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QUESITO - Ancl

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Edizione Speciale QuesitiReg. Tribunale Civile di Roma - sez. stampa n. 371|2009L'importanza dellastorica rubricaL’editoriale delPresidente LongobardiI quesitie le rispostedegli espertiFiesoleCalendario dei corsiper il 2011Torna lo"Speciale Quesiti"in edicola virtuale


REDAZIONEBollettino ufficialeAssociazione NazionaleConsulenti del LavoroSindacato UnitarioAnno 3 - Numero 5 (31)Reg. Tribunale Civile di Romasezione stampan. 371 del 19.11.2009Direttore responsabileFrancesco LongobardiCapo redattoreDiana Paola OnderCoordinatori di redazioneSilvia BradaschiaGiuliana Della BiancaRedazione e impaginazioneSolcom srlvia Salvatore Matarrese, 2/G70124 BariSOMMARIOEDIZIONESPECIALE QUESITIEDITORIALESi rinnova la tradizionedello "speciale quesiti"pag. 3quesiti17 quesiti e le rispostedegli espertipag. 4FiesoleEcco il calendarioper il 2011pag. 21CHI SIAMOin ultimaEditore<strong>Ancl</strong> - Segreteria Nazionalevia Cristoforo Colombo, 456Scala B, II piano00145 RomaContattiwww.anclsu.comsegreteria@anclsu.comredazione@anclsu.comchiuso alle ore 10:00del 15 marzo 2011


PAG. 3 - Edizione Speciale Quesiti - n. 31 - V del 2011EDITORIALESi rinnova la tradizione dello"speciale quesiti"La storica rubrica de "Il Consulente Milleottantuno"torna in un'edizione specialeIl successo delle precedenti edizionidello "speciale quesiti" ha convinto ancorauna volta la redazione de "Il Consulentemilleottantuno" a proporreuna pubblicazione dedicataesclusivamente alla storicarubrica della rivista ufficialedell'Associazione NazionaleConsulenti del Lavoro -Sindacato Unitario.Il parere degli espertiscritto in fondo alle tantedomande e curiosità chequotidianamente vengonoinoltrate a noi è segno dellagrande attenzione che questoufficio di segreteria e questoCentro Studi riservanoabitualmente alla base, adogni singolo consulente dellavoro. Riprendere alcuni diquesti quesiti e ripubblicarliassieme, dando spazioanche alle iniziative formativedel Centro Studi, è quindiomaggio a tutti gli iscritti <strong>Ancl</strong>,a tutti quei consulenti chespesso ci affidano i propridubbi e le proprie perplessità."La speranza, attraverso queste particolariiniziative editoriali della nostra caraMilleottantuno, è quella di attivare processivirtuosi di comunicazione dall'alto verso ilbasso, affinché si sviluppi e prenda sempremaggiore consistenza il processo inverso: dalbasso verso l'alto".Questa appena riportataè una considerazione giàpresente nel mio editorialedel precedente "specialequesiti". Considerazioneche, devo dire, non èrimasta inascoltata: graziea una sempre più chiarapubblicazione della rivistadella nostra Associazionee grazie ad un semprepiù efficiente e puntaleaggiornamento del nostroportale web www.anclsu.com (che nelle ultimesettimane ha evidenziato unimportante incremento nelleregistrazioni, tanto da poterfinalmente comunicare chequasi il 100% degli iscritti èora connesso anche al portaleweb), infatti, i canali offerti adogni singolo consulente dellavoro si sono moltiplicati earricchiti.Colgo l'occasione per annunciare ancheimportanti novità sul sito: a breve, infatti, saràinaugurata la sezione video con una web tv euna libreria video on demand.Buona lettura e buona consultazione.


PAG. 4 - Edizione Speciale Quesiti - n. 31 - V del 2011QUESITIScioglimento anticipatocontratto, è possibileaddebitare parte dei mancatiguadagni senza copiadell'incarico professionale?a cura diPaola Diana OnderCoordinatrice Centro StudiNazionale <strong>Ancl</strong><strong>QUESITO</strong>Rientrando nella casistica dello scioglimento anticipato del contratto ai sensi dell'art. 17 D.M.15/7/92n.430, addebitare ad un cliente che disdetta l'incarico senza alcun preavviso l'80% dei mancati futuriguadagni è possibile anche senza il possesso di copia dell'incarico professionale?RISPOSTAEsperto:Rosario D’AponteLa problematica non è nuova e, purtroppo,una risposta positiva è ancora oggi rimessaalla valutazione discrezionale del giudice che,valutati gli atti probatori di causa, si convincadell’esistenza di fatto di un regime d abbonamentoannuale tra cliente e Consulente del Lavoro.La Tariffa professionale di cui al decretoD.M.15/7/92 n.430 richiamata nel quesito è,infatti, un criterio sussidiario alla volontà delleparti nella disciplina del compenso per prestazionirese nell’esercizio delle professioni intellettualicome regolato dal Capo II Libro V Titolo III delcodice civile agli art. 2229 e seguenti.Cosicché, se le parti si preoccupano di dare almandato professionale la forma di una scritturaprivata, il suo contenuto blinderà i rapporti trale parti senza alcuna necessità di ricorrere allaTariffa.Vero è che le parti potrebbero esplicitamenterichiamare l’applicazione della Tariffaprofessionale.In questo caso, facendo tesoro del deliberatodella Corte di Cassazione sentenza n.11848/2002, le parti faranno bene a definireesplicitamente che trattasi di contratto inregime di abbonamento (qualunque siala durata) o, in alternativa, esplicitamenterichiamare l’applicazione dell’art. 17 della Tariffaprofessionale.Nella pratica accade, invece, frequentemente,che l’incarico professionale al Consulente vengadato oralmente.In questi casi, ovviamente, le dichiarazioni diparte dell’esistenza di un regime di abbonamentosono irrilevanti, cosi come non assurgono aprova la ripetitività delle prestazioni rese dalConsulente anche per un periodo lungo di anni.Pertanto, come si diceva innanzi il Giudice,in mancanza di atti e documenti prodotti incausa dal Consulente, non potrà che optare perl’applicazione della regola generale d cui all’art.2237 cod.civ. che prevede la libera recedibilitàdel cliente dal contratto di lavoro autonomo.Nello stesso senso si è espresso il ConsiglioNazionale dell’Ordine con propria circolaren.784 del 20 novembre 2003.


