MODULO 5 PARTE 1.pptx (1)
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
GESTIONE RIFIUTI<br />
<strong>PARTE</strong> 1<br />
DEFINIZIONI, NORMATIVA, TRACCIABILITÀ, RIFIUTI PERICOLOSI
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
❑ FINALITÀ DELLA DISCIPLINA<br />
❑ PRINCIPIO DI PRECAUZIONE<br />
❑ RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE<br />
DEI BENI<br />
❑ ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
FINALITÀ DELLA<br />
DISCIPLINA
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
Art. 177 Dlgs 152/06, come modificato dal Dlgs<br />
205/2010<br />
˝proteggere l’ambiente e la salute umanaˮ<br />
A tal fine impone una serie di azioni:<br />
• Prevenzione e riduzione degli impatti negativi<br />
della produzione e della gestione dei rifiuti<br />
• Riduzione degli impatti complessivi dell’uso delle<br />
risorse e miglioramento della loro efficacia.
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
Principi per la corretta gestione dei rifiuti<br />
• La gestione di rifiuti costituisce attività di pubblico interesse;<br />
pertanto, i comportamenti dei singoli (cittadini e imprese) sono<br />
vincolati all’osservanza di specifici obblighi e appositi limiti fissati dal<br />
Legislatore. La gestione dei rifiuti rappresenta uno dei servizi di<br />
interesse economico generale<br />
• I rifiuti devono essere recuperati e smaltiti senza pericolo per la<br />
salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che<br />
potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:<br />
a) Senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per<br />
la fauna e la flora<br />
b) Senza causare inconvenienti da rumori e odori<br />
c) Senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse,<br />
tutelati in base alla normativa vigente
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
STATO<br />
REGIONI<br />
PROVINCE<br />
AUTONOME<br />
ENTI LOCALI<br />
STRUMENTO<br />
SISTEMA COMPIUTO E SINERGICO
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
Art. 178 Dlgs 152/06<br />
• PRECAUZIONE<br />
• PREVENZIONE<br />
• SOSTENIBILITÀ<br />
• PROPORZIONALITÀ<br />
• RESPONSABILIZZAZIONE<br />
• COOPERAZIONE<br />
«CHI INQUINA PAGA»
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
• EFFICACIA<br />
• EFFICIENZA<br />
• ECONOMICITÀ<br />
CRITERI<br />
• FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA<br />
• <strong>PARTE</strong>CIPAZIONE E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI<br />
AMBIENTALI
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
PRINCIPIO DI PRECAUZIONE<br />
(Comunicazione sul principio di precauzione del 2<br />
• INCERTEZZA<br />
SCIENTIFICA<br />
• RISCHIO POTENZIALE<br />
E PLAUSIBILE<br />
• DANNO EVENTUALE<br />
febbraio 2000)<br />
RICONOSCIUTO DAL TRATTATO DI MAASTRICHT
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
Art. 69 Tfue «il provvedimento adottato dallo<br />
Stato membro deve essere necessario per il<br />
raggiungimento dell’obiettivo perseguito; tale<br />
obiettivo non potrebbe essere raggiunto<br />
attraverso divieti o limitazioni di minore portata<br />
o che colpiscono in minor misura il commercio<br />
all’interno dell’UE»<br />
Concetto di PROPORZIONALITÀ
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
Art. 8, par. 1, e 15, DIRETTIVA 2008/98/Ce<br />
art. 178-bis Dlgs 152/06<br />
Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l’altro recupero dei rifiuti, gli Stati<br />
membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che<br />
qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi,<br />
tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una<br />
RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE)<br />
IL PRODUTTORE È CHIAMATO A GESTIRE IL FINE VITA DEI PRODOTTI GENERATI,<br />
FACENDOLO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE O PAGANDO QUALCUNO CHE LO FACCIA<br />
IN SUO NOME E PER SUO CONTO
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
ATTIVITÀ DI GESTIONE<br />
Art. 183, comma 1, lettera n)<br />
▪ Raccolta (prelievo rifiuti, compresi cernita preliminare e il deposito, ivi<br />
compresa la gestione dei centri di raccolta) ai fini del loro trasporto in un<br />
impianto di trattamento<br />
▪ Trasporto (non definito dal Dlgs 152/06)<br />
▪ Recupero (qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai<br />
rifiuti di svolgere un ruolo utile Allegato C parte IV)<br />
▪ Smaltimento (qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando<br />
l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di<br />
energia Allegato B parte IV)<br />
▪ Controllo di tutte le operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei<br />
siti di smaltimento<br />
▪ Operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario<br />
Tutte queste attività devono essere autorizzate
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
RIFIUTO<br />
ART. 183, COMMA 1, LETTERA a) modificato dal<br />
Dlgs 205/2010<br />
PRECEDENTE<br />
«qualsiasi sostanza od oggetto che rientra<br />
nelle categorie riportate nell’allegato A<br />
alla parte IV del presente decreto e di cui il<br />
detentore si disfi o abbia deciso o abbia<br />
l’obbligo di disfarsi»<br />
ATTUALE<br />
«qualsiasi sostanza od oggetto di cui il<br />
detentore si disfi o abbia l’intenzione o<br />
abbia l’obbligo di disfarsi»
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
CER<br />
CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI<br />
• Decisione 2000/532/Ce modificata con le decisioni 2001/118/Ce,<br />
2001/119/Ce, 2001/572/Ce<br />
• Armonizzato con la legislazione italiana con la direttiva del<br />
MinAmbiente del 09/04/2002<br />
• 20 capitoli distinti principalmente in base al settore di provenienza<br />
• In alcuni casi, distinti in base a caratteristiche chimico-fisiche o<br />
merceologiche (capitoli nominali) ex. 150000, 160000
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
ATTIVITÀ GENERATRICE DEL<br />
RIFIUTO<br />
PROCESSO SPECIFICO<br />
SINGOLA TIPOLOGIA DI<br />
RIFIUTO<br />
* P<br />
E<br />
R<br />
I<br />
C<br />
O<br />
L<br />
O<br />
S<br />
O
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
PRODUTTORE E DETENTORE DEI RIFIUTI<br />
Art. 183, comma 1 lettera f) e h), Dlgs 152/06<br />
• ˝produttoreˮ: il soggetto la cui attività produce rifiuti<br />
(produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di<br />
pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno<br />
modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (NUOVO<br />
RIFIUTO=NUOVO CER).<br />
• ˝detentoreˮ:Il produttore dei rifiuti o la persona fisica o<br />
giuridica che ne è in possesso<br />
IL PRODUTTORE È SEMPRE DETENTORE MA IL DETENTORE NON<br />
SEMPRE È PRODUTTORE
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
DOMANDA 1:<br />
il soggetto che provvede allo smantellamento di impianti industriali<br />
altrui, trasportati in un’area di sua dotazione, ove procede alla<br />
separazione dei vari metalli, al recupero dei residui riutilizzabili ed<br />
all’accumulo degli scarti come deve essere considerato?
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
I rifiuti assumono tale carattere fin dal momento<br />
in cui vengono dismessi dal titolare<br />
dell’impianto predetto che li conferisce per lo<br />
smaltimento<br />
Il soggetto a cui vengono affidati deve essere<br />
qualificato come semplice detentore di residui di<br />
terzi
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
LAVAGGIO DI<br />
AUTOCISTERNE E<br />
RIFIUTI<br />
DELL’IMPIANTO DI<br />
LAVAGGIO<br />
NELL’IPOTESI DI LAVAGGIO DI AUTOCISTERNE DA TERZI, il gestore dell’impianto di lavaggio<br />
come va considerato?<br />
Cass. Pen., 21/06/2007, n.24481<br />
NO, IL PRODUTTORE È COLUI IL QUALE HA ESTRATTO LE SOSTANZE DALLE CISTERNE.
