BUIG - Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse - Anno <strong>LVI</strong> N. 2 - 29 Febbraio 2012Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1982, recante “Norme di esecuzione del decreto del Presidente dellaRepubblica 24 maggio 1979, n. 886, concernente le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelmare”;Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni urgenti perla tutela delle zone di particolare interesse ambientale”;Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Istituzione del <strong>Ministero</strong>dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”;Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme per l’attuazionedel nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi egeotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”;Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Legge quadro sullearee protette”;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, recante “Disciplina dei procedimenti diconferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e inmare”;Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di “Attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa allecondizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi”;Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Testounico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre1997, n. 352”;Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni,, recante “Riordino del settoreenergetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme inmateria ambientale”;Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117 di recepimento della Direttiva comunitaria 2006/21/CErelativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante “Regolamento diorganizzazione del <strong>Ministero</strong> <strong>dello</strong> sviluppo economico”;Visto il decreto del <strong>Ministero</strong> <strong>dello</strong> sviluppo economico 4 marzo 2011 recante “Disciplinare tipo per i permessidi prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare enella piattaforma continentale” e il decreto direttoriale 22 marzo 2011, recante “Procedure operative di attuazione deldecreto 4 marzo 2011 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburiliquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del decreto ministeriale 4 marzo 2011”;Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n.5 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione esviluppo;Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1970 con il quale, a decorrere dal 13 settembre 1970, è stataaccordata alla Società AGIP S.p.A., per trenta anni, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi“A.C1.AG”, ubicata nel Mare Adriatico, nell'ambito della zona “A”;Visti i decreti ministeriali 6 agosto 1993, 20 settembre 1996 e 7 giugno 2001, di approvazione delle variazionial programma di sviluppo originario;Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1998 con il quale è stata modificata la titolarità della concessione daAgip S.p.A. a ENI S.p.A. a seguito della fusione mediante incorporazione della Società Agip S.p.A. nella Società ENIS.p.A. a decorrere dal 1 gennaio 1998;Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2001, con il quale è stata accordata la prima proroga decennale dellaconcessione fino al 13 settembre 2010 senza variazione del programma lavori;Vista l'istanza pervenuta in data 15 settembre 2009 con la quale, ai sensi dell’articolo 9, comma 8 della leggen.9 del 9 gennaio 1991, è stata chiesta una ulteriore proroga quinquennale della concessione per la prosecuzionedell’attività di produzione senza variazione del programma lavori approvato;Visto il parere favorevole della Sezione UNMIG di Bologna, di cui alla nota n. SM/3925 del 17 maggio 2010;Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 484/1994 per l'acquisizione del parere del Comitato Tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, oraCommissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie;Preso atto che la Società ha eseguito i programmi di coltivazione approvati ed ha adempiuto a tutti gli obblighiderivanti dalla concessione originaria e dalla successiva prima proroga;26
BUIG - Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse - Anno <strong>LVI</strong> N. 2 - 29 Febbraio 2012D E C R E T A:Art. 1.(Proroga della concessione)1. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, dell'art. 9 della legge 9gennaio 1991, n. 9, dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, dell’articolo 3, comma 8del decreto ministeriale 4 marzo 2011 e dell’articolo 24 del decreto direttoriale 22 marzo 2011, la concessione dicoltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinta dalla sigla “A.C1.AG”, ubicata nel Mare Adriatico, Zona “A”,di cui è titolare la Società ENI S.p.A. (c.f. n. 004849605588) con sede legale in Roma Piazzale Enrico Mattei, 1 ed Ufficiin San Donato Milanese, via Emilia n. 1 (C.a.p. 20097) e la EDISON S.p.A. (c.f. 06722600019) con sede legale inMilano Foro Buonaparte n. 31 (C.a.p. 20121) Milano, è prorogata per cinque anni a decorrere dal 14 settembre 2010fino al 14 settembre 2015.2. L’area della concessione è confermata in 152,94 chilometri quadrati, come risultante dal decretoministeriale 2 dicembre 1970 citato nelle premesseArt. 2(Programma lavori )Il presente decreto autorizza la prosecuzione del normale esercizio della coltivazione senza variazione delprogramma dei lavori già approvato.Art. 3(Obblighi e prescrizioni)La concessione è prorogata nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, del disciplinare tipo di cui aldecreto ministeriale 4 marzo 2011 e del decreto direttoriale 22 marzo 2011.Art. 4(Canoni)Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Agenzia del Demanio, filiale Emilia Romagna, il canone annuoanticipato ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, aggiornato annualmente secondol’indice ISTAT per gli anni seguenti.Art. 5(Pubblicazione e consegna)1. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse e consegnato allaSocietà richiedente tramite l’Agenzia del Demanio, filiale Emilia Romagna, secondo quanto disposto dall’articolo 8,comma 6 del decreto direttoriale 22 marzo 2011.2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionalecompetente, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo <strong>dello</strong> Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta ecentoventi giorni dalla data della notifica o dalla data di pubblicazione dell’atto.Roma, 14 febbraio 2012Il Direttore generale: TERLIZZESENUMERO DI PUBBLICAZIONE: 40.DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 2012.Proroga della concessione di coltivazione «A.C 3.AG» della Società Eni S.p.A.IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHEVista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sulla ricerca ecoltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disciplina della pescamarittima”;Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sulla ricerca ecoltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni allalegge 11 gennaio 1957, n. 6;27