PAG. 5 - Edizione Speciale Quesiti - n. 31 - V del 2011QUESITILicenziamento, il periododi preavviso può corrisponderealla cassa integrazione?<strong>QUESITO</strong>Un azienda che sta usufruendo di CIGS per Crisi Aziendale ha provveduto ad attuare un programmadi adeguamento dell’organico che partendo da un numero di 18 dipendenti a gennaio 2010 hasubito le seguenti modifiche: a) Procedura di mobilità con licenziamento di 5 lavoratori a febbraio2010; b) Apertura pratica CIGS in data 27 febbraio 2010; c) Dimissioni volontarie di 3 lavoratori nelperiodo Marzo 2010 - Gennaio 2011 (pertanto i dipendenti in forza alla data odierna risultano menodi 15 anche come media dei sei mesi precedenti). La Cassa integrazione straordinaria cesserà il27/02/2011, e l’azienda necessita di una ulteriore riduzione del personale pari a 5 unità. Questi iquesiti: 1. L’azienda può notificare ai soggetti interessati la propria intenzione già in corso di CIGS,facendo decorrere il periodo di preavviso in costanza di erogazione della cassa integrazione?; 2. E'possibile notificare i suddetti licenziamenti senza seguire le procedure di mobilità ex art. 4 L.223/91considerando che il licenziamento si attuerebbe a cessazione della CIGS avvenuta e che la soglia di15 dipendenti è venuta meno?RISPOSTAEsperto:Giovanni CrucianiL’articolo 2118 del codice civile prevedeche ciascuno dei contraenti può recedere dalcontratto di lavoro a tempo indeterminato dando ilpreavviso nei tempi e nei modi previsti dalle normecorporative, secondo gli usi, secondo equità.Come è noto tutti i contratti collettivi determinano itempi per il recesso.Anche il contratto collettivo di riferimento, inquesto caso Metalmeccanici industria, prevedei tempi da rispettare a seconda del livello edell’anzianità.Il fatto che i lavoratori siano stati posti in cassaintegrazione straordinaria non esime il datoreche intenda risolvere il rapporto di lavoro dalcomunicare, nei tempi previsti, la necessità diprocedere al licenziamento.Bisogna però tenere presente che questoaspetto non è espressamente disciplinato dallanormativa come può essere la sospensionedel preavviso durante le ferie (art. 2109 c.c.) ocome della interruzione dei termini di preavvisodurante la malattia, per costante giurisprudenzadi Cassazione (v. Cass. 4915 del 16 luglio 1983).In assenza di specifiche previsioni normative,dobbiamo fare riferimento ai principali orientamentidella Suprema Corte di Cassazione che, con undoppio intervento, ha stabilito che l’assenza dallavoro nel caso di CIGS garantirebbe al lavoratorela possibilità di ricercare un’altra occupazione edil pagamento dell’indennità inps consentirebbel’esonero per l’azienda dal pagamentodell’indennità sostitutiva sebbene l’articolo 4 dellelegge 223/1991 preveda che l’azienda ha facoltàdi collocare in mobilità i lavoratori eccedenti “nelrispetto dei termini di preavviso” e ciò purché trala comunicazione di licenziamento ed il realizzarsidello stesso, siano rispettati i termini contrattualidi preavviso; inoltre sostiene ancora la SupremaCorte che non può pretendersi che i lavoratorilicenziati siano temporaneamente restituitialle loro mansioni al solo fine di consentire ildecorso dei termini di preavviso essendo una


PAG. 9 - Edizione Speciale Quesiti - n. 31 - V del 2011QUESITIScadenza CCNL Studi Professionali,è necessario erogare ai dipendentiun elemento retributivoin conto futuri aumenti?<strong>QUESITO</strong>Data la scadenza del CCNL Studi Professionali in data 30.09.2010, dal 1 gennaio 2011 deveessere erogato ai dipendenti un eventuale elemento retributivo in conto futuri aumenti contrattualioppure è necessario attendere il rinnovo contrattuale con l´erogazione di una tantum a copertura delperiodo di vacanza contrattuale?RISPOSTA Esperto:Roberto SartoreIl protocollo sulla politica dei redditi,sugliassetti contrattuali sulle politiche del lavoro esul sistema produttivo del 23 luglio 1993, alfine di tutelare i Lavoratori nel caso di ritardinella stipula dei rinnovi contrattuali, istituìun elemento provvisorio della retribuzione:l’indennità di vacanza contrattuale.Ritenendo tale indennità un alibi al tardatorinnovo dei contratti il 15 aprile 2009 è statosottoscritto un accordo interconfederale chedà piena attuazione all’accordo quadro del 22gennaio 2009 enunciando: “le parti stipulanticoncordano un sistema di relazioni industrialied un modello di assetti della contrattazionecollettiva che, con carattere sperimentale e perla durata di quattro anni ,sostituisce le regolegià definite nel paragrafo 2.Assetti contrattualidel Protocollo sottoscritto fra Governo e partisociali il 23 luglio 1993.Di fatto quindi viene mandata in soffitta l’IVC,seguenti chiarimenti orientano sicuramente taleapplicazione per i contratti in scadenza dopo il15 aprile 2009.Nello specifico del Contratto per gli StudiProfessionali è d’uopo ricordare che il giorno11 luglio 2008 viene sottoscritta:” l’ipotesidi verbale di accordo per il rinnovo del testounico contrattuale che assume veste di CCNLper i dipendenti degli Studi e delle AttivitàProfessionali così come riportati nella sua sferadi applicazione,avrà decorrenza e durata dal01/05/2008 al 30.09.2010”.


