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Novembre 2008<br />
L’azione rappresenta una quota<br />
del capitale sociale di un’impresa<br />
costituita sotto forma di società per<br />
azioni;esse rappresentano la misura<br />
della partecipazione del socio nella<br />
società. I diritti che l’azione<br />
conferisce a chi la detiene (il socio)<br />
si distinguono in diritti amministrativi<br />
e diritti patrimoniali. I diritti<br />
amministrativi sono quelli che<br />
consentono a chi ne è titolare di<br />
influenzare la vita della società(diritto<br />
di intervento in assemblea,diritto di<br />
voto,diritto di richiedere la<br />
convocazione dell’assemblea,diritto<br />
di impugnare il bilancio e le delibere<br />
L'Avvocato risponde<br />
D: abito in un condominio letteralmente infestato<br />
dai piccioni e lascio a Lei immaginare lo sporco<br />
ed i danni che questi volatili provocano.<br />
Purtroppo nonostante le mie lamentele con<br />
l’amministratore non ho ancora risolto nulla.<br />
Un mio collega di lavoro ha detto di rivolgermi<br />
in Comune. Ma anche lì non ho risolto nulla…<br />
Cosa posso fare ?. P.P.<br />
Proprio recentemente il Tribunale di Ascoli<br />
Piceno si è pronunciato sul problema dei danni<br />
cagionati dallo sterco di piccioni.<br />
In tale giudizio il Giudice era stato chiamato<br />
a decidere su di chi fosse la colpa in caso di<br />
lesioni alla persona riconducibili a una caduta<br />
determinata dalla presenza di sterco di volatili.<br />
La decisione è stata che in capo all'Ente<br />
pubblico non è configurabile né una<br />
responsabilità ex art. 2051 c.c. né una<br />
responsabilità ex art. 2052 c.c. e ciò in quanto<br />
il danno cagionato dalla fauna selvatica o<br />
comunque inselvatichita (come i volatili), è<br />
risarcibile solo alla stregua dei principi di cui<br />
all'art. 2043 c.c.(risarcimento danno per fatto<br />
illecito).<br />
In sostanza il Giudice ha ritenuto che in questi<br />
casi occorre che il danneggiato fornisca la prova<br />
di un concreto comportamento colposo<br />
ascrivibile all'Ente pubblico. Nel Suo caso ella<br />
deve rivolgersi all’amministratore del<br />
<strong>Massa</strong> <strong>Carrara</strong><br />
Avv. Stefano Beretti<br />
La Parola al Cittadino 37<br />
Il Promotore Finanziario informa<br />
“ Ho iniziato ad investire in azioni vedo che ci sono diverse categorie<br />
mi può spiegare le differenze e cosa rappresentano?”<br />
B.C.<br />
dell’assemblea,diritto di<br />
esaminare il libro soci e il<br />
libro dei verbali<br />
assembleari,diritto di<br />
denuncia al collegio<br />
sindacale ecc); i diritti<br />
patrimoniali invece sono<br />
quelli che riguardano la<br />
remunerazione del titolo<br />
azionario(diritto di<br />
partecipare alla<br />
distribuzione dei<br />
dividendi,ecc).I titoli<br />
azionari NON HANNO<br />
DURATA PRESTABILITA<br />
salvo quella derivante dalla<br />
scadenza della società,<br />
tuttavia il loro possessore<br />
può liquidare l’investimento<br />
cedendo le proprie azioni<br />
sul mercato.<br />
Non avendo scadenza,la liquidità<br />
delle azioni dipende in modo decisivo<br />
dalle possibilità concrete di<br />
negoziarle e quindi dalla liquidità<br />
condominio e deve insistere perché<br />
stipuli un contratto di manutenzione<br />
periodica delle grondaie, dei pluviali e<br />
del tetto allo scopo di far pulizia e di<br />
eliminare i nidi valutando anche<br />
l'installazione dei dissuasori.<br />
Se l’amministratore non prendesse<br />
provvedimenti potrà rivolgersi ad un<br />
Giudice.<br />
Se lo sterco dei piccioni invade anche<br />
la pubblica anche il Comune come ente<br />
proprietario dovrà attivarsi per eliminare<br />
l’inconveniente interessando se del caso<br />
anche la ASL competente.<br />
Se ciò non accadesse non rimane altra<br />
strada che il ricorso alla Giustizia.<br />
del mercato nel quale sono trattate.<br />
Le azioni si distinguono in :<br />
ORDINARIE, PRIVILEGIATE, DI<br />
RISPARMIO. Ai possessori di azioni<br />
ordinarie spetta direttamente<br />
l’indirizzo della gestione<br />
sociale;essi possono presenziare<br />
con diritto di voto alle<br />
assemblee ordinarie e<br />
straordinarie della società,sono<br />
nominative ossia devono essere<br />
intestate ad una persona fisica<br />
o giuridica;il dividendo<br />
spettante alle azioni ordinarie<br />
dipende innanzitutto<br />
dall’andamento gestionale della<br />
società essendo in relazione<br />
diretta con l’utile d’esercizio.<br />
Le azioni privilegiate<br />
differiscono dalle azioni<br />
ordinarie per la possibilità che<br />
lo statuto sociale riconosca loro<br />
qualche “privilegio”rispetto alle<br />
azioni ordinarie in tema di diritti<br />
di natura patrimoniale<br />
(dividendo e rimborso del capitale).<br />
