2. È fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione deilavori o dalla richiesta del certificato di agibilità, ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanzacomportante la decadenza di cui al comma precedente.3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effettodella decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione dellasegnalazione del comune.3-ter. Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull’attività edilizia, è fatto obbligo alle aziendeerogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti disomministrazione di comunicare al Sindaco del Comune ove è ubicato l’immobile le richieste di allaccio aipubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero dellaautorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata,corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L’inosservanza ditale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 neiconfronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti.(comma introdotto dall'articolo 32, comma 49-quater, decreto-legge n. 269 del 2003)4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confrontidegli aventi causa.Art. 50 (L) - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art.46)1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposteindirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985, qualora ricorrano tutti i requisitiprevisti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento disanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete laregistrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria leagevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della domanda dipermesso in sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso.L'interessato, a pena di decadenza dai benefìci, deve presentare al competente ufficio dell'amministrazionefinanziaria copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso chequesto non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la domanda nonha ancora ottenuto definizione.2. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 49, per i fabbricati costruiti senza permesso o in contrasto conla stesso, ovvero sulla base di permesso successivamente annullato, si applica la esenzione dall'impostacomunale sugli immobili, qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù deiquali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985. L'esenzione si applica acondizione che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio competente del suo domicilio fiscale, allegando copiadella domanda indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza diogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza daibenefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio competente copia delprovvedimento definitivo di sanatoria, o in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero unadichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.3. La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il pagamento dell'impostacomunale sugli immobili e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonché degli interessi di morastabiliti per i singoli tributi.4. Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produceautomaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, lacessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall’articolo 49.
5. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effettiprevisti dal comma 4, deve essere prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni finanziariecompetenti copia autenticata della domanda di permesso in sanatoria, corredata della prova del pagamentodelle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza di cui al presente comma.6. Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta comunale sugli immobili e delle altre imposteeventualmente già pagate.Art. 51 (L) - Finanziamenti pubblici e sanatoria(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50)1. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gliimmobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizziè altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che siaintervenuta sanatoria.PARTE II – Normativa tecnica per l’ediliziaCapo I - Disposizioni di carattere generaleArt. 52 (L) - Tipo di strutture e norme tecniche(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, artt. 1 e 32, comma 1)1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate inosservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per leinfrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche dellacollaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni inzone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Dette norme definiscono:a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura eper il loro consolidamento;b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e delladestinazione dell'opera, nonché i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e leprecisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delleopere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo diopere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti,fognature;d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.2. Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in cementoarmato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro opiù piani entro e fuori terra, l'idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciatadal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopola pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.Art. 53 (L) - Definizioni(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 1, primo, secondo e terzo comma)1. Ai fini del presente testo unico si considerano:a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture inconglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomeratocementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura