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D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380 - Regione Lazio

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notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nelcartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per iprogetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.9. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, la domanda di permesso dicostruire si intende formato il silenzio-rifiuto.10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio delpermesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito dell’approvazione della deliberazioneconsiliare di cui all’articolo 14.10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è disessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. (comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)Art. 21 (R) - Intervento sostitutivo regionale(d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 5 e 6, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)1. In caso di mancata adozione, entro i termini previsti dall’articolo 20, del provvedimento conclusivo delprocedimento per il rilascio del permesso di costruire, l’interessato può, con atto notificato o trasmesso inpiego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere allo sportello unico che il dirigente o il responsabiledell’ufficio di cui all’articolo 13, si pronunci entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza. Di tale istanzaviene data notizia al sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta comunque ferma la facoltà diimpugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire.2. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1, l’interessato può inoltrare richiesta di interventosostitutivo al competente organo regionale, il quale, nei successivi quindici giorni, nomina un commissario adacta che provvede nel termine di sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche quest’ultimo termine, sulladomanda di intervento sostitutivo si intende formato il silenzio-rifiuto.Capo III - Denuncia di inizio attivitàArt. 22 (L) - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività(d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; d.l. 25marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, Iparte artt. 34 ss, e 149)(articolo così sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002)1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cuiall'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamentiedilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che nonincidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoriaedilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso dicostruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato diagibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso dicostruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazionedei lavori.3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da pianiattuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, checontengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia

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