogni caso cesserannodi essere erogati dall’1.7.2000.L'importo di una tantum verrà corrisposto in due rate di pari importocon la retribuzione dei mesi di settembre e di novembre 2000 e verràproporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dall'1 gennaio 1999in funzione della data di assunzione, nonché per il personale parttimein relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine nonvengono considerate le frazioni di mese inferiore a 15 giorni, mentrequelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.L'importo forfettario di cui sopra non sarà considerato utile ai fini deivari istituti contrattuali e della determinazione del trattamento di finerapporto.Le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza, puerperioe congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1.1.1999 –30.6.2000, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a caricodell'Istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, sarannoconsiderate utili ai fini della maturazione dell'importo una tantum.


112 di 798LINEE GUIDA PER FORFETIZZAZIONERegole generali per l’applicazione dei trattamenti di forfetizzazionedello straordinario e dell’indennità di trasfertaGli accordi collettivi conclusi a norma dei successivi punti A, B eC sono depositati in esecuzione della norma di cui all’art. 11comma 9 del nuovo contratto nazionale di lavoro.Tutti gli accordi richiamano, per essere efficaci, la clausola di decadenzasemestrale, che il lavoratore deve sottoscrivere per adesione,all’atto dell’assunzione o successivamente.Tutti i tempi di lavoro effettivo e i tempi a disposizione, che devonoessere retribuiti, secondo quanto stabilito dal <strong>CCNL</strong>, sono alnetto dei riposi intermedi secondo quanto stabilito dal contrattonazionale. In ciascun accordo vengono stabilite le ore totali di lavoroeffettuate e di presenza a disposizione.In tutti gli accordi di forfetizzazione, i compensi relativi allo straordinarioed alla indennità di trasferta debbono essere definiti separatamentein modo da consentire il controllo effettivo delle spettanzedel lavoratore.Contestualmente al foglio paga mensile, l’azienda provvederà aconsegnare al lavoratore una tabella riassuntiva analitica sia deicompensi pagati a forfait sia delle prestazioni eseguite, semprechétali dati non risultino già dai fogli individuali di paga.Gli accordi potranno stabilire le modalità di applicazionedell’art.14, secondo comma del Regolamento CEE n.3821/85.Gli accordi potranno contenere clausole per definire periodi sperimentalidegli accordi stessi, stabiliti tra le parti e prevedere verificheper adeguare tempi e valori alle effettive condizioni in cui sieseguono i servizi e che possono variare col tempo. Nel caso dicondizioni variate, le parti provvederanno a rideterminare i compensipattuiti precedentemente.Restano salve le condizioni di miglior favore, in precedenza riconosciute,a parità di orario di lavoro e di prestazioni.La forfetizzazione prevista dall’art. 11 del nuovo contratto nazionaledi lavoro, può essere concordata dalle parti, secondo i criteriseguenti:a) compensi per viaggio;


113 di 798b) compensi in ragione delle ore impiegate dai lavoratori, accertatesecondo criteri obiettivi;c) compensi per fasce di impegno giornalierole parti possono concordare a livello territoriale e/o aziendalemodelli diversi da quelli stabiliti nei procedenti punti.a) Compensi per viaggioTali compensi si calcolano con le regole seguenti, per i viaggiche hanno un andamento statistico regolare, e con tempi di attesa,carico e scarico, la cui variabilità ha scarti contenuti.Le parti:a.1 stabiliscono il numero delle ore di lavoro straordinarioche, durante il mese si rendono necessarie ad eseguirei servizi, nei limiti fissati dalla legge e dal contratto collettivodi lavoro, prestando l’attività per 22 giornate dilavoro.a.2 forfetizzano l’indennità di trasferta, prevista dall’art. 19del contratto, in modo che il suo importo sia invariabileper ogni giornata trascorsa in trasferta, sempre chel’assenza abbia durata superiore alle sei ore.L’importo giornaliero può essere:- quello dell’indennità da 12 a 18 ore;- quello dato dalla media aritmetica dei tre valorigiornalieri, previsti dallo stesso art. 19;- quello della media ponderale, calcolata in ragionedelle trasferte compiute nel mese, per gli importiprevisti per i tre periodi giornalieri di assenza(6-12; 12-18; 18-24). Tale importo giornalierosi moltiplica per 22.a.3 Si sommano i due importi totali mensili dei compensidel lavoro straordinario e dell’indennità di trasferta, calcolatisecondo le regole suddette, ed il risultato dellasomma costituisce il compenso forfetario mensile, spettanteal lavoratore, per 22 giornate di attività.a.4 I compensi per viaggio si calcolano dividendo le ore totaliretribuite per lavoro ordinario e straordinario, per ladurata dei singoli viaggi e si ottiene il numero dei viaggieseguibili durante il mese, in ragione della durata diciascuno.


114 di 798Si divide il compenso totale mensile forfetizzato, per ildiverso numero dei viaggi che si compiono durante il totaledel tempo di lavoro (ordinario e straordinario), e siottiene il compenso per ciascun viaggio.a.5 Affinché l’accordo di forfetizzazione sia legittimo, il lavoratore,nel ricevere il foglio paga, deve conoscere il numerodelle ore totali così compensate; tale numero si ricava,dividendo il totale di cui al punto precedente, perl’importo orario del compenso per lavoro straordinario.La durata dei viaggi è data dalle statistiche aziendali, secondo irisultati medi ottenuti osservando le regole di ordinaria diligenza;in relazione alla durata, si determina necessariamente anchela lunghezza dei viaggi.Ai compensi per viaggio, possono essere previsti compensiaggiuntivi:- per specifiche operazioni accessorie e complementari;- per partenza in determinate giornate e soste in trasferta.Il metodo di forfetizzazione illustrato nel punto A, assicura allavoratore, anche nel caso in cui il totale dei compensi per viaggio,diviso per le giornate di attività in trasferta, dia un importo giornalieroinferiore a quello dell’indennità forfetizzata di trasferta, il pagamentodi tale indennità forfetizzata, che costituisce, il valore giornaliero minimoirriducibile.In questo modo, con la retribuzione contrattuale mensile perlavoro ordinario, il lavoratore riceve un compenso non inferiore al 75per cento circa del compenso che riceverebbe per l’attività prestatanella misura massima consentita.I compensi per viaggio possono essere integrati con quelli dicui al punto B) quando i tempi di carico e scarico e di presenza a disposizionesono molto variabili e non statisticamente accertabili.b) Compensi in ragione delle ore impiegate dai lavoratori,accertate secondo criteri obiettiviAl fine di consentire il calcolo agevole delle competenze mensilidel personale viaggiante, salva la facoltà di conguaglio da effettuarsicon le modalità e nei tempi di decadenza infra specificati, le


parti convengono di utilizzare i seguenti criteri contabili, validi qualeparametro sia per la diaria di trasferta sia per la retribuzione oraria.b.1 ai fini retributivi, la durata delle prestazioni mensili è determinatatra le parti sulla base di:- un tempo di percorrenza delle tratte effettuatenell’espletamento del servizio, determinato sullascorta della velocità media, definita tenendo contodei tempi di guida e delle pause previste dalregolamento CEE 3820;- un tempo medio definito in via forfetaria per altreoperazioni complementari;- tempo di presenza a disposizione funzionalmentenecessario che l’autista trascorre nell’eserciziodelle mansioni.In relazione all’effettiva organizzazione del lavoro esistentein azienda e sulla base dei tempi di percorrenzamedi occorrenti per l’espletamento dei viaggi, viene pertantodefinita in via teorica, mediante l’applicazione delletabelle e dei criteri sopra indicati, la prestazione lavorativamensile di ogni singolo autista, calcolata in ragionedelle percorrenze effettuate nell’arco del mese diviseper il dato della velocità media sopra individuato, a cui sisommano le ore dovute al totale delle operazioni di caricoe scarico svolte, quelle dovute per le operazioni di rifornimentoe piccola manutenzione del mezzo e quellederivanti dal tempo di presenza a disposizione funzionalmentenecessario che l’autista trascorrenell’esercizio delle mansioni.La prestazione lavorativa mensile che, applicando le tabelleed i criteri di cui sopra, risulterà in eccedenza rispettoalle 188 ore nell’arco di 4 settimane, verrà contabilizzataai fini retributivi come lavoro straordinario.Le parti effettueranno periodicamente una verifica sullaeffettiva prestazione resa dal personale viaggiante; nelcaso in cui dall’esame dei dischi e dalla documentazionedi trasporto fornita dal dipendente, risultino dati diprestazioni difformi rispetto a quanto predeterminato inviateorica, le parti provvederanno a rideterminare lespettanze retributive per lavoro ordinario e straordinari115 di 798


116 di 798dei dipendenti interessati, con applicazione analitica delledisposizioni del <strong>CCNL</strong> di categoria.b.2 Analoghi criteri valgono per la determinazione delle diariedi trasferta; a tali fini vengono stabiliti gli importispettanti per ogni singola destinazione, desunti in ragionedei valori giornalieri convenuti tra le parti e delleore di presumibile durata dei viaggi, determinate a seguitodi una verifica congiunta sulla organizzazione dellavoro esistente ed in ragione dei parametri e dei criteridi cui sopra; detti importi, ancorché determinati in manieraforfetaria per semplicità di calcolo, assolvono unafunzione meramente restitutoria e vanno a rimborsarele spese effettuate dal lavoratore nell’interessedell’imprenditore e per l’esercizio delle proprie mansioni.c) accordi per fasce di impegno giornalieroc.1 Si definiscono le fasce di impegno giornaliero secondoquanto previsto dall’art. 11 e 11bis comma 2c.2 Si definiscono i tempi di riposo di cui al regolamentoCEE 3820/85. A ciascuna fascia di impegno giornalieroviene attribuito un compenso per un numero predeterminatodi ore di straordinario ed un trattamento di indennitàdi trasferta tenuto conto dei tempi di impegno.La trasferta può essere forfetizzata sui valori delle fasceo applicata nelle singole fasce così come prevede ilcontratto. Il valore della trasferta può variare ancheconsiderando se il periodo lavorativo delle fasce piùbasse impegna la fascia oraria del pranzo e/o la fasciaoraria della cena.La prestazione di lavoro, così determinata, dovrà essereeseguita osservando regole di ordinaria diligenza.Le fasce di impegno giornaliero saranno valutate secondocriteri obiettivi quali, ad esempio, la velocitàcom<strong>merci</strong>ale o altri parametri, che siano determinabilitra le parti nell’ambito aziendale, per calcolare i risultatidelle prestazioni lavorative, agli effetti della forfettizzazione.


Tale modello di accordo è aziendale ed eventualmenteanche territoriale.117 di 798


118 di 798CONCILIAZIONE ED ARBITRATO: REGOLAMENTOIn applicazione degli artt.11 bis e 11 ter si conviene il seguente regolamento.Premesso che:- ai sensi dell’articolo 11, lettera g) della legge di delega 15marzo 1997, n.59, il legislatore delegato (decreto legislativo31 marzo 1998, n.80 e decreto legislativo 29 ottobre 1998,n.387) ha provveduto a dettare una disciplina che consolida especifica le regole concernenti strumenti sindacali tradizionalmenterivolti alla composizione dei conflitti individuali, plurimi edi serie nella materia del lavoro ex articolo 409 c.p.c.;- finalità dell’intervento legislativo è quello di dettare misure organizzativee processuali anche di carattere generale atte aprevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso,anche per mezzo delle procedure stragiudiziali di conciliazionee di arbitrato preorganizzate dai contratti o accordi collettivi dilavoro;- in questa prospettiva di decongestionamento del contenziosogiudiziario del lavoro, le parti stipulanti intendono dare ulterioreattuazione alle previsioni legislative predisponendo efficientiprocedure stragiudiziali di composizione delle controversie,sostitutive degli interventi della giurisdizione statuale, fermerestando quelle già in atto;- al fine di incentivare l’applicazione delle procedure di conciliazionee delle procedure arbitrali previste dalla legge, le partistipulanti si impegnano a richiedere immediatamente al Governoprovvedimenti volti al sostegno di dette procedure.Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:A: Tentativo obbligatorio di conciliazione.Il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale sisvolge


119 di 798secondo la procedura, che viene così definita:1. L’ufficio sindacale di conciliazione sarà costituito da un rappresentantedell’Organizzazione Sindacale alla quale il lavoratoreconferisce mandato speciale e da un rappresentantedell’Associazione Imprenditoriale Territoriale cui l’impresa conferiscemandato speciale.2. Il lavoratore o, in caso di controversie plurime e di serie, i lavoratori,che intendono proporre ricorso innanzi al Giudice del Lavoro,possono rivolgere richiesta scritta, con lettera raccomandataa.r., alla Segreteria dell’Ufficio per l’esperimento del tentativo obbligatoriodi conciliazione in sede sindacale. Copia della predettarichiesta deve essere contestualmente trasmessa tramite letteraraccomandata a.r., al datore di lavoro interessato. L’istanza devecontenere l’indicazione delle parti, l’oggetto della domanda,l’esposizione completa dei fatti e delle ragioni poste a fondamentodella pretesa, l’ammontare delle somme eventualmente richieste,il riepilogo dei documenti allegati, l’elezione del domiciliopresso la Segreteria, il nominativo del rappresentantedell’Organizzazione Sindacale di cui al punto 1, cui è stata conferitaprocura speciale. Gli stessi adempimenti devono esserecompiuti nell’ipotesi in cui attore sia il datore di lavoro. (art. 69bis, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 29 del 1993).3. Le parti con i rappresentanti designati e, se preventivamentecomunicata, con la eventuale presenza di esperti appartenenti allerispettive OO.SS., si devono riunire entro 20 giornidall’avvenuto ricevimento della richiesta di cui sopra per procedereall’esame della controversia e al tentativo obbligatorio diconciliazione.4. Il tentativo di conciliazione viene svolto con libertà di forme, anchetramite più riunioni, e deve esaurirsi entro 60 giorni dalla datadel ricevimento della richiesta.5. Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbaleai sensi e per gli effetti dell’articolo 411 c.p.c.6. Il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti acquista efficaciadi titolo esecutivo con l’osservanza di quanto previsto dall’articolo411 c.p.c.


120 di 7987. Se la conciliazione non riesce si forma processo verbale, chedeve contenere:a) i rispettivi termini della controversiab) le rispettive prospettazionic) le eventuali disponibilità transattive manifestate dalle partid) la proposta di definizione della controversia e/o i motivi delmancato accordo formulati dall’Ufficio.8. Le parti possono altresì, indicare la soluzione anche parziale sullaquale concordano,precisando quando è possibile, l’ammontare del credito che spettaall’istante. In quest’ultimo caso il processo verbale acquista efficaciadi titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all’art.411 c.p.c. fermo restando quanto previsto al precedente punto 7.9. La segreteria medesima provvede, a richiesta delle parti, a rilasciarecopia del verbale di conciliazione o di mancato accordo.B: Arbitrato.1. Se il tentativo di conciliazione non riesce, o comunque è decorsoil termine di cui alpunto 4 della lettera A del presente accordo, le parti interessatepossono concordare di deferire la risoluzione della controversiaalla decisione del Collegio arbitrale previsto dall’art. 412 terc.p.c. fermo restando quanto stabilito dall’art. 412 ter, comma 1,c.p.c., le Associazioni imprenditoriali e le OO.SS. firmatarie delpresente accordo provvedono a costituire il collegio arbitrale anchein forma permanente, secondo i seguenti criteri.2. Il Collegio è composto da un rappresentante sindacale designatodal lavoratore, da un rappresentante dell’ Associazione imprenditorialeterritoriale designato dall’azienda, e dal Presidentescelto di comune accordo.In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, lostesso sarà scelto, successivamente alla manifestazione di volontàdelle parti di cui al terzo e quarto comma del punto 4, perrotazione o altri criteri da individuare da una lista, revisionabile dinorma ogni biennio, contenente i nominativi di giuristi e/o esperti


121 di 798della materia individuati concordemente dalla OrganizzazioniSindacali firmatarie del presente accordo e dalle AssociazioniImprenditoriali.3. Il Presidente è tenuto a dichiarare, di volta in volta, per iscritto,che non ricorre alcuna delle fattispecie previste dall’art. 51 c.p.c.4. La richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitraledeve contenere l’indicazione della parte istante, l’elezione deldomicilio presso la segreteria del collegio e l’esposizione dei fatti.La richiesta sottoscritta dalla parte interessata deve essere inviata,a mezzo raccomandata a.r., alla segreteria del Collegio ealla controparte, tramite l’Organizzazione sindacale o le Associazioniimprenditoriali entro il termine di 30 giorni che decorredal giorno del rilascio del verbale di cui al punto 6, parte A delpresente accordo o dal giorno di scadenza del periodo entro ilquale poteva essere esperito il tentativo medesimo.La parte istante, entro i successivi 15 giorni, decorrenti dall’inviodella raccomandata a.r. di cui al comma che precede, dovrà dareconferma scritta, alla segreteria circa la volontà di adire il Collegiomedesimo, inviando contestualmente copia dell’avviso diricevimento della comunicazione trasmessa alla controparte.Ove la conferma non giunga entro tale termine, la richiesta diarbitrato si ritiene revocata. Il Collegio arbitrale, nella sua decisione,può essere tenuto, a richiesta delle parti, al rispetto delcontratto collettivo e delle norme inderogabili di legge.Ove la controparte intenda aderire alla richiesta, dovrà darnecomunicazione alla segreteria del Collegio, entro il termine di 15giorni dalla data di ricevimento dell’istanza.Richiesta ed adesione dovranno contenere la dichiarazione scrittadelle parti di accettazione dei nominativi del Collegio giudicantein rappresentanza delle parti stesse, come pure del presidentedesignato ai sensi del punto 2, nonché del conferimento almedesimo Collegio del potere di decidere come stabilito nei puntiprecedenti.L’accettazione da parte degli arbitri di trattare la controversia dovràrisultare per iscritto.


122 di 7985. Se il Collegio arbitrale è costituito in forma permanente, la designazionedel Presidente è di competenza delle Organizzazionisindacali e delle Associazioni imprenditoriali, che stabiliscono itempi di durata del Collegio.6. L’eventuale istruttoria della controversia deve svolgersi in formaprevalentemente orale, secondo le modalità fissate dal Collegionella prima riunione.Il Collegio potrà liberamente interrogare le parti, interessate,nonché le persone che risultino informate dei fatti.Le parti possono essere assistite da Organizzazioni Sindacalie/o da esperti di fiducia.Nei termini perentori fissati dal Collegio, le parti possono depositarepresso la segreteria memorie e repliche.7. Il Collegio emette il lodo entro 60 giorni, a decorrere dalla data diricevimento, presso la Segreteria, della conferma scritta di cui, alprecedente punto 4.Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano i-struttorio, d’intesa con le parti, il termine può essere prorogatodagli arbitri non oltre i 120 giorni. In caso di ingiustificato ritardoprotratto per oltre 30 giorni dalla scadenza dei termini suddetti, ilCollegio arbitrale decade dal mandato specifico. La richiesta diarbitrato viene assegnata ad un nuovo Collegio che dovrà decidere,sulla base degli elementi già acquisiti, entro il termine perentoriodi 60 giorni dal suo insediamento.8. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti degli arbitri ed è redattoper iscritto.Esso è comunicato, tramite la segreteria, alle partiin giudizio ed è esecutivo, previa osservanza delle regole stabilitedal secondo comma dell’art. 412 quater c.p.c.9. Fermo restando a carico delle parti della controversia, l’onere relativoalle spese ed agli onorari spettanti agli arbitri indicati nelCollegio e gli eventuali esperti in rappresentanza di ciascuna diesse, le ulteriori spese della procedura arbitrale saranno divisein parti uguali dagli interessati.


123 di 798Nel caso di azione di accertamento, a norma dell’art.11 bis, n.5,2° comma, le spese sono a carico della parte che promuovel’azione stessa.Sono a carico del datore di lavoro, se l’azione è promossa conl’accordo delle parti, che deve essere concluso in forma scritta edepositato col ricorso al collegio.10. Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al competente tribunaleper errore, violenza e dolo, nonchè per inosservanza delledisposizioni previste dall’art. 412 ter c.p.c., delle norme inderogabilidi legge e di quanto previsto nel presente accordo.C: Durata dell’accordo e procedura di verificaIl presente accordo è sperimentale ed ha durata triennale e si intenderàtacitamente rinnovato alla scadenza se nessuna delleparti firmatarie comunicherà all’altra disdetta, con lettera raccomandataalmeno 3 mesi prima della scadenza.Di anno in anno, le parti procederanno ad un incontro di verificacirca la funzionalità della presente intesa. Tutte le questioni concernentil’interpretazione e/o l’applicazione del presente accordosono devolute alla esclusiva decisione delle parti firmatarie delpresente accordo, le quali addiverranno alla decisione medesimacon spirito di amichevole composizione.Entro 60 giorni dalla firma, le parti definiranno quali saranno lestrutture regionali e le segreterie d’ufficio per l’applicazione, anchegraduale, del presente accordo.Con successivi accordi sarà stabilito il luogo ove le Commissionidi conciliazione e i Collegi arbitrali saranno costituiti, le competenzespettanti ai componenti dei Collegi. Quanto alla competenzaterritoriale per le controversie si applicano le disposizioni delcodice di procedura civile.


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LEGGI ED ACCORDI125 di 798


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127 di 798REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1923, N. 692 E SUCCESSI-VE MODIFICHE (LEGGE 27 NOVEMBRE 1998, N.409) - LIMITA-ZIONI ALL'ORARIO DI LAVORO PER GLI OPERAI ED IMPIEGATIDELLE AZIENDE INDUSTRIALI O COMMERCIALI DI QUALUN-QUE NATURA.(G.U. N.84 DEL 10 APRILE 1923)Art. 1 - Orario massimo normale di lavoro1. La durata massima normale della giornata di lavoro deglioperai ed impiegati nelle aziende industriali o com<strong>merci</strong>ali di qualunquenatura, anche se abbiano carattere di istituti di insegnamentoprofessionale o di beneficenza, come pure negli uffici, nei lavori pubblici,negli ospedali, ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiatoalle dipendenze o sotto il controllo diretto altrui, non potrà eccederele otto ore al giorno o le quarantotto ore settimanali di lavoroeffettivo.2. Il presente decreto non si applica al personale addetto ai lavoridomestici, al personale direttivo delle aziende e dai commessiviaggiatori.3.Per i lavori eseguiti a bordo delle navi, per gli uffici ed i servizipubblici, anche se gestiti da assuntori privati, si provvederà conseparate disposizioni.Art. 2 - Aziende agricole1. Per le aziende agricole le disposizioni del presente decretosono applicabili all'avventiziato. Per le altre forme di contratto a salariosarà provveduto in sede di regolamento di concerto con il ministrodell'agricoltura.2. Sono esclusi contratti di lavoro a compartecipazione.Art. 3 - Caratteri del lavoro effettivo1. È considerato lavoro effettivo ai sensi del presente decretoogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa.Conseguentemente non sono compresi nella dizione di cui sopraquelle occupazioni che richiedano per la loro natura o nella specialitàdel caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.Art. 4 Ripartizione dell'orario massimo normale su periodi ultrasettimanali


128 di 7981. Nei lavori agricoli e negli altri lavori per i quali ricorrano necessitàimposte da esigenze tecniche o stagionali le otto ore giornaliereo le quarantotto ore settimanali, di cui all'art. 1, potranno esseresuperate, purché‚ la durata media del lavoro, entro determinati periodi,non ecceda quei limiti che saranno stabiliti con decreto reale suproposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, uditi i ministricompetenti ed il consiglio dei ministri, oppure con accordi stipulatitra le parti interessate.2. Nei casi di urgenza le autorizzazioni devolute al ministro peril lavoro e la previdenza sociale possono essere date provvisoriamentedal capo circolo dell'ispettorato del lavoro.Art. 5 - Lavoro straordinario1. È autorizzata, quando vi sia accordo tra le parti, la aggiuntaalla giornata normale di lavoro, di cui nell'art.1, di un periodo straordinario,che non superi le due ore al giorno e le dodici ore settimanali,od una durata media equivalente entro un periodo determinato, acondizione, in ogni caso, che il lavoro straordinario venga computatoa parte e remunerato con un aumento di paga, su quella del lavoroordinario, non inferiore al 10 per cento o con un aumento corrispondentesui cottimi.Art. 5/bis1. Nelle imprese industriali, in caso di superamento delle 45ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, il datoredi lavoro informa, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, la Direzioneprovinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competenteper territorio, che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presentearticolo.2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. Inassenza di disciplina ad opera di contratti collettivi nazionali stipulatidalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordotra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250ore annuali e a 80 ore trimestrali. La contrattazione integrativa si e-sercita nell'ambito dei tetti stabiliti dai contratti nazionali.3. Il ricorso al lavoro straordinario è inoltre ammesso, salvo diversaprevisione del contratto collettivo, in relazione a:


129 di 798a) casi di eccezionali esigenze tecnico produttive e di impossibilità difronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;b) casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro a orarionormale costituisca un pericolo o un danno alle persone o allaproduzione;c) mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, allestimentodi prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamentecomunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2,comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile,alle rappresentanze sindacali in azienda, nonché altri eventi particolariindividuati da contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazionisindacali comparativamente più rappresentative.3-bis. Nei casi in cui si ricorra al lavoro straordinario ai sensi delle letterea) e b) del comma 3, il datore di lavoro ne dà comunicazione,entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, alle rappresentanza sindacaliunitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali e, inmancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazionidei lavoratori comparativamente più rappresentative sulpiano nazionale.4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolosi applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire300.000 per ogni singolo lavoratore adibito a lavoro straordinario oltrei limiti temporali e al di fuori dei casi previsti dalla presente legge.Art. 6 - Lavori preparatori e complementari1. Sono ammesse deroghe consensuali per i lavori preparatorie complementari che debbano essere eseguiti al di fuori dell'orarionormale delle aziende.Art. 7 - Casi di forza maggiore e di imminente pericolo1. Il lavoro potrà essere prolungato al di là dei limiti indicatinegli articoli precedenti, nei casi di forza maggiore ed in quelli neiquali la cessazione del lavoro ad orario normale costituisse un pericoloe danno alle persone od alla produzione. Il prolungamento dovràessere denunciato dal datore di lavoro all'ispettorato del lavoro.Art. 8 - Nullità dei patti contrari


130 di 7981. È nulla ogni pattuizione contraria alle disposizioni del presentedecreto.Art. 9 - Contravvenzioni1. Le contravvenzioni al presente decreto da parte dei datori dilavoro e loro incaricati saranno punite con ammenda fino a lire 10 algiorno e per ogni persona, raddoppiabile in caso di recidiva.2. È data facoltà al governo di stabilire, nei regolamenti perl'applicazione del presente decreto, ammende, fino al limite di lire1000 per le contravvenzioni ai regolamenti stessi.Art. 10 - Regolamenti1. Con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale,di concerto con i ministri dell'industria ed il com<strong>merci</strong>o e per l'agricoltura,saranno emanate disposizioni regolamentari per la determinazionedei lavori preparatori e complementari, ai sensi e per gli effettidell'art. 6 e delle modalità necessarie all'applicazione del presentedecreto, in relazione alle varie esigenze della tecnica industriale edella economia agraria.Art. 11 - Deroghe temporanee consensuali1. Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale potrà consentirederoghe temporanee all'applicazione del presente decreto perdeterminate industrie.Art. 12 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entrerà in vigore quattro mesi dopo lasua pubblicazione.2. Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concertocol ministro per l'industria ed il com<strong>merci</strong>o, e, per ciò che riguarda leaziende agricole, con il ministro per l'agricoltura potrà differire, per untempo non superiore ai dodici mesi il termine di entrata in vigore delpresente decreto, per quelle aziende o riparti di aziende che dimostrasserodi dovere, per obbedire al decreto stesso, modificare notevolmentegli impianti rispettivi.Art. 13 - Riforme correlative


131 di 7981. Con regio decreto, su proposta del ministro per il lavoro e laprevidenza sociale, sarà provveduto a modificare quelle disposizionidelle vigenti leggi sul lavoro, le quali fossero di ostacolo alla introduzionedel nuovo orario prescritto dal presente decreto.Art. 14 - Riforme correlative1. Il presente decreto sarà presentato al parlamento per essereconvertito in legge.-----------------REGIO DECRETO 6 DICEMBRE 1923, N. 2657 - TABELLA INDI-CANTE LE OCCUPAZIONI CHE RICHIEDONO UN LAVORO DI-SCONTINUO O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA.(G.U. N. 299 DEL 21 DICEMBRE 1923)OMISSIS8. Personale addetto ai trasporti di persone e di <strong>merci</strong>. Personaleaddetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudiziodell'Ispettorato dell'industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità.OMISSIS


132 di 798LEGGE 23 OTTOBRE 1960, N.1369 - DIVIETO DI INTERMEDIA-ZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVOROE NUOVA DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI MANO D'OPERA NEGLIAPPALTI DI OPERE E DI SERVIZI.(G.U. N.289 DEL 25 NOVEMBRE 1960)ART. 1 - È VIETATO ALL'IMPRENDITORE DI AFFIDARE IN AP-PALTO O IN SUBAPPALTO O IN QUALSIASI ALTRA FORMA, AN-CHE A SOCIETÀ COOPERATIVE, L'ESECUZIONE DI MERE PRE-STAZIONI DI LAVORO MEDIANTE IMPIEGO DI MANODOPERAASSUNTA E RETRIBUITA DALL'APPALTATORE O DALL'INTER-MEDIARIO, QUALUNQUE SIA LA NATURA DELL'OPERA O DELSERVIZIO CUI LE PRESTAZIONI SI RIFERISCONO.2. È ALTRESÌ VIETATO ALL'IMPRENDITORE DI AFFIDAREAD INTERMEDIARI, SIANO QUESTI DIPENDENTI, TERZI O SO-CIETÀ ANCHE SE COOPERATIVE, LAVORO DA ESEGUIRSI ACOTTIMO DA PRESTATORI DI OPERE ASSUNTI E RETRIBUITIDA TALI INTERMEDIARI.3. È CONSIDERATO APPALTO DI MERE PRESTAZIONI DILAVORO OGNI FORMA DI APPALTO O SUBAPPALTO, ANCHEPER ESECUZIONE DI OPERE O DI SERVIZI, OVE L'APPALTATO-RE IMPIEGHI CAPITALI, MACCHINE ED ATTREZZATURE FORNI-TE DALL'APPALTANTE, QUAND'ANCHE PER IL LORO USOVENGA CORRISPOSTO UN COMPENSO ALL'APPALTANTE.4. LE DISPOSIZIONI DEI PRECEDENTI COMMI SI APPLI-CANO ALTRESÌ ALLE AZIENDE DELLO STATO ED AGLI ENTIPUBBLICI, ANCHE SE GESTITI IN FORMA AUTONOMA, SALVOQUANTO DISPOSTO DAL SUCCESSIVO ARTICOLO 8.5. I PRESTATORI DI LAVORO, OCCUPATI IN VIOLAZIONEDEI DIVIETI POSTI DAL PRESENTE ARTICOLO, SONO CONSI-DERATI, A TUTTI GLI EFFETTI, ALLE DIPENDENZE DELL'IM-PRENDITORE CHE EFFETTIVAMENTE ABBIA UTILIZZATO LELORO PRESTAZIONI.ART. 2 - IN CASO DI INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DICUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE È COMMINATA ALL'IMPREN-DITORE E ALL'APPALTATORE O ALTRO INTERMEDIARIO L'AM-MENDA DI LIRE 2000 PER OGNI LAVORATORE OCCUPATO E


133 di 798PER OGNI GIORNATA DI OCCUPAZIONE, FERMA RESTANDOL'APPLICABILITÀ DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE PER LAVIOLAZIONE DELLA LEGGE 29 APRILE 1949, N. 264, E DELLEALTRE LEGGI IN MATERIA.ART. 3 - GLI IMPRENDITORI CHE APPALTANO OPERE O SERVI-ZI, COMPRESI I LAVORI DI FACCHINAGGIO, DI PULIZIA E DIMANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI, DA ESEGUIRSINELL'INTERNO DELLE AZIENDE CON ORGANIZZAZIONE E GE-STIONE PROPRIA DELL'APPALTATORE, SONO TENUTI IN SOLI-DO CON QUEST'ULTIMO A CORRISPONDERE AI LAVORATORIDA ESSO DIPENDENTI UN TRATTAMENTO MINIMO IN-DEROGABILE RETRIBUTIVO E AD ASSICURARE UN TRATTA-MENTO NORMATIVO, NON INFERIORI A QUELLI SPETTANTI AILAVORATORI DA LORO DIPENDENTI.2. LA STESSA DISCIPLINA SI APPLICA AGLI APPALTICONCESSI DALLE IMPRESE CHE ESERCITANO UN PUBBLICOSERVIZIO PER LE ATTIVITÀ DI ESAZIONE, INSTALLAZIONE ELETTURA DI CONTATORI, MANUTENZIONE DI RETI DI DISTRI-BUZIONE E DI TRASPORTO, ALLACCIAMENTI, COSTRUZIONEDI COLONNE MONTANTI, IMPIANTI DI APPARECCHI, RETI ABASSA TENSIONE E ATTIVITÀ SIMILARI.3. GLI IMPRENDITORI SONO ALTRESÌ TENUTI IN SOLIDOCON L'APPALTATORE, RELATIVAMENTE AI LAVORATORI DAQUESTI DIPENDENTI, ALL'ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLI-GHI DERIVANTI DALLE LEGGI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA.ART. 4 - I DIRITTI SPETTANTI AI PRESTATORI DI LAVORO AISENSI DELL'ARTICOLO PRECEDENTE POTRANNO ESSEREESERCITATI NEI CONFRONTI DELL'IMPRENDITORE APPAL-TANTE DURANTE L'ESECUZIONE DELL'APPALTO E FINO AD UNANNO DOPO LA DATA DI CESSAZIONE DELL'APPALTO.ART. 5 - LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PRE-SENTE LEGGE NON SI APPLICANO:A) AGLI APPALTI PER COSTRUZIONI EDILIZIE ALL'INTERNODEGLI STABILIMENTI;B) AGLI APPALTI PER INSTALLAZIONE O MONTAGGIO DI IM-PIANTI E MACCHINARI;


134 di 798C) AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA;D) AI TRASPORTI ESTERNI DA E PER LO STABILIMENTO;E) AGLI APPALTI CHE SI RIFERISCONO A PARTICOLARI ATTIVI-TÀ PRODUTTIVE, LE QUALI RICHIEDANO IN PIÙ FASI SUCCES-SIVE DI LAVORAZIONE, L'IMPIEGO DI MANODOPERA DIVERSAPER SPECIALIZZAZIONE DA QUELLA NORMALMENTE IMPIE-GATA NELL'IMPRESA, SEMPRE CHE TALE IMPIEGO NON ABBIACARATTERE CONTINUATIVO;F) AGLI APPALTI PER PRESTAZIONI SALTUARIE ED OCCASIO-NALI, DI BREVE DURATA, NON RICORRENTI ABITUALMENTENEL CICLO PRODUTTIVO E NELL'ORGANIZZAZIONE DELL'IM-PRESA. PER TALI APPALTI LA ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINADI CUI ALL'ARTICOLO 3 DOVRÀ ESSERE PREVENTIVAMENTEAUTORIZZATA, DI VOLTA IN VOLTA, DALL'ISPETTORATO DELLAVORO COMPETENTE;G) AGLI APPALTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI FACCHI-NAGGIO, DI PULIZIA E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLIIMPIANTI - ESCLUSI PER QUESTI ULTIMI GLI APPALTI DI CUI ALSECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 3 - CONCLUSI CON IM-PRESE CHE IMPIEGANO IL PERSONALE DIPENDENTE PRESSOPIÙ AZIENDE CONTEMPORANEAMENTE. PER TALI APPALTI LAESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, SAL-VA LA DISPOSIZIONE DELL'ARTICOLO 1676 DEL CODICE CIVI-LE, DOVRÀ ESSERE AUTORIZZATA PREVENTIVAMENTE DAL-L'ISPETTORATO DEL LAVORO COMPETENTE DEL LUOGO DO-VE I LAVORI DEVONO ESEGUIRSI. RESTANO FERME LE DI-SPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 3 MAGGIO 1955, N. 407;H) AGLI APPALTI PER LA GESTIONE DEI POSTI TELEFONICIPUBBLICI, DI CUI ALL'ARTICOLO 55 DEL REGOLAMENTO DI E-SECUZIONE DEI TITOLI I, II E III DEL LIBRO II DELLA LEGGEPOSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, APPROVATO CONREGIO DECRETO 19 LUGLIO 1941, N. 1198, SOLTANTO NEI CA-SI IN CUI LA PRESTAZIONE DEL LAVORATORE PER L'ESPLE-TAMENTO DEL SERVIZIO TELEFONICO NON SIA PREVALENTERISPETTO A QUELLA DA LUI NORMALMENTE SVOLTA.ART. 6 - NEI CASI DI INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DICUI ALL'ARTICOLO 3, È COMMINATA ALL'APPALTATORE L'AM-MENDA DI LIRE 1000 PER OGNI LAVORATORE CUI SI RIFERI-


135 di 798SCE L'INOSSERVANZA E PER OGNI GIORNATA DI SUA OCCU-PAZIONE.2. L'IMPRENDITORE È CIVILMENTE RESPONSABILE PERIL PAGAMENTO DELL'AMMENDA DI CUI AL COMMA PRECE-DENTE.ART. 7 - LA VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DELLA PRESENTELEGGE È AFFIDATA AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLAPREVIDENZA SOCIALE, CHE LA ESERCITA ATTRAVERSO L'I-SPETTORATO DEL LAVORO.ART. 8 - CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,SU PROPOSTA DEI MINISTRI PER LE FINANZE, PER I TRA-SPORTI, PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI E PER ILLAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE, ENTRO SEI MESI DAL-L'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, SARANNOEMANATE LE NORME PER LA DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DIMANODOPERA NEGLI APPALTI CONCESSI DALLE AMMINI-STRAZIONI AUTONOME DELLE FERROVIE DELLO STATO, DEIMONOPOLI DI STATO E DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI,IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DI CUI AI PRECEDENTIARTICOLI, TENENDO CONTO DELLE ESIGENZE TECNICHEDELLE AMMINISTRAZIONI STESSE E SALVAGUARDANDO GLIINTERESSI DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESEFORNITRICI DI MANODOPERA.2. QUALORA NON VENGANO EMANATE LE NORME DI CUIAL PRECEDENTE COMMA NEL TERMINE IVI PREVISTO, LAPRESENTE LEGGE TROVERÀ APPLICAZIONE ANCHE NEI CON-FRONTI DELLE PREDETTE AMMINISTRAZIONI AUTONOMEDELLO STATO.ART. 9 - LA PRESENTE LEGGE ENTRA IN VIGORE 180 GIORNIDOPO LA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE.


136 di 798LEGGE 9 GENNAIO 1963, N.7 - DIVIETO DI LICENZIAMENTODELLE LAVORATRICI PER CAUSA DI MATRIMONIO E MODIFI-CHE ALLA LEGGE 26 AGOSTO 1950, N.860: "TUTELA FISICAED ECONOMICA DELLE LAVORATRICI MADRI".(G.U. N.27 DEL 31 GENNAIO 1963)ART. 1 - LE CLAUSOLE DI QUALSIASI GENERE, CONTENUTENEI CONTRATTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI, O IN REGOLAMEN-TI, CHE PREVEDANO COMUNQUE LA RISOLUZIONE DEL RAP-PORTO DI LAVORO DELLE LAVORATRICI IN CONSEGUENZADEL MATRIMONIO SONO NULLE E SI HANNO PER NON APPO-STE.2. DEL PARI NULLI SONO I LICENZIAMENTI ATTUATI ACAUSA DI MATRIMONIO.3. SI PRESUME CHE IL LICENZIAMENTO DELLA DIPEN-DENTE NEL PERIODO INTERCORRENTE DAL GIORNO DELLARICHIESTA DELLE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO, IN QUAN-TO SEGUA LA CELEBRAZIONE, A UN ANNO DOPO LA CELE-BRAZIONE STESSA, SIA STATO DISPOSTO PER CAUSA DI MA-TRIMONIO.4. SONO NULLE LE DIMISSIONI PRESENTATE DALLA LA-VORATRICE NEL PERIODO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA,SALVO CHE SIANO DALLA MEDESIMA CONFERMATE ENTROUN MESE ALL'UFFICIO DEL LAVORO.5. AL DATORE DI LAVORO È DATA FACOLTÀ DI PROVARECHE IL LICENZIAMENTO DELLA LAVORATRICE, AVVENUTO NELPERIODO DI CUI AL TERZO COMMA, È STATO EFFETTUATONON A CAUSA DI MATRIMONIO, MA PER UNA DELLE IPOTESIPREVISTE DALLE LETTERE A), B), C) DEL SECONDO COMMADELL'ART. 3 DELLA LEGGE 26 AGOSTO 1950, N. 860.ART. 2 - LA NULLITÀ DEI LICENZIAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO1 IMPORTA LA CORRESPONSIONE, A FAVORE DELLA LAVO-RATRICE ALLONTANATA DAL LAVORO, DELLA RETRIBUZIONEGLOBALE DI FATTO SINO AL GIORNO DELLA RIAMMISSIONE INSERVIZIO.2. LA LAVORATRICE CHE, INVITATA A RIASSUMERESERVIZIO, DICHIARI DI RECEDERE DAL CONTRATTO, HA DI-


137 di 798RITTO AL TRATTAMENTO PREVISTO PER LE DIMISSIONI PERGIUSTA CAUSA, FERMA RESTANDO LA CORRESPONSIONEDELLA RETRIBUZIONE FINO ALLA DATA DEL RECESSO.3. A TALE SCOPO IL RECESSO DEVE ESSERE ESERCI-TATO ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DAL RICEVIMENTODELL'INVITO.4. LE DISPOSIZIONI PRECEDENTI SI APPLICANO SIA AL-LE LAVORATRICI DIPENDENTI DA IMPRESE PRIVATE DI QUAL-SIASI GENERE, ESCLUSE QUELLE ADDETTE AI SERVIZI FAMI-LIARI E DOMESTICI, SIA QUELLE DIPENDENTI DA ENTI PUB-BLICI, SALVE LE CLAUSOLE DI MIGLIOR FAVORE PREVISTEPER LE LAVORATRICI NEI CONTRATTI COLLETTIVI ED INDIVI-DUALI DI LAVORO E NELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E RE-GOLAMENTARI.ARTT. 3, 4, 5 - OMISSIS -ART. 6 - SONO FATTE SALVE IN OGNI CASO LE CONDIZIONI DIMIGLIOR FAVORE PREVISTE PER LE LAVORATRICI NEI CON-TRATTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI DI LAVORO E NELLE DI-SPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.2. SONO ABROGATI L'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO26 E L'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 33 DEL DECRETO DELPRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 21 MAGGIO 1953, N.568, NONCHÉ OGNI ALTRA DISPOSIZIONE CONTRARIA O IN-COMPATIBILE CON QUELLE DELLA PRESENTE LEGGE.


138 di 798DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO1965, N.1124 - TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI PER L'AS-SICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SULLAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI.(S.O. ALLA G.U. N.257 DEL 13 OTTOBRE 1965)- OMISSIS -ART. 52 - L'ASSICURATO È OBBLIGATO A DARE IMMEDIATANOTIZIA DI QUALSIASI INFORTUNIO CHE GLI ACCADA, ANCHESE DI LIEVE ENTITÀ, AL PROPRIO DATORE DI LAVORO. QUAN-DO L'ASSICURATO ABBIA TRASCURATO DI OTTEMPERARE AL-L'OBBLIGO PREDETTO ED IL DATORE DI LAVORO, NON ES-SENDO VENUTO ALTRIMENTI A CONOSCENZA DELL'INFORTU-NIO, NON ABBIA FATTO LA DENUNCIA AI TERMINI DELL'ARTI-COLO SUCCESSIVO, NON È CORRISPOSTA L'INDENNITÀ PER IGIORNI ANTECEDENTI A QUELLO IN CUI IL DATORE DI LAVO-RO HA AVUTO NOTIZIA DELL'INFORTUNIO.2. LA DENUNCIA DELLA MALATTIA PROFESSIONALE DE-VE ESSERE FATTA DALL'ASSICURATO AL DATORE DI LAVOROENTRO IL TERMINE DI GIORNI QUINDICI DALLA MANIFESTA-ZIONE DI ESSA SOTTO PENA DI DECADENZA DAL DIRITTO AINDENNIZZO PER IL TEMPO ANTECEDENTE LA DENUNCIA.ART. 53 - IL DATORE DI LAVORO È TENUTO A DENUNCIAREALL'ISTITUTO ASSICURATORE GLI INFORTUNI DA CUI SIANOCOLPITI I DIPENDENTI PRESTATORI D'OPERA, E CHE SIANOPROGNOSTICATI NON GUARIBILI ENTRO TRE GIORNI, INDI-PENDENTEMENTE DA OGNI VALUTAZIONE CIRCA LA RICOR-RENZA DEGLI ESTREMI DI LEGGE PER L'INDENNIZZABILITÀ.LA DENUNCIA DELL'INFORTUNIO DEVE ESSERE FATTA ENTRODUE GIORNI DA QUELLO IN CUI IL DATORE DI LAVORO NE HAAVUTO NOTIZIA E DEVE ESSERE CORREDATA DA CERTIFICA-TO MEDICO.2. SE SI TRATTA DI INFORTUNIO CHE ABBIA PRODOTTOLA MORTE O PER IL QUALE SIA PREVEDUTO IL PERICOLO DIMORTE, LA DENUNCIA DEVE ESSERE FATTA PER TELEGRAFOENTRO VENTIQUATTRO ORE DALL'INFORTUNIO.


3. QUALORA L'INABILITÀ PER UN INFORTUNIO PROGNO-STICATO GUARIBILE ENTRO TRE GIORNI SI PROLUNGHI ALQUARTO, IL TERMINE PER LA DENUNCIA DECORRE DA QUE-ST'ULTIMO GIORNO.4. LA DENUNCIA DELL'INFORTUNIO ED IL CERTIFICATOMEDICO DEBBONO INDICARE, OLTRE ALLE GENERALITÀ DEL-L'OPERAIO, IL GIORNO E L'ORA IN CUI È AVVENUTO L'INFOR-TUNIO, LE CAUSE E LE CIRCOSTANZE DI ESSO, ANCHE IN RI-FERIMENTO AD EVENTUALI DEFICIENZE DI MISURE DI IGIENEE DI PREVENZIONE, LA NATURA E LA PRECISA SEDE ANATO-MICA DELLA LESIONE, IL RAPPORTO CON LE CAUSE DENUN-CIATE, LE EVENTUALI ALTERAZIONI PREESISTENTI.5. LA DENUNCIA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI DE-VE ESSERE TRASMESSA DAL DATORE DI LAVORO ALL'ISTITU-TO ASSICURATORE, CORREDATA DA CERTIFICATO MEDICO,ENTRO I CINQUE GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO NEL QUALE ILPRESTATORE D'OPERA HA FATTO DENUNCIA AL DATORE DILAVORO DELLA MANIFESTAZIONE DELLA MALATTIA. IL CERTI-FICATO MEDICO DEVE CONTENERE, OLTRE L'INDICAZIONEDEL DOMICILIO DELL'AMMALATO E DEL LUOGO DOVE QUESTISI TROVA RICOVERATO, UNA RELAZIONE PARTICOLAREGGIA-TA DELLA SINTOMATOLOGIA ACCUSATA DALLO AMMALATOSTESSO E DI QUELLA RILEVATA DAL MEDICO CERTIFICATO-RE. I MEDICI CERTIFICATORI HANNO L'OBBLIGO DI FORNIREALL'ISTITUTO ASSICURATORE TUTTE LE NOTIZIE CHE ESSOREPUTI NECESSARIE.6. NELLA DENUNCIA DEBBONO ESSERE, ALTRESÌ, INDI-CATI LE ORE LAVORATE E IL SALARIO PERCEPITO DAL LAVO-RATORE ASSICURATO NEI QUINDICI GIORNI PRECEDENTIQUELLO DELL'INFORTUNIO O DELLA MALATTIA PROFESSIO-NALE.7. PER GLI ADDETTI ALLA NAVIGAZIONE MARITTIMA EDALLA PESCA MARITTIMA LA DENUNCIA DEVE ESSERE FATTADAL CAPITANO O PADRONE PREPOSTO AL COMANDO DELLANAVE O DEL GALLEGGIANTE O, IN CASO DI LORO IMPEDIMEN-TO, DALL'ARMATORE ALL'ISTITUTO ASSICURATORE E ALL'AU-TORITÀ PORTUALE O CONSOLARE COMPETENTE. QUANDOL'INFORTUNIO SI VERIFICHI DURANTE LA NAVIGAZIONE, LADENUNCIA DEVE ESSERE FATTA IL GIORNO DEL PRIMO AP-139 di 798


140 di 798PRODO DOPO L'INFORTUNIO. IL CERTIFICATO MEDICO, CHEDEVE CORREDARE LA DENUNCIA DI INFORTUNIO, DEVE ES-SERE RILASCIATO DAL MEDICO DI BORDO O, IN MANCANZA DIESSO, DA UN MEDICO DEL LUOGO DI PRIMO APPRODO SIANEL TERRITORIO NAZIONALE SIA ALL'ESTERO.8. I CONTRAVVENTORI ALLE PRECEDENTI DISPOSIZIONISONO PUNITI CON L'AMMENDA DA LIRE SEIMILA A LIRE DODI-CIMILA.ART. 54 - IL DATORE DI LAVORO, ANCHE SE NON SOGGET-TO AGLI OBBLIGHI DEL PRESENTE TITOLO, DEVE, NEL TERMI-NE DI DUE GIORNI, DARE NOTIZIA ALL'AUTORITÀ LOCALE DIPUBBLICA SICUREZZA DI OGNI INFORTUNIO SUL LAVORO CHEABBIA PER CONSEGUENZA LA MORTE O L'INABILITÀ AL LAVO-RO PER PIÙ DI TRE GIORNI.2. LA DENUNCIA DEVE ESSERE FATTA ALL'AUTORITÀ DIPUBBLICA SICUREZZA DEL COMUNE IN CUI È AVVENUTO L'IN-FORTUNIO. SE L'INFORTUNIO SIA AVVENUTO IN VIAGGIO E INTERRITORIO STRANIERO, LA DENUNCIA È FATTA ALL'AUTORI-TÀ DI PUBBLICA SICUREZZA NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE ÈCOMPRESO IL PRIMO LUOGO DI FERMATA IN TERRITORIO I-TALIANO, E PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA E LA PESCAMARITTIMA LA DENUNCIA È FATTA, A NORMA DEL PENULTIMOCOMMA DELL'ART. 53, ALLA AUTORITÀ PORTUALE O CONSO-LARE COMPETENTE.3. GLI UFFICI, AI QUALI È PRESENTATA LA DENUNCIA,DEBBONO RILASCIARNE RICEVUTA E DEBBONO TENERE L'E-LENCO DEGLI INFORTUNI DENUNCIATI.4. LA DENUNCIA DEVE INDICARE:1) IL NOME E IL COGNOME, LA DITTA, RAGIONE E DENOMINA-ZIONE SOCIALE DEL DATORE DI LAVORO;2) IL LUOGO, IL GIORNO E L'ORA IN CUI È AVVENUTO L'INFOR-TUNIO;3) LA NATURA E LA CAUSA ACCERTATA O PRESUNTA DELL'IN-FORTUNIO E LE CIRCOSTANZE NELLE QUALI ESSO SI È VERI-FICATO, ANCHE IN RIFERIMENTO AD EVENTUALI DEFICIENZEDI MISURE DI IGIENE E DI PREVENZIONE;4) IL NOME E IL COGNOME, L'ETÀ, LA RESIDENZA E L'OCCU-PAZIONE ABITUALE DELLA PERSONA RIMASTA LESA;


141 di 7985) LO STATO DI QUEST'ULTIMA, LE CONSEGUENZE PROBABILIDELL'INFORTUNIO E IL TEMPO IN CUI SARÀ POSSIBILE CONO-SCERE L'ESITO DEFINITIVO;6) IL NOME, IL COGNOME E L'INDIRIZZO DEI TESTIMONI DEL-L'INFORTUNIO.5. PER I DATORI DI LAVORO SOGGETTI ALL'OBBLIGODELL'ASSICURAZIONE LA DENUNCIA DEVE ESSERE FATTASECONDO UN MODULO STABILITO DAL MINISTERO DEL LA-VORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.ART. 55 - OMISSIS -ART. 56 - L'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA, APPENARICEVUTA LA DENUNCIA DI CUI ALL'ART. 54, DEVE RIMETTE-RE, PER OGNI CASO DENUNCIATO DI INFORTUNIO, IN CON-SEGUENZA DEL QUALE UN PRESTATORE D'OPERA SIA DECE-DUTO OD ABBIA SOFFERTO LESIONI TALI DA DOVERSENEPREVEDERE LA MORTE OD UN'INABILITÀ SUPERIORE AITRENTA GIORNI E SI TRATTI DI LAVORO SOGGETTO ALL'OB-BLIGO DELL'ASSICURAZIONE, UN ESEMPLARE DELLA DENUN-CIA AL PRETORE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE È AVVENUTOL'INFORTUNIO.2. NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE, E IN OGNI CASOENTRO QUATTRO GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA DENUN-CIA, IL PRETORE PROCEDE AD UN'INCHIESTA AL FINE DI AC-CERTARE:1) LA NATURA DEL LAVORO AL QUALE ERA ADDETTO L'IN-FORTUNATO:2) LE CIRCOSTANZE IN CUI È AVVENUTO L'INFORTUNIO E LACAUSA E LA NATURA DI ESSO, ANCHE IN RIFERIMENTO ADEVENTUALI DEFICIENZE DI MISURE DI IGIENE E DI PREVEN-ZIONE;3) L'IDENTITÀ DELL'INFORTUNATO E IL LUOGO DOVE ESSO SITROVA;4) LA NATURA E L'ENTITÀ DELLE LESIONI;5) LO STATO DELL'INFORTUNATO;6) LA RETRIBUZIONE;


7) IN CASO DI MORTE, LE CONDIZIONI DI FAMIGLIA DELL'IN-FORTUNATO, I SUPERSTITI AVENTI DIRITTO A RENDITA E LARESIDENZA DI QUESTI ULTIMI.3. IL PRETORE, QUALORA LO RITENGA NECESSARIOOVVERO NE SIA RICHIESTO DALL'ISTITUTO ASSICURATORE ODALL'INFORTUNATO O DAI SUOI SUPERSTITI, ESEGUE L'IN-CHIESTA SUL LUOGO DELL'INFORTUNIO.4. L'ISTITUTO ASSICURATORE, L'INFORTUNATO O I SUOISUPERSTITI HANNO FACOLTÀ DI DOMANDARE DIRETTAMEN-TE AL PRETORE CHE SIA ESEGUITA L'INCHIESTA PER GLI IN-FORTUNI CHE ABBIANO LE CONSEGUENZE INDICATE NELLAPRIMA PARTE DEL PRESENTE ARTICOLO E PER I QUALI, PERNON ESSERE STATA FATTA LA SEGNALAZIONE ALL'AUTORITÀDI PUBBLICA SICUREZZA O PER NON ESSERE STATE PREVI-STE O INDICATE NELLA SEGNALAZIONE LE CONSEGUENZEPREDETTE O PER QUALSIASI ALTRO MOTIVO, L'INCHIESTANON SIA STATA ESEGUITA.- OMISSIS -142 di 798


143 di 798LEGGE 15 LUGLIO 1966, N.604 E SUCCESSIVE MODIFICHE(LEGGE 11 MAGGIO 1990, N.108) - NORME SUI LICENZIAMENTIINDIVIDUALI.(G.U. N.195 DEL 6 AGOSTO 1966)ART. 1 - NEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINA-TO, INTERCEDENTE CON DATORI DI LAVORO PRIVATI O CONENTI PUBBLICI, OVE LA STABILITÀ NON SIA ASSICURATA DANORME DI LEGGE, DI REGOLAMENTO E DI CONTRATTO COL-LETTIVO O INDIVIDUALE, IL LICENZIAMENTO DEL PRESTATO-RE DI LAVORO NON PUÒ AVVENIRE CHE PER GIUSTA CAUSAAI SENSI DELL'ARTICOLO 2119 DEL CODICE CIVILE O PERGIUSTIFICATO MOTIVO.ART. 2 IL DATORE DI LAVORO, IMPRENDITORE O NON IM-PRENDITORE, DEVE COMUNICARE PER ISCRITTO IL LICEN-ZIAMENTO AL PRESTATORE DI LAVORO.2. IL PRESTATORE DI LAVORO PUÒ CHIEDERE, ENTROQUINDICI GIORNI DALLA COMUNICAZIONE, I MOTIVI CHE HAN-NO DETERMINATO IL RECESSO: IN TAL CASO IL DATORE DILAVORO DEVE, NEI SETTE GIORNI DALLA RICHIESTA, COMU-NICARLI PER ISCRITTO.3. IL LICENZIAMENTO INTIMATO SENZA L'OSSERVANZADELLE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 1 E 2 È INEFFICACE.4. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 1 E DI CUI ALL'AR-TICOLO 9 SI APPLICANO ANCHE AI DIRIGENTI.ART. 3 - IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO CONPREAVVISO È DETERMINATO DA UN NOTEVOLE INADEMPI-MENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI DEL PRESTATORE DILAVORO OVVERO DA RAGIONI INERENTI ALL'ATTIVITÀ PRO-DUTTIVA, ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E AL REGOLAREFUNZIONAMENTO DI ESSA.ART. 4 - IL LICENZIAMENTO DETERMINATO DA RAGIONI DICREDO POLITICO O FEDE RELIGIOSA, DALL'APPARTENENZAAD UN SINDACATO E DALLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ


144 di 798SINDACALI È NULLO, INDIPENDENTEMENTE DALLA MOTIVA-ZIONE ADOTTATA.ART. 5 - L'ONERE DELLA PROVA DELLA SUSSISTENZA DELLAGIUSTA CAUSA O DEL GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIA-MENTO SPETTA AL DATORE DI LAVORO.ART. 6 - IL LICENZIAMENTO DEVE ESSERE IMPUGNATO A PE-NA DI DECADENZA ENTRO 60 GIORNI DALLA RICEZIONE DEL-LA SUA COMUNICAZIONE, CON QUALSIASI ATTO SCRITTO,ANCHE EXTRAGIUDIZIALE, IDONEO A RENDERE NOTA LA VO-LONTÀ DEL LAVORATORE ANCHE ATTRAVERSO L'INTERVEN-TO DELL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE DIRETTO AD IMPU-GNARE IL LICENZIAMENTO STESSO.2. IL TERMINE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE DECOR-RE DALLA COMUNICAZIONE DEL LICENZIAMENTO OVVERODALLA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OVE QUESTA NON SIACONTESTUALE A QUELLA DEL LICENZIAMENTO.3. A CONOSCERE DELLE CONTROVERSIE DERIVANTIDALL'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE È COMPETEN-TE IL PRETORE.ART. 7 - QUANDO IL PRESTATORE DI LAVORO NON POSSAAVVALERSI DELLE PROCEDURE PREVISTE DAI CONTRATTICOLLETTIVI O DAGLI ACCORDI SINDACALI, PUÒ PROMUOVE-RE, ENTRO VENTI GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DEL LI-CENZIAMENTO OVVERO DALLA COMUNICAZIONE DEI MOTIVIOVE QUESTA NON SIA CONTESTUALE A QUELLA DEL LICEN-ZIAMENTO, IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE PRESSO L'UFFI-CIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPA-ZIONE.2. LE PARTI POSSONO FARSI ASSISTERE DALLE ASSO-CIAZIONI SINDACALI A CUI SONO ISCRITTE O ALLE QUALICONFERISCONO MANDATO.3. IL RELATIVO VERBALE DI CONCILIAZIONE, IN COPIAAUTENTICATA DAL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALEDEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE, ACQUISTAFORZA DI TITOLO ESECUTIVO CON DECRETO DEL PRETORE.


145 di 7984. IL TERMINE DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLOPRECEDENTE È SOSPESO DAL GIORNO DELLA RICHIESTA AL-L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OC-CUPAZIONE FINO ALLA DATA DELLA COMUNICAZIONE DELDEPOSITO IN CANCELLERIA DEL DECRETO DEL PRETORE, DICUI AL COMMA PRECEDENTE O, NEL CASO DI FALLIMENTODEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE, FINO ALLA DATA DEL RE-LATIVO VERBALE.5. IN CASO DI ESITO NEGATIVO DEL TENTATIVO DICONCILIAZIONE DI CUI AL PRIMO COMMA LE PARTI POSSONODEFINIRE CONSENSUALMENTE LA CONTROVERSIA MEDIANTEARBITRATO IRRITUALE.ART. 8 - QUANDO RISULTI ACCERTATO CHE NON RICORRONOGLI ESTREMI DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA OGIUSTIFICATO MOTIVO, IL DATORE DI LAVORO È TENUTO ARIASSUMERE IL PRESTATORE DI LAVORO ENTRO IL TERMINEDI TRE GIORNI O, IN MANCANZA, A RISARCIRE IL DANNO VER-SANDOGLI UN'INDENNITÀ DI IMPORTO COMPRESO FRA UNMINIMO DI 2,5 ED UN MASSIMO DI 6 MENSILITÀ DELL'ULTIMARETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO, AVUTO RIGUARDO ALNUMERO DEI DIPENDENTI OCCUPATI, ALLE DIMENSIONI DEL-L'IMPRESA, ALL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO DEL PRESTATORE DILAVORO, AL COMPORTAMENTO E ALLE CONDIZIONI DELLEPARTI. LA MISURA MASSIMA DELLA PREDETTA INDENNITÀPUÒ ESSERE MAGGIORATA FINO A 10 MENSILITÀ PER IL PRE-STATORE DI LAVORO CON ANZIANITÀ SUPERIORE AI DIECIANNI E FINO A 14 MENSILITÀ PER IL PRESTATORE DI LAVOROCON ANZIANITÀ SUPERIORE AI VENTI ANNI, SE DIPENDENTIDA DATORE DI LAVORO CHE OCCUPA PIÙ DI QUINDICI PRE-STATORI DI LAVORO.ART. 9 - L'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ È DOVUTA AL PRESTATO-RE DI LAVORO IN OGNI CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPOR-TO DI LAVORO.ART. 10 - LE NORME DELLA PRESENTE LEGGE SI APPLICANONEI CONFRONTI DEI PRESTATORI DI LAVORO CHE RIVESTANOLA QUALIFICA DI IMPIEGATO E DI OPERAIO, AI SENSI DELL'AR-


146 di 798TICOLO 2095 DEL CODICE CIVILE E, PER QUELLI ASSUNTI INPROVA, SI APPLICANO DAL MOMENTO IN CUI L'ASSUNZIONEDIVIENE DEFINITIVA E, IN OGNI CASO, QUANDO SONO DE-CORSI SEI MESI DALL'INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO.ART. 11 - LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE NON SIAPPLICANO AI DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO FINO ATRENTACINQUE DIPENDENTI E NEI RIGUARDI DEI PRESTATO-RI DI LAVORO CHE SIANO IN POSSESSO DEI REQUISITI DILEGGE PER AVERE DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA OCHE ABBIANO COMUNQUE SUPERATO IL 65° ANNO DI ETÀ,FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 4 E 9.2. LA MATERIA DEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI PER RI-DUZIONE DI PERSONALE È ESCLUSA DALLE DISPOSIZIONIDELLA PRESENTE LEGGE.ART. 12 - SONO FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DI CONTRATTICOLLETTIVI E ACCORDI SINDACALI CHE CONTENGANO, PERLA MATERIA DISCIPLINATA DALLA PRESENTE LEGGE, CONDI-ZIONI PIÙ FAVOREVOLI AI PRESTATORI DI LAVORO.ART. 13 - TUTTI GLI ATTI E I DOCUMENTI RELATIVI AI GIUDIZI OALLE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE PREVISTI DALLA PRE-SENTE LEGGE SONO ESENTI DA BOLLO, IMPOSTA DI REGI-STRO E DA OGNI ALTRA TASSA O SPESA.ART. 14 - LA PRESENTE LEGGE ENTRA IN VIGORE IL GIORNOSUCCESSIVO A QUELLA DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLAGAZZETTA UFFICIALE.


147 di 798LEGGE 20 MAGGIO 1970, N.300 E SUCCESSIVE MODIFICHE -NORME SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEI LA-VORATORI, DELLA LIBERTÀ SINDACALE E DELL'ATTIVITÀSINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO E NORME SUL COLLOCA-MENTO (STATUTO DEI LAVORATORI).(G.U. N.131 DEL 27 MAGGIO 1970)TITOLO I - DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATOREART. 1 - LIBERTÀ DI OPINIONE1. I LAVORATORI, SENZA DISTINZIONE DI OPINIONI PO-LITICHE, SINDACALI E DI FEDE RELIGIOSA, HANNO DIRITTO,NEI LUOGHI DOVE PRESTANO LA LORO OPERA, DI MANIFE-STARE LIBERAMENTE IL PROPRIO PENSIERO, NEL RISPETTODEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLE NORME DELLAPRESENTE LEGGE.ART. 2 - GUARDIE GIURATE1. IL DATORE DI LAVORO PUÒ IMPIEGARE LE GUARDIEPARTICOLARI GIURATE, DI CUI AGLI ARTICOLI 133 E SEGUENTIDEL TESTO UNICO APPROVATO CON REGIO DECRETO 18GIUGNO 1931, N.773, SOLTANTO PER SCOPI DI TUTELA DELPATRIMONIO AZIENDALE.2. LE GUARDIE GIURATE NON POSSONO CONTESTAREAI LAVORATORI AZIONI O FATTI DIVERSI DA QUELLI CHE AT-TENGONO ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE.3. È FATTO DIVIETO AL DATORE DI LAVORO DI ADIBIREALLA VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ LAVORATIVA LE GUARDIE DICUI AL PRIMO COMMA, LE QUALI NON POSSONO ACCEDERENEI LOCALI DOVE SI SVOLGE TALE ATTIVITÀ, DURANTE LOSVOLGIMENTO DELLA STESSA, SE NON ECCEZIONALMENTEPER SPECIFICHE E MOTIVATE ESIGENZE ATTINENTI AI COM-PITI DI CUI AL PRIMO COMMA.4. IN CASO DI INOSSERVANZA DA PARTE DI UNA GUAR-DIA PARTICOLARE GIURATA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALPRESENTE ARTICOLO, L'ISPETTORATO DEL LAVORO NEPROMUOVE PRESSO IL QUESTORE LA SOSPENSIONE DAL


148 di 798SERVIZIO, SALVO IL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELLA LI-CENZA DA PARTE DEL PREFETTO NEI CASI PIÙ GRAVI.ART. 3 - PERSONALE DI VIGILANZA1. I NOMINATIVI E LE MANSIONI SPECIFICHE DEL PER-SONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA DELL'ATTIVITÀ LAVORATI-VA DEBBONO ESSERE COMUNICATI AI LAVORATORI INTE-RESSATI.ART. 4 - IMPIANTI AUDIOVISIVI1. È VIETATO L'USO DI IMPIANTI AUDIOVISIVI E DI ALTREAPPARECCHIATURE PER FINALITÀ DI CONTROLLO A DISTAN-ZA DELL'ATTIVITÀ DEI LAVORATORI.2. GLI IMPIANTI E LE APPARECCHIATURE DI CONTROLLOCHE SIANO RICHIESTI DA ESIGENZE ORGANIZZATIVE E PRO-DUTTIVE OVVERO DALLA SICUREZZA DEL LAVORO, MA DAIQUALI DERIVI ANCHE LA POSSIBILITÀ DI CONTROLLO A DI-STANZA DELL'ATTIVITÀ DEI LAVORATORI, POSSONO ESSEREINSTALLATI SOLTANTO PREVIO ACCORDO CON LE RAPPRE-SENTANZE SINDACALI AZIENDALI, OPPURE, IN MANCANZA DIQUESTE, CON LA COMMISSIONE INTERNA. IN DIFETTO DI AC-CORDO, SU ISTANZA DEL DATORE DI LAVORO, PROVVEDE L'I-SPETTORATO DEL LAVORO, DETTANDO, OVE OCCORRA, LEMODALITÀ PER L'USO DI TALI IMPIANTI.3. PER GLI IMPIANTI E LE APPARECCHIATURE ESISTEN-TI, CHE RISPONDANO ALLE CARATTERISTICHE DI CUI AL SE-CONDO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, IN MANCANZA DIACCORDO CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALIO CON LA COMMISSIONE INTERNA, L'ISPETTORATO DEL LA-VORO PROVVEDE ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGOREDELLA PRESENTE LEGGE, DETTANDO ALL'OCCORRENZA LEPRESCRIZIONI PER L'ADEGUAMENTO E LE MODALITÀ DI USODEGLI IMPIANTI SUDDETTI.4. CONTRO I PROVVEDIMENTI DELL'ISPETTORATO DELLAVORO, DI CUI AI PRECEDENTI SECONDO E TERZO COMMA,IL DATORE DI LAVORO, LE RAPPRESENTANZE SINDACALI A-ZIENDALI O, IN MANCANZA DI QUESTE, LA COMMISSIONE IN-TERNA, OPPURE I SINDACATI DEI LAVORATORI DI CUI ALSUCCESSIVO ART. 19 POSSONO RICORRERE, ENTRO 30


149 di 798GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, ALMINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE.ART. 5 - ACCERTAMENTI SANITARI1. SONO VIETATI ACCERTAMENTI DA PARTE DEL DATO-RE DI LAVORO SULLA IDONEITÀ E SULLA INFERMITÀ PER MA-LATTIA O INFORTUNIO DEL LAVORATORE DIPENDENTE.2. IL CONTROLLO DELLE ASSENZE PER INFERMITÀ PUÒESSERE EFFETTUATO SOLTANTO ATTRAVERSO I SERVIZI I-SPETTIVI DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI COMPETENTI, I QUA-LI SONO TENUTI A COMPIERLO QUANDO IL DATORE DI LAVO-RO LO RICHIEDA.3. IL DATORE DI LAVORO HA FACOLTÀ DI FAR CON-TROLLARE LA IDONEITÀ FISICA DEL LAVORATORE DA PARTEDI ENTI PUBBLICI ED ISTITUTI SPECIALIZZATI DI DIRITTO PUB-BLICO.ART. 6 - VISITE PERSONALI DI CONTROLLO1. LE VISITE PERSONALI DI CONTROLLO SUL LAVORA-TORE SONO VIETATE FUORCHÉ NEI CASI IN CUI SIANO INDI-SPENSABILI AI FINI DELLA TUTELA DEL PATRIMONIO AZIEN-DALE, IN RELAZIONE ALLA QUALITÀ DEGLI STRUMENTI DI LA-VORO O DELLE MATERIE PRIME O DEI PRODOTTI.2. IN TALI CASI LE VISITE PERSONALI POTRANNO ESSE-RE EFFETTUATE SOLTANTO A CONDIZIONE CHE SIANO ESE-GUITE ALL'USCITA DEI LUOGHI DI LAVORO, CHE SIANO SAL-VAGUARDATE LA DIGNITÀ E LA RISERVATEZZA DEL LAVORA-TORE E CHE AVVENGANO CON L'APPLICAZIONE DI SISTEMI DISELEZIONE AUTOMATICA RIFERITI ALLA COLLETTIVITÀ O AGRUPPI DI LAVORATORI.3. LE IPOTESI NELLE QUALI POSSONO ESSERE DISPO-STE LE VISITE PERSONALI, NONCHÉ, FERME RESTANDO LECONDIZIONI DI CUI AL SECONDO COMMA DEL PRESENTE AR-TICOLO, LE RELATIVE MODALITÀ DEBBONO ESSERE CON-CORDATE DAL DATORE DI LAVORO CON LE RAPPRESENTAN-ZE SINDACALI AZIENDALI OPPURE, IN MANCANZA DI QUESTE,CON LA COMMISSIONE INTERNA. IN DIFETTO DI ACCORDO, SUISTANZA DEL DATORE DI LAVORO, PROVVEDE L'ISPETTORA-TO DEL LAVORO.


150 di 7984. CONTRO I PROVVEDIMENTI DELL'ISPETTORATODEL LAVORO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, IL DATORE DILAVORO, LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI O, INMANCANZA DI QUESTE, LA COMMISSIONE INTERNA, OPPURE ISINDACATI DEI LAVORATORI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICO-LO 19 POSSONO RICORRERE, ENTRO 30 GIORNI DALLA CO-MUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, AL MINISTRO PER ILLAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE.ART. 7 - SANZIONI DISCIPLINARI1. LE NORME DISCIPLINARI RELATIVE ALLE SANZIONI,ALLE INFRAZIONI IN RELAZIONE ALLE QUALI CIASCUNA DI ES-SE PUÒ ESSERE APPLICATA ED ALLE PROCEDURE DI CONTE-STAZIONE DELLE STESSE, DEVONO ESSERE PORTATE A CO-NOSCENZA DEI LAVORATORI MEDIANTE AFFISSIONE IN LUO-GO ACCESSIBILE A TUTTI. ESSE DEVONO APPLICARE QUAN-TO IN MATERIA È STABILITO DA ACCORDI E CONTRATTI DI LA-VORO OVE ESISTANO.2. IL DATORE DI LAVORO NON PUÒ ADOTTARE ALCUNPROVVEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL LAVO-RATORE SENZA AVERGLI PREVENTIVAMENTE CONTESTATOL'ADDEBITO E SENZA AVERLO SENTITO A SUA DIFESA.3. IL LAVORATORE POTRÀ FARSI ASSISTERE DA UNRAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE SINDACALE CUI A-DERISCE O CONFERISCE MANDATO.4. FERMO RESTANDO QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE15 LUGLIO 1966, N.604, NON POSSONO ESSERE DISPOSTESANZIONI DISCIPLINARI CHE COMPORTINO MUTAMENTI DEFI-NITIVI DEL RAPPORTO DI LAVORO; INOLTRE LA MULTA NONPUÒ ESSERE DISPOSTA PER UN IMPORTO SUPERIORE AQUATTRO ORE DELLA RETRIBUZIONE BASE E LA SOSPEN-SIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE PER PIÙ DI DIE-CI GIORNI.5. IN OGNI CASO, I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PIÙGRAVI DEL RIMPROVERO VERBALE NON POSSONO ESSEREAPPLICATI PRIMA CHE SIANO TRASCORSI CINQUE GIORNIDALLA CONTESTAZIONE PER ISCRITTO DEL FATTO CHE VI HADATO CAUSA.


151 di 7986. SALVO ANALOGHE PROCEDURE PREVISTE DAI CON-TRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E FERMA RESTANDO LA FA-COLTÀ DI ADIRE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, IL LAVORATORE ALQUALE SIA STATA APPLICATA UNA SANZIONE DISCIPLINAREPUÒ PROMUOVERE, NEI VENTI GIORNI SUCCESSIVI, ANCHEPER MEZZO DELL'ASSOCIAZIONE ALLA QUALE SIA ISCRITTOOVVERO CONFERISCA MANDATO, LA COSTITUZIONE TRAMITEL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OC-CUPAZIONE, DI UN COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBI-TRATO, COMPOSTO DA UN RAPPRESENTANTE DI CIASCUNADELLE PARTI E DA UN TERZO MEMBRO SCELTO DI COMUNEACCORDO O, IN DIFETTO DI ACCORDO, NOMINATO DAL DI-RETTORE DELL'UFFICIO DEL LAVORO. LA SANZIONE DISCI-PLINARE RESTA SOSPESA FINO ALLA PRONUNCIA DA PARTEDEL COLLEGIO.7. QUALORA IL DATORE DI LAVORO NON PROVVEDA,ENTRO DIECI GIORNI DALL'INVITO RIVOLTOGLI DALL'UFFICIODEL LAVORO, A NOMINARE IL PROPRIO RAPPRESENTANTE INSENO AL COLLEGIO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, LA SAN-ZIONE DISCIPLINARE NON HA EFFETTO. SE IL DATORE DI LA-VORO ADISCE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, LA SANZIONE DISCI-PLINARE RESTA SOSPESA FINO ALLA DEFINIZIONE DEL GIU-DIZIO.8. NON PUÒ TENERSI CONTO AD ALCUN EFFETTO DEL-LE SANZIONI DISCIPLINARI DECORSI DUE ANNI DALLA LOROAPPLICAZIONE.ART. 8 - DIVIETO DI INDAGINI SULLE OPINIONI1. È FATTO DIVIETO AL DATORE DI LAVORO, AI FINI DEL-L'ASSUNZIONE, COME NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELRAPPORTO DI LAVORO, DI EFFETTUARE INDAGINI, ANCHE AMEZZO DI TERZI, SULLE OPINIONI POLITICHE, RELIGIOSE OSINDACALI DEL LAVORATORE, NONCHÉ SU FATTI NON RILE-VANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELL'ATTITUDINE PRO-FESSIONALE DEL LAVORATORE.ART. 9 - TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITÀ FISICA1. I LAVORATORI, MEDIANTE LORO RAPPRESENTANZE,HANNO DIRITTO DI CONTROLLARE L'APPLICAZIONE DELLENORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE


152 di 798MALATTIE PROFESSIONALI E DI PROMUOVERE LA RICERCA,L'ELABORAZIONE E L'ATTUAZIONE DI TUTTE LE MISURE IDO-NEE A TUTELARE LA LORO SALUTE E LA LORO INTEGRITÀ FI-SICA.ART. 10 - LAVORATORI STUDENTI1. I LAVORATORI STUDENTI, ISCRITTI E FREQUENTANTICORSI REGOLARI DI STUDIO IN SCUOLE DI ISTRUZIONE PRI-MARIA, SECONDARIA E DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE,STATALI, PAREGGIATE O LEGALMENTE RICONOSCIUTE OCOMUNQUE ABILITATE AL RILASCIO DI TITOLI DI STUDIO LE-GALI, HANNO DIRITTO A TURNI DI LAVORO CHE AGEVOLINOLA FREQUENZA AI CORSI E LA PREPARAZIONE AGLI ESAMI ENON SONO OBBLIGATI A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAOR-DINARIO O DURANTE I RIPOSI SETTIMANALI.2. I LAVORATORI STUDENTI, COMPRESI QUELLI UNI-VERSITARI, CHE DEVONO SOSTENERE PROVE DI ESAME,HANNO DIRITTO A FRUIRE DI PERMESSI GIORNALIERI RETRI-BUITI.3. IL DATORE DI LAVORO POTRÀ RICHIEDERE LA PRO-DUZIONE DELLE CERTIFICAZIONI NECESSARIE ALL'ESERCIZIODEI DIRITTI DI CUI AL PRIMO E SECONDO COMMA.ART. 11 - ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE E ASSISTENZIALIE CONTROLLI SUL SERVIZIO DI MENSA1. LE ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE ED ASSISTENZIALIPROMOSSE NELL'AZIENDA SONO GESTITE DA ORGANISMIFORMATI A MAGGIORANZA DAI RAPPRESENTANTI DEI LAVO-RATORI.2. LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI, COSTITUITE ANORMA DELL'ART. 19, HANNO DIRITTO DI CONTROLLARE LAQUALITÀ DEL SERVIZIO DI MENSA SECONDO MODALITÀ STA-BILITE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.ART. 12 - ISTITUTI DI PATRONATO1. GLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIA-LE, RICONOSCIUTI DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLAPREVIDENZA SOCIALE, PER L'ADEMPIMENTO DEI COMPITI DICUI AL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DEL-


153 di 798LO STATO 29 LUGLIO 1947, N. 804, HANNO DIRITTO DI SVOL-GERE, SU UN PIANO DI PARITÀ, LA LORO ATTIVITÀ ALL'INTER-NO DELLA AZIENDA, SECONDO LE MODALITÀ DA STABILIRSICON ACCORDI AZIENDALI.ART. 13 - MANSIONI DEL LAVORATORE1. L'ARTICOLO 2103 DEL CODICE CIVILE È SOSTITUITODAL SEGUENTE:"IL PRESTATORE DI LAVORO DEVE ESSERE ADIBITO ALLEMANSIONI PER LE QUALI È STATO ASSUNTO O A QUELLECORRISPONDENTI ALLA CATEGORIA SUPERIORE CHE ABBIASUCCESSIVAMENTE ACQUISITO OVVERO A MANSIONI EQUI-VALENTI ALLE ULTIME EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SENZA AL-CUNA DIMINUZIONE DELLA RETRIBUZIONE. NEL CASO DI AS-SEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI IL PRESTATORE HA DI-RITTO AL TRATTAMENTO CORRISPONDENTE ALL'ATTIVITÀSVOLTA, E L'ASSEGNAZIONE STESSA DIVIENE DEFINITIVA,OVE LA MEDESIMA NON ABBIA AVUTO LUOGO PER SOSTITU-ZIONE DI LAVORATORE ASSENTE CON DIRITTO ALLA CON-SERVAZIONE DEL POSTO, DOPO UN PERIODO FISSATO DAICONTRATTI COLLETTIVI, E COMUNQUE NON SUPERIORE ATRE MESI, EGLI NON PUÒ ESSERE TRASFERITO DA UNA UNI-TÀ PRODUTTIVA AD UN'ALTRA SE NON PER COMPROVATERAGIONI TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE.OGNI PATTO CONTRARIO È NULLO".TITOLO II - DELLA LIBERTÀ SINDACALEART. 14 - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITÀ SINDACA-LE1. IL DIRITTO DI COSTITUIRE ASSOCIAZIONI SINDACALI,DI ADERIRVI E DI SVOLGERE ATTIVITÀ SINDACALE, È GARAN-TITO A TUTTI I LAVORATORI ALL'INTERNO DEI LUOGHI DI LA-VORO.ART. 15 - ATTI DISCRIMINATORI1. È NULLO QUALSIASI PATTO OD ATTO DIRETTO A:


154 di 798A) SUBORDINARE L'OCCUPAZIONE DI UN LAVORATORE ALLACONDIZIONE CHE ADERISCA O NON ADERISCA AD UNA AS-SOCIAZIONE SINDACALE OVVERO CESSI DI FARNE PARTE;B) LICENZIARE UN LAVORATORE, DISCRIMINARLO NELLA AS-SEGNAZIONE DI QUALIFICHE O MANSIONI, NEI TRASFERIMEN-TI, NEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, O RECARGLI ALTRI-MENTI PREGIUDIZIO A CAUSA DELLA SUA AFFILIAZIONE O AT-TIVITÀ SINDACALE OVVERO DELLA SUA PARTECIPAZIONE ADUNO SCIOPERO.2. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE SI APPLI-CANO ALTRESÌ AI PATTI O ATTI DIRETTI A FINI DI DISCRIMINA-ZIONE POLITICA, RELIGIOSA, RAZZIALE, DI LINGUA O DI SES-SO.ART. 16 - TRATTAMENTI ECONOMICI COLLETTIVI DISCRIMI-NATORI1. È VIETATA LA CONCESSIONE DI TRATTAMENTI ECO-NOMICI DI MAGGIOR FAVORE AVENTI CARATTERE DISCRIMI-NATORIO A MENTE DELL'ART. 15.2. IL PRETORE, SU DOMANDA DEI LAVORATORI NEI CUICONFRONTI È STATA ATTUATA LA DISCRIMINAZIONE DI CUIAL COMMA PRECEDENTE O DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALIALLE QUALI QUESTI HANNO DATO MANDATO, ACCERTATI IFATTI, CONDANNA IL DATORE DI LAVORO AL PAGAMENTO, AFAVORE DEL FONDO ADEGUAMENTO PENSIONI, DI UNASOMMA PARI ALL'IMPORTO DEI TRATTAMENTI ECONOMICI DIMAGGIOR FAVORE ILLEGITTIMAMENTE CORRISPOSTI NELPERIODO MASSIMO DI UN ANNO.ART. 17 - SINDACATI DI COMODO1. È FATTO DIVIETO AI DATORI DI LAVORO E ALLE AS-SOCIAZIONI DI DATORI DI LAVORO DI COSTITUIRE O SOSTE-NERE, CON MEZZI FINANZIARI O ALTRIMENTI, ASSOCIAZIONISINDACALI DI LAVORATORI.ART. 18 - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO1. FERMA RESTANDO L'ESPERIBILITÀ DELLE PROCEDUREPREVISTE DALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 15 LUGLIO 1966, N.604, IL GIUDICE CON LA SENTENZA CON CUI DICHIARA INEF-


FICACE IL LICENZIAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLAPREDETTA LEGGE O ANNULLA IL LICENZIAMENTO INTIMATOSENZA GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO, OVVERO NEDICHIARA LA NULLITÀ A NORMA DELLA LEGGE STESSA, OR-DINA AL DATORE DI LAVORO, IMPRENDITORE E NON IMPREN-DITORE, CHE IN CIASCUNA SEDE, STABILIMENTO, FILIALE,UFFICIO O REPARTO AUTONOMO NEL QUALE HA AVUTOLUOGO IL LICENZIAMENTO OCCUPA ALLE SUE DIPENDENZEPIÙ DI QUINDICI PRESTATORI DI LAVORO O PIÙ DI CINQUE SETRATTASI DI IMPRENDITORE AGRICOLO, DI REINTEGRARE ILLAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO. TALI DISPOSIZIONI SIAPPLICANO ALTRESÌ AI DATORI DI LAVORO, IMPRENDITORI ENON IMPRENDITORI, CHE NELL'AMBITO DELLO STESSO CO-MUNE OCCUPANO PIÙ DI QUINDICI DIPENDENTI ED ALLE IM-PRESE AGRICOLE CHE NEL MEDESIMO AMBITO TERRITORIA-LE OCCUPANO PIÙ DI CINQUE DIPENDENTI, ANCHE SE CIA-SCUNA UNITÀ PRODUTTIVA, SINGOLARMENTE CONSIDERATA,NON RAGGIUNGE TALI LIMITI, E IN OGNI CASO AL DATORE DILAVORO, IMPRENDITORE E NON IMPRENDITORE, CHE OCCU-PA ALLE SUE DIPENDENZE PIÙ DI SESSANTA PRESTATORI DILAVORO.2. AI FINI DEL COMPUTO DEL NUMERO DEI PRESTATORI DILAVORO DI CUI PRIMO COMMA SI TIENE CONTO ANCHE DEILAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE ELAVORO, DEI LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO ATEMPO INDETERMINATO PARZIALE, PER LA QUOTA DI ORARIOEFFETTIVAMENTE SVOLTO, TENENDO CONTO, A TALE PRO-POSITO, CHE IL COMPUTO DELLE UNITÀ LAVORATIVE FA RI-FERIMENTO ALL'ORARIO PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA DEL SETTORE. NON SI COMPUTANO IL CONIUGEED I PARENTI DEL DATORE DI LAVORO ENTRO IL SECONDOGRADO IN LINEA DIRETTA E IN LINEA COLLATERALE.3. IL COMPUTO DEI LIMITI OCCUPAZIONALI DI CUI AL SECON-DO COMMA NON INCIDE SU NORME O ISTITUTI CHE PREVE-DONO AGEVOLAZIONI FINANZIARIE O CREDITIZIE .4. IL GIUDICE CON LA SENTENZA DI CUI AL PRIMO COMMACONDANNA IL DATORE DI LAVORO AL RISARCIMENTO DELDANNO SUBITO DAL LAVORATORE PER IL LICENZIAMENTO DICUI SIA STATA ACCERTATA L'INEFFICACIA O L'INVALIDITÀ155 di 798


STABILENDO UN'INDENNITÀ COMMISURATA ALLA RETRIBU-ZIONE GLOBALE DI FATTO DAL GIORNO DEL LICENZIAMENTOSINO A QUELLO DELL'EFFETTIVA REINTEGRAZIONE E AL VER-SAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALIDAL MOMENTO DEL LICENZIAMENTO AL MOMENTO DELL'EF-FETTIVA REINTEGRAZIONE; IN OGNI CASO LA MISURA DEL RI-SARCIMENTO NON POTRÀ ESSERE INFERIORE A CINQUEMENSILITÀ DI RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO.5. FERMO RESTANDO IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DELDANNO COSÌ COME PREVISTO AL QUARTO COMMA, AL PRE-STATORE DI LAVORO È DATA LA FACOLTÀ DI CHIEDERE ALDATORE DI LAVORO IN SOSTITUZIONE DELLA REINTEGRA-ZIONE NEL POSTO DI LAVORO, UN'INDENNITÀ PARI A QUINDICIMENSILITÀ DI RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO. QUALORA ILLAVORATORE ENTRO TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTODELL'INVITO DEL DATORE DI LAVORO NON ABBIA RIPRESO ILSERVIZIO, NÉ ABBIA RICHIESTO ENTRO TRENTA GIORNI DAL-LA COMUNICAZIONE DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA IL PA-GAMENTO DELL'INDENNITÀ DI CUI AL PRESENTE COMMA, ILRAPPORTO DI LAVORO SI INTENDE RISOLTO ALLO SPIRAREDEI TERMINI PREDETTI.6. LA SENTENZA PRONUNCIATA NEL GIUDIZIO DI CUI AL PRI-MO COMMA È PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA.7. NELL'IPOTESI DI LICENZIAMENTO DEI LAVORATORI DICUI ALL'ARTICOLO 22, SU ISTANZA CONGIUNTA DEL LAVORA-TORE E DEL SINDACATO CUI QUESTI ADERISCE O CONFERI-SCA MANDATO, IL GIUDICE, IN OGNI STATO E GRADO DELGIUDIZIO DI MERITO, PUÒ DISPORRE CON ORDINANZA,QUANDO RITENGA IRRILEVANTI O INSUFFICIENTI GLI ELE-MENTI DI PROVA FORNITI DAL DATORE DI LAVORO, LA RE-INTEGRAZIONE DEL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO.8. L'ORDINANZA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE PUÒESSERE IMPUGNATA CON RECLAMO IMMEDIATO AL GIUDICEMEDESIMO CHE L'HA PRONUNCIATA. SI APPLICANO LE DI-SPOSIZIONI DELL'ART. 178, TERZO, QUARTO, QUINTO E SE-STO COMMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.9. L'ORDINANZA PUÒ ESSERE REVOCATA CON LA SEN-TENZA CHE DECIDE LA CAUSA.156 di 798


157 di 79810. NELL'IPOTESI DI LICENZIAMENTO DEI LAVORATORIDI CUI ALL'ARTICOLO 22, IL DATORE DI LAVORO CHE NON OT-TEMPERA ALLA SENTENZA DI CUI AL PRIMO COMMA OVVEROALL'ORDINANZA DI CUI AL QUARTO COMMA, NON IMPUGNATAO CONFERMATA DAL GIUDICE CHE L'HA PRONUNCIATA, È TE-NUTO ANCHE, PER OGNI GIORNO DI RITARDO, AL PAGAMEN-TO A FAVORE DEL FONDO ADEGUAMENTO PENSIONI DI UNASOMMA PARI ALL'IMPORTO DELLA RETRIBUZIONE DOVUTA ALLAVORATORE.TITOLO III - DELL'ATTIVITÀ SINDACALEART. 19 - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDA-CALI AZIENDALI1. RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI POSSONOESSERE COSTITUITE AD INIZIATIVA DEI LAVORATORI IN OGNIUNITÀ PRODUTTIVA, NELL'AMBITO:A) ABROGATO CON D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 312,B) DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI, CHE SIANO FIRMATARIEDI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO APPLICATI NELL'UNITÀPRODUTTIVA.2. NELL'AMBITO DI AZIENDE CON PIÙ UNITÀ PRODUTTI-VE LE RAPPRESENTANZE SINDACALI POSSONO ISTITUIREORGANI DI COORDINAMENTO.ART. 20 - ASSEMBLEA1. I LAVORATORI HANNO DIRITTO DI RIUNIRSI, NELLAUNITÀ PRODUTTIVA IN CUI PRESTANO LA LORO OPERA, FUO-RI DELL'ORARIO DI LAVORO, NONCHÉ DURANTE L'ORARIO DILAVORO, NEI LIMITI DI DIECI ORE ANNUE, PER LE QUALI VER-RÀ CORRISPOSTA LA NORMALE RETRIBUZIONE. MIGLIORICONDIZIONI POSSONO ESSERE STABILITE DALLA CONTRAT-TAZIONE COLLETTIVA.2. LE RIUNIONI - CHE POSSONO RIGUARDARE LA GENE-RALITÀ DEI LAVORATORI O GRUPPI DI ESSI - SONO INDETTE,SINGOLARMENTE O CONGIUNTAMENTE, DALLE RAPPRESEN-TANZE SINDACALI AZIENDALI NELL'UNITÀ PRODUTTIVA, CONORDINE DEL GIORNO SU MATERIE DI INTERESSE SINDACALE


158 di 798E DEL LAVORO E SECONDO L'ORDINE DI PRECEDENZA DELLECONVOCAZIONI, COMUNICATE AL DATORE DI LAVORO.3. ALLE RIUNIONI POSSONO PARTECIPARE, PREVIOPREAVVISO AL DATORE DI LAVORO, DIRIGENTI ESTERNI DELSINDACATO CHE HA COSTITUITO LA RAPPRESENTANZA SIN-DACALE AZIENDALE.4. ULTERIORI MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTODI ASSEMBLEA POSSONO ESSERE STABILITE DAI CONTRATTICOLLETTIVI DI LAVORO, ANCHE AZIENDALI.ART. 21 - REFERENDUM1. IL DATORE DI LAVORO DEVE CONSENTIRE NELL'AM-BITO AZIENDALE LO SVOLGIMENTO, FUORI DELL'ORARIO DILAVORO, DI REFERENDUM, SIA GENERALI CHE PER CATEGO-RIA, SU MATERIE INERENTI ALL'ATTIVITÀ SINDACALE, INDETTIDA TUTTE LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI TRA ILAVORATORI, CON DIRITTO DI PARTECIPAZIONE DI TUTTI ILAVORATORI APPARTENENTI ALLA UNITÀ PRODUTTIVA E AL-LA CATEGORIA PARTICOLARMENTE INTERESSATA.2. ULTERIORI MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELREFERENDUM POSSONO ESSERE STABILITE DAI CONTRATTICOLLETTIVI DI LAVORO ANCHE AZIENDALI.ART. 22 - TRASFERIMENTO DEI DIRIGENTI DELLE RAPPRE-SENTANZE SINDACALI AZIENDALI1. IL TRASFERIMENTO DALL'UNITÀ PRODUTTIVA DEI DI-RIGENTI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI DICUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 19, DEI CANDIDATI E DEIMEMBRI DI COMMISSIONE INTERNA PUÒ ESSERE DISPOSTOSOLO PREVIO NULLA OSTA DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALIDI APPARTENENZA.2. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE EDAI COMMI QUATTRO, QUINTO, SESTO E SETTIMO DELL'ARTI-COLO 18 SI APPLICANO SINO ALLA FINE DEL TERZO MESESUCCESSIVO A QUELLO IN CUI È STATA ELETTA LA COMMIS-SIONE INTERNA PER I CANDIDATI NELLE ELEZIONI DELLACOMMISSIONE STESSA E SINO ALLA FINE DELL'ANNO SUC-CESSIVO A QUELLO IN CUI È CESSATO L'INCARICO PER TUTTIGLI ALTRI.


159 di 798ART. 23 - PERMESSI RETRIBUITI1. I DIRIGENTI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI A-ZIENDALI DI CUI ALL'ARTICOLO 19 HANNO DIRITTO, PER L'E-SPLETAMENTO DEL LORO MANDATO, A PERMESSI RETRIBUI-TI.2. SALVO CLAUSOLE PIÙ FAVOREVOLI DEI CONTRATTICOLLETTIVI DI LAVORO HANNO DIRITTO AI PERMESSI DI CUIAL PRIMO COMMA ALMENO:A) UN DIRIGENTE PER CIASCUNA RAPPRESENTANZA SINDA-CALE AZIENDALE NELLE UNITÀ PRODUTTIVE CHE OCCUPANOFINO A 200 DIPENDENTI DELLA CATEGORIA PER CUI LA STES-SA È ORGANIZZATA;B) UN DIRIGENTE OGNI 300 O FRAZIONE DI 300 DIPENDENTIPER CIASCUNA RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALENELLE UNITÀ PRODUTTIVE CHE OCCUPANO FINO A 3.000 DI-PENDENTI DELLA CATEGORIA PER CUI LA STESSA È ORGA-NIZZATA;C) UN DIRIGENTE OGNI 500 O FRAZIONE DI 500 DIPENDENTIDELLA CATEGORIA PER CUI È ORGANIZZATA LA RAPPRESEN-TANZA SINDACALE AZIENDALE NELLE UNITÀ PRODUTTIVE DIMAGGIORI DIMENSIONI, IN AGGIUNTA AL NUMERO MINIMO DICUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B).3. I PERMESSI RETRIBUITI DI CUI AL PRESENTE ARTICO-LO NON POTRANNO ESSERE INFERIORI A OTTO ORE MENSILINELLE AZIENDE DI CUI ALLE LETTERE B) E C) DEL COMMAPRECEDENTE; NELLE AZIENDE DI CUI ALLA LETTERA A) IPERMESSI RETRIBUITI NON POTRANNO ESSERE INFERIORIAD UN'ORA ALL'ANNO PER CIASCUN DIPENDENTE.4. IL LAVORATORE CHE INTENDE ESERCITARE IL DIRIT-TO DI CUI AL PRIMO COMMA DEVE DARNE COMUNICAZIONESCRITTA AL DATORE DI LAVORO DI REGOLA 24 ORE PRIMA,TRAMITE LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI.ART. 24 - PERMESSI NON RETRIBUITI1. I DIRIGENTI SINDACALI AZIENDALI DI CUI ALL'ARTICO-LO 23 HANNO DIRITTO A PERMESSI NON RETRIBUITI PER LAPARTECIPAZIONE A TRATTATIVE SINDACALI O A CONGRESSI


160 di 798E CONVEGNI DI NATURA SINDACALE, IN MISURA NON INFE-RIORE A OTTO GIORNI ALL'ANNO.2. I LAVORATORI CHE INTENDANO ESERCITARE IL DI-RITTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE DEVONO DARNE CO-MUNICAZIONE SCRITTA AL DATORE DI LAVORO DI REGOLATRE GIORNI PRIMA, TRAMITE LE RAPPRESENTANZE SINDA-CALI AZIENDALI.ART. 25 - DIRITTO DI AFFISSIONE1. LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI HANNODIRITTO DI AFFIGGERE, SU APPOSITI SPAZI, CHE IL DATOREDI LAVORO HA L'OBBLIGO DI PREDISPORRE IN LUOGHI AC-CESSIBILI A TUTTI I LAVORATORI ALL'INTERNO DELL'UNITÀPRODUTTIVA, PUBBLICAZIONI, TESTI E COMUNICATI INERENTIA MATERIE DI INTERESSE SINDACALE E DEL LAVORO.ART. 26 - CONTRIBUTI SINDACALI1. I LAVORATORI HANNO DIRITTO DI RACCOGLIERECONTRIBUTI E DI SVOLGERE OPERA DI PROSELITISMO PERLE LORO ORGANIZZAZIONI SINDACALI ALL'INTERNO DEI LUO-GHI DI LAVORO, SENZA PREGIUDIZIO DEL NORMALE SVOLGI-MENTO DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE.ART. 27 - LOCALI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI A-ZIENDALI1. IL DATORE DI LAVORO NELLE UNITÀ PRODUTTIVECON ALMENO 200 DIPENDENTI PONE PERMANENTEMENTE ADISPOSIZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIEN-DALI, PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI, UN IDONEOLOCALE COMUNE ALL'INTERNO DELLA UNITÀ PRODUTTIVA ONELLE IMMEDIATE VICINANZE DI ESSA.2. NELLE UNITÀ PRODUTTIVE CON UN NUMERO INFE-RIORE DI DIPENDENTI LE RAPPRESENTANZE SINDACALI A-ZIENDALI HANNO DIRITTO DI USUFRUIRE, OVE NE FACCIANORICHIESTA, DI UN LOCALE IDONEO PER LE LORO RIUNIONI.TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E GENERALIART. 28 - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE


161 di 7981. QUALORA IL DATORE DI LAVORO PONGA IN ESSERECOMPORTAMENTI DIRETTI AD IMPEDIRE O LIMITARE L'ESER-CIZIO DELLA LIBERTÀ E DELLA ATTIVITÀ SINDACALE NONCHÉDEL DIRITTO DI SCIOPERO, SU RICORSO DEGLI ORGANISMILOCALI DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NAZIONALI CHE VIABBIANO INTERESSE, IL PRETORE DEL LUOGO OVE È POSTOIN ESSERE IL COMPORTAMENTO DENUNZIATO, NEI DUEGIORNI SUCCESSIVI, CONVOCATE LE PARTI ED ASSUNTESOMMARIE INFORMAZIONI, QUALORA RITENGA SUSSISTENTELA VIOLAZIONE DI CUI AL PRESENTE COMMA, ORDINA AL DA-TORE DI LAVORO, CON DECRETO MOTIVATO ED IMMEDIATA-MENTE ESECUTIVO, LA CESSAZIONE DEL COMPORTAMENTOILLEGITTIMO E LA RIMOZIONE DEGLI EFFETTI.2. L'EFFICACIA ESECUTIVA DEL DECRETO NON PUÒ ESSEREREVOCATA FINO ALLA SENTENZA CON CUI IL PRETORE INFUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO DEFINISCE IL GIUDIZIOINSTAURATO A NORMA DEL COMMA SUCCESSIVO.3. CONTRO IL DECRETO CHE DECIDE SUL RICORSO È AM-MESSA, ENTRO 15 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DEL DE-CRETO ALLE PARTI OPPOSIZIONE DAVANTI AL PRETORE INFUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO CHE DECIDE CON SEN-TENZA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA. SI OSSERVANO LE DI-SPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 413 E SEGUENTI DEL CODICE DIPROCEDURA CIVILE .4. IL DATORE DI LAVORO CHE NON OTTEMPERA AL DE-CRETO, DI CUI AL PRIMO COMMA, O ALLA SENTENZA PRO-NUNCIATA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE È PUNITO AI SENSIDELL'ARTICOLO 650 DEL CODICE PENALE.5. L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINA LA PUBBLICAZIONEDELLA SENTENZA PENALE DI CONDANNA NEI MODI STABILITIDALL'ARTICOLO 36 DEL CODICE PENALE.ART. 29 - FUSIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI A-ZIENDALI1. QUANDO LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALIDI CUI ALL'ARTICOLO 19 SI SIANO COSTITUITE NELL'AMBITO DIDUE O PIÙ DELLE ASSOCIAZIONI DI CUI ALLE LETTERE A) E B)DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO PREDETTO, NONCHÉNELLA IPOTESI DI FUSIONE DI PIÙ RAPPRESENTANZE SIN-


162 di 798DACALI, I LIMITI NUMERICI STABILITI DALL'ARTICOLO 23, SE-CONDO COMMA, SI INTENDONO RIFERITI A CIASCUNA DELLEASSOCIAZIONI SINDACALI UNITARIAMENTE RAPPRESENTATENELLA UNITÀ PRODUTTIVA.2. QUANDO LA FORMAZIONE DI RAPPRESENTANZE SIN-DACALI UNITARIE CONSEGUA ALLA FUSIONE DELLE ASSO-CIAZIONI DI CUI ALLE LETTERE A) E B) DEL PRIMO COMMADELL'ARTICOLO 19, I LIMITI NUMERICI DELLA TUTELA ACCOR-DATA AI DIRIGENTI DI RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIEN-DALI, STABILITI IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 23, SECON-DO COMMA, OVVERO DEL PRIMO COMMA DEL PRESENTE AR-TICOLO RESTANO IMMUTATI.ART. 30 - PERMESSI PER I DIRIGENTI PROVINCIALI E NAZIO-NALI1. I COMPONENTI DEGLI ORGANI DIRETTIVI, PROVINCIA-LI E NAZIONALI, DELLE ASSOCIAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 19HANNO DIRITTO A PERMESSI RETRIBUITI, SECONDO LE NOR-ME DEI CONTRATTI DI LAVORO, PER LA PARTECIPAZIONE AL-LE RIUNIONI DEGLI ORGANI SUDDETTI.ART. 31 - ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUN-ZIONI PUBBLICHE E LETTIVE O A RICOPRIRE CARICHE SIN-DACALI PROVINCIALI E NAZIONALI1. I LAVORATORI CHE SIANO ELETTI MEMBRI DEL PAR-LAMENTO NAZIONALE O DEL PARLAMENTO EUROPEO O DIASSEMBLEE REGIONALI OVVERO SIANO CHIAMATI AD ALTREFUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE POSSONO, A RICHIESTA, ES-SERE COLLOCATI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA, PERTUTTA LA DURATA DEL LORO MANDATO.2. LA MEDESIMA DISPOSIZIONE SI APPLICA AI LAVORA-TORI CHIAMATI A RICOPRIRE CARICHE SINDACALI PROVIN-CIALI E NAZIONALI.3. I PERIODI DI ASPETTATIVA DI CUI AI PRECEDENTICOMMI SONO CONSIDERATI UTILI, A RICHIESTA DELL'INTE-RESSATO, AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO E DEL-LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA PENSIONE A CA-RICO DELLA ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DICUI AL REGIO DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1935, N.1827, E


163 di 798SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, NONCHÉ A CARI-CO DI ENTI, FONDI, CASSE E GESTIONI PER FORME OBBLIGA-TORIE DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE DELLA ASSICURAZIONEPREDETTA, O CHE NE COMPORTINO COMUNQUE L'ESONERO.4. DURANTE I PERIODI DI ASPETTATIVA L'INTERESSATO,IN CASO DI MALATTIA, CONSERVA IL DIRITTO ALLE PRESTA-ZIONI A CARICO DEI COMPETENTI ENTI PREPOSTI ALLA ERO-GAZIONE DELLE PRESTAZIONI MEDESIME.5. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL TERZO E AL QUARTOCOMMA NON SI APPLICANO QUALORA A FAVORE DEI LAVO-RATORI SIANO PREVISTE FORME PREVIDENZIALI PER ILTRATTAMENTO DI PENSIONE E PER MALATTIA, IN RELAZIONEALL'ATTIVITÀ ESPLETATA DURANTE IL PERIODO DI ASPETTA-TIVA.ART. 32 - PERMESSI AI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONIPUBBLICHE ELETTIVE1. I LAVORATORI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERECOMUNALE O PROVINCIALE CHE NON CHIEDANO DI ESSERECOLLOCATI IN ASPETTATIVA SONO, A LORO RICHIESTA, AU-TORIZZATI AD ASSENTARSI DAL SERVIZIO PER IL TEMPOSTRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESPLETAMENTO DEL MAN-DATO, SENZA ALCUNA DECURTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE.2. I LAVORATORI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO O DIASSESSORE COMUNALE, OVVERO DI PRESIDENTE DI GIUNTAPROVINCIALE O DI ASSESSORE PROVINCIALE, HANNO DIRIT-TO ANCHE A PERMESSI NON RETRIBUITI PER UN MINIMO DITRENTA ORE MENSILI.TITOLO V - NORME SUL COLLOCAMENTOART. 33 - COLLOCAMENTO1. LA COMMISSIONE PER IL COLLOCAMENTO, DI CUI AL-L'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE 29 APRILE 1949, N. 264, È CO-STITUITA OBBLIGATORIAMENTE PRESSO LE SEZIONI ZONALI,COMUNALI E FRAZIONALI DEGLI UFFICI PROVINCIALI DEL LA-VORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE, QUANDO NE FAC-CIANO RICHIESTA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVO-RATORI PIÙ RAPPRESENTATIVE.


2. ALLA NOMINA DELLA COMMISSIONE PROVVEDE IL DI-RETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLAMASSIMA OCCUPAZIONE, IL QUALE, NEL RICHIEDERE LA DE-SIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI E DEIDATORI DI LAVORO, TIENE CONTO DEL GRADO DI RAPPRE-SENTATIVITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSEGNALORO UN TERMINE DI 15 GIORNI, DECORSO IL QUALE PROV-VEDE D'UFFICIO.3. LA COMMISSIONE È PRESIEDUTA DAL DIRIGENTEDELLA SEZIONE ZONALE, COMUNALE, FRAZIONALE, OVVERODA UN SUO DELEGATO, E DELIBERA A MAGGIORANZA DEIPRESENTI. IN CASO DI PARITÀ PREVALE IL VOTO DEL PRESI-DENTE.4. LA COMMISSIONE HA IL COMPITO DI STABILIRE E DIAGGIORNARE PERIODICAMENTE LA GRADUATORIA DELLEPRECEDENZE PER L'AVVIAMENTO AL LAVORO, SECONDO ICRITERI DI CUI AL QUARTO COMMA DELL'ARTICOLO 15 DELLALEGGE 29 APRILE 1949, N. 264.5. SALVO IL CASO NEL QUALE SIA AMMESSA LA RICHIE-STA NOMINATIVA, LA SEZIONE DI COLLOCAMENTO, NELLASCELTA DEL LAVORATORE DA AVVIARE AL LAVORO, DEVEUNIFORMARSI ALLA GRADUATORIA DI CUI AL COMMA PRECE-DENTE, CHE DEVE ESSERE ESPOSTA AL PUBBLICO PRESSOLA SEZIONE MEDESIMA E DEVE ESSERE AGGIORNATA ADOGNI CHIUSURA DELL'UFFICIO CON LA INDICAZIONE DEGLIAVVIATI.6. DEVONO ALTRESÌ ESSERE ESPOSTE AL PUBBLICO LERICHIESTE NUMERICHE CHE PERVENGONO DALLE DITTE.7. LA COMMISSIONE HA ANCHE IL COMPITO DI RILA-SCIARE IL NULLA OSTA PER L'AVVIAMENTO AL LAVORO ADACCOGLIMENTO DI RICHIESTE NOMINATIVE O DI QUELLE DIOGNI ALTRO TIPO CHE SIANO DISPOSTE DALLE LEGGI O DAICONTRATTI DI LAVORO. NEI CASI DI MOTIVATA URGENZA,L'AVVIAMENTO È PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATO DALLASEZIONE DI COLLOCAMENTO E DEVE ESSERE CONVALIDATODALLA COMMISSIONE DI CUI AL PRIMO COMMA DEL PRESEN-TE ARTICOLO ENTRO DIECI GIORNI. DEI DINIEGHI DI AVVIA-MENTO AL LAVORO PER RICHIESTA NOMINATIVA DEVE ESSE-RE DATA MOTIVAZIONE SCRITTA SU APPOSITO VERBALE IN164 di 798


165 di 798DUPLICE COPIA, UNA DA TENERE PRESSO LA SEZIONE DICOLLOCAMENTO E L'ALTRA PRESSO IL DIRETTORE DELLOUFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO. TALE MOTIVAZIONESCRITTA DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE TRASMESSA ALDATORE DI LAVORO RICHIEDENTE.8. NEL CASO IN CUI LA COMMISSIONE NEGHI LA CON-VALIDA OVVERO NON SI PRONUNCI ENTRO VENTI GIORNIDALLA DATA DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIAMENTO, GLI IN-TERESSATI POSSONO INOLTRARE RICORSO AL DIRETTOREDELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO, IL QUALE DECIDEIN VIA DEFINITIVA, SU CONFORME PARERE DELLA COMMIS-SIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE 29 APRILE 1949,N. 264.9. I TURNI DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DELLALEGGE 29 APRILE 1949, N. 264, SONO STABILITI DALLA COM-MISSIONE E IN NESSUN CASO POSSONO ESSERE MODIFICATIDALLA SEZIONE.10. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LA-VORO ANNULLA D'UFFICIO I PROVVEDIMENTI DI AVVIAMENTOE DI DINIEGO DI AVVIAMENTO AL LAVORO IN CONTRASTOCON LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. CONTRO LE DECISIONI DELDIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO È AM-MESSO RICORSO AL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVI-DENZA SOCIALE.11. PER IL PASSAGGIO DEL LAVORATORE DALL'AZIENDANELLA QUALE È OCCUPATO AD UN'ALTRA OCCORRE IL NULLAOSTA DELLA SEZIONE DI COLLOCAMENTO COMPETENTE.12. AI DATORI DI LAVORO CHE NON ASSUMONO I LAVO-RATORI PER IL TRAMITE DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO,SONO APPLICATE LE SANZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 38DELLA PRESENTE LEGGE.13. LE NORME CONTENUTE NELLA LEGGE 29 APRILE1949, N. 264, RIMANGONO IN VIGORE IN QUANTO NON MODI-FICATE DALLA PRESENTE LEGGE.ART. 34 - RICHIESTE NOMINATIVE DI MANODOPERA1. A DECORRERE DAL NOVANTESIMO GIORNO DELL'EN-TRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, LE RICHIESTENOMINATIVE DI MANODOPERA DA AVVIARE AL LAVORO SONO


166 di 798AMMESSE ESCLUSIVAMENTE PER I COMPONENTI DEL NU-CLEO FAMILIARE DEL DATORE DI LAVORO, PER I LAVORATORIDI CONCETTO E PER GLI APPARTENENTI A RISTRETTE CATE-GORIE DI LAVORATORI ALTAMENTE SPECIALIZZATI, DA STA-BILIRSI CON DECRETO DEL MINISTRO PER IL LAVORO E LAPREVIDENZA SOCIALE, SENTITA LA COMMISSIONE CENTRALEDI CUI ALLA LEGGE 29 APRILE 1949, N.264.TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E PENALIART. 35 - CAMPO DI APPLICAZIONE1. PER LE IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI, LEDISPOSIZIONI DEL TITOLO III, AD ECCEZIONE DEL PRIMOCOMMA DELL'ARTICOLO 27, DELLA PRESENTE LEGGE SI AP-PLICANO A CIASCUNA SEDE, STABILIMENTO, FILIALE, UFFICIOO REPARTO AUTONOMO CHE OCCUPA PIÙ DI QUINDICI DI-PENDENTI. LE STESSE DISPOSIZIONI SI APPLICANO ALLE IM-PRESE AGRICOLE CHE OCCUPANO PIÙ DI CINQUE DIPEN-DENTI.2. LE NORME SUDDETTE SI APPLICANO, ALTRESÌ, ALLEIMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI CHE NELL'AMBITODELLO STESSO COMUNE OCCUPANO PIÙ DI QUINDICI DIPEN-DENTI ED ALLE IMPRESE AGRICOLE CHE NEL MEDESIMO AM-BITO TERRITORIALE OCCUPANO PIÙ DI CINQUE DIPENDENTIANCHE SE CIASCUNA UNITÀ PRODUTTIVA, SINGOLARMENTECONSIDERATA, NON RAGGIUNGE TALI LIMITI.3. FERME RESTANDO LE NORME DI CUI AGLI ARTICOLI1, 8, 9, 14, 15, 16 E 17, I CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVOROPROVVEDONO AD APPLICARE I PRINCIPI DI CUI ALLA PRE-SENTE LEGGE ALLE IMPRESE DI NAVIGAZIONE PER IL PER-SONALE NAVIGANTE.ART. 36 - OBBLIGHI DEI TITOLARI DI BENEFICI ACCORDATIDALLO STATO E DEGLI APPALTATORI DI OPERE PUBBLICHE1. NEI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI BENEFICIACCORDATI AI SENSI DELLE VIGENTI LEGGI DALLO STATO AFAVORE DI IMPRENDITORI CHE ESERCITANO PROFESSIO-NALMENTE UN'ATTIVITÀ ECONOMICA ORGANIZZATA E NEICAPITOLATI DI APPALTO ATTINENTI ALL'ESECUZIONE DI OPE-


167 di 798RE PUBBLICHE, DEVE ESSERE INSERITA LA CLAUSOLA E-SPLICITA DETERMINANTE L'OBBLIGO PER IL BENEFICIARIO OAPPALTATORE DI APPLICARE O DI FAR APPLICARE NEI CON-FRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI CONDIZIONI NON INFE-RIORI A QUELLE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DILAVORO DELLA CATEGORIA E DELLA ZONA.2. TALE OBBLIGO DEVE ESSERE OSSERVATO SIA NELLAFASE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI O DELLE OPERE CHEIN QUELLA SUCCESSIVA, PER TUTTO IL TEMPO IN CUI L'IM-PRENDITORE BENEFICIA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIEE CREDITIZIE CONCESSE DALLO STATO AI SENSI DELLE VI-GENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.3. OGNI INFRAZIONE AL SUDDETTO OBBLIGO CHE SIAACCERTATA DALL'ISPETTORATO DEL LAVORO VIENE COMU-NICATA IMMEDIATAMENTE AI MINISTRI NELLA CUI AMMINI-STRAZIONE SIA STATA DISPOSTA LA CONCESSIONE DEL BE-NEFICIO O DELL'APPALTO. QUESTI ADOTTERANNO LE OP-PORTUNE DETERMINAZIONI, FINO ALLA REVOCA DEL BENE-FICIO, E NEI CASI PIÙ GRAVI O NEL CASO DI RECIDIVA PO-TRANNO DECIDERE L'ESCLUSIONE DEL RESPONSABILE, PERUN TEMPO FINO A CINQUE ANNI, DA QUALSIASI ULTERIORECONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE O CREDITIZIEOVVERO DA QUALSIASI APPALTO.4. LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SIAPPLICANO ANCHE QUANDO SI TRATTI DI AGEVOLAZIONI FI-NANZIARIE O CREDITIZIE OVVERO DI APPALTI CONCESSI DAENTI PUBBLICI, AI QUALI L'ISPETTORATO DEL LAVORO COMU-NICA DIRETTAMENTE LE INFRAZIONI PER L'ADOZIONE DELLESANZIONI.ART. 37 - APPLICAZIONE AI DIPENDENTI DA ENTI PUBBLICI1. LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE SI APPLI-CANO ANCHE AI RAPPORTI DI LAVORO E DI IMPIEGO DEI DI-PENDENTI DA ENTI PUBBLICI CHE SVOLGONO ESCLUSIVA-MENTE O PREVALENTEMENTE ATTIVITÀ ECONOMICA. LE DI-SPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE SI APPLICANO ALTRESÌAI RAPPORTI DI IMPIEGO DEI DIPENDENTI DEGLI ALTRI ENTIPUBBLICI, SALVO CHE LA MATERIA SIA DIVERSAMENTE RE-GOLATA DA NORME SPECIALI.


168 di 798ART. 38 - DISPOSIZIONI PENALI1. LE VIOLAZIONI DEGLI ARTICOLI 2, 4, 5, 6, 8 E 15, PRI-MO COMMA, LETTERA A), SONO PUNITE, SALVO CHE IL FATTONON COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO, CON L'AMMENDA DALIRE 100.000 A LIRE UN MILIONE O CON L'ARRESTO DA 15GIORNI AD UN ANNO.2. NEI CASI PIÙ GRAVI LE PENE DELL'ARRESTO E DEL-L'AMMENDA SONO APPLICATE CONGIUNTAMENTE.3. QUANDO, PER LE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL RE-O, L'AMMENDA STABILITA NEL PRIMO COMMA PUÒ PRESU-MERSI INEFFICACE ANCHE SE APPLICATA NEL MASSIMO, ILGIUDICE HA LA FACOLTÀ DI AUMENTARLA FINO AL QUINTU-PLO.4. NEI CASI PREVISTI DAL SECONDO COMMA, L'AUTORI-TÀ GIUDIZIARIA ORDINA LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZAPENALE DI CONDANNA NEI MODI STABILITI DALL'ARTICOLO 36DEL CODICE PENALE.ART. 39 - VERSAMENTO DELLE AMMENDE AL FONDO ADE-GUAMENTO PENSIONI1. L'IMPORTO DELLE AMMENDE È VERSATO AL FONDOADEGUAMENTO PENSIONI DEI LAVORATORI.ART. 40 - ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTRASTAN-TI1. OGNI DISPOSIZIONE IN CONTRASTO CON LE NORMECONTENUTE NELLA PRESENTE LEGGE È ABROGATA.2. RESTANO SALVE LE CONDIZIONI DEI CONTRATTICOLLETTIVI E DEGLI ACCORDI SINDACALI PIÙ FAVOREVOLI AILAVORATORI.ART. 41 - ESENZIONI FISCALI1. TUTTI GLI ATTI E DOCUMENTI NECESSARI PER LA AT-TUAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE E PER L'ESERCIZIO DEIDIRITTI CONNESSI, NONCHÉ TUTTI GLI ATTI E DOCUMENTIRELATIVI AI GIUDIZI NASCENTI DALLA SUA APPLICAZIONESONO ESENTI DA BOLLO, IMPOSTE DI REGISTRO O DI QUAL-SIASI ALTRA SPECIE E DA TASSE.


2. LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLOSTATO, SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLELEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTOOBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLAOSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.169 di 798


170 di 798LEGGE 29 MAGGIO 1982, N.297 - DISCIPLINA DEL TRATTA-MENTO DI FINE RAPPORTO E NORME IN MATERIA PENSIONI-STICA.(G.U. N.147 DEL 31 MAGGIO 1982)ART. 1 - MODIFICHE DI DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE1. L'ARTICOLO 2120 DEL CODICE CIVILE È SOSTITUITODAL SEGUENTE:"ART.2120 - (DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI FINERAPPORTO). - IN OGNI CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTODI LAVORO SUBORDINATO, IL PRESTATORE DI LAVORO HADIRITTO AD UN TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO. TALETRATTAMENTO SI CALCOLA SOMMANDO PER CIASCUN ANNODI SERVIZIO UNA QUOTA PARI E COMUNQUE NON SUPERIOREALL'IMPORTO DELLA RETRIBUZIONE DOVUTA PER L'ANNOSTESSO DIVISA PER 13,5. LA QUOTA È PROPORZIONALMENTERIDOTTA PER LE FRAZIONI DI ANNO, COMPUTANDOSI COMEMESE INTERO LE FRAZIONI DI MESE UGUALI O SUPERIORI A15 GIORNI.SALVO DIVERSA PREVISIONE DEI CONTRATTI COLLET-TIVI LA RETRIBUZIONE ANNUA, AI FINI DEL COMMA PRECE-DENTE, COMPRENDE TUTTE LE SOMME, COMPRESO L'EQUI-VALENTE DELLE PRESTAZIONI IN NATURA, CORRISPOSTE INDIPENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO, A TITOLO NON OC-CASIONALE E CON ESCLUSIONE DI QUANTO È CORRISPOSTOA TITOLO DI RIMBORSO SPESE.IN CASO DI SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE DI LA-VORO NEL CORSO DELL'ANNO PER UNA DELLE CAUSE DI CUIALL'ARTICOLO 2110, NONCHÉ IN CASO DI SOSPENSIONE TO-TALE O PARZIALE PER LA QUALE SIA PREVISTA L'INTEGRA-ZIONE SALARIALE, DEVE ESSERE COMPUTATO NELLA RETRI-BUZIONE DI CUI AL PRIMO COMMA L'EQUIVALENTE DELLA RE-TRIBUZIONE A CUI IL LAVORATORE AVREBBE AVUTO DIRITTOIN CASO DI NORMALE SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LA-VORO.IL TRATTAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE PRIMO COM-MA, CON ESCLUSIONE DELLA QUOTA MATURATA NELL'ANNO,È INCREMENTATO, SU BASE COMPOSTA, AL 31 DICEMBRE DI


OGNI ANNO, CON L'APPLICAZIONE DI UN TASSO COSTITUITODALL'1,5 PER CENTO IN MISURA FISSA E DAL 75 PER CENTODELL'AUMENTO DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LEFAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI, ACCERTATO DALL'ISTAT,RISPETTO AL MESE DI DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.AI FINI DELLA APPLICAZIONE DEL TASSO DI RIVALUTA-ZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE PER FRAZIONI DI AN-NO, L'INCREMENTO DELL'INDICE ISTAT È QUELLO RISULTAN-TE NEL MESE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO RI-SPETTO A QUELLO DI DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.LE FRAZIONI DI MESE UGUALI O SUPERIORI A QUINDICI GIOR-NI SI COMPUTANO COME MESE INTERO.IL PRESTATORE DI LAVORO, CON ALMENO OTTO ANNIDI SERVIZIO PRESSO LO STESSO DATORE DI LAVORO, PUÒCHIEDERE, IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO, UNA AN-TICIPAZIONE NON SUPERIORE AL 70 PER CENTO SUL TRAT-TAMENTO CUI AVREBBE DIRITTO NEL CASO DI CESSAZIONEDEL RAPPORTO ALLA DATA DELLA RICHIESTA.LE RICHIESTE SONO SODDISFATTE ANNUALMENTE EN-TRO I LIMITI DEL 10 PER CENTO DEGLI AVENTI TITOLO, DI CUIAL PRECEDENTE COMMA, E COMUNQUE DEL 4 PER CENTODEL NUMERO TOTALE DEI DIPENDENTI.LA RICHIESTA DEVE ESSERE GIUSTIFICATA DALLA NE-CESSITÀ DI:A) EVENTUALI SPESE SANITARIE PER TERAPIE E IN-TERVENTI STRAORDINARI RICONOSCIUTI DALLE COMPETENTISTRUTTURE PUBBLICHE;B) ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE PERSÉ O PER I FIGLI, DOCUMENTATO CON ATTO NOTARILE.L'ANTICIPAZIONE PUÒ ESSERE OTTENUTA UNA SOLAVOLTA NEL CORSO DEL RAPPORTO DI LAVORO E VIENE DE-TRATTA, A TUTTI GLI EFFETTI, DAL TRATTAMENTO DI FINERAPPORTO.NELL'IPOTESI DI CUI ALL'ARTICOLO 2122 LA STESSAANTICIPAZIONE È DETRATTA DALL'INDENNITÀ PREVISTA DAL-LA NORMA MEDESIMA.CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE POSSONO ESSEREPREVISTE DAI CONTRATTI COLLETTIVI O DA PATTI INDIVIDUA-LI. I CONTRATTI COLLETTIVI POSSONO ALTRESÌ STABILIRE171 di 798


CRITERI DI PRIORITÀ PER L'ACCOGLIMENTO DELLE RICHIE-STE DI ANTICIPAZIONE".2. L'ARTICOLO 2121 DEL CODICE CIVILE È SOSTITUITODAL SEGUENTE:"ART.2121 - (COMPUTO DELL'INDENNITÀ DI MANCATOPREAVVISO). - L'INDENNITÀ DI CUI ALLO ARTICOLO 2118 DEVECALCOLARSI COMPUTANDO LE PROVVIGIONI, I PREMI DIPRODUZIONE, LE PARTECIPAZIONI AGLI UTILI O AI PRODOTTIED OGNI ALTRO COMPENSO DI CARATTERE CONTINUATIVO,CON ESCLUSIONE DI QUANTO È CORRISPOSTO A TITOLO DIRIMBORSO SPESE.SE IL PRESTATORE DI LAVORO È RETRIBUITO IN TUTTOO IN PARTE CON PROVVIGIONI, CON PREMI DI PRODUZIONE OCON PARTECIPAZIONI, L'INDENNITÀ SUDDETTA È DETERMI-NATA SULLA MEDIA DEGLI EMOLUMENTI DEGLI ULTIMI TREANNI DI SERVIZIO O DEL MINOR TEMPO DI SERVIZIO PRESTA-TO.FA PARTE DELLA RETRIBUZIONE ANCHE L'EQUIVALEN-TE DEL VITTO E DELL'ALLOGGIO DOVUTO AL PRESTATORE DILAVORO".L'ARTICOLO 2776 DEL CODICE CIVILE È SOSTITUITO DALSEGUENTE:3. "ART.2776 - (COLLOCAZIONE SUSSIDIARIA SUGLI IM-MOBILI). - I CREDITI RELATIVI AL TRATTAMENTO DI FINE RAP-PORTO NONCHÉ ALL'INDENNITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2118SONO COLLOCATI SUSSIDIARIAMENTE, IN CASO DI INFRUT-TUOSA ESECUZIONE SUI MOBILI, SUL PREZZO DEGLI IMMOBI-LI, CON PREFERENZA RISPETTO AI CREDITI CHIROGRAFARI.I CREDITI INDICATI DAGLI ARTICOLI 2751 E 2751-BIS, ADECCEZIONE DI QUELLI INDICATI AL PRECEDENTE COMMA, EDI CREDITI PER CONTRIBUTI DOVUTI A ISTITUTI, ENTI O FONDISPECIALI, COMPRESI QUELLI SOSTITUTIVI O INTEGRATIVI,CHE GESTISCONO FORME DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIAPER L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI, DI CUI AL-L'ARTICOLO 2753, SONO COLLOCATI SUSSIDIARIAMENTE, INCASO DI INFRUTTUOSA ESECUZIONE SUI MOBILI, SUL PREZ-ZO DEGLI IMMOBILI, CON PREFERENZA RISPETTO AI CREDITICHIROGRAFARI, MA DOPO I CREDITI INDICATI AL PRIMOCOMMA.172 di 798


173 di 798I CREDITI DELLO STATO INDICATI DAL TERZO COMMADELL'ARTICOLO 2752 SONO COLLOCATI SUSSIDIARIAMENTE,IN CASO DI INFRUTTUOSA ESECUZIONE SUI MOBILI, SULPREZZO DEGLI IMMOBILI, CON PREFERENZA RISPETTO AICREDITI CHIROGRAFARI, MA DOPO I CREDITI INDICATI ALCOMMA PRECEDENTE.ART. 2 - FONDO DI GARANZIA1. È ISTITUITO PRESSO L'ISTITUTO NAZIONALE DELLAPREVIDENZA SOCIALE IL FONDO DI GARANZIA PER IL TRAT-TAMENTO DI FINE RAPPORTO CON LO SCOPO DI SOSTITUIRSIAL DATORE DI LAVORO IN CASO DI INSOLVENZA DEL MEDE-SIMO NEL PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPOR-TO, DI CUI ALL'ARTICOLO 2120 DEL CODICE CIVILE, SPETTAN-TE AI LAVORATORI O LORO AVENTI DIRITTO.2. TRASCORSI QUINDICI GIORNI DAL DEPOSITO DELLOSTATO PASSIVO, RESO ESECUTIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO97 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N.267, OVVERO DO-PO LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CUI ALL'ARTICO-LO 99 DELLO STESSO DECRETO, PER IL CASO SIANO STATEPROPOSTE OPPOSIZIONI O IMPUGNAZIONI RIGUARDANTI ILSUO CREDITO, OVVERO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SEN-TENZA DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO,IL LAVORATORE O I SUOI AVENTI DIRITTO POSSONO OTTE-NERE A DOMANDA IL PAGAMENTO, A CARICO DEL FONDO,DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO E DEI RE-LATIVI CREDITI ACCESSORI, PREVIA DETRAZIONE DELLESOMME EVENTUALMENTE CORRISPOSTE.3. NELL'IPOTESI DI DICHIARAZIONE TARDIVA DI CREDITIDI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 101 DEL REGIO DECRETO 16MARZO 1942, N.267, LA DOMANDA DI CUI AL COMMA PRECE-DENTE PUÒ ESSERE PRESENTATA DOPO IL DECRETO DI AM-MISSIONE AL PASSIVO O DOPO LA SENTENZA CHE DECIDE ILGIUDIZIO INSORTO PER L'EVENTUALE CONTESTAZIONE DELCURATORE FALLIMENTARE.4. OVE L'IMPRESA SIA SOTTOPOSTA A LIQUIDAZIONECOATTA AMMINISTRATIVA LA DOMANDA PUÒ ESSERE PRE-SENTATA TRASCORSI QUINDICI GIORNI DAL DEPOSITO DELLOSTATO PASSIVO, DI CUI ALL'ARTICOLO 209 DEL REGIO DE-


CRETO 16 MARZO 1942, N.267, OVVERO, OVE SIANO STATEPROPOSTE OPPOSIZIONI O IMPUGNAZIONI RIGUARDANTI ILCREDITO DI LAVORO, DALLA SENTENZA CHE DECIDE SU DIESSE.5. QUALORA IL DATORE DI LAVORO, NON SOGGETTOALLE DISPOSIZIONI DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942,N.267, NON ADEMPIA, IN CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPOR-TO DI LAVORO, ALLA CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTODOVUTO O VI ADEMPIA IN MISURA PARZIALE, IL LAVORATOREO I SUOI AVENTI DIRITTO POSSONO CHIEDERE AL FONDO ILPAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, SEM-PRECHÉ, A SEGUITO DELL'ESPERIMENTO DELL'ESECUZIONEFORZATA PER LA REALIZZAZIONE DEL CREDITO RELATIVO ADETTO TRATTAMENTO, LE GARANZIE PATRIMONIALI SIANORISULTATE IN TUTTO O IN PARTE INSUFFICIENTI. IL FONDO,OVE NON SUSSISTA CONTESTAZIONE IN MATERIA, ESEGUE ILPAGAMENTO DEL TRATTAMENTO INSOLUTO.6. QUANTO PREVISTO NEI COMMI PRECEDENTI SI AP-PLICA SOLTANTO NEI CASI IN CUI LA RISOLUZIONE DEL RAP-PORTO DI LAVORO E LA PROCEDURA CONCORSUALE OD E-SECUTIVA SIANO INTERVENUTE SUCCESSIVAMENTE ALL'EN-TRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.7. I PAGAMENTI DI CUI AL SECONDO, TERZO, QUARTO EQUINTO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO SONO ESEGUITIDAL FONDO ENTRO 60 GIORNI DALLA RICHIESTA DELL'INTE-RESSATO. IL FONDO È SURROGATO DI DIRITTO AL LAVORA-TORE O AI SUOI AVENTI CAUSA NEL PRIVILEGIO SPETTANTESUL PATRIMONIO DEI DATORI DI LAVORO AI SENSI DEGLI AR-TICOLI 2751-BIS E 2776 DEL CODICE CIVILE PER LE SOMME DAESSO PAGATE.8. IL FONDO, PER LE CUI ENTRATE ED USCITE È TENUTAUNA CONTABILITÀ SEPARATA NELLA GESTIONE DELL'ASSI-CURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE, ÈALIMENTATO CON UN CONTRIBUTO A CARICO DEI DATORI DILAVORO PARI ALLO 0,03 PER CENTO DELLA RETRIBUZIONE DICUI ALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 30 APRILE 1969, N.153, ADECORRERE DAL PERIODO DI PAGA IN CORSO ALL'1 LUGLIO1982. PER TALE CONTRIBUTO SI OSSERVANO LE STESSE DI-SPOSIZIONI VIGENTI PER LO ACCERTAMENTO E LA RISCOS-174 di 798


175 di 798SIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONDO PENSIONI DEI LA-VORATORI DIPENDENTI. LE DISPONIBILITÀ DEL FONDO DI GA-RANZIA NON POSSONO IN ALCUN MODO ESSERE UTILIZZATEAL DI FUORI DELLA FINALITÀ ISTITUZIONALE DEL FONDOSTESSO. AL FINE DI ASSICURARE IL PAREGGIO DELLA GE-STIONE, L'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA PUÒ ESSERE MODIFICA-TA, IN DIMINUZIONE O IN AUMENTO, CON DECRETO DEL MINI-STRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DI CON-CERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, SENTITO IL CONSI-GLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'INPS, SULLA BASE DELLE RI-SULTANZE DEL BILANCIO CONSUNTIVO DEL FONDO MEDESI-MO.9. IL DATORE DI LAVORO DEVE INTEGRARE LE DENUN-CE PREVISTE DALL'ARTICOLO 4, PRIMO COMMA, DEL DECRE-TO-LEGGE 6 LUGLIO 1978, N.352, CONVERTITO, CON MODIFI-CAZIONE, NELLA LEGGE 4 AGOSTO 1978, N.467, CON L'INDI-CAZIONE DEI DATI NECESSARI ALL'APPLICAZIONE DELLENORME CONTENUTE NEL PRESENTE ARTICOLO NONCHÉ DEIDATI RELATIVI ALL'ACCANTONAMENTO EFFETTUATO NEL-L'ANNO PRECEDENTE ED ALL'ACCANTONAMENTO COMPLES-SIVO RISULTANTE A CREDITO DEL LAVORATORE. SI APPLICA-NO ALTRESÌ LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI SECONDO,TERZO E QUARTO DELL'ARTICOLO 4 DEL PREDETTO DECRE-TO-LEGGE. LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE COMMA NON SIAPPLICANO AL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO.10. PER I GIORNALISTI E PER I DIRIGENTI DI AZIENDEINDUSTRIALI, IL FONDO DI GARANZIA PER IL TRATTAMENTO DIFINE RAPPORTO È GESTITO, RISPETTIVAMENTE, DALL'ISTITU-TO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANIGIOVANNI AMENDOLA E DALLO ISTITUTO NAZIONALE DI PRE-VIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI.ART. 3 – OMISSISART. 4 - DISPOSIZIONI FINALI1. LE INDENNITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 351, 352, 919 E920 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, APPROVATO CON RE-GIO DECRETO 30 MARZO 1942, N.327, SONO SOSTITUITE DAL


TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DISCIPLINATO DALL'ARTI-COLO 2120 DEL CODICE CIVILE.2. QUANDO A NORMA DEL CAPO IV DEL TITOLO IV DELCODICE DELLA NAVIGAZIONE, APPROVATO CON REGIO DE-CRETO 30 MARZO 1942, N.327, IL TRATTAMENTO O ALTRA IN-DENNITÀ DI FINE RAPPORTO SONO COMMISURATI ALLA RE-TRIBUZIONE, QUESTA SI INTENDE DETERMINATA E REGOLA-TA DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.3. LA DISPOSIZIONE DI CUI AL SESTO COMMA DELL'AR-TICOLO 2120 DEL CODICE CIVILE NON SI APPLICA ALLE A-ZIENDE DICHIARATE IN CRISI AI SENSI DELLA LEGGE 12 AGO-STO 1977, N.675, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.4. LE NORME DI CUI ALL'ARTICOLO 2120 DEL CODICECIVILE E AI COMMI SECONDO, TERZO, QUARTO, QUINTO ESESTO DELL'ARTICOLO 5 DELLA PRESENTE LEGGE SI APPLI-CANO A TUTTI I RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO PER IQUALI SIANO PREVISTE FORME DI INDENNITÀ DI ANZIANITÀ,DI FINE LAVORO, DI BUONUSCITA, COMUNQUE DENOMINATEE DA QUALSIASI FONTE DISCIPLINATE.5. RESTANO SALVE LE INDENNITÀ CORRISPOSTE ALLACESSAZIONE DEL RAPPORTO AVENTI NATURA E FUNZIONEDIVERSE DA QUELLE DELLE INDENNITÀ DI CUI AL COMMAPRECEDENTE.6. RESTA ALTRESÌ FERMA LA DISCIPLINA LEGISLATIVADEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO DEI DIPENDENTI PUB-BLICI.7. IL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DEL REGIO DECRE-TO-LEGGE 8 GENNAIO 1942, N.5, CONVERTITO, CON MODIFI-CAZIONI, NELLA LEGGE 2 OTTOBRE 1942, N.1251, È SOP-PRESSO.8. LE DISPONIBILITÀ DEL FONDO DI CUI AL PRECEDEN-TE COMMA SONO DEVOLUTE AI DATORI DI LAVORO AVENTIDIRITTO, PROPORZIONALMENTE AGLI ACCANTONAMENTI EF-FETTUATI A NORMA DI LEGGE. LE MODALITÀ DI LIQUIDAZIONEDELLE DISPONIBILITÀ ANZIDETTE SONO STABILITE CON DE-CRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZASOCIALE, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO.176 di 798


177 di 7989. SONO ABROGATI GLI ARTICOLI 1 E 1-BIS DEL DECRE-TO-LEGGE 1 FEBBRAIO 1977, N.12, CONVERTITO, CON MODI-FICAZIONI, NELLA LEGGE 31 MARZO 1977, N.91.10. SONO ABROGATE TUTTE LE ALTRE NORME DI LEG-GE O AVENTI FORZA DI LEGGE CHE DISCIPLINANO LE FORMEDI INDENNITÀ DI ANZIANITÀ, DI FINE RAPPORTO E DI BUONU-SCITA, COMUNQUE DENOMINATE.11. SONO NULLE E VENGONO SOSTITUITE DI DIRITTODALLE NORME DELLA PRESENTE LEGGE TUTTE LE CLAUSOLEDEI CONTRATTI COLLETTIVI REGOLANTI LA MATERIA DELTRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO.12. NEI CASI IN CUI NORME DI LEGGE O AVENTI FORZADI LEGGE O CLAUSOLE DI CONTRATTI COLLETTIVI FACCIANORICHIAMO AGLI ISTITUTI INDICATI AL PRECEDENTE DECIMOCOMMA O ALLE FONTI REGOLATRICI DI ESSI, IL RICHIAMODEVE INTENDERSI RIFERITO AL TRATTAMENTO DI FINE RAP-PORTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PRESENTE LEGGE.ART. 5 - OMISSIS


178 di 798LEGGE 19 DICEMBRE 1984 N.863 - MISURE URGENTI A SO-STEGNO E AD INCREMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI(CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO).(G.U. N. 351 DEL 22 DICEMBRE 1984).ART. 1 - IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SO-CIALE, ACQUISITO IL PARERE DI CUI AL SUCCESSIVO COMMATERZO, E COMUNQUE SCADUTO IL TERMINE IVI PREVISTO,CONCEDE IL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE, DICUI AL SUCCESSIVO COMMA SECONDO, AGLI OPERAI ED AGLIIMPIEGATI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI E DI QUELLE DI CUIALL' ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981, N. 155, E ALL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416, LE QUALIABBIANO STIPULATO CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI, CONI SINDACATI ADERENTI ALLE CONFEDERAZIONI MAGGIOR-MENTE RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE, CHE STA-BILISCANO UNA RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO AL FINEDI EVITARE, IN TUTTO O IN PARTE, LA RIDUZIONE O LA DI-CHIARAZIONE DI ESUBERANZA DEL PERSONALE ANCHE AT-TRAVERSO UN SUO PIÙ RAZIONALE IMPIEGO.2. L'AMMONTARE DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONESALARIALE DI CUI AL COMMA PRIMO È DETERMINATO NELLAMISURA DEL CINQUANTA PER CENTO DEL TRATTAMENTO RE-TRIBUTIVO PERSO A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI ORARIO.IL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO PERSO VA DETERMINATO I-NIZIALMENTE NON TENENDO CONTO DEGLI AUMENTI RETRI-BUTIVI PREVISTI DA CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI NELPERIODO DI SEI MESI ANTECEDENTE LA STIPULA DEL CON-TRATTO DI SOLIDARIETÀ. IL PREDETTO TRATTAMENTO DI IN-TEGRAZIONE SALARIALE, CHE GRAVA SULLA CONTABILITÀSEPARATA DEI TRATTAMENTI STRAORDINARI DELLA CASSAINTEGRAZIONE GUADAGNI, VIENE CORRISPOSTO PER UNPERIODO NON SUPERIORE A VENTIQUATTRO MESI ED IL SUOAMMONTARE È RIDOTTO IN CORRISPONDENZA DI EVENTUALISUCCESSIVI AUMENTI RETRIBUTIVI INTERVENUTI IN SEDE DICONTRATTAZIONE AZIENDALE.3. COMMA ABROGATO DALL'ART. 13, D.P.R. 10 GIUGNO2000, N. 218


179 di 7984. IL PERIODO PER IL QUALE VIENE CORRISPOSTO ILTRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE, DI CUI AL PRE-CEDENTE COMMA SECONDO, È RICONOSCIUTO UTILE DI UF-FICIO AI FINI DELLA ACQUISIZIONE DEL DIRITTO, DELLA DE-TERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA PENSIONE E DEL CON-SEGUIMENTO DEI SUPPLEMENTI DI PENSIONE DA LIQUIDARSIA CARICO DELLA GESTIONE PENSIONISTICA CUI SONO I-SCRITTI I LAVORATORI INTERESSATI. IL CONTRIBUTO FIGU-RATIVO È A CARICO DELLA CONTABILITÀ SEPARATA DEITRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ED ÈCOMMISURATO AL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO PERSO ASEGUITO DELLA RIDUZIONE DI ORARIO.5. AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DIACCANTONAMENTO RELATIVE AL TRATTAMENTO DI FINERAPPORTO TROVANO APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI DI CUIAL COMMA TERZO DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 29 MAG-GIO 1982, N.297. LE QUOTE DI ACCANTONAMENTO RELATIVEALLA RETRIBUZIONE PERSA A SEGUITO DELLA RIDUZIONEDELL'ORARIO DI LAVORO SONO A CARICO DEL FONDO DI CUIALL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 12 AGOSTO 1977, N.675.6. PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE ARTI-COLO, AL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE DI CUIAI COMMI PRECEDENTI SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATI-BILI, LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 5 NOVEMBRE 1968,N.1115, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.ART. 2 - NEL CASO IN CUI I CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI,STIPULATI CON I SINDACATI ADERENTI ALLE CONFEDERA-ZIONI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NA-ZIONALE, AL FINE DI INCREMENTARE GLI ORGANICI, PREVE-DANO, PROGRAMMANDONE LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE,UNA RIDUZIONE STABILE DELL'ORARIO DI LAVORO, CON RI-DUZIONE DELLA RETRIBUZIONE, E LA CONTESTUALE ASSUN-ZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI NUOVO PERSONALE,CON RICHIESTA NOMINATIVA, AI DATORI DI LAVORO È CON-CESSO, PER OGNI LAVORATORE ASSUNTO SULLA BASE DEIPREDETTI CONTRATTI COLLETTIVI E PER OGNI MENSILITÀ DIRETRIBUZIONE AD ESSO CORRISPOSTA, UN CONTRIBUTO ACARICO DELLA GESTIONE DELL'ASSICURAZIONE PER LA DI-


SOCCUPAZIONE INVOLONTARIA, PARI, PER I PRIMI DODICIMESI, AL 15 PER CENTO DELLA RETRIBUZIONE LORDA PREVI-STA DAL CONTRATTO COLLETTIVO DI CATEGORIA PER IL LI-VELLO DI INQUADRAMENTO. PER CIASCUNO DEI DUE ANNISUCCESSIVI IL PREDETTO CONTRIBUTO È RIDOTTO, RISPET-TIVAMENTE, AL 10 E AL 5 PER CENTO.2. IN SOSTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI AL PRE-CEDENTE COMMA PRIMO, PER I LAVORATORI DI ETÀ COM-PRESA TRA I 15 E I 29 ANNI ASSUNTI SULLA BASE DEL PRE-SENTE ARTICOLO E CON RICHIESTA NOMINATIVA, PER I PRIMITRE ANNI E COMUNQUE NON OLTRE IL COMPIMENTO DELVENTINOVESIMO ANNO DI ETÀ DEL LAVORATORE ASSUNTO,LA QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL DATORE DI LA-VORO È DOVUTA IN MISURA FISSA CORRISPONDENTE AQUELLA PREVISTA PER GLI APPRENDISTI DALLA LEGGE 19GENNAIO 1955, N. 25 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, FERMARESTANDO LA CONTRIBUZIONE A CARICO DEL LAVORATORENELLA MISURA PREVISTA PER LA GENERALITÀ DEI LAVORA-TORI. NEL CASO IN CUI I PREDETTI LAVORATORI VENGANOASSUNTI DA AZIENDE ED AVENTI TITOLO AGLI SGRAVI DEGLIONERI SOCIALI DI CUI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUGLIINTERVENTI NEL MEZZOGIORNO, APPROVATO CON DECRETODEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 MARZO 1978, N. 218, ESUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI, È PER ESSICORRISPOSTO, PER IL MEDESIMO PERIODO ED A CARICODELLA GESTIONE INDICATA AL PRECEDENTE COMMA PRIMO,UN CONTRIBUTO PARI AL TRENTA PER CENTO DELLA RETRI-BUZIONE DI CUI ALLO STESSO COMMA.3. IL CONTRIBUTO DI CUI AI PRECEDENTI COMMI PRIMOE SECONDO È CUMULABILE CON GLI SGRAVI DEGLI ONERISOCIALI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE E PUÒ ESSERECONGUAGLIATO DAI DATORI DI LAVORO ALL'ATTO DEL PA-GAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALL'ISTITUTO NAZIONALEDELLA PREVIDENZA SOCIALE. L'AMMONTARE COMPLESSIVODEGLI SGRAVI DEGLI ONERI SOCIALI E DEI CONTRIBUTI DI CUIAL COMMA PRIMO NON PUÒ COMUNQUE SUPERARE LASOMMA TOTALE DI QUANTO LE AZIENDE SAREBBERO TENUTEA CORRISPONDERE, SECONDO LE NORME VIGENTI, IN MATE-RIA DI CONTRIBUZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI.180 di 798


4. NON BENEFICIANO DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI AICOMMI PRECEDENTI I DATORI DI LAVORO CHE, NEI DODICIMESI ANTECEDENTI LE ASSUNZIONI, ABBIANO PROCEDUTO ARIDUZIONI DI PERSONALE OVVERO A SOSPENSIONI DI LAVO-RO, AI SENSI DELL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 12 AGOSTO1977, N. 675.4-BIS. LE ASSUNZIONI SU RICHIESTA NOMINATIVA OPE-RATE DAL DATORE DI LAVORO SULLA BASE DEI CONTRATTICOLLETTIVI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON DEVONODETERMINARE UNA RIDUZIONE DELLA PERCENTUALE DELLAMANODOPERA FEMMINILE RISPETTO A QUELLA MASCHILE -OVVERO DI QUESTA ULTIMA QUANDO RISULTI INFERIORE -NELLE UNITÀ PRODUTTIVE INTERESSATE DALLA RIDUZIONEDELL'ORARIO, SALVO CHE VI SIA CARENZA, DICHIARATA DAL-LA COMMISSIONE DEL COLLOCAMENTO, DI MANODOPERAFEMMINILE, OVVERO MASCHILE, IN POSSESSO DELLE QUALI-FICHE CON RIFERIMENTO ALLE QUALI È PROGRAMMATAL'ASSUNZIONE CON RICHIESTA NOMINATIVA.5. AI LAVORATORI DELLE IMPRESE NELLE QUALI SIANOSTATI STIPULATI I CONTRATTI COLLETTIVI DI CUI AL PRECE-DENTE COMMA PRIMO, CHE ABBIANO UNA ETÀ INFERIORE AQUELLA PREVISTA PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA DI NONPIÙ DI VENTIQUATTRO MESI ED ABBIANO MATURATO I RE-QUISITI MINIMI DI CONTRIBUZIONE PER LA PENSIONE DI VEC-CHIAIA, SPETTA, A DOMANDA E CON DECORRENZA DAL MESESUCCESSIVO A QUELLO DELLA PRESENTAZIONE, IL SUDDET-TO TRATTAMENTO DI PENSIONE NEL CASO IN CUI ESSI AB-BIANO ACCETTATO DI SVOLGERE UNA PRESTAZIONE DI LA-VORO DI DURATA NON SUPERIORE ALLA METÀ DELL'ORARIODI LAVORO PRATICATO PRIMA DELLA RIDUZIONE CONVENUTANEL CONTRATTO COLLETTIVO. IL TRATTAMENTO SPETTA ACONDIZIONE CHE LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO AV-VENGA ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI STIPULAZIONE DELPREDETTO CONTRATTO COLLETTIVO E SULLA BASE DI CLAU-SOLE, IN ESSO APPOSITAMENTE INSERITE, CHE PREVEDANO,IN CORRISPONDENZA ALLA MAGGIORE RIDUZIONE DI ORA-RIO, UN ULTERIORE INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE. LIMI-TATAMENTE AL PREDETTO PERIODO DI ANTICIPAZIONE ILTRATTAMENTO DI PENSIONE È CUMULABILE CON LA RETRI-181 di 798


BUZIONE NEL LIMITE MASSIMO DELLA SOMMA CORRISPON-DENTE AL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO PERSO AL MOMENTODELLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DA TEMPO PIENOA TEMPO PARZIALE AI SENSI DEL PRESENTE COMMA, FERMARESTANDO NEGLI ALTRI CASI LA DISCIPLINA SUL CUMULO DICUI AGLI ARTICOLI 20 E 21 DELLA LEGGE 30 APRILE 1969, N.153.6. AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELLA RETRIBUZIONEDA ASSUMERE QUALE BASE DI CALCOLO PER LA DETERMI-NAZIONE DELLA PENSIONE DEI LAVORATORI CHE ABBIANOPRESTATO LAVORO A TEMPO PARZIALE AI SENSI DEL COMMAQUINTO, È NEUTRALIZZATO IL NUMERO DELLE SETTIMANE DILAVORO PRESTATO A TEMPO PARZIALE, OVE CIÒ COMPORTIUN TRATTAMENTO PENSIONISTICO PIÙ FAVOREVOLE.7. I CONTRATTI COLLETTIVI DI CUI AL PRECEDENTECOMMA PRIMO DEVONO ESSERE DEPOSITATI PRESSO L'I-SPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO. LA ATTRIBUZIONEDEL CONTRIBUTO È SUBORDINATA ALL'ACCERTAMENTO, DAPARTE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO, DELLA CORRI-SPONDENZA TRA LA RIDUZIONE CONCORDATA DELL'ORARIODI LAVORO E LE ASSUNZIONI EFFETTUATE. ALL'ISPETTORATOPROVINCIALE DEL LAVORO È DEMANDATA ALTRESÌ LA VIGI-LANZA IN ORDINE ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DEI CON-TRATTI DI CUI AL COMMA PRIMO, DISPONENDO LA SOSPEN-SIONE DEL CONTRIBUTO NEI CASI DI ACCERTATA VIOLAZIO-NE.7-BIS. I LAVORATORI ASSUNTI A NORMA DEL PRESENTEARTICOLO SONO ESCLUSI DAL COMPUTO DEI LIMITI NUMERI-CI PREVISTI DA LEGGI E CONTRATTI COLLETTIVI AI SOLI FINIDELL'APPLICAZIONE DI NORME ED ISTITUTI CHE PREVEDANOLO ACCESSO AD AGEVOLAZIONI DI CARATTERE FINANZIARIOE CREDITIZIO.8. ALL'ONERE DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DELPRESENTE ARTICOLO, VALUTATO PER L'ANNO 1984 IN LIRE 20MILIARDI, SI PROVVEDE MEDIANTE UTILIZZAZIONE, FINO ACONCORRENZA DELLO STESSO ONERE, DELLE ECONOMIE DIGESTIONE REALIZZATE DALLA CASSA INTEGRAZIONE GUA-DAGNI PER EFFETTO DELL'ATTUAZIONE DEL PRECEDENTEARTICOLO 1.182 di 798


ART. 3 - I LAVORATORI DI ETÀ COMPRESA FRA I QUINDICI ED IVENTINOVE ANNI POSSONO ESSERE ASSUNTI NOMINATIVA-MENTE, IN ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI CUI AL COMMATERZO, CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO NONSUPERIORE A VENTIQUATTRO MESI E NON RINNOVABILE,DAGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI E DALLE IMPRESE E LOROCONSORZI CHE AL MOMENTO DELLA RICHIESTA NON ABBIA-NO SOSPENSIONI DAL LAVORO IN ATTO AI SENSI DELL' ARTI-COLO 2 DELLA LEGGE 12 AGOSTO 1977, N. 675, OVVERO NONABBIANO PROCEDUTO A RIDUZIONE DI PERSONALE NEI DO-DICI MESI PRECEDENTI LA RICHIESTA STESSA, SALVO CHEL'ASSUNZIONE NON AVVENGA PER L'ACQUISIZIONE DI PRO-FESSIONALITÀ DIVERSE DA QUELLE DEI LAVORATORI INTE-RESSATI ALLE PREDETTE SOSPENSIONI E RIDUZIONI DI PER-SONALE.1. BIS. NELLE AREE INDICATE DALL'ARTICOLO 1 DEL TE-STO UNICO DELLE LEGGI SUGLI INTERVENTI PER IL MEZZO-GIORNO APPROVATO CON D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218, NON-CHÉ IN QUELLE SVANTAGGIATE DEL CENTRO-NORD PREVI-STE DALLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 407, L'ASSUNZIONECON CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO È AMMESSA SI-NO ALL'ETÀ DI 32 ANNI.2. FRA I LAVORATORI ASSUNTI A NORMA DEL COMMAPRECEDENTE, UNA QUOTA FINO AL CINQUE PER CENTO DE-VE ESSERE RISERVATA AI CITTADINI EMIGRATI RIMPATRIATI,OVE IN POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI. IN CASO DICARENZA DI PREDETTO PERSONALE DICHIARATA DALL'UFFI-CIO DI COLLOCAMENTO SI PROCEDE AI SENSI DEL COMMAPRIMO.3. I TEMPI E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTI-VITÀ DI FORMAZIONE E LAVORO SONO STABILITI MEDIANTEPROGETTI PREDISPOSTI DAGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI EDALLE IMPRESE ED APPROVATI DALLA COMMISSIONE RE-GIONALE PER L'IMPIEGO. NEL CASO IN CUI LA DELIBERA DEL-LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'IMPIEGO NON SIA IN-TERVENUTA NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA LOROPRESENTAZIONE, PROVVEDE IL DIRETTORE DELL'UFFICIOREGIONALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE.183 di 798


LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'IMPIEGO, NELL'AMBITODELLE DIRETTIVE GENERALI FISSATE DAL MINISTRO DEL LA-VORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, SENTITA LA COMMIS-SIONE CENTRALE PER L'IMPIEGO, DELIBERA, IN COERENZACON LE FINALITÀ FORMATIVE ED OCCUPAZIONALI E CON LECARATTERISTICHE DEI DIVERSI SETTORI PRODUTTIVI, IN OR-DINE AI CRITERI DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI ED AGLIEVENTUALI SPECIFICI REQUISITI CHE GLI STESSI DEVONOAVERE, TRA I QUALI PUÒ ESSERE PREVISTO IL RAPPORTOTRA ORGANICO AZIENDALE E NUMERO DEI LAVORATORI CONCONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO. NEL CASO IN CUI IPROGETTI INTERESSINO PIÙ AMBITI REGIONALI I MEDESIMIPROGETTI SONO SOTTOPOSTI ALL'APPROVAZIONE DEL MINI-STRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, IL QUALE,ENTRO TRENTA GIORNI, DELIBERA SENTITO IL PARERE DELLACOMMISSIONE CENTRALE PER L'IMPIEGO. NON SONO SOG-GETTI ALL'APPROVAZIONE I PROGETTI CONFORMI ALLE RE-GOLAMENTAZIONI DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVO-RO CONCORDATE TRA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI NA-ZIONALI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI ADERENTIALLE CONFEDERAZIONI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE,RECEPITE DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZASOCIALE SENTITA LA COMMISSIONE CENTRALE PER L'IMPIE-GO.4. I PROGETTI DI CUI AL COMMA TERZO, CHE PREVE-DONO LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO ALLE REGIONI, DE-VONO ESSERE PREDISPOSTI IN CONFORMITÀ AI REGOLA-MENTI COMUNITARI. ESSI POSSONO ESSERE FINANZIATI DALFONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL' ARTICOLO 25 DELLA LEGGE21 DICEMBRE 1978, N. 845, SECONDO LE MODALITÀ DI CUI AL-L'ARTICOLO 27 DELLA STESSA LEGGE. A TAL FINE LE REGIONIOGNI ANNO DETERMINANO LA QUOTA DEL LIMITE MASSIMODI SPESA, DI CUI AL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 24DELLA LEGGE PREDETTA, DA DESTINARE AL FINANZIAMENTODEI PROGETTI. HANNO PRECEDENZA NELL'ACCESSO AI FI-NANZIAMENTI I PROGETTI PREDISPOSTI D'INTESA CON I SIN-DACATI DI CUI AL COMMA TERZO DEL PRESENTE ARTICOLO.5. AI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO SI APPLI-CANO LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CHE DISCIPLINANO I184 di 798


RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO IN QUANTO NON SIANODEROGATE DAL PRESENTE DECRETO. IL PERIODO DI FOR-MAZIONE E LAVORO È COMPUTATO NELL'ANZIANITÀ DI SER-VIZIO IN CASO DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI FOR-MAZIONE E LAVORO IN RAPPORTO A TEMPO INDE-TERMINATO, EFFETTUATA DURANTE OVVERO AL TERMINEDELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LA-VORO.6. PER I LAVORATORI ASSUNTI CON IL CONTRATTO DIFORMAZIONE E LAVORO LA QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CA-RICO DEL DATORE DI LAVORO È DOVUTA IN MISURA FISSACORRISPONDENTE A QUELLA PREVISTA PER GLI APPRENDI-STI DALLA LEGGE 19 GENNAIO 1955, N. 25, E SUCCESSIVEMODIFICAZIONI, FERMA RESTANDO LA CONTRIBUZIONE ACARICO DEL LAVORATORE NELLE MISURE PREVISTE PER LAGENERALITÀ DEI LAVORATORI.7. AL TERMINE DEL RAPPORTO IL DATORE DI LAVORO ÈTENUTO AD ATTESTARE L'ATTIVITÀ SVOLTA ED I RISULTATIFORMATIVI CONSEGUITI DAL LAVORATORE, DANDONE CO-MUNICAZIONE ALLO UFFICIO DI COLLOCAMENTO TERRITO-RIALMENTE COMPETENTE.8. LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'IMPIEGO PUÒEFFETTUARE CONTROLLI, PER IL TRAMITE DELL'ISPETTORA-TO DEL LAVORO, SULL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI FOR-MAZIONE E LAVORO.9. IN CASO DI INOSSERVANZA DA PARTE DEL DATOREDI LAVORO DEGLI OBBLIGHI DEL CONTRATTO DI FORMAZIONEE LAVORO, IL CONTRATTO STESSO SI CONSIDERA A TEMPOINDETERMINATO FIN DALLA DATA DELL'INSTAURAZIONE DELRELATIVO RAPPORTO.10. I LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI FOR-MAZIONE E LAVORO SONO ESCLUSI DAL COMPUTO DEI LIMITINUMERICI PREVISTI DA LEGGI E CONTRATTI COLLETTIVI PERL'APPLICAZIONE DI PARTICOLARI NORMATIVE E ISTITUTI.11. IL RAPPORTO DI FORMAZIONE E LAVORO NEL COR-SO DEL SUO SVOLGIMENTO PUÒ ESSERE CONVERTITO INRAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO, FERMA RESTANDOL'UTILIZZAZIONE DEL LAVORATORE IN ATTIVITÀ CORRISPON-DENTI ALLA FORMAZIONE CONSEGUITA. IN QUESTO CASO185 di 798


CONTINUANO A TROVARE APPLICAZIONE I COMMI SESTO EDECIMO FINO ALLA SCADENZA DEL TERMINE ORIGI-NARIAMENTE PREVISTO DAL CONTRATTO DI FORMAZIONE ELAVORO.12. I LAVORATORI CHE ABBIANO SVOLTO ATTIVITÀ DIFORMAZIONE E LAVORO ENTRO DODICI MESI DALLA CESSA-ZIONE DEL RAPPORTO POSSONO ESSERE ASSUNTI A TEMPOINDETERMINATO, DAL MEDESIMO O DA ALTRO DATORE DILAVORO, CON RICHIESTA NOMINATIVA PER L'ESPLETAMENTODI ATTIVITÀ CORRISPONDENTI ALLA FORMAZIONE CONSE-GUITA. QUALORA IL LAVORATORE SIA ASSUNTO, ENTRO I LI-MITI DI TEMPO FISSATI DAL PRESENTE COMMA DAL MEDESI-MO DATORE DI LAVORO, IL PERIODO DI FORMAZIONE È COM-PUTATO NELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO. LA COMMISSIONE RE-GIONALE PER L'IMPIEGO, TENENDO CONTO DELLE PARTICO-LARI CONDIZIONI DEL MERCATO NONCHÉ DELLE CARATTERI-STICHE DELLA FORMAZIONE CONSEGUITA, PUÒ ELEVARE ILPREDETTO LIMITE FINO AD UN MASSIMO DI TRENTASEI MESI.13. COMMA ABROGATO DALL'ART. 10, D.M. 25 MARZO1998, N. 142.14. FERME RESTANDO LE NORME RELATIVE AL PRATI-CANTATO, POSSONO EFFETTUARE ASSUNZIONI CON IL CON-TRATTO DI CUI AL COMMA PRIMO ANCHE I DATORI DI LAVOROISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI QUANDO IL PROGETTO DIFORMAZIONE VENGA PREDISPOSTO DAGLI ORDINI E COLLEGIPROFESSIONALI ED AUTORIZZATO IN CONFORMITÀ A QUAN-TO PREVISTO DAL COMMA TERZO. TROVANO ALTRESÌ APPLI-CAZIONE I COMMI QUARTO E SESTO.15. FERME RESTANDO LE ALTRE DISPOSIZIONI IN MA-TERIA DI CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO, QUANDO IPROGETTI FORMATIVI DI CUI AL COMMA TERZO SONO RELA-TIVI AD ATTIVITÀ DIRETTAMENTE COLLEGATE ALLA RICERCASCIENTIFICA E TECNOLOGICA, ESSI SONO APPROVATI DALMINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LARICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, D'INTESA CON IL MI-NISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. I PRE-DETTI PROGETTI FORMATIVI POSSONO PREVEDERE UNA DU-RATA DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO SUPERIO-RE A VENTIQUATTRO MESI.186 di 798


187 di 79816. IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIA-TIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, AI FINIDELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PREVISTA DAI PRO-GETTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, UTILIZZA, ATTIVANDO-LI E COORDINANDOLI, GLI STRUMENTI E I RELATIVI MEZZI FI-NANZIARI PREVISTI NEL CAMPO DELLA RICERCA FINALIZZA-TA, APPLICATA E DI SVILUPPO TECNOLOGICO, SECONDO LI-NEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CIPE.17. NEL CASO IN CUI PER LO SVOLGIMENTO DI DETER-MINATE ATTIVITÀ SIA RICHIESTO IL POSSESSO DI APPOSITOTITOLO DI STUDIO, QUESTO COSTITUISCE REQUISITO PER LASTIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVOROFINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DELLE PREDETTE ATTIVI-TÀ.18. I LAVORATORI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 2 APRILE 1968, N. 482, ASSUNTICON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO, SONO CONSI-DERATI AI FINI DELLE PERCENTUALI D'OBBLIGO DI CUI AL-L'ARTICOLO 11 DELLA STESSA LEGGE.ART. 4 - LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'IMPIEGO È COSÌCOMPOSTA:DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SO-CIALE, O DA UN SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELLO STESSODICASTERO, O DAL DIRETTORE DELL'UFFICIO REGIONALEDEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE OVVERO, INCASO DI SUA ASSENZA OD IMPEDIMENTO, DA ALTRO FUN-ZIONARIO DI PARI GRADO DA LUI DELEGATO, CON FUNZIONIDI PRESIDENTE;DA UN MEMBRO DELLA GIUNTA REGIONALE DESIGNATODAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA STESSA, CON FUNZIONI DIVICE PRESIDENTE. IL VICE PRESIDENTE, PREVIA INTESA CONIL PRESIDENTE, PUÒ CONVOCARE LA COMMISSIONE E FIS-SARE L'ORDINE DEL GIORNO;DA DUE MEMBRI DESIGNATI DAL CONSIGLIO REGIONA-LE DELLA REGIONE INTERESSATA, CON VOTO LIMITATO ADUNO;


DA SEI MEMBRI DESIGNATI DALLE ASSOCIAZIONI SIN-DACALI DEI LAVORATORI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATI-VE SUL PIANO NAZIONALE;DA QUATTRO MEMBRI DESIGNATI DALLE ASSOCIAZIONISINDACALI DEI DATORI DI LAVORO MAGGIORMENTE RAPPRE-SENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE; DI QUESTI ALMENO UNODEVE ESSERE DESIGNATO DALLE ASSOCIAZIONI DELLE IM-PRESE A PARTECIPAZIONE STATALE ED UNO DALLE ASSO-CIAZIONI DELLE IMPRESE COOPERATIVE NELLE REGIONI INCUI QUESTE RIVESTANO PARTICOLARE RILEVANZA DAL PUN-TO DI VISTA OCCUPAZIONALE;DA DUE MEMBRI DESIGNATI DALLE ASSOCIAZIONI SIN-DACALI DEI DATORI DI LAVORO NON INDUSTRIALI E DEI LA-VORATORI AUTONOMI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVESUL PIANO NAZIONALE PURCHÉ RAPPRESENTATE NEL CNEL.2. PER OGNI MEMBRO EFFETTIVO DELLA COMMISSIONEREGIONALE PER L'IMPIEGO, AD ECCEZIONE DEL PRESIDENTEE DEL VICE PRESIDENTE, VIENE NOMINATO UN SUPPLENTE.3. LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'IMPIEGO È CON-VOCATA, OLTRE CHE AD INIZIATIVA DEL PRESIDENTE E DELVICE PRESIDENTE, QUANDO NE FACCIANO RICHIESTA LA ME-TÀ PIÙ UNO DEI COMPONENTI.4. ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE ASSISTONO,CON FACOLTÀ DI INTERVENTO, IL CAPO DELL'ISPETTORATOREGIONALE DEL LAVORO, IL DIRETTORE DELL'UFFICIO RE-GIONALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE, EDUN MEMBRO, DESIGNATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DEL-LA PREVIDENZA SOCIALE, CON FUNZIONE DI CONSIGLIEREPER L'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ DI TRATTAMENTOTRA UOMO E DONNA IN MATERIA DI LAVORO. ESPLETA LEFUNZIONI DI SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE UN FUNZIO-NARIO DELL'UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO E DELLA MAS-SIMA OCCUPAZIONE CON QUALIFICA NON INFERIORE AQUELLA DI DIRETTORE DI SEZIONE.5. IN RELAZIONE ALLA MATERIA TRATTATA E TENUTOCONTO DELLE CARATTERISTICHE DEL MERCATO DEL LAVO-RO POSSONO ESSERE CHIAMATI A PARTECIPARE AI LAVORIDELLA COMMISSIONE, O POSSONO CHIEDERE DI ESSEREAMMESSI A PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, RAP-188 di 798


189 di 798PRESENTANTI DI ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIAO DI SETTORE, OVVERO IL SOVRINTENDENTE REGIONALESCOLASTICO OD UN SUO DELEGATO, OVVERO RAPPRESEN-TANTI DELLE UNIVERSITÀ OPERANTI NELLA REGIONE, DESI-GNATI DAI RISPETTIVI RETTORI.6. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SO-CIALE, SENTITO IL PARERE DELLA COMMISSIONE CENTRALEPER L'IMPIEGO, FISSA CON DECRETO LE NORME CHE REGO-LANO IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI REGIONALIPER L'IMPIEGO. LE PREDETTE COMMISSIONI DURANO IN CA-RICA TRE ANNI.7. LE COMMISSIONI REGIONALI POSSONO COSTITUIREAL LORO INTERNO SOTTOCOMMISSIONI PER L'ESAME DIPARTICOLARI PROBLEMI. PER TALI SOTTOCOMMISSIONI SIAPPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRECEDENTECOMMA QUINTO.8. LA COMMISSIONE REGIONALE PER LO IMPIEGOSVOLGE, OLTRE I COMPITI PREVISTI DALLA LEGISLAZIONEVIGENTE, QUELLI ATTRIBUITI DAL DECRETO-LEGGE 3 FEB-BRAIO 1970, N. 7, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLALEGGE 11 MARZO 1970, N. 83, ALLA COMMISSIONE REGIONA-LE PER LA MANODOPERA AGRICOLA CHE È SOPPRESSA ALMOMENTO DELLA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI CUIAL PRECEDENTE COMMA PRIMO.9. LA COMMISSIONE REGIONALE PER LO IMPIEGO, QUA-LORA ESISTANO FONDATI MOTIVI PER RITENERE CHE SUSSI-STA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1977, N. 903, AV-VALENDOSI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO E DELLA CON-SULENZA DEL COMITATO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DEIPRINCIPI DI PARITÀ DI TRATTAMENTO E UGUAGLIANZA DI OP-PORTUNITÀ TRA LAVORATORI E LAVORATRICI, PUÒ EF-FETTUARE INDAGINI PRESSO LE IMPRESE SULL'OSSERVANZADEL PRINCIPIO DI PARITÀ NELL'ACCESSO AL LAVORO.10. È ABROGATO L' ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE14 FEBBRAIO 1981, N. 24, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,NELLA LEGGE 16 APRILE 1981, N. 140.11. FINO ALLA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI DICUI AL PRECEDENTE COMMA PRIMO, LE COMMISSIONI RE-


190 di 798GIONALI IN CARICA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELPRESENTE DECRETO CONTINUANO AD ESERCITARE LE PRO-PRIE FUNZIONI.ART. 5 - ARTICOLO ABROGATO DALL'ART. 11, D.LG. 25 FEB-BRAIO 2000, n. 61.ART. 6 - I DATORI DI LAVORO CHE INTENDONO ASSUMERE ATEMPO INDETERMINATO LAVORATORI PER I QUALI È PRE-SCRITTA LA RICHIESTA NUMERICA POSSONO INOLTRARE RI-CHIESTA NOMINATIVA DI AVVIAMENTO PER IL CINQUANTAPER CENTO DI ESSI.2. LE RICHIESTE NOMINATIVE DI CUI AL COMMA PRIMODEVONO ESSERE INOLTRATE CONTESTUALMENTE ALLECORRISPONDENTI RICHIESTE NUMERICHE. NEL CASO DI RI-CHIESTE SINGOLE O DISPARI OVVERO DI CESSAZIONE DIRAPPORTO DURANTE IL PERIODO DI PROVA, LA COMPENSA-ZIONE AVVIENE CON LA RICHIESTA SUCCESSIVA.3. RESTA FERMA OGNI ALTRA DISPOSIZIONE VIGENTEIN MATERIA DI ASSUNZIONI CON RICHIESTA NOMINATIVA.4. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA PRIMO NON SIAPPLICANO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMPIONE D'I-TALIA.5. I LAVORATORI DESTINATI A SVOLGERE MANSIONI DIGUARDIA GIURATA CONTINUANO AD ESSERE AVVIATI SU RI-CHIESTA NOMINATIVA PURCHÉ IN POSSESSO DI APPOSITAATTESTAZIONE DI IDONEITÀ RILASCIATA DALLE COMPETENTIAUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA.ART. 6-BIS - IL COMMA QUARTO DELL' ARTICOLO 9 DEL DE-CRETO- LEGGE 12 SETTEMBRE 1983, N. 463, CONVERTITO INLEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE1983,N. 638, È ABROGATO.ART. 6-TER - LE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA COMMISSIONEREGIONALE PER L'IMPIEGO, NELL'AMBITO DELLE PROVINCEAUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, SONO ESERCITATE DAL-LE COMMISSIONI LOCALI E PROVINCIALI, ISTITUITE CON LEG-GE PROVINCIALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, N. 23, E 9, N. 5,


191 di 798DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGO-STO 1972, N. 670, E DELLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE".ART. 7 - È SOPPRESSOART. 8 - IL PRESENTE DECRETO ENTRA IN VIGORE IL GIORNOSTESSO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFI-CIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SARÀ PRESENTATOALLE CAMERE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE.


192 di 798REGOLAMENTO UE 20 DICEMBRE 1985 N.3820 - ARMONIZZA-ZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIALE NELSETTORE DEI TRASPORTI SU STRADA.(G.U. CEE N. L370 DEL 31 DICEMBRE 1985)IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolarel'articolo 75,vista la decisione del Consiglio, del 13 maggio 1965, relativa all'armonizzazionedi alcune disposizioni che incidono sulla concorrenzanel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili, inparticolare la sezione III,vista la proposta della Commissione,visto il parere del Parlamento europeo,visto il parere del Comitato economico e sociale,considerando che nel settore dei trasporti su strada le disposizionicomunitarie in materia sociale sono state stabilite dal regolamento(CEE) n.543/69, modificato da ultimo dal regolamento (CEE)n.2829/77; che queste disposizioni mirano all'armonizzazione dellecondizioni di concorrenza tra i trasporti terrestri, in particolare perquanto riguarda il settore dei trasporti su strada, nonché al miglioramentodelle condizioni di lavoro e della sicurezza stradale; che i progressicompiuti in questi campi devono essere salvaguardati e approfonditi;che è tuttavia necessaria una maggiore flessibilità delle disposizioniattuali, pur senza pregiudicarne gli obiettivi;considerando che, tenendo conto delle considerazioni esposte qui diseguito conviene, per ragioni di chiarezza, riunire in un testo unicotutte le disposizioni applicabili in materia ed abrogare pertanto il regolamento(CEE) n. 543/69; che conviene tuttavia mantenere in vigoreper un certo periodo gli esoneri di cui all'articolo 4 per taluni veicolie le disposizioni dell'articolo 15 per taluni trasporti di viaggiatori;considerando che le disposizioni del presente regolamento relativealle condizioni di lavoro non possono pregiudicare la competenzadelle parti sociali a stipulare disposizioni più favorevoli ai lavoratori,segnatamente nel quadro di contratti collettivi di lavoro; che, per favorireil progresso sociale o migliorare la sicurezza stradale, ciascu-


193 di 798no stato membro deve mantenere la facoltà di applicare talune misureappropriate;considerando che, tenuto conto della diminuzione degli effettivi diagenti di scorta e di bigliettai, non è più necessario regolamentare iperiodi di riposo dei membri dell'equipaggio diversi dal conducente;considerando che la sostituzione della settimana mobile con quellafissa è atta a facilitare l'organizzazione dei lavori dei conducenti emigliorare il controllo;considerando che occorre fissare un regime applicabile ai trasportiinternazionali provenienti da o a destinazione di un paese terzo o tradue paesi terzi con transito sul territorio di uno stato membro; checonviene applicare a questi trasporti le disposizioni dell'accordo europeorelativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasportiinternazionali su strada (AETS) dell'1 luglio 1970; che nel casodei veicoli immatricolati in uno stato che non sia parte contraente dell'AETStali disposizioni si applicano soltanto alla parte del tragitto effettuataall'interno della Comunità;considerando che, poiché la materia dell'AETS rientra nel campod'applicazione del presente regolamento, la competenza per negoziaree concludere l'accordo in questione spetta alla Comunità; chele particolari circostanze dei negoziati relativi all'AETS giustificanotuttavia, a titolo eccezionale, una procedura secondo cui gli statimembri della Comunità depositano separatamente gli strumenti di ratificao di adesione nel quadro di un'azione concertata, pur agendonell'interesse e per conto delle Comunità;considerando che, per garantire nel traffico intracomunitario la preminenzadel diritto comunitario, gli stati membri devono far valere, almomento del deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione, unariserva in base alla quale i trasporti internazionali fra gli stati membrinon vanno considerati trasporti internazionali ai sensi dell'accordo.considerando che le possibilità previste dall'accordo stesso per leparti contraenti di concludere convenzioni bilaterali recanti deroga all'accordostesso per quanto riguarda il traffico di frontiera ed il traffico


194 di 798di transito, rientra in linea di massima nella competenza della Comunità;considerando che, se una modifica del regime interno della Comunitànel settore considerato richiede una corrispondente modifica dell'accordo,gli stati membri procedono di comune accordo affinché talemodifica sia apportata nell'ambito dell'accordo e secondo la proceduraivi prevista;considerando che taluni trasporti possono essere esclusi dal campod'applicazione del presente regolamento;considerando che è auspicabile completare e chiarire talune definizionied aggiornare talune disposizioni, in particolare per quanto riguardal'esenzione prevista per alcune categorie di veicoli.considerando che è opportuno prevedere disposizioni riguardo all'etàminima dei conducenti addetti ai trasporti di <strong>merci</strong> o ai trasporti diviaggiatori, tenendo anche conto di talune esigenze di formazioneprofessionale, nonché riguardo all'età minima degli assistenti allaguida e dei bigliettati; che, a fini di formazione professionale, gli statimembri devono avere la facoltà di ridurre a 16 anni compiuti l'età minimadegli assistenti di guida;considerando che occorre limitare la durata della guida continua egiornaliera, senza tuttavia che tale regolamentazione possa pregiudicarele regolamentazioni nazionali che obbligano il conducente aguidare il veicolo soltanto finché sia in grado di farlo in piena sicurezza;considerando che un prolungamento del periodo giornaliero di guidae di una simultanea riduzione del periodo di guida nell'arco di duesettimane sono atti a facilitare la gestione delle imprese di trasportocontribuendo al tempo stesso al progresso sociale;considerando che le disposizioni relative alle interruzioni di guida dovrebberoessere adottate a causa del prolungamento del periodo diguida giornaliero;


195 di 798considerando che è opportuno fissare le durate minime e le altrecondizioni alle quali è soggetto il riposo giornaliero e settimanale deiconducenti;considerando che lo svolgimento dei viaggi verrebbe agevolato se ilconducente avesse la possibilità di frazionare il proprio periodo di riposogiornaliero, segnatamente per non essere costretto a consumarei pasti e prendere alloggio nello stesso luogo;considerando che è benefico per il progresso sociale e per la sicurezzastradale aumentare la durata del riposo settimanale, prevedendoal tempo stesso la possibilità di riduzioni dei periodi di riposo,purché il conducente possa recuperare, in un luogo di sua scelta edentro un termine stabilito, le ore di riposo di cui non ha beneficiato;considerando che numerosi trasporti su strada all'interno della Comunitàutilizzano una nave traghetto o un convoglio ferroviario peruna parte del percorso; che occorre pertanto che la regolamentazionepreveda, per quanto riguarda i riposi giornalieri, disposizioni appropriatea detti trasporti;considerando che per motivi di sicurezza della circolazione stradaledeve essere fatto divieto di concedere premi in base alla distanzapercorsa e/o al tonnellaggio trasportato, che potrebbero mettere inpericolo la sicurezza della circolazione stradale;considerando che è desiderabile prevedere la possibilità di derogareal presente regolamento per taluni trasporti nazionali aventi caratteristicheparticolari; che occorre che in caso di deroghe gli stati membrisi assicurino che non viene compromesso il livello di protezione socialee di sicurezza della circolazione stradale;considerando che la particolare natura del settore del trasporto diviaggiatori giustifica una nuova definizione della categoria di veicoliche gli stati membri possono dispensare dall'osservanza del presenteregolamento nel settore dei trasporti nazionali;considerando che gli stati membri dovrebbero essere abilitati, conl'autorizzazione della Commissione, ad accordare deroghe al presen-


196 di 798te regolamento in circostanze eccezionali; che in caso d'urgenza talideroghe si dovrebbero poter accordare per un periodo limitato senzapreventiva autorizzazione della Commissione;considerando che per i conducenti dei veicoli adibiti a servizi regolaridi viaggiatori una copia dell'orario e un estratto del registro dell'impresapossono sostituire l'apparecchio di controllo; che per l'applicazionedel presente regolamento e per la prevenzione degli abusi sarebbeutile far rilasciare ai conducenti che lo chiedano estratti dei lororegistri di servizio;considerando che nell'interesse di un efficace controllo dovrebbe esseresoppressa la deroga all'obbligo di installare ed utilizzare l'apparecchiodi controllo nei servizi regolari internazionali di viaggiatori,tranne certi servizi frontalieri;considerando che occorre sottolineare l'importanza e la necessità diosservare il presente regolamento da parte dei datori di lavoro e deiconducenti;considerando che conviene che la Commissione segua l'evoluzionedella situazione negli stati membri e presenti ogni due anni al Consiglioed al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione delpresente regolamento;considerando che, per l'applicazione e il controllo del presente regolamento,è utile che gli stati membri si accordino assistenza reciproca.HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:SEZIONE I - DefinizioneArticolo IAi sensi del presente regolamento si intendono per:1) "trasporti su strada": qualsiasi spostamento su strade aperte aduso pubblico, a vuoto o a carico, d'un veicolo adibito al trasporto diviaggiatori o di <strong>merci</strong>;


197 di 7982) "veicoli": gli autoveicoli, i trattori, i rimorchi e i semirimorchi, ovecon tali termini si intende:a) "autoveicolo": qualsiasi veicolo munito d'un dispositivo meccanicodi propulsione che circola su strada con mezzi propri, senza guida dirotaie, e che è normalmente adibito al trasporto di viaggiatori o di<strong>merci</strong>;b) "trattore": qualsiasi veicolo munito d'un dispositivo meccanico dipropulsione che circola su strada con mezzi propri, senza guida dirotaie, concepito in particolare per tirare, spingere o azionare rimorchi,semirimorchi, attrezzi o macchine;c) "rimorchio": qualsiasi mezzo di trasporto destinato ad essere agganciatoad un autoveicolo o ad un trattore;d) "semirimorchio": un rimorchio privo di assale anteriore, collegato inmaniera che una parte considerevole del peso di detto rimorchio edel suo carico sia sostenuta dal trattore o dall'autoveicolo;3) "conducente": chiunque sia addetto alla guida d'un veicolo, ancheper un breve periodo, o che si trovi a bordo del veicolo per poterlo all'occorrenzaguidare;4) "settimana": il periodo tra le ore 0.00 del lunedì e le ore 24.00 delladomenica;5) "riposo": ogni periodo ininterrotto di almeno un'ora durante il qualeil conducente può disporre liberamente del suo tempo;6) "peso massimo autorizzato": il peso massimo ammissibile del veicoloin ordine di marcia, carico utile compreso;7) "servizi regolari di viaggiatori": i trasporti nazionali ed internazionaliconformi alla definizione di cui all'articolo 1 del regolamenton.117/66/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1966, relativo all'emanazionedi norme comuni per i trasporti internazionali su strada per persone,effettuati con autobus.SEZIONE II - Campo d'applicazioneArticolo 21. Il presente regolamento si applica ai trasporti su strada di cui all'articolo1, punto 1, effettuati all'interno della Comunità.2. L'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli cheeffettuano trasporti internazionali su strada (AETS) si applica, in so-


198 di 798stituzione delle presenti norme, alle operazioni internazionali di trasportosu strada:- in provenienza da o a destinazione di paesi terzi che sono particontraenti dell'accordo o in transito attraverso tali paesi, per l'interotragitto, mediante veicoli immatricolati in uno stato membro o in unodi tali paesi terzi;- in provenienza da o a destinazione di paesi terzi che non sono particontraenti dell'accordo, mediante veicoli immatricolati in uno di talipaesi terzi, per ogni tragitto effettuato all'interno della Comunità.Articolo 3La Comunità intraprenderà con i paesi terzi i negoziati che risultasseronecessari per l'applicazione del presente regolamento.Articolo 4Il presente regolamento non si applica ai trasporti effettuati a mezzodi:1) veicoli adibiti al trasporto di <strong>merci</strong> ed il cui peso massimo autorizzato,compreso il peso dei rimorchi o dei semirimorchi, non supera le3,5 tonnellate;2) veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori che, in base al loro tipo dicostruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare nove personeal massimo, conducente compreso, e sono destinati a tal fine;3) veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori in servizio regolare di linea,il cui percorso non supera i 50 chilometri;4) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 30 chilometriorari;5) veicoli adibiti al servizio, o posti sotto controllo, di forze armate,protezione civile, vigili del fuoco e forze responsabili del mantenimentodell'ordine pubblico;6) veicoli adibiti ai servizi delle fognature, di protezione contro le i-nondazioni, dell'acqua, del gas, dell'elettricità, della rete stradale, dellanettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, delle <strong>spedizioni</strong> postali,della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittentio riceventi di televisione o radio;7) veicoli utilizzati per emergenze temporanee o nel corso di operazionidi salvataggio;8) veicoli speciali adibiti ad usi medici;9) veicoli che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;


199 di 79810) carri attrezzi;11) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico,riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancoramessi in circolazione;12) veicoli adibiti al trasporto non com<strong>merci</strong>ale dei beni per uso privato;13) veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e alla riconsegnaalla fattoria di contenitori di latte o di prodotti a base di latteper l'alimentazione animale.SEZIONE III - EquipaggiArticolo 51. L'età minima dei conducenti addetti ai trasporti di <strong>merci</strong> è fissatacome segue:a) per i veicoli, ivi compresi eventualmente i rimorchi e i semirimorchi,il cui peso massimo autorizzato è pari o inferiore a 7,5 tonnellate,18 anni compiuti;b) per gli altri veicoli;- 21 anni compiuti o- 18 anni compiuti a condizione che l'interessato sia munito diun certificato di idoneità professionale, riconosciuto da uno degli statimembri, che ne attesti la compiuta formazione di conducente per trasportidi <strong>merci</strong> su strada, conformemente alla normativa comunitariasul livello minimo di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasportosu strada.2. I conducenti adibiti ai trasporti di viaggiatori devono avere almeno21 anni di età.I conducenti adibiti ai trasporti di viaggiatori su percorsi che superanoun raggio di 50 chilometri dal luogo di stazionamento abituale delveicolo devono soddisfare anche ad una delle seguenti condizioni:a) aver esercitato per almeno un anno l'attività di conducenteadibito al trasporto di <strong>merci</strong> mediante veicoli il cui peso massimo autorizzatosia superiore a 3,5 tonnellate;b) aver esercitato per almeno un anno l'attività di conducenteadibito al trasporto di viaggiatori su percorsi che non superano un


200 di 798raggio 50 chilometri dal luogo di stazionamento abituale del veicolo oad altri tipi di trasporto di viaggiatori che non sono soggetti al presenteregolamento, sempreché l'autorità competente ritenga che essiabbiano in tal modo acquisito l'esperienza necessaria;c) essere muniti di un certificato di idoneità professionale, riconosciutoda uno degli stati membri, che ne attesti la compiuta formazionedi conducente per trasporti di viaggiatori su strada, conformementealla normativa comunitaria sul livello minimo di formazionedei conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada.3. L'età minima degli assistenti alla guida e dei bigliettai è fissata a18 anni compiuti.4. I conducenti di veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori sono esentatidai requisiti di cui al paragrafo 2, lettera a), b) e c), qualora abbianoesercitato detta attività per almeno un anno anteriormente all'1ottobre 1970.5. Per i trasporti nazionali entro un raggio di 50 chilometri dal luogo diservizio del veicolo, ivi compresi i comuni il cui centro si trova entrotale raggio, ogni stato membro può ridurre l'età minima degli assistentialla guida a 16 anni compiuti, a condizione che sia a scopo diformazione professionale e nei limiti delle disposizioni nazionali inmateria di occupazione.SEZIONE IV - Periodi di guidaArticolo 61. Il periodo complessivo di guida tra due periodi di riposo giornalieroo tra un periodo di riposto giornaliero e un periodo di riposo settimanale,definito in appresso "periodo di guida giornaliero", non devesuperare 9 ore.Può essere esteso due volte in una settimana a 10 ore.Dopo un massimo di sei periodi di guida giornalieri, il conducente deveprendere un periodo di riposo settimanale come stabilito all'articolo8, paragrafo 3.Il periodo di riposo settimanale può essere rinviato alla fine del sestogiorno se la durata massima di guida nel corso dei sei giorni non superail massimo corrispondente a sei periodi di guida giornalieri.


201 di 798Nel caso di trasporti internazionali di viaggiatori diversi dai servizi regolari,i termini "sei" e "sesto" del secondo e terzo comma sono sostituitirispettivamente da "dodici" e "dodicesimo".Gli stati membri possono estendere l'applicazione del comma precedenteai trasporti nazionali di viaggiatori nel loro territorio, esclusi iservizi regolari.2. Il periodo complessivo di guida non deve superare 90 ore in un periododi due settimane consecutive.SEZIONE V -Interruzioni e periodi di riposoArticolo 71. Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza il conducente deveosservare un'interruzione di almeno 45 minuti, a meno che non i-nizi un periodo di riposo.2. Questa interruzione può essere sostituita da interruzioni di almeno15 minuti ciascuna, intercalate nel periodo di guida o immediatamentedopo tale periodo, in modo da assicurare l'osservanza del paragrafo1.3. In deroga al paragrafo 1, gli stati membri possono, nel caso di trasportiregolari nazionali di viaggiatori, fissare l'interruzione minima a30 minuti dopo un periodo di guida che non superi quattro ore. Questaderoga può essere concessa solo se interruzioni di guida superioria 30 minuti rischiano di ostacolare il traffico in città e se non èpossibile concedere ai conducenti di inserire un'interruzione di 15minuti nelle 4 ore e mezza di guida precedenti l'interruzione di 30 minuti.4. Durante tali interruzioni il conducente non può effettuare altri lavori.A norma del presente articolo, il tempo di attesa e il tempo nondedicato alla guida passato in un veicolo in movimento, una navetraghetto o un treno non sono considerati "altri lavori".5. Le interruzioni osservate a norma del presente articolo non possonoessere considerate come il riposo giornaliero.Articolo 81. In un periodo di 24 ore il conducente deve avere un periodo di riposogiornaliero minimo di 11 ore consecutive che potrebbe essereridotto ad un minimo di 9 ore consecutive non più di tre volte in una


202 di 798settimana, a condizione che in compenso sia concesso un periodoequivalente di riposo prima della fine della settimana successiva.I giorni in cui il riposo non è ridotto conformemente al primo comma,esso può essere preso in due o tre periodi separati nell'arco delle 24ore, uno dei quali deve essere di almeno 8 ore consecutive. In questocaso il periodo minimo di riposo è esteso a 12 ore.2. In ciascun periodo di 30 ore durante il quale a bordo di un veicolovi siano almeno due conducenti, ciascuno di loro deve avere un periodominimo di riposo giornaliero non inferiore ad 8 ore consecutive.3. Nel corso di ogni settimana uno dei periodi di riposo di cui ai paragrafi1 e 2 è esteso, a titolo di riposo settimanale, ad un totale di 45ore consecutive. Questo periodo di riposo può essere ridotto ad unminimo di 36 ore consecutive se preso nel luogo di stazionamentoabituale del veicolo o nella sede del conducente o ad un minimo di24 ore consecutive se preso fuori da tali luoghi. Ogni riduzione ècompensata da un periodo equivalente di riposo continuo prima dellafine della terza settimana che segue la settimana considerata.4. Un periodo di riposo settimanale che s'inizi in una settimana e siprolunghi nella settimana successiva può essere collegato a una diqueste settimane.5. In caso di trasporto di viaggiatori a cui si applichi l'articolo 6, paragrafo1, quarto e quinto comma, un periodo di riposo settimanale puòessere rinviato alla settimana successiva a quella per cui il ripososettimanale è dovuto e collegato al riposo settimanale di questa secondasettimana.6. I periodi di riposo presi come compensazione per la riduzione delriposo giornaliero e/o settimanale devono essere collegati ad un altroperiodo di riposo di almeno 8 ore e devono essere concessi, a richiestadell'interessato, nel luogo di parcheggio del veicolo o nella sededel conducente.7. Il riposo giornaliero può essere preso nel veicolo purché questosia provvisto di una cuccetta e sia in sosta.Articolo 9In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, qualora nel settore dei trasportidi <strong>merci</strong> o di viaggiatori un conducente accompagni un veicolo trasportatoda una nave traghetto o da un convoglio ferroviario, il riposogiornaliero può essere interrotto, una sola volta, purché ricorrano leseguenti condizioni:


203 di 798- la parte di riposo giornaliero fruita a terra deve poter essere antecedenteo successiva alla parte di riposo giornaliero fruita a bordodella nave traghetto o del convoglio ferroviario;- il periodo compreso tra le due parti di riposo giornaliero deve esserequanto più possibile breve e non può in nessun caso eccedere u-n'ora prima dell'imbarco o dopo lo sbarco; le formalità doganali sonocomprese nelle operazioni di imbarco o di sbarco;- durante le due parti del riposo giornaliero il conducente deve poterdisporre di un letto o di una cuccetta.Il riposo giornaliero così interrotto è aumentato di 2 ore.SEZIONE VI - Divieto di concedere alcuni tipi di compensiArticolo 10È vietato retribuire i conducenti salariati neppure mediante la concessionedi premi o maggiorazioni di salario, in base alle distanzepercorse e/o al volume delle <strong>merci</strong> trasportate, a meno che questeretribuzioni non siano tali da non compromettere la sicurezza dellacircolazione stradale.SEZIONE VII - DerogheArticolo 11Ciascuno stato membro può applicare minimi superiori o massimi inferioria quelli fissati agli articoli da 5 a 8.Tuttavia, il presente regolamento continua ad applicarsi ai conducentiche effettuino trasporti internazionali su veicoli immatricolati in un altrostato membro.Articolo 12A condizione di non compromettere la sicurezza della circolazionestradale e per poter raggiungere un punto di arresto appropriato, ilconducente può derogare al presente regolamento nei limiti necessarialla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suocarico.


204 di 798Il conducente deve menzionare sul foglio di registrazione dell'apparecchiodi controllo o nel registro di servizio il genere e il motivo delladeroga a dette disposizioni.Articolo 131. Ogni stato membro può concedere per il suo territorio o, con l'accordodegli stati interessati, per il territorio di altri stati membri deroghea qualsiasi disposizione del presente regolamento applicabile aitrasporti effettuati da un veicolo appartenente ad una o più delle seguenticategorie:a) veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori che, secondo il tipo di costruzioneo di attrezzatura, sono adatti a trasportare non più di 17persone, conducente compreso, e destinati a tale scopo;b) veicoli utilizzati dalle autorità pubbliche per servizi pubblici che nonfanno concorrenza ai trasportatori professionali;c) veicoli utilizzati da imprese agricole, orticole, forestali o di pescaper trasporto di <strong>merci</strong> nel raggio di 50 chilometri dal luogo di stazionamentoabituale del veicolo, incluso il territorio dei comuni i cui centrisi trovino all'interno del raggio anzidetto;d) veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinateal consumo umano;e) veicoli adibiti al trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati localio viceversa, o dai mercati ai macelli locali;f) veicoli utilizzati come negozi mobili nei mercati locali o per la venditaa domicilio, per operazioni di banca, cambio o risparmio, per il culto,il prestito di libri, dischi o cassette, per manifestazioni culturali omostre itineranti, appositamente attrezzati per tali scopi;g) veicoli adibiti al trasporto del materiale o dell'attrezzatura da utilizzarenell'esercizio della professione del loro conducente entro unraggio di 50 chilometri del luogo di stazionamento abituale del veicolopurché la guida del veicolo non rappresenti l'attività principale delconducente e la deroga non pregiudichi gravemente gli obiettivi perseguitidal regolamento; gli stati membri possono subordinare la derogaall'autorizzazione individuale;h) veicoli operanti esclusivamente in isole con un'area non superiorea 2.300 km2, che non siano collegate al resto del territorio nazionalemediante ponte, guado o galleria che consentano il passaggio di automezzi;


205 di 798i) veicoli adibiti al trasporto di <strong>merci</strong>, che per la loro propulsione utilizzanogas prodotto sul veicolo o elettricità, o muniti di dispositivo rallentatorenella misura in cui tali veicoli, a norma della legislazionedello stato membro d'immatricolazione, sono assimilati ai veicoli conmotore a benzina o a gasolio il cui peso massimo autorizzato, compresoquello dei rimorchi, non supera 3,5 tonnellate;j) veicoli adibiti a scuola guida per l'ottenimento della patente di guida;k) trattori esclusivamente destinati a lavori agricoli e forestali.Gli stati membri informano la Commissione delle deroghe concessein base al presente paragrafo.2. Gli stati membri, previa autorizzazione della Commissione, possonoderogare all'applicazione delle disposizioni del presente regolamentoper i trasporti effettuati in circostanze eccezionali purché laderoga non pregiudichi gravemente gli obiettivi perseguiti dal regolamento.In casi urgenti essi possono concedere una deroga temporanea, perun periodo non superiore a 30 giorni, notificandola immediatamentealla Commissione.La Commissione notifica agli altri stati membri ogni deroga concessain base al presente paragrafo.SEZIONE VIII - Controlli e sanzioniArticolo 141. Per i trasporti regolari di viaggiatori- nazionali- internazionali, i cui capilinea sono situati ad una distanza di 50 chilometriin linea d'aria da una frontiera tra due stati membri ed il cuipercorso di linea supera 100 chilometri, a cui si applica il presenteregolamento l'impresa stabilisce un orario di servizio e tiene un registrodi servizio.2. Nel registro di servizio debbono risultare, per ciascun conducente,il nominativo, la sede, nonché l'orario prestabilito per i vari periodi diguida, gli altri periodi di lavoro ed i periodi di disponibilità.3. Il registro deve contenere tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2per un periodo minimo comprendente la settimana in corso, la settimanaprecedente e la settimana successiva.


206 di 7984. Il registro deve essere firmato dal titolare dell'impresa o da un suodelegato.5. Ogni conducente addetto ad un servizio di cui al paragrafo 1 deveessere munito di un estratto del registro di servizio e di una copiadell'orario di servizio.6. Il registro di servizio è tenuto dall'impresa per un anno dopo loscadere del periodo cui si riferisce.L'impresa deve dare al conducente interessato un estratto del registrodi servizio qualora questo lo richieda.7. Il presente articolo non si applica ai conducenti di veicoli muniti diun apparecchio di controllo, utilizzato conformemente al regolamento(CEE) n.3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchiodi controllo nel settore dei trasporti su strada.Articolo 151. L'impresa organizza il lavoro dei conducenti in modo che siano ingrado di osservare le appropriate disposizioni del presente regolamentoe quelle del regolamento (CEE) n.3821/85.2. L'impresa verifica periodicamente che questi due regolamenti sianostati osservati. Se si accertano infrazioni, l'impresa adotta i provvedimentinecessari per impedirne il ripetersi.Articolo 161. La Commissione elabora una relazione biennale sull'attuazionedel presente regolamento da parte degli stati membri e sull'evoluzionedei settori considerati.Essa presenta la relazione al Consiglio e al Parlamento europeo entrotredici mesi dalla scadenza del periodo di due anni cui si riferisce.2. Al fine di consentire alla Commissione di elaborare la relazione dicui al paragrafo 1, gli stati membri comunicano ogni due anni allaCommissione le informazioni necessarie, utilizzando un formularioapposito. Tali informazioni devono essere trasmesse alla Commissioneal più tardi entro il 30 settembre successivo allo scadere delperiodo di due anni cui si riferisce la relazione.3. Previa consultazione degli stati membri, la commissione redige ilmodello di formulario.


207 di 798Articolo 171. Gli stati membri adottano tempestivamente, previa consultazionedella Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrativenecessarie all'esecuzione del presente regolamento.Tali disposizioni riguardano, tra l'altro, l'organizzazione, la procedurae gli strumenti di controllo, nonché le sanzioni applicabili in caso diinfrazione.2. Gli stati membri si accordano assistenza reciproca ai fini dell'applicazionedel presente regolamento e del relativo controllo.3. Nell'ambito di questa assistenza reciproca le competenti autoritàdegli stati membri si comunicano le informazioni disponibili concernenti:- le infrazioni al presente regolamento commesse da non residenti equalsiasi sanzione da essi applicata per tali infrazioni;- qualsiasi sanzione applicata da uno stato membro ai propri residentiper infrazioni commesse in altri stati membri.SEZIONE IX - Disposizioni finaliArticolo 181. Il regolamento (CEE) n. 543/69 è abrogato.Tuttavia:- l'articolo 4 di detto regolamento rimane applicabile fino al 31 dicembre1989 ai veicoli usati dalle autorità pubbliche per assicurareservizi pubblici che non fanno concorrenza ai trasportatori professionalinonché ai trattori esclusivamente destinati ai lavori agricoli e forestalilocali. Gli stati membri possono però prescrivere che il presenteregolamento si applichi ai suddetti trasporti nazionali nel loro territorioa decorrere da una data anteriore;- l'articolo 15 di detto regolamento rimane applicabile fino al 31 dicembre1989 ai veicoli e ai conducenti addetti ai trasporti internazionaliregolari di viaggiatori, nella misura in cui i veicoli che effettuanotali servizi non siano muniti di un apparecchio di controllo utilizzatoconformemente al regolamento (CEE) n.3821/85.2. I riferimenti al regolamento abrogato in virtù del paragrafo 1 devonointendersi come riferimenti fatti al presente regolamento.


Articolo 19Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 1986.208 di 798


209 di 798REGOLAMENTO UE DEL 20 DICEMBRE 1985 N. 3821 - APPA-RECCHIO DI CONTROLLO NEL SETTORE DEI TRASPORTI SUSTRADA(G.U. CEE L 370 DEL 31 DICEMBRE 1985)IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolarel'articolo 75,vista la proposta della Commissione,visto il parere del Parlamento europeo,visto il parere del Comitato economico e sociale,considerando che il regolamento (CEE) n. 1463/70, modificato da ultimodal regolamento (CEE) n. 2828/77, ha introdotto un apparecchiodi controllo nel settore dei trasporti su strada; considerando che, tenendoconto delle considerazioni esposte qui di seguito conviene,per ragioni di chiarezza, riunire in un testo unico tutte le disposizioniapplicabili in materia ed abrogare pertanto il regolamento (CEE) n.1463/70; che conviene tuttavia mantenere in vigore per un certo periodol'esonero di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per taluni trasporti diviaggiatori;considerando che l'utilizzazione di un apparecchio di controllo chepossa indicare i gruppi di tempi di cui al regolamento (CEE) n.3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazionedi alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasportisu strada, è atto a garantire un efficace controllo di dette disposizioni;considerando che l'obbligo di istituire un siffatto apparecchio di controllopuò essere imposto soltanto ai veicoli immatricolati negli statimembri; che taluni di questi veicoli possono inoltre essere esclusisenza inconvenienti dal campo d'applicazione del presente regolamento;considerando che in circostanze eccezionali gli stati membri dovrebberoessere abilitati ad accordare, con l'autorizzazione della Commissione,deroghe al presente regolamento per taluni veicoli; che incasi d'urgenza tali deroghe si dovrebbero poter accordare per un periodolimitato senza preventiva autorizzazione della Commissione;


210 di 798considerando che, per effettuare un controllo efficace, l'apparecchiodeve essere di sicuro funzionamento, di facile impiego e concepito inmodo da escludere al massimo le possibilità di frode; che a tale scopoè in particolare necessario che l'apparecchio di controllo forniscasu fogli individuali a ciascun conducente registrazioni dei diversigruppi di tempi sufficientemente esatte e facilmente identificabili;considerando che una registrazione automatica di altri elementi riguardantila marcia del veicolo, quali la velocità e il percorso, puòcontribuire notevolmente alla sicurezza della circolazione e alla guidarazionale del veicolo e che pertanto si ravvisa l'opportunità di procedereanche alla registrazione di tali elementi;considerando che, per evitare qualsiasi ostacolo all'immatricolazionedei veicoli muniti degli apparecchi di controllo, nonché‚ qualsiasi o-stacolo alla loro messa in circolazione o al loro uso ed all'utilizzazionedi detti apparecchi, su tutto il territorio degli stati membri, è necessariostabilire norme comunitarie per la costruzione e l'installazionedegli apparecchi di controllo e prevedere una procedura d'omologazioneCEE;considerando che, in caso di divergenze fra stati membri relative adun'omologazione CEE, occorre che la Commissione possa deliberaremediante una decisione sulla controversia se gli stati stessi nonl'hanno potuta risolvere nel termine di sei mesi;considerando che per l'applicazione del presente regolamento e perla prevenzione degli abusi sarebbe utile far rilasciare ai conducentiche la chiedono una copia dei loro fogli di registrazione;considerando che gli obiettivi citati del controllo dei tempi di lavoro eriposo esigono che i datori di lavoro e i conducenti siano tenuti a vigilaresul buon funzionamento dell'apparecchio eseguendo accuratamentele operazioni richieste dalla regolamentazione;considerando che le disposizioni che disciplinano il numero di fogli diregistrazione che un conducente deve tener con sé‚ devono essere


211 di 798modificate in seguito alla sostituzione della settimana mobile conquella fissa;considerando che il progresso tecnico rende necessario un rapidoadeguamento delle prescrizioni tecniche di cui agli allegati del presenteregolamento; che occorre, per facilitare l'attuazione delle misurenecessarie a tal fine, prevedere una procedura di stretta cooperazionefra gli stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitatoconsultivo;considerando che conviene che gli stati membri si scambiano le informazionidisponibili in merito alle trasgressioni constatate;considerando che per garantire un funzionamento sicuro e regolaredell'apparecchio di controllo conviene prevedere condizioni uniformiper le verifiche ed i controlli periodici cui l'apparecchio installato deveessere sottoposto,HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:CAPITOLO I - Principi e campo d'applicazioneArticolo 1L'apparecchio di controllo ai sensi del presente regolamento deve rispondere,per quanto riguarda le condizioni di costruzione, di montaggio,di utilizzazione e di controllo, alle prescrizioni del presente regolamento,compresi gli allegati I e II.Articolo 2Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che figuranonell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/85.Articolo 31. L'apparecchio di controllo deve essere montato e utilizzato sui veicoliadibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di <strong>merci</strong> ed immatricolatiin uno stato membro, ad eccezione dei veicoli elencati all'articolo4 e all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n.3820/85.


212 di 7982. Gli stati membri possono dispensare dall'applicazione del presenteregolamento i veicoli di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento(CEE) n. 3820/85. Gli stati membri comunicano alla Commissionetutte le dispense concesse in base al presente paragrafo.3. Gli stati membri, previa autorizzazione della Commissione, possonodispensare dall'applicazione del presente regolamento i veicoli dicui all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3820/85. Incasi urgenti essi possono concedere una dispensa temporanea perun periodo non superiore a 30 giorni, notificandola immediatamentealla Commissione. La Commissione notifica agli altri stati membri tuttele dispense concesse inbase al presente paragrafo.4. Gli stati membri possono chiedere per i trasporti nazionali l'installazionee l'utilizzazione di apparecchi di controllo, in conformità delpresente regolamento, in qualsiasi veicolo per il quale detta installazionee l'utilizzazione non sia richiesta dal paragrafo 1.CAPITOLO II - OmologazioneArticolo 4Le domande di omologazione CEE per un modello di apparecchio dicontrollo o di foglio di registrazione sono presentate ad uno statomembro, corredate degli opportuni documenti descrittivi, dal fabbricanteo dal suo mandatario. Per un medesimo modello di apparecchiodi controllo o di foglio di registrazione la domanda può esserepresentata ad un solo stato membro.Articolo 5Ciascuno stato membro accorda l'omologazione CEE a ogni modellodi apparecchio di controllo o ad ogni modello di foglio di registrazione,se i medesimi sono conformi alle norme previste nell'allegato I ese lo stesso stato membro è in grado di sorvegliare la conformità dellafabbricazione al modello omologato.Le modifiche o le aggiunte ad un modello omologato debbono formareoggetto di un'omologazione CEE di modello complementare daparte dello stato membro che ha accordato l'omologazione CEE iniziale.


213 di 798Articolo 6Gli stati membri assegnano al richiedente un marchio di omologazioneCEE conforme al modello fissato nell'allegato II per ciascun modellodi apparecchio di controllo o di foglio di registrazione da essiomologato ai sensi dell'articolo 5.Articolo 7Le autorità competenti dello stato membro al quale è stata presentatala domanda di omologazione trasmettono a quelle degli altri statimembri, entro il termine di un mese, una copia della scheda di omologazionecorredata di una copia dei documenti descrittivi necessario comunicano alle stesse il rifiuto di omologazione per ciascun modellodi apparecchio di controllo o di foglio di registrazione che esserispettivamente omologano o rifiutano di omologare; in caso di rifiutocomunicano la motivazione della decisione.Articolo 81. Qualora lo stato membro che ha proceduto all'omologazione CEEdi cui all'articolo 5 constati che degli apparecchi di controllo o dei foglidi registrazione recanti il marchio di omologazione CEE da essoassegnato non sono conformi al modello che ha omologato, adotta lemisure necessarie per assicurare la conformità della fabbricazione almodello omologato. Queste ultime possono giungere, se necessario,fino al ritiro dell'omologazione CEE.2. Lo stato membro che ha accordato un'omologazione CEE deverevocarla se l'apparecchio di controllo od il foglio di registrazione chehanno formato oggetto dell'omologazione sono considerati non conformial presente regolamento, compresi i suoi allegati, o presentano,nell'uso, un difetto di ordine generale che li renda inadatti alla lorodestinazione.3. Se lo stato membro che ha accordato un'omologazione CEE è informatoda un altro stato membro dell'esistenza di uno dei casi di cuiai paragrafi 1 e 2, esso adotta anche, dopo aver consultato l'altro stato,le misure previste nei suddetti paragrafi, fatto salvo il paragrafo 5.4. Lo stato membro che ha constatato l'esistenza di uno dei casi previstial paragrafo 2 può sospendere l'immissione sul mercato e lamessa in servizio degli apparecchi di controllo o dei fogli fino a nuovoavviso. Lo stesso avviene nei casi previsti al paragrafo 1 per gli apparecchidi controllo o per i fogli dispensati dalla verifica prima CEE,


214 di 798se il fabbricante, dopo essere stato avvertito, non li rende conformi almodello approvato o ai requisiti prescritti dal presente regolamento.In ogni caso le autorità competenti degli stati membri si informanoreciprocamente e informano la Commissione, nel termine di un mese,della revoca di un'omologazione CEE precedentemente accordatao di altre misure prese in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3, nonché‚dei motivi che giustificano tale misura.5. Qualora lo stato membro che ha proceduto all'omologazione CEEcontesti l'esistenza dei casi previsti dai paragrafi 1 e 2, di cui è statoinformato, gli stati membri interessati si adoperano, per comporre lavertenza. Essi ne tengono informata la Commissione.Qualora, nel termine di quattro mesi dal momento dell'informazionedi cui al paragrafo 3, i contatti tra gli stati membri non abbiano portatoad un accordo, la Commissione, dopo aver consultato gli esperti ditutti gli stati membri ed esaminato tutti i fattori in gioco, ad esempioeconomici e tecnici, adotta entro un termine di sei mesi una decisioneche viene notificata agli stati membri interessati e comunicatacontemporaneamente agli altri stati membri. La Commissione fissa iltermine per la messa in applicazione della sua decisione a secondadei casi.Articolo 91. Il richiedente l'omologazione CEE per un modello di foglio di registrazionedeve precisare nella domanda il modello (o i modelli) di apparecchio(apparecchi) di controllo sul quale (o sui quali) tale foglio èdestinato a essere utilizzato e deve fornire, per il collaudo del foglio,un apparecchio adeguato del (dei) tipo(i) appropriato(i).2. Le autorità competenti di ciascuno stato membro indicano, sullascheda di omologazione del modello del foglio di registrazione, ilmodello (o i modelli) di apparecchio (apparecchi) di controllo sul quale(o sui quali) il modello di foglio può essere utilizzato.Articolo 10Gli stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione né‚ vietare lamessa in circolazione o l'uso dei veicoli muniti dell'apparecchio dicontrollo per motivi riguardanti tale apparecchio, se quest'ultimo èmunito del marchio di omologazione CEE di cui all'articolo 6 e dellatarghetta di montaggio di cui all'articolo 12.


215 di 798Articolo 11Ogni decisione di rifiuto o di ritiro dell'omologazione di un modello diapparecchio di controllo o di foglio di registrazione adottata in base alpresente regolamento è motivata in modo preciso. Essa è notificataall'interessato con l'indicazione delle vie di ricorso offerte dalla legislazionevigente negli stati membri e dei termini per la presentazionedei ricorsi stessi.CAPITOLO III - Montaggio e controlloArticolo 121. Sono autorizzati ad effettuare le operazioni di montaggio e di riparazionedell'apparecchio di controllo soltanto i montatori o le officineautorizzati a tal fine dalle autorità competenti degli stati membri, dopoaver sentito, se esse lo desiderano, il parere dei fabbricanti interessati.2. Il montatore o l'officina autorizzati appongono un marchio particolaresui sigilli apposti. Le autorità competenti di ciascuno stato membrotengono un registro dei marchi utilizzati.3. Le autorità competenti degli stati membri si comunicano reciprocamentel'elenco dei montatori o officine autorizzati e si trasmettonocopia dei marchi impiegati.4. La conformità del montaggio dell'apparecchio di controllo alle prescrizionidel presente regolamento è attestata dalla targhetta di montaggioapposta secondo le modalità previste nell'allegato I.5. I sigilli possono essere tolti dai montatori o dalle officine autorizzatidalle autorità competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolooppure secondo le modalità previste nell'allegato I, capitolo V, paragrafo4 del presente regolamento.CAPITOLO IV - Disposizioni di utilizzazioneArticolo 13Il datore di lavoro ed i conducenti provvedono al buon funzionamentoe al buon uso dell'apparecchio.Articolo 14


216 di 7981. Il datore di lavoro rilascia ai conducenti un numero sufficiente difogli di registrazione, in relazione al carattere individuale di tali fogli,alla durata del servizio ed alla necessità di sostituire eventualmente ifogli sciupati o ritirati da un agente incaricato del controllo. Il datore dilavoro consegna ai conducenti soltanto fogli di un modello omologatiatti ad essere utilizzati nell'apparecchio montato a bordo del veicolo.2. L'impresa conserva i fogli di registrazione in modo sistematico perun periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilasciauna copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta. I foglisono esibiti o consegnati a richiesta degli agenti incaricati del controllo.Articolo 151. I conducenti non utilizzano fogli di registrazione sporchi o deteriorati.I fogli devono essere adeguatamente protetti in tal senso.Nel caso di deterioramento di un foglio contenente registrazioni, iconducenti debbono accludere il foglio deteriorato al foglio di riservautilizzato per sostituirlo.2. I conducenti utilizzano i fogli di registrazione per ciascun giornoin cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegnail veicolo. Il foglio di registrazione è ritirato solo alla fine del periodo dilavoro giornaliero, a meno che il suo ritiro sia autorizzato diversamente.Nessun foglio di registrazione deve essere utilizzato per unperiodo più lungo di quello per il quale era destinato. Quando i conducentisi allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzarel'apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso, i gruppidi tempi indicati nel paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d),sono iscritti sul foglio, a mano o mediante registrazione automatica oin altro modo, in maniera leggibile ed evitando l'insudiciamento delfoglio.Essi apportano le necessarie variazioni ai fogli di registrazione nelcaso che più di un conducente si trovi a bordo del veicolo, in modoche l'informazione di cui al capitolo II, punti da 1 a 3 dell'allegato I,sia registrata sul foglio di registrazione del conducente che effettivamenteguida.3. I conducenti:– devono preoccuparsi della concordanza tra la registrazione dell'orasul foglio e l'ora legale nel paese di immatricolazione del veicolo;


– devono azionare i dispositivi di commutazione che consentono diregistrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo:a) sotto il simbolo : il tempo di guida;b) sotto il simbolo : tutti gli altri tempi di lavoro;c) sotto il simbolo : il tempo di disponibilità, ovvero:– il tempo d'attesa, ossia il periodo durante il quale ai conducenti èrichiesta la permanenza sul posto di lavoro soltanto per risponderead eventuali chiamate al fine di iniziare o riprendere la guida o di e-seguire altri lavori;– il tempo trascorso a fianco di un conducente durante la marcia delveicolo; - il tempo trascorso in cuccetta durante la marcia del veicolo;d) sotto il simbolo : le interruzioni di guida e i periodi di riposo giornaliero.4. Ciascuno stato membro può permettere, per i fogli di registrazioneutilizzati sui veicoli immatricolati nel suo territorio, che i periodi ditempo di cui al paragrafo 3, secondo trattino, lettere b) e c), siano tuttiregistrati sotto il simbolo5. Il conducente deve apportare sul foglio di registrazione le seguentiindicazioni:a) cognome e nome all'inizio dell'utilizzazione del foglio;b) data e luogo all'inizio e alla fine dell'utilizzazione del foglio;c) numero della targa del veicolo al quale è assegnato prima del primoviaggio registrato sul foglio e, in seguito, in caso di cambiamentodi veicolo, nel corso dell'utilizzazione del foglio;d) la lettura del contachilometri:- prima del primo viaggio registrato sul foglio,- alla fine dell'ultimo viaggio registrato sul foglio,- in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio (contatoredel veicolo al quale è stato assegnato e contatore del veicolo alquale sarà assegnato);e) se del caso, l'ora del cambio di veicolo.6. L'apparecchio deve essere concepito in modo da permettere agliagenti incaricati del controllo di leggere, eventualmente previa aperturadell'apparecchio, senza deformare in modo permanente, danneggiareo insudiciare il foglio, le registrazioni relative alle nove oreche precedono l'ora del controllo.L'apparecchio deve inoltre essere concepito in modo da consentire diaccertare senza apertura della custodia che le registrazioni vengonoeffettuate.217 di 798


218 di 7987. Il conducente deve essere in grado di presentare, a richiesta di unagente di controllo, i fogli di registrazione della settimana in corso, ein ogni caso il foglio dell'ultimo giorno della settimana precedente durantela quale ha guidato.Articolo 161. In caso di guasto o di funzionamento difettoso dell'apparecchio, ildatore di lavoro deve farlo riparare da un installatore o in un'officinaautorizzati, appena le circostanze lo consentono. Se il ritorno alla sedepuò essere effettuato solo dopo un periodo superiore ad una settimanaa decorrere dal giorno del guasto o della constatazione delfunzionamento difettoso, la riparazione deve essere effettuata duranteil percorso. Gli stati membri possono prevedere nel quadro delledisposizioni di cui all'articolo 19, la facoltà per le autorità competentidi vietare l'uso del veicolo per i casi in cui non si ripari il guasto o ilfunzionamento difettoso alle condizioni sopra stabilite.2. Durante il periodo del guasto o del funzionamento difettoso dell'apparecchio,i conducenti devono riportare le indicazioni relative aigruppi di tempi, nella misura in cui non sono più correttamente registratidall'apparecchio, sul foglio o sui fogli di registrazione, oppure suun foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione.CAPITOLO V - Disposizioni finaliArticolo 17Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnicosono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo18.Articolo 181. È istituito un comitato per l'adeguamento del presente regolamentoal progresso tecnico, qui di seguito denominato "comitato", compostodi rappresentanti degli stati membri e presieduto da un rappresentantedella Commissione.2. Il comitato stabilisce il suo regolamento interno.3. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definitiva nelpresente articolo, il comitato viene investito della questione dal suo


219 di 798presidente, ad iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentantedi uno stato membro.4. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progettodelle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere inmerito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire infunzione dell'urgenza del problema in questione. Il comitato si pronunciaa maggioranza qualificata conformemente all'articolo 148, paragrafo2, del trattato CEE. Il presidente non partecipa al voto.5. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sonoconformi al parere del comitato.b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere del comitato,o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamenteal Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare.Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.c) Se, al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui la propostaè stata presentata al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato,le misure in parola sono adottate dalla Commissione.Articolo 191. Gli stati membri adottano in tempo utile, previa consultazione dellaCommissione, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrativenecessarie per l'attuazione del presente regolamento.Dette disposizioni vertono, tra l'altro, sull'organizzazione, la procedurae gli strumenti di controllo, nonché‚ sulle sanzioni applicabili in casod'infrazione.2. Gli stati membri si prestano mutua assistenza per l'applicazionedel presente regolamento e per il controllo dell'applicazione stessa.3. Nell'ambito di questa reciproca assistenza le autorità competentidegli stati membri si comunicano le informazioni disponibili riguardanti:- le infrazioni al presente regolamento commesse da non residenti ele sanzioni inflitte per tali infrazioni;- le sanzioni inflitte da uno stato membro nei confronti dei propri residentiper tali infrazioni commesse in altri stati membri.Articolo 20Il regolamento (CEE) n. 1463/70 è abrogato.Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento rimane applicabilefino al 31 dicembre 1989 ai veicoli e ai conducenti addetti ai


220 di 798trasporti internazionali regolari di viaggiatori, nella misura in cui i veicoliche effettuano tali servizi non siano muniti di un apparecchio dicontrollo utilizzato conformemente al presente regolamento.Articolo 20 bisIl presente regolamento è applicabile soltanto a decorrere dal 1°gennaio 1991 ai veicoli immatricolati prima di questa data nel territoriodell'ex Repubblica democratica tedesca.Il presente regolamento è applicabile soltanto a decorrere dal 1°gennaio 1993 a questi veicoli, qualora essi effettuino unicamente trasportinazionali nel territorio della Repubblica federale di Germania.Tuttavia il presente regolamento è applicabile a decorrere dalla suaentrata in vigore ai veicoli che effettuano trasporti di <strong>merci</strong> pericolose.Articolo 21Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 1986.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamenteapplicabile in ciascuno degli stati membri.ALLEGATO IOMISSIS


221 di 798ACCORDO INTERCONFEDERALE TRA CONFETRA E <strong>CGIL</strong>, CISLE UIL DEL 18 DICEMBRE 1989, INTEGRATO CON LE MODIFI-CHE APPROVATE IL 26 MAGGIO E IL 15 GIUGNO 1995 - CON-TRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO.1) Premesso che:1.1 la realizzazione di un maggior sviluppo è obiettivo comunealle parti, che ad esso intendono concorrere oltre che attraversocomportamenti coerenti anche promuovendo tutti quegli strumenti legislativie contrattuali che facilitano l'incontro tra domanda ed offertadi lavoro mediante una espansione della dimensione dell'impresa percontenerne l'attuale polverizzazione e per adeguarla al mercato europeodei trasporti;1.2 le parti confermano la validità del contratto di formazione elavoro come strumento utile a favorire l'ingresso dei giovani nel mondodel lavoro;1.3 l'accordo interconfederale sui contratti di formazione e lavorodel 16 febbraio 1987 ha permesso di conseguire significativi risultatiin ordine al miglioramento ed allo sviluppo dei livelli occupazionalinel settore del trasporto e della spedizione delle <strong>merci</strong>, rendendoopportuno procedere al suo rinnovo.2) Convengono quanto segue:2.1 Nel quadro della più generale trattativa in corso per nuoverelazioni industriali tra Confetra e <strong>CGIL</strong>-CISL-UIL e per la riforma deimeccanismi contrattuali e legislativi che regolano il rapporto di lavoro,le parti, ciascuna per la propria competenza, convengono di attivaregli strumenti contrattuali e legislativi atti a favorire l'inserimentodei giovani nelle aziende associate alle Federazioni aderenti allaConfetra.2.2 A questo fine esprimono la volontà di utilizzare le disposizionidella legge 863/84 relativa ai contratti di formazione e lavoro alfine di incentivare assunzioni di giovani e di assicurare agli stessi, oltrel'inserimento nell'attività produttiva, una adeguata fase formativafinalizzata all'acquisizione di una elevata professionalità conforme alleesigenze del trasporto e della spedizione delle <strong>merci</strong>, al fine dimeglio valorizzare l'intero comparto.2.3 Nell'ambito dell'autonomia negoziale affidata alle parti dall'articolo3, comma 3 della legge n. 863/84, Confetra e <strong>CGIL</strong>-CISL-


UIL convengono con il presente accordo che si consideri superata lanecessità dell'approvazione preventiva della commissione regionaleper l'impiego qualora i progetti presentati dalle imprese siano dichiaratidalle parti attraverso le loro strutture di categoria territoriali o nazionaliconformi alle norme del presente accordo.2.4 Copia del presente Accordo verrà depositata a cura delleparti presso il Ministero del Lavoro e presso gli Uffici Provinciali eRegionali del Lavoro ai fini del rilascio immediato alle aziende associatealle Federazioni aderenti a Confetra del nullaosta da parte degliUffici del collocamento territorialmente competenti per le assunzioninominative in attuazione del disposto dell'art.3, comma 3, della legge863/84. Detto nullaosta avrà validità temporale di mesi 12 dalla datadel rilascio.2.5 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, commi 2, 4, 5 e 6della legge 19 luglio 1994, n. 451:a.1) le professionalità indicate nei profili di cui agli allegati A/I, B/I,C/I, D/I, E/I, G/I per l'attività di tariffista ferroviario internazionale, H/I,B/0 e D/0 dell'accordo interconfederale 18 dicembre 1989 sono considerateelevate; la durata dei relativi contratti di formazione e lavoroè di 24 mesi;a.2) le professionalità indicate nei profili di cui agli allegati F/I, G/I perl'attività di tariffista ferroviario nazionale e I/I dell'accordo interconfederale18 dicembre 1989 sono considerate intermedie; la durata deirelativi contratti di formazione e lavoro è di 18 mesi;b) le professionalità indicate nei profili di cui agli allegati L/I, A/0 e C/0dell'accordo interconfederale 18 dicembre 1989 sono consideratecorrispondenti a quelle previste dall'art. 16, comma 2 lettera b) dellalegge n. 451/94; la durata dei relativi contratti di formazione e lavoroè di 12 mesi.2.6 Nel caso in cui durante il periodo di validità del presenteaccordo vengano modificate le vigenti disposizioni legislative, le partisi incontreranno al fine di definire i coordinamenti tra la presente regolamentazionee la nuova disciplina legislativa che si rendesseronecessari.2.7 A livello nazionale è istituito un Osservatorio composto da6 membri, di cui 3 in rappresentanza della parte datoriale e 3 in rappresentanzadelle OO.SS., per la verifica annuale dell'andamento deicontratti di formazione e lavoro stipulati in base al presente accordosulla base delle informazioni ricevute dagli osservatori regionali pre-222 di 798


223 di 798visti dal punto seguente. Spetta inoltre all'Osservatorio nazionale diesaminare le concrete opportunità offerte alla occupazione femminilenel settore dalle imprese rappresentate dalla Confetra, attese le caratteristicheprofessionali prese in esame.2.8 A livello regionale è istituito un Osservatorio, avente lastessa composizione di quello nazionale di cui al punto precedente,con il compito di esaminare, di norma ogni tre mesi salvo diversa periodicitàstabilita dalle parti localmente, dati riguardanti: l'andamentodelle assunzioni, cessazioni e trasformazioni dei contratti di formazionee lavoro; la congruità tra i progetti formativi e la loro attuazione;la realizzazione della pari opportunità donna-uomo.3) Trattamento economico e normativoIl progetto di formazione deve indicare l'iter professionale dei lavoratoriinteressati, l'inquadramento di ingresso e quello finale da conseguireal termine del contratto di formazione e lavoro; inoltre deve esserecorredato dal modulo di cui all'allegato n.1, debitamente compilato.3.1 Per il settore impiegatizio, l'inquadramento di ingresso saràdel 4° livello; l'inquadramento al termine del periodo di formazionee lavoro, ove si proceda a conferma del lavoratore, sarà del 3° livello.Per il settore operaio, relativamente ai lavoratori da adibire all'attivitàdi autisti di autotreni, autoarticolati, autoveicoli muniti di gru e veicoliper trasporti eccezionali di cui all'allegato B/0 del presente accordo,l'inquadramento di ingresso sarà del 3° livello mentre quello finale,ove si proceda a conferma del lavoratore, sarà del 3° livello Super.Per tutti gli altri operai l'inquadramento di ingresso sarà del 5° livellomentre quello finale sarà del 4° livello in caso di conferma del lavoratore.Per i lavoratori da adibire alla attività di guardie particolari giurate dicui all'allegato H), l'inquadramento di ingresso sarà del 5° livello.Trascorsi i primi 12 mesi del periodo di formazione e lavoro l'inquadramentosarà del 4° livello. Tale inquadramento sarà mantenuto altermine del periodo di formazione e lavoro ove si provveda alla loroconferma.3.2 La durata dei contratti di formazione e lavoro è di 24, 18 e12 mesi a seconda di quanto previsto dal precedente punto 2.5.Le diverse fasi di istruzione ed addestramento di cui agli allegati progettidi formazione si svolgeranno alle dirette dipendenze di persona-


le qualificato che fornirà le conoscenze necessarie per l'apprendimentodel processo produttivo e delle mansioni alle quali il giovaneviene avviato, coerentemente con il progetto di formazione e lavoro.3.3 Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro eper i profili individuati negli allegati del presente accordo, verrannoapplicate le normative vigenti di cui al <strong>CCNL</strong> per il settore dei trasportie delle <strong>spedizioni</strong> ad eccezione di quanto previsto nei punti seguenti.Copia del contratto di formazione e lavoro va consegnata allavoratore interessato.3.4 La retribuzione per i giovani assunti con contratto di formazionee lavoro è costituita dal minimo tabellare e dalla indennità dicontingenza corrispondenti al livello di inquadramento ad essi riconosciuto,nonché dalla indennità di mensa nelle località ove esiste.Sono pertanto escluse tutte le altre voci retributive che concorrono acomporre la retribuzione globale prevista dall'articolo 15 del <strong>CCNL</strong>.3.5 Il periodo di prova è di 2 settimane di effettiva prestazioneper i contratti di durata pari a 12 mesi, di 1 mese di effettiva prestazioneper i contratti di durata pari a 18 mesi e di 1 mese e mezzo dieffettiva prestazione per i contratti di durata pari a 24 mesi.3.6 L'insorgenza della maternità nel corso del contratto di formazionee lavoro comporta il prolungamento del contratto stesso perun tempo corrispondente al periodo di assenza legale.La lavoratrice assente per maternità avrà diritto alla indennità economicaa carico dell'INPS, senza oneri per il datore di lavoro.Analogamente la prestazione del servizio militare di leva comporta ilprolungamento del contratto di formazione e lavoro per un periodocorrispondente al servizio stesso, senza alcun onere per il datore dilavoro, salvo quanto previsto dalle norme vigenti.3.7 In caso di interruzione continuativa della prestazione, dovutaa malattia od infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in provaavrà diritto alla conservazione del posto per 120 giorni di calendarionel caso di contratti di durata fino a 18 mesi e per 180 giorni nel casodi contratti di durata superiore. Tale periodo verrà conteggiato comemassimo anche in caso di più malattie ed infortuni non sul lavoro chedovessero verificarsi durante il contratto di formazione e lavoro.3.8 In caso di malattia o di infortunio extraprofessionale delgiovane assunto con contratto di formazione e lavoro, l'azienda, perun periodo massimo pari a quello di conservazione del posto indicatoal punto 3.7, corrisponderà una integrazione della indennità di malat-224 di 798


tia od infortunio riconosciuta dagli enti previdenziali e assicurativi,nella misura massima del 50% della retribuzione, conteggiata con icriteri previsti dal punto 3.4 del presente accordo.3.9 Le ore riservate alla formazione, da effettuarsi in luogo dellaprestazione lavorativa, non potranno essere complessivamente inferioria 150 per i contratti diretti all'acquisizione di professionalità e-levate e a 125 per i contratti diretti all'acquisizione di professionalitàintermedie. Per i contratti diretti all'acquisizione di professionalità corrispondentia quelle previste dall'art. 16, comma 2 lettera b) dellalegge n. 451/94 le ore di formazione non potranno essere complessivamenteinferiori a 100.La formazione prevista per i contratti diretti all'acquisizione di professionalitàcorrispondenti a quelle previste dall'art.16, comma 2 letterab) della legge n.451/94 dovrà concernere la disciplina del rapporto dilavoro, l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale e antinfortunisticanonché le materie specifiche previste nei profili di cuiagli allegati L/I, A/O e C/O dell'accordo interconfederale 18.12.1989.La ripartizione delle 100 ore di formazione verrà effettuata come segueper tutti i lavoratori:- prevenzione ambientale e antinfortunistica: 10 ore- disciplina rapporto di lavoro: 10 ore- organizzazione del lavoro: 10 ore- materie specifiche previste dai singoli profili 70 ore.3.10 Per quanto non espressamente previsto dal presente accordosi fa riferimento alla legge n. 863 del 19.12.1984 e successivemodificazioni.3.11 Le parti convengono che, in linea di principio, il contrattodi formazione e lavoro stipulato ai sensi del presente accordo non èinconciliabile con un rapporto di lavoro a tempo parziale. Le particonvengono altresì che, comunque, la compatibilità tra i due istitutidovrà essere valutata caso per caso dall'Osservatorio regionale previstodal punto 2.8), in rapporto cioè alle necessità aziendali ed allanecessità di verificare se la durata delle prestazioni lavorative sia taleda consentire il soddisfacimento dell'esigenza formativa.3.12 Le parti concordano che il personale assunto con contrattodi formazione e lavoro ai sensi della legge n. 863/84 non deve essereiscritto, per la durata del contratto stesso, al Fondo Nazionale diprevidenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle a-genzie marittime.225 di 798


226 di 798Le parti, a fronte della ricostituzione degli organi statutari di amministrazionedel Fondo Nazionale di previdenza per gli impiegati delleimprese di spedizione e delle agenzie marittime, si riservano di riesaminarele questioni concernenti l'iscrizione al Fondo stesso nell'ambitodel negoziato per la stipulazione di un accordo interconfederalesulle nuove relazioni industriali.4) Nuovi progetti di formazione e lavoro potranno essere elaboratidall'Osservatorio Nazionale in relazione alle esigenze occupazionalidel settore maturatesi durante la vigenza dell'accordo.5) Il presente contratto è stipulato da Confetra e da <strong>CGIL</strong>-CISL-UILed esclusivo interesse delle aziende associate alle Federazioni adessa aderenti e dei lavoratori assunti da dette aziende con contrattodi formazione e lavoro. Conseguentemente la richiesta di assunzionecon contratto di formazione e lavoro dovrà essere corredata dalla dichiarazionedella Federazione Nazionale cui l'azienda aderisce, rilasciatadalla stessa Federazione, di regolare iscrizione dell'aziendastessa alla Federazione.6) Incentivi alla trasformazione del contratto6.1 Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformatoalla sua scadenza in contratto di lavoro a tempo indeterminato,allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di lavoro,al lavoratore sarà corrisposta, in aggiunta alle spettanze di legge e dicontratto, una mensilità retributiva calcolata con i criteri di cui al precedentepunto 3.4 per i contratti fino a 18 mesi ed una mensilità emezza, calcolata con gli stessi criteri, per i contratti fino a 24 mesi.6.2 Al lavoratore che venga confermato a tempo indeterminato,il periodo di formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità diservizio, in conformità all'art.3, quinto comma della legge n.863/84, aisoli fini previsti dalla legge.6.3 Il numero complessivo dei lavoratori assunti da una impresacon contratto di formazione e lavoro non potrà superare il numerocomplessivo dei dipendenti in forza alla stessa con rapporto di lavoroa tempo indeterminato.


Il presente accordo ha decorrenza dall'1 gennaio 1990 e si applicheràai contratti di formazione e lavoro stipulati successivamente a taledata. Esso avrà validità sino al 31 dicembre 1992 e si intenderà rinnovatodi anno in anno se non interviene disdetta da una delle partitre mesi prima della scadenza.227 di 798


228 di 798ALLEGATO N. 1DATI ANAGRAFICI AZIENDALIAzienda richiedente ....................................................Codice Fiscale ....................................................Sede sociale ....................................................Federazione di appartenenza ....................................................<strong>CCNL</strong> applicato ....................................................DIPENDENTI IN FORZAApprendisti .......... Operai ........... Impiegati .......... Quadri.......Contratti di formazione e lavoro ..................Totale ................ di cui ........... donne e ........... uomini- Negli ultimi dodici mesi di attività sono stateeffettuate riduzioni di personale SI NOSEDE UNITÀ PRODUTTIVA INTERESSATAProvincia ...................................... Comune.................................................... CAP ...............Via ....................................... n. ........ Tel ........................... Personeda contattare ................SITUAZIONE AZIENDALE CIRCA I CONTRATTI FORMAZIONE ELAVOROA) Contratti risolti o scaduti nell'anno solare precedente a quellodi presentazione del progetto n. ............B) Contratti risolti in prova nell'anno solare precedente n............C) Contratti non trasformati a tempo indeterminato per volontàdel lavoratore nell'anno solare precedente n. ..........