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
AUTOSPURGO<br />
Chi è il produttore lo<br />
spurghista o il privato<br />
possessore della fossa<br />
settica o pozzo nero?<br />
IL PRIVATO
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
• Il produttore del rifiuto depositato in fognatura dinamica, fossa settica<br />
o pozzo nero non è mai lo spurghista, perché i rifiuti derivano<br />
dall’attività metabolica del titolare della fossa o del soggetto allacciato<br />
alla rete fognaria e non di quella dello spurghista.<br />
• Lo spurghista è il raccoglitore/trasportatore, pertanto non potrà<br />
mettere i rifiuti in deposito temporaneo presso di sé.<br />
• Se lo fa mette in atto uno stoccaggio che dovrà essere autorizzato<br />
• Nel formulario il privato dovrà configurare come produttore e sincerarsi<br />
che lo spurghista sia iscritto all’albo dei trasportatori di rifiuti prodotti<br />
da terzi (nel Sistri trasportatore a titolo professionale).<br />
• CER 200304 (FANGHI DA FOSSE SETTICHE)
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
… e nel caso di pulizia manutentiva<br />
Art, 230 comma 5 Dlgs 152/06<br />
delle reti fognarie??<br />
Lo spurghista (colui che effettua la pulizia e il<br />
trasporto) è considerato produttore del rifiuto.<br />
Deve iscriversi all’albo Gestori e al Sistri come<br />
trasportatore «conto terzista».<br />
Nel formulario sarà produttore e trasportatore<br />
CER 200306 (rifiuti della pulizia delle fognature)<br />
I pozzi raccolgono<br />
Le reti fognarie raccolgono e convogliano
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
ATTIVITÀ EDILIZIA<br />
NEI CANTIERI DI DEMOLIZIONE
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
In ambito edilizio i lavori di demolizione<br />
generano rifiuti.<br />
L’attività di demolizione non è, di per sè stessa,<br />
un‘attività di gestione dei rifiuti.<br />
Se così fosse ogni cantiere dovrebbe essere<br />
qualificato come impianto di gestione rifiuti.<br />
….e allora?
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
• Secondo Cass. Pen., sez. III, 21/04/2000 n°<br />
4957<br />
«Per capire chi è il produttore è fondamentale la<br />
definizione del luogo di produzione»<br />
Il proprietario dell’immobile committente o<br />
l’intestatario della concessione edilizia devono<br />
essere considerati produttori<br />
In virtù del contratto di appalto, gli adempimenti<br />
posti a carico del produttore di rifiuti non possono<br />
essere trasferiti in capo ad altro soggetto esecutore<br />
materiale dei lavori edili
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
• Cass. Pen. sez. III, 21/04/2003 n°15165<br />
• Cass. Pen. sez. III, 19/10/2004 n°40618<br />
• Cass. Pen. sez. III, 12/10/2005 n° 36963<br />
La qualifica di produttore spetta solo all’appaltatore e non anche al<br />
committente, poiché è il primo soggetto l’esecutore materiale<br />
dell’attività che ha prodotto il rifiuto<br />
• Cass. Pen. sez. III, 13/09/2013 n° 37547<br />
ha confermato che entrambe le qualità di committente e di<br />
direttore dei lavori non determinano alcun obbligo di legge di<br />
intervenire nella gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta appaltatrice
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
• Il produttore è l’impresa edile e non altri<br />
• La responsabilità del committente non si pone<br />
in evidenza per la sua qualifica, ma per<br />
l’attività che svolge in concreto e deriva dalle<br />
applicazioni generali sul concorso di persone<br />
nel reato e non dall’omessa vigilanza del<br />
committente sull’esecutore delle opere
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
LOGISTICA E DISTRIBUZIONE PER CONTO<br />
TERZI<br />
• La società A svolge attività di logistica e distribuzione<br />
per conto della società B<br />
• La società B produce i prodotti distribuiti presso i<br />
clienti della società A<br />
• La merce è detenuta da A presso i propri locali<br />
• La società B comunica ad A che la merce giacente<br />
presso la sede di A non è più idonea alla distribuzione<br />
e le affida incarico di provvedere al corretto avvio a<br />
smaltimento o recupero per suo conto.<br />
Chi è il produttore?
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
• B è il produttore del rifiuto, poiché i beni da<br />
merce diventano rifiuto in ragione di uno<br />
specifico atto di volontà espresso da B,<br />
mentre la società A diventa intermediario con<br />
detenzione di rifiuti
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
RIFIUTI E NON RIFIUTI<br />
• La linea di confine (rifiuto si/rifiuto no) è ancorata<br />
al concetto di disfarsi (il fatto che di un qualcosa il<br />
detentore non si disfi, non abbia deciso di disfarsi<br />
o non abbia l’obbligo di disfarsi) che rappresenta<br />
la condizione necessaria e sufficiente per<br />
l’individuazione di:<br />
• Sottoprodotti (art. 183, comma 1 lettera qq) e<br />
art. 184-bis)<br />
• Mps (art. 184 comma 3)<br />
• End of waste (art. 184-ter)
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
ART. 185 DLGS 152/06 comma 1<br />
ESCLUSIONI<br />
• Emissioni in atmosfera di effluenti gassosi<br />
• Biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato<br />
in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni<br />
• Il terreno (in situ), inclusi suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati<br />
permanentemente al terreno<br />
• Suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività<br />
di costruzione ove sia certo il riutilizzo in situ<br />
• I rifiuti radioattivi<br />
• I materiali esplosivi in disuso<br />
• Le materie fecali
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
Art. 185 comma 2 Dlgs 152/06<br />
• Le acque di scarico<br />
• I sottoprodotti di origina animale, compresi i prodotti trasformati,<br />
contemplati nel Regolamento (Ce) n. 1774/2002 (ora regolamento<br />
1069/2009/Ce), eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo<br />
smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di<br />
biogas o di compostaggio<br />
• Le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione,<br />
compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie e , smaltite in<br />
conformità del regolamento (Ce) 1774/2002<br />
• Rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento,<br />
dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, Dlgs<br />
30/05/2008 n. 117
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
• Art. 185 comma 3<br />
I sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della<br />
gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di<br />
inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o<br />
siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non<br />
sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della<br />
Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni<br />
• Art. 185 comma 4<br />
Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato<br />
naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati<br />
escavati, devono essere valutati ai sensi, nell’ordine, degli<br />
articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.”.
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
IL CASO PET-COKE<br />
• Il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo è stato espunto<br />
dal novero di quanto escluso dalla disciplina dei rifiuti ad opera del Dlgs 4/2008.<br />
• Ordinanza 15 gennaio 2004 (C-235/02) la III sezione della Corte di Giustizia Europea<br />
ha ritenuto che il coke da petrolio utilizzato con certezza come combustibile per il<br />
fabbisogno di energia non costituisce un rifiuto.<br />
• La corte di cassazione ha recentemente affermato che l’esclusione del pet-coke è<br />
consentita a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all’art. 293 del Dlgs<br />
152/06. in caso contrario le procedure autorizzative per i rifiuti si applicano anche al<br />
pet-coke
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
SOTTOPRODOTTI<br />
È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a),<br />
qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:<br />
• a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione (nella<br />
vecchia formulazione processo industriale), di cui costituisce parte<br />
integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od<br />
oggetto;<br />
• b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di<br />
un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del<br />
produttore o di terzi;<br />
• c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun<br />
ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;<br />
• d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per<br />
l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la<br />
protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi<br />
negativi sull’ambiente o la salute umana.
