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Documento PDF (Cenni sul potere estero regionale)

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Pagina 19: [1] Commento [u2]userPer la Corte (179) lo stato ha tutti i poteri e le attività promozionali delle regioni hanno carattere derogatorio. Ciòpare confermato dal fatto che le stesse regioni sono enti derivati con autonomia attribuita dallo stato e nonordinamenti originari. Dunque tutti i poteri regionali sono derivati e non si collegano a competenze proprie delleregioni. Se ne deve dedurre che c’è una stretta connessione tra la più elementare ricostruzione dell’art 5 (= leregioni sono enti derivati) e il fondamento della natura derogatoria del <strong>potere</strong> <strong>estero</strong> <strong>regionale</strong>? Si, ma secondouna accezione completamente diversa !!! Infatti, l’art 5 secondo la Corte non si limita a giustificare la naturasempre derivata dei poteri regionali, ma amplifica le potenzialità di tali enti al punto da legittimare qualunquesforzo evolutivo della loro ricostruzione: è la norma cardine su cui si fonda l’assunto secondo cui l’intero sistemacostituzionale giustifica tali deroghe, non una norma sola. Né la volontà derogatoria può essere revocata,mettendo in pericolo la permanenza dei poteri regionali –pg.127-La Corte modifica la sua giurisprudenza negli anni successivi, con le sentenze 26/1994 – in tema di interferenzestatali <strong>sul</strong>le spese regionali – e soprattutto con la s. 829/88 – <strong>sul</strong>la ultraterritorialità -, da cui si ricava che il <strong>potere</strong><strong>estero</strong> è attribuzione propria delle regioni e non delega dello stato, anche se le r. devono rispettare il <strong>potere</strong> dicontrollo dello stato (assensi, intese) ed il suo treaty making power (pg. 146-157).LETTURA DI PALERMO DELLA SENT- 179: La dottrina invece sottolinea che se l’art. 4 collega solo le attivitàpromozionali alle materie di competenza <strong>regionale</strong>, questo limite non vale sicuramente anche per le attività dimero rilievo int. (cosa a questo riguardo pensa la Corte?). Poi, però, si giunge a sostenere che neppure le attivitàpromozionali sono soggette in assoluto al limite delle materie se è vero che le regioni devono solo evitare diinterferire con le attività dello stato, ma possono anche compiere questa interferenza nelle materie di stretta lorocompetenza d’intesa col governo (pg.120). Si deduce che sia le att. Promozionali che quelle di rilevo mero sono dispettanza <strong>regionale</strong> ma soggette al controllo più o meno stretto dello stato: non è derogatorio il <strong>potere</strong> <strong>estero</strong> delleregioni, ma la possibilità delle r. di interferire nella politica estera dello stato –pg. 136- Questa è la definizione cuiarriva la corte solo con le successive sentenze ma Palermo legge questa yesi anche nella sent. 179.

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