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Massa Carrara - Forno

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Novembre 2008<br />

L’azione rappresenta una quota<br />

del capitale sociale di un’impresa<br />

costituita sotto forma di società per<br />

azioni;esse rappresentano la misura<br />

della partecipazione del socio nella<br />

società. I diritti che l’azione<br />

conferisce a chi la detiene (il socio)<br />

si distinguono in diritti amministrativi<br />

e diritti patrimoniali. I diritti<br />

amministrativi sono quelli che<br />

consentono a chi ne è titolare di<br />

influenzare la vita della società(diritto<br />

di intervento in assemblea,diritto di<br />

voto,diritto di richiedere la<br />

convocazione dell’assemblea,diritto<br />

di impugnare il bilancio e le delibere<br />

L'Avvocato risponde<br />

D: abito in un condominio letteralmente infestato<br />

dai piccioni e lascio a Lei immaginare lo sporco<br />

ed i danni che questi volatili provocano.<br />

Purtroppo nonostante le mie lamentele con<br />

l’amministratore non ho ancora risolto nulla.<br />

Un mio collega di lavoro ha detto di rivolgermi<br />

in Comune. Ma anche lì non ho risolto nulla…<br />

Cosa posso fare ?. P.P.<br />

Proprio recentemente il Tribunale di Ascoli<br />

Piceno si è pronunciato sul problema dei danni<br />

cagionati dallo sterco di piccioni.<br />

In tale giudizio il Giudice era stato chiamato<br />

a decidere su di chi fosse la colpa in caso di<br />

lesioni alla persona riconducibili a una caduta<br />

determinata dalla presenza di sterco di volatili.<br />

La decisione è stata che in capo all'Ente<br />

pubblico non è configurabile né una<br />

responsabilità ex art. 2051 c.c. né una<br />

responsabilità ex art. 2052 c.c. e ciò in quanto<br />

il danno cagionato dalla fauna selvatica o<br />

comunque inselvatichita (come i volatili), è<br />

risarcibile solo alla stregua dei principi di cui<br />

all'art. 2043 c.c.(risarcimento danno per fatto<br />

illecito).<br />

In sostanza il Giudice ha ritenuto che in questi<br />

casi occorre che il danneggiato fornisca la prova<br />

di un concreto comportamento colposo<br />

ascrivibile all'Ente pubblico. Nel Suo caso ella<br />

deve rivolgersi all’amministratore del<br />

<strong>Massa</strong> <strong>Carrara</strong><br />

Avv. Stefano Beretti<br />

La Parola al Cittadino 37<br />

Il Promotore Finanziario informa<br />

“ Ho iniziato ad investire in azioni vedo che ci sono diverse categorie<br />

mi può spiegare le differenze e cosa rappresentano?”<br />

B.C.<br />

dell’assemblea,diritto di<br />

esaminare il libro soci e il<br />

libro dei verbali<br />

assembleari,diritto di<br />

denuncia al collegio<br />

sindacale ecc); i diritti<br />

patrimoniali invece sono<br />

quelli che riguardano la<br />

remunerazione del titolo<br />

azionario(diritto di<br />

partecipare alla<br />

distribuzione dei<br />

dividendi,ecc).I titoli<br />

azionari NON HANNO<br />

DURATA PRESTABILITA<br />

salvo quella derivante dalla<br />

scadenza della società,<br />

tuttavia il loro possessore<br />

può liquidare l’investimento<br />

cedendo le proprie azioni<br />

sul mercato.<br />

Non avendo scadenza,la liquidità<br />

delle azioni dipende in modo decisivo<br />

dalle possibilità concrete di<br />

negoziarle e quindi dalla liquidità<br />

condominio e deve insistere perché<br />

stipuli un contratto di manutenzione<br />

periodica delle grondaie, dei pluviali e<br />

del tetto allo scopo di far pulizia e di<br />

eliminare i nidi valutando anche<br />

l'installazione dei dissuasori.<br />

Se l’amministratore non prendesse<br />

provvedimenti potrà rivolgersi ad un<br />

Giudice.<br />

Se lo sterco dei piccioni invade anche<br />

la pubblica anche il Comune come ente<br />

proprietario dovrà attivarsi per eliminare<br />

l’inconveniente interessando se del caso<br />

anche la ASL competente.<br />

Se ciò non accadesse non rimane altra<br />

strada che il ricorso alla Giustizia.<br />

del mercato nel quale sono trattate.<br />

Le azioni si distinguono in :<br />

ORDINARIE, PRIVILEGIATE, DI<br />

RISPARMIO. Ai possessori di azioni<br />

ordinarie spetta direttamente<br />

l’indirizzo della gestione<br />

sociale;essi possono presenziare<br />

con diritto di voto alle<br />

assemblee ordinarie e<br />

straordinarie della società,sono<br />

nominative ossia devono essere<br />

intestate ad una persona fisica<br />

o giuridica;il dividendo<br />

spettante alle azioni ordinarie<br />

dipende innanzitutto<br />

dall’andamento gestionale della<br />

società essendo in relazione<br />

diretta con l’utile d’esercizio.<br />

Le azioni privilegiate<br />

differiscono dalle azioni<br />

ordinarie per la possibilità che<br />

lo statuto sociale riconosca loro<br />

qualche “privilegio”rispetto alle<br />

azioni ordinarie in tema di diritti<br />

di natura patrimoniale<br />

