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PORTAVOCE DI SAN LEOPOLDO MANDIC - marzo 2017

Portavoce di san Leopoldo Mandic (Dal 1961, a Padova, la rivista del santuario di padre Leopoldo, francescano cappuccino, il santo della misericordia e dell'ecumenismo spirirituale)

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LETTERE<br />

A <strong>PORTAVOCE</strong><br />

Conservare in casa<br />

le ceneri del defunto ?<br />

Caro padre, mia madre è molto<br />

anziana e mio padre è arrivato<br />

quasi alla fine. Vivo con preoccupazione<br />

questi momenti, perché<br />

sono l’unica figlia, ma sono pure<br />

sposata e vivo a una ventina di<br />

chilometri. Presto nella casa della<br />

mia infanzia e gioventù mia<br />

madre resterà sola. Ha espresso il<br />

desiderio di avere ancora «vicino»<br />

mio padre, dopo la sua morte. Come<br />

credente, mi sto interrogando:<br />

la Chiesa permette di conservare<br />

in casa le ceneri dei propri defunti?<br />

Per mia madre sarebbe di grande<br />

consolazione.<br />

P.V. (Cittadella, PD)<br />

La legge civile, in materia di<br />

cremazione, ammette l’affidamento<br />

dell’urna cineraria<br />

ai familiari (legge n.<br />

130 del 30 <strong>marzo</strong> 2001) a<br />

precise condizioni: ci deve essere<br />

la volontà del defunto, espressa in<br />

modo inequivocabile; l’urna, sulla<br />

quale saranno apposti i dati anagrafici<br />

del defunto, dovrà essere,<br />

e rimanere, sigillata in maniera<br />

tale da impedire la profanazione<br />

delle ceneri; la consegna dell’urna<br />

al familiare custode dovrà essere<br />

verbalizzata.<br />

La custodia dell’urna cineraria<br />

non è solo un onore, ma comporta<br />

anche l’assunzione di alcuni obblighi<br />

nei confronti del Comune, che<br />

rimane il titolare formale e istituzionale<br />

della funzione cimiteriale.<br />

Infatti, l’urna deve essere conservata<br />

in luogo stabile, protetta da<br />

possibili asportazioni, aperture o<br />

rotture accidentali. Occorre poi<br />

permettere l’accesso agli altri congiunti<br />

o amici di esercitare il loro<br />

diritto di visitare i resti del defunto<br />

per atti rituali e di suffragio. L’affidatario<br />

è poi anche sottoposto alle<br />

ispezioni e ai controlli di vigilanza<br />

da parte del personale comunale.<br />

Qualora, per qualsiasi motivo, l’affidatario<br />

o i suoi eredi intendano<br />

rinunciare all’affidamento dell’urna,<br />

essi sono tenuti a conferirla al<br />

cimitero per la tumulazione, previa<br />

acquisizione dell’autorizzazione<br />

al trasporto da parte del Comune<br />

nel quale si trova l’urna affidata.<br />

Circa il pensiero della Chiesa,<br />

per quanto riguarda la conservazione<br />

delle ceneri di un defunto<br />

nelle case, la Congregazione per<br />

il culto divino e la disciplina dei<br />

sacramenti nel Direttorio su pietà<br />

popolare e liturgia (2002) afferma:<br />

«Si esortino i fedeli a non conservare<br />

in casa le ceneri di familiari, ma<br />

a dare ad esse consueta sepoltura»<br />

(n. 254). L’episcopato italiano è<br />

poi intervenuto in maniera molto<br />

netta con il sussidio pastorale Proclamiamo<br />

la tua risurrezione, curato<br />

nel 2007 dalla Commissione per<br />

la liturgia. Le valutazioni negative<br />

espresse nel sussidio sono state<br />

riprese quasi alla lettera dalla Cei<br />

nella recente nuova edizione del<br />

Rito delle esequie (2011).<br />

È recentissima, infine, l’Istruzione<br />

della Congregazione per la<br />

dottrina della fede Ad resurgendum<br />

cum Christo (Per risuscitare con Cristo)<br />

«circa la sepoltura dei defunti<br />

e la conservazione delle ceneri in<br />

caso di cremazione» (25.10.2016).<br />

È un documento facilmente reperibile,<br />

chiaro e sintetico. Tralascio<br />

qui di riportare le motivazioni per<br />

cui la Chiesa «raccomanda insistentemente<br />

che i corpi dei defunti<br />

Urna cineraria<br />

vengano seppelliti nel cimitero o in<br />

altro luogo sacro» (n. 3), pur accogliendo<br />

la prassi della cremazione<br />

del cadavere, perché «non tocca<br />

l’anima e non impedisce all’onnipotenza<br />

divina di risuscitare il<br />

corpo e quindi non contiene l’oggettiva<br />

negazione della dottrina<br />

cristiana sull’immortalità dell’anima<br />

e la risurrezione dei corpi» (n.<br />

4). La cremazione, tuttavia, deve<br />

sempre avvenire dopo la celebrazione<br />

delle esequie.<br />

A questo punto, nel documento<br />

vaticano arriva la risposta alla domanda<br />

della nostra lettrice: «Qualora<br />

per motivazioni legittime venga<br />

fatta la scelta della cremazione<br />

del cadavere, le ceneri del defunto<br />

devono essere conservate di regola<br />

in un luogo sacro, cioè nel cimitero<br />

o, se è il caso, in una chiesa o<br />

in un’area appositamente dedicata<br />

a tale scopo dalla competente autorità<br />

ecclesiastica. […] La conservazione<br />

delle ceneri in un luogo<br />

sacro può contribuire a ridurre<br />

il rischio di sottrarre i defunti alla<br />

preghiera e al ricordo dei parenti<br />

e della comunità cristiana. In tal<br />

modo, inoltre, si evita la possibilità<br />

di dimenticanze e mancanze<br />

di rispetto, che possono avvenire<br />

soprattutto una volta passata la<br />

prima generazione, nonché pratiche<br />

sconvenienti o superstiziose»<br />

(n. 5). E, a scanso di malintesi, si<br />

4 | Portavoce | <strong>marzo</strong> <strong>2017</strong>

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