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
• Il concetto di sottoprodotto è residuale rispetto a<br />
quello di rifiuto: cioè ricorre purché non ci si disfi<br />
o non si intenda disfarsi di esso<br />
• Il soggetto che voglia agire in regime di favore<br />
deve dimostrare l’appartenenza alla categoria<br />
sottoprodotto<br />
• La Cass.pen. «certamente deve escludersi che<br />
possa ricomprendere attività comportanti<br />
trasformazioni radicali del materiale trattato che<br />
ne stravolgano l’originaria natura»
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
Se è vero che un sottoprodotto deve essere<br />
originato da un processo di produzione è lecito<br />
concludere che anche uno scarto della<br />
distribuzione di beni al consumo o derivante da<br />
un’attività di servizio possa essere considerato<br />
sottoprodotto?
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
Cass. Pen. Sez. III, sentenza<br />
n.41839/2008 con riferimento<br />
agli slops delle navi poi venduti a<br />
terzi come prodotto petrolifero<br />
di pregio, il processo di<br />
provenienza<br />
«non deve essere<br />
necessariamente<br />
industriale-come<br />
era<br />
testualmente prescritto dall’art.<br />
183, comma 1, lettera n Dlgs<br />
152/06 nella formulazione<br />
originaria e può essere quindi<br />
anche di produzione di un<br />
servizio»
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
1. Il conglomerato cementizio derivante da<br />
autolavaggio delle betoniere?<br />
Cass. Pen. Sez.III 26/10/06 n, 37303<br />
2. Il recupero di forni per la panificazione in disuso?<br />
Cass. Pen. Sez.III 26/10/06 n, 37303<br />
3. I rifiuti da demolizioni utilizzati per la costruzione di<br />
un terrapieno?<br />
Cass. Pen. Sez. III, 12/10/2009 n, 39728<br />
4. La sansa di oliva disoleata utilizzata come<br />
combustibile?<br />
Cass- pen. Sez. III 4/04/2007 n. 13754
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
• VIDEO DA ALLEGARE
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti<br />
complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.<br />
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
MATERIE PRIME SECONDARIE (MPS)<br />
(art. 184-ter)<br />
Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a<br />
un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il<br />
riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle<br />
seguenti condizioni:<br />
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi<br />
specifici;<br />
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;<br />
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici<br />
e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
END OF WASTE<br />
(in attesa dei decreti attuativi)<br />
❑ Comma 2. ˝L’operazione di recupero può consistere semplicemente<br />
nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati<br />
conformemente alle predette condizioniˮ. Essi saranno adottati<br />
˝caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più<br />
decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del<br />
mareˮ.<br />
❑ Comma 3. Afferma visione diversa del concetto di recupero che si<br />
sostanzia nel superamento:<br />
• Della condizione che il materiale debba avere le medesime<br />
caratteristiche e proprietà della materia prima corrispondente<br />
•Del concetto di recupero completo<br />
❑ Comma 5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica<br />
fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
End of waste<br />
già esistenti<br />
Dm 14/02/2013 n. 22<br />
Regolamento Ue 1179/2012<br />
Regolamento Ue 333/2011<br />
E dal 01/01/2018 anche<br />
Regolamento 715/2013/Ue
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
MPS E DISACCORDO INTERNAZIONALE<br />
AUTORITÀ DI SPEDIZIONE<br />
1. Rifiuto<br />
AUTORITÀ DI DESTINAZIONE<br />
Rifiuto<br />
Rifiuto<br />
2. Sottoprodotto Rifiuto Rifiuto
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
REGIME DI FAVORE<br />
• RECUPERO AGEVOLATO (CON CONSEGUENTE PRODUZIONE DI MPS)<br />
• ISCRIZIONI AGEVOLATE ED «IPER AGEVOLATE» ALL’ALBO GESTORI<br />
AMBIENTALI<br />
• SOSTA DURANTE IN TRASPORTO (CHE NON è CONSIDERATA<br />
STOCCAGGIO)<br />
• MANCATA SEPARAZIONE DEI RIFIUTI MISCELATI IN RAGIONE DI<br />
IMPOSSIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA<br />
• DEROGA ALLA INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO DI PRODUZIONE NEI<br />
CASI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA SANITARIA E MANUTENZIONE<br />
ALLE INFRASTRUTTURE
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
• Non è onere delle Autorità di controllo e di accusa<br />
procedere preventivamente a verificare la<br />
sussistenza dei requisiti delle condizioni di favore,<br />
gravando tale onere su chi vuol far valere tale<br />
regime<br />
• Né il Pubblico Ministero né la polizia giudiziaria da<br />
lui diretta ha alcun obbligo di ricercare le prove<br />
• Chi invoca tale regime ha l’onere di allegare la<br />
sussistenza di tutte le condizioni per la sua<br />
applicazione
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
ONERE DELLA PROVA<br />
METTIAMO IL CASO CHE UN SOGGETTO<br />
IMPRENDITORIALE VI DIA L’INCARICO DI<br />
DIMOSTRARE ALLE AUTORITÀ CHE L’OGGETTO<br />
DELLA PROPRIA ATTIVITÀ È UN<br />
SOTTOPRODOTTO E NON UN RIFIUTO COME VI<br />
COMPORTERESTE?