Il privilegio nel riparto degli utili<br />
può anche essere cumulativo,a fronte<br />
del privilegio nel riparto degli utili,gli<br />
azionisti privilegiati subiscono di<br />
Alla fine del mese di novembre, anzi il primo<br />
dicembre ( essendo il 30-11 p.v. domenica),<br />
come di consueto, le persone fisiche, i<br />
professionisti e le imprese saranno chiamate a<br />
versare la seconda rata di acconto delle imposte<br />
ed in alcuni casi dei contributi INPS.<br />
Semplificando e tralasciando tecnicismi<br />
specifici, la metodologia da seguire per<br />
determinare gli acconti si basa sui dati storici,<br />
in altre parole, su di un mero calcolo matematico<br />
in percentuale del dichiarato a consuntivo per<br />
l’anno 2007. Per quanto riguarda l’imposta sulle<br />
persone fisiche (IRPEF), ad esempio, l’acconto<br />
da pagare per l’anno 2008 è pari al 99%<br />
dell’imposta complessivamente dovuta nel 2007<br />
ed indicata nel modello Unico Persone Fisiche<br />
al rigo RE30.<br />
Stessa cosa dicasi per la tassazione delle società<br />
di capitali (IRES), in questo caso l’acconto è<br />
pari al 100% dell’imposta dell’anno 2007<br />
indicata nel rigo RN17 del modello Società di<br />
capitali e nel rigoRN28 del modello ENC.<br />
Tuttavia, la normativa in materia consente a<br />
tutti quelli che prevedono una riduzione del<br />
proprio carico fiscale, di calcolare l’importo<br />
dell’acconto sulla base non del reddito e delle<br />
imposte storiche dell’anno precedente (2007<br />
nel caso di specie), bensì sul reddito e sulle<br />
imposte prospettiche dell’anno in corso e non<br />
ancora concluso (2008).<br />
La previsione nasconde delle insidie in quanto<br />
l’interessato deve prendere in considerazione<br />
solito una limitazione del diritto di<br />
voto.<br />
Le azioni di risparmio sono<br />
caratterizzate da un marcato<br />
sbilanciamento fra diritti patrimoniali<br />
e diritti amministrativi a favore dei<br />
primi e a scapito dei secondi.<br />
Le azioni di risparmio possono essere<br />
emesse solo da società quotate in<br />
borsa.<br />
Ai possessori di azioni di risparmio<br />
va un dividendo complessivo<br />
maggiorato, rispetto alle azioni<br />
ordinarie e azioni privilegiate.<br />
PS: In questo mese festeggiamo la<br />
nostra prima candelina,voglio<br />
ringraziare l’editore per la sua<br />
importante collaborazione e tutti i<br />
lettori che ci hanno seguito e<br />
apprezzato con le loro lusinghiere<br />
parole.<br />
Dr. Pierpaolo Bertilorenzi<br />
NON TUTTI SANNO CHE<br />
Acconti d’imposta la scadenza si avvicina<br />
non solo l’ipotetico andamento della propria<br />
attività ma anche il cambiamento che le norme<br />
tributarie registrano ogni anno in sede di legge<br />
finanziaria e che potrebbe comportare un<br />
maggior carico fiscale a dispetto della riduzione<br />
del reddito. Inoltre, se la previsione di riduzione<br />
del reddito e soprattutto del carico fiscale fosse<br />
errata, allora i contribuenti sarebbero sanzionati<br />
per la parte di acconto mancante rispetto al dato<br />
storico. La sanzione è fissata nell’ordine del<br />
30% delle imposte non versate ma tale<br />
percentuale, almeno per le imposte sul reddito<br />
(ma non per i contributi INPS), si riduce<br />
sensibilmente se il contribuente, in sede di<br />
consuntivo, paga spontaneamente il 6% della<br />
differenza rispetto al dato storico oltre agli<br />
interessi decorrenti dal 30 novembre al giorno<br />
effettivo del pagamento (non avendo nel<br />
frattempo subito verifiche). Ho potuto constatare<br />
che alcune imprese, a dispetto d’ogni previsione,<br />
preferiscono non rispettare la scadenza di<br />
novembre per poi, eventualmente, provvedere<br />
nel mese di giugno dell’anno successivo a sanare<br />
spontaneamente la propria posizione.<br />
Credo che si possa ipotizzare che la recentissima<br />
crisi finanziaria spinga molti altri contribuenti<br />
nella direzione di non pagare entro fine mese.<br />
In ogni caso, crisi finanziaria o meno, un tale<br />
di comportamento non obbligato da mancanza<br />
di liquidità o non supportato da un’effettiva e<br />
pragmatica analisi prospettica, deve essere<br />
adottato con molta cautela perché espone a<br />
rischi, comportando il versamento di sanzioni<br />
e soprattutto implicando un aumento delle<br />
somme da versare a consuntivo.<br />
Con l’ulteriore aggravante che, l’attendibilità<br />
d’ogni previsione appare ancora più difficile<br />
proprio quest’anno caratterizzato da un<br />
consistente cambiamento della normativa con<br />
variazione delle aliquote ma, soprattutto, con<br />
sostanziali modifiche ed innovazioni nelle regole<br />
di calcolo della base imponibile.<br />
Ermanno Cervone<br />
Dottore Commercialista