PAG. 10 - Edizione Speciale Quesiti - n. 31 - V del 2011QUESITISquadre di calcio e collaboratoriai tornelli, corretta la remunerazionecon i voucher Inps?<strong>QUESITO</strong>In occasione delle partite, la società proprietaria di una squadra di calcio si serve della collaborazionedi molte decine di persone, che hanno il compito di controllare, ai vari tornelli, la regolarità dei bigliettie dell'"equipaggiamento" dei tifosi. I collaboratori sono tutti remunerati con i "voucher" acquistatidall´INPS, senza controllare quale sia la posizione previdenziale di ciascuno: vengono quindi inclusianche i dipendenti a tempo pieno ed i possessori di partita IVA, sia imprenditori che professionisti.Non mi sembra un comportamento corretto, soprattutto per quanto riguarda i possessori di partitaIVA.RISPOSTA Esperto:Renzo La CostaRelativamente ai possessori di partita Iva,può ravvisarsi un comportamento scorrettosolo nel caso che tali soggetti siano esercentidi specifica attività di servizi di guardiania,vigilanza, e simili. In tal caso, infatti, essisarebbero tenuti al rilascio della fattura relativaalla/e prestazione/i.In tutti gli altri casi (lavoratori autonomi,parasubordinati, subordinati, a tempo pienoo parziale) è legittimo l’utilizzo dei voucherper la prestazione esposta nel quesito, nonsussistendo alcun divieto di legge.Tale soluzione è stata anche adottata dalMinistero del Lavoro nella risposta adi istanzadi interpello nr. 46/2010, nella quale vieneaffermato che “il lavoro occasionale di tipoaccessorio non subisce alcuna esclusione ditipo soggettivo.Conseguentemente le attività lavorativespecificatamente indicate, dall’art. 70, comma1, del D.Lgs. citato, possono essere svolte daqualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato,lavoratore autonomo o subordinato, full-time opart-time)”.Solo per dipendenti pubblici, deve farsiriferimento ai limiti dall’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 già delineati dall’INPS con circ. n.88/2009.


PAG. 11 - Edizione Speciale Quesiti - n. 31 - V del 2011QUESITISgravi della mobilità elicenziamentonel trasferimentodi lavoratori fra due societàlegate da contratto d'affido<strong>QUESITO</strong>Una società sta procedendo alla messa in mobilità di alcuni lavoratori i quali accederanno alle listedi mobilità con relativa indennità (azienda con più di 15 dipendenti attualmente in CIG in deroga edin stato fallimentare); una nuova società avrebbe espresso la necessità di assumere con contrattoa termine uno o due di questi lavoratori. Si chiede se è possibile applicare gli sgravi contributivi perl’assunzione dei lavoratori in mobilità in considerazione del fatto che tra la I° società (cedente) e la II°società (cessionaria) è in corso un contratto d’affitto d’azienda con trasferimento di alcuni lavoratorisenza soluzione di continuità ai sensi dell’art. 2112 del c.c., tenuto conto che c’è un accordo sindacaleper i restanti lavoratori che libererebbe dall’obbligazione derivante dal suddetto art. 2112. Si precisache la I° azienda cedente è fallita nel 2009. Il curatore ha sottoscritto un contratto di affitto d’aziendacon una II° azienda (nuova) trasferendo senza soluzione di continuità alcuni lavoratori mentre i restantisono rimasti in forza presso la I° azienda in cig straordinaria. La II° azienda cessionaria, è fallita nel2010 ed il contratto d’affitto d’azienda si è risolto ed i lavoratori sono ritornati in forza alla I° azienda esono entrati in cig straordinaria. Ora è stata costituita una III° azienda (nuova) la quale ha sottoscrittocon la I° azienda un contratto d’affitto d’azienda ed ha acquisito alcuni lavoratori senza soluzione dicontinuità della I° azienda (previo accordo sindacale da parte di tutti gli altri lavoratori che rinunciavanoal diritto di cessione previsto all’art. 2112 c.c.). La I° azienda cedente, è tutt’ora in cig in deroga peraver già esaurito cassa ordinaria e straordinaria e sta avviando la mobilità volontaria e per alcunidi questi lavoratori ci sarebbe la disponibilità di essere assunti presso la III° azienda. Si valutavase fosse possibile utilizzare gli sgravi della mobilità, o far decorrere i sei mesi dal licenziamento(diritto di precedenza), per poter accedervi, nel frattempo si pensava di proporre dei contratti a tempodeterminato ai sensi della L. 368/01. A tale riguardo è stata interpellata la sede INPS di competenzache ha semplicemente negato il diritto agli sgravi, e la DPL di Modena che cautamente ha scritto chesi potrebbe anche usufruire degli sgravi.Soluzione proposta. La soluzione ipotizzata sarebbe di assumere presso la nuova ditta i lavoratoricon contratto a termine della durata di sei mesi (diritto di precedenza) senza utilizzo di sgravi contributivi,e successivamente procedere all´assunzione in mobilità.RISPOSTAEsperto:Giovambattista VavalàLe principali condizioni per il riconoscimento deibenefici contributivi di cui all’art. 8, commi 2 e 4,ovvero dell’art. 25, comma 9, della legge 223/1991,a favore delle imprese che assumono personaledipendente licenziato a seguito della procedura dimobilità, consistono:1.nel fatto che l’assunzione non sia effettuata inottemperanza di un obbligo imposto da disposizioni


PAG. 12 - Edizione Speciale Quesiti - n. 31 - V del 2011QUESITIlegali;2.dall’assenza, al momento del licenziamento,di assetti proprietari sostanzialmente coincidentifra l'impresa che assume e quella che licenzia,né di rapporti fra queste ultime di collegamentoo controllo, a meno che i lavoratori interessatidall’assunzione non siano stati collocati in mobilitàda più di sei mesi.Inoltre, secondo l’orientamento giurisprudenzialeprevalente, è necessario accertare l’effettivacessazione dell’originaria azienda e la nuovaassunzione da parte di altra impresa in base adesigenze economiche effettivamente sussistenti;pertanto, qualora l’azienda originaria abbia di fattocontinuato o riprenda ad operare, la prosecuzionedel rapporto di lavoro o la sua riattivazionepresso la nuova impresa costituiscono non lamanifestazione di una libera opzione del datore dilavoro, ma l’effetto di un preciso obbligo previstodalla legge, ed in tal caso il datore non avràdiritto al beneficio contributivo (si vedano Cortedi Cassazione 15207/2002, 10051/2005). Nelquadro rappresentato, per quanto complesso, nonsembrano esservi collegamenti diretti (in terminidi assetti proprietari o collegamenti funzionali)fra l’azienda originaria e quella che dovrebbeassorbire il personale licenziato. Il contratto diaffitto di azienda già esistente, infatti, non può diper sé far presumere un nesso di collegamentoo controllo fra le aziende, così come tale nessonon pare potersi dedurre dalla mera stipula dellarinuncia al trasferimento. Tantomeno sembrapotersi configurare un obbligo di assunzione incapo alla nuova azienda assorbente, se nonesiste tale nesso di collegamento e controllo, sei lavoratori collocati in mobilità fanno parte di unramo d’azienda non coinvolto dal preesistentetrasferimento, e se gli stessi lavoratori hannoliberato l’azienda cessionaria dall’obbligo diassunzione, come pare capirsi.Pertanto, fatte salve eventuali incomprensioni,non sembra essere necessaria la stipula di contrattia termine semestrali, che invece farebbero sìpresupporre intenti elusivi della normativa vigente;sembra invece potersi confermare la facoltàdi assunzione dei lavoratori in mobilità con ilriconoscimento delle agevolazioni connesse a talestatus. Si aggiunga che, sulla correttezza dell’interaoperazione, dovrebbero in qualche modo vigilare ilGiudice Delegato e il Curatore Fallimentare.Rifiuto a sottoporsi a visitamedico collegiale, possibilela sospensione senzaretribuzione?<strong>QUESITO</strong>Quali possono essere i provvedimenti che una società potrà adottare nel caso in cui una lavoratricerifiuta di sottoporsi a visita medico collegiale ex art. 5 legge 300/70. E' possibile sospendere la lavoratricesenza retribuzione per il periodo intercorrente tra il rifiuto di sottoporsi a visita collegiale ed il giorno nelquale sarà effettuata?


