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MODULO 5 PARTE 1.pptx (1)

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Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

GESTIONE RIFIUTI<br />

<strong>PARTE</strong> 1<br />

DEFINIZIONI, NORMATIVA, TRACCIABILITÀ, RIFIUTI PERICOLOSI


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

❑ FINALITÀ DELLA DISCIPLINA<br />

❑ PRINCIPIO DI PRECAUZIONE<br />

❑ RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE<br />

DEI BENI<br />

❑ ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

FINALITÀ DELLA<br />

DISCIPLINA


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

Art. 177 Dlgs 152/06, come modificato dal Dlgs<br />

205/2010<br />

˝proteggere l’ambiente e la salute umanaˮ<br />

A tal fine impone una serie di azioni:<br />

• Prevenzione e riduzione degli impatti negativi<br />

della produzione e della gestione dei rifiuti<br />

• Riduzione degli impatti complessivi dell’uso delle<br />

risorse e miglioramento della loro efficacia.


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

Principi per la corretta gestione dei rifiuti<br />

• La gestione di rifiuti costituisce attività di pubblico interesse;<br />

pertanto, i comportamenti dei singoli (cittadini e imprese) sono<br />

vincolati all’osservanza di specifici obblighi e appositi limiti fissati dal<br />

Legislatore. La gestione dei rifiuti rappresenta uno dei servizi di<br />

interesse economico generale<br />

• I rifiuti devono essere recuperati e smaltiti senza pericolo per la<br />

salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che<br />

potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:<br />

a) Senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per<br />

la fauna e la flora<br />

b) Senza causare inconvenienti da rumori e odori<br />

c) Senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse,<br />

tutelati in base alla normativa vigente


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

STATO<br />

REGIONI<br />

PROVINCE<br />

AUTONOME<br />

ENTI LOCALI<br />

STRUMENTO<br />

SISTEMA COMPIUTO E SINERGICO


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

Art. 178 Dlgs 152/06<br />

• PRECAUZIONE<br />

• PREVENZIONE<br />

• SOSTENIBILITÀ<br />

• PROPORZIONALITÀ<br />

• RESPONSABILIZZAZIONE<br />

• COOPERAZIONE<br />

«CHI INQUINA PAGA»


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

• EFFICACIA<br />

• EFFICIENZA<br />

• ECONOMICITÀ<br />

CRITERI<br />

• FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA<br />

• <strong>PARTE</strong>CIPAZIONE E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI<br />

AMBIENTALI


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE<br />

(Comunicazione sul principio di precauzione del 2<br />

• INCERTEZZA<br />

SCIENTIFICA<br />

• RISCHIO POTENZIALE<br />

E PLAUSIBILE<br />

• DANNO EVENTUALE<br />

febbraio 2000)<br />

RICONOSCIUTO DAL TRATTATO DI MAASTRICHT


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

Art. 69 Tfue «il provvedimento adottato dallo<br />

Stato membro deve essere necessario per il<br />

raggiungimento dell’obiettivo perseguito; tale<br />

obiettivo non potrebbe essere raggiunto<br />

attraverso divieti o limitazioni di minore portata<br />

o che colpiscono in minor misura il commercio<br />

all’interno dell’UE»<br />

Concetto di PROPORZIONALITÀ


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

Art. 8, par. 1, e 15, DIRETTIVA 2008/98/Ce<br />

art. 178-bis Dlgs 152/06<br />

Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l’altro recupero dei rifiuti, gli Stati<br />

membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che<br />

qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi,<br />

tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una<br />

RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE)<br />

IL PRODUTTORE È CHIAMATO A GESTIRE IL FINE VITA DEI PRODOTTI GENERATI,<br />

FACENDOLO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE O PAGANDO QUALCUNO CHE LO FACCIA<br />

IN SUO NOME E PER SUO CONTO


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

ATTIVITÀ DI GESTIONE<br />

Art. 183, comma 1, lettera n)<br />

▪ Raccolta (prelievo rifiuti, compresi cernita preliminare e il deposito, ivi<br />

compresa la gestione dei centri di raccolta) ai fini del loro trasporto in un<br />

impianto di trattamento<br />

▪ Trasporto (non definito dal Dlgs 152/06)<br />

▪ Recupero (qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai<br />

rifiuti di svolgere un ruolo utile Allegato C parte IV)<br />

▪ Smaltimento (qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando<br />

l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di<br />

energia Allegato B parte IV)<br />

▪ Controllo di tutte le operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei<br />

siti di smaltimento<br />

▪ Operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario<br />

Tutte queste attività devono essere autorizzate


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

RIFIUTO<br />

ART. 183, COMMA 1, LETTERA a) modificato dal<br />

Dlgs 205/2010<br />

PRECEDENTE<br />

«qualsiasi sostanza od oggetto che rientra<br />

nelle categorie riportate nell’allegato A<br />

alla parte IV del presente decreto e di cui il<br />

detentore si disfi o abbia deciso o abbia<br />

l’obbligo di disfarsi»<br />

ATTUALE<br />

«qualsiasi sostanza od oggetto di cui il<br />

detentore si disfi o abbia l’intenzione o<br />

abbia l’obbligo di disfarsi»


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

CER<br />

CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI<br />

• Decisione 2000/532/Ce modificata con le decisioni 2001/118/Ce,<br />

2001/119/Ce, 2001/572/Ce<br />

• Armonizzato con la legislazione italiana con la direttiva del<br />

MinAmbiente del 09/04/2002<br />

• 20 capitoli distinti principalmente in base al settore di provenienza<br />

• In alcuni casi, distinti in base a caratteristiche chimico-fisiche o<br />

merceologiche (capitoli nominali) ex. 150000, 160000


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

ATTIVITÀ GENERATRICE DEL<br />

RIFIUTO<br />

PROCESSO SPECIFICO<br />

SINGOLA TIPOLOGIA DI<br />

RIFIUTO<br />

* P<br />

E<br />

R<br />

I<br />

C<br />

O<br />

L<br />

O<br />

S<br />

O


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

PRODUTTORE E DETENTORE DEI RIFIUTI<br />

Art. 183, comma 1 lettera f) e h), Dlgs 152/06<br />

• ˝produttoreˮ: il soggetto la cui attività produce rifiuti<br />

(produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di<br />

pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno<br />

modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (NUOVO<br />

RIFIUTO=NUOVO CER).<br />

• ˝detentoreˮ:Il produttore dei rifiuti o la persona fisica o<br />

giuridica che ne è in possesso<br />

IL PRODUTTORE È SEMPRE DETENTORE MA IL DETENTORE NON<br />

SEMPRE È PRODUTTORE


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

DOMANDA 1:<br />

il soggetto che provvede allo smantellamento di impianti industriali<br />

altrui, trasportati in un’area di sua dotazione, ove procede alla<br />

separazione dei vari metalli, al recupero dei residui riutilizzabili ed<br />

all’accumulo degli scarti come deve essere considerato?


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

I rifiuti assumono tale carattere fin dal momento<br />

in cui vengono dismessi dal titolare<br />

dell’impianto predetto che li conferisce per lo<br />

smaltimento<br />

Il soggetto a cui vengono affidati deve essere<br />

qualificato come semplice detentore di residui di<br />

terzi


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

LAVAGGIO DI<br />

AUTOCISTERNE E<br />

RIFIUTI<br />

DELL’IMPIANTO DI<br />

LAVAGGIO<br />

NELL’IPOTESI DI LAVAGGIO DI AUTOCISTERNE DA TERZI, il gestore dell’impianto di lavaggio<br />

come va considerato?<br />

Cass. Pen., 21/06/2007, n.24481<br />

NO, IL PRODUTTORE È COLUI IL QUALE HA ESTRATTO LE SOSTANZE DALLE CISTERNE.


