PORTAVOCE DI SAN LEOPOLDO MANDIC - marzo 2017
Portavoce di san Leopoldo Mandic (Dal 1961, a Padova, la rivista del santuario di padre Leopoldo, francescano cappuccino, il santo della misericordia e dell'ecumenismo spirirituale)
Portavoce di san Leopoldo Mandic (Dal 1961, a Padova, la rivista del santuario di padre Leopoldo, francescano cappuccino, il santo della misericordia e dell'ecumenismo spirirituale)
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LETTERE<br />
A <strong>PORTAVOCE</strong><br />
Conservare in casa<br />
le ceneri del defunto ?<br />
Caro padre, mia madre è molto<br />
anziana e mio padre è arrivato<br />
quasi alla fine. Vivo con preoccupazione<br />
questi momenti, perché<br />
sono l’unica figlia, ma sono pure<br />
sposata e vivo a una ventina di<br />
chilometri. Presto nella casa della<br />
mia infanzia e gioventù mia<br />
madre resterà sola. Ha espresso il<br />
desiderio di avere ancora «vicino»<br />
mio padre, dopo la sua morte. Come<br />
credente, mi sto interrogando:<br />
la Chiesa permette di conservare<br />
in casa le ceneri dei propri defunti?<br />
Per mia madre sarebbe di grande<br />
consolazione.<br />
P.V. (Cittadella, PD)<br />
La legge civile, in materia di<br />
cremazione, ammette l’affidamento<br />
dell’urna cineraria<br />
ai familiari (legge n.<br />
130 del 30 <strong>marzo</strong> 2001) a<br />
precise condizioni: ci deve essere<br />
la volontà del defunto, espressa in<br />
modo inequivocabile; l’urna, sulla<br />
quale saranno apposti i dati anagrafici<br />
del defunto, dovrà essere,<br />
e rimanere, sigillata in maniera<br />
tale da impedire la profanazione<br />
delle ceneri; la consegna dell’urna<br />
al familiare custode dovrà essere<br />
verbalizzata.<br />
La custodia dell’urna cineraria<br />
non è solo un onore, ma comporta<br />
anche l’assunzione di alcuni obblighi<br />
nei confronti del Comune, che<br />
rimane il titolare formale e istituzionale<br />
della funzione cimiteriale.<br />
Infatti, l’urna deve essere conservata<br />
in luogo stabile, protetta da<br />
possibili asportazioni, aperture o<br />
rotture accidentali. Occorre poi<br />
permettere l’accesso agli altri congiunti<br />
o amici di esercitare il loro<br />
diritto di visitare i resti del defunto<br />
per atti rituali e di suffragio. L’affidatario<br />
è poi anche sottoposto alle<br />
ispezioni e ai controlli di vigilanza<br />
da parte del personale comunale.<br />
Qualora, per qualsiasi motivo, l’affidatario<br />
o i suoi eredi intendano<br />
rinunciare all’affidamento dell’urna,<br />
essi sono tenuti a conferirla al<br />
cimitero per la tumulazione, previa<br />
acquisizione dell’autorizzazione<br />
al trasporto da parte del Comune<br />
nel quale si trova l’urna affidata.<br />
Circa il pensiero della Chiesa,<br />
per quanto riguarda la conservazione<br />
delle ceneri di un defunto<br />
nelle case, la Congregazione per<br />
il culto divino e la disciplina dei<br />
sacramenti nel Direttorio su pietà<br />
popolare e liturgia (2002) afferma:<br />
«Si esortino i fedeli a non conservare<br />
in casa le ceneri di familiari, ma<br />
a dare ad esse consueta sepoltura»<br />
(n. 254). L’episcopato italiano è<br />
poi intervenuto in maniera molto<br />
netta con il sussidio pastorale Proclamiamo<br />
la tua risurrezione, curato<br />
nel 2007 dalla Commissione per<br />
la liturgia. Le valutazioni negative<br />
espresse nel sussidio sono state<br />
riprese quasi alla lettera dalla Cei<br />
nella recente nuova edizione del<br />
Rito delle esequie (2011).<br />
È recentissima, infine, l’Istruzione<br />
della Congregazione per la<br />
dottrina della fede Ad resurgendum<br />
cum Christo (Per risuscitare con Cristo)<br />
«circa la sepoltura dei defunti<br />
e la conservazione delle ceneri in<br />
caso di cremazione» (25.10.2016).<br />
È un documento facilmente reperibile,<br />
chiaro e sintetico. Tralascio<br />
qui di riportare le motivazioni per<br />
cui la Chiesa «raccomanda insistentemente<br />
che i corpi dei defunti<br />
Urna cineraria<br />
vengano seppelliti nel cimitero o in<br />
altro luogo sacro» (n. 3), pur accogliendo<br />
la prassi della cremazione<br />
del cadavere, perché «non tocca<br />
l’anima e non impedisce all’onnipotenza<br />
divina di risuscitare il<br />
corpo e quindi non contiene l’oggettiva<br />
negazione della dottrina<br />
cristiana sull’immortalità dell’anima<br />
e la risurrezione dei corpi» (n.<br />
4). La cremazione, tuttavia, deve<br />
sempre avvenire dopo la celebrazione<br />
delle esequie.<br />
A questo punto, nel documento<br />
vaticano arriva la risposta alla domanda<br />
della nostra lettrice: «Qualora<br />
per motivazioni legittime venga<br />
fatta la scelta della cremazione<br />
del cadavere, le ceneri del defunto<br />
devono essere conservate di regola<br />
in un luogo sacro, cioè nel cimitero<br />
o, se è il caso, in una chiesa o<br />
in un’area appositamente dedicata<br />
a tale scopo dalla competente autorità<br />
ecclesiastica. […] La conservazione<br />
delle ceneri in un luogo<br />
sacro può contribuire a ridurre<br />
il rischio di sottrarre i defunti alla<br />
preghiera e al ricordo dei parenti<br />
e della comunità cristiana. In tal<br />
modo, inoltre, si evita la possibilità<br />
di dimenticanze e mancanze<br />
di rispetto, che possono avvenire<br />
soprattutto una volta passata la<br />
prima generazione, nonché pratiche<br />
sconvenienti o superstiziose»<br />
(n. 5). E, a scanso di malintesi, si<br />
4 | Portavoce | <strong>marzo</strong> <strong>2017</strong>