PAG. 13 - Edizione Speciale Quesiti - n. 31 - V del 2011QUESITIRISPOSTA Esperto:Rosario D'AponteLa legge 300/1970, meglio nota come loStatuto dei Lavoratori, per il periodo storicoin cui è stata emanata, ha un evidente egiustificato impianto in difesa del lavoratore.E’utile ricordare anche come il titolo dell’art5 non fosse quello attuale, “Accertamentisanitari”, ma “Assenza per malattia”, asignificare che l’intento originario del legislatoreera esclusivamente quello di impedire aldatore di lavoro iniziative di controllo in ambitosanitario concernenti le assenze per malattiao infortunio in una forma che fosse lesiva delladignità o libertà del dipendente. Intesa in talsenso è chiaro che la norma, mentre prevedeuna sanzione per la violazione operata daldatore di lavoro, nulla prevede per l’eventualerifiuto del lavoratore a sottoporsi alla visitamedica.A partire dagli inizi degli anni ’90, tuttavia,è subentrata sui luoghi di lavoro unaregolamentazione normativa che, ancorchéfinalizzata al più ampio obiettivo della sicurezzadel lavoro, ha notevoli richiami agli aspettisanitari della persona del lavoratore.La norma cardine è il Dlgs 626 del 19/09/1994che oggi trova collocazione all’interno del piùrecente T.U. 81/2008 (Dlgs 9/04/12008).Ebbene, già il Decreto 626/94 prevedeva unampio articolato sugli obblighi del lavoratoreed in particolare la lettera g) del comma2 dell’articolo 5 prevede che i lavoratori sisottopongono ai controlli sanitari previsti neiloro confronti. L’interpretazione logico-letteralenon sembra escludere che tra i “controllisanitari previsti” ci possa essere anche lavisita collegiale di cui al richiamato art. 5 dellalegge 300/70.Va, infatti, osservato come sia indiscutibileche l’eventuale dichiarata inidoneità allamansione del lavoratore determini unpotenziale pericolo alla sicurezza di quellavoratore e più in generale alla sicurezza sulluogo di lavoro. Intesa in tal senso, va ricordatoche le inosservanze agli obblighi di sicurezzadi cui all’art. 5 comma 2 del Dlgs 626/94 e succ.modific., da parte dei lavoratori sono passibilidi sanzioni penali. Va detto poi, che il citatoDecreto 81/2008 all’articolo 41 nel disciplinarela sorveglianza sanitaria da parte del medicocompetente prevede che essa comprenda la“visita medica preventiva”, la “visita medicaperiodica”, la “visita medica su richiesta dellavoratore”, la “visita medica in occasione delcambio di mansione” e la “visita medica allacessazione” .Anche se in quest’ultima disposizione nonc’è traccia di altre due ipotesi (presenti neilavoro preparatori) e relative alle visite medicheal rientro al lavoro dopo prolungate assenzeper malattia e infortunio e alle visite medichein caso di malattie professionali, è possibilesostenere che la regolamentazione globale edorganica introdotta dal Dlgs n. 626/1994 e suemodifiche in tema di sorveglianza sanitaria,abbia di fatto implicitamente e parzialmenteabrogato l'art. 5 dello Statuto, residuando lavalidità del solo comma 2 laddove imponeche il controllo delle assenze per infermitàpuò essere effettuato soltanto attraversoi servizi ispettivi degli istituti previdenzialicompetenti….”. In definitiva, come ribaditoanche da Cass. Pen., sez. III, 21 gennaio2005, sentenza n. 1728, «anche nelle aziendein cui e’ istituito il medico competente ai sensidel D.Lgs. n. 626/1994, il datore di lavoroche voglia controllare lo stato di salute di unlavoratore per verificare la legittimità di unaassenza a titolo di malattia o infortunio, nonpotrà ricorrere al medico aziendale, pena laviolazione dell’art. 5 della legge n. 300/70,ma dovrà attivare soltanto medici del serviziosanitario nazionale. In altri termini, per la tuteladella salute e della sicurezza dei lavoratoria rischio, il legislatore acconsente, e anziprescrive, che il datore di lavoro si avvalgadella collaborazione di un medico di suafiducia; ma per verificare la regolarità delleprestazioni lavorative in caso di malattia o diinfortunio, il legislatore impone che il datoredi lavoro ricorra al controllo imparziale dimedici del servizio sanitario pubblico, che solipossono garantire il rispetto della dignità dellavoratore».Ad ogni modo se anche non si volesse darseguito a questo orientamento maggioritarioe ritenere le due disposizioni incidenti sudue diversi beni oggetto di tutela (la libertà edignità del lavoratore nella legge 300/70 e lasicurezza sul lavoro nel Dlgs 626/94) il rifiutodel lavoratore di sottoporsi alla visita collegialeex art. 5 Legge 300/70 pur non costituendoun obbligo e pur essendo privo di specifica