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

AUTOSPURGO<br />

Chi è il produttore lo<br />

spurghista o il privato<br />

possessore della fossa<br />

settica o pozzo nero?<br />

IL PRIVATO


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

• Il produttore del rifiuto depositato in fognatura dinamica, fossa settica<br />

o pozzo nero non è mai lo spurghista, perché i rifiuti derivano<br />

dall’attività metabolica del titolare della fossa o del soggetto allacciato<br />

alla rete fognaria e non di quella dello spurghista.<br />

• Lo spurghista è il raccoglitore/trasportatore, pertanto non potrà<br />

mettere i rifiuti in deposito temporaneo presso di sé.<br />

• Se lo fa mette in atto uno stoccaggio che dovrà essere autorizzato<br />

• Nel formulario il privato dovrà configurare come produttore e sincerarsi<br />

che lo spurghista sia iscritto all’albo dei trasportatori di rifiuti prodotti<br />

da terzi (nel Sistri trasportatore a titolo professionale).<br />

• CER 200304 (FANGHI DA FOSSE SETTICHE)


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

… e nel caso di pulizia manutentiva<br />

Art, 230 comma 5 Dlgs 152/06<br />

delle reti fognarie??<br />

Lo spurghista (colui che effettua la pulizia e il<br />

trasporto) è considerato produttore del rifiuto.<br />

Deve iscriversi all’albo Gestori e al Sistri come<br />

trasportatore «conto terzista».<br />

Nel formulario sarà produttore e trasportatore<br />

CER 200306 (rifiuti della pulizia delle fognature)<br />

I pozzi raccolgono<br />

Le reti fognarie raccolgono e convogliano


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

ATTIVITÀ EDILIZIA<br />

NEI CANTIERI DI DEMOLIZIONE


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

In ambito edilizio i lavori di demolizione<br />

generano rifiuti.<br />

L’attività di demolizione non è, di per sè stessa,<br />

un‘attività di gestione dei rifiuti.<br />

Se così fosse ogni cantiere dovrebbe essere<br />

qualificato come impianto di gestione rifiuti.<br />

….e allora?


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

• Secondo Cass. Pen., sez. III, 21/04/2000 n°<br />

4957<br />

«Per capire chi è il produttore è fondamentale la<br />

definizione del luogo di produzione»<br />

Il proprietario dell’immobile committente o<br />

l’intestatario della concessione edilizia devono<br />

essere considerati produttori<br />

In virtù del contratto di appalto, gli adempimenti<br />

posti a carico del produttore di rifiuti non possono<br />

essere trasferiti in capo ad altro soggetto esecutore<br />

materiale dei lavori edili


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

• Cass. Pen. sez. III, 21/04/2003 n°15165<br />

• Cass. Pen. sez. III, 19/10/2004 n°40618<br />

• Cass. Pen. sez. III, 12/10/2005 n° 36963<br />

La qualifica di produttore spetta solo all’appaltatore e non anche al<br />

committente, poiché è il primo soggetto l’esecutore materiale<br />

dell’attività che ha prodotto il rifiuto<br />

• Cass. Pen. sez. III, 13/09/2013 n° 37547<br />

ha confermato che entrambe le qualità di committente e di<br />

direttore dei lavori non determinano alcun obbligo di legge di<br />

intervenire nella gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta appaltatrice


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

• Il produttore è l’impresa edile e non altri<br />

• La responsabilità del committente non si pone<br />

in evidenza per la sua qualifica, ma per<br />

l’attività che svolge in concreto e deriva dalle<br />

applicazioni generali sul concorso di persone<br />

nel reato e non dall’omessa vigilanza del<br />

committente sull’esecutore delle opere


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

LOGISTICA E DISTRIBUZIONE PER CONTO<br />

TERZI<br />

• La società A svolge attività di logistica e distribuzione<br />

per conto della società B<br />

• La società B produce i prodotti distribuiti presso i<br />

clienti della società A<br />

• La merce è detenuta da A presso i propri locali<br />

• La società B comunica ad A che la merce giacente<br />

presso la sede di A non è più idonea alla distribuzione<br />

e le affida incarico di provvedere al corretto avvio a<br />

smaltimento o recupero per suo conto.<br />

Chi è il produttore?


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

• B è il produttore del rifiuto, poiché i beni da<br />

merce diventano rifiuto in ragione di uno<br />

specifico atto di volontà espresso da B,<br />

mentre la società A diventa intermediario con<br />

detenzione di rifiuti


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

RIFIUTI E NON RIFIUTI<br />

• La linea di confine (rifiuto si/rifiuto no) è ancorata<br />

al concetto di disfarsi (il fatto che di un qualcosa il<br />

detentore non si disfi, non abbia deciso di disfarsi<br />

o non abbia l’obbligo di disfarsi) che rappresenta<br />

la condizione necessaria e sufficiente per<br />

l’individuazione di:<br />

• Sottoprodotti (art. 183, comma 1 lettera qq) e<br />

art. 184-bis)<br />

• Mps (art. 184 comma 3)<br />

• End of waste (art. 184-ter)


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

ART. 185 DLGS 152/06 comma 1<br />

ESCLUSIONI<br />

• Emissioni in atmosfera di effluenti gassosi<br />

• Biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato<br />

in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni<br />

• Il terreno (in situ), inclusi suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati<br />

permanentemente al terreno<br />

• Suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività<br />

di costruzione ove sia certo il riutilizzo in situ<br />

• I rifiuti radioattivi<br />

• I materiali esplosivi in disuso<br />

• Le materie fecali


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

Art. 185 comma 2 Dlgs 152/06<br />

• Le acque di scarico<br />

• I sottoprodotti di origina animale, compresi i prodotti trasformati,<br />

contemplati nel Regolamento (Ce) n. 1774/2002 (ora regolamento<br />

1069/2009/Ce), eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo<br />

smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di<br />

biogas o di compostaggio<br />

• Le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione,<br />

compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie e , smaltite in<br />

conformità del regolamento (Ce) 1774/2002<br />

• Rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento,<br />

dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, Dlgs<br />

30/05/2008 n. 117


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

• Art. 185 comma 3<br />

I sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della<br />

gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di<br />

inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o<br />

siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non<br />

sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della<br />

Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni<br />

• Art. 185 comma 4<br />

Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato<br />

naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati<br />

escavati, devono essere valutati ai sensi, nell’ordine, degli<br />

articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.”.


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

IL CASO PET-COKE<br />

• Il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo è stato espunto<br />

dal novero di quanto escluso dalla disciplina dei rifiuti ad opera del Dlgs 4/2008.<br />

• Ordinanza 15 gennaio 2004 (C-235/02) la III sezione della Corte di Giustizia Europea<br />

ha ritenuto che il coke da petrolio utilizzato con certezza come combustibile per il<br />

fabbisogno di energia non costituisce un rifiuto.<br />

• La corte di cassazione ha recentemente affermato che l’esclusione del pet-coke è<br />

consentita a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all’art. 293 del Dlgs<br />

152/06. in caso contrario le procedure autorizzative per i rifiuti si applicano anche al<br />

pet-coke


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

SOTTOPRODOTTI<br />

È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a),<br />

qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:<br />

• a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione (nella<br />

vecchia formulazione processo industriale), di cui costituisce parte<br />

integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od<br />

oggetto;<br />

• b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di<br />

un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del<br />

produttore o di terzi;<br />

• c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun<br />

ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;<br />

• d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per<br />

l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la<br />

protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi<br />

negativi sull’ambiente o la salute umana.


