12.07.2015 Views

QUESITO - Ancl

QUESITO - Ancl

QUESITO - Ancl

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PAG. 11 - Edizione Speciale Quesiti - n. 31 - V del 2011QUESITISgravi della mobilità elicenziamentonel trasferimentodi lavoratori fra due societàlegate da contratto d'affido<strong>QUESITO</strong>Una società sta procedendo alla messa in mobilità di alcuni lavoratori i quali accederanno alle listedi mobilità con relativa indennità (azienda con più di 15 dipendenti attualmente in CIG in deroga edin stato fallimentare); una nuova società avrebbe espresso la necessità di assumere con contrattoa termine uno o due di questi lavoratori. Si chiede se è possibile applicare gli sgravi contributivi perl’assunzione dei lavoratori in mobilità in considerazione del fatto che tra la I° società (cedente) e la II°società (cessionaria) è in corso un contratto d’affitto d’azienda con trasferimento di alcuni lavoratorisenza soluzione di continuità ai sensi dell’art. 2112 del c.c., tenuto conto che c’è un accordo sindacaleper i restanti lavoratori che libererebbe dall’obbligazione derivante dal suddetto art. 2112. Si precisache la I° azienda cedente è fallita nel 2009. Il curatore ha sottoscritto un contratto di affitto d’aziendacon una II° azienda (nuova) trasferendo senza soluzione di continuità alcuni lavoratori mentre i restantisono rimasti in forza presso la I° azienda in cig straordinaria. La II° azienda cessionaria, è fallita nel2010 ed il contratto d’affitto d’azienda si è risolto ed i lavoratori sono ritornati in forza alla I° azienda esono entrati in cig straordinaria. Ora è stata costituita una III° azienda (nuova) la quale ha sottoscrittocon la I° azienda un contratto d’affitto d’azienda ed ha acquisito alcuni lavoratori senza soluzione dicontinuità della I° azienda (previo accordo sindacale da parte di tutti gli altri lavoratori che rinunciavanoal diritto di cessione previsto all’art. 2112 c.c.). La I° azienda cedente, è tutt’ora in cig in deroga peraver già esaurito cassa ordinaria e straordinaria e sta avviando la mobilità volontaria e per alcunidi questi lavoratori ci sarebbe la disponibilità di essere assunti presso la III° azienda. Si valutavase fosse possibile utilizzare gli sgravi della mobilità, o far decorrere i sei mesi dal licenziamento(diritto di precedenza), per poter accedervi, nel frattempo si pensava di proporre dei contratti a tempodeterminato ai sensi della L. 368/01. A tale riguardo è stata interpellata la sede INPS di competenzache ha semplicemente negato il diritto agli sgravi, e la DPL di Modena che cautamente ha scritto chesi potrebbe anche usufruire degli sgravi.Soluzione proposta. La soluzione ipotizzata sarebbe di assumere presso la nuova ditta i lavoratoricon contratto a termine della durata di sei mesi (diritto di precedenza) senza utilizzo di sgravi contributivi,e successivamente procedere all´assunzione in mobilità.RISPOSTAEsperto:Giovambattista VavalàLe principali condizioni per il riconoscimento deibenefici contributivi di cui all’art. 8, commi 2 e 4,ovvero dell’art. 25, comma 9, della legge 223/1991,a favore delle imprese che assumono personaledipendente licenziato a seguito della procedura dimobilità, consistono:1.nel fatto che l’assunzione non sia effettuata inottemperanza di un obbligo imposto da disposizioni

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!