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Documento PDF (Cenni sul potere estero regionale)

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gestione dei rapporti con l’<strong>estero</strong>; dall’altro, si lasciò impregiudicata la questione relativa a tuttele attività non classificabili come promozionali. 19Nasce, in questa fase, una tendenza a lungo conservata a considerare ogni <strong>potere</strong> <strong>regionale</strong> inmateria estera di natura derogatoria, tale da rappresentare sempre una scalfitura del sistemamonolitico della gestione statale dei rapporti con l’<strong>estero</strong>: esemplare a questo riguardo è propriola formula dell’art. 4 d.p.r. 616/77, che cita le attività promozionali non in positivo ma inaccezione negativa, per sostenere che non potevano svolgersi a meno che non si seguisse uncerto iter formale. 20Più che per la norma effettivamente posta in tema di <strong>potere</strong> <strong>estero</strong> <strong>regionale</strong>, il d.p.r. in esameinnovò per ciò che tacque, ossia per la sorte di tutte le attività non rientranti nella definizione diattività promozionali. E’ stato autorevolmente sostenuto 21 che il pregio dell’art. 4 d.p.r. 616/77fosse quello di avere per la prima volta distinto tra rapporti internazionali in senso proprio chespettano allo Stato, in quanto ingenerano obblighi giuridici internazionali e, dunque,competono all’ente titolare della soggettività internazionale e attività diverse rivolte all’<strong>estero</strong>che possono essere svolte dalle Regioni, in quanto mirano a soddisfare esigenze locali epongono gli enti locali in rapporto con soggetti esteri, ma senza coinvolgere il <strong>potere</strong> <strong>estero</strong>dello Stato. Ma la dottrina è andata anche al di là di questa configurazione, cercando di ricavareuna regola più generale, di cui quella positiva potesse essere l’esplicazione: se talune attivitàsono riservate allo Stato, e di tutte le altre che in concreto le Regioni potrebbero compiere soloquelle promozionali sono disciplinate nel senso di dover essere attuate in regime di previaintesa, qual è il regime per le restanti?Si è sostenuto 22 che la norma non lasciasse spazio ad altre possibilità, per cui tutto ciò che nonrientrava nella categoria dei rapporti internazionali sarebbe ricaduto necessariamente nellatipologia delle attività promozionali e se talune attività non fossero state classificabili come tali19 Si veda la relazione della Commissione Giannini in: Camera dei deputati,Senato della Repubblica, Bollettino dilegislazione e documentazione <strong>regionale</strong>, 1976, 574 ss.20 V. CRISAFULLI, Vicende della “questione <strong>regionale</strong>” in Reg. 1982, 495 ss.21 CARETTI, Le attività di rilievo internazionale delle Regioni tra previa intesa e previo assenso governativo, in Giur.Cost., 1992, 108.22 GIZZI, La ripartizione delle funzioni tra Stato e Regioni, Milano, 1977, 9 ss. Nello stesso senso TALICE, Rapportiinternazionali e attività amministrativa all’<strong>estero</strong>: riserva e attività consentite alle Regioni, in Riv. Amm. Rep. It., 1977,731 ss., per il quale non solo le attività promozionali sono le uniche consentite alle regioni ma dovrebbero pureessere interpretate restrittivamente e letteralmente come attività preparatorie (dell’attività internazionalestatale).8

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