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

• Il concetto di sottoprodotto è residuale rispetto a<br />

quello di rifiuto: cioè ricorre purché non ci si disfi<br />

o non si intenda disfarsi di esso<br />

• Il soggetto che voglia agire in regime di favore<br />

deve dimostrare l’appartenenza alla categoria<br />

sottoprodotto<br />

• La Cass.pen. «certamente deve escludersi che<br />

possa ricomprendere attività comportanti<br />

trasformazioni radicali del materiale trattato che<br />

ne stravolgano l’originaria natura»


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

Se è vero che un sottoprodotto deve essere<br />

originato da un processo di produzione è lecito<br />

concludere che anche uno scarto della<br />

distribuzione di beni al consumo o derivante da<br />

un’attività di servizio possa essere considerato<br />

sottoprodotto?


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

Cass. Pen. Sez. III, sentenza<br />

n.41839/2008 con riferimento<br />

agli slops delle navi poi venduti a<br />

terzi come prodotto petrolifero<br />

di pregio, il processo di<br />

provenienza<br />

«non deve essere<br />

necessariamente<br />

industriale-come<br />

era<br />

testualmente prescritto dall’art.<br />

183, comma 1, lettera n Dlgs<br />

152/06 nella formulazione<br />

originaria e può essere quindi<br />

anche di produzione di un<br />

servizio»


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

1. Il conglomerato cementizio derivante da<br />

autolavaggio delle betoniere?<br />

Cass. Pen. Sez.III 26/10/06 n, 37303<br />

2. Il recupero di forni per la panificazione in disuso?<br />

Cass. Pen. Sez.III 26/10/06 n, 37303<br />

3. I rifiuti da demolizioni utilizzati per la costruzione di<br />

un terrapieno?<br />

Cass. Pen. Sez. III, 12/10/2009 n, 39728<br />

4. La sansa di oliva disoleata utilizzata come<br />

combustibile?<br />

Cass- pen. Sez. III 4/04/2007 n. 13754


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

• VIDEO DA ALLEGARE


d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti<br />

complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.<br />

Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

MATERIE PRIME SECONDARIE (MPS)<br />

(art. 184-ter)<br />

Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a<br />

un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il<br />

riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle<br />

seguenti condizioni:<br />

a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi<br />

specifici;<br />

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;<br />

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici<br />

e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

END OF WASTE<br />

(in attesa dei decreti attuativi)<br />

❑ Comma 2. ˝L’operazione di recupero può consistere semplicemente<br />

nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati<br />

conformemente alle predette condizioniˮ. Essi saranno adottati<br />

˝caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più<br />

decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del<br />

mareˮ.<br />

❑ Comma 3. Afferma visione diversa del concetto di recupero che si<br />

sostanzia nel superamento:<br />

• Della condizione che il materiale debba avere le medesime<br />

caratteristiche e proprietà della materia prima corrispondente<br />

•Del concetto di recupero completo<br />

❑ Comma 5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica<br />

fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

End of waste<br />

già esistenti<br />

Dm 14/02/2013 n. 22<br />

Regolamento Ue 1179/2012<br />

Regolamento Ue 333/2011<br />

E dal 01/01/2018 anche<br />

Regolamento 715/2013/Ue


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

MPS E DISACCORDO INTERNAZIONALE<br />

AUTORITÀ DI SPEDIZIONE<br />

1. Rifiuto<br />

AUTORITÀ DI DESTINAZIONE<br />

Rifiuto<br />

Rifiuto<br />

2. Sottoprodotto Rifiuto Rifiuto


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

REGIME DI FAVORE<br />

• RECUPERO AGEVOLATO (CON CONSEGUENTE PRODUZIONE DI MPS)<br />

• ISCRIZIONI AGEVOLATE ED «IPER AGEVOLATE» ALL’ALBO GESTORI<br />

AMBIENTALI<br />

• SOSTA DURANTE IN TRASPORTO (CHE NON è CONSIDERATA<br />

STOCCAGGIO)<br />

• MANCATA SEPARAZIONE DEI RIFIUTI MISCELATI IN RAGIONE DI<br />

IMPOSSIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA<br />

• DEROGA ALLA INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO DI PRODUZIONE NEI<br />

CASI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA SANITARIA E MANUTENZIONE<br />

ALLE INFRASTRUTTURE


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

• Non è onere delle Autorità di controllo e di accusa<br />

procedere preventivamente a verificare la<br />

sussistenza dei requisiti delle condizioni di favore,<br />

gravando tale onere su chi vuol far valere tale<br />

regime<br />

• Né il Pubblico Ministero né la polizia giudiziaria da<br />

lui diretta ha alcun obbligo di ricercare le prove<br />

• Chi invoca tale regime ha l’onere di allegare la<br />

sussistenza di tutte le condizioni per la sua<br />

applicazione


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

ONERE DELLA PROVA<br />

METTIAMO IL CASO CHE UN SOGGETTO<br />

IMPRENDITORIALE VI DIA L’INCARICO DI<br />

DIMOSTRARE ALLE AUTORITÀ CHE L’OGGETTO<br />

DELLA PROPRIA ATTIVITÀ È UN<br />

SOTTOPRODOTTO E NON UN RIFIUTO COME VI<br />

COMPORTERESTE?


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

1. VERIFICARE CHE SIANO RISPETTATI TUTTI I QUATTRO ELEMENTI RICHIESTI<br />

DALL’ART.184-TER<br />

2. CREARE UN FASCICOLO NEL QUALE INSERIRE ATTI E DOCUMENTI A PROVA<br />

DI CIÒ’<br />

3. VERIFICARE CHE ESISTANO I CONTRATTI TRA LE PARTI DELLA TRANSAZIONE<br />

(PRODUTTORE, TRASPORTATORE, DESTINATARIO ED EVENTUALE<br />

INTERMEDIARIO) DA CUI SI EVINCA CHE L’IMPIEGO DEL SOTTOPRODOTTO<br />

SIA CERTO E PREVENTIVAMENTE INDIVIDUATO E DEFINITO<br />

4. LE MERE DICHIARAZIONI TESTUALI DEI DIPENDENTI NON VALGONO COME<br />

PROVA


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

..SE VUOLE DIMOSTRARE CHE L’OGGETTO<br />

DELLA PROPRIA ATTIVITÀ È MPS??<br />

• L’ART. 216 DEL DLGS 152/06 PREVEDE CHE PURCHÉ SIANO<br />

RISPETTATE LE NORME TECNICHE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE DI<br />

CUI ALL’ART. 214, COMMA 1, 2 E 3, L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI<br />

RECUPERO DEI RIFIUTI PUÒ’ ESSERE INTRAPRESO DECORSI 90 GG<br />

DALLA COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ ALLA PROVINCIA<br />

