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LAVORO, cosa fare se...

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un’esplicita necessità dell’impresa (es. crisi aziendale) e può<br />

riguardare eventi inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione<br />

del lavoro e il suo regolare funzionamento. Quando il<br />

datore di lavoro ritiene che sia necessario licenziare un<br />

dipendente piò farlo, ma dovrò dimostrare il giustificato<br />

motivo oggettivo (onere della prova a carico dell’azienda).<br />

La riforma del lavoro prevede sostanziali novità in tema di<br />

alcuni cambiamenti fondamentali che riguardano il licenziamento<br />

per giustificato motivo oggettivo (risarcimento<br />

invece del reintegro).<br />

94. C’è quindi una differenza<br />

tra giustificato motivo soggettivo<br />

e giusta causa?<br />

Sì, c’è una differenza che risiede nell’intensità della lesione e<br />

negli effetti che ne con<strong>se</strong>guono. Il giustificato motivo soggettivo,<br />

rispetto alla giusta causa, non è così grave da con<strong>se</strong>ntire<br />

il licenziamento in tronco <strong>se</strong>nza preavviso. Il primo<br />

possiede, comunque, anch’esso una motivazione disciplinare,<br />

legata all’inadempienza del lavoratore rispetto agli obblighi<br />

contrattuali.<br />

44<br />

95. Posso impugnare il licenziamento,<br />

quando mi <strong>se</strong>mbra illegittimo?<br />

Sì, è possibile impugnarlo. L’impugnazione del licenziamento<br />

può es<strong>se</strong>re proposta dal lavoratore, dall’associazione sindacale<br />

a cui aderisce, da un rappre<strong>se</strong>ntante del lavoratore o da un<br />

terzo (es. un legale). Il licenziamento può es<strong>se</strong>re impugnato<br />

con qualsiasi atto scritto, giudiziale o stragiudiziale, purchè<br />

idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore; deve inoltre<br />

es<strong>se</strong>re impugnato entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento<br />

della sua comunicazione o dalla comunicazione dei motivi, <strong>se</strong><br />

successivi al licenziamento. Con la riforma del lavoro sono<br />

stati apportati alcuni cambiamenti:<br />

il termine entro cui depositare il ricorso nella cancelleria<br />

del tribunale del lavoro o la comunicazione alla controparte<br />

della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato è<br />

diminuito da 270 a 180 giorni dall’impugnazione;<br />

è stata introdotta una procedura abbreviata sul contenzioso<br />

che porta le parti in udienza entro e non oltre i 40<br />

giorni sia in caso di licenziamento illegittimo, sia per questioni<br />

relative alla qualificazione del rapporto di lavoro:<br />

durante l’udienza il giudice può <strong>fare</strong> un primo tentativo di<br />

conciliazione, come in genere avviene nella cau<strong>se</strong> di lavoro,<br />

ma anche in questi casi in tempi brevi. La <strong>se</strong>ntenza è<br />

immediatamente e<strong>se</strong>cutiva e lo resta fino al pronunciamento<br />

dell’eventuale ricorso, quest’ultimo deve es<strong>se</strong>re<br />

depositato entro 30 giorni dalla notificazione e il giudice

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