D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380 - Regione Lazio
D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380 - Regione Lazio
D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380 - Regione Lazio
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Art. 99 (L) - Esecuzione d'ufficio(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)1. Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo 98, dati con sentenzairrevocabile o con decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico della regione provvede, se del caso conl'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.Art. 100 (L) - Competenza della <strong>Regione</strong>(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 25)1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, la <strong>Regione</strong> ordina, con provvedimento definitivo, sentitol'organo tecnico consultivo della regione, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite inviolazione delle norme del presente capo e delle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovverol'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.2. In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo 99.Art. 101 (L) - Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26)1. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deveessere comunicata, a cura del cancelliere, al competente ufficio tecnico della regione entro quindici giorni daquello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.Art. 102 (L) - Modalità per l'esecuzione d'ufficio(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 27)1. Per gli adempimenti di cui all’articolo 99 le regioni iscrivono annualmente in bilancio una somma noninferiore a 25.822 euro.2. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere incontravvenzione alle norme tecniche di cui al presente capo, si provvede a mezzo del competente ufficiocomunale, in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal competente ufficio tecnico della regione.3. La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio spettanteal concessionario, è fatta mediante ruoli esecutivi.4. Il versamento delle somme stesse è fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.Art. 103 (L) - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 29)1. Nelle località di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui all'articolo 83 gli ufficiali di polizia giudiziaria,gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali,provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigilidel fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenutiad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazionerilasciata dal competente ufficio tecnico della regione a norma degli articoli 61 e 94.2. I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioniprocedano in conformità delle presenti norme.3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altriincarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.