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Documento PDF (Cenni sul potere estero regionale)

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Sulla base di queste osservazioni, occorre pervenire alla conclusione secondo cui le attivitàestere delle Regioni continuano a fondersi su elementi formali e sostanziali predefiniti, oltre che<strong>sul</strong>la necessaria presenza di particolari condizionamenti da parte delle autorità di governo.Inoltre le formulazioni impiegate “accordi con Stati” e “intese” ai sensi dell’ultimo commadell’art. 117 della Costituzione paiono troppo generiche per poter arrivare alla conclusione cheil legislatore abbia attribuito alle Regioni uno “jus contrahendi” completo. Pur non volendosminuire la ratio della norma in esame sottolineando che tali atti sembrano rievocare accordi dicooperazione trasfrontaliera o di scambi culturali già presenti nel nostro ordinamento, si èdell’opinione che il termine "accordi con altri Stati" implica degli obblighi internazionali similia quelli derivanti dai trattati internazionali, 103 di cui al 1°comma dell’art. 117 Cost.. 104 Neconsegue che sarebbe alquanto arduo concludere che la stipula di un accordo internazionale daparte di una Regione non impegni la responsabilità dello Stato; 105 d’altro canto quest’ultimoprincipio rimane un punto fermo anche nel più progredito degli Stati federali.Lungi dal voler riproporre in Italia il modello belga che tuttavia, rimane l’unico in Europa incui le realtà locali possono concludere trattati internazionali senza ricorrere al meccanismodell’autorizzazione federale 106 sarebbe forse stato preferibile che il legislatore costituzionaleavesse colto l’occasione per delineare con maggiore chiarezza il ruolo in politica estera delleRegioni, magari risolvendo una volta per sempre le contraddizioni di fondo ancora esistenti traattività di tipo promozionale 107 e attività di mero rilievo, ovvero sciogliendo il quesito se il103 Si veda a riguardo la Convenzione di Vienna del 1969, nella quale si e’ stabilito che gli accordi conclusi dalleRegioni debbono essere equiparati a veri e propri trattati internazionali.104 V. a proposito F. SORRENTINO, In nuovi profili costituzionali dei rapporti tra diritto interno e dirittointernazionale e comunitario, in Diritto pubblico comparato ed europeo, Giappichelli, 2002, 1959, secondo il quale“l’accordo è una specie del genus trattato internazionale…..”; R. CAFARI PANICO, La nuova competenza, cit.,2001, p. 1327.105 A tal proposito si v. BOCCI, Il <strong>potere</strong> <strong>estero</strong> delle Regioni, in Le istituzioni del federalismo, n. 1/2002, p. 31. Insenso contrario, P. BILANCIA, ancora <strong>sul</strong>le competenze…….. in www.statutiregionali.it cit. p. 4.106In effetti, anche in Germania le autonomie territoriali stipulano trattati, nelle rispettive competenzelegislative, <strong>sul</strong>la base dell’approvazione del governo federale.107V. P. BILANCIA, Un nuovo ruolo per le Regioni in materia di rapporti internazionali? Inwww.statutiregionali.it 6/12/2001 p. 7.A. Ambrosi , Le attività all’<strong>estero</strong> delle Regioni al tempo “delfederalismo a Cost.ituzione invariata”, in Giur.Cost. n.° 1/2003 p. 72; A. Ruggieri, Riforma del titolo V e <strong>potere</strong><strong>estero</strong> delle Regioni (a cura di B. Caravita) in www.federalismi.it ,17/12/2002.28

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