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(FIGC), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B ... - Rdes.it

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RIVISTA DI ISSN 1825-6678DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT Vol. VIII, Fasc. 2, 2012ACCORDO COLLETTIVOTraFEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (<strong>FIGC</strong>), <strong>LEGA</strong><strong>NAZIONALE</strong> <strong>PROFESSIONISTI</strong> <strong>SERIE</strong> B (LNP B) e l’ASSOCIAZIONEITALIANA CALCIATORI (AIC)ex art. 4 DELLA LEGGE 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioniARTICOLO 1Oggetto1.1. Il presente Accordo collettivo (di segu<strong>it</strong>o, Accordo) disciplina il trattamentoeconomico e normativo dei rapporti tra calciatori professionisti e Societàpartecipanti al campionato nazionale di Serie B.1.2. Sono allegati al presente Accordo e ne cost<strong>it</strong>uiscono parte integrante:- il modulo del contratto tipo (di segu<strong>it</strong>o: Modulo);- il modulo delle Altre Scr<strong>it</strong>ture (infra defin<strong>it</strong>e sub 3.5.);- il Regolamento del Collegio Arb<strong>it</strong>rale (di segu<strong>it</strong>o, rispettivamente,Regolamento e CA);- le tabelle di cui infra sub 4.6.ARTICOLO 2Forma del contratto individuale.Patti lim<strong>it</strong>ativi della libertà professionale2.1. Il contratto individuale tra Società e calciatore professionista (il Contratto), apena di null<strong>it</strong>à, deve essere redatto sull’appos<strong>it</strong>o modulo conforme al contrattotipo che è allegato al presente Accordo. Il Contratto deve essere sottoscr<strong>it</strong>toparimenti a pena di null<strong>it</strong>à dal calciatore e da un rappresentante della Societàmun<strong>it</strong>o dei necessari poteri. Il Contratto va redatto e sottoscr<strong>it</strong>to in treesemplari: uno è di competenza della Società; uno è di competenza delcalciatore; uno destinato al depos<strong>it</strong>o presso la Lega a cura della Società.2.2. Ai sensi dell’art. 4, sesto comma, della legge 23 marzo 1981 n° 91 e successivemodificazioni, sono nulli i patti di non concorrenza o comunque lim<strong>it</strong>ativi della


162 Accordi Collettivilibertà professionale del calciatore per il periodo successivo alla risoluzionedel Contratto. Sono ammessi i patti di opzione a favore sia della Società siadel calciatore, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specificoa favore di chi concede l’opzione e che il lim<strong>it</strong>e di durata complessiva delContratto, cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a, tale durata complessiva, dalla somma della durata nellostesso prevista e dall’eventuale prolungamento rappresentato dall’opzione(a prescindere dalla durata del rapporto inter partes, che è cosa diversa dalContratto), non superi la durata massima prevista dalla legge. Non sonoconsent<strong>it</strong>i patti di prelazione, né il Contratto può essere integrato, durante Iosvolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.2.3 Le parti potranno prevedere la facoltà di recesso anticipato dal rapporto diprestazione sportiva a condizione che: i) il dir<strong>it</strong>to di recesso sia reciprocamenteconcesso; ii) la durata del contratto sia superiore a due stagioni sportive; iii)il dir<strong>it</strong>to di recesso sia eserc<strong>it</strong>abile unicamente in relazione all’ultima stagionesportiva contrattualmente prevista; iv) sia previsto per entrambe le parti ilversamento di un corrispettivo onnicomprensivo lordo da quantificare almomento della sottoscrizione del contratto; v) al momento della sottoscrizionedel contratto il calciatore abbia compiuto 28 anni. Il mancato rispetto anchedi una sola delle condizioni sopra indicate cost<strong>it</strong>uirà motivo di null<strong>it</strong>à dellaclausola. La parte che vorrà eserc<strong>it</strong>are detta facoltà dovrà darnecomunicazione scr<strong>it</strong>ta a mezzo raccomandata a.r., da inviarsi contestualmenteanche alla LNP-B, entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile dellapenultima stagione sportiva contrattualmente prevista. A pena di inefficaciadel recesso, il versamento del corrispettivo dovrà essere effettuato entro 10giorni lavorativi dalla comunicazione di recesso a mezzo bonifico bancarioovvero assegno circolare, avendo cura di inviare alla Lega di competenza eall’altra parte, entro gli ulteriori 10 giorni lavorativi, l’attestazione delpagamento per l’accertamento del corretto perfezionamento dell’<strong>it</strong>er.ARTICOLO 3Depos<strong>it</strong>o3.1 La Società deve depos<strong>it</strong>are entro dieci giorni dalla sottoscrizione, nei periodiprevisti dall’ordinamento federale, il Contratto presso la LNP-B che effettueràle verifiche di sua competenza e ne curerà immediatamente la trasmissionealla <strong>FIGC</strong> per la relativa approvazione ai sensi dell’articolo 4 della legge 23marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni. La società dovrà darecomunicazione al Calciatore dell’avvenuto depos<strong>it</strong>o del contratto presso laLNP-B.3.2. Qualora la Società non depos<strong>it</strong>i il Contratto entro dieci giorni dallasottoscrizione, può provvedervi direttamente il Calciatore, informandonecontestualmente per iscr<strong>it</strong>to la Società, entro il termine di venti giorni dal


