QUESITO - Ancl
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PAG. 11 - Edizione Speciale Quesiti - n. 31 - V del 2011QUESITISgravi della mobilità elicenziamentonel trasferimentodi lavoratori fra due societàlegate da contratto d'affido<strong>QUESITO</strong>Una società sta procedendo alla messa in mobilità di alcuni lavoratori i quali accederanno alle listedi mobilità con relativa indennità (azienda con più di 15 dipendenti attualmente in CIG in deroga edin stato fallimentare); una nuova società avrebbe espresso la necessità di assumere con contrattoa termine uno o due di questi lavoratori. Si chiede se è possibile applicare gli sgravi contributivi perl’assunzione dei lavoratori in mobilità in considerazione del fatto che tra la I° società (cedente) e la II°società (cessionaria) è in corso un contratto d’affitto d’azienda con trasferimento di alcuni lavoratorisenza soluzione di continuità ai sensi dell’art. 2112 del c.c., tenuto conto che c’è un accordo sindacaleper i restanti lavoratori che libererebbe dall’obbligazione derivante dal suddetto art. 2112. Si precisache la I° azienda cedente è fallita nel 2009. Il curatore ha sottoscritto un contratto di affitto d’aziendacon una II° azienda (nuova) trasferendo senza soluzione di continuità alcuni lavoratori mentre i restantisono rimasti in forza presso la I° azienda in cig straordinaria. La II° azienda cessionaria, è fallita nel2010 ed il contratto d’affitto d’azienda si è risolto ed i lavoratori sono ritornati in forza alla I° azienda esono entrati in cig straordinaria. Ora è stata costituita una III° azienda (nuova) la quale ha sottoscrittocon la I° azienda un contratto d’affitto d’azienda ed ha acquisito alcuni lavoratori senza soluzione dicontinuità della I° azienda (previo accordo sindacale da parte di tutti gli altri lavoratori che rinunciavanoal diritto di cessione previsto all’art. 2112 c.c.). La I° azienda cedente, è tutt’ora in cig in deroga peraver già esaurito cassa ordinaria e straordinaria e sta avviando la mobilità volontaria e per alcunidi questi lavoratori ci sarebbe la disponibilità di essere assunti presso la III° azienda. Si valutavase fosse possibile utilizzare gli sgravi della mobilità, o far decorrere i sei mesi dal licenziamento(diritto di precedenza), per poter accedervi, nel frattempo si pensava di proporre dei contratti a tempodeterminato ai sensi della L. 368/01. A tale riguardo è stata interpellata la sede INPS di competenzache ha semplicemente negato il diritto agli sgravi, e la DPL di Modena che cautamente ha scritto chesi potrebbe anche usufruire degli sgravi.Soluzione proposta. La soluzione ipotizzata sarebbe di assumere presso la nuova ditta i lavoratoricon contratto a termine della durata di sei mesi (diritto di precedenza) senza utilizzo di sgravi contributivi,e successivamente procedere all´assunzione in mobilità.RISPOSTAEsperto:Giovambattista VavalàLe principali condizioni per il riconoscimento deibenefici contributivi di cui all’art. 8, commi 2 e 4,ovvero dell’art. 25, comma 9, della legge 223/1991,a favore delle imprese che assumono personaledipendente licenziato a seguito della procedura dimobilità, consistono:1.nel fatto che l’assunzione non sia effettuata inottemperanza di un obbligo imposto da disposizioni