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FRANCIOSI Famiglia e persone in Roma antica - Tesi in diritto

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<strong>Famiglia</strong> e <strong>persone</strong> <strong>in</strong> <strong>Roma</strong> <strong>antica</strong><br />

passo di Dionigi di Alicarnasso che dice che i clientes della gens dovevano fornire la dote<br />

alle figlie dei patrizi nel caso che i padri non avessero beni. In alcuni casi la dote doveva<br />

essere costituita dal debitore della donna e aveva ad oggetto il debito. Quello della<br />

costituzione della dote non era un obbligo giuridico ma sociale diffuso nelle classi<br />

abbienti.<br />

Ma come si costituisce la dote?<br />

1.Con la dotis dictio che è un negozio formale unilaterale cioè che non richiede il<br />

consenso di due parti ma solo la volontà di chi lo compie.Come testimonia Gaio con due<br />

passi lacunosi la dotis dictio poteva essere fatta dal pater della sposa , dalla stessa sposa<br />

oppure da un suo debitore. I verba che il costituente doveva pronunciare erano molto<br />

precisi e solenni e poi probabilmente si procedeva alla dotis dictio quando si facevano gli<br />

sponsalia (promessa di matrimonio)<br />

2.Con la dotis datio che assieme alla dotis promissio può essere effettuata da chiunque<br />

vi ha <strong>in</strong>teresse e consiste <strong>in</strong> un atto traslativo dei beni dotali dal costituente al marito o<br />

a suo padre. Essa qu<strong>in</strong>di si realizzava con la mancipatio se i beni erano res mancipi e con<br />

la traditio se si trattava di res nec mancipi e <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e con la <strong>in</strong> iure cessio per entrambi i<br />

tipi di res.<br />

3. Con la dotis promissio che è un’applicazione della stipulatio perché con essa la<br />

stipulatio, un negozio privo di causa propria, veniva realizzata allo scopo di costituire la<br />

dote e qu<strong>in</strong>di diventava causale.<br />

In età <strong>antica</strong> il marito e il suo pater divenuti proprietari della dote non erano tenuti a<br />

restituirla <strong>in</strong> caso di scioglimento di matrimonio a meno che non avessero promesso di<br />

farlo attraverso il versamento di una cauzione (la dote era detta <strong>in</strong> tal caso<br />

recepticia).Pare che questo pr<strong>in</strong>cipio <strong>in</strong> antichità fosse valido anche per la dote a patre<br />

profeta. Non prima della lex Aebutia per opera del pretore fu <strong>in</strong>trodotta un’actio rei<br />

uxoriae che ammise il pater della uxor o la uxor a farsi restituire la dote. Secondo Gaio<br />

si tratta di un iudicium bonae fidei <strong>in</strong>fatti il giurista la def<strong>in</strong>isce come azione <strong>in</strong> bonum<br />

et aequum concepta. In caso di divorzio essa è esercitata dalla mulier se è sui iuris<br />

altrimenti dal pater ma con il suo consenso.<br />

In caso di morte della moglie durante il matrimonio la dote conferita dal pater tornava<br />

a lui e se questi era defunto rimaneva al marito.Se <strong>in</strong>vece si tratta di dos adventicia<br />

essa resta al marito salvo patto contrario. La moglie non poteva trasmettere agli eredi<br />

l’esercizio dell’azione per la restituzione della dote che era personalissima salvo il caso<br />

<strong>in</strong> cui il marito era stato costituito <strong>in</strong> mora prima della morte della moglie(cioè gli era<br />

stato <strong>in</strong>giunto al di fuori del processo di restituire la dote).<br />

Quando il matrimonio si scioglieva per la morte del marito la restituzione della dote<br />

seguiva la discipl<strong>in</strong>a del divorzio ma se c’era un legatum pro dote lasciato a favore della<br />

moglie dal marito essa poteva scegliere tra accettarlo ed esercitare <strong>in</strong>vece l’actio per la<br />

restituzione della dote. Diverso dal legatum pro dote è il legatum dotis che aveva ad<br />

oggetto gli stessi identici beni della dote.<br />

Anche se fu <strong>in</strong>trodotta la tutela giurisdizionale la cauzione cont<strong>in</strong>uò ad essere diffusa ed<br />

usata quando si voleva applicare un regime diverso da quello legale.<br />

Il regime restitutorio era diverso a seconda che avesse ad oggetto cose fungibili o<br />

<strong>in</strong>fungibili: le prime potevano essere restituite salvo patto contrario <strong>in</strong> tre rate annuali<br />

mentre le seconde dovevano essere restituite immediatamente.<br />

Vi è poi la retentio che si collega alla restituzione . Il marito chiamato <strong>in</strong> giudizio con<br />

l’actio rei uxoriae poteva opporre un’eccezione e far valere il <strong>diritto</strong> a trattenere<br />

qualcosa della dote. I casi <strong>in</strong> cui ciò era possibile erano def<strong>in</strong>iti <strong>in</strong> sede<br />

TESI IN DIRITTO<br />

30<br />

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