conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche puòessere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164,sulle quali sia stata acquisita l’approvazione delle predette autorità.3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici eaperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell'articolo 22, sono allegate una documentazione graficae una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento dellebarriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica dellaconformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il dirigente o ilresponsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità per le opere di cui alcomma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materiadi eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile oall'intestatario del permesso di costruire una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da untecnico abilitato.5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico èaccompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità è condizionato allaverifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizionivigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformitàsiano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sonodichiarate inagibili.7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità ed ilcollaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opereeseguite dopo l’entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano tali darendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti conl'ammenda da 5.164 a 25.822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodocompreso da uno a sei mesi.8. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati con integrazioni relativeall'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsiaccessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata inmodo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n.118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con d.P.R. n. 384 del 1978 (ora d.P.R. 24 luglio1996, n. 503 - n.d.r.), alle disposizioni di cui alla sezione prima del presente capo, e al citato decreto delMinistro dei lavori pubblici 14 <strong>giugno</strong> 1989, n. 236. Le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanticon le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.Capo IV - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismicheSezione I - Norme per le costruzioni in zone sismicheArt. 83 (L) - Opere disciplinate e gradi di sismicità(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 3; artt. 54, comma 1, lett. c, 93, comma 1, lett. g e comma 4 del d.lgs.n. 112 del 1998)1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi inzone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalledisposizioni di cui all’articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, condecreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti ilConsiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.
2. Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentitiil Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata, sonodefiniti i criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado disismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant’altro specificato dallenorme tecniche.3. Le regioni, sentite le province e i comuni interessati, provvedono alla individuazione delle zone dichiaratesismiche agli effetti del presente capo, alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi delle medesimezone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.Art. 84 (L) - Contenuto delle norme tecniche(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 4)1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui all’articolo 83, da adottare sulla base deicriteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicità, definiscono:a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona ed allelarghezze stradali;b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del dimensionamento degli elementi dellecostruzioni e delle loro giunzioni;d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.2. Le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioè dei terrenicostituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valorisignificativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono essere esaurientementeaccertate.3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori dell'areaedificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi.4. Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire l'entità degli accertamenti in funzione dellamorfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicità.Art. 85 (L) - Azioni sismiche(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 9)1. L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni verticali eorizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente alle successive lettere a), b), c) e d) edefiniti dalle norme tecniche di cui all’articolo 83.a) Azioni verticali: non si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali; per le strutture di grande luceo di particolare importanza, agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teoricao sperimentale.b) Azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l'introduzione di due sistemi diforze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali.c) Momenti torcenti: ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente dovuto alle forze orizzontaliagenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioniriportate dalle norme tecniche di cui all’articolo 83;d) Momenti ribaltanti: per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali provocati dall'effettoribaltante delle azioni sismiche orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni delle norme tecnichedi cui all’articolo 83.