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D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380 - Regione Lazio

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dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimentoalla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e conriferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data diesecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuninon tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazionealla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti aduso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile,determinato a cura dell'agenzia del territorio.3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999,n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.), l'amministrazione competente a vigilaresull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina larestituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti aricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5.164 euro.4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone omogenee A,di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiedeall'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa larestituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora ilparere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvedeautonomamente.5. In caso di inerzia, si applicano la disposizione di cui all'articolo 31, comma 8.6. È comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19.6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cuiall'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività o in totale difformità dalla stessa.(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti acura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigenteo del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese deimedesimi responsabili dell'abuso.2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigenteo il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base allalegge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se aduso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per leopere adibite ad usi diversi da quello residenziale.2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22,comma 3, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di inizio attività.(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)Art. 35 (L) - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; d.l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12luglio 1991, n. 203; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 28, diinterventi in assenza di permesso di costruire , ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suolidel demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previadiffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi,dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.

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