12.07.2015 Views

QUESITO - Ancl

QUESITO - Ancl

QUESITO - Ancl

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PAG. 16 - Edizione Speciale Quesiti - n. 31 - V del 2011QUESITIIscrizioni agli enti bilaterali,dubbi di legalitàsui versamentiper i periodi pregressi<strong>QUESITO</strong>Siamo alle prese con l´obbligatorietà dell'iscrizione agli enti bilaterali, nella specia elba, in base agliaccordi del dicembre 2009 e all´atto di indirizzo sulla bilateralità del 30/06 u.s. non vi è credo dubbiodell´obbligatorietà contrattuale del versamento con decorrenza 2010; perplessità e dubbi di legalitàsorgono tuttavia relativamente alla richiesta di versamento per i periodi pregressi.RISPOSTA Esperto:Giovambattista VavalàLa vicenda degli enti bilaterali,evidentemente, non trova pace e, con essa(inevitabilmente), aziende e consulenti che viincappano. La posizione della giurisprudenzadi legittimità è nota: le clausole istitutivedegli enti bilaterali appartengono alla parteobbligatoria del contratto e, pertanto, vincolanosolo le parti firmatarie del contratto collettivo, leaziende a queste associate, nonchè quelle cheespressamente hanno deciso di darvi integraleapplicazione (Cass. 5625/2000 e 530/2003).Altrettanto nota è la posizione sinora assuntadal Ministero del lavoro (Circolare 4/2004, nota7573/2006) e dall’Inps (Circolare 74/2005),che riterrebbero una violazione del principio dicui all’art. 39 Cost. l’imposizione legale di unobbligo di adesione a tali enti.Ciò premesso, l’accordo interconfederale del15/12/2009 e l’atto di indirizzo sulla bilateralitàdel 30/06/2010, prontamente recepiti in unaserie di contratti (fra cui quello dei panificatoriartigiani), hanno ridefinito, a livello nazionale,le modalità di contribuzione agli enti, stabilendoinoltre che, a decorrere al 1° luglio 2010,le imprese artigiane che (legittimamente)decidessero di non aderire alla bilateralità sonotenute ad erogare al lavoratore una quota diretribuzione pari a 25 euro lordi mensili, pertredici mensilità, da versarsi in rate trimestralisenza assoggettamento a tfr.Il quadro normativo di riferimento, tuttavia,non risulta mutato rispetto allo status quo ante,emergendo unicamente la considerazione,di carattere prettamente economico, cheoggi è certamente più conveniente versarela contribuzione all’ente bilaterale piuttostoche corrispondere il trattamento alternativo ailavoratori.Pertanto, ferme restando le stesseconsiderazioni di sempre, per il passato comeper il presente, non si ritiene legittimato l’entebilaterale a pretendere versamenti in mancanzadi specifica iscrizione o di manifestazione divolontà in tal senso.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!