229 di 798D) Contratti trasformati a tempo indeterminato nell'anno solareprecedente n. ...........E) Contratti instaurati nell'anno di presentazione del progetton............NUMERO TOTALE DI ASSUNZIONI RICHIESTE DAL PRESENTEPROGETTO ...............Si allega progetto di formazione di cui all'accordo interconfederale 18dicembre 1989 letteraBROFIRMA E TIM-


230 di 798PROGETTI DI CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVOROALLEGATO A/IAUTOTRASPORTI E SPEDIZIONI INTERNAZIONALIImpiegati da destinare alle attività tecnico-amministrative e com<strong>merci</strong>alirelative ai traffici, in importazione ed esportazione -durata delcontratto di formazione e lavoro: mesi 241^ fase:tempo di formazione: durata mesi 6 - l'addestramentoconsiste nell'insegnamento di tutto ciò che concerne lamateria relativa alle <strong>spedizioni</strong> e trasporti internazionali.Informazioni di carattere valutario negli scambi internazionali2^ fase: tempo di formazione: durata mesi 6 - inizio graduale allasperimentazione pratica delle nozioni apprese precedentementeche consiste in:- battitura di preventivi alla clientela su tabelle predisposte- uso corretto del telex con testi in lingue estere sutesti già predisposti- compilazione di bordereaux di spedizione- iscrizione su appositi registri delle <strong>spedizioni</strong>- invio della documentazione doganale alla clientela- apprendimento delle procedure di contrassegnoe anticipate3^ fase:tempo di formazione: mesi 6 - preparazione della documentazionenecessaria al reparto doganale ai fini dipredisporre le opportune operazioni doganali alla esportazione,apprendimento della compilazione delle letteredi vettura ferroviarie, camionistiche, aeree e telefax aicorrispondenti; apprendimento delle norme che regola-


231 di 798no l'assicurazione delle <strong>merci</strong> destinate all'estero; predisposizionedella documentazione necessaria accompagnantela merce in esportazione4^ fase:tempo di formazione mesi 6 - contatti con la clientela,coordinamento con altri reparti operativi, contatto con ilmagazzino ritiro <strong>merci</strong> dalla clientela; predisposizionedell'automezzo per il calcolo peso e volume.ALLEGATO B/ICORRIERI ED AUTOTRASPORTATORI NAZIONALIImpiegati da destinare alle attività tecnico-amministrative o com<strong>merci</strong>alirelative alle <strong>spedizioni</strong> nazionali - durata del contratto di formazionee lavoro: mesi 241^ fase:PREPARAZIONE DEI DOCUMENTI PER IL TRA-SPORTO O LA SPEDIZIONE: durata mesi 6- controllo BAM- assegnazione dei numeri di spedizione e di linea- compilazione delle bolle di spedizione dell'aziendasu- compilazione bordereaux- opportuno conseguente addestramento di lavoroterminali,stampanti, video, ecc.2^ fase: FATTURAZIONE: durata mesi 3- gestione clienti- emissione fatture di trasporto3^ fase: MAGAZZINO: durata mesi 3- predisposizione del servizio e ritiro merce


232 di 798e partenze- smistamento della stessa nei magazzini di arrivo- predisposizione dei carichi su linee prestabilite4^ fase: CONTABILITÀ: durata mesi 3- incasso porti assegnati- incasso rimborso contrassegni- rapporti contabilità fra filiale e filiale- nota cassa (sempre su terminale e video)5^ fase: RAPPORTI COMMERCIALI: durata mesi 6- modi di stabilire contatti telefonici e di personacon la clientela- esame e studio delle tariffe da rilasciare- personalizzazione delle tariffe alla clientela, perimportanza,destinazione, settore merceologico, ecc.6^ fase: CONTENZIOSO: durata mesi 3- corrispondenza interna ed esterna- pratiche di contenzioso, per mancanze, eccedenzee danni,giacenze- assicurazione <strong>merci</strong>ALLEGATO C/IAUTOTRASPORTO A CARICO COMPLETO NAZIONALE ED IN-TERNAZIONALEImpiegati da adibire alle attività tecnico-amministrative o com<strong>merci</strong>alirelative all'autotrasporto a carico completo - durata del contratto diformazione e lavoro: mesi 241^ fase: durata mesi 6


233 di 798In questa prima fase l'addestramento consiste nell'apprenderela normativa relativa all'autotrasporto di <strong>merci</strong> acarico completo:- norme di legge riguardanti pesi e dimensioni deiveicoliindustrialiin Italia e all'estero- normativa riguardante le autorizzazioni al trasporto<strong>merci</strong> in contoterzi- norme riguardanti le autorizzazioni per i trasportiinternazionali- norme per la rilevazione dei costi di gestione deiveicoli2^ fase: durata mesi 6Preparazione dei documenti per il trasporto e problemitariffari:- controllo lettera di vettura nazionale e internazionale- controllo tariffe D.M. 18/1/1982- normativa riguardante le tariffe nei trasporti internazionali- controllo emissione fatture di trasporto3^ fase: durata mesi 6- vendita dei servizi di autotrasporto- suddivisione dei carichi tra i vari automezzi inquestione- programmazione del lavoro per le giornate successive- rapporti con il personale addetto alla guida deiveicoli4^ fase: durata mesi 6- rapporti com<strong>merci</strong>ali con i clienti- personalizzazione delle tariffe ai servizi resi- contenzioso con particolare riferimento alle perditee avarie delle<strong>merci</strong>


234 di 798- problemi assicurativi legati al trasporto- C.M.R. e rapporti assicurativi nei traffici internazionaliALLEGATO D/IOPERATORI-PROGRAMMATORIPROFILO COMUNE A TUTTO IL SETTORE DELLA SPEDIZIONE,DEL TRASPORTO E DEL DEPOSITO DELLE MERCIImpiegati da adibire alle attività di operatore/programmatore - duratadel contratto di formazione e lavoro: mesi 241^ fase: durata mesi 6- concetti generali sul calcolatore- utilizzo dei terminali- familiarizzazione con le varie periferiche- esame dei sottosistemi di utilità- comandi utente- organizzazione degli archivi: vari tipo di files, database- introduzione dei dati- introduzione dei testi2^ fase: durata mesi 6- gestione di un centro E.D.P.- sistemi di multiprogrammazione- compilazione dei programmi- livello di sicurezza- logging eventi di sistema- gestione operativa- controllo della priorità di jobs e di sessioni


235 di 798parametri- installazione del sistema operativo e variazioni didiconfigurazione- tecniche di back-up- system failure, interpretazioni e ripartenza3^ fase: durata mesi 6- linguaggi di programmazione- tecniche di programmazione- programmazione strutturata4^ fase: durata mesi 6- tecniche di implementazione dei progetti software- architetture di sistema- programmazione interattiva- gestione dei terminali- progettazione degli archivi- data base- programmazione con tecniche avanzate- reti di comunicazioniAl termine dei 24 mesi di durata del corso ai soggetti che dimostrinodi non aver acquisito sufficiente preparazione sulla complessa materiadell'analisi e della programmazione verrà riconosciuta comunquela qualifica di "operatore di calcolatore elettronico".ALLEGATO E/IAIUTO-CONTABILIPROFILO COMUNE A TUTTO IL SETTORE DELLE SPEDIZIONI,DEL TRASPORTO E DEL DEPOSITO MERCIImpiegati da adibire alle attività contabili-amministrative - durata delcontratto di formazione e lavoro: mesi 24


236 di 7981^ fase: durata mesi 6- l'azienda ed il suo oggetto- classificazione delle aziende- amministrazione delle aziende- organi dell'azienda- l'organismo amministrativo dell'azienda ed i terzi- le funzioni economico-amministrative e loro classificazione- i principi dell'organizzazione aziendale- il patrimonio aziendale- la valutazione dei componenti patrimoniali- gli inventari2^ fase: durata mesi 6- la registrazione della gestione aziendale- la partita doppia e le sue applicazioni ai vari sistemi- la partita doppia applicata al sistema patrimoniale- la partita doppia applicata al sistema del reddito- il giornale-mastro- le scritture semplici- le rivelazioni extra-contabili- i rendiconti - generalità- il bilancio d'esercizio- la fatturazione, gli sconti, registrazione di crediti esaldi, estratticonto3^ fase: durata mesi 6- i titoli di credito- fondamento giuridico dell'obbligazione- la circolazione del titolo di credito- l'esercizio del diritto cartolare- la estinzione del titolo di credito- stesura documenti bancari- prima nota- contabilità generale, contabilità IVA


237 di 798- contabilità clienti e fornitori- i concetti generali sui costi- finalità della rivelazione dei costi- i vari tipi di costo ed i loro componenti- l'accertamento dei costi di competenza- i centri di costo- obblighi fiscali e relativi adempimenti e documentazione4^ fase: durata mesi 6- il budget- il budget economico- il budget finanziario- il budget degli investimenti- il controllo dei budget- concetti generali sui calcolatori- utilizzo dei terminali e dei PC- comandi utente- introduzione dei dati e dei testi- la gestione amministrativa a mezzo EDPALLEGATO F/IATTIVITÀ DI CONTROLLO E CAMPIONAMENTO MERCIImpiegati da adibire alla attività di controllo, campionamento e certificazione<strong>merci</strong> - durata del contratto di formazione e lavoro: mesi 18:1^ fase: SCOPI E FUNZIONI DI UNA ATTIVITÀ DI CONTROL-LO: durata mesi 5- il controllo qualitativo e quantitativo delle <strong>merci</strong>- la descrizione delle <strong>merci</strong>- i principali documenti di spedizione- i contratti com<strong>merci</strong>ali - principi fondamentali


238 di 798AVVIO ALLA EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI: du-portaggio2^ fase:rata mesi 53^ fase:- introduzione ai diversi tipi di certificazione e rap-neicontratti com<strong>merci</strong>ali- i vari ordini di spedizione: affinità e differenzeNei seguenti settori merceologici: minerali, prodotti metallurgicidi base, petroliferi, chimici petrolchimici - controllinon distruttivi- esame e prova delle varie tecniche di controllo- sistemi di pesatura ed analisi dei vari tipi di bilancee loro taratura - pesi campione- misura dell'umidità e verifica delle condizioni diimballaggio e/o stivaggio- controllo e riconoscimento dei colli- controllo dei materiali in sacchi- prove di impermeabilità, caduta e sollevamentodegli imballaggi- prelevamento dei campioni - modalità e rappresentativitàdegli stessi- determinazione qualitativa mediante analisi chimico-fisiche- stesura dei rapporti di campionaggioAVVIO ALLA SUPERVISIONE DELLE OPERAZIONI DISBARCO E IMBARCO NAVI: durata mesi 5- sistema di misura dei pesaggi delle navi- prevenzioni delle manipolazioni e contaminazioni- le ispezioni nella stiva delle naviLa gestione degli ordini dei clienti- apertura delle pratiche- registrazione, verifiche, controlli4^ fase:LE ANALISI DI LABORATORIO - UTILIZZO DEI LORORISULTATI: durata mesi 3I certificati di analisi


239 di 798La redazione dei certificati di ispezione:- descrizione ed identificazione della merce ispezionata- risultati dell'ispezione- dichiarazione di conformità della merce ispezionata- uso dei terminali video per la relazione del certificato- scopo del certificatoLa fatturazione:- preparazione delle fatture a terminale video in unsistemaamministrativo integrato- introduzione ai criteri delle procedure di recuperocreditiALLEGATO G/IImpiegati da adibire alla attività di tariffista ferroviario - durata delcontratto di formazione e lavoro: mesi 18 per il tariffista nazionale emesi 24 per il tariffista internazionale1^ fase: tempo di formazione: durata mesi 6l'addestramento consiste nell'insegnamento, in generale,di tutto ciò che concerne la materia relativa alle <strong>spedizioni</strong>e trasporti a mezzo ferrovia, con particolare riguardo allostudio della normativa e delle singole tariffe.2^ fase: tempo di formazione: durata mesi 6inizio graduale alla determinazione dei costi.Fase sviluppata in due tempi:- verifica delle tassazioni risultanti dai documenti ditrasporto


240 di 798di traffico- determinazione in proprio dei noli su prospettive3^ fase: tempo di formazione: durata mesi 6apprendimento specifico della normativa riguardante i trafficicombinati, suddivisi nelle varie tipologie.Contemporaneamente determinazione dei costi di trasporto.4^ fase: tempo di formazione: durata mesi 6 (solo per il tariffistainternazionale)approfondimento delle caratteristiche inerenti il traffico internazionalecon particolare riguardo alla determinazionedegli instradamenti e combinazioni di carico.Gestione delle pratiche di reclamo, incasso rimborsi e contabilitàapplicata, in generale.Coordinamento con i reparti di traffico e spedizione.ALLEGATO H/IAZIENDE DI TRASPORTO VALORILavoratori da adibire alla attività di guardie particolari giurate - duratadel contratto di formazione: mesi 241^ fase: durata mesi 12- illustrazione della mansione e relative norme dicomportamento- nozioni specifiche della normativa vigente riferitaal Codice dellaStrada, alle leggi di Pubblica Sicurezza pertinentila mansione diguardia giurata, alle disposizioni in materia diarmi cariche perquanto attiene l'uso specifico di esse


241 di 798- nozioni della disciplina vigente per il trasportopacchiinconcessione e recapito corrispondenza- conoscenza della toponomastica e delle ubicazionidelle variesedi di dipendenza dell'utenza2^ fase: durata mesi 12- norme di comportamento per l'assolvimento deiservizi in condizioni di massima sicurezza- modalità di esecuzione dei servizi- uso dei sistemi di sicurezza attivi e passivi in dotazione- addestramento nel maneggio delle armi con e-sercitazioni ai tiri a bersagli fissi e mobiliALLEGATO I/IAddetto alle pratiche automobilistiche - durata del contratto di formazionee lavoro: mesi 181^ fase: durata mesi 6- classificazione dei ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli- procedure relative alla immatricolazione delle autovetture,deiveicoli per il trasporto promiscuo e dei veicoli finoa 3500 kg- collaudo veicoli- omologazione prototipi- revisione veicoli- vari tipi di patenti di guida: procedure per il rilascioe per il rinnovo


242 di 7982^ fase: durata mesi 6- norme sull'Albo degli autotrasportatori- iscrizione all'Albo- norme sull'accesso alla professione di autotrasportatore- norme sull'immatricolazione di veicoli per il trasportodi persone(pulman, autobus, ecc.)3^ fase: durata mesi 6- trasporto di cose in conto terzi- autorizzazioni al trasporto di cose in conto terzi- vari tipi di autorizzazioni e procedure per il rilascio- durata delle autorizzazioni e loro trasferimenti- trasporto di cose in conto proprio- vari tipi di licenze e condizioni per il rilascioALLEGATO L/IAZIENDE DI TRASPORTO VALORIImpiegati da adibire al servizio di ricontazione e trattamento banconotemoneta metallica - durata del contratto di formazione e lavoro:mesi 121^ fase: durata mesi 3- pratica sulle macchine per l'incartucciamento dellamoneta metallica- confezionamento della moneta metallica suddivisaper tagli- compilazione della modulistica relativa alla movimentazionedellamoneta metallica2^ fase: durata mesi 3


243 di 798- selezione delle banconote- ricostruzione delle banconote mancanti di parte- riconoscimento delle banconote sospette di falsità- preparazione delle mazzette e delle ballette3^ fase: durata mesi 3- compilazione, controllo e verifica delle distinte diversamentovalori- marcatura e microfilmatura assegni4^ fase:banconote- pratica sul calcolatore per la quadratura dei versamentidurata 3 mesi- addestramento sull'uso delle macchine contaALLEGATO A/0AUTOTRASPORTATORI, CORRIERI E SPEDIZIONIERI INTERNA-ZIONALIDurata del contratto di formazione mesi 12PERSONALE DI MAGAZZINO1^ fase: durata mesi 6- bolla di accompagnamento <strong>merci</strong>- lettera di vettura nazionale ed internazionale- controllo dei bordereaux- bolla di consegna e rimessa mittente2^ fase: durata mesi 6Inserimento operativo


244 di 798- spuntatura dei carichi- etichettatura e smistamento colli- controllo pesi e volumi- gestione magazzinoALLEGATO B/0Autisti di prima formazione di autotreni, autoarticolati, autoveicolimuniti di gru e veicoli per trasporti eccezionali - durata del contrattodi formazione e lavoro: mesi 241^ fase: durata mesi 6- lettera di vettura, giornale di bordo, bolla di accompagnamento<strong>merci</strong>, lettera di vettura tariffaria- tempi di guida e di riposo, uso del cronotachigrafo- documentazione riguardante il veicolo e cioè cartadi circolazione, autorizzazioni in conto terzi,tasse di circolazione, ecc.- le autorizzazioni internazionali di trasporto <strong>merci</strong>2^ fase: durata mesi 6- comportamento in caso di incidenti sia attivi chepassivi- responsabilità del vettore per perdita o avariadelle <strong>merci</strong>- problemi assicurativi e polizza assicurazione<strong>merci</strong>- corretta compilazione denuncia di incidente- antifurto- conoscenza e dislocazione della clientela e dellacommittenza- norme riguardanti il passaggio delle frontiere eadempimentidoganali


245 di 7983^ fase: durata mesi 6- norme riguardanti il trasporto in territorio nazionale(pesiammessi, tolleranze, limiti di velocità, ecc.)- comportamento da assumere in caso di verbaleda parte degliorgani della Polizia Stradale- dichiarazione da inserire nei verbali in caso dicontestazioni- giorni interdetti alla circolazione per i veicoli industriali- nozioni sulla sicurezza stradale: disposizioni legislative,regolamentari ed amministrative4^ fase: durata mesi 6- nozioni sulle procedure doganali in ambito comunitarioe nei paesi extra CEE- pesi e dimensioni dei veicoli nei paesi CEE- norme relative al trasporto di sostanze pericolose,con particolare riferimento alla segnaleticanecessaria ed agli interventi in caso di incidenti- conoscenza tecnica del veicolo e manutenzione- interventi urgenti di riparazione- carico e scarico del veicoloALLEGATO C/0Autisti non compresi nei casi previsti dall'allegato B/0 - durata delcontratto di formazione e lavoro: mesi 121^ fase: durata mesi 6- lettera di vettura, giornale di bordo, bolla di accompagnamento<strong>merci</strong>, lettera di vettura tariffaria


246 di 798- tempi di guida e di riposo, uso del cronotachigrafo- documentazione riguardante il veicolo e cioè cartadi circolazione, autorizzazioni in conto terzi,tasse di circolazione, ecc.- le autorizzazioni internazionali di trasporto <strong>merci</strong>2^ fase: durata mesi 6- comportamento in caso di incidenti sia attivi chepassivi- responsabilità del vettore per perdita o avariadelle <strong>merci</strong>- problemi assicurativi e polizza assicurazione<strong>merci</strong>- corretta compilazione denuncia di incidente- antifurto- conoscenza e dislocazione della clientela e dellacommittenza- norme riguardanti il passaggio delle frontiere eadempimentidoganaliALLEGATO D/0Addetti alla manutenzione dei veicoli industriali - durata del contrattodi formazione e lavoro: mesi 24durata mesi 4 - Nozioni propedeutiche di carattere ge-1^ fase:nerale su:ziendaledi lavorolavoro,- l'azienda, struttura, organizzazione, gerarchia a-- tecnologie adottate- igiene, prevenzione infortuni, sicurezza sui luoghi- principali istituti contrattuali (retribuzioni, orario diferie,


247 di 798obbligatorieprovvedimenti disciplinari, ecc.), assicurazione2^ fase: durata mesi 6 - Nozioni specifiche inerenti alla qualifica:- conoscenza tecnica dei veicoli industriali- sistemi e metodi di manutenzione primaria- conoscenze delle varie attrezzature d'officina(avvitatori,compressori, bilanciatrici, ecc.)- conoscenza delle caratteristiche e del funzionamentodell'impianto automatico di lavaggi per i veicolispeciali- lavaggio con sterilizzazione dei serbatoi a pressionedestinati acontenere liquidi per uso alimentare3^ fase: durata mesi 7 - Addestramento pratico (si articola indue sottofasi):- primaria manutenzione del veicolo (sostituzioneolio e filtro olio e gasolio, sostituzione pneumatici,verifiche e controlli efficienza motore, impiantifrenanti e apparecchi cronotachigrafi, parte elettricain generale, ecc.)- modalità di pratica esecuzione dei lavaggi internied esterni dei veicoli speciali in funzione dellasterilizzazione a vari gradi a seconda del tipo diprodotto ivi contenuto- ingrassaggio con particolare attenzione alle crocieredell'albero ditrasmissione- verifica con pulitura sfiati- manutenzione e riparazione delle particolari attrezzaturedei veicoli adibiti ai trasporti di <strong>merci</strong>pericolose4^ fase: durata mesi 7- interventi sull'impianto elettrico


- interventi di riparazione del motore con eventualesostituzione diparti di esso- interventi sugli organi di trasmissione- interventi sull'impianto frenante- interventi sulle sospensioni.248 di 798


249 di 798LEGGE 11 MAGGIO 1990, N. 108 - DISCIPLINA DEI LICENZIA-MENTI INDIVIDUALI.(G.U. N.108 DELL'11 MAGGIO 1990)ART. 1 - REINTEGRAZIONE1. I PRIMI DUE COMMI DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE20 MAGGIO 1970, N.300, SONO SOSTITUITI DAI SEGUENTI:"FERME RESTANDO L'ESPERIBILITÀ DELLE PROCEDURE PRE-VISTE DALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 15 LUGLIO 1966, N.604,IL GIUDICE CON LA SENTENZA CON CUI DICHIARA INEFFICACEIL LICENZIAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA PRE-DETTA LEGGE O ANNULLA IL LICENZIAMENTO INTIMATO SEN-ZA GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO, OVVERO NE DI-CHIARA LA NULLITÀ A NORMA DELLA LEGGE STESSA, ORDINAAL DATORE DI LAVORO, IMPRENDITORE E NON IMPRENDITO-RE, CHE IN CIASCUNA SEDE, STABILIMENTO, FILIALE, UFFICIOO REPARTO AUTONOMO NEL QUALE HA AVUTO LUOGO IL LI-CENZIAMENTO OCCUPA ALLE SUE DIPENDENZE PIÙ DI QUIN-DICI PRESTATORI DI LAVORO O PIÙ DI CINQUE SE TRATTASIDI IMPRENDITORE AGRICOLO, DI REINTEGRARE IL LAVORA-TORE NEL POSTO DI LAVORO. TALI DISPOSIZIONI SI APPLICA-NO ALTRESÌ AI DATORI DI LAVORO, IMPRENDITORI E NON IM-PRENDITORI, CHE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNEOCCUPANO PIÙ DI QUINDICI DIPENDENTI ED ALLE IMPRESEAGRICOLE CHE NEL MEDESIMO AMBITO TERRITORIALE OC-CUPANO PIÙ DI CINQUE DIPENDENTI, ANCHE SE CIASCUNAUNITÀ PRODUTTIVA, SINGOLARMENTE CONSIDERATA, NONRAGGIUNGE TALI LIMITI, E IN OGNI CASO AL DATORE DI LA-VORO, IMPRENDITORE E NON IMPRENDITORE, CHE OCCUPAALLE SUE DIPENDENZE PIÙ DI SESSANTA PRESTATORI DI LA-VORO.AI FINI DEL COMPUTO DEL NUMERO DEI PRESTATORI DILAVORO DI CUI AL PRIMO COMMA SI TIENE CONTO ANCHE DEILAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE ELAVORO, DEI LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO ATEMPO INDETERMINATO PARZIALE, PER LA QUOTA DI ORARIOEFFETTIVAMENTE SVOLTO, TENENDO CONTO, A TALE PRO-POSITO, CHE IL COMPUTO DELLE UNITÀ LAVORATIVE FA RI-


250 di 798FERIMENTO ALL'ORARIO PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA DEL SETTORE. NON SI COMPUTANO IL CONIUGEED I PARENTI DEL DATORE DI LAVORO ENTRO IL SECONDOGRADO IN LINEA DIRETTA E IN LINEA COLLATERALE.IL COMPUTO DEI LIMITI OCCUPAZIONALI DI CUI AL SECONDOCOMMA NON INCIDE SU NORME O ISTITUTI CHE PREVEDONOAGEVOLAZIONI FINANZIARIE O CREDITIZIE.IL GIUDICE CON LA SENTENZA DI CUI AL PRIMO COMMACONDANNA IL DATORE DI LAVORO AL RISARCIMENTO DELDANNO SUBITO DAL LAVORATORE PER IL LICENZIAMENTO DICUI SIA STATA ACCERTATA L'INEFFICACIA O L'INVALIDITÀSTABILENDO UN'INDENNITÀ COMMISURATA ALLA RETRIBU-ZIONE GLOBALE DI FATTO DAL GIORNO DEL LICENZIAMENTOSINO A QUELLO DELL'EFFETTIVA REINTEGRAZIONE E AL VER-SAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALIDAL MOMENTO DEL LICENZIAMENTO AL MOMENTO DELL'EF-FETTIVA REINTEGRAZIONE; IN OGNI CASO LA MISURA DEL RI-SARCIMENTO NON POTRÀ ESSERE INFERIORE A CINQUEMENSILITÀ DI RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO.FERMO RESTANDO IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DELDANNO COSÌ COME PREVISTO AL QUARTO COMMA, AL PRE-STATORE DI LAVORO È DATA LA FACOLTÀ DI CHIEDERE ALDATORE DI LAVORO IN SOSTITUZIONE DELLA REINTEGRA-ZIONE NEL POSTO DI LAVORO, UN'INDENNITÀ PARI A QUINDICIMENSILITÀ DI RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO. QUALORA ILLAVORATORE ENTRO TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTODELL'INVITO DEL DATORE DI LAVORO NON ABBIA RIPRESOSERVIZIO, NÉ ABBIA RICHIESTO ENTRO TRENTA GIORNI DAL-LA COMUNICAZIONE DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA IL PA-GAMENTO DELL'INDENNITÀ DI CUI AL PRESENTE COMMA, ILRAPPORTO DI LAVORO SI INTENDE RISOLTO ALLO SPIRAREDEI TERMINI PREDETTI".ART. 2 - RIASSUNZIONE O RISARCIMENTO DEL DANNO1. I DATORI DI LAVORO PRIVATI, IMPRENDITORI NONAGRICOLI E NON IMPRENDITORI, E GLI ENTI PUBBLICI DI CUIALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 15 LUGLIO 1966, N.604, CHEOCCUPANO ALLE LORO DIPENDENZE FINO A QUINDICI LAVO-RATORI ED I DATORI DI LAVORO IMPRENDITORI AGRICOLI


CHE OCCUPANO ALLE LORO DIPENDENZE FINO A CINQUE LA-VORATORI COMPUTATI CON IL CRITERIO DI CUI ALL'ARTICOLO18 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N.300, COME MODIFICATODALL'ARTICOLO 1 DELLA PRESENTE LEGGE, SONO SOGGETTIALLA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE15 LUGLIO 1966, N.604, COSÌ COME MODIFICATA DALLA PRE-SENTE LEGGE. SONO ALTRESÌ SOGGETTI ALL'APPLICAZIONEDI DETTE DISPOSIZIONI I DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANOFINO A SESSANTA DIPENDENTI, QUALORA NON SIA APPLICA-BILE IL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 20 MAG-GIO 1970, N.300, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1 DELLAPRESENTE LEGGE.2. L'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 15 LUGLIO 1966, N.604, ÈSOSTITUITO DAL SEGUENTE:"ART. 2. - 1. IL DATORE DI LAVORO, IMPRENDITORE O NON IM-PRENDITORE, DEVE COMUNICARE PER ISCRITTO IL LICEN-ZIAMENTO AL PRESTATORE DI LAVORO.2. IL PRESTATORE DI LAVORO PUÒ CHIEDERE, ENTRO QUIN-DICI GIORNI DALLA COMUNICAZIONE, I MOTIVI CHE HANNODETERMINATO IL RECESSO: IN TAL CASO IL DATORE DI LA-VORO DEVE, NEI SETTE GIORNI DALLA RICHIESTA, COMUNI-CARLI PER ISCRITTO.3. IL LICENZIAMENTO INTIMATO SENZA L'OSSERVANZA DELLEDISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI PRIMO E SECONDO È INEFFI-CACE.4. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 1 E DI CUI ALL'ARTICOLO9 SI APPLICANO ANCHE AI DIRIGENTI".3. L' ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 15 LUGLIO 1966, N.604, ÈSOSTITUITO DAL SEGUENTE:"ART. 8. - 1. QUANDO RISULTI ACCERTATO CHE NON RICOR-RONO GLI ESTREMI DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSAO GIUSTIFICATO MOTIVO, IL DATORE DI LAVORO È TENUTO ARIASSUMERE IL PRESTATORE DI LAVORO ENTRO IL TERMINEDI TRE GIORNI O, IN MANCANZA, A RISARCIRE IL DANNO VER-SANDOGLI UN'INDENNITÀ DI IMPORTO COMPRESO TRA UNMINIMO DI 2,5 ED UN MASSIMO DI 6 MENSILITÀ DELL'ULTIMARETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO, AVUTO RIGUARDO ALNUMERO DEI DIPENDENTI OCCUPATI, ALLE DIMENSIONI DEL-L'IMPRESA, ALL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO DEL PRESTATORE DI251 di 798


252 di 798LAVORO, AL COMPORTAMENTO E ALLE CONDIZIONI DELLEPARTI. LA MISURA MASSIMA DELLA PREDETTA INDENNITÀPUÒ ESSERE MAGGIORATA FINO A 10 MENSILITÀ PER IL PRE-STATORE DI LAVORO CON ANZIANITÀ SUPERIORE AI DIECIANNI E FINO A 14 MENSILITÀ PER IL PRESTATORE DI LAVOROCON ANZIANITÀ SUPERIORE AI VENTI ANNI, SE DIPENDENTIDA DATORE DI LAVORO CHE OCCUPA PIÙ DI QUINDICI PRE-STATORI DI LAVORO".ART. 3 - LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO1. IL LICENZIAMENTO DETERMINATO DA RAGIONI DI-SCRIMINATORIE AI SENSI DELL' ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 15LUGLIO 1966, N.604, E DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 20MAGGIO 1970, N.300, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 13DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1977, N.903, È NULLO INDIPEN-DENTEMENTE DALLA MOTIVAZIONE ADDOTTA E COMPORTA,QUALE CHE SIA IL NUMERO DEI DIPENDENTI OCCUPATI DALDATORE DI LAVORO, LE CONSEGUENZE PREVISTE DALL'AR-TICOLO 18 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N.300, COME MO-DIFICATO DALLA PRESENTE LEGGE. TALI DISPOSIZIONI SI AP-PLICANO ANCHE AI DIRIGENTI.ART. 4 - AREA DI NON APPLICAZIONE1. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICO-LO 3, LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 1 E 2 NON TROVANOAPPLICAZIONE NEI RAPPORTI DISCIPLINATI DALLA LEGGE 2APRILE 1958, N. 339 . LA DISCIPLINA DI CUI ALL' ARTICOLO 18DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N.300, COME MODIFICATODALL'ARTICOLO 1 DELLA PRESENTE LEGGE NON TROVA AP-PLICAZIONE NEI CONFRONTI DEI DATORI DI LAVORO NON IM-PRENDITORI CHE SVOLGONO SENZA FINI DI LUCRO ATTIVITÀDI NATURA POLITICA, SINDACALE, CULTURALE, DI ISTRUZIO-NE OVVERO DI RELIGIONE O DI CULTO.2. LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL' ARTICOLO 18 DELLALEGGE 20 MAGGIO 1970, N.300, COME MODIFICATO DALL'AR-TICOLO 1 DELLA PRESENTE LEGGE, E DELL'ARTICOLO 2 NONSI APPLICANO NEI CONFRONTI DEI PRESTATORI DI LAVOROULTRASESSANTENNI, IN POSSESSO DEI REQUISITI PENSIONI-STICI, SEMPRE CHE NON ABBIANO OPTATO PER LA PROSE-


253 di 798CUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELL'ARTICO-LO 6 DEL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1981, N.791, CON-VERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 FEBBRAIO1982, N.54. SONO FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DELL'ARTI-COLO 3 DELLA PRESENTE LEGGE E DELL'ARTICOLO 9 DELLALEGGE 15 LUGLIO 1966, N.604.ART. 5 - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE, AR-BITRATO E SPESE PROCESSUALI1. LA DOMANDA IN GIUDIZIO DI CUI ALL'ARTICOLO 2DELLA PRESENTE LEGGE NON PUÒ ESSERE PROPOSTA SENON È PRECEDUTA DALLA RICHIESTA DI CONCILIAZIONE A-VANZATA SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DAI CON-TRATTI E ACCORDI COLLETTIVI DI LAVORO, OVVERO DAGLIARTICOLI 410 E 411 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.2. L'IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA È RILEVABILEANCHE D'UFFICIO NELLA PRIMA UDIENZA DI DISCUSSIONE.3. OVE IL GIUDICE RILEVI L'IMPROCEDIBILITÀ DELLADOMANDA A NORMA DEL COMMA 2 SOSPENDE IL GIUDIZIO EFISSA ALLE PARTI UN TERMINE PERENTORIO NON SUPERIO-RE A SESSANTA GIORNI PER LA PROPOSIZIONE DELLA RI-CHIESTA DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE.4. IL PROCESSO DEVE ESSERE RIASSUNTO A CURA DIUNA DELLE PARTI NEL TERMINE PERENTORIO DI CENTOT-TANTA GIORNI, CHE DECORRE DALLA CESSAZIONE DELLACAUSA DI SOSPENSIONE.5. LA COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELLARICHIESTA DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA OBBLIGA-TORIA DI CONCILIAZIONE AVVENUTA NEL TERMINE DI CUI AL-L'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 15 LUGLIO 1966, N.604, IMPEDI-SCE LA DECADENZA SANCITA NELLA MEDESIMA NORMA.6. OVE IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE FALLISCA, CIA-SCUNA DELLE PARTI ENTRO IL TERMINE DI VENTI GIORNI PUÒPROMUOVERE, ANCHE ATTRAVERSO L'ASSOCIAZIONE SIN-DACALE A CUI È ISCRITTA O CONFERISCA MANDATO, IL DE-FERIMENTO DELLA CONTROVERSIA AL COLLEGIO DI ARBI-TRATO PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALEDI LAVORO APPLICABILE O, IN MANCANZA AD UN COLLEGIOCOMPOSTO DA UN RAPPRESENTANTE SCELTO DA CIASCUNA


254 di 798PARTE E DA UN PRESIDENTE SCELTO DI COMUNE ACCORDOO, IN DIFETTO, DAL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALEDEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE. IL COLLEGIOSI PRONUNCIA ENTRO TRENTA GIORNI E LA SUA DECISIONEACQUISTA EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO OSSERVATE LEDISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 411 DEL CODICE DI PROCEDU-RA CIVILE.7. IL COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DELLE PARTIVIENE VALUTATO DAL GIUDICE PER L'APPLICAZIONE DEGLIARTICOLI 91, 92, 96 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.ART. 6 - ABROGAZIONI1. NEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE20 MAGGIO 1970, N.300, SONO SOPPRESSE LE PAROLE "DEL-L'ARTICOLO 18 E".2. IL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15LUGLIO 1966, N.604, È ABROGATO.


255 di 798LEGGE 12 GIUGNO 1990, N.146 E SUCCESSIVE MODIFICHE(LEGGE 11 APRILE 2000, N.83) - NORME SULL'ESERCIZIO DELDIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI ESULLA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELLA PERSONA COSTI-TUZIONALMENTE TUTELATI. ISTITUZIONE DELLA COMMIS-SIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE.(G.U. N. 137 DEL 14 GIUGNO 1990)Art. 1. - Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubbliciessenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto dilavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione,quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmentetutelati, alla vita, alla salute, alla liberta' ed alla sicurezza,alla liberta' di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale,all'istruzione ed alla liberta' di comunicazione.2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di scioperocon il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati,di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettaree le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurarel'effettivita', nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, inparticolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioniindividuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2;a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, dellaliberta' e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimoniostorico-artistico; la sanita'; l'igiene pubblica; la protezione civile; laraccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici enocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su <strong>merci</strong>deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorsenaturali e beni di prima necessita', nonche' la gestione e la manutenzionedei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezzadegli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimentoai provvedimenti restrittivi della liberta' personale ed a quellicautelari ed urgenti, nonche' ai processi penali con imputati in statodi detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beniculturali;b) per quanto concerne la tutela della liberta' di circolazione;i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari,aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamentocon le isole;


256 di 798c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale,nonche' gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamentenecessario al soddisfacimento delle necessita' della vita attinentia diritti della persona costituzionalmente garantiti; i servizi dierogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del serviziobancario;d) per quanto riguarda l'istruzione; l'istruzione pubblica, conparticolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuita' dei servizidegli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari,nonche' lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzioneuniversitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei ciclidi istruzione;e) per quanto riguarda la liberta' di comunicazione; le poste,le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.Art. 2. - Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'articolo1 il diritto di sciopero e' esercitato nel rispetto di misure dirette a consentirel'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire lefinalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1, con un preavviso minimonon inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo . Isoggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicareper iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalita' di attuazione,nonche' le motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro. Lacomunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o impreseche erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorita'competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, che necura la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cuiall'articolo 12.2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nelrispetto del diritto di sciopero e delle finalita' indicate dal comma 2dell'articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenzedella sicurezza, nonche' alla salvaguardia dell'integrita' degli impianticoncordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui al decreto legislativo3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche'nei regolamenti di servizio, da emanare in base agli accordi con lerappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decretolegislativo n. 29 del 1993 , le prestazioni indispensabili che sonotenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 1, le


modalita' e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentiregli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo.Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quotestrettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare,in tal caso, le modalita' per l'individuazione dei lavoratori interessati,ovvero possono disporre forme di erogazione periodica e devonoaltresi' indicare intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione diuno sciopero e la proclamazione del successivo, quando cio' sia necessarioad evitarle che, per effetto di scioperi proclamati in successioneda soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso serviziofinale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessala continuita' dei servizi pubblici di cui all'articolo 1. Neipredetti contratti o accordi collettivi devono essere in ogni caso previsteprocedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie perentrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello scioperoai sensi del comma 1. Se non intendono adottare le procedurepreviste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedereche il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero harilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso discioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il casoin cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievonazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoroe della previdenza sociale. Qualora le prestazioni indispensabili ele altre misure di cui al presente articolo non siano previste dai contrattio accordi collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o sepreviste non siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta,nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoriaregolamentazione compatibile con le finalita' del comma 3.Le amministrazione e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sonotenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazionedegli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiticomunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultanodefiniti dagli accordi previsti al presente comma.3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento aiservizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 o che vi aderiscono, i lavoratoriche esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e leimprese erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioniindispensabili, nonche' al rispetto delle modalita' e delle proceduredi erogazione e delle altre misure di cui al comma 2.257 di 798


4. La Commissione di cui all'articolo 12 valuta l'idoneita' delleprestazioni individuate ai sensi del comma 2. A tale scopo, le determinazionipattizie ed i regolamenti di servizio nonche' i codici diautoregolamentazione e le regole di condotta vengono comunicatitempestivamente alla Commissione a cura delle parti interessate.5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatricedel servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed alloscopo, atresi', di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizionedel conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizialternativi, il preavviso di cui al comma 1 non puo' essere inferiore adieci giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi di cui al decreto legislativo3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche'nei regolamenti di servizio da emanare in base agli accordi con lerappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decretolegislativo n. 29 del 1993 e nei codici di auto-regolamentazionedi cui all'articolo 2-bis della presente legge possono essere determinatitermini superiori.6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi dicui all'articolo 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelleforme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero,dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello scioperoe delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre,garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quandol'astensione dal lavoro sia terminata. Salvo che sia intervenuto unaccordo tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte dellaCommissione di garanzia o dell'autorita' competente ad emanarel'ordinanza di cui all'articolo 8, la revoca spontanea dello scioperoproclamato, dopo che e' stata data informazione all'utenza ai sensidel presente comma, costituisce forma sleale di azione sindacale eviene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti dall'articolo4, commi da 2 a 4-bis . Il servizio pubblico radiotelevisivo e' tenutoa dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni, fornendo informazionicomplete sull'inizio, la durata, le misure alternative e lemodalita' dello sciopero nel corso di tutti i telegiornali e giornali radio.Sono inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali quotidianie le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano di finanziamentio, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscalipreviste da leggi dello Stato. Le amministrazioni e le imprese erogatricidei servizi hanno l'obbligo di fornire tempestivamente alla Com-258 di 798


259 di 798missione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardantigli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensionied i rinvii degli scioperi proclamati, e le relative motivazioni, nonche'le cause di insorgenza dei conflitti. La violazione di tali obblighi vienevalutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui all'articolo 4,comma 4-sexies.7. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavvisominimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di a-stensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protestaper gravi eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori.Art. 2-bis. - L'astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protestao di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionistio piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalita' dei servizipubblici di cui all'articolo 1, e' esercitata nel rispetto di misure direttea consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cuial medesimo articolo. A tale fine la Commissione di garanzia di cuiall'articolo 12 promuove l'adozione, da parte delle associazioni o degliorganismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codicidi autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva,il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmentetutelati di cui all'articolo 1. Se tali codici mancano o non sono valutatiidonei a garantire le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1, laCommissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previstedall'articolo 13, comma 1, lettera a), delibera la provvisoria regolamentazione.I codici di autoregolamentazione devono in ogni casoprevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicatoal comma 5 dell'articolo 2, l 'indicazione della durata e delle motivazionidell'astensione collettiva, ed assicurare in ogni caso un livello diprestazioni compatibile con le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo1. In caso di violazione dei codici di autoregolamentazione, fermo restandoquanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2, la Commissionedi garanzia valuta i comportamenti e adotta le sanzioni di cui all'articolo4. il=2; 2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, qualora i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo2-bis della legge 12 giugno 1990, n. 146, introdotto dal comma1 del presente articolo, non siano ancora stati adottati, la Commissionedi garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall'articolo13, comma 1, lettera a), della predetta legge n. 146 del


260 di 7981990, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della presente legge,delibera la provvisoria regolamentazione.Art. 3. - Quando lo sciopero riguardi i servizi di trasporto da e per leisole, le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a garantire, d'intesacon le organizzazioni sindacali e in osservanza di quanto previstoal comma 2 dell'articolo 2, le prestazioni indispensabili per la circolazionedelle persone nel territorio nazionale e per il rifornimento delle<strong>merci</strong> necessarie per l'approvvigionamento delle popolazioni, nonche'per la continuita' delle attivita' produttive nei servizi pubblici essenzialirelativamente alle prestazioni indispensabili di cui all'articolo2, dandone comunicazione agli utenti con le modalita' di cui al comma6 dell'articolo 2.Art. 4. - I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizionidei commi 1 e 3 dell'articolo 2 o che, richiesti dell'effettuazionedelle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, nonprestino la propria consueta attivita', sono soggetti a sanzioni disciplinariproporzionate alla gravita' dell'infrazione, con esclusione dellemisure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamentidefinitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario,il relativo importo e' versato dal datore di lavoro all'Istitutonazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoriaper la disoccupazione involontaria.2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamanouno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizionidi cui all'articolo 2, sono sospesi i permessi sindacali retribuitiovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione,ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunqueper un ammontare economico complessivo non inferiore a lire5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della consistenzaassociativa, della gravita' della violazione e della eventualerecidiva, nonche' della gravita' degli effetti dello sciopero sul serviziopubblico. Le medesime organizzazioni sindacali possono altresi' essereescluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo didue mesi dalla cessazione del comportamento . I contributi sindacalitrattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto nazionale dellaprevidenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazioneinvolontaria.


261 di 7983. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 11 APRILE 2000,N. 834. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e ilegali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizipubblici di cui all'articolo 1, comma 1, che non osservino le disposizionipreviste dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi loro derivantidagli accordi o contratti collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma2, o dalla regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, oche non prestino correttamente l'informazione agli utenti di cui all'articolo2, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniariada lire 5.000.000 a lire 50.000.000, tenuto conto della gravita'della violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenzao sull'aggravamento di conflitti e del pregiudizio eventualmentearrecato agli utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti leassociazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi,professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratoriautonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che aderendo alla protestasi siano astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codicidi autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, o della regolazioneprovvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro casodi violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzioneviene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provincialedel lavoro-sezione ispettorato del lavoro".4-bis. Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultinoapplicabili, perche' le organizzazioni sindacali che hanno promossolo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefici di ordinepatrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative,la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzioneamministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmenteper l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto dellaconsistenza associativa, della gravita' della violazione e della e-ventuale recidiva, nonche' della gravita' degli effetti dello sciopero sulservizio pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo dilire 50.000.000. La sanzione viene applicata con ordinanzaingiunzionedella direzione provinciale del lavoro-sezione ispettoratodel lavoro.4-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiatenel massimo se l'astensione collettiva viene effettuata nonostante


la delibera di invito della Commissione di garanzia emanata ai sensidell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h).4-quater. Su richiesta delle parti interessate, delle associazionidegli utenti rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998,n. 281, delle autorita' nazionali o locali che vi abbiano interesse o dipropria iniziativa, la Commissione di garanzia apre il procedimento divalutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali cheproclamano lo sciopero o vi aderiscono, o delle amministrazioni edelle imprese" interessate, ovvero delle associazioni o organismi dirappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori,nei casi di astensione collettiva di cui agli articoli 2 e 2-bis.L'apertura del procedimento viene notificata alle parti, che hannotrenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere di esseresentite. Decorso tale termine e comunque non oltre sessanta giornidall'apertura del procedimento, la Commissione formula la propriavalutazione e, se valuta negativamente il comportamento, tenutoconto anche delle cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioniai sensi del presente articolo, indicando il termine entro il qualela delibera deve essere eseguita con avvertenza che dell'avvenutaesecuzione deve essere data comunicazione alla Commissione digaranzia nei trenta giorni successivi, cura la notifica della delibera alleparti interessate e, ove necessario, la trasmette alla direzione provincialedel lavoro-sezione ispettorato del lavoro competente.4-quinquies. L'INPS trasmette trimestralmente alla Commissionedi garanzia i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributisindacali per gli effetti di cui al comma 2.4-sexies. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubblicheed i legali rappresentanti degli enti e delle imprese che neltermine indicato per l'esecuzione della delibera della Commissione digaranzia non applichino le sanzioni di cui al presente articolo, ovveroChe non forniscano nei successivi trenta giorni le informazioni di cuiall'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad una sanzione amministrativapecuniaria da lire 400.000 a lire 1.000.000 per ogni giorno di ritardoingiustificato. La sanzione amministrativa pecuniaria viene deliberatadalla Commissione di garanzia tenuto conto della gravita' dellaviolazione e della eventuale recidiva, ed applicata con ordinanzaingiunzionedella direzione provinciale del lavoro-sezione ispettoratodel lavoro, competente per territorio.262 di 798


263 di 798Art. 5. - Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numerodei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dellostesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.Art. 6. - All'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono aggiunti,in fine, i seguenti commi:"Se il comportamento di cui al primo comma e' posto in essere dauna amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico,l'azione e' proposta con ricorso davanti al pretore competenteper territorio.Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazionisoggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacalidi cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozionedei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorsodavanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio,che provvede in via di urgenza con le modalita' di cui al primocomma. Contro il decreto che decide sul ricorso e' ammessa, entroquindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizionedavanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamenteesecutiva".Art. 7. - La disciplina di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio1970, n. 300, si applica anche in caso di violazione di clausole concernentii diritti e l'attivita' del sindacato contenute negli accordi di cuial decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, successive modificazioni, e nei contratti collettivi di lavoro, che disciplinano il rapporto di lavoronei servizi di cui alla presente legge.Art. 7-bis. - Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio ai sensidell'articolo 3 della citata legge, in deroga alla procedura di conciliazionedi cui al comma 3 dello stesso articolo, anche al solo fine diottenere la pubblicazione, a spese del responsabile, della sentenzache accerta la violazione dei diritti degli utenti, limitatamente ai casiseguenti:a) nei confronti delle organizzazioni sindacali responsabili,quando lo sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione all'u-


264 di 798tenza al di fuori dei casi di cui all'articolo 2, comma 6, e quando vengaeffettuato nonostante la delibera di invito della Commissione digaranzia di differirlo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d),e) ed h), e da cio' consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di u-sufruire con certezza dei servizi pubblici;b) nei confronti delle amministrazioni, degli enti o delle impreseche erogano i servizi di cui all'articolo 1, qualora non venganofornite adeguate informazioni agli utenti ai sensi dell'articolo 2, comma6, e da cio' consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruiredei servizi pubblici secondo standard di qualita' e di efficienza.Art. 8. - Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave eimminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo1, comma 1, che potrebbe essere cagionato dall'interruzioneo dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici di cui all'articolo1, conseguente all'esercizio dello sciopero o a forme di astensionecollettiva di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori,su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, neicasi di necessita' e urgenza, di propria iniziativa, informando previamentela Commissione di garanzia, il Presidente del Consiglio deiministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionaleo interregionale, ovvero, negli altri casi, il prefetto o il corrispondenteorgano nelle regioni a statuto speciale, informati i presidentidelle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano,invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazionedi pericolo, esperiscono un tentativo di conciliazione, da e-saurire nel piu' breve tempo possibile, e se il tentativo non riesce,adottano con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizioai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo1, comma 1.2. L'ordinanza puo' disporre il differimento dell'astensionecollettiva ad altra data, anche unificando astensioni collettive gia'proclamate, la riduzione della sua durata ovvero prescrivere l'osservanzada parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderisconoe delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, dimisure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblicocompatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmentetutelati di cui all'articolo 1, comma 1. Qualora la Commissionedi garanzia, nella sua segnalazione o successivamente,


265 di 798abbia formulato una proposta in ordine alle misure da adottare conl'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai predetti diritti, l'autorita'competente ne tiene conto. L'ordinanza e' adottata non meno di quarantottoore prima dell'inizio dell'astensione collettiva, salvo che siaancora in corso il tentativo, di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza,e deve specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimentidovranno essere osservati dalle parti.3. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatarimediante comunicazione da effettuare, a cura dell'autorita' che l'haemanata, ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni oalle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativisiano eventualmente indicati nella stessa, nonche' mediante affissionenei luoghi di lavoro, da compiere a cura dell'amministrazioneo dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresi' data notiziamediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa,nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione.4. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, ilPresidente del Consiglio dei ministri da' comunicazione alle Camere.Art. 9. - L'inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro, professionistio piccoli imprenditori delle disposizioni contenute nell'ordinanzadi cui all'articolo 8 e' assoggettata alla sanzione amministrativapecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile,con riguardo alla gravita' dell'infrazione ed alle condizioni economichedell'agente, da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismidi rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti epiccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza di cui all'articolo8 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire5.000.000 a lire 50.000.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza,a seconda della consistenza economica dell'organizzazione, associazioneo organismo rappresentativo e della gravita' delle conseguenzedell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto dellastessa autorita' che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzionedella direzione provinciale del lavoro-sezione i-spettorato del lavoro.2. In caso di inosservanza delle dispozioni contenute nell'ordinanzadi cui all'articolo 8 i preposti al settore nell'ambito delle am-


266 di 798ministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono soggettialla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico, aisensi dell'articolo 20, comma primo, della legge 24 novembre 1981,n. 689, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore aun anno.3. Le somme percepite ai sensi del comma 1 sono devoluteall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazioneobbligatoria per la disoccupazione involontaria.4. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorita'che ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto e' proponibile impugnazioneai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre1981, n. 689.Art. 10. - I soggetti che promuovono lo sciopero, le amministrazioni,le imprese e i singoli prestatori di lavoro destinatari del provvedimento,che ne abbiano interesse, possono promuovere ricorso control'ordinanza prevista dall'articolo 8, comma 2, nel termine di settegiorni dalla sua comunicazione o, rispettivamente, dal giorno successivoa quello della sua affissione nei luoghi di lavoro, avanti al tribunaleamministrativo regionale competente. La proposizione del ricorsonon sospende l'immediata esecutivita' dell'ordinanza.2. Se ricorrono fondati motivi il tribunale amministrativo regionale,acquisite le deduzioni delle parti, nella prima udienza utile,sospende il provvedimento impugnato anche solo limitatamente allaparte in cui eccede l'esigenza di salvaguardia di cui all'articolo 8,comma 1.Art. 11. - Sono abrogati gli articoli 330 e 333 del codice penale.Art. 12. - E' istituita una Commissione di garanzia dell'attuazione dellalegge, al fine di valutare l'idoneita' delle misure volte ad assicurareil contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimentodei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui alcomma 1 dell'articolo 1.2. La Commissione e' composta da nove membri, scelti, sudesignazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senatodella Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di dirittodel lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto delPresidente della Repubblica; essa puo' avvalersi della consulenza di


esperti di organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dalconflitto, nonche' di esperti che si siano particolarmente distinti nellatutela degli utenti. La Commissione si avvale di personale, anche conqualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche in posizione dicomando o fuori ruolo, adottando a tale fine i relativi provvedimenti.Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La Commissioneindividua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cuiavvalersi nel limite massimo di trenta unita'. Il personale in serviziopresso la Commissione in posizione di comando o fuori ruolo conservalo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale delleamministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Allo stessopersonale spettano un'indennita' nella misura prevista per il personaledei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' gli altritrattamenti economici accessori previsti dai contratti collettivi nazionalidi lavoro. I trattamenti accessori gravano sul fondo di cui alcomma 5 . Non possono far parte della Commissione i parlamentarie le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero carichein partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni didatori di lavoro, nonche' coloro che abbiano comunque con i suddettiorganismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione diservizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; e'nominata per un triennio e i suoi membri possono essere confermatiuna sola volta.4. La Commissione stabilisce le modalita' del proprio funzionamento.Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e informazionidalle pubbliche amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali e dalleimprese, nonche' dalle associazioni degli utenti dei servizi pubbliciessenziali. Puo' avvalersi, altresi', delle attivita' del Consiglio nazionaledell'economia e del lavoro (CNEL), nonche' di quelle degli Osservatoridel mercato del lavoro e dell'Osservatorio del pubblico impiego.5. La Commissione provvede all'autonoma gestione dellespese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamentiprevisti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio delloStato. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al controllodella Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle267 di 798


268 di 798spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generaledello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblicada emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio deiministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predettaCommissione.6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,pari a lire 2.300 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, siprovvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento i-scritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dellostato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopoutilizzando l'accantonamento "Norme dirette a garantire il funzionamentodei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela dei dirittodi sciopero e istituzione della Commissione per le relazioni sindacalinei servizi pubblici". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.Art. 13 - La Commissione:a) valuta, anche di propria iniziativa, sentite le organizzazionidei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cuialla legge 30 luglio 1998, n. 281, che siano interessate ed operantinel territorio di cui trattasi, le quali possono esprimere il loro parereentro il termine stabilito dalla Commissione medesima, l'idoneita' delleprestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento econciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2dell'articolo 2 a garantire il contemperamento dell'esercizio del dirittodi sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmentetutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora non le giudichiidonee sulla base di specifica motivazione, sottopone alle partiuna proposta sull'insieme delle prestazioni, procedure e misure daconsiderare indispensabili. Le parti devono pronunciarsi sulla propostadella Commissione entro quindici giorni dalla notifica. Se non sipronunciano, la Commissione, dopo avere verificato, in seguito adapposite audizioni da svolgere entro il termine di venti giorni, l'indisponibilita'delle parti a raggiungere un accordo, adotta con propriadelibera la provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili,delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altremisure di contemperamento, comunicandola alle parti interessate,che sono tenute ad osservarla agli effetti dell'articolo 2, comma 3, fi-


no al raggiungimento di un accordo valutato idoneo. Nello stessomodo la Commissione valuta i codici di autoregolamentazione di cuiall'articolo 2-bis, e provvede nel caso in cui manchino o non siano i-donei ai sensi della presente lettera. La Commissione, al fine dellaprovvisoria regolamentazione di cui alla presente lettera, deve tenereconto delle previsioni degli atti di autoregolamentazione vigenti insettori analoghi o similari nonche' degli accordi sottoscritti nello stessosettore dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentativesul piano nazionale. Nella provvisoria regolamentazione,le prestazioni indispensabili devono essere individuate in mododa non compromettere, per la durata della regolamentazione stessa,le esigenze fondamentali di cui all'articolo l; salvo casi particolari, devonoessere contenute in misura non eccedente mediamente il 50per cento delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quotestrettamente necessarie di personale non superiori mediamente adun terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazionedel servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto dellecondizioni tecniche e della sicurezza. Si deve comunque tenereconto dell'utilizzabilita' di servizi alternativi o forniti da imprese concorrenti.Quando, per le finalita' di cui all'articolo 1 e' necessario assicurarefasce orarie di erogazione dei servizi, questi ultimi devono esseregarantiti nella misura di quelli normalmente offerti e pertantonon rientrano nella predetta percentuale del 50 per cento. Eventualideroghe da parte della Commissione, per casi particolari, devono essereadeguatamente motivate con specifico riguardo alla necessita'di garantire livelli di funzionamento e di sicurezza strettamente occorrentiall'erogazione dei servizi, in modo da non compromettere le esigenzefondamentali di cui all'articolo 1. I medesimi criteri previsti perla individuazione delle prestazioni indispensabili ai fini della provvisoriaregolamentazione costituiscono parametri di riferimento per la valutazione,da parte della Commissione, dell'idoneita' degli atti negozialie di autoregolamentazione. Le delibere adottate dalla Commissioneai sensi della presente lettera sono immediatamente trasmesseai Presidenti delle Camere;b) esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative oapplicative dei contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazionedi cui al comma 2 dell'articolo 2 e all'articolo 2-bis per la partedi propria competenza su richiesta congiunta delle parti o di propriainiziativa. Su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commis-269 di 798


sione puo' inoltre emanare un lodo sul merito della controversia. Nelcaso in cui il servizio sia svolto con il concorso di una pluralita' diamministrazioni ed imprese la Commissione puo' convocare le amministrazionie le imprese interessate, incluse quelle che eroganoservizi strumentali, accessori o collaterali, e le rispettive organizzazionisindacali, e formulare alle parti interessate una proposta intesaa rendere omogenei i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2,tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua globalita';c) ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1,puo' assumere informazioni o convocare le parti in apposite audizioni,per verificare se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione e sevi sono le condizioni per una composizione della controversia, e nelcaso di conflitti di particolare rilievo nazionale puo' invitare, con appositadelibera, i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differirela data dell'astensione dal lavoro per il tempo necessario a consentireun ulteriore tentativo di mediazione;d) indica immediatamente ai soggetti interessati eventualiviolazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima,all'esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e diconciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successiveproclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la faseprecedente all'astensione collettiva, e puo' invitare, con apposita delibera,i soggetti interessati a riformulare la proclamazione in conformita'alla legge e agli accordi o codici di autoregolamentazione differendol'astensione dal lavoro ad altra data;e) rileva l'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzionidi servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino diutenza, per effetto di astensioni collettive proclamate da soggetti sindacalidiversi e puo' invitare i soggetti la cui proclamazione sia statacomunicata successivamente in ordine di tempo a differire l'astensionecollettiva ad altra data;f) segnala all'autorita' competente le situazioni nelle qualidallo sciopero o astensione collettiva puo' derivare un imminente efondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmentetutelati di cui all'articolo 1, comma 1, e formula proposte in ordinealle misure da adottare con l'ordinanza di cui all'articolo 8 perprevenire il predetto pregiudizio;g) assume informazioni dalle amministrazioni e dalle impreseerogatrici di servizi di cui all'articolo 1, che sono tenute a fornirle270 di 798


nel termine loro indicato, circa l'applicazione delle delibere sulle sanzioniai sensi dell'articolo 4, circa gli scioperi proclamati ed effettuati,le revoche, le sospensioni e i rinvii di scioperi proclamati; nei casi diconflitto di particolare rilievo nazionale, puo' acquisire dalle medesimeamministrazioni e imprese, e dalle altre parti interessate, i terminieconomici e normativi della controversia e sentire le parti interessate,per accertare le cause di insorgenza dei conflitti, ai sensi dell'articolo2, comma 6, e gli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti puo'acquisire dall'INPS, che deve fornirli entro trenta giorni dalla richiesta,dati analitici relativamente alla devoluzione dei contributi sindacaliper effetto dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4;h) se rileva comportamenti delle amministrazioni o impreseche erogano i servizi di cui, all'articolo 1 in evidente violazione dellapresente legge o delle procedure previste da accordi o contratti collettivio comportamenti illegittimi che comunque possano determinarel'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in corso, invita, con appositadelibera, le amministrazioni o le imprese predette a desistere dalcomportamento e ad osservare gli obblighi derivanti dalla legge o daaccordi o contratti collettivi;i) valuta, con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 4-quater, il comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienzeo violazioni degli obblighi che derivano dalla presente legge,degli accordi o contratti collettivi sulle prestazioni indispensabili, delleprocedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure dicontemperamento, o dei codici di autoregolamentazione, di cui agliarticoli 2, commi 1 e 2, e 2-bis, considerate anche le cause di insorgenzadel conflitto, delibera le sanzioni previste dall'articolo 4 e, perquanto disposto dal comma 1 dell'articolo 4, prescrive al datore di lavorodi applicare le sanzioni disciplinari;l) assicura forme adeguate e tempestive di pubblicita' delleproprie delibere, con particolare riguardo alle delibere di invito di cuialle lettere c) d), e) ed h), e puo' richiedere la pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale di comunicati contenenti gli accordi o i codici di autoregolamentazionedi ambito nazionale valutati idonei o le eventualiprovvisorie regolamentazioni da essa deliberate in mancanza di accordio codici idonei. Le amministrazioni e le imprese erogatrici diservizi hanno l'obbligo di rendere note le delibere della Commissione,nonche' gli accordi o contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma2, mediante affissione in luogo accessibile a tutti;271 di 798


272 di 798m) riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimio di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza deiconflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutandola conformita' della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali,dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazioneo alle clausole sulle prestazioni indispensabili;n) trasmette gli atti e le pronunce di propria competenza aiPresidenti delle Camere e al Governo, che ne assicura la divulgazionetramite i mezzi di informazione.Art. 14. - Nell'ipotesi di dissenso tra le organizzazioni sindacali deilavoratori su clausole specifiche concernenti l'individuazione o le modalita'di effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui al comma2 dell'articolo 2, la Commissione di cui all'articolo 12, di propria iniziativaovvero su proposta di una delle organizzazioni sindacali chehanno preso parte alle trattative, o su richiesta motivata dei prestatoridi lavoro dipendenti dall'amministrazione o impresa erogatrice delservizio, indice , sempre che valuti idonee, ai fini di cui al comma 2dell'articolo 1, le clausole o le modalita' controverse oggetto dellaconsultazione e particolarmente rilevante il numero dei lavoratori interessatiche ne fanno richiesta, una consultazione tra i lavoratori interessatisulle clausole cui si riferisce il dissenso, indicando le modalita'di svolgimento, ferma restando la valutazione di cui all'articolo13, comma 1, lettera a). La consultazione si svolge entro i quindicigiorni successivi alla sua indizione, fuori dell'orario di lavoro, nei localidell'impresa o dell'amministrazione interessata. L'Ispettorato provincialedel lavoro competente per territorio sovraintende allo svolgimentodella consultazione e cura che essa venga svolta con modalita'che assicurino la segretezza del voto e garantiscano la possibilita'di prendervi parte a tutti gli aventi diritto. La Commissione formula,per altro, la propria proposta sia nell'ipotesi in cui persista, dopo l'esitodella consultazione, il disaccordo tra le organizzazioni sindacali,sia nel caso in cui valuti non adeguate le misure individuate nel contrattood accordo eventualmente stipulato dopo la consultazionestessa.Art. 15. - All'articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il commaquinto e' sostituito dal seguente:


273 di 798"Il Governo e' tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delleprocedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazionisindacali di cui al precedente articolo 6 ed ai successivi articoli 12 e14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto disciopero".Art. 16. - Le clausole di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presentelegge restano in vigore fino ad eventuale specifica disdetta comunicataalmeno sei mesi prima della scadenza dei contratti collettivi odegli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.Art. 17. - ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 11 APRILE 2000,N. 83Art. 18. - I commi ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo1983, n. 93, sono sostituiti dai seguenti:"Il Consiglio dei ministri, entro il termine di quindici giorni dalla formulazionedell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziariecome determinate dal successivo articolo 15, esaminate anche leosservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla Corte deiconti il contenuto dell'accordo perche' ne verifichi la legittimita' aisensi del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine di quindici giornidalla ricezione dell'accordo. In caso di pronuncia negativa le partiformulano una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessaal Consiglio dei ministri. In caso di pronuncia positiva, entro iltermine di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le norme risultanti dalladisciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con decretodel Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio deiministri. La stessa procedura e' adottata in caso di mancata pronunciaentro il termine indicato. Nei quindici giorni successivi all'emanazionedel decreto del Presidente della Repubblica di cui al commaprecedente la Corte dei conti controlla la conformita' del decreto allapronuncia di cui al precedente comma e procede alla registrazione aisensi del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio1934, n. 1214, fatte comunque salve le disposizioni degli articoli 25 eseguenti del medesimo testo unico. Decorsi quindici giorni senza chesia intervenuta una pronuncia, il controllo si intende effettuato senzarilievi e il decreto diviene produttivo di effetti".


274 di 7982. Il deroga all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione dei decreti del Presidentedella Repubblica di cui al comma ottavo dell'articolo 6 della legge 23marzo 1983, n. 93, cosi' come sostituito dal comma 1 del presentearticolo, non e' previsto il parere del Consiglio di Stato.Art. 19. - Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge le parti provvedono a stipulare i contratti collettivi e a sottoscriveregli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 2.2. Fino a quando non vi abbiano provveduto, le parti stesse,in caso di astensione collettiva dal lavoro, devono comunque attenersia quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2.Art. 20. - Resta in ogni caso fermo, per gli aspetti ivi diversamentedisciplinati, quanto gia' previsto in materia dal decreto del Presidentedella Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e dalla legge 23 maggio1980, n. 242. Resta inoltre fermo quanto previsto dall'articolo 2 deltesto unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto18 giugno 1931, n. 773, e dall'articolo 38 della legge 8 giugno1990, n. 142, e successive modificazioni, nonche' dalle leggi 11 luglio1978, n. 382, e 1 aprile 1981, n. 121.1-bis. Ai fini della presente legge si considerano piccoli imprenditorii soggetti indicati all'articolo 2083 del codice civile.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inseritanella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservarecome legge dello Stato.Art. 20-bis - Contro le deliberazioni della Commissione di garanzia inmateria di sanzioni e' ammesso ricorso al giudice del lavoro.


275 di 798ACCORDO INTERCONFEDERALE 18 GIUGNO 1990 TRA CON-FETRA E <strong>CGIL</strong>, CISL, UIL - RELAZIONI SINDACALI.PREMESSO- che le parti hanno convenuto sulla esigenza di elevare il livello e laqualità delle relazioni nel comparto del trasporto e delle <strong>spedizioni</strong> di<strong>merci</strong>, al fine di rendere possibile un più efficace rilancio del sistemadelle imprese ed una migliore valorizzazione del lavoro;- che le parti individuano la necessità di adeguare l'organizzazionedel trasporto delle <strong>merci</strong> italiano al mercato unico europeo, nella comuneconvinzione che il trasporto debba essere considerato anchecome un servizio da esportare al fine di favorire uno sviluppo delleimprese e dell'occupazione;- che le parti considerano essenziale sostenere i progetti di innovazionemodale ed intermodale;SI CONVIENEdi instaurare un sistema di relazioni sindacali che, articolato ai varilivelli e nel reciproco riconoscimento della rappresentanza e dei distintiruoli delle due parti, possa determinare regolarità e sistematicitànei confronti delle problematiche del settore e rappresenti un contributoessenziale per la soluzione dei problemi aperti.Le parti concordano di dare vita ad una conferenza nazionale annualeche risponda a tutte le esigenze sopraesposte.1. POLITICA DEL COMPARTO E TEMI LEGISLATIVILa situazione del comparto dei trasporti ed in particolare quella dell'autotrasportoe delle <strong>spedizioni</strong> richiede una forte e coerente politicadi riforma che abbia i suoi cardini nelle linee del PGT ed in una direzioneunitaria dell'intervento governativo, oggi carente a causa delladisseminazione di poteri e competenze tra i diversi Ministeri.


276 di 798Occorre perciò che le risorse stanziate e quelle da prevedere venganoimpiegate in coerenza con gli obiettivi dell'intermodalità, dellaqualificazione e della specializzazione del settore.In particolare, le parti individuano l'esigenza che:- le misure di sostegno agli interporti vadano finalizzate a quelle struttureove sia realmente presente il soggetto ferroviario;- le risorse previste per lo sviluppo del trasporto combinato non sianolimitate ad una ristretta cerchia di operatori ma, nello stesso tempo,non vengano disperse in interventi a pioggia;- venga al più presto realizzata una riorganizzazione delle dogane alfine di attuare i principi comunitari che prevedono la trasformazionedi queste strutture in strumenti al servizio della merce, garantendocomunque fin da ora procedure più snelle ed una più ampia operatività;- si definiscano le necessarie armonizzazioni amministrative, fiscali edocumentali, per garantire omogeneità delle imprese italiane alle impreseeuropee anche sotto questo profilo.Le parti concordano inoltre sulla necessità di un forte rifinanziamentodel Disegno di Legge sulla ristrutturazione dell'autotrasporto, che deveessere approvato al più presto. Il malessere e le distorsioni presentinel settore, la sua fragilità e polverizzazione, richiedono infattiuna consistente riduzione degli operatori, una crescita delle dimensionidelle imprese ed una specializzazione in rapporto allo sviluppodell'intermodalità (trazionismo).Le parti concordano altresì sulla necessità di una adeguata legislazionein tema di:1) regime autorizzativo dell'autotrasporto;2) estensione degli sgravi contributivi per il Sud alle aziende del settore;3) fiscalizzazione degli oneri sociali alle imprese del settore da renderepermanente e con il superamento delle attuali limitazioni;4) politica fiscale del gasolio;5) regolamentazione del fermo degli autotrasportatori;6) formazione professionale, anche rendendo permanente la normativasui benefici contributivi per i lavoratori sottoposti a formazioneprevista del disegno di legge n.4756/Camera.


277 di 7987) incentivi allo sviluppo del cabotaggio Ro-Ro.In tale quadro assume rilievo il fatto che la legislazione di sostegnosuperi le discriminazioni esistenti tra le imprese in rapporto al loro inquadramentoprevidenziale che in tal modo potrà essere effettuatosolo in base a parametri oggettivi.2. PROBLEMI AMBIENTALILe parti convengono sulla esigenza che i centri urbani vengano adessere alleggeriti da attività ed operazioni connesse alla movimentazionedelle <strong>merci</strong>. Ciò può realizzarsi attraverso lo spostamento inaree decentrate sia delle dogane interne che dei centri di smistamento<strong>merci</strong>.In tale contesto dovrà rientrare, ad esempio, un nuovo e più lungimirantesistema di governo dei processi legati alla distribuzione com<strong>merci</strong>ale(ubicazione di aree mercato, programmazione di aree alleperiferie urbane per la gestione dello smistamento <strong>merci</strong> in città, fasceorarie di ingresso previi attenti studi sulla domanda, dimensionedei vettori, ecc.) nonché allo smaltimento dei rifiuti sia urbani che industriali.A tal fine vanno accelerati da parte delle istituzioni locali tutti queiprogetti regionali che possono favorire tale tendenza.Inoltre, si conviene sulla necessità di sviluppare nel nostro paese,con il coinvolgimento dell'autorità politica e delle case costruttrici, unaricerca finalizzata alla riduzione degli effetti negativi dal punto di vistaambientale degli scarichi da combustione e della rumorosità favorendosoluzioni tecnologiche sui veicoli che abbassino concretamentei tassi di inquinamento ed i livelli sonori attuali.3. FORMAZIONE PROFESSIONALELe parti individuano nella formazione professionale un elemento digrande rilievo sia per le imprese che per i lavoratori, in quanto capacedi accrescere la qualità dei servizi resi e di migliorare le competenzee le conoscenze necessarie ad una tale evoluzione.La formazione professionale è inoltre una componente essenzialeper difendere e tutelare il lavoro, incrementando le possibilità e le occasionidi consolidamento e di sviluppo occupazionale.


278 di 798Ciò premesso ed anche in relazione alla necessità di provvedere aduna gestione comune di quanto previsto in materia dal disegno dilegge sulla ristrutturazione dell'autotrasporto, le parti convengonosulla opportunità di costituire un Ente bilaterale per la formazioneprofessionale nel settore.L'Ente bilaterale avrà il compito di:a) progettare, secondo le linee guida definite a livello nazionale, e farconoscere alle aziende modelli base di formazione per giovani assunticon contratto di formazione e lavoro ovvero per lavoratori sottopostia riqualificazione professionale o per mansioni specifiche cherichiedano un processo formativo, ivi compresi i lavoratori extracomunitari,nel rispetto della legislazione vigente;b) individuare, sulla base dei criteri di cui sopra, i centri e le struttureidonee per la formazione presenti nel territorio formandone un elencodel quale sono tenute ad avvalersi le imprese che non realizzano nellesedi aziendali o con personale dipendente o con esperti esterni laformazione per i soggetti indicati;c) favorire le pari opportunità progettando moduli formativi che valorizzinoil lavoro femminile e consentano la realizzazione di azioni positive;d) formulare proposte relativamente all'acquisizione dei requisiti necessariper l'accesso ai finanziamenti pubblici delle attività formative;e) operare in collegamento con gli osservatori, di cui al capitolo successivo,per favorire processi di ricollocazione dei lavoratori esuberantida ristrutturazioni o crisi aziendali.L'Ente bilaterale, che avrà carattere sperimentale per la durata di unbiennio a partire dall'1.9.1990, avrà sede a Roma presso la Confetra.L'Ente bilaterale così costituito sarà formato da 12 membri nominatipariteticamente dalla Confetra e dalle OO.SS..Dell'organismo non potranno far parte esponenti di istituti formativi.L'organismo si riunirà periodicamente o comunque su richiesta di unadelle parti ed è presieduto, alternativamente a turni semestrali, da unesponente nominato dalla Confetra e da uno nominato dalle OO.SS..Le decisioni verranno assunte di comune accordo.Le spese per il funzionamento, nella fase sperimentale, saranno sostenutedalla Confetra.Al termine del biennio le parti valuteranno i problemi connessi all'operativitàdell'Ente e definiranno i relativi problemi di finanziamento.


279 di 798L'organismo potrà anche decidere di avvalersi dell'apporto di tecnicidi emanazione datoriale o sindacale nonché stipulare convenzionicon Istituti ed Enti qualificati e competenti.4. MERCATO DEL LAVORO ED AMMORTIZZATORI SOCIALILe parti convengono di istituire a livello regionale un osservatorioformato dalle associazioni aderenti alla Confetra e dalle OO.SS..Le finalità di tale osservatorio sono individuate in:a) favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro all'interno delsettore, nel rispetto delle norme sul collocamento;b) favorire i processi di mobilità e di ricollocazione tra le aziende delsettore in caso di licenziamenti o riduzioni di personale di cui all'accordointerconfederale del 1965;c) stabilire rapporti con l'Ente bilaterale, previsto dal capitolo precedente,al fine di collegare i processi formativi ai fabbisogni del settoreed alla gestione dei problemi occupazionali.Fermo restando il quadro normativo generale in materia di ammortizzatorisociali e quanto previsto dagli accordi in materia di riduzione dipersonale, le parti convengono sulla opportunità di richiedere congiuntamenteun intervento legislativo teso ad ottenere benefici contributiviper le aziende del settore che ricollocheranno lavoratori coinvoltiin riduzioni collettive di personale o che si trovino in preavviso dilicenziamento. Tali lavoratori potranno essere assunti con contrattodi lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi durantei quali la quota di contribuzione a carico delle aziende sarà paria quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955,n.25, e successive modificazioni. Qualora al termine del suo svolgimentoil predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato,il beneficio contributivo spetterà per ulteriori 12 mesi.Per quanto attiene agli strumenti della CIGS e del prepensionamentole parti convengono che, laddove la situazione lo richieda e le normelo consentano, siano utilizzate tali opportunità.Infine si concorda sulla opportunità che la legge n.85/89 sul prepensionamentoper i lavoratori di cui all'articolo 9, comma 10 bis dellalegge n.26/87 venga rifinanziata, anche utilizzando i residui dellacassa integrazione straordinaria di cui alla legge n.247/89, e modifi-


280 di 798cata prevedendo la possibilità di accedere al beneficio anche conuna contribuzione di 35 anni invece dei 40 attualmente previsti.5. LAVORO AUTONOMOLe parti concordano sul fatto che l'attuale situazione esistente in materiatariffaria presenti difficoltà applicative, determini elementi di contenziosoe di tensione tra i soggetti coinvolti e costituisca, inoltre, unproblema rispetto all'armonizzazione con le situazioni esistenti in altriPaesi europei e con la stessa prospettiva connessa al mercato unicocomunitario.Per ovviare a tali questioni, le parti convengono sulla opportunità distipulare, avvalendosi di quanto previsto dalla legge 132/87, accordicollettivi per i lavoratori autonomi dell'autotrasporto che individuinouna remunerazione di riferimento per i trasportatori monoveicolari.6. LAVORO DIPENDENTELe parti convengono sulla necessità, a partire dalle prossime scadenzecontrattuali, che la dinamica delle retribuzioni e degli altri istitutidel rapporto di lavoro non debba porsi in contraddizione con gliobiettivi di:- favorire la riduzione del tasso di inflazione, al fine di diminuire il divariorispetto agli altri paesi europei;- assecondare una crescita equilibrata del PIL in grado di concorrerealla crescita dell'occupazione;- perseguire condizioni di competitività e di produttività delle impresetali da contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e di lavorodei lavoratori.Per il raggiungimento dei predetti obiettivi le parti ritengono indispensabileed urgente una ridefinizione del sistema contributivo che prevedail passaggio graduale alla fiscalità generale degli oneri impropriamenteposti a carico delle imprese riguardanti prestazioni destinatea favore della generalità dei cittadini, anche in correlazione conuna riforma del prelievo fiscale.L'approssimarsi della realizzazione del mercato unico europeo ed ivasti processi di internazionalizzazione che hanno coinvolto il settore,pongono sempre più l'esigenza di armonizzare progressivamente


281 di 798le condizioni normative e contrattuali, pur nell'ambito delle specificherealtà.Ciò è legato alla necessità di far coincidere il livello della competitivitàdelle imprese italiane, innanzitutto sulla qualità dei servizi.Le parti pertanto individuano quali filoni di ricerca comune i seguentipunti:a) la riduzione dello scarto tra costo del lavoro e retribuzione (anchemediante la fiscalizzazione);b) l'armonizzazione della natura della prestazione con i modelli organizzativieuropei, riducendo il tempo massimo di impegno del lavoratoree migliorando la produttività in termini di lavoro effettivo;c) la crescita nell'utilizzo del veicolo, attraverso una migliore utilizzazionedello stesso in rapporto al personale impiegato sia aumentandola percentuale di autisti per ciascun mezzo che mediante una miglioreorganizzazione del lavoro ed una migliore definizione, in sededi rinnovo del <strong>CCNL</strong>, dei vari istituti contrattuali che disciplinano laprestazione lavorativa.7. PROCEDURE DI PREVENZIONE DEL CONFLITTO E SISTEMIDI CONSULTAZIONELe parti convengono sulla necessaria crescita qualitativa delle relazionitra le rappresentanze delle imprese e le OO.SS., ciò al fine diridurre le occasioni di conflitto e di accrescere le reciproche informazionidi carattere aggregato, sia territoriale che nazionale.Per quanto attiene i problemi aziendali, fermo restando quanto previstodal vigente <strong>CCNL</strong>, le parti convengono che, in occasione di controversiecollettive, le imprese procedano alla convocazione dellestrutture sindacali competenti entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste.Durante tale periodo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali,né procederanno ad azioni di carattere conflittuale.Anche per quanto riguarda il lavoro autonomo, nell'auspicata ipotesidi realizzazione di accordi collettivi, bisognerà procedere alla individuazionedi regole che disciplinino il conflitto analogamente a quantoconvenuto per il lavoro dipendente.8. MODELLO CONTRATTUALE


282 di 798L'attuale regolamentazione prevista dal vigente <strong>CCNL</strong> vede una fortecontraddizione, in quanto non vengono colte le peculiarità che caratterizzanoi diversi interessi presenti nel comparto ed in particolarevedono rappresentati in modo insoddisfacente sia i problemi dell'aziendastrutturata che quelli della piccola impresa.Le parti convengono, pertanto, sulla esigenza che il prossimo rinnovocontrattuale, proprio al fine di rendere più efficace ed applicabile il<strong>CCNL</strong>, preveda una sua maggiore aderenza a tali diverse necessità,pur nel quadro della unicità dei fondamentali istituti.In collegamento con quanto espresso anche in materia di relazionisindacali si concorda che, per quanto attiene la contrattazione di naturaeconomica il modello dovrà esplicitare due livelli, prevedendoper ciascuno di essi ambiti e materie. Quindi, per quelle aziende ovesarà effettuata una contrattazione integrativa, essa assorbirà e sostituirà- per la parte retributiva - gli esiti della contrattazione regionale.Nell'ambito del rinnovo contrattuale, si pone infine l'esigenza di unaarmonizzazione di alcune norme del <strong>CCNL</strong> con accordi interconfederalinel frattempo intervenuti, con soluzioni da concordare, in particolareper quanto concerne i contratti a tempo determinato.9. PROBLEMATICHE APPALTIFerma restando l'attuale normativa contrattuale e di legge, per il cuirispetto le parti si adopereranno, Confetra e le OO.SS. concordanosulla opportunità che le soluzioni produttive date al problema in oggettodistinguano in modo sempre più chiaro le responsabilità organizzativee gestionali tra i vari soggetti; ciò al fine di evitare sovrapposizionie confusioni in una materia così delicata.Le imprese si impegneranno a verificare l'idoneità dei soggetti economiciinteressati ad eventuali terziarizzazioni fornendo al sindacatole garanzie necessarie circa l'applicazione dei contratti di lavoro (incaso di lavoratore dipendente) o delle normative previdenziali e dilegge (in caso di socio di cooperativa).10. FONDO DI PREVIDENZA


Le parti confermano la volontà di riformare l'attuale istituto del Fondodi Previdenza al fine di renderlo più interessante e vantaggioso per ilavoratori del settore.A tal fine, si individua la possibilità di una utile ricerca nel campo dellaprevidenza integrativa e di analoghe prestazioni attraverso la realizzazionedi precisi approfondimenti tecnico-giuridici al riguardo.Il progetto che scaturirà da tale ricerca sarà sottoposto alla valutazionedelle parti al fine di verificare il consenso sulle ipotesi di modificadelle finalità statutarie e delle implicazioni sulla contribuzione.283 di 798


284 di 798LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N.407 - DISPOSIZIONI DIVERSEPER L'ATTUAZIONE DELLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA1991-1993 ( ART. 8 SUI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVO-RO).(G.U. N. 303 DEL 31 DICEMBRE 1990)Art. 8 - Norme in materia di contratti di formazione e lavoro1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma deicontratti di formazione e lavoro, a favore dei datori di lavoro operantinelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testounico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo1978, n.218, per i lavoratori assunti con tali contratti a decorreredall'1 gennaio 1991, si applica, sulle correnti aliquote dei contributiprevidenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione del 25 per cento.2. Per le imprese artigiane nonché per quelle operanti nellecircoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classedelle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavorosuperiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenzialied assistenziali è dovuta in misura fissa corrispondente a quella previstaper gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n.25, e successivemodificazioni. Le circoscrizioni di cui al presente comma sonoindividuate per ciascun anno solare con decreto del Ministro del lavoroe della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionaliper l'impiego.3. Per le imprese del settore com<strong>merci</strong>ale e turistico con menodi quindici dipendenti operanti nelle aree non ricomprese nei territoridel Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidentedella Repubblica 6 marzo 1978, n.218, si applica, sulle correntialiquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, unariduzione del 40 per cento.4. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nellemisure previste per la generalità dei lavoratori.5. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulatoper l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compitigenerici o ripetitivi, individuate, anche mediante riferimento ai livelli diinquadramento, dai contratti collettivi nazionali di categoria o da accordiinterconfederali.


6. La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione elavoro non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento dellarichiesta di avviamento, risultino non avere mantenuto in servizio almenoil 60 per cento dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavorosia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A talefine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziatiper giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro,abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto dilavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente commanon si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadereun solo contratto di formazione e lavoro.7. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta.In mancanza il lavoratore si intende assunto con contratto di lavoroa tempo indeterminato. Copia del contratto di formazione e lavoroe del relativo progetto vengono consegnate al lavoratore all'atto dell'assunzione.8. In caso di inadempimento da parte del datore di lavoro agliobblighi inerenti alla formazione del lavoratore, l'Ispettorato del lavoro,previa diffida, dispone la revoca, fin dalla costituzione del rapportodi formazione e lavoro, del beneficio di cui al comma 1 per il lavoratoreinteressato.9. A decorrere dall'1 gennaio 1991 nei confronti dei datori dilavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto atempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattromesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario diintegrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quandoesse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendentidalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributiprevidenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita inogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essereeffettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente leggecon decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelleipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da impreseoperanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenzialie assistenziali per un periodo di trentasei mesi.285 di 798


10. Nella legge 28 febbraio 1987, n.56, all'articolo 10, comma1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:"a-bis) liste di mobilità: lavoratori da lungo tempo in cassa integrazioneo iscritti nelle liste di collocamento da lungo periodo".286 di 798


287 di 798LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N.428 E SUCCESSIVE MODIFICHE(DLGVO 2 FEBBRAIO 2001, N.18) - LEGGE COMUNITARIA PERIL 1990 (ART.47 SUI TRASFERIMENTI DI AZIENDA)(S.O. ALLA G.U. N. 10 DEL 12 GENNAIO 1991)Art. 47 - Trasferimenti di azienda1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamenteoccupati piu' di quindici lavoratori, anche nel caso in cui iltrasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazioneper iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'attoda cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolantetra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacaliunitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, anorma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unita'produttive interessate, nonche' ai sindacati di categoria che hannostipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate altrasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali,resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati dicategoria comparativamente piu' rappresentativi e puo' essere assoltodal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacalealla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazionedeve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) imotivi del programmato trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenzegiuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventualimisure previste nei confronti di questi ultimi.2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o deisindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimentodella comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionariosono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predettarichiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti.La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dalsuo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario,degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta anti-


sindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.300.4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previstidal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui ladecisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresacontrollante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delleinformazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predettiobblighi.5. Qualora il trasferimento riguardi aziende o unita' produttivedelle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a normadell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto1977, n. 675, o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazionedi fallimento, omologazione di concordato preventivo consistentenella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazionecoatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazionestraordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attivita'non sia stata disposta o sia cessata nel corso della consultazione dicui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimentoanche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapportodi lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni dimiglior favore. Il predetto accordo puo' altresi' prevedere che il trasferimentonon riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimocontinui a rimanere, in tutto i in parte, alle dipendenze dell'alienante.6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente,dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenzanelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla datadel trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordicollettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assuntidall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momentosuccessivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo2112 del codice civile.288 di 798


289 di 798LEGGE 10 APRILE 1991, N. 125 E SUCCESSIVE MODIFICHE(DLGVO 23 MAGGIO 2000, N.196) - AZIONI POSITIVE PER LAREALIZZAZIONE DELLA PARITÀ UOMO-DONNA NEL LAVORO.(G.U. N. 88 DEL 15 APRILE 1991).Art. 1 - Finalità1. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno loscopo di favorire l'occupazione femminile e di realizzare, l'uguaglianzasostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozionedi misure, denominate azioni positive per le donne, al fine dirimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pariopportunità.2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare loscopo di:a) eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nellaformazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nellaprogressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne inparticolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e glistrumenti della formazione; favorire l'accesso al lavoro autonomo ealla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale dellelavoratrici autonome e delle imprenditrici;c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro cheprovocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenticon pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionalee di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;d) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionalie nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolarenei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;e) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro,delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilitàfamiliari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilitàtra i due sessi.3. Le azioni positive di cui ai commi 1 e 2 possono esserepromosse dal Comitato di cui all'articolo 5 e dai consiglieri di parità dicui all'articolo 8, dai centri per la parità e le pari opportunità a livellonazionale, locale e aziendale, comunque denominati, dai datori di la-


290 di 798voro pubblici e privati, dai centri di formazione professionale, dalleorganizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su propostadelle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentatividel personale di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n.93.Art. 2 - Attuazione di azioni positive, finanziamenti1. A partire dal 1º ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno,i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionaleaccreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionalie territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e dellaprevidenza sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale dioneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positivepresentati in base al programma-obiettivo di cui all'articolo 6, comma1, lettera c).2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito ilComitato di cui all'articolo 5, ammette i progetti di azioni positive albeneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento, autorizzale relative spese. L'attuazione dei progetti di cui al comma 1 devecomunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione.3. Comma abrogato dall'art. 10, D.LG. 23 maggio 2000, n. 1964. I progetti di azioni positive concordate dai datori di lavorocon le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sulpiano nazionale hanno precedenza nell'accesso al beneficio di cui alcomma 1.5. L'accesso ai fondi comunitari destinati alla realizzazione diprogrammi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli di cuiall'articolo 3, è subordinato al parere del Comitato di cui all'articolo 5.6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presentelegge le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,le regioni, le province, i comuni e tutti gli enti pubblici non economici,nazionali, regionali e locali, sentiti gli organismi rappresentatividel personale di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n.93, o in loro mancanza, le organizzazioni sindacali locali aderenti alleconfederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale,sentito inoltre, in relazione alla sfera d'azione della propria attività, ilComitato di cui all'articolo 5 o il consigliere di parità di cui all'articolo8, adottano piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loroambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impedisco-


291 di 798no la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro trauomini e donne.Art. 3 - Finanziamento delle azioni positive realizzate mediantela formazione professionale1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimentodell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1, autorizzati secondole procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal Fondo sociale europeo, èdestinata una quota del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25della stessa legge, determinata annualmente con deliberazione delComitato interministeriale per la programmazione economica. In sededi prima applicazione la predetta quota è fissata nella misura deldieci per cento.2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimentodell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1, viene accertata, entro il31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissioneregionale per l'impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamentoprovvede il Comitato di cui all'articolo 5.3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartitatra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiestiper i progetti approvati.Art. 4 - Azioni in giudizio1. Costituisce discriminazione, ai sensi della legge 9 dicembre1977, n. 903, e della presente legge, qualsiasi atto, patto o comportamentoche produca un effetto pregiudizievole discriminando anchein via indiretta le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso.2. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievoleconseguente all'adozione di criteri che svantaggino inmodo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell'uno o dell'altrosesso e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attivitàlavorativa.3. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate, anchea mezzo di terzi, da datori di lavoro privati e pubbliche amministrazionila prestazione richiesta dev'essere accompagnata dalle parole«dell'uno o dell'altro sesso», fatta eccezione per i casi in cui il riferimentoal sesso costituisca requisito essenziale per la natura dellavoro o della prestazione.


4. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioniai sensi dei commi 1 e 2 e non ritiene di avvalersi delleprocedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovereil tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codicedi procedura civile o, rispettivamente, dell'articolo 69-bis del decretolegislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche tramite la consigliera oil consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente competente.5. Le consigliere o i consiglieri di parità provinciali e regionalicompetenti per territorio, ferme restando le azioni in giudizio di cui aicommi 8 e 10, hanno facoltà di ricorrere innanzi al tribunale in funzionedi giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione,al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti,su delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenirenei giudizi promossi dalla medesima.6. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto - desunti ancheda dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi,all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, allaprogressione in carriera ed ai licenziamenti - idonei a fondare, intermini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, pattio comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenutol'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione.7. Qualora le consigliere o i consiglieri di parità regionali e, neicasi di rilevanza nazionale, il consigliere o la consigliera nazionale,rilevino l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti oindiretti di carattere collettivo, anche quando non siano individuabili inmodo immediato e diretto le lavoratrici o i lavoratori lesi dalle discriminazioni,prima di promuovere l'azione in giudizio ai sensi dei commi8 e 10, possono chiedere all'autore della discriminazione di predisporreun piano di rimozione delle discriminazioni accertate entro untermine non superiore a centoventi giorni, sentite, nel caso di discriminazioneposta in essere da un datore di lavoro, le rappresentanzesindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, le associazioni localiaderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativesul piano nazionale. Se il piano è considerato idoneo alla rimozionedelle discriminazioni, la consigliera o il consigliere di parità promuoveil tentativo di conciliazione ed il relativo verbale, in copia autenticata,acquista forza di titolo esecutivo con decreto del tribunale in funzionedi giudice del lavoro.292 di 798


8. Con riguardo alle discriminazioni di carattere collettivo di cuial comma 7 le consigliere o i consiglieri di parità, qualora non ritenganodi avvalersi della procedura di conciliazione di cui al medesimocomma o in caso di esito negativo della stessa, possono proporre ricorsodavanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunaleamministrativo regionale territorialmente competenti.9. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sullabase del ricorso presentato ai sensi del comma 8, ordina all'autoredella discriminazione di definire un piano di rimozione delle discriminazioniaccertate, sentite, nel caso si tratti di datore di lavoro, le rappresentanzesindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, gli organismilocali aderenti alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormenterappresentative sul piano nazionale, nonché la consiglierao il consigliere di parità regionale competente per territorio o il consigliereo la consigliera nazionale. Nella sentenza il giudice fissa i criteri,anche temporali, da osservarsi ai fini della definizione ed attuazionedel piano.10. Ferma restando l'azione di cui al comma 8, la consigliera oil consigliere regionale e nazionale di parità possono proporre ricorsoin via d'urgenza davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoroo al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti. Ilgiudice adito, nei due giorni successivi, convocate le parti e assuntesommarie informazioni, ove ritenga sussistente la violazione di cui alricorso, con decreto motivato e immediatamente esecutivo ordina all'autoredella discriminazione la cessazione del comportamento pregiudizievolee adotta ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere glieffetti delle discriminazioni accertate, ivi compreso l'ordine di definizioneed attuazione da parte del responsabile di un piano di rimozionedelle medesime. Si applicano in tal caso le disposizioni del comma9. Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazionealle parti opposizione avanti alla medesima autorità giudiziariaterritorialmente competente, che decide con sentenza immediatamenteesecutiva.11. L'inottemperanza alla sentenza di cui al comma 9, al decretodi cui al comma 10 o alla sentenza pronunciata nel relativo giudiziodi opposizione è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penalee comporta altresì la revoca dei benefici di cui al comma 12 ed ilpagamento di una somma di lire centomila per ogni giorno di ritardo293 di 798


294 di 798da versarsi al Fondo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23maggio 2000, n. 196.12. Ogni accertamento di atti, patti o comportamenti discriminatoriai sensi dei commi 1 e 2, posti in essere da soggetti ai qualisiano stati accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello Stato,ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzionedi opere pubbliche, di servizi o forniture, viene comunicato immediatamentedalla direzione provinciale del lavoro territorialmentecompetente ai Ministri nelle cui amministrazioni sia stata disposta laconcessione del beneficio o dell'appalto. Questi adottano le opportunedeterminazioni, ivi compresa, se necessario, la revoca del beneficioe, nei casi più gravi o nel caso di recidiva, possono decidere l'esclusionedel responsabile per un periodo di tempo fino a due annida qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizieovvero da qualsiasi appalto. Tale disposizione si applica anchequando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalticoncessi da enti pubblici, ai quali la direzione provinciale del lavorocomunica direttamente la discriminazione accertata per l'adozionedelle sanzioni previste. Le disposizioni del presente commanon si applicano nel caso sia raggiunta una conciliazione ai sensi deicommi 4 e 7.13. Ferma restando l'azione ordinaria, le disposizioni dell'articolo15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano in tutti i casidi azione individuale in giudizio promossa dalla persona che vi abbiainteresse o su sua delega da un'organizzazione sindacale o dallaconsigliera o dal consigliere provinciale o regionale di parità.14. Qualora venga presentato un ricorso in via di urgenza aisensi del comma 10 o ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 dicembre1977, n. 903, come modificato dal comma 13, non trova applicazionel'articolo 410 del codice di procedura civile.Art. 5 - Comitato Nazionale per l'attuazione dei principi di paritàdi trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.1. Al fine di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatoriper sesso e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianzadelle donne nell'accesso al lavoro e sul lavoro e la progressioneprofessionale e di carriera è istituito, presso il Ministero dellavoro e della previdenza sociale, il Comitato nazionale per l'attua-


zione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunitàtra lavoratori e lavoratrici.2. Fanno parte del Comitato:a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o, per sua delega,un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente;b) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratorimaggiormente rappresentative sul piano nazionale;c) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datoridi lavoro dei diversi settori economici, maggiormente rappresentativesul piano nazionale;d) un componente designato unitariamente dalle associazioni di rappresentanza,assistenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentativesul piano nazionale;e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimentifemminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campodella parità e delle pari opportunità nel lavoro;f) il consigliere di parità componente la commissione centrale perl'impiego.3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza dirittodi voto:a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, concompetenze in materia di lavoro;b) cinque rappresentanti, rispettivamente, dei Ministeri della pubblicaistruzione, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'industria, delcom<strong>merci</strong>o e dell'artigianato, del Dipartimento della funzione pubblica;c) cinque funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza socialecon qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, in rappresentanzadelle Direzioni generali per l'impiego, dei rapporti di lavoro, perl'osservatorio del mercato del lavoro, della previdenza ed assistenzasociale nonché dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazioneprofessionale dei lavoratori.4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sononominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.5. Il Comitato è convocato, oltre che ad iniziativa del Ministrodel lavoro e della previdenza sociale, quando ne facciano richiestametà più uno dei suoi componenti.295 di 798


296 di 7986. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e aquello del collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'articolo7, nonché in ordine alle relative spese.7. Il vice presidente del Comitato è designato dal Ministro dellavoro e della previdenza sociale nell'ambito dei suoi componenti.Art. 6 - Compiti del comitato1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma1, il Comitato adotta ogni iniziativa utile ed in particolare:a) formula proposte sulle questioni generali relative all'attuazione degliobiettivi della parità e delle pari opportunità, nonché per lo sviluppoe il perfezionamento della legislazione vigente che direttamenteincide sulle condizioni di lavoro delle donne;b) informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessità di promuoverele pari opportunità per le donne nella formazione e nella vitalavorativa;c) formula entro il 31 maggio di ogni anno un programma-obiettivonel quale vengono indicate le tipologie di progetti di azioni positiveche intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologieed i criteri di valutazione. Il programma è diffuso dal Ministero del lavoroe della previdenza sociale mediante pubblicazione nella GazzettaUfficiale;d) esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti diazioni positive ed opera il controllo sui progetti in itinere verificandonela corretta attuazione e l'esito finale;e) elabora codici di comportamento diretti a specificare le regole dicondotta conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni ancheindirette delle discriminazioni;f) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materiadi parità;g) propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzandogli interessati all'adozione di progetti di azioni positive per la rimozionedelle discriminazioni pregresse o di situazioni di squilibrio nellaposizione di uomini e donne in relazione allo stato delle assunzioni,della formazione e promozione professionale, delle condizioni di lavoroe retributive, stabilendo eventualmente, su proposta del collegioistruttorio, l'entità del cofinanziamento di una quota dei costi connessialla loro attuazione;


297 di 798h) può richiedere all'ispettorato del lavoro di acquisire presso i luoghidi lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile efemminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione epromozione professionale;i) promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismipubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazioneprofessionale;l) redige il rapporto di cui all'articolo 10.Art. 7 - Collegio istruttorio e segreteria tecnica1. Per l'istruzione degli atti relativi alla individuazione e alla rimozionedelle discriminazioni e per la redazione dei pareri al Comitatodi cui all'articolo 5 e ai consiglieri di parità, è istituito un collegio i-struttorio così composto:a) il vicepresidente del Comitato di cui all'articolo 5, che lo presiede;b) un magistrato designato dal Ministero di grazia e giustizia fra quelliche svolgono funzioni di giudice del lavoro;c) un dirigente superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro;d) gli esperti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a);e) il consigliere di parità di cui all'articolo 8, comma 4.2. Ove si renda necessario per le esigenze di ufficio, i componentidi cui alle lettere b) e c) del comma 1, su richiesta del Comitatodi cui all'articolo 5 possono essere elevati a due.3. Al fine di provvedere alla gestione amministrativa ed al supportotecnico del Comitato e del collegio istruttorio è istituita la segreteriatecnica. Essa ha compiti esecutivi alle dipendenze della presidenzadel Comitato ed è composta di personale proveniente dallevarie direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenzasociale, coordinato da un dirigente generale del medesimo Ministero.La composizione della segreteria tecnica è determinata con decretodel Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato.4. Il Comitato e il collegio istruttorio deliberano in ordine alleproprie modalità di organizzazione e di funzionamento; per lo svolgimentodei loro compiti possono costituire specifici gruppi di lavoro. IlComitato può deliberare la stipula di convenzioni nonché di avvalersidi collaborazioni esterne:a) per l'effettuazione di studi e ricerche;b) per attività funzionali all'esercizio dei compiti in materia di progettidi azioni positive previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera d).


298 di 798Art. 8 - Consiglieri di paritàArticolo abrogato dall'art. 10, d.lg. 23 maggio 2000, n. 196.Art. 9 - Rapporto sulla situazione del personale1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendentisono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due annisulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delleprofessioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione,della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoriao di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento dellaCassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamentie pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.2. Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso alle rappresentanzesindacali aziendali e al consigliere regionale di parità.3. Il primo rapporto deve essere redatto entro un anno dalladata di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle indicazionidefinite, nell'ambito delle specificazioni di cui al comma 1, dalMinistro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto daemanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge.4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1non trasmettano il rapporto, l'ispettorato regionale del lavoro, previasegnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stessea provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicanole sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidentedella Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi più gravi può esseredisposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmentegoduti dall'azienda.Art. 10 - Relazione al parlamento1. Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presentelegge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce,entro trenta giorni, alle competenti commissioni parlamentari del Senatodella Repubblica e della Camera dei deputati sull'attuazione dellalegge stessa, sulla base di un rapporto redatto dal Comitato di cuiall'articolo 5.


Art. 11 - Copertura finanziaria1. Per il funzionamento degli organi di cui agli articoli 5 e 7, adecorrere dal 1991, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annui.Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 2 è autorizzata,a decorrere dal 1991, la spesa di lire 9.000 milioni annui.2. All'onere di lire 10.000 milioni annui nel triennio 1991- 1993si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamentoiscritto, ai fini del bilancio triennale 1991- 1993, al capitolo 6856 dellostato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 utilizzandol'accantonamento "Finanziamento del Comitato nazionaleper la parità presso il Ministero e delle azioni positive per le pari opportunità".3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propridecreti, le occorrenti variazioni di bilancio.299 di 798


300 di 798LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223 E SUCCESSIVE MODIFICHE -NORME IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE, MOBILITÀ,TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE, ATTUAZIONE DI DIRET-TIVE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, AVVIAMENTO AL LAVOROED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MERCATO DEL LA-VORO.(S.O. ALLA G.U. N. 175 DEL 27 LUGLIO 1991)Art. 1 - Norme in materia di intervento straordinario di integrazionesalariale1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazionesalariale trova applicazion e limitatamente alle imprese cheabbiano occupato mediamente piu' di quindici lavoratori nel semestreprecedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2.Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesidal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere, per il datoredi lavoro subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predettotrasferimento. Ai fini dell'applicazione del presente comma vengonocomputati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contrattodi formazione e lavoro.2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salarialedeve contenere il programma che l'impresa intende attuarecon riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiarele conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulatoin conformita' ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministerialeper il coordinamento della politica industriale (CIPI) con decretodel Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'impresa,sentite le rappresentanze sindacali aziendali, o in mancanza di queste,le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori piu' rappresentativeoperanti nella provincia puo' chiedere una modifica del programmanel corso del suo svolgimento.3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazioneo conversione aziendale non puo' essere superiore a due anni.Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facolta' di concederedue proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi,per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolarecomplessita' in ragione delle caratteristiche tecniche dei processiproduttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conse-


guenze occupazionali che detti programmi comportano con riferimentoalle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio.4. Il contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 1, deldecreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 e' dovuto in misura doppia a decorreredal primo giorno del venticinquesimo mese successivo aquello in cui e' fissata dal decreto ministeriale di concessione la datadi decorrenza del trattamento di integrazione salariale.5. La durata del programma per crisi aziendale non puo' esseresuperiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesimacausale non puo' essere disposta prima che sia decorso un periodopari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19 dellalegge 28 febbraio 1986, n. 41 i criteri per l'individuazione dei casidi crisi aziendale, nonche' di quelli previsti dall'articolo 11, comma 2,in relazione alle situazioni occupazionali nell'ambito territoriale e allasituazione produttiva dei settori, cui attenersi per la selezione dei casidi intervento, nonche' i criteri per l'applicazione del comma 9 e 10.7. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospenderenonche' le modalita' della rotazione prevista nel comma 8 devonoformare oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto previstidall'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164.8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnicoorganizzativoconnesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza,di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori cheespletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unita' produttivainteressata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programmadi cui al comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato il programma,ma ritenga non giustificati i motivi addotti dall'azienda per lamancata adozione della rotazione, il Ministro del lavoro e della previdenzasociale promuove l'accordo fra le parti sulla materia, e qualoratale accordo non sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data del decretodi concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale,stabilisce con proprio decreto l'adozione di meccanismi di rotazione,sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti.L'azienda ove non ottemperi a quanto previsto in tale decreto e' tenutaper ogni lavoratore sospeso a corrispondere con effetto immediatonella misura doppia, il contributo addizionale di cui all'articolo 8,301 di 798


302 di 798comma 1, del citato decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertitocon modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimocontributo, con effetto dal primo giorno del venticinquesimo mesesuccessivo all'atto di concessione del trattamento di cassa integrazione,e' maggiorato di una somma pari al centocinquanta per centodel suo ammontare.9. Per ciascuna unita' produttiva i trattamenti straordinari diintegrazione salariale non possono avere una durata complessivasuperiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio indipendentementedalle cause per le quali sono stati concessi ivi compresa quellaprevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessiper contrazioni o sospensioni dell'attivita' produttiva determinateda situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite puo' esseresuperato, secondo condizioni e modalita' determinate dal CIPI aisensi del comma 6, per i casi previsti dall'articolo 3, della presentelegge dell'articolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito,con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 dall'articolo7 del decreto- legge 30 dicembre 1987, n. 536 convertitocon modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per icasi di proroga di cui al comma 3.10. Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione,riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di unaavvenuta significativa trasformazione del loro assetto proprietario cheabbia rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sonoconsiderati ai fini dell'applicazione del comma 9 i periodi antecedentila data della trasformazione medesima.11. L'impresa non puo' richiedere l'intervento straordinario diintegrazione salariale per le unita' produttive per le unita' produttiveper le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi, l'interventoordinario.Art. 2 - Procedure1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale e'concesso mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenzasociale, previa approvazione del programma, di cui all'articolo 1,comma 2, da parte del CIPI per la durata prevista nel programmamedesimo.


2. Le modifiche e le proroghe dei programmi di cui all'articolo1, commi 2 e 3 sono approvate dal Ministro del lavoro e della previdenzasociale nel caso in cui i lavoratori interessati alle integrazionisalariali siano un numero pari o inferiore a cento unita', sono approvatedal CIPI negli altri casi.3. Successivamente al primo semestre l'erogazione del trattamentoe' autorizzata, su domanda, dal Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale per periodi semestrali subordinatamente all'esitopositivo dell'accertamento sulla regolare attuazione del programmada parte dell'impresa.4. La domanda del trattamento straordinario di integrazionesalariale e l' eventuale domanda di proroga del trattamento medesimodevono essere presentate, nel termine previsto dal primo commadell'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, all'Ufficio regionaledel lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato regionaledel lavoro territorialmente competenti. Nel caso di presentazione tardivadella domanda si applicano il secondo ed il terzo comma delpredetto articolo 7.5. L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione,sulla base degli accertamenti disposti dall'Ispettorato regionaledel lavoro, esprime il parere previsto entro dal primo comma dell'articolo8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, entro trenta giorni dalla datadi presentazione della domanda.6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' disporreil pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS del trattamentostraordinario di integrazione salariale, con il connesso assegnoper il nucleo familiare, ove spettante, quando per l'impresa ricorranocomprovate difficolta' di ordine finanziario accertate dall'Ispettoratoprovinciale del lavoro territorialmente competente. Restano fermigli obblighi del datore del lavoro in ordine alle comunicazioni prescrittenei confronti dell'INPS.7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge, con la procedura prevista dall'articolo 19 comma 5, dellalegge 28 febbraio 1986, n. 41, viene stabilita la nuova composizionedel comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 6, della presente leggee, vengono fissati i criteri e le modalita' per l'assunzione delle determinazioniriguardanti l'istruttoria tecnica selettiva. Con lo stessodecreto viene stabilita la misura del compenso da corrispondere aicomponenti del comitato tecnico. Al relativo onere, valutato in lire 80303 di 798


304 di 798milioni in ragione d'anno a partire dal 1991, si provvede a carico delcapitolo 1025 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e dellaprogrammazione economica per l'anno 1991 e corrispondenti capitoliper gli anni successivi.Art. 3 - Intervento straordinario di integrazione salariale e procedureconcorsuali1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale e'concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'interventostraordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione difallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coattaamministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria,qualora la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta osia cessata. Il trattamento viene concesso su domanda del curatore,del liquidatore o del commissario per un periodo non superiore a dodicimesi. Il trattamento straordinario di integrazione salariale e' altresi'concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistentenella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, ilperiodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sara' detratto daquello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento.2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresedell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazionetramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti,per il trattamento straordinario di integrazione salariale puo' essereprorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario,previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodonon superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da unarelazione approvata dal giudice delegato o dall'autorita' che esercitail controllo sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti esui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale.3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attivita',anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livellioccupazionali possono essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore,il liquidatore o il commissario hanno facolta' di collocare inmobilita' ai sensi dell'articolo 4 ovvero dell'articolo 24 i lavoratori eccedenti.In tali casi il termine di cui all'articolo 4, comma 6, e' ridotto a


trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5,comma 4, non e' dovuto.4. L'imprenditore che, a titolo di affitto abbia assunto la gestione,anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettatealle procedure di cui al comma 1, puo' esercitare il diritto di prelazionenell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedurepreviste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzodi vendita dell'azienda, l'autorita' che ad essa proceda provvede acomunicare entro dieci giorni il prezzo cosi' stabilito all'imprenditoreche sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essereesercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.4-bis. Le disposizioni in materia di mobilita' ed il trattamentorelativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinatodal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni,modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiaratefallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data del1 gennaio 1993. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizionie che maturino, nel corso del trattamento di mobilita', il diritto allapensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensionedeve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'iniziodel trattamento di mobilita'.4-ter. Ferma restando la previsione dell'articolo 4 della legge12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamenteal 1 agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo,di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione,le norme in materia di mobilita' e del relativo trattamento trovano applicazioneanche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico chehanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenzadel personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratoriche si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nelcorso del trattamento di mobilita', il diritto alla pensione, la retribuzioneda prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersiquella del periodo di lavoro precedente l'inizio del trattamento di mobilita'.5. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n.301 e successive modificazioni e l'articolo 2 del decreto-legge 21febbraio 1985 n. 23, convertito con modificazioni della legge 22 aprile1985, n. 143 e successive modificazioni.305 di 798


306 di 7985-bis. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazionesalariale e di collocamento in mobilita' prevista dal presente articoloper le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsualisi applica, fino a concorrenza massima di lire dieci miliardi annui,previo parere motivato del prefetto fondato su ragioni di sicurezzae di ordine pubblico, ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestroo confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, esuccessive modificazioni. A tale fine l'amministratore dei beni nominatoai sensi dell'articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965esercita le facolta' attribuite dal presente articolo al curatore, al liquidatoree al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali.Art. 4 - Procedura per la dichiarazione di mobilita'1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinariodi integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione delprogramma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantireil reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrerea misure alternative, ha facolta' di avviare le procedure di mobilita' aisensi del presente articolo.2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di cui alcomma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscrittoalle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' alle rispettive associazionidi categoria. In mancanza delle predette rappresentanze lacomunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoriaaderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul pianonazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria puo' essereeffettuata tra il tramite dell'associazione dei datori di lavoro allaquale l'impresa aderisce o conferisce mandato.3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione:dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; deimotivi tecnici, organizzativi e produttivi, per i quali si ritiene di non poteradottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione edevitare in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilita'; del numero,della collocazione aziendale e dei profili professionali del personaleeccedente nonche' del personale abitualmente impiegato ; dei tempidi attuazione del programma di mobilita' delle eventuali misure programmateper fronteggiare la conseguenza sul piano sociale della at-


tuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di tutte leattribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia' previste dalla legislazionevigente e dalla contrattazione collettiva . Alla comunicazione vaallegata copia dalla ricevuta del versamento dell'INPS a titolo di anticipazionesulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una sommapari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicatoper il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevutadel versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmenteinviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazionedi cui al comma 2, a richiesta della rappresentanze sindacaliaziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiuntotra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuitoa determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' diutilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambitodella stessa impresa, anche mediante contratti di solidarieta' e formeflessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile e-vitare la riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di ricorrerea misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitarela riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. Irappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove loritengano opportuno, da esperti .6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entroquarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazionedell'impresa. Quest'ultima da' all'Ufficio Provinciale del lavoro edella massima occupazione comunicazione scritta sul risultato dellaconsultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analogacomunicazione scritta puo' essere inviata dalle associazioni sindacalidei lavoratori.7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficioprovinciale del lavoro e della massima occupazione convocale parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5,anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Taleesame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimentoda parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazionedella comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.307 di 798


8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla proceduradi mobilita' sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sonoridotti alla meta'.9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la proceduradi cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta' di collocare in mobilita'gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per i-scritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilita' conl'indicazione per ciascun soggetto del nominati del luogo di residenza,della qualifica, del livello di inquadramento dell'eta', del carico difamiglia, nonche' con puntuale indicazione delle modalita' con le qualisono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1,deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro edella massima occupazione competente, alla Commissione regionaleper l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilita' ilavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dallacomunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recpuero dellesomme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo5 comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPSda effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla datadi determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilita'. 11.Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presentearticolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale deilavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire anche in deroga al secondocomma dell'articolo 2103 del codice civile la loro assegnazionea mansioni diverse da quelle svolte.12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficaciaove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta edelle procedure previste dal presente articolo.13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione,al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazionesalariale, rientrano in azienda.14. Il presente articolo non trova applicazione nel corso dieccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attivita'stagionali e saltuarie, nonche' per i lavoratori assunti con contrattodi lavoro a tempo determinato.15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita' produttive ubicatein diverse province della stessa regione ovvero in piu' regioni la308 di 798


309 di 798competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamenteal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massimaoccupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.15-bis.Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazionedevono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che ledecisioni relative all'apertura delle procedure di cui al presente articolosiano assunte dal datore di lavoro o da un' impresa che lo controlli.Il datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire a propriadifesa la mancata trasmissione, da parte dell'impresa che lo controlla,delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l'aperturadelle predette procedure .16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto1977, n. 675 le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80convertito, con modificazioni della legge 26 maggio 1978 n. 215, adeccezione dell'articolo 4-bis nonche' il decreto legge 13 dicembre1978, n. 795 convertito con modificazioni dalla legge 9 febbraio1979, n. 36.Art. 5 - Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese1. L'individuazione dei lavoratori da collocare in modalita'deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive, ed organizzativedel complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti dacontratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4, comma2, ovvero in mancanza di questi contratti nel rispetto dei seguenti criteriin concorso tra loro;a) carichi di famiglia;b) anzianita';c) esigenze tecnico produttive ed organizzative.2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilita'l'impresa e' tenuta al rispetto dell'articolo 9 ultimo comma, del decreto-legge29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni,della legge 25 marzo 1983, n. 79. L'impresa non puo' altresi collocarein mobilita' una percentuale di manodopera femminile superiorealla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo allemansioni prese in considerazione.3. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, e' inefficace qualorasia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione


delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, ed e' annullabilein caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presentearticolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, ilrecesso puo' essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimentodella comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale,idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore anche attraverso l'interventodelle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all'articolo 4,comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidita' siapplica l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successivemodificazioni.4. Per ciscun lavoratore posto in mobilita' l'impresa e' tenutaa versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno allegestioni previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989,n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamentomensile iniziale di mobilita' spettante al lavoratore. Tale somma e' ridottaalla meta' quando la dichiarazione di eccedenza del personaledi cui all'articolo 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale.5. L'impresa che, secondo le procedure determinate dallaCommissione regionale per l'impiego, procuri offerte di lavoro a tempoindeterminato aventi le caratteristiche di cui all'articolo 9 comma1, lettera b), non e' tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamenteai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di mobilita'in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo incui essi accettando le offerte procurate dalla impresa abbiano prestatolavoro.Il predetto beneficio e' escluso per le imprese che si trovano, nei confrontidell'impresa disposta ad assumere, nei rapporti di cui all'articolo8, comma 4-bis.6. Qualora il lavoratore venga messo in mobilita' dopo la finedel dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decretodi cui all'articolo 2, comma 1, e la fine del dodicesimo mese successivoa quello del completamento del programma di cui all'articolo 1,comma 2, nell'unita' produttiva in cui il lavoratore era occupato lasomma che l'impresa e' tenuta a versare la somma 4 del presente articoloe' aumentata di cinque punti percentuali per ogni periodo ditrenta giorni intercorrente tra l'inizio del tredicesimo mese e la data dicompletamento del programma.310 di 798


311 di 798Nel medesimo caso non trova applicazione quanto previsto dal secondocomma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464.Art. 6 - Lista di mobilita' e compiti della commissione regionaleper l'impiego1. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazionesulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e dellaprevidenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego,dopo un'analisi tecnica da parte dell'Agenzia per l'impiego compilauna lista dei lavoratori in mobilita' sulla base di schede che contengonotutte le informazioni utili per individuare la professionalita' lapreferenza per una mansione diversa da quella originaria, la disponibilita'al trasferimento sul territorio, in questa lista vengono iscritti anchei lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e 16 e vengono e-sclusi quelli che abbiano fatto richiesta dell'anticipazione di cui all'articolo7, comma 5. 122. La commissione regionale per l'impiego approva le liste dicui al comma 1 ed inoltre:a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori i-scritti nella lista di mobilita' in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego;b) propone l'organizzazione da parte delle Regioni, in corsi di riqualificazionee di qualificazione professionale che tenuto conto del livellodi professionalita' dei lavoratori in mobilita', siano finalizzati ad agevolarneil reimpiego i lavoratori interessati sono tenuti a parteciparviquando le commissioni regionali ne dispongano l'avviamento;c) promuovere le iniziative di cui al comma 4;d) determina gli ambiti circoscrizionali, ai fini dell'avviamento in mobilita'.d-bis.) realizza, d'intesa con la regione, a favore delle lavoratrici i-scritte nelle liste di mobilita', le azioni positive di cui alla legge 10 a-prile 1991, n. 125.3. Le Regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso alFondo sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondocomma dell'articolo 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, devonodare priorita' ai progetti formativi che prevedono l'assunzione dei lavoratoriiscritti nella lista di mobilita'.4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissioneregionale per l'impiego, puo' disporre l'utilizzo temporaneo dei


312 di 798lavoratori iscritti nella lista di mobilita' in opere o servizi di pubblicautilita' ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto legge 28 maggio 1981, n.244, convertito, con modificazioni della legge 24 luglio 1981, n. 390modificato dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1988, n. 86, convertitocon modificazioni della legge 20 maggio 1988, n. 160. Il secondocomma del citato articolo 1-bis non si applica interessata utilizzi i lavoratoriper un numero di ore ridotto e proporzionato ad una sommacorrispondente al trattamento di mobilita' spettante al lavoratore ridottadel vento per cento.5. I lavoratori in mobilita' sono compresi tra i soggetti di cuiall'articolo 14, comma 1 lettera a) della legge 27 febbraio 1985, n. 49.Art. 7 - Indennita' di mobilita'1. I lavoratori collocati in mobilita' ai sensi dell'articolo 4, chesiano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, hannodiritto ad una indennita' per un periodo massimo di dodici mesi, elevatoa ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quarantaanni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.L'indennita' spetta nella misura percentuale, di seguito indicata,del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepitoovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamenteprecedente la risoluzione del rapporto di lavoro;a) per i primi dodici mesi; cento per cento;b) da tredicesimo al trentaseiesimo mese; ottanta per cento.2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto delPresidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennita' dimobilita' e' corrisposta per un periodo di massimo di ventiquattro mesielevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quarantaanni, e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquantaanni. Essa spetta nella seguente misura:a) per i primi dodici mesi: cento per cento;b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento.3. L'indennita' di mobilita' e' adeguata, con effetto dal 1ogennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento della indennita' dicontingenza dei lavoratori dipendenti.Essa non e' comunque corrisposta successivamente alla data delcompimento dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa data non e'ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamentealla data in cui tale diritto viene a maturazione.


