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CCNL Autotrasporto, spedizioni merci e Logistica - FILT CGIL Foggia

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43 di 798alle imprese di attuare regimi di flessibilità relativamente alla prestazionedel sabato, per un massimo di 4 ore giornaliere, col limite di200 ore cumulative nell’anno. Tale limite non è cumulabile con le 150ore di cui all’art.10, comma 3.La retribuzione di tali ore verrà corrisposta con la maggiorazione del20%.Le parti concordano che, a livello aziendale, saranno oggetto di verificale modalità di attuazione della presente deroga con le RSU,RSA, le OO.SS territoriali.Le parti si danno atto che la mancata definizione di quanto sopra nonpregiudica l’applicazione della suddetta deroga.Art. 11 - Orario di lavoro per il personale viaggiante1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 11bis relativo ai lavoratori addetti a mansioni discontinue, per il personaleviaggiante, il cui tempo di prestazione coincide con quello di lavoroeffettivo, senza i tempi di disponibilità tipici della prestazione discontinua,l'orario di lavoro settimanale e' stabilito in 39 ore, a decorreredal 1 luglio 2000, come previsto dall'articolo relativo al personalenon viaggiante.2. Le norme previste dal regolamento CEE n.3820/85 del20.12.1985 devono essere integralmente osservate, senza eccezionealcuna, dal datore di lavoro e dal lavoratore.3. Per il personale viaggiante dei livelli 3° Super e 3° ètempo di lavoro effettivo quello che non rientra nelle seguenti definizioni:a) tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, aereo od altrimezzi di trasporto per la esecuzione dei servizi affidati al lavoratore;b) tempo di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell'autotrenoguidato da due conducenti e ripartendo in misura uguale fra di essiil lavoro effettivo in trasferta.I tempi specificati nelle precedenti lettere a) e b) si calcolano in ragionedel 50% della loro durata per la sola parte che eccede il limitedell’orario ordinario, e non concorrono al computo del lavoro straordinario.

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