TERRITORIALMENTE COMPETENTE<br />

• OCCORRE LA DESTINAZIONE ATTUALE, EFFETTIVA ED OGGETTIVA<br />

AL REIMPIEGO PRODUTTIVO DEI RIFIUTI E NON È SUFFICIENTE LA<br />

MERA IDONEITÀ DEL MATERIALE A TALE TRATTAMENTO<br />

• VERIFICARE CHE IL RIUTILIZZO RISPETTI PROVENIENZE E<br />

DESTINAZIONI INDIVIDUATE DALLA NORMATIVA TECNICA<br />

• L’ONERE DELLE PROVE INCOMBE SU CHI INVOCA IL REGIME<br />

DIFFERENZIATO


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

COME FORNIRE IN CONCRETO LA PROVA<br />

DELL’EFFETTIVITÀ DEL RECUPERO<br />

LA PROVA PIÙ’ RASSICURANTE È QUELLA<br />

DOCUMENTALE<br />

• Lettere comprovanti la ripetitività del rapporto<br />

• Analisi e perizie di parte sulle caratteristiche del<br />

materiale<br />

• Informative sulla compatibilità dello stesso con<br />

l’impianto di destinazione<br />

• Procedure di controllo a campione<br />

• Indicazione sul Ddt dell’impianto di destinazione


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

TRACCIABILITÀ SU CARTA<br />

• REGISTRO DI CARICO E SCARICO (ART.190 DLGS<br />

152/06 e Dm 148/98)<br />

• FORMULARIO D’IDENTIFICAZIONE (ART.193 DLGS<br />

152/06)<br />

Da compilare fino al 31/12/2018 data ultima regime<br />

transitorio a «doppio binario»


Corso di consulente tecnico ambientale 2018


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

Soggetti obbligati<br />

❑ gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli<br />

enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di<br />

cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti<br />

speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle<br />

acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184;<br />

❑ gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e<br />

trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il<br />

riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi<br />

produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono<br />

affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da<br />

parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il<br />

successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo<br />

periodo;<br />

❑ gli intermediari e i commercianti di rifiuti.


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

CASI PARTICOLARI<br />

• PICCOLI PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI (non più<br />

di 2 tonn/anno)<br />

• PICCOLI PRODUTTORI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (non<br />

più di 10 tonn/anno)<br />

Possono adempiere alla tenuta anche tramite<br />

organizzazioni di categoria o società di servizi.<br />

L’annotazione da parte di questi soggetti sarà effettuata<br />

con cadenza mensile, vige l’obbligo di mantenere da<br />

parte dell’impresa copia dei dati trasmessi in sede


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

ATTIVITÀ MANUTENZIONE<br />

INFRASTRUTTURE<br />

Il registro può essere tenuto presso il luogo di produzione (art. 230 comma 1<br />

Dlgs 152/06):<br />

• La sede del cantiere che gestisce la manutenzione<br />

• La sede locale del gestore dell’infrastruttura nelle cui competenze<br />

rientra il tratto di infrastruttura manutentata<br />

• Il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene<br />

trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata<br />

all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed<br />

oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun<br />

trattamento


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

VEICOLI A MOTORE<br />

I soggetti che svolgono attività di autodemolizione<br />

sono obbligati a tenere<br />

• il registro C/S per i rifiuti derivanti dalla loro attività<br />

• Il registro veicoli (Dlgs 30 aprile 1992, n. 285)<br />

vidimato dalla Questura competente<br />

A regolamentare l’evidente rapporto di integrazione<br />

tra i due registri<br />

Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n,812


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

• La presa in carico dei veicoli deve essere annotata sul registro<br />

veicoli; il numero di registro da apporre sul formulario che<br />

accompagna i veicoli destinati a demolizione sarà quello del<br />

registro veicoli<br />

• Sul registro C/S potranno essere annotate solo le operazioni di<br />

carico e scarico degli altri rifiuti derivanti dall’attività di<br />

demolizione; il numero da apporre sul formulario sarà quello del<br />

registro C/S<br />

• I concessionari di veicoli potranno annotare la presa in carico e<br />

lo scarico dei veicoli da rottamare sul registro veicoli


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

MICRORACCOLTA<br />

Nel caso di raccolta di rifiuti speciali della stessa<br />

tipologia e con lo stesso CER da parte di un<br />

unico trasportatore presso più<br />

produttori/detentori la<br />

Circolare 812/98<br />

Il trasportatore provvede ad effettuare un’unica<br />

registrazione giornaliera sul proprio registro che<br />

dovrà contenere tutti i formulari emessi<br />

nell’arco della giornata


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

TRASPORTO ALL’INTERNO DI AREE PRIVATE<br />

• AREA PRIVATA DELIMITATA<br />

CON PIÙ’ UNITÀ PRODUTTIVE<br />

• GESTITE DA DIVERSI<br />

SOGGETTI GIURIDICI CHE<br />

CONFERISCONO AD UN<br />

SOGGETTO AUTORIZZATO<br />

SITUATO NELLA STESSA AREA<br />

La movimentazione non ha bisogno di<br />

formulario ma i movimenti devono essere<br />

comunque caricati sul registro utilizzando lo<br />

spazio annotazioni per descrivere la<br />

particolare situazione (Circolare 812/98)


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

STRUTTURE SANITARIE<br />

Sono obbligati<br />

• gli enti eroganti prestazioni sanitarie che producono rifiuti<br />

sanitari pericolosi<br />

• Organizzazioni d’impresa in cui le attività sanitarie sono<br />

erogate da professionisti, che producono RSP<br />

• Sono esclusi medici di famiglia, generici, singoli professionisti i<br />

cui rifiuti sanitari pericolosi devono cmq essere raccolti ed<br />

avviati a smaltimento tramite ditta autorizzata e che devono<br />

comunque conservare il formulario per 5 anni


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

FORMULARIO<br />

IDENTIFICAZIONE<br />

RIFIUTO<br />

• ART. 193 DLGS 152/06<br />

• DM 1° APRILE 1998 N.<br />

145


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

❑ DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO OBBLIGATORIO TRASPORTO<br />

RIFIUTI<br />

❑ OBBLIGO A CARICO DELLE IMPRESE E DEGLI ENTI CHE EFFETTUANO IL<br />

TRASPORTO<br />

❑ IN DUE CASI IL FORMULARIO È SOSTITUITO DA ALTRI DOCUMENTI<br />

• Nel caso di trasporti internazionali, nella tratta percorsa sul<br />

territorio nazionale, il fir è sostituito dal documento<br />

import-export previsto dal regolamento 14 giugno 2006, n.<br />

1013/2006/Ue<br />

• Per i sottoprodotti animali non destinati al consumo umano<br />

(regolamento 1069/2009/Ue) il fir è sostituito dal relativo<br />

documento commerciale


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

• Garantire il controllo della movimentazione dei rifiuti<br />

• Esentare il produttore/detentore dei rifiuti dalla responsabilità<br />

per il corretto recupero o smaltimento<br />

• La responsabilità del produttore è esclusa se i rifiuti vengono<br />

conferiti al servizio pubblico di raccolta o ad ente o impresa<br />

autorizzati alle operazioni di recupero e/o smaltimento<br />

• Nell’ultimo caso l’esenzione è legata al ritorno della quarta copia<br />

firmata dal destinatario finale entro il termine previsto di tre<br />

mesi<br />

• Se entro tale termine la copia non è stata ricevuta bisogna<br />

comunicarlo alla Provincia per l’esclusione delle responsabilità


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

• Osservazione:<br />

• L’art. 188 comma 3 (Dlgs come modificato dal 125/2013)<br />

prevede che per le spedizioni transfrontaliere il termine per<br />

ricevere la quarta copia del formulario è di 6 mesi e non 3 e<br />

che l’organo a cui comunicare l'eventuale mancata<br />

ricezione è la Regione e non la Provincia.<br />

• Art. 193 comma 7 il fir in caso di trasporto transfrontaliero<br />

è sostituito dal documento di import-export<br />

LA NORMA DI CUI AL 188 NON PUÒ’ ESSERE APPLICATA


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

CASO SPINOSO….<br />

SE UN FIR CONTIENE UN ERRORE DI CUI CI SI<br />

ACCORGE SOLO DOPO CHE LA QUARTA COPIA È<br />

STATA CONSEGNATA AL PRODUTTORE COME SI<br />

PROCEDE?