4. L'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere corrispostaper un periodo superiore all'anzianita' maturata dal lavoratorealle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui all'articolo4.5. I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta per intraprendereun'attivita' autonoma o per associarsi in cooperativa in conformita'alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipatadell'indennita' nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendoneil numero di mensilita' gia' godute. Fino al 31 dicembre 1992, per ilavoratori in mobilita' delle aree di cui al comma 2 che abbiano compiutoi cinquanta anni di eta', questa somma e' aumentata di un importopari a quindici mensilita' dell'indennita' iniziale di mobilita' ecomunque non superiore al numero dei mesi mancanti al compimentodei sessanta anni di eta'. Per questi ultimi lavoratori il requisito dianzianita' aziendale di cui all'articolo 16 comma 1, e' elevato in misurapari al periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della presentelegge e quella del loro collocamento in mobilita'. Le sommecorrisposte a titolo di anticipazione dell'indennita' in mobilita' sonocumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenzasociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, sono determinate lemodalita' per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattromesi successivi a quello della corrispondente, assuma unaoccupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quellopubblico, nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di cuiall'articolo 5, commi 4 e 6.6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche' nell'ambito delle circoscrizionio nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionaleper l'impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla medianazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento epopolazione residente in eta' da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilita'entro la data del 31 dicembre 1992, che al momento della cessazionedel rapporto, abbiano compiuto un'eta' inferiore di non piu' dicinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamentodi vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoriaper l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, un'anzianita' contributivanon inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento,diminuita del numero di settimane mancanti alla data dicompimento dell'eta' pensionabile l'indennita' di mobilita' e' prolunga-313 di 798


ta fino a quest'ultima data. La misura dell'indennita' per i periodi successivia quelli previsti nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati inmobilita' entro la data del 31 dicembre 1992, che al momento dellacessazione del rapporto, abbiano compiuto un'eta' inferiore di nonpiu' di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamentodi vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione generaleobbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia e i superstiti, un'anzianita'contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennita' di mobilita'spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento dianzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1gennaio 1991 della societa' non operative della Societa' di Gestionee Partecipazioni industriali Spa (GEPI) e della Iniziative SardegnaSpa (INSAR) si prescinde dal requisito dell'anzianita' contributiva;l'indennita' di mobilita' non puo' essere corrisposta per un periodosuperiore a dieci anni.8. L'indennita' di mobilita' sostituisce ogni altra prestazionedi disoccupazione nonche' le indennita' di malattia e di maternita' e-ventualmente spettanti.9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita' ad esclusionedi quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata aisensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimentodel diritto alla pensione e ai fini della determinazione dellamisura della pensione stessa. Per i detti periodi il contributo figurativoe' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferito il trattamentostraordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le sommeoccorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versatedalla gestione di cui al comma 11 alle gestione pensionistiche competenti.10. Per i periodi di godimento dell'indennita' di mobilita' spettal'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decretolegge13 marzo 1988, n. 69 convertito con modificazioni, dalla legge13 maggio 1988, n. 153.11. I datori di lavoro, ad accezione di quelli edili, rientrantinel campo di applicazione normativa che disciplina l'intervento straordinariodi integrazione salariale, versano alla gestione di cui all'articolo37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio calcolatocon riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativoper l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione in-314 di 798


315 di 798volontaria, in misura pari a 0,35 punti di aliquota percentuale a decorreredal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore dellapresente legge e fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota percentuale a decorrere dalperiodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1991 finoa tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori dilavoro tenuti al versamento del contributo transitorio sono esonerati,per i periodi corrispondenti e per i corrispondenti punti di aliquotapercentuale, dal versamento del contributo di cui all'articolo 22 dellalegge 11 marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.12. L'indennita' prevista dal presente articolo e' regolata dellanormativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazioneinvolontaria, in quanto applicabile nonche' alle disposizionidi cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 13. Per igiornalisti l'indennita' prevista dal presente articolo e' a carico dell'istitutonazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i contributidi cui al comma 11 e all'articolo 4 comma 3, sono dovuti alpredetto Istituto. Ad esso vanno inviate le comunicazioni relative alleprocedure previste dall'articolo 4, comma 10, nonche' le comunicazionidi cui all'articolo 9, comma 3.14. E' abrogato l'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n.1115, e successive modificazioni.15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei primi treanni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, ilMinistro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenzasociale, adegua i contributo di cui al presente articolo nellamisura necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali gestioni.Art. 8 - Collocamento dei lavoratori in mobilita'1. Per i lavoratori in mobilita' ai fini del collocamento si applicail diritto di precedenza nell'assunzione di cui al sesto comma dell'articolo15 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazionied integrazioni.2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con contrattodi lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. Laquota di contribuzione a carico del datore di lavoro e' pari a quellaprevista per gli apprendisti della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successivemodificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento,il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il be-


neficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quelloprevisto dal comma 4.3. Per i lavoratori in mobilita' si osservano, in materia di limitidi eta', ai fini degli avviamenti di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizionidell'articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai finidei predetti avviamenti le Commissioni regionali per l'impiego stabiliscono,tenendo conto anche del numero degli iscritti nelle liste di collocamento,la percentuale degli avviamenti da riservare ai lavoratoriiscritti nella lista di mobilita'.4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi delcomma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscrittinella lista di mobilita' e' concesso, per ogni mensilita' di retribuzionecorrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta percento della indennita' di mobilita' che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.Il predetto contributo non puo' essere erogato per un numerodi mesi superiore a dodici, e per i lavoratori di eta' superiore a cinquantaanni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero atrentasei mesi per le aree di cui all'articolo 7, comma 6. Il presentecomma non trova applicazione per i giornalisti.4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedentie' escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocatiin mobilita', nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dellostesso o di diverso settore di attivita' che, al momento del licenziamento,presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti conquelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapportodi collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara,sotto la propria responsabilita', all'atto della richiesta di avviamento,che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita'trova applicazione quanto previsto dall'articolo 27 della legge 12 a-gosto 1977, n. 675.6. Il lavoratore in mobilita' ha facolta' di svolgere attivita' dilavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinatomantenendo l'iscrizione nella lista.7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6,nonche' per quelle dei periodi di prova di cui all'articolo 9, comma 7, itrattamenti e le indennita' di cui agli articoli 17, 11 comma 2 e 16 sonosospesi. Tali giornate non sono computate ai fini della determina-316 di 798


317 di 798zione del periodo di durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimentodi un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi dispettanza del trattamento.8. I trattamenti e i benefici di cui al presente articolo rientranonella sfera di applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo1989, n. 88.Art. 9 - Cancellazione del lavoratore della lista di mobilita'1. Il lavoratore e' cancellato della lista di mobilita' e decadedai trattamenti e dalle indennita' di cui agli articoli 7, 11 comma 2 e16 quanto:a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionaleautorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente;b) non accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalenteovvero, in mancanza di questo, che presenti omogenita' ancheintercategoriale e che avendo riguardo ai contratti collettivi nazionalidi lavoro, sia inquadrato di in livello retributivo non inferiore del dieciper cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;c) non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche dicui alla lettera b), di essere impiegato in opere o servizi di pubblicita'utilita' ai sensi dell'articolo 6, comma 4;d) non abbia provveduto a dare comunicazione entro cinque giornidall'assunzione alla competente sede dell'INPS del lavoro prestato aisensi dell'articolo 8, comma 6.d-bis) non risponda, senza motivo giustificato, alla convocazione daparte degli uffici circoscrizionali o della agenzia per l'impiego ai finidegli adempimenti di cui alle lettere che precedono nonche' di quelliprevisti dal comma 5-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio1993, n. 236.2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano quando leattivita' lavorative o di formazione offerte al lavoratore iscritto nella listadi mobilita' si svolgono di un luogo distante non piu' di cinquantachilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzipubblici, dalla residenza del lavoratore.3. La cancellazione dalla lista di mobilita' ai sensi del comma1 e' dichiarata, entro quindici giorni, dal direttore dell'ufficio provincialedel lavoro e della massima occupazione. Avverso il provvedimentoe' ammesso ricorso, entro trenta giorni, all'ufficio regionale del lavoro


e della massima occupazione, che decide con provvedimento definitivoentro venti giorni.4. La Commissione regionale per l'impiego, tenuto conto dellecaratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso,puo' modificare con delibera motivata i limiti previsti al comma 2 relativialla dislocazione geografica del posto del lavoro offerto.5. Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1, lettera b),sia inquadrato in un livello retributivo inferiore a quello corrispondentealle mansioni di provenienza, il lavoratore che accetti tale offertaha diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, allacorresponsione di un assegno integrativo mensile di importo pari alladifferenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai contratti collettivinazionali di lavoro.6. Il lavoratore e' cancellato dalla lista di mobilita' oltre chenei casi di cui al comma 1, quando:a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato;b) si sia avvalso della facolta' di percepire in un'unica soluzione l'indennita'di mobilita';c) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti e delle indennita'di cui agli articoli 7, 11 comma 2, e 16.7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato chenon abbia superato il periodo di prova, viene reiscritto al massimoper due volte nella lista di mobilita'. La commissione regionale perl'impiego, con il voto favorevole di tre quarti dei suoi componenti,puo' disporre in casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore nella listadi mobilita' per una terza volta.8. Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specificaattivita' cui l'avviamento si riferisce, a seguito di eventuale visita medicaeffettuata presso strutture sanitarie pubbliche, viene reiscrittonella lista di mobilita'.9. I lavoratori di cui all'articolo 7 comma 6, nel caso in cuisvolgano attivita' di lavoro subordinato od autonomo hanno facolta' dicumulare l'indennita' di mobilita' nei limiti in cui sia utile a garantire lapercezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momentodella messa in mobilita', rivalutato in misura corrispondente alla variazionedell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto Nazionaledi statistica (ISTAT) ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratoridell'industria. Ai fini della determinazione della retribuzionepensionabile, a tali lavoratori e' data facolta' di far valere, in luogo318 di 798


319 di 798della contribuzione relativa a periodi, anche parziali, di lavoro prestatosuccessivamente alla data della messa in mobilita', la contribuzionefigurativa che per gli stessi periodi sarebbe stata accreditata.10. Il trattamento previsto dal presente articolo rientra nella sfera diapplicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.ART. 10- OMISSIS -Art. 12 - Estensione del campo di applicazione della disciplinadel trattamento straordinario di integrazione salariale1. A decorrere dal 1 aprile 1991, le disposizioni in materia diintegrazione salariale straordinaria si applica anche ai dipendenti delleimprese artigiane aventi i requisiti occupazionali di cui all'articolo 1,comma 1, e che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenzadi sospensioni o contrazioni dell'attivita' dell'impresa che e-sercita l'influsso gestionale prevalente come definito dal comma 2 eche sia stata ammessa al trattamento straordinario in ragione di talisospensioni o contrazioni.2. Si ha influsso gestionale prevalente ai fini di cui al comma1, quando in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione diopere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavoraticostituenti oggetto dell'attivita' produttiva o com<strong>merci</strong>ale dell'impresacommittente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture e-messe dell'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresacommittente, acquirente o somministrata abbia superato,nel biennio precedente, secondo quanto emerge dall'elenco deiclienti e dei fornitori di cui all'articolo 29 del decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituitodall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre1980, n. 897, il cinquanta per cento del complessivo fatturatodell'impresa destinataria delle commesse.3. Le disposizione in materia di trattamento straordinario diintegrazione salariale sono estese alle imprese esercenti attivita'com<strong>merci</strong>ali che occupino piu' di duecento dipendenti.Art. 13 - Norme in materia di contratti di solidarieta'


320 di 7981. L'ammontare del trattamento di intergrazione salarialeconcesso ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n.863, non e' soggetto alla disciplina sull'importo massimo come determinatodalla legge 13 agosto 1980, n. 427, e non subisce riduzionia seguito di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sededi contrattazione aziendale.2. Nelle unita' produttive interessate da contratti di solidarieta' e daprogrammi di cassa integrazione guadagni straordinaria, le condizionialle quali e' consentito il cumulo dei due distinti benefici sono disciplinatecon decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28febbraio 1986, n. 41.3. COMMA ABROGATO DAL D.L. N. 299/1994, CONV. IN L. N.451/1994Art. 14 - Norme in materia di trattamenti di integrazione dei guadagni1. L'ammontare dei trattamenti di integrazione salariale,compresi quelli ordinari, qualunque sia la causa di intervento, nonpuo' superare ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13,comma 1, l'importo massimo determinato ai sensi della legge 13 a-gosto 1980 n. 427, la presente disposizione non si applica nel casodi trattamento concesso per intemperie stagionali nei settori dell'ediliziae dell'agricoltura nonche' limitatamente al trattamento ordinario diintegrazione salariale, per primi sei mesi di fruzione del trattamentomedesimo. 182. Le disposizioni in materia di trattamento ordinario di integrazionesalariale per gli operai dell'industria, per gli operai agricoli eper gli operai dell'industria, per gli operai agricoli e per gli operai delleaziende industriali ed artigiane dell'edilizia ed affini, nonche' delle a-ziende esercenti l'attivita' di escavazione di materiali lapidei sono e-stese ai lavoratori appartenenti alle categorie degli impiegati e deiquadri.ART. 15- OMISSIS -


321 di 798Art. 16 - Indennita' di mobilita' per i lavoratori disoccupati inconseguenza di licenziamento per riduzione di personale) perriduzione di personale1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamentoper riduzione di personale ai sensi dell'articolo 24 da parte delle imprese,diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazionedella disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale illavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere unaanzianita' aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoroeffettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoroderivanti da ferie, festivita' e infortuni, con un rapporto di lavoroa carattere continuativo o comunque non a termine, ha diritto alla indennita'di mobilita' ai sensi dell'articolo 7.2. Per le finalita' del presente articolo i datori di lavoro di cuial comma 1 sono tenuti:a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30 per centodelle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazioneobbligatoria contro la disoccupazione involontaria;b) al versamento della somma di cui all'articolo 5, comma 4.3. Alla corresponsione ai giornalisti dell'indennita' di cui alcomma 1 provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani,al quale sono dovuti il contributo e la somma di cui al comma 2,lettera a) e b).4. Sono abrogati l'articolo 8 e il secondo e terzo comma dell'articolo9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Tali disposizionicontinuano a applicarsi in via transitoria i lavoratori il cui licenziamentosi stato intimato prima della data di entrata in vigore della presentelegge.Art. 17 - Rintegrazione dei lavoratori e procedure di mobilita'1. Qualora i lavoratori il cui rapporto sia risolto ai sensi degliarticoli 4, comma 9, e 24 vengano reintegrati a norma dell'articolo 18della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, l'impresa,sempre nel rispetto dei criteri di scelta di cui all'articolo 5,comma 1, puo' procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di unnumero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati senza doveresperire una nuova procedura, dandone previa comunicazionealle rappresentanze sindacali aziendali.


322 di 798Art. 18 - norme in materia di contributi associativi1. Il diritto di avvalersi del sistema delle trattenute per il versamentodei contibuti associativi, previsto dall'articolo 2 della legge27 dicembre 1973, n. 852, e' esteso ai beneficiari dell'indennita' dimobilita', dei trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e deitrattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale nel caso dipagamento diretto di questi ultimi da parte dell'Inps.2. Il secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio1970, n. 300, e' sostituito dal seguente:"Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire,tramite ritenuta sul salario nonche' sulle prestazioni erogate per contodegli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendonoloro versare, con modalita' stabilite dai contratti collettivi di lavoro,che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratorea ciascuna associazione sindacale".Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale,il datore di lavoro e' tenuto a dare comunicazione all'INPS dell'avvenutorilascio della delega secondo le modalita' previste dalla legge,a conservare tale delega ai fini di eventuali verifiche ed a fornite ognialtro elemento che dovesse rendersi necessario per l'effettuazionedel servizio.Art. 19 - Lavoro a tempo parziale e anticipazione del pensionamento1. Nel caso di imprese beneficiarie da ventiquattro mesi dell'interventostraordinario di integrazione salariale, quando il contrattocollettivo aziendale stipulato con i sindacati dei lavoratori aderenti alleconfederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionalepreveda il ricorso al lavoro a tempo parziale, al fine di evitare, in tuttoo in parte, la riduzione del personale, ovvero al fine di consentirel'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori dipendenti da tali imprese,che abbiano una eta' inferiore di non piu' di sessanta mesi rispettoa quella prevista per la pensione di vecchiaia e una anzianita'contributiva non inferiore a quindici anni, qualora essi convenganocon il datore di lavoro, ai sensi di tale contratto collettivo, il passaggioal tempo parziale per un orario non inferiore a diciotto ore settimanalie' riconosciuto a domanda, previa autorizzazione dell'Ufficio regionaledel lavoro e della massima occupazione, con decorrenza del mese


323 di 798successivo a quello della sua presentazione, il diritto alla pensione divecchiaia.2. L'impresa che si avvale della facolta' di ricorso al lavoro atempo parziale di cui al comma 1 deve dare comunicazione all'INPSe all'Ispettorato del lavoro della stipulazione dei contratti e della lorocessazione.3. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui alcomma 1 con la retribuzione, si applicano le norme relative alla pensionedi anzianita' di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n.153, con eccezione della retribuzione percepita durante il periodo dianticipazione del trattamento di pensione, per il rapporto di lavorotrasformato in rapporto a tempo parziale. In tal caso la pensione e'cumulabile entro i limiti della mancata retribuzione corrispondente alleore prestate in meno a seguito della trasformazione del rapporto.4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo parziale,ovvero del ripristino nell'ambito della stessa impresa del rapportodi lavoro a tempo pieno, gli interessati sono tenuti a darne immediatacomunicazione all'INPS, ai fini della conseguente revoca deltrattamento pensionistico, con decorrenza del mese successivo aquello in cui si e' verificata la predetta risoluzione o il ripristino delrapporto originario.5. Per i lavoratori che, sul presupposto del contratto collettivoprevisto dal comma 1, abbiano convenuto con il datore di lavoro ilpassaggio a tempo parziale per un orario inferiore alla meta' di quellopraticato in azienda, la retribuzione da assumere quale base di calcoloper la determinazione della pensione e', ove piu' favorevole,quella dei periodi antecedendi la trasformazione del rapporto datempo pieno a tempo parziale. La medesima disposizione si applicaai lavoratori che, pur trovando nelle condizioni previste dal comma 1,non abbiano presentato domanda per la liquidazione anticipata dellapensione di vecchiaia.Art. 20 - Contratti di reinserimento dei lavoratori disoccupati1. I lavoratori che fruiscono da almeno dodici mesi del trattamentospeciale di disocuppazione, possono essere assunti nominativamente mediante chiamata dalle liste di cui all'articolo 8, comma9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con contratto di reinserimentodai datori di lavoro, che al momento dell'instaurazione delrapporto di lavoro, non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in


324 di 798atto ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovveronon abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti,salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalita'sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessatialle predette riduzioni o sospensioni di personale.2. Ai lavoratori assunti con contratto di reinserimento di cuial comma 1, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenzialied assistenziali dovuti dai datori di lavoro e ferma restando lacontribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalita'dei lavoratori, una riduzione nella misura del settantacinqueper cento i primi dodici mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazionedel lavoratore per un periodo inferiore a due anni, per i primi ventiquattromesi nell'ipotesi di effettiva disocupazione del lavoratore perun periodo superiore a due anni e inferiore a tre anni, per i primi 36mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodosuperiore a tre anni.3. Il datore di lavoro ha facolta' di optare per l'esonero dall'obbligodel versamento delle quote di contribuzione a priprio cariconei limiti del cinquata per cento della misura di cui al comma 2 per unperiodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione e non superiore,in ogni caso, a settantadue mesi.4. I lavoratori assunti con contratto di reinserimento sonoesclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettiviper l'applicazione di particolari normative ed istituti.5. Il contratto di lavoro di reinserimento deve essere stipulatoper iscritto. Copia del contratto deve essere inviata entro trentagiorni al competente Ispettorato provinciale del lavoro ed alla sedeprovinciale dell'INPS.ART. 21- OMISSIS -Art. 24 - Norme in materia di riduzione del personale1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12, e 15-bis e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupinopiu' di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzioneo trasformazione di attivita' o di lavoro, intendano effettuarealmeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascu-


325 di 798na unita' produttiva, o in piu' unita' produttive nell'ambito del territoriodi una stessa provincia. Tali disposizioni si applicanoper tutti i licenziamentiche, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, sianocomunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.2. Le disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano anchequando le imprese di cui al medesimo comma intendano cessarel'attivita'.3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5, comma 4,e' dovuto dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1, nella misura dinove volte il trattamento iniziale di mobilita' spettante al lavoratore ede' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale .4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicanonei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoronelle costruzioni edili e nei casi di attivita' stagionali o saltuarie.5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personaledi cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 15 luglio1966, n. 604, come modificato dall'articolo 6 della legge 11 maggio1990, n. 108 e' disciplinata dal presente articolo.6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimatiprima della data di entrata in vigore della presente legge.Art. 25 - Riforma delle procedure di avviamento al lavoro1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002,N. 2972. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002,N. 2973. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002,N. 2974. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002,N. 2975. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002,N. 2976. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002,N. 2977. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002,N. 297


326 di 7988. Le Commissioni regionali per l'impiego emanano disposizionialle Commissioni circoscrizionali dirette ed agevolare gli avviamentidelle lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle liste di mobilita' eagli indici di disoccupazione nel territorio9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilita' assuntoa tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico deldatore di lavoro, e' per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendistidalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenzasociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinata annualmentela quota del Fondo di rotazione, di cui all'articolo 25 della legge21 dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al finanziamento di azioniformative riservate ai lavoratori appartenenti alle comma 5. Tale quotae' ripartita tra le Regioni in proporzione al numero dei lavoratoriappartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna Regione11. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativaoffertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalita' deter- minatedalla Commissione regionale per l'impiego, perde, per un periododi dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilita', di cui all'articolo 6,comma 112. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE2002, N. 297ART. 26- OMISSIS -


327 di 798LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE-QUADRO SUL VO-LONTARIATO.(G.U. N. 196 DEL 22 AGOSTO 1991)- OMISSIS -Art. 3 - Organizzazioni di volontariato1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismoliberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazionipersonali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la formagiuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei lorofini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto,oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridicheche l'organizzazione assume, devono essere espressamenteprevisti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettivitàe la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delleprestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusionedi questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabilitil'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare ibeni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazionedello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratoridipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamentenei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppureoccorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediantestrutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge,nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.Art. 4 - Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato- OMISSIS -


328 di 798Art. 6 - Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalleregioni e dalle province autonome1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione ela tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedereai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiaredelle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente,agli articoli 7 e 8.3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazionidi volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghinoalla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degliaccordi degli aderenti.4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri perla revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere deirequisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da partedelle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongonola cancellazione dal registro con provvedimento motivato.5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro ilprovvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine ditrenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale,il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dallascadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delleparti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile,entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio diStato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copiaaggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato,previsto dall'articolo 12.7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazionedella documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.Art. 7 - Convenzioni- OMISSIS -Art. 17 - Flessibilità nell'orario di lavoro


1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte neiregistri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato,hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro odelle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmentecon l'organizzazione aziendale.2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto,in fine, il seguente comma:"Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori,che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro operavolontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciuteidonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolariforme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmentecon l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza".329 di 798


330 di 798LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 - LEGGE-QUADRO PER L'AS-SISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PER-SONE HANDICAPPATE.(S.O. ALLA G.U. N. 39 DEL 17 FEBBRAIO 1992)- OMISSIS -Art. 3 - Soggetti aventi diritto1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa didifficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa etale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilitein suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione,alla capacità complessiva individuale residua e alla efficaciadelle terapie riabilitative.3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridottol'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessarioun intervento assistenziale permanente, continuativo e globalenella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assumeconnotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinanopriorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi,residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale.Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizionipreviste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.Art. 4 - Accertamento dell'handicap1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, allanecessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacitàcomplessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuatidalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate daun operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in serviziopresso le unità sanitarie locali.Art. 5 - Principi generali per i diritti della persona handicappata


331 di 798- OMISSIS -Art. 19 - Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamentoobbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968,n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anchea coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbianouna capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili.Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della personahandicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuoe non solo della minorazione fisica o psichica. La capacitàlavorativa è accertata dalle commissioni di cui all'articolo 4 della presentelegge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialistanelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.Art. 20 - Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazionealle professioni- OMISSIS -


332 di 798PROTOCOLLO 31 LUGLIO 1992 TRA GOVERNO E PARTI SO-CIALI - POLITICA DEI REDDITI, LOTTA ALL'INFLAZIONE E CO-STO DEL LAVORO.A seguito dell'accordo tra Governo e Parti sociali del 6 luglio 1990 edelle trattative avviate il 2 giugno 1992 in applicazione del Protocollotra Governo e Parti sociali del 10 dicembre 1991, e sulla base delcomunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 luglio1992 è stato definito il seguente protocollo.In una situazione economica e finanziaria che rischia di aggravarsiulteriormente, accentuando elementi già forti di debolezza e di instabilità,il Governo ritiene essenziali una immediata azione di freno dell'inflazionee una significativa riduzione del disavanzo statale. L'obiettivonon è solo quello di riconvergere verso i parametri del trattato diMaastricht. È - ed appare oggi - quello di salvare le nostre potenzialitàdi sviluppo, di non cadere in una spirale incontrollabile che metterebbea repentaglio, per lungo tempo, quanto ha costruito in questidecenni il lavoro italiano e le prospettive di sicurezza economica dilarga parte della comunità nazionale.Appaiono dunque necessarie, e non eludibili, coerenti politiche delGoverno e comportamenti degli operatori economici e sociali checonsolidino l'efficacia della svolta da compiere per uscire dalle difficoltàattuali, riprendere un sentiero di sostenuto sviluppo economicoe occupazionale, recuperare piena credibilità sul piano internazionale,in un clima di certezze.In nome di questa prospettiva ardua, ma ancora possibile, il Governoassume gli impegni che seguono e rivolge alle parti sociali un fermissimoe responsabile appello.L'azione di politica dei redditi sarà correlata ai parametri di riferimentoper la politica economica e di bilancio, approvati nel Documento diprogrammazione economico-finanziaria per il triennio '93-'95 e, inparticolare, ai seguenti:1993 1994 1995Prodotto interno lordo 1,6% 2,4%2,6%Prezzi al consumo 3,5% 2,5% 2,0%


Il Governo ha inoltre ritenuto necessario attivare misure immediate dirisanamento economico-finanziario ed abbassare quanto più possibileil tasso tendenziale di inflazione alla fine del 1992. Auspica, pertanto,che le intese tra le parti abbiano anch'esse immediata efficaciae risultino coerenti con tali indirizzi.Il Governo ritiene che, per conseguire apprezzabili risultati nell'abbattimentodell'inflazione, rafforzare la competitività dei nostri prodottisui mercati internazionali e garantire la stabilità del cambio, occorrarendere coerente la dinamica delle retribuzioni unitarie e del costodel lavoro con l'inflazione programmata.Le parti sociali prendono atto delle dichiarazioni del Governo sullescelte di politica economica e condividono l'obiettivo di ricondurre l'inflazioneal 2% a fine 1994.Le parti esprimono consapevolezza della necessità che le impreserecuperino competitività; assumono l'obiettivo di un adeguato rilanciooccupazionale con particolare riguardo alle aree del Mezzogiorno. Leparti riconoscono il valore determinante dei loro comportamenti rispettoall'attuazione di una politica di tutti i redditi che assuma comeobiettivo centrale la drastica riduzione del tasso d'inflazione.Tale valore determinante è altresì ricondotto dal Governo - così com'èscritto nel Programma su cui esso ha avuto la fiducia del Parlamento- "all'obiettivo del mantenimento del valore reale delle retribuzionie dei trattamenti pensionistici".Conseguentemente, al fine della gestione delle dinamiche salarialiper il 1992 ed il 1993, le parti concordano sui seguenti punti:- in riferimento all'accordo del 10 dicembre 1991, la definitiva presad'atto dell'intervenuta cessazione del sistema di indicizzazione deisalari di cui alla legge 13 luglio 1990, n. 191, già scaduta il 31 dicembre1991;- erogazione di una somma forfettaria a titolo di Elemento Distintodalla Retribuzione, di lire 20.000 mensili per 13 mensilità, a partiredal mese di Gennaio 1993, a copertura dell'intero periodo 1992-93,che resterà allo stesso titolo acquisita per il futuro nella retribuzione.- adesione all'invito del Presidente del Consiglio a non procedere,durante il medesimo periodo, a erogazioni unilaterali collettive e adaltre ad esse assimilabili nonché a negoziati a livello d'impresa, fattesalve le procedure relative a crisi o ristrutturazioni aziendali, dai qualinegoziati possano derivare incrementi retributivi per le imprese. Il333 di 798


Governo assume coerentemente l'impegno di non proporre particolarierogazioni a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni non convenutenell'ambito di accordi di comparto.L'erogazione forfettaria da definire per il pubblico impiego costituiràcontenuto necessario degli accordi di comparto.Il Governo e le parti sociali, a seguito degli incontri tenutisi presso laPresidenza del Consiglio dei Ministri, ritengono che il negoziato sullarevisione degli assetti contrattuali a regime e sulla riforma del salariopossa concludersi, come indicato nel comunicato della Presidenzadel 23 luglio 1992, entro il prossimo 15 settembre. Il negoziato sisvolgerà intorno ai seguenti principi guida, bisognosi di approfondimentisia nei loro contenuti sia nelle loro reciproche relazioni:- previsione di livelli contrattuali non sovrapposti e distinti e perciò dadefinire in relazione alle materie, ai tempi, alle procedure;- previsione di una parziale difesa del potere d'acquisto dei salari peri tempi di prolungata discontinuità contrattuale, che valga anche comeincentivo al normale svolgimento delle trattative.Il Governo svolgerà un ruolo attivo al fine di portare le parti alla positivaconclusione del negoziato.In relazione all'obiettivo concordemente assunto di produrre gradualmentel'omologazione formale e sostanziale del lavoro pubblicocon il lavoro privato, (secondo i principi convenuti nell'ambito delle intesedel 29 gennaio u.s.), si conviene di promuovere le condizioni piùidonee per una ampia disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro riferitialle Pubbliche Amministrazioni.A tal fine il Governo promuoverà dal mese di settembre una sede diconfronto e negoziazione con le confederazioni sindacali maggiormenterappresentative avente quali obiettivi la disciplina dei tempi edei modi di transizione alle regole del diritto comune, la delegificazionefunzionale alla apertura di spazi contrattuali, la struttura della retribuzione,l'organizzazione dei livelli della contrattazione in relazioneanche alle componenti della retribuzione stessa.Contemporaneamente a quanto sopra, la ripresa o l'avvio delle trattativerelative ai diversi comparti assumerà l'obiettivo di definire, oltreagli aspetti retributivi in coerenza con i vincoli posti dalla politica deiredditi, con riferimento anche ai tempi di erogazione, contenuti diammodernamento delle pubbliche amministrazioni - con particolareriguardo alla essenziale riqualificazione della gestione delle risorse334 di 798


335 di 798umane - in linea con gli obiettivi generali individuati nella sede aventead oggetto il complesso delle Pubbliche Amministrazioni.----------------------------------Il Governo conferma la decisione di dare effettivo corso ad una politicadi tutti i redditi mediante le seguenti aree di intervento:1. Interventi su prezzi e tariffeNei limiti consentiti dalla normativa comunitaria, il Governo indica lanecessità di impostare una politica tariffaria per i pubblici servizi coerentecon gli obiettivi di disinflazione, predeterminando, in un quadrodi recuperi di produttività e miglioramento della qualità dei servizi offerti,la dinamica delle tariffe su base pluriennale, anche attraversospecifici contratti di programma. Ulteriori misure di contenimento e dicontrollo saranno assunte per il complesso dei prezzi pubblici ancheper quanto riguarda quelli sottoposti a competenza regionale e locale.Quanto ai prezzi liberi, il Governo promuoverà, d'intesa con le categorieinteressate alla formazione dei prezzi, un programma di monitoraggioe autoregolamentazione. Impartirà inoltre le opportune direttivealle Amministrazioni dello Stato in modo da evitare l'acquisto diservizi e beni i cui incrementi di prezzo non siano in linea con i tassiprogrammati di inflazione. Per conseguire con maggiore facilità l'obiettivoindicato, dovranno essere rimossi tutti gli ostacoli alla concorrenzatra fornitori, anche in coordinamento con l'Autorità anti-trust.Anche le autorità locali saranno impegnate in una politica diretta adaccrescere la concorrenzialità nel settore dei servizi, attraverso snellimentidelle procedure, garantendo il prioritario ruolo degli operatoripresenti sul mercato.Per questi compiti il Governo si avvarrà della Segreteria del C.I.P.che, opportunamente riordinata, predisporrà mensilmente, e renderàpubblica, una relazione sull'andamento dei prezzi. Nel caso in cui ifenomeni osservati siano ritenuti di carattere eminentemente speculativo,il C.I.P. ne informerà il C.I.P.E. per eventuali proposte di passaggiodel bene o servizio in argomento dal regime libero a quello di


336 di 798sorveglianza e, nei casi più gravi e in via eccezionale, all'amministrazionedel prezzo per un periodo di tempo limitato.2. Politica fiscale e contributivaIl Governo intende mantenere nel suo insieme costante la pressionefiscale, a parità di servizi erogati, nel 1993 e opererà per il recuperodella base imponibile evasa o erosa. L'intervento normativo sarà finalizzatoalla semplificazione e al riordino in pochi T.U. di quella cheappare una vera e propria giungla fiscale; ad una drastica riduzionedel numero e dei livelli delle agevolazioni fiscali, secondo scale dipriorità che terranno ovviamente conto della diversa rilevanza e qualitàdegli interessi coinvolti; alla maggiore responsabilizzazione diRegioni ed Enti locali sotto il profilo delle entrate.Il processo di razionalizzazione del sistema tributario deve subire,pertanto, una decisa accelerazione per il raggiungimento dei predettiobiettivi, nel quadro di una equa distribuzione del prelievo sulla generalitàdei cittadini, espungendo dal sistema stesso aree di elusione econtrastando efficacemente i comportamenti evasivi.Linee di forza di questo processo sono:a) la revisione delle agevolazioni, tenendo conto delle finalità di incentivazionedelle attività economiche in particolari settori e aree, ela riconsiderazione delle deduzioni dall'imponibile per assicurare aicontribuenti una equilibrata fruizione dei benefici;b) la rimodulazione delle discipline tributarie delle piccole imprese edel lavoro autonomo, in un quadro di più adeguati livelli di imposizione,associati alla semplificazione degli oneri e degli adempimentiformali, attraverso l'attività dei Centri di Assistenza Fiscale;c) lo sviluppo e il potenziamento della attività accertatrice, anche attraversol'affinamento dei coefficienti presuntivi di reddito che rendanopiù immediato lo svolgersi dell'azione dell'Amministrazione.Il sistema contributivo sanitario dovrà subire una profonda ristrutturazioneprevedendo, ad esempio, l'armonizzazione delle aliquote entrouna ampia fascia di reddito eguale per tutti i lavoratori pubblici, privatied autonomi; nell'ambito di tale ristrutturazione potrà trovare ulterioresviluppo il processo di revisione degli oneri impropri di malattia.Il sistema fiscale e contributivo sarà anche utilizzato per la correzionedi andamenti dei redditi difformi dagli obiettivi antinflazionistici.


337 di 7983. Interventi per l'occupazione e per il mercato del lavoroIl Governo, per affrontare la nuova fase di ristrutturazione dell'economiaitaliana e le negative ripercussioni sul mercato del lavoro, intendeadottare un programma accelerato di piena e mirata attuazionedella recente legge n. 223/1991 riguardante la cassa integrazione ela mobilità, anche apportando ad essa eventuali necessarie integrazioni.Le linee guida di tale programma, con la partecipazione attiva delleparti sociali, saranno le seguenti:- ruolo attivo del Ministero del Lavoro nel promuovere opportunità dinuova occupazione, anche giovanile, con la messa a punto, la gestionee/o il controllo di strumenti innovativi, anche da definire legislativamente,di rapporto di lavoro flessibili in sintonia con quanto giàavviene negli altri paesi comunitari.- ruolo attivo del Ministero del Lavoro per il raggiungimento di intesesindacali nei processi di ristrutturazione, riorganizzazione o gestionedi crisi, valorizzando la funzione della cassa integrazione, promuovendol'uso flessibile del lavoro, al fine di contenere le riduzioni dipersonale;- adozione degli opportuni provvedimenti affinché le Regioni realizzinoil dettato legislativo in materia di formazione professionale per ilavoratori in mobilità, studiando l'opportunità di destinare a tale scopoquota parte del Fondo Sociale Europeo;- potenziamento e indirizzo delle attività delle agenzie dell'impiego,per concretizzare, in sinergia con le forze sociali, le opportunità previstedalla legge per una mobilità da posto a posto (passaggio allapubblica amministrazione, contratti di reinserimento, assunzioni a termineagevolate, lavori in opere e servizi di pubblica utilità, intrapresadi lavoro autonomo).Il Governo ritiene inoltre che sia indispensabile porre mano alla riformadel sistema di formazione professionale, in modo che esso siaeffettivamente posto in grado di realizzare un servizio di formazionepermanente, non ripetitivo dell'istruzione di base, bensì capace disintonizzarsi con le innovazioni organizzative e tecnologiche.Infine, nell'ambito della Presidenza del Consiglio, sarà creata unaapposita "task-force" per interventi a sostegno dell'occupazione e atutela del patrimonio professionale nelle aree più toccate da crisi. Nelquadro dei suoi compiti, che saranno messi a punto di concerto con


338 di 798le parti sociali, la predetta struttura dovrà realizzare il coordinamentoe l'effettivo utilizzo integrato delle risorse e delle agenzie disponibili alivello nazionale per la creazione di posti di lavoro.4. Politiche a favore degli investimentiIl Governo richiama gli impegni già assunti nel programma a favoredi una più diretta e diffusa canalizzazione del risparmio verso gli investimenti,promuovendo il ricorso al capitale di rischio e adottando atal fine gli strumenti necessari a dare maggiore solidità e respiro allaBorsa: più elevato pluralismo, promozione di investitori istituzionaliquali i fondi pensione, fondi chiusi, borse locali, in vista di più ampiepossibilità di accesso diretto al risparmio soprattutto per le piccole emedie imprese.Nell'ambito delle future allocazioni di bilancio avranno carattere prioritariogli stanziamenti per l'innovazione tecnologica, la ricerca c sviluppo.Procedure di verifica e controllo-------------------------------Le parti concordano di stabilire, quali momenti sistematici di verificadegli interventi e delle politiche delineate, due incontri annuali, primadella elaborazione del Documento di programmazione economicofinanziariae prima della elaborazione della Relazione previsionale eprogrammatica e della Legge Finanziaria.Dichiarazione a verbale-------------------------------La Confetra approva il protocollo sulla politica dei redditi, la lotta all'inflazionee il costo del lavoro.Confetra dichiara peraltro di interpretare il terzo alinea del primocomma a pagina 2 del protocollo nel senso che per il livello di impresadeve intendersi anche la trattativa integrativa territoriale.


339 di 798DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 1993, N. 124 AGGIORNATOCON LE SUCCESSIVE MODIFICHE - DISCIPLINA DELLE FORMEPENSIONISTICHE COMPLEMENTARI.(S.O. ALLA G.U. N. 97 DEL 27 APRILE 1993)Art. 1. - Ambito di applicazione1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenzaper l'erogazione di trattamenti pensionistici complementaridel sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare piu' elevati livellidi copertura previdenziale.Art. 2 - D e s t i n a t a r i1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite:a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati perciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesimacategoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato,e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltreche secondo il criterio dell'appartenenza alla medesima impresa,ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva;b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti,anche organizzati per aree professionali e per territorio.b-bis.) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di duzionee lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle perativeinteressate.b-ter) per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativopossono essere istituite:a) per i sogetti di cui al comma 1, lettere a) e b-bis) e b-ter, esclusivamenteforme pensionistiche complementari in regime di tribuzionedefinita ;b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistichecomplementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurareuna prestazione determinata con riferimento al livello delreddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.


340 di 798Art. 3. - Istituzione delle forme pensionistiche complementari1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti istitutive delle formepensionistiche complementari sono le seguenti:a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza,accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratticollettivi nazionali di lavoro accordi, anche interaziendali per gli appartenentialla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazionisindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglionazionale dell'economia e del lavoro ;b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossida loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinatida contratti o accordi collettivi, anche aziendali.c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro,promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimentocooperativo legalmente riconosciuto. c-ter) accordi tra soggettidestinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565,promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubblichedi cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essereistituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimodecreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 2,comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistichecomplementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettiviordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendentistessi promossi da loro associazioni.3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediantela costituzione ai sensi dell'art. 4 di appositi fondi, la cui denominazionedeve contenere l'indicazione di "fondo pensione", laquale non puo' essere utilizzata da altri soggetti.4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalita'di partecipazione garantendo la liberta' di adesione individuale.Art. 4 - Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio1. Fondi pensione sono costituiti:a) come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell'art. 36del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;


) come soggetti dotati di personalita' giuridica ai sensi dell'art. 12del codice civile; in tale caso il procedimento per il riconoscimentorientra nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenzasociale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991,n. 13.2. Fondi pensione possono essere costituiti altresi' nell'ambitodel patrimonio di una singola societa' o di un singolo ente pubblicoanche economico attraverso la formazione con apposita deliberazionedi un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambitodel patrimonio della medesima societa' od ente, con gli effettidi cui all'art. 2117 del codice civile.3. L'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione e' subordinato allapreventiva autorizzazione da parte della commissione di cui all'articolo16, la quale trasmette al Ministro del lavoro e della previdenzasociale e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazioneeconomica l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascunaistanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimentoche concede o nega l'autorizzazione sono fissati in novantagiorni dal ricevimento da parte della commissione dell'istanza e dellaprescritta documentazione, ovvero in sessanta giorni dal ricevimentodell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entrotrenta giorni dal ricevimento dell'istanza; la commissione puo' determinare,con proprio regolamento, le modalita' di presentazionedell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversitermini per il rilascio dell'autorizzazione.4. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, compartio raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratoriautonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensidell'art. 12 del codice civile ed i relativi statuti devono prevederemodalita' di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioniper la sollecitazione al pubblico risparmio.5. Nel caso dei fondi di cui al comma 2 l'autorizzazione nonpuo' essere concessa:a) se, in caso di societa', questa non abbia la forma di societa' perazioni o in accomandita per azioni;b) se il patrimonio di destinazione non risulti dotato di strutture gestionali,amministrative e contabili separate da quelle della societa'o dell'ente;341 di 798


342 di 798c) se la contabilita' e i bilanci della societa' o ente non siano sottopostia controllo contabile e a certificazione del bilancio da almenodue esercizi chiusi in data antecedente a quella della richiesta diautorizzazione.6. I fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito presso lacommissione di cui all'art. 16.7. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazionequando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attivita',ovvero quando, per i fondi di cui all'articolo 3, non sia stata conseguitala base associativa minima prevista dal fondo stesso.Art. 5 - Partecipazione negli organi di Amministrazione e dicontrollo1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllodel fondo pensione caratterizzato da contribuzione bilaterale ounilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il criterio dellapartecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datoridi lavoro. I componenti dei primi organi collegiali sono nominatiin sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentantidei lavoratori e' previsto il metodo elettivo secondo modalita'e criteri definiti dalle fonti costitutive.2. Per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione unilateralea carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegialirisponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categoriee raggruppamenti interessati. Si osserva il disposto di cui al comma1, secondo periodo.3. Nell'ipotesi di fondo pensione costituito ai sensi dell'art. 4,comma 2, e' istituito un organismo di sorveglianza, a composizioneripartita, secondo i criteri di cui al comma 1.Art. 6 - Regime delle prestazioni e modelli gestionali1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' dicui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n.1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attivita', con sede statutariain uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbianoottenuto il mutuo riconoscimento;b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decretolegislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle ge-


stioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stessodecreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività,con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, cheabbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;c) convenzioni con societa' di gestione dei fondi comuni di investimentomobiliare; di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77, esuccessive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorsedei fondi pensione secondo i criteri e le modalita' stabiliti dalMinistro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto deiprincipi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'attivita' di gestionedi patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valorimobiliari;d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di societa' immobiliarinelle quali il fondo pensione puo' detenere partecipazioni anchesuperiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a), nonche' di quote difondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui allalettera e);e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimentomobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decretodel Ministro del tesoro di cui al comma 4-quinquies, ma comunquenon superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 percento del capitale del fondo chiuso.1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie aifini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione acquisisconopartecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma 1. Gli entigestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorita' garantedella concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondipensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta deicontributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni;detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezzacontabile dalle attivita' istituzionali del medesimo ente.1-ter. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie possonogestire il servizio di raccolta dei contributi da versare ai Fondipensione e di erogazione delle prestazioni e delle attivita' connessee strumentali anche attraverso la costituzione, sentita l'Autorita' garantedella concorrenza e del mercato, di societa' di capitali di cuidebbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale socialee la cui gestione dovra' essere organizzata secondo le stessemodalita' e gli stessi criteri indicati nel comma 1-bis.343 di 798


2. Alle prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto forma direndita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con impreseassicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo1995, n. 174.2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissionedi vigilanza di cui all'articolo 16 ad erogare direttamente lerendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma1 nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri generalideterminati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissionedi vigilanza di cui all'articolo 16. L'autorizzazione e' subordinataalla sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto delMinistro del tesoro, su proposta della commissione di vigilanza di cuiall'articolo 16, con riferimento alla dimensione minima dei fondi pernumero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riservetecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per laconvenzione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzionidi assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione allasperanza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione dellerendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale,un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporalenon inferiore a quindici anni.3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definitae per le eventuali prestazioni per invalidita' e premorienza, sonoin ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative.Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 6-bisdel presente decreto legislativo.4. Con deliberazione delle rispettive autorita' di vigilanza suisoggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi,sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologiadi prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 aifini della stipula delle convenzioni previste nei precedenti commi.4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismidi amministrazione dei fondi individuati ai sensi dell'articolo 5, comma1, terzo periodo richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologiadi servizio offerto, attraverso la forma della pubblicita' notizia su almenodue quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionalesoggetti abilitati che non appartengono ad identicigruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente,da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fon-344 di 798


di sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire ilraffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento allediverse tipologie di servizio offerte. Il processo di selezione dei gestorideve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla CO-VIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimentoe la coerenza tra obiettivi e modalita' gestionali, decisi preventivamentedagli amministratori, e i criteri c scelta dei gestori. Leconvenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi,anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei soggetti convenzionatinell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischiodi cui al comma 4-quinquies e le modalita' con le quali possonoessere modificate le linee di indirizzo medesime;b) prevedere i termini e le modalita' attraverso cui i fondi pensioneesercitano la facolta' di recesso, contemplando anche la possibilita'per il fondo pensione di rientrate in possesso del proprio patrimonioattraverso la restituzione delle attivita' finanziarie nelle quali risultanoinvestite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestoredella volonta' di recesso dalla convenzione;c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarita'dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultanoinvestite le disponibilita' del fondo medesimo.4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilita'conferiti in gestione, restando peraltro in facolta' degli stessi diconcludere, in tema di titolarita', diversi accordi con i gestori a cio'abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzionedel capitale. I valori e le disponibilita' affidati ai gestori di cui alcomma 1 secondo le modalita' ed i criteri stabiliti nelle convenzionicostituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devonoessere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distrattidal fine al quale sono stati destinati ne' formare oggetto di e-secuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da partedi rappresentanti dei creditori stessi, ne' possono essere coinvoltinelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensionee' legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cuiall'articolo 103 delle disposizioni approvate con regio decreto 16marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferitiin gestione, anche se non individualmente determinati o individualied anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore.345 di 798


Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda e' ammessaogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal soggettogestore o dai terzi depositari.4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cuiall'articolo 16, assunta previo parere dell'autorita' di vigilanza suisoggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalita' omogenee perla comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delleconvenzioni in modo da assicurare la piena comparabilita' dellediverse convenzioni.4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio,nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nellostatuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto del Ministrodel tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 16, sonoindividuati:a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire le propriedisponibilita', con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendoparticolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese;b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresiquelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittoridelle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui alpresente articolo.4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorita'di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse,possono gestire direttamente le proprie risorse.5. I fondi non possono comunque assumere o concedereprestiti, ne' investire le disponibilita' di competenza:a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa societa',per un valore nominale superiore al cinque per cento del valorenominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di votoemesse dalla societa' medesima se quotata, ovvero al dieci percento se non quotata, ne', comunque, azioni o quote con diritto divoto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenzadominante sulla societa' emittente;b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione oda questi controllati direttamente o indirettamente, per interpostapersona o tramite societa' fiduciaria, o agli stessi legati da rapportidi controllo ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre346 di 798


347 di 7981990, n. 287, in misura complessiva superiore al venti per centodelle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria,in misura complessiva superiore al trenta per cento.Art. 6-bis - Banca depositaria.1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositatepresso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cuiall'articolo 2-bis della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'articolo3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dalsoggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie allalegge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decretoministeriale di cui all'articolo 6, comma 4-quinquies.3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alcitato articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983.Art. 6-ter – Convenzioni1. Per la stipula delle convenzioni di cui All'articolo, 6, commi2, 2-bis e 3, e all'articolo 6-bis nonche' per la stipula di convenzioniaventi ad oggetto la prestazione di servizi amministrativi, i competentiorganismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali,per ogni tipologia di servizi offerto, attraverso la forma dellapubblicita'. notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusionenazionale o internazionale, a soggetti che non appartengonoad identici gruppi societari e comunque non sono legati direttamenteo indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattualirivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in manierada con. sentire il raffronto dell'insieme delle con. dizioni contrattualicon riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.Art. 7 – Prestazioni1. Le fonti costitutive definiscono i requisiti di accesso alleprestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai commi successivi.2. Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentiteal compimento dell'eta' pensionabile stabilita nel regime obbligatoriodi appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazioneal fondo pensione. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,lettera b-ter), si considera eta' pensionabile il compimento dell'eta'


prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n.335.3. Le prestazioni pensionistiche per anzianita' sono consentitesolo in caso di cessazione dell'attivita' lavorativa comportante lapartecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almenoquindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un'eta' dinon piu' di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamentodi vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza. All'attodella costituzione di forme pensionistiche complementari, le fonticostitutive definiscono, in deroga al requisito di cui al primo periodo,la gradualita' di accesso alle prestazioni di cui al presente comma inragione dell'anzianita' gia' maturata dal lavoratore. Le fonti costitutivedefiniscono altresi' i criteri con i quali valutare ai fini del presentecomma la posizione dei lavoratori che si avvalgono della facolta' dicui all'art. 10, comma 1, lettera a).4. L'iscritto al fondo da almeno otto anni puo' conseguire u-n'anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarieper terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competentistrutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazioneper se' o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazionedegli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primocomma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamentealla prima casa di abitazione, documentati come previsto dallanormativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge27 dicembre 1997, n. 449, con facolta' di reintegrare la propria posizionenel fondo secondo modalita' stabilite dal fondo stesso. Nonsono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'articolo10, comma 1, lettera c). Ai fini della determinazione dell'anzianita'necessaria per avvalersi della facolta' di cui al presentecomma sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a formepensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessatonon abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.5. L'entita' delle prestazioni e' determinata dalle scelte statutariee contrattuali effettuate all'atto della costituzione di ciascunfondo pensione, secondo criteri di corrispettivita' ed in conformita' alprincipio della capitalizzazione, nell'ambito della distinzione fra regimia contribuzione definita e regimi a prestazione definita di cui all'art.2, comma 2.6. Le fonti costitutive possono prevedere:348 di 798


349 di 798a) la facolta' del titolare del diritto di chiedere la liquidazione dellaprestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valoreattuale, per un importo non superiore al cinquanta per centodell'importo maturato, salvo che l'importo annuo della prestazionepensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50per cento dell'assegno sociale di cui, all'articolo 3, commi 6 e 7, dellalegge 8 agosto 1995, n. 335 ;b) l'adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell'equilibrio attuarialee finanziario di ciascuna forma.Art. 8 – Finanziamento1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementaridi cui al presente decreto legislativo grava sui destinatari e, se trattasidi lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di cui all'art. 409,punto 3), del codice di procedura civile, anche sul datore di lavoro,ovvero sul committente, secondo le previsioni delle fonti costitutiveche determinano la misura dei contributi.1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimisoggetti possono altresi' delegare il centro servizi o l'azienda emittentela carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestraleal fondo pensione dell'importo corrispondente agli abbuoniaccantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronicao altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati.Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenzatra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionatocon il titolare della posizione aperta presso il fondo pensionecomplementare medesimo.2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,fermo restando il limite complessivo di cui all'art. 13, comma 2,le fonti costitutive fissano il contributo complessivo da destinare alfondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta abase della determinazione del TFR, che puo' ricadere anche su e-lementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediantedestinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Le fonti istitutivedelle forme pensionistiche complementari su base contrattualecollettiva possono prevedere la destinazione al finanziamento anchedi una quota dell'accantonamento annuale al TFR, determinandole quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Le mede-


350 di 798sime fonti, qualora prevedano l'utilizzazione di quota dell'accantonamentoannuale al TFR da destinare al fondo, determinano la misuradella riduzione della quota degli accantonamenti annuali futurial TFR.3. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla datadi entrata in vigore del presente decreto legislativo, le fonti istitutivedelle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettivaprevedono la integrale destinazione ai fondi pensione degliaccantonamenti annuali al TFR, posteriori alla iscrizione dei lavoratoripredetti ai fondi medesimi, nonche' le quote di contributo a caricodel datore di lavoro e del lavoratore.4. Nel caso di forme di previdenza pensionistica complementaredi cui siano destinatari dipendenti della pubblica amministrazione,i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di determinazionedel trattamento economico, secondo procedure coerenti allanatura del rapporto e in conformita' ai principi del presente decretolegislativo.5. Gli enti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), sentita l'Autorita'garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con ifondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccoltadei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni;detto servizio deve essere organizzato secondo criteri diseparatezza contabile dalle attivita' istituzionali del medesimo ente.Art. 9 - Fondi pensione aperti1. I soggetti con i quali e' consentita la stipulazione di convenzioniai sensi dell'art. 6, comma 1, nonche' le societa' di gestionedi cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazionied integrazioni, ferme restando le disposizioni previste per la sollecitazioneal pubblico risparmio, possono istituire forme pensionistichecomplementari mediante la costituzione di appositi fondi, nel rispettodei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2.2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizionidel presente decreto legislativo per i quali non sussistanoo non operino le fonti istitutive di cui all'art. 3, comma 1, ovvero sideterminino le condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) ovenon sussustano o non oprino diverse previsioni in merito alla costruzionedi fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la facolta' di


351 di 798adesione ai fondi aperti puo' essere prevista anche dalle fonti istitutivesu base contrattuale collettiva.3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presentedecreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamentotributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio e' rilasciataai sensi dell'art. 4, comma 3, dalla commissione di cui all'art.16, d'intesa con le rispettive Autorita' di vigilanza sui soggetti promotoridei fondi pensione aperti.Art. 9-bis - Forme pensionistiche individuali attuate mediantefondi pensione aperti.1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediantel'adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 9. L'adesione avviene,su base individuale, anche in assenza di specifiche previsioni dellefonti istitutive.2. I regolamenti dei fondi stabiliscono le modalita' di partecipazionealle forme di cui al comma 1.3. L'ammontare del contributo, definito anche in misura fissaall'atto dell'adesione, puo' essere successivamente variato.4. I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alleprestazioni pensionistiche, prevedendo che le prestazioni di vecchiaiasiano consentite al compimento dell'eta' pensionabile stabilitanel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinqueanni di partecipazione alla forma e che quelle di anzianita' sianoconsentite, in caso di cessazione dell'attivita' lavorativa, nel concorsodel requisito di partecipazione di almeno quindici anni e di un'eta'di non piu' di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamentodi vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Per isoggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera eta'pensionabile il compimento dell'eta' prevista dall'articolo 1, comma20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Non sono in ogni caso consentiteanticipazioni.5. I regolamenti dei fondi possono disciplinare la prosecuzionevolontaria della partecipazione alla forma pensionistica non oltre icinque anni dal raggiungimento del limite dell'eta' pensionabile.6. La liquidazione della prestazione pensionistica in forma dicapitale secondo il valore attuale puo' essere chiesta per un importonon superiore al cinquanta per cento di quello maturato, salvo chel'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica


352 di 798risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale dicui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.Art. 9-ter - Forme pensionistiche individuali attuate mediantecontratti di assicurazione sulla vita.1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate anchemediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese diassicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioniprivate (ISVAP), ad operare nel territorio dello Stato o quivi o-peranti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che garantiscanole prestazioni di cui all'articolo 9-bis, comma 4, secondole modalita' ivi previste, e consentano le facolta' di cui ai commi 5 e6 del medesimo articolo. L'adesione avviene anche in assenza dispecifiche previsioni delle fonti istitutive.2. L'ammontare dei premi, definito anche in misura fissa all'attodella conclusione del contratto, puo' essere successivamentevariato. 3. Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla commissionedi cui all'articolo 16, prima della loro applicazione.Art. 10 - Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionisticaindividuale e cessazione dei requisiti di partecipazione1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla formapensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deveconsentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalita' e terminidi esercizio:a) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui illavoratore acceda in relazione alla nuova attivita';b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'art. 9 o a una delle formepensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter ;c) il riscatto della posizione individuale.1-bis. Il riscatto anche parziale della posizione individualematurata nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter e' consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4dell'articolo 7.2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all'art. 9 o a una delleforme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter possonotrasferire la posizione individuale corrispondente a quella indi-


353 di 798cata alla lettera a) del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore accedain relazione alla nuova attivita'.3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione o delle formepensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter conseguentiall'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere effettuatientro il termine di sei mesi dall'esercizio dell'opzione.3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto,anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, lafacolta' di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscrittostesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o pressoforme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter nonprima di cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si intendetrasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso,e successivamente a tale termine non prima di tre anni. La commissionedi vigilanza di cui all'articolo 16 emanera' norme per regolarele offerte com<strong>merci</strong>ali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminaredistorsioni nell'offerta che possano creare nocumento agliiscritti ai fondi. 3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondopensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individualedello stesso, determinata ai sensi del comma 1, e' riscattatadal coniuge ovvero dai figli ovvero, se gia' viventi a carico dell'iscritto,dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizionidel lavoratore iscritto al fondo la posizione resta acquisita al fondopensione.3-quater. In caso di morte dell'iscritto ad una delle forme pensionisticheindividuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prima dell'accessoalla prestazione, la posizione individuale e' riscattata dagli e-redi.3-quinquies. I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-bise 9-ter prevedono la facolta' di trasferimento dell'intera posizione individualedell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agliarticoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche individuali di cui ai medesimiarticoli 9-bis e 9-ter, non prima che siano trascorsi tre annidalla data di adesione o di conclusione del contratto.Art. 11 - Vicende del fondo pensione1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicendeconcernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazionediretta della copertura assicurativa in essere per coloro che


354 di 798fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatarisi applicano le disposizioni di cui all'art. 10.2. Nel caso di cessazione dell'attivita' del datore di lavoro cheabbia costituito un fondo pensione ai sensi dell'art. 4, comma 2, ilMinistro del lavoro e della previdenza sociale nomina, su propostadella commissione di cui all'art. 16, un commissario straordinarioche procede allo scioglimento del fondo.3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono esserecomunicate entro sessanta giorni alla commissione di cui all'art. 16,che ne da' comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenzasociale.4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incideresull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla commissione dicui all'art. 16, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabilidevono comunicare preventivamente alla commissione stessa iprovvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio delfondo pensione.5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplinadell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa,con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 57 eseguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successivemodificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenzeesclusivamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale edalla commissione di cui all'art. 16, i cui compiti in materia sono definiticon decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.Nel caso di procedura concorsuale relativa a soggetti che abbianocostituito un fondo di cui all'art. 4, comma 2, il Ministro del lavoro edella previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'art. 16,nomina un commissario straordinario incaricato dello scioglimento odella liquidazione del fondo.Art. 12 - Contributo di solidarieta'1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinarianel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementiretributivi di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, esuccessive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare,a carico del lavoratore, e' confermato il contributo di solidarieta'di cui all'art. 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo


355 di 7981991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno1991, n. 166, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro,diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento alTFR, destinate a realizzare le finalita' di previdenza pensionisticacomplementare di cui all'art. 1 del presente decreto legislativo. Restaaltresi' confermato il contributo di solidarieta' di cui all'art. 9- bisdel citato decreto-legge per le contribuzioni o somme versate o accantonatea carico del datore di lavoro per le finalita' ivi previste diverseda quelle disciplinate dal presente decreto legislativo.1-bis. All'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio1992, n. 80, sono soppresse le seguenti parole: 'Fino alla data dientrata in vigore di norme in materia di previdenza complementare,".(1) Si riporta l’art.10, comma 1 del TUIR nel testo vigente all’1/1/2003Art. 13 - Trattamento tributario di contributi e prestazioni1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000,N. 472. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000,N. 473. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000,N. 474. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte suiredditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni,dopo la lettera e) e' inserita la seguente: (1)" e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementarie i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individualipreviste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importocomplessivamente non superiore non superiore al 12 per centodel reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni.Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavorodipendente, relativamente a tali redditi la deduzione competeper un importo complessivamente non superiore al doppio dellaquota del TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituiteai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque,entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non


si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamenteda accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituitealla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ese le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopodue anni. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni sitiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi diprevidenza di cui all'articolo 70, comma 1; dei contributi versati aisensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti ilmassimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altrisoggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché,nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazionedelle quote di destinazione del TFR alle forme pensionistichecomplemetari".5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000,N. 476. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000,N. 477. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte suiredditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni,dopo la lettera h) e' inserita la seguente:"h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al D.LGVS 21 aprile1993, n.124 comunque erogate;".8. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo ilcomma 7 e' inserito il seguente:"7-bis. Le prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis) delcomma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito per l'87,5 per centodell'ammontare corrisposto".9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000,N. 4710. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000,N. 4711. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000,N. 47356 di 798


357 di 79812. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000,N. 4713. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistichesono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvenganoa favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto.Sono altresi' esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorseo delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una formapensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra formapensionistica individuale.14. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissionedi vigilanza di cui all'articolo 16 l'ammontare della contribuzionead essi affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a caricodei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonche' delle quote atitolo di TFR. Le risultanze di tali elementi informativi sono, con lastessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, deltesoro e del lavoro e della previdenza sociale.Art. 14 - Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzionedefinita1. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sonosoggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misuradell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascunperiodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valoredel patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordodell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per ilpagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle sommetrasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributiversati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonche'dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque nonsoggetti ad imposta... e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno.I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimentocollettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorronoa formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nelrendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del15 per cento. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato dellagestione ed e' detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. Il valore delpatrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desuntoda un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nelcaso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimo-


nio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio delfondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume ilpatrimonio alla data di cessazione del fondo.2. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultantedalla relativa dichiarazione, e' computato in diminuzione del risultatodella gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'interoimporto che trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte, dalfondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimentoda esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'impostain cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importoa favore della linea di investimento che ha maturato il risultatonegativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensioneil risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilasciaagli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altraforma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazionedalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinatariadella posizione individuale puo' portare in diminuzione delrisultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consentedi computare la quota di partecipazione alla forma pensionisticacomplementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondenteall'11 per cento di tale importo.3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondisono a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenute previste dalcomma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conticorrenti bancari e postali, nonche' la ritenuta prevista, nella misuradel 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predettodecreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo1983, n. 77.4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultatodella gestione e sui quali non e' stata applicata la ritenuta a titolod'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutivadelle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'impostasostitutiva.5. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 e' versata entro il16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo IIIdel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.6. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e' presentataentro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto del358 di 798


359 di 798fondo. Se il bilancio o rendiconto non e' stato approvato nel terminestabilito, la dichiarazione e' presentata entro un mese dalla scadenzadel termine stesso. Se non e' prevista l'approvazione di un bilancioo rendiconto la dichiarazione e' presentata entro sei mesi dallafine del periodo d'imposta. Nel caso di fondi costituiti nell'ambito delpatrimonio di societa' ed enti la dichiarazione e' presentata contestualmentealla dichiarazione dei redditi propri della societa' o dell'ente.7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo econcentrazione tra fondi pensione sono soggette ad imposta di registroe ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascunadi esse.Art. 14-bis - Regime tributario dei fondi pensione in regime diprestazione definite e dei contratti di assicurazione di cui all'articolo9-ter1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggettiad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11per cento applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodod'imposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attualedella rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascunanno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione,diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale dellarendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo e' computato inriduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'interoimporto che trova in essi capienza.2. Per i contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter, le impresedi assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle impostesui redditi nella misura dell'11 per cento sul risultato netto maturatoin ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendodal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato altermine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione,diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale dellarendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo e' computato inriduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'interoimporto che si trova in essi capienza.2-bis. Per i fondi pensione e per i contratti di assicurazione dicui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dei commi da 5a 7 dell'articolo 14.


360 di 798Art. 14-ter - Regime tributario dei fondi pensione che detengonoimmobili.1. Fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni dicui all'articolo 6, i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggettiad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, inbase ad apposita contabilita' separata, secondo i criteri di valutazioneprevisti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondicomuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come mediaannua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citatodecreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali ilfondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canonidi locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 43, l'impostasostitutiva di cui al periodo precedente e' aumentata all'1,50 percento.2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono altresi' soggetti adimposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 percento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta derivantedal restante patrimonio, determinato ai sensi dell'articolo 14,commi da 1 a 2.3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, commi da 3 a7.Art. 14-quater - Regime tributario dei fondi pensione che risultavanoistituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre1992, n. 4211. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo8, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita,gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziariodella capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.2 alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante convenzionicon imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni dell'articolo14-bis, comma 2. Si applicano altresi' le disposizioni dell'articolo14, commi da 5 a 7.2-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo18, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalentesecondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se co-


361 di 798stituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette adimposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11 percento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accessoalla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari dicui all'articolo 18, comma 1, siano costituite nell'ambito del patrimoniodi societa' o enti, l'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 e'corrisposta dalla societa' o dall'ente nell'ambito del cui patrimonio ilfondo e' costituita.Art. 15 - Responsabilita' degli organi del fondo1. Nei confronti dei componenti degli organi di cui all'art. 5,comma 1, e dei responsabili del fondo si applicano gli articoli 2392,2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile.2. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cuiall'art. 5, commi 1 e 3, si applica l'art. 2407 del codice civile.3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,su proposta della commissione di cui all'art. 16, sono sospesidall'incarico e, nei casi di maggiore gravita', dichiarati decaduti dall'incaricoi componenti degli organi collegiali e i responsabili del fondopensione che:a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizionidella commissione di cui all'art. 16;b) forniscono alla predetta commissione informazioni false; c) violanole disposizioni dell'art. 6, commi 4 e 5;d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazionedella condizione di onorabilita' nel termine di quindici giorni dalmomento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazionirelative.4. Ai commissari nominati ai sensi dell'art. 11 si applicano ledisposizioni contenute nel presente articolo.Art. 16 - Vigilanza sui fondi pensione1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana ledirettive generali in materia di vigilanza sui fondi pensione, di concertocon il Ministro del tesoro, e vigila sulla commissione di cui alcomma 2.


2. E' istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensionecon lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazionee gestione dei fondi per la funzionalita' del sistema di previdenzacomplementare. La commissione ha personalita' giuridica di dirittopubblico.3. La commissione e' composta da un presidente e da quattromembri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specificaprofessionalita' nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussamoralita' e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri e'adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,di concerto con il Ministro del tesoro. Il presidente e i membridella commissione durano in carica quattro anni e possono essereconfermati una sola volta; in sede di prima applicazione il decreto dinomina indichera' i due membri della commissione il cui mandatoscadra' dopo sei anni. Al presidente e ai componenti della commissionesi applicano le disposizioni di incompatibilita', a pena di decadenza,di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile1974, n. 94, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno1974, n. 216. Al presidente e ai componenti della commissione competonole indennita' di carica fissate con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La commissionedelibera con apposito regolamento in ordine al proprio funzionamentoe alla propria organizzazione sulla base dei principali ditrasparenza e celerita' dell'attivita', del contraddittorio e dei criteri diorganizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione puo'avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocatifuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.4. Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente,salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamentodi cui al comma 3. Il presidente sovraintende all'attivita' istruttoriae cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente dellacommissione tiene informato il Ministro del lavoro e della previdenzasociale sugli atti e sugli eventi di maggiore rilievo e gli trasmette lenotizie ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera, nei limiti362 di 798


delle risorse disponibili, in ordine alla propria organizzazione e alproprio funzionamento, al trattamento giuridico ed economico delpersonate, all'ordinamento delle carriere, nonche' circa la disciplinadelle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivoche devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1,settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali deliberesono sottoposte alla verifica di legittimita' del Ministero del lavoro edella previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro, delbilancio e della programmazione economica e sono esecutive decorsiventi giorni dal ricevimento, ove nel termine suddetto non venganoformulati rilievi, da effettuare, in ogni caso, unitariamente e inun unico contesto, sulle singole disposizioni. Il trattamento economicocomplessivo del personale delle carriere direttiva e operativa dellaCOVIP viene ridefinito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamentoeconomico complessivo previsto per il livello massimo dellacorrispondente carriera o fascia retributiva per il personale del l'Autorita'per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizionedi comando o distacco e' corrisposta una indennita' pari alla eventualedifferenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'entedi provenienza e quello spettante al corrispondente personaledi ruolo. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissioneper assicurare la legalita' e l'efficacia del suo funzionamentoe riferisce annualmente al Parlamento.5. E' istituito un apposito ruolo del personale dipendente dallacommissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica nonpuo' eccedere per il primo triennio le 30 unita'.... Tale regolamentodetta altresi' norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamentogiuridico ed economico. Il regolamento prevede, per il coordinamentodegli uffici, la qualifica di direttore generale determinandonele funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operatoalla commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina e' adottatacon non meno di quattro voti favorevoli. Con la stessa maggioranzala commissione attribuisce, anche in sede di inquadramento,gli incarichi e le qualifiche dirigenziali.5-bis. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimentidi carattere generale emanati dalla commissione per assolvere icompiti di cui all'articolo 17 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale enel bollettino della commissione.363 di 798


Art. 17 - Compiti della commissione di vigilanza1. I fondi pensione autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma6, nonche' quelli di cui all'articolo 18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresii fondi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre1990, n. 357, nonche' i fondi che assicurano ai dipendenti pubbliciprestazioni complementari al trattamento di base e al trattamento difine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci disocieta' o enti ovvero determinate le modalita' di erogazione, ad eccezionedelle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici,che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, inmateria valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti nell'albo dicui all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura della commissione di cuiall'articolo 16.2. In conformita' agli indirizzo generali del Ministero del lavoroe della previdenza sociale, la commissione di cui all'articolo 16 e-sercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare:a) tiene l'albo di cui all'articolo 4;b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificandola ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altrecondizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche lacompatibilita' rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essaemanati ;c) svolge l'attivita' istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cuiagli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3, verifica la ricorrenzadei requisiti richiesti in attuazione del comma 3 del'articolo 4;d) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischiocome individuati ai sensi dei commi 4-quinquies e 5 dell'articolo6;e) definisce, d'intesa con le autorita' di vigilanza dei soggetti abitati agestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenzaai criteri di cui all'articolo 6 nonche' alla lettera e) delpresente comma;g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimoniodei fondi e della loro redditivita'; fornisce disposizioni per latenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale,nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei364 di 798


contributi e di pagamento delle prestazioni, nonche' ogni altra operazione,gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizionee del valore del patrimonio del fondo pensione, attraverso lacontabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e ilrendiconto annuale del fondo pensione;h) valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con ipartecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalita' diverifica, nonche' in ordine alla comunicazione periodica agli iscritticirca l'andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle modalita'di pubblicita';i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale,contabile dei fondi anche mediane ispezioni presso gli stessi, richiedendol'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenzasociale formulando anche proposte di modifiche legislative in materiadi previdenza complementare;m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore dellaprevidenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base;a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti,per la cui acquisizione la commissione puo' avvalersi anchedell'Ispettorato del lavoro;n) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemiprevidenziali.3. Per l'esercizio della vigilanza, la commissione puo' disporreche le siano fatti pervenire, con le modalita' e nei termini da essastessa stabiliti:a) le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documentorichiesti;b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni dicontrollo dei fondi.4. La commissione puo' altresi':a) convocare presso di se' gli organi di amministrazione e di controllodei fondi pensione;b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione deifondi pensione fissandone l'ordine del giorno.5. Nell'esercizio della vigilanza, la commissione ha diritto diottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche ammini-365 di 798


366 di 798strazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla commissionenell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segretod'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezionedel Ministro del lavoro e della previdenza sociale e fatto salvoquanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dalsegreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla commissione nell'eserciziodella vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sonovincolati al segreto d'uffico e hanno l'obbligo di riferire alla commissionetutte le irregolarita' constatate, anche quando configurino fattispeciedi reato.6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la commissione,le autorita' preposte alla vigilanza sui soggetti gestori dicui all'articolo 6 e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercatoal fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l'efficaciadell'azione di controllo.7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmetteal Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'attivita'svolta, sulle questioni in corso di maggiore rilievo e sugli indirizzie le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31maggio successivo il Ministro del lavoro e della previdenza socialetrasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.Art. 18 - Norme finali1. Alle forme pensionistiche complementari che risultano istituitealla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.421, non si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3,mentre l'art. 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1 luglio 1994.Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se gia' configurateai sensi dell'art. 2117 del codice civile ed indipendentemente dallanatura giuridica del datore di lavoro, devono, entro quattro anni dalladata di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi distrutture gestionali amministrative e contabili separate.2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro diecianni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,alle disposizioni attuative dell'art. 6, commi 4 e 5, secondo normeper loro specificamente emanate dal Ministro del tesoro, d'intesacon la commissione di cui all'art. 16; al fine della emanazione di dettedisposizioni, nella comunicazione di cui al comma 6 devono esse-


e specificate la consistenza e la tipologia degli investimenti. 3. Nonsono tenute all'adeguamento di cui al comma 1, secondo periodo, leforme pensionistiche complementari di cui al comma 1 istituite all'interno:a) di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in materiadi tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;b) di enti, societa' o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materiadi esercizio della funzione creditizia e assicurativa.Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 16 e 17;alle forme di cui alla lettera b) la vigilanza e' esercitata, in conformita'ai criteri dettati dall'art. 17, dall'organismo di vigilanza competentein ragione dei controlli sul soggetto al cui interno e' istituita la formapensionistica medesima.4. Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 e' assegnatoun termine di due anni per provvedere all'adeguamento alledisposizioni dell'art. 5. Agli stessi soggetti, esclusi quelli di cui alcomma 3, e' assegnato il medesimo termine per l'adeguamento alledisposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3 e 5.5. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizionidi cui all'art. 6, commi 4 e 5, sono esenti da ogni onere fiscale.Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunqueadeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, letterad), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso aformare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi attisono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misurafissa di lire 100.000 per ciascuna imposta; a dette operazioni siapplicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili,le disposizioni di cui all'art. 3, secondo comma, secondo periodo,e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.6. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono inviarealla commissione di cui all'art. 16, entro trenta giorni dalla datadi entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenzasociale di cui all'art. 4, comma 3, una apposita comunicazione,secondo le modalita' che saranno indicate dal medesimo decreto.I soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono iscritti insezioni speciali dell'albo di cui all'art. 4, comma 6.367 di 798


6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono iscrittedi diritto nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione a seguitodella comunicazione. L'attivita' di vigilanza di stabilita' sulle formepensionistiche di cui al comma 1 e' avviata dalla commissione di cuiall'articolo 16 secondo piani di attivita' differenziati temporalmenteanche con riferimento alle modalita' di controllo e alle diverse categoriedelle predette forme pensionistiche e definiti tenendo contodelle informazioni ricevute in attuazione del comma 6. La commissioneriferisce al riguardo al Ministro del lavoro e della previdenzasociale. Alle modifiche statutarie relative alle forme pensionistiche dicui al comma 1 per aspetti non concernenti la modificazione dell'areadei potenziali destinatari, deliberate prima della iscrizione nellesezioni speciali dell'albo dei fondi pensione disposta dalla commissione,non si applicano l'articolo 17, comma 2, lettera b), o comunquealtre proce- dure di autorizzazione.7. Per i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del presentedecreto legislativo alle forme di cui al comma 1 non si applicanogli articoli 7 e 8. In presenza di squilibri finanziari delle relativegestioni le fonti istitutive di cui all'art. 3 possono rideterminare la disciplinadelle prestazioni e del finanziamento per gli iscritti che allapredetta data non abbiano maturato i requisiti previsti dalle fonti istitutivemedesime per i trattamenti di natura pensionistica. Per i destinataridi cui al presente comma non si applica altresi' l'art. 13, commi2 e 3, continuando a trovare applicazione le disposizioni di leggevigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.Al trasferimento a favore di forme pensionistiche complementaridisciplinate dal presente decreto legislativo, di posizioniprevidenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decretolegislativo, costituite da fondi accantonati per fini previdenzialianche ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, si applica il comma13 dell'articolo 13.8. Per i destinatari iscritti anche alle forme pensionistiche dicui al comma 1, successivamente alla data di entrata in vigore delpresente decreto legislativo, si applicano le disposizioni ivi stabilitee, per quelli di cui all'art. 2, comma l, lettera a), non possono esserepreviste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinatacon riferimento al livello del reddito, ovvero a quello deltrattamento pensionistico obbligatorio.368 di 798


369 di 7988-bis. Alle forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite invia prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione,in presenza di rilevanti squilibri finanziari derivanti dall'applicazionedelle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5, e 8,comma 2, e' consentita, per un periodo di otto anni dalla data diemanazione del decreto di cui al comma 6, l'iscrizione di nuovi soggettiin deroga alle citate disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine,con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, diconcerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanzadi cui all'art. 16, da emanarsi entro il 31 marzo 1994, sono determinatii criteri di accertamento della predetta situazione di squilibrio,con riguardo, in particolare, alla variazione dell'aliquota contributivanecessaria al riequilibrio della gestione, senza aggravio deglioneri a carico degli enti del settore pubblico allargato.8-ter. Le forme pensionistiche di cui al comma 8-bis debbonopresentare apposita istanza al Ministero del lavoro e della previdenzasociale per l'applicazione della disciplina di cui al comma medesimoed entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto previstoal comma 8-bis provvedono a corredare detta istanza della documentazioneidonea a dimostrare l'esistenza dello squilibrio finanziariodi cui al predetto comma e di un piano che, con riguardo a tutti gliiscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni,nonche' al patrimonio investito, determini le condizioni necessariead assicurare, alla scadenza del periodo di cui al comma 8-bis, l'equilibriofinanziario della gestione. Il Ministro del lavoro e della previdenzasociale, previo parere della commissione di cui all'art. 16,accerta, nei termini e secondo le modalita' indicate nel decreto di cuial comma 8-bis, la sussistenza delle predette condizioni, per l'applicazionedelle disposizioni di cui al citato comma.8-quater. Ai contributi versati ai fondi di previdenza complementareche abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro edella previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio dicui al comma 8-bis continua ad applicarsi, fino al termine di tale periodo,anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata invigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dallenorme vigenti alla stessa data.(1)(1) Si tenga presente quanto previsto dall'art.15 della legge n.335/95 i cui commi 6, 7 e 8 recitano:"6. Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazionedel periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successivemodificazioni ed integrazioni, all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 14 dello stesso decreto legi-


370 di 7988-quinquies. L'accesso alle prestazioni per anzianita' e vecchiaiaassicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, chegarantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamentopensionistico obbligatorio, e' subordinato alla liquidazione del predettotrattamento.9. I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70, assunti successivamente alla data di entrata in vigore della leggemedesima, possono chiedere di essere iscritti al fondo integrativocostituito presso l'ente di appartenenza, con facolta' di riscattodei periodi pregressi. E' abrogato il secondo comma dell'art. 14 dellapredetta legge. I dipendenti previsti dall'art. 74, commi primo e secondo,del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre1979, n. 761, che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro itermini di cui all'art. 75 del citato decreto, hanno facolta' di ricostituirele precedenti posizioni assicurative presso i fondi integrativi previstidagli ordinamenti degli enti di provenienza. L'onere per la ricongiunzioneo il riscatto, a qualsiasi titolo, derivante dall'eserciziodelle facolta' di cui al presente comma e' posto a totale carico deidipendenti stessi secondo aggiornati criteri attuariali elaborati daglienti interessati, da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro edella previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Talifacolta' debbono essere esercitate a pena di decadenza entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.Art. 18-bis - Sanzioni penali e amministrative.1. Chiunque esercita l'attivita' di cui all'articolo 4 senza l'autorizzazionedel Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' punitocon la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire diecislativo n.124 del 1993, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, si applica, a decorrere dal 1995 e fino altermine del periodo transitorio, una addizionale nella misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto contabilerisultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo.7. I fondi di cui al comma 6 presentano ai Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 giugnodi ogni anno a decorrere dal 1996, un prospetto da cui risulti l'ammontare dei contributi versati per gli iscritti successivamentealla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e quello dell'addizionale all'impostasostitutiva di cui al comma 6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro edella previdenza sociale, può modificare, sulla base dei dati risultanti nel prospetto e per ciascuno dei fondi, la misuradell'addizionale prevista al fine di eliminare eventuali perdite di gettito derivanti dall'applicazione del regime tributariotransitorio di cui all'articolo 18, comma 8-quater, del citato decreto legislativo n.124 del 1993, introdotto dal comma 5del presente articolo. L'integrazione dell'addizionale all'imposta sostitutiva dovrà essere versata entro trenta giorni dalladata di entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze di cui al precedente periodo, con le modalità di cuiall'articolo 14, comma 2, dello stesso decreto legislativo n.124 del 1993, come sostituito dall'articolo 12 della presentelegge.8. I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a fondi costituiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993,n.124, e successive modificazioni ed integrazioni, definiti da accordi collettivi antecedenti la data di entrata in vigoredella presente legge, mantengono limitatamente agli iscritti al 31 maggio 1993, il trattamento fiscale previsto dallostesso decreto legislativo n.124 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, fino al rinnovo degli accordi stessie comunque per un periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge."


371 di 798milioni a lire cinquanta milioni. E' sempre ordinata la confisca dellecose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato oche ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengono a personaestranea al reato.2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i componentidegli organi di amministrazione e di controllo di cui all'articolo 5,comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono alla commissionedi cui all'articolo 16 segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniticon l'arresto da sei mesi a tre anni.3. Il rendiconto e il prospetto di cui all'articolo 17, comma 2,lettera g), sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti dicui all'articolo 2621 del codice civile.4. I componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, e iresponsabili del fondo che nel termine prescritto non ottemperano,anche in parte, alle richieste delle commissione di cui all'articolo 17,sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le comunicazionirelative alla sopravvenuta variazione della condizione di o-norabilita' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), nel termine diquindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza deglieventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativadel pagamento di una somma da lire cinque milioni a liretrenta milioni.5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolosono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, deldecreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzionedelle relative competenze esclusivamente alla Commissione divigilanza sui fondi pensione e al Ministro del lavoro e della previdenzasociale. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre1981, n. 689, e successive modificazioni.Art. 19 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo aquello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nellaRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fattoobbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


372 di 798LEGGE 19 LUGLIO 1993, N. 236 - INTERVENTI URGENTI A SO-STEGNO DELL'OCCUPAZIONE. (ARTT. 5 E 9 SU CONTRATTI DISOLIDARIETA’ E FORMAZIONE PROFESSIONALE)(S.O. ALLA G.U. N. 203 DEL 30 AGOSTO 1993)- OMISSIS -Art. 5 - Contratti di solidarietà1. La riduzione dell'orario di lavoro prevista nell'articolo 1 deldecreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché dal comma 5 del presentearticolo, può essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orariogiornaliero, settimanale, mensile o annuale.2. I datori di lavoro che stipulino accordi ai sensi dell'articolo 1del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con una riduzione dell'orariosuperiore al 20 per cento, beneficiario di una riduzione dell'ammontaredella contribuzione previdenziale ed assistenziale da essidovuta per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale.La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italiadalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n.2052/88. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orariosuperiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente,al 35 e 40 per cento. La presente disposizione trova applicazionecon riferimento alla contribuzione dovuta a decorrere dal 10marzo 1993 e fino alla data di scadenza del contratto di solidarietà ecomunque non oltre il 31 dicembre 1995.3. Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salarialederivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre1984, n. 863, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, primoperiodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.4. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale corrispostoper i contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, è elevato, per un periodomassimo di due anni, alla misura del 75 per cento del trattamentoperso a seguito della riduzione di orario e per lo stesso periodo all'impresaè corrisposto, mediante rate trimestrali, un contributo pari


ad un quarto del monte retributivo da essa non dovuto a seguito dellapredetta riduzione.5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, conmodificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine dievitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della proceduradi cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, stipulano contrattidi solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di dueanni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse nondovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo vieneerogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratoriinteressati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzioneai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gliobblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionisticisi terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzionedi riferimento. La presente disposizione non trova applicazione inriferimento ai periodi successivi al 31 dicembre 1995.6. Ai fini di cui al comma 5, l'impresa presenta istanza, corredatadall'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e dellaprevidenza sociale competenti a norma dell'articolo 4, comma 15,della legge 23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione è disposta, con decretodel Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinquegiorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dalla data dientrata in vigore del presente decreto, qualora l'istanza sia stata presentatain data ad essa anteriore e comunque fermi restando i trattamentiin essere.7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a tuttele imprese alberghiere, nonché alle aziende termali pubbliche e privateoperanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali.Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalladata di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza socialee sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,forma l'elenco delle località termali cui si applicano le suddette disposizioni.8. Le disposizioni di cui al comma 5 trovano applicazione ancheper le imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazionedel trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupinomeno di 16 dipendenti, a condizione che i lavoratori con ora-373 di 798


374 di 798rio ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilateraliistituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazionisindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormenterappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità nonsuperiore a quella corrispondente alla metà del contributo pubblicodestinato ai lavoratori.9. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi dicui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridottoa dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle impresebeneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale dameno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti delcomplessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periododi anticipazione.10. Nel contratto di solidarietà vengono determinate anche lemodalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee e-sigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti delnormale orario contrattuale, l'orario ridotto determinato dal medesimocontratto.11. Per in contratti di solidarietà già stipulati alla data di entratain vigore della legge di conversione del presente decreto, ove leparti non provvedano a disciplinare la materia di cui al comma 10,può provvedervi, su richiesta dell'impresa, l'ispettorato del lavoro territorialmentecompetente.12. Il maggior lavoro prestato ai sensi del comma 10 comportauna corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salarialeovvero del contributo previsto dal comma 5.13. Alle finalità del presente articolo si provvede nei limiti dellerisorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cuiall'articolo 1, comma 7. Le modalità di rimborso alle gestioni previdenzialiinteressate sono definite con i decreti di cui all'articolo 1,comma 5.- OMISSIS -Art. 9 - Interventi di formazione professionale1. Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionalilocali e lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di professionalità,le regioni e le province autonome possono stipulare convenzionicon organismi paritetici istituiti in attuazione di accordi tra le


organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormenterappresentative sul piano nazionale, con il finanziamento a caricodel Fondo di cui al comma 5.2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogarecontributi, nei limiti di 20 miliardi di lire, per la realizzazione, d'intesacon le commissioni regionali per l'impiego, di servizi di informazionee consulenza in favore dei lavoratori in cassa integrazione straordinariae degli iscritti nelle liste di mobilità, diretti a favorirne la ricollocazioneanche in attività di lavoro autonomo e cooperativo, nonchéservizi di informazione e di orientamento sul mercato del lavoro inambito comunitario e scambi di domanda e di offerta di lavoro nellostesso, con priorità per quelli in attuazione di convenzioni stipulatetra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro con gliuffici regionali del lavoro e/o le agenzie per l'impiego, laddove, a livelloterritoriale, non siano adeguatamente presenti le strutture pubbliche.3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regionie le province autonome possono contribuire al finanziamento di: interventidi formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione,per operatori della formazione professionale, quale che sia il loro inquadramentoprofessionale, dipendenti degli enti di cui all'articolo 1,comma. 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40; interventi di formazionecontinua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'interventostraordinario di integrazione salariale; interventi di riqualificazioneo aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscanoin misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività,nonché interventi di formazione professionale destinati ai lavoratoriiscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da impresee gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livelloaziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni odagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale.Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari possonoessere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenzasociale, d'intesa con le regioni. Il finanziamento degli interventiformativi di cui al presente comma non può prevedere il rimborso dellaretribuzione degli utenti a carico dell'impresa. Tale clausola limitativanon viene applicata ai dipendenti degli enti di formazione professionaledi cui sopra gravando l'onere finanziario della retribuzionesugli organismi pubblici che possono accedere ai fondi comunitari.375 di 798


3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regionie le province autonome approvano i progetti di intervento diformazione continua, formulati da organismi aventi per oggetto laformazione professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e i-scritti alle liste di collocamento che abbiano partecipato ad attivitàsocialmente utili. La partecipazione a tale attività, per tutto il periododella sua durata, deve essere attestata, su domanda dell'interessato,dalla commissione regionale per l'impiego competente per territorioentro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, l'attestazione siritiene rilasciata. I soggetti di cui al comma 3 hanno diritto a partecipareagli interventi di formazione continua secondo la graduatoriadelle liste di collocamento.4. Le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 3- bis gravano sulle disponibilitàdel Fondo per la formazione professionale di cui al comma5, nonché, per gli interventi diretti ai dipendenti degli enti di formazioneprofessionale, sulla disponibilità di cui al decreto-legge 17 settembre1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492.5. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorsederivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivogià stabilito dalla disposizione contenuta nell'art. 25 della legge21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolomedesimo per la formazione professionale e per l'accessoal Fondo sociale europeo.6. All'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cuiall'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il finanziamentodelle attività di formazione professionale rientranti nelle competenzedello Stato di cui agli articoli 18 e 22 della medesima legge e per il finanziamentodel coordinamento operativo a livello nazionale deglienti di cui all'art. 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40, si provvedecon decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, diconcerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di cui al comma5.7. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 16 aprile1987, n. 183, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concertocon il Ministro del tesoro, propone, entro il 31 gennaio di ciascunanno, al CIPE l'ammontare delle disponibilità annuali del Fondodi cui al comma 5, in misura pari ai due terzi, destinato al finanziamentodegli interventi formativi per i quali è chiesto il contributo delFondo sociale europeo, secondo le modalità ed i tempi fissati dai re-376 di 798


golamenti comunitari. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,d'intesa con le regioni, programma le residue disponibilità delFondo di cui al comma 5 in un modo appropriato rispetto ai fabbisogniformativi, acquisendo il preventivo parere della commissione centraleper l'impiego.8. Per formulare il parere di cui al comma 7, nonché quelli dicui all'art. 17, comma terzo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, lacommissione centrale per l'impiego, di cui è membro di diritto il dirigentegenerale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e laformazione professionale dei lavoratori, costituisce apposito sottocomitatoper la formazione professionale, nel quale sono rappresentatele regioni e le parti sociali.9. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma 5 sonomantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno1992 e seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamentodei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'art. 26 della legge 21dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni, edel Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'art. 28 dellalegge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.10. Per assicurare la continuità operativa delle attività previstedagli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dallalegge 14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli8055 e 8056 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e dellaprevidenza sociale per il 1993 affluiscono alle disponibilità del Fondodi cui al comma 5.11. Nell'ambito della stessa gestione è mantenuta evidenzacontabile per la gestione dei residui attivi e passivi delle pregressegestioni. Nella stessa gestione confluiscono le disponibilità risultantidall'eventuale riaccertamento delle situazioni relative agli esercizipregressi.12. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22,24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti già disciplinatedalle disposizioni del presente articolo, nonché l'art. 4 dellalegge 14 febbraio 1987, n. 40.13. Per assicurare la copertura dell'onere derivante dall'attuazione,nell'anno 1992, degli interventi per promuovere l'inserimento oil reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, didonne, o di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i pro-377 di 798


grammi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorsedi cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono integratedell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui siprovvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità di cui all'art.26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.14. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenzadiretta del mondo del lavoro, le università, i provveditoratiagli studi, le istituzioni scolastiche pubbliche, i centri di formazionee/o orientamento, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e dellaprevidenza sociale, su indicazione dei rispettivi responsabili, possonoavviare, dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoroterritorialmente competente e per suo tramite alla commissione regionaleper l'impiego e alla regione, gli utenti del servizio da essi e-sercitato presso i datori di lavoro privati che, sentite le rappresentanzesindacali aziendali, ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacalidi categoria territoriali, siano disponibili ad ospitarli.15. I rapporti che il datore di lavoro privato intrattiene con lepersone ad esso avviate ai sensi del comma 14 non costituisconopersone da essi ospitate contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzionecon l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortunisul lavoro e per la responsabilità civile, dandone comunicazionealle rappresentanze sindacali aziendali.16. I rapporti di cui al comma 15 interessano soggetti chehanno assolto l'obbligo scolastico e si realizzano:a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale,mediante esperienze di durata non superiore a due mesi, da maturarein settori operativi diversi, sulla base di apposite convenzionitra le strutture formative e/o di orientamento e i datori di lavoro interessati,garantendo comunque la presenza di un tutore come responsabiledidattico ed organizzativo delle attività. I predetti limititemporali non si applicano agli utenti appartenenti alle categorie protette,portatori di handicap;b) per gli utenti in uscita dai sistemi di formazione ancorché non abbianoconcluso il relativo iter, o comunque per tutti quelli in attesa dioccupazione (inoccupati, disoccupati, in mobilità), inseriti in progettidi orientamento e di formazione, mediante esperienze di durata nonsuperiore a tre mesi da maturare in specifico ruolo o ambito lavorativo,sulla base di apposite convenzioni fra le suindicate strutture diavviamento al lavoro e di orientamento e i datori di lavoro interessati,378 di 798


garantendo comunque la presenza di un tutore come responsabiledidattico ed organizzativo delle attività;b-bis) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superioreche frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione,mediante esperienze pratiche previste nei relativi piani distudio, da effettuare presso aziende; i corsi sono istituiti sulla base diconvenzioni o accordi tra l'amministrazione scolastica o le singolescuole e le regioni interessate, anche in relazione alle proposte delleassociazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratorimaggiormente rappresentative a livello nazionale e degli ordiniprofessionali; i rapporti tra le singole istituzioni scolastiche e leaziende interessate ai corsi sono regolati da specifiche convenzioni;mediante la stipula di appositi accordi o convenzioni con le università,le attività di formazione svolte nei corsi possono valere come creditiformativi utili ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi universitarifinalizzati al conseguimento dei diplomi universitari.17. Le predette convenzioni, finalizzate a definire le modalitàdi svolgimento dei suindicati rapporti, compresa l'individuazione deltutore, delle sue caratteristiche e degli oneri economici per l'eventualeretribuzione di tale figura professionale, sono stipulate sulla basedi criteri definiti a livello nazionale dal Ministero del lavoro e dellaprevidenza sociale, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione,il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, leregioni, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratorimaggiormente rappresentative a livello nazionale.18. Le disposizioni dei commi 14, 15, 16 e 17, specificatamentequelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadinicomunitari che effettuano esperienze professionali in Italia anche nell'ambitodei programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazionedegli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondocriteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoroe della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblicaistruzione e dell'interno.379 di 798


380 di 798PROTOCOLLO 23 LUGLIO 1993 TRA GOVERNO E PARTI SO-CIALI - POLITICA DEI REDDITI E DELL'OCCUPAZIONE, ASSETTICONTRATTUALI, POLITICHE DEL LAVORO E SOSTEGNO ALSISTEMA PRODUTTIVO.1. POLITICA DEI REDDITI E DELL'OCCUPAZIONELa politica dei redditi è uno strumento indispensabile della politicaeconomica, finalizzato a conseguire una crescente equità nella distribuzionedel reddito attraverso il contenimento dell'inflazione e deiredditi nominali, per favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionalemediante l'allargamento della base produttiva e unamaggiore competitività del sistema delle imprese.In particolare il Governo, d'intesa con le parti sociali, opererà con politichedi bilancio tese:a) all'ottenimento di un tasso di inflazione allineato alla media deiPaesi comunitari economicamente più virtuosi;b) alla riduzione del debito e del deficit dello Stato ed alla stabilità valutaria.L'attuale fase d'inserimento nell'Unione Europea sottolinea la centralitàdegli obiettivi indicati e la necessità di pervenire all'ampliamentodelle opportunità di lavoro attraverso il rafforzamento dell'efficienza edella competitività delle imprese, con particolare riferimento ai settorinon esposti alla concorrenza internazionale, e della Pubblica Amministrazione.Una politica dei redditi così definita, unitamente all'azione di riduzionedell'inflazione, consente di mantenere l'obiettivo della difesa delpotere d'acquisto delle retribuzioni e dei trattamenti pensionistici.Le parti ritengono che azioni coerenti di politica di bilancio e di politicadei redditi, quali quelle sopraindicate, concorreranno ad allineare ilcosto del denaro in Italia con quello del resto d'Europa.Il Governo dichiara di voler collocare le sessioni di confronto con leparti sociali sulla politica dei redditi in tempi coerenti con i processidecisionali in materia di politica economica, in modo da tener contodell'esito del confronto nell'esercizio dei propri poteri e delle proprieresponsabilità.Sessione di maggio-giugno


381 di 798Saranno indicati, prima della presentazione del Documento di programmazioneeconomico-finanziaria, gli obiettivi della politica di bilancioper il successivo triennio.La sessione punterà a definire, previa una fase istruttoria che selezionie qualifichi gli elementi di informazione necessari comunicandolipreventivamente alle parti, con riferimento anche alla dinamica dellaspesa pubblica, obiettivi comuni sui tassi d'inflazione programmati,sulla crescita del PIL e sull'occupazione.Sessione di settembreNell'ambito degli aspetti attuativi della politica di bilancio, da trasporrenella legge finanziaria, saranno definite le misure applicative deglistrumenti di attuazione della politica dei redditi, individuando le coerenzedei comportamenti delle parti nell'ambito dell'autonomo eserciziodelle rispettive responsabilità.Impegni delle partiA partire dagli obiettivi comuni sui tassi di inflazione programmati, ilGoverno e le parti sociali individueranno i comportamenti da assumereper conseguire i risultati previsti.I titolari d'impresa, tra cui lo Stato e i soggetti pubblici gestori di imprese,perseguiranno indirizzi di efficienza, innovazione e sviluppodelle proprie attività che, nelle compatibilità di mercato, siano tali dapoter contenere i prezzi entro livelli necessari alla politica dei redditi.Il Governo come datore di lavoro terrà un coerente comportamentoanche nella contrattazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti enelle dinamiche salariali non soggette alla contrattazione.Le parti perseguiranno comportamenti, politiche contrattuali e politichesalariali coerenti con gli obiettivi di inflazione programmata.Nell'ambito delle suddette sessioni il Governo definirà i modi ed itempi di attivazione di interventi tempestivi di correzione di comportamentidifformi dalla politica dei redditi. Il Governo opererà in primoluogo nell'ambito della politica della concorrenza attivando tutte lemisure necessarie ad una maggiore apertura al mercato. Il Governodovrà altresì disporre di strumenti fiscali e parafiscali, con particolare


382 di 798riferimento agli oneri componenti il costo del lavoro, atti a dissuaderecomportamenti difformi.Si ribadisce l'opportunità di creare idonei strumenti per l'accertamentodelle reali dinamiche dell'intero processo di formazione dei prezzi.È perciò necessaria la costituzione di uno specifico Osservatorio deiprezzi, che verifichi le dinamiche sulla base di appositi studi economicidi settore.Rapporto annuale sull'occupazioneNella sessione di maggio il Governo predisporrà un rapporto annualesull'occupazione, corredato di dati aggiornati per settori ed aree geografiche,nel quale saranno identificati gli effetti sull'occupazione delcomplesso delle politiche di bilancio, dei redditi e monetarie, nonchédei comportamenti dei soggetti privati.Sulla base di tali dati, il Governo sottoporrà alle parti le misure, rientrantinelle sue responsabilità, capaci di consolidare o allargare labase occupazionale. Tra esse, con particolare riguardo alle aree dicrisi occupazionale e con specifica attenzione alla necessità di accrescerel'occupazione femminile così come previsto dalla legge 125/91:a) la programmazione e, quando necessaria, l'accelerazione degli investimentipubblici, anche di concerto con le amministrazioni regionali;b) la programmazione coordinata del Fondo per l'occupazione e deglialtri Fondi aventi rilievo per l'occupazione, compresa la definizione efinalizzazione delle risorse destinate all'attivazione di nuove iniziativeproduttive economicamente valide;c) la definizione di programmi di interesse collettivo, predisposti dalloStato d'intesa con le Regioni, nei quali avvalersi di giovani disoccupatidi lunga durata e di lavoratori in Cigs o in mobilità, affidando larealizzazione di tali programmi a soggetti qualificati e verificandonecostantemente l'efficacia e gli effetti occupazionali attraverso gli organipreposti.d) la programmazione del Fondo per la formazione professionale edell'utilizzo dei fondi comunitari, d'intesa con le Regioni.2. ASSETTI CONTRATTUALI1. Gli assetti contrattuali prevedono:


- un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;- un secondo livello di contrattazione, aziendale o alternativamenteterritoriale, laddove previsto, secondo l'attuale prassi, nell'ambito dispecifici settori.2. Il <strong>CCNL</strong> ha durata quadriennale per la materia normativa e biennaleper la materia retributiva.La dinamica degli effetti economici del contratto sarà coerente con itassi di inflazione programmata assunti come obiettivo comune.Per la definizione di detta dinamica sarà tenuto conto delle politicheconcordate nelle sessioni di politica dei redditi e dell'occupazione,dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere d'acquisto delle retribuzioni,delle tendenze generali dell'economia e del mercato del lavoro,del raffronto competitivo e degli andamenti specifici del settore.In sede di rinnovo biennale dei minimi contrattuali, ulteriori punti di riferimentodel negoziato saranno costituiti dalla comparazione tra l'inflazioneprogrammata e quella effettiva intervenuta nel precedentebiennio, da valutare anche alla luce dell'eventuali variazioni delle ragionidi scambio del Paese, nonché dall'andamento delle retribuzioni.3. La contrattazione aziendale riguarda materie e istituti diversi e nonripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del <strong>CCNL</strong>. Le erogazioni dellivello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultaticonseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti,aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altrielementi di competitività di cui le imprese dispongano, compresi imargini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra leparti, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconosceregli aumenti retributivi a livello di <strong>CCNL</strong>, nonché ai risultati legati all'andamentoeconomico dell'impresa.Le parti prendono atto che, in ragione della funzione specifica ed innovativadegli istituti della contrattazione aziendale e dei vantaggiche da essi possono derivare all'intero sistema produttivo attraversoil miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione, nesaranno definiti le caratteristiche ed il regime contributivoprevidenzialemediante un apposito provvedimento legislativo promossodal Governo, tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica edella salvaguardia della prestazione previdenziale dei lavoratori.La contrattazione aziendale o territoriale è prevista secondo le modalitàe negli ambiti di applicazione che saranno definiti dal contrattonazionale di categoria nello spirito dell'attuale prassi negoziale con383 di 798


384 di 798particolare riguardo alle piccole imprese. Il contratto nazionale di categoriastabilisce anche la tempistica, secondo il principio dell'autonomiadei cicli negoziali, le materie e le voci nelle quali essa si articola.Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizionedegli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti valutanole condizioni dell'impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppoanche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delleprospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.L'accordo di secondo livello ha durata quadriennale. Nel corso dellasua vigenza le parti, nei tempi che saranno ritenuti necessari, svolgerannoprocedure di informazione, consultazione, verifica o contrattazionepreviste dalle leggi, dai <strong>CCNL</strong>, dagli accordi collettivi e dallaprassi negoziale vigente, per la gestione degli effetti sociali connessialle trasformazioni aziendali quali le innovazioni tecnologiche, organizzativeed i processi di ristrutturazione che influiscono sulle condizionidi sicurezza, di lavoro e di occupazione, anche in relazione allalegge sulle pari opportunità.4. Il <strong>CCNL</strong> di categoria definisce le procedure per la presentazionedelle piattaforme contrattuali nazionali, aziendali o territoriali, nonchéi tempi di apertura dei negoziati al fine di minimizzare i costi connessiai rinnovi contrattuali ed evitare periodi di vacanze contrattuali.Le piattaforme contrattuali per il rinnovo dei <strong>CCNL</strong> saranno presentatein tempo utile per consentire l'apertura delle trattativa tre mesi primadella scadenza dei contratti. Durante tale periodo, e per il mesesuccessivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilateraliné procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periododi raffreddamento comporterà come conseguenza a carico della parteche vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesidel termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.5. Il Governo si impegna a promuovere, entro la fine del 1997, un incontrodi verifica tra le parti finalizzato alla valutazione del sistemacontrattuale previsto dal presente protocollo al fine di apportare, ovenecessario, gli eventuali correttivi.Indennità di vacanza contrattuale.


385 di 798Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data discadenza del <strong>CCNL</strong>, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contrattomedesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dalmese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaformeove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazioneprogrammato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusala ex indennità di contingenza.Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50%dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovodel contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.Rappresentanze sindacaliLe parti, al fine di una migliore regolamentazione del sistema di relazioniindustriali e contrattuali, concordano quanto segue:a) le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente protocolloriconoscono come rappresentanza sindacale aziendale unitarianelle singole unità produttive quella disciplinata dall'intesa quadrotra <strong>CGIL</strong>-CISL-UIL sulle Rappresentanze sindacali unitarie, sottoscrittain data 1 marzo 1991. Al fine di assicurare il necessario raccordotra le organizzazioni stipulanti i contratti nazionali e le rappresentanzeaziendali titolari delle deleghe assegnate dai contratti medesimi,la composizione delle rappresentanze deriva per 2/3 da elezioneda parte di tutti i lavoratori e per 1/3 da designazione o elezioneda parte delle organizzazioni stipulanti il <strong>CCNL</strong>, che hanno presentatoliste, in proporzione ai voti ottenuti;b) il passaggio dalla disciplina delle RSA a quello delle RSU deveavvenire a parità di trattamento legislativo e contrattuale, nonché aparità di costi per l'azienda in riferimento a tutti gli istituti;c) la comunicazione all'azienda e all'organizzazione imprenditorialedi appartenenza dei rappresentanti sindacali componenti le RSU aisensi del punto a) sarà effettuata per iscritto a cura delle organizzazionisindacali;d) le imprese, secondo modalità previste nei <strong>CCNL</strong>, metteranno a disposizionedelle organizzazioni sindacali quanto è necessario per losvolgimento delle attività strumentali all'elezione delle predette rap-


386 di 798presentanze sindacali unitarie, come, in particolare, l'elenco dei dipendentie gli spazi per l'effettuazione delle operazioni di voto e discrutinio;e) la legittimazione a negoziare al secondo livello le materie oggettodi rinvio da parte del <strong>CCNL</strong> è riconosciuta alle rappresentanze sindacaliunitarie ed alle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratoriaderenti alle organizzazioni stipulanti il medesimo <strong>CCNL</strong>, secondo lemodalità determinate dal <strong>CCNL</strong>;f) le parti auspicano un intervento legislativo finalizzato, tra l'altro, aduna generalizzazione dell'efficacia soggettiva dei contratti collettiviaziendali che siano espressione della maggioranza dei lavoratori,nonché alla eliminazione delle norme legislative in contrasto con taliprincipi. Il Governo si impegna ad emanare un apposito provvedimentolegislativo inteso a garantire l'efficacia "erga omnes" nei settoriproduttivi dove essa appaia necessaria al fine di normalizzare lecondizioni concorrenziali delle aziende.Nota. Il presente capitolo sugli assetti contrattuali contiene principivalidi per ogni tipo di rapporto di lavoro. Per il rapporto di lavoro conla Pubblica Amministrazione resta fermo il D.L. 29/1993.Nota. <strong>CGIL</strong>-CISL-UIL e CNA CONFARTIGIANATO CASA e CLAAIdichiarano che per quanto riguarda la struttura contrattuale, retributival'Accordo interconfederale 3 agosto/3 dicembre 1992 tra le Organizzazionidei lavoratori e le Organizzazioni artigiane per il compartodell'artigianato è compatibile con il presente protocollo, fatta salva laclausola di armonizzazione prevista dall'Accordo interconfederalestesso nella norma transitoria.3. POLITICHE DEL LAVOROIl Governo predisporrà un organico disegno di legge per modificare ilquadro normativo in materia di gestione del mercato del lavoro e dellecrisi occupazionali, al fine di renderlo più adeguato alle esigenze diun governo attivo e consensuale e di valorizzare le opportunità occupazionaliche il mercato del lavoro può offrire se dotato di una più ric-


387 di 798ca strumentazione che lo avvicini agli assetti in atto negli altri paesieuropei.Il disegno di legge verrà redatto, attraverso un costruttivo confrontocon le parti sociali, sulla base delle linee guida di seguito indicate.Il Governo si impegna, inoltre, a completare la disciplina del mercatodel lavoro operata con la legge n.223/91, integrandola con la nuovanormativa sul collocamento obbligatorio per gli invalidi già in discussionein Parlamento.Gestione delle crisi occupazionalia) revisione della normativa della Cassa Integrazione per crisi aziendaleonde renderla più funzionale al governo delle eccedenze di personalee delle connesse vertenze. Si dovrà mirare, in particolare, allasemplificazione ed accelerazione delle procedure di concessione dell'intervento,prevedendo un termine massimo di 40 giorni. Nell'ambitodei limiti finanziari annuali stabiliti dal CIPI, il Ministro del Lavoro gestiscel'intervento con l'ausilio degli organi collegiali, periferici e centrali,di governo del mercato del lavoro.L'intervento della Cigs per crisi può essere richiesto dall'impresa anchedurante le procedure iniziate ai sensi dell'art. 24 della legge223/91 quando sia intervenuto accordo sindacale in vista dell'obiettivodi ricercare soluzioni funzionali al reimpiego dei lavoratori eccedenticon la collaborazione degli organismi periferici del Ministero delLavoro, ed in particolare delle Agenzie per l'Impiego, della Regione,delle associazioni imprenditoriali e dei lavoratori o degli enti bilateralida esse costituiti;b) previsione delle modalità per la valorizzazione del contributo chele Regioni e gli enti locali possono offrire alla composizione dellecontroversie in materia di eccedenze del personale attraverso l'utilizzazionedelle competenze in materia di formazione professionale e ditutte le altre risorse di cui essi dispongono;c) con la gradualità richiesta dalle condizioni della finanza pubblica,elevazione del trattamento ordinario di disoccupazione, sino al 40%,per consentire un suo più efficiente impiego sia da un punto di vistagenerale, per soddisfare in maniera adeguata le esigenze di protezionedel reddito e le esigenze di razionale governo del mercato dellavoro, sia, in particolare, con riferimento ai settori che non ricadono


388 di 798nel campo di applicazione della Cigs nonché alle forme di lavoro discontinuoe stagionale;d) adozione di misure legislative che fino al 31 dicembre 1995 consentanoalle imprese che occupano fino a 50 dipendenti e rientranonel campo di applicazione della Cigo, di usufruire di quest'ultimo trattamentoin termini più ampi degli attuali.Modificazione della disciplina della Cigo, prevedendo che nel computodella durata del predetto trattamento il periodo settimanale vengadeterminato con riferimento ad un monte ore correlato al numero didipendenti occupati nell'impresa;e) al fine di conseguire il mantenimento e la crescita occupazionalenel settore dei servizi, si ritiene ormai matura una riconsiderazionedel sistema degli sgravi contributivi concessi in alcune aree del Paese,del sistema di fiscalizzazione degli oneri sociali, nonché degli ammortizzatorisociali, al fine dell'approntamento di una disciplina di a-gevolazione e di gestione delle crisi che tenga conto delle peculiaritàoperative del settore terziario. Si prevede pertanto la istituzione di untavolo specifico, coordinato dal Ministero del Lavoro, con le parti socialidel settore, e delle diverse categorie in esso incluse, per la predisposizionedei necessari provvedimenti di legge, in armonia con lapolitica della concorrenza a livello comunitario, e nel quadro dellecompatibilità finanziarie del bilancio dello Stato.Occupazione giovanile e formazionea) il contratto di apprendistato va mantenuto nella funzione tradizionaledi accesso teorico-pratico a qualifiche specifiche di tipo tecnico.Ne va comunque valorizzata la funzione di sviluppo della professionalità,anche mediante l'intervento degli enti bilaterali e delle Regioni,e la certificazione dei risultati. I programmi di insegnamento complementarepotranno essere presentati alle Regioni per il successivo i-noltro al Fondo sociale europeo. In relazione all'ampliamento dell'obbligoscolastico sarà consentito, attraverso la contrattazione collettiva,uno spostamento della soglia di età;b) la disciplina del contratto di formazione-lavoro va ridefinita prevedendouna generalizzazione del limite di età a 32 anni, ed individuandodue diverse tipologie contrattuali, che consentano di modularnel'intervento formativo e la durata in funzione delle diverse esigenze.