Accordo collettivo tra <strong>FIGC</strong>, LNP-B e AIC 163ricevimento della comunicazione del mancato depos<strong>it</strong>o effettuata dalla Societàa mezzo lettera raccomandata a/r o corriere espresso o consegna a mani; inmancanza di tale comunicazione il calciatore potrà provvedere direttamenteal depos<strong>it</strong>o comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla sottoscrizione.3.3. Il tempestivo depos<strong>it</strong>o del Contratto è condizione, ricorrendo gli altripresupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della<strong>FIGC</strong>.3.4. La <strong>FIGC</strong> invierà prontamente le sue decisioni alla LNP-B, perché quest’ultimadia immediata comunicazione alla Società e al Calciatore dell’avvenuta omancata approvazione.In mancanza di approvazione espressa della <strong>FIGC</strong> entro il trentesimo giornosuccessivo al depos<strong>it</strong>o del Contratto, ovvero nel minor termine eventualmenteprevisto dalle norme annualmente emanate dalla <strong>FIGC</strong> per la predettaapprovazione, quest’ultima si intenderà tac<strong>it</strong>amente manifestata.3.5. Le pattuizioni del Contratto possono essere modificate o integrate con leAltre Scr<strong>it</strong>ture, cui si applicano le stesse regole previste per il Contratto(quelle di cui sub 2.1. e 2.2.), nonché le previsioni di cui sub 3.1. a 3.4. Ilmodulo delle Altre Scr<strong>it</strong>ture contiene una clausola che specifica che essesono parte integrante e inscindibile del Contratto.3.6. Il Calciatore ha dir<strong>it</strong>to di ottenere dalla Società un equo indennizzo nel casoche il Contratto non ottenga l’approvazione della <strong>FIGC</strong> per fatto non imputabileal calciatore o al suo agente. La società ha dir<strong>it</strong>to di rivalsa nei confronti deldiverso soggetto giuridico eventualmente responsabile.La misura dell’indennizzo è determinata dal CA, su istanza del calciatore,tenuto conto anche dell’eventuale stipulazione da parte del calciatore di altroContratto ovvero di accordo economico con Società partecipante alCampionato Nazionale Dilettanti, della durata e dell’ammontare dello stesso.L’indennizzo può essere determinato anche d’intesa tra le parti, in formascr<strong>it</strong>ta a pena di null<strong>it</strong>à, ma esclusivamente dopo la mancata approvazionedel Contratto.(Norma trans<strong>it</strong>oria)Fino alla data del 31 dicembre 2011, nelle more della definizione delleprocedure di competenza della <strong>FIGC</strong> per l’approvazione dei Contratti, simanterranno le attuali modal<strong>it</strong>à di approvazione da parte della LNP-B, fermorestando l’invio di tutte le copie dei Contratti alla <strong>FIGC</strong>.ARTICOLO 4Retribuzione4.1. La retribuzione del Calciatore può essere fissa o composta di una parte fissae di una variabile. In quest’ultimo caso, la parte variabile può essere legata a


164 Accordi Collettivirisultati sportivi, individuali del calciatore o collettivi della squadra e anche aobiettivi non sportivi individuali del calciatore, come meglio r<strong>it</strong>erranno diindividuarli le parti di comune accordo, e secondo le seguenti regole.Ove pattu<strong>it</strong>a, la parte variabile:(i) non potrà eccedere, per ogni stagione sportiva di durata del contratto,separatamente considerata, il 100% (centopercento) di quella fissaannua, qualora quest’ultima sia concordata fino all’importo di Euro100.000,00 lordi;(ii) non avrà lim<strong>it</strong>azione alcuna, per ogni stagione sportiva di durata delcontratto, separatamente considerata, qualora la parte fissa annua siaconcordata in un importo superiore ad Euro 100.000,00 lordi;(iii)non avrà lim<strong>it</strong>azione alcuna, nel caso di stipula di primo contratto daprofessionista.4.2. La retribuzione deve essere espressa al lordo. Nel Contratto pluriennale laretribuzione dovrà essere indicata obbligatoriamente per ciascuna stagionesportiva e per ciascuna categoria professionistica; non può in ogni caso essereinferiore al minimo previsto dalle tabelle allegate all’accordo collettivo dicategoria.4.3. La quota lorda spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promopubblic<strong>it</strong>ariedella Società può essere o meno conglobata nella parte fissadella retribuzione. La relativa pattuizione deve essere indicata nel Contrattoe/o nelle Altre Scr<strong>it</strong>ture.4.4. Società e calciatori possono altresì stipulare appos<strong>it</strong>e intese aventi ad oggettoi cosiddetti Premi Collettivi, cioè premi legati al conseguimento di risultatisportivi di squadra, analogamente a quanto previsto all’articolo 4.1 cheprecede.La pattuizione deve essere stipulata tra un rappresentante della Società mun<strong>it</strong>odei necessari poteri e i Calciatori tesserati, ovvero, da almeno tre di loromun<strong>it</strong>i di procura rilasciata dagli altri in forma scr<strong>it</strong>ta, che conferisca airappresentanti il potere di negoziare e pattuire i risultati che generanol’erogazione del premio collettivo, il suo ammontare complessivo ed i cr<strong>it</strong>eridi assegnazione delle quote tra i singoli aventi dir<strong>it</strong>to, ovvero la volontà deiCalciatori aventi dir<strong>it</strong>to di procedere alla suddivisione delle quote con cr<strong>it</strong>ericoncordati direttamente tra loro.La Società è estranea a eventuali controversie relative all’effettiva e correttaapplicazione dei cr<strong>it</strong>eri di formazione e di assegnazione delle quote di PremioCollettivo. Le intese oggetto del presente articolo vanno depos<strong>it</strong>ate, un<strong>it</strong>amenteall’eventuale procura, presso la LNP-B a cura della Società entro 20 (venti)giorni dalla chiusura del periodo dei trasferimenti di gennaio. La LNP-Btrasmetterà copia delle stesse alla Federazione.Sono consent<strong>it</strong>i, per ciascuna competizione agonistica, più premi collettiviper obiettivi specifici. I premi collettivi nell’amb<strong>it</strong>o della stessa competizionenon sono cumulabili.


