FRANCIOSI Famiglia e persone in Roma antica - Tesi in diritto
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<strong>Famiglia</strong> e <strong>persone</strong> <strong>in</strong> <strong>Roma</strong> <strong>antica</strong><br />
mercenari arruolati spesso tra i prov<strong>in</strong>ciali sottoposti a regimi giuridici patrimoniali<br />
diversi da quelli <strong>in</strong>valsi a <strong>Roma</strong>. Augusto fu il primo ad <strong>in</strong>tervenire con il peculium<br />
castrense e Adriano estese tale peculium anche ai veterani. In orig<strong>in</strong>e esso era costituito<br />
solo da ciò che il miles conquistava <strong>in</strong> battaglia cioè il soldo , la porzione di bott<strong>in</strong>o e le<br />
eventuali elargizioni del comandante ma poi si estese ai donativi del pater al momento<br />
della partenza per la guerra e ai lasciti e alle eredità dei commilitoni e all’eredità della<br />
moglie. Il filius poteva disporre liberamente dei beni del peculium castrense per<br />
testamento per donazione e poteva manomettere il servo che ne faceva parte qu<strong>in</strong>di il<br />
dom<strong>in</strong>ium sul peculium apparteneva a lui e non la pater. Infatti il pater non poteva<br />
riprendersi il peculium castrense ma solo quello profecticium pertanto a questo punto<br />
era necessario predisporre degli strumenti di tutela per il caso che il pater cercasse<br />
ugualmente di prenderlo. Il filius può stare <strong>in</strong> giudizio contro il pater ma l’unica<br />
limitazione alla capacità del figlio rispetto al peculium castrense è rappresentata forse<br />
dalla dest<strong>in</strong>azione della res peculiaris nel caso di morte <strong>in</strong>testata del filius al pater<br />
familias iure peculi e non iure hereditatis.<br />
Ovviamente i figli esercitando attività commerciali contraevano debiti nei confronti dei<br />
terzi che <strong>in</strong> base allo ius civile non godevano di tutele perché sono stati contrattati con<br />
un’<strong>in</strong>capace. L’ord<strong>in</strong>amento però reagisce a questa situazione e il pretore concede<br />
delle azioni : actiones adiecticiae qualitatis che menzionano nella <strong>in</strong>tentio (pretesa<br />
dell’attore) il sottoposto alla potestas (filius) come obbligato e nella condemnatio (cioè<br />
l’<strong>in</strong>vito al giudice a condannare) il pater come dest<strong>in</strong>atario del provvedimento qu<strong>in</strong>di<br />
alla f<strong>in</strong>e sostanzialmente il pater resta obbligato verso i terzi. Le actiones che<br />
riguardano il peculium sono la de peculio et de <strong>in</strong> rem verso e l’actio tributoria. La<br />
prima prevede due diverse e alternative condanne a seconda che il pater abbia<br />
acconsentito alle azioni del filius e ne abbia tratto un arricchimento oppure no. In<br />
queste azioni non è garantita la parità dei creditori ma <strong>in</strong> caso di <strong>in</strong>sufficienza dei beni<br />
per soddisfarli tutti è favorito il creditore che per primo ottiene la sentenza del giudice.<br />
Invece nell’actio tributoria la par condicio creditorum è garantita essa si usa quando il<br />
filius ha stipulato un contratto con il consenso del padre e poi cade <strong>in</strong> stato di<br />
<strong>in</strong>solvenza. Anche solo ad istanza di un creditore il pretore con decreto ord<strong>in</strong>a al pater<br />
di ripartire il peculio tra i creditori <strong>in</strong> percentuale dei loro crediti.<br />
TESI IN DIRITTO<br />
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