LAVORO, cosa fare se...
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un’esplicita necessità dell’impresa (es. crisi aziendale) e può<br />
riguardare eventi inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione<br />
del lavoro e il suo regolare funzionamento. Quando il<br />
datore di lavoro ritiene che sia necessario licenziare un<br />
dipendente piò farlo, ma dovrò dimostrare il giustificato<br />
motivo oggettivo (onere della prova a carico dell’azienda).<br />
La riforma del lavoro prevede sostanziali novità in tema di<br />
alcuni cambiamenti fondamentali che riguardano il licenziamento<br />
per giustificato motivo oggettivo (risarcimento<br />
invece del reintegro).<br />
94. C’è quindi una differenza<br />
tra giustificato motivo soggettivo<br />
e giusta causa?<br />
Sì, c’è una differenza che risiede nell’intensità della lesione e<br />
negli effetti che ne con<strong>se</strong>guono. Il giustificato motivo soggettivo,<br />
rispetto alla giusta causa, non è così grave da con<strong>se</strong>ntire<br />
il licenziamento in tronco <strong>se</strong>nza preavviso. Il primo<br />
possiede, comunque, anch’esso una motivazione disciplinare,<br />
legata all’inadempienza del lavoratore rispetto agli obblighi<br />
contrattuali.<br />
44<br />
95. Posso impugnare il licenziamento,<br />
quando mi <strong>se</strong>mbra illegittimo?<br />
Sì, è possibile impugnarlo. L’impugnazione del licenziamento<br />
può es<strong>se</strong>re proposta dal lavoratore, dall’associazione sindacale<br />
a cui aderisce, da un rappre<strong>se</strong>ntante del lavoratore o da un<br />
terzo (es. un legale). Il licenziamento può es<strong>se</strong>re impugnato<br />
con qualsiasi atto scritto, giudiziale o stragiudiziale, purchè<br />
idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore; deve inoltre<br />
es<strong>se</strong>re impugnato entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento<br />
della sua comunicazione o dalla comunicazione dei motivi, <strong>se</strong><br />
successivi al licenziamento. Con la riforma del lavoro sono<br />
stati apportati alcuni cambiamenti:<br />
il termine entro cui depositare il ricorso nella cancelleria<br />
del tribunale del lavoro o la comunicazione alla controparte<br />
della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato è<br />
diminuito da 270 a 180 giorni dall’impugnazione;<br />
è stata introdotta una procedura abbreviata sul contenzioso<br />
che porta le parti in udienza entro e non oltre i 40<br />
giorni sia in caso di licenziamento illegittimo, sia per questioni<br />
relative alla qualificazione del rapporto di lavoro:<br />
durante l’udienza il giudice può <strong>fare</strong> un primo tentativo di<br />
conciliazione, come in genere avviene nella cau<strong>se</strong> di lavoro,<br />
ma anche in questi casi in tempi brevi. La <strong>se</strong>ntenza è<br />
immediatamente e<strong>se</strong>cutiva e lo resta fino al pronunciamento<br />
dell’eventuale ricorso, quest’ultimo deve es<strong>se</strong>re<br />
depositato entro 30 giorni dalla notificazione e il giudice