F<strong>IL</strong>ATELIACataloghi, un punto di riferimentoPresentate le pubblicazioni di Bolaffi, Sassone e Unificato tra certezze e qualche novitàdi Gian PieroVentura Mazzuca (*)Questa nuova stagionefilatelica è iniziatacon la presentazione<strong>dei</strong> celebri cataloghi,ovvero quegli strumenti editorialidove poter trovarel’elenco completo <strong>dei</strong> francobolliesistenti, divisi perStati, periodi, anni ed altro.L’evento è stato organizzatodalla Borsa Filatelica Nazionalein collaborazionecon l’Unione Stampa FilatelicaItaliana (Usfi) e vihanno partecipato le treprincipali case editoriali, latorinese Bolaffi, la “romana”Sassone e la milaneseUnificato, secondo un rigorosoe consolidato ordine alfabeticodi presentazione.Si è iniziato con l’illustrazionedel “Bolaffi Flash”, daquest’anno diviso in tre volumi,il primo dedicato agliantichi Stati italiani e al Regno,il secondo alla Repubblica,il terzo a San Marinoe Vaticano.Sassone ha confermato duevolumi, uno per le collezionichiuse, ovvero tutta l’areaitaliana fino al 1945 ed unsecondo per quelle in sviluppoe cioè Repubblica, Vaticano,Smom e San Marino.Si possono acquistare ancheil sintetico “Blu” oppure quellospecializzato sui francobolliottocenteschi.Infine è stata la volta di Unificato,da cui probabilmentesono arrivate le novità maggiori.Il catalogo edito daicommercianti ha ripropostoinfatti le versioni Super e Junior,alle quali però si sonoaffiancate due nuove riviste“Storie di posta” e “L’arte delfrancobollo”. Quest’ultima,confermando la periodicitàmensile e la qualità <strong>degli</strong> articoli,è probabilmente destinataa prendere il posto nelcuore <strong>degli</strong> appassionati dell’ormaidesaparecida “Cronacafilatelica”. Preannunciatoanche l’imminente arrivodi una catalogazione online, disponibile proprio sulsito www.unificato.it.In sintesi tutti gli operatorihanno confermato l’andamentodel mercato, rispondendoalle critiche suvalutazioni un po’ troppoottimiste, con l’impegno dicercare sempre un costan-te rapporto con la realtà. Infondo anche in un articolosul quotidiano “Finanza emercati” di agosto è statoconfermato come i francobolli,in periodi di crisi, restinosempre un bene rifugio,con molta attenzioneperò.Gli editori, con tre filosofiediverse, ci propongono <strong>dei</strong>punti di riferimento sul mercato,a noi appassionati invecel’impegno di non farciabbindolare da illusori guadagni,magari proprio tramiteacquisti on line! •(*) gp.ventura@enpam.it629 - 2011
a curadell’avv. Pasquale Dui (*)Con la sentenza n. 15993dello scorso 21 luglio laSuprema Corte di Cassazioneha escluso, alla luce<strong>degli</strong> accertamenti <strong>dei</strong> consulenti,che il medico avesseusato la diligenza e la perizianecessarie nel progettaree nell’eseguire gli impiantidentari, tenuto contoche non si trattava, nella fattispecie,di risolvere problemitecnici di speciale difficoltà(in ragione dell’asseritasituazione degradata dell’apparatodentario del pazientee della novità delle terapieapplicate) e che, in ognicaso, avuto riguardo alla specificapreparazione richiestaallo specialista, gli errori diprogettazione riscontrati nonpotevano che concretare ipotesidi colpa grave.In particolare, la Corte diAppello, valutata la condottaprofessionale del medico,alla luce <strong>degli</strong> accertamenti<strong>dei</strong> consulenti, aveva esclusoche lo stesso avesse usatola diligenza e la perizia necessarienel progettare e nell’eseguiregli impianti dentari,dato che da un lato non vierano problemi tecnici diparticolare difficoltà e dall’altrogli errori di progetta-L’AVVOCATOResponsabilitàdel medico dentistaL’inadempimento rilevante nell’ambitodell’azione di responsabilità perrisarcimento del danno nelle obbligazionicosì dette di comportamentonon è qualunque inadempimentoma solo quello astrattamente efficientealla produzione del dannozione riscontrati non potevanoche essere ricondotti acolpa grave, anche in relazionealla specifica preparazionedi uno specialista.Tale inadempimento, cheaveva determinato il totaleinsuccesso della terapia praticata,legittimava il pazientea rifiutare la corresponsionedel compenso, conconseguente diritto del pazienteal risarcimento <strong>dei</strong>danni. La stessa Corte d’Appelloaveva aggiunto chel’obbligazione del dentistaandava qualificata come obbligazionedi risultato; chenella fattispecie il risultato,consistente nell’impiantoprotesico, non era stato raggiunto;che dall’inadempimentodell’obbligazione, indipendentementedalla suanatura se di mezzi o risultato,andavano in ogni casotratte le conseguenze innanzienunciate.A giudizio del supremo collegiol’apparato motivazionale,qui sinteticamente riportato,applica correttamentei principi elaboratidalla giurisprudenza di legittimitàin punto di colpaprofessionale.Hanno ivi affermato le sezioniunite che, rimasta inadempiutauna obbligazione,il creditore il quale agisca perla risoluzione contrattuale,per il risarcimento del danno,ovvero per l’adempimentodeve soltanto provarela fonte (negoziale o legale)del suo diritto e il relativotermine di scadenza, limitandosialla mera allegazionedella circostanza dell’inadempimentodella controparte,mentre il debitoreconvenuto è gravato dell’oneredella prova del fattoestintivo dell’altrui pretesa,costituito dall’avvenutoadempimento, ulteriormenteprecisandosi, in taleprospettiva, che eguale criteriodi riparto deve ritenersiapplicabile anche nel casoin cui sia dedotto non l’inadempimentodell’obbligazione,ma il suo inesattoadempimento, posto che alloraal creditore istante saràsufficiente la mera allegazionedell’inesattezza dell’adempimentomentre graverà,ancora una volta, suldebitore l’onere di dimostrareil contrario.In altri, successivi arresti lesezioni unite hanno poi ulteriormenteapprofondito laproblematica della prova delnesso di causalità. A tal fine,ripercorsa l’evoluzione dellateoria delle obbligazioni,con la progressiva erosionedella legittimazione teoricae dell’utilità pratica della distinzionetra obbligazioni dimezzi e obbligazioni di risultato,hanno affermato chel’inadempimento rilevantenell’ambito dell’azione di responsabilitàper risarcimentodel danno nelle obbligazionicosì dette di comportamento– coincidenti conquelle tradizionalmente definitedi mezzi, in cui è lacondotta del debitore ad esserededotta in obbligazione,essendo la diligenza tendenzialmenteconsiderataquale criterio determinativodel contenuto del vincolo eil risultato caratterizzato daaleatorietà, siccome dipendenteanche da altri. fattoriesterni – non è qualunqueinadempimento, ma soloquello astrattamente efficientealla produzione deldanno. Con l’ulteriore e decisivaconseguenza che, unavolta dimostrato il contratto(o contatto sociale) e l’insorgenzao l’aggravamentodella patologia, con l’allegazionedi inadempienze specifiche,idonee a provocarli,grava sulla controparte dimostrareo che l’inadempimentonon vi è stato, ovveroche, pur essendovi stato,non ha determinato il dannolamentato. •(*) Avvocatodel Foro di Milano,professore all’Università diMilano – Bicocca9 - 201163