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(FIGC), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B ... - Rdes.it

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Accordo collettivo tra <strong>FIGC</strong>, LNP-B e AIC 17314.2. Le spese di assistenza san<strong>it</strong>aria e farmaceutica, degli eventuali interventichirurgici e quelle di degenza in Ist<strong>it</strong>uti ospedalieri o in Case di cura sono acarico della Società per quanto non sia coperto dalle prestazioni del serviziosan<strong>it</strong>ario nazionale.14.3. Nell’ipotesi che il calciatore non intenda usufruire dell’assistenza san<strong>it</strong>ariaproposta dalla Società, dovrà darne motivata comunicazione scr<strong>it</strong>ta aquest’ultima, specificando i professionisti e le strutture san<strong>it</strong>arie di idoneaqualificazione ai quali intende ricorrere. La Società sarà tenuta a concorrerealle spese relative all’assistenza san<strong>it</strong>aria scelta, ivi compresi interventichirurgici, medicinali, degenza in ist<strong>it</strong>uti ospedalieri o Case di cura, eriabil<strong>it</strong>azione sostenute dal calciatore, in misura non superiore al costonormalmente necessario per assicurare al calciatore medesimo un’assistenzaspecialistica o di idonea qualificazione. Il calciatore, in tale ipotesi, è tenuto afornire alla Società piena informazione sui trattamenti anche medicinaliricevuti, trasmettendo a tal fine ogni relativa documentazione medico-san<strong>it</strong>aria.14.4. Le previsioni di cui sub 14.1., 14.2., 14.3. così come quelle di cui infra subart. 15, trovano applicazione anche nell’ipotesi di infortunio occorso alcalciatore in occasione di gare o allenamenti delle squadre nazionali.ARTICOLO 15Inabil<strong>it</strong>à e inidone<strong>it</strong>à del calciatore15.1. Ai fini delle previsioni di cui al presente art. 15 e norme connesse:a) per inidone<strong>it</strong>à si intende la condizione morbosa del calciatore (certificatadalia competente A.S.L. o equivalente struttura pubblica ai sensi delleleggi e dei provvedimenti amministrativi applicabili) che ne rendetotalmente impossibile la prestazione lavorativa a t<strong>it</strong>olo defin<strong>it</strong>ivo otemporaneo;b) per inabil<strong>it</strong>à si intende la condizione morbosa del calciatore che, purnon implicando l’impossibil<strong>it</strong>à totale di rendere la prestazione, ècomunque tale da non consentirgli di partecipare ad allenamenti chenon siano esclusivamente di recupero funzionale.La certificazione della condizione di inabil<strong>it</strong>à è fatta da un medico sportivo oda una struttura medica organizzata che, su istanza della Società, è nominato/a dalla CA, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento.15.2. L’inabil<strong>it</strong>à e l’inidone<strong>it</strong>à possono essere dipendenti da fatto e colpa delcalciatore, ovvero da eventi allo stesso non imputabili.15.3. In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro il calciatore deve avvertireimmediatamente la Società ed inviare entro 3 (tre) giorni il certificato medicoattestante l’inabil<strong>it</strong>à.15.4. Qualora l’inabil<strong>it</strong>à del calciatore per malattia o infortunio, ovvero la suainidone<strong>it</strong>à come supra defin<strong>it</strong>e, si protraggano oltre i 6 (sei) mesi, la Societàpuò richiedere al CA la risoluzione del Contratto ovvero la riduzione alla

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