PAG. 14 - Edizione Speciale Quesiti - n. 31 - V del 2011QUESITIsanzione, configura, in assenza di giustificatemotivazioni al rifiuto, un inadempimentocontrattuale sotto il profilo della correttezza ebuona fede del lavoratore. In tale evenienzala soluzione prospettata (sospensione sinedie e senza retribuzione) rappresenta unasanzione disciplinare non prevista dal nostroordinamento.Pur tuttavia, è la Corte di CassazioneSezione Penale che in più riprese ha ritenutoinammissibile l’atteggiamento del lavoratoreche assume su di sé decisioni in tema disicurezza lasciando peraltro il datore di lavoroin una situazione di ingiustificata responsabilitàoggettiva.Pertanto, ha ribadito la Corte, di fronte ad unrifiuto del dipendente, il datore di lavoro deveprocedere a progressive ed efficaci sanzionidisciplinari al fine di convincere il lavoratorea cambiare idea (compatibilmente con l'art. 7dello Statuto dei lavoratori).Se tali sanzioni non raggiungono lo scopo,il datore di lavoro è tenuto a ricorrere allicenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.).Antiriciclaggio, cosa include"adempimenti in materia diamministrazione del personale" ecosa vuol dire "predisposizione egestione di un piano di assunzioni"?<strong>QUESITO</strong>Ancora sull'antiriciclaggio. Obblighi del consulente del lavoro. Leggo: "L'art. 12 comma 3 prevedel'esenzione per gli adempimenti in materia di amministrazione del personale. I CDL sono tenuti agliadempimenti antiriciclaggio solo nel caso in cui prestino attività di consulenza, come ad esempio lapredisposizione e la gestione di un piano di assunzioni di personale per conto di un'azienda". Cosainclude "adempimenti in materia di amministrazione del personale" e cosa vuol dire "predisposizionee gestione di un piano di assunzioni". Premesso che un CDL non faccia solo mera esecuzione,altrimenti sarebbe un CED e non un CDL, è ovvio e implicito che un mio cliente quando vuoleassumere un dipendente vuole essere edotto sui costi, consigliato sulla forma di assunzione, ove,quando possibile, usufruire di benefici contributivi, ecc. Ho letto pareri nettamente contrastantio molto evasivi. Visto l'onere dell'adempimento, temporale ed economico che questo eventualeobbligo comporta, vorrei essere sicura di non fare un lavoro inutile. Fosse un adempimento di pococonto si fa e basta, senza tanti cavilli.


PAG. 15 - Edizione Speciale Quesiti - n. 31 - V del 2011QUESITIRISPOSTA Esperto:Alessandro RizzaRipercorrendo velocemente la normativa,l’Unione Europea aveva già in passato con ladirettiva n. 91/308/CEE disciplinato la lotta alriciclaggio, avendo come destinatari le banche egli altri intermediari finanziari. Successivamentel’Unione Europea emanò la direttiva 2001/97/Ce, recepita in Italia mediante l’emanazione delD.Lgs. n. 56 del 20/2/2004, introducendo nuoveed importanti novità in materia di antiriciclaggio.La novità di maggiore rilevanza fu propriol’estensione degli obblighi previsti dalla leggeantiriciclaggio (legge 197/1991) anche aiprofessionisti che operano al di fuori del settorefinanziario.Il Ministero dell’Economia e delle finanzepubblicò il 3 febbraio 2006 il decreto ministerialen. 141, nel quale chiarì gli obblighi che gravanoin capo ai professionisti e le modalità diassolvimento a tali obblighi; successivamentel’ufficio italiano dei cambi emise il provvedimentodel 24 febbraio 2006 dove illustrò le modalitàapplicative per adempiere agli obblighiderivanti dalla legge antiriciclaggio; da talenormativa derivò l’obbligo dal 22 aprile 2006anche per i liberi professionisti a rispettare gliobblighi antiriciclaggio. Mediante il D.Lgs. n.109/2007, che il legislatore deputò a fornire lemisure per prevenire, contrastare e reprimereil finanziamento del terrorismo, si occupò,fino all’entrata in vigore del D. Lgs. 231/2007,della disciplina del dovere di segnalazione,introducendo importanti disposizioni in materiae conferendo allo stesso decreto il rangoeffettivo di Testo unico antiriciclaggio, cheproprio grazie alle proposte di semplificazioneformulate dal nostroConsiglio Nazionale prevede degli obblighipiù leggeri per la nostra categoria.L’iter normativo ci permette di trovare nell’art.3 del DM 141/2006 gli obblighi d’identificazioneda parte del professionista nei confronti delcliente qualora la prestazione professionalefornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento,beni o utilità di valore superiore ad 15.000,00€; il professionista però deve ponderarel’incarico conferitogli, verificando se si tratti diuna prestazione professionale che comportila movimentazione di mezzi di pagamento diimporto pari o superiore a 15.000,00 € o sia divalore non determinato o non determinabile.L’amministrazione del personale, con tuttii relativi adempimenti connessi, costituiscein ogni caso un’operazione di valore nondeterminabile (art. 3, 3° comma , DM141/2006), pertanto è oggetto di registrazionesolo il conferimento dell’incarico; infatti pertali incarichi ed adempimenti l’obbligo diregistrazione e conservazione non si applicaai singoli movimenti contabili o alle singoleoperazioni in cui essi si esplicano.D’altra parte però essendo l’argomentomolto delicato e con risvolti che possonoessere anche spiacevoli, si ritiene comunquedi non fermarsi all’art. 12 del D.lgs. 231/2007,ma si invita sempre il professionista adoperare secondo l’art 20 del TU antiriciclaggio,anche se formalmente escluso; che il clientevenga valutato basandosi sul rischio ed icriteri individuati proprio dall’art. 20. Chel’attenzione interessi gli elementi oggettivi esoggettivi finalizzati ad individuare le eventualiincongruenze nell’operatività del cliente,con una valutazione continua dell’attività delsoggetto.Il professionista deve operare unaclassificazione dei clienti in diverse categoriedi rischio con un’adeguata verifica diversa aseconda del profilo di rischio assegnato alcliente; dopo questa analisi si possono applicaree rispettare i dettami dell’art. 12, anche peril fatto che è aumentato vertiginosamente ilrischio di lavorare sottocosto o di incorrerein rischi ed impegni del tutto sproporzionatirispetto alla remunerazione.