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

• Il formulario è un documento nel quale riposa la PUBBLICA<br />

FEDE (un errore è visto come offesa al bene/interesse<br />

giuridico alla società)<br />

• Informazioni incomplete e inesatte configurano un’ipotesi di<br />

falsità ideologica<br />

• Il fatto stesso che ci siano le firme dei vari soggetti della filiera<br />

si rispecchia nell’obbligo giuridico di dire il vero!!<br />

• Quindi nessuna correzione ma attivarsi presso la Provincia al<br />

fine di provare la propria buona fede


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

Regole corretta tenuta fir<br />

❑<br />

ACQUISTO<br />

• Deve essere redatto su apposito bollettario a ricalco conforme al modello di<br />

cui Dm 145/98. Solo formulari predisposti dalle tipografie autorizzate.<br />

Ciascuno stampato dovrà recare gli estremi autorizzativi della tipografia<br />

unitamente ai dati identificativi della stessa.<br />

• Deve essere numerato progressivamente (anche con prefisso alfabetico di<br />

serie) e vidimato (gratuitamente e senza bolli) dall’Agenzia delle Entrate o<br />

dalle Cciaa o dagli uffici regionali competenti in ambito rifiuti.<br />

• Deve essere annotato sul registro IVA – acquisti, dove dovrà essere<br />

registrata la fattura d’acquisto con evidenza degli estremi seriali e numerici.<br />

La registrazione dovrà avvenire prima dell’utilizzo del primo formulario


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

❑ EMISSIONE E COMPILAZIONE<br />

• Il formulario deve essere redatto in 4 esemplari, datato e<br />

firmato dal produttore/detentore su tutte e 4 le copie<br />

• Controfirmato dal trasportatore su tutte le 4 copie<br />

• Di 4 copie, una rimane al produttore/detentore e tre sono<br />

acquisite dal trasportatore e devono essere controfirmate e<br />

datate in arrivo dal destinatario<br />

• Di queste 3 copie, una rimane al destinatario e 2 sono<br />

acquisite dal trasportatore. Di queste 2 copie una viene<br />

inviata dal trasportatore al detentore entro 3 mesi dalla data<br />

di conferimento


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

❑ PESO E DESTINO<br />

La quantità dei rifiuti trasportati (in litri o in<br />

kg) deve essere sempre scritta alla partenza e<br />

può essere verificata a destinazione.<br />

Nel caso in cui non si abbia certezza del peso<br />

e lo si voglia verificare a destino bisogna<br />

barrare la casella relativa a kg/litri (inserendo<br />

peso presunto) ,mentre nelle annotazioni<br />

andrà riportato il peso effettivo verificato a<br />

destinazione.


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

CASI PARTICOLARI<br />

TRASPORTO CON VEICOLI DIVERSI (STESSO TRASPORTATORE O DIVERSO<br />

TRASPORTATORE)<br />

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI DIVERSI TRASPORTATORI (NOMINATIVO, CF, NUMERO<br />

AUTORIZZAZIONE ALBO), DEI DIVERSI MEZZI UTILIZZATI (TARGA), IL NOME DEL CONDUCENTE E LA<br />

FIRMA DI ASSUNZIONE RESPONSABILITÀ POTRANNO ESSERE RIPORTATI NEL CAMPO ANNOTAZIONI.<br />

POICHÉ LE QUATTRO COPIE IN QUESTO CASO RISULTANO INSUFFICIENTI SI POTRANNO USARE<br />

FOTOCOPIE FERMO RESTANDO CHE IL TRASPORTO DEVE ESSERE SEMPRE ACCOMPAGNATO DALLE<br />

COPIE ORIGINALI.<br />

A CONCLUSIONE: DUE COPIE ORIGINALI DEL FIR AL PRODUTTORE/DETENTORE, UN ORIGINALE AL<br />

TRASPORTATORE, E UN ORIGINALE AL DESTINATARIO FINALE.


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

TRASPORTO MISTO<br />

OCCORRE SPECIFICARE NELLE ANNOTAZIONI LA TRATTA FERROVIARIA O<br />

MARITTIMA INTERESSATA E ALLEGARE AL FIR I DOCUMENTI PREVISTI<br />

DALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO O FERROVIARIO<br />

ANCHE IN QUESTO CASO LE 4 COPIE SONO INSUFFICIENTI, VALE<br />

IDENTICO DISCORSO AL CASO PRECEDENTE


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

TRASBORDO PARZIALE<br />

IL TRASPORTATORE DOVRÀ EMETTERE UN NUOVO FORMULARIO RELATIVO AL<br />

QUANTITATIVO DI RIFIUTI CONFERITO AL SECONDO MEZZO DI TRASPORTO.<br />

NEL NUOVO FIR IL TRASPORTATORE DOVRÀ INDICARE NELLO SPAZIO RISERVATO AL<br />

PRODUTTORE LE SUE GENERALITÀ E NELLE ANNOTAZIONI INSERIRE CODICE ALFA<br />

NUMERICO DEL PRIMO FIR E IL NOMINATIVO DEL PRODUTTORE DI ORIGINE.<br />

NEL PRIMO FIR NELLE ANNOTAZIONI DOVRÀ ESSERE RIPORTATO IL CODICE ALFANUMERICO<br />

DEL NUOVO FIR E I DATI DEL TRASPORTATORE CHE PRENDE IN CARICO I RIFIUTI.<br />

AL PRODUTTORE ANDRÀ RESTITUITA LA QUARTA COPIA SIA DEL PRIMO CHE DEL SECONDO<br />

FIR EMESSO


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

MICRORACCOLTA<br />

• DEVE ESSERE EFFETTUATA NEL PIÙ’ BREVE TEMPO POSSIBILE<br />

• NEI FORMULARI DEVONO ESSERE INDICATE, NELLO SPAZIO RELATIVO AL PERCORSO,<br />

TUTTE LE TAPPE INTERMEDIE PREVISTE.<br />

• IL PERCORSO EFFETTIVAMENTE EFFETTUATO DOVRÀ ESSERE INDICATO NELLE<br />

ANNOTAZIONI<br />

• AD OGNI PRESA DI OGNI SINGOLO CER CORRISPONDE UN FIR


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

SISTEMA SANZIONATORIO: REGISTRO C/S<br />

CONDOTTA<br />

Omessa o incompleta tenuta del registro (art.<br />

258, comma 2 Dlgs 152/06)<br />

Inesattezze formali o incompletezze formali<br />

nella tenuta del registro per rifiuti pericolosi,<br />

ma i dati riportati nel Mud, nei formulari e<br />

nelle altre scritture contabili tenute per legge,<br />

consentono di ricostruire le informazioni<br />

dovute (art. 258, comma 5, prima parte, Dlgs<br />

152/06)<br />

Mancata conservazione (art. 258, comma 5,<br />

seconda parte, Dlgs 152/06)<br />

SANZIONE<br />

RIFIUTI PERICOLOSI:<br />

Sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500<br />

€ a 93.000 € nonché sospensione da un mese<br />

ad un anno della carica rivestita del soggetto<br />

responsabile dell’infrazione e dalla carica di<br />

amministratore<br />

RIFIUTI NON PERICOLOSI:<br />

Sanzione amministrativa pecuniaria da 2600 €<br />

a 15.500 €<br />

RIFIUTI PERICOLOSI:<br />

Sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a<br />

1550 €<br />

RIFIUTI NON PERICOLOSI:<br />

idem<br />

idem


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

SISTEMA SANZIONATORIO: FIR<br />

CONDOTTA<br />

Mancanza del formulario nell’effettuazione del<br />

trasporto effettuato da enti o imprese (art.<br />

258, comma 4, Dlgs 152/08; art. 483 C.p.)<br />

Formulario recante dati incompleti o inesatti<br />

(art. 258, comma 4, Dlgs 152/06; art. 483 C.p.)<br />

Predisposizione di un certificato di analisi di<br />

rifiuti recante false indicazioni sulla natura,<br />

composizione e caratteristiche chimico-fisiche<br />

dei rifiuti (art. 258, comma 4, Dlgs 152/06; art.<br />

483 C.p.)<br />

Utilizzo di falso certificato di analisi rifiuti<br />

durante il trasporto effettuato da enti o<br />

imprese (art. 258, comma 4, Dlgs 152/08; art.<br />

483 C.p.)<br />

SANZIONE<br />

RIFIUTI PERICOLOSI:<br />

Arresto fino a 2 anni<br />

RIFIUTI NON PERICOLOSI:<br />

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 € a 9.300<br />

€<br />

RIFIUTI PERICOLOSI:<br />

Arresto fino a 2 anni<br />

RIFIUTI NON PERICOLOSI:<br />

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 € a 9.300<br />

€<br />

RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI:<br />

Arresto fino a 2 anni<br />

RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI:<br />

Arresto fino a 2 anni


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

CERTIFICATO DI ANALISI<br />

• Reati riferiti alle falsità nella fase di predisposizione<br />

(professionista che lo redige) del certificato e al mero utilizzo<br />

(trasportatore).<br />

• Il reato si consuma nel momento e nel luogo della formazione<br />

del falso certificato oppure nel momento in cui il trasporto ha<br />

inizio.<br />

• Nel caso in cui tale momento e tale luogo non siano definiti il<br />

giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui<br />

ha sede l’impresa di trasporto, ritenendo che il trasporto<br />

abbia avuto inizio da quel luogo (Cass. Pen. Sezione III, 5<br />

luglio 1996, n. 6780)


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

PLURALITÀ DI VIOLAZIONI E PLURALITÀ DI SANZIONI<br />

• Art. 8 Legge 689/1981<br />

Prevede possibilità di applicare un’unica sanzione per più violazioni<br />

di una norma, ma solo nel caso in cui le stesse siano state commesse<br />

con un’unica azione od omissione (concorso formale di illeciti)<br />

Pertanto, la pluralità delle violazioni è invece riconducibile a<br />

condotte distinte (concorso materiale di illeciti)<br />

Ogni trasporto di ogni singola tipologia di rifiuto rappresenta una<br />

condotta a sé, caratterizzata da uno specifico mezzo di trasporto,<br />

uno specifico soggetto trasportatore, uno specifico destinatario ed<br />

un altrettanto specifico formulario.


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

MUD: sistema sanzionatorio<br />

CONDOTTA<br />

Omissione o presentazione incompleta o<br />

inesatta del Mud (art. 258, comma 1, Dlgs<br />

152/06)<br />

Presentazione del Mud entro i 60 giorni<br />

successivi alla scadenza del 30/04 (29/06)<br />

(art. 258, comma 1, Dlgs 152/06)<br />

Per indicazioni incomplete o inesatte che,<br />

però, consentono di ricostruire le<br />

informazioni dovute (art. 258, comma 5,<br />

Dlgs 152/06)<br />

Omissione o presentazione incompleta o<br />

inesatta del Mud veicoli (art. 13, comma 7,<br />

Dlgs 209/2003)<br />

SANZIONE<br />

Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600<br />

€ a 15.500 €<br />

Sanzione amministrativa pecuniaria da 26 €<br />

a 160 €<br />

Sanzione amministrativa pecuniaria da 260 €<br />

a 1.550 €<br />

Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000<br />

€ a 18.000 €


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

• L’autorità competente alla irrogazione delle sanzioni<br />

amministrative pecuniarie è la Provincia<br />

• L’accertamento della violazione (legge 689/1981) può essere<br />

compiuto dalla Provincia ma anche da tutti coloro che hanno<br />

funzione di Polizia giudiziaria<br />

• La violazione deve essere contestata immediatamente tanto al<br />

trasgressore quanto al soggetto obbligato in solido al pagamento<br />

della somma dovuta per la violazione stessa.<br />

• Se non immediatamente gli estremi della violazione devono<br />

essere notificati agli interessati residenti sul territorio della<br />

repubblica entro 90 giorni, per quelli residenti all’estero entro<br />

360 giorni dall’accertamento


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

PLURALITÀ DI VIOLAZIONI E<br />

PLURALITÀ DI SANZIONI<br />

• Art. 8 legge 289/1981<br />

«salvo che sia diversamente stabilito dalla legge,<br />

chi con un’azione od omissione viola diverse<br />

disposizioni che prevedono sanzioni<br />

amministrative o commette più violazioni della<br />

stessa disposizione, soggiace alla sanzione<br />

prevista per la violazione più grave, aumentata<br />

sino al triplo»


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

Concorso formale di violazioni (un soggetto con<br />

una sola azione od omissione pone in essere più<br />

violazioni di legge)<br />

❑ Eterogeneo (reati di specie diversa)<br />

❑ Omogeneo (reati della stessa specie)


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

Concorso materiale di reati (un soggetto con più<br />

azioni od omissioni commette una pluralità di<br />

reati, art. 71 e segg. C.p)<br />

❑ eterogeneo (un soggetto con una pluralità di<br />

azioni od omissioni viola norme diverse)<br />

❑ Omogeneo (il soggetto commette più<br />

violazioni della stessa norma)


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

• Se le annotazioni sul registro sono più di una<br />

quale sanzione deve essere applicata?<br />

• Nel caso in cui sul registro non siano annotate<br />

determinate operazioni di carico e scarico, pur<br />

documentate con i fir?? Se i fir riportano<br />

inesattezze e/o omissioni?


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

Art.184 Dlgs 152/02<br />

In base alla provenienza:<br />

CLASSIFICAZIONE<br />

DEI RIFIUTI<br />

❑ Urbani<br />

❑ Speciali<br />

❑ Categoria intermedia degli assimilabili agli urbani<br />

Gli urbani e gli speciali si suddividono in<br />

❑ Pericolosi<br />

❑ Non pericolosi<br />

In base alle loro caratteristiche di pericolosità<br />

Gli assimilati non possono essere pericolosi


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

RIFIUTI URBANI<br />

a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di<br />

civile abitazione;<br />

b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui<br />

alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198,<br />

comma 2, lettera g);<br />

c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;<br />

d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o<br />

sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge<br />

marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;<br />

e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;<br />

f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti<br />

da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

RIFIUTI SPECIALI<br />

a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.;<br />

b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano<br />

dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;<br />

c. i rifiuti da lavorazioni industriali;<br />

d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;<br />

e. i rifiuti da attività commerciali;<br />

f. i rifiuti da attività di servizio;<br />

g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla<br />

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue<br />

e da abbattimento di fumi;<br />

h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

Art. 188 Dlgs 152/06<br />

I rifiuti speciali possono essere:<br />

• Smaltiti in proprio (autosmaltimento)<br />

• Conferiti a soggetti privati debitamente autorizzati<br />

• Conferiti al servizio pubblico tramite apposita convenzione<br />

• In caso di distanze superiori a 350 km e quantitativi superiori a 25<br />

tonn, conferiti al trasportatore ferroviario<br />

• Esportati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria (art.<br />

194, Dlgs 152/06)


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

Corte costituzionale con<br />

sentenza n. 12 del 26<br />

Gennaio 2007, ha stabilito<br />

che le Regioni non possono<br />

prevedere un generalizzato<br />

divieto di smaltimento – nel<br />

proprio territorio – dei rifiuti<br />

extraregionali. La sentenza ha<br />

chiarito che il principio<br />

dell’autosufficienza<br />

regionale, che vieta lo<br />

smaltimento di rifiuti urbani<br />

non pericolosi in Regioni<br />

diverse da quelle dove gli<br />

stessi sono stati prodotti non<br />

si applica ai rifiuti pericolosi e<br />

a quelli speciali.