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
1. VERIFICARE CHE SIANO RISPETTATI TUTTI I QUATTRO ELEMENTI RICHIESTI<br />
DALL’ART.184-TER<br />
2. CREARE UN FASCICOLO NEL QUALE INSERIRE ATTI E DOCUMENTI A PROVA<br />
DI CIÒ’<br />
3. VERIFICARE CHE ESISTANO I CONTRATTI TRA LE PARTI DELLA TRANSAZIONE<br />
(PRODUTTORE, TRASPORTATORE, DESTINATARIO ED EVENTUALE<br />
INTERMEDIARIO) DA CUI SI EVINCA CHE L’IMPIEGO DEL SOTTOPRODOTTO<br />
SIA CERTO E PREVENTIVAMENTE INDIVIDUATO E DEFINITO<br />
4. LE MERE DICHIARAZIONI TESTUALI DEI DIPENDENTI NON VALGONO COME<br />
PROVA
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
..SE VUOLE DIMOSTRARE CHE L’OGGETTO<br />
DELLA PROPRIA ATTIVITÀ È MPS??<br />
• L’ART. 216 DEL DLGS 152/06 PREVEDE CHE PURCHÉ SIANO<br />
RISPETTATE LE NORME TECNICHE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE DI<br />
CUI ALL’ART. 214, COMMA 1, 2 E 3, L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI<br />
RECUPERO DEI RIFIUTI PUÒ’ ESSERE INTRAPRESO DECORSI 90 GG<br />
DALLA COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ ALLA PROVINCIA<br />
TERRITORIALMENTE COMPETENTE<br />
• OCCORRE LA DESTINAZIONE ATTUALE, EFFETTIVA ED OGGETTIVA<br />
AL REIMPIEGO PRODUTTIVO DEI RIFIUTI E NON È SUFFICIENTE LA<br />
MERA IDONEITÀ DEL MATERIALE A TALE TRATTAMENTO<br />
• VERIFICARE CHE IL RIUTILIZZO RISPETTI PROVENIENZE E<br />
DESTINAZIONI INDIVIDUATE DALLA NORMATIVA TECNICA<br />
• L’ONERE DELLE PROVE INCOMBE SU CHI INVOCA IL REGIME<br />
DIFFERENZIATO
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
COME FORNIRE IN CONCRETO LA PROVA<br />
DELL’EFFETTIVITÀ DEL RECUPERO<br />
LA PROVA PIÙ’ RASSICURANTE È QUELLA<br />
DOCUMENTALE<br />
• Lettere comprovanti la ripetitività del rapporto<br />
• Analisi e perizie di parte sulle caratteristiche del<br />
materiale<br />
• Informative sulla compatibilità dello stesso con<br />
l’impianto di destinazione<br />
• Procedure di controllo a campione<br />
• Indicazione sul Ddt dell’impianto di destinazione
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
TRACCIABILITÀ SU CARTA<br />
• REGISTRO DI CARICO E SCARICO (ART.190 DLGS<br />
152/06 e Dm 148/98)<br />
• FORMULARIO D’IDENTIFICAZIONE (ART.193 DLGS<br />
152/06)<br />
Da compilare fino al 31/12/2018 data ultima regime<br />
transitorio a «doppio binario»
Corso di consulente tecnico ambientale 2018
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
Soggetti obbligati<br />
❑ gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli<br />
enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di<br />
cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti<br />
speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle<br />
acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184;<br />
❑ gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e<br />
trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il<br />
riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi<br />
produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono<br />
affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da<br />
parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il<br />
successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo<br />
periodo;<br />
❑ gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
CASI PARTICOLARI<br />
• PICCOLI PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI (non più<br />
di 2 tonn/anno)<br />
• PICCOLI PRODUTTORI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (non<br />
più di 10 tonn/anno)<br />
Possono adempiere alla tenuta anche tramite<br />
organizzazioni di categoria o società di servizi.<br />
L’annotazione da parte di questi soggetti sarà effettuata<br />
con cadenza mensile, vige l’obbligo di mantenere da<br />
parte dell’impresa copia dei dati trasmessi in sede
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
ATTIVITÀ MANUTENZIONE<br />
INFRASTRUTTURE<br />
Il registro può essere tenuto presso il luogo di produzione (art. 230 comma 1<br />
Dlgs 152/06):<br />
• La sede del cantiere che gestisce la manutenzione<br />
• La sede locale del gestore dell’infrastruttura nelle cui competenze<br />
rientra il tratto di infrastruttura manutentata<br />
• Il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene<br />
trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata<br />
all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed<br />
oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun<br />
trattamento
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
VEICOLI A MOTORE<br />
I soggetti che svolgono attività di autodemolizione<br />
sono obbligati a tenere<br />
• il registro C/S per i rifiuti derivanti dalla loro attività<br />
• Il registro veicoli (Dlgs 30 aprile 1992, n. 285)<br />
vidimato dalla Questura competente<br />
A regolamentare l’evidente rapporto di integrazione<br />
tra i due registri<br />
Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n,812
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
• La presa in carico dei veicoli deve essere annotata sul registro<br />
veicoli; il numero di registro da apporre sul formulario che<br />
accompagna i veicoli destinati a demolizione sarà quello del<br />
registro veicoli<br />
• Sul registro C/S potranno essere annotate solo le operazioni di<br />
carico e scarico degli altri rifiuti derivanti dall’attività di<br />
demolizione; il numero da apporre sul formulario sarà quello del<br />
registro C/S<br />
• I concessionari di veicoli potranno annotare la presa in carico e<br />
lo scarico dei veicoli da rottamare sul registro veicoli
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
MICRORACCOLTA<br />
Nel caso di raccolta di rifiuti speciali della stessa<br />
tipologia e con lo stesso CER da parte di un<br />
unico trasportatore presso più<br />
produttori/detentori la<br />
Circolare 812/98<br />
Il trasportatore provvede ad effettuare un’unica<br />
registrazione giornaliera sul proprio registro che<br />
dovrà contenere tutti i formulari emessi<br />
nell’arco della giornata
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
TRASPORTO ALL’INTERNO DI AREE PRIVATE<br />
• AREA PRIVATA DELIMITATA<br />
CON PIÙ’ UNITÀ PRODUTTIVE<br />
• GESTITE DA DIVERSI<br />
SOGGETTI GIURIDICI CHE<br />
CONFERISCONO AD UN<br />
SOGGETTO AUTORIZZATO<br />
SITUATO NELLA STESSA AREA<br />
La movimentazione non ha bisogno di<br />
formulario ma i movimenti devono essere<br />
comunque caricati sul registro utilizzando lo<br />
spazio annotazioni per descrivere la<br />
particolare situazione (Circolare 812/98)
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
STRUTTURE SANITARIE<br />
Sono obbligati<br />
• gli enti eroganti prestazioni sanitarie che producono rifiuti<br />
sanitari pericolosi<br />
• Organizzazioni d’impresa in cui le attività sanitarie sono<br />
erogate da professionisti, che producono RSP<br />
• Sono esclusi medici di famiglia, generici, singoli professionisti i<br />
cui rifiuti sanitari pericolosi devono cmq essere raccolti ed<br />
avviati a smaltimento tramite ditta autorizzata e che devono<br />
comunque conservare il formulario per 5 anni
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
FORMULARIO<br />
IDENTIFICAZIONE<br />
RIFIUTO<br />
• ART. 193 DLGS 152/06<br />
• DM 1° APRILE 1998 N.<br />
145
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
❑ DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO OBBLIGATORIO TRASPORTO<br />
RIFIUTI<br />
❑ OBBLIGO A CARICO DELLE IMPRESE E DEGLI ENTI CHE EFFETTUANO IL<br />
TRASPORTO<br />
❑ IN DUE CASI IL FORMULARIO È SOSTITUITO DA ALTRI DOCUMENTI<br />
• Nel caso di trasporti internazionali, nella tratta percorsa sul<br />
territorio nazionale, il fir è sostituito dal documento<br />
import-export previsto dal regolamento 14 giugno 2006, n.<br />
1013/2006/Ue<br />
• Per i sottoprodotti animali non destinati al consumo umano<br />
(regolamento 1069/2009/Ue) il fir è sostituito dal relativo<br />
documento commerciale
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
• Garantire il controllo della movimentazione dei rifiuti<br />
• Esentare il produttore/detentore dei rifiuti dalla responsabilità<br />
per il corretto recupero o smaltimento<br />
• La responsabilità del produttore è esclusa se i rifiuti vengono<br />
conferiti al servizio pubblico di raccolta o ad ente o impresa<br />
autorizzati alle operazioni di recupero e/o smaltimento<br />
• Nell’ultimo caso l’esenzione è legata al ritorno della quarta copia<br />
firmata dal destinatario finale entro il termine previsto di tre<br />
mesi<br />
• Se entro tale termine la copia non è stata ricevuta bisogna<br />
comunicarlo alla Provincia per l’esclusione delle responsabilità
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
• Osservazione:<br />
• L’art. 188 comma 3 (Dlgs come modificato dal 125/2013)<br />
prevede che per le spedizioni transfrontaliere il termine per<br />
ricevere la quarta copia del formulario è di 6 mesi e non 3 e<br />
che l’organo a cui comunicare l'eventuale mancata<br />
ricezione è la Regione e non la Provincia.<br />
• Art. 193 comma 7 il fir in caso di trasporto transfrontaliero<br />
è sostituito dal documento di import-export<br />
LA NORMA DI CUI AL 188 NON PUÒ’ ESSERE APPLICATA
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
CASO SPINOSO….<br />
SE UN FIR CONTIENE UN ERRORE DI CUI CI SI<br />
ACCORGE SOLO DOPO CHE LA QUARTA COPIA È<br />
STATA CONSEGNATA AL PRODUTTORE COME SI<br />
PROCEDE?