(dividendo e rimborso del capitale).<br />

Il privilegio nel riparto degli utili<br />

può anche essere cumulativo,a fronte<br />

del privilegio nel riparto degli utili,gli<br />

azionisti privilegiati subiscono di<br />

Alla fine del mese di novembre, anzi il primo<br />

dicembre ( essendo il 30-11 p.v. domenica),<br />

come di consueto, le persone fisiche, i<br />

professionisti e le imprese saranno chiamate a<br />

versare la seconda rata di acconto delle imposte<br />

ed in alcuni casi dei contributi INPS.<br />

Semplificando e tralasciando tecnicismi<br />

specifici, la metodologia da seguire per<br />

determinare gli acconti si basa sui dati storici,<br />

in altre parole, su di un mero calcolo matematico<br />

in percentuale del dichiarato a consuntivo per<br />

l’anno 2007. Per quanto riguarda l’imposta sulle<br />

persone fisiche (IRPEF), ad esempio, l’acconto<br />

da pagare per l’anno 2008 è pari al 99%<br />

dell’imposta complessivamente dovuta nel 2007<br />

ed indicata nel modello Unico Persone Fisiche<br />

al rigo RE30.<br />

Stessa cosa dicasi per la tassazione delle società<br />

di capitali (IRES), in questo caso l’acconto è<br />

pari al 100% dell’imposta dell’anno 2007<br />

indicata nel rigo RN17 del modello Società di<br />

capitali e nel rigoRN28 del modello ENC.<br />

Tuttavia, la normativa in materia consente a<br />

tutti quelli che prevedono una riduzione del<br />

proprio carico fiscale, di calcolare l’importo<br />

dell’acconto sulla base non del reddito e delle<br />

imposte storiche dell’anno precedente (2007<br />

nel caso di specie), bensì sul reddito e sulle<br />

imposte prospettiche dell’anno in corso e non<br />

ancora concluso (2008).<br />

La previsione nasconde delle insidie in quanto<br />

l’interessato deve prendere in considerazione<br />

solito una limitazione del diritto di<br />

voto.<br />

Le azioni di risparmio sono<br />

caratterizzate da un marcato<br />

sbilanciamento fra diritti patrimoniali<br />

e diritti amministrativi a favore dei<br />

primi e a scapito dei secondi.<br />

Le azioni di risparmio possono essere<br />

emesse solo da società quotate in<br />

borsa.<br />

Ai possessori di azioni di risparmio<br />

va un dividendo complessivo<br />

maggiorato, rispetto alle azioni<br />

ordinarie e azioni privilegiate.<br />

PS: In questo mese festeggiamo la<br />

nostra prima candelina,voglio<br />

ringraziare l’editore per la sua<br />

importante collaborazione e tutti i<br />

lettori che ci hanno seguito e<br />

apprezzato con le loro lusinghiere<br />

parole.<br />

Dr. Pierpaolo Bertilorenzi<br />

NON TUTTI SANNO CHE<br />

Acconti d’imposta la scadenza si avvicina<br />

non solo l’ipotetico andamento della propria<br />

attività ma anche il cambiamento che le norme<br />

tributarie registrano ogni anno in sede di legge<br />

finanziaria e che potrebbe comportare un<br />

maggior carico fiscale a dispetto della riduzione<br />

del reddito. Inoltre, se la previsione di riduzione<br />

del reddito e soprattutto del carico fiscale fosse<br />

errata, allora i contribuenti sarebbero sanzionati<br />

per la parte di acconto mancante rispetto al dato<br />

storico. La sanzione è fissata nell’ordine del<br />

30% delle imposte non versate ma tale<br />

percentuale, almeno per le imposte sul reddito<br />

(ma non per i contributi INPS), si riduce<br />

sensibilmente se il contribuente, in sede di<br />

consuntivo, paga spontaneamente il 6% della<br />

differenza rispetto al dato storico oltre agli<br />

interessi decorrenti dal 30 novembre al giorno<br />

effettivo del pagamento (non avendo nel<br />

frattempo subito verifiche). Ho potuto constatare<br />

che alcune imprese, a dispetto d’ogni previsione,<br />

preferiscono non rispettare la scadenza di<br />

novembre per poi, eventualmente, provvedere<br />

nel mese di giugno dell’anno successivo a sanare<br />

spontaneamente la propria posizione.<br />

Credo che si possa ipotizzare che la recentissima<br />

crisi finanziaria spinga molti altri contribuenti<br />

nella direzione di non pagare entro fine mese.<br />

In ogni caso, crisi finanziaria o meno, un tale<br />

di comportamento non obbligato da mancanza<br />

di liquidità o non supportato da un’effettiva e<br />

pragmatica analisi prospettica, deve essere<br />

adottato con molta cautela perché espone a<br />

rischi, comportando il versamento di sanzioni<br />

e soprattutto implicando un aumento delle<br />

somme da versare a consuntivo.<br />

Con l’ulteriore aggravante che, l’attendibilità<br />

d’ogni previsione appare ancora più difficile<br />

proprio quest’anno caratterizzato da un<br />

consistente cambiamento della normativa con<br />

variazione delle aliquote ma, soprattutto, con<br />

sostanziali modifiche ed innovazioni nelle regole<br />

di calcolo della base imponibile.<br />

Ermanno Cervone<br />

Dottore Commercialista

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