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI<br />

• Rifiuti di provenienza diversa da quella urbana (attività<br />

commerciali, industriali, ecc..) ma che presentano<br />

caratteristiche quali-quantitative simili ai rifiuti urbani (carta,<br />

scarti di legno, rifiuti plastici)<br />

• Rifiuti assimilabili recano in sé un principio di potenzialità, in<br />

grado di trasformarli in urbani<br />

• Comune tramite propria ordinanza in osservanza della<br />

deliberazione Cipe 27 luglio 1984, punto 1.1.1 la cui<br />

vigenza è stata confermata dall’art. 265 del Dlgs 152/06)


R1<br />

R2<br />

R3<br />

R4<br />

R5<br />

R6<br />

R7<br />

R8<br />

R9<br />

R10<br />

R11<br />

R12<br />

R13<br />

Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

OPERAZIONI DI RECUPERO<br />

Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia<br />

Rigenerazione/recupero di solventi<br />

Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni<br />

di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)<br />

Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici<br />

Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche<br />

Rigenerazione degli acidi o delle basi<br />

Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento<br />

Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori<br />

Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli<br />

(Allegato C alla parte IV a )<br />

Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia<br />

Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10<br />

Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11<br />

Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12<br />

(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

APPARECCHIATURE MOBILI «SCHIACCIA RIFIUTI» E<br />

REGIME AUTORIZZATIVO<br />

• L’operazione di pressatura in che classe R rientra?<br />

• R12 «scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1<br />

a R11»<br />

• Quindi è una attività che deve essere necessariamente autorizzata?<br />

• Art. 208, comma 15, Dlgs 152/08<br />

«Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili<br />

che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di<br />

depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il<br />

quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione<br />

volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via<br />

definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società<br />

straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza»


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

• Cass. Pen. Sentenza 10 maggio 2012, n. 17435<br />

Ha ritenuto che «l’art. 184-bis del Dlgs 152/06<br />

non consente di ricomprendere tra i trattamenti<br />

che rientrano nella normale pratica industriale<br />

gli interventi manipolativi del residuo diversi da<br />

quelli ordinariamente effettuati nel processo<br />

produttivo nel quale esso viene utilizzato»<br />

L’obbligo di autorizzazione vige sia nel caso di<br />

rifiuti urbani sia in quello in cui siano speciali<br />

assimilabili agli urbani»


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RECUPERO<br />

• Si va ad intaccare la privativa comunale?


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

• art. 25, comma 4, Dl 24 gennaio 2012, n.1 stabilisce che la<br />

gestione e l'erogazione dei servizi di gestione integrata dei<br />

rifiuti urbani «sono affidate ai sensi dell’art. 202, Dlgs 152/06<br />

e nel rispetto della normativa europea e nazionale<br />

sull’evidenza pubblica, le seguenti attività:<br />

a)la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere<br />

le attività di gestione e realizzazione degli impianti;<br />

b)la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione<br />

e l’avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le<br />

ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i<br />

rifiuti urbani e assimilati prodotti all’interno dell’Ato»


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

• Solo il soggetto aggiudicatario della gara<br />

indetta dall'Ato può occuparsi dell’avvio a<br />

recupero dei rifiuti<br />

• I comuni fintanto che non l’aggiudicatario non<br />

inizierà l’attività esercitano la privativa<br />

(monopolio)


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

PROSSIMITÀ E<br />

AUTOSUFFICIENZA:<br />

LA CIRCOLAZIONE<br />

DI RIFIUTI SU<br />

TERRITORIO<br />

NAZIONALE


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

• Art,182, dlgs 152/06<br />

Lo smaltimento dei rifiuti «costituisce la fase<br />

residuale della gestione dei rifiuti»<br />

• Il comma 2 impone di potenziarne il recupero e il<br />

riciclaggio<br />

• Il comma 3 che non è possibile smaltire rifiuti<br />

urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle<br />

in cui sono stati prodotti<br />

• Art. 182-bis nei suoi tre commi definisce i concetti<br />

di prossimità ed autosufficienza


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

«Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati<br />

sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti,<br />

tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i<br />

benefici complessivi, al fine di:<br />

a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non<br />

pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;<br />

b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani<br />

indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o<br />

raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del<br />

contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati<br />

tipi di rifiuti;<br />

c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di<br />

protezione dell'ambiente e della salute pubblica.»


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

Fonte normativa Operazione Flusso Circolazione<br />

Art. 182, comma 3 Smaltimento Rifiuti urbani non pericolosi e<br />

rifiuti derivanti dal loro<br />

trattamento<br />

All’interno della regione dove<br />

sono stati prodotti (principio<br />

autosufficienza)<br />

art. 182-bis,<br />

comma 1, lett. b)<br />

Smaltimento Usando il criterio residuale<br />

rispetto ai flussi esplicitamente<br />

citati nella norma<br />

• I rifiuti speciali pericolosi e<br />

non pericolosi<br />

• I rifiuti urbani pericolosi<br />

differenziati e indifferenziati<br />

Avvio agli impianti più vicini e<br />

idonei a prescindere dal fatto<br />

che siano in regione o fuori<br />

regione (principio di<br />

prossimità)<br />

art. 182-bis,<br />

comma 1, lett. b)<br />

Recupero<br />

Rifiuti urbani (pericolosi e non)<br />

indifferenziati<br />

Avvio agli impianti più vicini e<br />

idonei a prescindere dal fatto<br />

che siano in regione o fuori<br />

regione (principio di<br />

prossimità)<br />

Art. 181, comma 5 Riciclo e<br />

recupero<br />

Rifiuti urbani (pericolosi e non)<br />

oggetto di raccolta<br />

differenziata<br />

Nessuna limitazione (ma<br />

privilegiando il principio d<br />

prossimità agli impianti di<br />

recupero


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

RIFIUTI PERICOLOSI


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

• È pericoloso il rifiuto che «presenta una o più<br />

caratteristiche di cui all’allegato I della Parte<br />

Iv a del presente decreto» (art. 183, comma 1,<br />

lettera b), Dlgs 152/06)


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

• ART. 184 conferma e ribadisce tale concetto.<br />

HP1<br />

HP2<br />

HP3-A<br />

HP3-B<br />

HP4<br />

«Esplosivo»: sostanze o preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che<br />

sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene<br />

«Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se<br />

infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;<br />

«Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:<br />

- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente<br />

infiammabili), o<br />

- che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono<br />

riscaldarsi e infiammarsi, o<br />

- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di<br />

accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della<br />

sorgente di accensione, o<br />

- gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o<br />

- che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in<br />

quantità pericolose;<br />

«Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore<br />

a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;<br />

«Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o<br />

ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

HP5<br />

HP6<br />

HP7<br />

HP8<br />

HP9<br />

HP10<br />

«Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione<br />

cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;<br />

«Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici)<br />

che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare<br />

rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;<br />

«Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o<br />

penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l’incidenza;<br />

«Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono<br />

esercitare su di essi un'azione distruttiva;<br />

«Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o<br />

ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi<br />

viventi;<br />

«Tossico per la riproduzione»: sostanze e preparati che, per inalazione,<br />

ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite<br />

non ereditarie o aumentarne la frequenza;


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

HP11<br />

«Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione<br />

cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l’incidenza;<br />

HP12<br />

HP3<br />

HP14<br />

HP15<br />

Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o<br />

molto tossico;<br />

«Sensibilizzanti» (9): sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione<br />

cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una<br />

successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti<br />

caratteristici;<br />

«Ecotossico»: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o<br />

differiti per uno o più comparti ambientali.<br />

Rifiuti suscettibili, dopo l’eliminazione, di dare origine in qualche modo ad<br />

un’altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle<br />

caratteristiche sopra elencate.


