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LAVORO, cosa fare se...

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Lavoro dipendente o subordinato: le tipologie di contratto<br />

richiedere al lavoratore un compenso per poter lavorare e pertanto<br />

il <strong>se</strong>rvizio deve es<strong>se</strong>re gratuito per il lavoratore ed oneroso<br />

per l’azienda.<br />

Il lavoratore somministrato ha diritto allo stesso trattamento<br />

economico e normativo dei lavoratori dell’azienda utilizzatrice.<br />

Sono previsti due tipi di somministrazione: quella a tempo indeterminato<br />

e quella a tempo determinato per far fronte a situazioni<br />

di natura eccezionale e temporanea e per ragioni tecniche,<br />

produttive, organizzative e sostitutive riferibili all’attività ordinaria<br />

dell’utilizzatore.<br />

JOB ON CALL-<strong>LAVORO</strong> A CHIAMATA<br />

O INTERMITTENTE<br />

È un contratto di lavoro in cui il lavoratore svolge la sua prestazione<br />

in modo discontinuo, per la quale riceve una retribuzione<br />

commisurata ai tempi di lavoro È prevista l’erogazione di un’indennità<br />

di disponibilità per i periodi non lavorati, <strong>se</strong> il lavoratore<br />

si è impegnato a rispondere all’eventuale chiamata. Questo<br />

contratto può es<strong>se</strong>re stipulato per attività saltuarie previste dalla<br />

legge e dai CCNL. con<strong>se</strong>nte al datore di lavoro di far fronte al<br />

bisogno di forza lavoro per brevi periodi <strong>se</strong>nza dover pesare sui<br />

costi fissi aziendali. È stipulabile con persone con meno di 24<br />

anni o con più di 55. Il datore di lavoro è obbligato a comunicare<br />

a mezzo fax, mail o sms preventivamente alla Direzione<br />

Territoriale del Lavoro ogni periodo di lavoro e ogni lavoratore<br />

chiamato.<br />

JOB SHARING – <strong>LAVORO</strong> RIPARTITO<br />

Contratto mediante il quale due lavoratori assumono la responsabilità<br />

di un’unica ed identica prestazione lavorativa che normalmente<br />

sarebbe svolta da un solo lavoratore.<br />

I lavoratori gestiscono autonomamente i tempi di lavoro in<br />

maniera tale da garantire <strong>se</strong>mpre la pre<strong>se</strong>nza di uno dei due nell’orario<br />

contrattualmente previsto. Tra i lavoratori deve es<strong>se</strong>rci<br />

un rapporto di fiducia e collaborazione reciproco. Entrambi vengono<br />

retribuiti per la quantità di lavoro effettivamente svolto.<br />

Nel caso in cui uno dei due lavoratori si dimetta o venga licenziato,<br />

il rapporto si estingue automaticamente anche nei confronti<br />

dell’altro lavoratore, a meno che le parti non abbiano stabilito<br />

diversamente.<br />

CONTRATTO DI INSERIMENTO<br />

La riforma del mercato del lavoro ha soppresso questo contratto.<br />

La disciplina vigente continua tuttavia a es<strong>se</strong>re applicata per le<br />

assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012.<br />

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