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
• Il formulario è un documento nel quale riposa la PUBBLICA<br />
FEDE (un errore è visto come offesa al bene/interesse<br />
giuridico alla società)<br />
• Informazioni incomplete e inesatte configurano un’ipotesi di<br />
falsità ideologica<br />
• Il fatto stesso che ci siano le firme dei vari soggetti della filiera<br />
si rispecchia nell’obbligo giuridico di dire il vero!!<br />
• Quindi nessuna correzione ma attivarsi presso la Provincia al<br />
fine di provare la propria buona fede
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
Regole corretta tenuta fir<br />
❑<br />
ACQUISTO<br />
• Deve essere redatto su apposito bollettario a ricalco conforme al modello di<br />
cui Dm 145/98. Solo formulari predisposti dalle tipografie autorizzate.<br />
Ciascuno stampato dovrà recare gli estremi autorizzativi della tipografia<br />
unitamente ai dati identificativi della stessa.<br />
• Deve essere numerato progressivamente (anche con prefisso alfabetico di<br />
serie) e vidimato (gratuitamente e senza bolli) dall’Agenzia delle Entrate o<br />
dalle Cciaa o dagli uffici regionali competenti in ambito rifiuti.<br />
• Deve essere annotato sul registro IVA – acquisti, dove dovrà essere<br />
registrata la fattura d’acquisto con evidenza degli estremi seriali e numerici.<br />
La registrazione dovrà avvenire prima dell’utilizzo del primo formulario
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
❑ EMISSIONE E COMPILAZIONE<br />
• Il formulario deve essere redatto in 4 esemplari, datato e<br />
firmato dal produttore/detentore su tutte e 4 le copie<br />
• Controfirmato dal trasportatore su tutte le 4 copie<br />
• Di 4 copie, una rimane al produttore/detentore e tre sono<br />
acquisite dal trasportatore e devono essere controfirmate e<br />
datate in arrivo dal destinatario<br />
• Di queste 3 copie, una rimane al destinatario e 2 sono<br />
acquisite dal trasportatore. Di queste 2 copie una viene<br />
inviata dal trasportatore al detentore entro 3 mesi dalla data<br />
di conferimento
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
❑ PESO E DESTINO<br />
La quantità dei rifiuti trasportati (in litri o in<br />
kg) deve essere sempre scritta alla partenza e<br />
può essere verificata a destinazione.<br />
Nel caso in cui non si abbia certezza del peso<br />
e lo si voglia verificare a destino bisogna<br />
barrare la casella relativa a kg/litri (inserendo<br />
peso presunto) ,mentre nelle annotazioni<br />
andrà riportato il peso effettivo verificato a<br />
destinazione.
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
CASI PARTICOLARI<br />
TRASPORTO CON VEICOLI DIVERSI (STESSO TRASPORTATORE O DIVERSO<br />
TRASPORTATORE)<br />
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI DIVERSI TRASPORTATORI (NOMINATIVO, CF, NUMERO<br />
AUTORIZZAZIONE ALBO), DEI DIVERSI MEZZI UTILIZZATI (TARGA), IL NOME DEL CONDUCENTE E LA<br />
FIRMA DI ASSUNZIONE RESPONSABILITÀ POTRANNO ESSERE RIPORTATI NEL CAMPO ANNOTAZIONI.<br />
POICHÉ LE QUATTRO COPIE IN QUESTO CASO RISULTANO INSUFFICIENTI SI POTRANNO USARE<br />
FOTOCOPIE FERMO RESTANDO CHE IL TRASPORTO DEVE ESSERE SEMPRE ACCOMPAGNATO DALLE<br />
COPIE ORIGINALI.<br />
A CONCLUSIONE: DUE COPIE ORIGINALI DEL FIR AL PRODUTTORE/DETENTORE, UN ORIGINALE AL<br />
TRASPORTATORE, E UN ORIGINALE AL DESTINATARIO FINALE.
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
TRASPORTO MISTO<br />
OCCORRE SPECIFICARE NELLE ANNOTAZIONI LA TRATTA FERROVIARIA O<br />
MARITTIMA INTERESSATA E ALLEGARE AL FIR I DOCUMENTI PREVISTI<br />
DALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO O FERROVIARIO<br />
ANCHE IN QUESTO CASO LE 4 COPIE SONO INSUFFICIENTI, VALE<br />
IDENTICO DISCORSO AL CASO PRECEDENTE
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
TRASBORDO PARZIALE<br />
IL TRASPORTATORE DOVRÀ EMETTERE UN NUOVO FORMULARIO RELATIVO AL<br />
QUANTITATIVO DI RIFIUTI CONFERITO AL SECONDO MEZZO DI TRASPORTO.<br />
NEL NUOVO FIR IL TRASPORTATORE DOVRÀ INDICARE NELLO SPAZIO RISERVATO AL<br />
PRODUTTORE LE SUE GENERALITÀ E NELLE ANNOTAZIONI INSERIRE CODICE ALFA<br />
NUMERICO DEL PRIMO FIR E IL NOMINATIVO DEL PRODUTTORE DI ORIGINE.<br />
NEL PRIMO FIR NELLE ANNOTAZIONI DOVRÀ ESSERE RIPORTATO IL CODICE ALFANUMERICO<br />
DEL NUOVO FIR E I DATI DEL TRASPORTATORE CHE PRENDE IN CARICO I RIFIUTI.<br />
AL PRODUTTORE ANDRÀ RESTITUITA LA QUARTA COPIA SIA DEL PRIMO CHE DEL SECONDO<br />
FIR EMESSO
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
MICRORACCOLTA<br />
• DEVE ESSERE EFFETTUATA NEL PIÙ’ BREVE TEMPO POSSIBILE<br />
• NEI FORMULARI DEVONO ESSERE INDICATE, NELLO SPAZIO RELATIVO AL PERCORSO,<br />
TUTTE LE TAPPE INTERMEDIE PREVISTE.<br />
• IL PERCORSO EFFETTIVAMENTE EFFETTUATO DOVRÀ ESSERE INDICATO NELLE<br />
ANNOTAZIONI<br />
• AD OGNI PRESA DI OGNI SINGOLO CER CORRISPONDE UN FIR
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
SISTEMA SANZIONATORIO: REGISTRO C/S<br />
CONDOTTA<br />
Omessa o incompleta tenuta del registro (art.<br />
258, comma 2 Dlgs 152/06)<br />
Inesattezze formali o incompletezze formali<br />
nella tenuta del registro per rifiuti pericolosi,<br />
ma i dati riportati nel Mud, nei formulari e<br />
nelle altre scritture contabili tenute per legge,<br />
consentono di ricostruire le informazioni<br />
dovute (art. 258, comma 5, prima parte, Dlgs<br />
152/06)<br />
Mancata conservazione (art. 258, comma 5,<br />
seconda parte, Dlgs 152/06)<br />
SANZIONE<br />
RIFIUTI PERICOLOSI:<br />
Sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500<br />
€ a 93.000 € nonché sospensione da un mese<br />
ad un anno della carica rivestita del soggetto<br />
responsabile dell’infrazione e dalla carica di<br />
amministratore<br />
RIFIUTI NON PERICOLOSI:<br />
Sanzione amministrativa pecuniaria da 2600 €<br />
a 15.500 €<br />
RIFIUTI PERICOLOSI:<br />
Sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a<br />
1550 €<br />
RIFIUTI NON PERICOLOSI:<br />
idem<br />
idem
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
SISTEMA SANZIONATORIO: FIR<br />
CONDOTTA<br />
Mancanza del formulario nell’effettuazione del<br />
trasporto effettuato da enti o imprese (art.<br />
258, comma 4, Dlgs 152/08; art. 483 C.p.)<br />
Formulario recante dati incompleti o inesatti<br />
(art. 258, comma 4, Dlgs 152/06; art. 483 C.p.)<br />
Predisposizione di un certificato di analisi di<br />
rifiuti recante false indicazioni sulla natura,<br />
composizione e caratteristiche chimico-fisiche<br />
dei rifiuti (art. 258, comma 4, Dlgs 152/06; art.<br />
483 C.p.)<br />
Utilizzo di falso certificato di analisi rifiuti<br />
durante il trasporto effettuato da enti o<br />
imprese (art. 258, comma 4, Dlgs 152/08; art.<br />
483 C.p.)<br />
SANZIONE<br />
RIFIUTI PERICOLOSI:<br />
Arresto fino a 2 anni<br />
RIFIUTI NON PERICOLOSI:<br />
Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 € a 9.300<br />
€<br />
RIFIUTI PERICOLOSI:<br />
Arresto fino a 2 anni<br />
RIFIUTI NON PERICOLOSI:<br />
Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 € a 9.300<br />
€<br />
RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI:<br />
Arresto fino a 2 anni<br />
RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI:<br />
Arresto fino a 2 anni
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
CERTIFICATO DI ANALISI<br />