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

RIFIUTI PERICOLOSI<br />

E MISCELAZIONE


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

CLASSIFICAZIONE<br />

Ai fini della classificazione di un rifiuto speciale occorre tenere<br />

presenti:<br />

• Definizioni<br />

• CER che è vincolante<br />

• Criteri di attribuzione codici CER (allegato D parte IV Dlgs 152/06)<br />

• Criteri della decisione 2000/532/Cc<br />

• Note dell’allegato I, parte IV, Dlgs 152/06<br />

• Limiti di concentrazione/proprietà diversi da quelli previsti dalla<br />

decisione 2000/532/Cc<br />

• Criteri ADR per assegnare la caratteristica di pericolo H14,<br />

relativamente ai codici a specchio.


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

• Nei casi in cui il CER individua precisamente sia il<br />

flusso di provenienza che il rifiuto a priori la<br />

classificazione è semplice e definitiva, poiché è<br />

quella caratteristica del codice, pertanto non è<br />

necessaria analisi classificatoria<br />

• Se il rifiuto è pericoloso bisogna individuare quali<br />

siano le caratteristiche di pericolo (H..)e il<br />

contributo analitico può risultare molto utile.


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

CODICI A SPECCHIO<br />

Coppia di codici, uno pericoloso, l’altro no, per i quali si deve applicare il criterio di<br />

concentrazione per poter attribuire il corretto codice(punto 5 allegato D, parte IV, Dlgs 12/06).<br />

❑<br />

❑<br />

❑<br />

Verifica analitica necessaria<br />

Per molte tipologie di rifiuto non esistono metodi analitici o non è possibile effettuare un<br />

campionamento presentativo.<br />

Nella decisione 2000/532/Cc, mancano per alcune tipologie di rifiuti i limiti di<br />

concentrazione.<br />

❑ Ove l’analisi non può essere effettuata si farà riferimento a:<br />

• Schede di sicurezza dei prodotti impiegati<br />

• Descrizione del processo di origine<br />

• Dati di composizione merceologica ricavati da fonti verificate<br />

• Relazioni tecniche proporzionate allo scopo ed alla situazione specifica


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

• 19 08 11*<br />

fanghi prodotti dal trattamento biologico delle<br />

acque reflue industriali, contenenti sostanze<br />

pericolose<br />

• 19 08 12<br />

fanghi prodotti dal trattamento biologico delle<br />

acque reflue industriali, diversi da quelli di cui<br />

alla voce 19 08 11


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

CARATTERIZZAZIONE<br />

• SOPRATTUTTO NEL CASO DEI CODICI A SPECCHIO<br />

• NON DEFINITA NEL Dlgs 152/06<br />

• Decreto DISCARICHE (dm 27 settembre 2010)<br />

«la caratterizzazione di base consiste nella determinazione delle<br />

caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le<br />

informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni<br />

di sicurezza»


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

Fascicolo di caratterizzazione<br />

❑<br />

❑<br />

❑<br />

❑<br />

❑<br />

❑<br />

❑<br />

Processo di provenienza<br />

Eventuali analisi<br />

Schede di sicurezza<br />

Relazioni<br />

Dati di lettura<br />

Foto<br />

Spiegazioni tecniche quali:<br />

• Declassificazione da rifiuto pericoloso a non pericoloso<br />

• Possibilità o meno di effettuare un campionamento rappresentativo<br />

• Applicabilità o meno del regime ADR, citando criteri e disposizioni adottate<br />

• Applicabilità delle procedure semplificate di gestione del rifiuto


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

MISCELAZIONE<br />

❑ Art. 187 Dlgs 152/06<br />

❑ È consentito:<br />

• Miscelare<br />

pericolosi<br />

rifiuti non<br />

• Miscelare rifiuti<br />

pericolosi con le stesse<br />

caratteristiche di<br />

pericolo H


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

considerazioni<br />

• Direttiva 2008/98/Ce all’art. 18<br />

«gli stati membri adottano le misure necessarie<br />

per garantire che i rifiuti pericolosi non siano<br />

miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi o<br />

con altri rifiuti, sostanze o materiali. La<br />

miscelazione comprende la diluizione di sostanze<br />

pericolose»


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

• La miscelazione di rifiuti diversi con stesse H<br />

origina rifiuti da classificare nella famiglia 19, il<br />

che assimila la miscelazione ad un<br />

trattamento.<br />

• A quale operazione D o R corrisponde la<br />

miscelazione?


D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica).<br />

D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).<br />

D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali).<br />

D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).<br />

D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli<br />

uni dagli altri e dall’ambiente).<br />

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione.<br />

D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino<br />

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che<br />

vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.<br />

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli<br />

eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione,<br />

calcinazione, ecc.)<br />

D10 Incenerimento a terra.<br />

D11 Incenerimento in mare. (1)<br />

Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera).<br />

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.(2)<br />

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.<br />

D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima<br />

della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

• Allo stato attuale si potrebbero avere codici<br />

19 in uscita da impianti che effettuano D15 e<br />

R13, il che appare, come minimo, incongruo<br />

• Rifiuti con H omogenee possono comunque<br />

essere incompatibili<br />

• Errore frequente è che spesso si attribuiscono<br />

H di comodo


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DEPOSITO TEMPORANEO


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

«il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori<br />

agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi<br />

compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:<br />

(lettera così modificata dall'art. 28, comma 2, legge n. 35 del 2012, poi dall'art. 52, comma 2-ter, legge n. 134 del 2012)<br />

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive<br />

modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e<br />

l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;<br />

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti<br />

modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle<br />

quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui<br />

al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto<br />

limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;<br />

3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative<br />

norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze<br />

pericolose in essi contenute;<br />

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;<br />

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e<br />

del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito<br />

temporaneo;»


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

• Congrua collocazione ed accessibilità<br />

• Sistemi di contenimento di eventuali sversamenti di rifiuti liquidi: bacini fissi o mobili, casse<br />

ecc..<br />

• Area confinata, con accesso consentito solo agli addetti<br />

• Per rifiuti voluminosi o in quantità consistenti prevedere protezioni contro gli agenti<br />

atmosferici e la dispersione eolica<br />

• Ove si effettui il deposito in cumuli, il basamento dovrà essere resistente all’azione dei rifiuti<br />

• I locali chiusi dovranno prevedere un congruo ricambio d’aria<br />

• Dovrà essere prevista la cartellonistica di cui al Dlgs 493/96, una dotazione di estinzione, di<br />

DPI d’emergenza, di mezzi di assorbimento e raccolta di eventuali spandimenti proporzionata<br />

alle quantità e alle qualità dei rifiuti da detenere.


Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

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