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Documento PDF (Cenni sul potere estero regionale)

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nella riforma federale, ossia l’instaurazione di un conflitto permanente di competenza, cheaggraverebbe di molto il compito della Corte Costituzionale.In definitiva, la legge costituzionale n. 3 del 2001, sebbene non contenga l’inciso “previo assensodel Governo” che pure era stato previsto nel testo originario, sembra priva di quella che è statadefinita come la “chiave del <strong>potere</strong> <strong>estero</strong> delle Regioni e degli Stati membri dellefederazioni” 118 , consistente non tanto nell’attribuzione a questi ultimi del treaty-makingpower 119 , bensì nella previsione a livello centrale di interrelazioni tra lo Stato e gli enti in esamein ordine alla realizzazione della politica estera. Nell’ambito di un tale scenario assume grandeimportanza il provvedimento legislativo n. 131 del 5/6/2003 che si è prefissato l’arduocompito di attuare ed integrare la riforma del Titolo V della Costituzione. Esso, partendo dalpresupposto che la riforma manchi di organicità, disciplina la materia in esame nell’art. 6. Il 1°comma regola l’attività delle Regioni (e delle Province autonome) in materia internazionale eprevede la diretta attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali nelle materie di propriacompetenza legislativa 120 (gli Enti locali in esame dovranno limitarsi ad una semplicecomunicazione alla Farnesina e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in mancanza dellaquale si applicano le disposizioni di cui all’art. 8, comma 1, 4, 5). Ciò significa che le Regioni (ele Province autonome) possono finalmente avere un ruolo decisionale nella definizione delleprocedure, che non si limita solo alle attività di mero rilievo internazionale, ma si estendeanche all’attività di esecuzione/attuazione di stipula di intese con realtà substatali o di accordiinternazionali di cui ai comma 2, 3, dell’art. 6 della L. n. 131/2003. In altre parole, il comma 1della legge in esame conferma la volontà del legislatore di conferire un ruolo decisionale alleRegioni nell’attuazione e nell’esecuzione di tutti gli accordi di cui il nostro paese s’è obbligatocompresi quelli in forma semplificata senza una preventiva autorizzazione da parte delGoverno centrale. 121 Lo Stato, dal canto suo, si limiterà alla definizione di principi fondamentali118 v. C. PINELLI, Regioni e rapporti internazionali secondo l’art. 117 cost. in www.statutiregionali.it. 1/2002.119 In senso diverso si v. E. CANNIZZARO, Gli effetti……., cit., p. 15.120 La scelta del legislatore di opporre la dicitura “nelle materie di propria competenza legislativa” alladisposizione costituzionale “nelle materie di loro competenza”, sottolinea la chiara intenzione di escludere chele Regioni esplichino un <strong>potere</strong> <strong>estero</strong> in settori di competenza sottratti alla legge.121 Su questo punto si cfr. R. DICKMANN, Osservazioni in tema di limiti al “<strong>potere</strong> <strong>estero</strong>” delle Regioni e delleProvince autonome alla luce del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione e della “Legge La Loggia”, inwww.federalismi.it 12/06/2003.31

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