Accordo collettivo tra <strong>FIGC</strong>, LNP-B e AIC 1654.5. In caso di accordi aventi ad oggetto la licenza dei dir<strong>it</strong>ti di immagine perprestazioni di carattere promo-pubblic<strong>it</strong>ario o di testimonial tra Società ecalciatori si terrà conto delle previsioni della Convenzione sulla Pubblic<strong>it</strong>à.4.6. Il trattamento economico minimo del rapporto è determinato nelle tabelleallegate al presente Accordo, che potranno essere modificate d’intesa tra leparti contraenti.ARTICOLO 5Pagamento della retribuzione5.1. Le somme corrisposte al calciatore per i t<strong>it</strong>oli di cui all’art. 4 sono comprensive,ove non diversamente previsto nel Contratto o nelle Altre Scr<strong>it</strong>ture, di ogniemolumento, indenn<strong>it</strong>à od assegno cui il calciatore abbia dir<strong>it</strong>to a t<strong>it</strong>olo dicorrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali r<strong>it</strong>irie di qualsiasi ulteriore indenn<strong>it</strong>à o trattamento possa spettare al calciatore inforza di legge o di Contratto. E’ fatta salva esclusivamente l’indenn<strong>it</strong>à di finecarriera di cui infra sub art. 20.5.2. La retribuzione, nella sua parte fissa, deve essere corrisposta entro il giorno20 del mese solare successivo in ratei mensili posticipati di uguale importo enon può essere unilateralmente ridotta o sospesa, salvo quanto previsto dalpresente Accordo. La retribuzione, nella sua Parte Variabile, deve esserecorrisposta con le modal<strong>it</strong>à previste nel Contratto o nelle Altre Scr<strong>it</strong>ture. Inassenza di diversa specifica pattuizione, la Parte Variabile maturata dalCalciatore entro la fine del girone d’andata dovrà essere corrispostaun<strong>it</strong>amente alla prima mensil<strong>it</strong>à successiva alla fine del girone medesimo; laParte Variabile maturata dopo la fine del girone d’andata dovrà esserecorrisposta un<strong>it</strong>amente alla mensil<strong>it</strong>à di giugno.5.3. I pagamenti di quanto dovuto ai calciatori devono essere effettuatiesclusivamente tram<strong>it</strong>e bonifico presso l’ist<strong>it</strong>uto bancario indicato dalcalciatore all’atto della sottoscrizione del contratto o mediante successivacomunicazione scr<strong>it</strong>ta alla società da allegarsi al contratto depos<strong>it</strong>ato.5.4. In caso di moros<strong>it</strong>à di oltre un mese nel pagamento della retribuzione, ilcalciatore ha dir<strong>it</strong>to alla rivalutazione monetaria in base all’indice dei prezzicalcolato dall’lSTAT per la scala mobile per i lavoratori dell’industria e agliinteressi legali, da calcolarsi sull’importo netto, a decorrere dal primo giornosuccessivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.ARTICOLO 6Formazione culturale dei calciatori6.1. La Società deve promuovere e sostenere, in armonia con le aspirazioni deicalciatori con cui è legata da rapporto contrattuale, iniziative o ist<strong>it</strong>uzioni peril miglioramento ed incremento della cultura.


166 Accordi Collettivi6.2. Spetta alla <strong>FIGC</strong>, d’intesa con I’AIC e la LNP-B, indicare le condizioni cuidevono attenersi le Società, compatibilmente con le esigenze dell’attiv<strong>it</strong>àsportiva e della Società, per agevolare la frequenza dei corsi e la preparazioneagli esami dei calciatori che intendano proseguire gli studi o conseguire unaqualificazione professionale.ARTICOLO 7Preparazione precampionato ed allenamenti.Partecipazione alle gare. Trasferte7.1. La Società fornisce al calciatore attrezzature idonee alla preparazione e mettea sua disposizione un ambiente consono alla sua dign<strong>it</strong>à professionale. Inogni caso il calciatore ha dir<strong>it</strong>to di partecipare agli allenamenti e allapreparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cuiinfra sub art. 11.7.2. Salvo i casi di malattia od infortunio accertati, il calciatore deve parteciparea tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla Società, nonché atutte le gare ufficiali o amichevoli che la Società stessa intenda disputaretanto in Italia quanto all’estero.7.3. In occasione di trasferte o r<strong>it</strong>iri il calciatore deve usufruire di adeguati mezzidi trasporto - di volta in volta stabil<strong>it</strong>i dalla Società - a cura e spese dellastessa, la quale è tenuta altresì a fornire al calciatore alloggio e v<strong>it</strong>to.ARTICOLO 8Lim<strong>it</strong>i allo svolgimento di altre attiv<strong>it</strong>à8.1 Al calciatore è vietato svolgere altre attiv<strong>it</strong>à sportive, lavorative odimprend<strong>it</strong>oriali nel periodo di durata del Contratto, salvo preventivaautorizzazione scr<strong>it</strong>ta della società.8.2 L’autorizzazione allo svolgimento di altra attiv<strong>it</strong>à lavorativa o imprend<strong>it</strong>orialenon già precedentemente autorizzata ai sensi dell’Accordo può essere negatase l’attiv<strong>it</strong>à è incompatibile, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, conl’esercizio dell’attiv<strong>it</strong>à agonistico-sportiva. L’eventuale diniego della societàdovrà essere succintamente motivato e dovrà essere comunicato al Calciatoreentro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione.Trascorso tale termine, senza che la società abbia comunicato il propriodiniego, l’autorizzazione si intenderà concessa. La presente disposizione nonsi applicherà in relazione alle attiv<strong>it</strong>à già in corso al momento dell’entrata invigore dell’Accordo. È obbligo del Calciatore, a richiesta della Società, fornireil completo elenco e ogni informazione relativa alle attiv<strong>it</strong>à lavorative oimprend<strong>it</strong>oriali eventualmente in corso.8.3 In caso di rifiuto da parte della Società di concedere l’autorizzazione, il giudiziosulla compatibil<strong>it</strong>à è di competenza del CA e dovrà svolgersi con il r<strong>it</strong>oaccelerato.


Accordo collettivo tra <strong>FIGC</strong>, LNP-B e AIC 167ARTICOLO 9Tutela san<strong>it</strong>aria9.1. Il calciatore deve curare la propria integr<strong>it</strong>à psico-fisica in funzione delleprestazioni sportive che è tenuto a fornire e deve astenersi da qualsiasi attiv<strong>it</strong>àche possa mettere a rischio la sua incolum<strong>it</strong>à e la sua migliore condizionepsico-fisica.9.2. Le Società e i calciatori sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizionidi legge, del CONI e della <strong>FIGC</strong> in materia di tutela della salute e di lotta aldoping. Il calciatore deve sottoporsi ai prelievi e controlli medici, ancheperiodici e/o preventivi, ivi compresi i prelievi e i controlli sangue-urina,predisposti dalla Società, dal CONI e dalla <strong>FIGC</strong> per l’implementazione deicontrolli antidoping e per la migliore tutela della sua salute.9.3. La violazione da parte di società e/o calciatori delle disposizioni di cui all’art.9.2. comporta l’applicazione delle sanzioni sportive previste dai regolamentivigenti.ARTICOLO 10Istruzioni tecniche, obblighi e regole di comportamento10.1. Il calciatore deve adempiere la propria prestazione sportiva nell’amb<strong>it</strong>odell’organizzazione predisposta dalla Società e con l’osservanza delle istruzion<strong>it</strong>ecniche e delle altre prescrizioni impart<strong>it</strong>e per il conseguimento degli scopiagonistici.10.2. Il calciatore è tenuto ad osservare strettamente il dovere di fedeltà nei confrontidella Società.10.3. Il calciatore deve ev<strong>it</strong>are comportamenti che siano tali da arrecare pregiudizioall’immagine della Società.10.4. Le prescrizioni attinenti al comportamento di v<strong>it</strong>a del calciatore sono leg<strong>it</strong>timee vincolanti, previa accettazione delle stesse da parte del calciatore,accettazione che non potrà essere irragionevolmente rifiutata, soltanto segiustificate da esigenze proprie dell’attiv<strong>it</strong>à professionistica da svolgere, salvoin ogni caso il rispetto della dign<strong>it</strong>à umana.10.5. Il calciatore deve custodire con diligenza gli indumenti ed i materiali sportiviforn<strong>it</strong>i dalla Società e si impegna a rifondere il valore degli stessi se smarr<strong>it</strong>io deteriorati per sua colpa.10.6. Il calciatore non ha dir<strong>it</strong>to di interferire nelle scelte tecniche, gestionali eaziendali della Società.ARTICOLO 11Inadempimenti e clausole penali11.1. Al calciatore che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali verso la Società,