PAG. 16 - Edizione Speciale Quesiti - n. 31 - V del 2011QUESITIIscrizioni agli enti bilaterali,dubbi di legalitàsui versamentiper i periodi pregressi<strong>QUESITO</strong>Siamo alle prese con l´obbligatorietà dell'iscrizione agli enti bilaterali, nella specia elba, in base agliaccordi del dicembre 2009 e all´atto di indirizzo sulla bilateralità del 30/06 u.s. non vi è credo dubbiodell´obbligatorietà contrattuale del versamento con decorrenza 2010; perplessità e dubbi di legalitàsorgono tuttavia relativamente alla richiesta di versamento per i periodi pregressi.RISPOSTA Esperto:Giovambattista VavalàLa vicenda degli enti bilaterali,evidentemente, non trova pace e, con essa(inevitabilmente), aziende e consulenti che viincappano. La posizione della giurisprudenzadi legittimità è nota: le clausole istitutivedegli enti bilaterali appartengono alla parteobbligatoria del contratto e, pertanto, vincolanosolo le parti firmatarie del contratto collettivo, leaziende a queste associate, nonchè quelle cheespressamente hanno deciso di darvi integraleapplicazione (Cass. 5625/2000 e 530/2003).Altrettanto nota è la posizione sinora assuntadal Ministero del lavoro (Circolare 4/2004, nota7573/2006) e dall’Inps (Circolare 74/2005),che riterrebbero una violazione del principio dicui all’art. 39 Cost. l’imposizione legale di unobbligo di adesione a tali enti.Ciò premesso, l’accordo interconfederale del15/12/2009 e l’atto di indirizzo sulla bilateralitàdel 30/06/2010, prontamente recepiti in unaserie di contratti (fra cui quello dei panificatoriartigiani), hanno ridefinito, a livello nazionale,le modalità di contribuzione agli enti, stabilendoinoltre che, a decorrere al 1° luglio 2010,le imprese artigiane che (legittimamente)decidessero di non aderire alla bilateralità sonotenute ad erogare al lavoratore una quota diretribuzione pari a 25 euro lordi mensili, pertredici mensilità, da versarsi in rate trimestralisenza assoggettamento a tfr.Il quadro normativo di riferimento, tuttavia,non risulta mutato rispetto allo status quo ante,emergendo unicamente la considerazione,di carattere prettamente economico, cheoggi è certamente più conveniente versarela contribuzione all’ente bilaterale piuttostoche corrispondere il trattamento alternativo ailavoratori.Pertanto, ferme restando le stesseconsiderazioni di sempre, per il passato comeper il presente, non si ritiene legittimato l’entebilaterale a pretendere versamenti in mancanzadi specifica iscrizione o di manifestazione divolontà in tal senso.


PAG. 17 - Edizione Speciale Quesiti - n. 31 - V del 2011QUESITISrl in liquidazioneal 14 ottobre,può far lavorare i propridipendenti finoal 31 dicembre?<strong>QUESITO</strong>Una srl posta in liquidazione dal 14/10/2010può far continuare a far lavorare i propridipendenti fino al 31/12/2010 o deve licenziarlisubito? Quali sono gli obblighi del datore dilavoro in questo caso?RISPOSTA Esperto:Paola CogoPrescindendo dalle motivazioni che hannoportato l’imprenditore alla decisione di porre inliquidazione la propria società, il mutamentodello stato della società stessa da "operante"a “in liquidazione” non costituisce di per séuna causa di impossibilità sopravvenuta dellaprestazione tale da estinguere il rapportodi lavoro. Pur modificando il proprio scoposociale, che si converte nella liquidazionedel patrimonio, resta inalterato lo status deldipendente che contribuisce con la propriaattività al raggiungimento del nuovo scoposociale.Ovviamente, al termine di tutte leoperazioni di messa in liquidazione, rientrandonell’ipotesi di cessazione del rapporto dilavoro per giustificato motivo oggettivo, ildipendente lavorerà il periodo di preavvisoe successivamente vedrà cessare il propriorapporto di lavoro.Ricollegandoci al quesito, spetta quindialla proprietà stabilire quante maestranzesaranno necessarie per adempiere alle ultimeoperazioni di messa in liquidazione, valutandodi conseguenza i tempi necessari.Assunzione lavoratoreultracinquantennecon contrattodi inserimento, possibilese c'è precedenterapporto di lavorocon la stessa azienda?<strong>QUESITO</strong>E' possibile l'assunzione di un lavoratore ultracinquantenne con contratto di inserimento(azienda in Puglia - agevolazione al 100%)pur avendo lo stesso avuto un precedenterapporto di lavoro con la medesima azienda atempo indeterminato dal 03/2008 al 02/2010(senza nessuna agevolazione)?RISPOSTA Esperto:Renzo La CostaIl contratto di inserimento è un particolarerapporto con il quale si agevola l’adeguamentodelle capacità professionali del lavoratoreal nuovo contesto aziendale. Ciò stante, èsicuramente da escludere la possibilità distipula di tale contratto con un lavoratore cheè già stato in forza alla medesima azienda, in quanto trattasi di lavoratore già ben aconoscenza dell’organizzazione e dei processiaziendali, e che ha già avuto modo nella stesaazienda di svolgere le proprie attività lavorative.Nell’ipotesi citata nel quesito, verrebbemeno il presupposto di legge, con faciledisconoscimento del rapporto di inserimento daparte degli enti di vigilanza,nonché altrettantoagevole eventualità per il lavoratore di farsidichiarare illegittimo il rapporto e chiedereil riconoscimento della natura subordinataa tempo indeterminato sin dall’origine delcontratto.


