13.07.2015 Views

(FIGC), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B ... - Rdes.it

(FIGC), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B ... - Rdes.it

(FIGC), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B ... - Rdes.it

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

170 Accordi Collettivieffetti della risoluzione sulle intese ex articolo 4.3 sono determinati dal CollegioArb<strong>it</strong>rale in applicazione dei principi generali del dir<strong>it</strong>to civile. La risoluzionepuò essere ottenuta dalla Società anche nel caso di condanna del Calciatorea pena detentiva, per reati non colposi, comminata in Italia o all’estero, passatain giudicato.11.6. Nel caso di Calciatore tesserato a segu<strong>it</strong>o di cessione temporanea del contratto(ivi compresi i casi di compartecipazione), alla risoluzione consegue il dir<strong>it</strong>todella società cedente di pretendere il ripristino, con decorrenza dalla data dirisoluzione, dell’originario rapporto tra essa ed il Calciatore fino al termineoriginariamente previsto per tale rapporto. La società cedente decade daldir<strong>it</strong>to al ripristino decorsi quindici giorni da quello in cui ha ricevutoinformazione della risoluzione, informazione della quale è in ogni caso oneratoil calciatore che dovrà provvedervi in forma scr<strong>it</strong>ta.11.7. La risoluzione del Contratto e/o la riduzione della retribuzione per causederivanti da malattia o infortunio (inidone<strong>it</strong>à o inabil<strong>it</strong>à) sono disciplinate infrasub art. 15.ARTICOLO 12Azioni a tutela dei dir<strong>it</strong>ti del calciatore12.1. Il calciatore ha dir<strong>it</strong>to di ottenere, con ricorso al CA, il risarcimento del dannoe/o la risoluzione del Contratto quando la Società abbia violato gli obblighicontrattuali cui è tenuta nei suoi confronti.12.2. Nell’ipotesi di violazione della previsione di cui sub 7.1., il calciatore puòdiffidare per iscr<strong>it</strong>to la Società, inv<strong>it</strong>andola ad adempiere. Qualora la Societànon adempia spontaneamente entro il termine perentorio di giorni 3 (tre)dalla ricezione della diffida, il calciatore può adire il CA per ottenere a suascelta la reintegrazione ovvero la risoluzione del Contratto. In entrambi i casiil calciatore ha altresì dir<strong>it</strong>to al risarcimento del danno in misura non inferioreal 20% (ventipercento) della parte fìssa della retribuzione annua lorda.12.3. La richiesta di reintegrazione può essere proposta dal calciatore anche nelprocedimento promosso dalla Società ex 11.1.12.4. Se, dopo la pronuncia del CA di reintegrazione del calciatore, la Società nonprovvede entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla ricezione dellacomunicazione del dispos<strong>it</strong>ivo del lodo, il calciatore ha dir<strong>it</strong>to di ottenere dalCA la risoluzione del Contratto ed il risarcimento del danno, da determinarsinella misura della retribuzione contrattuale dovuta fino al termine della stagionesportiva.12.5. Il CA, se ravvisa ipotesi di infrazioni di carattere disciplinare, nel caso previstonel presente art. 12 e in ogni altro procedimento di sua competenza, provvedea rimettere gli atti avanti alla Procura Federale per eventuali provvedimentidi competenza.12.6. In ogni ipotesi in cui il calciatore sia escluso, anche in via preventiva, dalla

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!