13.07.2015 Views

(FIGC), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B ... - Rdes.it

(FIGC), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B ... - Rdes.it

(FIGC), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B ... - Rdes.it

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

166 Accordi Collettivi6.2. Spetta alla <strong>FIGC</strong>, d’intesa con I’AIC e la LNP-B, indicare le condizioni cuidevono attenersi le Società, compatibilmente con le esigenze dell’attiv<strong>it</strong>àsportiva e della Società, per agevolare la frequenza dei corsi e la preparazioneagli esami dei calciatori che intendano proseguire gli studi o conseguire unaqualificazione professionale.ARTICOLO 7Preparazione precampionato ed allenamenti.Partecipazione alle gare. Trasferte7.1. La Società fornisce al calciatore attrezzature idonee alla preparazione e mettea sua disposizione un ambiente consono alla sua dign<strong>it</strong>à professionale. Inogni caso il calciatore ha dir<strong>it</strong>to di partecipare agli allenamenti e allapreparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cuiinfra sub art. 11.7.2. Salvo i casi di malattia od infortunio accertati, il calciatore deve parteciparea tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla Società, nonché atutte le gare ufficiali o amichevoli che la Società stessa intenda disputaretanto in Italia quanto all’estero.7.3. In occasione di trasferte o r<strong>it</strong>iri il calciatore deve usufruire di adeguati mezzidi trasporto - di volta in volta stabil<strong>it</strong>i dalla Società - a cura e spese dellastessa, la quale è tenuta altresì a fornire al calciatore alloggio e v<strong>it</strong>to.ARTICOLO 8Lim<strong>it</strong>i allo svolgimento di altre attiv<strong>it</strong>à8.1 Al calciatore è vietato svolgere altre attiv<strong>it</strong>à sportive, lavorative odimprend<strong>it</strong>oriali nel periodo di durata del Contratto, salvo preventivaautorizzazione scr<strong>it</strong>ta della società.8.2 L’autorizzazione allo svolgimento di altra attiv<strong>it</strong>à lavorativa o imprend<strong>it</strong>orialenon già precedentemente autorizzata ai sensi dell’Accordo può essere negatase l’attiv<strong>it</strong>à è incompatibile, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, conl’esercizio dell’attiv<strong>it</strong>à agonistico-sportiva. L’eventuale diniego della societàdovrà essere succintamente motivato e dovrà essere comunicato al Calciatoreentro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione.Trascorso tale termine, senza che la società abbia comunicato il propriodiniego, l’autorizzazione si intenderà concessa. La presente disposizione nonsi applicherà in relazione alle attiv<strong>it</strong>à già in corso al momento dell’entrata invigore dell’Accordo. È obbligo del Calciatore, a richiesta della Società, fornireil completo elenco e ogni informazione relativa alle attiv<strong>it</strong>à lavorative oimprend<strong>it</strong>oriali eventualmente in corso.8.3 In caso di rifiuto da parte della Società di concedere l’autorizzazione, il giudiziosulla compatibil<strong>it</strong>à è di competenza del CA e dovrà svolgersi con il r<strong>it</strong>oaccelerato.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!