PAG. 18 - Edizione Speciale Quesiti - n. 31 - V del 2011QUESITIUn lavoratore licenziato può essere iscrittonelle liste di mobilità pur se sociodi un'attività autonoma?<strong>QUESITO</strong>Un lavoratore dipendente viene licenziato da società di grandi dimensioni, che ha attivato procedura dimobilità (il licenziamento infatti riguarda decine di lavoratori). Il lavoratore in questione risulta essere socioin srl (pubblico esercizio). Si chiede quindi: 1. Il lavoratore avrà comunque titolo per essere iscritto nelle listedi mobilità, pur se socio in attività autonoma? 2. Nel caso ottenga l´iscrizione, potrà beneficiare anche dellarelativa indennità? 3. C´è differenza fra l´essere socio partecipante effettivo nell´attività di pubblico esercizioed essere solo socio di capitale? Oppure si tiene in considerazione solo il reddito annuo a lui attribuito ?RISPOSTA Esperto:Andrea RossiCom’è noto, ai sensi della legge 23/7/1991,n. 223, il lavoratore licenziato ed iscritto nelle cd.liste di mobilità è destinatario di una indennitàeconomica, ad eccezione di alcune particolarisituazioni oggettive. Tuttavia ne è prevista lacancellazione per varie ragioni, tra le qualiquella relativa alla sua assunzione a tempoindeterminato e pieno (ex art. 9, comma 6, lett.c), legge n. 223/91). La norma, nulla prevedendoin tema di cumulabilità tra indennità di mobilità elavoro autonomo o parasubordinato ha “affidato”alla giurisprudenza il compito di affrontarne laquestione.A fronte di sentenze che hanno stabilito lapossibilità di cumulo esistono sentenze chehanno statuito che lo svolgimento di attività dilavoro autonomo interrompe definitivamentel’erogazione dell’indennità. La questione nonha ancora trovato una soluzione definitiva.Tuttavia, il Ministero del lavoro e della previdenzasociale rispondendo ad un interpello dellaDirezione Regionale dell’Abruzzo sembraaprire uno spiraglio che può essere consideratoragionevole. Infatti, la risposta del ministerorispetta lo spirito della legge n. 223/1991 e nonè in contrapposizione diretta con le sentenzecontrarie alla possibilità di cumulo. Nella nota ilministero condivide la tesi della DRL Abruzzo chesostiene la possibilità di svolgere una attività dilavoro autonomo da parte di un lavoratore iscrittonelle liste di mobilità e di mantenere sia l’iscrizionestessa che la relativa indennità […] sempreche venga rispettato il limite imposto dall’art. 4D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dall’art. 5 delD.Lgs. n. 287/2002 comma 1 lett. a) alla streguadel quale si ha la conservazione dello stato didisoccupazione a seguito dello svolgimento diattività tale da assicurare un reddito annuale nonsuperiore al reddito minimo personale esclusal’imposizione, che attualmente risulta esserepari ad € 8.000,00 per il lavoro dipendente e ad€ 4.500 per quello autonomo. Pur condividendola tesi prospettata dalla Direzione Regionale, lagiurisprudenza è ancora contrastante, per cui ènecessaria la massima cautela nel consigliaread un lavoratore di intraprendere una attivitàautonoma in costanza di una percezionedell’indennità di mobilità non potendo escludereche la Sede INPS, ma anche il Giudice, possanorevocare la mobilità al lavoratore. Nel caso in cuiil lavoratore in mobilità sia fortemente motivato adintraprendere una attività autonoma, è opportunoconsigliare la richiesta dell’anticipo dell’indennitàresidua espressamente previsto dall’art. 7,comma 5, della L. n. 223/1991.Vale la pena di ricordare che il concetto di“intraprendere”, deve essere inteso – secondo laSuprema Corte nella sentenza n. 5952/2001 – nonsoltanto come iniziare da zero, ma anche comeintensificare una attività già precedentementesvolta dal lavoratore in costanza di attivitàsubordinata.


PAG. 19 - Edizione Speciale Quesiti - n. 31 - V del 2011QUESITICCNL Panificatori, malattiache supera i 180 giorni:nessun diritto sullamaturazione del TFR<strong>QUESITO</strong>Il CCNL Fedepanificatori Industriaprevede che un lavoratore malato, qualorail suo stato di malattia stia per oltrepassareil periodo di comporto (180 gg.), possarichiedere un periodo di aspettativa nonretribuita e debitamente documentatada ulteriori certificati medici. In tale caso,ovvero malattia che supera i 180 gg.con avvenuta richiesta di aspettativa, allavoratore al quale, come detto, non spettaalcuna retribuzione a carico datore di lavoro(né matura scatti di anzianità), ha diritto allamaturazione del t.f.r. ?Dipendenti nonin regola, sono inprevisione sanatorieper regolarizzare laposizione?<strong>QUESITO</strong>Vi sono in previsione sanatorie perregolarizzare dipendenti non in regola inmateria previdenziali e assistenziali.RISPOSTA Esperto:Elisa PalazziIl Lavoratore non ha diritto alla maturazionedel TFR per il periodo di aspettativa ex articolo46 del CCNL Panificatori.Ritengo che si possa giungere a taleconclusione partendo dalla lettura dell’articolostesso, che non si limita a specificare chedurante il periodo di sospensione del lavoratorenon decorrerà la retribuzione destinata amaturare il TFR secondo il dettato dell’art.2120c.c., ma puntualizza che non si avrà ricorrenzadi anzianità per alcun istituto.Il CCNL nell’articolo 46 esclude quindientrambe le ipotesi di maturazione di imponibiliutili al calcolo del TFR.La corresponsione di somme nonoccasionali in dipendenza dal rapporto di lavoroe la possibilità di computare una retribuzionefigurativa ai fini dell’accantonamento del TFR inoccasione di alcune assenze dal lavoro tutelatedalla legge.RISPOSTA Esperto:Roberto SartoreLa Commissione <strong>Ancl</strong> di cui sonocoordinatore ha tra i suoi compiti precipuiquello di esaminare i lavori parlamentarisia dell’aula che delle Commissioni. Lastessa prende visione anche dei vari progettidi legge nel momento in cui quest’ultimivengono assegnati all’iter parlamentare.In conseguenza di ciò si può affermareche allo stato attuale non sono in previsioneregolarizzazioni nei termini posti nelquesito. Va però aggiunto che esaminandoattentamente le normative già in esseresi potrà verificare l’esistenza di possibilisoluzioni a specifiche fattispecie, a merotitolo d’esempio citiamo la “ConciliazioneMonocratica” della quale il Collega postulantesarà sicuramente edotto.


