LAVORO, cosa fare se...
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Lavoro dipendente o subordinato: le tipologie di contratto<br />
richiedere al lavoratore un compenso per poter lavorare e pertanto<br />
il <strong>se</strong>rvizio deve es<strong>se</strong>re gratuito per il lavoratore ed oneroso<br />
per l’azienda.<br />
Il lavoratore somministrato ha diritto allo stesso trattamento<br />
economico e normativo dei lavoratori dell’azienda utilizzatrice.<br />
Sono previsti due tipi di somministrazione: quella a tempo indeterminato<br />
e quella a tempo determinato per far fronte a situazioni<br />
di natura eccezionale e temporanea e per ragioni tecniche,<br />
produttive, organizzative e sostitutive riferibili all’attività ordinaria<br />
dell’utilizzatore.<br />
JOB ON CALL-<strong>LAVORO</strong> A CHIAMATA<br />
O INTERMITTENTE<br />
È un contratto di lavoro in cui il lavoratore svolge la sua prestazione<br />
in modo discontinuo, per la quale riceve una retribuzione<br />
commisurata ai tempi di lavoro È prevista l’erogazione di un’indennità<br />
di disponibilità per i periodi non lavorati, <strong>se</strong> il lavoratore<br />
si è impegnato a rispondere all’eventuale chiamata. Questo<br />
contratto può es<strong>se</strong>re stipulato per attività saltuarie previste dalla<br />
legge e dai CCNL. con<strong>se</strong>nte al datore di lavoro di far fronte al<br />
bisogno di forza lavoro per brevi periodi <strong>se</strong>nza dover pesare sui<br />
costi fissi aziendali. È stipulabile con persone con meno di 24<br />
anni o con più di 55. Il datore di lavoro è obbligato a comunicare<br />
a mezzo fax, mail o sms preventivamente alla Direzione<br />
Territoriale del Lavoro ogni periodo di lavoro e ogni lavoratore<br />
chiamato.<br />
JOB SHARING – <strong>LAVORO</strong> RIPARTITO<br />
Contratto mediante il quale due lavoratori assumono la responsabilità<br />
di un’unica ed identica prestazione lavorativa che normalmente<br />
sarebbe svolta da un solo lavoratore.<br />
I lavoratori gestiscono autonomamente i tempi di lavoro in<br />
maniera tale da garantire <strong>se</strong>mpre la pre<strong>se</strong>nza di uno dei due nell’orario<br />
contrattualmente previsto. Tra i lavoratori deve es<strong>se</strong>rci<br />
un rapporto di fiducia e collaborazione reciproco. Entrambi vengono<br />
retribuiti per la quantità di lavoro effettivamente svolto.<br />
Nel caso in cui uno dei due lavoratori si dimetta o venga licenziato,<br />
il rapporto si estingue automaticamente anche nei confronti<br />
dell’altro lavoratore, a meno che le parti non abbiano stabilito<br />
diversamente.<br />
CONTRATTO DI INSERIMENTO<br />
La riforma del mercato del lavoro ha soppresso questo contratto.<br />
La disciplina vigente continua tuttavia a es<strong>se</strong>re applicata per le<br />
assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012.<br />
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