389 di 798Ferme rimanendo le attuali disposizioni in materia di durata massimadel contratto, per le professionalità medio-alte sarà previsto un potenziamentoed una migliore programmazione degli impegni formativi.Per le professionalità medio-basse ovvero per quelle più elevate cherichiedano solamente un'integrazione formativa, il contratto di formazione-lavoroper il primo anno di durata sarà caratterizzato da formazioneminima di base (informazione sul rapporto di lavoro, sulla specificaorganizzazione del lavoro e sulla prevenzione ambientale edanti-infortunistica) e da un'acquisizione formativa derivante dalla e-sperienza lavorativa e dall'affiancamento. I contratti collettivi potrannoinquadrare i giovani assunti con questa tipologia di contratto a livelliinferiori rispetto a quelli cui esso è finalizzato.Non potranno aver luogo assunzioni con il contratto di formazionelavoropresso imprese nelle quali non siano stati convertiti a tempoindeterminato almeno il 60% dei contratti di formazione-lavoro stipulatiprecedentemente.Va inoltre prevista una verifica dei risultati formativi raggiunti, dacompiere, con la partecipazione degli enti bilaterali, secondo la classificazioneCee delle qualifiche, e che potrà consistere, per le qualifichemedio-alte. in un'apposita certificazione. Le Regioni dovrannodisciplinare, secondo criteri uniformi, le modalità di accesso dei progettiformativi ai finanziamenti del Fondo sociale europeo. L'armonizzazionecon il sistema formativo avverrà nella riforma della legge845/1978.Riattivazione del mercato del lavoroa) nell'ambito delle iniziative previste nella sezione "politica dei redditie dell'occupazione", oltre ai programmi di interesse collettivo a favoredei giovani disoccupati del Mezzogiorno ivi previsti, per agevolarel'insediamento di nuove iniziative produttive nelle aree deboli, di cuialla legge 488/92, le parti sociali potranno contrattare appositi pacchettidi misure di politica attiva, di flessibilità e di formazione professionale,con la collaborazione delle Agenzie per l'impiego e delle Regioni.Tali pacchetti potranno prevedere una qualifica di base e lacorresponsione di un salario corrispondente alle ore di lavoro prestato,escluse le ore devolute alla formazione;


) saranno definite le azioni positive per le pari opportunità uomodonnache considerino l'occupazione femminile come una priorità neiprogetti e negli interventi, attraverso la piena applicazione delle leggin. 125 e n.215, un ampliamento del loro finanziamento, una loro integrazionecon gli altri strumenti legislativi e contrattuali, con particolareriferimento alla politica attiva del lavoro;c) ferme restando le misure già approntate sui contratti di solidarietà,si procederà ad una modernizzazione della normativa vigente in materiadi regimi di orario, valorizzando pienamente le acquisizioni contrattualidel nostro Paese e sostenendone l'ulteriore sviluppo, nellatutela dei diritti fondamentali alla sicurezza, con l'obiettivo di favorirelo sviluppo dell'occupazione e l'incremento della competitività delleimprese;d) per rendere più efficiente il mercato del lavoro va disciplinato anchenel nostro Paese il lavoro interinale. La disciplina deve offrire garanzieidonee ad evitare che il predetto istituto possa rappresentare ilmezzo per la destrutturazione di lavori stabili.In particolare, il ricorso al lavoro interinale sarà consentito alle aziendedel settore industriale e terziario, con esclusione delle qualifiche diesiguo contenuto professionale. Il ricorso al lavoro interinale saràammesso nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previstedai normali assetti produttivi dell'azienda, nei casi di sostituzionedei lavoratori assenti nonché nei casi previsti dai contratti collettivinazionali applicati dall'azienda utilizzatrice.La disciplina deve prevedere: che l'impresa fornitrice sia munita diapposita autorizzazione pubblica; che i trattamenti economici e normatividel rapporto di lavoro alle dipendenze delle dette imprese sianodisciplinati da contratti collettivi; che si agevoli la continuità delrapporto con l'impresa fornitrice; che quest'ultima si impegni a garantireun trattamento minimo mensile; che il lavoratore abbia diritto, peri periodi lavorati presso l'impresa utilizzatrice, ad un trattamento noninferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti da quest'ultima.Trascorsi sei mesi senza che sia intervenuta la stipula del contrattocollettivo, la disciplina che sarebbe stata di competenza dello stesso,sarà emanata con regolamento del Ministro del Lavoro, sentite leparti sociali.Dopo due anni di applicazione, va prevista una verifica tra le parti,promossa dal Governo, mirante a valutare la possibilità di un ampliamentodell'ambito di applicazione dell'istituto;390 di 798


391 di 798e) forme particolari di lavoro a tempo determinato, gestite da organismipromossi o autorizzati dalle Agenzie per l'impiego, possono esserepreviste in funzione della promozione della ricollocazione e riqualificazionedei lavoratori in mobilità o titolari di trattamenti specialidi disoccupazione.Il Ministro del Lavoro si impegna ad approfondire la possibilità di unariforma delle Agenzie per l'impiego mirata a consentire ad esse dioperare nel predetto campo, escludendo comunque l'ipotesi dell'instaurazionedi un rapporto di lavoro con le stesse;f) il Ministro del Lavoro si impegna a predisporre attraverso il confrontocon le parti sociali, una riforma degli strumenti di governo delmercato del lavoro agricolo, mirata a favorire l'occupazione ed unuso più efficiente e razionale delle risorse pubbliche;f) il Ministro del Lavoro si impegna a ridefinire l'assetto organizzativodegli Uffici periferici del Ministero del Lavoro perché questi possanoadempiere ai necessari compiti di politica attiva del lavoro e di esprimereil massimo di sinergie con la Regione e le parti sociali. Si impegnainoltre perché ne risulti un rafforzamento della funzione ispettiva.4. SOSTEGNO AL SISTEMA PRODUTTIVO1. Ricerca ed innovazione tecnologicaNella nuova divisione internazionale del lavoro e delle produzioni trale economie dei paesi più evoluti e le nuove vaste economie caratterizzateda bassi costi del lavoro, un più intenso e diffuso progressotecnologico è condizione essenziale per la competitività dei sistemieconomico-industriali dell'Italia e dell'Europa. Negli anni '90 scienza etecnologia dovranno assumere, più che nel passato, un ruolo primario.Una più intensa ricerca scientifica, una più estesa innovazione tecnologicaed una più efficace sperimentazione dei nuovi processi e prodottisaranno in grado di assicurare il mantenimento nel tempo dellacapacità competitiva dinamica dell'industria italiana. Alle struttureproduttive di ricerca scientifica e tecnologica, il Paese deve guardarecome ad uno dei principali destinatari di investimenti per il proprio futuro.Ma non basta incrementare le risorse, occorre avviare quell'effettivoprogresso scientifico/tecnologico per l'industria che nasce prevalen-


temente dal lavoro organizzato di strutture adeguatamente dotate diuomini e mezzi, impegnati permanentemente in singoli campi o settori.È in particolare nell'organizzazione strutturata dell'attività di ricercache si alimentano le reciproche sollecitazioni a lavorare nei diversicampi di indagine, che si favorisce lo scambio di conoscenze, che simoltiplicano e si accelerano gli effetti indotti dell'indagine e della sperimentazione.Pari urgenza e importanza riveste per il Paese l'obiettivo dell'innovazionetecnologica nelle attività di servizio, com<strong>merci</strong>ali ed agricole.L'efficienza e l'evoluzione tecnologica dei servizi (da quello bancarioa quello del trasporto a quello dei servizi di telecomunicazione e diinformatica) sono condizione essenziale per la concorrenzialità delleimprese in ogni settore di attività. E d'altra parte, la modernizzazionedell'agricoltura, oltre a preservare importanti quote del reddito nazionalee contenere il deficit della bilancia com<strong>merci</strong>ale, costituisce, seraccordata alla ricerca scientifica, il mezzo privilegiato di una effettivapolitica di difesa del territorio e di tutela dell'equilibrio ambientale fondatasulla continuità della presenza e dell'attività delle comunità rurali.L'attuale sistema della ricerca e dell'innovazione è inadeguato a questifini. Occorre una nuova politica per dotare il Paese di risorse,strumenti e "capitale umano" di entità e qualità appropriata ad un sistemainnovativo, moderno finalizzato e orientato dal mercato. Interventimiranti a dare al Paese una adeguata infrastruttura di ricercascientifica e tecnologica industriale, si dovranno ispirare al consolidamento,adeguamento ed armonizzazione delle strutture esistenti,alla realizzazione di nuove strutture di adeguata dimensione nonchéad una sempre maggiore interconnessione tra pubblico e privato.Tutto ciò nelle tre direzioni:a) del riordino, valorizzazione e rafforzamento delle strutture di ricercapubbliche quali l'Università, il CNR, l'ENEA, anche in direzione diuna migliore finalizzazione delle loro attività.b) della valorizzazione delle strutture organizzate interne alle imprese;c) della creazione di strutture di ricerca esterne sia ai complessi a-ziendali che alle strutture pubbliche, alla cui promozione, sostegnoed amministrazione siano chiamati soggetti privati e pubblici in formecostitutive diverse;392 di 798


Tra gli obiettivi della politica dei redditi va annoverato quello dellacreazione di adeguati margini nei conti economici delle imprese perle risorse finalizzate a sostenere i costi della ricerca.Per supportare un'infrastruttura scientifica e tecnologica che sostengaun sistema di ricerca ed innovazione si richiede:a) la presentazione al Parlamento entro tre mesi del piano triennaledella ricerca ai sensi dell'art. 2 della legge 168 del 1989, al fine di definirele scelte programmatiche, le modalità per il coordinamento dellerisorse, dei programmi e dei soggetti, nonché le forme attuative diraccordo tra politica nazionale e comunitaria. La presentazione di talepiano sarà preceduta da una consultazione con le parti sociali.b) un aumento ed una razionalizzazione delle risorse destinate all'attivitàdi ricerca e all'innovazione, concentrando gli interventi nelle a-ree e nei settori prioritari del sistema produttivo italiano privilegiandole intese e le sinergie realizzate in sede europea, anche rafforzandol'azione sul sistema delle piccole e medie imprese e sui loro consorzi.A tali fini saranno adottate misure di rifinanziamento, riorientamentoe, ove necessario, di riforma della legislazione esistente. In particolare,il rifinanziamento è necessario per le leggi 46/82 e 346/88 per laricerca applicata, per le nuove finalità dell'intervento ordinario nellearee depresse del Paese, per la legge 317/91;c) l'introduzione, attraverso la presentazione di un apposito provvedimentolegislativo, di nuove misure automatiche di carattere fiscalee contributivo, in particolare mediante la defiscalizzazione delle spesefinalizzate all'attività di ricerca delle imprese nonché la deducibilitàdelle erogazioni liberali a favore di specifici soggetti operanti nelcampo della ricerca;d) la revisione e semplificazione del regime esistente di sostegno alleimprese, con l'obiettivo di accelerare i meccanismi di valutazione deiprogetti e di erogazione dei fondi;e) l'attivazione ed il potenziamento di "luoghi" di insediamento organicodi iniziative di ricerca, quali i parchi scientifici e tecnologici, conla finalità, tra l'altro, di promuovere la nascita di istituti dedicati alla ricercasettoriale interessante le problematiche specifiche dell'economiadel territorio funzionali alla crescita ed alla nascita di iniziativeimprenditoriali private.Si potranno collocare in tale ambito e nelle forme di collaborazioneche esso comporta tra università, enti pubblici e imprese, i progettirivolti alla innovazione tecnologica nei settori di interesse prioritario393 di 798


delle amministrazioni locali quali, in primo luogo, la tutela dell'ambientele reti locali ed i sistemi di mobilità. Per il reperimento delle risorsenecessarie potrà essere utilizzato lo strumento degli accordi diprogramma previsto dall'art. 3 comma 3 della legge 168/89 con specificifinanziamenti. Al finanziamento di tali iniziative dovranno concorrerecapitali privati;f) il ricorso al mercato finanziario e creditizio, ad oggi praticamenteinoperante, attraverso la creazione di appositi canali e l'utilizzo dispecifici strumenti capaci di attrarre capitale di rischio su iniziative eprogetti nel settore della ricerca e dell'innovazione.Interessanti prospettive possono discendere dalla recente introduzionedi nuovi intermediari finanziari rivolti al capitale di rischio (fondichiusi, fondi d'investimento, venture capital, previdenza complementare);g) lo sviluppo di progetti di ricerca promossi dalle imprese sui qualifar convergere la collaborazione delle università. Un più stretto rapportotra mondo dell'impresa e mondo dell'università potrà inoltre rilanciare,anche attraverso maggiori disponibilità finanziarie, una politicadi qualificazione e formazione delle "risorse umane", in grado dicreare nuclei di ricercatori che, strettamente connessi con le esigenzedelle attività produttive, possano generare una fertilizzazione trainnovazione e prodotti, ponendo una particolare attenzione anche aiprocessi di sviluppo delle piccole e medie imprese;h) l'attivazione di programmi di diffusione e trasferimento delle tecnologiea beneficio delle piccole medie e imprese e dei loro consorzi,che costituiscono obiettivo rilevante dei parchi tecnologici e scientifici,per i quali sono già previsti appositi stanziamenti di risorse, ancheattraverso la rivitalizzazione delle stazioni sperimentali;i) la valorizzazione, nel processo di privatizzazione e riordino dell'apparatoindustriale pubblico, del patrimonio di ricerca ed innovazionepresente al suo interno;l) l'attivazione di una politica della domanda pubblica maggiormentestandardizzata e qualificata, attenta ai requisiti tecnologici dei prodottinonché volta alla realizzazione di un sistema di reti tecnologicamenteavanzate. A tali fini acquisisce particolare importanza il collegamentosistematico con l'attività delle strutture di coordinamentosettoriale, immediatamente attivabile con l'Autorità per l'informaticanella pubblica amministrazione, ed estendibile ai settori della sanità edel trasporto locale.394 di 798


395 di 798Per consentire la realizzazione degli obiettivi fin qui indicati è necessarioche la spesa complessiva per il sistema della ricerca e dellosviluppo nazionale, pari a 1,4% del Pil, cresca verso i livelli su cui siattestano i paesi più industrializzati, 2,5-2,9% del Pil. Il tendenzialerecupero di tale differenza è condizione essenziale perché la ricercae l'innovazione tecnologica svolgano un ruolo primario per rafforzarela competitività del sistema produttivo nazionale. In tale quadro apparenecessario perseguire nel prossimo triennio l'obiettivo di una spesacomplessiva pari al 2% del Pil. Tale obiettivo non può essere realizzatocon le sole risorse pubbliche. Queste dovranno essere accompagnateda un'accresciuta capacità di autofinanziamento delleimprese, da una maggiore raccolta di risparmio dedicato, da unamaggiore propensione di investimento nel capitale di rischio dellestrutture di ricerca e delle imprese ad alto contenuto innovativo. Dovrànecessariamente registrarsi l'avvio di un crescente impegno delleautonomie regionali e locali nell'ambito delle risorse proprie.Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà periodicamentesvolto un confronto tra i soggetti istituzionali competenti e le parti socialiper una verifica dell'evoluzione delle politiche e delle azioni sopradescritte nonché dell'efficacia degli strumenti a tali fini predisposti.2. Istruzione e formazione professionaleLe parti condividono l'obiettivo di una modernizzazione e riqualificazionedell'istruzione e dei sistemi formativi, finalizzati all'arricchimentodelle competenze di base e professionali e al miglioramento dellacompetitività del sistema produttivo e della qualità dei servizi.Tale processo comporta, da un lato decisi interventi di miglioramentoe sviluppo delle diverse tipologie di offerte formative, dall'altro unaevoluzione delle relazioni industriali e delle politiche aziendali per larealizzazione della formazione per l'inserimento, della riqualificazioneprofessionale, della formazione continua. Risorse pubbliche e privatedovranno contribuire a questo scopo.Su queste premesse, il Governo e le parti sociali ritengono che occorra:a) un raccordo sistematico tra il mondo dell'istruzione ed il mondo dellavoro, anche tramite la partecipazione delle parti sociali negli organismiistituzionali dello Stato e delle Regioni dove vengono definiti gli


orientamenti ed i programmi e le modalità di valutazione e controllodel sistema formativo;b) realizzare un sistematico coordinamento interistituzionale tra isoggetti protagonisti del processo formativo (Ministero del Lavoro,Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero dell'Università e dellaRicerca Scientifica, Regioni) al fine di garantire una effettiva gestioneintegrata del sistema;c) istituire il Consiglio Nazionale della Formazione Professionale,presso il Ministero del Lavoro con i rappresentanti dei Ministeri suindicati,del Ministero dell'Industria, delle Regioni e delle parti sociali;d) prontamente realizzare l'adeguamento del sistema di formazioneprofessionale con la revisione della Legge quadro 845/78, secondole linee già prefigurate, tenuto conto dell'apporto che può essere fornitodal sistema scolastico:- rilievo dell'orientamento professionale come fattore essenziale;- definizione di standards formativi unici nazionali coerenti con l'armonizzazionein atto in sede comunitaria;- ridefinizione delle responsabilità istituzionali tra il Ministero del Lavoro(potere di indirizzo e ruolo di garanzia sulla qualità della formazionee sulla validazione dei suoi risultati) e Regioni (ruolo di progettazionedella offerta formativa coerentemente con le priorità individuatenel territorio). In questo ambito, alla Conferenza Stato-Regionidovrà essere affidato il compito di ricondurre ad un processo unitariodi programmazione e valutazione le politiche formative;- ruolo decisivo degli osservatori della domanda di professionalità i-stituiti bilateralmente dalle parti sociali;- specifica considerazione degli interventi per i soggetti deboli delmercato;- sistema gestionale pluralistico e flessibile;- avvio della formazione continua.e) elevare l'età dell'obbligo scolastico a 16 anni, mediante iniziativalegislativa che, fra l'altro, valorizzi gli apporti che al sistema scolasticopossono essere offerti da interventi di formazione professionale;per assicurare la maggiore efficacia sociale a tale obiettivo, esso dovràessere accompagnato dalla messa a punto di strumenti idonei allaprevenzione ed al recupero della dispersione scolastica, individuandotra l'altro in tale attività uno dei possibili campi di applicazionedei programmi di interesse collettivo;396 di 798


397 di 798f) portare a termine la riforma della scuola secondaria superiore, nell'otticadella costruzione di un sistema per il 2000, integrato e flessibiletra sistema scolastico nazionale e formazione professionale edesperienze formative sul lavoro sino a 18 anni di età;g) valorizzare l'autonomia degli istituti scolastici ed universitari e dellesedi qualificate di formazione professionale, per allargare e migliorarel'offerta formativa post-qualifica, post-diploma e post-laurea, conparticolare riferimento alla preparazione di quadri specializzati nellenuove tecnologie, garantendo il necessario sostegno legislativo a talipercorsi formativi;h) finalizzare le risorse finanziarie derivanti dal prelievo dello 0,30% acarico delle imprese (1.845/78) alla formazione continua, al di là diquanto previsto nel D.L. n. 57/93, privilegiando tale asse di interventonella futura riforma a livello comunitario del Fondo Sociale Europeo;i) prevedere un piano straordinario triennale di riqualificazione ed aggiornamentodel personale, ivi compresi i docenti della scuola e dellaformazione professionale, per accompagnare il decollo delle linee diriforma suindicate.3. Finanza per le imprese ed internazionalizzazionePer il pieno inserimento del sistema produttivo italiano e quello europeoe per l'effettiva integrazione dei mercati finanziari italiani in quellicomunitari, occorre affrontare in tutta la sua portata il problema deltrattamento fiscale delle attività economiche e delle attività finanziarie.Si tratta di un vasto campo di riforme da svolgere in armonia congli obiettivi di controllo e di risanamento del bilancio pubblico per superarele numerose distorsioni del sistema attuale e rendere più e-quilibrate le condizioni operate dai mercati nel finanziamento delleimprese.L'esigenza di reperire le risorse utili alla crescita richiede un mercatofinanziario più moderno ed efficace, in grado di assicurare un maggiorraccordo diretto e diffuso tra risparmio privato ed imprese, ancheampliando la capacità delle imprese di ricorrere a nuovi strumenti diprovvista.Va affrontato il problema del ritardo dei pagamenti del settore stataleal sistema produttivo al fine di eliminare un ulteriore vincolo alla finanzad'impresa, attraverso la predisposizione di procedure, anche


con eventuali possibili forme di compensazione, che impediscano ilripetersi dei ritardi.A tal fine vanno introdotti nel nostro ordinamento con rapidità i fondichiusi ed i fondi immobiliari, va sviluppata la previdenza complementare,va dato impulso alla costituzione dei mercati mobiliari locali,vanno favorite forme di azionariato diffuso anche se in gestione fiduciaria,va infine sviluppata una politica delle garanzie, che tenga contoanche delle iniziative comunitarie.Si favorirà altresì la costituzione e lo sviluppo di consorzi di garanziarischi, di consorzi produttivi tra imprese e di imprese di "venturecapital" anche attraverso l'uso della 317/91.Quanto al sistema degli intermediari finanziari e alle possibilità concesseagli stessi dal recepimento della II direttiva sulle banche, vafacilitata l'operatività nel campo dei finanziamenti a medio termine edi quelli miranti a rafforzare il capitale di rischio delle imprese, in primoluogo accelerando i processi di concentrazione e privatizzazionedel sistema bancario e di una sua apertura alla concorrenza internazionale,in secondo luogo rimuovendo contestualmente gli ostacoliche ritardano l'attuazione concreta della suddetta direttiva.Per aumentare la penetrazione delle imprese italiane nei mercati internazionalioccorre definire strumenti più efficaci e moderni per lapolitica di promozione e per il sistema di assicurazione dei crediti all'export.Dovrà essere sviluppata la capacità di promozione e gestionedi strumenti operativi che riducano il rischio finanziario quali il"project financing" ed il "counter trade", anche promuovendo una piùincisiva capacità di trading gestito da operatori nazionali.È necessario razionalizzare e rendere più trasparente l'interventopubblico a sostegno della presenza delle imprese italiane sui mercatiinternazionali, considerando anche le esigenze delle piccole e medieimprese, facilitando l'accesso di tutti gli operatori alle informazioni edaumentando le capacità istruttorie al fine di rendere più produttivol'uso delle risorse pubbliche e di orientare queste su obiettivi economicistrategici e di politica estera definiti a livello di governo e in confrontocon le imprese. Appare inoltre importante garantire un coerentecoordinamento dei soggetti preposti al rafforzamento della penetrazioneall'estero del sistema produttivo per offrire una più vasta ecoordinata gamma di strumenti operativi.In questo quadro va riformata la SACE, aumentandone la capacità divalutazione dei progetti e del rischio paese. L'attività di copertura dei398 di 798


399 di 798rischi di natura com<strong>merci</strong>ale va nettamente separata da quella connessaai rischi politici e svolta in più stretta collaborazione con le societàassicurative private.4. Riequilibrio territoriale, infrastrutture e domanda pubblica.La situazione di crisi e le tensioni sociali che si registrano in Italia sipresentano differenziate a livello territoriale. In queste condizioni, unprocesso di ripresa economica, in assenza di una politica di riequilibrioterritoriale, rischia di produrre un aumento del divario tra aree inritardo di sviluppo, aree di declino industriale, aree di squilibrio tradomanda e offerta di lavoro.La tradizionale politica sulle aree deboli, incentrata soltanto sull'interventostraordinario nel mezzogiorno, appare superata dai recentiprovvedimenti governativi. Questi disegnano una nuova strategia diintervento, orientata su di una politica regionale "ordinaria" più ampia,mirata a sostenere e creare le premesse per lo sviluppo economicodi tutte le aree deboli del Paese.Tale politica deve essere, inoltre, coordinata con i nuovi strumenticomunitari che divengono parte integrante dell'azione per il sostegnoallo sviluppo e, allo stesso tempo, criterio guida per la definizionedelle modalità e dell'intensità degli interventi. Occorre, pertanto,giungere ad un'ottimizzazione delle risorse finanziarie provenienti daiFondi strutturali della Cee, assicurandone il pieno utilizzo, soprattuttoin vista del programma 1994-1999.Il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica divienela sede centrale di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanzaper ottimizzare l'azione di governo e per massimizzare l'efficaciadelle risorse pubbliche ordinarie a vario titolo disponibili. In questomodo sarà possibile dare maggiore trasparenza alle risorse destinateagli investimenti ed assicurarne una più rapida erogazione alle imprese.La creazione di un organo indipendente presso lo stesso Ministerodel Bilancio e della Programmazione Economica, quale l'Osservatoriodelle politiche regionali, per verificare l'andamento e l'efficaciadegli interventi nelle aree deboli rappresenta un'ulteriore iniziativaper garantire l'effettivo dispiegarsi della politica regionale.La politica regionale, oltre a flussi finanziari diretti allo sviluppo, dovràprevedere una forte e mirata azione di sostegno alla riduzione dellediseconomie esterne, individuate nei diversi livelli di infrastrutturazio-


ne, nello sviluppo dei servizi a rete, nel funzionamento della PubblicaAmministrazione. Per conseguire tale obiettivo va rilanciata l'azionedi programmazione degli investimenti infrastrutturali, riqualificando ladomanda pubblica come strumento di sostegno alle attività produttive.In particolare, devono essere sostenuti gli investimenti nelle infrastrutturemetropolitane, viarie ed idriche, nei settori dei trasporti,energia e telecomunicazioni, nell'ambiente e nella riorganizzazionedel settore della difesa. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dovràassumere compiti e responsabilità di coordinamento della domandae della spesa pubblica di investimenti, istituendo specifiche strutturedi coordinamento, quale quella introdotta per la spesa di informaticanella pubblica amministrazione, a partire dai settori di maggiore interesseper lo sviluppo produttivo e sociale.Questa politica regionale dovrà, infine, consentire l'avvio di azioni dipolitica industriale volte alla reindustrializzazione delle aree in declinoindustriale ed alla promozione di nuove attività produttive. Il Ministerodel Bilancio e della Programmazione Economica ed il Comitato per ilcoordinamento delle iniziative per l'occupazione, istituito presso laPresidenza del Consiglio, svolgeranno un ruolo di indirizzo e di coordinamentodelle iniziative in tali aree, che dovranno essere gestitecon maggiore efficacia e finalizzazione e che saranno affidate alleagenzie ed ai comitati oggi esistenti, anche mediante accordi di programma.La politica regionale dovrà, altresì, promuovere la realizzazione dellecondizioni ambientali che consentano un recupero di competitivitàdelle imprese agricole e turistiche, considerata la loro importanza siasotto l'aspetto produttivo, sia sotto quello della generazione di attivitàagro-industriali e di servizio ad esse collegate.Gli investimenti pubblici, anche in presenza di forti ristrettezze di bilancio,devono essere rilanciati attraverso una più efficace e piena u-tilizzazione delle risorse disponibili, riducendo la generazione di residuipassivi per l'insorgere di problemi procedurali e di natura allocativa.In questa direzione si muovono i provvedimenti recentementevarati dal Governo e soprattutto la riforma degli appalti che appareidonea a rilanciare la realizzazione di opere di utilità pubblica oggicompletamente ferme.Inoltre, l'azione di rilancio degli investimenti pubblici dovrà essere distribuitain modo tale da poter favorire l'impiego aggiuntivo di risorseprivate, insistendo in modo particolare nelle aree dove più grave è la400 di 798


crisi produttiva ed occupazionale. Pertanto, appare importante favorireil coinvolgimento del capitale privato, nazionale ed internazionale,nel finanziamento della dotazione infrastrutturale, garantendo la remunerazionedei capitali investiti, attraverso l'utilizzo di appositestrutture di "project financing". Tali strutture potrebbero interessare,in via sperimentale, le infrastrutture metropolitane, viarie ed idriche.In questo quadro è necessario perseguire un dialogo costruttivo tra leamministrazioni pubbliche centrali e regionali e le parti sociali per definirele linee di intervento più appropriate atte a promuovere le condizionidi sviluppo delle aree individuate, anche attraverso una validapolitica di infrastrutturazione con particolare riferimento a quelle mirateallo sviluppo di attività produttive.I criteri di tale politica devono, pertanto, essere:a) la definizione di un nuovo ambito territoriale di intervento individuatoin armonia con le scelte che verranno operate dalla ComunitàEuropea;b) l'individuazione di interventi infrastrutturali a livello regionale, interregionalee nazionale sulle grandi reti con l'obiettivo della riduzionedei costi del servizio e la sua qualificazione tecnologica;c) il mantenimento di un flusso di risorse finanziarie anche nella fasetransitoria di definizione del nuovo intervento regionale;d) il rafforzamento del decentramento delle decisioni a livello regionale,con la realizzazione di accordi di programma Stato-Regioni edattribuendo maggiore spazio al ruolo dei soggetti privati (partenariato);e) la revisione delle competenze delle amministrazioni interessateagli interventi pubblici e all'erogazione dei pubblici servizi, ai fini diuna loro maggiore efficienza, efficacia e tempestività;f) la concentrazione nelle aree individuate dell'azione di qualificazioneprofessionale del personale impiegato nelle realtà produttive amaggior specificazione tecnologica.g) la piena e completa attivazione della legge 317/91 al fine di promuoverelo sviluppo di servizi reali alle piccole e medie imprese.Gli strumenti guida attraverso cui sarà possibile sviluppare la nuovapolitica regionale possono essere così individuati:a) strutture di coordinamento settoriale (Authority), sulla base delleanaloghe iniziative intraprese a livello nazionale, inizialmente limitateal settore sanitario ed in quello del trasporto locale;401 di 798


402 di 798b) accordi di programma tra Governo centrale e amministrazioni regionali,al fine di concertare le scelte prioritarie per l'infrastrutturazionedel territorio ed accelerare le procedure relative ad atti di concessioneed autorizzazione;c) norme specifiche tendenti a rimuovere ostacoli di natura procedurale(anche in conseguenza del decreto legislativo n. 29/93), chepermettano una rapida approvazione ed attuazione degli interventi.In tale quadro è necessario prevedere appropriati strumenti normativifinalizzati al riorientamento su obiettivi prioritari delle risorse disponibili,al fine di consentire una rapida cantierizzazione delle opere giàapprovate.5. Politica delle tariffeIl protocollo del 31 luglio 1992 conteneva l'impegno del Governo aperseguire una politica tariffaria per i pubblici servizi coerente conl'obiettivo di riduzione dell'inflazione. Tale obiettivo è stato perseguito,consentendo di ottenere risultati molto positivi. Al fine di mantenerel'obiettivo della riduzione dell'inflazione e, nel contempo, di consentireil mantenimento dei programmi di investimento, sarà svoltoun confronto con le parti per verificare la politica tariffaria, già definitae da definire, per il periodo 1993-94.Una politica tariffaria di carattere europeo non può soltanto limitarsial perseguimento di obiettivi di carattere macroeconomico, quali ilcontenimento dell'inflazione, bensì deve anche essere utilizzata perlo sviluppo di un efficiente sistema di servizi pubblici.La necessità di rilanciare la domanda pubblica e quella di investimentidel sistema delle imprese, unitamente all'avvio del processo diriordino delle società di gestione dei servizi pubblici, impone l'esigenzadi superare la logica del contenimento delle tariffe e di avviarsiverso un Sistema che dia certezza alla redditività del capitale investitoin dette imprese e che non limiti lo sviluppo degli investimenti.A tal fine, è necessario stimolare ampi recuperi di produttività, raccordarepiù direttamente il livello delle tariffe ai costi effettivi del servizio,garantendo altresì adeguati margini di autofinanziamento ingrado di favorire la realizzazione degli investimenti necessari. Inquesto quadro, appare altrettanto importante prevedere una gradualecorrezione della struttura delle tariffe vigenti, per avvicinarla a quelle


in vigore nei maggiori Paesi europei. Dovranno essere liberalizzati isettori che non operano in regime di monopolio.Nella definizione dei criteri di determinazione tariffaria si dovrannoinoltre tutelare le esigenze dell'utenza, anche con riferimento allepiccole e medie imprese e ai conseguenti effetti indotti sul livello deiprezzi, definendo standard qualitativi determinati, in linea con quellivigenti nei maggiori paesi industrializzati, su cui si eserciterà l'attivitàdi regolazione.A tal fine, infatti, si dovranno istituire appropriate autorità autonomeche, in sostituzione dell'attività attualmente svolta dalle amministrazionicentrali e delle corrispondenti strutture, garantiscano, con unacontinua, indipendente e qualificata azione di controllo e regolamentazione,gli obiettivi sopra indicati. Dette autorità dovranno esserestrutturate in modo tale da favorire l'espressione delle esigenze dell'utenza.Dovranno altresì adottare una metodologia di definizione deiprezzi dei pubblici servizi attraverso lo strumento del price cap e deicontratti di programma, che rispetti le differenti esigenze emergenti.Saranno previste conferenze di coordinamento tra dette autorità autonomeal fine di assicurarne comportamenti coerenti.403 di 798


404 di 798ACCORDO INTERCONFEDERALE 20 DICEMBRE 1993 TRACONFINDUSTRIA E <strong>CGIL</strong>, CISL E UIL - COSTITUZIONE DELLERAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE.Parte primaPremessaIl presente accordo assume la disciplina generale in materia di rappresentanzesindacali unitarie, contenuta nel Protocollo stipulato fraGoverno e parti sociali il 23 luglio 1993.Modalità di costituzione e di funzionamento1. Ambito ed iniziativa per la costituzioneRappresentanze sindacali unitarie possono essere costituitenelle unità produttive nelle quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti,ad iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23luglio 1993.Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatariedel c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva ovvero le associazionisindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensidel punto 4, parte seconda, a condizione che abbiano comunque e-spresso adesione formale al contenuto del presente accordo.L'iniziativa di cui al primo comma deve essere esercitata, congiuntamenteo disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacalicome sopra individuate, entro tre mesi dalla stipula del presente accordo.In caso di oggettive difficoltà per l'esercizio dell'iniziativa entroil termine di cui sopra, l'iniziativa stessa potrà avere luogo anche dopodetto termine.La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assuntaanche dalla r.s.u. e dovrà essere esercitata almeno tre mesiprima della scadenza del mandato.2. Composizione


405 di 798Alla costituzione della r. s. u. si procede, per due terzi dei seggi,mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto traliste concorrenti. Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentatedalle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionaledi lavoro applicato nell'unità produttiva, e alla sua copertura si procede,mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti.Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzionedei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie deglioperai, impiegati e quadri di cui all'art. 2095 c.c., nei casi di incidenzasignificativa delle stesse nella base occupazionale dell'unitàproduttiva, per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza.Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanzadi genere, attraverso una coerente applicazione dellenorme antidiscriminatorie.3. Numero dei componentiFermo restando quanto previsto nel Protocollo d'intesa del 23luglio 1993, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto B (vincolodella parità di costi per le aziende), salvo clausole più favorevolidei contratti o accordi collettivi di lavoro, il numero dei componenti ler.s.u. sarà pari almeno a:a) 3 componenti per la r.s.u. costituita nelle unità produttive cheoccupano fino a 200 dipendenti;b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unitàproduttive che occupano fino a 3000 dipendenti;c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unitàproduttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui allaprecedente lett. b).4. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizioI componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nellatitolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti;per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n.300/1970.


406 di 798Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmentegià previste nei confronti delle associazioni sindacali dai c.c.n.l. oaccordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigentidella r.s.a., diritti, permessi e libertà sindacali.Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell'invarianzadei costi, all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali,anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire aicomponenti della r.s.u.In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati,le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle qualile singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazionisindacali con le quali si erano convenute, di mantenereuna specifica agibilità sindacale.In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni a-derenti alle associazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. applicato nell'unitàproduttiva, i seguenti diritti:a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assembleadei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite,spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, l. n. 300/1970;b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, l. n. 300/1970;c) diritto di affissione di cui all'art. 25 della legge n.300/1970.5. Compiti e funzioniLe r.s.u. subentrano alle r.s.a. ed ai loro dirigenti nella titolaritàdei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto didisposizioni di legge.La r.s.u. e le competenti strutture territoriali delle associazionisindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, possonostipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie,con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal contratto collettivonazionale applicato nell'unità produttiva.6. Durata e sostituzione nell'incaricoI componenti della r.s.u. restano in carica per tre anni, al terminedei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni diComponente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non elettiappartenente alla medesima lista.Il componente dimissionario, che sia stato nominato su designazionedelle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo


407 di 798nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, sarà sostituito mediantenuova designazione da parte delle stesse associazioni.Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti ler.s.u. non possono concernere un numero superiore al 50% deglistessi, pena la decadenza della r.s.u. con conseguente obbligo diprocedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presenteaccordo.7 . DecisioniLe decisioni relative a materie di competenza dell'e r.s.u. sonoassunte dalle stesse in base ai criteri previsti da intese definite dalleorganizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo.8. Clausola di salvaguardiaLe organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art.19, l. 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente accordoo, comunque, aderiscano alla disciplina inesso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della r.s.u.,rinunciano formalmente ed espressamente a costituire r.s.a. ai sensidella norma sopra menzionata.Parte secondaDisciplina della elezione della r s u.1. Modalità per indire le elezioniAlmeno tre mesi prima della scadenza del mandato dellar.s.u., le associazioni sindacali di cui al punto 1, parte prima, del presenteaccordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la r.s.u. uscente,provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggerenell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione dellar.s.u. e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazionedelle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annunciodi cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanottedel quindicesimo giorno.


408 di 7982. Quorum per la validità delle elezioniLe organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presenteaccordo favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alleoperazioni elettorali.Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte piùdella metà dei lavoratori aventi diritto al voto.Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissioneelettorale e le organizzazioni sindacali prenderanno ognideterminazione in ordine alla validità della consultazione in relazionealla situazione venutasi a determinare nell'unità produttiva.3. Elettorato attivo e passivoHanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadrinon in prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni.Ferma restando l'eleggibilità degli operai, impiegati e quadrinon in prova in forza all'unità produttiva, candidati nelle liste di cui alsuccessivo punto 4, la contrattazione di categoria regolerà limiti edesercizio del diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempoindeterminato.4. Presentazione delle listeAll'elezione della r.s.u. possono concorrere liste elettorali presentatedalle:a) associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e delcontratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva;b) associazioni sindacali formalmente costituite con un propriostatuto ed atto costitutivo a condizione che:1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendentidall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.Non possono essere candidati coloro che abbiano presentatola lista ed i membri della Commissione elettorale.Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostanteil divieto di cui al precedente comma, un candidato risulticompreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste eprima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto7, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste.


409 di 798Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare dioltre 1/3 il numero dei componenti la r.s.u. da eleggere nel collegio.5. Commissione elettoraleAl fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento dellaconsultazione, nelle singole unità produttive viene costituita unaCommissione elettorale.Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitataalla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendentedall'unità produttiva, non candidato.6. Compiti della CommissioneLa Commissione elettorale ha il compito di:a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamentedopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativaalla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presenteaccordo;b) verificare la valida presentazione delle liste;c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di votoche dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimentodell'attività aziendale;d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei terminidi cui al presente accordo;f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi atutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatricidi liste.7. AffissioniLe liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenzadei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissionenell'albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della datafissata per le elezioni.8. ScrutatoriÈ in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare unoscrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettorinon candidati.


410 di 798La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltrele 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.10. Segretezza del votoNelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere e-spresso per lettera né per interposta persona.10. Schede elettoraliLa votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendentetutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa e-videnza.In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenzasarà estratto a sorte.Le schede devono essere firmate da almeno due componentidel seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire inmodo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'attodella votazione dal Presidente del seggio.Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sullaintestazione della lista.Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presentatracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.11. PreferenzeL'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidatodella lista da lui votata.Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante unacrocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovveroscrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio dellascheda.L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamentecome votazione della lista, anche se non sia stato espressoil voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione dipiù preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date acandidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di listae nulli i voti di preferenza.


411 di 79812. Modalità della votazioneIl luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dallaCommissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale,in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto,nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazionedegli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potrannoessere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivifrazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezzadel voto.Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avrannoluogo di norma contestualmente.Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenzadi tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistentepresso le aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato perle votazioni.13. Composizione del seggio elettoraleIl seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 8, parteseconda, del presente accordo e da un Presidente, nominato dallaCommissione elettorale.14. Attrezzatura del seggio elettoraleA cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munitodi un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillatasino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettoriaventi diritto al voto presso di esso.15. Riconoscimento degli elettoriGli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire alPresidente del seggio un documento di riconoscimento personale. Inmancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciutida almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deveessere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.16. Compiti del PresidenteIl Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui al precedentepunto 14, la firma accanto al suo nominativo.


412 di 79817. Operazioni di scrutinioLe operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusuradelle operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, ilverbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle e-ventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materialedella votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettoraleche, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative dicalcolo dandone atto nel proprio verbale.La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui alcomma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto ilmateriale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopola definitiva convalida della r.s.u. sarà conservato secondo accorditra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo dagarantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamentesarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettoralee di un delegato della Direzione.18 . Attribuzione dei seggiAi fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della r.s.u., ilnumero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, inrelazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. Il residuoterzo dei seggi sarà attribuito in base al criterio di composizione dellar.s.u. previsto dall'art. 2, 1° co., parte I, del presente accordo.Nell'ambito delle liste che avranno conseguito un numero divoti sufficiente all'attribuzione di seggi, i componenti saranno individuatiseguendo l'ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidatie, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all'ordinenella lista.19. Ricorsi alla Commissione elettoraleLa Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio,procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbalesulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componentidella Commissione stessa.Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutinisenza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interes-


413 di 798sati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primocomma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, laCommissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendonel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificataa ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbianopresentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delleoperazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandatacon ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura dellaCommissione elettorale, alla Associazione industriale territoriale,che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all'azienda.20. Comitato dei garantiContro le decisioni della Commissione elettorale è ammessoricorso entro 10 gg. ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitatoè composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascunadelle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessateal ricorso, da un rappresentante dell'associazione industriale localedi appartenenza, ed è presieduto dal Direttore dell'Uplmo o da unsuo delegato.Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.21. Comunicazione della nomina dei componenti della r.s.u.La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componentidella r.s.u., una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicataper iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della locale organizzazioneimprenditoriale d'appartenenza a cura delle organizzazionisindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.22. Adempimenti della Direzione aziendaleLa Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissioneelettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singolaunità produttiva e quanto necessario a consentire il correttosvolgimento delle operazioni elettorali.23. Clausola finale


Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad operadelle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.414 di 798


415 di 798DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 1994, N. 509 - ATTUAZIO-NE DELLA DELEGA CONFERITA DALL'ART. 1, COMMA 32,DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537, IN MATERIA DITRASFORMAZIONE IN PERSONE GIURIDICHE PRIVATE DI ENTIGESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSI-STENZA.(G.U. N. 196 DEL 23 AGOSTO 1994).Art. 1 - Enti privatizzati1. Gli enti di cui all'elenco A allegato al presente decreto legislativosono trasformati, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in associazionio in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascunodi essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi deipropri componenti, a condizione che non usufruiscano di finanziamentipubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario.2. Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senzascopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato, aisensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e secondo le disposizionidi cui al presente decreto, rimanendo titolari di tutti i rapportiattivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni.Gli atti di trasformazione e tutte le operazioni connesse sonoesenti da imposte e tasse.3. Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenzialie assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie dilavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti,ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione.Agli enti stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici direttio indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazionedegli oneri sociali.4. Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, glienti adottano lo statuto ed il regolamento, che debbono essere approvatiai sensi dell'art. 3, comma 2, ed ispirarsi ai seguenti criteri:a) trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degliorgani collegiali, fermi restando i vigenti criteri di composizione degliorgani stessi, così come previsti dagli attuali ordinamenti;b) determinazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività istituzionale,con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità deicomponenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili dell'associazioneo fondazione. Tale professionalità è considerata esi-


416 di 798stente qualora essa costituisca un dato caratterizzante l'attività professionaledella categoria interessata;c) previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la continuitànell'erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a cinqueannualità dell'importo delle pensioni in essere. Ferme restandole riserve tecniche esistenti alla data di entrata in vigore del presentedecreto, all'eventuale adeguamento di esse si provvede, nella fase diprima applicazione, mediante accantonamenti pari ad una annualitàper ogni biennio.Art. 2 - Gestione1. Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale,organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presentearticolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decretoin relazione alla natura pubblica dell'attività svolta.2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibriodi bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazionirisultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicitàalmeno triennale.3. I rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni di cui all'art.1 sono sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazioneda parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizioneal registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88.4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dairendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico di cui alcomma 2, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvedealla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimentinecessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimentodell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organidi amministrazione delle associazioni e delle fondazioni.5. In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico efinanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, ed accertatal'impossibilità da parte dello stesso di poter provvedere al riequilibriofinanziario dell'associazione o della fondazione, con decreto del Ministrodel lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministridi cui all'art. 3, comma 1, è nominato un commissario liquidatore al


417 di 798quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia diliquidazione coatta, in quanto applicabili.6. Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanzasi rendessero responsabili di gravi violazioni di legge afferentila corretta gestione dell'associazione o della fondazione, il Ministrodel lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cuiall'art. 3, comma 1, nomina un commissario straordinario con il compitodi salvaguardare la corretta gestione dell'ente e, entro sei mesidalla sua nomina, avvia e conclude la procedura per rieleggere gliamministratori dell'ente stesso, così come previsto dallo statuto.Art. 3 - Vigilanza1. La vigilanza sulle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 èesercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministerodel tesoro, nonché‚ dagli altri Ministeri rispettivamente competentiad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell'art.1, comma 1. Nei collegi dei sindaci deve essere assicurata la presenzadi rappresentanti delle predette Amministrazioni.2. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e dellaprevidenza sociale, di concerto con i Ministeri di cui al comma 1, approvai seguenti atti:a) lo statuto e i regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni;b) le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che larelativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti. Per leforme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoriale delibere sono adottate sulla base delle determinazioni definitedalla contrattazione collettiva nazionale.3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesacon i Ministeri di cui al comma 1, può formulare motivati rilievi su:i bilanci preventivi e i conti consuntivi; le note di variazione al bilanciodi previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nellascelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilanciopreventivo; le delibere contenenti criteri direttivi generali. Nel formularetali rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesacon i Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti al nuovo esame daparte degli organi di amministrazione per riceverne una motivata decisionedefinitiva. I suddetti rilievi devono essere formulati per i bilanciconsuntivi entro sessanta giorni dalla data di ricezione ed entro


418 di 798trenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli atti di cui al presentecomma. Trascorsi detti termini ogni atto relativo diventa esecutivo.4. All'atto della trasformazione in associazione o fondazionedell'ente privatizzato, continuerà ad operare la disciplina della contribuzioneprevidenziale prevista in materia dai singoli ordinamenti.5. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestionedelle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalità e l'efficacia,e riferisce annualmente al Parlamento.Art. 4 - Albo1. È‚ istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenzasociale l'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attivitàdi previdenza ed assistenza. Nell'albo sono iscritte di diritto leassociazioni e le fondazioni di cui all'art. 1, comma 1.2. Entro un anno dall'avvenuta trasformazione prevista dall'art.1, i lavoratori già iscritti agli istituti, tra quelli di cui all'allegato A, gestoridi forme assicurative in regime sostitutivo dell'assicurazione generaleobbligatoria, possono optare per l'iscrizione a detta assicurazione,con facoltà di trasferimento della posizione assicurativamaturata presso gli istituti di provenienza.Art. 5 - Personale1. Entro tre mesi dall'avvenuta trasformazione prevista dall'art.1, il personale degli enti di cui all'elenco A può optare per la permanenzanel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29 e successive modificazioni.2. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro,al personale delle associazioni e fondazioni si applica il trattamentoeconomico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presentedecreto legislativo.3. Continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusivadel giudice amministrativo le controversie relative a questione attinential periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla data di trasformazionedell'ente.Elenco A


419 di 798ENTI GESTORI DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OB-BLIGATORIE DA TRASFORMARE IN PERSONE GIURIDICHEPRIVATECassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratorilegali.Cassa di previdenza tra dottori com<strong>merci</strong>alisti.Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri.Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architettiliberi professionisti.Cassa nazionale del notariato.Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periticom<strong>merci</strong>ali.Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti dicom<strong>merci</strong>o (ENASARCO).Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro(ENPACL).Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM).Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (EN-PAF).Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV).Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegatidell'agricoltura(ENPAIA).Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizionee agenzie marit- time.Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali(INPDAI).Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).


420 di 798LEGGE 19 LUGLIO 1994, N. 451 - DISPOSIZIONI URGENTI INMATERIA DI OCCUPAZIONE E DI FISCALIZZAZIONE DEGLI O-NERI SOCIALI. (ART. 16 SU CONTRATTI DI FORMAZIONE E LA-VORO)(G.U. N. 167 DEL 19 LUGLIO 1994 )Art. 16. -Norme in materia di contratti di formazione e lavoro1. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoroi soggetti di eta' compresa tra sedici e trentadue anni. Oltre ai datoridi lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre1984, n. 863, possono stipulare contratti di formazione e lavoroanche gruppi di imprese, associazioni professionali, socioculturali,sportive, fondazioni, nonche' datori di lavoro iscritti agli albiprofessionali quando il progetto di formazione venga predispostodagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformita' aquanto previsto al comma 7.2. Il contratto di formazione e lavoro e' definito secondo le seguentitipologie:a) contratto di formazione e lavoro mirato alla: 1) acquisizione di professionalita'intermedie; 2) acquisizione di professionalita' elevate;b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimentoprofessionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta unadeguamento delle capacita' professionali al contesto produttivo edorganizzativo.3. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro dicui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere inquadrati ad unlivello inferiore a quello di destinazione.4. La durata massima del contratto di formazione e lavoro nonpuo' superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera a)del comma 2 e i dodici mesi per i contratti di cui alla lettera b) delmedesimo comma.5. I contratti di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del comma 2devono prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta oredi formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Ilcontratto di cui alla lettera b) del comma 2 deve prevedere una formazioneminima non inferiore a venti ore di base relativa alla disciplinadel rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonche' al-


la prevenzione ambientale e antinfortunistica. I contratti collettivipossono prevedere la non retribuibilita' di eventuali ore aggiuntivedevolute alla formazione.6. Per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2 continuano atrovare applicazione i benefici contributivi previsti dalle disposizionivigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto.Per i contratti di cui alla lettera b) del predetto comma 2 i medesimibenefici trovano applicazione subordinatamente alla trasformazionedel rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente adessa, per una durata pari a quella del contratto di formazione e lavorocosi' trasformato e in misura correlata al trattamento retributivocorrisposto nel corso del contratto di formazione medesimo.7.Soppresso8. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984,n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,n. 863, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1giugno 1991, n. 169, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:"Nel caso in cui la delibera della commissione regionale per l'impiegonon sia intervenuta nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione,provvede il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e dellamassima occupazione.". Al medesimo articolo 3, comma 3, sonosoppresse le parole: "ovvero non sia intervenuta, nel termine di trentagiorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionaleper l'impiego".9. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui alcomma 2, lettera a), il datore di lavoro, utilizzando un modello predisposto,sentite le parti sociali, dal Ministero del lavoro e della previdenzasociale, trasmette alla sezione circoscrizionale per l'impiegocompetente per territorio idonea certificazione dei risultati conseguitidal lavoratore interessato. Le strutture competenti delle regioni possonoaccertare il livello di formazione acquisito dal lavoratore. Allascadenza del contratto di formazione e lavoro di cui alla lettera b)del comma 2, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestatosull'esperienza svolta.10. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettiviformativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essisiano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzionedel contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralita'421 di 798


di imprese, individuate nei progetti medesimi. La titolarita' del rapportoresta ferma in capo alle singole imprese.11. La misura di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 29dicembre 1990, n. 407, e' elevata al sessanta per cento.12. Soppresso dalla legge di conversione.13. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavorodevono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta edindiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.14. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione delcomma 1, primo periodo, non trovano applicazione nei confronti deicontratti di formazione e lavoro gia' stipulati alla data di entrata in vigoredel presente decreto. Esse, ad eccezione dei commi 1, primoperiodo, 8, 11 e 15, non trovano inoltre applicazione nei confronti deicontratti di formazione e lavoro stipulati entro il 31 marzo 1995, sullabase di progetti che alla data del 30 giugno 1995 risultino gia' approvati,presentati ovvero riconosciuti conformi ai sensi e per gli effettidi cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984,n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,n. 863, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1giugno 1991, n. 169. Soppresso dal d.l. 1/10/96, n. 510 convertito inl. 28/11/96, n. 608.15. Dalla tabella C annessa al decreto del Presidente dellaRepubblica 26 aprile 1992, n. 300, e' eliminato il procedimento perl'approvazione dei progetti di formazione e lavoro da parte del Ministrodel lavoro e della previdenza sociale, previsto dall'articolo 3,comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, conmodificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.422 di 798


423 di 798DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626, AG-GIORNATO CON LE SUCCESSIVE MODIFICHE (DECRETO LE-GISLATIVO 19 MARZO 1996, N. 242). ATTUAZIONE DELLE DI-RETTIVE 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE E 90/679/CEE RIGUAR-DANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SA-LUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO.(S.O. ALLA G.U. N.265 DEL 12 NOVEMBRE 1994)TITOLO ICAPO IArt. 1 - Campo di applicazione1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tuteladella salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti isettori di attività privati o pubblici.2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi diprotezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie,di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degliorgani con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle u-niversità, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzioneed educazione di ogni ordine e grado, delle rappresentanze diplomatichee consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi lenorme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolariesigenze connesse al servizio espletato, individuate con decretodel Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e dellaprevidenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre1973, n. 877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privatodi portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi e-spressamente previsti.4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelleregioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzanocompatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.4-bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i


424 di 798dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività,sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.4-ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto,il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall'art. 4,commi 1, 2, 4, lettera a), e 11, primo periodo.Art. 2. - Definizioni1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendonoper:a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze diun datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari,con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati isoci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestinola loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utentidei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria eprofessionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionarele loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievidegli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazioneprofessionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine,apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici ebiologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computatiai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale ilpresente decreto fa discendere particolari obblighi;b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratoreo, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazionedell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovverodell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quantotitolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazionidi cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettanoi poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale,nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficioavente autonomia gestionale;c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone,sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attivitàdi prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovverounità produttiva;d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:


425 di 7981) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventivadei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igieneindustriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro edaltre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto delMinistro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e dellaricerca scientifica e tecnologica;2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicinapreventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale oin igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto1991, n. 277;e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: personadesignata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità a-deguate;f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovveropersone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quantoconcerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, diseguito denominato rappresentante per la sicurezza;g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate opreviste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire irischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integritàdell'ambiente esterno;h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoroe potenzialmente dannoso per la salute;i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzionedi beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.Art. 3 - Misure generali di tutela1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezzadei lavoratori sono:a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite inbase al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione alminimo;c) riduzione dei rischi alla fonte;d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso cheintegra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecnicheproduttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattoridell'ambiente di lavoro;


426 di 798e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è menopericoloso;f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro,nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoroe produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure diprotezione individuale;h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o chepossono essere, esposti al rischio;i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivisanitari inerenti la sua persona;n) misure igieniche;o) misure di protezione collettiva ed individuale;p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lottaantincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti,con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformitàalla indicazione dei fabbricanti;s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratoriovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezzae la salute sul luogo di lavoro; t) istruzioni adeguate ai lavoratori.2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute duranteil lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziariper i lavoratori.Art. 4 - Obblighi del datore di lavoro del dirigente e del preposto1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'aziendaovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzaturedi lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonchénella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza eper la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratoriesposti a rischi particolari.


2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoroelabora un documento contenente:a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salutedurante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per lavalutazione stessa;b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e deidispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione dicui alla lettera a);c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramentonel tempo dei livelli di sicurezza.3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unitàproduttiva.4. Il datore di lavoro:a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione internoo esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno oesterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezzae la salute dei lavoratori, e in particolare:a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione dellemisure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione deilavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, dipronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativie produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezzadel lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione dellatecnica della prevenzione e della protezione;c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e dellecondizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezioneindividuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori chehanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongonoad un rischio grave e specifico;f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti,nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di427 di 798


igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositividi protezione individuali messi a loro disposizione;g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighiprevisti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischiconnessi all'attività produttiva;h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso diemergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolograve, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o lazona pericolosa;i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolograve e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni preseo da prendere in materia di protezione;l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ailavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cuipersiste un pericolo grave e immediato;m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante perla sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezionedella salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accederealle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art.19, comma 1, lettera e);n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecnicheadottate possano causare rischi per la salute della popolazione odeteriorare l'ambiente esterno;o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortunisul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almenoun giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualificaprofessionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio,nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redattoconformemente al modello approvato con decreto del Ministerodel lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultivapermanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente dellaRepubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservatosul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza.Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformitàai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art.19, comma 1, lettere b), c) e d);q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazionedei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e428 di 798


immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività,alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numerodelle persone presenti.6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con ilresponsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medicocompetente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria,previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui alcomma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processoproduttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unitàproduttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto asorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, ene consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzionedel rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti daemanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro edella previdenza sociale, dell'industria, del com<strong>merci</strong>o e dell'artigianatoe della sanità, sentita la commissione consultiva permanenteper la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazionealla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedurestandardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presentearticolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industrialidi cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazioneo notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, allecentrali, termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziendeestrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazionee il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e allestrutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo,con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenzasociale, dell'industria, del com<strong>merci</strong>o e dell'artigianato e della sanità,sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzionedegli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile losvolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in azien-429 di 798


430 di 798de ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiorea quello indicato nell'allegato I;b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno dellavisita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte delmedico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori,allorché si modificano le situazioni di rischio.11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'allegatoI, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle a-ziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighidi cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare periscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimentodegli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deveessere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni casosoggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonchéle aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolarifattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivicon uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del com<strong>merci</strong>oe dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali edell'interno, per quanto di rispettiva competenza.12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzionenecessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezzadei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazionio a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ededucative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto dinorme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal casogli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi,si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari prepostiagli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazionecompetente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.Art. 5 - Obblighi dei lavoratori1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezzae della propria salute e di quella delle altre persone presentisul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azionio omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni eai mezzi forniti dal datore di lavoro.2. In particolare i lavoratori:


431 di 798a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva edindividuale;b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili,le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altreattrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi aloro disposizione;d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o alpreposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c),nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza,adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambitodelle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienzeo pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori perla sicurezza;e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi disicurezza o di segnalazione o di controllo;f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che nonsono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezzapropria o di altri lavoratori;g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competenteo comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratoridurante il lavoro.Art. 6 - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori edegli installatori1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettanoi principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e disalute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgonomacchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenzialidi sicurezza previsti nella disposizioni legislative e regolamentarivigenti2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e laconcessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impiantinon rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti inmateria di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beniassoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria


432 di 798è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazionio dagli altri documenti previsti dalla legge.3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzitecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro,nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinarie degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.Art. 7 - Contratto di appalto o contratto d'opera1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'internodell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici oa lavoratori autonomi:a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di com<strong>merci</strong>o,industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle impreseappaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidarein appalto o contratto d'opera;b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specificiesistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sullemisure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propriaattività.2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:a cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezionedai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cuisono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al finedi eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse impresecoinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.3 Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione edil coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischispecifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singolilavoratori autonomi.".CAPO II – SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONEArt. 8 - Servizio di prevenzione e protezione1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizzaall'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio diprevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda,secondo le regole di cui al presente articolo.


2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovverodell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamentodei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizioin possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazionedel rappresentante per la sicurezza.3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numerosufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e ditempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essinon possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamentodel proprio incarico.4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro puòavvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenzeprofessionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione oprotezione.5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezioneall'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatorianei seguenti casi:a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidentedella Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche,soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli4 e 6 del decreto stesso;b) nelle centrali termoelettriche;c) negli impianti e laboratori nucleari;d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi,polveri e munizioni;e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti;f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendentiall'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti,il datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi e-sterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristichedell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamatoa prestare la propria opera, anche con riferimento al numero deglioperatori.8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudinie capacità adeguate.433 di 798


434 di 7989. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decretodi concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del com<strong>merci</strong>o edell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, puòindividuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazionedei servizi, nonché il numero minimo degli operatori di cuiai commi 3 e 7.10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi e-sterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità inmateria.11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alleunità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo dellapersona designata come responsabile del servizio di prevenzione eprotezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione ècorredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimentoalle persone designate:a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;c) il curriculum professionale.Art. 9 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionaliprovvede:a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi eall'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degliambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base dellaspecifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive eprotettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi dicontrollo di tali misure;c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e disicurezza di cui all'art. 11;f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezioneinformazioni in merito a:a) la natura dei rischi;


435 di 798b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione dellemisure preventive e protettive;c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e irappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto inordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'eserciziodelle funzioni di cui al presente decreto.4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datoredi lavoro.Art. 10 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro deicompiti di prevenzione e protezione dai rischi1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propridel servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzioneincendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandonepreventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per lasicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersidella facoltà di cui all'art. 8, comma 4.2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui alcomma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materiadi sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazionidei datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competenteper territorio:a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compitidi prevenzione e protezione dai rischi;b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4, commi1, 2, 3 e 11;c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionalidella propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimitre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analogadocumentazione prevista dalla legislazione vigente;d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezzae salute sul luogo di lavoro.Art. 11 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi


436 di 7981. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio diprevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'announa riunione cui partecipano:a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;c) il medico competente ove previsto;d) il rappresentante per la sicurezza.2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esamedei partecipanti:a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini dellasicurezza e della protezione della loro salute.3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significativevariazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresala programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hannoriflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante deilavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una appositariunione.5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione eprotezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunioneche è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.CAPO III - PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVO-RATORI, PRONTO SOCCORSOArt. 12 - Disposizioni generali1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, letteraq), il datore di lavoro:a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti inmateria di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestionedell'emergenza;b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misuredi cui all'art. 4, comma 5, lettera a).


437 di 798c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolograve ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamentida adottare;d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioniaffinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediatoche non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersial sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore,in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovveroper quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competentesuperiore gerarchico, possa prendere le misure adeguateper evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sueconoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datoredi lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischispecifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarela designazione. Essi devono essere formati, essere in numerosufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delledimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unitàproduttiva.4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate,astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivitàin una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.Art. 13 - Prevenzione incendi1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidentedella Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoroe della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al numerodei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o piùdecreti nei quali sono definiti:a) i criteri diretti ad individuare:1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne leconseguenze qualora esso si verifichi;2) misure precauzionali di esercizio;3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzatureantincendio;4) criteri per la gestione delle emergenze;


438 di 798b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezioneantincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addettoe la sua formazione.2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottatodai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale edell'industria, del com<strong>merci</strong>o e dell'artigianato.art. 14 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e chenon può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero dauna zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essereprotetto da qualsiasi conseguenza dannosa.2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato enell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico,prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non puòsubire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commessouna grave negligenza.Art. 15 - Pronto soccorso1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività edelle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito ilmedico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari inmateria di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendoconto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoroe stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasportodei lavoratori infortunati.2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente,designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimentidi cui al comma 1.3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso,i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuatiin relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratorioccupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, dellavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria,del com<strong>merci</strong>o e dell'artigianato, sentita la commissione consultivapermanente e il Consiglio superiore di sanità.4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicanole disposizioni vigenti in materia.


439 di 798CAPO IV - SORVEGLIANZA SANITARIAArt. 16 - Contenuto della sorveglianza sanitaria1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dallanormativa vigente.2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medicocompetente e comprende:a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazionial lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazionedella loro idoneità alla mansione specifica;b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratoried esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinicie biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessaridal medico competente.Art. 17 - Il medico competente1. Il medico competente:a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione eprotezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazionedell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazionidi rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misureper la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cuiall'art. 16;d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratoresottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria edi rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia delsegreto professionale;e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamentisanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti coneffetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamentisanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizionea tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analogheai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;


f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamentisanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copiadella documentazione sanitaria;g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentantiper la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenticlinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significatodi detti risultati;h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezionedai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'annoe partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione deilavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazionie dei pareri di competenza;i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visitemediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata airischi professionali;l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio dipronto soccorso di cui all'art. 15;m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni,della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoroche ne sopporta gli oneri.3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamentidi cui all'art. 16, comma 2 , esprima un giudizio sull'inidoneità parzialeo temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datoredi lavoro e il lavoratore.4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso,entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo,all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone,dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o larevoca del giudizio stesso.5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionatacon l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presentecapo;b) libero professionista;c) dipendente del datore di lavoro.6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore dilavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarieper lo svolgimento dei suoi compiti.440 di 798


441 di 7987. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attivitàdi medico competente, qualora esplicherà attività di vigilanza.CAPO V - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORA-TORIArt. 18 - Rappresentante per la sicurezza1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato ilrappresentante per la sicurezza.2. Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dailavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendentiil rappresentante per la sicurezza può essere individuatoper più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo.Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito dellerappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettivadi riferimento.3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendentiil rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratorinell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenzadi tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al lorointerno.4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentanteper la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e glistrumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede dicontrattazione collettiva.5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva dicui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentitele parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesidalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi allematerie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvedeil Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacalimaggiormente rappresentative sul piano nazionale.6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui alcomma 1 è il seguente:


442 di 798a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a200 dipendenti;b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a1000 dipendenti;c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentanteper la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazionecollettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimiprevisti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.Art. 19 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza1. Il rappresentante per la sicurezza:a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazionedei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazionee verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione,all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazionedei lavoratori;d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art.22, comma 5;e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente lavalutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonchéquelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gliimpianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattieprofessionali;f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quellaprevista dall'art. 22;h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misuredi prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalleautorità competenti;l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corsodella sua attività;


443 di 798o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misuredi prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoroe i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire lasicurezza e la salute durante il lavoro.2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del temponecessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione,nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e dellefacoltà riconosciutegli.3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizioalcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoiconfronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanzesindacali.5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamentodella sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma5, lettera o).Art. 20 - Organismi paritetici1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra leorganizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzionidi orientamento e di promozione di iniziative formative nei confrontidei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimentoin merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti dirappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali opartecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali,territoriali o aziendali.3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanzaindicata nel medesimo articolo.CAPO VI - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORIArt. 21 - Informazione dei lavoratori1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore ricevaun'adeguata informazione su:


444 di 798a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresain generale;b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normativedi sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosisulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativavigente e dalle norme di buona tecnica;e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio,l'evacuazione dei lavoratori;f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medicocompetente;g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agliarticoli 12 e 15.2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1,lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.Art. 22 - Formazione dei lavoratori1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresii lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficienteed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolareriferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.2. La formazione deve avvenire in occasione:a) dell'assunzione;b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie,di nuove sostanze e preparati pericolosi.3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazioneall'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazioneparticolare in materia di salute e sicurezza, concernente lanormativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistentinel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguatenozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischistessi.5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lottaantincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo graveed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestionedell'emergenza devono essere adeguatamente formati.


445 di 7986. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentantidi cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismiparitetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportareoneri economici a carico dei lavoratori.7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire icontenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentantiper la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendoanche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.CAPO VII - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMI-NISTRAZIONEArt. 23 - Vigilanza1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia disicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall'unità sanitaria localee, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale deivigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'industria,del com<strong>merci</strong>o e dell'artigianato, e per le industrie estrattivedi seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni eprovince autonome di Trento e di Bolzano.2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuitedalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attivitàlavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuarecon decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta deiMinistri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita laCommissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazionedella legislazione in materia di sicurezza può essere esercitataanche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamenteil servizio di prevenzione e sicurezza dell'unità sanitaria locale competenteper territorio.3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesidalla data di entrata in vigore del presente decreto.4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salutedei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanitàaerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali,per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi edi aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitarie tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i


446 di 798predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operativee per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi,anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decretodel Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e dellaprevidenza sociale e della sanità. L'Amministrazione della giustiziapuò avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anchemediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonché dei serviziistituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.Art. 24 - Informazione, consulenza, assistenza1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ilMinistero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigilidel fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro,anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoroe della previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro,il Ministero dell'industria, del com<strong>merci</strong>o e dell'artigianato, per ilsettore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle miniere,l'Istituto italiano di medicina sociale, l'Istituto nazionale perl'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronatosvolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materiadi sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confrontidelle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettiveassociazioni dei datori di lavoro.2. L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggettiche svolgono attività di controllo e di vigilanza.Art. 25 - Coordinamento1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su propostadei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalladata di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criterial fine di assicurare unità ed omogeneità di comportamenti in tutto ilterritorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia disicurezza e salute dei lavoratori e di radioprotezione .Art. 26 - Commissione consultiva permanente per la prevenzionedegli infortuni e l'igiene del lavoro


1. L'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:"Art. 393 (Costituzione della commissione). - 1. Presso il Ministerodel lavoro e della previdenza sociale è istituita una commissioneconsultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igienedel lavoro. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenzasociale o dal direttore generale della Direzione generale deirapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta da:a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria,uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzionee sicurezza del lavoro;c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità;d) il Direttore Generale competente del Ministero della Sanità e unfunzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria, com<strong>merci</strong>oed artigianato; interno; difesa; trasporti; risorse agricole alimentari eforestali; ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimentodella funzione pubblica e degli affari regionali;e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dallaConferenza Stato-regioni;f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazionie infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco;Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezioneambiente; Istituto italiano di medicina sociale;g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza socialesu designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratorimaggiormente rappresentative a livello nazionale;h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza socialesu designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro,anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, maggiormenterappresentative a livello nazionale;i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza socialesu designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'aziendamaggiormente rappresentative a livello nazionale.2. Per ogni rappresentante effettivo è designato un membrosupplente.447 di 798


3. All'inizio di ogni mandato la commissione può istituire comitatispeciali permanenti dei quali determina la composizione e la funzione.4. La commissione può chiamare a far parte dei comitati di cuial comma 3 persone particolarmente esperte, anche su designazionedelle associazioni professionali, dell'università e degli enti di ricerca,in relazione alle materie trattate.5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sonodisimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenzasociale.6. I componenti della commissione consultiva permanente ed isegretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale su designazione degli organismi competenti e duranoin carica tre anni. Ai predetti componenti, per le riunioni o giornatedi lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decreto delPresidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n.5 e successive modificazioni."2. L'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:"Art. 394 (Compiti della commissione). - 1. La commissione consultivapermanente ha il compito di:a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezzae salute sul posto di lavoro e predisporre una relazione annualeal riguardo;b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazionevigente e per il suo coordinamento con altre disposizioniconcernenti la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori,nonché per il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza;c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sullemisure preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza;e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnicarelativi alla normativa CEE da attuare a livello nazionale;f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 48 deldecreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 deldecreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;448 di 798


449 di 798h) esprimere parere sul riconoscimento della conformità alle vigentinorme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dimezzi e sistemi di sicurezza;i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagliispettori del lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle attività comportantirischi particolarmente elevati, individuate ai sensi dell'art. 43,comma 1, lettera g), n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n. 142, secondole modalità di cui all'art. 402;l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenzasociale o del Ministero della sanità o delle regioni, su qualsiasiquestione relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione dellasalute dei lavoratori. 2. La relazione di cui al comma precedente,lettera a), è resa pubblica ed è trasmessa alle commissioni parlamentaricompetenti ed ai presidenti delle regioni.3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, puòchiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazionedel Ministero del lavoro e della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi.".3. L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27aprile 1995, n. 547, è soppresso.Art. 27 - Comitati regionali di coordinamento1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro unanno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita laConferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e dellaprevidenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consigliodei Ministri, sono individuati criteri generali relativi all'individuazionedi organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogodi lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il necessarioraccordo con la commissione consultiva permanente.2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per ipareri di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPIe dell'UNICEM.Art. 28 - Adeguamenti al progresso tecnico1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del com<strong>merci</strong>oe dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente:


450 di 798a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e lasalute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute deilavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea per le parti incui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnicodi altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;c) si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamentetecnica e degli allegati al presente decreto in relazione al progressotecnologico.CAPO VIII - STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALAT-TIE PROFESSIONALIArt. 29 - Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativiagli infortuni ed alle malattie professionali anche con strumenti telematici.2. L'ISPESL e L'INAIL indicono una conferenza permanente diservizio per assicurare il necessario coordinamento in relazione aquanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre1993, n. 517, nonché per verificare l'adeguatezza dei sistemi diprevenzione ed assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normativee tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattieprofessionali.3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relativeai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l'attività lavorativasono individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per laclassificazione dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indicidi frequenza e gravità e loro successivi aggiornamenti.4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza socialee del Ministro della sanità, sentita la commissione consultivapermanente, possono essere individuati criteri integrativi di quelli dicui al comma 3 in relazione a particolari rischi.5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relativeai rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonchéad altre malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro,sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della pre-


451 di 798videnza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissioneconsultiva permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.TITOLO II - LUOGHI DI LAVOROArt. 30 - D e f i n i z i o n i1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presentetitolo si intendono per luoghi di lavoro:a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'aziendaovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'areadella medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibileper il lavoro.2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:a) ai mezzi di trasporto;b) ai cantieri temporanei o mobili;c) alle industrie estrattive;d) ai pescherecci;e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricolao forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda.3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizionidi sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificatenell'allegato II.4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto,se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte,le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoroutilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi dilavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993, ma debbono essereadottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione deiservizi sanitari e di igiene personale.Art. 31 - Requisiti di sicurezza e di salute1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentarivigenti e fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decretolegislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti outilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto de-


452 di 798vono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui alpresente titolo entro il 1 gennaio 1997.2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimentoconcessorio o autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamenteiniziare il procedimento diretto al rilascio dell'atto edottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimentostesso.3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati, il datoredi lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza,adotta misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza e-quivalente.4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamentidi cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione delrappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui alcomma 3. Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzatedall'organo di vigilanza competente per territorio.Art. 32 - Obblighi del datore di lavoro1. Il datore di lavoro provvede affinché:a) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite oad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre alloscopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti aregolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamentepossibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezzae la salute dei lavoratori;c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti aregolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione oall'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzionee al controllo del loro funzionamento.Art. 33 - Adeguamenti di norme1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 a-prile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:"Art. 13 (Vie e uscite di emergenza). - 1. Ai fini del presente decretosi intende per:


a) via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consentealle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungereun luogo sicuro;b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;c) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi alsicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza;c-bis) larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza dipassaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione dimassima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradise incernierata (larghezza utile di passaggio).2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre econsentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essereevacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delleuscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni deiluoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alleattrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di personeche possono essere presenti in detti luoghi.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minimadi m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente inmateria antincendio.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, questedevono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse,devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente daparte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso diemergenza. L'apertura della porta delle uscite di emergenza nel versodell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericolo perpassaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altriaccorgimenti adeguati specificatamente autorizzati dal Comandoprovinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.7. Le porte delle uscite di emergenza non devono esserechiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall'autoritàcompetente.8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietatoadibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo,le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.453 di 798


9. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazionee le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite daoggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senzaimpedimenti.10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziateda apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevolee collocata in luoghi appropriati.11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazionedevono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensitàsufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impiantoelettrico.12. Gli edifici che sono stati costruiti o adattati interamente perlavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi diincendio alle quali sono adibiti più di 5 lavoratori devono avere almenodue scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto previstodalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti sidovrà provvedere in conformità, quando non ne esista la impossibilitàaccertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono dispostele misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concessemantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organodi vigilanza.13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993non si applica la disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessidebbono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.".2. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 a-prile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:"Art. 14 (Porte e portoni). - 1. Le porte dei locali di lavoro devono, pernumero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentireuna rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribilidall'interno durante il lavoro.2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportinopericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alleattività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almenouna porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodoed avere larghezza minima di m 1,20.3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quellepreviste al comma 2, la larghezza minima delle porte è la seguente:454 di 798


a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupatisiano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezzaminima di m 0,80;b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupatisiano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato diuna porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel versodell'esodo;c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupatisiano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotatodi una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta aventelarghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo;d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupatisiano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste allalettera c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apranel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50,calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.4. Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 puòanche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risultiinferiore.5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima dim.1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento).Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m. 0,80è applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento).6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cuiall'art. 13, comma 5, coincidono con le porte di cui al comma 1, siapplicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5.7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sonoammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevolisu asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esternodel locale.8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmentealla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggiodei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni chedevono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparentio essere muniti di pannelli trasparenti.455 di 798


10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativoall'altezza degli occhi.11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e deiportoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischioche i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici,queste devono essere protette contro lo sfondamento.12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezzache impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporredi un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devonofunzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono esseremuniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabilied accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che laloro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanzadi energia elettrica.15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devonoessere contrassegnate in maniera appropriata con segnaleticadurevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poteressere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devonopoter essere aperte.17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima dell'1 gennaio 1993devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero e ubicazione,consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmenteapribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghidevono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenticommi 9 e 10. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati dal 27novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei commi 2,3,4,5,e6 concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delleporte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quantoprevisto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità".3. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile1955, n. 547, è sostituito dal seguente:"Art. 8 (Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi). -1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine erampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che ipedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e456 di 798


conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nellevicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per personeovvero <strong>merci</strong> dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti esul tipo di impresa.3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto,dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezzasufficiente.4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare aduna distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoie scale.5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esiganoper garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazionedeve essere evidenziato.6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzionedella natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratorio rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositiviper impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere adette zone.7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere ilavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramentevisibile.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati alpassaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose edevono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed iltransito delle persone e dei mezzi di trasporto.10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombratida materiali che ostacolano la normale circolazione.11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamenteeliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili checostituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devonopercorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.".4. L'intestazione del titolo II del decreto del Presidente dellaRepubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituita dalla seguente:"Titolo II DISPOSlZIONI PARTICOLARI".5. L'art.6 del D.P.R. 19 marzo 1956, n.303, è sostituito dal seguente:457 di 798


"Art. 6 (Altezza, cubatura e superficie). - 1. I limiti minimi per altezza,cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoronelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori, ed in o-gni caso in quelle che eseguono le lavorazioni indicate nell'articolo33, sono i seguenti:a) altezza netta non inferiore a m 3;b) cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di unasuperficie di almeno mq 2.2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendonolordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi.3. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezzamedia della copertura dei soffitti o delle volte.4. Quando necessità tecnico aziendali lo richiedono, l'organodi vigilanza competente per territorio può consentire altezze minimeinferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguatimezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabilitidal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficiedei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali cheoccupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in essesi svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievolialla salute dei lavoratori occupati.5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentementedal tipo di azienda, e per quelli delle aziende com<strong>merci</strong>ali, i limitidi altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.".6. L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo1956, n. 303, è sostituito dal seguente:"Art. 9 (Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi). - 1. Nei luoghi di lavorochiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro edegli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi disponganodi aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti diaerazione.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve esseresempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deveessere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessarioper salvaguardare la salute dei lavoratori.458 di 798


3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o diventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratorinon siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportareun pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamentodell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.".7. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:"Art. 11 (Temperatura dei locali). - 1. La temperatura nei locali di lavorodeve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo dilavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisiciimposti ai lavoratori.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori sideve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essail grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personaledi sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di prontosoccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questilocali.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere talida evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendoconto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tuttol'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro letemperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzateo mezzi personali di protezione.".8. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:"Art. 10 (Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro). - 1.A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazionie salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavorodevono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso tutti ipredetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositiviche consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardarela sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie dicircolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazioneprevisto non rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori.459 di 798


3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmenteesposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devonodisporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificialedevono essere tenuti costantemente in buone condizioni dipulizia e di efficienza.".9. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo1956, n. 303, è sostituito dal seguente:"Art. 7 (Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale emarciapiedi mobili, banchina e rampe di carico). - 1. A meno che nonsia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietatoadibire a lavori continuativi i locali chiusi i che non rispondono alleseguenti condizioni:a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamentotermico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attivitàfisica dei lavoratori;b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poteressere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.2. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze,cavità o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli.3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimentosostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficieunita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamentei liquidi verso i punti di raccolta e scarico.4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggiosi mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenzadi palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idoneecalzature impermeabili.5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le paretidei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareticompletamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoroe delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate ecostituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimentoovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazionesuccitati, in modo tale che i lavoratori non possono entrare in460 di 798


contatto con le pareti, né essere feriti qualora esse vadano in frantumi.Nel caso in cui vengono utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezzadi 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò ènecessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualoraessi vadano in frantumi.7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devonopoter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza.Quando sono aperti essi devono essere posizionati in mododa non costituire un pericolo per i lavoratori.8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamentecon l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentono la loropulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonchéper i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientementeresistenti può essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzatureche permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in pienasicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezzae devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmenteidentificabili ed accessibili.11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguatealle dimensioni dei carichi trasportati.12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita.Ove è tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da e-vitare che i lavoratori possono cadere.13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 sono altresìapplicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa,alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, allevie di circolazione utilizzate per regolare manutenzione e sorveglianzadegli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico.".10. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:"Art. 14 (Locali di riposo). - 1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori,segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratoridevono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.461 di 798


2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando ilpersonale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono e-quivalenti possibilità di riposo durante la pausa.3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed esseredotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzionedel numero dei lavoratori.4. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate perla protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.5. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentementee non esistono locali di riposo, devono essere messi adisposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvidurante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o lasalute dei lavoratori lo esige. In detti locali è opportuno prevederemisure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenientidel fumo.6. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavoricontinuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorarestando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzionedel lavoro.7. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere lapossibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.".11. L'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 19marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:"Art. 40 (Spogliatoi e armadi per il vestiario). - 1. Locali appositamentedestinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratoriquando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici equando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere dicambiarsi in altri locali.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientementearredati. Nelle aziende che occupano fino a 5 dipendentilo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i localia ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondoopportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacitàsufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati,ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione freddae muniti di sedili.462 di 798


4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentonoa ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumentidurante il tempo di lavoro.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose,con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuoseod incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche,corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gliindumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumentiprivati.6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore devepoter disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre ipropri indumenti.".12. L'articolo 37 del D.P.R. 19 marzo 1956, n.303 è sostituitodal seguente:"Art.37 (Docce) - 1. Docce sufficienti e appropriate devono esseremesse a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o lasalubrità lo esigono.2. Devono essere previsti locali per docce separati per uominie donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoidevono comunque facilmente comunicare tra loro.3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti perpermettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioniappropriate di igiene.4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda efredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi".L'articolo 38 del D.P.R. 19 marzo 1956, n.303 è abrogato.L'articolo 39 del D.P.R. 19 marzo 1956, n.303 è sostituito dalseguente:"Art. 39 (Gabinetti e lavabi) - 1. I lavoratori devono disporre, inprossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoie delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, senecessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati;quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonicie nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso innumero non superiore a 10, è ammessa un'utilizzazione separatadegli stessi".13. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:463 di 798


464 di 798"Art. 11 (Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni). - 1.I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesicontro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attivitàlavorativa.2. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essereadottate altre misure o cautele adeguate.3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impiantiall'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attivitàdevono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedonie dei veicoli può avvenire in modo sicuro.4. Le disposizioni di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terrenodell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi,alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianzadegli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico.5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo dicui all'art.8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano per analogia ailuoghi di lavoro esterni.6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamenteilluminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questidevono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, inmodo tale che i lavoratori:a) sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, controla caduta di oggetti;b) non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi,quali gas, vapori, polveri;c) possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericoloo possono essere soccorsi rapidamente;d) non possono scivolare o cadere.".14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigoretre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana.TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVOROArt. 34 - D e f i n i z i o n i


465 di 7981. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendonoper:a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensileod impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativaconnessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio ofuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione,la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità diuna attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratorecostituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.Art. 35 - Obblighi del datore di lavoro1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzatureadeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi edidonee ai fini della sicurezza e della salute.2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzativeadeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzaturedi lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzaturepossano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioniper le quali non sono adatte.3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore dilavoro prende in considerazione:a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché leattrezzature di lavoro siano:a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;b) utilizzate correttamente;c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo larispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario,da apposite istruzioni d'uso.5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenzeo responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici,il datore di lavoro si assicura che:a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati;


466 di 798b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratoreinteressato è qualificato in maniera specifica per svolgere talicompiti.Art. 36 - Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratoridevono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materiadi tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esseapplicabili.2. Nulla è innovato nel regime giuridico che regola le operazionidi verifica periodica delle attrezzature per le quali tale regime èobbligatoriamente previsto. In ogni caso le modalità e le proceduretecniche delle relative verifiche seguono il regime giuridico corrispondentea quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messain servizio.3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concertocon i Ministri dell'industria, del com<strong>merci</strong>o e dell'artigianato e dellasanità, sentita la commissione consultiva permanente, può stabiliremodalità e procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma2.4. Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 27aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguentecomma:"Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzaturadi lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deveessere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.".5. Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27aprile 1955, n. 547, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguentecomma: "Qualora i mezzi di cui al secondo comma svolgano anchela funzione di allarme essi devono essere ben visibili ovvero comprensibilisenza possibilità di errore.".6. Nell'art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica 27aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguentecomma:"Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 è fornito il libretto dimanutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto.".7. Nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18marzo 1956, n. 303, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguentecomma:


467 di 798"Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazionedi gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve esseremunita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicinoalla fonte corrispondente a tali pericoli.".8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tremesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana.Art. 37 - Informazione1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura dilavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazionee di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezzae relativa:a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delleconclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fasedi utilizzazione delle attrezzature di lavoro;b) alle situazioni anormali prevedibili.2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibiliai lavoratori interessati.Art. 38 - Formazione ed addestramento1. Il datore di lavoro si assicura che:a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono unaformazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenzee responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevonoun addestramento adeguato e specifico che li metta in grado diusare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione airischi causati ad altre persone.Art. 39 - Obblighi dei lavoratori1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o diaddestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a lorodisposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramentoricevuti.3. I lavoratori:a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;


468 di 798c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o alpreposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzaturedi lavoro messe a loro disposizione.TITOLO IV - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUA-LEArt. 40 - D e f i n i z i o n i1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI)qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratoreallo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibilidi minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ognicomplemento o accessorio destinato a tale scopo.2. Non sono dispositivi di protezione individuale:a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamentedestinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delleforze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordinepubblico;d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasportostradali;e) i materiali sportivi;f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattorinocivi.Art. 41 - Obbligo di uso1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possonoessere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione,da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimentidi riorganizzazione del lavoro.Art. 42 - Requisiti dei dpi1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decretolegislativo 4 dicembre 1992, n. 475. 2. I DPI di cui al comma 1 devonoinoltre:a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per séun rischio maggiore;


469 di 798b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo dipiù DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere,anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischioe dei rischi corrispondenti.Art. 43 - Obblighi del datore di lavoro1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essereevitati con altri mezzi;b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi sianoadeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventualiulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dalfabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche deiDPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate allalettera b);d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativanegli elementi di valutazione.2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cuiall'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato,specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:a) entità del rischio;b) frequenza dell'esposizione al rischio;c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;d) prestazioni del DPI.3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisitiprevisti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.4. Il datore di lavoro:a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene,mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti,salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazionidel fabbricante;c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;


470 di 798d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedanol'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misureadeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitarioe igienico ai vari utilizzatori;e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI loprotegge;f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioniadeguate su ogni DPI;g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario,uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico deiDPI.5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992,n. 475, appartenga alla terza categoria;b) per i dispositivi di protezione dell'udito.Art. 44 - Obblighi dei lavoratori1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione eaddestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessariai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g), e 5.2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformementeall'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramentoeventualmente organizzato.3. I lavoratori:a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure a-ziendali in materia di riconsegna dei DPI.5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro oal dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevatonei DPI messi a loro disposizione.Art. 45 - Criteri per l'individuazione e l'uso1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento diriferimento per l'applicazione di quanto previsto all'art. 43, commi 1 e4.2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concertocon il Ministro dell'industria, del com<strong>merci</strong>o e dell'artigianato, sentita


471 di 798la commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura,dell'attività e dei fattori specifici di rischio, indica:a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità dellemisure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.Art. 46 - Norma transitoria1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositividi emergenza destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione,fino al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati:a) i DPI com<strong>merci</strong>alizzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decretolegislativo 4 dicembre 1992, n. 475;b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente decretoprodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesidella Comunità europea.TITOLO V - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHIArt. 47 - Campo di applicazione1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività checomportano la movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tral'altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.2. Si intendono per:a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto odi sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese leazioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare uncarico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioniergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesionidorso-lombari;b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendineee nerveovascolari a livello dorso lombare.Art. 48 - Obblighi dei datori di lavoro1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarieo ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche,per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichida parte dei lavoratori.2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manualedei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le


472 di 798misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisceai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischioche comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base all'allegatoVI.3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manualedi un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datoredi lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazionesia quanto più possibile sicura e sana.4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza edi salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolaredelle caratteristiche del carico, in base all'allegato VI;b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesionidorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio,delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenzeche tale attività comporta, in base all'allegato VI;c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti alleattività di cui al presente titolo.Art. 49 - Informazione e formazione1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolareper quanto riguarda:a) il peso di un carico;b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenutodi un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corronose queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenutoconto degli elementi di cui all'allegato VI.2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione a-deguata, in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.TITOLO VI - USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMI-NALIArt. 50 - Campo di applicazione1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorativeche comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali. 2.Le norme del presente titolo non si applicano a lavoratori addetti:a) ai posti di guida di veicoli o macchine;


473 di 798b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione daparte del pubblico;d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di utilizzazioneprolungata in un posto di lavoro;e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzaturemunite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei datio delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.Art. 51 - D e f i n i z i o n i1. Ai fini del presente titolo si intende per:a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescinderedal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite divideoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema diimmissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gliaccessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unitàa dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti,la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamentecircostante;c) lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminalein modo sistematico ed abituale, per almeno quattroore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54,per tutta la settimana lavorativa.Art. 52 - Obblighi del datore di lavoro1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cuiall'art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:a) ai rischi per la vista e per gli occhi;b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviareai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendoconto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischiriscontrati.Art. 53 - Organizzazione del lavoro


474 di 7981. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativicomportanti l'uso dei videoterminali anche secondo una distribuzionedel lavoro che consente di evitare il più possibile la ripetitività e lamonotonia delle operazioni.Art. 54 - Svolgimento quotidiano del lavoro1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattroore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attivitàmediante pause ovvero cambiamento di attività.2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazionecollettiva anche aziendale.3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzionedi cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad unapausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativaal videoterminale.4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono esserestabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competentene evidenzi la necessità.5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizioed al termine dell'orario di lavoro.6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi itempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, chesono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratorenon possa abbandonare il posto di lavoro.7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orariodi lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordiche prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.Art. 55 - Sorveglianza sanitaria1. I lavoratori, prima di essere addetti alle attività di cui al presentetitolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare e-ventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e dellavista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visitamedica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esamispecialistici.2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 ilavoratori vengono classificati in:a) idonei, con o senza prescrizioni;b) non idonei.


475 di 7983. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratoriche abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età sonosottoposti a visita di controllo con periodicità almeno biennale.4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta,ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione dellafunzione visiva, confermata dal medico competente.5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzionein funzione dell'attività svolta è a carico del datore di lavoro.Art. 56 - Informazione e formazione1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolareper quanto riguarda:a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dellostesso di cui all'art. 52;b) le modalità di svolgimento dell'attività;c) la protezione degli occhi e della vista.2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione a-deguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concertocon il Ministro della sanità, stabilisce con decreto una guida d'uso deivideoterminali.Art. 57 - Consultazione e partecipazione1. Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e ilrappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici checomportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in riferimentoalle attività di cui al presente titolo.Art. 58 - Adeguamento alle norme1. I posti di lavoro utilizzati successivamente alla data di entratain vigore del presente decreto devono essere conformi alle prescrizionidell'allegato VII. 2. I posti di lavoro utilizzati anteriormentealla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere a-deguati a quanto prescritto al comma 1 entro il 1 gennaio 1997 .Art. 59 - Caratteristiche tecniche1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,della sanità e dell'industria, del com<strong>merci</strong>o e dell'artigianato, sentitala commissione consultiva permanente, sono disposti, anche in


476 di 798recepimento di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnicoall'allegato VII in funzione del progresso tecnico, della evoluzionedelle normative e specifiche internazionali oppure delle conoscenzenel settore delle attrezzature dotate di videoterminali.TITOLO VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENICAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI*** OMISSIS ***TITOLO IX - S A N Z I O N IArt. 89 - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti1. Il datore di lavoro e ' punito con l'arresto da tre a sei mesi ocon l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degliarticoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 63, commi1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni alire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b),d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4;15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b),d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4;56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2;67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78,comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2;86, commi 1 e 2;b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milionea lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4,lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, letterec), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 67,comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2.3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzioneamministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la


477 di 798violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11;70, commi 2 e 3; 87, commi 3 e 4.Art. 90 - Contravvenzioni commesse dai preposti1. I preposti sono puniti:a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomilaa lire due milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettereb), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ede), e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35,commi 1, 2, 4 e 5; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b) e d); 48; 52,comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65,comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79;80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2;b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomilaa lire un milione per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere c),f), g), i) e m); 7, commi 1, lettera b), e 3; 9, comma 2; 12, comma 1,lettere a) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1;56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4.Art. 91 - Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricantie dagli installatori1. La violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con l'arresto finoa sei mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire sessanta milioni.2. La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con l'arrestofino ad un mese o con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni.Art. 92 - Contravvenzioni commesse dal medico competente1. Il medico competente è punito:a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione alire sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b),d), h) e l); 69, comma 4; 86, comma 2-bis ;b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomilaa lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1,lettere e), f), g) ed i), nonché del comma 3.Art. 93 - Contravvenzioni commesse dai lavoratori1. I lavoratori sono puniti:


478 di 798a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomilaa lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo; 39; 44 84, comma 3;b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomilaa lire seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2;84, comma 1.Art. 94 - Violazioni amministrative1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma2, e 80, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniariada lire centomila a lire trecentomila.TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALIArt. 95 - Norma transitoria1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunquenon oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intendesvolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischiè esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti previstidal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).Art. 96 - Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 41. È fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 nel terminedi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.Art. 96-bis - Attuazione degli obblighi.1. Il datore di lavoro che intraprende un'attività lavorativa di cuiall'art. 1 è tenuto a elaborare il documento di cui all'art. 4, comma 2,del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attivitàArt. 97 - Obblighi d'informazione1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmettealla commissione:a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore dellasicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizionidei titoli I, II, III e IV;


479 di 798c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizionidei titoli V e VI.2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche allecommissioni parlamentari.Art. 98 - Norma finale1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificatedal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzionedegli infortuni ed igiene del lavoro.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nellaRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fattoobbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.ALLEGATO ICASI IN CUI È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DAPARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIO-NE E PROTEZIONE DAI RISCHI (ART. 10).1. Aziende artigiane e industriali . . fino a 30 addetti2. Aziende agricole e zootecniche . . . fino a 10 addetti3. Aziende della pesca . . . . . . . . . . . . . fino a 20 addetti4. Altre aziende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fino a 200 addettiALLEGATO IIPRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I LUOGHI DILAVORO1. Rilevazione e lotta antincendio.A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzaturepresenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti,nonché del numero massimo di persone che possono esserepresenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguatiper combattere l'incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e disistemi di allarme.I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmenteaccessibili e utilizzabili.


480 di 798Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativavigente.Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati edessere durevole.2. Locali adibiti al pronto soccorso.Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenzadegli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più localiadibiti al pronto soccorso.I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchie di materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmenteaccessibili con barelle.Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativavigente.Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tuttii luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve esserefacilmente accessibile.ALLEGATO III- OMISSIS -ALLEGATO VIELEMENTI DI RIFERIMENTO1. Caratteristiche del carico.La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tral'altro dorso-lombare nei casi seguenti:- il carico è troppo pesante (kg 30);- è ingombrante o difficile da afferrare;- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiatoad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazionedel tronco;- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportarelesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.2. Sforzo fisico richiesto.Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare neiseguenti casi:


481 di 798- è eccessivo;- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione deltronco;- può comportare un movimento brusco del carico;- è compiuto con il corpo in posizione instabile.3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro.Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilitàdi rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimentodell'attività richiesta;- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamentoper le scarpe calzate dal lavoratore;- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazionemanuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buonaposizione;- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano lamanipolazione del carico a livelli diversi;- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;- la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.4. Esigenze connesse all'attività. L'attività può comportare un rischiotra l'altro dorso-lombare se comporta una o più delle seguenti esigenze:- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppofrequenti o troppo prolungati;- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dallavoratore.FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIOIl lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.ALLEGATO VII


482 di 798PRESCRIZIONI MINIMEOsservazione preliminare.Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzaregli obiettivi del titolo VI e qualora gli elementi esistano sul postodi lavoro e non contrastino con le esigenze o caratteristiche intrinsechedella mansione.1. ATTREZZATURE.a) Osservazione generale.L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischioper i lavoratori.b) Schermo.I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e unaforma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazioadeguato tra i caratteri e le linee.L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamentoo da altre forme d'instabilità.La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermodevono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminalee facilmente adattabili alle condizioni ambientali.Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmenteper adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore.È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un pianoregolabile.Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causaremolestia all'utilizzatore.c) Tastiera.La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentireal lavoratore di assumere una posizione confortevole e taleda non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani.Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentireun appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore.La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devonotendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa.I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essereleggibili dalla normale posizione di lavoro.d) Piano di lavoro.


483 di 798Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere didimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile delloschermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deveessere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosidella testa e degli occhi.È necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori unaposizione comoda.e) Sedile di lavoro.Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore unacerta libertà di movimento ed una posizione comoda.I sedili debbono avere altezza regolabile.Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione.Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino.2. AMBIENTEa) SpazioIl posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modoche vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizionee di movimenti operativi.b) IlluminazioneL'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade dilavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente ed un contrastoappropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristichedel lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzaturedevono essere evitati strutturando l'arredamento del locale e delposto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificialee delle loro caratteristiche tecniche.c) Riflessi e abbagliamentiI posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminosequali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide,nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producanoriflessi sullo schermo.Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di coperturaregolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto dilavoro.d) Rumore


484 di 798Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavorodeve essere preso in considerazione al momento della sistemazionedel posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzionee la comunicazione verbale.e) CaloreLe attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrreun eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per ilavoratori.f) RadiazioniTutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro e-lettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal puntodi vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.g) UmiditàSi deve fare in modo di ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente.3. INTERFACCIA ELABORATORE/UOMOAll'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorchéquesto viene modificato, come anche nel definire le mansioniche implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoroterrà conto dei seguenti fattori:a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livellodi conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivoo controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputadei lavoratori;c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul lorosvolgimento;d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmoadeguato agli operatori;e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazionedell'informazione da parte dell'uomo.ALLEGATO VIII- OMISSIS -


485 di 798STATUTO DEL FASC (FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PERI LAVORATORI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE CORRIERI EDELLE AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE E MEDIA-TORI MARITTIMI), APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSI-GLIO DI AMMINISTRAZIONE 16.12.1994 E CON D.M. 2.11.1995.ART.1 - DENOMINAZIONE E NATURA - SOCI1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 il "Fondo Nazionale diPrevidenza per gli Impiegati delle Imprese di Spedizione e delle A-genzie Marittime", già riconosciuto ente di diritto pubblico con Decretodel Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n.237, è trasformatoin Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato,con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ai sensi degliart. 12 e seguenti del Codice Civile e delle disposizioni di cui al DecretoLegislativo 30 giugno 1994, n. 509.2. Sono soci fondatori le organizzazioni sindacali dei lavoratoridipendenti e dei datori di lavoro che hanno stipulato i contratti collettivinazionali di lavoro del settore vigenti, e presenti nel Consiglio diAmministrazione all'atto della delibera di trasformazione assunta dallostesso il 16 dicembre 1994. Divengono soci fondatori quelle organizzazionisindacali che partecipano alle trattative e stipulano i contratticollettivi nazionali di lavoro della categoria e che, avendo unaconsistente e comprovata presenza sul territorio a livello nazionale,rappresentano, rispettivamente, settori di lavoratori e di aziende perle quali sussista contrattualmente l'obbligo di versamento dei contributial Fondo. Perdono la qualità di socio quelle organizzazioni sindacaliper le quali vengano meno i predetti requisiti.3. Il Fondo di cui al comma 1 assume con la stessa decorrenzadi cui al comma medesimo, la denominazione di "Fondo Nazionaledi Previdenza per i Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrierie delle Agenzie Marittime Raccomandatarie e Mediatori Marittimi" erimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi, facenti capo all'ente didiritto pubblico alla data del 31 dicembre 1994.ART. 2 - SCOPI1. Il Fondo continua ad erogare a favore degli iscritti e dei loroaventi causa, senza scopo di lucro, le prestazioni previdenziali edassistenziali in esecuzione dei contratti collettivi nazionali di lavoro,


486 di 798pubblicati nelle Gazzette Ufficiali del 26 febbraio 1936, n. 47 e dell'11marzo 1939, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni intervenutesino alla data del 31 dicembre 1994.ART. 3 - SEDE E DURATA1. Il Fondo ha sede legale in Milano - in via Tommaso Gulli, n.39 e la sua durata è fissata a tempo indeterminato.ART. 4 - ORGANI DEL FONDO1. Sono Organi del Fondo:a) il Presidente;b) il Consiglio di amministrazione;c) il Comitato esecutivo;d) il Consiglio di Sorveglianza;e) il Collegio dei sindaci.2. Il Presidente, il Vice presidente ed i membri degli organi collegialidel fondo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.Anche dopo la scadenza del mandato essi continuano a restarein carica fino a che non siano stati sostituiti.3. Qualora, durante il triennio di durata in carica, uno dei soggettidi cui al comma 2 venga a cessare dalla carica stessa per qualsiasimotivo, il medesimo viene sostituito con la stessa proceduraprevista per la nomina. Il subentrante rimane in carica sino alla scadenzadel mandato di chi è stato sostituito.4. Al Presidente, al Vice presidente ed ai membri del CollegioSindacale spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'adempimentodel proprio mandato, un'indennità di carica mensile.5. Al Presidente, al Vice presidente ed ai membri degli organicollegiali spetta, oltre al rimborso delle spese di cui al comma 4, ungettone di presenza per ogni riunione degli organi stessi. Non è ammessoil cumulo di più gettoni per una stessa giornata.6. La misura dell'indennità di carica di cui al comma 4 e delgettone di presenza di cui al comma 5 è determinata con delibera delConsiglio di Amministrazione.7. I membri del Consiglio di sorveglianza, del Consiglio diamministrazione e del Comitato esecutivo che risultino assenti, senzagiustificazione, a tre riunioni consecutive dell'organo di cui fannoparte, decadono dalla carica. La relativa dichiarazione è effettuatadall'organo di appartenenza.


487 di 798ART. 5 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE1. Il presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione, amaggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta dei soci fondatorirappresentanti dei lavoratori dipendenti.2. Il Presidente:a) ha la legale rappresentanza del Fondo;b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitatoesecutivo, stabilendone l'ordine del giorno;c) in caso di necessità, adotta i provvedimenti urgenti ed indispensabilida sottoporre a ratifica dei competenti Organi collegiali, nella primaseduta utile;d) vigila sull'esecuzione, da parte del segretario generale, delle deliberazionidel Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;e) può, previa autorizzazione, ovvero salva ratifica del Consiglio diamministrazione, conferire incarichi a consulenti tecnici, nonché adavocati o procuratori legali per la rappresentanza e la difesa in giudiziodel Fondo;f) firma gli atti ed i documenti che comportano impegni per il Fondo.3. In caso di vacanza, assenza o impedimento del presidente,i relativi poteri sono esercitati dal Vice presidente.4. Il Vice presidente è eletto dal consiglio di amministrazione,a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta dei socifondatori rappresentanti dei datori di lavoro.ART. 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE1. Il Consiglio di amministrazione, organo di indirizzo generaleè composto dal Presidente del Fondo che lo presiede, dal Vice Presidente,da sei rappresentanti dei datori di lavoro, di cui cinque inrappresentanza degli <strong>spedizioni</strong>eri e corrieri ed uno degli agenti marittimiraccomandatari e mediatori marittimi, e da sei rappresentantidei lavoratori dipendenti di cui cinque in rappresentanza dei lavoratoridelle imprese di spedizione e corrieri e uno di quelli delle agenziemarittime raccomandatarie.2. I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendentiin seno al Consiglio di amministrazione sono designati dalle rispettiveorganizzazioni sindacali di cui all'art. 1, comma 2. Il Consigliostesso si costituisce con l'avvenuta designazione di tutti i suoi


componenti e si riunisce, per la prima volta, su convocazione delPresidente uscente.3. Il Consiglio di amministrazione:a) delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componentile modifiche allo Statuto ed al relativo Regolamento di attuazione,in conformità agli accordi intervenuti tra le organizzazioni sindacaliin sede di contrattazione collettiva di lavoro;b) emana i criteri direttivi generali a cui si deve uniformare la gestione;c) approva il bilancio preventivo, le sue variazione ed il bilancio consuntivo;d) dispone la redazione del bilancio tecnico;e) delibera in ordine ai provvedimenti da adottare, ai sensi dell'art. 1,comma 4, lett. c. del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, pergarantire l'equilibrio della gestione economico-finanziaria e l'erogazionedelle prestazioni;f) sceglie i soggetti, tra quanti risultano iscritti nel registro di cui all'art.1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, cui affidare la revisionecontabile indipendente e la certificazione dei bilanci consuntiviannuali;g) approva la pianta organica ed il Regolamento del personale;h) nomina e revoca il Segretario Generale e ne determina le attribuzionied il trattamento economico di attività e di fine rapporto;i) determina la misura e l'indennità di carica e del gettone di presenzaspettante al Presidente, al Vice presidente ed ai membri degli organicollegiali del Fondo;l) approva le eventuali convenzioni con le organizzazioni sindacalidel settore per la riscossione dei contributi associativi ad esse destinati;m) delibera in materia di investimenti dei fondi disponibili ed i criteri diindividuazione e ripartizione del rischio predisposti dal Comitato esecutivo;n) decide i ricorsi avverso i provvedimenti del Comitato Esecutivo dicui al comma 2, lett. e dell'art.7.4. Le delibere di cui alla lettera a) del comma 3 sono soggette,ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto Leg. 30 giugno 1994, n.509, alla approvazione del Ministero del Lavoro e della PrevidenzaSociale, di concerto con quello del Tesoro. Le delibere di cui alle lettereb), c), ed m) del medesimo comma devono essere inviate, ai488 di 798


489 di 798sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3 del decreto stesso aiMinisteri del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Tesoro.5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre voltel'anno e, comunque, quando ne facciano richiesta almeno la metàdei suoi componenti od il Collegio dei sindaci.6. L'avviso di convocazione, che deve indicare, oltre al luogo,la data e l'ora della riunione anche l'ordine del giorno degli argomentida trattare è inviato a mezzo lettera raccomandata, almeno diecigiorni prima della data della riunione stessa, ovvero in caso di urgenza,a mezzo telegramma almeno tre giorni prima.7. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almenometà dei suoi componenti, oltre al Presidente e/o al Vice presidente.Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti; in casodi parità prevale il voto del Presidente.8. Il Segretario generale assiste alle riunioni del Consiglio diamministrazione.ART. 7 - COMITATO ESECUTIVO1. Il Comitato esecutivo, organo di amministrazione ordinaria estraordinaria, è composto dal Presidente del Fondo che lo presiede,dal Vice presidente e da sei membri eletti dal Consiglio di amministrazionetra i suoi componenti, di cui tre in rappresentanza dei lavoratoridipendenti e tre dei datori di lavoro.2. Il Comitato esecutivo:a) predispone per il Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo,le sue variazioni ed il bilancio consuntivo;b) propone al Consiglio di Amministrazione l'adozione dei provvedimentidi competenza del Consiglio stesso;c) predispone per il Consiglio di Amministrazione i criteri di individuazionee ripartizione del rischio in materia di investimenti dei fondi disponibili;d) provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale delFondo;e) decide in ordine alle iscrizioni ed alla liquidazione delle prestazioni;f) adotta i provvedimenti che non rientrino nella sfera di competenzadi altro organo del Fondo, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione.


490 di 7983. Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta ogni tremesi e, comunque, quando ne facciano richiesta almeno la metà deisuoi componenti od il Collegio dei Sindaci.4. L'avviso di convocazione, che deve indicare, oltre al luogo,alla data ed all'ora della riunione, anche l'ordine del giorno degli argomentida trattare, è inviato, a mezzo lettera raccomandata, almenodieci giorni prima della data della riunione stessa, ovvero, in caso diurgenza, a mezzo telegramma, almeno tre giorni prima.5. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almenola metà dei suoi componenti, oltre il Presidente e/o il Vice presidente.Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti; in casodi parità prevale il voto del Presidente.6. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Comitatoesecutivo con parere consultivo.ART. 8 - CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA1. Il Consiglio di Sorveglianza, organo di garanzia della trasparenzanei rapporti con gli iscritti, è composto da dodici membri, di cuisei in rappresentanza dei lavoratori e sei dei datori di lavoro.2. I rappresentanti dei lavoratori sono eletti direttamente dagliiscritti tra i candidati indicati in apposite liste promosse, a livello nazionale,dalle rispettive organizzazioni sindacali di cui al comma 2dell'art. 1.3. I rappresentanti dei datori di lavoro, di cui quattro in rappresentanzadelle imprese di spedizione e corrieri e due in rappresentanzadelle agenzie marittime raccomandatarie e dei mediatori marittimi,sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di cui alcomma 2 dell'art. 1.4. Il Consiglio di Sorveglianza deve esprimere pareri preventiviobbligatori e non vincolanti sui bilanci del Fondo ed essere informatosull'andamento della gestione.Alle riunioni partecipa il Presidente della Fondazione ed il SegretarioGenerale.5. Nella sua prima riunione il Consiglio di Sorveglianza definiscele norme del suo regolamento interno.ART. 9 - COLLEGIO DEI SINDACI1. Il collegio dei sindaci è composto:


491 di 798- da un membro effettivo con funzioni di Presidente, ed uno supplente,nominati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;- da un membro effettivo ed uno supplente, nominati dal Ministero delTesoro;- da tre membri nominati di comune accordo, dai soci della fondazionescelti tra gli iscritti agli albi dei dottori com<strong>merci</strong>alisti, o dei ragionierie periti com<strong>merci</strong>ali e degli avvocati e procuratori legali o nel registrodei revisori ufficiali dei conti.2. I sindaci svolgono le funzioni di cui all'art. 2403 e ss. delcodice Civile, in quanto applicabili.3. I sindaci intervengono alle riunioni degli organi collegiali delFondo.ART 10 - SEGRETARIO GENERALE1. Il Segretario generale è nominato dal Consiglio di amministrazionecon contratto di lavoro di diritto privato e qualifica di dirigentetra i funzionari del Fondo di grado più elevato o tra soggetti estraneiin possesso di adeguati titoli e specificata professionalità.2. Il Segretario Generale:a) assiste alle riunioni del Consiglio di sorveglianza e del Consiglio diamministrazione;b) partecipa con parere consultivo, alle riunioni del Comitato esecutivo.c) dirige i servizi e gli uffici;d) è a capo del personale;e) è responsabile dell'esecuzione delle delibere degli organi collegialidel Fondo. Coordina le attività dirette al conseguimento dei risultati edegli obbiettivi sulla base degli indirizzi fissati con determinazioni delConsiglio di amministrazione.ART. 11 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ISTITU-ZIONALE1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera b) del decreto legislativo30 giugno 1994, n. 509, non possono ricoprire la carica di Presidente,di Vice presidente o di membro del Consiglio di sorveglianza,del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo, coloroche abbiano riportato condanne, o sanzioni sostitutive, di cui allalegge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni,per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro


492 di 798l'economia pubblica o contro la pubblica amministrazione, ovvero perdelitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusionenon inferiore nel massimo a cinque anni.2. Il Presidente ed il Vice presidente, oltre al requisito di cui alcomma 1, devono risultare di aver svolto per almeno un triennio funzionidi amministratore di ente previdenziale ovvero di società di capitali.ART. 12 - TRASPARENZA1. La disciplina dell'accesso ai documenti e la tutela delle situazionisoggettive degli iscritti al Fondo e degli altri aventi titolo è regolatada Regolamento adottato dal Consiglio di amministrazionesulla base dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eventualimodifiche ed integrazioni.ART. 13 - ISCRIZIONE1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo gli impiegati delleimprese individuate nei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.2. Possono essere altresì, iscritti al Fondo altri lavoratori delsettore in attuazione di accordi tra le parti firmatarie dei contratti collettividi lavoro.3. Per ciascun iscritto al fondo è costituito un conto individualenel quale sono annotati i contributi mensili, nonché gli incrementi derivantidalle gestioni annuali.ART. 14 - PRESTAZIONI1. Agli iscritti al Fondo e loro aventi causa continuano ad essereerogate le prestazioni previdenziali ed assistenziali in atto al 31 dicembre1994.2. Le modalità di liquidazione delle prestazioni di cui al comma1, sono fissate con delibera del Consiglio di amministrazione, adottataanche sulla base degli accordi intervenuti in sede di contrattazionecollettiva nazionale di lavoro del settore.3. Il Fondo può provvedere all'erogazione di ulteriori forme diprevidenza ed assistenza, con autonomia gestionale da istituire secondole normative vigenti in materia, previa adozione di appositiRegolamenti deliberati dal Consiglio di amministrazione sulla base


493 di 798degli accordi intervenuti in sede di contrattazione collettiva nazionaledi lavoro del settore soggetti ad approvazione ministeriale ai sensidell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.ART. 15 - ENTRATE1. Il Fondo attua i propri scopi mediante le seguenti entrate:a) i contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori nella misurae con le modalità fissate dal Regolamento adottato in conformità deicontratti collettivi nazionali di lavoro del settore;b) i redditi ed i proventi derivanti dalle attività patrimoniali;c) le altre somme pervenute a giusto titolo;d) le donazioni, i lasciti e gli eventuali altri atti di liberalità.ART. 16 - IL PATRIMONIO1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno1994, n. 509, tutte le attività e le passività patrimoniali del preesistenteEnte di diritto pubblico al 31 dicembre 1994 sono attribuite alFondo.ART. 17 - IMPIEGO DEI FONDI DISPONIBILI1. Le disponibilità del Fondo possono essere impiegate:a) nell'acquisto di beni immobili;b) in depositi e certificati fruttiferi presso Istituti di credito a caratterenazionale;c) in titoli di Stato ed assimilati, anche in ECU, in cartelle fondiarie odin titoli equipollenti, in titoli obbligazionari convertibili;d) in quote di fondi comuni di investimento obbligazionari o bilanciatigestiti da primari Enti ed Istituti;e) in mutui fruttiferi ipotecari agli iscritti;ART. 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCI - RISERVA LEGA-LE1. L'esercizio finanziario del Fondo ha inizio il 1° gennaio etermina il 31 dicembre di ogni anno.2. Per ogni esercizio sono compilati un bilancio preventivo eduno consuntivo, che sono predisposti dal Comitato esecutivo ed approvatidal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del pareredel Comitato di Sorveglianza e del Collegio Sindacale, ri-


494 di 798spettivamente entro il mese di novembre precedente ed il mese dimaggio successivo all'esercizio a cui si riferiscono.3. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibriodi bilancio, mediante provvedimenti coerenti alle indicazioni risultantidal bilancio tecnico, da redigersi con periodicità triennale ovveroogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.4. I rendiconti annuali sono sottoposti a revisione contabile indipendenteed a certificazione da parte dei soggetti iscritti nel registrodi cui all'art. 1 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.5. Il bilancio preventivo, le relative note di variazione ed il bilancioconsuntivo, corredati dai relativi atti, sono trasmessi, entro unmese dalla data di approvazione, ai Ministeri del Lavoro e della PrevidenzaSociale e del Tesoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3,comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.6. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni,deve essere assicurata, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c) deldecreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'esistenza di una riservalegale in misura non inferiore a cinque annualità delle prestazioni inessere. Qualora, nella fase di prima applicazione del decreto legislativostesso, l'ammontare della riserva legale risulti inferiore alla misuraindicata, si provvede al suo adeguamento mediante accantonamentipari almeno ad una annualità ogni biennio.ART. 19 - NORME FINALI E TRANSITORIE1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto e dalRegolamento di attuazione dello stesso, si fa rinvio alle disposizionidi cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, ed alle norme delcodice civile, in quanto applicabili.2. Gli attuali organi di amministrazione rimangono in carica finoalla loro scadenza e sono prorogati fino alla data di insediamentodegli organi previsti dal presente statuto.


495 di 798REGOLAMENTO DEL FASC (FONDO NAZIONALE DI PREVI-DENZA PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONECORRIERI E DELLE AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIEE MEDIATORI MARITTIMI), APPROVATO CON DELIBERA DELCONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 16.12.1994 E CON D.M.2.11.1995.ART. 1 - DENOMINAZIONE E SCOPI1. La Fondazione "Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratoridelle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie MarittimeRaccomandatarie e Mediatori Marittimi", di seguito chiamato Fondo,gestisce, in favore degli iscritti e dei loro aventi causa, le prestazioniprevidenziali ed assistenziali in esecuzione dei contratti collettivi nazionalidi lavoro 25 gennaio 1936 e 15 dicembre 1938 - pubblicatinelle Gazzette ufficiali, rispettivamente, del 26 febbraio 1936, n. 47 edell'11 marzo 1939, n. 59 - e successive modifiche ed integrazioni intervenutesino alla data del 31 dicembre 1994, nonché le ulterioriprestazioni di cui al comma 3 dell'art. 14 dello Statuto.ART. 2 - CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA1. Il Consiglio di sorveglianza è composto da sei membri designatidai soci rappresentanti dei datori di lavoro, di cui quattro in rappresentanzadelle imprese di spedizione e corrieri e due delle agenziemarittime, raccomandatarie e mediatori marittimi, e da sei membrieletti dai lavoratori iscritti al Fondo.2. I sei rappresentanti degli iscritti sono eletti tra i candidati indicatiin apposite liste promosse, su base nazionale, dalle organizzazionisindacali di cui al comma 2 dell'articolo 1 dello Statuto.3. A ciascuna lista viene attribuito un numero di eletti pari aquante volte il quoziente elettorale - ottenuto dividendo il numero totaledei voti validi per quello dei consiglieri da eleggere - risulti contenutonel numero di voti validi riportato dalla lista stessa. All'assegnazionedei posti eventualmente restanti si procede attribuendoli alleliste che abbiano conseguito i maggiori resti.4. Sono eletti, in corrispondenza al numero dei consiglierispettanti a ciascuna lista, i candidati che abbiano riportato, in ciascunalista stessa, il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevaleil candidato più anziano.


496 di 7985. Il Regolamento elettorale viene ratificato con delibera delConsiglio di amministrazione.6. Delle adunanze del Consiglio di sorveglianza viene redattoprocesso verbale, che va trascritto su apposito registro e trasmessoal Consiglio di amministrazione.7. Alle riunioni partecipano il Presidente ed il Segretario Generaledella Fondazione.8. La nomina del Presidente del Consiglio di sorveglianza,nonché il funzionamento del Consiglio stesso sono disciplinati da appositoRegolamento dal medesimo adottato nella prima riunione.ART. 3 - ISCRITTI1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo, ai sensi delle disposizionidi cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30giugno 1994, n.509, tutti i lavoratori delle imprese individuate neicontratti collettivi nazionali di lavoro del settore.2. Possono essere, altresì, iscritti al Fondo altri lavoratori delsettore in attuazione di accordi tra le parti firmatarie dei contratti dicui al comma 1.3. Le aziende sono tenute a comunicare al Fondo, entro trentagiorni dall'assunzione, le generalità complete ed il codice fiscale diciascun lavoratore assunto, con le modalità previste negli accordi trale parti firmatarie dei contratti di cui al comma 1.ART. 4 - CONTRIBUTI1. I contributi sono versati al Fondo con cadenza mensile enella misura fissata nei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.2. Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro ilgiorno 20 di ciascun mese, con le modalità stabilite e rese note dalFondo.3. Con il versamento di cui al comma precedente l'impresaassolve ai propri obblighi ed è sollevata da ogni responsabilità.4. Le imprese che versano i contributi oltre i termini di cui alcomma 2 del presente articolo sono soggette al pagamento degli interessidi mora nella misura fissata dai contratti collettivi nazionali dilavoro.


497 di 7985. Il Fondo accredita sul conto individuale di ciascun iscritto icontributi versati, oltre agli interessi derivanti, per ciascun esercizio,dalla gestione del Fondo stesso, una volta detratte le spese generali.6. Entro il 30 maggio di ciascun anno il Fondo provvede a rimetterea ciascun iscritto l'estratto conto al 31 dicembre dell'annoprecedente, che va restituito al Fondo stesso debitamente vistato.L'estratto conto si intende approvato, dopo 30 giorni, se in quel lassotemporale non pervengono alla Fondazione contestazioni.7. Il credito maturato da ciascun iscritto nei confronti del Fondonon è, in costanza di rapporto di lavoro, vincolabile o cedibile.8. Il Fondo deve inviare semestralmente ad ogni impresa gliestratti dei versamenti dalla stessa effettuati nel semestre, estratti darestituire al Fondo medesimo debitamente vistati. L'estratto conto siintende approvato, dopo 30 giorni, se in quel lasso temporale nonpervengono alla Fondazione contestazioni.9. Il Fondo non è responsabile per eventuali irregolarità od errorinei versamenti dei contributi da parte delle imprese che non sianostati denunciati in occasione della restituzione degli estratti contovistati.10. Il datore di lavoro che ometta di versare, in tutto od in parte,i contributi è responsabile, ferme restando le eventuali responsabilitàdi natura contrattuale a norma di legge, nei confronti del Fondoanche delle quote a carico dei propri dipendenti.ART. 5 - PRESTAZIONI1. All'iscritto spetta, all'atto di risoluzione del rapporto di lavoroper qualsiasi causa, l'intero ammontare del conto individuale, detrattele trattenute fiscali.2. Alla liquidazione del conto il Fondo provvede - con le modalitàfissate con delibera del Consiglio di amministrazione, adottatasulla base degli accordi intervenuti in sede di contrattazione collettivanazionale di lavoro - alla scadenza del quarto mese dalla data di risoluzionedel rapporto di lavoro, salvo che il lavoratore non sia statoassunto alle dipendenze di altra impresa tenuta al versamento deicontributi al Fondo. In tal caso non si dà luogo alla liquidazione del


498 di 798conto individuale e sullo stesso sono accreditati i contributi dovuti indipendenza del nuovo rapporto di lavoro. (*)3. In caso di morte dell'iscritto, l'importo del conto individualedeterminato al momento del decesso viene liquidato agli eredi legittimi.4. Nel caso di affidamento al Fondo della gestione di altre formedi previdenza e di assistenza la gestione stessa è disciplinatacon apposito Regolamento da adottarsi con le modalità previste dall'articolo14, comma 3, dello Statuto.ART. 6 - ENTRATE DEL FONDO1. Le entrate del Fondo sono costituite da:a) i contributi versati dai datori di lavoro e dagli iscritti;b) gli interessi attivi dei conti correnti;c) gli interessi dei titoli;d) i canoni di locazione dei beni immobili;e) i proventi derivanti da altre forme di investimento delle disponibilità;f) le donazioni, i lasciti e gli eventuali altri atti di liberalità;g) gli interessi di mora di cui all'articolo 4, comma 4;h) gli altri proventi derivanti da attività previste ai sensi delle disposizionicontenute nello Statuto.(*) In ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione in data 27.11.95, le liquidazionidei conti individuali degli iscritti avverranno alle scadenze fisse del 15.03, 15.07, 15.11.


499 di 798LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549 - ART.2 SUL CONTRIBUTOAGGIUNTIVO SUL LAVORO STRAORDINARIO.(S.O. ALLA G.U. N. 302 DEL 29 DICEMBRE 1995)- OMISSIS -ART. 2.- OMISSIS -18. Ai fini dell'applicazione del comma 19, si considera lavorostraordinario per tutti i lavoratori, ad eccezione del personale chesvolge funzioni direttive:a) quello che eccede le quaranta ore nel caso di regime di orariosettimanale;b) quello che eccede la media di quaranta ore settimanali nelcaso di regime di orario plurisettimanale previsto dai contratti collettivinazionali ovvero, in applicazione di questi ultimi, dai contratti collettividi livello inferiore. In tal caso, tuttavia, il periodo di riferimento nonpuò essere superiore a dodici mesi.19. L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a caricodelle imprese con più di quindici dipendenti, il versamento, a favoredel Fondo prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenzasociale (INPS), di un contributo pari al 5 per cento della retribuzionerelativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industrialitale misura è elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratorioccupati, per quelle eccedenti le 48 ore.20. La quota del gettito contributivo di cui al comma 19 eccedentela somma di lire 275 miliardi per l'anno 1996 e di lire 300 miliardia decorrere dal 1997, è versata dall'INPS all'entrata del bilanciodello Stato per essere riassegnata al capitolo 1176 dello stato di previsionedel Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenteil Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge20 maggio 1993, n. 148. convertito, con modificazioni, dalla legge 19luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, per finanziare misuredi riduzione dell'orario di lavoro e di flessibilità dell'orario medesimoivi incluse quelle previste dall'articolo 7 del decreto-legge 16 maggio1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio


500 di 7981994, n. 451, che trovano applicazione anche successivamente al 31dicembre 1995. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenzasociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti criteri emodalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.21. Il versamento di cui al comma 20 non è dovuto nei casi incui lo svolgimento di lavoro straordinario crei in capo al lavoratore,secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, il diritto ad unacorrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro e tale riduzionevenga effettivamente goduta. Il versamento non è altresì dovuto perspecifiche attività individuate con decreto del Ministro del lavoro edella previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in considerazionedelle particolari caratteristiche di espletamento delle prestazionilavorative.22.- OMISSIS -


501 di 798ACCORDO INTERCONFEDERALE 24 LUGLIO 1996 TRA CON-FETRA E <strong>CGIL</strong>, CISL E UIL - SICUREZZA SUL LAVORO.Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che nel prevederealcuni principi generali di prevenzione in tema di rappresentanzadei lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sulluogo di lavoro, demanda alla contrattazione collettiva la definizionedi alcuni aspetti applicativi;considerato che le parti intendono dare attuazione alla definizione ditali aspetti applicativi, tenendo conto degli orientamenti partecipativiche hanno ispirato le direttive comunitarie;ravvisata l'opportunità di prendere in esame i temi concernenti larappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di e-sercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione degliorganismi paritetici territoriali di cui all'art. 20 del decreto stesso;ritenuto che la logica che fonda i rapporti tra le parti nella materia intendesuperare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione;convengono quanto segue.PARTE PRIMA1. IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZAL'art. 18 - il cui comma 1 contiene l'enunciazione del principio generalesecondo il quale "in tutte le aziende o unità produttive è eletto odesignato il rappresentante per la sicurezza" - è dedicato ai criteri diindividuazione di tale soggetto e prevede il rinvio alla contrattazionecollettiva per la definizione di altri parametri, in particolare, in tema didiritti, formazione e strumenti per l'espletamento degli incarichi.Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, in tutte leunità produttive saranno promosse le iniziative, con le modalità diseguito indicate, per la identificazione della rappresentanza dei lavoratoriper la sicurezza.


502 di 7981.1. Unità produttive fino a quindici dipendentiLe parti ribadiscono che, ai sensi del decreto legislativo 626/94, nelleunità produttive aventi fino a 15 dipendenti il rappresentante vieneeletto dai lavoratori al loro interno.La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a talefunzione elettiva.Modalità di elezioneAl fine di realizzare quanto previsto dall'art. 18, comma 2 del d. Igs.626/94 le organizzazioni datoriali territoriali e le organizzazioni sindacalidei lavoratori definiranno congiuntamente le iniziative idonee allainformazione, alla promozione, al monitoraggio delle elezioni del rappresentanteper la sicurezza, secondo modalità che verranno concordatea livello territoriale.L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto,anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratoreche ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario delseggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvedea redigere il verbale dell'elezione. Il verbale è comunicato senzaritardo al datore di lavoro.Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possonoessere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempoindeterminato che prestano la propria attività nell'unità produttiva.La durata dell'incarico è di 3 anni.Al rappresentante spettano, per l'espletamento dei compiti previstidall'art. 19 del d. Igs. 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuitipari a 12 ore annue, nelle unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti,nonché pari a 30 ore annue, nelle unità produttive che occupanoda 6 a 15 dipendenti.Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, lettereb), c), d), g), i) ed I) non viene utilizzato il predetto monte ore.Ricevuto il verbale di elezione, i datori di lavoro comunicano all'organismoparitetico territoriale, per il tramite dell'associazione territorialedi appartenenza, il nominativo eletto.1.2. Unità produttive con più di quindici dipendenti


503 di 798I rappresentanti per la sicurezza si individuano tra i componenti dellaRSU. Il numero massimo di tali rappresentanti è il seguente:- 1 rappresentante nelle unità produttive da 16 a 100 dipendenti;- 2 rappresentanti nelle unità produttive da 101 a 200 dipendenti;- 3 rappresentanti nelle unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti;- 6 rappresentanti nelle unità produttive con oltre 1.000.PermessiNelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, per l'espletamentodei compiti previsti dall'art. 19 del d. Igs. 19 settembre 1994,n. 626, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previstiper le RSU, utilizzano permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ognirappresentante.Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g),i), ed I) dell'articolo 19 citato, non viene utilizzato il predetto monteore.In sede di contrattazione nazionale di categoria o aziendale le partiprocederanno all'assorbimento delle ore di permesso spettanti airappresentanti per la sicurezza, avendo riguardo alle ore di permessogià riconosciute per lo stesso titolo.Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezzaa) All'atto della costituzione della RSU il candidato a rappresentanteper la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati propostiper l'elezione della RSU.La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni delle RSU.b) Nei casi in cui sia già costituita la RSU ovvero siano ancora operantile rappresentanze sindacali aziendali, per la designazione delrappresentante per la sicurezza si applica la procedura che segue.Entro novanta giorni dalla data del presente accordo il/i rappresentante/iper la sicurezza è/sono designato/i dai componenti della RSUal loro interno.Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assembleadei lavoratori.Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a taleevento) e nella unità produttiva operino le RSA delle organizzazionisindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie, il/i rappresentante/iper la sicurezza è/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo


504 di 798le procedure sopra richiamate per le unità produttive con numero didipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.Nel caso di dimissioni della RSU il rappresentante per la sicurezzaesercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre60 giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permessopreviste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di e-sercizio della funzione medesima.c) In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il rappresentanteper la sicurezza è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro internosecondo le procedure sopra richiamate per il caso delle unità produttivecon numero di dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle OO.SS.In questa fattispecie, ai rappresentanti per la sicurezza spettano, perl'espletamento delle attribuzioni di cui all'art. 19 del D. Igs. 19 settembre1994, n. 626, permessi retribuiti pari a 40 ore.Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezzadeve essere comunicato alla direzione aziendale, che a sua volta nedà comunicazione, per il tramite dell'associazione territoriale di appartenenza,all'organismo paritetico territoriale che terrà il relativo e-lenco.I rappresentanti per la sicurezza restano in carica 3 anni.2. ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZACon riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza,la cui disciplina legale è contenuta all'art. 1 9 del D. lgs n. 626/94, leparti concordano sulle seguenti indicazioni.2.1. Accesso ai luoghi di lavoroIl diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delleesigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datoredi lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabiledel servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.2.2. Modalità di consultazione


505 di 798Laddove il D. Igs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro laconsultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si devesvolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezzasu tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un interventoconsultivo dello stesso.Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il temponecessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni,sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e leproposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione,apponendo la propria firma sul verbale della stessa.2.3. Informazioni e documentazione aziendaleIl rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazionie la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma1 dell'art. 19.Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazionedei rischi di cui all'art. 4 comma 2 custodito presso l'azienda ol'unità produttiva ai sensi dell'art. 4 comma 3.Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, leinformazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previstodalla legge.Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro siintendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativiall'igiene e sicurezza del lavoro.Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto afarne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto delsegreto industriale.3. FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZAIl rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione previstaall'art. 19, comma 1, lett. g) del D. Igs. n. 626 del 1994.La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono acarico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuitiaggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.


506 di 798Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16,si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere:- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa inmateria di igiene e sicurezza del lavoro;- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure diprevenzione e protezione;- metodologie sulla valutazione del rischio;- metodologie minime di comunicazione.Oltre a quanto sopra previsto, la contrattazione nazionale di categoriapuò individuare ulteriori contenuti specifici della formazione (anchein tema di metodologia didattica) con riferimento a specificità deipropri comparti.Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni cheabbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza deilavoratori, prevede una integrazione della formazione.4. RIUNIONI PERIODICHEIn applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo 626/94 le riunioniperiodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazionedella riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni dirischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione inazienda.Della riunione viene redatto verbale.PARTE SECONDA1. ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALILe parti danno attuazione all'art.20 del decreto legislativo 19 settembre1994, n.626, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dellostesso articolo, concordando quanto segue.Le parti convengono di costituire a livello territoriale entro 120 giornigli organismi paritetici di cui al suddetto articolo 20 con funzioni di o-rientamento e promozione di iniziative formative in tema di prevenzione.


507 di 798A tal fine questi organismi elaborano progetti formativi inerenti le materiedell'igiene e sicurezza del lavoro e, al fine di favorire l'effettuazionedelle iniziative proposte, oltre a tenere i rapporti con l'Ente Regionee gli altri soggetti, istituzionali e non, operanti in materia di salutee sicurezza, possono promuovere direttamente l'organizzazionedi corsi o giornate formative.Agli organismi paritetici sono inoltre attribuite le funzioni di composizionedelle controversie di cui al suddetto art.20: essi, infatti, sonoaditi quale prima istanza di risoluzione di controversie insorte circa"l'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione,previsti dalle norme vigenti". Al riguardo le parti ribadiscono laconvinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezzadel lavoro sia realizzabile attraverso l'applicazione di soluzionicondivise ed attuabili. Pertanto, in tutti i casi di insorgenza di controversierelative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza,informazione e formazione previsti dalle norme vigenti,le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti)si impegnano ad adire l'organismo paritetico al fine di riceverneuna soluzione concordata, ove possibile. La parte che ricorre all'organismoparitetico, ne informa senza ritardo le altre parti interessate.Gli organismi paritetici territoriali sono composti da 6 componenti, dicui 3 in rappresentanza della parte datoriale e 3 in rappresentanzadelle OO.SS..I compiti di segreteria sono assunti dalle associazioni territoriali degliimprenditori.* * *Le parti si incontreranno entro un anno dalla data del presente accordoper verificarne l'applicazione.


