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(FIGC), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B ... - Rdes.it

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Accordo collettivo tra <strong>FIGC</strong>, LNP-B e AIC 16911.2. L’ammonizione scr<strong>it</strong>ta consiste nell’intimazione al calciatore di non ricaderein futuro nel medesimo inadempimento contestatogli.11.3. La multa consiste in una penal<strong>it</strong>à contrattuale, il cui importo è proporzionatoalla grav<strong>it</strong>à dell’inadempimento e non può superare il 25%(venticinquepercento) della retribuzione fissa mensile lorda. La multa,nell’ipotesi di cumulo di più infrazioni commesse nello stesso mese, non puòcomunque eccedere il 50% (cinquantapercento) della retribuzione fissamensile lorda.11.4. La riduzione della retribuzione ha funzione di riequilibrio del sinallagma, ed èregolata come di segu<strong>it</strong>o:(i) Nel caso di squalifica da parte degli organi della Giustizia Sportivanazionale o internazionale, la riduzione della retribuzione effettiva lorda,per il periodo corrispondente alla durata della squalifica, non potrà esseresuperiore al 50% (cinquantapercento) della retribuzione dovuta pertale periodo. Ai fini della quantificazione della eventuale riduzione, s<strong>it</strong>errà conto:a) della parte fissa della retribuzione;b) della natura del comportamento antiregolamentare posto in esseree sanzionato e dell’elemento soggettivo che hanno determinatola squalifica. In particolare, la riduzione della retribuzione nonpotrà essere applicata qualora il calciatore dimostri che lasqualifica sia stata comminata, a segu<strong>it</strong>o di comportamenti dallostesso tenuti nell’esclusivo interesse sportivo dejla squadra (at<strong>it</strong>olo meramente esemplificativo c.d. fallo da ultimo uomo);c) della misura del pregiudizio, anche all’immagine, arrecato allaSocietà.(ii) In tutti gli altri casi la riduzione della retribuzione potrà riguardare anchela parte variabile. La sanzione comunque non potrà superare ilmassimale di riduzione del 50%, ad eccezione di quanto previsto allasuccessiva lett. (iii);(iii) In caso di squalifica per doping, la riduzione della retribuzione, inalternativa o in subordine alla domanda di risoluzione del Contratto,può essere pari all’intera retribuzione, fissa e variabile, dovuta per ilperiodo di durata della squalifica, con decorrenza dalla sospensionecautelare deliberata dagli organi di giustizia sportiva. Tale previsioneopera anche nei casi di illec<strong>it</strong>o sportivo o violazione dei divieti di qualsiasifonte in materia di scommesse, con decorrenza dall’efficacia delprovvedimento disciplinare deliberato dagli Organi di Giustizia Sportiva,anche se non defin<strong>it</strong>ivo.(iv) La riduzione della retribuzione non può in ogni caso comportare unadiminuzione della retribuzione al di sotto di quella prevista nella Tabelladi Retribuzione Minima.11.5. La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scr<strong>it</strong>ture; gli

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