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LVI-2 - Unmig - Ministero dello Sviluppo Economico

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BUIG - Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse - Anno <strong>LVI</strong> N. 2 - 29 Febbraio 2012D E C R E T A:Art. 1.(Proroga della concessione)1. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, dell'art. 9 della legge 9gennaio 1991, n. 9, dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, dell’articolo 3, comma 8del decreto ministeriale 4 marzo 2011 e dell’articolo 24 del decreto direttoriale 22 marzo 2011, la concessione dicoltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinta dalla sigla “A.C1.AG”, ubicata nel Mare Adriatico, Zona “A”,di cui è titolare la Società ENI S.p.A. (c.f. n. 004849605588) con sede legale in Roma Piazzale Enrico Mattei, 1 ed Ufficiin San Donato Milanese, via Emilia n. 1 (C.a.p. 20097) e la EDISON S.p.A. (c.f. 06722600019) con sede legale inMilano Foro Buonaparte n. 31 (C.a.p. 20121) Milano, è prorogata per cinque anni a decorrere dal 14 settembre 2010fino al 14 settembre 2015.2. L’area della concessione è confermata in 152,94 chilometri quadrati, come risultante dal decretoministeriale 2 dicembre 1970 citato nelle premesseArt. 2(Programma lavori )Il presente decreto autorizza la prosecuzione del normale esercizio della coltivazione senza variazione delprogramma dei lavori già approvato.Art. 3(Obblighi e prescrizioni)La concessione è prorogata nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, del disciplinare tipo di cui aldecreto ministeriale 4 marzo 2011 e del decreto direttoriale 22 marzo 2011.Art. 4(Canoni)Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Agenzia del Demanio, filiale Emilia Romagna, il canone annuoanticipato ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, aggiornato annualmente secondol’indice ISTAT per gli anni seguenti.Art. 5(Pubblicazione e consegna)1. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse e consegnato allaSocietà richiedente tramite l’Agenzia del Demanio, filiale Emilia Romagna, secondo quanto disposto dall’articolo 8,comma 6 del decreto direttoriale 22 marzo 2011.2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionalecompetente, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo <strong>dello</strong> Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta ecentoventi giorni dalla data della notifica o dalla data di pubblicazione dell’atto.Roma, 14 febbraio 2012Il Direttore generale: TERLIZZESENUMERO DI PUBBLICAZIONE: 40.DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 2012.Proroga della concessione di coltivazione «A.C 3.AG» della Società Eni S.p.A.IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHEVista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sulla ricerca ecoltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disciplina della pescamarittima”;Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sulla ricerca ecoltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni allalegge 11 gennaio 1957, n. 6;27

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