168 Accordi Collettiviovvero agli obblighi derivanti da Regolamenti Federali, fonti normative, statualio federali, che siano rilevanti con la, o integrative della, disciplina contrattuale,sono applicabili i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla grav<strong>it</strong>àdell’inadempimento:a) ammonizione scr<strong>it</strong>ta;b) multa;c) riduzione della retribuzione;d) esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazioneprecampionato con la prima squadra;e) risoluzione del Contratto.L’ammonizione scr<strong>it</strong>ta è applicata direttamente dalla società, entro il termineperentorio di 20 giorni dalla conoscenza del fatto, previa contestazione scr<strong>it</strong>tadell’addeb<strong>it</strong>o e sent<strong>it</strong>a la difesa del calciatore nei cinque giorni successivialla contestazione.La multa può essere applicata direttamente dalla società, entro il termineperentorio di 20 giorni dalla conoscenza del fatto, previa contestazione scr<strong>it</strong>tadell’addeb<strong>it</strong>o e sent<strong>it</strong>a la difesa del calciatore nei cinque giorni successivialla contestazione, a condizione che l’importo della sanzione non sia superioreal 5% (cinquepercento) della retribuzione fissa mensile lorda.In caso di applicazione diretta della sanzione, l’impugnativa del provvedimentoadottato seguirà il r<strong>it</strong>o accelerato all’uopo previsto dal regolamento del CollegioArb<strong>it</strong>rale, con ricorso da presentarsi entro il termine perentorio di 15 giornidall’avvenuto ricevimento della comunicazione della sanzione.Nel caso di esclusione temporanea del calciatore dagli allenamenti o dallapreparazione precampionato con la prima squadra quando le condotte e les<strong>it</strong>uazioni delineate siano tali da non consentire, senza obiettivo immediatonocumento per la Società, la partecipazione del calciatore alla preparazionee/o agli allenamenti con la prima squadra, la Società medesima, previacontestazione scr<strong>it</strong>ta al calciatore degli addeb<strong>it</strong>i, può disporre in via provvisoriae diretta l’esclusione dalla detta preparazione e/o dai detti allenamenti, purchécontestualmente inoltri al calciatore ed al Collegio Arb<strong>it</strong>rale, con ilprocedimento con r<strong>it</strong>o accelerato, la relativa proposta di irrogazione dellasanzione (salva ogni altra contestuale domanda, quali quelle di riduzione dellaretribuzione o di risoluzione). Nel medesimo procedimento, il calciatore potràrichiedere la reintegrazione o la risoluzione del Contratto e in tal caso il CollegioArb<strong>it</strong>rale, ricorrendone i presupposti, potrà adottare nei confronti della Societàanche i provvedimenti di cui pure sub art. 12.In tutti gli altri casi, devono seguirsi le procedure previste dal Regolamentodel Collegio arb<strong>it</strong>rale e pertanto il ricorso della società deve contenere laproposta di provvedimento sanzionatorio, che deve essere inviata al calciatoree al Collegio Arb<strong>it</strong>rale entro il termine perentorio di venti giorni dallaconoscenza dell’inadempimento o dalla defin<strong>it</strong>iv<strong>it</strong>à del provvedimento disqualifica.


Accordo collettivo tra <strong>FIGC</strong>, LNP-B e AIC 16911.2. L’ammonizione scr<strong>it</strong>ta consiste nell’intimazione al calciatore di non ricaderein futuro nel medesimo inadempimento contestatogli.11.3. La multa consiste in una penal<strong>it</strong>à contrattuale, il cui importo è proporzionatoalla grav<strong>it</strong>à dell’inadempimento e non può superare il 25%(venticinquepercento) della retribuzione fissa mensile lorda. La multa,nell’ipotesi di cumulo di più infrazioni commesse nello stesso mese, non puòcomunque eccedere il 50% (cinquantapercento) della retribuzione fissamensile lorda.11.4. La riduzione della retribuzione ha funzione di riequilibrio del sinallagma, ed èregolata come di segu<strong>it</strong>o:(i) Nel caso di squalifica da parte degli organi della Giustizia Sportivanazionale o internazionale, la riduzione della retribuzione effettiva lorda,per il periodo corrispondente alla durata della squalifica, non potrà esseresuperiore al 50% (cinquantapercento) della retribuzione dovuta pertale periodo. Ai fini della quantificazione della eventuale riduzione, s<strong>it</strong>errà conto:a) della parte fissa della retribuzione;b) della natura del comportamento antiregolamentare posto in esseree sanzionato e dell’elemento soggettivo che hanno determinatola squalifica. In particolare, la riduzione della retribuzione nonpotrà essere applicata qualora il calciatore dimostri che lasqualifica sia stata comminata, a segu<strong>it</strong>o di comportamenti dallostesso tenuti nell’esclusivo interesse sportivo dejla squadra (at<strong>it</strong>olo meramente esemplificativo c.d. fallo da ultimo uomo);c) della misura del pregiudizio, anche all’immagine, arrecato allaSocietà.(ii) In tutti gli altri casi la riduzione della retribuzione potrà riguardare anchela parte variabile. La sanzione comunque non potrà superare ilmassimale di riduzione del 50%, ad eccezione di quanto previsto allasuccessiva lett. (iii);(iii) In caso di squalifica per doping, la riduzione della retribuzione, inalternativa o in subordine alla domanda di risoluzione del Contratto,può essere pari all’intera retribuzione, fissa e variabile, dovuta per ilperiodo di durata della squalifica, con decorrenza dalla sospensionecautelare deliberata dagli organi di giustizia sportiva. Tale previsioneopera anche nei casi di illec<strong>it</strong>o sportivo o violazione dei divieti di qualsiasifonte in materia di scommesse, con decorrenza dall’efficacia delprovvedimento disciplinare deliberato dagli Organi di Giustizia Sportiva,anche se non defin<strong>it</strong>ivo.(iv) La riduzione della retribuzione non può in ogni caso comportare unadiminuzione della retribuzione al di sotto di quella prevista nella Tabelladi Retribuzione Minima.11.5. La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scr<strong>it</strong>ture; gli