• Reati riferiti alle falsità nella fase di predisposizione<br />
(professionista che lo redige) del certificato e al mero utilizzo<br />
(trasportatore).<br />
• Il reato si consuma nel momento e nel luogo della formazione<br />
del falso certificato oppure nel momento in cui il trasporto ha<br />
inizio.<br />
• Nel caso in cui tale momento e tale luogo non siano definiti il<br />
giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui<br />
ha sede l’impresa di trasporto, ritenendo che il trasporto<br />
abbia avuto inizio da quel luogo (Cass. Pen. Sezione III, 5<br />
luglio 1996, n. 6780)
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
PLURALITÀ DI VIOLAZIONI E PLURALITÀ DI SANZIONI<br />
• Art. 8 Legge 689/1981<br />
Prevede possibilità di applicare un’unica sanzione per più violazioni<br />
di una norma, ma solo nel caso in cui le stesse siano state commesse<br />
con un’unica azione od omissione (concorso formale di illeciti)<br />
Pertanto, la pluralità delle violazioni è invece riconducibile a<br />
condotte distinte (concorso materiale di illeciti)<br />
Ogni trasporto di ogni singola tipologia di rifiuto rappresenta una<br />
condotta a sé, caratterizzata da uno specifico mezzo di trasporto,<br />
uno specifico soggetto trasportatore, uno specifico destinatario ed<br />
un altrettanto specifico formulario.
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
MUD: sistema sanzionatorio<br />
CONDOTTA<br />
Omissione o presentazione incompleta o<br />
inesatta del Mud (art. 258, comma 1, Dlgs<br />
152/06)<br />
Presentazione del Mud entro i 60 giorni<br />
successivi alla scadenza del 30/04 (29/06)<br />
(art. 258, comma 1, Dlgs 152/06)<br />
Per indicazioni incomplete o inesatte che,<br />
però, consentono di ricostruire le<br />
informazioni dovute (art. 258, comma 5,<br />
Dlgs 152/06)<br />
Omissione o presentazione incompleta o<br />
inesatta del Mud veicoli (art. 13, comma 7,<br />
Dlgs 209/2003)<br />
SANZIONE<br />
Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600<br />
€ a 15.500 €<br />
Sanzione amministrativa pecuniaria da 26 €<br />
a 160 €<br />
Sanzione amministrativa pecuniaria da 260 €<br />
a 1.550 €<br />
Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000<br />
€ a 18.000 €
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
• L’autorità competente alla irrogazione delle sanzioni<br />
amministrative pecuniarie è la Provincia<br />
• L’accertamento della violazione (legge 689/1981) può essere<br />
compiuto dalla Provincia ma anche da tutti coloro che hanno<br />
funzione di Polizia giudiziaria<br />
• La violazione deve essere contestata immediatamente tanto al<br />
trasgressore quanto al soggetto obbligato in solido al pagamento<br />
della somma dovuta per la violazione stessa.<br />
• Se non immediatamente gli estremi della violazione devono<br />
essere notificati agli interessati residenti sul territorio della<br />
repubblica entro 90 giorni, per quelli residenti all’estero entro<br />
360 giorni dall’accertamento
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
PLURALITÀ DI VIOLAZIONI E<br />
PLURALITÀ DI SANZIONI<br />
• Art. 8 legge 289/1981<br />
«salvo che sia diversamente stabilito dalla legge,<br />
chi con un’azione od omissione viola diverse<br />
disposizioni che prevedono sanzioni<br />
amministrative o commette più violazioni della<br />
stessa disposizione, soggiace alla sanzione<br />
prevista per la violazione più grave, aumentata<br />
sino al triplo»
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
Concorso formale di violazioni (un soggetto con<br />
una sola azione od omissione pone in essere più<br />
violazioni di legge)<br />
❑ Eterogeneo (reati di specie diversa)<br />
❑ Omogeneo (reati della stessa specie)
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
Concorso materiale di reati (un soggetto con più<br />
azioni od omissioni commette una pluralità di<br />
reati, art. 71 e segg. C.p)<br />
❑ eterogeneo (un soggetto con una pluralità di<br />
azioni od omissioni viola norme diverse)<br />
❑ Omogeneo (il soggetto commette più<br />
violazioni della stessa norma)
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
• Se le annotazioni sul registro sono più di una<br />
quale sanzione deve essere applicata?<br />
• Nel caso in cui sul registro non siano annotate<br />
determinate operazioni di carico e scarico, pur<br />
documentate con i fir?? Se i fir riportano<br />
inesattezze e/o omissioni?
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
Art.184 Dlgs 152/02<br />
In base alla provenienza:<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
DEI RIFIUTI<br />
❑ Urbani<br />
❑ Speciali<br />
❑ Categoria intermedia degli assimilabili agli urbani<br />
Gli urbani e gli speciali si suddividono in<br />
❑ Pericolosi<br />
❑ Non pericolosi<br />
In base alle loro caratteristiche di pericolosità<br />
Gli assimilati non possono essere pericolosi
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
RIFIUTI URBANI<br />
a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di<br />
civile abitazione;<br />
b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui<br />
alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198,<br />
comma 2, lettera g);<br />
c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;<br />
d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o<br />
sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge<br />
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;<br />
e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;<br />
f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti<br />
da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
RIFIUTI SPECIALI<br />
a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.;<br />
b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano<br />
dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;<br />
c. i rifiuti da lavorazioni industriali;<br />
d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;<br />
e. i rifiuti da attività commerciali;<br />
f. i rifiuti da attività di servizio;<br />
g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla<br />
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue<br />
e da abbattimento di fumi;<br />
h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
Art. 188 Dlgs 152/06<br />
I rifiuti speciali possono essere:<br />
• Smaltiti in proprio (autosmaltimento)<br />
• Conferiti a soggetti privati debitamente autorizzati<br />
• Conferiti al servizio pubblico tramite apposita convenzione<br />
• In caso di distanze superiori a 350 km e quantitativi superiori a 25<br />
tonn, conferiti al trasportatore ferroviario<br />
• Esportati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria (art.<br />
194, Dlgs 152/06)
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
Corte costituzionale con<br />
sentenza n. 12 del 26<br />
Gennaio 2007, ha stabilito<br />
che le Regioni non possono<br />
prevedere un generalizzato<br />
divieto di smaltimento – nel<br />
proprio territorio – dei rifiuti<br />
extraregionali. La sentenza ha<br />
chiarito che il principio<br />
dell’autosufficienza<br />
regionale, che vieta lo<br />
smaltimento di rifiuti urbani<br />
non pericolosi in Regioni<br />
diverse da quelle dove gli<br />
stessi sono stati prodotti non<br />
si applica ai rifiuti pericolosi e<br />
a quelli speciali.
