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D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380 - Regione Lazio

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7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione dilottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare aiproprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Ilprovvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli edelle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le areelottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile delcompetente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano ledisposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dalcomma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo latrascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenutainefficacia del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale.10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competentiuffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazionifra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi didiritti reali di garanzia e di servitù.Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o convariazioni essenziali(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 2, convertito in legge 21 <strong>giugno</strong> 1985,n. 298; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano larealizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche,planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumiedilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specificarilevanza ed autonomamente utilizzabile.2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi inassenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate aisensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione,indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel terminedi novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigentiprescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di dirittogratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci voltela complessiva superficie utile abusivamente costruita.4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previanotifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registriimmobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficiocomunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenzadi prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici oambientali.6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo diinedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica didiritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioniprovvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei

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