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LVI-2 - Unmig - Ministero dello Sviluppo Economico

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BUIG - Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse - Anno <strong>LVI</strong> N. 2 - 29 Febbraio 2012Le Società concessionarie sono tenute :Art. 3(Prescrizioni per l’esecuzione dei lavori)a) ad osservare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel D.D. 22 marzo 2011 nelle premesse citato,nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito nel D.P.R.9 aprile 1958, n. 128, nel D.lgs. 25 novembre 1996, n. 624 e nel D.lgs. 81/2008;b) ad osservare le eventuali prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione generale per le risorseminerarie ed energetiche - o dalla competente Div. III - Sezione U.N.M.I.G. di Roma nonché dalle altreAmministrazioni interessate a tutela di pubblici interessi;c) ad osservare, nel corso <strong>dello</strong> svolgimento delle attività di coltivazione, tutte le prescrizioni, indicazioni econdizioni indicate in premessa e in particolare nella delibera della Giunta n. 669 del 3 ottobre 2011 della RegioneAbruzzo, nel Giudizio di Compatibilità ambientale n. 1815 del 2 agosto 2011 della Regione Abruzzo, nella la nota prot.N. 18403 del 22 novembre 2011 del Comune di Atri, nella nota prot. N. 22930 del 22 novembre 2011 del Comune diPineto, nella la nota prot. n. 35661 del 25 novembre 2011 della Provincia di Teramo – Settore B13 -, nella nota prot.n. 000615 del 24 novembre 2011 del <strong>Ministero</strong> per i beni e le attività culturali – Direzione regionale per i beni culturalie paesaggistici dell’Abruzzo, che fanno parte integrante del presente decreto, dandone comunicazionedell’assolvimento delle prescrizioni alle Amministrazioni sopra indicate e a questa Direzione;d) a non apportare nessuna variazione al programma di lavoro approvato con il presente decreto senza lapreventiva autorizzazione di questa Amministrazione di intesa con la Regione Abruzzo, previa eventuale valutazione dicompatibilità ambientale;e) a provvedere all’adeguata programmazione delle chiusure minerarie dei pozzi a fine vita produttiva deipozzi stessi ed alla sistemazione delle aree ad attività lavorativa cessata.Art. 4(Canoni)Le Società concessionarie sono tenute a corrispondere alla competente Agenzia del Demanio, a decorreredalla data del 17 luglio 2006, il canone annuo anticipato, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 625/1996 nelle premesse citato,aggiornato annualmente con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno in corso.1. Le Società concessionarie sono tenute a:Art. 5(Obblighi e sanzioni)a) eseguire il programma di lavoro nelle premesse citato;b) corrispondere allo Stato l'aliquota del prodotto, calcolata secondo le modalità di cui all'art. 19 del D.lgs n.625/1996;c) far pervenire all'Amministrazione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente decreto da partedell’Agenzia del Demanio filiale Abruzzo, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione alla competente Agenziadel Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare;d) sollevare e rendere indenne l'Amministrazione da ogni azione che possa essere intentata dai terzi indipendenza dell'esecuzione dei lavori.2. Oltre a quanto disposto dall'art. 39 della legge 11 gennaio 1957 n. 6 e s.m.i., la mancata osservanza degliartt. 3, 4 e 5 del presente decreto costituisce motivo di decadenza della concessione.Art. 6(Pubblicazione e consegna)1. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato allaSocietà Adriatica Idrocarburi S.p.A. tramite l’Agenzia del Demanio Filiale Abruzzo.2. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale AmministrativoRegionale Lazio, sede di Roma, secondo le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso Straordinarioal Capo <strong>dello</strong> Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1971, n. 1199, rispettivamenteentro 60 e 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessatone abbia avuto piena conoscenza.Roma, 19 gennaio 2012Il Direttore generale: TERLIZZESE18

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