170 Accordi Collettivieffetti della risoluzione sulle intese ex articolo 4.3 sono determinati dal CollegioArb<strong>it</strong>rale in applicazione dei principi generali del dir<strong>it</strong>to civile. La risoluzionepuò essere ottenuta dalla Società anche nel caso di condanna del Calciatorea pena detentiva, per reati non colposi, comminata in Italia o all’estero, passatain giudicato.11.6. Nel caso di Calciatore tesserato a segu<strong>it</strong>o di cessione temporanea del contratto(ivi compresi i casi di compartecipazione), alla risoluzione consegue il dir<strong>it</strong>todella società cedente di pretendere il ripristino, con decorrenza dalla data dirisoluzione, dell’originario rapporto tra essa ed il Calciatore fino al termineoriginariamente previsto per tale rapporto. La società cedente decade daldir<strong>it</strong>to al ripristino decorsi quindici giorni da quello in cui ha ricevutoinformazione della risoluzione, informazione della quale è in ogni caso oneratoil calciatore che dovrà provvedervi in forma scr<strong>it</strong>ta.11.7. La risoluzione del Contratto e/o la riduzione della retribuzione per causederivanti da malattia o infortunio (inidone<strong>it</strong>à o inabil<strong>it</strong>à) sono disciplinate infrasub art. 15.ARTICOLO 12Azioni a tutela dei dir<strong>it</strong>ti del calciatore12.1. Il calciatore ha dir<strong>it</strong>to di ottenere, con ricorso al CA, il risarcimento del dannoe/o la risoluzione del Contratto quando la Società abbia violato gli obblighicontrattuali cui è tenuta nei suoi confronti.12.2. Nell’ipotesi di violazione della previsione di cui sub 7.1., il calciatore puòdiffidare per iscr<strong>it</strong>to la Società, inv<strong>it</strong>andola ad adempiere. Qualora la Societànon adempia spontaneamente entro il termine perentorio di giorni 3 (tre)dalla ricezione della diffida, il calciatore può adire il CA per ottenere a suascelta la reintegrazione ovvero la risoluzione del Contratto. In entrambi i casiil calciatore ha altresì dir<strong>it</strong>to al risarcimento del danno in misura non inferioreal 20% (ventipercento) della parte fìssa della retribuzione annua lorda.12.3. La richiesta di reintegrazione può essere proposta dal calciatore anche nelprocedimento promosso dalla Società ex 11.1.12.4. Se, dopo la pronuncia del CA di reintegrazione del calciatore, la Società nonprovvede entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla ricezione dellacomunicazione del dispos<strong>it</strong>ivo del lodo, il calciatore ha dir<strong>it</strong>to di ottenere dalCA la risoluzione del Contratto ed il risarcimento del danno, da determinarsinella misura della retribuzione contrattuale dovuta fino al termine della stagionesportiva.12.5. Il CA, se ravvisa ipotesi di infrazioni di carattere disciplinare, nel caso previstonel presente art. 12 e in ogni altro procedimento di sua competenza, provvedea rimettere gli atti avanti alla Procura Federale per eventuali provvedimentidi competenza.12.6. In ogni ipotesi in cui il calciatore sia escluso, anche in via preventiva, dalla


Accordo collettivo tra <strong>FIGC</strong>, LNP-B e AIC 171preparazione e/o dagli allenamenti con la prima squadra, resta comunquefermo l’obbligo della Società di fornire al calciatore attrezzature idonee allapreparazione atletica e mettere a sua disposizione un ambiente consono allasua dign<strong>it</strong>à professionale ai sensi dell’art. 7.1., salva espressa rinuncia scr<strong>it</strong>tadel calciatore.12.7. La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scr<strong>it</strong>ture. IICA determina inoltre, in applicazione dei principi generali del dir<strong>it</strong>to civile, glieffetti della risoluzione sulle intese di cui supra sub art. 4.4.ARTICOLO 13Moros<strong>it</strong>à13.1. Cost<strong>it</strong>uisce motivo di risoluzione del Contratto la moros<strong>it</strong>à della Società nelpagamento del rateo mensile della parte fissa della retribuzione, qualora taleinadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termineprevisto sub 5.2., ed a condizione che, decorso anche tale ultimo termine peril pagamento, il calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Societàmediante lettera raccomandata A.R., inviata in copia con le stesse modal<strong>it</strong>àalla Lega. Cost<strong>it</strong>uisce altresì motivo di risoluzione del Contratto la moros<strong>it</strong>àdella Società nel pagamento della Parte Variabile della retribuzione, qualoratale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termineconvenuto dalle parti (supra sub 5.2.), ed a condizione che, decorso anchetale ultimo termine per il pagamento, il calciatore abbia provveduto a metterein mora la Società mediante lettera raccomandata A.R., inviata in copia conle stesse modal<strong>it</strong>à alla Lega.13.2. Nel caso di calciatore che sia tesserato per Società in conseguenza di cessionetemporanea del Contratto di cui alla legge 23 marzo 1981, n° 91 e successivemodificazioni, la comunicazione di cui sub 13.1., con le stesse modal<strong>it</strong>à etermini, deve essere inviata anche alla Società cedente il Contratto a t<strong>it</strong>olotemporaneo. Analoga comunicazione deve essere inviata, in caso di cessionedefin<strong>it</strong>iva con dir<strong>it</strong>to di partecipazione, alla Società t<strong>it</strong>olare di tale dir<strong>it</strong>to.13.3. La risoluzione del Contratto non può essere pronunciata qualora la Societàprovveda, entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata di messa inmora, al pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi mediante bonifico bancariosul conto del calciatore.13.4. Decorso inutilmente il termine di cui sub 13.3., il calciatore, per ottenere larisoluzione del Contratto, deve farne richiesta al CA entro e non oltre il 20giugno della stagione sportiva in corso al momento della richiesta di risoluzione.13.5. La Società ha dir<strong>it</strong>to di cost<strong>it</strong>uirsi nei modi e nei tempi previsti dalRegolamento.13.6. Qualora venga dichiarata la risoluzione del Contratto, il calciatore, a t<strong>it</strong>olo dirisarcimento del danno, ha dir<strong>it</strong>to di percepire un importo, da corrispondersimensilmente, pari alla parte fissa della retribuzione ancora dovuta, fino alla