508 di 798LEGGE 29 LUGLIO 1996, N. 402 - ART.3 SU RETRIBUZIONE IM-PONIBILE E ACCERTAMENTI ISPETTIVI.(G.U. N. 181 DEL 3 AGOSTO 1996)Art. 3 - Determinazione contrattuale di elementi della retribuzioneda considerarsi agli effetti previdenziali; accertamenti ispettivi;regolamentazione rateale dei debiti per contributi.1. La retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi di qualsiasilivello non può essere individuata in difformità dalle obbligazioni,modalità e tempi di adempimento come definiti negli accordi stessidalle parti stipulanti, in riferimento alle clausole sulla non computabilitànella base di calcolo di istituti contrattuali e di emolumenti e-rogati a vario titolo, diversi da quelli di legge, ovvero sulla quantificazionedi tali emolumenti comprensiva dell'incidenza sugli istituti retributividiretti o indiretti. Allo stesso fine valgono le clausole per la limitazionedi tale incidenza relativamente ad istituti retributivi introdottida accordi integrativi aziendali in aggiunta a quelli previsti dal contrattocollettivo nazionale di lavoro. Le predette disposizioni operanoanche agli effetti delle prestazioni previdenziali.2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i contratti e gli accordicollettivi contenenti clausole o disposizioni di cui al comma 1 sonodepositati a cura delle parti stipulanti presso l'ufficio provinciale dellavoro e della massima occupazione e presso la competente sededegli enti previdenziali interessati competenti territorialmente. Il depositodegli accordi di cui al comma 1 è effettuato entro trenta giornidalla loro stipulazione; i contratti già sottoscritti alla data di entrata invigore del presente decreto sono depositati entro il 31 ottobre 1996.In conseguenza di esigenze organizzative e funzionali dei predetti uffici,il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può disporremodalità diverse di deposito ai fini di cui al presente comma.3. All'articolo 3, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335,sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei casi di attestata regolaritàovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivoeseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi aiperiodi di paga anteriore alla data dell'accertamento ispettivo stessonon possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche


ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolaridel datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore. Lapresente disposizione si applica anche agli atti e documenti esaminatidagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonché aiverbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenzialee assicurativa. I funzionari preposti all'attività di vigilanzarispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per doloo colpa grave.".4. A decorrere dal 1 luglio 1996, è determinata in sei punti lamaggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni.509 di 798


510 di 798PROTOCOLLO 24 SETTEMBRE 1996 TRA GOVERNO E PARTISOCIALI - ACCORDO PER IL LAVORO (STRALCIO).INTRODUZIONEIl Governo e le parti sociali firmatarie del presente protocollo(in seguito parti sociali) concordano sull'urgenza di attivare un pianostraordinario per l'occupazione che abbia come obiettivo l'accrescimentodel tasso di occupazione, in particolare nel Mezzogiorno.La questione della disoccupazione è presente prevalentementenelle regioni meridionali del Paese e, pertanto, l'intervento concordatosarà modulato in modo tale da produrre sensibili effetti di riduzionedel divario tra Nord e Sud.Il Governo e le parti sociali assegnano grande importanza almetodo della concertazione. Quella dell'occupazione è infatti una sfidache richiede il concorso di tutti, nella consapevolezza che risanamentofinanziario, creazione di condizioni per una crescita stabile epolitiche per l'occupazione non sono obiettivi alternativi.Il Governo e le parti sociali sono convinti della necessità diuna strategia integrata tra politiche macroeconomiche, politiche delmercato del lavoro, politiche per l'occupazione.In questo quadro l'utilizzazione della leva fiscale come fondamentalestrumento per lo sviluppo dell'economia, delle imprese e dell'occupazionetrova riconoscimento comune di essenzialità e l'impegnodel Governo ad operare coerentemente sin dalla prossima finanziariaattraverso anche una riduzione degli oneri sul costo del lavoro.Per quanto attiene alle politiche del lavoro il Governo e le partisociali confermano le priorità dell'Unione Europea fissate ad Essened i contenuti del protocollo d'intesa del 23 luglio 1993, con gli aggiornamentie gli adeguamenti opportuni. E' necessario altresì perseguiregli obiettivi di convergenza indicati nel trattato di Maastricht attuandouna rigorosa politica di bilancio.Il confronto sull'occupazione, che si svolge in Italia, rientra nellapiù vasta strategia di dialogo che in Europa si è intensificata nelcorso del Semestre di Presidenza italiana della U.E. con la Conferenzatripartita di Roma, primo appuntamento nell'ambito dell'azioneper l'occupazione in Europa proposto dal Presidente Santer.Le linee guida della politica per l'occupazione si ispirano aicontenuti del Libro Bianco di Delors su crescita, competitività e occu-


pazione laddove si pone l'accento sulle esigenze infrastrutturali, diformazione e ricerca, sulla dotazione di servizi rivolti ai sistemi localio virtuali di PMI, sui nuovi bacini di opportunità d'impiego. Questivanno dalla salvaguardia dell'ambiente e del territorio, alla riqualificazionedegli spazi urbani, ai servizi sociali e di cura, con particolareriferimento allo sviluppo del settore no-profit.Nelle aree dove la disoccupazione è particolarmente elevata,occorre innescare interventi per incidere congiuntamente sulla creazioned'impresa, sullo sviluppo locale, sulle prospettive dell'occupazione,verificando il contributo che può venire dall'innovazione deicomportamenti delle istituzioni, degli attori economici e di quelli collettivi.Sotto questo profilo sarà finalizzato l'attuale assetto degli incentivitenendo conto delle specificità, delle convenienze e delle vocazionid'area.Al fine di assicurare il pieno successo di tali iniziative e di creareun ambiente favorevole per i nuovi investimenti, in particolare nelMezzogiorno d'Italia, il Governo e le parti sociali riconoscono la straordinariaimportanza del ripristino della legalità e concordano con leazioni formulate dal CNEL sul rapporto tra legalità-impresaoccupazione.Per quanto attiene al lavoro pubblico, la semplificazione e l'efficienzadelle pubbliche amministrazioni costituiscono strumenti fondamentaliper lo sviluppo del Paese. Occorre perseguire l'obiettivodella valorizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni comerisorsa essenziale per la realizzazione dei processi di trasformazionedegli apparati pubblici. Lo sviluppo di politiche innovative in tema dipersonale, attraverso la contrattazione e investendo principalmentenella formazione e nella trasformazione dell'organizzazione del lavoro,va posto in connessione con le riforme che il Governo ha predispostoin materia di ricollocazione di funzioni, di razionalizzazione edi semplificazione amministrativa, di bilancio dello Stato, nonché conle riforme in materia di completamento del processo di piena contrattualizzazionedel rapporto di lavoro e di efficienza dell'azione e dell'organizzazionedegli uffici pubblici. Ai predetti fini, il Governo si impegnaa concludere un confronto con le parti sociali per pervenire aduno specifico protocollo d'intesa.Sulla base di questi indirizzi generali il Governo e le parti socialihanno individuato una serie di misure nel seguito delineate.511 di 798


512 di 798FORMAZIONEOMISSISPROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONEPer conseguire, anche a breve, risultati concreti in terna di occupazioneil Governo e le parti sociali convengono sull'esigenza dioperare su più versanti: lo sviluppo e la modernizzazione del sistemaproduttivo anche attraverso il sostegno alla nuova imprenditorialità, lariduzione dell'incidenza dei costi indiretti del lavoro, la creazione dicondizioni idonee a favorire l'emersione del "sommerso", la revisionedelle norme del mercato del lavoro per consentire ai soggetti un quadrotrasparente di diritti e obblighi, una maggiore flessibilità connessaad una nuova semplificata regolazione ed alla qualificazione attraversola formazione dei dispositivi di primo inserimento al lavoro alfine di promuovere l'occupazione e la formazione dei giovani, il sostegnoagli interventi di rimodulazione e riduzione contrattata degliorari di lavoro, l'organizzazione di servizi idonei a favorire l'incontrotra domanda ed offerta di lavoro.Oltre a sottolineare l'esigenza di creare adeguate condizioniper la crescita il Governo e le parti sociali auspicano che l'andamentodell'occupazione sia più reattivo quando la congiuntura economicamigliora. In tal senso concordano sul fatto che debba essere rivisto ilsistema degli incentivi all'occupazione in modo da massimizzarne ilrendimento in relazione agli obiettivi specifici che si intendono raggiungere,tenendo conto dei limiti posti dalla Commissione dell'UnioneEuropea in termini di aiuti all'occupazione e dell'esigenza di compensareil progressivo venir meno nelle aree del Mezzogiorno del regimedi agevolazioni contributive e della fiscalizzazione degli onerisociali.Il Governo è impegnato a presentare alle parti sociali entro il31 ottobre 1996 un progetto di riordino delle agenzie di promozione ecreazione di lavoro e di impresa per qualificare e dare maggiore incisivitàalle politiche di reindustrializzazione e sviluppo. Tale progettosarà ispirato ai principi dell'eliminazione delle sovrapposizioni, dellaindividuazione di missioni specifiche, della valorizzazione delle professionalitàpresenti. Il progetto prevederà l'evoluzione degli assettisocietari nonché una realizzazione e riorganizzazione delle funzioniesistenti.


In questo quadro sarà previsto un soggetto distinto che cureràla promozione e l'assistenza allo sviluppo dei lavori socialmente utili.Il Governo e le parti sociali concordano sull'esigenza di darepiena attuazione al principio delle pari opportunità. Vi é piena consapevolezzache occorra affermare una logica non assistenziale che attraversitutte le politiche dell'occupazione e del mercato del lavoro, ivicompresa la formazione, dove sono tuttora diffusi ruoli e stereotipinon paritari. La promozione dell'impiego femminile costituirà dunqueun criterio guida degli interventi in vista del riequilibrio dei tassi di occupazionee del mix professionale fra uomini e donne anche in riferimentoalla politica per lo sviluppo dell'imprenditorialità. Il Ministroper le pari opportunità svolgerà un'azione di impulso e coordinamentoal fine di promuovere e potenziare tali iniziative.Dalle piccole e medie imprese di tutti i settori il Governo si attendeun contributo determinante in termini di crescita occupazionale.Il riordino degli incentivi dovrà essere orientato a massimizzarequesto apporto, in particolare nei settori nuovi con prospettive occupazionali.Il Governo ritiene di dover migliorare le condizioni in cui sitrovano concretamente ad operare le PMI e le imprese artigiane, turistichee com<strong>merci</strong>ali: semplificando le procedure amministrative,rimuovendo le rigidità del mercato del lavoro, agevolando l'accessoal credito ed ai fondi per la ricerca applicata, promuovendo la disponibilitàdi servizi di formazione di qualità per le esigenze del personalee degli stessi imprenditori, favorendo la diffusione dell'informazionesull'innovazione e quella sulle tendenze dei mercati, trovando soluzionimirate al mondo della cooperazione in particolare per quanto attienealla figura del socio lavoratore, per la cui definizione il Governopresenterà uno specifico disegno di legge. Delle specifiche esigenzedelle P.M.I. si terrà conto anche nell'ambito delle necessarie armonizzazioniconseguenti alla definizione degli strumenti di cui alpresente accordo.Il sostegno alla nuova imprenditorialità riveste un'importanzaparticolare, soprattutto nelle aree in ritardo di sviluppo. Il Governo ele parti sociali convengono sul fatto che questo richieda adeguate risorse,capacità organizzativa e raccordi tra le istanze pubbliche prepostea tale compito.Le politiche di sostegno alla nascita di nuove imprese riguarderanno,in particolare la promozione ed il finanziamento di progetti,prioritariamente nei settori a più alta intensità occupazionale: lavoro513 di 798


514 di 798cosiddetto di cura, servizi alla persona, tutela e valorizzazione dell'ambientee del territorio, con particolare riferimento al trattamentodelle acque e ai sistemi di raccolta differenziata di rifiuti solidi, riqualificazionedegli spazi urbani, etc.Il "prestito d'onore" che prevede anche stanziamenti a fondoperduto potrà svolgere un ruolo importante mantenendo fermo il presuppostodi un intervento formativo e di validazione dell'idea imprenditoriale.La strategia delineata richiede di intervenire sull'intera strumentazionedel mercato del lavoro innovando nella regolazione delmercato del lavoro e dei singoli istituti e, sul piano della prassi, neicomportamenti pubblici eliminando vistosi malfunzionamenti.A seguito dell'introduzione delle nuove norme relative aglistrumenti di seguito trattati le parti sociali si incontreranno nelle sedispecifiche per adempiere alle necessarie armonizzazioni dei contratti.1. APPRENDISTATOObiettivi di riforma:1. qualificare l'istituto per quanto attiene ai profili formativi oggicertamente trascurati, prevedendo adeguati incentivi per il ruolo svoltodall'impresa;2. specializzare l'apprendistato come canale di qualificazionein alternanza per giovani privi di qualificazione od in possesso di qualificazionenon spendibile per la mansione in oggetto;3. allargare la possibilità di ricorso all'istituto (settori, titoli distudio, profili professionali, fascia di età interessata) e promuovernela regolazione in ambito contrattuale (compreso il ruolo degli organismiparitetici);4. curare lo snodo tra formazione e lavoro, tra formazione e-sterna e formazione in situazione di lavoro entro un progetto unitariogestito in modo flessibile, sensibilizzando le imprese e promuovendoi necessari adattamenti organizzativi.Nuovo modello- settori interessati: tutti, compresa l'agricoltura. Vengono fatte salvele condizioni di maggior favore per il settore artigiano discendenti dall'attualequadro legislativo e contrattuale;- profili professionali interessati: rinvio alla contrattazione collettiva;


- fascia di età: 16-24 (il limite superiore viene elevato a 26 anni alSud);- caratteristiche dell'apprendistato: speciale rapporto di lavoro a causamista di durata variabile tra 18 mesi e 4 anni secondo determinazionidella contrattazione collettiva;- svolgimento: nel nuovo modello l'apprendistato si articolerà, adottandoi necessari criteri di flessibilità, in un periodo di formazione allavoro di durata variabile, facente parte integrante dell'apprendistato,da svolgere in una struttura formativa, in un periodo di impegno prevalentedi lavoro in impresa intervallato da momenti ricorrenti di formazionee in una fase finale di bilancio e certificazione delle competenzeacquisite, definita in base ad intese tra Regione e parti sociali;- incentivi: l'attuale regime sarà integrato con un intervento, modulatoin relazione all'impegno formativo delle imprese, attivando all'uopo ilcofinanziamento dell'Unione europea.Il passaggio nodale della riforma é costituito dalla trilateralitàdel contratto di apprendistato che impegna giovane, impresa e strutturaformativa fin dalla fase iniziale, dall'impegno della parte pubblicae delle parti sociali a vigilare sulla qualità dell'intero processo e sullacertificazione finale delle competenze acquisite da riportare sul librettodi formazione.La formazione "off the job", per tutti i settori e tipologie produttive,sarà strutturata e modulata nel corso del periodo di apprendistatoin modo da:- favorire l'adozione e l'attuazione dell'innovazione da parte delle imprese;- promuovere l'accesso al cofinanziamento dei fondi strutturali;- valorizzare l'apporto del sistema di formazione professionale che vain gran parte ricostruito/costruito in relazione ai nuovi compiti.Il problema é di dare vita ad un progetto formativo effettivamenteintegrato, ricco ed essenziale in modo da rispondere alle esigenzedell'impresa e dei giovani apprendisti, sperimentando ancheforme di personalizzazione della formazione complementare.Nel corso dell'apprendistato il giovane percepirà la retribuzionecontrattualmente prevista. Durante i periodi di formazione il giovanepercepirà da parte dell'impresa il salario contrattualmente previstoma il costo sostenuto dall'impresa sarà rimborsato da partepubblica attivando il cofinanziamento comunitario. Il ricorso al cofi-515 di 798


nanziamento comunitario caratterizzerà i periodi formativi e la fase dicertificazione delle competenze.Per il settore dell'artigianato le parti firmatarie convengono diaprire un confronto mirato a modulare gli interventi contrattuali e leeventuali innovazioni legislative e formative sulla base delle specificheesigenze del comparto, a partire dall'attuale sistema di formazioneaziendale.Azioni amministrative a sostegno del processo di riforma- Riprogrammazione delle azioni cofinanziate e allestimento di unnuovo Programma Operativo nel quale canalizzare i progetti. La riduzionedegli oneri sociali dovrà costituire la parte italiana da attivarenel quadro del cofinanziamento UE;- programmazione territoriale dei posti di apprendistato.Implicazioni ed impatto del nuovo sistemaPer realizzare l'integrazione tra formazione in situazione di lavoroe formazione esterna nell'ambito di un progetto unitario é necessarioun cambiamento delle regole, della prassi e dei comportamentivigenti nel sistema lavoro ed in quello di formazione professionale,tutte cose di cui c'é piena consapevolezza ma che richiedonotempo. Il Governo ritiene che la qualificazione dell'offerta formativasia determinante per il pieno decollo del nuovo modello di apprendistatoe che ciò richieda:- una trasformazione dei centri di formazione professionale in agenzieformative effettivamente raccordate con il tessuto delle impreselocali;- l'utilizzo degli istituti professionali di Stato proseguendo e sviluppandola sperimentazione dei percorsi formativi "compatti";- l'attivazione di nuove strutture partecipate dalle parti sociali o a carattereconsortile con particolare riferimento alle piccole imprese, nell'ambitodi poli integrati di formazione, ricerca e servizi;- l'adozione/condivisione di una prassi di sistematica valutazione deifabbisogni di competenze;- un impegno nel controllo del sistema da parte delle parti sociali.Per tale ragione ma anche per dare tempo alla contrattazionedi operare i necessari adeguamenti verrà adottato un approccio checonsentirà al nuovo modello di andare gradualmente a regime e diapportare gli aggiustamenti ritenuti opportuni sulla base dell'esperienzaaccumulata.516 di 798


517 di 7982. STAGEObiettivi della riformaSi conferma quanto sottolineato nella parte relativa alla formazione.Più che di riforma si tratta di creare le condizioni per la messaa regime di un dispositivo polivalente di formazione, orientamento,tendente a favorire un primo contatto tra giovane in formazione edimpresa. In pratica occorrerà semplificare ulteriormente la proceduradi attivazione mantenendo un quadro di garanzie adeguato.Azioni amministrative a sostegno del processo di riformaRiprogrammazione delle azioni cofinanziate e allestimento diun Programma Operativo Quadro nel quale canalizzare i progetti.Programmazione territoriale dei posti di stage.Implicazioni ed ImpattoLo stage, preordinato ad orientare il giovane in formazione,può facilitare l'accensione di un rapporto di lavoro.Sarà valutata l'opportunità di prevedere borse di formazioneper il lavoratore (cofinanziabili dall'UE).3. FORMAZIONE CONTINUAObiettivi di riforma1. Promuovere l'investimento formativo da parte delle impresea beneficio dei propri dipendenti (dirigenti, quadri, impiegati, operai)sviluppando altresì un sistema di riconoscimento dei crediti formativiacquisiti dai lavoratori;2. promuovere in tutti i settori la formazione e l'aggiornamentoprofessionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci dicooperative nei modi e nelle forme più adeguati alle loro specificheesigenze;3. riorientare il sistema ancora fortemente ancorato alla formazioneiniziale e caratterizzare in tal senso la riforma della leggequadro sulla formazione professionale. Nel paragrafo sulla formazioneè indicata questa direzione anche sotto il profilo delle risorse dedicateampliando e graduando quanto ai tempi, le anticipazioni dellalegge 236/93;4. promuovere la contrattazione in materia;5. lo sviluppo del sistema di formazione continua é una strategiadeterminante per la competitività ma può altresì svolgere un im-


518 di 798portante ruolo di anticipazione e di "attivazione" degli ammortizzatorisociali.Modello prospettatoIl modello sarà caratterizzato da grande flessibilità in modo darispondere agli obiettivi di anticipazione dei fabbisogni di competenze,di riqualificazione, di aggiornamento professionale. L'ampia casisticanon consiglia di prospettare modelli chiusi bensì di creare lecondizioni per lo sviluppo di un'offerta formativa di qualità e di gestireal meglio le esigenze ottimizzando le risorse finanziarie a disposizione.I progetti formativi potranno anche essere presentati da organismiassociativi, da organismi partecipati dalle parti sociali, da consorzie raggruppamenti di imprese. Gli interventi saranno regolati nelquadro di convenzioni con le Regioni impresa a seguito di intese trale parti sociali, prevedendo un ruolo di collettore di progetti per gli Entibilaterali.La previsione di destinare progressivamente il gettito dello0,30% al finanziamento degli interventi di formazione continua determinaun nuovo quadro di opportunità per le imprese ed i lavoratori.Per promuovere in maggior misura l'investimento formativo daparte delle imprese si potrà riconoscere un contributo per ora di formazione.Azioni amministrative a sostegno del processo di riforma- Riprogrammazione delle azioni cofinanziate e allestimento di unProgramma Operativo Quadro nel quale canalizzare i progetti dandopriorità:- a lavoratori a professionalità bloccata;- formazione in adempimento di normative (operatori della sicurezza,esperti di risparmio energetico, etc.);- formazione rivolta a lavoratori in cassa integrazione.4. FORMAZIONE PERMANENTEObiettivi di riformaIntrodurre uno strumento di flessibilità a vantaggio del lavoratorein linea con le esperienze più avanzate in Europa.Modello prospettatoPer precostituire le condizioni per l'accesso alla formazionesarà regolato l'istituto del congedo ed in particolare quello della formazione(sabatico).


519 di 798Si opererà per via legislativa e attraverso rinvii alla contrattazionecollettiva, facendo riferimento al modello contrattuale delle 150ore, per quanto riguarda la fissazione dei limiti di durata e della quotamassima dei congedi simultanei.Il Governo ritiene che la previsione di borse di formazione insostituzione del reddito cessante del lavoratore che programma uninvestimento formativo, concesse su domanda dall'ente bilaterale disettore, comparto e territorio a valere su fondi nazionali/regionali,siano una modo adeguato di affrontare il problema. L'intervento potrebbealtresì essere cumulato con un prestito d'onore in vista dellacreazione d'impresa individuale, un'aspirazione questa più frequentee concreta nell'adulto con qualche esperienza che nel giovane alprimo lavoro.Una variante particolarmente agibile sembra essere quella delpassaggio temporaneo del lavoratore, concordato con il datore di lavoro,dall'impegno a tempo pieno ad un impegno a tempo parzialeprevedendo la concessione di borse di formazione a parziale integrazionedella parte di salario perso.In ogni caso, ma per questo occorre un provvedimento legislativospecifico, é opportuno prevedere la deducibilità parziale dellespese di formazione sostenute dal lavoratore e debitamente certificate.Ciò varrebbe come incentivo ma svolgerebbe anche una funzionesegnaletica, di valorizzazione di determinate offerte formativerispetto ad altre.Azioni amministrative di sostegno alla riformaAllestimento di Programmi Operativi nei quali canalizzare iprogetti prevedendo determinate priorità in termini di formazione, settori.Sperimentazioni nel quadro dei Programmi Leonardo, Adapt,Occupazione.5. LAVORO INTERINALEObiettivi di riforma1. Trattasi di nuovo istituto per il nostro ordinamento;2. il lavoro interinale dovrebbe consentire di cogliere un segmentodi domanda e di offerta di lavoro, in particolare nei grandi centriurbani, quantitativamente apprezzabile ma limitato anche in ragionedel maggior costo rispetto a quello di un lavoratore a termine;


3. dall'introduzione dell'interinale il Governo si attende un beneficiosia in termini di regolarizzazione di posizioni di lavoro oggisommerse che di gettito contributivo ed IRPEF.Modello prospettatoL'istituto sarà applicato negli ambiti, per i settori e secondo iprincipi dell'accordo di luglio '93. Il Governo, d'intesa con le parti sociali,procederà ad una verifica delle sperimentazioni dopo due annidal loro avvio.Per l'agricoltura e l'edilizia il lavoro interinale potrà essere introdottoin via sperimentale successivamente alle verifiche in atto insede ministeriale previa intesa tra le parti circa le aree e le modalitàdella sperimentazione.Casi di esclusione: sostituzione di lavoratori in sciopero, presso unitaproduttive dove si sia proceduto a riduzioni di personale nei 12 mesiprecedenti limitatamente alle mansioni oggetto di riduzione, o sianooperanti sospensioni che abbiano riguardato lavoratori adibiti allestesse mansioni a cui si riferisce la fornitura; lavorazioni che richiedanouna sorveglianza medica speciale o particolarmente pericoloseindividuate con decreto del Ministro del Lavoro, salvo che i lavoratorisiano in possesso di una specifica preparazione.Tipologia contrattuale:L'impresa di lavoro interinale può assumere il lavoratore conun contratto per il tempo specifico della missione, ovvero con contrattoa tempo indeterminato con diritto di esclusiva. In quest'ultimo casova garantito al lavoratore - da parte della legge o dell'autonomia collettivaun trattamento minimo per i periodi di disponibilità. Nel primocaso sarà agevolata la continuità del lavoro con sostegni formativi, dicounseling e previdenziali nei termini nel seguito specificati.Soggetti autorizzati:Il Governo intende mantenere un quadro di ampie garanzie inrelazione all'introduzione dell'istituto, in particolare:- per quanto attiene all'affidabilità, alle garanzie economiche offerte,alla copertura territoriale assicurata dai soggetti autorizzati all'eserciziodella fornitura di lavoro temporaneo (società per azioni, o cooperativepartecipate da enti pubblici o enti di promozione della cooperazione).E' previsto che il Ministero del Lavoro rilasci l'autorizzazioneall'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo e svolga nelseguito un'attività di vigilanza e controllo;520 di 798


521 di 798- alle condizioni di piena parità del lavoratore in missione con i lavoratoridipendenti dall'impresa utilizzatrice;- alla promozione dell'accesso dei lavoratori alla formazione professionaleoperando altresì per il miglioramento della loro posizioneprevidenziale. E' previsto che il fondo al quale affluisce il contributodelle imprese di fornitura di lavoro temporaneo sia volto a finanziare,anche con il concorso della Regione, attività di formazione a favoredei prestatori di lavoro interinale e a finanziare anche contribuzionifigurative per i periodi dedicati alla formazione.E' fatto carico all'agenzia o a chi essa conferisca mandato curarel'organizzazione dei momenti di formazione e counseling a beneficiodei lavoratori;- alla previsione del diritto di informazione alle rappresentanze sindacaliaziendali delle aziende utilizzatrici preliminarmente alla stipuladel contratto di fornitura, tranne nei casi in cui la utilizzazione debbaessere tempestiva.6. INCENTIVI ALLA RIDUZIONE E RIMODULAZIONE DEGLI O-RARI DI LAVORO, PART-TIMEObiettivi di riformaLa direttiva comunitaria in materia di orario di lavoro sarà recepitaentro i tempi previsti previa intesa con le parti sociali.Il Governo, alla luce dei contenuti della norma di recepimentodella direttiva comunitaria sull'orario di lavoro, adotterà misure di incentivazionedelle riduzioni contrattate dell'orario e ne promuoverà lerimodulazioni dell'orario di lavoro tenendo conto della definizione diorari multiperiodali (plurisettimanali, mensili, annuali), sia in via generaleche con riferimento a specifiche utenze.Modello prospettatoParte degli oneri sociali attualmente a carico delle imprese saràredistribuita in modo che, in linea con la normativa recentementeintrodotta, il nuovo sistema delle aliquote basato su 4 fasce orarie(24, 32, 36, 40) incentivi gli orari ridotti e disincentivi il ricorso sistematicoal lavoro straordinario. Il modello adottato prevede un'invarianzadegli oneri per i rapporti di lavoro a tempo pieno.In particolare per quanto attiene al part-time, dopo averlo parificatoper quanto attiene ai contributi (DL 404/96) il Governo lo incentiveràsia in via generale (aliquote differenziate sopra citate) prevedendoulteriori sgravi, che con riferimento a particolari utenze: giova-


522 di 798ni al primo inserimento lavorativo nelle aree dell'obiettivo 1; donneche rientrano sul mercato del lavoro dopo un lunga pausa; anziani inuscita progressiva dal lavoro a condizione che siano sostituiti da giovani.Si prevede l'estensione, da concordare in via contrattuale, ancheal settore agricolo; a tal fine le parti convengono di aprire untempestivo confronto per definire gli ambiti di applicazione.Per il finanziamento delle agevolazioni saranno utilizzate le risorseprovenienti dal gettito connesso alla rimodulazione delle aliquotecontributive introdotta con la Legge Finanziaria 1996 integrateda risorse aggiuntive di finanza pubblica previste per l'attuazione dellapresente intesa. La parte di risorse da destinare alla finalità sopraesposta sarà stabilita annualmente con decreto del Ministro del Lavoro.Per il primo anno l'ammontare della disponibilità sarà di 400MLD.Il Governo, dopo due anni, di intesa con le parti sociali, procederàad una verifica dell'impatto sui comportamenti delle imprese esui risultati occupazionali al fine di valutare la modulazione introdottaed il conseguente impegno finanziario.- OMISSIS -


523 di 798LEGGE 24 GIUGNO 1997, N.196 NORME IN MATERIA DI PRO-MOZIONE DELL'OCCUPAZIONE.(S.O. alla G.U. n. 154 del 4.7.1997)ART. 1 - CONTRATTO DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI LA-VORO TEMPORANEO1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è il contratto medianteil quale un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo, di seguitodenominata "impresa fornitrice", iscritta all'albo previsto dall'articolo2, comma 1, pone uno o più lavoratori, di seguito denominati "prestatoridi lavoro temporaneo", da essa assunti con il contratto previstodall'articolo 3, a disposizione di un'impresa che ne utilizzi la prestazionelavorativa, di seguito denominata "impresa utilizzatrice", peril soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuate aisensi del comma 2.2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo puo' essere concluso:a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria diappartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamentepiù rappresentativi;b) nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dainormali assetti produttivi aziendali;c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesidi cui al comma 4.3. Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le attività rivolte allosviluppo dell'agricoltura biologica, e dell'edilizia i contratti di fornituradi lavoro temporaneo potranno essere introdotti in via sperimentaleprevia intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datoridi lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionalecirca le aree e le modalità della sperimentazione. La predetta limitazionenon trova applicazione con riferimento ai lavoratori appartenentialla categoria degli impiegati .4. È vietata la fornitura di lavoro temporaneo:a) per le mansioni individuate dai contratti collettivi nazionali della categoriadi appartenenza dell'impresa utilizzatrice stipulati dai sindacaticomparativamente più rappresentativi, con particolare riguardo allemansioni il cui svolgimento puo' presentare maggiore pericolo per lasicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi;b) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;


c) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i dodicimesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratoriadibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che lafornitura avvenga per provvedere a sostituzione di lavoratori assenticon diritto alla conservazione del posto;d) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensionedei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazionesalariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansionicui si riferisce la fornitura;e) a favore di imprese che non dimostrano alla Direzione provincialedel lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successivemodificazioni ed integrazioni;f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale eper lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto del Ministrodel lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.5. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è stipulato informa scritta e contiene i seguenti elementi:a) il numero dei lavoratori richiesti;b) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento;c) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazionilavorative;d) assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione delpagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonchèdel versamento dei contributi previdenziali;e) assunzione dell'obbligo della impresa utilizzatrice di comunicareall'impresa fornitrice i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili,nonchè le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilitào del minore periodo di durata del rapporto;f) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di rimborsare all'impresafornitrice gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamentesostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo;g) assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice, in caso di inadempimentodell'impresa fornitrice, dell'obbligo del pagamento diretto allavoratore del trattamento economico nonchè del versamento deicontributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo,fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice;524 di 798


525 di 798h) la data di inizio ed il termine del contratto per prestazioni di lavorotemporaneo;i) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice.6. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente,la facoltà dell'impresa utilizzatrice di assumere il lavoratore al terminedel contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3.7. Copia del contratto di fornitura è trasmessa dall'impresa fornitricealla Direzione provinciale del lavoro competente per territorioentro dieci giorni dalla stipulazione.8. I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare lapercentuale dei lavoratori, occupati dall'impresa utilizzatrice in forzadi contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionalidella categoria di appartenenza dell'impresa stessa, stipulatidai sindacati comparativamente più rappresentativi.ART. 2 - SOGGETTI ABILITATI ALL'ATTIVITA’ DI FORNITURA DIPRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO1. L'attività di fornitura di lavoro temporaneo puo' essere esercitatasoltanto da società iscritte in apposito albo istituito presso il Ministerodel lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro edella previdenza sociale rilascia, sentita la commissione centrale perl'impiego, entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamentodella sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazioneprovvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavorotemporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle societànel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro e dellaprevidenza sociale, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i trentagiorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminatosubordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attivitàsvolta.2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1sono i seguenti:a) la costituzione della società nella forma di società di capitali ovverocooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;l'inclusione nella denominazione sociale delle parole:"società di fornitura di lavoro temporaneo"; l'individuazione, qualeoggetto esclusivo, della predetta attività; l'acquisizione di un capitaleversato non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o una sua


dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro dell'Unioneeuropea;b) la disponibilità di uffici e di competenze professionali idonee allosvolgimento dell'attività di fornitura di manodopera nonchè la garanziache l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionalee comunque non inferiore a quattro regioni;c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali,la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionaledi lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenzanel territorio nazionale o di altro Stato membro dell'Unione europea;a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogodella cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferioreal 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore alire 700 milioni. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie dicui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighianaloghi fissati per le stesse finalità dalla legislazione di altro Statomembro dell'Unione europea ;d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti dirappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali,anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui allalegge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, perdelitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delittoprevisto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti noncolposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiorenel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti daleggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso,previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza,altresi', di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensidella legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successivemodificazioni.3. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere concessa anchea società cooperative di produzione e lavoro che, oltre a soddisfarele condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno cinquanta socie tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualisticoper la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che occupino lavoratori526 di 798


527 di 798dipendenti per un numero di giornate non superiore ad un terzo dellegiornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso.Soltanto i lavoratori dipendenti dalla società cooperativa di produzionee lavoro possono essere da questa forniti come prestatori di lavorotemporaneo.4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonchè le informazioni di cui alcomma 7 sono dichiarati dalla società alla camera di com<strong>merci</strong>o, industria,artigianato e agricoltura della provincia in cui ha la sede legale,per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 9 del decreto del Presidentedella Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decretoda emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, stabilisce le modalità della presentazione della richiestadi autorizzazione di cui al comma 1.6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanzae controllo sull'attività dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazionidi lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo e sullapermanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al comma2.7. La società comunica all'autorità concedente gli spostamentidi sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attivitàed ha inoltre l'obbligo di fornire all'autorità concedente tutte le informazionida questa richieste.8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligodi riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.223, non si applicano all'impresa fornitrice con riferimento ai lavoratorida assumere con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. Ipredetti lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione, all'impresafornitrice, delle predette disposizioni.ART. 3. - CONTRATTO PER PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPO-RANEO1. Il contratto di lavoro per prestazioni di lavoro temporaneo è ilcontratto con il quale l'impresa fornitrice assume il lavoratore:a) a tempo determinato corrispondente alla durata della prestazionelavorativa presso l'impresa utilizzatrice;b) a tempo indeterminato.2. Con il contratto di cui al comma 1 il lavoratore temporaneo,per la durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatri-


ce, svolge la propria attività nell'interesse nonchè sotto la direzioneed il controllo dell'impresa medesima; nell'ipotesi di contratto a tempoindeterminato il lavoratore rimane a disposizione dell'impresa fornitriceper i periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa presso u-n'impresa utilizzatrice.3. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo è stipulato informa scritta e copia di esso è rilasciata al lavoratore entro 5 giornidalla data di inizio della attività presso l'impresa utilizzatrice. Il contrattocontiene i seguenti elementi:a) i motivi di ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;b) l'indicazione dell'impresa fornitrice e della sua iscrizione all'albo,nonchè della cauzione ovvero della fideiussione di cui all'articolo 2,comma 2, lettera c);c) l'indicazione dell'impresa utilizzatrice;d) le mansioni alle quali il lavoratore sarà adibito ed il relativo inquadramento;e) l'eventuale periodo di prova e la durata del medesimo;f) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo spettante;g) a data di inizio ed il termine dello svolgimento dell'attività lavorativapresso l'impresa utilizzatrice;h) le eventuali misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo diattività.4. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito puo' essereprorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi eper la durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria.Il lavoratore ha diritto di prestare l'opera lavorativa per l'interoperiodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento dellaprova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso.5. L'impresa fornitrice informa i prestatori di lavoro temporaneosui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttivein generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoronecessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essivengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni edintegrazioni. Il contratto di fornitura puo' prevedere che tale obbligosia adempiuto dall'impresa utilizzatrice; in tale caso ne va fatta indicazionenel contratto di cui al comma 3.6. È nulla qualsiasi pattuizione che limiti, anche in forma indiretta,la facoltà del lavoratore di accettare l'assunzione da parte dell'im-528 di 798


529 di 798presa utilizzatrice dopo la scadenza del contratto di fornitura di prestazionidi lavoro temporaneo.ART. 4 - PRESTAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO E TRATTA-MENTO RETRIBUTIVO1. Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria attivitàsecondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzionee la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto inoltre all'osservanzadi tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicateai lavoratori dipendenti dall'impresa utilizzatrice.2. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamentonon inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livellodell'impresa utilizzatrice. Al prestatore di lavoro temporaneo nonpuo' comunque essere corrisposto il trattamento previsto per la categoriadi inquadramento di livello più basso quando tale inquadramentosia considerato dal contratto collettivo come avente carattere e-sclusivamente transitorio .I contratti collettivi delle imprese utilizzatricistabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsionedelle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazionedi programmi concordati tra le parti o collegati all'andamentoeconomico dell'impresa.3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro temporaneo sia assuntocon contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo è stabilitala misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quoteorarie, corrisposta dall'impresa fornitrice al lavoratore per i periodi neiquali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misuradi tale indennità è stabilita dal contratto collettivo e comunque non èinferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, condecreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La predettamisura è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attivitàlavorativa a tempo parziale.4. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal lavoratore perl'attività prestata presso l'impresa utilizzatrice, nel periodo di riferimentomensile, sia inferiore all'importo della indennità di disponibilitàdi cui al comma 3, è al medesimo corrisposta la differenza dalla impresafornitrice fino a concorrenza del predetto importo.ART. 5 - INTERVENTI SPECIFICI PER I LAVORATORI TEMPO-RANEI


1. Le imprese fornitrici sono tenute a versare al Fondo di cui alcomma 2 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrispostaai lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3. Le risorsesono destinate per: a) interventi a favore dei lavoratori temporanei intesi,in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazioneanche in funzione di continuità di occasioni di impiego e aprevedere specifiche misure di carattere previdenziale; b) iniziativecomuni finalizzate a verificare l'utilizzo del lavoro temporaneo e lasua efficacia anche in termini di promozione dell'emersione del lavoronon regolare. I predetti interventi e misure sono attuati nel quadrodi politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitriciovvero, in mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoroe della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacalimaggiormente rappresentative nel predetto ambito.2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo bilateraleappositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle partistipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di fornitura dilavoro temporaneo di cui all'articolo 11, comma 5:a) come soggetto giuridico di natura associativa, ai sensi dell'articolo36 del codice civile;b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrantenelle competenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale aisensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.3. Il Fondo di cui al comma 2 è attivato a seguito di autorizzazionedel Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa verificadella congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste al comma1, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento delFondo stesso. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercitala vigilanza sulla gestione del Fondo.4. All'eventuale adeguamento del contributo di cui al comma 1si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenzasociale in esito alla verifica a cura delle parti sociali da effettuare decorsidue anni dall'effettivo funzionamento del Fondo di cui al comma2.5. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui alcomma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributoomesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzioneamministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli im-530 di 798


531 di 798porti delle sanzioni amministrative sono versati al Fondo di cui alcomma 2.ART. 6.- OBBLIGHI DELL'IMPRESA UTILIZZATRICE1. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavorotemporaneo richiedano una sorveglianza medica speciale o comportinorischi specifici, l'impresa utilizzatrice ne informa il lavoratore conformementea quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'impresautilizzatrice osserva, altresi', nei confronti del medesimo prestatore,tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendentied è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezzaindividuati dalla legge e dai contratti collettivi.2. L'impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il prestatore dilavoro temporaneo a mansioni superiori, deve darne immediata comunicazionescritta all'impresa fornitrice, consegnandone copia al lavoratoremedesimo.3. L'impresa utilizzatrice risponde in solido, oltre il limite dellagaranzia previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), dell'obbligo dellaretribuzione e dei corrispondenti obblighi contributivi non adempiutidall'impresa fornitrice. L'impresa utilizzatrice, ove non abbia adempiutoall'obbligo di informazione previsto dal comma 2, risponde in viaesclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupatoin mansioni superiori.4. Il prestatore di lavoro temporaneo ha diritto a fruire di tutti iservizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell'impresautilizzatrice addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cuigodimento sia condizionato all'iscrizione ad associazioni o societàcooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.5. Il prestatore di lavoro temporaneo non è computato nell'organicodell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicazione di normative dilegge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative allamateria dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte dell'impresafornitrice, l'impresa utilizzatrice comunica alla prima gli elementiche formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7della legge 20 maggio 1970, n. 300.


532 di 7987. L'impresa utilizzatrice risponde nei confronti dei terzi dei danniad essi arrecati dal prestatore di lavoro temporaneo nell'eserciziodelle sue mansioni.ART. 7. - DIRITTI SINDACALI1. Al personale dipendente delle imprese fornitrici si applicano idiritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successivemodificazioni.2. Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suocontratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i dirittidi libertà e di attività sindacale nonchè a partecipare alle assembleedel personale dipendente delle imprese utilizzatrici.3. Ai prestatori di lavoro temporaneo della stessa impresa fornitrice,che operano presso diverse imprese utilizzatrici, compete unospecifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con lemodalità specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.4. L'impresa utilizzatrice comunica alla rappresentanza sindacaleunitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alleassociazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni deilavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:a) il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima dellastipula del contratto di fornitura di cui all'articolo 1; ove ricorrano motivateragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresautilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giornisuccessivi;b) ogni dodici mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori dilavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motividei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata deglistessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.ART. 8. - PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO E LAVORA-TORI IN MOBILITÀ’1. Nel caso di assunzione con il contratto di cui all'articolo 3 daparte di un'impresa fornitrice di lavoratore titolare dell'indennità dimobilità, qualora la retribuzione percepita dal lavoratore per la prestazionedi lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice sia inferioreall'importo dell'indennità di mobilità, ovvero per i periodi in cui ècorrisposta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, almedesimo lavoratore è corrisposta la differenza tra quanto, rispetti-


533 di 798vamente, percepito a titolo di retribuzione ovvero di indennità di disponibilitàe l'indennità di mobilità. Tale differenza è attribuibile finoalla cessazione del periodo di fruibilità dell'indennità di mobilità. Il lavoratoreassunto dall'impresa fornitrice mantiene il diritto all'iscrizionenelle liste di mobilità.2. All'impresa fornitrice che assume lavoratori titolari dell'indennitàdi mobilità con il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo atempo indeterminato, il contributo di cui all'articolo 8, comma 4, dellalegge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni,è determinato complessivamente con riferimento all'ammontaredelle mensilità di indennità di mobilità non fruite dal lavoratore ancheai sensi del comma 1 ed è concesso allo scadere del periodo di fruibilitàdi detta indennità da parte del lavoratore medesimo.3. Le agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24 dellalegge 28 febbraio 1987, n. 56, possono stipulare, con i soggetti di cuiall'articolo 2, convenzioni che prevedano lo svolgimento da parte diquesti ultimi di attività mirate a promuovere il reinserimento lavorativodei titolari dell'indennità di mobilità mediante l'effettuazione di prestazionidi lavoro temporaneo nel rispetto delle condizioni previste daicommi 1, lettera b), e 2 dell'articolo 9 della citata legge n. 223 del1991, e successive modificazioni e integrazioni. La convenzione puo'prevedere lo svolgimento di attività formative che possono essere finanziatea carico del Fondo di cui all'articolo 5, comma 2.4. Nei confronti dei lavoratori che rifiutino l'assunzione da partedell'impresa fornitrice convenzionata ai sensi del comma 3, la Direzioneprovinciale del lavoro, su segnalazione della sezione circoscrizionale,dispone la sospensione dell'indennità di mobilità per un periodopari a quello del contratto offerto e comunque non inferiore adun mese. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso, entro trentagiorni, alla Direzione regionale del lavoro che decide, con provvedimentodefinitivo, entro venti giorni.ART. 9 - NORME PREVIDENZIALI1. Gli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali, previstidalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico delle imprese fornitriciche, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9marzo 1989, n. 88, sono inquadrate nel settore terziario. Sull'indennitàdi disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, i contributi sono ver-


534 di 798sati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativain materia di minimale contributivo.2. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattieprofessionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono a carico dell'impresafornitrice. I premi e i contributi sono determinati in base altasso medio, o medio ponderato, stabilito per la posizione assicurativa,già in atto presso l'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabilile lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinatiin base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffacorrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratoretemporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa nonsia già assicurata.3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazioneeconomica, è stabilita la misura di retribuzione convenzionalein riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per iperiodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto aquella convenzionale ovvero abbiano usufruito dell'indennità di disponibilitàdi cui all'articolo 4, comma 3, e fino a concorrenza dellamedesima misura.3-bis. Nel caso in cui i contratti collettivi prevedano la fornitura,a persone fisiche o a nuclei familiari di lavoratori temporanei domestici,i contributi previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo lemisure previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. L'Istitutonazionale della previdenza sociale (INPS) determina le modalitàed i termini di versamento.3-ter. Le imprese fornitrici autorizzate ai sensi dell'articolo 2 nonsono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2001, al versamento dell'aliquotacontributiva di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21dicembre 1978, n. 845.ART. 10 - NORME SANZIONATORIE1. Nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla fornituradi prestatori di lavoro dipendente da parte di soggetti diversi da quellidi cui all'articolo 2, ovvero che violi le disposizioni di cui all'articolo 1,commi 2, 3, 4 e 5, nonchè nei confronti dei soggetti che forniscono


535 di 798prestatori di lavoro dipendente senza essere iscritti all'albo di cui all'articolo2, comma 1, continua a trovare applicazione la legge 23 ottobre1960 n. 1169.2. Il lavoratore che presti la sua attività a favore dell'impresa utilizzatricesi considera assunto da quest'ultima con contratto di lavoroa tempo determinato , nel caso di mancanza di forma scritta del contrattodi fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo1, comma 5. In caso di mancanza di forma scritta del contrattoper prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3, ovvero deglielementi di cui al citato articolo 3, comma 3, lettera g), il contratto perprestazioni di lavoro temporaneo si trasforma in contratto a tempoindeterminato alle dipendenze dell'impresa fornitrice.3. Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo lascadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato,il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 20 per centodella retribuzione giornaliera per ogni giorno di continuazione delrapporto e fino al decimo giorno successivo. La predetta maggiorazioneè a carico dell'impresa fornitrice se la prosecuzione del lavorosia stata con essa concordata. Se la prestazione continua oltre ilpredetto termine, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminatodall'impresa utilizzatrice dalla scadenza del termine stesso.4. Chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratoreper avviarlo a prestazioni di lavoro temporaneo è punito conla pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammendada lire 5.000.000 a lire 12.000.000. In aggiunta alla sanzionepenale è disposta la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 2, comma15. La vigilanza sull'applicazione degli obblighi prescritti dallenorme richiamate nel presente articolo è affidata al Ministero del lavoroe della previdenza sociale, che la esercita attraverso i propri organiperiferici.ART. 11 - DISPOSIZIONI VARIE1. Quando il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneoriguardi prestatori con qualifica dirigenziale non trova applicazionela disposizione di cui all'articolo 1, comma 2.2. Le disposizioni della presente legge che si riferiscono all'impresautilizzatrice sono applicabili anche a soggetti non imprenditori.Nei confronti delle pubbliche amministrazioni non trovano comunque


536 di 798applicazione le previsioni relative alla trasformazione del rapporto atempo indeterminato nei casi previsti dalla presente legge.3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, possono essererilasciate anche a società, direttamente o indirettamente controllatedallo Stato, aventi finalità di incentivazione e promozione dell'occupazione.4. Qualora, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 1, comma2, lettera a), ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 3 la determinazioneda parte dei contratti collettivi nazionali dei casi in cui puo' essereconcluso il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, il Ministro dellavoro e della previdenza sociale convoca le organizzazioni sindacalidei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative, alfine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordoentro trenta giorni successivi alla convocazione, il Ministro dellavoro e della previdenza sociale individua in via sperimentale, conproprio decreto, i predetti casi e le relative percentuali ai sensi dell'articolo1, comma 8 .5. Qualora, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, non sia intervenuto un contratto collettivo per i lavoratoridipendenti dalle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, stipulatodalle associazioni rappresentative delle predette imprese edalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori, ilMinistro del lavoro e della previdenza sociale convoca le parti al finedi promuovere un accordo tra le stesse.6. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presentelegge, il Governo procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacalidei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentativesul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate daiprecedenti articoli in materia di prestazioni di lavoro temporaneo e neriferisce al Parlamento entro sei mesi.ART. 12. - DISCIPLINA SANZIONATORIA DEL CONTRATTO ATEMPO DETERMINATO1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n.230, è sostituito dal seguente:"Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmentefissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro ètenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribu-


537 di 798zione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 percento fino al decimo giorno successivo, al 40 per cento per ciascungiorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimogiorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi ovvero oltre iltrentesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminatodalla scadenza dei predetti termini. Qualora il lavoratore vengariassunto a termine entro un periodo di dieci giorni ovvero venti giornidalla data di scadenza di un contratto di durata, rispettivamente, inferioreo superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempoindeterminato. Quando si tratti di due assunzioni successive atermine, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalladata di stipulazione del primo contratto".ART. 13. - INCENTIVI ALLA RIDUZIONE E RIMODULAZIONE DE-GLI ORARI DI LAVORO, LAVORO A TEMPO PARZIALE1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. Icontratti collettivi nazionali possono stabilire una durata minore e riferirel'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative inun periodo non superiore all'anno. In attesa della nuova normativa inmateria di tempi di lavoro e comunque non oltre dodici mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui aicommi secondo e terzo dell'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, esuccessive modificazioni e integrazioni, continuano a trovare applicazionesolo in caso di superamento delle 48 ore settimanali di lavoro.2. Allo scopo di favorire il ricorso a forme di orario ridotto, ancheattraverso processi concordati di riduzione dell'orario di lavoro, condecreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concertocon i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti,sono stabilite misure di riduzione o rimodulazione delle aliquotecontributive in funzione dell'entità della riduzione e rimodulazionedell'orario di lavoro determinate contrattualmente. Tali misureverranno attuate secondo criteri e modalità stabiliti nel medesimo decreto,con particolare riferimento alla rimodulazione delle aliquotecontributive per fasce di orario, rispettivamente, fino a ventiquattro,oltre ventiquattro e fino a trentadue, oltre trentadue e fino a trentasei,


oltre trentasei e fino a quaranta ore settimanali. Le medesime aliquotesi applicano quando l'orario medio settimanale sia compreso nellefasce suddette, anche con riferimento ai casi di lavoro a tempo parzialeverticale. In sede di prima applicazione, per i primi due annisuccessivi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventisono destinati prioritariamente ai casi in cui il contratto di cui alprimo periodo preveda assunzioni a tempo indeterminato di nuovopersonale ad incremento dell'organico o la trasformazione di contrattidi lavoro da tempo pieno a tempo parziale nell'ambito di processi digestione di esuberi di personale.3. I benefici concessi ai sensi del comma 2 sono cumulabili conquelli previsti dall'articolo 7 del decreto- legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,per i quali si provvede ad incrementare le risorse preordinate alloscopo. Al comma 1 del citato articolo 7 le parole: "fino al 31 dicembre1995" sono soppresse.4. Con il decreto di cui al comma 2 è stabilita la maggiore misuradella riduzione delle aliquote contributive prevista al comma 2, neiseguenti contratti a tempo parziale:a) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati dalle imprese situatenelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, ad incrementodegli organici esistenti alla data di entrata in vigore dellapresente legge, con lavoratori inoccupati di età compresa tra i diciottoe i venticinque anni e residenti nelle predette aree;b) contratti di lavoro a tempo parziale in cui siano trasformati i contrattidi lavoro intercorrenti con lavoratori che conseguono nei successivitre anni i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, acondizione che il datore di lavoro assuma, con contratti di lavoro atempo parziale e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridottoai lavoratori predetti, giovani inoccupati o disoccupati di età inferiorea trentadue anni;c) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati con lavoratrici precedentementeoccupate che rientrano nel mercato del lavoro dopo almenodue anni di inattività;d) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati per l'impiego di lavoratorinei settori della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, del recuperoe della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali;538 di 798


539 di 798e) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati da imprese che abbianoprovveduto ad attuare interventi volti al risparmio energetico e all'usodi energie alternative ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10.5. Decorsi due anni dall'emanazione del decreto di cui al comma2 il Governo procede ad una valutazione, con le organizzazionisindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentativesul piano nazionale, degli effetti degli interventi di cui al presentearticolo sui comportamenti delle imprese fruitrici, sui livelli occupazionalie sulla diffusione dei contratti di lavoro a tempo parziale,anche al fine di rideterminare l'impegno finanziario di cui al presentearticolo, e ne riferisce al Parlamento.6. Le misure previste nel presente articolo possono essere attuatenei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito delFondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decretolegge20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dallalegge 19 luglio 1993, n. 236, come incrementato ai sensi dell'articolo29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nella misura dilire 868 miliardi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 edi lire 739 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999, nonchè ai sensidell'articolo 25 della presente legge. Per il primo anno successivo alladata di entrata in vigore della presente legge, tale limite non potràsuperare 400 miliardi di lire. Per i successivi anni il limite è determinatocon decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, diconcerto con il Ministro del tesoro, nell'ambito delle risorse disponibilidel Fondo, ripartendone la destinazione tra gli incentivi alla riduzionee rimodulazione degli orari di lavoro e gli incentivi per i contratti atempo parziale.7. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 FEBBRAIO 2000, N.61ART. 14. - OCCUPAZIONE NEL SETTORE DELLA RICERCA- OMISSIS -ART. 15. - CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO1. All'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sonoapportate le seguenti modificazioni:


540 di 798a) al comma 1, dopo le parole: "fondazioni," sono inserite le seguenti:"enti pubblici di ricerca";b) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nelle aree dicui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consigliodel 20 luglio 1993, e successive modificazioni, in caso di trasformazione,allo scadere del ventiquattresimo mese, dei contratti di formazionee lavoro di cui al comma 2, lettera a), in rapporto di lavoro atempo indeterminato, continuano a trovare applicazione, per i successividodici mesi, le disposizioni di cui al comma 3 e quelle di cui alprimo periodo del presente comma. Nel caso in cui il lavoratore, durantei suddetti ulteriori dodici mesi, venga illegittimamente licenziato,il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei benefici contributivipercepiti nel predetto periodo".2. La Commissione regionale per l'impiego puo' deliberare, aisensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto- legge lo ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608, l'inserimento mirato lavorativo con contratto di formazione e lavoroper soggetti portatori di handicap, sulla base di progetti previstidai contratti collettivi nazionali.3. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 60 miliardiper l'anno 1997 e in lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 1998.ART. 16 - APPRENDISTATO1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contrattodi apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni enon superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cuiagli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consigliodel 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divietie le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli edegli adolescenti. L'apprendistato non puo' avere una durata superiorea quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivinazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiorea quattro anni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap ilimiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni; i soggettiportatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computatinelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un annodalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevo-


lazioni contributive non trovano applicazione nel caso di mancatapartecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esternaall'azienda prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposteformalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente.Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,su proposta del comitato istituito con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996, sentite le organizzazionisindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le associazionidi categoria dei datori di lavoro e le regioni, sono definiti,entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i contenuti formatividelle predette iniziative di formazione che, nel primo anno, dovrannoriguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazionedel lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e dellasicurezza sul luogo di lavoro, nonchè l'impegno formativo per l'apprendista,normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendoun impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studiopost-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispettoall'attività da svolgere. Il predetto decreto definisce altresi' i terminie le modalità per la certificazione dell'attività formativa svolta, per ladislocazione territoriale della stessa nonchè per le comunicazioni daparte delle imprese per consentire all'amministrazione competentel'organizzazione dell'attività formativa esterna.3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazionicontributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziativeformative di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche i titolaridi imprese artigiane qualora svolgano attività di tutore. Con decretodel Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanareentro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,sono determinati le esperienze professionali richieste per lo svolgimentodelle funzioni di tutore, nonchè entità, modalità e termini diconcessione di tali benefici nei limiti delle risorse da preordinare alloscopo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decretolegge20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dallalegge 19 luglio 1993, n. 236.4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia diapprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplinanormativa e contrattuale.541 di 798


542 di 7985. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, previo parere delle competenti Commissioniparlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidentedel Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenzasociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenutiformativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, alloscopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secondocriteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzodelle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini dellacreazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologie contrattuali,nonchè di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione,con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovrà altresi' esseredefinito, nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistemaorganico di controlli sulla effettività dell'addestramento e sulre- ale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa, con la previsionedi specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizionipreviste dalla legge non siano state assicurate.6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Il secondo commadel predetto articolo 6 continua ad operare fino alla modificazione deilimiti di età per l'adempimento degli obblighi scolastici.7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 185miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno 1998 e in lire550 miliardi a decorrere dall'anno 1999.ART. 17 - RIORDINO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità diformazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazionedel sistema di formazione professionale con il sistema scolasticoe universitario e con il mondo del lavoro e un più razionale utilizzodelle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazioneprofessionale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e dipervenire ad una disciplina organica della materia, anche con riferimentoai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistatoe il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definiscei seguenti princlpi e criteri generali, nel rispetto dei quali sonoadottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase diun più generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia:


a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento permigliorare la qualità dell'offerta di lavoro, elevare le capacità competitivedel sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie epiccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare l'occupazione,attraverso attività di formazione professionale caratterizzate damoduli flessibili, adeguati alle di- verse realtà produttive locali nonchèdi promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori, deilavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalità adeguatealle loro rispettive specifiche esigenze;b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorsogeneralizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo tra formazionee lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell'orientamentononchè a favorire un primo contatto dei giovani con leimprese;c) svolgimento delle attività di formazione professionale da parte delleregioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di istruzionesecondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati;d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'articolo9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, conmodificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi diformazione e degli altri soggetti di cui alla lettera a) dei lavoratori nell'ambitodi piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le partisociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori in costanzadi rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilità, di lavoratoridisoccupati per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione;le risorse di cui alla presente lettera confluiranno in uno opiù fondi nazionali, articolati regionalmente e territorialmente aventiconfigurazione giuridica di tipo privatistico e gestiti con partecipazionedelle parti sociali; dovranno altresi' essere definiti i meccanismi diintegrazione del fondo di rotazione;e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale difunzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato dicui all'articolo 5, comma 5, dei criteri e delle modalità di certificazionedelle competenze acquisite con la formazione professionale;f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di interventopredisposti dalle regioni, la formazione e la mobilità interna o esternaal settore degli addetti alla formazione professionale nonchè la ristrutturazionedegli enti di formazione e la trasformazione dei centriin agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare543 di 798


l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali interventisaranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale nell'ambito delle disponibilità, da preordinarsiallo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale sostituzionedella garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 56 della legge 6febbraio 1996, n. 52, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 eseguenti, definite a livello nazionale anche attraverso parametri standartcon deferimento ad atti delle amministrazioni competenti, adottatianche ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge agosto 1988,n. 400, e successive modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltreche delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzatoriaanche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioniregolamentari emanate ai sensi del comma 2, con particolareriferimento alla possibilità di stabilire requisiti minimi e criteri di valutazionedelle sedi operative ai fini dell'accreditamento;h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate,a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,con uno o più decreti, sulla proposta del Presidente del Consigliodei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, diconcerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e dellaricerca scientifica e tecnologica, per le pari opportunità, del tesoro,del bilancio e della programmazione economica, per la funzionepubblica e gli affari regionali, sentita la Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di accontoa valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativicofinanziamenti nazionali è istituito presso il Ministero del tesoro -Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'amministrazionedel Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie(IGFOR), un fondo di rotazione con amministrazione autonomae gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25novembre 1971, n. 1041.544 di 798


545 di 7984. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato da un contributo a caricodei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonchè, perl'anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che graverà sulle disponibilitàderivanti dal terzo del gettito della maggiorazione contributivaprevista dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,che affluisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la formazione professionalee per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto dal medesimoarticolo 25 della citata legge n. 845 del 1978.5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzerà le risorse di cui al comma4 per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori deifinanziamenti, nelle ipotesi di responsabilità sussidiaria dello Statomembro, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93del Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche precedentementealla data di entrata in vigore della presente legge.6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoroe della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le normedi amministrazione e di gestione del fondo di cui al comma 3. Con ilmedesimo decreto è individuata l'aliquota del contributo a carico deisoggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del finanziamentoconcesso, che puo' essere rideterminata con successivodecreto per assicurare l'equilibrio finanziario del predetto fondo. Ilcontributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale hannodiritto i beneficiari.ART. 18. - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoroe di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza direttadel mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages afavore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensidella legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro dellavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dellapubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguentiprincipi e criteri generali:


a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse resedisponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilateralie delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori,da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggettiprivati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisitipreventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamentodelle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionaliper l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e dellaprevidenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioniscolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titolidi studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento,ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime diconvenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n.845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purchèiscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimentolavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento edi formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmioperativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazionisindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenutetra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici eprivati;d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro,in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesiin caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione dellaspecificità dei diversi tipi di utenti:e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinantimediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazionecontro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilitàcivile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativodelle attività; nel caso in cui i soggetti promotorisiano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministerodel lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitantepuo' stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e aproprio carico;f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corsodegli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1546 di 798


547 di 798da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapportodi lavoro;g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti condecreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limitidelle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondodi cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborsototale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progettidi tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani delMezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operantinella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano,gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggiodel tirocinante;h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirociniai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni,purchè gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degliarticoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzatiall'occupazione.ART. 19. - REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTO-NOME DI TRENTO E DI BOLZANO- OMISSIS -


548 di 798DECRETO LEGISLATIVO 2 SETTEMBRE 1997, N. 314 - ARMO-NIZZAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEL-LE - DISPOSIZIONI FISCALI E PREVIDENZIALI CONCERNENTI IREDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E DEI RELATIVI ADEMPI-MENTI DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO.(S.O. ALLA G.U. N.219 DEL 19 SETTEMBRE 1997)- OMISSIS -Art. 3 - Determinazione del reddito di lavoro dipendente1. L'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente,e' sostituito dal seguente: (1)“Art. 48 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente) –1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valoriin genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anchesotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme ei valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 delmese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.2. Non concorrono a formare il reddito:a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoroo dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge: i contributi diassistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore adenti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità adisposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale perun importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000 fino all'anno2002 e a lire 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli annisuccessivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire 3.500.000.Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1º gennaio 2003 ilsuddetto importo è determinato dalla differenza tra lire 6.500.000 el'importo dei contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera e-ter)del comma 1 dell'articolo 10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario(1) Si riporta l’art.48 del TUIR nel testo vigente all’1/1/2003


nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ;b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenzealla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodod'imposta a lire 500.000, nonché i sussidi occasionali concessi in occasionedi rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente equelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie aristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive aisensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, conmodificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonchéquelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestiteda terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, leprestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieriedili, ed altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unitàproduttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categoriedi dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercentiservizi pubblici;e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo47;f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo65 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12;f-bis) le somme erogate da datore di lavoro alla generalità dei dipendentio a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonieclimatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonchéper borse di studio a favore dei medesimi familiari;g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per unimporto non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittenteo dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsialmeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano ceduteprima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formareil reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nelperiodo d'imposta in cui avviene la cessione;g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazionee l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il549 di 798


predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alladata dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendenterappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabilinell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimoniosuperiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ognicaso interamente a formare il reddito;h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 ealle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datoredi lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamentiaziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10,comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazionidevono essere attestate dal datore di lavoro;i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco(croupiers) direttamente o per effetto del 25 per cento dell'ammontarepercepito nel periodo d'imposta.2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicanoesclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la qualeil contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesseda società che direttamente o indirettamente, controllano la medesimaimpresa, ne sono controllate sono controllate dalla stessasocietà che controlla l'impresa.3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1,compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendenteo a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli daterzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valorenormale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valorenormale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendentiè determinato in misura pari al prezzo mediante praticato dallastessa azienda nelle cessioni al grossista. Non occorre a formare ilreddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamentedi importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000;se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamentea formare il reddito.4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) em), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotoriconcessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importocorrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 milachilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio de-550 di 798


sumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve e-laborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministerodelle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre,con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degliammontari eventualmente trattenuti al dipendente;b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento delladifferenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale disconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessicalcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applicaper i prestiti stipulati anteriormente al 1º gennaio 1997, perquelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordiaziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietào in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura aisensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazionipecuniarie a ristori dei danni conseguenti a rifiuto opposto arichieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.172;c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assumela differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata ditutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non acarico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricatostesso. Per i fabbricati concessi in concessione all'obbligo didimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predettadifferenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catastosi assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinatoin regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regimedi libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato.c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente,si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti,l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro,desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilitocon decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per unapercorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggettidi cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ognianno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corsoalla data della sua emanazione.551 di 798


5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territoriocomunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedentelire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero,al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso dellespese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornitogratuitamente il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia dellespese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analiticodelle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale nonconcorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relativeal vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi dialtre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute daldipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importomassimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 perle trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasfertenell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese ditrasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorronoa formare il reddito.6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratoritenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative inluoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con caratteredi continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla leggeo dal contratto collettivo, nonché le indennità di cui all'articolo 133 deldecreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loroammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con ilMinistro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuatecategorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presentedisposizione.7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelleequipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo nonsuperiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionalee 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazionein quest'ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allostesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizionesi applica solo per le indennità corrisposte per il primoanno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmentea carico ai sensi dell'articolo 12, e di trasporto delle cose, nonchéle spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore,552 di 798


per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenutotrasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoroe analiticamente documentate, non concorrano a formare il redditoanche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità.8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per i servizi prestatiall'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Seper i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazionistatali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e dimaggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la solaindennità base nella misura del 50 per cento. Qualora l'indennità perservizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche conriferimento all'attività prestata nel territorio nazionale, la riduzionecompete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazionedi questa disposizione esclude l'applicabilità di quella di cuial comma 5.8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavorodipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggettoesclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesisoggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni,è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmentecon il decreto del Ministro del lavoro e della previdenzasociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre1987, n. 398.9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo nonconcorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essererivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previadeliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentualedel valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famigliedi operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminanteal 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimoindice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizionedella predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativaall'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all'onerederivante dall'applicazione del medesimo decreto".2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 dell'articolo48 del testo unico delle imposte sul redditi, approvato con decreto del553 di 798


554 di 798Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituitodal comma 1 del presente articolo, valutato in lire 25 miliardi perl'anno 1998, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entratederivanti dal presente decreto. Il Ministro del tesoro e' autorizzatoad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.Art. 4 - Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavorodipendente1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopol'articolo 48, e' inserito il seguente:(1)" Art. 48/bis (Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavorodipendente) - 1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati aquelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'articolo 48salvo quanto di seguito specificato:a) LETTERA ABROGATA DALL’ART. 1 DEL D.LGVO 18/2/2000N.47a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) delcomma 1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendentedel Servizio sanitario nazionale per l'attività liberoprofessionaleintramuraria, esercitata presso studi professionali privatia seguito di autorizzazione del direttore generale dell'aziendasanitaria, costituiscono reddito nella misura del 75 per cento;b) ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) delcomma 1 dell'articolo 47, non concorrono, altresì, a formare il redditole somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché acoloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 dellaCostituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l'erogazione di talisomme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinarei trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui allapredetta lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, sono assoggettatia tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenuteeffettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. Dettaquota parte è determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misuracorrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate,assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni(1) Si riporta l’art.48 bis del TUIR nel testo vigente all’1/1/2003


555 di 798vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggettierogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri e-lementi;c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1dell'articolo 47 non si applicano le disposizioni del predetto articolo48. Le predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo provacontraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli;d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma1, dell'articolo 47, erogate in forma periodica non si applicano ledisposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al nettodella parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta edi quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell'articolo 41,se determinabili;d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 47,percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigentelegislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un redditocomplessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al netto delladeduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis per unità immobiliareadibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, costituisconoreddito per la parte che eccede complessivamente nel periodod'imposta lire sei milioni.d-ter) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) delcomma 1, dell'articolo 47, erogate in forma capitale a seguito di riscattodella posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1,lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 diverso daquello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione delrapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dallavolontà delle parti, non si applicano le disposizioni del richiamato articolo48. Le stesse assumono al netto dei redditi già assoggettati adimposta, se determinabili".Art. 5 - Altre disposizioni in materia di redditi da lavoro dipendente- OMISSIS -Art. 6 - Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai finicontributivi


1. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto 1945, n. 692,recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegnifamiliari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30maggio 1955, n. 797, e l'articolo 29 del testo unico delle disposizionicontro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvatocon decreto del Presidente dellaRepubblica 30 giugno 1965, n. 1124,come sostituiti dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, esuccessive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dal seguente:"Art. 12 (Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi).- 1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributiviquelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle impostesui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento.2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale siapplicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 del testo unicodelle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato neiseguenti commi.3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'articolo 48 del testo unicodelle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo diqualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma2, lettera h), dello stesso articolo 48.4. Sono esclusi dalla base imponibile:a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto; b) lesomme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoroal fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonche' quelle la cuierogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilita'dell'indennita' sostitutiva del preavviso;c) i proventi e le indennita' conseguite, anche in forma assicurativa, atitolo di risarcimento danni;d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenzialiobbligatorie per legge; le somme e le provvidenze erogate da casse,fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogate dalleCasse edili di cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze assicurative;i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza conla prestazione lavorativa;e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23556 di 798


maggio 1997, n. 135, le erogazioni previste dai contratti collettivi a-ziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsioneo l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contrattocollettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttivita',qualita' ed altri elementi di competitivita' assunti come indicatori dell'andamentoeconomico dell'impresa e dei suoi risultati;f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate,sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistichecomplementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi,gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamentiaziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenzialia favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapportoo dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti, diversedalle quote di accantonamento al TFR, sono assoggettati al contributodi solidarieta' del 10 per cento di cui all'articolo 9-bis del decretolegge29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge1 giugno 1991, n. 166, e al citato decreto legislativo n. 124 del1993, e successive modificazioni e integrazioni, a carico del datore dilavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscrittii lavoratori. Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinarianel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivia carico del lavoratore destinati al finanziamento delle formepensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni predetti.Resta fermo, altresi', il contributo di solidarieta' a carico del lavoratorenella misura del 2 per cento di cui all'articolo 1, comma 5, letterab), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579;g) i trattamenti di famiglia di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), deltesto unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.5. L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile e' tassativa.6. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposiannui sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenzaper il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore di lavoroe del lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono soggettea contribuzione di previdenza e assistenza nella misura pari al15 per cento del loro ammontare.557 di 798


558 di 7987. Per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dellecontribuzioni dovute per i soci di cooperative di lavoro si applicano lenorme del presente articolo.8. Sono confermate le disposizioni in materia di retribuzione imponibiledi cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, esuccessive modificazioni e integrazioni, nonche' ogni altra disposizionein materia di retribuzione minima o massima imponibile, quellein materia di retribuzioni convenzionali previste per determi- nate categoriedi lavoratori e quelle in materia di retribuzioni imponibili nonrientranti tra i redditi di cui all'articolo 46 del testo unico delle impostesui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917.9. Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzionespettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivoe i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati acontribuzione nel mese di corresponsione.10. La retribuzione imponibile, e' presa a riferimento per il calcolodelle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenzasociale interessate.".2. All'articolo 1, comma 6, ultimo periodo, della legge 8 agosto1995, n. 335, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche'l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e delle relative ritenuteindicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.".3. Per il 1998, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenzasociale, non concorrono a formare la base imponibile contributivale indennita' di cassa e di maneggio di denaro.Art. 7 - Modificazioni alle norme in materia di accertamento delleimposte sui redditi da lavoro dipendente- OMISSIS -


559 di 798LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 E SUCCESSIVE MODIFICHE(LEGGE 18 FEBBRAIO 2000, N.27) - NORME PER IL DIRITTO ALLAVORO DEI DISABILI.(S.O. alla G.U. n. 68 del 23.3.1999)Art. 1 - Collocamento dei disabili1. La presente legge ha come finalita' la promozione dell'inserimentoe della integrazione lavorativa delle persone disabili nelmondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.Essa si applica:a) alle persone in eta' lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichicheo sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportinouna riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45 per cento, accertatadalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita'civile in conformita' alla tabella indicativa delle percentuali di invalidita'per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministerodella sanita' sulla base della classificazione internazionaledelle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale dellasanita;b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidita' superioreal 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazionecontro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in basealle disposizioni vigenti; c) alle persone non vedenti o sordomute,di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni,e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalideper servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria dicui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensionidi guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenticoloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivonon superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione.Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordita'dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedentidi cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modifica-


560 di 798zioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n.231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per imassaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapistidella riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n.29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 dellalegge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria deisordomuti restano altresi' ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7della legge 13 marzo 1958, n. 308.4. L'accertamento delle condizioni di disabilita' di cui al presentearticolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimentolavorativo dei disabili, e' effettuato dalle commissioni di cui all'articolo4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicatinell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente delConsiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e lemodalita' per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo dellapermanenza dello stato invalidante.5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unicodelle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortunisul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidentedella Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazionee la verifica della residua capacita' lavorativa derivante da infortuniosul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento dellecondizioni di disabilita' e' ritenuta sufficiente la presentazione di certificazionerilasciata dall'INAIL.6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamentodelle condizioni di disabilita' che danno diritto di accedere al sistemaper l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuatoai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia dipensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire laconservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendodisabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortuniosul lavoro o malattia professionale eventuali disabilita'.Art. 2 - Collocamento mirato


561 di 7981. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumentitecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamentele persone con disabilita' nelle loro capacita' lavorative e di inserirlenel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno,azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti,gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani dilavoro e di relazione.Art. 3 - Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alleloro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo1 nella seguente misura:a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano piu' di 50 dipendenti;b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendentil'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioniche, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarieta'sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva sicomputa esclusivamente con riferimento al personale tecnicoesecutivoe svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui alcomma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesanazionale, il collocamento dei disabili e' previsto nei soli servizi amministrativi.5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sonosospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazionipreviste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, esuccessive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmicontenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzioneall'attivita' lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambitoprovinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della proceduradi mobilita' disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la


562 di 798procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodoin cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo8, comma 1, della stessa legge.6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina previstaper i datori di lavoro privati.7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengonoassunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successivemodificazioni, nonche' della legge 29 marzo 1985, n. 113, e dellalegge 11 gennaio 1994, n. 29.Art. 4 - Criteri di computo della quota di riserva1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabilida assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratorioccupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempodeterminato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperativedi produzione e lavoro, nonche' i dirigenti. Per i lavoratori assunticon contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le normecontenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio1990, n. 108.2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sonoconsiderate unita'.3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o conmodalita' di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantita' dilavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondenteall'orario normale di lavoro in conformita' alla disciplina di cuiall'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n.877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ailavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso iltelelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle propriemansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possonoessere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hannosubito una riduzione della capacita' lavorativa inferiore al 60 per centoo, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimentoda parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, dellenorme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratoril'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di


563 di 798licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioniequivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazionea mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazionedel piu' favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazionea mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati,dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra a-zienda, in attivita' compatibili con le residue capacita' lavorative, senzainserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidentedella Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personalemilitare e della protezione civile.6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato,una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare,con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attivita'presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarnelo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionalidi promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decretodel Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successivemodificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche,risorse e disponibilita', agli istituti di formazione che di tali associazionisiano emanazione, purche' in possesso dei requisiti previstidalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonche' ai soggetti di cui all'articolo18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamentodelle attivita' di riqualificazione professionale e della corrispondenteassistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionaledi cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato condecreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,detratte le spese per l'assegno di incollocabilita' previsto dall'articolo180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento professionaledei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n.264, e' attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministrodel tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentitala Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".Art. 5 - Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi


1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, daemanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia,che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissionedello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuatele mansioni che, in relazione all'attivita' svolta dalle amministrazionipubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazionedi lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Ilpredetto decreto determina altresi' la misura della eventuale riduzione.2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settoredel trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quantoconcerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligodi cui all'articolo 3. Sono altresi' esentati dal predetto obbligo idatori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune,in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative diesercizio e regolarita' dell'attivita' di trasporto. Per consentire al compartodell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalita' di serviziopiu' evolute e competitive e per favorire un maggiore grado disicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoropubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sonotenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanzadell'obbligo di cui all'articolo 3.3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, perle speciali condizioni della loro attivita', non possono occupare l'interapercentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmenteesonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino alFondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 uncontributo esonerativo per ciascuna unita' non assunta, nella misuradi lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabilenon occupato.4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresi' leCommissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono illoro parere con le modalita' di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimentirelativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali,564 di 798


565 di 798nonche' i criteri e le modalita' per la loro concessione, che avvienesolo in presenza di adeguata motivazione.5. In caso di omissione totale o parziale del versamento deicontributi di cui al presente articolo, la somma dovuta puo' esseremaggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24per cento su base annua. La riscossione e' disciplinata secondo i criteriprevisti al comma 7.6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presentearticolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministrodel lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo23, comma 1, determinano i criteri e le modalita' relativi al pagamento,alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazionedei disabili di cui all'articolo 14, delle somme di cui al presentearticolo.8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati,su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unita' produttiva unnumero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiorea quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minornumero di lavoratori assunti in altre unita' produttive della medesimaregione. Per i datori di lavoro privati la compensazione puo' essereoperata in riferimento ad unita' produttive ubicate in regioni diverse.Art. 6. - Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modificheal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 4691. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati"uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali,sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifichecompetenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, allaverifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cuialla presente legge nonche' all'avviamento lavorativo, alla tenuta delleliste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioniterritoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione delcollocamento mirato.2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:


566 di 798a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono sostituite dalleseguenti: "comparativamente piu' rappresentative";b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tale organismoe' previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed e-sperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuatidalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolareriferimento alla materia delle inabilita', con compiti relativi alla valutazionedelle residue capacita' lavorative, alla definizione deglistrumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizionedei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilita'.Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediantecorrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per ilfunzionamento della commissione di cui al comma 1".Art. 7 - Modalita' delle assunzioni obbligatorie1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 idatori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamentoagli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioniai sensi dell'articolo 11. Le richieste sono nominative per:a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15a 35 dipendenti, nonche' i partiti politici, le organizzazioni sindacali esociali e gli enti da essi promossi;b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoroche occupano da 36 a 50 dipendenti;c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoroche occupano piu' di 50 dipendenti.2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformita'a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazionedelle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzionidi cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decretolegislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratoridisabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presentelegge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessivaquota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitanole funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria,


567 di 798procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblicaselezione, effettuata anche su base nazionale.Art. 8 - Elenchi e graduatorie1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultanodisoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle propriecapacita' lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli ufficicompetenti; per ogni persona, l'organismo di cui all'articolo 6,comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, comemodificato dall'articolo 6 della presente legge, annota in una appositascheda le capacita' lavorative, le abilita', le competenze e le inclinazioni,nonche' la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristichedei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendol'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedonoal collocamento delle persone di cui al primo periodo del presentecomma alle dipendenze dei datori di lavoro.2. Presso gli uffici competenti e' istituito un elenco, con unicagraduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoriasono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui alcomma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoriasono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepitein conseguenza della perdita della capacita' lavorativa.3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formatinel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.4. Le regioni definiscono le modalita' di valutazione degli elementiche concorrono alla formazione della graduatoria di cui alcomma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamentodi cui all'articolo 1, comma 4.5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale oper giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoriaacquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.Art. 9 - Richieste di avviamento1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti larichiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sonoobbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.2. In caso di impossibilita' di avviare lavoratori con la qualificarichiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici com-


petenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoriae previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraversole modalita' previste dall'articolo 12.3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentataanche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informatividi cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativamediante le convenzioni di cui all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuanole assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alleagevolazioni di cui all'articolo 13.5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalita'di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e congraduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasionedi lavoro; la chiamata per avviso pubblico puo' essere definita ancheper singoli ambiti territoriali e per specifici settori.6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizionidella presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti unprospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti,il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nellaquota di riserva di cui all'articolo 3, nonche' i posti di lavoro e le mansionidisponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoroe della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, stabiliscecon proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla datadi cui all'articolo 23, comma 1, la periodicita' dell'invio dei prospettie puo' altresi' disporre che i prospetti contengano altre informazioniutili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie. Iprospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivoil diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensidella legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazionenelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoropuo' fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti,ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nelcaso in cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativadi cui all'articolo 11, comma 4, della presente legge.8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalidoai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redigeun verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorita' giudiziaria.568 di 798


Art. 10 - Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applicail trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratticollettivi.2. Il datore di lavoro non puo' chiedere al disabile una prestazionenon compatibile con le sue minorazioni.3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significativevariazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile puo'chiedere che venga accertata la compatibilita' delle mansioni a lui affidatecon il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore dilavoro puo' chiedere che vengano accertate le condizioni di salutedel disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possacontinuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontriuna condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definitidall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4,sia incompatibile con la prosecuzione dell'attivita' lavorativa, o taleincompatibilita' sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazionedel lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuitadel rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilita' persista. Durantetale periodo il lavoratore puo' essere impiegato in tirocinio formativo.Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'attodi indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, dellapresente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, comemodificato dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamentoe il periodo necessario per il suo compimento non costituisconocausa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoropuo' essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili a-dattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissioneaccerti la definitiva impossibilita' di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o pergiustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratoreoccupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momentodella cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori oc-569 di 798


570 di 798cupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo3 della presente legge.5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoroe' tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agliuffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altroavente diritto all'avviamento obbligatorio.6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti,dispone la decadenza dal diritto all'indennita' di disoccupazioneordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periododi sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificatomotivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il postodi lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alledisponibilita' dichiarate all'atto della iscrizione o reiscrizione nellepredette liste.Art. 11 - Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli ufficicompetenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, deldecreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoroconvenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programmamirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presentelegge.2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalita' delleassunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra lemodalita' che possono essere convenute vi sono anche la facolta'della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalita' formativeo di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine,lo svolgimento di periodi di prova piu' ampi di quelli previsti dal contrattocollettivo, purche' l'esito negativo della prova, qualora sia riferibilealla menomazione da cui e' affetto il soggetto, non costituiscamotivo di risoluzione del rapporto di lavoro.3. La convenzione puo' essere stipulata anche con datori dilavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presentelegge.4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoroconvenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili chepresentino particolari caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclolavorativo ordinario.


571 di 7985. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativautile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraversoconvenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1,lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi dicui all'articolo 8 della stessa legge, nonche' con le organizzazioni divolontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggettipubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli o-biettivi della presente legge.6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 dellapresente legge, puo' proporre l'adozione di deroghe ai limiti di eta'e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, perle quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed alprimo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specificiprogetti di inserimento mirato.7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazionelavorativa devono:a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabilee le modalita' del loro svolgimento;b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio daparte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionalee degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativoinerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte deglienti pubblici incaricati delle attivita' di sorveglianza e controllo.Art. 12 - Cooperative sociali1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gliuffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggettiagli obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative sociali di cuiall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.381, e successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti,anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finaliz-


zate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categoriedi cui all'articolo 1 presso le cooperative sociali stesse, ovveropresso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnanoad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibiliper lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnicodi cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 6, non possono riguardarepiu' di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50dipendenti, ovvero piu' del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumereai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa piu' di 50dipendenti.2. La convenzione e' subordinata alla sussistenza dei seguentirequisiti:a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da partedel datore di lavoro;b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzionedi cui alla lettera a);c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso illibero professionista di cui al comma 1, con oneri retributivi, previdenzialie assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata dellaconvenzione, che non puo' eccedere i dodici mesi, prorogabili diulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna adaffidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui alcomma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello checonsente alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cuial comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei contratticollettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali,e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativodei disabili;2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, inquanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoroprivati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperativesociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzionifinalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.572 di 798


Art. 13 - Agevolazioni per le assunzioni1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici competentipossono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base deiprogrammi presentati e nei limiti delle disponibilita' del Fondo di cui alcomma 4 del presente articolo:a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, deicontributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabileche, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzionedella capacita' lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni a-scritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse altesto unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione vieneconcessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico,assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentualidi invalidita', previa definizione da parte delle regioni di criterigenerali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limitidel 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorseannue di cui al comma 4 e con indicazione delle modalita' di utilizzodelle risorse eventualmente non impiegate;b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massimadi cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativiad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge,abbia una riduzione della capacita' lavorativa compresa tra il 67per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sestacategoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazionedel posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilita'operative dei disabili con riduzione della capacita' lavorativa superioreal 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoroovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano inqualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datoridi lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presentelegge, procedono all'assunzione di disabili.3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate aisensi dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo1 la possibilita' di svolgere attivita' di tirocinio finalizzata all'as-573 di 798


574 di 798sunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabiliper una sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione.I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti controgli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l'INAIL, e per laresponsabilita' civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo dicui al comma 4.4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso ilMinistero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto allavoro dei disabili, per il cui finanziamento e' autorizzata la spesa dilire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno2000.5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verificala prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presentearticolo.6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardiper l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazionedi spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio1997, n. 30. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenzapossono esserlo in quelli successivi.7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazioneeconomica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio.8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo23, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e dellaprogrammazione economica, sentita la Conferenza unificata, sonoindicati i criteri e le modalita' per la ripartizione fra le regioni delle disponibilita'del Fondo di cui al comma 4, nonche' la disciplina deiprocedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma1.9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entratain vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effettidelle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezzadelle risorse finanziarie ivi previste.Art. 14 - Fondo regionale per l'occupazione dei disabili


575 di 7981. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazionedei disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al finanziamentodei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativiservizi.2. Le modalita' di funzionamento e gli organi amministrativi delFondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che siaassicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori dilavoro e dei disabili.3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazionedelle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed icontributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge,nonche' il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetticomunque interessati.4. Il Fondo eroga:a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attivita'rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13, comma1, lettera c);c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalita' della presentelegge.Art. 15 - Sanzioni1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non a-dempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggettialla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000per ogni giorno di ulteriore ritardo.2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente leggesono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introitisono destinati al Fondo di cui all'articolo 14.3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni dellapresente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinaripreviste dalle norme sul pubblico impiego.4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligodi assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1,per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, percause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo3, il datore di lavoro stesso e' tenuto al versamento, a titolo di


576 di 798sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una sommapari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risultanon occupato nella medesima giornata.5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinqueanni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.Art. 16 - Concorsi presso le pubbliche amministrazioni1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per ilpubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi.A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalita' di svolgimentodelle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti diconcorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri.2. I disabili che abbiano conseguito le idoneita' nei concorsipubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligodi cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione eoltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.3. Salvi i requisiti di idoneita' specifica per singole funzioni,sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robustacostituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.Art. 17 - Obbligo di certificazione1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino abandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o diconcessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentarepreventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentanteche attesti di essere in regola con le norme che disciplinano ildiritto al lavoro dei disabili, nonche' apposita certificazione rilasciatadagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle normedella presente legge, pena l'esclusione.Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali1. I soggetti gia' assunti ai sensi delle norme sul collocamentoobbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numerodi unita' da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presentelegge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilitodalla stessa.2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degliorfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa


577 di 798di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsidell'invalidita' riportata per tali cause, nonche' dei coniugi e deifigli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizioe di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status e' riconosciutoai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, e' attribuita infavore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendentidei datori di lavoro pubblici e privati che occupano piu' di cinquantadipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplinadi cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2e 3, della presente legge. La predetta quota e' pari ad un'unita' per idatori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno acentocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalita'di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo20 stabilisce le relative norme di attuazione.3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data dicui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cuiall'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelleliste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni,sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessita' diinserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimisoggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6.Art. 19 - Regioni a statuto speciale e province autonome1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie dicui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle provinceautonome di Trento e di Bolzano.Art. 20 - Regolamento di esecuzione1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione,aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettivecompetenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presentelegge.Art. 21 - Relazione al Parlamento1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni dueanni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullostato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le re-


578 di 798gioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare alMinistro stesso.Art. 22 – Abrogazioni1. Sono abrogati:a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito,con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;e) l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.Art. 23 - Entrata in vigore1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazionedella presente legge nella Gazzetta Ufficiale.2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigoredopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nellaRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fattoobbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come leggedello Stato.


579 di 798DECRETO LEGISLATIVO 25 FEBBRAIO 2000, N. 61 AGGIORNA-TO CON LE SUCCESSIVE MODIFICHE - ATTUAZIONE DELLADIRETTIVA 97/81/CE RELATIVA ALL'ACCORDO-QUADRO SULLAVORO A TEMPO PARZIALE CONCLUSO DALL'UNICE, DALCEEP E DALLA CES.(G.U. N.66 DEL 20 MARZO 2000)Art. 1 – Definizioni1. Nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione puo' avvenirea tempo pieno o a tempo parziale.2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende:a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 13,comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni,o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettiviapplicati;b) per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale,cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore aquello indicato nella lettera a);c) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quelloin cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno e' prevista in relazioneall'orario normale giornaliero di lavoro;d) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello inrelazione al quale risulti previsto che l'attivita' lavorativa sia svolta atempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corsodella settimana, del mese o dell'anno;d-bis) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto quelloche si svolge secondo una combinazione delle due modalita' indicatenelle lettere c) e d);e) per "lavoro supplementare" quello corrispondente alle prestazionilavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ai sensidell'articolo 2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno.3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamentepiu' rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulatidai medesimi sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulati dallerappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero con le rappresentanzesindacali unitarie, con l'assistenza dei sindacati che


580 di 798hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato,possono determinare condizioni e modalita' della prestazionelavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2; i contratti collettivinazionali possono, altresi', prevedere per specifiche figure o livelliprofessionali modalita' particolari di attuazione delle discipline rimessealla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.4. Le assunzioni a termine, di cui alla legge 18 aprile 1962,n. 230, e successive modificazioni, possono essere effettuate anchecon rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.Art. 2 - Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale1. Il contratto di lavoro a tempo parziale e' stipulato in forma scritta aifini e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1. Il datore di lavoro e'tenuto a dare comunicazione dell'assunzione a tempo parziale allaDirezione provinciale del lavoro competente per territorio medianteinvio di copia del contratto entro trenta giorni dalla stipulazione dellostesso. Fatte salve eventuali piu' favorevoli previsioni dei contratticollettivi di cui all'articolo 1, comma 3, il datore di lavoro e' altresi' tenutoad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti,con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempoparziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale e' contenuta puntuale indicazionedella durata della prestazione lavorativa e della collocazionetemporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, almese e all'anno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini dicui all'articolo 3, comma 7.Art. 3 - Modalita' del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavorosupplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche1. Il datore di lavoro ha facolta' di richiedere lo svolgimentodi prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratoreai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previstodai commi 2, 3, 4 e 6.


2. Il contratto collettivo, stipulato dai soggetti indicati nell'articolo1, comma 3, che il datore di lavoro effettivamente applichi, stabilisce:a) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili inragione d'anno;b) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nellasingola giornata lavorativa;c) le causali obiettive in relazione alle quali si consente di richiederead un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare.In attesa delle discipline contrattuali di cui al presente comma e fermorestando quanto previsto dal comma 15, il ricorso al lavoro supplementaree' ammesso nella misura massima del 10 per cento delladurata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superioriad un mese e da utilizzare nell'arco di piu' di una settimana.3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiedein ogni caso il consenso del lavoratore interessato. L'eventualerifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, ne' integragli estremi del giustificato motivo di licenziamento.4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono prevedereuna percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione orariaglobale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativaa quanto previsto in proposito dall'articolo 4, comma 2, letteraa), i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilireche l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istitutiretributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediantel'applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzionedovuta per la singola ora di lavoro supplementare. In attesa dellediscipline contrattuali di cui al comma 2, le ore di lavoro supplementarenella misura massima del 10 per cento previste dall'ultimo periododel medesimo comma 2, sono retribuite come ore ordinarie.5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e'consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in relazionealle giornate di attivita' lavorativa. A tali prestazioni si applicala disciplina legale e contrattuale vigente, ed eventuali successivemodifiche ed integrazioni, in materia di lavoro straordinario nei rapportia tempo pieno. Salva diversa previsione dei contratti collettivi dicui all'articolo 1, comma 3, i limiti trimestrale ed annuale stabiliti dalla581 di 798


legge 27 novembre 1998, n. 409, si intendono riproporzionati in relazionealla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale.6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misuraeccedente quella consentita ai sensi del comma 2 comportano l'applicazionedi una maggiorazione sull'importo della retribuzione orariaglobale di fatto per esse dovuta la cui misura viene stabilita dai contratticollettivi di cui all'articolo 1, comma 3. In assenza di previsionedel contratto collettivo, si applica la maggiorazione del 50 per cento. Imedesimi contratti collettivi possono altresi' stabilire criteri e modalita'per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo,il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte,del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale.7. Ferma restando l'indicazione nel contratto di lavoro delladistribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, almese ed all'anno, i contratti collettivi, di cui all'articolo 1, comma 3,applicati dal datore di lavoro interessato, hanno la facolta' di prevedereclausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale dellaprestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalita' afronte delle quali il datore di lavoro puo' variare detta collocazione,rispetto a quella inizialmente concordata col lavoratore ai sensi dell'articolo2, comma 2.8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variarela collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempoparziale comporta in favore del lavoratore un preavviso di almenodieci giorni. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possonoprevedere una durata del preavviso inferiore a dieci giorni ma, comunque,non inferiore a 48 ore; in questo caso gli stessi contratti collettivipossono prevedere maggiorazioni retributive stabilendone forme,criteri e modalita'. Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempoparziale ai sensi del comma 7, comporta altresi' in favore del lavoratoreil diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale difatto, nella misura fissata dai contratti collettivi di cui al medesimocomma 7.9. La disponibilita' allo svolgimento del rapporto di lavoro atempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratoreformalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestualeal contratto di lavoro. Nel patto e' fatta espressa menzione delladata di stipulazione, della possibilita' di denuncia di cui al comma582 di 798


10, delle modalita' di esercizio della stessa, nonche' di quanto previstodal comma 11.10. Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro atempo parziale il lavoratore potra' denunciare il patto di cui al comma9, accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguentidocumentate ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b) esigenzedi tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitariopubblico; c) necessita' di attendere ad altra attivita' lavorativa subordinatao autonoma. La denuncia, in forma scritta, relativamente allecausali di cui alle lettere a) e b) potra' essere effettuata quando sianodecorsi almeno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e dovra'essere altresi' accompagnata da un preavviso di un mese in favoredel datore di lavoro. In ordine alla lettera c) i contratti collettivi dicui al comma 7 possono stabilire un periodo superiore ai cinque mesi,prevedendo la corresponsione di una indennita'. I medesimi contratticollettivi determinano i criteri e le modalita' per l'esercizio dellapossibilita' di denuncia anche nel caso di esigenze di studio o di formazionee possono, altresi', individuare ulteriori ragioni obiettive inforza delle quali possa essere denunciato il patto di cui al comma 9.Il datore di lavoro ha facolta' di rinunciare al preavviso.11. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cuial comma 9 e l'esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamentodi cui al comma 10 non possono integrare in nessun caso gliestremi del giustificato motivo di licenziamento.12. A seguito della denuncia di cui al comma 10 viene menola facolta' del datore di lavoro di variare la collocazione temporaledella prestazione lavorativa inizialmente concordata ai sensi dell'articolo2, comma 2. Successivamente alla denuncia, nel corso dellosvolgimento del rapporto di lavoro e' fatta salva la possibilita' di stipulareun nuovo patto scritto in materia di collocazione temporale elasticadella prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi ledisposizioni del presente articolo.13. L'effettuazione di prestazioni lavorative supplementari ostraordinarie, come pure lo svolgimento del rapporto secondo le modalita'di cui al comma 7, sono ammessi esclusivamente quando ilcontratto di lavoro a tempo parziale, sia stipulato a tempo indeterminatoe, nel caso di assunzioni a termine, limitatamente a quelle previstedall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n.230. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, applicati dal da-583 di 798


584 di 798tore di lavoro interessato, possono prevedere la facolta' di richiederelo svolgimento di prestazioni lavorative supplementari o straordinarieanche in relazione ad altre ipotesi di assunzione con contratto a termineconsentite dalla legislazione vigente.14. I centri per l'impiego e i soggetti autorizzati all'attivita' dimediazione fra domanda ed offerta di lavoro, di cui rispettivamenteagli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,sono tenuti a dare, ai lavoratori interessati ad offerte di lavoro a tempoparziale, puntuale informazione della disciplina prevista dai commi3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, preventivamente alla stipulazione del contrattodi lavoro. Per i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo23 dicembre 1997, n. 469, la mancata fornitura di detta informazionecostituisce comportamento valutabile ai fini dell'applicazionedella norma di cui al comma 12, lettera b), del medesimo articolo 10.15. Ferma restando l'applicabilita' immediata della disposizionedi cui al comma 3, le clausole dei contratti collettivi in materiadi lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigentialla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,continuano a produrre effetti, salvo diverse previsioni dei contratticollettivi, sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre2003.Art. 4 - Principio di non discriminazione1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indirettaprevisti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parzialenon deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratorea tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadratonello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabilitidai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, per il solo motivodi lavorare a tempo parziale.2. L'applicazione del principio di non discriminazione comportache:a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratorea tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguardal'importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova edelle ferie annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria efacoltativa per maternita'; la durata del periodo di conservazione del


585 di 798posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali;l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezzadei lavoratori nei luoghi di lavoro; l'accesso ad iniziative di formazioneprofessionale organizzate dal datore di lavoro; l'accesso ai servizisociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze indirette e differiteprevisti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali, ivi compresiquelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, esuccessive modificazioni. I contratti collettivi di cui all'articolo 1,comma 3, possono provvedere a modulare la durata del periodo diprova e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in casodi malattia qualora l'assunzione avvenga con contratto di lavoro atempo parziale di tipo verticale;b) il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato inragione della ridotta entita' della prestazione lavorativa in particolareper quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singolecomponenti di essa; l'importo della retribuzione feriale; l'importodei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattiaprofessionale e maternita'. Resta ferma la facolta' per il contratto individualedi lavoro e per i contratti collettivi, di cui all'articolo 1, comma3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parzialedi emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, siaeffettuata in misura piu' che proporzionale.Art. 5 - Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapportodi lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapportodi lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituiscegiustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultanteda atto scritto, redatto su richiesta del lavoratore con l'assistenzadi un componente della rappresentanza sindacale aziendaleindicato dal lavoratore medesimo o, in mancanza di rappresentanzasindacale aziendale nell'unita' produttiva, convalidato dalla direzioneprovinciale del lavoro competente per territorio, e' ammessa la trasformazionedel rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempoparziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazionesi applica la disciplina di cui al presente decreto legislativo.


2. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il datoredi lavoro e' tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favoredei lavoratori assunti a tempo parziale in attivita' presso unita' produttivesite entro 50 km dall'unita' produttiva interessata dalla programmataassunzione, adibiti alle stesse mansioni od a mansioniequivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali e' prevista l'assunzione,dando priorita' a coloro che, gia' dipendenti, avevano trasformatoil rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A parita'di condizioni, il diritto di precedenza nell'assunzione a tempopieno potra' essere fatto valere prioritariamente dal lavoratore conmaggiori carichi familiari; secondariamente si terra' conto della maggioreanzianita' di servizio, da calcolarsi comunque senza riproporzionamentoin ragione della pregressa ridotta durata della prestazionelavorativa.3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datoredi lavoro e' tenuto a darne tempestiva informazione al personalegia' dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unita' produttivesite nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazionescritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed aprendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione atempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Su richiestadel lavoratore interessato, il rifiuto del datore di lavoro dovra' essereadeguatamente motivato. I contratti collettivi di cui all'articolo 1,comma 3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi conriguardo alla disposizione di cui al primo periodo del presente comma.4. I benefici contributivi previsti dall'articolo 7, comma 1, letteraa), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, conmodificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere riconosciuticon il decreto del Ministro del lavoro e della previdenzasociale previsto dal citato articolo, da emanarsi entro trenta giornidalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in misuradifferenziata in relazione alla durata dell'orario previsto dal contrattodi lavoro a tempo parziale, in favore dei datori di lavoro privati imprenditorie non imprenditori e degli enti pubblici economici che provvedanoad effettuare, entro il termine previsto dal decreto medesimo,assunzioni con contratto a tempo indeterminato e parziale ad incrementodegli organici esistenti calcolati con riferimento alla media deglioccupati nei dodici mesi precedenti la stipula dei predetti contratti.586 di 798


587 di 798Art. 6 - Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contrattocollettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenzadell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complessodel numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orariosvolto, rapportato al tempo pieno cosi' come definito ai sensi dell'articolo1; ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di o-rario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondentea unita' intere di orario a tempo pieno.2. Ai soli fini dell'applicabilita' della disciplina di cui al titolo IIIdella legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, i lavoratoria tempo parziale si computano come unita' intere, quale chesia la durata della loro prestazione lavorativa.Art. 7 - Applicabilita' nel settore agricolo1. Le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui alpresente decreto legislativo ai rapporti di lavoro del settore agricolo,anche con riguardo alla possibilita' di effettuare lavoro supplementareo di consentire la stipulazione di una clausola elastica di collocazionedella prestazione lavorativa nei rapporti a tempo determinatoparziale, sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavorostipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi.Art. 8 – Sanzioni1. Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta e'richiesta a fini di prova. Qualora la scrittura risulti mancante, e' ammessala prova per testimoni nei limiti di cui all'articolo 2725 del codicecivile. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parzialedel contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore potra' essere dichiaratala sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempopieno a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura sia giudizialmenteaccertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni dovute perle prestazioni effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta.


2. L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contrattoscritto delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, non comporta lanullita' del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora l'omissioneriguardi la durata della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratorepuo' essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto dilavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamentogiudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazionetemporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalita'temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parzialecon riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo1, comma 3, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendoconto in particolare delle responsabilita' familiari del lavoratore interessato,della sua necessita' di integrazione del reddito derivante dalrapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attivita' lavorativa,nonche' delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodoantecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore hain entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsionedi un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento deldanno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del successivosvolgimento del rapporto, e' fatta salva la possibilita' di concordareper iscritto una clausola elastica in ordine alla sola collocazionetemporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosile disposizioni di cui all'articolo 3. In luogo del ricorso all'autorita'giudiziaria, le controversie di cui al presente comma ed alcomma 1 possono essere risolte mediante le procedure di conciliazioneed eventualmente di arbitrato previste dai contratti collettivi nazionalidi lavoro di cui all'articolo 1, comma 3.3. In caso di violazione da parte del datore di lavoro del dirittodi precedenza di cui all'articolo 5, comma 2, il lavoratore ha dirittoal risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza fral'importo della retribuzione percepita e quella che gli sarebbe statacorrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivia detto passaggio.4. La mancata comunicazione alla direzione provinciale dellavoro, di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, comportal'applicazione di una sanzione amministrativa di lire trentamila perciascun lavoratore interessato ed ogni giorno di ritardo. I corrispondentiimporti sono versati a favore della gestione contro la disoccupazionedell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).588 di 798


589 di 798Art. 9 - Disciplina previdenziale1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale baseper il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempoparziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanalead orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 deldecreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importocosi' ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanaleprevisto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratoria tempo pieno.2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori atempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di unaprestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimodi ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversirapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieriquante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunquesia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possaindividuare l'attivita' principale per gli effetti dell'articolo 20 del testounico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successivemodificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamentedall'INPS. Il comma 2 dell'articolo 26 del citato testo unico e'sostituito dal seguente: "Il contributo non e' dovuto per i lavoratori cuinon spettano gli assegni a norma dell'articolo 2.".3. La retribuzione da valere ai fini dell'assicurazione controgli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempoparziale e' uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazionecollettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempopieno. La retribuzione tabellare e' determinata su base oraria in relazionealla durata normale annua della prestazione di lavoro espressain ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolodei premi per l'assicurazione di cui al presente comma e' stabilitacon le modalita' di cui al comma 1.4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempopieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini delladeterminazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computaper intero l'anzianita' relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e


590 di 798proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianita' inerenteai periodi di lavoro a tempo parziale.Art. 10 - Disciplina del part-time nei rapporti di lavoro alle dipendenzedelle amministrazioni pubbliche1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3febbraio 1993, n. 29, le disposizioni del presente decreto si applicano,ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alledipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quellecontenute negli articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e comunquefermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia ed,in particolare, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'articolo 22della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 20 della legge23 dicembre 1999, n. 488.Art. 11 – Abrogazioni1. Sono abrogati:a) l'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 16 maggio1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio1994, n. 451, limitatamente alle parole: "alla data di entrata in vigoredel presente decreto ovvero sulla base di accordi collettivi di gestionedi eccedenze di personale che contemplino la trasformazione di contrattidi lavoro da tempo pieno a tempo parziale", nonche' l'articolo13, comma 7, della legge 24 giugno 1997, n. 196.Art. 12 - V e r i f i c a1. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale procede ad una verifica, con le organizzazionisindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizionidettate dal presente decreto legislativo, con particolare riguardo alleprevisioni dell'articolo 3, comma 2, in materia di lavoro supplementa-


e e all'esigenza di controllare le ricadute occupazionali delle misuredi incentivazione introdotte, anche ai fini dell'eventuale esercizio delpotere legislativo delegato di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 5febbraio 1999, n. 25.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nellaRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fattoobbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.591 di 798


592 di 798LEGGE 8 MARZO 2000, N. 53 - DISPOSIZIONI PER IL SOSTE-GNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA', PER IL DIRIT-TO ALLA CURA E ALLA FORMAZIONE E PER IL COORDINA-MENTO DEI TEMPI DELLE CITTA'.(G.U. N.60 DEL 13 MARZO 2000)Art. 1 - Finalita'.1. La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro,di cura, di formazione e di relazione, mediante:a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno aigenitori di soggetti portatori di handicap;b) l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensionedei congedi per la formazione;c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle citta' e la promozionedell'uso del tempo per fini di solidarieta' sociale.Art. 2 - Campagne informative.1. Al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni dellapresente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale e' autorizzato apredisporre, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenzasociale, apposite campagne informative, nei limiti degli ordinari stanziamentidi bilancio destinati allo scopo.- OMISSIS -Art. 4 - Congedi per eventi e cause particolari1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permessoretribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentatagrave infermita' del coniuge o di un parente entro il secondogrado o del convivente, purche' la stabile convivenza con il lavoratoreo la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa,nei casi di documentata grave infermita', il lavoratore e la lavoratricepossono concordare con il datore di lavoro diverse modalita' di espletamentodell'attivita' lavorativa.2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere,per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologieindividuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativoo frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo ildipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione


593 di 798e non puo' svolgere alcun tipo di attivita' lavorativa. Il congedo non e'computato nell'anzianita' di servizio ne' ai fini previdenziali; il lavoratorepuo' procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi,calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.3. I contratti collettivi disciplinano le modalita' di partecipazioneagli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attivita'lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto,di concerto con i Ministri della sanita', del lavoro e della previdenzasociale e per le pari opportunita', provvede alla definizione deicriteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all'individuazionedelle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonche' allaindividuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenzadelle condizioni di grave infermita' dei soggetti di cui al comma1.Art. 5 - Congedi per la formazione.1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allostudio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendentidi datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almenocinque anni di anzianita' di servizio presso la stessa azienda o amministrazione,possono richiedere una sospensione del rapporto dilavoro per congedi per la formazione per un periodo non superioread undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzatoal completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolodi studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea,alla partecipazione ad attivita' formative diverse da quelle poste inessere o finanziate dal datore di lavoro.3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendenteconserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Taleperiodo non e' computabile nell'anzianita' di servizio e non e' cumulabilecon le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave edocumentata infermita', individuata sulla base dei criteri stabiliti dalmedesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 4, intervenuta duranteil periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datoredi lavoro, da' luogo ad interruzione del congedo medesimo.


594 di 7984. Il datore di lavoro puo' non accogliere la richiesta di congedoper la formazione ovvero puo' differirne l'accoglimento nel caso dicomprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono lemodalita' di fruizione del congedo stesso, individuano le percentualimassime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesidi differimento o di diniego all'esercizio di tale facolta' e fissano itermini del preavviso, che comunque non puo' essere inferiore a trentagiorni.5. Il lavoratore puo' procedere al riscatto del periodo di cui alpresente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolatisecondo i criteri della prosecuzione volontaria.Art. 6 - Congedi per la formazione continua.1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguirei percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescereconoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e glienti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e,ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'articolo17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni,e del relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deveconsentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti comecrediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione puo'corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predispostadall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territorialiconcordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citatoarticolo 17 della legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni.2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata,definisce il monte ore da destinare ai congedi di cui al presentearticolo, i criteri per l'individuazione dei lavoratori e le modalita' di o-rario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territorialidi cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondointerprofessionale per la formazione continua, di cui al regolamentodi attuazione del citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997.4. Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratoriche, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzionedell'orario di lavoro, nonche' progetti di formazione presentatidirettamente dai lavoratori. Per le finalita' del presente comma e' ri-


595 di 798servata una quota, pari a lire 30 miliardi annue, del Fondo per l'occupazionedi cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio1993, n. 236. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concertocon il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazioneeconomica, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartirefra le regioni la predetta quota, sentita la Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano.Art. 7 - Anticipazione del trattamento di fine rapporto.1. Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 2120, ottavo comma,del codice civile, il trattamento di fine rapporto puo' essere anticipatoai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedidi cui all'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n.1204, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge,e di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge. L'anticipazione e' corrispostaunitamente alla retribuzione relativa al mese che precede ladata di inizio del congedo. Le medesime disposizioni si applicanoanche alle domande di anticipazioni per indennita' equipollenti al trattamentodi fine rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratoridipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui aldecreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni,possono prevedere la possibilita' di conseguire, ai sensi dell'articolo7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazionedelle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodidi fruizione dei congedi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concertocon i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta' sociale,sono definite le modalita' applicative delle disposizioni delcomma 1 in riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.Art. 8 - Prolungamento dell'eta' pensionabile.1. I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall'articolo5, comma 1, possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro diun periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernentil'eta' di pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere


596 di 798comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a seimesi rispetto alla data prevista per il pensionamento.Art. 9 - Misure a sostegno della flessibilita' di orario.1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazionedella prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro,nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' destinata una quotafino a lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, al fine di erogarecontributi, di cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese finoa cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino accordicontrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilita', ed inparticolare:a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratorepadre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovveroquando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruiredi particolari forme di flessibilita' degli orari e dell'organizzazionedel lavoro, tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio,orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilita'sui turni, orario concentrato, con priorita' per i genitori che abbianobambini fino ad otto anni di eta' o fino a dodici anni, in caso di affidamentoo di adozione;b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo ilperiodo di congedo;c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o dellavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoriao dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,di concerto con i Ministri per la solidarieta' sociale e per le pariopportunita', sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione deicontributi di cui al comma 1.- OMISSIS -Art. 15 - Testo unico1. Al fine di conferire organicita' e sistematicita' alle norme inmateria di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', entrododici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Go-


597 di 798verno e' delegato ad emanare un decreto legislativo recante il testounico delle disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto deiseguenti principi e criteri direttivi:a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente,da successive disposizioni;c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando,nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie pergarantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche alfine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico,che restano comunque in vigore;e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate,con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato altesto unico;f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con ledisposizioni legislative raccolte nel testo unico.2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' deliberatodal Consiglio dei ministri ed e' trasmesso, con apposita relazionecui e' allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competentiCommissioni parlamentari permanenti, che esprimono il parere entroquarantacinque giorni dall'assegnazione.3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativodi cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto deiprincipi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalita'di cui al comma 2, disposizioni correttive del testo unico.Art. 19 - Permessi per l'assistenza a portatori di handicap.1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportatele seguenti modificazioni:a) al comma 3, dopo le parole: "permesso mensile" sono inserite leseguenti: "coperti da contribuzione figurativa";b) al comma 5, le parole: ", con lui convivente," sono soppresse; c) alcomma 6, dopo le parole: "puo' usufruire" e' inserita la seguente: "alternativamente".Art. 20 - Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatoridi handicap.


598 di 7981. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992,n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicanoanche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonche' aigenitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico oprivato, che assistono con continuita' e in via esclusiva un parente oun affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorche' nonconvivente.- OMISSIS **


599 di 798DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2001, N. 18 - ATTUAZIO-NE DELLA DIRETTIVA 98/50/CE RELATIVA AL MANTENIMENTODEI DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI TRASFERIMENTO DIIMPRESE, DI STABILIMENTI O DI PARTI DI STABILIMENTI.(G.U. N.43 DEL 21 FEBBRAIO 2001)Art. 1 - Modifiche all'articolo 2112 del codice civile1. L'articolo 2112 del codice civile e' sostituito dal seguente:"Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimentod'azienda). - In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto dilavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i dirittiche ne derivano.Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i creditiche il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le proceduredi cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratorepuo' consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivantidal rapporto di lavoro.Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativiprevisti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigentialla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo chesiano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario.L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratticollettivi del medesimo livello. Ferma restando la facolta' di e-sercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti,il trasferimento d'azienda non costituisce di per se' motivo di licenziamento.Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanzialemodifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda,puo' rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo2119, primo comma.Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimentod'azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamentonella titolarita' di un'attivita' economica organizzata, con o senza scopodi lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi,preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento lapropria identita', a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimentosulla base dei quali il trasferimento e' attuato, ivi compresil'usufrutto o l'affitto d'azienda. Le disposizioni del presente articolo si


600 di 798applicano altresi' al trasferimento di parte dell'azienda, intesa comearticolazione funzionalmente autonoma di un'attivita' economica organizzataai sensi del presente comma, preesistente come tale altrasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identita'.".Art. 2 - Modifiche all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n.4281. All'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, i commi1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:"1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codicecivile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamenteoccupati piu' di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimentoriguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione periscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto dacui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante trale parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie,ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a normadell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unita' produttiveinteressate, nonche' ai sindacati di categoria che hanno stipulatoil contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento.In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, restafermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoriacomparativamente piu' rappresentativi e puo' essere assolto dalcedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacalealla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deveriguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motividel programmato trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche,economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misurepreviste nei confronti di questi ultimi.2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacatidi categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento dellacomunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sonotenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta,un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. Laconsultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suoinizio, non sia stato raggiunto un accordo.


601 di 7983. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario,degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacaleai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dalpresente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisionerelativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante.La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioninecessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi.".Art. 3 - Disposizioni finali1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decretotrovano applicazione a decorrere dal 1o luglio 2001.2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri,ne' minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nellaRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fattoobbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


602 di 798DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151 E SUCCESSI-VE MODIFICHE (DECRETO LEGISLATIVO 23 APRILE 2003,N.115) - TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE INMATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' EDELLA PATERNITA', A NORMA DELL'ARTICOLO 15 DELLALEGGE 8 MARZO 2000, N. 53.(S.O. ALLA G.U. N. 96 DEL 26 APRILE 2001)Art. 1 – Oggetto(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5; legge 8 marzo2000, n. 53, art. 17, comma 3)1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessie la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternita'e paternita' di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonche' ilsostegno economico alla maternita' e alla paternita'.2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite daleggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.Art. 2 – Definizioni(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)1. Ai fini del presente testo unico:a) per "congedo di maternita'" si intende l'astensione obbligatoria dallavoro della lavoratrice;b) per "congedo di paternita'" si intende l'astensione dal lavoro dellavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternita';c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa dellalavoratrice o del lavoratore;d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativadal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenzadella malattia stessa;e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato,si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato,di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavorononche' i soci lavoratori di cooperative.2. Le indennita' di cui al presente testo unico corrispondono,per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, aisensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali.I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predetteindennita'.


603 di 798Art. 3 - Divieto di discriminazione1. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso perquanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalita'di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attivita', a tuttii livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimentoallo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, secondo quantoprevisto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n.903.2. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso perquanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione,perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concernesia l'accesso sia i contenuti, secondo quanto previsto dal comma3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.3. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso perquanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale, l'attribuzionedi qualifiche e mansioni e la progressione nella carriera,secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre1977, n. 903.Art. 4 - Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11; legge 8 marzo 2000, n.53, art. 10)1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dallavoro, in virtu' delle disposizioni del presente testo unico, il datore dilavoro puo' assumere personale con contratto a tempo determinato outilizzare personale con contratto temporaneo, ai sensi, rispettivamente,dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile1962, n. 230, e dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza delle disposizioni delle leggimedesime.2. L'assunzione di personale a tempo determinato e l'utilizzazionedi personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratoriin congedo ai sensi del presente testo unico puo' avvenire anchecon anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo,salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributia carico del datore di lavoro che assume personale con contratto atempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in conge-


604 di 798do, e' concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando lasostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresautilizzatrice recupera dalla societa' di fornitura le somme corrispondentiallo sgravio da questa ottenuto.4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino alcompimento di un anno di eta' del figlio della lavoratrice o del lavoratorein congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato oin affidamento.5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alCapo XI, e' possibile procedere, in caso di maternita' delle suddettelavoratrici, e comunque entro il primo anno di eta' del bambino o nelprimo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzionedi personale a tempo determinato e di personale temporaneo,per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime a-gevolazioni di cui al comma 3.Art. 5 - Anticipazione del trattamento di fine rapporto(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)1. Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo32, il trattamento di fine rapporto puo' essere anticipato ai fini del sostegnoeconomico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 2000,n. 53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui aldecreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni,possono prevedere la possibilita' di conseguire tale anticipazione.Art. 6 - Tutela della sicurezza e della salute(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1; legge 30 dicembre1971, n. 1204, art. 9)1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezzae della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza efino a sette mesi di eta' del figlio, che hanno informato il datore di lavorodel proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fattosalvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.2. La tutela si applica, altresi', alle lavoratrici che hanno ricevutobambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei settemesi di eta'.3. Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a caricodel Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza,possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accre-


605 di 798ditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre chedelle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialisticheper la tutela della maternita', in funzione preconcezionale edi prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro dellasanita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo29 aprile 1998, n. 124, purche' prescritte secondo le modalita' iviindicate.Art. 7 - Lavori vietati(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31,comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; legge8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamentodi pesi, nonche' ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi,faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto delPresidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportatonell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita' e per la solidarieta'sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elencodi cui all'allegato A.2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelliche comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizionidi lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.3. La lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo peril quale e' previsto il divieto.4. La lavoratrice e', altresi', spostata ad altre mansioni nei casiin cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanzadella lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientalisono pregiudizievoli alla salute della donna.5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abitualiconserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentementesvolte, nonche' la qualifica originale. Si applicano le disposizionidi cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualorala lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altremansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente perterritorio, puo' disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo dicui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.


606 di 7987. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2,3 e 4 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.Art. 8 - Esposizione a radiazioni ionizzanti(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attivita'in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attivita' chepotrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievertdurante il periodo della gravidanza.2. E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoroil proprio stato di gravidanza, non appena accertato.3. E' altresi' vietato adibire le donne che allattano ad attivita'comportanti un rischio di contaminazione.- OMISSIS -Art. 11 - Valutazione dei rischi(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2,il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e lasalute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agentifisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegatoC, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissionedell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezioneda adottare.2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decretolegislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentatiper la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misuredi protezione e di prevenzione adottate.Art. 12 - Conseguenze della valutazione(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11,comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici,il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinche' l'esposizioneal rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamentele condizioni o l'orario di lavoro.


607 di 7982. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro nonsia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoroapplica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestualeinformazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavorocompetente per territorio, che puo' disporre l'interdizione dal lavoroper tutto il periodo di cui all'articolo 6, comma 1, in attuazione diquanto previsto all'articolo 17.3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione aldi fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 e' punitacon la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7.Art. 13 - Adeguamento alla disciplina comunitaria(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8)1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Commissioneconsultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite lelinee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea,concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonche'dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salutedelle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni dilavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessicon l'attivita' svolta dalle predette lavoratrici.2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede adadeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui alcomma 1, nonche' a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli allegatiB e C, in conformita' alle modifiche alle linee direttrici e alle altremodifiche adottate in sede comunitaria.Art. 14 - Controlli prenatali(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti perl'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visitemediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguitidurante l'orario di lavoro.2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratricipresentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente


608 di 798presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la datae l'orario di effettuazione degli esami.Art. 15 - Disposizioni applicabili(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)1. Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo,restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre1994, n. 626, e successive modificazioni, nonche' da ogni altradisposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.Art. 16 - Divieto di adibire al lavoro le donne(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)1. E' vietato adibire al lavoro le donne:a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvoquanto previsto all'articolo 20;b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente trala data presunta e la data effettiva del parto;c) durante i tre mesi dopo il parto;d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il partoavvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giornisono aggiunti al periodo di congedo di maternita' dopo il parto , salvoquanto previsto all'articolo 20.Art. 17 - Estensione del divieto(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30,commi 6, 7, 9 e 10)1. Il divieto e' anticipato a tre mesi dalla data presunta del partoquando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzatostato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per illavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionalimaggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primodecreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro e' dispostadal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo' disporre,sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organidel Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 deldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro


609 di 798delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione dicui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, o fino ai periodi di astensionedi cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, peruno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dal servizio stesso,per i seguenti motivi:a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistentiforme morbose che si presume possano essere aggravate dallo statodi gravidanza;b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievolialla salute della donna e del bambino;c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni,secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 e'disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanzedell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimentodovra' essere emanato entro sette giorni dalla ricezionedell'istanza della lavoratrice.4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma2 puo' essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro,d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propriaattivita' di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che dannoluogo all'astensione medesima.5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente articolosono definitivi.Art. 18 - Sanzioni(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16e 17 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.Art. 19 - Interruzione della gravidanza(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)1. L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, neicasi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194,e' considerata a tutti gli effetti come malattia.2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194,la pena prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l'interruzionedella gravidanza o un parto prematuro e' aumentata se il


610 di 798fatto e' commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro.Art. 20 - Flessibilita' del congedo di maternita'(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis; legge 8 marzo 2000,n.53, art. 12, comma 2)1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternita',le lavoratrici hanno la facolta' di astenersi dal lavoro a partiredal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesisuccessivi al parto, a condizione che il medico specialista del Serviziosanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competenteai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoroattestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute dellagestante e del nascituro.2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concertocon i Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite le partisociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non siapplicano le disposizioni del comma 1.Art. 21 - Documentazione(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28)1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoroe all'istituto erogatore dell'indennita' di maternita' il certificato medicoindicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificatofa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.2. La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta giorni, ilcertificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, aisensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445.Art. 22 - Trattamento economico e normativo(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5;legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2; decreto-legge 20maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,art. 6, commi 4 e 5)1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennita' giornaliera pariall'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di


611 di 798maternita', anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma2.2. L'indennita' di maternita', comprensiva di ogni altra indennita'spettante per malattia, e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo1, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, conmodificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteriprevisti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoriacontro le malattie.3. I periodi di congedo di maternita' devono essere computatinell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi allatredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia e alle ferie.4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimentodei limiti di permanenza nelle liste di mobilita' di cui all'articolo7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali difruizione dell'indennita' di mobilita'. I medesimi periodi si computanoai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamenteprestato per poter beneficiare dell'indennita' di mobilita'.5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressionenella carriera, come attivita' lavorativa, quando i contratti collettivi nonrichiedano a tale scopo particolari requisiti.6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratricead altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodidi congedo di maternita'. 7. Non viene cancellata dalla lista di mobilita'ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratriceche, in periodo di congedo di maternita', rifiuta l'offerta di lavoro,di impiego in opere o servizi di pubblica utilita', ovvero l'avviamento acorsi di formazione professionale.Art. 23 - Calcolo dell'indennita'(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennita',per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornalieradel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamenteprecedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio ilcongedo di maternita'.2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativoalla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilita' e agli altri premi omensilita' o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.