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI<br />
• Rifiuti di provenienza diversa da quella urbana (attività<br />
commerciali, industriali, ecc..) ma che presentano<br />
caratteristiche quali-quantitative simili ai rifiuti urbani (carta,<br />
scarti di legno, rifiuti plastici)<br />
• Rifiuti assimilabili recano in sé un principio di potenzialità, in<br />
grado di trasformarli in urbani<br />
• Comune tramite propria ordinanza in osservanza della<br />
deliberazione Cipe 27 luglio 1984, punto 1.1.1 la cui<br />
vigenza è stata confermata dall’art. 265 del Dlgs 152/06)
R1<br />
R2<br />
R3<br />
R4<br />
R5<br />
R6<br />
R7<br />
R8<br />
R9<br />
R10<br />
R11<br />
R12<br />
R13<br />
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
OPERAZIONI DI RECUPERO<br />
Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia<br />
Rigenerazione/recupero di solventi<br />
Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni<br />
di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)<br />
Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici<br />
Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche<br />
Rigenerazione degli acidi o delle basi<br />
Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento<br />
Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori<br />
Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli<br />
(Allegato C alla parte IV a )<br />
Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia<br />
Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10<br />
Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11<br />
Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12<br />
(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
APPARECCHIATURE MOBILI «SCHIACCIA RIFIUTI» E<br />
REGIME AUTORIZZATIVO<br />
• L’operazione di pressatura in che classe R rientra?<br />
• R12 «scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1<br />
a R11»<br />
• Quindi è una attività che deve essere necessariamente autorizzata?<br />
• Art. 208, comma 15, Dlgs 152/08<br />
«Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili<br />
che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di<br />
depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il<br />
quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione<br />
volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via<br />
definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società<br />
straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza»
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
• Cass. Pen. Sentenza 10 maggio 2012, n. 17435<br />
Ha ritenuto che «l’art. 184-bis del Dlgs 152/06<br />
non consente di ricomprendere tra i trattamenti<br />
che rientrano nella normale pratica industriale<br />
gli interventi manipolativi del residuo diversi da<br />
quelli ordinariamente effettuati nel processo<br />
produttivo nel quale esso viene utilizzato»<br />
L’obbligo di autorizzazione vige sia nel caso di<br />
rifiuti urbani sia in quello in cui siano speciali<br />
assimilabili agli urbani»
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RECUPERO<br />
• Si va ad intaccare la privativa comunale?
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
• art. 25, comma 4, Dl 24 gennaio 2012, n.1 stabilisce che la<br />
gestione e l'erogazione dei servizi di gestione integrata dei<br />
rifiuti urbani «sono affidate ai sensi dell’art. 202, Dlgs 152/06<br />
e nel rispetto della normativa europea e nazionale<br />
sull’evidenza pubblica, le seguenti attività:<br />
a)la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere<br />
le attività di gestione e realizzazione degli impianti;<br />
b)la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione<br />
e l’avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le<br />
ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i<br />
rifiuti urbani e assimilati prodotti all’interno dell’Ato»
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
• Solo il soggetto aggiudicatario della gara<br />
indetta dall'Ato può occuparsi dell’avvio a<br />
recupero dei rifiuti<br />
• I comuni fintanto che non l’aggiudicatario non<br />
inizierà l’attività esercitano la privativa<br />
(monopolio)
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
PROSSIMITÀ E<br />
AUTOSUFFICIENZA:<br />
LA CIRCOLAZIONE<br />
DI RIFIUTI SU<br />
TERRITORIO<br />
NAZIONALE
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
• Art,182, dlgs 152/06<br />
Lo smaltimento dei rifiuti «costituisce la fase<br />
residuale della gestione dei rifiuti»<br />
• Il comma 2 impone di potenziarne il recupero e il<br />
riciclaggio<br />
• Il comma 3 che non è possibile smaltire rifiuti<br />
urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle<br />
in cui sono stati prodotti<br />
• Art. 182-bis nei suoi tre commi definisce i concetti<br />
di prossimità ed autosufficienza
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
«Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati<br />
sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti,<br />
tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i<br />
benefici complessivi, al fine di:<br />
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non<br />
pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;<br />
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani<br />
indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o<br />
raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del<br />
contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati<br />
tipi di rifiuti;<br />
c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di<br />
protezione dell'ambiente e della salute pubblica.»
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
Fonte normativa Operazione Flusso Circolazione<br />
Art. 182, comma 3 Smaltimento Rifiuti urbani non pericolosi e<br />
rifiuti derivanti dal loro<br />
trattamento<br />
All’interno della regione dove<br />
sono stati prodotti (principio<br />
autosufficienza)<br />
art. 182-bis,<br />
comma 1, lett. b)<br />
Smaltimento Usando il criterio residuale<br />
rispetto ai flussi esplicitamente<br />
citati nella norma<br />
• I rifiuti speciali pericolosi e<br />
non pericolosi<br />
• I rifiuti urbani pericolosi<br />
differenziati e indifferenziati<br />
Avvio agli impianti più vicini e<br />
idonei a prescindere dal fatto<br />
che siano in regione o fuori<br />
regione (principio di<br />
prossimità)<br />
art. 182-bis,<br />
comma 1, lett. b)<br />
Recupero<br />
Rifiuti urbani (pericolosi e non)<br />
indifferenziati<br />
Avvio agli impianti più vicini e<br />
idonei a prescindere dal fatto<br />
che siano in regione o fuori<br />
regione (principio di<br />
prossimità)<br />
Art. 181, comma 5 Riciclo e<br />
recupero<br />
Rifiuti urbani (pericolosi e non)<br />
oggetto di raccolta<br />
differenziata<br />
Nessuna limitazione (ma<br />
privilegiando il principio d<br />
prossimità agli impianti di<br />
recupero
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
RIFIUTI PERICOLOSI
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
• È pericoloso il rifiuto che «presenta una o più<br />
caratteristiche di cui all’allegato I della Parte<br />
Iv a del presente decreto» (art. 183, comma 1,<br />
lettera b), Dlgs 152/06)
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
• ART. 184 conferma e ribadisce tale concetto.<br />
HP1<br />
HP2<br />
HP3-A<br />
HP3-B<br />
HP4<br />
«Esplosivo»: sostanze o preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che<br />
sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene<br />
«Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se<br />
infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;<br />
«Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:<br />
- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente<br />
infiammabili), o<br />
- che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono<br />
riscaldarsi e infiammarsi, o<br />
- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di<br />
accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della<br />
sorgente di accensione, o<br />
- gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o<br />
- che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in<br />
quantità pericolose;<br />
«Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore<br />
a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;<br />
«Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o<br />
ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
HP5<br />
HP6<br />
HP7<br />
HP8<br />
HP9<br />
HP10<br />
«Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione<br />
cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;<br />
«Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici)<br />
che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare<br />
rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;<br />
«Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o<br />
penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l’incidenza;<br />
«Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono<br />
esercitare su di essi un'azione distruttiva;<br />
«Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o<br />
ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi<br />
viventi;<br />
«Tossico per la riproduzione»: sostanze e preparati che, per inalazione,<br />
ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite<br />
non ereditarie o aumentarne la frequenza;
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
HP11<br />
«Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione<br />
cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l’incidenza;<br />
HP12<br />
HP3<br />
HP14<br />
HP15<br />
Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o<br />
molto tossico;<br />
«Sensibilizzanti» (9): sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione<br />
cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una<br />
successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti<br />
caratteristici;<br />
«Ecotossico»: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o<br />
differiti per uno o più comparti ambientali.<br />
Rifiuti suscettibili, dopo l’eliminazione, di dare origine in qualche modo ad<br />
un’altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle<br />
caratteristiche sopra elencate.