172 Accordi Collettiviscadenza del Contratto o fino alla data di efficacia di un nuovo Contratto conaltra Società ovvero di accordo economico con Società partecipante alCampionato Nazionale Dilettanti, se questo interviene prima della scadenzadel Contratto, nonché un importo, equ<strong>it</strong>ativamente determinato dal CA, arichiesta del calciatore, che tenga conto dell’ammontare della eventuale ParteVariabile e dei Premi Collettivi, se maturati.13.7. Nel caso di calciatore tesserato a segu<strong>it</strong>o di cessione temporanea delContratto, la risoluzione determina il ripristino, con decorrenza dalladeclaratoria di risoluzione, dell’originario rapporto tra Società cedente ed ilcalciatore fino al termine previsto per tale rapporto, a condizione che la Societàcedente provveda dandone contestuale comunicazione alla Lega, all’integralepagamento in favore del calciatore, salvo regresso ed entro il termine didecadenza di venti giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione,di tutte le competenze previste a carico della Società cessionaria e giàmaturate.Il pagamento dovrà essere effettuato con le modal<strong>it</strong>à di cui sub 13.3.13.8. Fino al termine della stagione in corso la Società cedente dovrà corrispondereal calciatore l’eventuale maggiore parte fissa della retribuzione pattu<strong>it</strong>a conla Società cessionaria, salvo regresso verso quest’ultima per la parte di taleretribuzione eccedente quella da essa pattu<strong>it</strong>a.13.9. Nel caso di sussistenza di un dir<strong>it</strong>to di partecipazione sul Contratto delcalciatore, la risoluzione comporta, con decorrenza dalla sua declaratoria, lacost<strong>it</strong>uzione di un rapporto contrattuale esclusivamente tra la Società t<strong>it</strong>olaredel dir<strong>it</strong>to di partecipazione ed il calciatore alle condizioni predeterminateall’atto della cost<strong>it</strong>uzione del dir<strong>it</strong>to di partecipazione, sempre che la Societàt<strong>it</strong>olare di detto dir<strong>it</strong>to dichiari di volersi avvalere di tale facoltà e provvedadandone contestuale comunicazione alla Lega, all’integrale pagamento, entroil termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della declaratoriadi risoluzione, di tutte le competenze previste a carico della Società morosa egià maturate a favore del calciatore.Il pagamento dovrà essere effettuato con le modal<strong>it</strong>à di cui sub 13.3.13.10.La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scr<strong>it</strong>ture. IlCA determina inoltre, in applicazione dei principi generali del dir<strong>it</strong>to civile, glieffetti della risoluzione sulle intese di cui supra sub art. 4.4.ARTICOLO 14Malattia e infortunio14.1. In caso di malattia ovvero di infortunio per il periodo di inabil<strong>it</strong>à (fatte salvele previsioni di cui infra sub 15 e sottoparagrafi) spetta al calciatore laretribuzione stabil<strong>it</strong>a dal Contratto fino alla scadenza dello stesso, mentre laSocietà beneficerà delle eventuali indenn<strong>it</strong>à assicurative pattu<strong>it</strong>e a propriofavore.


Accordo collettivo tra <strong>FIGC</strong>, LNP-B e AIC 17314.2. Le spese di assistenza san<strong>it</strong>aria e farmaceutica, degli eventuali interventichirurgici e quelle di degenza in Ist<strong>it</strong>uti ospedalieri o in Case di cura sono acarico della Società per quanto non sia coperto dalle prestazioni del serviziosan<strong>it</strong>ario nazionale.14.3. Nell’ipotesi che il calciatore non intenda usufruire dell’assistenza san<strong>it</strong>ariaproposta dalla Società, dovrà darne motivata comunicazione scr<strong>it</strong>ta aquest’ultima, specificando i professionisti e le strutture san<strong>it</strong>arie di idoneaqualificazione ai quali intende ricorrere. La Società sarà tenuta a concorrerealle spese relative all’assistenza san<strong>it</strong>aria scelta, ivi compresi interventichirurgici, medicinali, degenza in ist<strong>it</strong>uti ospedalieri o Case di cura, eriabil<strong>it</strong>azione sostenute dal calciatore, in misura non superiore al costonormalmente necessario per assicurare al calciatore medesimo un’assistenzaspecialistica o di idonea qualificazione. Il calciatore, in tale ipotesi, è tenuto afornire alla Società piena informazione sui trattamenti anche medicinaliricevuti, trasmettendo a tal fine ogni relativa documentazione medico-san<strong>it</strong>aria.14.4. Le previsioni di cui sub 14.1., 14.2., 14.3. così come quelle di cui infra subart. 15, trovano applicazione anche nell’ipotesi di infortunio occorso alcalciatore in occasione di gare o allenamenti delle squadre nazionali.ARTICOLO 15Inabil<strong>it</strong>à e inidone<strong>it</strong>à del calciatore15.1. Ai fini delle previsioni di cui al presente art. 15 e norme connesse:a) per inidone<strong>it</strong>à si intende la condizione morbosa del calciatore (certificatadalia competente A.S.L. o equivalente struttura pubblica ai sensi delleleggi e dei provvedimenti amministrativi applicabili) che ne rendetotalmente impossibile la prestazione lavorativa a t<strong>it</strong>olo defin<strong>it</strong>ivo otemporaneo;b) per inabil<strong>it</strong>à si intende la condizione morbosa del calciatore che, purnon implicando l’impossibil<strong>it</strong>à totale di rendere la prestazione, ècomunque tale da non consentirgli di partecipare ad allenamenti chenon siano esclusivamente di recupero funzionale.La certificazione della condizione di inabil<strong>it</strong>à è fatta da un medico sportivo oda una struttura medica organizzata che, su istanza della Società, è nominato/a dalla CA, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento.15.2. L’inabil<strong>it</strong>à e l’inidone<strong>it</strong>à possono essere dipendenti da fatto e colpa delcalciatore, ovvero da eventi allo stesso non imputabili.15.3. In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro il calciatore deve avvertireimmediatamente la Società ed inviare entro 3 (tre) giorni il certificato medicoattestante l’inabil<strong>it</strong>à.15.4. Qualora l’inabil<strong>it</strong>à del calciatore per malattia o infortunio, ovvero la suainidone<strong>it</strong>à come supra defin<strong>it</strong>e, si protraggano oltre i 6 (sei) mesi, la Societàpuò richiedere al CA la risoluzione del Contratto ovvero la riduzione alla