612 di 7983. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi chevengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazionidell'assicurazione obbligatoria per le indennita' economiche di malattia.4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importoche si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzionedel mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio ilcongedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero periodo lavorativomensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto allaconservazione del posto per interruzione del rapporto stesso o perrecente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera c).5. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzionemedia globale giornaliera s'intende:a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di oredi lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superile otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontarecomplessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso inconsiderazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'aziendao per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orariomedio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previstodal contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendol'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periododi paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoroeffettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delleore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui icontratti di lavoro prevedano, nell'ambito di una settimana, un orariodi lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orarioridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero e' quello che si ottienedividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmentestabilite;c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontarecomplessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso inconsiderazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti,risultanti dal periodo stesso.Art. 24 - Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamentoeconomico


(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17; decreto-legge 20 maggio1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6,comma 3)1. L'indennita' di maternita' e' corrisposta anche nei casi di risoluzionedel rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettereb) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternita'previsti dagli articoli 16 e 17.2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo dicongedo di maternita', sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione,ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennita'giornaliera di maternita' purche' tra l'inizio della sospensione, dell'assenzao della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsipiu' di sessanta giorni.3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tieneconto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertatee riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazionisociali, ne' del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattiadel figlio fruito per una precedente maternita', ne' del periodo diassenza fruito per accudire minori in affidamento, ne' del periodo dimancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro atempo parziale di tipo verticale.4. Qualora il congedo di maternita' abbia inizio trascorsi sessantagiorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice sitrovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimentodell'indennita' di disoccupazione, ha diritto all'indennita' giornalieradi maternita' anziche' all'indennita' ordinaria di disoccupazione.5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nelcomma 4, ma che non e' in godimento della indennita' di disoccupazioneperche' nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenzedi terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione,ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita', purche'al momento dell'inizio del congedo di maternita' non siano trascorsipiu' di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimobiennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore,nell'assicurazione obbligatoria per le indennita' di maternita', ventiseicontributi settimanali.6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternita' iniziatodopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, al-613 di 798


614 di 798l'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamentodi integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni,ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennita' giornaliera di maternita'.7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ancheai casi di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 dellalegge 23 luglio 1991, n. 223.Art. 25 - Trattamento previdenziale(decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4, 6)1. Per i periodi di congedo di maternita', non e' richiesta, in costanzadi rapporto di lavoro, alcuna anzianita' contributiva pregressaai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensionee per la determinazione della misura stessa.2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendentie alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazionegenerale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti,i periodi corrispondenti al congedo di maternita' di cui agli articoli16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono consideratiutili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa farvalere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzioneversata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativaviene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 dellalegge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si collocal'evento.3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendentied ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizionidi cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica.Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generaleobbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneriderivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultimagestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiestonel medesimo comma.Art. 26 - Adozioni e affidamenti(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1)1. Il congedo di maternita' di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo16 puo' essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato,


615 di 798o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di eta' non superiorea sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.2. Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successiviall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.Art. 27 - Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1; legge 4 maggio1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettere a) e c)1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali,disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, esuccessive modificazioni, il congedo di maternita' di cui al comma 1dell'articolo 26 spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superatoi sei anni e sino al compimento della maggiore eta'.2. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, lalavoratrice ha, altresi', diritto a fruire di un congedo di durata corrispondenteal periodo di permanenza nello Stato straniero richiestoper l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennita' ne'retribuzione.3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la proceduradi adozione certifica la durata del congedo di cui al comma 1dell'articolo 26, nonche' la durata del periodo di permanenza all'esteronel caso del congedo previsto al comma 2 del presente articolo.Art. 28 - Congedo di paternita'(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2)1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tuttala durata del congedo di maternita' o per la parte residua che sarebbespettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermita' dellamadre ovvero di abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivodel bambino al padre.2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui alcomma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa allecondizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore nerende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidentedella Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.Art. 29 - Trattamento economico e normativo(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)


616 di 7981. Il trattamento economico e normativo e' quello spettante aisensi degli articoli 22 e 23.Art. 30 - Trattamento previdenziale1. Il trattamento previdenziale e' quello previsto dall'articolo25.Art. 31 - Adozioni e affidamenti1. Il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1,che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesimecondizioni, al lavoratore.2. Il congedo di cui all'articolo 27, comma 2, spetta, alle medesimecondizioni, al lavoratore.3. Al lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi1 e 2, e' riconosciuto il diritto di cui all'articolo 28.Art. 32 - Congedo parentale(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1,2 e 3)1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascungenitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita' stabilitedal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori nonpossono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fattosalvoil disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predettolimite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita'di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiorea sei mesi;b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativoo frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nelcaso di cui al comma 2;c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionatonon superiore a dieci mesi.2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dallavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tremesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e' elevatoa undici mesi.3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitoree' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare il datore


617 di 798di lavoro secondo le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi,e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindicigiorni.4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anchequalora l'altro genitore non ne abbia diritto.Art. 33 - Prolungamento del congedo(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; legge 8 marzo2000, n. 53, art. 20)1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre diminore con handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno dirittoal prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizioneche il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istitutispecializzati.2. In alternativa al prolungamento del congedo possono esserefruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altrogenitore non ne abbia diritto.4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodocorrispondente alla durata massima del congedo parentalespettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.Art. 34 - Trattamento economico e normativo(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7,comma 5)1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 allelavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino al terzo anno di vita del bambino,un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodomassimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennita' e'calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione delcomma 2 dello stesso.2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamentodel congedo di cui all'articolo 33.3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulterioririspetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e' dovuta un'indennita'pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individualedell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del tratta-


618 di 798mento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti in materiadi limiti reddituali per l'integrazione al minimo.4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo22, comma 2.5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianita'di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita'o alla gratifica natalizia.6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.Art. 35 - Trattamento previdenziale(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 2, lettere a) e b);decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, articoli 2, commi 2, 3 e5)1. I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamentoeconomico e normativo di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, sonocoperti da contribuzione figurativa. Si applica quanto previsto alcomma 1 dell'articolo 25.2. I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico,sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivoper tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegnosociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facolta'di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamentodei relativi contributi secondo i criteri e le modalita' della prosecuzionevolontaria.3. Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggettiiscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestitadall'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) ai quali vienecorrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcunaretribuzione nei periodi di congedo parentale, sussiste il diritto, per laparte differenziale mancante alla misura intera o per l'intera retribuzionemancante, alla contribuzione figurativa da accreditare secondole disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.4. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativadi cui al comma 3, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi osostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, restano a carico


619 di 798della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscrittidurante il predetto periodo.5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ealle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazionegenerale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, i periodinon coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che dannoluogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori delrapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima dicinque anni, con le modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedentipossano far valere, all'atto della domanda, complessivamentealmeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettivaattivita' lavorativa.Art. 36 - Adozioni e affidamenti(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 5 febbraio1992, n. 104, art. 33, comma 7; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3,comma 5)1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta ancheper le adozioni e gli affidamenti.2. Il limite di eta', di cui all'articolo 34, comma 1, e' elevato asei anni. In ogni caso, il congedo parentale puo' essere fruito neiprimi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minoreabbia un'eta' compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo parentalee' fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.Art. 37 - Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 4 maggio1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettera b)1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionalisi applicano le disposizioni dell'articolo 36.2. L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la proceduradi adozione certifica la durata del congedo parentale.Art. 38 - Sanzioni(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)


620 di 7981. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti diassenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzioneamministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.Art. 39 - Riposi giornalieri della madre(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, duranteil primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anchecumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orariogiornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore.2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'oraciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata edella retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna aduscire dall'azienda.3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratricefruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti daldatore di lavoro nell'unita' produttiva o nelle immediate vicinanze diessa.Art. 40 - Riposi giornalieri del padre(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti alpadre lavoratore:a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;d) in caso di morte o di grave infermita' della madre.Art. 41 - Riposi per parti plurimi(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiatie le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma1, possono essere utilizzate anche dal padre.Art. 42 - Riposi e permessi per i figli con handicap grave(legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino conhandicap in situazione di gravita' e in alternativa al prolungamento


del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2,della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposogiornaliero retribuito.2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita delbambino con handicap in situazione di gravita', la lavoratrice madreo, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Dettipermessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito delmese.3. Successivamente al raggiungimento della maggiore eta' delfiglio con handicap in situazione di gravita', la lavoratrice madre o, inalternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'articolo20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibilianche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano a condizioneche sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza,che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 dellalegge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedoparentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o,dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggettocon handicap in situazione di gravita' di cui all'articolo 3, comma 3,della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4,comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbianotitolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, comma 1, delpresente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio1992, n. 104, per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire delcongedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000,n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo,il richiedente ha diritto a percepire un'indennita' corrispondenteall'ultima retribuzione e il periodo medesimo e' coperto da contribuzionefigurativa; l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano finoa un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per ilcongedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente,a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice I-stat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennita'e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita' previsteper la corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I621 di 798


622 di 798datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importodell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovutiall'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datoridi lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista l'assicurazioneper le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui al presentecomma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1 del decretolegge30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dallalegge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presentecomma alternativamente da entrambi i genitori non puo' superare ladurata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambii genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33,comma 1, del presente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3, dellalegge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui aicommi 5 e 6 del medesimo articolo.6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolospettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.Art. 43 - Trattamento economico e normativo(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8; legge 5 febbraio 1992, n. 104,art. 33, comma 4; decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertitodalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter)1. Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo e' dovutaun'indennita', a carico dell'ente assicuratore, pari all'intero ammontaredella retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi. L'indennita'e' anticipata dal datore di lavoro ed e' portata a conguagliocon gli apporti contributivi dovuti all'ente assicuratore.2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5.Art. 44 - Trattamento previdenziale(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 5; legge 5 febbraio1992, n. 104, art. 33, comma 4)1. Ai periodi di riposo di cui al presente Capo si applicano ledisposizioni di cui all'articolo 35, comma 2.2. I tre giorni di permesso mensile di cui all'articolo 42, commi 2 e 3,sono coperti da contribuzione figurativa.Art. 45 - Adozioni e affidamenti(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5; legge 5 febbraio 1992,n. 104, art. 33, comma 7)


623 di 7981. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro ilprimo anno di vita del bambino.2. Le disposizioni di cui all'articolo 42 si applicano anche incaso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in situazionedi gravita'.Art. 46 - Sanzioni(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 39,40 e 41 e' punita con la sanzione amministrativa da lire un milione alire cinque milioni.Art. 47 - Congedo per la malattia del figlio(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4,e 30, comma 5)1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersidal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figliodi eta' non superiore a tre anni.2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi' diritto di a-stenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per lemalattie di ogni figlio di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore devepresentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialistadel Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedalierointerrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimentoper i periodi di cui ai commi 1 e 2.5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizionisul controllo della malattia del lavoratore.6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altrogenitore non ne abbia diritto.Art. 48 - Trattamento economico e normativo(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)1. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computatinell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesimamensilita' o alla gratifica natalizia.2. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.


624 di 798Art. 49 - Trattamento previdenziale(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 3)1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio e' dovuta lacontribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita delbambino. Si applica quanto previsto all'articolo 25.2. Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino alcompimento dell'ottavo anno, e' dovuta la copertura contributiva calcolatacon le modalita' previste dall'articolo 35, comma 2.3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3, 4e 5.Art. 50 Adozioni e affidamenti(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)1. Il congedo per la malattia del bambino di cui al presenteCapo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.2. Il limite di eta', di cui all'articolo 47, comma 1, e' elevato asei anni. Fino al compimento dell'ottavo anno di eta' si applica la disposizionedi cui al comma 2 del medesimo articolo.3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minoreabbia un'eta' compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattiadel bambino e' fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minorenel nucleo familiare alle condizioni previste dall'articolo 47, comma 2.Art. 51 - Documentazione(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo, lalavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazionerilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'altro genitore nonsia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.Art. 52 - Sanzioni(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti diassenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzioneamministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.Art. 53 Lavoro notturno


625 di 798legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b)1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6,dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di unanno di eta' del bambino.2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:a) la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni o, in alternativa,il lavoratore padre convivente con la stessa;b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di unfiglio convivente di eta' inferiore a dodici anni.3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre1977, n. 903, non sono altresi' obbligati a prestare lavoronotturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico unsoggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successivemodificazioni.Art. 54 Divieto di licenziamento(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art. 31,comma 2; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4; decretolegislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2; legge 8marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio delperiodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoroprevisti dal Capo III, nonche' fino al compimento di un anno dieta' del bambino.2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo statooggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodoin cui opera il divieto, e' tenuta a presentare al datore di lavoroidonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento,delle condizioni che lo vietavano.3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causaper la risoluzione del rapporto di lavoro;b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e' addetta;c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e' stataassunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza deltermine;d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazionedi cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successivemodificazioni.


626 di 7984. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento,la lavoratrice non puo' essere sospesa dal lavoro, salvo il casoche sia sospesa l'attivita' dell'azienda o del reparto cui essa e' addetta,sempreche' il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratricenon puo' altresi' essere collocata in mobilita' a seguito di licenziamentocollettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successivemodificazioni , salva l'ipotesi di collocamento in mobilita' aseguito della cessazione dell'attivita' dell'azienda di cui al comma 3,lettera b).5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delledisposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e' nullo.6. E' altresi' nullo il licenziamento causato dalla domanda odalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambinoda parte della lavoratrice o del lavoratore.7. In caso di fruizione del congedo di paternita', di cui all'articolo28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratoreper la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento diun anno di eta' del bambino. Si applicano le disposizioni del presentearticolo, commi 3, 4 e 5.8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articoloe' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lirecinque milioni. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta dicui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche incaso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applicafino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in casodi fruizione del congedo di maternita' e di paternita'.Art. 55 - Dimissioni(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12; legge 8 marzo 2000, n.53, art. 18, comma 2)1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodoper cui e' previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento,la lavoratrice ha diritto alle indennita' previste da disposizioni di leggee contrattuali per il caso di licenziamento.2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratoreche ha fruito del congedo di paternita'.


627 di 7983. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel casodi adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minorenel nucleo familiare.4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, duranteil periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore duranteil primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza delminore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizioispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. A dettaconvalida e' condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratriceo il lavoratore non sono tenuti al preavviso.Art. 56 - Diritto al rientro e alla conservazione del posto(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6; legge 8 marzo2000, n. 53, art. 17, comma 1)1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo IIe III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvoche espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unita'produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o inaltra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimentodi un anno di eta' del bambino; hanno altresi' diritto di essereadibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratoreal rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternita'.3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinatidal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno dirittoalla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamentevi rinuncino, al rientro nella stessa unita' produttiva ove erano occupatial momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune;hanno altresi' diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimosvolte o a mansioni equivalenti.4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche incaso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e2 si applicano fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.4-bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presentearticolo e' punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 54,comma 8. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.


628 di 798Art. 57- OMISSIS -Art. 60 - Lavoro a tempo parziale(decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4, comma 2)1. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 25febbraio 2000, n. 61, e, in particolare, del principio di non discriminazione,la lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale beneficiano deimedesimi diritti di un dipendente a tempo pieno comparabile, perquanto riguarda la durata dei congedi previsti dal presente testo unico.Il relativo trattamento economico e' riproporzionato in ragione dellaridotta entita' della prestazione lavorativa.2. Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datoredi lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoroin rapporto a tempo pieno per un periodo in parte coincidente conquello del congedo di maternita', e' assunta a riferimento la base dicalcolo piu' favorevole della retribuzione, agli effetti di quanto previstodall'articolo 23, comma 4.3. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applicanole disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre1996, n. 564, in materia contributiva.Art. 61 - Lavoro a domicilio(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 18, 22; legge 8 marzo2000, n. 53, art. 3)1. Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto al congedodi maternita' e di paternita'. Si applicano le disposizioni di cuiagli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3, e 54, ivi compreso ilrelativo trattamento economico e normativo.2. Durante il periodo di congedo, spetta l'indennita' giornalieradi cui all'articolo 22, a carico dell'INPS, in misura pari all'80 per centodel salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia per ilavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria.3. Qualora, per l'assenza nella stessa provincia di industriesimilari che occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento alsalario contrattuale provinciale di cui al comma 2, si fara' riferimento


629 di 798alla media dei salari contrattuali provinciali vigenti per la stessa industrianella regione, e, qualora anche cio' non fosse possibile, si fara'riferimento alla media dei salari provinciali vigenti nella stessa industriadel territorio nazionale.4. Per i settori di lavoro a domicilio per i quali non esistonocorrispondenti industrie che occupano lavoratori interni, con appositodecreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite leorganizzazioni sindacali interessate, si prendera' a riferimento il salariomedio contrattuale giornaliero vigente nella provincia per i lavoratoriaventi qualifica operaia dell'industria che presenta maggiori caratteridi affinita'.5. La corresponsione dell'indennita' di cui al comma 2 e' subordinataalla condizione che, all'inizio del congedo di maternita', lalavoratrice riconsegni al committente tutte le <strong>merci</strong> e il lavoro avuto inconsegna, anche se non ultimato.Art. 62- OMISSIS -Art. 76 - Documentazione( legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 29 e 30, commi 2, 3 e 4)1. Al rilascio dei certificati medici di cui al presente testo unico,salvo i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del Serviziosanitario nazionale.2. Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quellidi cui al comma 1, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale la lavoratricee' assicurata per il trattamento di maternita' hanno facolta' diaccettare i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazionealla lavoratrice interessata.3. I medici dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro hannofacolta' di controllo.4. Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione del presentetesto unico sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa diqualsiasi specie e natura.Art. 77 - Vigilanza(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 30, omma 1, e 31, comma4)


630 di 7981. L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioniamministrative previste dal presente testo unico e ad emettere l'ordinanzadi ingiunzione e' il servizio ispettivo del Ministero del lavoro,competente per territorio.2. La vigilanza sul presente testo unico, ad eccezione dei CapiXI, XII e XIII, e' demandata al Ministero del lavoro e della previdenzasociale che la esercita attraverso i servizi ispettivi.3. La vigilanza in materia di controlli di carattere sanitario spettaalle regioni, e per esse al Servizio sanitario nazionale.Art. 78- OMISSIS -Art. 79 - Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21)1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cuial presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapportodi lavoro subordinato privato e in attuazione della riduzione deglioneri di cui all'articolo 78, e' dovuto dai datori di lavoro un contributosulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:a) dello 0,46 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria,dell'artigianato, marittimi, spettacolo;b) dello 0,24 per cento sulla retribuzione per il settore del terziario eservizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto;c) dello 0,13 per cento sulla retribuzione per il settore del credito, assicurazionee servizi tributari appaltati;d) dello 0,03 per cento per gli operai agricoli e dello 0,43 per centoper gli impiegati agricoli. Il contributo e' calcolato, per gli operai atempo indeterminato secondo le disposizioni di cui al decreto-legge22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n.54, per gli operai agricoli a tempo determinato secondo le disposizionidel decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146; e per i piccoli colonie compartecipanti familiari prendendo a riferimento i salari medi convenzionalidi cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica27 aprile 1968, n. 488;


631 di 798e) dello 0,01 per cento per gli allievi dei cantieri scuola e lavoro di cuialla legge 6 agosto 1975, n. 418.2. Per gli apprendisti e' dovuto un contributo di lire 32 settimanali.3. Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza peri giornalisti italiani "Giovanni Amendola" e' dovuto un contributo pariallo 0,65 per cento della retribuzione.4. In relazione al versamento dei contributi di cui al presentearticolo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altroconcerne il contributo medesimo, si applicano le disposizioni relativeai contributi obbligatori.5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su propostadel Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto conquello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dal presente articolopuo' essere modificata in relazione alle effettive esigenze dellerelative gestioni.Art. 80- OMISSIS -Art. 85 - Disposizioni in vigore1. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni legislative,fatte salve le disapplicazioni disposte dai contratti collettiviai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29:a) l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio1957, n. 3;b) l'articolo 157-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 5gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo7 aprile 2000, n. 103;c) l'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457;d) l'articolo 10 della legge 18 maggio 1973, n. 304;e) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 9 dicembre1977, n. 903;f) l'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;g) l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;h) il comma 2 dell'articolo 54 della legge 1 aprile 1981, n. 121;


i) l'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155;j) l'articolo 8-bis del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito,con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331;k) l'articolo 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito,con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54;l) l'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162;m) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 4 agosto1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre1987, n. 402;n) il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990,n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58;o) il comma 8 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223;p) il comma 2 dell'articolo 7, il comma 2 dell'articolo 18 e il comma 2dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;q) il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995,n. 197;r) il comma 2, seconda parte, dell'articolo 5 del decreto legislativo 12maggio 1995, n. 201;s) il comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335;t) gli articoli 5, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.564;u) l'articolo 23 della legge 4 marzo 1997, n. 62;v) il comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1991, n.449w) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52;x) il comma 1 dell'articolo 25 e il comma 3 dell'articolo 34 e il comma3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;y) la lettera a) del comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29aprile 1998, n. 124;z) l'articolo 18 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;aa) la lettera e) del comma 2, dell'articolo 1 del decreto legislativo 22giugno 1999, n. 230;bb) l'articolo 65 della legge 2 agosto 1999, n. 302;cc) il comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;dd) i commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 8 marzo 2000, n. 53, limitatamentealla previsione del termine di sei mesi ivi previsto:ee) il comma 2 dell'articolo 10 e il comma 2 dell'articolo 23 del decretolegislativo 21 maggio 2000, n. 146;632 di 798


ff) gli articoli 5 e 18, il comma 3 dell'articolo 25, il comma 3 dell'articolo32, il comma 6 dell'articolo 41 e il comma 3 dell'articolo 47 del decretolegislativo 5 ottobre 2000, n. 334;gg) il comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n.388.2. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni regolamentari:a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.1403;b) il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n.1026, ad eccezione degli articoli 1, 11 e 21;c) il comma 4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica11 luglio 1980, n. 382;d) il comma 2, dell'articolo 20-quinquies e il comma 2 dell'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.337;e) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 giugno1982;f) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23maggio 1991;g) l'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21aprile 1994, n. 439, fino al momento della sua abrogazione cosi' comeprevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del decretolegislativo 30 luglio 1999, n. 287;h) il decreto del Ministro della sanita' 6 marzo 1995;i) il comma 4 dell'articolo 8 e il comma 3 dell'articolo 19 del decretodel Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;j) il comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale 25 marzo 1998, n. 142;k) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile2002;l) il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita' 10settembre 1998;m) gli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenzasociale 12 febbraio 1999;n) il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'universita' edella ricerca scientifica 30 aprile 1999, n. 224;o) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto1999;633 di 798


634 di 798p) il comma 6 dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica31 agosto 1999, n. 394;q) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 dicembre1999, n. 553;r) il decreto del Ministro della sanita' 24 aprile 2000;r-bis) il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre2000, n. 452, e successive modificazioni.Art. 86 - Disposizioni abrogate(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3, comma 2; legge 29 dicembre1987, n. 546, articolo 9; legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli15 e 17, comma 4)1. Restano abrogate le seguenti disposizioni:a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653;b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sonoabrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative:a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni;b) il secondo comma dell'articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a) e b), dell'articolo5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977,n. 903;c) la lettera n) del comma 3 dell'articolo 31 e l'articolo 39-quater dellalegge 4 maggio 1983, n. 184, nonche' le parole "e gli articoli 6 e 7della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidataridi cui al comma precedente" del secondo comma dell'articolo 80 dellalegge 4 maggio 1983, n. 184;d) il comma 4 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;f) l'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, cosi' come modificatodall'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433;g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;h) l'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito,con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166;i) il comma 1 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;j) i commi 1 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 503;


635 di 798k) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993,n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236;l) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994,n. 566;m) l'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;n) l'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;p) il comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997,n. 468;q) l'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cosi' come modificatodagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144;r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 49 della legge 23dicembre 1999, n. 488;s) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decretolegislativo 31 gennaio 2000, n. 24;t) il comma 5 dell'articolo 3, il comma 4-bis dell'articolo 4 e l'articolo10 e i commi 2 e 3 dell'articolo 12, salvo quanto previsto dalla letteradd) dell'articolo 85 del presente testo unico, e l'articolo 14 della legge8 marzo 2000, n. 53;u) i commi 10 e 11 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n.388.3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sonoabrogate le seguenti disposizioni regolamentari:a) gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica25 novembre 1976, n. 1026.3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8marzo 2000, n. 53, non si applicano con riferimento ai congedi disciplinatidal presente testo unico.Art. 87 - Disposizioni regolamentari di attuazione1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari diattuazione del presente testo unico, emanate ai sensi dell'articolo 17,comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano le disposizionidel decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre1976, n. 1026, salvo quanto stabilito dall'articolo 86 del presente testounico.2. Le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica25 novembre 1976, n. 1026, che fanno riferimento alla di-


636 di 798sciplina della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono da intendersiriferite alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.Art. 88 - Entrata in vigore1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivoa quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nellaRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fattoobbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


637 di 798LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142 - CONSORZI E IMPRESE COO-PERATIVE - REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIACOOPERATIVISTICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLAPOSIZIONE DEL SOCIO LAVORATORE.(G.U. N. 94 DEL 23 APRILE 2001)Art. 1 - Soci lavoratori di cooperativa1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperativenelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazionedi attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsionidi regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro deisoci.2. I soci lavoratori di cooperativa:a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazionedegli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione econduzione dell'impresa;b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioniconcernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione deiprocessi produttivi dell'azienda;c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipanoal rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla lorodestinazione;d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche inrelazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantitàdelle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propriaadesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativoun ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma oin qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinatanon occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimentodegli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapportiassociativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti dinatura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamenteprevisti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibilicon la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altrafonte.


638 di 798Art. 2 - Diritti individuali e collettivi del socio lavoratore di cooperativa1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinatosi applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusionedell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro,anche quello associativo. L'esercizio dei diritti di cui al titolo III dellacitata legge n. 300 del 1970 trova applicazione compatibilmente conlo stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordicollettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazionisindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.Si applicano altresì tutte le vigenti disposizioni in materia disicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gliarticoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n. 300 del 1970, nonchéle disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto legislativo14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità dellaprestazione lavorativa. In relazione alle peculiarità del sistema cooperativo,forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possonoessere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionalidel movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali deilavoratori, comparativamente più rappresentative.Art. 3 - Trattamento economico del socio lavoratore1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondereal socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionatoalla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque noninferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazionecollettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero,per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza dicontratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso perprestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assembleae possono essere erogati:a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilitein accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno,in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivicomplessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni


639 di 798delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitalesociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 24del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951,n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzionegratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n.59. (1)2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperativedella piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possonocorrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entitàdel pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamentointerno previsto dall'articolo 6.Art. 4 - Disposizioni in materia previdenziale1. Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimentoalle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapportidi lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative neilimiti di quanto previsto dall'articolo 6.2. I trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si è instauratoun rapporto di tipo subordinato, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo3, comma 2, lettera b), sono considerati, agli effetti previdenziali,reddito da lavoro dipendente.3. Il Governo, sentite le parti sociali interessate, è delegato ad emanare,entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,uno o più decreti legislativi intesi a riformare la disciplina recatadal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, esuccessive modificazioni, secondo i seguenti criteri e princìpi direttivi:a) equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale deisoci lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa;b) gradualità, da attuarsi anche tenendo conto delle differenze settorialie territoriali, nell'equiparazione di cui alla lettera a) in un periodonon superiore a cinque anni;c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.Art. 5 - Altre normative applicabili al socio lavoratore1. Il riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai prestatori dilavoro, previsti dall'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile, siintende applicabile anche ai soci lavoratori di cooperative di lavoro


640 di 798nei limiti del trattamento economico di cui all'articolo 3, commi 1 e 2,lettera a). La presente norma costituisce interpretazione autenticadelle disposizioni medesime.2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione delsocio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformitàcon gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socioe cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenzadel tribunale ordinario.Art. 6 - Regolamento interno1. Entro il 31 dicembre 2003, le cooperative di cui all'articolo 1 definisconoun regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia deirapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori.Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazionepresso la Direzione provinciale del lavoro competenteper territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai socilavoratori con rapporto di lavoro subordinato;b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte deisoci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e aiprofili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverseda quella del lavoro subordinato;c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti dilavoro diversi da quello subordinato;d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza,un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, perquanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilitàdi riduzione temporanea dei trattamenti economici integratividi cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera duratadel piano, di distribuzione di eventuali utili;e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambitodel piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto ancheeconomico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi,in proporzione alle disponibilità e capacita finanziarie;f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative dinuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa dideliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalitàstabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movi-


641 di 798mento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamentepiù rappresentative.2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonchèall'art.3, comma 2-bis, il regolamento non può contenere disposizioniderogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo dicui all'articolo 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cuial primo periodo, la clausola è nulla.2-bis. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dellalegge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territorialicon le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentativeper rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoronazionale di riferimento all'attività svolta. Tale accordo deve esseredepositato presso la direzione provinciale del lavoro competenteper territorio.Art. 7 - Vigilanza in materia di cooperazione1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi perl'ammodernamento e il riordino delle norme in materia di controlli sullesocietà cooperative e loro consorzi, con particolare riferimento aglioggetti di cui alle lettere da a) a q) e sulla base dei seguenti princìpi ecriteri direttivi:a) revisione della disciplina dei collegi sindacali delle società cooperative,tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1997, n.266, e successive modificazioni, per la piccola società cooperativa, edal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione mediantela revisione cooperativa, finalizzata:1) a fornire agli amministratori e agli impiegati delle società cooperativesuggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed elevare lademocrazia cooperativa;2) a verificare la natura mutualistica delle società cooperative, conparticolare riferimento alla effettività della base sociale e dello scambiomutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto dellenorme in materia di cooperazione, nonché ad accertare la consistenzadello stato patrimoniale attraverso la acquisizione del bilancioconsuntivo d'esercizio e delle relazioni del consiglio di amministrazionee del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazionedi bilancio;


c) esercizio della vigilanza finalizzato alla verifica dei regolamenti a-dottati dalle cooperative e della correttezza dei rapporti instaurati coni soci lavoratori;d) effettuazione della vigilanza, fermi restando i compiti attribuiti dallalegge al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli ufficiperiferici competenti, anche da parte delle associazioni nazionali dirappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cuiall'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio delloStato 14 dicembre 1947, n. 1577, secondo i princìpi e i criteri direttividella presente legge e con finalità di sostegno, autotutela e autogovernodel movimento cooperativo;e) svolgimento della vigilanza nei termini e nel contesto di cui alla letterad), anche mediante revisioni cooperative per le società cooperativenon aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenzae tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi delcitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre1947, n. 1577, e successive modificazioni, con le stesse finalitàdi quelle di cui alle lettere b) e d), a cura del Ministero del lavoro edella previdenza sociale, che può affidarne l'esecuzione, sulla basedi apposite convenzioni, alle stesse associazioni nazionali riconosciute,nell'ambito di un piano operativo biennale predisposto dallaDirezione generale della cooperazione del medesimo Ministero, d'intesacon le associazioni medesime, fermi restando gli attuali meccanismidi finanziamento;f) facoltà del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di disporree far eseguire da propri funzionari ispezioni straordinarie, per accertamentia campione o sulla base di esigenze di approfondimentoderivanti dalle revisioni cooperative e qualora se ne ravvisi l'opportunità,finalizzate ad accertare principalmente:1) l'esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari, statutariee mutualistiche;2) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali peril godimento di agevolazioni tributarie o di altra natura;3) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;4) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attivitàspecifiche promosse o assunte dall'ente;5) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e dellepassività;642 di 798


6) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettivarispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento ed alla contrattazionecollettiva di settore;g) adeguamento dei parametri previsti dall'articolo 15 della legge 31gennaio 1992, n. 59, per la certificazione obbligatoria del bilancio inrelazione all'esigenza di una effettiva congruità dell'obbligo di certificazionerispetto alla consistenza economica e patrimoniale della societàcooperativa;h) definizione delle funzioni dell'addetto alle revisioni delle cooperative,nominato dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenzae tutela del movimento cooperativo, quale incaricato di pubblicoservizio e definizione dei requisiti per l'inserimento nell'elenco dicui all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio delloStato 14 dicembre 1947, n. 1577;i) distinzione di finalità, compiti e funzioni tra le revisioni cooperative,le ispezioni straordinarie e la certificazione di bilancio, evitando lasovrapposizione e la duplicazione di adempimenti tra le varie tipologiedi controllo, nonché tra esse e la vigilanza prevista da altre normeper la generalità delle imprese;l) corrispondenza, in coerenza con l'articolo 45, primo comma, dellaCostituzione, tra l'intensità e l'onerosità dei controlli e l'entità delleagevolazioni assegnate alle cooperative per promuoverne lo sviluppo;m) adeguamento dei requisiti per il riconoscimento delle associazioninazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo,allo scopo di assicurare maggiormente le condizioni per l'efficienteed efficace esecuzione delle revisioni cooperative, tenutoconto anche di quanto previsto alla lettera e) circa i compiti di vigilanzache possono essere affidati alle associazioni nazionali di cui all'articolo5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato14 dicembre 1947, n. 1577;n) istituzione dell'Albo nazionale delle società cooperative, articolatoper provincia e situato presso le Direzioni provinciali del lavoro, ai finidella fruizione dei benefici, anche di natura fiscale, raccordando ruoloe modalità di tenuta di detto Albo con le competenze specifiche dellecamere di com<strong>merci</strong>o, industria, artigianato e agricoltura. L'Albo vatenuto distintamente per sezioni, definite sulla base del rapporto mutualisticodi cui alla lettera b);643 di 798


o) unificazione di tutti i codici identificativi delle singole società cooperative;p) cancellazione dall'Albo nazionale delle società cooperative, e conseguenteperdita dei benefici connessi all'iscrizione, delle cooperativeche si sottraggono all'attività di vigilanza o che non rispettano lefinalità mutualistiche, nonché applicazione dell'articolo 2543 del codicecivile in caso di reiterate e gravi violazioni del regolamento di cuiall'articolo 6 della presente legge;q) abrogazione del Capo II del citato decreto legislativo del Capoprovvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,e individuazione delle altre norme da abrogare in quantoincompatibili con le innovazioni introdotte con i decreti legislativi dicui al presente comma.2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessialla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessantagiorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega.Le Commissioni parlamentari competenti si esprimono entro quarantagiorni dalla data della trasmissione. Qualora il termine previstoper il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedonola scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio delladelega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessantagiorni.3. Entro tre mesi dal termine del primo biennio di attuazione dellanuova normativa, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificativee correttive dei decreti legislativi sulla base dei medesimiprincìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con le medesime modalitàdi cui al comma 2.4. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non devecomportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nellaRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fattoobbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come leggedello Stato.644 di 798


645 di 798DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2001, N. 368 - ATTUA-ZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/70/CE RELATIVA ALL'ACCORDOQUADRO SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO CONCLUSODALL'UNICE, DAL CEEP E DAL CES.(G.U. N. 235 DEL 9 OTTOBRE 2001)Art. 1 - Apposizione del termine1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata delcontratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico,produttivo, organizzativo o sostitutivo.2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non risulta,direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificatele ragioni di cui al comma l.3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datoredi lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio dellaprestazione.4. La scrittura non e' tuttavia necessaria quando la duratadel rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore adodici giorni.Art. 2 - Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i serviziaeroportuali1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata delcontratto di lavoro subordinato quando l'assunzione sia effettuata daaziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportualied abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra edi volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e <strong>merci</strong>, per un periodomassimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre diogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nellapercentuale non superiore al quindici per cento dell'organico a-ziendale che, al 1 gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono,risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroportiminori detta percentuale puo' essere aumentata da parte delleaziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione delladirezione provinciale del lavoro, su istanza documentata delle aziendestesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoriaricevono comunicazione delle richieste di assunzione da partedelle aziende di cui al presente articolo.


646 di 798Art. 3 - Divieti1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto dilavoro subordinato non e' ammessa:a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unita'produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, alicenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stessemansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato,salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione dilavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata inizialenon superiore a tre mesi;c) presso unita' produttive nelle quali sia operante una sospensionedei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazionesalariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansionicui si riferisce il contratto a termine;d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazionedei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre1994, n. 626, e successive modificazioni.Art. 4 - Disciplina della proroga1. Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere,con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata inizialedel contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga e'ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragionioggettive e si riferisca alla stessa attivita' lavorativa per la quale ilcontratto e' stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimentoa tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine nonpotra' essere superiore ai tre anni.2. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delleragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso e' acarico del datore di lavoro.Art. 5 - Scadenza del termine e sanzioni Successione dei contratti1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza deltermine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensidell'articolo 4, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al lavorato-


647 di 798re una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazionedel rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo,al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso dicontratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giornonegli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dallascadenza dei predetti termini.3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contrattodi durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenzadi un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contrattosi considera a tempo indeterminato.4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosiper tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuita',il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla datadi stipulazione del primo contratto.Art. 6 - Principio di non discriminazione1. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinatospettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilita', iltrattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresaper i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili,intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza deicriteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed inproporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamenteincompatibile con la natura del contratto a termine.Art. 7 - Formazione1. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinatodovra' ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristichedelle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischispecifici connessi alla esecuzione del lavoro.2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacaticomparativamente piu' rappresentativi possono prevedere modalita'e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinatoad opportunita' di formazione adeguata, per aumentarne laqualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilita' occupazionale.


648 di 798Art. 8 - Criteri di computo1. Ai fini di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n.300, i lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabiliove il contratto abbia durata superiore a nove mesi.Art. 9 - Informazioni1. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacaticomparativamente piu' rappresentativi definiscono le modalita' per leinformazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i postivacanti che si rendessero disponibili nell'impresa, in modo da garantireloro le stesse possibilita' di ottenere posti duraturi che hanno glialtri lavoratori.2. I medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro definisconomodalita' e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanzedei lavoratori in merito al lavoro a tempo determinato nelle a-ziende.Art. 10 - Esclusioni e discipline specifiche1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decretolegislativo in quanto gia' disciplinati da specifiche normative:a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n.196, e successive modificazioni;b) i contratti di formazione e lavoro;c) i rapporti di apprendistato, nonche' le tipologie contrattuali legate afenomeni di formazione attraverso il lavoro che, pur caratterizzatedall'apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro.2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativoi rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operaia tempo determinato cosi' come definiti dall'articolo 12, comma 2, deldecreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi e' ammessal'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizidi durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivistipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazionimaggiormente rappresentative sul piano nazionale. Dell'avvenutaassunzione deve essere data comunicazione al centro per l'impiegoentro cinque giorni. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazionedel presente decreto legislativo.


4. E' consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempodeterminato, purche' di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti,i quali possono comunque recedere da essi trascorso untriennio e osservata la disposizione dell'articolo 2118 del codice civile.Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presentedecreto legislativo, salvo per quanto concerne le previsioni di cui agliarticoli 6 e 8.5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitano ilcom<strong>merci</strong>o di esportazione, importazione ed all'ingresso di prodottiortofrutticoli.6. Restano in vigore le discipline di cui all'articolo 8, comma 2, dellalegge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 10 della legge 8 marzo 2000,n. 53, ed all'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limitiquantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinatostipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e' affidata ai contratticollettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamentepiu' rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitativei contratti a tempo determinato conclusi:a) nella fase di avvio di nuove attivita' per i periodi che saranno definitidai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniformecon riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalita', ivi compresele attivita' gia' previste nell'elenco allegato al decreto del Presidentedella Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;c) per l'intensificazione dell'attivita' lavorativa in determinati periododell'anno;d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi.Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinatostipulati a conclusione di un periodo di tirocinio o di stage,allo scopo di facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro,ovvero stipulati con lavoratori di eta' superiore ai cinquantacinqueanni, o conclusi quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione diun'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventicarattere straordinario o occasionale.8. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempodeterminato non rientranti nelle tipologie di cui al comma 7, di duratanon superiore ai sette mesi, compresa la eventuale proroga, ovveronon superiore alla maggiore durata definita dalla contrattazione col-649 di 798


650 di 798lettiva con riferimento a situazioni di difficolta' occupazionale perspecifiche aree geografiche. La esenzione di cui al precedente periodonon si applica a singoli contratti stipulati per le durate suddetteper lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelleche hanno formato oggetto di altro contratto a termine avente lemedesime caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi.9. E' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulatidai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, la individuazionedi un diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa aziendae con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratoriche abbiano prestato attivita' lavorativa con contratto a tempo determinatoper le ipotesi gia' previste dall'articolo 23, comma 2, della legge28 febbraio 1987, n. 56. I lavoratori assunti in base al suddetto dirittodi precedenza non concorrono a determinare la base di computoper il calcolo della percentuale di riserva di cui all'articolo 25, comma1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.10. In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro unanno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratorepuo' esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volonta'al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione delrapporto stesso.Art. 11 - Abrogazioni e disciplina transitoria1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativosono abrogate la legge 18 aprile 1962, n. 230, e successivemodificazioni, l'articolo 8-bis della legge 25 marzo 1983, n. 79, l'articolo23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' tutte le disposizionidi legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamenterichiamate nel presente decreto legislativo.2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delledisposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionalidi lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n.56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decretolegislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, laloro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionalidi lavoro.3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativaprevigente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza.


651 di 7984. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzionemusicale previste dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n.367, non si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5.Art. 12 - S a n z i o n i1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'articolo6, il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa da L.50.000 (pari a 25,82 euro) a L. 300.000 (pari a 154,94 euro). Se l'inosservanzasi riferisce a piu' di cinque lavoratori, si applica la sanzioneamministrativa da L. 300.000 (pari a 154,94 euro) a L.2.000.000 (pari a 1.032,91 euro).Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nellaRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fattoobbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


652 di 798STATUTO FOR.TE. (FONDO DI FORMAZIONE CONTINUA TER-ZIARIO), APPROVATO CON D.M. 31/10/2002.Art. 1 - Denominazione - SociA seguito dell’accordo interconfederale del 25 Luglio 2001, tra Confcom<strong>merci</strong>o,con sede in Piazza G.G. Belli, 2 – 00153 ROMA e codicefiscale 80041130586, ABI con sede in Piazza del Gesù, 49 –00186 ROMA e codice fiscale 02088180589, ANIA con sede in Viadella Frezza, 70 – 00186 ROMA e codice fiscale 02520010154, Confetracon sede in Via Panama, 62 – 00198 ROMA e codice fiscale80181870587, e Cgil con sede in Corso d’Italia, 25 – 00198 ROMA ecodice fiscale 80163950589, Cisl con sede in Via Po, 21 – 00198ROMA e codice fiscale 80122990585, Uil con sede in Via Lucullo, 6– 00187 ROMA e codice fiscale 80127290585 - che assumono laqualifica di soci – è costituito, secondo quanto previsto dall’art. 118,Legge n. 388 del 2000, il Fondo paritetico interprofessionale nazionaleper la formazione continua del terziario, denominato FOR.TE.FOR.TE. (in forma abbreviata “Fondo”) è istituito come Associazioneai sensi del capo II, titolo II – Libro Primo del codice civile.FOR.TE. è il Fondo paritetico per la formazione continua nelle impresedei comparti: com<strong>merci</strong>o-turismo-servizi, creditizio-finanziario, assicurativoe della logistica-<strong>spedizioni</strong>-trasporto.Art. 2 - ScopiFOR.TE. non ha fini di lucro ed opera a favore delle imprese, nonchédei relativi dipendenti, dei comparti com<strong>merci</strong>o-turismo-servizi, creditizio-finanziario,assicurativo e della logistica-<strong>spedizioni</strong>-trasporto, inuna logica di relazioni sindacali ispirate alla qualificazione professionale,allo sviluppo occupazionale ed alla competitività imprenditorialenel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti.Il Fondo è articolato al suo interno in quattro Comitati di comparto: 1)com<strong>merci</strong>o-turismo-servizi; 2) creditizio–finanziario; 3) assicurativo;4) logistica–<strong>spedizioni</strong>-trasporto.Il Fondo attraverso i quattro suddetti Comitati di comparto promuovee finanzia – secondo le modalità fissate dall’art. 118 della legge 388del 2000 – piani formativi aziendali, territoriali e settoriali di e tra imprese,concordati tra le Parti sociali.L’attuazione dello scopo suindicato e il funzionamento dei Comitati dicomparto sono disciplinati dal Regolamento del Fondo. Il Fondo arti-


653 di 798cola la propria attività su base territoriale o su base nazionale secondole specificità dei singoli comparti.Art. 3 - Sede e durataIl Fondo ha sede legale a Roma, Piazza Belli 2, e ha durata illimitata.Art. 4 - AssociatiAssumono la qualifica di associati a FOR.TE. le imprese appartenentiai quattro comparti di cui all’art. 1, comma 3, che optano perl’adesione al Fondo ai sensi del comma 3 dell’art. 118 della legge388 del 2000.Art. 5 - Cessazione dell’iscrizioneL’iscrizione a FOR.TE. degli associati cessa a seguito di:a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione per qualsiasicausa di FOR.TE.;b) cessazione per qualsiasi causa degli associati medesimi.Art. 6 - Organi socialiSono organi di FOR.TE.:- l’Assemblea- il Consiglio di Amministrazione- il Presidente ed il Vice Presidente- il Collegio dei Revisori dei ContiTutti gli organi di cui sopra, con esclusione del Collegio dei Revisoridei Conti, sono paritetici fra le Associazioni datoriali e le Organizzazionisindacali di cui all’art. 1.Art. 7 - AssembleaL’Assemblea è composta in maniera paritetica da 60 membri, 30 inrappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro e 30 in rappresentanzadelle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all’art. 1.Dei 60 membri, 12 sono designati dalla Confcom<strong>merci</strong>o, 9 dall’ABI, 6dall’ANIA, 3 dalla Confetra, inoltre 10 da Cgil, 10 da Cisl, 10 da Uil.I membri dell’Assemblea durano in carica quattro anni e possono esserericonfermati.Ciascuna Organizzazione di cui sopra può sostituire i membri – perdimissioni o per giustificati motivi approvati dall’assemblea - designatidalla stessa anche prima della scadenza del quadriennio; a tale sco-


po deve darne comunicazione scritta al Presidente del Fondo cheprovvede alla relativa convocazione dell’Assemblea.In caso di cessazione anticipata e di nuova designazione effettuatadalla Organizzazione di riferimento, il nuovo membro resterà in caricafino alla scadenza prevista per la carica del membro sostituito.Spetta all’Assemblea di:- nominare il Consiglio di Amministrazione;- nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;- definire le linee-guida per l’attuazione degli scopi di cui all’art. 2dello Statuto;- deliberare in ordine all’eventuale compenso per gli amministratori,i Revisori dei Conti e i componenti i Comitati di comparto;- deliberare l’ammissione di nuovi soci;- deliberare la cessazione dello stato di socio;- approvare le modifiche allo Statuto e al Regolamento propostedal Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni di cuiall’art. 1;- delegare al Consiglio o a singoli Consiglieri il compimento di specificiatti e l’esercizio di determinate funzioni;- provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventiviredatti dal Consiglio di Amministrazione;- approvare il modello organizzativo e gli organici del Fondo;- approvare ogni altra attività proposta all’Assemblea dal Consigliodi Amministrazione su richiesta dei Comitati di comparto;- deliberare in merito alla sostituzione dei componentidell’Assemblea, in relazione a quanto previsto dall’art. 7, quartocomma, e dei componenti del Consiglio, secondo quanto previstodall’art. 8, terzo comma.L’Assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte all’anno e,straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzidei membri dell’Assemblea o dal Presidente o dal Vice Presidente odal Collegio dei Revisori dei Conti.La convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Presidente medianteraccomandata – contenente luogo, data e ordine del giorno – dainviare a ciascun componente, presso il domicilio indicato, almenoventi giorni prima della riunione.Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuataanche con telegramma – o via fax – da inviare almeno 5 giorniprima della riunione.654 di 798


655 di 798Le riunioni sono presiedute dal Presidente di FOR.TE. o in sua assenzadal Vice Presidente. Per la validità delle adunanzedell’Assemblea e delle relative deliberazioni è necessaria la presenzadei due terzi dei suoi componenti.Le delibere sono valide se ricevono il voto favorevole della maggioranzadei componenti l’Assemblea, salvo quelle relative al primo, secondo,quinto, sesto, settimo e nono alinea del sesto comma del presentearticolo, per le quali si richiede la maggioranza dei due terzi deipresenti all’Assemblea.In via eccezionale è consentito esprimere il voto attraverso delega adaltro membro.Ciascun membro non può esercitare più di due deleghe.Art. 8 - Il Consiglio di AmministrazioneIl Consiglio di Amministrazione è costituito da 24 membri, dei quali: 5designati dalla Confcom<strong>merci</strong>o, 4 designati dall’ABI, 2 dall’ANIA, 1dalla Confetra, inoltre, 4 da Cgil, 4 da Cisl, 4 da Uil.I componenti il Consiglio sono nominati dall’Assemblea, con la maggioranzadei due terzi dei propri membri, durano in carica 4 anni epossono essere riconfermati più volte.Qualora venga revocato – per giustificati motivi approvatidall’Assemblea - il mandato ad un membro del Consiglio di Amministrazioneda parte dell’Organizzazione che lo ha designato,quest’ultima ne darà comunicazione all’Assemblea e ne proporrà lasostituzione.Al Consiglio spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazioneper il raggiungimento degli scopi di FOR.TE., nel rispetto delleattribuzioni dei singoli Comitati di comparto.In particolare il Consiglio ha il compito di:- dare attuazione agli indirizzi dell’Assemblea;- vigilare sul funzionamento dei servizi tecnici e amministrativi diFOR.TE.;- vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse da FOR.TE.;- predisporre il modello organizzativo e gli organici che riterrà necessarial conseguimento degli obiettivi sottoponendoliall’approvazione dell’Assemblea;


656 di 798- approvare i costi di amministrazione e di funzionamento del Fondo;- redigere i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporreall’approvazione dell’Assemblea;- regolare il rapporto di lavoro con il personale di FOR.TE. in ognisua fase ed aspetto, e regolarne il trattamento economico, inclusoquello del Direttore, nell’ambito dei bilanci preventivi approvatidall’Assemblea;- deliberare in ordine all’assunzione e al licenziamento del personalenecessario per il funzionamento del Fondo e riguardo allanomina e alla revoca del Direttore;- predisporre le modifiche allo Statuto e al Regolamento da sottoporreall’Assemblea;- definire – tenuto conto delle indicazioni dei Comitati di comparto –la regolamentazione delle procedure riguardanti: valutazione,tempi, assegnazione del finanziamento e modalità di rendiconto,restituzione delle risorse da parte dei soggetti interessati in casodi mancato utilizzo delle stesse e ogni altro aspetto relativo alleprocedure da seguire;- riferire all’Assemblea in merito alle proprie delibere;- approvare i verbali delle proprie riunioni;- compiere ogni ulteriore atto delegato dall’Assemblea;- esaminare i ricorsi inoltrati dai soggetti interessati per progetti peri quali non è stata concessa l’autorizzazione al finanziamento daparte del rispettivo Comitato di comparto;- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea le proposte di nuoveattività avanzate dai Comitati di comparto;- adottare le delibere per l’attuazione di quanto previsto al terzocomma dell’art. 2.Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio potrà avvalersi dispecifiche consulenze tecniche di esperti esterni al Fondo.Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno assuntecon le modalità e le maggioranze previste negli articoli successivi.Art. 9 - Presidente e Vice PresidenteIl Consiglio nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente,che durano in carica un quadriennio, su designazione il primodelle Associazioni datoriali ed il secondo delle OO.SS.LL.


657 di 798Qualora nel corso del mandato il Presidente o il Vice Presidentevengano sostituiti, i loro sostituti, nominati dal Consiglio, durano incarica fino alla scadenza del quadriennio in corso.Spetta al Presidente:- la legale rappresentanza del Fondo;- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinariedell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;- presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;- sovrintendere all’applicazione del presente Statuto;- dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;- svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto oche gli siano affidati dall’Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle suefunzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.In caso di urgenza il Presidente e il Vice Presidente in accordo tra loropossono esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvoratifica del Consiglio stesso che a tal fine deve essere convocato entroi trenta giorni successivi all’adozione dei suddetti provvedimenti.Art. 10 - DirettoreAll’attività di FOR.TE. è preposto un Direttore, il quale esegue le deliberazionidegli organi sociali del Fondo ed ha la responsabilità digestire l’attività amministrativa, contabile ed operativa dei servizi diFOR.TE., in coerenza con le disposizioni di legge e in attuazione delledirettive del Consiglio al quale risponde.Il Direttore esercita anche le funzioni previste dal Regolamento.Art. 11 - Deliberazioni del Consiglio di AmministrazioneIl Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma presso la sedesociale, dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, medianteinvito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato– contenente luogo, data e ordine del giorno – da inviare almenoquindici giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenzala convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma – ovia fax – da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando almeno un terzodei componenti del Consiglio stesso o due membri effettivi del Collegiodei Revisori dei Conti o il Presidente del Collegio dei Revisori dei


658 di 798Conti ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti all’ordinedel giorno.Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almenola metà più uno dei suoi componenti.Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal VicePresidente.Le deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno idue terzi dei presenti.Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare daverbali sottoscritti dal Presidente dell’organismo e dal Segretario nominatodi volta in volta dal Presidente stesso.Art. 12 - Collegio dei Revisori dei ContiIl Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi:uno designato dalle Associazioni datoriali e uno dalle OO.SS.LL. dicui all’art. 1; il terzo, con funzione di Presidente, è nominato dal Ministerodel Lavoro e delle Politiche Sociali.I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscrittiall’Albo dei Revisori contabili.Le predette organizzazioni designano inoltre due Revisori dei Contisupplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Revisori effettivi eventualmenteassenti per cause di forza maggiore.I Revisori di designazione datoriale e sindacale, sia effettivi che supplenti,sono nominati dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzidei presenti, durano in carica 4 anni e possono essere riconfermatipiù volte.I Revisori dei Conti esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cuiagli articoli 2403, 2404 e 2407 del codice civile. Le funzioni vengonoesercitate anche nei confronti dell’attività svolta dai Comitati di comparto.Essi devono riferire all’Assemblea le eventuali irregolarità riscontratedurante l’esercizio delle loro funzioni.Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina i bilanci consuntivi diFOR.TE. per controllare la corrispondenza delle relative voci allescritture dei registri contabili.Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogniqual volta il Presidente del Collegio stesso lo ritenga opportuno ovveroquando uno dei Revisori ne faccia richiesta.


659 di 798La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avvisoscritto almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridottoe la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o conqualsiasi altro mezzo.Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed oradella riunione e gli argomenti da trattare.Art. 13 - Risorse finanziarieAi sensi dell’art. 118 della legge 23.12.2000, n. 388 FOR.TE. è finanziato:- dal contributo integrativo, stabilito dall’art. 25, quarto comma, dellalegge 29.12.78, n. 845 e successive modificazioni ed integrazioni,a carico delle aziende che volontariamente aderiscono alFondo;- da finanziamenti pubblici destinati alle finalità del Fondo in forzadi provvedimenti normativi o determinazioni ministeriali;- da eventuali finanziamenti pubblici e privati;- da apporti finanziari che, a qualsiasi titolo, vengano destinati alFondo.Art. 14 - Patrimonio dell’EnteIl patrimonio di FOR.TE. è costituito da:a) beni di proprietà del Fondo;b) somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;c) apporti finanziari di qualsiasi genere, che l’Assemblea riterrà utiledestinare al patrimonio.Art. 15 - BilancioGli esercizi finanziari di FOR.TE. hanno inizio il 1° gennaio e terminanoil 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio ilConsiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancioconsuntivo, riguardante la gestione del Fondo e dei Comitati di comparto,e del bilancio preventivo.Il bilancio preventivo deve essere approvato dall’Assemblea entro ilmese precedente alla chiusura dell’esercizio. Il bilancio consuntivodeve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusuradell’esercizio e cioè entro il 30 aprile dell’anno successivo. Il bilancioconsuntivo, situazione patrimoniale e il conto economico accompa-


660 di 798gnati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegiodei Revisori dei Conti, nonché il bilancio preventivo devono esseretrasmessi, entro dieci giorni dall’approvazione, al Ministero del Lavoroe delle Politiche Sociali, alle Associazioni dei datori di lavoro e deilavoratori di cui all’art. 1.Art. 16 - Compensi e rimborsi speseIn relazione allo svolgimento delle varie attività istituzionali, sarannoeventualmente riconosciuti compensi e/o rimborsi ai componenti ilConsiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti e aicomponenti i Comitati di comparto, a seguito di apposita deliberadell’Assemblea, nell’ambito delle spese di funzionamento del Fondopreviste nel Regolamento.Art. 17 - Scioglimento e cessazioneIn caso di scioglimento del Fondo o comunque di una sua cessazioneper qualsiasi causa, il Consiglio provvederà alla nomina di tre liquidatoridesignati, rispettivamente, uno dalle Associazioni dei datoridi lavoro e uno dalle OO.SS.LL. e uno scelto di comune accordo, senon indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel casodi mancata nomina dei liquidatori, trascorsi due mesi dalla messain liquidazione, vi provvederà il Presidente del Tribunale competente.Il Consiglio di Amministrazione determinerà all’atto della messa in liquidazionedell’Ente, i compiti dei liquidatori e successivamente neratificherà l’operato.Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazionedovrà essere devoluto a quelle forme di assistenza, beneficenza eistruzione indicate dal Consiglio. In caso di disaccordo la devoluzionesarà effettuata dal Presidente del Tribunale competente, tenendocomunque presenti i suddetti scopi e sentito il parere dei soci di cuiall’art. 1 del presente Statuto.Art. 18 - Modifiche statutarieIl presente Statuto, nonché il Regolamento, potranno essere modificatidall’Assemblea di FOR.TE., con delibere che richiedono, per lavalidità, il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri.Art. 19 - Disposizioni finali


Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgonole norme di legge in vigore nonché, in quanto applicabili, le normepreviste dal Regolamento di FOR.TE.661 di 798


662 di 798REGOLAMENTO FOR.TE. (FONDO DI FORMAZIONE CONTINUATERZIARIO), APPROVATO CON D.M. 31/10/2002.Art. 1 - Funzionamento del Fondo1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delFondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continuadel terziario, denominato FOR.TE. e dei quattro Comitati dicomparto: com<strong>merci</strong>o-turismo-servizi, creditizio-finanziario, assicurativoe logistica-<strong>spedizioni</strong>-trasporto.2. Le imprese che aderiscono a FOR.TE. versano i contributidovuti nella misura prevista dalla legge con le modalità indicate dall'art. 118 della legge n. 388 del 2000.3. Le risorse finanziarie assegnate al Fondo vengono contabilizzate- con evidenza separata in riferimento a ciascun comparto - inun apposito conto corrente intestato a "FOR.TE.", utilizzabile con firmacongiunta del Presidente e del Vice Presidente.4. Per le spese relative al funzionamento di FOR.TE. e deiComitati di comparto nonché per il finanziamento di progetti di tipotrasversale del Fondo - risultanti dal bilancio preventivo - si provvedeattraverso l'utilizzo di quota parte delle suddette risorse finanziarieassegnate annualmente al Fondo, comunque non superiore complessivamenteall' 8% delle risorse stesse. Tali risorse vengono contabilizzatein apposito conto corrente bancario intestato a "FOR.TE. -Spese per funzionamento e progetti trasversali del Fondo" utilizzabilecon firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente. Per il primoanno di attività del Fondo, al fine di consentirne l'avvio, il Consigliodi Amministrazione ha facoltà di deliberare una percentuale diversada quella predetta, sulla quale sarà necessario acquisire lospecifico parere del Collegio dei Revisori dei Conti.Art. 2 - Direttore1. La responsabilità operativa del Fondo è affidata al Direttore,appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione.2. Il Direttore ha la responsabilità di gestire l'attività amministrativa,contabile e operativa di FOR.TE.In particolare: svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dalConsiglio di Amministrazione; per l'espletamento di tali compiti e funzioni può avvalersi di una


663 di 798struttura composta da lavoratori dipendenti, nonché del supportodi collaborazioni esterne; ha la responsabilità della struttura del Fondo e risponde al Consigliodi Amministrazione; ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile delFondo e quindi anche dei c/c intestati allo stesso; predispone trimestralmente, per il Consiglio di Amministrazione,un rapporto tecnico-economico che evidenzi le attività svolte; predispone il bilancio preventivo e consuntivo del Fondo - anche inriferimento all'attività dei singoli Comitati di comparto - da sottoporreal Consiglio di Amministrazione e all'approvazione dell' Assemblea.Art. 3 - Attività del FondoIl Fondo, nell'ambito delle proprie linee strategiche di programmazioneformativa, promuove e finanzia - secondo le modalitàfissate dall'art. 118 della legge 388 del 2000 - piani formativi aziendali,territoriali, settoriali di e tra imprese, concordati tra le Parti.Nell'ambito delle attività del Fondo - da realizzare soprattuttomediante i Comitati di comparto di cui all'art. 4 - vengono evidenziatetra le altre le seguenti: promuovere e finanziare attività di qualificazione e di riqualificazioneper figure professionali di specifico interesse dei rispettivicomparti, nonché per lavoratori a rischio di esclusione dal mercatodel lavoro; promuovere e finanziare anche azioni individuali di formazionecontinua dei lavoratori dipendenti; promuovere e finanziare azioni propedeutiche ai piani formativi; favorire le pari opportunità promuovendo e finanziando la formazionevolta alla realizzazione di azioni positive; promuovere interventi formativi sulla sicurezza per gli aspetti nondisciplinati e finanziati dalle specifiche disposizioni in materia.Art. 4 - Comitati di comparto1. Nell'ambito della struttura del Fondo, ciascuno dei quattroComitati di comparto -com<strong>merci</strong>o-turismo-servizi, creditiziofinanziario,assicurativo, e logistica-<strong>spedizioni</strong>-trasporto - è compostopariteticamente da un minimo di sei ad un massimo di dieci membri


aventi specifiche competenze in materia di formazione: tre (o quattroo cinque) designati dall'Organizzazione datoriale del comparto e tre(o quattro o cinque) dalle Organizzazioni sindacali di categoria delcomparto stesso, aderenti ai soci di FOR.TE.. Uno dei tre (o quattroo cinque) componenti di parte datoriale viene designato dal Comitato(con la maggioranza semplice dei componenti) come Coordinatoredel Comitato stesso.2. Il Comitato di comparto dura in carica quattro anni e i relativicomponenti possono essere riconfermati più volte.3. A ciascun Comitato di comparto vengono demandate tral'altro le seguenti funzioni: l'attribuzione delle risorse corrisposte al Fondo dalle imprese appartenential rispettivo comparto - salvo la quota percentuale da riservareal funzionamento e alle attività di tipo trasversale del Fondo- secondo le finalità stabilite dallo Statuto; l'eventuale aumento - non oltre il 10% - della quota percentuale dicui all'art. 5, undicesimo comma, del Regolamento; la definizione delle iniziative da assumere per l'attuazione degliscopi di cui all'art. 2 dello Statuto, nell' ambito degli indirizzi dell'Assemblea; la precisazione delle indicazioni tecniche da fornire alle imprese,necessarie per l'approvazione dei progetti; l'esame conclusivo e la valutazione delle richieste di finanziamento(per i progetti formativi, ecc.) relative alle risorse del comparto; la definizione delle indicazioni da fornire al Consiglio per la predisposizionedella regolamentazione di cui all'art. 5, nono comma,del Regolamento del Fondo; ogni altra funzione demandata ai Comitati di comparto dal Consiglio.Per lo svolgimento delle proprie funzioni ciascun Comitato di compartopotrà avvalersi di specifiche consulenze tecniche di esperti esternial Fondo.4. Il Comitato di comparto è convocato, di norma presso lasede sociale, dal Coordinatore mediante invito ai suoi componentipresso il domicilio da ciascuno indicato - contenente luogo, data eordine del giorno - da recapitare almeno 5 giorni prima della data dellariunione.Le riunioni del Comitato di comparto sono presiedute dal Coordinatore.Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno la metà664 di 798


665 di 798più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono valide solo se ricevonoil voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.Le decisioni del Comitato devono risultare da verbali sottoscritti dalCoordinatore.Ciascun Comitato di comparto si articola su base territoriale - avvalendosi,laddove esistenti, degli Enti bilaterali ovvero di altre strutturecostituite dalle Parti per la realizzazione a livello territoriale di attivitàformative - o su base nazionale, secondo le specificità del singolocomparto, per svolgere l'attività di promozione, informazione e sostegnoalle imprese, per la definizione dei piani formativi e dei progetticoncordati tra le Parti sociali e per l'istruttoria tecnica dei suddettiprogetti.Art. 5 - Procedura di finanziamento1. FOR.TE., provvede a fornire alle imprese ogni informativanecessaria in merito alla forme, contenuti, modalità e procedure daseguire per l'inoltro delle richieste di finanziamento, anche in relazionealle indicazioni dei Comitati di comparto.2. Le singole richieste di finanziamento devono essere inoltratedai soggetti interessati a FOR.TE., presso la sede sociale, conRaccomandata A.R. o mediante consegna a mano documentata. Lerichieste stesse vengono protocollate secondo l'ordine di arrivo.I progetti da finanziare devono essere presentati secondo gli schemie/o indicazioni fornite da FOR.TE. e devono contenere l'indicazionedel nominativo del responsabile del progetto.3. L'esame delle richieste viene effettuato inizialmente dalpersonale addetto del Fondo, che verifica la completezza della documentazionerichiesta. Qualora sia riscontrata l'incompletezza delladocumentazione ne viene data tempestiva comunicazione al soggettointeressato, che deve integrarla nel termine fissato, pena la decadenzadel progetto presentato.4. Il progetto presentato viene infine esaminato dal Comitatodi comparto che ne propone l'approvazione, o il rigetto del finanziamento,con apposito verbale al Direttore.5. Il Direttore, sulla base della proposta del Comitato di comparto,autorizza, o meno, il soggetto interessato a realizzare l'interventoformativo.


666 di 7986. Il Consiglio di Amministrazione, su istanza dei soggetti interessati,riesamina i progetti per i quali non sia stata concessa l'autorizzazione.7. Salvo quanto disposto al successivo undicesimo comma, ilfinanziamento di ogni singolo progetto avviene tenuto conto dell'ammontaredei contributi effettivamente versati dalla singola impresa,secondo le modalità e le procedure previste dalla regolamentazionedi cui al successivo nono comma.8. I soggetti interessati che inoltrano i progetti formativi ammessial finanziamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusionedell'attività formativa predispongono un rendiconto del progetto realizzato,da redigere secondo modalità predefinite e contenente la relazionedel responsabile del progetto. L' erogazione a saldo dei finanziamentiprevisti da parte del Fondo avverrà entro 30 (trenta)giorni dalla consegna del rendiconto.9. Il Consiglio di Amministrazione definisce - tenuto conto delleindicazioni fornite dai Comitati di comparto - la regolamentazionedelle procedure riguardanti: valutazione, tempi, assegnazione del finanziamentoe modalità di rendiconto, restituzione delle somme erogatein caso di mancato utilizzo e ogni altro aspetto relativo alle procedureda seguire.10. Per il finanziamento delle attività del Fondo riguardanti isingoli comparti - con esclusione quindi delle attività di tipo trasversalerichiamate all'art. 1 - viene attribuita a ciascun Comitato di compartouna quota parte non superiore al 92% delle risorse finanziarie assegnateannualmente al Fondo in riferimento alle imprese del rispettivocomparto.11. Di tale percentuale, nell'ambito di ciascun comparto, unaquota non superiore al 5% viene messa a disposizione per finanziareprogetti che, privilegiando scelte di solidarietà, siano finalizzati allavalorizzazione e al riequilibrio settoriale e/o territoriale; detta percentualepuò essere aumentata - non oltre il 10% - per il singolo comparto,con decisione del rispettivo Comitato di comparto.Art. 6 - Monitoraggio1. Il Fondo procederà a controlli tendenti a monitorare l'effettivosvolgimento della formazione effettuata sulla base di modalità ecriteri definiti dal Consiglio di Amministrazione. Tale attività potrà essereeffettuata dal personale del Fondo e/o da esperti esterni.


2. Nel caso in cui l'attività formativa realizzata non sia conformea quella dichiarata nel progetto autorizzato, il Consiglio di Amministrazionepuò richiamare i soggetti attuatori al corretto svolgimentodelle attività autorizzate.667 di 798


668 di 798DIRETTIVA 2002/15/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELCONSIGLIO DELL'11 MARZO 2002 CONCERNENTE L'ORGANIZ-ZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DELLE PERSONE CHE EF-FETTUANO OPERAZIONI MOBILI DI AUTOTRASPORTO(G.U. DELLE COMUNITÀ EUROPEE N. L 080 DEL 23 MARZO2002)IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EU-ROPEA,visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo71 e l'articolo 137, paragrafo 2,vista la proposta della Commissione,visto il parere del Comitato economico e sociale,previa consultazione del Comitato delle regioni,deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 deltrattato, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazioneil 16 gennaio 2002,considerando quanto segue:(1) Il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia socialenel settore dei trasporti su strada fissa le norme comuni relativeai tempi di guida e di riposo dei conducenti. Esso non ha per oggettogli altri aspetti dell'orario di lavoro per il settore dell'autotrasporto.(2) La direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernentetaluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, consentedi adottare prescrizioni più specifiche in materia di organizzazionedell'orario di lavoro. Tenuto conto del suo carattere settoriale ledisposizioni della presente direttiva prevalgono sulla direttiva93/104/CE, in applicazione dell'articolo 14 di quest'ultima.(3) Malgrado attive negoziazioni tra le parti sociali non si è raggiuntaun'intesa per i lavoratori mobili del settore dell'autotrasporto.(4) È quindi necessario prevedere un insieme di prescrizioni più specificherelative all'orario di lavoro per i trasporti su strada, miranti adassicurare la sicurezza dei trasporti nonché la salute e la sicurezzadelle persone interessate.(5) Poiché gli scopi dell'azione prevista non possono essere realizzatiin misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causadelle dimensioni e degli effetti dell'azione prevista, essere realizzatimeglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al


principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presentedirettiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi inottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nel suddettoarticolo.(6) Il campo di applicazione della presente direttiva comprende soltantoi lavoratori mobili alle dipendenze di un'impresa di trasportostabilita in uno Stato membro che partecipano ad operazioni mobili diautotrasporto disciplinate dal regolamento (CEE) n. 3820/85 ovvero,in difetto, dall'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degliequipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada(AETR).(7) Va precisato che i lavoratori mobili esclusi dal campo di applicazionedella presente direttiva diversi dagli autotrasportatori autonomibeneficiano di un grado minimo di tutela previsto dalla direttiva93/104/CE. Tale tutela di base comprende le vigenti norme in materiadi riposo sufficiente, di durata massima media settimanale dellaprestazione di lavoro, di ferie annuali, nonché talune disposizionifondamentali applicabili ai lavoratori notturni, in particolare gli esamimedici.(8) Dato che gli autotrasportatori autonomi sono inclusi nel campo diapplicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85, ma esclusi dal campodi applicazione della direttiva 93/104/CE, è opportuno escluderliprovvisoriamente dal campo di applicazione della presente direttivain conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1.(9) Le definizioni di cui alla presente direttiva non devono costituireun precedente per altre normative comunitarie relative all'orario di lavoro.(10) Al fine di migliorare la sicurezza stradale, impedire distorsioni diconcorrenza e tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori mobilioggetto della presente direttiva, questi ultimi dovrebbero sapere conprecisione, da un lato, quali siano i periodi dedicati ad operazioni diautotrasporto che sono considerati orario di lavoro e, dall'altro, qualisiano quelli che ne sono esclusi e che sono considerati come riposiintermedi, come periodi di riposo o tempi di disponibilità. Questi lavoratoridovrebbero aver diritto a riposi minimi giornalieri e settimanali,nonché ad adeguati riposi intermedi. È altresì necessario stabilire illimite massimo dell'orario di lavoro settimanale.(11) Dalla ricerca emerge che di notte l'organismo umano è più sensibileai fattori di disturbo dell'ambiente circostante e a talune forme669 di 798


670 di 798di organizzazione del lavoro particolarmente faticose, e che periodiprolungati di lavoro notturno possono nuocere alla salute dei lavoratorie compromettere la loro sicurezza, nonché la sicurezza stradalein generale.(12) È pertanto necessario limitare la durata della prestazione di lavoronotturno e prevedere che i conducenti professionisti che prestanolavoro notturno siano adeguatamente compensati per la loro attivitàe non siano svantaggiati in termini di opportunità di formazione.(13) È opportuno che i datori di lavoro conservino documentazionedei casi di superamento della durata massima media settimanale dellaprestazione di lavoro applicabile ai lavoratori mobili.(14) Occorre poter continuare ad applicare le disposizioni del regolamento(CEE) n. 3820/85 concernenti il tempo di guida per i trasportiinternazionali e nazionali di viaggiatori, diversi dai servizi di linea.(15) È opportuno che la Commissione controlli l'applicazione dellapresente direttiva e segua l'evoluzione del settore nei vari Statimembri, nonché sottoponga al Parlamento europeo, al Consiglio, alComitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazionesull'applicazione della normativa, nonché sulle conseguenzedelle disposizioni relative al lavoro notturno.(16) È necessario prevedere la possibilità di deroghe a talune disposizioni,applicabili a seconda dei casi dagli Stati membri o dalle partisociali. In presenza di tali deroghe i lavoratori interessati dovrebberoin generale poter beneficiare di equivalenti periodi di riposo compensativo,HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:Art. 1 - ScopoScopo della presente direttiva è stabilire prescrizioni minime inmateria di organizzazione dell'orario di lavoro per migliorare la tuteladella salute e della sicurezza delle persone che effettuano operazionimobili di autotrasporto, per migliorare la sicurezza stradale e ravvicinaremaggiormente le condizioni di concorrenza.Art. 2 - Campo di applicazione1. La presente direttiva si applica ai lavoratori mobili alle dipendenzedi imprese stabilite in uno Stato membro che partecipanoad attività di autotrasporto contemplate dal regolamento (CEE) n.3820/85 oppure, in difetto, dall'accordo AETR.


671 di 798Senza pregiudizio delle disposizioni del comma seguente, la presentedirettiva si applica agli autotrasportatori autonomi a decorrere dal23 marzo 2009.Al più tardi due anni prima di tale data la Commissione presenta unarelazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione analizzale conseguenze dell'esclusione degli autotrasportatori autonomidal campo di applicazione della direttiva sulla sicurezza stradale, sullecondizioni di concorrenza, sulla struttura della professione nonchésugli aspetti sociali. Le circostanze, in ogni Stato membro, relative allastruttura dell'industria dei trasporti e all'ambiente di lavoro dellaprofessione del trasporto su strada saranno prese in considerazione.Sulla base di questa relazione la Commissione presenterà una propostaintesa, a seconda del caso:- a stabilire le modalità di inclusione degli autotrasportatori autonominel campo di applicazione della direttiva per quanto attiene a talunecategorie di autotrasportatori autonomi che non partecipano ad attivitàdi autotrasporto in altri Stati membri e che sono soggetti a vincolilocali per motivi oggettivi, quali la posizione periferica, le lunghe distanzeinterne e un ambiente concorrenziale particolare, oppure- a non includere gli autotrasportatori autonomi nel campo di applicazionedella direttiva.2. Ai lavoratori mobili esclusi dal campo d'applicazione dellapresente direttiva si applica la direttiva 93/104/CE.3. Laddove la presente direttiva contiene prescrizioni più specificheper i lavoratori mobili che effettuano operazioni di autotrasporto,essa prevale sulle pertinenti disposizioni della direttiva 93/104/CEai sensi del suo articolo 14.4. La presente direttiva integra le disposizioni del regolamento(CEE) n. 3820/85 e, ove necessario, dell'accordo AETR, che prevalgonosu quelle della presente direttiva.Art. 3 - DefinizioniAi sensi della presente direttiva si intende per:a) orario di lavoro:1) nel caso dei lavoratori mobili: ogni periodo compreso fra l'inizio ela fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto dilavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzionio attività, ossia:


- il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolaretali operazioni comprendono:i) la guida;ii) il carico e lo scarico;iii) la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo;iv) la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo;v) ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo, delcarico e dei passeggeri o ad adempiere gli obblighi legali o regolamentaridirettamente legati al trasporto specifico in corso, incluse lasorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrativedi polizia, di dogana, di immigrazione ecc.;- i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporreliberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro,pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessiall'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico,qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, valea dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodoconsiderato, oppure conformemente alle condizioni generalinegoziate fra le parti sociali e/o definite dalla normativa degli Statimembri;2) nel caso degli autotrasportatori autonomi, questa stessa definizionesi applica al periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro duranteil quale l'autotrasportatore autonomo è sul posto di lavoro, a disposizionedel cliente ed esercita le sue funzioni o attività, ad eccezionedelle mansioni amministrative generali non direttamente legateal trasporto specifico in corso.Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i riposi intermedi di cuiall'articolo 5, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 e, fatte salve leclausole di indennizzazione o limitazione di tali periodi previste dallanormativa nazionale degli Stati membri o dai contratti di categoria, itempi di disponibilità di cui alla lettera b) del presente articolo;b) tempi di disponibilità:- i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante iquali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro,deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamatecon le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o dieseguire altri lavori. In particolare, sono considerati tempi di disponibilitài periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna un vei-672 di 798


colo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno e i periodidi attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione.Tali periodi e la loro probabile durata devono essere comunicati allavoratore mobile con preavviso, vale a dire o prima della partenza opoco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure secondole condizioni generali negoziate fra le parti sociali e/o definitedalla normativa degli Stati membri;- per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso afianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo;c) posto di lavoro:- il luogo in cui si trova lo stabilimento principale dell'impresa per laquale il lavoratore mobile svolge determinate mansioni, nonché i suoivari stabilimenti secondari, a prescindere dal fatto che la loro ubicazionecorrisponda o meno alla sede sociale o allo stabilimento principaledell'impresa,- il veicolo usato dalla persona che effettua operazioni mobili di autotrasportoper lo svolgimento delle sue mansioni,- qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attività connesse con l'esecuzionedel trasporto;d) "lavoratore mobile": un lavoratore facente parte del personale cheeffettua spostamenti, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, che è alservizio di un'impresa che effettua autotrasporto di passeggeri o di<strong>merci</strong> per conto proprio o di terzi;e) "autotrasportatore autonomo": una persona la cui attività professionaleprincipale consiste nel trasporto su strada di passeggeri o<strong>merci</strong> dietro remunerazione ai sensi della legislazione comunitaria, invirtù di una licenza comunitaria o di un'altra autorizzazione professionalead effettuare il suddetto trasporto, che è abilitata a lavorareper conto proprio e che non è legata ad un datore di lavoro da uncontratto di lavoro o da un altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico,che è libera di organizzare le attività in questione, il cui reddito dipendedirettamente dagli utili realizzati e che è libera di intrattenere,individualmente o attraverso una cooperazione tra autotrasportatoriautonomi, relazioni com<strong>merci</strong>ali con più clienti.Ai fini della presente direttiva, gli autotrasportatori che non rispondonoa tali criteri sono soggetti agli stessi obblighi e beneficiano deglistessi diritti previsti per i lavoratori mobili dalla presente direttiva;673 di 798


674 di 798f) "persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto": un lavoratoremobile o un autotrasportatore autonomo che effettua tali operazioni;g) "settimana": il periodo compreso fra le ore 00.00 del lunedì e leore 24.00 della domenica;h) "notte": un periodo di almeno quattro ore consecutive, secondo ladefinizione della legislazione nazionale tra le ore 0.00 e le ore 7.00;i) "lavoro notturno": ogni prestazione espletata durante la notte.Art. 4 - Durata massima settimanale della prestazione di lavoroGli Stati membri provvedono affinché:a) la durata media della settimana lavorativa non superi le quarantottoore. La durata massima della settimana lavorativa può essere e-stesa a sessanta ore solo se su un periodo di quattro mesi la mediadelle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore settimanali.L'articolo 6, paragrafo 1, quarto e quinto comma, del regolamento(CEE) n. 3820/85 e, se del caso, l'articolo 6, paragrafo 1, quartocomma dell'accordo AETR, prevalgono sulle disposizioni della presentedirettiva, purché il personale interessato non superi la media diquarantotto ore di lavoro settimanali su un periodo di quattro mesi;b) la durata della prestazione lavorativa per conto di più datori di lavorosia pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate. Il datore dilavoro chiede per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di lavoroprestate ad un altro datore di lavoro. Il lavoratore mobile forniscetali informazioni per iscritto.Art. 5 - Riposi intermedi1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché,fermo restando il livello di tutela previsto dal regolamento (CEE)n. 3820/85 ovvero, in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuanooperazioni mobili di autotrasporto, senza pregiudizio dell'articolo2, paragrafo 1, non lavorino in nessun caso per più di sei oreconsecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essereinterrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delleore di lavoro è compreso fra sei e nove ore, di almeno quarantacinqueminuti se supera le nove ore.2. I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferioria quindici minuti ciascuno.


675 di 798Art. 6 - Periodi di riposoAi fini della presente direttiva, gli apprendisti e i tirocinanti sonosoggetti, per quanto riguarda i periodi di riposo, alle stesse disposizionidi cui beneficiano gli altri lavoratori mobili, in applicazione delregolamento (CEE) n. 3820/85 ovvero, in difetto, dell'accordo AETR.Art. 7 - Lavoro notturno1. Gli Stati membri provvedono affinché:- qualora sia svolto lavoro notturno l'orario di lavoro giornaliero nonsuperi le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore,- il lavoro notturno sia indennizzato conformemente alla normativanazionale, ai contratti collettivi, agli accordi tra parti sociali ovvero alleconsuetudini nazionali, sempreché il metodo di indennizzazioneprescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.2. Entro il 23 marzo 2007 la Commissione valuta, nell'ambitodella relazione elaborata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, leconseguenze delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.La Commissione correda eventualmente la relazione di opportuneproposte.3. La Commissione presenterà una proposta di direttiva contenentele disposizioni relative alla formazione dei conducenti professionisti,compresi quelli che prestano lavoro notturno, e i principi generalidi tale formazione.Art. 8 - Deroghe1. È possibile, per ragioni oggettive o tecniche o riguardantil'organizzazione del lavoro, derogare agli articoli 4 e 7 per mezzo diaccordi collettivi o accordi tra le parti sociali ovvero, qualora ciò nonsia possibile, con disposizioni legislative, regolamentari e amministrative,previa consultazione dei datori di lavoro e dei lavoratori interessatie previo tentativo di incoraggiare il dialogo sociale in tutte leforme idonee.2. La deroga all'articolo 4 non può in nessun caso estendereoltre i sei mesi il periodo di riferimento per calcolare la settimana lavorativamedia di quarantotto ore al massimo.Art. 9 - Informazione e registriGli Stati membri provvedono affinché:


676 di 798a) i lavoratori mobili siano informati delle pertinenti disposizioni nazionali,del regolamento interno dell'impresa e degli accordi tra partisociali, in particolare dei contratti collettivi e degli eventuali contrattiaziendali stipulati sulla base della presente direttiva, senza pregiudiziodella direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativaall'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore dellecondizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro;b) senza pregiudizio dell'articolo 2, paragrafo 1, l'orario di lavoro dellepersone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto sia registrato.I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine delperiodo coperto. I datori di lavoro sono responsabili della registrazionedell'orario di lavoro dei lavoratori mobili. Se il lavoratore lo richiede,il datore di lavoro rilascia copia della registrazione delle ore prestate.Art. 10 - Disposizioni più favorevoliLa presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Statimembri di applicare o di adottare disposizioni legislative, regolamentario amministrative più favorevoli alla tutela della sicurezza e dellasalute delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto,o di promuovere o consentire l'applicazione di contratti collettivi odi altri accordi stipulati tra le parti sociali che risultino più favorevoliper la tutela della sicurezza e della salute di tali lavoratori. L'attuazionedella presente direttiva non costituisce una giustificazione per ilregresso del livello generale di protezione dei lavoratori di cui all'articolo2, paragrafo 1.Art. 11 - SanzioniGli Stati membri decidono un regime di sanzioni da irrogare incaso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù dellapresente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per assicurarnel'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere effettive,proporzionate e dissuasive.Art. 12 - Negoziati con paesi terziPer applicare ai lavoratori mobili alle dipendenze di impresestabilite in un paese terzo una normativa equivalente a quella previstadalla presente direttiva, la Comunità avvierà negoziati con i paesi


677 di 798terzi interessati non appena la presente direttiva sarà entrata in vigore.Art. 13 - Relazione1. Ogni due anni gli Stati membri presentano alla Commissioneuna relazione sull'attuazione della presente direttiva, indicando laposizione delle parti sociali in proposito. La relazione deve pervenirealla Commissione entro il 30 settembre successivo alla fine del bienniocui essa si riferisce. Il biennio coincide con quello di cui all'articolo16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3820/85.2. Ogni due anni la Commissione elabora una relazione sull'attuazionedella presente direttiva da parte degli Stati membri e sull'evoluzionedel settore. Essa comunica la relazione al Parlamentoeuropeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitatodelle regioni.Art. 14 - Disposizioni finali1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentaried amministrative necessarie per conformarsi alla presentedirettiva entro il 23 marzo 2005 ovvero provvedono affinché entro taledata le parti sociali abbiano stabilito consensualmente le disposizioninecessarie, fermo restando che gli Stati membri hanno l'obbligodi adottare tutte le misure necessarie che permettano loro di esserein qualsiasi momento in grado di garantire i risultati imposti dalla presentedirettiva.Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primocomma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppuresono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazioneufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Statimembri.2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delledisposizioni di diritto interno che essi hanno adottato o adottano nelsettore disciplinato dalla presente direttiva.3. Gli Stati membri provvedono a che speditori, caricatori,<strong>spedizioni</strong>eri, capifila, subappaltatori e imprese che occupano lavoratorimobili rispettino le disposizioni pertinenti della presente direttiva.Art. 15 - Entrata in vigore


678 di 798La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazionenella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.Art. 16 - DestinatariGli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


679 di 798ACCORDO INTERCONFEDERALE 5 LUGLIO 2002 - PATTO PERL’ITALIA - CONTRATTO PER IL LAVORO - INTESA PER LACOMPETITIVITÀ E L’INCLUSIONE SOCIALEPremessaGoverno e parti sociali assumono quali obiettivi alti e condivisi delpresente accordo quelli definiti per tutti i Paesi dell’Unione Europeadai Vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo e-conomico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. Nellaeconomia della conoscenza le ragioni della competitività e della inclusionesociale tendono a convergere nel comune obiettivo della valorizzazionedelle risorse umane in primo luogo attraversol’incremento dei tassi di occupazione regolare, il cui livello medio inEuropa dovrà raggiungere il 70% entro il 2010.L’Italia è il Paese in Europa con il più basso livello di occupazione econ i maggiori squilibri territoriali e di genere.L’organizzazione di un mercato del lavoro moderno, trasparente edefficiente, l’emersione del lavoro sommerso, le politichedell’educazione e della formazione, la riduzione della pressione fiscalesui redditi medio-bassi costituiscono le azioni convergenti per produrreuna più tempestiva traduzione della crescita economica in nuovie migliori posti di lavoro.Lo sviluppo economico e la crescita dell’occupazione nel Mezzogiornooltre i livelli medi nazionali costituiscono la misura principale delsuccesso delle politiche condivise in questo documento.La competitività dell’intero sistema Paese si realizza attraverso la rimozionedegli ostacoli alla nuova occupazione, orientando così gliinvestimenti alla innovazione dei prodotti, alla formazione del capitaleumano e alla crescita delle imprese.Le riforme qui negoziate sono quindi tutte rivolte a stimolare i consumie lo sviluppo nonché a promuovere una società più attiva e dinamica,più equa in termini di inclusione sociale e di integrazione territoriale,più moderna in termini di regole, di istituzioni e di servizi dipubblica utilità.1. Politica dei redditi e di coesione socialeIl Governo e le parti sociali convengono che una efficace politica deiredditi, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, è


lo strumento principale per dare stabilità e forza alla crescita economica,assicurare il perseguimento dell’equilibrio della finanza pubblicacompatibilmente con gli impegni del Patto di stabilità e di crescitacosì come in ultimo definiti nel Consiglio Europeo di Siviglia, salvaguardareil potere d’acquisto delle retribuzioni, conseguirel’innalzamento del tasso di occupazione secondo quanto deciso dalConsiglio Europeo di Lisbona.La politica dei redditi derivata dagli accordi del 1992 e del 1993 hacontribuito a controllare la dinamica del tasso di inflazione e a realizzareil risanamento finanziario, condizioni fondamentali per garantireun sano e duraturo sviluppo del reddito e dell’occupazione. Tali accordisi sono rivelati uno strumento importante per condurre l'Italianell’Unione Economica e Monetaria.L'accordo sulla politica dei redditi e di coesione sociale che si realizzaoggi dovrà accompagnare il conseguimento degli obiettivi di Barcellonae di Lisbona realizzando una virtuosa convergenza tra crescitaeconomica, competitività, incremento dell’occupazione e inclusionesociale.La riduzione del tasso di inflazione verso i livelli medi europei è destinataa continuare nel 2003. Obiettivo del Governo è quello di rafforzarequesta tendenza individuando tassi di inflazione programmatiin linea con gli andamenti dell’economia e con i risultati da perseguire.Il Governo concorre al contenimento dell’inflazione attraversocomportamenti coerenti in materia di tariffe, prezzi e salari, attivandogli organi istituzionali preposti, nei limiti delle competenze di legge edelle regole di mercato. Il miglioramento della produttività e la progressivariduzione del cuneo fiscale sul lavoro potranno contribuireulteriormente a fare crescere il reddito disponibile delle famiglie.Le parti prendono atto del quadro macroeconomico e di finanza pubblicaillustrato dal Governo ai fini della predisposizione del DPEF2003-2006 e convengono sugli obiettivi di crescita del PIL e del tassodi occupazione. Il Governo si impegna ad assicurare le risorse necessariead avviare la riforma fiscale e quella degli ammortizzatorisociali, a realizzare i previsti interventi nel Mezzogiorno, a rilanciarela ricerca e l’innovazione, a finanziare la riforma del sistema scolasticoe formativo e le politiche attive per l’occupazione.In questo quadro, la riforma fiscale in esame al Parlamento assumeper il Governo il carattere di elemento propulsivo dello sviluppo, stimolandoi consumi e la crescita e avviando un processo di riduzione680 di 798


del carico fiscale sulle persone, sulle famiglie e sulle imprese. Il Governosi impegna quindi:• a dare priorità alla riduzione della tassazione personale, sia neitempi sia nel volume di riduzione del prelievo, nell’ambito delle risorseche annualmente si renderanno disponibili con la manovra di finanzapubblica;• a ricavare nell’ambito della prossima manovra finanziaria a) per il2003, almeno 5,5 miliardi di euro da destinare ad un primo importanteavvio di riforma della tassazione personale, concentrato sui redditicompresi tra 0 e 25mila euro, b) le risorse per consentire dal 2003una riduzione pari ad almeno due punti di aliquota dell’imposta sullepersone giuridiche, c) disponibilità finanziarie pari a 500 milioni di europer avviare sin dal 2003 –nel presupposto del necessario accordocon le Regioni per evitare effetti di duplicazione- la riforma dell’IRAP,iniziando dalla riduzione nella base imponibile della componente delleretribuzioni;• a privilegiare, coerentemente all’attuazione della riforma, quegli a-spetti che sono produttivi di benefici diretti verso le fasce di redditomedio–basse, in considerazione anche dei contemporanei processidi emersione. In particolare, tali benefici, nonché il perseguimento diuna vera progressività, saranno realizzati attraverso deduzioni e trasferimentispecifici correlati in tendenza alla soglia di povertà e quindivalevoli in prevalenza per i redditi bassi;• a garantire, in sede di attuazione e compatibilmente con lo schemasopra delineato, che la riforma tenga in debita considerazione lacondizione familiare del contribuente attraverso un accrescimentodelle relative deduzioni (e, quindi, della soglia esente), nonché la loromodulazione in base alla numerosità dei carichi di famiglia ed allacondizione reddituale personale;• a riconoscere una specifica deduzione per i lavoratori dipendenti eper i pensionati che forfettizzi i costi per spese di produzione del reddito,anch’essa modulata in base al reddito complessivo del lavoratore;• a garantire un livello di esenzione per i soli percettori di redditi dapensione non inferiore all’attuale livello minimo stabilito dal Governo(516 euro al mese);• ad applicare le norme sulla “capitalizzazione sottile” (thin capitalisation)in termini compatibili con le caratteristiche del sistema produtti-681 di 798


682 di 798vo italiano, tenendo conto dei livelli di coinvolgimento del patrimonioindividuale del titolare e dei soci;• a definire modi e livelli di tassazione delle operazioni straordinariepiù favorevoli rispetto a quelli inerenti il regime della tassazione ordinaria;• ad introdurre una contabilità semplificata per le piccole e medie impresecon riferimento alla normativa IVA nonché il concordato triennalepreventivo per l’imposizione sul reddito di impresa e di lavoroautonomo;• a garantire l’invarianza dell’attuale carico fiscale per il settore agricoloin materia di IVA e di IRAP per il 2003, in attesa della più completariforma del regime impositivo, ferma restando l’esecuzione delcredito di imposta per il 2002, secondo la formulazione concordata;• a predisporre strumenti di monitoraggio e controllo del livello dellapressione fiscale locale, insieme agli enti territoriali, sul modello delpatto di stabilità interno, per raggiungere l’obiettivo di una riduzionedel carico tributario complessivo;• ad avviare, in occasione della predisposizione delle manovre di finanzapubblica nelle quali dovrà essere fissato la progressiva attuazionedella riforma, un tavolo di confronto specifico sul tema della riformafiscale.Sono allegate al presente documento alcune esemplificazioni relativea specifiche figure di contribuente.Le parti convengono che nel mese di settembre l’apposita sessionedi politica dei redditi sarà dedicata anche ad un confronto sulle misureapplicative che il Governo intende trasporre nella Legge Finanziaria2003.2. Lo Stato Sociale per il lavoroLo Stato Sociale per il lavoro (Welfare to Work) comprende tutti glistrumenti che sono rivolti a incoraggiare e assistere il cittadino nelsuo inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, allo scopo diconseguire gli obiettivi dei Consigli Europei di Lisbona e di Barcellona.Il Libro Bianco descrive come in Italia chi cerca un lavoro è nei fattilasciato a se stesso:• inadeguatezza del livello culturale medio della popolazione: il 20%della classe di età 15-65 anni possiede solo la licenza elementare o


non ha alcun titolo di studio e meno del 38% possiede solo la licenzamedia;• totale carenza dei servizi di incontro tra domanda e offerta (solo il4% dei rapporti di lavoro passa oggi per il collocamento);• insufficienza e inefficacia diffusa della pur consistente spesa performazione anche a causa del carente monitoraggio dei fabbisognidel mercato del lavoro;• spesa sociale prossima alla media europea ma integrazioni al redditodel disoccupato disomogenee e scollegate da diritti e doveri peril reinserimento lavorativo.Inoltre, il Piano Nazionale per l’Occupazione per il 2002, accogliendole indicazioni dell’Unione Europea, individua come azioni prioritariedelle politiche per l’occupazione una più elevata preparazione culturalee professionale dei giovani e degli adulti, in modo da rendernepiù agevole l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro, ribadendoil nesso tra istruzione e formazione da un lato e inclusione socialee occupabilità dall'altro.2.1. Servizi per l’incontro tra domanda e offerta di lavoroIl Governo intende realizzare entro l’anno un moderno ed efficientesistema di servizi pubblici e privati tra loro collegati da un sistema informativoper il lavoro (Rete dei Servizi al Lavoro):- riordino delle regole del collocamento, mediante rafforzamentodell’anagrafe del lavoratore, definizione dello stato di disoccupazione,dei modi per acquisirlo e per perderlo, e dei connessi diritti e doveri(colloquio di orientamento e proposta di formazione o di lavoroentro tempi certi). Le misure sono contenute nel decreto legislativoprossimo all’esame del Parlamento;- diffusione dei servizi privati e privato-sociali, che potranno svolgere,a determinate condizioni, tutte le tipologie di servizio al mercato dellavoro (incontro tra domanda e offerta, selezione, formazione, ricollocazione,lavoro interinale, ecc.). Le misure sono contenute nel DDL848 che privilegia e incoraggia la gestione di questi servizi anche acura delle stesse parti sociali;- attivazione della Rete dei Servizi al lavoro, inclusa una “borsa” continuadel lavoro, collegando Ministero del Lavoro e delle PoliticheSociali, enti previdenziali e servizi all’impiego nel territorio (pubblici,privati e privato-sociali), sulla base di un nuovo progetto atto a produrreuna banca dati dei lavoratori attivi ed in cerca di lavoro e coerentecon le competenze delle Regioni.683 di 798


2.2. L’educazione per l’occupabilitàL’arricchimento permanente delle risorse umane deve essere promossomediante la riforma dell’istruzione -fondata su una più elevatapreparazione culturale ed un più stretto rapporto tra scuola e lavoroedun migliore coordinamento delle risorse pubbliche e private per laformazione permanente, attraverso il negoziato e la collaborazionetra Governo (Ministeri del Lavoro e dell’Istruzione), Regioni, Provincee parti sociali.La riforma del sistema educativo deve produrre l’innalzamento del diritto-dovereall’istruzione e alla formazione ad una durata di almeno12 anni, il potenziamento dell’alfabetizzazione informatica, la possibilitàricorrente di alternare scuola e lavoro, la comunicabilità tra percorsiscolastici e formativi. Un particolare sostegno sarà rivolto alleattività formative correlate ai contratti di apprendistato in relazioneall’assolvimento dell’obbligo formativo fino a 18 anni.L'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e l'Educazione degliAdulti hanno dimostrato di essere strumenti validi per favorirel’occupabilità. Pertanto, occorre superare il divario rispetto agli altriPaesi dell'Unione Europea, potenziando il sistema dell'Istruzione eFormazione Tecnica Superiore con l'obiettivo di corrispondere allerichieste espresse dal mondo del lavoro.Ugualmente si pone quale obiettivo prioritario l’acquisizione diffusa diun più alto livello di competenze di base (linguistiche, matematiche,tecnologiche, sociali), mediante iniziative di educazione permanentedegli adulti tali da soddisfare le richieste per 700.000 persone l'annoa partire dal 2003. L’educazione permanente degli adulti rappresentainfatti uno strumento efficace per favorire l’occupabilità e l’adattabilitàdelle risorse umane e professionali nonché l’inclusione sociale.2.3. Gli obiettivi della riforma dei sostegni al reinserimento nel lavoroLa riforma del sistema delle “tutele attive”, necessariamente gradualee a carattere pluriennale, ha l’obiettivo di incoraggiare e assistere illavoratore nel processo di reinserimento nel mercato del lavoro. Sideve, pertanto, realizzare un circolo virtuoso tra sostegno al reddito,orientamento e formazione professionale, impiego e autoimpiego cherafforzi così la tutela del lavoratore in situazione di disoccupazioneinvolontaria, ne riduca il periodo di disoccupazione, ne incentivi unatteggiamento responsabile ed attivo verso il lavoro.Questo nuovo sistema di “tutele attive”dovrà assicurare:684 di 798


- una maggiore equità, attraverso una migliore corrispondenza tracontribuzioni e prestazioni;- un miglioramento complessivo del grado di tutela economica garantitaal lavoratore disoccupato involontario, sia sotto il profilo della misuradell’indennità sia della durata della corresponsione;- una stretta correlazione tra erogazione dei sussidi e diritti-doveri deldisoccupato, attraverso verifiche periodiche circa l’effettivo stato didisoccupazione involontaria, l’immediata disponibilità e adesione adattività di formazione, ad altra misura o occasione di lavoro secondomodalità definite, prevedendo la perdita di benefici in carenza di questecondizioni;- una tutela di ultima istanza legata a particolari condizioni di disagio.Le iniziative previste da questa riforma saranno coerenti con il nuovoquadro istituzionale definito dal rinnovato Titolo V della Costituzione.Gli obiettivi finali della riforma dovranno garantire:a) una protezione generalizzata ed omogenea dei disoccupati involontari;b) protezioni integrative, aggiuntive o sostitutive, liberamente concordatefra le parti sociali ai più vari livelli, con prestazioni autofinanziatee gestite da organismi bilaterali di natura privatistica;c) contenimento del costo del lavoro determinato dal prelievo contributivocomplessivamente connesso ai vari schemi di sostegno alreddito nei limiti massimi attuali e dalla razionalizzazione dei beneficigarantiti dalla protezione di base: ciò anche allo scopo di liberare risorseper il finanziamento della protezione integrativa.L’assetto finale verrà conseguito con un graduale processo di razionalizzazionee di riordino degli strumenti esistenti e compatibilmentecon le risorse finanziarie che si renderanno disponibili.2.4. Le prime misureA questo fine un primo intervento consiste nella rapida attuazione,con il concorso delle parti sociali, dei principi contenuti nel DDL848bis volti a razionalizzare gli istituti attuali, superando sprechi edinefficienze, e a collegare strettamente integrazioni al reddito, servizidi orientamento, formazione come altre misure di inserimento nelmercato del lavoro, anche attraverso gli organismi bilaterali, valutandoil possibile concorso di risorse derivanti dal Fondo Sociale Europeo.685 di 798


Contestualmente, l’indennità di disoccupazione ordinaria connessaagli attuali requisiti pieni sarà incrementata nella sua entità e durataprevedendo:a. indennità di base che garantisca un sostegno al reddito complessivoper un periodo continuativo massimo di dodici mesi, con unmeccanismo a scalare che assicuri al lavoratore il 60% dell'ultima retribuzionenei primi sei mesi, per poi scendere gradualmente al 40%ed al 30% nei due successivi trimestri. A tal fine, il Governo si impegnaa garantire la necessaria copertura per una spesa di almeno 700milioni di euro per anno;b. durata massima complessiva dei trattamenti di disoccupazionenon superiore ai 24 mesi (30 mesi nel Mezzogiorno) nel quinquennio;c. controllo periodico sulla permanenza nello stato di disoccupazioneinvolontaria dei soggetti che percepiscono l'indennità;d. programmi formativi a frequenza obbligatoria per i soggetti chepercepiscono l’indennità, con la certificazione finale del risultato ottenuto,nel quadro dei piani individuali concordati con i servizi perl’impiego. In tale prospettiva potranno essere sperimentate a livelloprovinciale prime forme di bilateralità che concorrano a definirel’orientamento formativo;e. un tavolo negoziale tra Governo, Regioni, Province e parti socialisi riunirà entro 60giorni dal presente accordo per concertare i modicon cui collegare efficacemente il sostegno al reddito dei disoccupaticon le attività di formazione e, più in generale, i servizi per l’impiegocon i programmi della formazione in alternanza e continua, fermi restandoi principi e le normative che regolano il funzionamento deiFondi ex lege 388/200, finanziati dall’accantonamento dello 0,30%del monte salari dei lavoratori dipendenti. In questo stesso ambitosarà esaminata in via prioritaria la possibilità di uno specifico rimborsodegli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di formazione deicittadini in stato di disoccupazione involontaria, secondo quanto indicatodall’Unione Europea. Oggetto di verifica da parte del tavolo saranno,in particolare, i contenuti e l’entità delle misure finanziarie dellariprogrammazione di metà percorso del Fondo sociale europeo (obiettivo3 ed obiettivo 1) nell’ambito del negoziato con la CommissioneEuropea che si svolgerà nel 2003;f. la perdita del diritto al sussidio nel caso di rifiuto della formazione,di altra misura o occasione di lavoro, secondo modalità definite, o diprestazione di lavoro irregolare.686 di 798


Questa disciplina sostituirà, quindi, il vigente regime dell’indennitàordinaria di disoccupazione nei settori non agricoli, preservandol’attuale struttura dei requisiti ordinari di accesso. Rimarrà altresì inalteratoil periodo di copertura relativo ai contributi “figurativi”.Per quanto concerne i benefici concessi sulla base di “requisiti ridotti”appare opportuno un rafforzamento del principio di proporzionalità tratrattamenti e periodo di contribuzione connesso ad effettiva prestazioned’opera che adegui tale istituto alle regole sulla durata massimadei trattamenti sopra definita, anche allo scopo di promuoverel’emersione di lavoro irregolare e di evitare abusi e distorsioni chespesso disincentivano il ricorso a rapporti di lavoro a tempo indeterminato.I rapporti di lavoro a termine partecipano dei benefici sulla base deirequisiti. Essi saranno, peraltro, monitorati per prevenire il prodursi diuna condizione di cronica precarietà cui dovrà corrispondere unaparticolare tutela in termini di servizi reali. Le collaborazioni coordinatee continuative saranno riformate in termini tali da valorizzare leprestazioni “a progetto” e in modo tale da confermare, in ogni caso,la loro riconducibilità all’area del lavoro autonomo (incrementandoneil prelievo contributivo), fermo restando l’impegno ad arginare conadeguata strumentazione il fenomeno delle collaborazioni fittizie, cheandranno, invece, correttamente ricondotte, anche in virtù di un potenziamentodei servizi ispettivi, a fattispecie di lavoro subordinatosulla base di criteri oggettivi; così ricollocate, esse parteciperannodelle diverse regole generali.Per quanto attiene all’avvio del secondo livello di tutela, integrativo evolontariamente promosso dalle parti sociali, verranno definite formedi incentivazione adeguate per i contributi delle imprese.Nell’ambito del processo di riforma saranno realizzate forme di contabilitàseparata per settore produttivo allo scopo di stimolare la responsabilitàdegli attori sociali e l’equilibrio tra contribuzioni obbligatoriee prestazioni in ciascun settore attraverso la trasparenza contabile.Completata la razionalizzazione delle prestazioni e comunquenon prima del 1° gennaio 2004, saranno definite per ciascun settore–attraverso un preventivo accordo tra le organizzazioni maggiormenterappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro di ciascun settore-una contribuzione di equilibrio nonché una contribuzione di solidarietàdestinata a concorrere al finanziamento dei settori in disavanzo.Il livello di tale contribuzione di solidarietà a carico di ciascun687 di 798


settore sarà fissato anche proporzionalmente alla consistenza numericadegli assicurati e alle prestazioni di cui beneficia il settore. In o-gni caso, il livello contributivo obbligatorio (contribuzione di equilibriopiù contribuzione di solidarietà) non potrà essere superiore –per isettori in attivo- a quello attuale in rapporto alle prestazioni erogate.La riforma ha, infatti, lo scopo di produrre attraverso una gestione piùresponsabile dei sussidi alla disoccupazione nell’ambito di ciascunsettore la progressiva riduzione tanto dell’aliquota di equilibrio quantodella contribuzione di solidarietà.I settori produttivi, in particolare quelli che non usufruiscono di ammortizzatorisociali integrativi o sostitutivi dell’indennità di disoccupazione,promuoveranno la gestione, attraverso accordi collettivi e mediantepropri organismi bilaterali, di prestazioni integrative o sostitutivedel livello di base. Tali settori potranno, sulla base degli accorditra le parti, richiedere la gestione separata del livello di base, fermarestando la contribuzione di solidarietà. L’accordo definito il 20 maggio2002 dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle a-ziende artigiane e dei loro dipendenti costituisce un utile riferimentoper l’ulteriore negoziato tra le parti del settore e per il consolidamentodelle esperienze in atto negli enti bilaterali, anche attraverso strumentinormativi.Nell’ambito dello stesso processo di riforma verranno previste normedi raccordo per gli strumenti contrattuali di categoria preesistenti.2.5. Il riordino degli incentiviIl riordino degli incentivi sarà orientato prioritariamente alla promozionedei contratti a contenuto misto con certificazione dell’attivitàformativa da parte degli organismi bilaterali; al reinserimento dei disoccupatidi lungo periodo; alla promozione di strumenti che possanofacilitare la mobilità del lavoro, anche al fine di accompagnare i processidi localizzazione produttiva; all’inclusione delle donne nel mercatodel lavoro e, più in generale, all’incremento dell’occupazione,anche autonoma e imprenditoriale, nel Mezzogiorno.Le iniziative previste da questa riforma saranno coerenti con il nuovoquadro istituzionale definito dal rinnovato Titolo V della Costituzione.2.6. Misure temporanee e sperimentali per l’occupazione regolare ela crescita dimensionale delle impreseGoverno e parti sociali condividono il testo di delega al Governo allegatoal presente documento che contiene misure temporanee e spe-688 di 798


imentali a sostegno dell’occupazione regolare e della crescita dimensionaledelle imprese.La norma proposta ha lo scopo di promuovere nuova occupazioneregolare attraverso misure sperimentali - e perciò temporanee – chehanno l’obiettivo di incoraggiare la crescita dimensionale delle piccoleimprese.Secondo i dati del censimento Istat 1996 le imprese fra i 10 ed i 15addetti erano 87.515, con riferimento all’industria ed ai servizi, ed occupavano865.000 dipendenti. Nella fascia dimensionale successiva,cioè 16-19, le imprese scendevano a 27.490 per un totale di 419.600dipendenti. Appare evidente che nella classe dimensionale 10-19addetti oltre i due terzi delle imprese si colloca nella fascia sotto i 15dipendenti e che in quest’ambito l’occupazione è doppia rispetto alladimensione oltre il 15.Tale situazione appare confermata dai dati INPS disponibili per il1998. Il numero delle imprese nella classe di ampiezza 10-19 era dipoco superiore alle 90mila, per un totale di oltre 1,2 milioni di dipendenti.Tra queste imprese quelle che insistono nella classe 10-15 sonoquasi il 76% (quasi 70.000) per un totale di oltre 840mila dipendenti.Più volte le parti sociali hanno concordato con il Governo il “noncomputo” di alcune categorie di lavoratori (tendenzialmente i nuoviassunti) ai fini della individuazione del campo di applicazione delloStatuto dei Lavoratori, o comunque hanno accettato - per incrementarei livelli di occupazione ovvero contrastare situazioni di crisi occupazionale- che questi occupati aggiuntivi non dovessero essere calcolati,in modo tale da consentire che alle aziende interessate, se inferioriin partenza ai 16 dipendenti, continuasse ad applicarsi la normativavigente per quella dimensione d’impresa.Tali accordi sono stati tradotti in altrettante norme di legge che hannointeressato i contratti di formazione e lavoro nel 1984, i contratti diapprendistato nel 1987, i contratti di reinserimento nel 1991, i lavoratoriinterinali nel 1997 e i lavoratori socialmente utili (LSU) nel 2000.Anche in questo caso la norma ripropone la formula del “non computo”,riferendola a tutti i contratti di lavoro ma limitandola - in via sperimentale- ad un arco di tempo triennale e, per quanto riguarda loStatuto dei Lavoratori, al solo art. 18. A differenza delle normative edegli accordi sopra citati essa non riguarda infatti i diritti sindacali. Lamisura proposta verrà strettamente monitorata e la sperimentazione689 di 798


si concluderà con una verifica congiunta del Governo con le parti socialisugli effetti prodotti in termini di maggiore occupazione e di crescitadimensionale delle imprese.In conclusione, la norma proposta non modifica in alcun modo le tuteledi cui dispongono attualmente i lavoratori italiani né la disciplinache oggi si applica alle diverse categorie d’impresa. Essa, per contro,rappresenta una misura promozionale per incentivare nuove assunzioniregolari a favore di soggetti che attualmente sono esclusi daogni tutela a partire dal vero bene primario che è il diritto al lavoro.Le eventuali ulteriori iniziative legislative conseguenti a questa sperimentazionesaranno definite sulla base di un necessario avvisocomune tra le parti sociali.La norma proposta non trova logica applicazione al pubblico impiego.2.7. Il sostegno al reddito di ultima istanzaIl sistema di sostegno al reddito verrà completato da uno strumentodi ultima istanza, caratterizzato da elementi solidaristici e finanziatodalla fiscalità generale.La sperimentazione del reddito minimo di inserimento ha consentitodi verificare l’impraticabilità di individuare attraverso la legge delloStato soggetti aventi diritto ad entrare in questa rete di sicurezza sociale.Appare perciò preferibile realizzare il cofinanziamento, con unaquota delle risorse del Fondo per le politiche sociali, di programmiregionali, approvati dall’amministrazione centrale, finalizzati a garantireun reddito essenziale ai cittadini non assistiti da altre misure diintegrazione del reddito.L’amministrazione centrale avrà un ruolo di coordinamento e di controllosull’andamento e sui risultati dei programmi medesimi.L’eventuale prosecuzione dell’esperimento relativo al reddito minimodi inserimento dovrà essere coerente con le finalità sopra descritte econ gli obiettivi di contrasto dell’economia sommersa.2.8. Il dialogo socialeIl Governo conferma l’obiettivo dichiarato nel Libro Bianco di definire,a completamento delle riforme in corso, uno Statuto dei Lavori che siconfiguri come un testo unico sulla legislazione del lavoro e a questoscopo istituisce una Commissione di alto profilo scientifico per predispornei relativi materiali. Esso assume l’impegno di convocare entrol’anno le parti sociali per avviare il confronto che dovrà accompagnaretutto il processo di elaborazione e di decisione relativo a questo attofondamentale.690 di 798


691 di 798Il Governo e le parti sociali si impegnano a verificare congiuntamentei possibili contenuti di riforma del processo del lavoro allo scopo didare ad esso tempi più certi nell’interesse dei datori di lavoro e deilavoratori. Le parti sociali avvieranno altresì un confronto diretto finalizzatoa produrre un avviso comune su forme condivise di conciliazionee di arbitrato.Il Governo si impegna a tradurre nelle conseguenti iniziative di leggequeste intese per cui proporrà nel frattempo la soppressione dell’art.4 del DDL 848bis.Governo e parti sociali, inoltre, concordano di effettuare una ulteriorefase di confronto sui temi del lavoro nel momento della redazione deidecreti legislativi conseguenti alle leggi delega. La delega relativa allarevisione della disciplina in materia di “cessione di ramo d’azienda”sarà emendata nei termini previsti dal testo allegato. Su questo temasarà comunque richiesto alle parti sociali di produrre un avviso comunein tempi coerenti con l’esame parlamentare.Il Governo si impegna a promuovere entro il mese di luglio una appositasede di confronto con le parti sociali dedicata ai temi delle politichesociali. Più in generale, la spesa sociale costituisce materia dinecessario confronto con le parti sociali in relazione a tutte le misureche la riguardano, garantendo comunque che la prossima legge finanziarianon dovrà prevedere riduzione della spesa sociale rispettoallo scorso anno.L’avviso comune richiesto alle parti sociali allo scopo di promuovereulteriori iniziative per l’emersione dell’economia sommersa sarà recepitodal Governo attraverso gli atti necessari.3. Investimenti e Occupazione nel MezzogiornoIl Governo e le parti sociali concordano sull’importanza da assegnareal tema dello sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno che assumeuna valenza prioritaria nell’ambito della politica economica nazionalee di quella comunitaria di coesione. Solo con una particolareattenzione alla politica e agli strumenti di intervento nel Mezzogiornoè possibile realizzare, da un lato, gli obiettivi di riequilibrio territorialeche ispirano la politica europea di coesione economica e sociale,dall’altro lato, gli obiettivi di crescita occupazionale stabiliti con lastrategia di Lisbona e, più recentemente, nelle conclusioni del ConsiglioEuropeo di Barcellona ed assunti nel Piano Nazionale d’Azioneper l’Occupazione 2002.


