11.07.2015 Views

D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380 - Regione Lazio

D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380 - Regione Lazio

D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380 - Regione Lazio

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Art. 99 (L) - Esecuzione d'ufficio(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)1. Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo 98, dati con sentenzairrevocabile o con decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico della regione provvede, se del caso conl'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.Art. 100 (L) - Competenza della <strong>Regione</strong>(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 25)1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, la <strong>Regione</strong> ordina, con provvedimento definitivo, sentitol'organo tecnico consultivo della regione, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite inviolazione delle norme del presente capo e delle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovverol'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.2. In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo 99.Art. 101 (L) - Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26)1. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deveessere comunicata, a cura del cancelliere, al competente ufficio tecnico della regione entro quindici giorni daquello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.Art. 102 (L) - Modalità per l'esecuzione d'ufficio(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 27)1. Per gli adempimenti di cui all’articolo 99 le regioni iscrivono annualmente in bilancio una somma noninferiore a 25.822 euro.2. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere incontravvenzione alle norme tecniche di cui al presente capo, si provvede a mezzo del competente ufficiocomunale, in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal competente ufficio tecnico della regione.3. La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio spettanteal concessionario, è fatta mediante ruoli esecutivi.4. Il versamento delle somme stesse è fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.Art. 103 (L) - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 29)1. Nelle località di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui all'articolo 83 gli ufficiali di polizia giudiziaria,gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali,provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigilidel fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenutiad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazionerilasciata dal competente ufficio tecnico della regione a norma degli articoli 61 e 94.2. I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioniprocedano in conformità delle presenti norme.3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altriincarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!