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
RIFIUTI PERICOLOSI<br />
E MISCELAZIONE
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
Ai fini della classificazione di un rifiuto speciale occorre tenere<br />
presenti:<br />
• Definizioni<br />
• CER che è vincolante<br />
• Criteri di attribuzione codici CER (allegato D parte IV Dlgs 152/06)<br />
• Criteri della decisione 2000/532/Cc<br />
• Note dell’allegato I, parte IV, Dlgs 152/06<br />
• Limiti di concentrazione/proprietà diversi da quelli previsti dalla<br />
decisione 2000/532/Cc<br />
• Criteri ADR per assegnare la caratteristica di pericolo H14,<br />
relativamente ai codici a specchio.
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
• Nei casi in cui il CER individua precisamente sia il<br />
flusso di provenienza che il rifiuto a priori la<br />
classificazione è semplice e definitiva, poiché è<br />
quella caratteristica del codice, pertanto non è<br />
necessaria analisi classificatoria<br />
• Se il rifiuto è pericoloso bisogna individuare quali<br />
siano le caratteristiche di pericolo (H..)e il<br />
contributo analitico può risultare molto utile.
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
CODICI A SPECCHIO<br />
Coppia di codici, uno pericoloso, l’altro no, per i quali si deve applicare il criterio di<br />
concentrazione per poter attribuire il corretto codice(punto 5 allegato D, parte IV, Dlgs 12/06).<br />
❑<br />
❑<br />
❑<br />
Verifica analitica necessaria<br />
Per molte tipologie di rifiuto non esistono metodi analitici o non è possibile effettuare un<br />
campionamento presentativo.<br />
Nella decisione 2000/532/Cc, mancano per alcune tipologie di rifiuti i limiti di<br />
concentrazione.<br />
❑ Ove l’analisi non può essere effettuata si farà riferimento a:<br />
• Schede di sicurezza dei prodotti impiegati<br />
• Descrizione del processo di origine<br />
• Dati di composizione merceologica ricavati da fonti verificate<br />
• Relazioni tecniche proporzionate allo scopo ed alla situazione specifica
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
• 19 08 11*<br />
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle<br />
acque reflue industriali, contenenti sostanze<br />
pericolose<br />
• 19 08 12<br />
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle<br />
acque reflue industriali, diversi da quelli di cui<br />
alla voce 19 08 11
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
CARATTERIZZAZIONE<br />
• SOPRATTUTTO NEL CASO DEI CODICI A SPECCHIO<br />
• NON DEFINITA NEL Dlgs 152/06<br />
• Decreto DISCARICHE (dm 27 settembre 2010)<br />
«la caratterizzazione di base consiste nella determinazione delle<br />
caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le<br />
informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni<br />
di sicurezza»
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
Fascicolo di caratterizzazione<br />
❑<br />
❑<br />
❑<br />
❑<br />
❑<br />
❑<br />
❑<br />
Processo di provenienza<br />
Eventuali analisi<br />
Schede di sicurezza<br />
Relazioni<br />
Dati di lettura<br />
Foto<br />
Spiegazioni tecniche quali:<br />
• Declassificazione da rifiuto pericoloso a non pericoloso<br />
• Possibilità o meno di effettuare un campionamento rappresentativo<br />
• Applicabilità o meno del regime ADR, citando criteri e disposizioni adottate<br />
• Applicabilità delle procedure semplificate di gestione del rifiuto
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
MISCELAZIONE<br />
❑ Art. 187 Dlgs 152/06<br />
❑ È consentito:<br />
• Miscelare<br />
pericolosi<br />
rifiuti non<br />
• Miscelare rifiuti<br />
pericolosi con le stesse<br />
caratteristiche di<br />
pericolo H
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
considerazioni<br />
• Direttiva 2008/98/Ce all’art. 18<br />
«gli stati membri adottano le misure necessarie<br />
per garantire che i rifiuti pericolosi non siano<br />
miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi o<br />
con altri rifiuti, sostanze o materiali. La<br />
miscelazione comprende la diluizione di sostanze<br />
pericolose»
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
• La miscelazione di rifiuti diversi con stesse H<br />
origina rifiuti da classificare nella famiglia 19, il<br />
che assimila la miscelazione ad un<br />
trattamento.<br />
• A quale operazione D o R corrisponde la<br />
miscelazione?
D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica).<br />
D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).<br />
D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali).<br />
D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).<br />
D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli<br />
uni dagli altri e dall’ambiente).<br />
D6 Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione.<br />
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino<br />
D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che<br />
vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.<br />
D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli<br />
eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione,<br />
calcinazione, ecc.)<br />
D10 Incenerimento a terra.<br />
D11 Incenerimento in mare. (1)<br />
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera).<br />
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.(2)<br />
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.<br />
D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima<br />
della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
• Allo stato attuale si potrebbero avere codici<br />
19 in uscita da impianti che effettuano D15 e<br />
R13, il che appare, come minimo, incongruo<br />
• Rifiuti con H omogenee possono comunque<br />
essere incompatibili<br />
• Errore frequente è che spesso si attribuiscono<br />
H di comodo
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
DEPOSITO TEMPORANEO
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
«il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori<br />
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi<br />
compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:<br />
(lettera così modificata dall'art. 28, comma 2, legge n. 35 del 2012, poi dall'art. 52, comma 2-ter, legge n. 134 del 2012)<br />
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive<br />
modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e<br />
l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;<br />
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti<br />
modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle<br />
quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui<br />
al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto<br />
limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;<br />
3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative<br />
norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze<br />
pericolose in essi contenute;<br />
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;<br />
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e<br />
del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito<br />
temporaneo;»
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
• Congrua collocazione ed accessibilità<br />
• Sistemi di contenimento di eventuali sversamenti di rifiuti liquidi: bacini fissi o mobili, casse<br />
ecc..<br />
• Area confinata, con accesso consentito solo agli addetti<br />
• Per rifiuti voluminosi o in quantità consistenti prevedere protezioni contro gli agenti<br />
atmosferici e la dispersione eolica<br />
• Ove si effettui il deposito in cumuli, il basamento dovrà essere resistente all’azione dei rifiuti<br />
• I locali chiusi dovranno prevedere un congruo ricambio d’aria<br />
• Dovrà essere prevista la cartellonistica di cui al Dlgs 493/96, una dotazione di estinzione, di<br />
DPI d’emergenza, di mezzi di assorbimento e raccolta di eventuali spandimenti proporzionata<br />
alle quantità e alle qualità dei rifiuti da detenere.
Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!