Il Governo e le parti sociali concordano nel considerare essenziale ilcoordinamento fra Amministrazione centrale e Regioni alla luce dellerecenti riforme costituzionali.Il Governo e le parti sociali adottano come obiettivo della loro intesaquello di conseguire, coerentemente con il Programma comunitarioobiettivo 1, un tasso di crescita del Mezzogiorno significativamente estabilmente superiore a quello medio dell’Unione Europea e del restodel Paese. Unitamente a ciò, obiettivo dell’intesa è quello di conseguire,entro il 2008, un aumento del tasso di attività fino al livello del60 per cento, coerente con il corrispondente incremento del tasso dioccupazione indicato nel DPEF 2003-2007. Tali obiettivi richiedonouna forte crescita della competitività dell’area da realizzarsi attraversoinvestimenti pubblici di qualità e interventi per l’attrazione degli investimentiche accrescano l’accumulazione privata e la produttività.Priorità dell’azione di Governo -che nasce dalla certezza che la competitivitàdi ogni sito e territorio deriva dalle sue infrastrutture, materialie immateriali- è la diminuzione sostanziale del gap infrastrutturale,con una particolare attenzione per i trasporti e la logistica, per ilsettore idrico ed energetico e per la ricerca e innovazione. A questapriorità sono volti l’impegno comune con le Regioni e l’adozione diregole concorrenziali e incentivanti nuove nell’allocazione enell’impiego delle risorse.Ulteriore priorità è costituita dall’attrazione degli investimentinell’area, anche attraverso l’utilizzo dei Contratti di Programma. A talfine occorre dotare il Mezzogiorno di una capacità di offrire, in unquadro generale di condizioni di sicurezza, siti attrezzati e proceduresemplificate.Altre priorità sono il potenziamento e la semplificazione dei sistemi diincentivazione, nonché le azioni volte ad accrescere la cultura di impresae la cooperazione progettuale all’interno degli insediamentiproduttivi, a sostenere uno sviluppo del sistema turistico orientato adun’offerta di qualità, a promuovere investimenti di recupero, aperturae valorizzazione dei beni culturali e ambientali.Punto di riferimento di tale azione rimane la politica di coesione economicae sociale dell’Unione Europea, costituita dalla politica regionale(e dai suoi strumenti operativi, i fondi strutturali), dai riflessi sullapolitica di coesione delle altre politiche (la concorrenza, i trasporti, laricerca, la politica agricola comune) e da azioni di incentivazione. Ilmiglioramento nelle comunicazioni, materiali e virtuali, nella logistica692 di 798


e sicurezza, nella ricerca e formazione, nella valorizzazione del patrimonioculturale e naturale, è indispensabile per un’accelerazionesignificativa della produttività e degli investimenti.Il Governo e le parti sociali condividono il principio che l’importanzariservata al Mezzogiorno significa garantire non solo risorse finanziarienel quadriennio di programmazione, ma anche l’operatività deglistrumenti di spesa, la qualità della stessa e la coerenza interna di tuttele decisioni di governo. Nella Relazione predisposta annualmenteper il Parlamento si darà conto dei progressi e dei risultati ottenuti siadalle azioni direttamente rivolte al Mezzogiorno, sia dalle politichenazionali, e ne verrà preventivamente data informazione alle partisociali.Per quanto riguarda le “risorse aggiuntive” rivolte al Mezzogiorno, ilGoverno e le parti sociali concordano sulla necessità, già nella prossimaLegge Finanziaria (Tab. D), di mantenere il flusso di nuove risorseda destinare a investimenti pubblici e incentivi nelle aree depressein una percentuale del PIL almeno pari a quella media degliultimi anni. A tali risorse vanno aggiunte quelle risorse da destinareal cofinanziamento degli interventi dei fondi strutturali.Si conferma l’obiettivo programmatico di accrescere la quota mediadi spesa in conto capitale destinata al Mezzogiorno portandola ad unvalore medio del 45% del totale della spesa nel periodo 2002-2008,secondo lo schema finanziario unico già utilizzato nel DPEF 2002-2006.Il Governo si impegna ad assicurare, in linea con gli impegni di addizionalitàdel Programma comunitario 2000-2006, che la quota di risorseordinarie destinata agli investimenti nel Mezzogiorno sia noninferiore al 30% del totale della spesa del settore pubblico allargato(che include, fra gli altri, Ferrovie dello Stato, ANAS e gli altri entipreposti alla realizzazione delle infrastrutture). La quota del 30 percento si applica sia alle assegnazioni che all’effettiva erogazione dirisorse.Governo e parti sociali convengono che la modernizzazione delleAmministrazioni centrali e regionali responsabili per l’utilizzo dei fondiaggiuntivi (comunitari e nazionali) e ordinari deve procedere speditamente,come condizione indispensabile per il conseguimento degliobiettivi concordati. A ciò dovrà concorrere la rigorosa attuazione deimeccanismi premiali del Programma comunitario693 di 798


Con riguardo alle Intese istituzionali di programma e ai relativi Accordidi programma quadro, strumenti di gestione dei flussi finanziari pergli investimenti pubblici, il Governo si impegna a rafforzare il monitoraggiodel loro stato di attuazione, delle fonti di finanziamento, deipoteri sostitutivi attivati o attivabili. Particolare attenzione verrà postanella verifica dello stato di attuazione degli studi di fattibilità e nellaloro traduzione in progetti concreti.Il Governo, nell’ambito delle attività relative alla programmazione negoziata,si impegna a favorire, con il concorso delle parti sociali,l’effettiva operatività della regionalizzazione dei Patti Territoriali, prevedendouna più precisa regolamentazione degli stessi attraverso gliistituti dell’Intesa Istituzionale di Programma e degli Accordi di ProgrammaQuadro, sulla base di puntuali criteri economici e occupazionaliprevedendo meccanismi premiali per il partenariato sociale.Verrà inoltre assicurato il finanziamento dei residui 11 Patti Territorialigià istruiti.Il Governo e le parti sociali condividono la scelta strategica di puntaresu politiche in grado di favorire la localizzazione delle attività produttivenelle aree del Sud. Tale scelta trae la propria forza dal fatto chetali politiche consentono, da un lato, di rafforzare il tessuto produttivomeridionale e di favorire processi di agglomerazione produttiva e,dall’altro lato, di fare sì che l’intervento a favore del Sud si traduca inazioni i cui benefici ricadano anche sulle imprese del Centro-Nordche hanno difficoltà nel reperire aree industriali e manodopera qualificata.Il Governo e le parti sociali sono consapevoli che il rilancio delle politichedi sviluppo per il Mezzogiorno debba essere volto alla valorizzazionedel settore agricolo ed agroalimentare. Per superare l’attualeframmentazione del settore, dunque, si incentiveranno i processi diaggregazione/organizzazione dei soggetti operanti nel sistema, al finedi favorire forme organizzative innovative di filiera nel territorio,dando piena attuazione a quanto già previsto dal d.lgs. n.228 del2001. Si mirerà inoltre a riqualificare i fattori della produzione ed iservizi, favorendo la crescita dimensionale, l’ingresso dei giovani,l’accesso all’informatizzazione e l’innovazione di processo e di prodotto.Il Governo e le parti sociali individuano nel Tavolo agroalimentare illuogo privilegiato per la definizione di tutte le politiche di sviluppo peril settore agricolo ed agroalimentare.694 di 798


In questo quadro si ritiene che la cooperazione possa rappresentareuno strumento idoneo ad avviare processi imprenditoriali diffusi e alcontempo elemento di forte coesione sociale. Il Governo ritiene chela crescita del sistema della cooperazione sia una opportunità da valorizzare.Il Governo metterà a punto un programma pluriennale per l’attrazionedegli investimenti nel Mezzogiorno, il cui disegno e attuazione verrannoaffidati alla società Sviluppo Italia.Il Governo e le parti sociali individuano nel Contratto di Programma,ferme restando le attuali finalità, lo strumento di intervento principaleper le nuove politiche a favore della attrazione di insediamenti produttivinelle aree meridionali, anche per orientare verso il Sud i processidi delocalizzazione produttiva in atto nel resto del Paese. Lostrumento verrà a tale scopo adeguatamente finanziato. Verranno aquesto specifico scopo definite, d’intesa con le parti sociali, proceduree attribuzioni anche a partire dall’esperienza della Programmazionenegoziata. Attraverso il Contratto di Programma si potranno attivareanche processi di trasferimento di conoscenze e sapere in gradodi migliorare la qualità dell’offerta di lavoro e la diffusione dellecapacità manageriali. Il tema della valorizzazione del capitale umanorappresenta difatti un aspetto essenziale da porre alla base dellastrategia di sviluppo del Mezzogiorno.Per incentivare il processo di attrazione di attività industriali verso ilSud, il Governo si impegna a predisporre politiche per il rafforzamento,l’individuazione e la predisposizione di aree attrezzate, dotate anchedi un valido complesso di servizi ecologici, al fine di consentireuna consistente abbreviazione delle procedure di Valutazione di ImpattoAmbientale (VIA). Un primo campo di applicazione sarà rappresentatodalla depurazione delle acque reflue.Nell’ambito di una generale semplificazione degli strumenti di incentivazioneil Governo sta procedendo a concentrare nel Mezzogiornolo strumento del credito d’imposta ex art. 8, legge 388/2000 per darecertezza finanziaria e renderlo cumulabile con la “Tremonti bis” (L.383/2001). In questo modo il credito d’imposta, cumulato con la“Tremontibis” per un congruo periodo di tempo, diviene così strumentodi compensazione per i maggiori costi del capitale nel Mezzogiorno.In questo quadro, anche gli incentivi ex lege 488/92, 181/89 equelli rivolti all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego svolgono unruolo importante. A tali strumenti, come a quelli di sostegno alla ri-695 di 798


cerca e innovazione e all’imprenditoria femminile, saranno assegnateadeguate risorse finanziarie.La differenza nei tassi bancari applicati al Sud rispetto al Nord e ladiversa importanza delle garanzie reali per la concessione del creditofiniscono per essere un ulteriore fattore di svantaggio competitivo perle imprese del Mezzogiorno. Il Governo pertanto provvederà a ristrutturaree potenziare il Fondo di garanzia, tenendo conto anche dellenuove regole di Basilea, riconducendo a sistema le diverse istituzionioperanti nel settore e raccordandole meglio al sistema finanziario.Inoltre, il Governo promuoverà una riforma della legge fallimentarediretta a rendere più rapido e efficiente il recupero del credito in mododa ridurre il costo del denaro. Verranno inoltre predisposti meccanismiper coinvolgere le banche non solo nell’istruttoria, ma anche esoprattutto nell’erogazione del credito a favore delle imprese beneficiariedegli incentivi.Il Governo si impegna ad adeguare la dotazione infrastrutturale delMezzogiorno ai livelli del resto del Paese, oltre che attraverso la rapidae qualificata attuazione del Programma comunitario, attraversola piena e immediata attuazione della strategia nazionale della “legge-obiettivo”e delle opere individuate, opportunamente inserite nelleIntese generali quadro. Il Governo ha individuato un insieme di azionistrategiche per il Mezzogiorno, sulle quali viene previsto, assieme alleparti sociali, il monitoraggio sull’attività generale e degli investimentidel settore pubblico allargato nonché uno più specifico dedicatoalle opere più rilevanti. Le parti sociali, dal canto loro, si impegnanoa realizzare condizioni di organizzazione del lavoro funzionali allamassima accelerazione delle opere e della spesa.In particolare l’attività di infrastrutturazione sarà volta:• all’attuazione organica delle reti idriche, volta a garantire un approvvigionamentoadeguato alle necessità di sviluppo sociale ed e-conomico;• a potenziare e ammodernare le reti energetiche nonché a garantireun costo dell’energia conveniente in grado di fornire a determinatiambiti territoriali un vantaggio competitivo in grado di favorire il processodi attrazione di attività produttive;• a migliorare la qualità dell’offerta dei servizi e la qualità dell’offertainfrastrutturale e delle politiche delle aree urbane;• a identificare le opere che sicuramente saranno portate a compimentonel triennio 2003-2005.696 di 798


Allo stato attuale, si è in grado di assicurare che entro il 2005 saràpossibile disporre degli interventi sul sistema integrato dei trasportidelle principali città meridionali (sistema integrato dei trasporti di Napoli,Bari, Catania e Palermo), sugli assi autostradali Salerno-ReggioCalabria, Palermo-Messina, Catania-Siracusa-Gela, nonché gli interventirelativi agli schemi idrici del Mezzogiorno e negli snodi portuali,interportuali ed aeroportuali del Mezzogiorno previsti nella deliberadel CIPE del 21.12.2001, e quelli che verranno successivamente indicati,in un elenco allegato.Il Governo, inoltre, conferma l’avvio entro 36 mesi della procedura dicostruzione del Ponte sullo Stretto.Il Governo si impegna a definire un sistema di formazione professionaleche risponda all’obiettivo di recuperare le attuali consistenti quotedi abbandoni e di insuccessi scolastici, e consenta l’acquisizione dicompetenze e di abilità immediatamente spendibili sul mercato dellaproduzione e del lavoro. Pertanto, una particolare attenzione saràdata ai corsi di istruzione e formazione tecnica-superiore, orientati aspecializzare giovani e adulti a livello post-secondario, nonché a sosteneree a rilanciare l’occupazione, con particolare riguardo ai settoridelle tecnologie, dell’informazione e della comunicazione. Inoltre,sarà data particolare attenzione all’educazione permanente degli a-dulti, quale strumento indispensabile ad incrementare il tasso di occupazione.Il Governo concentrerà investimenti sul versante della ricerca industriale,sul potenziamento delle strutture scientifiche e tecnologiche esulle attività di alta formazione. In coerenza con le Linee guida per lapolitica scientifica e tecnologica si procederà ad accrescere e potenziarela sistematica collaborazione tra le strutture pubbliche di ricercae il sistema imprenditoriale, costituendo una rete permanente scienza-innovazione-industria-com<strong>merci</strong>o-turismo,per aumentare la capacitàdelle imprese di trasformare le conoscenze e le tecnologie inprodotti e processi a maggior valore aggiunto. Ciò consentirà da unaparte di valorizzare le specificità del territorio meridionale e la suacollocazione centrale nel Mediterraneo, dall’altra di creare nuove occasioninei settori produttivi ad alta tecnologia. Determinante, a tal fine,sarà una politica volta a creare, o valorizzare, distretti di alta tecnologiae centri di eccellenza scientifica in aree prioritarie.Il Governo è consapevole che, soprattutto nel Mezzogiorno, garantirela sicurezza dei cittadini e delle imprese significa porre la pre-697 di 798


698 di 798condizione per uno sviluppo serio e duraturo. In quest’ottica, intensificheràla prevenzione e il contrasto della criminalità di ogni tipo, inparticolare di quella organizzata,la confisca dei beni di provenienzaillecita, la destinazione per fini di utilità sociale dei beni confiscati. I-noltre, è in fase di elaborazione un sistema di monitoraggio degli appalti,che eviti le infiltrazioni di tipo mafioso nella utilizzazione deifondi destinati alle grandi opere. A questo scopo sono state attivatele procedure necessarie per acquisire i fondi provenienti dall’UnioneEuropea finalizzate a potenziare le strutture informatiche delle forzedi polizia.Il Governo e le parti sociali convengono di dare seguito al presentedocumento attraverso una ulteriore fase di lavoro comune dedicata:• alla verifica delle azioni in corso allo scopo di garantirne la miglioreefficacia attraverso la definizione di processi decisionali e di modalitàoperative più rapide;• alla individuazione e attrazione di specifici progetti di attrazione nellearee attrezzate del Mezzogiorno allo scopo di accompagnarli conaccordi quali quelli delle procedure del contratto d’area, finalizzati asemplificare i tempi e i modi delle procedure autorizzative;• a condividere più in generale i modi con cui conseguire un contestoistituzionale e sociale idoneo a garantire certezze agli investimentinel Mezzogiorno;• a realizzare specifiche verifiche con riferimento agli investimenti infrastrutturali,all’utilizzo dei Fondi Strutturali, agli strumenti di incentivazione,all’attrazione degli investimenti, al risanamento ambientale,allo sviluppo delle risorse umane attraverso la scuola e la formazione,alla sicurezza del territorio.ALLEGATO 1 -RIFORMA FISCALEIpotesi di lavoro - Tre casi tipici di riduzione di imposta per il20031. Livello di reddito imponibile di 9mila euro (18milioni di lire), tipicodelle categorie operaie nei settori maggiormente interessati dalprovvedimento sull’emersione del lavoro irregolare (servizi, edilizia)La riduzione di imposta è di almeno 500 euro (circa 1milione di lire)su base annua, pari a circa il 40% per i lavoratori senza carichi familiarie a percentuali maggiori per i lavoratori con carichi familiari


699 di 7982. Livello di reddito imponibile di 17,5mila euro (35 milioni di lire),corrispondente ad una buona retribuzione imponibile nel settore industrialeLa riduzione di imposta è di almeno 250 euro (circa 500mila lire) subase annua, pari a circa il 7% per i lavoratori senza carichi familiari, ea percentuali maggiori per i lavoratori con carichi familiari3. Livello di reddito imponibile di 7,5 mila euro (15milioni di lire),corrispondente ad una pensione superiore al minimo per circa milleeuro (2 milioni di lire).La riduzione di imposta è di almeno 250 euro (circa 500mila lire) subase annua, pari a più del 50% per i pensionati senza carichi familiari,e a percentuali maggiori per i pensionati con carichi familiariEsemplificazioni specifiche per i bassi redditiEFFETTI DELL’ACCORDO SUI MINIMI CONTRATTUALI(Valori in euro)LAVORATORE e PEN-SIONATOIRPEF2002ACCOR-DODIFF.2003 -SENZA CARICHI FAMI-LIARIIRPEF20032002Impiegato servizi di pulizia(euro10.646,44 annui)Operaio piccola industriaedilizia(euro 8.893,50 annui)Pensionato al minimo(euro 516 almese)Altro pensionato con9.000 euro annui1.488,951.066,48VAR. %2003-021.007,09 -481,85 -32,4%490,12 -576,37 -54,0%225,69 0,00 -225,69 -100,0%1.024,65521,62 -503,03 -49,1%EFFETTI DELL'ACCORDO SUI MINIMI CONTRATTUALI(Valori in migliaia di lire)


700 di 798LAVORATORE e PEN-SIONATOSENZA CARICHI FAMI-LIARIImpiegato servizi di pulizia(20.614annue)Operaio piccola industriaedilizia(17.220 annue)Pensionato al minimo(un milione almese)Altro pensionato con17.426 migliaiadi lire annueIR-PEF2002ACCOR-DOIRPEF2003DIFF.2003 -2002VAR. %2003-022.883 1.950 -933 -32,4%2.065 949 -1.116 -54,0%437 - -437 -100,0%1.984 1.010 -974 -49,1%ALLEGATO 2Art. …. (Delega al Governo in materia di altre misure temporanee esperimentali a sostegno della occupazione regolare e della crescitadimensionale delle imprese)1. Ai fini di sostegno della occupazione regolare e della crescita dimensionaledelle imprese il Governo è delegato ad emanare in viasperimentale uno o più decreti legislativi, entro il termine di un annodalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto deiseguenti princìpi e criteri direttivi:a) ai fini della individuazione del campo di applicazione dell’articolo18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,non computo nel numero dei dipendenti occupati delle nuove assunzionimediante rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche parttime,o con contratto di formazione e lavoro, instaurati nell’arco di treanni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;b) inapplicabilità della misura di cui alla lettera a) ai datori di lavoro,imprenditori e non imprenditori, già rientranti, al momento dell’entratain vigore della presente legge, nel campo di applicazione dell’articolo18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,in quanto abbiano occupato mediamente nei dodici mesi precedenti,


701 di 798un numero di dipendenti corrispondente alle soglie dimensionali indicatedallo stesso articolo 18;c) non riconducibilità al concetto di nuova assunzione delle ipotesi disubentro di un’impresa ad un'altra nella esecuzione di un appalto, làdove presente una disposizione di legge o una clausola contrattualea tutela del passaggio del personale alle dipendenze dell’impresasubentrante;d) previsione di misure di monitoraggio coerenti con la natura sperimentaledel provvedimento;e) previsione che decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigoredei decreti legislativi di cui al presente articolo il Ministero delLavoro e delle Politiche Sociali procederà a una verifica, con le organizzazionidei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piùrappresentative sul piano nazionale, degli effetti sulle dimensioni delleimprese, sul mercato del lavoro e sui livelli di occupazione nel frattempodeterminatisi, al fine di consentire al Governo di riferirne alParlamento e valutare l’efficacia della misura.ALLEGATO 3 - DDL 848-AArt. 1, comma 2, lett l)l) revisione del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, che ha modificatol’articolo 2112 del codice civile in tema di trasferimentod’azienda, al fine di armonizzarlo con la disciplina contenuta nellapresente delega basata sui seguenti criteri direttivi:1) completa conformazione della disciplina vigente con la normativacomunitaria, anche alla luce del necessario coordinamento con laLegge 1 marzo 2002, n. 39, che dispone la recezione, tra le altre,anche della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n.2001/23/CE, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento dellelegislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti deilavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di partidi imprese o di stabilimenti;2) previsione del requisito dell’autonomia funzionale del ramo di a-zienda nel momento del suo trasferimento;3) previsione di un regime particolare di solidarietà tra appaltante eappaltatore, nei limiti di cui all’art. 1676 del codice civile, per le ipotesiin cui il contratto di appalto sia connesso ad una cessione di ramodi azienda.


702 di 798ACCORDO 10 DICEMBRE 2002 – RINNOVO 2° BIENNIO ECO-NOMICO <strong>CCNL</strong> AUTOTRASPORTO SPEDIZIONE MERCI E LO-GISTICAAddi, 10 dicembre 2002 in Roma,tra le Associazioni Datoriali Confetra, Aite, Aiti, Ancotat-Agci, Ancst-Legacoop, Anita, As.tra., Asstri, Ecotras, Fai, Federcorrieri, Federlavoroe Servizi-Confcooperative, Federlogistica, Federtraslochi, Fedespedi,Fiap/L, Fiap/M, Fisi, Fita-Cna, Unitai e le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti viene stipulata la presente Ipotesi di accordo in attuazionedi quanto previsto dall’art. 56 del <strong>CCNL</strong> 13.06.2000 <strong>Autotrasporto</strong>Spedizioni Merci e <strong>Logistica</strong>.Le parti convengono di recuperare il differenziale di inflazione relativoall’anno 2001, rispetto alla inflazione programmata assunta per la determinazionedegli aumenti contrattuali, pari all’1,3%.Per il biennio 2002-2003 verranno adottati i tassi programmati di inflazionepari rispettivamente all’1,7% ed all’1,4%.Nel mese di aprile 2003 a seguito dell’emanazione da parte dell’Istatdel Tasso effettivo di inflazione per il 2002, verra’ recuperato il differenzialerispetto al Tasso di inflazione programmato per il 2002 parial 1,7%.Qualora il prossimo DPEF modifichi il Tasso programmato per l’anno2003, verra’, con la retribuzione del mese successivo, recuperatol’eventuale differenziale rispetto al Tasso programmato dell’1,4%.La base convenzionale di computo condivisa tra le parti su cui applicarele percentuali su espresse e’ di 1300 Euro al 3 S.Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo verràriconosciuta una “una tantum” di 500 Euro da corrispondere in duetranches di pari importo nel corso del mese di marzo e di giugno, allordo della IVC gia’ corrisposta.L’importo dell’una tantum verra’ proporzionalmente ridotto ai lavoratoriassunti successivamente alla data dell’1.1.02, in funzione delladata di assunzione, nonche’ per il personale part-time in relazione al-


703 di 798le ridotte prestazioni lavorative. A tal fine non vengono considerate lefrazioni di mese inferiori a 15 gg. mentre vengono considerate comemese intero quelle pari o superiori ai 15 gg.L’importo forfettario di cui sopra non verra’ considerato utile ai finidei vari Istituti contrattuali e del TFR.Le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza puerperioe congedo matrimoniale intervenute nel periodo 1/1-31/12/2002 chehanno dato luogo al pagamento di indennita’ a carico degli Istituticompetenti e delle aziende saranno considerati utili ai fini dell’importouna tantum.A decorrere dall’1.1.03 cessera’ di essere corrisposta l’IVC.Tabelle aumenti dall’ 1.1.03Quadri 156 73,491° 146 68,782° 134 63,133 super 121 573° 118 55,594° 112 52,765° 107 50,416° 100 47,11Ammortizzatori Sociali.Con riferimento agli impegni precedentemente assunti, le parti convengonodi attivare un tavolo congiunto, presso il Ministero del Welfaree delle Politiche Sociali allo scopo di esaminare la possibilita’ diistituire un nuovo sistema di ammortizzatori sociali alle imprese attualmenteescluse.A tal fine le parti richiederanno congiuntamente un incontro entro lafine di gennaio 2003.Classificazione del personale.Con riferimento a quanto previsto nell’accordo del 13.06.2000, in meritoalla classificazione del personale, le parti convengono di attivare,a far data dall’1.2.2003, una Commissione paritetica per la definizionedella materia, tenuto conto di quanto gia’ prodotto congiuntamentenel corso del rinnovo del <strong>CCNL</strong>.


704 di 798La commissione dovra’ concludere il proprio lavoro entro il30.09.2003.Quanto definito dalla Commissione sara’ base di riferimento per il<strong>CCNL</strong> futuro fermo restando l’esame congiunto degli eventuali effettieconomici.Previdenza Complementare.In applicazione di quanto previsto dall’art. 44 del <strong>CCNL</strong> le parti convengono,per il personale dipendente da Aziende che non versanocontributi al FASC o che non sono gia’ coperti da esistenti forme diPrevidenza Complementare, di attivare, a partire dal mese di gennaio2003 un confronto utile a concordare la forma attuativa dellaPrevidenza Complementare.Trasferte.Con decorrenza 1.1.2003, in attuazione di quanto previsto dal comma4 dell’art. 19 del <strong>CCNL</strong> i rimborsi previsti dalla lettera b) delcomma 1 e le indennita’ di trasferta di cui al comma 3 sono così rideterminatein relazione agli anni 2000-2001.Prima colazione 1,87Pranzo 23,33Cena 23,33Pernottamento 54,39Trasferte nazionalidalle 6 alle 12 ore 18,87dalle 12 alle 18 ore 29,15dalle 18 alle 24 ore 36,60Trasferte esteredalle 6 alle 12 ore 26,33dalle 12 alle 18 ore 38,34dalle 18 alle 24 ore 54,32


705 di 798DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2003, N. 66 - ATTUAZIONEDELLE DIRETTIVE 93/104/CE E 2000/34/CE CONCERNENTI TA-LUNI ASPETTI DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LA-VORO.(S.O. ALLA G.U. N.87 DEL 14 APRILE 2003)Art. 1 - Finalità e definizioni1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazioneorganica alla direttiva n. 93/104/Ce del Consiglio, del 23 novembre1993, così come modificata dalla direttiva n. 2000/34/Ce delParlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, sono direttea regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, enel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profilidi disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazionedell'orario di lavoro.2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendeper:a) ´orario di lavoro': qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro,a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività odelle sue funzioni;b) ´periodo di riposo': qualsiasi periodo che non rientra nell'orario dilavoro;c) ´lavoro straordinario': è il lavoro prestato oltre l'orario normale dilavoro così come definito all'articolo 3 del presente decreto;d) ´periodo notturno': periodo di almeno sette ore consecutive comprendentil'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;e) ´lavoratore notturno':- qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almenotre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;- qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almenouna parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratticollettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è consideratolavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturnoper un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimoè riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;f) ´lavoro a turni': qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anchea squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamenteoccupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo,


706 di 798compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo,e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere unlavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane;g) ´lavoratore a turni': qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inseritonel quadro del lavoro a turni;h) ´lavoratore mobile': qualsiasi lavoratore impiegato quale membrodel personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettuaservizi di trasporto passeggeri o <strong>merci</strong> su strada, per via aerea o pervia navigabile, o a impianto fisso non ferroviario;i) ´lavoro offshore': l'attività svolta prevalentemente su una installazioneoffshore (compresi gli impianti di perforazione) o a partire daessa, direttamente o indirettamente legata alla esplorazione, alla e-strazione o allo sfruttamento di risorse minerali, compresi gli idrocarburi,nonché le attività di immersione collegate a tali attività, effettuatesia a partire da una installazione offshore che da una nave;j) ´riposo adeguato': il fatto che i lavoratori dispongano di periodi diriposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientementelunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezzadella fatica o di altri fattori che perturbano la organizzazionedel lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi odanneggino la loro salute, a breve o a lungo termine;k) ´contratti collettivi di lavoro': contratti collettivi stipulati da organizzazionisindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.Art. 2 - Campo di applicazione1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicanoa tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni dellavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/Ce, del personaledi volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/Ce e deilavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva2002/15/Ce.2. Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi di protezionecivile, ivi compresi quelli del corpo nazionale dei vigili delfuoco, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e diquelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi concompiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche,dei musei e delle aree archeologiche dello stato le disposizioni con-


707 di 798tenute nel presente decreto non trovano applicazione unicamente inpresenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioniconnesse ai servizi di ordine e sicurezza pubblica, di difesa eprotezione civile, nonché degli altri servizi espletati dal corpo nazionaledei vigili del fuoco, così come individuate con decreto del ministrocompetente, di concerto con i ministri del lavoro e delle politichesociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzionepubblica, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigoredel presente decreto.3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alpersonale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.2974. La disciplina contenuta nel presente decreto si applica ancheagli apprendisti maggiorenni.Art.3 - Orario normale di lavoro1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali,una durata minore e riferire l'orario normale alla durata mediadelle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.Art.4 - Durata massima dell'orario di lavoro1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massimasettimanale dell'orario di lavoro.2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni casosuperare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le oredi lavoro straordinario.3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata mediadell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodonon superiore a quattro mesi.4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare illimite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a 12 mesi a frontedi ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro,specificate negli stessi contratti collettivi.5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale,attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttiveche occupano più di dieci dipendenti il datore di lavoro è tenuto a informare,alla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenticommi 3 e 4, la direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione


708 di 798del lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di lavoro possonostabilire le modalità per adempiere al predetto obbligo di comunicazione.Art. 5 - Lavoro straordinario1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve esserecontenuto.2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettividi lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delleprestazioni di lavoro straordinario.3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavorostraordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoroe lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali.4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso aprestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità difronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazionidi lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo gravee immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate allaattività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili,predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competentiai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24/12/1993, n.537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali in aziendali.5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte ecompensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettividi lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentireche, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratoriusufruiscano di riposi compensativi.Art.6 - Criteri di computo1. I periodi di ferie annue e i periodi di assenza per malattianon sono presi in considerazione ai fini del computo della media dicui all'articolo 4.2. Nel caso di lavoro straordinario, se il riposo compensativo dicui ha beneficiato il lavoratore è previsto in alternativa o in aggiuntaalla maggiorazione retributiva di cui al comma 5 dell'articolo 5, le ore


709 di 798di lavoro straordinario prestate non si computano ai fini della mediadi cui all'articolo 4.Art. 7 - Riposo giornaliero1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, illavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposogiornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve leattività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.Art. 8 - Pause1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di seiore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cuimodalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro,ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazionedel pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono eripetitivo.2. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, in difetto di disciplinacollettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito,al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul postodi lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro,di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tenerconto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangononon retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limitidi durata i periodi di cui all'articolo 5 rd 10/9/1923, n. 1955 e successiviatti applicativi e dell'articolo 4 del rd 10 settembre 1923, n.1956 e successive integrazioni.Art. 9 - Riposi settimanali1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposodi almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica,da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7.2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadrae non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'iniziodi quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornalieroo settimanale;


) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante lagiornata;c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attivitàdiscontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attività connessecon gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuitàe la regolarità del traffico ferroviario;d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispettodelle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4.3. Il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato in un giornodiverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per ilpersonale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazioneparticolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustioneo a energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzatidalla continuità della combustione e operazioni collegate, nonché attivitàindustriali ad alto assorbimento di energia elettrica e operazionicollegate;b) attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, losvolgimento continuativo per ragioni tecniche;c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardoalla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramentoe della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattanomaterie prime di facile deperimento e il cui periodo di lavorazionesi svolge in non più di tre mesi all'anno, ovvero quando nella stessaazienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddetteattività con un decorso complessivo di lavorazione superiore atre mesi;d) i servizi e attività il cui funzionamento domenicale corrisponda aesigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettivitàovvero sia di pubblica utilità;e) attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensitàdi capitali o ad alta tecnologia;f) attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370;g) attività indicate agli articoli 11, 12, 13 del decreto legislativo 31marzo 1998, n. 114.4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono lafruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenicanonché le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.710 di 798


711 di 7985. Con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il ministro per la funzione pubblica per quanto coinvolgei pubblici dipendenti, adottato sentite le organizzazioni sindacalinazionali di categoria comparativamente più rappresentative nonchéle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno individuatele attività aventi le caratteristiche di cui al comma 3, che nonsiano già ricomprese nel decreto ministeriale 22 giugno 1935, e successivemodifiche e integrazioni, pubblicato nella G.U. n. 161 del 12luglio 1935, nonché quelle di cui al comma 2, lett. d), salve le eccezionidi cui alle lettere a), b) e c). Con le stesse modalità il ministrodel lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro per lafunzione pubblica per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, provvedeall'aggiornamento e alla integrazione delle predette attività. Nelcaso di cui al comma 2, lett. d), e salve le eccezioni di cui alle letterea), b), e c) l'integrazione avrà senz'altro luogo decorsi 30 giorni daldeposito dell'accordo presso il ministero stesso. I predetti decreti, perle materie di esclusivo interesse dei dipendenti pubblici, sono adottatidal ministro per la funzione pubblica, di concerto con il ministro dellavoro e delle politiche sociali.Art. 10 - Ferie annuali1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codicecivile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferieretribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoropossono stabilire condizioni di miglior favore.2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può esseresostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo ilcaso di risoluzione del rapporto di lavoro.3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.Art. 11 - Limitazioni al lavoro notturno1. L'inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraversole competenti strutture sanitarie pubbliche.2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori chepossono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno. È inogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6,dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un


712 di 798anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoronotturno:a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa,il lavoratore padre convivente con la stessa;b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di unfiglio convivente di età inferiore a 12 anni;c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggettodisabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni.Art. 12 - Modalità di organizzazione del lavoro notturno e obblighidi comunicazione1. L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta,secondo i criteri e con le modalità previsti dai contratti collettivi, dallaconsultazione delle rappresentanze sindacali in azienda, se costituite,aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicatodall'impresa. In mancanza, tale consultazione va effettuatacon le organizzazioni territoriali dei lavoratori come sopra definite peril tramite dell'associazione cui l'azienda aderisca o conferisca mandato.La consultazione va effettuata e conclusa entro un periodo disette giorni.2. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione cuiaderisca o conferisca mandato, informa per iscritto i servizi ispettividella direzione provinciale del lavoro competente per territorio, conperiodicità annuale, della esecuzione di lavoro notturno svolto in modocontinuativo o compreso in regolari turni periodici, salvo che essosia disposto dal contratto collettivo. Tale informativa va estesa alleorganizzazioni sindacali di cui al comma 1.Art. 13 - Durata del lavoro notturno1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare leotto ore in media nelle 24 ore, salva l'individuazione da parte dei contratticollettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampiosul quale calcolare come media il suddetto limite.2. È affidata alla contrattazione collettiva l'eventuale definizionedelle riduzioni dell'orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitarinei confronti dei lavoratori notturni. Sono fatte salve le disposizionidella contrattazione collettiva in materia di trattamenti economicie riduzioni di orario per i lavoratori notturni anche se non concessea titolo specifico.


713 di 7983. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, diconcerto con il ministro per la funzione pubblica per quanto coinvolgei pubblici dipendenti, previa consultazione delle organizzazioni sindacalinazionali di categoria comparativamente più rappresentative edelle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, viene stabilito unelenco delle lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevantitensioni fisiche o mentali, il cui limite è di otto ore nel corso di ogniperiodo di 24 ore. Il predetto decreto, per le materie di esclusivo interessedei dipendenti pubblici, è adottato dal ministro per la funzionepubblica, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali.4. Il periodo minimo di riposo settimanale non viene preso inconsiderazione per il computo della media quando coincida con il periododi riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al comma 1.5. Con riferimento al settore della panificazione non industrialela media di cui al comma 1 del presente articolo va riferita alla settimanalavorativa.Art. 14 - Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti allavoro notturno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodiciadeguati al rischio cui il lavoratore è esposto, secondo le disposizionipreviste dalla legge e dai contratti collettivi.2. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previainformativa alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 12, unlivello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguatoed equivalente a quello previsto per il turno diurno.3. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanzesindacali di cui all'articolo 12, dispone, ai sensi degli articoli 40e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratorinotturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischiparticolari di cui all'elenco definito dall'articolo 13, comma 3, appropriatemisure di protezione personale e collettiva.4. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere modalità especifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoronotturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle individuatecon riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge26 giugno 1990, n. 162.


714 di 798Art. 15 - Trasferimento al lavoro diurno1. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportinol'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medicocompetente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verràassegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistentie disponibili.2. La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazionedelle disposizioni di cui al comma precedente e individua le soluzioninel caso in cui l'assegnazione prevista dal comma citato nonrisulti applicabile.Art. 16 - Deroghe alla disciplina della durata settimanale dell'orario1. Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratticollettivi, sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplinadella durata settimanale dell'orario di cui all'art. 3a) le fattispecie previste dall'art. 4 del rd n. 692/1923 e successivemodifiche;b) le fattispecie di cui al rd n. 1957/1923 e successive modifiche, allecondizioni ivi previste, e le fattispecie di cui agli artt. 8 e 10 del rd n.1955/1923;c) le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare chein terra, di posa di condotte e installazione in mare;d) le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di sempliceattesa o custodia elencate nella tabella approvata con rd 6 dicembre1923, n. 2657, e successive modificazioni e integrazioni, alle condizioniivi previste;e) i commessi viaggiatori o piazzisti;f) il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre;g) gli operai agricoli a tempo determinato;h) i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da a-ziende editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa, nonché quellidipendenti da aziende pubbliche e private esercenti servizi radiotelevisivi;i) il personale poligrafico (operai e impiegati) addetto alle attività dicomposizione, stampa e spedizione di quotidiani e settimanali, di documentinecessari al funzionamento degli organi legislativi e ammini-


715 di 798strativi nazionali e locali, nonché alle attività produttive delle agenziedi stampa;j) il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva gestitida aziende pubbliche e private;k) i lavori di cui all'art. 1 della legge 20/4/1978, n. 154 e all'art. 2 dellalegge 13/7/1966, n. 559;l) le prestazioni rese da personale addetto alle aree operative, perassicurare la continuità del servizio, nei settori appresso indicati:- personale dipendente da imprese concessionarie di servizi nei settoridelle poste, delle autostrade, dei servizi portuali e aeroportuali,nonché personale dipendente da aziende che gestiscono servizipubblici di trasporto e da imprese esercenti servizi di telecomunicazione;- personale dipendente da aziende pubbliche e private di produzione,trasformazione, distribuzione, trattamento ed erogazione di energiaelettrica, gas, calore e acqua;- personale dipendente da quelle di raccolta, trattamento, smaltimentoe trasporto di rifiuti solidi urbani;- personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali limitatamente ai casiin cui il servizio stesso sia richiesto dall'autorità giudiziaria, sanitariao di pubblica sicurezza;m) personale dipendente da gestori di impianti di distribuzione dicarburante non autostradali;n) personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti balneari,marini, fluviali, lacuali e piscinali.2. Le attività e le prestazioni indicate alle lettere da a) a n) delcomma 1 verranno aggiornate e armonizzate con i principi contenutinel presente decreto legislativo mediante decreto del ministero dellavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro per la funzionepubblica per quanto concerne i pubblici dipendenti, da adottarsisentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentativenonché le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro. Ilpredetto decreto, per le materie di esclusivo interesse dei dipendentipubblici, è adottato dal ministro per la funzione pubblica, di concertocon il ministro del lavoro e delle politiche sociali.Art. 17 - Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero,pause, lavoro notturno, durata massima settimanale


1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono esserederogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livellonazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamentepiù rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavorofirmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformementealle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivio accordi conclusi al secondo livello di contrattazione.2. In mancanza di disciplina collettiva, il ministero del lavoro edelle politiche sociali, di concerto con il ministro per la funzione pubblicaper quanto coinvolge i pubblici dipendenti, su richiesta delle organizzazionisindacali nazionali di categoria comparativamente piùrappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datoridi lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta undecreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4,terzo comma, nel limite dei sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento:a) alle attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e illuogo di residenza del lavoratore, compreso il lavoro offshore, oppuredalla distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro;b) alle attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzatedalla necessità di assicurare la protezione dei beni e delle persone,in particolare, quando si tratta di guardiani o portinai o di imprese disorveglianza;c) alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuitàdel servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta:1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure prestatida ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici informazione, da case di riposo e da carceri;2) del personale portuale o aeroportuale;3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica,postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza,antincendio o di protezione civile;4) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas, dell'acquae dell'elettricità, di servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degliimpianti di incenerimento;5) di industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per ragioni tecniche;6) di attività di ricerca e sviluppo;7) dell'agricoltura;716 di 798


8) di lavoratori operanti nel settore del trasporto passeggeri in ambitourbano ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 14, 2° periodo, deldpr 26 ottobre 1972, n. 633.d) in caso di sovraccarico prevedibile di attività, e in particolare:1) nell'agricoltura;2) nel turismo;3) nei servizi postali.e) per personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari:1) per le attività discontinue;2) per il servizio prestato a bordo dei treni;3) per le attività connesse al trasporto ferroviario e che assicurano laregolarità del traffico ferroviario.f) a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di lavoro, eccezionalie imprevedibili o eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebberostate comunque inevitabili malgrado la diligenza osservata;g) in caso di incidente o di rischio di incidente imminente.3. Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si può derogare alladisciplina di cui all'articolo 7:a) per l'attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratore cambiasquadra e non può usufruire tra la fine del servizio di una squadra el'inizio di quello della squadra successiva di periodi di riposo giornaliero;b) per le attività caratterizzate da periodo di lavoro frazionati durantela giornata, in particolare del personale addetto alle attività di pulizie.4. Le deroghe previste nei commi che precedono possono essereammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro sianoaccordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionaliin cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativonon sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ailavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata.5. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezzae della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3,4, 5, 7, 8, 12 e 13 del presente decreto legislativo non si applicano ailavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristichedell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o puòessere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando sitratta:a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre personeaventi potere di decisione autonomo;717 di 798


718 di 798b) di manodopera familiare;c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose;d) di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di lavoro a domicilio e ditelelavoro.6. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezzae della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 7,8, 9 e 13 del presente decreto legislativo non si applicano al personalemobile. Per il personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie,trovano applicazione le relative disposizioni di cui al rdl19 ottobre 1923, n. 2328 e alla legge 14 febbraio 1958, n. 138.7. Il decreto di cui al comma 2, per le materie di esclusivo interessedei dipendenti pubblici, è adottato dal ministro per la funzionepubblica, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali.Art. 18 - Lavoratori a bordo di navi da pesca marittima1. Gli articoli 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 non si applicano ailavoratori a bordo di navi da pesca marittima.2. Fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi nazionali dicategoria, la durata dell'orario di lavoro a bordo delle navi da pesca èstabilita in 48 ore di lavoro settimanali medie, calcolate su un periododi riferimento di un anno, mentre i limiti dell'orario di lavoro o di quellodi riposo a bordo delle navi da pesca sono così stabiliti:a) il numero massimo delle ore di lavoro a bordo non deve superare:1. 14 ore in un periodo di 24 ore;2. 72 ore per un periodo di sette giorni;ovvero:b) il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a:1. 10 ore in un periodo di 24 ore;2. 77 ore per un periodo di sette giorni.3. Le ore di riposo non possono essere suddivise in più di dueperiodi distinti, di cui uno è almeno di sei ore consecutive e l'intervallotra i due periodi consecutivi di riposo non deve superare le 14 ore.Art.19 - Disposizioni transitorie e abrogazioni1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presentedecreto il ministro del lavoro e delle politiche sociali, unitamente alministro per la funzione pubblica per quanto coinvolge i pubblici dipendenti,convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e le organiz-


zazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative al fine diverificare lo stato di attuazione del presente decreto nella contrattazionecollettiva.2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativosono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nellamateria disciplinata dal decreto legislativo medesimo, salve le disposizioniespressamente richiamate e le disposizioni aventi caratteresanzionatorio.3. Per il personale dipendente da aziende autoferrotranviarie,addetto ad attività caratterizzata dalla necessità di assicurare la continuitàdel servizio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9,comma 5, 16 e 17, restano in vigore le relative disposizioni contenutenel rdl 19 ottobre 1923, n. 2328 e nella legge 14 febbraio 1958, n.138, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decretolegislativo719 di 798


720 di 798ACCORDO 23 GIUGNO 2003 – SOTTOSCRIZIONE DEL <strong>CCNL</strong>TRASPORTO DA PARTE DELL’ASSOESPRESSI (ASSOCIAZIO-NE NAZIONALE CORRIERI ESPRESSI)Addì 23 giugno 2003 in RomaL'Assoespressi, assistita dalla Confetrala Filt/Cgil, la Fit/Cisl e la Uiltrasportiepremesso chel'Assoespressi è aderente alla Confetra e rappresenta le imprese cheesercitano l'attività di trasporto nazionale e internazionale di plichi epacchi espressi prevalentemente per via aerea e che tale attività èriconducibile al campo di applicazione del <strong>CCNL</strong> autotrasporto, <strong>spedizioni</strong>e logistica <strong>merci</strong> 13 giugno 2000,convengono chel'Assoespressi attraverso il presente accordo sottoscriva per adesioneil suddetto <strong>CCNL</strong> e quindi partecipi alle trattative per i successivirinnovi; copia del presente accordo sarà allegato all'edizione a stampadel testo coordinato del <strong>CCNL</strong> in corso di elaborazione.


721 di 798DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003, N. 276 - ATTUA-ZIONE DELLE DELEGHE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE EMERCATO DEL LAVORO, DI CUI ALLA LEGGE 14 FEBBRAIO2003, N. 30.(S.O. ALLA G.U. N.235 DEL 9 OTTOBRE 2003)TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALIArt. 1 - Finalità e campo di applicazione1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dareattuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14 febbraio2003, n. 30, si collocano nell'ambito degli orientamenti comunitariin materia di occupazione e di apprendimento permanente e sonofinalizzate ad aumentare, nel rispetto delle disposizioni relative allalibertà e dignità del lavoratore di cui alla legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni e integrazioni, alla parità tra uomini edonne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazionied integrazioni, e alle pari opportunità tra i sessi di cui allalegge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni,i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilitàdel lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e contrattia orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e leaspirazioni dei lavoratori.2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubblicheamministrazioni e per il loro personale.3. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni astatuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzanodallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimentoalle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzioneper le parti in cui sono previste forme di autonomie più ampie rispettoa quelle già attribuite.Art. 2 - Definizioni1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decretolegislativo si intende per:a) «somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale di manodopera,a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;


) «intermediazione»: l'attività di mediazione tra domanda e offerta dilavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e deigruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccoltadei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzionedi relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tradomanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta delcommittente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioniavvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamentoprofessionale; della progettazione ed erogazione di attività formativefinalizzate all'inserimento lavorativo;c) «ricerca e selezione del personale»: l'attività di consulenza di direzionefinalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazionecommittente, attraverso l'individuazione di candidature i-donee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazionemedesima, su specifico incarico della stessa, e comprensivadi: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente;individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizionedel profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale;pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidatureattraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazionedelle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi;formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazioneed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimentolavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verificae valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l'attività effettuata suspecifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anchein base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nelmercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamenteconsiderati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzataall'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona el'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività;e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo Stato abilitaoperatori, pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie per il lavoro»,allo svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) a d);f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni riconosconoa un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizial lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzodi risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei722 di 798


servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizidi incontro fra domanda e offerta; g) «borsa continua del lavoro»: sistemaaperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenzacon gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza etrasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori,disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzatio accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi inmaniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazionidei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piùrappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercatodel lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e diqualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;la programmazione di attività formative e la determinazione dimodalità di attuazione della formazione professionale in azienda; lapromozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusionedei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondiper la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione deicontratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppodi azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attivitào funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;i) «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratoredefinito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, diconcerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministerodell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con laConferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cuivengono registrate le competenze acquisite durante la formazione inapprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazionespecialistica e la formazione continua svolta durante l'arco dellavita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonchéle competenze acquisite in modo non formale e informale secondogli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimentopermanente, purchè riconosciute e certificate;j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di unlavoro;k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a unacategoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercatodel lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n.723 di 798


724 di 7982204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazionedegli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favoredella occupazione, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dellalegge 8 novembre 1991, n. 381;l) «divisioni operative»: soggetti polifunzionali gestiti con strumenti dicontabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionalispecifici in relazione a ogni attività;m) «associazioni di datori e prestatori di lavoro»: organizzazioni datorialie sindacali comparativamente più rappresentative.TITOLO II - ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATODEL LAVOROArt. 3 - F i n a l i t à1. Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopodi realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantiretrasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e migliorarele capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quantisono in cerca di una prima occupazione, con particolare riferimentoalle fasce deboli del mercato del lavoro.2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia diregolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermorestando il mantenimento da parte delle province delle funzioniamministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, e successive modificazioni ed integrazioni, per realizzare l'obiettivodi cui al comma 1:a) viene identificato un unico regime di autorizzazione per i soggettiche svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione,ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;b) vengono stabiliti i principi generali per la definizione dei regimi diaccreditamento regionali degli operatori pubblici o privati che fornisconoservizi al lavoro nell'ambito dei sistemi territoriali di riferimentoanche a supporto delle attività di cui alla lettera a);c) vengono identificate le forme di coordinamento e raccordo tra glioperatori, pubblici o privati, al fine di un migliore funzionamento delmercato del lavoro;d) vengono stabiliti i principi e criteri direttivi per la realizzazione diuna borsa continua del lavoro;


725 di 798e) vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la nuovaregolamentazione del mercato del lavoro e viene introdotto un nuovoregime sanzionatorio.Capo I - Regime autorizzatorio e accreditamentiArt. 4 - Agenzie per il lavoro1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituitoun apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimentodelle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca eselezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Ilpredetto albo è articolato in cinque sezioni:a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento ditutte le attività di cui all'articolo 20;b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitatea svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo20, comma 3, lettere da a) a h);c) agenzie di intermediazione;d) agenzie di ricerca e selezione del personale;e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessantagiorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza deirequisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoriaall'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione,provvedendo contestualmente alla iscrizione delle a-genzie nel predetto albo. Decorsi due anni, su richiesta del soggettoautorizzato, entro i novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazionea tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del correttoandamento della attività svolta.3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i terminiprevisti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminatosi intende accettata.4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente,nonché alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamentidi sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dellaattività ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorità concedentetutte le informazioni da questa richieste.5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto daemanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presen-


726 di 798te decreto legislativo, stabilisce le modalità della presentazione dellarichiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verificadel corretto andamento della attività svolta cui è subordinato il rilasciodella autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalitàdi revoca della autorizzazione, nonché ogni altro profilo relativo allaorganizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzieper il lavoro.6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1,comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni dicui alle lettere c), d) ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezionedell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizionedella agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predettoalbo.7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non può essereoggetto di transazione com<strong>merci</strong>ale.Art. 5 - Requisiti giuridici e finanziari1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4sono:a) la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovverocooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Statomembro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ede) è ammessa anche la forma della società di persone; b) la sede legaleo una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Statomembro della Unione europea;c) la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguatecompetenze professionali, dimostrabili per titoli o per specificheesperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali,secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politichesociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e deiprestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti dirappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali,anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui allalegge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed inte-


grazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblicao contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la leggecommini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni,per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzionedegli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materiadi lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizionealle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o dellalegge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggettosociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite construmenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti idati economico-gestionali specifici;f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cuial successivo articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodiregionali, nonché l'invio alla autorità concedente di ogni informazionestrategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del diritto dellavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito da essi stessi indicato.2. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 20, oltre ai requisitidi cui al comma l, è richiesta:a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euroovvero la disponibilità di 600.000 euro tra capitale sociale versato eriserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;b) la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'interoterritorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenticrediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primidue anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istitutodi credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale o di altroStato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo annosolare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussionebancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, alnetto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedentee comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dallaprestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che727 di 798


abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dallalegislazione di altro Stato membro della Unione europea;d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazionedel reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributiprevidenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contrattocollettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoroapplicabile;e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicatial comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almenosessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondomutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dicui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successivemodificazioni;f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4,comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se e-sclusivo.3. Per l'esercizio di una delle attività specifiche di cui alle lettereda a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui alcomma 1, è richiesta:a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euroovvero la disponibilità di 350.000 euro tra capitale sociale versato eriserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenticrediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primidue anni, di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istitutodi credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altroStato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo annosolare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussionebancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, alnetto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedentee comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dallaprestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società cheabbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dallalegislazione di altro Stato membro della Unione europea;c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazionedel reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributiprevidenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal con-728 di 798


729 di 798tratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoroapplicabile;d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicatial comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almenoventi soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualisticoper la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cuiagli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.4. Per l'esercizio della attività di intermediazione, oltre ai requisitidi cui al comma 1, è richiesta:a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;b) la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'interoterritorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;c) l'indicazione della attività di intermediazione di cui all'articolo 4,comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se nonesclusivo.5. Per l'esercizio della attività di ricerca e selezione del personale,oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggettosociale, anche se non esclusivo.6. Per l'esercizio della attività di supporto alla ricollocazioneprofessionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;b) l'indicazione della attività di supporto alla ricollocazione professionalecome oggetto sociale, anche se non esclusivo.Art. 6 - Regimi particolari di autorizzazione1. Sono autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazionele università pubbliche e private, comprese le fondazioni u-niversitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con specificoriferimento alle problematiche del mercato del lavoro, a condizioneche svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restandol'obbligo della interconnessione alla borsa continua nazionaledel lavoro, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamentodel mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivoarticolo 17.2. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione,secondo le procedure di cui all'articolo 4 o di cui alcomma 6 del presente articolo, i comuni, le camere di com<strong>merci</strong>o e


gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, acondizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro eche siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g) di cui all'articolo5, comma 1, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamentodel mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivoarticolo 17.3. Sono altresì autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazionele associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori dilavoro comparativamente più rappresentative che siano firmatarie dicontratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso diriconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggettosociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, dellavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali a condizione che siano rispettatii requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5,comma 1.4. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizioneall'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o dialtro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambitodel Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimentoa livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione èsubordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) dicui all'articolo 5, comma 1.5. È in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitareindividualmente o in altra forma diversa da quella indicata alcomma 3 e agli articoli 4 e 5, anche attraverso ramificazioni a livelloterritoriale, l'attività di intermediazione. 6. L'autorizzazione allo svolgimentodelle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d),può essere concessa dalle regioni e dalle province autonome conesclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento dellasussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per ilrequisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b).7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazioneprovvisoria all'esercizio delle attività di cui al comma 6,provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero dellavoro e delle politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie in una appositasezione regionale nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Decorsidue anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessantagiorni successivi la regione rilascia l'autorizzazione a tempo indeter-730 di 798


731 di 798minato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dellaattività svolta.8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto daemanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto legislativo, stabilisce d'intesa con la Conferenza unificatale modalità di costituzione della apposita sezione regionale dell'albodi cui all'articolo 4, comma 1 e delle procedure ad essa connesse.Art. 7 - Accreditamenti1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatoridi lavoro comparativamente più rappresentative, istituiscono appositielenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operanonel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti aisensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, esuccessive modificazioni, e dei seguenti principi e criteri:a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una rete dioperatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alladomanda espressa dal territorio;b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamentodi funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazionee al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro; c) costituzionenegoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione delle risorse;d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale dellavoro di cui all'articolo 15, nonché l'invio alla autorità concedente diogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercatodel lavoro;e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismidi formazione.2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al comma1 disciplinano altresì:a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati,autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditatiai sensi del presente articolo, per le funzioni di incontro tradomanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione dilunga durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratorisvantaggiati, sostegno alla mobilità geografica del lavoro;b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale intermini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali,


732 di 798situazione economica, esperienze maturate nel contesto territorialedi riferimento;c) le procedure per l'accreditamento;d) le modalità di misurazione dell'efficienza e della efficacia dei servizierogati;e) le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento deirequisiti.Capo II - Tutele sul mercato e disposizioni speciali con riferimentoai lavoratori svantaggiatiArt. 8 - Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offertadi lavoro1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, le agenzieper il lavoro e gli altri operatori pubblici e privati autorizzati o accreditatiassicurano ai lavoratori il diritto di indicare i soggetti o le categoriedi soggetti ai quali i propri dati devono essere comunicati, e garantisconol'ambito di diffusione dei dati medesimi indicato dai lavoratoristessi, anche ai fini del pieno soddisfacimento del diritto al lavorodi cui all'articolo 4 della Costituzione.2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decretoda adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto legislativo, sentite le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano nonché, ai sensi dell'articolo 31, comma 2,della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Garante per la protezione deidati personali, definisce le modalità di trattamento dei dati personalidi cui al presente decreto, disciplinando, fra gli altri, i seguenti elementi:a) le informazioni che possono essere comunicate e diffuse tra glioperatori che agiscono nell'ambito del sistema dell'incontro fra domandae offerta di lavoro;b) le modalità attraverso le quali deve essere data al lavoratore lapossibilità di esprimere le preferenze relative alla comunicazione ealla diffusione dei dati di cui al comma 1;c) le ulteriori prescrizioni al fine di dare attuazione alle disposizionicontenute nell'articolo 10.3. Per le informazioni che facciano riferimento a dati amministrativiin possesso dei servizi per l'impiego, con particolare riferimen-


733 di 798to alla presenza in capo al lavoratore di particolari benefici contributivie fiscali, gli elementi contenuti nella scheda anagraficoprofessionaleprevista dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.297, hanno valore certificativo delle stesse.Art. 9 - Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altrimezzi di informazione1. Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisioneo altri mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate,relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamentoprofessionale, intermediazione o somministrazione effettuate informa anonima e comunque da soggetti, pubblici o privati, non autorizzatio accreditati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro eccezionfatta per quelle comunicazioni che facciano esplicito riferimentoai soggetti in questione, o entità ad essi collegate perchè facenti partedello stesso gruppo di imprese o in quanto controllati o controllanti,in quanto potenziali datori di lavoro.2. In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini pubblicitari,utilizzanti qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la corrispondenzaepistolare ed elettronica, e nelle inserzioni o annunci perla ricerca di personale, le agenzie del lavoro e gli altri soggetti pubblicie privati autorizzati o accreditati devono indicare gli estremi delprovvedimento di autorizzazione o di accreditamento al fine di consentireal lavoratore, e a chiunque ne abbia interesse, la corretta ecompleta identificazione del soggetto stesso.3. Se le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate medianteannunci pubblicati su quotidiani e periodici o mediante reti dicomunicazione elettronica, e non recano un facsimile di domandacomprensivo dell'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo30 giugno 2003, n. 196, indicano il sito della rete di comunicazioniattraverso il quale il medesimo facsimile è conoscibile in modo agevole.Art. 10 - Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori1. È fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggettipubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagineo comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori,anche con il loro consenso, in base alle convinzioni perso-


734 di 798nali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso,all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o digravidanza, alla età, all'handicap, alla razza, all'origine etnica, al colore,alla ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allostato di salute nonché ad eventuali controversie con i precedenti datoridi lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidonosulle modalità di svolgimento della attività lavorativa o che costituisconoun requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimentodell'attività lavorativa. È altresì fatto divieto di trattare dati personalidei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudiniprofessionali e al loro inserimento lavorativo.2. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono in ogni casoimpedire ai soggetti di cui al medesimo comma 1 di fornire specificiservizi o azioni mirate per assistere le categorie di lavoratori svantaggiatinella ricerca di una occupazione.Art. 11 - Divieto di oneri in capo ai lavoratori1. È fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di esigereo comunque di percepire, direttamente o indirettamente, compensidal lavoratore.2. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoroe dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativea livello nazionale o territoriale possono stabilire che la disposizionedi cui al comma 1 non trova applicazione per specifiche categorie dilavoratori altamente professionalizzati o per specifici servizi offerti daisoggetti autorizzati o accreditati.Art. 12 - Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sonotenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 percento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contrattoa tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione. Lerisorse sono destinate per interventi a favore dei lavoratori assunticon contratto a tempo determinato intesi, in particolare, a promuoverepercorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione dicontinuità di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure dicarattere previdenziale.2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sonoaltresì tenuti e versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al


4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti concontratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate a:a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del redditodei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso difine lavori;b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazionedi lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione dellaemersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti;c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavorodi lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con leregioni;d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazioneprofessionale.3. Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono attuatinel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale delleimprese di somministrazione di lavoro ovvero, in mancanza, stabilitecon decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite leassociazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormenterappresentative nel predetto ambito.4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilateraleappositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle partistipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazionedi lavoro:a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo36 del codice civile;b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrantenelle competenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali aisensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazionedel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verificadella congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste ai commi l e2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del fondostesso, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria complessivadel sistema. Il Ministero del lavoro e delle politiche socialiesercita la vigilanza sulla gestione dei fondi.6. All'eventuale adeguamento del contributo di cui ai commi 1e 2 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche735 di 798


736 di 798sociali previa verifica con le parti sociali da effettuare decorsi dueanni dalla entrata in vigore del presente decreto.7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendonosoggetti alla disciplina di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno1997, n. 196.8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui aicommi 1 e 2, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributoomesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzioneamministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso;gli importi delle sanzioni amministrative sono versati ai fondi di cui alcomma 4.9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presentedecreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto,sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamentepiù rappresentative sul piano nazionale può ridurre icontributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro congruità con lefinalità dei relativi fondi.Art. 13 - Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercatodel lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive edi workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoroè consentito:a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro,ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di unpiano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro,con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore conadeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzionedel lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione,con contratto di durata non inferiore a sei mesi;b) determinare altresì, per un periodo massimo di dodici mesi e soloin caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamentoretributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quantoeventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennitàdi mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altraindennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato didisoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovutiper l'attività lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di


trattamenti di mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria ospeciale.2. Il lavoratore destinatario delle attività di cui al comma 1 decadedai trattamenti di mobilità, qualora l'iscrizione nelle relative listesia finalizzata esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinariao speciale, o da altra indennità o sussidio la cui corresponsioneè collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione, quando:a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimentonel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso diformazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequentiregolarmente, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forzamaggiore;b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivonon inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competentesede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8,commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, conmodificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attivitàlavorative o di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispettoalle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso e sisvolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici daquello della sua residenza. Le disposizioni di cui al comma 2, lettereb) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della attività formativaovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicanodirettamente all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego territorialmentecompetente ai fini della cancellazione dalle liste di mobilità, i nominatividei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamentiprevidenziali. A seguito di detta comunicazione, l'I.N.P.S. sospendecautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo, dandonecomunicazione agli interessati.5. Avverso gli atti di cui al comma 4 è ammesso ricorso entrotrenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competentiche decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alladata di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicataal competente servizio per l'impiego ed all'I.N.P.S.737 di 798


738 di 7986. Fino alla data di entrata in vigore di norme regionali che disciplininola materia, le disposizioni di cui al comma 1 si applicanosolo in presenza di una convenzione tra una o più agenzie autorizzatealla somministrazione di lavoro, anche attraverso le associazioni dirappresentanza e con l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali delMinistero del lavoro e delle politiche sociali, e i comuni, le province ole regioni stesse.7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anchecon riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi dellenormative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate allasomministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi dell'articolo7.8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate allasomministrazione di lavoro si assumono gli oneri delle spese per lacostituzione e il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, icentri per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese dicostituzione e funzionamento nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.Art. 14 - Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratorisvantaggiati1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiatie dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1,della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, cosìcome modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulanocon le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatoridi lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionalee con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela dellecooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessalegge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono esserevalidate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazionedi cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successivemodificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento dicommesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delleimprese associate o aderenti.2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;


) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire allavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizidi cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmenteconferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numerodei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario dellecommesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri dicongruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoriaapplicati dalle cooperative sociali;e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore dellecooperative sociali;f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale dicui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucroa supporto delle attività previste dalla convenzione;g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo darealizzare con lo strumento della convenzione.3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali,realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, chepresentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclolavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizidi cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lostesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva,di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti.Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontareannuo delle commesse dalla stessa conferite diviso peril coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentualimassime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Talilimiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese cheoccupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità deilavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissioneprovinciale del lavoro.4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinataall'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabiliai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro caricodeterminata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.68.739 di 798


740 di 798Capo III - Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggiostatisticoArt. 15 - Principi e criteri generali1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cuiall'articolo 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo 120della Costituzione stessa, viene costituita la borsa continua nazionaledel lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domandae offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali. Tale sistemaè alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamentenel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati,autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese.2. La borsa continua nazionale del lavoro è liberamente accessibileda parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabileda un qualunque punto della rete. I lavoratori e le impresehanno facoltà di inserire nuove candidature o richieste di personaledirettamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da qualunquepunto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti isoggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hannol'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i datiacquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'articolo8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e territorialeprescelto.4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continuanazionale del lavoro sono:a) un livello nazionale finalizzato:1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informatividi scambio;2) alla interoperabilità dei sistemi regionali;3) alla definizione dell'insieme delle informazioni che permettano lamassima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domandae offerta di lavoro;b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delleregioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro:1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio;


741 di 7982) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;3) coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione.5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionaledeve in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 dellaCostituzione, la piena operatività della borsa continua nazionale dellavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del lavoroe delle politiche sociali rende disponibile l'offerta degli strumentitecnici alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiestanell'ambito dell'esercizio delle loro competenze.Art. 16 - Standard tecnici e flussi informativi di scambio1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto daadottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto legislativo, stabilisce, di concerto con il Ministro della innovazionee della tecnologia, e d'intesa con le regioni e le province autonome,gli standard tecnici e i flussi informativi di scambio tra i sistemi,nonché le sedi tecniche finalizzate ad assicurare il raccordo e ilcoordinamento del sistema a livello nazionale.2. La definizione degli standard tecnici e dei flussi informatividi scambio tra i sistemi avviene nel rispetto delle competenze definitenell'Accordo Stato-regioni-autonomie locali dell'11 luglio 2002 e delledisposizioni di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre1996, n. 675.Art. 17 - Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche dellavoro1. Le basi informative costituite nell'ambito della borsa continuanazionale del lavoro, nonché le registrazioni delle comunicazionidovute dai datori di lavoro ai servizi competenti e la registrazione delleattività poste in essere da questi nei confronti degli utenti per comeriportate nella scheda anagrafico-professionale dei lavoratori costituisconouna base statistica omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggiodei servizi svolte ai sensi del presente decreto legislativo eposte in essere dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regionie le province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento. Lerelative indagini statistiche sono effettuate in forma anonima.2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa dellebasi informative in questione, nonché di quelle in essere presso gli


Enti previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni erogate,tiene conto delle esigenze conoscitive generali, incluse quelledi ordine statistico complessivo rappresentate nell'ambito del SI-STAN e da parte dell'ISTAT, nonché di quesiti specifici di valutazionedi singole politiche ed interventi formulati ai sensi e con le modalitàdei commi successivi del presente articolo.3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e 4-bis, comma 7del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificati dagli articoli 2e 6 del decreto legislativo n. 297 del 2002, così come la definizionedi tutti i flussi informativi che rientrano nell'ambito della borsa continuanazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di pertinenza degli Enti previdenziali,sono adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,tenuto conto delle esigenze definite nei commi 1 e 2, previo pareredell'ISTAT e dell'ISFOL. Il Ministero del lavoro e delle politichesociali impartisce inoltre, entro tre mesi dalla attuazione del presentedecreto, le necessarie direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi atale scopo delle indicazioni di una Commissione di esperti in politichedel lavoro, statistiche del lavoro e monitoraggio e valutazione dellepolitiche occupazionali, da costituire presso lo stesso Ministero ed incui siano presenti rappresentanti delle regioni e delle province, degliEnti previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del Ministero dell'economiae delle finanze oltre che del Ministero del lavoro e delle politichesociali.4. La medesima Commissione di cui al comma 3, integratacon rappresentanti delle parti sociali, è inoltre incaricata di definire,entro sei mesi dalla attuazione del presente decreto, una serie di indicatoridi monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei diversi interventidi cui alla presente legge. Detti indicatori, previo esame edapprovazione della Conferenza unificata, costituiranno linee guidaper le attività di monitoraggio e valutazione condotte dal Ministero dellavoro e delle politiche sociali, dalle regioni e dalle province per i rispettiviambiti territoriali di riferimento e in particolare per il contenutodel Rapporto annuale di cui al comma 6.5. In attesa dell'entrata a regime della borsa continua nazionaledel lavoro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone,d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più modelli di rilevazioneda somministrare alle agenzie autorizzate o accreditate,nonché agli enti di cui all'articolo 6. La mancata risposta al questio-742 di 798


nario di cui al comma precedente è valutata ai fini del ritiro dell'autorizzazioneo accreditamento.6. Sulla base di tali strumenti di informazione, e tenuto contodelle linee guida definite con le modalità di cui al comma 4 nonchédella formulazione di specifici quesiti di valutazione di singole politicheed interventi formulati annualmente dalla Conferenza unificata oderivanti dall'implementazione di obblighi e programmi comunitari, ilMinistero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi di propriestrutture tecniche e col supporto dell'ISFOL, predispone un Rapportoannuale, al Parlamento e alla Conferenza unificata, che presenti unarendicontazione dettagliata e complessiva delle politiche esistenti, eal loro interno dell'evoluzione dei servizi di cui al presente decreto legislativo,sulla base di schemi statistico-contabili oggettivi e internazionalmentecomparabili e in grado di fornire elementi conoscitivi disupporto alla valutazione delle singole politiche che lo stesso Ministero,le regioni, le province o altri attori responsabili della conduzione,del disegno o del coordinamento delle singole politiche intendanoesperire.7. Le attività di monitoraggio devono consentire di valutare l'efficaciadelle politiche attive per il lavoro, nonché delle misure contenutenel presente decreto, anche nella prospettiva delle pari opportunitàe, in particolare, della integrazione nel mercato del lavoro deilavoratori svantaggiati.8. Con specifico riferimento ai contratti di apprendistato, è istituitapresso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decretodel Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entronovanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,una Commissione di sorveglianza con compiti di valutazione initinere della riforma. Detta Commissione è composta da rappresentantied esperti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,nel cui ambito si individua il Presidente, dal Ministero dell'istruzione,dell'università e della ricerca dalle regioni e province autonome,dalle parti sociali, dall'I.N.P.S. e dall'ISFOL. La Commissione,che si riunisce almeno tre volte all'anno, definisce in via preventivaindicatori di risultato e di impatto e formula linee guida per la valutazione,predisponendo quesiti valutativi del cui soddisfacimento ilRapporto annuale di cui al comma 6 dovrà farsi carico e può commissionarevalutazioni puntuali su singoli aspetti della riforma. Sullabase degli studi valutativi commissionati nonché delle informazioni743 di 798


744 di 798contenute nel Rapporto annuale di cui al comma precedente, laCommissione potrà annualmente formulare pareri e valutazioni. Inogni caso, trascorsi tre anni dalla approvazione del presente decreto,la Commissione predisporrà una propria Relazione che, sempre sullabase degli studi e delle evidenze prima richiamate, evidenzi le realizzazionie i problemi esistenti, evidenziando altresì le possibili modifichealle politiche in oggetto. Le risorse per gli studi in questione derivanodal bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficiocentrale orientamento e formazione professionale dei lavoratori.Capo IV - Regime sanzionatorioArt. 18 - Sanzioni penali1. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4,comma 1, è punito con la sanzione dell'ammenda di Euro 5 per ognilavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. L'esercizio abusivodella attività di intermediazione è punito con la pena dell'arresto finoa sei mesi e l'ammenda da Euro 1.500 a Euro 7.500. Se non vi èscopo di lucro la pena è della ammenda da Euro 500 a Euro 2.500.Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciottomesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. Nel caso di condanna,è disposta in ogni caso la confisca del mezzo di trasporto eventualmenteadoperato per l'esercizio delle attività di cui al presentecomma.2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazionedi prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cuiall'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversida quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al difuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di Euro 5per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Sevi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesie l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 20,commi 1, 3, 4 e 5, e 21, commi 1, 2, nonché per il solo somministratore,la violazione del disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo21 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro250 a Euro 1.250.4. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, chi esigao comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per av-


745 di 798viarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione è punitocon la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammendada Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla sanzionepenale è disposta la cancellazione dall'albo.5. In caso di violazione dell'articolo 10 trovano applicazione ledisposizioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300,nonché nei casi più gravi, l'autorità competente procede alla sospensionedella autorizzazione di cui all'articolo 4. In ipotesi di recidivaviene revocata l'autorizzazione.6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone, conproprio decreto, criteri interpretativi certi per la definizione delle varieforme di contenzioso in atto riferite al pregresso regime in materia diintermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro.Art. 19 - Sanzioni amministrative1. Gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui qualisiano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di cui all'articolo9 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da4.000 a 12.000 euro.2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificatodall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.297, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a1.500 euro per ogni lavoratore interessato.3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, commi 5e 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificatodall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre2002, n. 297, di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28novembre 1996, n. 608, così come sostituito dall'articolo 6, comma 3,del citato decreto legislativo n. 297 del 2002, e di cui all'articolo 21,comma 1, della legge 24 aprile 1949, n. 264, così come sostituitodall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, èpunita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 europer ogni lavoratore interessato.4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma4, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificatodall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.


746 di 798297, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250euro per ogni lavoratore interessato.5. Nel caso di omessa comunicazione contestuale, omessacomunicazione di cessazione e omessa comunicazione di trasformazione,i datori di lavoro comprese le pubbliche amministrazioni sonoammessi al pagamento della sanzione minima ridotta della metàqualora l'adempimento della comunicazione venga effettuato spontaneamenteentro il termine di cinque giorni decorrenti dalla data diinizio dell'omissione.TITOLO III - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DISERVIZI, DISTACCOCapo I - Somministrazione di lavoroArt. 20 - Condizioni di liceità1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere conclusoda ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolgaad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciòautorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgonola propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e ilcontrollo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunticon contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono adisposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono laprestazione lavorativa presso un utilizzatore, salvo che esista unagiusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro.3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere conclusoa termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoroa tempo indeterminato è ammessa:a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico,compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet,siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamentodati;b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e ditrasporto e movimentazione di macchinari e <strong>merci</strong>;


d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini,nonché servizi di economato;e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione,programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento,gestione del personale, ricerca e selezione del personale;f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione dellafunzione com<strong>merci</strong>ale;g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziativeimprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizionigenerali sui Fondi strutturali;h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazionio smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive,con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, lequali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodoperadiversa per specializzazione da quella normalmente impiegatanell'impresa;i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali oterritoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavorocomparativamente più rappresentative.4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessaa fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativoo sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitatividi utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidataai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamentepiù rappresentativi in conformità alla disciplina di cuiall'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.5. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unitàproduttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, alicenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stessemansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero pressounità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapportio una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazionesalariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansionicui si riferisce il contratto di somministrazione;747 di 798


748 di 798c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazionedei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre1994, n. 626, e successive modifiche.Art. 21 - Forma del contratto di somministrazione1. Il contratto di somministrazione di manodopera è stipulato informa scritta e contiene i seguenti elementi:a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; b) ilnumero dei lavoratori da somministrare;c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo osostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e lasalute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazionilavorative;h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione delpagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonchédel versamento dei contributi previdenziali;i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratoregli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamentesostenuti in favore dei prestatori di lavoro;j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratorei trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento delsomministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore deltrattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali,fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devonorecepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi.3. Le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio ela durata prevedibile dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore, devonoessere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte delsomministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovveroall'atto dell'invio presso l'utilizzatore.


749 di 7984. In mancanza di forma scritta, con indicazione degli elementidi cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, il contratto di somministrazioneè nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alledipendenze dell'utilizzatore.Art. 22 - Disciplina dei rapporti di lavoro1. In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapportidi lavoro tra somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alladisciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e alleleggi speciali.2. In caso di somministrazione a tempo determinato il rapportodi lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplinadi cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, perquanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizionidi cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Il termine inizialmente posto al contrattodi lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consensodel lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dalcontratto collettivo applicato dal somministratore.3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contrattostipulato a tempo indeterminato, nel medesimo è stabilita la misuradella indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie,corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali illavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di taleindennità è stabilita dal contratto collettivo applicabile al somministratoree comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornataperiodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politichesociali. La predetta misura è proporzionalmente ridotta in casodi assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale anche pressoil somministratore. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computodi ogni istituto di legge o di contratto collettivo.4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991,n. 223, non trovano applicazione anche nel caso di fine dei lavoriconnessi alla somministrazione a tempo indeterminato. In questo casotrovano applicazione l'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604,e le tutele del lavoratore di cui all'articolo 12.5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoronon è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazionedi normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione perquelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.


750 di 7986. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riservadi cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181 del2000, non si applicano in caso di somministrazione.Art. 23 - Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinaree regime della solidarietà1. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a untrattamento economico e normativo complessivamente non inferiorea quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansionisvolte. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivinazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3,della legge 24 giugno 1997, n. 196.2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazionecon riferimento ai contratti di somministrazione conclusi da soggettiprivati autorizzati nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimentoe riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratorisvantaggiati, in concorso con Regioni, Province ed enti locali aisensi e nei limiti di cui all'articolo 13.3. L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore acorrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.4. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalitàe criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazionieconomiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazionedi programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economicodell'impresa. I lavoratori dipendenti dal somministratore hannoaltresì diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godonoi dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva,esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazionio società cooperative o al conseguimento di una determinataanzianità di servizio.5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezzae la salute connessi alle attività produttive in generale e li formae addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allosvolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assuntiin conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Ilcontratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia a-dempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel con-


751 di 798tratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatoredi lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale ocomportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformementea quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatoreosserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighidi protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed èresponsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuatidalla legge e dai contratti collettivi.6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori ocomunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto,l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratoreconsegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove nonabbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde invia esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupatoin mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del dannoderivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato alsomministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementiche formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.8. In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinatoè nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltàdell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto disomministrazione.9. La disposizione di cui al comma 8 non trova applicazionenel caso in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità,secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.Art. 24 - Diritti sindacali e garanzie collettive1. Ferme restando le disposizioni specifiche per il lavoro incooperativa, ai lavoratori delle società o imprese di somministrazionee degli appaltatori si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 20maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.2. Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore,per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e diattività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personaledipendente delle imprese utilizzatrici.


752 di 7983. Ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stesso somministratoree che operano presso diversi utilizzatori compete uno specificodiritto di riunione secondo la normativa vigente e con le modalitàspecifiche determinate dalla contrattazione collettiva.4. L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria,ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioniterritoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratoricomparativamente più rappresentative sul piano nazionale:a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro primadella stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivateragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'utilizzatorefornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datoridi lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motividei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata deglistessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.Art. 25 - Norme previdenziali1. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali,previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico delsomministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 dellalegge 9 marzo 1989, n. 88, è inquadrato nel settore terziario. Sullaindennità di disponibilità di cui all'articolo 22, comma 3, i contributisono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigentenormativa in materia di minimale contributivo.2. Il somministratore non è tenuto al versamento della aliquotacontributiva di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre1978, n. 845.3. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattieprofessionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono determinatiin relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e icontributi sono determinati in relazione al tasso medio, o medio ponderato,stabilito per la attività svolta dall'impresa utilizzatrice, nellaquale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei,ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio ponde-


753 di 798rato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamenteprestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatricela stessa non sia già assicurata.4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratoridomestici trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenzialie assistenziali previsti dai relativi settori.Art. 26 - Responsabilità civile1. Nel caso di somministrazione di lavoro l'utilizzatore rispondenei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoronell'esercizio delle sue mansioni.Art. 27 - Somministrazione irregolare1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuoridei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, letterea), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorsogiudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificatoanche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione,la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo,con effetto dall'inizio della somministrazione.2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuatidal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale,valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzatola prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza dellasomma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratoreper la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo duranteil quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono comecompiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20,commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllogiudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generalidell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioniche la giustificano e non può essere esteso fino al punto di sindacarenel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttiveche spettano all'utilizzatore.Art. 28 - Somministrazione fraudolenta


754 di 7981. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando lasomministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalitàdi eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicatoal lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con unaammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giornodi somministrazione.Capo II - Appalto e distaccoArt. 29 - Appalto1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presentetitolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione dilavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore,che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'operao del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativoe direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonchéper la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischiod'impresa.2. In caso di appalto di servizi il committente imprenditore odatore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limitedi un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratorii trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto aseguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contrattocollettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto,non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.Art. 30 - Distacco1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro,per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente unoo più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione diuna determinata attività lavorativa.2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabiledel trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deveavvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comportiun trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella


755 di 798in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto percomprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3,del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI DI IMPRESAE TRASFERIMENTO D'AZIENDAArt. 31 - Gruppi di impresa1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 delcodice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possonodelegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 dellalegge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte lesocietà controllate e collegate.2. I consorzi, ivi compresi quelli costituiti in forma di societàcooperativa di cui all'articolo 27 del decreto legislativo del Capoprovvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgeregli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n.12, per conto dei soggetti consorziati o delegarne l'esecuzione a unasocietà consorziata.3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano ai fini dellaindividuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali elegislative in capo alle singole società datrici di lavoro.Art. 32 - Modifica all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile1. Fermi restando i diritti dei prestatori di lavoro in caso di trasferimentod'azienda di cui alla normativa di recepimento delle direttiveeuropee in materia, il comma quinto dell'articolo 2112 del codicecivile è sostituito dal seguente: «Ai fini e per gli effetti di cui al presentearticolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazioneche, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti ilmutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con osenza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conservanel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negozialeo dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuatoivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni delpresente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'a-


756 di 798zienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attivitàeconomica organizzata, identificata come tale dal cedente e dalcessionario al momento del suo trasferimento».2. All'articolo 2112 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguentecomma: «Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente uncontratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'aziendaoggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regimedi solidarietà di cui all'articolo 1676».TITOLO V - TIPOLOGIE CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO,MODULATO O FLESSIBILECapo I - Lavoro intermittenteArt. 33 - Definizione e tipologie1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante ilquale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro chene può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui all'articolo34.2. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anchea tempo determinato.Art. 34 - Casi di ricorso al lavoro intermittente1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso perlo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittentesecondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazionidei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativesul piano nazionale o territoriale o, in via provvisoriamentesostitutiva, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, conapposito decreto da adottarsi trascorsi sei mesi dalla data di entratain vigore del presente decreto legislativo.2. In via sperimentale il contratto di lavoro intermittente puòessere altresì concluso anche per prestazioni rese da soggetti in statodi disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratoricon più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo osiano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento.3. È vietato il ricorso al lavoro intermittente:a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;


757 di 798b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unitàproduttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, alicenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stessemansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovveropresso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione deirapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazionesalariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cuisi riferisce il contratto di lavoro intermittente;c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazionedei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre1994, n. 626, e successive modificazioni.Art. 35 - Forma e comunicazioni1. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scrittaai fini della prova dei seguenti elementi:a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive,previste dall'articolo 34 che consentono la stipulazione del contratto;b) luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dallavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che inogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per laprestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista,nei limiti di cui al successivo articolo 36;d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimatoa richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonchédelle modalità di rilevazione della prestazione;e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennitàdi disponibilità;f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazioneal tipo di attività dedotta in contratto.2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devonorecepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi ove previste.3. Fatte salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, ildatore di lavoro è altresì tenuto a informare con cadenza annuale lerappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento delricorso al contratto di lavoro intermittente.Art. 36 - Indennità di disponibilità


1. Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura dellaindennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrispostaal lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantiscela disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La misuradi detta indennità è stabilita dai contratti collettivi e comunquenon è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente,con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentitele associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamentepiù rappresentative sul piano nazionale.2. Sulla indennità di disponibilità di cui al comma 1 i contributisono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigentenormativa in materia di minimale contributivo. 3. L'indennità didisponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contrattocollettivo.4. In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamenteimpossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto ainformare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la duratadell'impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilità non maturail diritto alla indennità di disponibilità.5. Ove il lavoratore non provveda all'adempimento di cui alcomma che precede, perde il diritto alla indennità di disponibilità perun periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contrattoindividuale.6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano soltantonei casi in cui il lavoratore si obbliga contrattualmente a risponderealla chiamata del datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto ingiustificato dirispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto,la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodosuccessivo all'ingiustificato rifiuto, nonché un congruo risarcimentodel danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza,dal contratto di lavoro.7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita lamisura della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratoriassunti ai sensi dell'articolo 33 possono versare la differenzacontributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiorerispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito dellaindennità di disponibilità fino a concorrenza della medesima misura.758 di 798


759 di 798Art. 37 - Lavoro intermittente per periodi predeterminati nell'arcodella settimana, del mese o dell'anno1. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi ilfine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanzenatalizie e pasquali l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 36 ècorrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamatada parte del datore di lavoro.2. Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti daicontratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavorocomparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.Art. 38 - Principio di non discriminazione1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indirettaprevisti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non devericevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativocomplessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello,a parità di mansioni svolte.2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratoreintermittente è riproporzionato, in ragione della prestazionelavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguardal'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa,nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro,malattia professionale, maternità, congedi parentali.3. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibilea rispondere alla chiamata del datore di lavoro non è titolare dialcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati nè matura alcuntrattamento economico e normativo, salvo l'indennità di disponibilitàdi cui all'articolo 36.Art. 39 - Computo del lavoratore intermittente1. Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organicodell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, inproporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascunsemestre.Art. 40 - Sostegno e valorizzazione della autonomia collettiva1. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigoredel presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2, la determinazione da


760 di 798parte del contratto collettivo nazionale dei casi di ricorso al lavoro intermittente,il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca leorganizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratorie le assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancatastipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministrodel lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e conproprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'eventualeaccordo interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delleprevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate,i casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente aisensi della disposizione di cui all'articolo 34, comma 1, e dell'articolo37, comma 2.Capo II - Lavoro ripartitoArt. 41 - Definizione e vincolo di solidarietà1. Il contratto di lavoro ripartito è uno speciale contratto di lavoromediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimentodi una unica e identica obbligazione lavorativa.2. Fermo restando il vincolo di solidarietà di cui al comma 1 efatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratoreresta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimentodella intera obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capo.3. Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti o previsionidei contratti o accordi collettivi, i lavoratori hanno la facoltà di determinarediscrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra diloro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporaledell'orario di lavoro, nel qual caso il rischio della impossibilità dellaprestazione per fatti attinenti a uno dei coobbligati è posta in capo all'altroobbligato.4. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilitàdi uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possonoessere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.5. Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamentodi uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'interovincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazionese, su richiesta del datore di lavoro, l'altro prestatore di lavoro si rendadisponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmenteo parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasfor-


761 di 798ma in un normale contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo2094 del codice civile.6. Salvo diversa intesa tra le parti, l'impedimento di entrambi ilavoratori coobbligati è disciplinato ai sensi dell'articolo 1256 del codicecivile.Art. 42 - Forma e comunicazioni1. Il contratto di lavoro ripartito è stipulato in forma scritta aifini della prova dei seguenti elementi:a) la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero,settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svoltoda ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse,ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinarediscrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzionetra di loro ovvero la modificazione consensuale della distribuzionedell'orario di lavoro;b) il luogo di lavoro, nonché il trattamento economico e normativospettante a ciascun lavoratore;c) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazioneal tipo di attività dedotta in contratto.2. Ai fini della possibilità di certificare le assenze, i lavoratorisono tenuti a informare preventivamente il datore di lavoro, con cadenzaalmeno settimanale, in merito all'orario di lavoro di ciascunodei soggetti coobbligati.Art. 43 - Disciplina applicabile1. La regolamentazione del lavoro ripartito è demandata allacontrattazione collettiva nel rispetto delle previsioni contenute nelpresente capo.2. In assenza di contratti collettivi, e fatto salvo quanto stabilitonel presente capo, trova applicazione, nel caso di prestazioni rese afavore di un datore di lavoro, la normativa generale del lavoro subordinatoin quanto compatibile con la particolare natura del rapporto dilavoro ripartito.Art. 44 - Principio di non discriminazione1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indirettaprevisti dalla legislazione vigente, il lavoratore coobbligato deve ricevere,per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo


762 di 798complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello,a parità di mansioni svolte.2. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori coobbligatiè riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamenteeseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo dellaretribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delleferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale,congedi parentali.3. Ciascuno dei lavoratori coobbligati ha diritto di parteciparealle riunioni assembleari di cui all'articolo 20, legge 20 maggio 1970,n. 300, entro il previsto limite complessivo di dieci ore annue, il cuitrattamento economico verrà ripartito fra i coobbligati proporzionalmentealla prestazione lavorativa effettivamente eseguita.Art. 45 Disposizioni previdenziali1. Ai fini delle prestazioni della assicurazione generale e obbligatoriaper la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, della indennitàdi malattia e di ogni altra prestazione previdenziale e assistenziale edelle relative contribuzioni connesse alla durata giornaliera, settimanale,mensile o annuale della prestazione lavorativa i lavoratori contitolaridel contratto di lavoro ripartito sono assimilati ai lavoratori atempo parziale. Il calcolo delle prestazioni e dei contributi andrà tuttaviaeffettuato non preventivamente ma mese per mese, salvo conguaglioa fine anno a seguito dell'effettivo svolgimento della prestazionelavorativa.Capo III Lavoro a tempo parzialeArt. 46 - Norme di modifica al decreto legislativo 25 febbraio2000, n. 61, e successive modifiche e integrazioni1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, così comemodificato dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, sono apportatele seguenti modificazioni:a) all'articolo 1, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:«a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3,comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventualeminor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;»;b) all'articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:


«3. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazionidei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativesul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dallerappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanzesindacali unitarie possono determinare condizioni e modalitàdella prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui alcomma 2. I contratti collettivi nazionali possono, altresì, prevedereper specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazionedelle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensidel presente decreto.»;c) all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente:«Le assunzioni a termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2001,n. 368, e successive modificazioni, di cui all'articolo 8 della legge 23luglio 1991, n. 223, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26marzo 2001, n. 151, possono essere effettuate anche con rapporto atempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.»;d) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:«1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anchea tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9ottobre 2001, n. 368, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere losvolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordatecon il lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto diquanto previsto dai commi 2, 3 e 4.»;e) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:«2. I contratti collettivi stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1,comma 3, stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementareeffettuabili e le relative causali in relazione alle quali siconsente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimentodi lavoro supplementare, nonché le conseguenze del superamentodelle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivistessi.»;f) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:«3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede ilconsenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamentatadal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrarein nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.»;g) all'articolo 3, il comma 4, ultimo periodo, è soppresso;763 di 798


h) all'articolo 3, il comma 5 è sostituito dal seguente:«5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche atempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorativestraordinarie. A tali prestazioni si applica la disciplina legale econtrattuale vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioniin materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.»;i) all'articolo 3, il comma 6 è abrogato;j) all'articolo 3, il comma 7 è sostituito dal seguente:«7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, le partidel contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quantoprevisto dal presente comma e dai commi 8 e 9, concordare clausoleflessibili relative alla variazione della collocazione temporale dellaprestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipoverticale o misto possono essere stabilite anche clausole elasticherelative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.I contratti collettivi, stipulati dai soggetti indicati nell'articolo1, comma 3, stabiliscono:1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro puòmodificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro puòvariare in aumento la durata della prestazione lavorativa;3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazionelavorativa.»;k) all'articolo 3, il comma 8 è sostituito dal seguente:«8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare inaumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificarela collocazione temporale della stessa comporta in favore del prestatoredi lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almenodue giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni, nellamisura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all'articolo1, comma 3.»;l) all'articolo 3, il comma 9 è sostituito dal seguente:«9. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempoparziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratoreformalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestualeal contratto di lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenzadi un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicatodal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore nonintegra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.»;764 di 798


m) all'articolo 3, il comma 10 è sostituito dal seguente:«10. L'inserzione nel contratto di lavoro a tempo parziale di clausoleflessibili o elastiche ai sensi del comma 7 è possibile anche nelle ipotesidi contratto di lavoro a termine.»;n) i commi 11, 12, 13 e 15 dell'articolo 3 sono soppressi;o) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:«Art. 5 (Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale). - 1. Ilrifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro atempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoroa tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificatomotivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante daatto scritto, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competenteper territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoroa tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro atempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplinadi cui al presente decreto legislativo.2. Il contratto individuale può prevedere, in caso di assunzionedi personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratoriassunti a tempo parziale in attività presso unità produttive sitenello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od amansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è previstal'assunzione.3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datoredi lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personalegià dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttivesite nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazionescritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed aprendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione atempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I contratticollettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere ad individuarecriteri applicativi con riguardo a tale disposizione.4. Gli incentivi economici all'utilizzo del lavoro a tempo parziale,anche a tempo determinato, saranno definiti, compatibilmente conla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, nell'ambito dellariforma del sistema degli incentivi all'occupazione.»;p) il comma 2 dell'articolo 6 è soppresso;q) l'articolo 7 è soppresso;r) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:765 di 798


«L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delleindicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, non comporta la nullità delcontratto di lavoro a tempo parziale. Qualora l'omissione riguardi ladurata della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore puòessere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro atempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale.Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione temporaledell'orario, il giudice provvede a determinare le modalità temporali disvolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimentoalle previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma7, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolaredelle responsabilità familiari del lavoratore interessato, dellasua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto atempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa,nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedentela data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambii casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsionedi un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsicon valutazione equitativa. Nel corso del successivo svolgimentodel rapporto, è fatta salva la possibilità di concordare per i-scritto clausole elastiche o flessibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3.In luogo del ricorso all'autorità giudiziaria, le controversie di cui alpresente comma ed al comma 1 possono essere, risolte mediante leprocedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste daicontratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3.»;s) all'articolo 8, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:«2-bis. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili di cui all'articolo3, comma 7, senza il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3,commi 7, 8, 9 comporta a favore del prestatore di lavoro il diritto, inaggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulterioreemolumento a titolo di risarcimento del danno.2-ter. In assenza di contratti collettivi datore di lavoro e prestatore dilavoro possono concordare direttamente l'adozione di clausole elasticheo flessibili ai sensi delle disposizioni che precedono.»;t) dopo l'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente:«Art. 12-bis (Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempopieno in rapporto di lavoro a tempo parziale). - 1. I lavoratori affetti dapatologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa,anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accer-766 di 798


767 di 798tata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitarialocale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazionedel rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parzialeverticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deveessere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno arichiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni piùfavorevoli per il prestatore di lavoro.».TITOLO VI - APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTOCapo I - ApprendistatoArt. 47 - Definizione, tipologie e limiti quantitativi1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di dirittodoveredi istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato èdefinito secondo le seguenti tipologie:a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere diistruzione e formazione;b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimentodi una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e unapprendimento tecnico-professionale;c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o perpercorsi di alta formazione.2. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoropuò assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100per cento delle maestranze specializzate e qualificate in serviziopresso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alleproprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunquene abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendistiin numero non superiore a tre. La presente norma non si applica alleimprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni dicui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 3. In attesa dellaregolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del presentedecreto continua ad applicarsi la vigente normativa in materia.Art. 48 -Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di i-struzione e Formazione1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contrattodi apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istru-


zione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiutoquindici anni.2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del dirittodoveredi istruzione e di formazione ha durata non superiore a treanni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale.La durata del contratto è determinata in considerazione della qualificada conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativiacquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizipubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediantel'accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 28marzo 2003, n. 53.3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del dirittodoveredi istruzione e formazione è disciplinato in base ai seguentiprincipi:a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazionelavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale,nonché della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapportodi lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale odextra-aziendale;b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe dicottimo;c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoroal termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto dispostodall'articolo 2118 del codice civile;d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistatoin assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistatoper l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è rimessaalle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano,d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministerodell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazionidei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamentepiù rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criterie principi direttivi:a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28marzo 2003, n. 53;b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna allaazienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in768 di 798


769 di 798funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimiformativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territorialeo aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavorocomparativamente più rappresentative per la determinazione, ancheall'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazioneaziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalleregioni competenti;d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno delpercorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificaprofessionale ai fini contrattuali;e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze a-deguate.Art. 49 - Apprendistato professionalizzante1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contrattodi apprendistato professionalizzante, per il conseguimento diuna qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizionedi competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, isoggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale,conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto diapprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire daldiciassettesimo anno di età.3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatoridi lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionaleo regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazioneda conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzanteche, in ogni caso, non può comunque essere inferiore a dueanni e superiore a sei.4. Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinatoin base ai seguenti principi:a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazioneoggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché dellaeventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapportodi lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale odextra-aziendale;


770 di 798b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe dicottimo;c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoroal termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto dispostodall'articolo 2118 del codice civile;d) possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambitodel diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistatoprofessionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata dicui al comma 3.e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistatoin assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. 5. Laregolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzanteè rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento eBolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavorocomparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispettodei seguenti criteri e principi direttivi:a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esternaalla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizionedi competenze di base e tecnico-professionali;b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territorialeo aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavorocomparativamente più rappresentative per la determinazione, ancheall'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazionedella formazione, esterna e interna alle singole aziende,anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offertadai soggetti esterni;c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno delpercorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificaprofessionale ai fini contrattuali;d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenzeadeguate.Art. 50 - Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o perpercorsi di alta Formazione1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contrattodi apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livellosecondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari edella alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica supe-


771 di 798riore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggettidi età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguitaai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistatodi cui al comma 1 può essere stipulato a partire dal diciassettesimoanno di età.3. Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e ladurata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsidi alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengonoalla formazione, in accordo con le associazioni territoriali deidatori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioniformative.Art. 51 - Crediti formativi1. La qualifica professionale conseguita attraverso il contrattodi apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento neipercorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto,il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con ilMinistero dell'istruzione, della università e della ricerca, e previa intesacon le regioni e le province autonome definisce le modalità di riconoscimentodei crediti di cui al comma che precede, nel rispettodelle competenze delle regioni e province autonome e di quanto stabilitonell'Accordo in Conferenza unificata Stato-regioni-autonomielocali del 18 febbraio 2000 e nel decreto del Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale del 31 maggio 2001.Art. 52 - Repertorio delle professioni1. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionaliè istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertoriodelle professioni predisposto da un apposito organismo tecnicodi cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della università edella ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamentepiù rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentantidella Conferenza Stato-regioni.Art. 53 - Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali


772 di 7981. Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramentodel lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli,alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivonazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedonoqualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento dellequali è finalizzato il contratto.2. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo,i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusidal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettiviper l'applicazione di particolari normative e istituti.3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione,restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economicala cui erogazione sarà tuttavia soggetta alla effettiva verifica dellaformazione svolta secondo le modalità definite con decreto del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la ConferenzaStato-regioni. In caso di inadempimento nella erogazione della formazionedi cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro eche sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro ètenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100per cento.4. Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale previstadalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazionie integrazioni.Capo II - Contratto di inserimentoArt. 54 - Definizione e campo di applicazione1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto arealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento dellecompetenze professionali del lavoratore a un determinato contestolavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavorodelle seguenti categorie di persone:a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un postodi lavoro;d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e chenon abbiano lavorato per almeno due anni;


773 di 798e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tassodi occupazione femminile determinato con apposito decreto delMinistro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entratain vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 percento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminilesuperi del 10 per cento quello maschile;f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, daun grave handicap fisico, mentale o psichico.2. I contratti di inserimento possono essere stipulati da:a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;b) gruppi di imprese;c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;d) fondazioni;e) enti di ricerca, pubblici e privati;f) organizzazioni e associazioni di categoria.3. Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggettidi cui al comma 2 devono avere mantenuto in servizio almeno ilsessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento siavenuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. A tale fine non sicomputano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giustacausa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutatola proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempoindeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periododi prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro atempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti dellapresente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggettiper i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento siastato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.4. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazionequando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore,sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.5. Restano in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizionidi cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materiadi contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati.Art. 55 - Progetto individuale di inserimento1. Condizione per l'assunzione con contratto di inserimento èla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto indivi-


774 di 798duale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento dellecompetenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo.2. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazionidei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativesul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulatidalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 dellalegge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovverodalle rappresentanze sindacali unitarie determinano, anche all'internodegli enti bilaterali, le modalità di definizione dei piani individuali diinserimento con particolare riferimento alla realizzazione del progetto,anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la formazionecontinua, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionalidel lavoratore, nonché le modalità di definizione e sperimentazionedi orientamenti, linee-guida e codici di comportamento direttiad agevolare il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.3. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigoredel presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi delcomma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionaledi lavoro delle modalità di definizione dei piani individuali di inserimento,il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazionisindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori ele assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazionedell'accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoroe delle politiche sociali individua in via provvisoria e con propriodecreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordointerconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalentiposizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, lemodalità di definizione dei piani individuali di inserimento di cui alcomma 2.4. La formazione eventualmente effettuata durante l'esecuzionedel rapporto di lavoro dovrà essere registrata nel libretto formativo.5. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progettoindividuale di inserimento il datore di lavoro è tenuto a versarela quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.Art. 56 - Forma


775 di 7981. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in essodeve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimentodi cui all'articolo 55.2. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratoresi intende assunto a tempo indeterminato.Art. 57 - Durata1. Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a novemesi e non può essere superiore ai diciotto mesi. In caso di assunzionedi lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera f), la duratamassima può essere estesa fino a trentasei mesi.2. Nel computo del limite massimo di durata non si tiene contodegli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militareo di quello civile, nonché dei periodi di astensione per maternità.3. Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti. E-ventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimodi durata indicato al comma 1.Art. 58 - Disciplina del rapporto di lavoro1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali oterritoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavorocomparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dei contratticollettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendalidi cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successivemodificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie,ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizionidi cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.2. I contratti collettivi di cui al comma 1 possono stabilire lepercentuali massime dei lavoratori assunti con contratto di inserimento.Art. 59 - Incentivi economici e normativi1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramentodel lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli,alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionaledi lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedonoqualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento dellequali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto.


776 di 7982. Fatte salve specifiche previsioni di contratto collettivo, i lavoratoriassunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computodei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazionedi particolari normative e istituti.3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione,gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materiadi contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con e-sclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 54, comma, 1, lettereb), c), d), e) ed f).Art. 60 - Tirocini estivi di orientamento1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocini promossidurante le vacanze estive a favore di un adolescente o di ungiovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l'università oun istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e diaddestramento pratico.2 Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiorea tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'annoaccademico e scolastico e l'inizio di quello successivo. Tale durata èquella massima in caso di pluralità di tirocini.3. Eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante nonpossono superare l'importo massimo mensile di 600 euro.4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sonoprevisti limiti percentuali massimi per l'impiego di adolescenti o giovanial tirocinio estivo di orientamento.5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi siapplicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del1997 e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale25 marzo 1998, n. 142.Titolo VII - TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCA-SIONALICapo I - Lavoro a progetto e lavoro occasionaleArt. 61 - Definizione e campo di applicazione1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentantidi com<strong>merci</strong>o, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui


777 di 798all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibilia uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasidi esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratorein funzione del risultato, nel rispetto del coordinamentocon la organizzazione del committente e indipendentemente daltempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazionioccasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessivanon superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare conlo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepitonel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nelqual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presentecapo.3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capole professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizionein appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata invigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attivitàdi collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzatea fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantisticheaffiliate alle federazioni sportive nazionali, alle disciplinesportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dalC.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazionedel presente capo i componenti degli organi di amministrazionee controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonchécoloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicanol'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordocollettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto.Art. 62 - F o r m a1. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta edeve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazionedi lavoro;b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuatanel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto incontratto;


778 di 798c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempie le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committentesulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, chein ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomianella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratorea progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66,comma 4.Art. 63 - Corrispettivo1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essereproporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e devetenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analogheprestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.Art. 64 - Obbligo di riservatezza1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto puòsvolgere la sua attività a favore di più committenti.2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenzacon i committenti nè, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamentiattinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, nè compiere,in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committentimedesimi.Art. 65 - Invenzioni del collaboratore a progetto1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autoredella invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali,compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge 22 a-prile 1941, n. 633, e successive modificazioni.Art. 66 - Altri diritti del collaboratore a progetto1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore aprogetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, cherimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso dimalattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta unaproroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il


779 di 798committente può comunque recedere dal contratto se la sospensionesi protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilitanel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trentagiorni per i contratti di durata determinabile.3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata perun periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione delcontratto individuale.4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n.533, e successive modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoroe di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, e successive modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campodi applicazione del presente capo si applicano le norme sulla sicurezzae igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativasi svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le normedi tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, lenorme di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999,n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza socialein data 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.71 del 26 marzo 2001.Art. 67 - Estinzione del contratto e preavviso1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono almomento della realizzazione del progetto o del programma o dellafase di esso che ne costituisce l'oggetto.2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termineper giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità,incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.Art. 68 - Rinunzie e transazioni1. I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nel presentecapo possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti insede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo V del presentedecreto legislativo.Art. 69 - Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativaatipici e conversione del contratto


780 di 7981. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instauratisenza l'individuazione di uno specifico progetto, programma dilavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono consideratirapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalladata di costituzione del rapporto.2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instauratoai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto dilavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinatocorrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi trale parti.3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale èlimitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento,all'accertamento della esistenza del progetto, programma dilavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacarenel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttiveche spettano al committente.Capo II -Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolarisoggettiArt. 70 - Definizione e campo di applicazione1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorativedi natura meramente occasionale rese da soggetti a rischiodi esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato dellavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa laassistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalateo con handicap;b) dell'insegnamento privato supplementare;c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzionedi edifici e monumenti;d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali ocaritatevoli;e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariatoper lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamitào eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte afavore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramenteoccasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che coin-


781 di 798volgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore atrenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non dannocomplessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro semprenel corso di un anno solare.Art. 71 - Prestatori di lavoro accessorio1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:a) disoccupati da oltre un anno;b) casalinghe, studenti e pensionati;c) disabili e soggetti in comunità di recupero;d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, neisei mesi successivi alla perdita del lavoro.2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni dilavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiegodelle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggettiaccreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro comunicazionei soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorioricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla qualerisulti la loro condizione.Art. 72 Disciplina del lavoro accessorio1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiariacquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoniper prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro.2. Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce ilproprio compenso presso uno o più enti o società concessionari dicui al comma 5 all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiariodella prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a 5,8 europer ogni buono consegnato. Tale compenso è esente da qualsiasiimposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupatodel prestatore di lavoro accessorio.3. L'ente o società concessionaria provvede al pagamento dellespettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoroaccessorio, registrando i dati anagrafici e il codice fiscale eprovvedendo per suo conto al versamento dei contributi per fini previdenzialiall'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma26, della legge n. 335 del 1995, in misura di 1 euro e per fini assicurativicontro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro.


782 di 7984. L'ente o società concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro,a titolo di rimborso spese.5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizionicontenute nel presente decreto legislativo il Ministro del lavoroe delle politiche sociali individua gli enti e le società concessionariealla riscossione dei buoni, nonché i soggetti autorizzati alla venditadei buoni e regolamenta, con apposito decreto, criteri e modalità peril versamento dei contributi di cui al comma 3 e delle relative copertureassicurative e previdenziali.Art. 73 - Coordinamento informativo a fini previdenziali1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa,l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e dellerelative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività dilavoro accessorio disciplinate dalla presente legge, anche al fine diformulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni dicontenuto economico di cui all'articolo che precede, l'INPS e l'INAILstipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politichesociali.2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presenteprovvedimento il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone,d'intesa con INPS e INAIL, una relazione sull'andamento dellavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al Parlamento.Art. 74 - Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro1. Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano inogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazionisvolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramenteoccasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto,obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo lespese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.Titolo VIII - PROCEDURE DI CERTIFICAZIONECapo I - Certificazione dei contratti di lavoroArt. 75 - Finalità1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazionedei contratti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale e a


783 di 798progetto di cui al presente decreto, nonché dei contratti di associazionein partecipazione di cui agli articoli 2549-2554 del codice civile,le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo laprocedura volontaria stabilita nel presente Titolo.Art. 76 - Organi di certificazione1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavorole commissioni di certificazione istituite presso:a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovveroa livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituitanell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quantostabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politichesociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto;c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie,registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'ambitodi rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di dirittodel lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidentedella Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1,le università sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituitopresso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con appositodecreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto conil Ministro dell'istruzione, della università e della ricerca. Per ottenerela registrazione le università sono tenute a inviare, all'atto della registrazionee ogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criterigiurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con riferimentoa tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro e delle politichesociali.3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedonopossono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzionedi una commissione unitaria di certificazione.Art. 77 - Competenza1. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avviodella procedura di certificazione presso le commissioni di cui all'articolo76, comma 1, lettera b), le parti stesse devono rivolgersi alla


784 di 798commissione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenzaalla quale sarà addetto il lavoratore. Nel caso in cui le partiintendano presentare l'istanza di avvio della procedura di certificazionealle commissioni istituite a iniziativa degli enti bilaterali, essedevono rivolgersi alle commissioni costituite dalle rispettive associazionidei datori e dei prestatori di lavoro.Art. 78 - Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche1. La procedura di certificazione è volontaria e consegue obbligatoriamentea una istanza scritta comune delle parti del contrattodi lavoro.2. Le procedure di certificazione sono determinate all'atto dicostituzione delle commissioni di certificazione e si svolgono nel rispettodei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonché dei seguentiprincipi:a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzioneprovinciale del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alleautorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinatoa produrre effetti. Le autorità pubbliche possono presentareosservazioni alle commissioni di certificazione;b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro il terminedi trenta giorni dal ricevimento della istanza;c) l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere il terminee l'autorità cui è possibile ricorrere;d) l'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti,civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali leparti richiedono la certificazione.3. I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di documentazione,devono essere conservati presso le sedi di certificazione,per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza.Copia del contratto certificato può essere richiesta dal serviziocompetente di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto legislativo21 aprile 2000, n. 181, oppure dalle altre autorità pubbliche neiconfronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti.4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decretolegislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta conproprio decreto codici di buone pratiche per l'individuazione delle


785 di 798clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro,con specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti economici e normativi.Tali codici recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenutenegli accordi interconfederali stipulati da associazioni dei datori e deiprestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul pianonazionale.5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche socialivengono altresì definiti appositi moduli e formulari per la certificazionedel contratto o del relativo programma negoziale, che tenganoconto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia diqualificazione del contratto di lavoro, come autonomo o subordinato,in relazione alle diverse tipologie di lavoro.Art. 79 - Efficacia giuridica della certificazione1. Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazionedel contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, finoal momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno deiricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti salvi iprovvedimenti cautelari.Art. 80 - Rimedi esperibili nei confronti della certificazione1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nellacui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possonoproporre ricorso, presso l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 413 delcodice di procedura civile, per erronea qualificazione del contrattooppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successivaattuazione. Sempre presso la medesima autorità giudiziaria,le parti del contratto certificato potranno impugnare l'atto di certificazioneanche per vizi del consenso.2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneità della qualificazioneha effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale.L'accertamento giurisdizionale della difformità tra il programmanegoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partiredal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformitàstessa.3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede dicertificazione del rapporto di lavoro e di definizione della controversiadavanti alla commissione di certificazione potrà essere valutato dal


786 di 798giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di proceduracivile.4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazioneai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersiobbligatoriamente alla commissione di certificazione che haadottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazioneai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile.5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui giurisdizioneha sede la commissione che ha certificato il contratto, puòessere presentato ricorso contro l'atto certificatorio per violazione delprocedimento o per eccesso di potere.Art. 81 - Attività di consulenza e assistenza alle parti1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 75 svolgono anchefunzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, siain relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programmanegoziale sia in relazione alle modifiche del programma negozialemedesimo concordate in sede di attuazione del rapporto dilavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e allaesatta qualificazione dei contratti di lavoro.Capo II - Altre ipotesi di certificazioneArt. 82 - Rinunzie e transazioni1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, letteraa), del presente decreto legislativo sono competenti altresì a certificarele rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civilea conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse.Art. 83 - Deposito del regolamento interno delle cooperative1. La procedura di certificazione di cui al capo I è estesa all'attodi deposito del regolamento interno delle cooperative riguardantela tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, informa alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 6 dellalegge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni. La proceduradi certificazione attiene al contenuto del regolamento depositato.2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la procedura di certificazionedeve essere espletata da specifiche commissioni istituite nella sededi certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b). Tali com-


787 di 798missioni sono presiedute da un presidente indicato dalla provincia esono costituite, in maniera paritetica, da rappresentanti delle associazionidi rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativoe delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamentepiù rappresentative.Art. 84 - Interposizione illecita e appalto genuino1. Le procedure di certificazione di cui al capo primo possonoessere utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui all'articolo1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo programmanegoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazionedi lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui alTitolo III del presente decreto legislativo.2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, ilMinistro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decretocodici di buone pratiche e indici presuntivi in materia di interposizioneillecita e appalto genuino, che tengano conto della rigorosa verificadella reale organizzazione dei mezzi e della assunzione effettiva delrischio tipico di impresa da parte dell'appaltatore. Tali codici e indicipresuntivi recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negliaccordi interconfederali o di categoria stipulati da associazioni deidatori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativesul piano nazionale.TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALIArt. 85 - Abrogazioni1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativosono abrogati:a) l'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264;b) l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n.25;c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369;d) l'articolo 21, comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;e) gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e 18, quest'ultimolimitatamente alla violazione degli obblighi di comunicazione, del decreto-legge1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196;


788 di 798g) l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.72;h) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio2000, n. 442;i) tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con ilpresente decreto.2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio2000, n. 61, le parole da: «Il datore di lavoro» fino a: «dello stesso»sono soppresse.Art. 86 - Norme transitorie e finali1. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensidella disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un progettoo a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenzae, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigoredel presente provvedimento. Termini diversi, anche superiori all'anno,di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulateai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell'ambitodi accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui alpresente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendalidei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.2. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge econtratto collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazioneresi senza una effettiva partecipazione e adeguate erogazionia chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economicie normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavorosubordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimosettore di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondenteposizione secondo il contratto di settore analogo, a menoche il datore di lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore noncomprovi, con idonee attestazioni o documentazioni, che la prestazionerientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel presentedecreto ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o conparticolare disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo,o in altro contratto espressamente previsto nell'ordinamento.3. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizionidi cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n.196, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai


sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della medesima legge e vigentialla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono,in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla datadi scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con esclusivoriferimento alla determinazione per via contrattuale delle esigenze dicarattere temporaneo che consentono la somministrazione di lavoroa termine. Le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulateai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n.196, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengonola loro efficacia fino a diversa determinazione delle parti stipulantio recesso unilaterale.4. Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno1997, n. 196, e di cui al n. 5-ter dell'articolo 2751-bis del codicecivile si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione previstadal presente decreto.5. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 17, comma 1,della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3 dellalegge 30 giugno 2000, n. 186, i riferimenti che lo stesso articolo 17fa alla legge 24 giugno 1997, n. 196, si intendono riferiti alla disciplinadella somministrazione di cui al presente decreto.6. Per le società di somministrazione, intermediazione, ricercae selezione del personale, ricollocamento professionale già autorizzateai sensi della normativa previgente opera una disciplina transitoriae di raccordo definita con apposito decreto del Ministro del lavoroe delle politiche sociali entro trenta giorni dalla entrata in vigore delpresente decreto. In attesa della disciplina transitoria restano in vigorele norme di legge e regolamento vigenti alla data di entrata in vigoredel presente decreto legislativo.7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000 si intende riferito a tutte leimprese di somministrazione, sia a tempo indeterminato che a tempodeterminato.8. Il Ministro per la funzione pubblica convoca le organizzazionisindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delleamministrazioni pubbliche per esaminare i profili di armonizzazioneconseguenti alla entrata in vigore del presente decreto legislativo entrosei mesi anche ai fini della eventuale predisposizione di provvedimentilegislativi in materia.789 di 798


9. La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro dicui all'articolo 27, comma 1, non trova applicazione nei confronti dellepubbliche amministrazioni cui la disciplina della somministrazionetrova applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione dilavoro a tempo determinato. La vigente disciplina in materia di contrattidi formazione e lavoro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo59, comma 3, trova applicazione esclusivamente nei confronti dellapubblica amministrazione. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo19 si applicano anche nei confronti della pubblica amministrazione.10. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto1996, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:«b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organicomedio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativaal contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamentepiù rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;»;c) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti:«b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificatopuò essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto dirispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano unaapposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di undocumento unico di regolarità contributiva;b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio deilavori oggetto della concessione edilizia o all'atto della presentazionedella denuncia di inizio attività, il nominativo dell'impresa esecutricedei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis).».11. L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del decreto legislativo19 dicembre 2002, n. 297, della disciplina dei compiti della commissioneregionale per l'impiego di cui all'articolo 5 della legge 28febbraio 1987, n. 56, non si intende riferita alle regioni a statuto specialeper le quali non sia effettivamente avvenuto il trasferimento dellefunzioni in materia di lavoro ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre1997, n. 469.12. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34, comma 2, dicui al Titolo III e di cui al Titolo VII, capo II, Titolo VIII hanno caratteresperimentale. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore, ilMinistro del lavoro e delle politiche sociali procede, sulla base delleinformazioni raccolte ai sensi dell'articolo 17, a una verifica con le or-790 di 798


ganizzazioni sindacali, dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamentepiù rappresentative sul piano nazionale degli effetti delle disposizioniin esso contenute e ne riferisce al Parlamento entro tremesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.13. Entro i cinque giorni successivi alla entrata in vigore delpresente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convocale associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamentepiù rappresentative sul piano nazionale al fine di verificarela possibilità di affidare a uno o più accordi interconfederali lagestione della messa a regime del presente decreto, anche con riferimentoal regime transitorio e alla attuazione dei rinvii contenuti allacontrattazione collettiva.14. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dallemisure del presente decreto, comunicando i risultati al Ministerodel lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e dellefinanze, anche ai fini della adozione dei provvedimenti correttivi di cuiall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, esuccessive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumereai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater della medesimalegge. Limitatamente al periodo strettamente necessario alla adozionedei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze dispesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediantecorrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto delMinistro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondodi cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,n. 148, convertito, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n.236.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nellaRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fattoobbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.791 di 798


792 di 798INDICE GENERALE<strong>CCNL</strong> 13 GIUGNO 2000 ............................................. Pag. 1Verbale di accordo ....................................................... " 3Premessa..................................................................... " 7Capitolo I - Relazioni industriali.................................... " 11Capitolo II - Disposizioni particolari .............................. " 17Capitolo III - Disposizioni generali................................ " 18Art. 1 - Assunzione..................................................... " 18Art. 1 bis - Qualifiche da escludere dall'obbligo della riservadel 12% nelle assunzioni........................... " 18Art. 2 - Periodo di prova ............................................. " 19Art. 3 - Contratto a termine......................................... " 20Art. 4 - Lavoro a tempo parziale................................. " 22Art. 5 - Apprendistato e tirocinio................................. " 23Art. 6 - Classificazione e livelli retributivi .................... " 27Art. 7 - Mutamento di mansioni .................................. " 35Art. 8 - Cumulo di mansioni........................................ " 36Art. 9 - Orario di lavoro per il personale non viaggiante " 36Art. 10 - Flessibilità ...................................................... " 41Art. 11 - Orario di lavoro per il personale viaggiante .... " 43Art. 11 bis - Orario di lavoro e modalità di prestazione delpersonale viaggiante impiegato in mansioni discontinue........................................................" 47Art. 11 ter - Clausola compromissoria.......................... " 48Art. 12 - Riposo settimanale......................................... " 49Art. 13 - Giorni festivi ................................................... " 50Art. 14 - Festività abolite .............................................. " 51Art. 15 - Retribuzione ................................................... " 52Art. 16 - Indennità di cassa e maneggio denaro .......... " 53Art. 17 - Lavoro notturno - Lavoro domenicale con riposo


compensativo - Lavoro nelle festività nazionalie infrasettimanali............................................ Pag. 54Art. 18 - Lavoro straordinario ....................................... " 55Art. 19 - Rimborso spese - Indennità equivalenti ......... " 57Art. 20 - Indennità di disagio ........................................ " 59Art. 21 - Aumenti periodici di anzianità......................... " 59Art. 22 - Tredicesima mensilità..................................... " 61Art. 23 - Quattordicesima mensilità .............................. " 61Art. 24 - Assenze, permessi e congedo matrimoniale.. " 62Art. 24 bis - Permessi per gravi e documentati motivi familiari.............................................................." 64Art. 25 - Diritto allo studio/formazione continua............ " 66Art. 26 - Interruzioni, sospensioni di lavoro e recuperi . " 68Art. 27 - Ferie............................................................... " 68Art. 28 - Malattia, infortunio, cure termali, tossicodipendenza,etilismo ............................................... " 70Art. 29 - Tutela della maternità..................................... " 78Art. 30 - Tutela delle persone handicappate ................ " 78Art. 31 - Servizio militare.............................................. " 79Art. 32 - Diritti e doveri del lavoratore - Provvedimentidisciplinari - Licenziamenti ............................. " 80Art. 33 - Volontariato .................................................... " 83Art. 34 - Responsabilità dell'autista e del personale discorta ............................................................. " 83Art. 35 - Ritiro patente.................................................. " 84Art. 36 - Piccola manutenzione e pulizia macchine...... " 85Art. 37 - Trasferimenti .................................................. " 85Art. 38 - Indennità varie e alloggio al personale........... " 86Art. 39 - Indumenti di lavoro......................................... " 87Art. 40 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni ..... " 88Art. 41 - Trattamento di fine rapporto ........................... " 89Art. 42 - Indennità in caso di morte .............................. " 92Art. 43 - Previdenza ..................................................... " 93Art. 44 - Previdenza complementare............................ " 95Art. 45 - Cessazione del rapporto di lavoro e liquidazione " 95Art. 46 - Cessione, trasformazione e cessazione dellaazienda .......................................................... " 96Art. 47 - Secondo livello di contrattazione.................... Pag. 96Art. 48 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto... " 99793 di 798


794 di 798Art. 49 - Sostituzione degli usi...................................... " 99Art. 50 - Controversie................................................... " 99Art. 51 - Compiti delle rappresentanze aziendali dei lavoratori..............................................................." 99Art. 52 - Diritti sindacali ................................................ " 100Art. 53 - Composizione delle R.S.U. ............................ " 103Art. 54 - Utilizzo lavoro in appalto ................................ " 103Art. 54 bis - Cambi di appalto....................................... " 105Art. 55 - Lavoro temporaneo ........................................ " 105Art. 56 - Decorrenza e durata....................................... " 106Minimi tabellari............................................................. " 107Una tantum .................................................................. " 107Linee guida per la forfettizzazione dello straordinario edell’indennità di trasferta........................................................ ”..................................................................................... 109Regolamento di conciliazione e arbitrato................................ ”..................................................................................... 114LEGGI ED ACCORDI ..................................................Pag.1211923 Regio decreto legge 15/3/1923, n.692 e successivemodifiche (legge n.409/98) - Orario dilavoro................................................................. “ 123Regio decreto 6/12/1923, n.2657 - Tabella deilavori discontinui ............................................... “ 1251960 Legge 23/10/1960, n.1369 - Divieto di appaltodi manodopera................................................... “ 1261963 Legge 9/1/1963, n.7 - Divieto di licenziamentodelle lavoratrici per causa di matrimonio ........... “ 1281965 D.P.R. 30/6/1965, n.1124 - Testo unico INAIL(stralcio)............................................................. “ 1291966 Legge 15/7/1966, n.604 e successive modifiche(legge n.108/90) - Licenziamenti individuali...................................................................“ 131


795 di 7981970 Legge 20/5/1970, n.300 e successive modifiche- Statuto dei lavoratori................................. Pag 1331982 Legge 29/5/1982, n.297 - T.F.R. ....................... “ 1431984 Legge 19/12/1984, n.863 - Contratti di formazionee lavoro .................................................... “ 1471985 Regolamento UE n. 3820 del 20/12/1985 –Condizioni di lavoro nel settore dei trasporti sustrada ................................................................ “ 153Regolamento UE n.3821 del 20/12/1985 -Cronotachigrafo ................................................. “ 1621989 Accordo interconfederale 18/12/1989 integratocon le modifiche approvate il 26 maggio e il15 giugno 1995 – Contratti di formazione e lavoro................................................................... “ 1691990 Legge 11/5/1990, n.108 - Licenziamenti individuali................................................................ “ 185Legge 12/6/1990, n.146, e successive modifiche(legge n.83/2000) – Sciopero nei servizipubblici .............................................................. “ 188Accordo interconfederale 18/6/1990 - Relazionisindacali .................................................... “ 199Legge 29/12/1990, n. 407 - Contratti di formazionee lavoro .................................................... “ 204Legge 29/12/1990, n. 428 e successive modifiche(DLGVO n.18/2001) - Trasferimenti d'azienda................................................................“ 2061991 Legge 10/4/1991, n.125 e successive modifiche(DLGVO n.196/2000) - Parità uomodonnanel lavoro................................................ “ 207Legge 23/7/1991, n.223, e successive modifiche(decreto legislativo n.151/1997) - CIGS,mobilità e licenziamenti collettivi........................ “ 213


796 di 798Legge 11/8/1991, n.266 - Volontariato .............. “ 2281992 Legge 5/2/1992, n.104 - Tutela delle personehandicappate .................................................... “ 230Protocollo 31/7/1992 tra Governo e Parti sociali- Politica dei redditi, lotta all'inflazione ecosto del lavoro ................................................. “ 2311993 Decreto legislativo 21/4/1993, n.124, e successivemodifiche (decreto legislativon.585/1993 e legge n.335/1995) - Previdenzacomplementare.................................................. Pag 235Legge 19/7/1993, n.236 – Contratti di solidarietàe formazione professionale........................ “ 253Protocollo 23/7/1993 tra Governo e Parti sociali- Politica dei redditi e dell'occupazione,assetti contrattuali, politiche del lavoro e sostegnoal sistema produttivo.............................. “ 258Accordo interconfederale 20/12/1993 - R.S.U. . “ 2711994 Decreto legislativo 30/6/1994, n.509 - Privatizzazionedegli enti gestori di forme obbligatoriedi previdenza ed assistenza (FASC) ......... “ 277Legge 19/7/1994, n.451 – Contratti di formazionee lavoro .................................................... “ 280Decreto legislativo 19/9/1994, n.626, e successivemodifiche (decreto legislativon.242/1996) - Sicurezza sul lavoro .................... “ 282Statuto del FASC............................................... “ 317Regolamento del FASC..................................... “ 3231995 Legge 28/12/1995, n.549 - Contributo INPSsul lavoro straordinario ...................................... “ 3251996 Accordo interconfederale 24/7/1996 - Sicurezzasul lavoro ................................................ “ 326Legge 29/7/1996, n.402 - Retribuzione imponibilee accertamenti ispettivi ............................ “ 330Protocollo 24/12/1996 tra Governo e Partisociali - Accordo per il lavoro (stralcio) ............. “ 331


797 di 798“1997 Legge 24/6/1997, n.196 - Pacchetto Treu sulmercato del lavoro ............................................. “ 338Decreto legislativo 2/9/1997, n.314 - Retribuzioneimponibile ................................................ “ 3521999 Legge 12/3/1999, n.68 e successive modifiche(legge n.27/2000) - Collocamento disabili.......................................................................... “ 3582000 Decreto legislativo 25/2/2000, n.61 e successivemodifiche (decreto legislativon.100/2001) - Part-time...................................... Pag 369Legge 8/3/2000, n.53 - Congedi parentali ........ “ 3762001 Decreto legislativo 2/2/2001, n.18 - Trasferimentidi azienda ............................................... “ 380Decreto legislativo 26/3/2001, n.151 e successivemodifiche (decreto legislativon.115/2003) - T.U. sulla maternità .................... “ 382Legge 3/4/2001, n.142 – Socio lavoratore dicooperativa ....................................................... “ 402Decreto legislativo 6/9/2001, n.368 – Contrattia termine ........................................................... “ 407Statuto FOR.TE. (Fondo formazione continuaterziario) ............................................................ “ 411Regolamento FOR.TE. ..................................... “ 4172002 Direttiva UE 11/3/2002, n.15 - Orario di lavorodegli autisti. ....................................................... “ 420Protocollo 5/7/2002 tra Governo e Parti sociali- Patto per l’Italia................................................ “ 426Accordo 10/12/2002 – Rinnovo biennio economico<strong>CCNL</strong> trasporto ..................................... “ 4392003 Decreto legislativo 8/4/2003, n.66 - Orario dilavoro del personale non viaggiante .................. “ 441Accordo 23/6/2003 – Sottoscrizione Assoe- “ 449


spressi del <strong>CCNL</strong> trasporto................................Decreto legislativo 10/9/2003, n.276 – Riformamercato del lavoro ....................................... “ 450798 di 798

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