174 Accordi Collettivimetà della retribuzione maturanda dalla data della richiesta fino alla cessazionedell’inabil<strong>it</strong>à e comunque non oltre il termine di scadenza del Contratto.15.5. La richiesta di risoluzione del contratto ovvero la riduzione alla metà dellaretribuzione devono essere proposte, a pena di decadenza, in costanza dellacondizione di inabil<strong>it</strong>à.15.6. Qualora la malattia o l’infortunio dovessero determinare l’inidone<strong>it</strong>à defin<strong>it</strong>ivadel calciatore, come intesa e accertata sub 15.1., la Società ha dir<strong>it</strong>to dirichiedere immediatamente al CA la risoluzione del Contratto.15.7. Se la malattia o la menomazione delle condizioni fisiche del calciatore risultinodipendenti da colpa grave del calciatore stesso si applicheranno le regolegenerali in materia di inadempimento a prescindere dalla durata della malattiao della menomazione e pertanto la Società potrà richiedere, ricorrendone ipresupposti, la riduzione della retribuzione o nei casi più gravi la risoluzionedel contratto.ARTICOLO 16Assicurazione infortuni16.1. La Società è tenuta ad assicurare presso Compagnia di primaria importanzail calciatore contro gli infortuni e le malattie con massimali integrativi rispettoall’assicurazione base, secondo le condizioni di polizza, le modal<strong>it</strong>à, i terminied i minimi stabil<strong>it</strong>i in accordo con l’Associazione di categoria.16.2. La Lega, in caso di inadempimento della Società, ha facoltà di sost<strong>it</strong>uirsi allastessa per la stipulazione od il perfezionamento della polizza.16.3. Beneficiario delle prestazioni assicurative, anche per somme di garanziasuperiori a quelle concordate con l’Associazione di categoria, si intende inogni caso il calciatore o i suoi aventi dir<strong>it</strong>to e sarà inefficace qualsiasi pattocontrario anche se sottoscr<strong>it</strong>to dal calciatore stesso, salvo il dir<strong>it</strong>to della Societàagli indennizzi previsti da eventuali polizze stipulate a proprio beneficio.16.4. Il calciatore, quale beneficiario della polizza assicurativa, rinuncia ad ognieffetto per sé e per i suoi aventi dir<strong>it</strong>to ad ogni azione nei confronti dellaSocietà, o di chi per essa, per il risarcimento dei danni sub<strong>it</strong>i.16.5. La polizza di assicurazione deve essere stipulata entro la data di convocazionedel calciatore per l’inizio dell’attiv<strong>it</strong>à di ogni stagione sportiva. Il calciatorenon coperto da assicurazione non può svolgere alcuna attiv<strong>it</strong>à sportiva. LaSocietà inadempiente agli obblighi assicurativi concordati con l’Associazionedi categoria è soggetta a provvedimenti disciplinari ed è tenuta al risarcimentodei danni, ove sub<strong>it</strong>i dal calciatore e dai suoi aventi dir<strong>it</strong>to.16.6. In caso di infortunio avvenuto al di fuori dell’amb<strong>it</strong>o dell’attiv<strong>it</strong>à svolta per laSocietà di appartenenza, il calciatore ha l’obbligo di dare tempestivacomunicazione scr<strong>it</strong>ta alla Società, al fine di consentire a quest’ultima diottemperare nei termini di legge e/o contrattuali agli adempimenti formalicon le Compagnie di assicurazione, previsti dal successivo comma.


Accordo collettivo tra <strong>FIGC</strong>, LNP-B e AIC 17516.7. In caso di infortunio avvenuto nell’amb<strong>it</strong>o dell’attiv<strong>it</strong>à svolta, l’onere delladenuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/odalla legge, necessari per far conseguire al calciatore o ai suoi aventi dir<strong>it</strong>togli indennizzi spettanti per l’assicurazione, sono a carico della Società diappartenenza, che pertanto è responsabile ad ogni effetto di tutte le eventualiomissioni al riguardo.16.8. II calciatore ha l’obbligo di sottoporsi a vis<strong>it</strong>a medica fiscale, a richiesta dellaSocietà, anche ai fini della stipulazione delle polizze assicurative cosiddettepatrimoniali a favore della Società e della determinazione dei relativi indennizzi.ARTICOLO 17Contributi previdenziali17.1. La Società effettuerà agli enti previdenziali competenti i versamenti previstidalla legge per l’assicurazione contro l’invalid<strong>it</strong>à, vecchiaia e superst<strong>it</strong>i equella contro le malattie, anche per la parte a carico del calciatore, ed irelativi importi saranno trattenuti in rivalsa dalla retribuzione versata allostesso.ARTICOLO 18Riposo settimanale e ferie18.1. Il calciatore ha dir<strong>it</strong>to ad un giorno di riposo settimanale, normalmente entroi primi due giorni della settimana.18.2. Il calciatore ha anche dir<strong>it</strong>to ad un periodo di riposo annuale della durata diquattro settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo settimanale.18.3. La scelta del periodo di godimento del riposo annuale spetta alla Società, chedecide in relazione alle esigenze dell’attiv<strong>it</strong>à sportiva. Il riposo annuale hanormalmente carattere continuativo. Qualora il calciatore venga richiamatoin sede durante il periodo di riposo annuale, la Società è tenuta a rimborsarglile spese di viaggio sia per il rientro in sede sia per il r<strong>it</strong>orno alla local<strong>it</strong>à ovetrascorreva detto riposo. Il calciatore ha dir<strong>it</strong>to di usufruire, in altro periododell’anno, dei giorni di riposo annuale non goduti a causa del richiamo insede.ARTICOLO 19Congedo matrimoniale19.1. Il calciatore ha dir<strong>it</strong>to ad un congedo matrimoniale retribu<strong>it</strong>o di almeno cinquegiorni consecutivi. II periodo di godimento del congedo inizia nel giornoprecedente il matrimonio, ma tenuto conto delle esigenze dell’attiv<strong>it</strong>àagonistica, potrà essere concesso o completato entro trenta giorni successivial matrimonio.


