13.07.2015 Views

(FIGC), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B ... - Rdes.it

(FIGC), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B ... - Rdes.it

(FIGC), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B ... - Rdes.it

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Accordo collettivo tra <strong>FIGC</strong>, LNP-B e AIC 17516.7. In caso di infortunio avvenuto nell’amb<strong>it</strong>o dell’attiv<strong>it</strong>à svolta, l’onere delladenuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/odalla legge, necessari per far conseguire al calciatore o ai suoi aventi dir<strong>it</strong>togli indennizzi spettanti per l’assicurazione, sono a carico della Società diappartenenza, che pertanto è responsabile ad ogni effetto di tutte le eventualiomissioni al riguardo.16.8. II calciatore ha l’obbligo di sottoporsi a vis<strong>it</strong>a medica fiscale, a richiesta dellaSocietà, anche ai fini della stipulazione delle polizze assicurative cosiddettepatrimoniali a favore della Società e della determinazione dei relativi indennizzi.ARTICOLO 17Contributi previdenziali17.1. La Società effettuerà agli enti previdenziali competenti i versamenti previstidalla legge per l’assicurazione contro l’invalid<strong>it</strong>à, vecchiaia e superst<strong>it</strong>i equella contro le malattie, anche per la parte a carico del calciatore, ed irelativi importi saranno trattenuti in rivalsa dalla retribuzione versata allostesso.ARTICOLO 18Riposo settimanale e ferie18.1. Il calciatore ha dir<strong>it</strong>to ad un giorno di riposo settimanale, normalmente entroi primi due giorni della settimana.18.2. Il calciatore ha anche dir<strong>it</strong>to ad un periodo di riposo annuale della durata diquattro settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo settimanale.18.3. La scelta del periodo di godimento del riposo annuale spetta alla Società, chedecide in relazione alle esigenze dell’attiv<strong>it</strong>à sportiva. Il riposo annuale hanormalmente carattere continuativo. Qualora il calciatore venga richiamatoin sede durante il periodo di riposo annuale, la Società è tenuta a rimborsarglile spese di viaggio sia per il rientro in sede sia per il r<strong>it</strong>orno alla local<strong>it</strong>à ovetrascorreva detto riposo. Il calciatore ha dir<strong>it</strong>to di usufruire, in altro periododell’anno, dei giorni di riposo annuale non goduti a causa del richiamo insede.ARTICOLO 19Congedo matrimoniale19.1. Il calciatore ha dir<strong>it</strong>to ad un congedo matrimoniale retribu<strong>it</strong>o di almeno cinquegiorni consecutivi. II periodo di godimento del congedo inizia nel giornoprecedente il matrimonio, ma tenuto conto delle esigenze dell’attiv<strong>it</strong>àagonistica, potrà essere concesso o completato entro trenta giorni successivial matrimonio.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!