PAG. 14 - Edizione Speciale Quesiti - n. 31 - V del 2011QUESITIsanzione, configura, in assenza di giustificatemotivazioni al rifiuto, un inadempimentocontrattuale sotto il profilo della correttezza ebuona fede del lavoratore. In tale evenienzala soluzione prospettata (sospensione sinedie e senza retribuzione) rappresenta unasanzione disciplinare non prevista dal nostroordinamento.Pur tuttavia, è la Corte di CassazioneSezione Penale che in più riprese ha ritenutoinammissibile l’atteggiamento del lavoratoreche assume su di sé decisioni in tema disicurezza lasciando peraltro il datore di lavoroin una situazione di ingiustificata responsabilitàoggettiva.Pertanto, ha ribadito la Corte, di fronte ad unrifiuto del dipendente, il datore di lavoro deveprocedere a progressive ed efficaci sanzionidisciplinari al fine di convincere il lavoratorea cambiare idea (compatibilmente con l'art. 7dello Statuto dei lavoratori).Se tali sanzioni non raggiungono lo scopo,il datore di lavoro è tenuto a ricorrere allicenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.).Antiriciclaggio, cosa include"adempimenti in materia diamministrazione del personale" ecosa vuol dire "predisposizione egestione di un piano di assunzioni"?<strong>QUESITO</strong>Ancora sull'antiriciclaggio. Obblighi del consulente del lavoro. Leggo: "L'art. 12 comma 3 prevedel'esenzione per gli adempimenti in materia di amministrazione del personale. I CDL sono tenuti agliadempimenti antiriciclaggio solo nel caso in cui prestino attività di consulenza, come ad esempio lapredisposizione e la gestione di un piano di assunzioni di personale per conto di un'azienda". Cosainclude "adempimenti in materia di amministrazione del personale" e cosa vuol dire "predisposizionee gestione di un piano di assunzioni". Premesso che un CDL non faccia solo mera esecuzione,altrimenti sarebbe un CED e non un CDL, è ovvio e implicito che un mio cliente quando vuoleassumere un dipendente vuole essere edotto sui costi, consigliato sulla forma di assunzione, ove,quando possibile, usufruire di benefici contributivi, ecc. Ho letto pareri nettamente contrastantio molto evasivi. Visto l'onere dell'adempimento, temporale ed economico che questo eventualeobbligo comporta, vorrei essere sicura di non fare un lavoro inutile. Fosse un adempimento di pococonto si fa e basta, senza tanti cavilli.
PAG. 15 - Edizione Speciale Quesiti - n. 31 - V del 2011QUESITIRISPOSTA Esperto:Alessandro RizzaRipercorrendo velocemente la normativa,l’Unione Europea aveva già in passato con ladirettiva n. 91/308/CEE disciplinato la lotta alriciclaggio, avendo come destinatari le banche egli altri intermediari finanziari. Successivamentel’Unione Europea emanò la direttiva 2001/97/Ce, recepita in Italia mediante l’emanazione delD.Lgs. n. 56 del 20/2/2004, introducendo nuoveed importanti novità in materia di antiriciclaggio.La novità di maggiore rilevanza fu propriol’estensione degli obblighi previsti dalla leggeantiriciclaggio (legge 197/1991) anche aiprofessionisti che operano al di fuori del settorefinanziario.Il Ministero dell’Economia e delle finanzepubblicò il 3 febbraio 2006 il decreto ministerialen. 141, nel quale chiarì gli obblighi che gravanoin capo ai professionisti e le modalità diassolvimento a tali obblighi; successivamentel’ufficio italiano dei cambi emise il provvedimentodel 24 febbraio 2006 dove illustrò le modalitàapplicative per adempiere agli obblighiderivanti dalla legge antiriciclaggio; da talenormativa derivò l’obbligo dal 22 aprile 2006anche per i liberi professionisti a rispettare gliobblighi antiriciclaggio. Mediante il D.Lgs. n.109/2007, che il legislatore deputò a fornire lemisure per prevenire, contrastare e reprimereil finanziamento del terrorismo, si occupò,fino all’entrata in vigore del D. Lgs. 231/2007,della disciplina del dovere di segnalazione,introducendo importanti disposizioni in materiae conferendo allo stesso decreto il rangoeffettivo di Testo unico antiriciclaggio, cheproprio grazie alle proposte di semplificazioneformulate dal nostroConsiglio Nazionale prevede degli obblighipiù leggeri per la nostra categoria.L’iter normativo ci permette di trovare nell’art.3 del DM 141/2006 gli obblighi d’identificazioneda parte del professionista nei confronti delcliente qualora la prestazione professionalefornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento,beni o utilità di valore superiore ad 15.000,00€; il professionista però deve ponderarel’incarico conferitogli, verificando se si tratti diuna prestazione professionale che comportila movimentazione di mezzi di pagamento diimporto pari o superiore a 15.000,00 € o sia divalore non determinato o non determinabile.L’amministrazione del personale, con tuttii relativi adempimenti connessi, costituiscein ogni caso un’operazione di valore nondeterminabile (art. 3, 3° comma , DM141/2006), pertanto è oggetto di registrazionesolo il conferimento dell’incarico; infatti pertali incarichi ed adempimenti l’obbligo diregistrazione e conservazione non si applicaai singoli movimenti contabili o alle singoleoperazioni in cui essi si esplicano.D’altra parte però essendo l’argomentomolto delicato e con risvolti che possonoessere anche spiacevoli, si ritiene comunquedi non fermarsi all’art. 12 del D.lgs. 231/2007,ma si invita sempre il professionista adoperare secondo l’art 20 del TU antiriciclaggio,anche se formalmente escluso; che il clientevenga valutato basandosi sul rischio ed icriteri individuati proprio dall’art. 20. Chel’attenzione interessi gli elementi oggettivi esoggettivi finalizzati ad individuare le eventualiincongruenze nell’operatività del cliente,con una valutazione continua dell’attività delsoggetto.Il professionista deve operare unaclassificazione dei clienti in diverse categoriedi rischio con un’adeguata verifica diversa aseconda del profilo di rischio assegnato alcliente; dopo questa analisi si possono applicaree rispettare i dettami dell’art. 12, anche peril fatto che è aumentato vertiginosamente ilrischio di lavorare sottocosto o di incorrerein rischi ed impegni del tutto sproporzionatirispetto alla remunerazione.