176 Accordi CollettiviARTICOLO 20Indenn<strong>it</strong>à di fine carriera20.1. In adempimento all’art. 5.1. dell’Accordo ed in base all’art. 4, 7° commadella legge 23 marzo 1981 n° 91 e successive modificazioni, la Società verseràal Fondo di accantonamento dell’indenn<strong>it</strong>à di fine carriera, acceso presso la<strong>FIGC</strong>, un contributo a suo carico del 6,25% sulla retribuzione annua lordaeffettiva ed un contributo dell’1,25% a carico dello stesso (che sarà trattenutoin rivalsa) nel lim<strong>it</strong>e del massimale previsto per i calciatori dagli entiprevidenziali competenti.20.2. La Società verserà ad un Fondo di Solidarietà, il cui Statuto, final<strong>it</strong>à e modal<strong>it</strong>àgestionali saranno oggetto di separato accordo, un contributo a carico delcalciatore dello 0,50% da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda fatto salvoil rispetto delle disposizioni in materia fiscale e previdenziale.(Norme trans<strong>it</strong>oria)La disposizione sub 20.2. entrerà in vigore alla cost<strong>it</strong>uzione del Fondo diSolidarietà.ARTICOLO 21Clausola compromissoria. Procedimento arb<strong>it</strong>rale21.1. In conform<strong>it</strong>à a quanto previsto dall’art. 4, quinto comma, della legge 23marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni, nonché dall’art. 3, primo comma(ultimo periodo), della legge 17 ottobre 2003 n. 280, il contratto individuale diprestazione sportiva deve contenere una clausola compromissoria in forzadella quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggettol’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione di detto contratto ovverocomunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascentesia defer<strong>it</strong>a alle risoluzioni del CA, che si pronuncerà in modo irr<strong>it</strong>uale.21.2. Con la sottoscrizione del Contratto le parti si obbligano - in ragione della lorocomune appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo, dei vincoliconseguentemente assunti con il tesseramento o l’affiliazione nonché dellaspecial<strong>it</strong>à della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie - ad accettaresenza riserve la cognizione e le risoluzioni del CA.21.3. Il Regolamento prevede, anche ad integrazione dei precedenti articoli:a) le modal<strong>it</strong>à di devoluzione delle controversie e i relativi termini;b) la procedura di nomina degli arb<strong>it</strong>ri;c) le formal<strong>it</strong>à procedurali, anche relative all’espletamento dei mezziistruttori, e alla produzione di documenti e memorie;d) il termine entro il quale deve essere emesso il lodo, le possibil<strong>it</strong>à di prorogae l’obbligo di comunicazione alle parti interessate con le relative modal<strong>it</strong>à;e) i cr<strong>it</strong>eri per la determinazione degli eventuali compensi agli arb<strong>it</strong>ri, oveprevisti nel Regolamento.


Accordo collettivo tra <strong>FIGC</strong>, LNP-A e AIC 177ARTICOLO 22Norma di rinvio22.1. Le norme statutarie e regolamentari della <strong>FIGC</strong> si intendono richiamate perquanto non previsto dal presente Accordo e dal Modulo che ne fa parteintegrante.ARTICOLO 23Durata23.1. II presente Accordo avrà efficacia fino al 30 giugno 2013 e non è tac<strong>it</strong>amenterinnovabile né prorogabile.ARTICOLO 24Norme Trans<strong>it</strong>orie e Finali24.1. I Contratti e le pattuizioni aventi ad oggetto premi individuali, Premi Collettivio altri validi accordi, se redatti e r<strong>it</strong>ualmente depos<strong>it</strong>ati prima dell’entrata invigore del presente Accordo, avranno efficacia fino al loro esaurimento ancheoltre i lim<strong>it</strong>i di cui all’art. 4.1. ed in deroga al medesimo, qualora nonintervengano ulteriori modifiche anche relative a diverse pattuizioni tra leparti.24.2. In ipotesi di promozione o retrocessione il rapporto di lavoro verràregolamentato dal diverso accordo collettivo della categoria di appartenenza,qualora esistente, fatte salve le pattuizioni di natura economica di cui agliartt. 2.3, 4 e 5 del presente Accordo, che avranno efficacia fino al loroesaurimento anche oltre i lim<strong>it</strong>i sanc<strong>it</strong>i dall’accordo anzidetto ed in deroga almedesimo, a meno che, durante la stagione di mil<strong>it</strong>anza della società nelcampionato di categoria superiore o inferiore, non intervengano ulteriorimodifiche contrattuali anche relative a diverse pattuizioni tra le parti. Qualoranel corso della durata del contratto la società disputi nuovamente, persuccessiva retrocessione o promozione, il campionato di Serie B, il contrattomedesimo sarà nuovamente regolamentato dal presente Accordo Collettivo.24.3. Le associazioni di categoria si impegnano fin d’ora ad adoperarsi in buonafede per concordare eventuali modifiche al presente Accordo, anche primadella naturale scadenza, in considerazione di avvenute variazioni degli accordicollettivi delle altre categorie calcistiche professionistiche rispetto alle qualiappaia opportuno un adeguamento del contenuto del presente Accordo alfine di armonizzare la contrattazione collettiva di settore con riferimento afattispecie sostanzialmente omogenee.24.4. Il Regolamento del Collegio Arb<strong>it</strong>rale sarà defin<strong>it</strong>o tra le parti entro un temporagionevole, secondo i seguenti principi già concordati tra le stesse parti: a)l’arb<strong>it</strong>rato sarà irr<strong>it</strong>uale; b) vi sarà sede unica del CA a Milano, presso la


178 Accordi Collettivisede della LNP-B; c) LNP-B e AIC individueranno di comune accordo icomponenti la Segreteria del Collegio e un’unica lista di tre arb<strong>it</strong>ri, all’internodella quale - in mancanza di diverso accordo tra gli arb<strong>it</strong>ri di parte - saràsorteggiato a cura della segreteria del CA, alla presenza delle parti o dei loroavvocati, l’arb<strong>it</strong>ro che fungerà da Presidente del Collegio; d) ciascuna delleparti nominerà il proprio arb<strong>it</strong>ro, scegliendolo tra magistrati o avvocati anchenon più in attiv<strong>it</strong>à.Vicenza, ......... 2011Il Presidente della <strong>FIGC</strong>Giancarlo AbeteIl Presidente LNP-BAndrea AbodiIl Presidente AICDamiano Tommasi

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