PAG. 20 - Edizione Speciale Quesiti - n. 31 - V del 2011QUESITISomministrazione a tempodeterminato e limiti quantitativiall'utilizzazione, come funziona?<strong>QUESITO</strong>I limiti quantitativi all'utilizzazione della somministrazione a tempo determinato (c.d. clausole dicontingentamento) sono stabiliti dai CCNL anche in misura non uniforme, ma nei limiti previsti dalla disciplinadei contratti a tempo determinato (art. 10 D.Lgs. 368/2001). Alcuni CCNL ad esempio il CCNL del LegnoAziende Industriali pur introducendo dei limiti percentuali afferma che tali limiti sono elevabili con accordoaziendale in presenza di specifiche esigenze aziendali. Il CCNL Gomma e Plastica si limita ad introdurre deilimiti percentuali senza specificare se siano elevabili o meno con accordo aziendale. 1) se, previo accordoaziendale, i limiti previsti per i contratti di somministrazione possono essere elevati con riferimento a tutti iCCNL quindi anche per il CCNL Gomma e Plastica Aziende Industriali o solo per quelli che lo prevedonoespressamente; 2) se il riferimento all'articolo 10 del D.Lgs. 368/2001 determina che non rientrino nei limitipercentuali i contratti di somministrazione stipulati per nuove attività, per ragioni di carattere sostitutivoo di stagionalità, per intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno ecc...; 3) cosapotrebbe comportare il superamento di tali limiti?Soluzione proposta 1) Il D.Lgs. 276/2003 individua nella contrattazione collettiva la fonte per ladeterminazione dei limiti quantitativi per l'utilizzazione dell'istituto della somministrazione quindi non èpossibile derogare a tale limite se non espressamente previsto dallo stesso CCNL. 2) Si possono escluderedal computo dei limiti percentuali quei contratti conclusi per le ragioni indicate all'articolo 10 comma 7 delD.Lgs. 368/2001. 3) Il superamento dei limiti percentuali potrebbe configurare l'ipotesi di contratti stipulaticon la finalità di eludere norme inderogabili di legge o di CCNL con conseguente nullità del contratto disomministrazione e costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore più ammenda di 20RISPOSTA Esperto:Cristiana MichieliIl contratto di lavoro a tempo determinato ela somministrazione di lavoro sono disciplinatein maniera autonoma ed indipendente,rispettivamente dal D. Lgs. 368/2001 e dalla D.Lgs. 276/2003. L'art. 10 del D. Lgs. 368/2001stabilisce che i contratti di lavoro temporaneosono esclusi dal campo di applicazione delladisciplina del contratto di lavoro determinato,poiché già disciplinati da specifiche normative,attualmente il D.Lgs. 276/2003. Infatti, il comma4 dell'art. 20 della suddetta norma stabilisceche la somministrazione di lavoro a tempodeterminato è ammessa a fronte di ragioni dicarattere tecnico, produttivo, organizzativo osostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attivitàdell'utilizzatore. L'individuazione, anche in misuranon uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazionedella somministrazione a tempo determinato èaffidata ai contratti collettivi nazionali di lavorostipulati da sindacati comparativamente piùrappresentativi in conformità alla disciplina dicui all'art. 10 del D. Lgs. 368/2001. Il rimandoall'art. 10 è riferibile al settimo comma secondocui le clausole di contingentamento sono escluseper i casi espressamente previsti dalla legge. IlLegislatore ha quindi individuato espressamentenella contrattazione collettiva nazionale la sedeper la definizione della materia. Pertanto, soloil CCNL potrà dare alla contrattazione di livelloinferiore la possibilità di derogare ai suddetti limiti,già individuati a livello nazionale. In assenza di unpreciso riferimento della contrattazione nazionalenon sembra possibile che la materia vengaregolamentata a livello aziendale.


Ultima - Edizione Speciale Quesiti - n. 31 - V del 2011CHI SIAMODirigenti e sedi Associazione NazionaleConsulenti del Lavoro Sindacato UnitarioGIUNTA ESECUTIVA NAZIONALEDa chi è composta la GiuntaPresidente Francesco Longobardi - Vice Segretario Generale Nazionale Vicario Stefano Sassara - ViceSegretario Generale Nazionale Franco Dolli - Segretario Tesoriere Giammaria Monticelli - SegretarioAmministrativo Guido Sciacca - Coordinatore Centro Studi Paola Diana OnderALTRI COMPONENTI GIUNTA ESECUTIVATutti i componenti della GiuntaClaudio Baldassari, Giovanni Besio, Adele Borelli, Marina Canavesio, Nestore D’Alessandro,Roberto Morini, Danilo Notarnicola, Leonardo Pascazio, Roberto Sartore, Rossano Zanella,Collegio Nazionale Sindaci RevisoriDario Montanaro (presidente), Renato Boscutti e Giovanni Gherzi (revisori)Collegio Nazionale ProbiviriPatrizia Gagliardi (presidente), Luciano Ognissanti e Andrea Pozzatti (probiviri)CONSIGLIO NAZIONALEDa chi è composto il ConsiglioConsiglieri di estrazione congressualeAgostini Walter, Alborno Mario, Arteritano Pasquale, Baldassari Claudio, Besio Giovanni, Biscarini Paolo,Borelli Adele, Bravi Bruno, Bruno Luciana, Canavesio Marina, Cocchi Maria Rosaria, Cocorullo Fernando,D’Alessandro Nestore, D’Angelo Franco, De Febe Giulia, Della Bianca Giuliana, Di Paolo Mauro, Dolli Franco,Eleonori Guglielmo R., Faggiotto Claudio, Fanfani Antonio, Formentin Giovanna, Furlan Debora,Giacomin Antonietta, Giarola Zeno, Granata Annamaria, Graziano Alessandro, Izzo Alfonso, MaffiottiManuela, Mirtoni Annamaria, Monticelli Giammaria, Morini Roberto, Nicoli Loredana, Notarnicola Danilo,Onder Paola Diana, Paone Luca Andrea, Pascazio Leonardo, Pasquini Roberto, Piceci Roberto, RamaValeria, Rota Porta Alessandro, Sanna Mauro, Sartore Roberto, Sassara Stefano, Schiavello Antonio,Sciacca Guido, Scoglio Stefania, Sighinolfi Roberta, Spalletti Antonella, Tonegutti Stefano, UmbaldoMassimiliano, Vannicola Enrico, Zanella Rossano, Zeppi Leonardo, Zimmile CalogeroPRESIDENTI CONSIGLI REGIONALI ANCLI presidenti dei Consigli Regionali dell'Associazione Nazionale Consulenti del LavoroCrocifisso Baldari (Puglia), Elisabetta Battistella (prov. aut. Bolzano), Pier Luigi Begliuomini (Valled'Aosta), Alessandro Bonzio (Veneto), Filippo Carrozzo (Piemonte), Galileo Casimiro (Molise), GiuseppeCorrias (Sardegna), Giulio Dapelo (Liguria), Nicola De Laurentis (Abruzzo), Maria Rosaria Cocchi(Lombardia), Anna Maria Granata (Campania), Giovanna Manca (Basilicata), Carlo Marcucci (Marche),Pasquale Mazzuca (Calabria), Luca Piscaglia (Emilia Romagna), Paolo Rossi (Lazio),Nunzio Scribano (Sicilia), Alessandro Signorini (Toscana), Marinella Tinonin(Friuli Venezia Giulia), Bruno Toniolatti (Umbria), Mauro Zanella (prov. aut. Trento).

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