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LAVORO, cosa fare se...

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Il lavoratore autonomo, <strong>se</strong>condo il Codice civile è colui che<br />

compie, con lavoro proprio e <strong>se</strong>nza vincolo di subordinazione<br />

nei confronti del committente, un’opera o un <strong>se</strong>rvizio a fronte<br />

di un compenso.<br />

Il lavoro parasubordinato si pone al confine tra lavoro<br />

subordinato e lavoro autonomo, pre<strong>se</strong>ntando elementi tipici<br />

dell’uno e dell’altro. Questa forma non prevede l’instaurarsi<br />

di un rapporto di lavoro dipendente, ma è una prestazione<br />

in cui le modalità di lavoro, la durata ed il relativo<br />

compenso sono stabiliti da un contratto stipulato dalle parti.<br />

73. È possibile avere una panoramica<br />

delle tipologie di contratto?<br />

Vedi box.<br />

74. La nuova riforma del lavoro<br />

su quali materie interviene?<br />

La Legge del 28 giugno 2012, n. 92 ‘Disposizioni in materia di<br />

riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita’<br />

si propone, nel suo intento, tra l’altro, di favorire l’instaurazione<br />

di rapporti di lavoro più stabili e valorizza l’apprendistato<br />

come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel<br />

mondo del lavoro. Interviene modificando alcune tipologie<br />

contrattuali e l’as<strong>se</strong>tto degli ammortizzatori sociali.<br />

28<br />

Lavoro dipendente o subordinato:<br />

le tipologie di contratto<br />

Il rapporto di lavoro subordinato è quello per cui un soggetto<br />

mette a disposizione le proprie energie lavorative in cambio di<br />

una retribuzione.<br />

<strong>LAVORO</strong> A TEMPO INDETERMINATO<br />

Tipologia di rapporto di lavoro subordinato che non prevede un<br />

termine.<br />

<strong>LAVORO</strong> A TEMPO DETERMINATO<br />

Tipologia di lavoro subordinato che prevede un termine per la<br />

cessazione del rapporto. Un imprenditore può assumere un<br />

lavoratore a termine per le <strong>se</strong>guenti ragioni: tecniche, di carattere<br />

produttivo e organizzativo, sostitutive.<br />

La legge 92/2012 ha introdotto la possibilità, per i datori di lavoro,<br />

di assumere <strong>se</strong>nza alcuna motivazione, con contratto a termine,<br />

in caso di prima assunzione presso l’azienda, con rapporto di<br />

durata massima di un anno <strong>se</strong>nza proroghe. La possibilità di non<br />

specificare le ragioni è altresì con<strong>se</strong>ntita alle impre<strong>se</strong> per far<br />

fronte a particolari esigenze produttive, a patto che sia prevista<br />

dai CCNL e, comunque, per un numero di lavoratori che non può<br />

superare il 6% dell’organico complessivo.<br />

La legge fissa una durata massima per i rapporti a termine,<br />

comprensiva di proroghe e rinnovi, pari a 36 mesi.

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